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Experten für Vorsorgefragen Dicembre 2016 INFO PREVIDENZA Nr. 31 1. Revisione della LAINF entra in vigore all‘1.1.2017 Passato quasi inosservato dal pubblico, il Consiglio Federale ha decretato il 9 novembre 2016 le modifiche dell’Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) con entrata in vigore il 1 gennaio 2017. Il Parlamento federale ha approvato l’ordinanza il 25 settembre 2015. L'originale era composto di due parti. La prima regola l'organizzazione e le attività accessorie della Suva (INSAI) e con la seconda sono stati introdotti adeguamenti all’assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni. Con la revisione della LAINF è stato modificato pure l’Art. 34a LPP (coordinamento e prestazione anticipata). Mentre nella OPP2 sono modificati gli Art. 6 (inizio dell’assicurazione) e l'Art. 24 (in precedenza: profitti indebiti, ora: riduzione delle prestazioni d’invalidità prima del raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento e riduzione delle prestazioni per i superstiti). Si aggiunge inoltre un nuovo Art. 24a (riduzione delle prestazioni d’invalidità dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento) e si elimina l’Art. 25 cpv. 1, diventato superfluo. Novità nel campo dell’assicurazione contro gli infortuni • L‘inizio dell‘assicurazione sarà sancito dall'inizio del rapporto di lavoro in base al contratto di lavoro e non dall’inizio effettivo del lavoro, mentre che la copertura assicurativa terminerà il 31° giorno (invece del 30° giorno) seguente la cessazione del rapporto di lavoro. • L’assicurazione per accordi ai sensi della LAINF può ora essere contratta per 6 mesi (finora 180 giorni). • Per infortuni occorsi nell’età di pensionamento secondo l’AVS non verranno più erogate prestazioni d’invalidità. • Onde evitare un sovrindennizzo, la rendita dell’assicurazione contro gli infortuni sarà ridotta al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, se l'età dell’assicurato alla data dell’infortunio era superiore ai 45 anni. Per ogni anno intero, dal 45° anno alla data del sinistro, la riduzione è del due per cento se il grado di invalidità è superiore al 40%. Se minore, la riduzione è pari a 1 per cento (art. 20 cpv. 2ter LAINF). • In base alle misure transitorie si potranno ridurre le rendite della LAINF solo nell’ottavo anno dall’introduzione delle nuove normative, vale a dire non prima del 1 gennaio 20241, inizialmente solo di un quinto dell’ammontare della decurtazione. Nel 9o anno la decurtazione della rendita potrà essere solo di due quinti dell’ammontare, e così via. La decurtazione completa del 40% rispettivamente 20% si raggiungerà quindi solo nel 12o anno. 1 cfr. „Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)“, pagina 19 trovabile nella pagina “https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/themen/versicherungen/unfallversicherung/revisio nsprojekte/laufende-projekte/revision-der-verordnung-ueber-die-unfallversicherunguvv.html” pk.vista AG, CH 6928 Manno, via Vedeggio 1 phone + fax: +41 91 921 07 42 ∙ mail: [email protected] net: www.pkvista.ch Pagina 2 Implicazioni per gli istituti di previdenza La maggior parte dei regolamenti contengono già uno schema in base al quale la rendita di vecchiaia si riduce se l’assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare eroga una rendita d’invalidità vitalizia. Ora, se l'assicuratore contro gli infortuni ridurrà le sue prestazioni all’età di pensionamento ai sensi del nuovo Art. 20 cpv. 2ter, sorge spontanea la domanda se le casse pensione debbano compensare tale riduzione. Questo non è però il caso in base al nuovo Art. 24a OPP 2. Per l’assicurato invalido dovuto a infortunio questo si traduce in una diminuzione di fatto del reddito sostitutivo all’età di pensionamento. Sulla base del livello di prestazione originaria dell’80% del salario completo e rispetto alle prestazioni di invalidità dell’AI in caso di malattia, a nostro avviso questo non è di principio da lamentare. Rimane inoltre, grazie ai lunghi periodi di transizione previsti fino al 2024, per una volta tempo sufficiente per modificare di conseguenza i regolamenti. Sul nostro sito (www.pkvista.ch, solamente in tedesco) si può trovare la presentazione sinottica tra esistente e nuovo delle leggi e regolamenti rilevanti per il secondo pilastro Decisione del Tribunale Federale in merito alla remunerazione di interessi nel corso dell’anno all’avere di vecchiaia Il Tribunale federale (TF) si è espresso già tre volte sulla remunerazione di interessi nel corso dell’anno all’avere di vecchiaia per gli assicurati usciti2 o pensionati3 il 31.12. In base alla parità di trattamento con gli altri assicurati attivi restanti nella cassa all’1.1. va applicato alle persone toccate lo stesso tasso definitivo d’interesse (in questo caso superiore). In tali sentenze la Corte è giunta a questa decisione in seguito a una mancanza di chiarezza nei regolamenti o di argomenti introdotti solo posteriormente, lasciando quindi aperta la possibilità di applicare tassi d’interesse differenti se le regole sono più precise. Nella decisione presa quest'anno4 il TF ha ora sancito un verdetto chiaro, ritenendo come inammissibili precisazioni nel regolamento che vadano contro la sua decisione: gli averi di vecchiaia degli assicurati usciti il 31.12. devono essere remunerati dallo stesso tasso d’interesse degli attivi rimanenti il 1.1. Il problema legato alla separazione tra il 31.12. ed il 1.1. è complesso sotto molti punti di vista. Tuttavia, in pratica è da sempre conosciuto e nella maggior parte dei casi risolto correttamente, sia dal punto di vista legale che quello della parità di trattamento. Pertanto, riteniamo molto infelice l'intrusione nella libertà d’azione degli organi responsabili. Oltretutto questa sentenza espone al rischio che, come conseguenza, per i pensionamenti al 31.12. siano applicabili le aliquote di conversione valide al 1.1. e non quelle in vigore al 31.12. In presenza di una diminuzione graduale delle aliquote di conversione, questo potrebbe causare un "peggioramento con la presunzione di migliorare"; dovendo cioè appli- 2 9C_114/2013, 9C_876/2014 9C_325/2012 4 9C_176/2015 3 Pagina 3 care aliquote di conversione più basse o in base a una precisazione del regolamento, causando quindi nuovamente una differenza di trattamento. Prelievo di capitale dall’avere di vecchiaia obbligatorio LPP Nella nostra Info Previdenza 22 (estate 2012) e 29 (inverno 2015), abbiamo esternato la nostra speranza per una soluzione più liberale. Per questo la delusione è più grande dopo aver letto il rapporto delle consultazioni e degli emendamenti proposti dal Consiglio Federale alle prestazioni complementari AVS (PC) ed alla LPP pubblicato nel mese di settembre: La proposta di computare come rendita ipotetica il prelievo in capitale (nel frattempo rinominato "sperpero") dell’avere di vecchiaia nel calcolo di eventuali diritti a prestazioni complementari e contrastare quindi l’abuso della solidarietà è stato solo sostenuta dall'Associazione Svizzera degli Arti e Mestieri (USAM) e non ha trovato ulteriore terreno fertile per espandersi. D’altro canto, a favore del mantenimento del possibile prelievo di capitale della parte obbligatoria LPP si sono espressi solo PLR e UDC, nonché solo i cantoni Svitto e Nidvaldo. Quattro cantoni hanno votato per un possibile prelievo di solo la metà dell’avere di vecchiaia, mentre tutti gli altri partiti e cantoni hanno voluto proteggere in ogni momento gli averi di vecchiaia obbligatori LPP dagli assicurati "irragionevoli". Di conseguenza, è pervenuto alle due camere un messaggio dal Consiglio Federale, che intendere permettere un prelievo di capitale in caso di pensionamento o di inizio di attività lucrativa indipendente solo dalla parte sovra obbligatoria dell’avere di vecchiaia. Da notare che la camera dei periti in materia di previdenza professionale (CSEP) si è espressa contro un prelievo dell’avere di vecchiaia obbligatorio LPP (se del caso, al massimo un 25%) ma contemporaneamente ed in linea di principio anche contro i prelievi fatti per la proprietà d’abitazione (PPA). Riteniamo la prima decisione come logica conseguenza del messaggio; riteniamo però alieno al sistema la decisione riguardo l’accesso alle proprietà d’abitazione. Pagina 4 Limiti e valori di riferimento 2017 I valori limite rimangono senza modifiche come segue (in CHF): 1) Rendita AVS massima 2) 3) 4) 5) 6) 7) 28'200 Soglia d’entrata LPP 21'150 Importo di coordinazione LPP 24'675 „Massimo LPP“ 84'600 Salario assicurato massimo LPP 59'925 Salario assicurato minimo LPP 3'525 Salario assicurato max. fondo di sicu126'900 rezza 8) Acquisto massimo permesso terzo pila6'768 stro, con il secondo pilastro Senza il secondo pilastro (risp. max. 20% entrate come indipen- 33'840 dente) 3/4 di 1) 7/8 di 1) 3 x 1) 4) ./. 3) 1/8 di 1) 1.5 x 4) 8% di 4) 40% di 4) Il consiglio federale ha fissato il tasso d’interesse LPP a partire dal 1.1.2017 come segue: Tasso d’interesse LPP: Interesse di mora LFLP: 1.00% (Anno anteriore 1.25%) 2.00% (a partire dal 30° giorno dopo aver ricevuto le informazioni sul conto di libero passaggio o del nuovo istituto di previdenza) Aliquota di conversione LPP 2016: donne all’età di 64 anni: 6.80%, uomini all’età di 65 anni: 6.80%. I contributi al fondo di sicurezza per le prestazioni aggiuntive in caso di struttura d’età sfavorevole per l’anno di calcolo 2017 sono aumentate a 0.10% (prima: 0.08%) e quelle per le prestazioni in caso d’insolvenza e altre prestazioni rimangono a 0.005%. ADATTAMENTO DELLE RENDITE LPP AL RINCARO Le rendite d’invalidità e per i superstiti della previdenza professionale nell’ambito dell’obbligatorio LPP non sono modificate a partire dal 1.1.2017. TASSO D’INTERESSE TECNICO DI RIFERIMENTO Il tasso d’interesse tecnico di riferimento calcolato in base alle direttive della camera dei periti in materia di previdenza professionale (vedi Info Previdenza Nr. 20) al 31.12.2016 ammonta a 2.25% e rimane quindi inferiore di 0.50% rispetto al valore dell’anno precedente di 2.75%. Pagina 5 ASSICURAZIONE INFORTUNI SECONDO LA LAINF Lo stipendio assicurato massimo LAINF a partire dall’1.1.2017 rimane invariato a CHF 148'200. ______________________ Speriamo d’avervi fornito un servizio di valore con questa informazione e approfittiamo dell’occasione per augurarvi Buone Feste e un proficuo Anno Nuovo in buona salute. Da ultimo vogliamo ringraziarvi di cuore per i bigliettini d’auguri natalizi, calendari e altri regali. Anche per quest’anno abbiamo deciso di non spedire alcuna risposta. I costi ad esse associati come affrancatura, materiale e tempo saranno devoluti all’associazione "MEDECINS SANS FRONTIERES / ÄRZTE OHNE GRENZEN" (PC 12-100-2). Muttenz, im Dezember 2016 000/B/DOK-038414