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Experten für Vorsorgefragen
Dicembre 2016
INFO PREVIDENZA Nr. 31
1. Revisione della LAINF entra in vigore all‘1.1.2017
Passato quasi inosservato dal pubblico, il Consiglio Federale ha decretato il 9 novembre
2016 le modifiche dell’Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) con entrata
in vigore il 1 gennaio 2017. Il Parlamento federale ha approvato l’ordinanza il 25 settembre 2015. L'originale era composto di due parti. La prima regola l'organizzazione e le attività accessorie della Suva (INSAI) e con la seconda sono stati introdotti adeguamenti
all’assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni.
Con la revisione della LAINF è stato modificato pure l’Art. 34a LPP (coordinamento e prestazione anticipata). Mentre nella OPP2 sono modificati gli Art. 6 (inizio dell’assicurazione)
e l'Art. 24 (in precedenza: profitti indebiti, ora: riduzione delle prestazioni d’invalidità prima
del raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento e riduzione delle prestazioni per i
superstiti). Si aggiunge inoltre un nuovo Art. 24a (riduzione delle prestazioni d’invalidità
dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento) e si elimina l’Art. 25 cpv. 1,
diventato superfluo.
Novità nel campo dell’assicurazione contro gli infortuni
• L‘inizio dell‘assicurazione sarà sancito dall'inizio del rapporto di lavoro in base al contratto di
lavoro e non dall’inizio effettivo del lavoro, mentre che la copertura assicurativa terminerà il
31° giorno (invece del 30° giorno) seguente la cessazione del rapporto di lavoro.
• L’assicurazione per accordi ai sensi della LAINF può ora essere contratta per 6 mesi (finora 180
giorni).
• Per infortuni occorsi nell’età di pensionamento secondo l’AVS non verranno più erogate prestazioni d’invalidità.
• Onde evitare un sovrindennizzo, la rendita dell’assicurazione contro gli infortuni sarà ridotta al
raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, se l'età dell’assicurato alla data
dell’infortunio era superiore ai 45 anni. Per ogni anno intero, dal 45° anno alla data del sinistro,
la riduzione è del due per cento se il grado di invalidità è superiore al 40%. Se minore, la riduzione è pari a 1 per cento (art. 20 cpv. 2ter LAINF).
• In base alle misure transitorie si potranno ridurre le rendite della LAINF solo nell’ottavo anno
dall’introduzione delle nuove normative, vale a dire non prima del 1 gennaio 20241, inizialmente solo di un quinto dell’ammontare della decurtazione. Nel 9o anno la decurtazione della rendita potrà essere solo di due quinti dell’ammontare, e così via. La decurtazione completa del
40% rispettivamente 20% si raggiungerà quindi solo nel 12o anno.
1
cfr. „Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni
(LAINF)“, pagina 19 trovabile nella pagina
“https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/themen/versicherungen/unfallversicherung/revisio
nsprojekte/laufende-projekte/revision-der-verordnung-ueber-die-unfallversicherunguvv.html”
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Implicazioni per gli istituti di previdenza
La maggior parte dei regolamenti contengono già uno schema in base al quale la rendita
di vecchiaia si riduce se l’assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare eroga
una rendita d’invalidità vitalizia. Ora, se l'assicuratore contro gli infortuni ridurrà le sue
prestazioni all’età di pensionamento ai sensi del nuovo Art. 20 cpv. 2ter, sorge spontanea
la domanda se le casse pensione debbano compensare tale riduzione. Questo non è però
il caso in base al nuovo Art. 24a OPP 2. Per l’assicurato invalido dovuto a infortunio questo si traduce in una diminuzione di fatto del reddito sostitutivo all’età di pensionamento.
Sulla base del livello di prestazione originaria dell’80% del salario completo e rispetto alle
prestazioni di invalidità dell’AI in caso di malattia, a nostro avviso questo non è di principio
da lamentare.
Rimane inoltre, grazie ai lunghi periodi di transizione previsti fino al 2024, per una volta
tempo sufficiente per modificare di conseguenza i regolamenti.
Sul nostro sito (www.pkvista.ch, solamente in tedesco) si può trovare la presentazione
sinottica tra esistente e nuovo delle leggi e regolamenti rilevanti per il secondo pilastro
Decisione del Tribunale Federale in merito alla remunerazione di interessi nel corso
dell’anno all’avere di vecchiaia
Il Tribunale federale (TF) si è espresso già tre volte sulla remunerazione di interessi nel
corso dell’anno all’avere di vecchiaia per gli assicurati usciti2 o pensionati3 il 31.12. In base alla parità di trattamento con gli altri assicurati attivi restanti nella cassa all’1.1. va applicato alle persone toccate lo stesso tasso definitivo d’interesse (in questo caso superiore). In tali sentenze la Corte è giunta a questa decisione in seguito a una mancanza di
chiarezza nei regolamenti o di argomenti introdotti solo posteriormente, lasciando quindi
aperta la possibilità di applicare tassi d’interesse differenti se le regole sono più precise.
Nella decisione presa quest'anno4 il TF ha ora sancito un verdetto chiaro, ritenendo come
inammissibili precisazioni nel regolamento che vadano contro la sua decisione: gli averi di
vecchiaia degli assicurati usciti il 31.12. devono essere remunerati dallo stesso tasso
d’interesse degli attivi rimanenti il 1.1.
Il problema legato alla separazione tra il 31.12. ed il 1.1. è complesso sotto molti punti di
vista. Tuttavia, in pratica è da sempre conosciuto e nella maggior parte dei casi risolto
correttamente, sia dal punto di vista legale che quello della parità di trattamento. Pertanto,
riteniamo molto infelice l'intrusione nella libertà d’azione degli organi responsabili. Oltretutto questa sentenza espone al rischio che, come conseguenza, per i pensionamenti al
31.12. siano applicabili le aliquote di conversione valide al 1.1. e non quelle in vigore al
31.12. In presenza di una diminuzione graduale delle aliquote di conversione, questo potrebbe causare un "peggioramento con la presunzione di migliorare"; dovendo cioè appli-
2
9C_114/2013, 9C_876/2014
9C_325/2012
4
9C_176/2015
3
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care aliquote di conversione più basse o in base a una precisazione del regolamento,
causando quindi nuovamente una differenza di trattamento.
Prelievo di capitale dall’avere di vecchiaia obbligatorio LPP
Nella nostra Info Previdenza 22 (estate 2012) e 29 (inverno 2015), abbiamo esternato la
nostra speranza per una soluzione più liberale. Per questo la delusione è più grande dopo
aver letto il rapporto delle consultazioni e degli emendamenti proposti dal Consiglio Federale alle prestazioni complementari AVS (PC) ed alla LPP pubblicato nel mese di settembre:
La proposta di computare come rendita ipotetica il prelievo in capitale (nel frattempo rinominato "sperpero") dell’avere di vecchiaia nel calcolo di eventuali diritti a prestazioni complementari e contrastare quindi l’abuso della solidarietà è stato solo sostenuta dall'Associazione Svizzera degli Arti e Mestieri (USAM) e non ha trovato ulteriore terreno fertile per
espandersi.
D’altro canto, a favore del mantenimento del possibile prelievo di capitale della parte obbligatoria LPP si sono espressi solo PLR e UDC, nonché solo i cantoni Svitto e Nidvaldo.
Quattro cantoni hanno votato per un possibile prelievo di solo la metà dell’avere di vecchiaia, mentre tutti gli altri partiti e cantoni hanno voluto proteggere in ogni momento gli
averi di vecchiaia obbligatori LPP dagli assicurati "irragionevoli". Di conseguenza, è pervenuto alle due camere un messaggio dal Consiglio Federale, che intendere permettere
un prelievo di capitale in caso di pensionamento o di inizio di attività lucrativa indipendente solo dalla parte sovra obbligatoria dell’avere di vecchiaia.
Da notare che la camera dei periti in materia di previdenza professionale (CSEP) si è
espressa contro un prelievo dell’avere di vecchiaia obbligatorio LPP (se del caso, al massimo un 25%) ma contemporaneamente ed in linea di principio anche contro i prelievi fatti
per la proprietà d’abitazione (PPA). Riteniamo la prima decisione come logica conseguenza del messaggio; riteniamo però alieno al sistema la decisione riguardo l’accesso
alle proprietà d’abitazione.
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Limiti e valori di riferimento 2017
I valori limite rimangono senza modifiche come segue (in CHF):
1) Rendita AVS massima
2)
3)
4)
5)
6)
7)
28'200
Soglia d’entrata LPP
21'150
Importo di coordinazione LPP
24'675
„Massimo LPP“
84'600
Salario assicurato massimo LPP
59'925
Salario assicurato minimo LPP
3'525
Salario assicurato max. fondo di sicu126'900
rezza
8) Acquisto massimo permesso terzo pila6'768
stro, con il secondo pilastro
Senza il secondo pilastro
(risp. max. 20% entrate come indipen- 33'840
dente)
3/4 di 1)
7/8 di 1)
3 x 1)
4) ./. 3)
1/8 di 1)
1.5 x 4)
8% di 4)
40% di 4)
Il consiglio federale ha fissato il tasso d’interesse LPP a partire dal 1.1.2017 come segue:
Tasso d’interesse LPP:
Interesse di mora LFLP:
1.00% (Anno anteriore 1.25%)
2.00% (a partire dal 30° giorno dopo aver ricevuto le informazioni
sul conto di libero passaggio o del nuovo istituto di previdenza)
Aliquota di conversione LPP 2016: donne all’età di 64 anni: 6.80%, uomini all’età di 65
anni: 6.80%.
I contributi al fondo di sicurezza per le prestazioni aggiuntive in caso di struttura d’età sfavorevole per l’anno di calcolo 2017 sono aumentate a 0.10% (prima: 0.08%) e quelle per
le prestazioni in caso d’insolvenza e altre prestazioni rimangono a 0.005%.
ADATTAMENTO DELLE RENDITE LPP AL RINCARO
Le rendite d’invalidità e per i superstiti della previdenza professionale nell’ambito
dell’obbligatorio LPP non sono modificate a partire dal 1.1.2017.
TASSO D’INTERESSE TECNICO DI RIFERIMENTO
Il tasso d’interesse tecnico di riferimento calcolato in base alle direttive della camera dei
periti in materia di previdenza professionale (vedi Info Previdenza Nr. 20) al 31.12.2016
ammonta a 2.25% e rimane quindi inferiore di 0.50% rispetto al valore dell’anno precedente di 2.75%.
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ASSICURAZIONE INFORTUNI SECONDO LA LAINF
Lo stipendio assicurato massimo LAINF a partire dall’1.1.2017 rimane invariato a
CHF 148'200.
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Speriamo d’avervi fornito un servizio di valore con questa informazione e approfittiamo
dell’occasione per augurarvi Buone Feste e un proficuo Anno Nuovo in buona salute.
Da ultimo vogliamo ringraziarvi di cuore per i bigliettini d’auguri natalizi, calendari e altri
regali. Anche per quest’anno abbiamo deciso di non spedire alcuna risposta. I costi ad
esse associati come affrancatura, materiale e tempo saranno devoluti all’associazione
"MEDECINS SANS FRONTIERES / ÄRZTE OHNE GRENZEN" (PC 12-100-2).
Muttenz, im Dezember 2016
000/B/DOK-038414