Regolamento previdenziale Parte 2 Disposizioni

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Regolamento previdenziale Parte 2 Disposizioni
Fondazione collettiva LPP dell’Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita
Regolamento previdenziale
Parte 2
Disposizioni regolamentari generali (DRG LPP)
Edizione 01.2014
Informazioni generali sul regolamento previdenziale
spiegazioni e ulteriori delucidazioni in merito. Fanno fede in ogni
caso le disposizioni del regolamento previdenziale. Il regolamento
previdenziale è disponibile in visione presso il datore di lavoro
oppure può essere richiesto ad Allianz Suisse Vita. Le DRG sono
pubblicate inoltre sul sito Internet www.allianz.ch.
Il regolamento previdenziale (Parte 1/Parte 2) della Fondazione
collettiva LPP dell'Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita
SA è costituito dalla Parte 1 "Disposizioni regolamentari particolari"
(di seguito denominata DRP) e dalla Parte 2 "Disposizioni
regolamentari generali" (di seguito denominata DRG). A scopo di
informazione ogni assicurato riceve dal datore di lavoro un
certificato di previdenza emesso dalla fondazione e il relativo
prospetto informativo.
La fondazione è autorizzata ma non obbligata a pubblicare su
Internet (www.allianz.ch) le informazioni e i documenti relativi alla
fondazione stessa e alle casse di previdenza. Possono essere
pubblicati su Internet in particolare i moduli specifici previsti per
l'attuazione della previdenza, il contratto di assicurazione collettiva,
le condizioni generali di assicurazione collettiva, il regolamento dei
costi, le disposizioni per il conto premi, lo statuto della fondazione e
il regolamento organizzativo, i nomi dei membri del consiglio di
fondazione nonché il bilancio annuale e la relazione annuale della
fondazione. La fondazione è autorizzata a limitare e sospendere in
qualunque momento le pubblicazioni su Internet.
Le DRP contengono le informazioni specifiche relative al piano
previdenziale adottato dalla cassa di previdenza; queste integrano
ovvero prevalgono sulle DRG per quanto concerne la disciplina del
piano previdenziale specifico. Le DRG valgono per tutti i piani
previdenziali delle aziende affiliate e vengono applicate senza
limitazione alcuna, fatte salve le disposizioni specifiche previste nel
piano previdenziale (DRP). Il certificato di previdenza individuale
riporta la situazione effettiva dell'assicurato secondo quanto
previsto dal piano previdenziale; il prospetto informativo contiene
Sommario
0.
Denominazioni e basi giuridiche
4.
Prestazioni
1.
Informazioni generali
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
Organismo responsabile della previdenza per il personale
Scopo della previdenza per il personale
Gestione dell'avere di vecchiaia
Attuazione della previdenza per il personale
Consiglio di fondazione/Commissione previdenziale
Cooperazione
Responsabilità
Trattamento e protezione dei dati
4.1.
4.2.
4.3.
4.7.
4.8.
Prestazioni di vecchiaia (cfr. anche i punti 6.9.1, 6.9.2)
Prestazioni per i superstiti (cfr. anche punto 6.9.1)
Prestazioni in caso di incapacità lavorativa/ invalidità
(incapacità di guadagno); cfr. anche il punto 6.9.1
Prestazione di uscita (cfr. anche punti 6.9.3)
Divorzio
Prestazioni nell'ambito della promozione della proprietà
abitativa
Cumulo di più prestazioni (coordinamento)
Disposizioni comuni concernenti le prestazioni
2.
Definizioni
5.
Finanziamento
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
Età
Anno assicurativo/Data di riferimento
Salario (cfr. anche punto 6.9.5)
Diversi accrediti e averi di vecchiaia
Incapacità lavorativa
Invalidità (incapacità di guadagno)
Figli
Coniugi/Conviventi omosessuali registrati
Soggetti con obblighi di mantenimento
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
Spese di previdenza
Obbligo di contribuzione
Conferimento prestazione di uscita
Versamenti volontari (cfr. anche punto 6.9.4)
Rimborso del prelievo anticipato
6.
Disposizioni finali
6.1.
3.
Ammissione all’assicurazione/Copertura assicurativa
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
Obbligo d'assicurazione
Prosecuzione della copertura previdenziale
Assicurazione facoltativa
Ammissione / Obbligo di notifica
Copertura previdenziale
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
Partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti
assicurativi
Fondi liberi e misure speciali della cassa di previdenza
Liquidazione parziale o totale
Effetti prodotti dalla risoluzione del contratto di affiliazione
Vuoti normativi
Modifica delle disposizioni regolamentari
Luogo di adempimento e foro giudiziario
Versione facente fede del regolamento
Disposizioni transitorie
Entrata in vigore
4.4.
4.5.
4.6.
Allegato 1 Aliquote di conversione con decorrenza 1/1/2014
Allegato 2 Disposizioni transitorie dall'1/1/2014 al 31/12/2018
Allegato 3 Tasso di interesse di mora per la prestazione di uscita (punto 4.4.1)
Allegato 4 Tabella dei depositi previdenziali vincolati del pilastro 3a non computabili in caso di riscatto contributivo (punto 5.4.1)
Allegato 5 Ripartizione volontaria di fondi liberi, misure speciali ed eventuali riserve contributi del datore di lavoro
Allegato 6 Prosecuzione della copertura previdenziale
Allegato 7 Contributi volontari per il pensionamento anticipato
Allegato 8 Disposizioni connesse alla 6ͣ revisione AI, primo pacchetto di misure, in vigore dal 1° gennaio 2012
Allegato 9 Regolamento di liquidazione parziale
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1
0.
Denominazioni e basi giuridiche
Denominazioni
Basi giuridiche
Fondazione
Fondazione collettiva LPP dell’Allianz Suisse Società di
Assicurazioni sulla Vita SA, Wallisellen
LPGA
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali
Allianz Suisse Vita
Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA, Wallisellen
LPP
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità
Datore di lavoro
Azienda affiliata
LFLP
Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Cassa di previdenza
Cassa di previdenza aperta dal datore di lavoro presso la
fondazione
LAVS
Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
Dipendenti
Dipendenti del datore di lavoro
LAI
Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità
Cerchia degli assicurati
Tutti i dipendenti
LAINF
Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
Assicurati
Dipendenti appartenenti alla cerchia degli assicurati
LAM
Legge federale sull'assicurazione militare
Commissione previdenziale
Organo paritetico della cassa di previdenza
CCS
Codice civile svizzero
Consiglio di fondazione
Organo supremo della fondazione
CO
Codice delle obbligazioni
Previdenza obbligatoria
Prestazioni minime ai sensi della Legge federale sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LEF
Legge federale sull'esecuzione e i fallimenti
Previdenza sovraobbligatoria
Prestazioni che superano la previdenza obbligatoria
(previdenza "estesa")
LSA
Legge federale sulla sorveglianza degli assicuratori
LPD
Legge federale sulla protezione dei dati
LUD
Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie
omosessuali
1.
Informazioni generali
1.1.
Organismo responsabile della previdenza per il
personale
1
2
1.2.
pensioni, la promozione della proprietà abitativa e i
casi di divorzio o scioglimento in giudizio dell’unione
registrata ai sensi della LUD.
La fondazione è stata creata da Allianz Suisse Vita
conformemente agli articoli 80 e seguenti CCS, 331 e
seguenti CO e 48 cpv. 2 LPP al fine di attuare la
previdenza per il personale.
3
L'effettivo piano previdenziale vigente per la cassa di
previdenza è riportato nelle DRP.
4
La previdenza di ogni cassa previdenziale deve
rispettare i principi di adeguatezza, collettività, parità
di trattamento, pianificazione, nonché il principio di
assicurazione.
5
Se il datore di lavoro si affilia a un altro o a diversi
altri istituti di previdenza, talché gli assicurati della
fondazione risultano contemporaneamente assicurati
anche presso altri istituti di previdenza, il datore di
lavoro è tenuto a informare immediatamente la
fondazione e ad adottare, in accordo con gli istituti
previdenziali interessati, provvedimenti atti a
garantire il rispetto del principio di adeguatezza nel
complesso dei rapporti previdenziali.
6
La fondazione è autorizzata ad adeguare i propri
piani previdenziali, qualora l'affiliazione ad altri istituti
di previdenza comprometta il rispetto del principio di
adeguatezza per i rapporti previdenziali nel loro
complesso.
La fondazione è iscritta nei registri di commercio e
della previdenza professionale ed è soggetta a
controllo legale.
Scopo della previdenza per il personale
1
La previdenza per il personale ha lo scopo di
garantire agli assicurati e agli altri aventi diritto
previsti dal regolamento previdenziale, la copertura
previdenziale minima prevista dalla LPP.
2
Il presente regolamento descrive, sulla base delle
DRP previste per la cassa pensione, i diritti e gli
obblighi della fondazione, degli assicurati e degli
aventi diritto previsti dallo stesso regolamento; esso
disciplina inoltre il comportamento determinante del
datore di lavoro. Il regolamento previdenziale fissa,
nell’ambito della cassa di previdenza, in particolare i
diritti degli assicurati e dei loro superstiti in caso di
vecchiaia, decesso e invalidità, uscita dalla cassa
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2
1.3.
anni;
la comunicazione dei salari AVS (calcolati
sull’intero anno) delle persone da assicurare
ovvero degli assicurati per l'anno di assicurazione
in corso (al giorno di riferimento del contratto, di
norma al 1° gennaio) nonché le variazioni
sostanziali nel corso dell'anno di almeno il 20%
(aumento/riduzione);
g) la comunicazione di variazioni importanti che
influiscono sul rapporto di previdenza, ovverosia
la stipula, la modifica o la sospensione di
assicurazioni
dell'indennità
giornaliera
determinanti per la decorrenza della prestazione
erogata dalla fondazione e in ogni caso per il suo
rinvio (durata del periodo di attesa);
h) la comunicazione relativa a casi previdenziali per
vecchiaia, decesso e invalidità (compresa la
presentazione dei documenti giustificativi);
i) i dati sui redditi computabili per il calcolo del
sovraindennizzo ovvero del coordinamento delle
prestazioni assicurative;
j) la comunicazione relativa a modifiche o
cessazione di condizioni che danno luogo a un
diritto
(ad
es.
raggiungimento
dell'età
pensionabile, variazione del grado di incapacità
lavorativa e al guadagno, decesso, nuovo
matrimonio, ecc.);
k) la comunicazione di avvenuta affiliazione del
datore di lavoro a un altro istituto di previdenza
professionale.
Gestione dell'avere di vecchiaia
f)
Il piano previdenziale della cassa di previdenza può
prevedere, oltre alla previdenza obbligatoria, anche una
parte di previdenza sovraobbligatoria. Qualora il piano
previdenziale includa una parte di previdenza
sovraobbligatoria, oltre a quella obbligatoria, la gestione
dell'avere di vecchiaia è unificata per entrambe le parti
secondo quanto previsto dal punto 2.4. L'avere di
vecchiaia globale non può essere in ogni caso inferiore
all'avere di vecchiaia legale di cui alla LPP.
1.4.
1.5.
1.6.
1.6.1
Attuazione della previdenza per il personale
1
In adempimento al proprio obbligo previdenziale
sancito dalla legge, il datore di lavoro si è affiliato alla
fondazione, con la quale ha sottoscritto un contratto
di affiliazione, per dare corso alla previdenza per il
personale.
2
Mediante il contratto di affiliazione il datore di lavoro,
ovvero la commissione previdenziale, accetta che la
gestione della previdenza per il personale,
l'applicazione del regolamento previdenziale così
come l'informazione agli assicurati siano affidati ad
Allianz Suisse Vita. Quest'ultima informa gli aventi
diritto e, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla
diffusione dei dati e sull'informazione degli assicurati,
gli eventuali terzi circa i diritti e i doveri.
3
Al fine di assicurare i relativi rischi, la fondazione ha
concluso con Allianz Suisse Vita un contratto di
assicurazione collettiva per ogni cassa di previdenza.
Consiglio
di
previdenziale
fondazione
/
2
Obblighi particolari in caso di incapacità lavorativa:
a) il datore di lavoro è tenuto a comunicare
tempestivamente e per iscritto alla fondazione
l'eventuale
incapacità
lavorativa
(parziale)
dell'assicurato,
qualora
quest'ultimo
abbia
sofferto della condizione invalidante minima del
40% per oltre 30 giorni, su un periodo
generalmente di 90 giorni (dalla prima incapacità
lavorativa). Dopodiché la fondazione invia al
datore di lavoro il modulo necessario per la
notifica e la richiesta delle prestazioni
assicurative. Il datore di lavoro è tenuto a
compilare tale modulo in ogni sua parte e a
restituirlo firmato entro 30 giorni dalla data
riportata sulla comunicazione;
b) il datore di lavoro è tenuto a invitare l'assicurato a
presentare richiesta preventiva di assistenza
all'assicurazione federale per l'invalidità (AI) se,
in un periodo di osservazione globale di 90 giorni
(dalla prima incapacità lavorativa), questi lamenta
per oltre 30 giorni un grado di inabilità al lavoro
pari almeno al 40%. L'iscrizione dell’assicurato
può essere richiesta o effettuata anche dalla
fondazione;
c) l'assicurato deve presentare la domanda all'AI
entro i 30 giorni successivi al periodo di
osservazione o entro i 30 giorni successivi
all'invito in tal senso formulato dal datore di
lavoro o dalla fondazione. Con tale procedura si
intende perseguire l'obiettivo primario dell'AI, cioè
il reinserimento della persona nella vita
lavorativa.
Le conseguenze della violazione di questi obblighi
vengono disciplinate dal punto 4.3.2 cpv 4 e dal punto
4.8.2 cpvv. 1 e 2.
3
Obblighi particolari in caso di plurimi rapporti
previdenziali:
a) se
l'assicurato
intrattiene
più
rapporti
previdenziali e se la somma di tutti i salari e
redditi soggetti all’AVS supera il decuplo del limite
LPP, questi è tenuto a informare la fondazione e
ogni altro istituto di previdenza della totalità dei
propri rapporti previdenziali nonché dei salari e
dei redditi ivi assicurati;
b) se il datore di lavoro aderisce a uno o più istituti
di previdenza e, di conseguenza, gli assicurati
Commissione
1
Costituzione, composizione, facoltà di delibera, diritti
e doveri del consiglio di fondazione e della
commissione
previdenziale
sono
definiti
nel
regolamento organizzativo.
2
Per la cassa di previdenza viene costituita una
commissione previdenziale.
Cooperazione
Obbligo di informazione e di notifica
1
Il datore di lavoro e l'assicurato ovvero gli aventi
diritto sono tenuti a fornire alla fondazione, di norma
entro trenta giorni, tutti i dati necessari e la relativa
documentazione per attuare la previdenza per il
personale (ad es. modulistica di adesione e disdetta,
certificato di esistenza in vita, atto ufficiale di morte,
certificato
ereditario,
certificati
medici,
documentazione AI, certificati di formazione, libretto
di famiglia, ecc.) nonché per la promozione della
proprietà abitativa (ad es. contratto di acquisto,
contratto d'opera, certificati di quote, atto costitutivo
di pegno, contratto ipotecario, estratto del registro
fondiario, ecc.). Ciò vale in particolare per:
a) le comunicazioni relative a variazioni dei dati
anagrafici e di indirizzo;
b) la notifica di entrata e di uscita delle persone
appartenenti al gruppo assicurato ai sensi del
regolamento all'inizio ovvero alla fine del rapporto
di lavoro o dell'obbligo assicurativo (inclusi i dati
sul rapporto previdenziale precedente e futuro);
c) la comunicazione dei dati personali rilevanti per
l'attuazione della previdenza professionale e le
relative modifiche;
d) i dati relativi alla capacità lavorativa di assicurati
o persone da assicurare, in particolare in caso di
iscrizioni e disdette;
e) la notifica del percepimento o meno di prestazioni
di vecchiaia AI ridotte o annullate negli ultimi tre
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3
della prestazione. Questa è stabilita, alla luce di tutte
le circostanze, secondo la gravità del comportamento
colpevole dell’assicurato, la gravità del danno alla
salute ed eventuali circostanze attenuanti.
presso la fondazione risultano assicurati anche
presso altri istituti di previdenza, questi è tenuto a
informare immediatamente la fondazione.
4
5
1.6.2
Datore di lavoro, commissione previdenziale,
assicurati, beneficiari di rendite e aventi diritto
devono utilizzare gli appositi moduli previsti dalla
fondazione, per trasmettere determinati dati,
comunicazioni e informazioni.
1.7.
Tutti i dati, le comunicazioni e le informazioni devono
essere fornite alla fondazione in forma scritta, in
modo veritiero e con firma in calce, entro 30 giorni
dalla presa d'atto. Lo stesso vale per i documenti, gli
incartamenti, le prove e le ricevute che la fondazione
richiede ai fini della valutazione di determinate
circostanze e della collaborazione con gli uffici AI. Se
tali informazioni o documenti non vengono trasmessi
alla fondazione, questa è autorizzata ad astenersi
dall'adottare qualunque misura; in particolare - fatte
salve prescrizioni di legge imperative - essa non è
tenuta a versare alcun interesse di mora.
6
Qualora vengano violati gli obblighi di informazione e
comunicazione e la fondazione debba rispondere nei
confronti di terzi, in particolare nei confronti di
assicurati e beneficiari di rendite nonché di altri aventi
diritto, per prestazioni non finanziate a causa del
mancato pagamento dei premi da parte del datore di
lavoro, il responsabile della violazione è tenuto a
risarcire alla fondazione spese e oneri ad essa
connessi.
7
La fondazione fornisce al datore di lavoro affiliato,
agli assicurati e ad altri aventi diritto le informazioni
previste dalla legge e dal presente regolamento
previdenziale. Essa non è tenuta a fornire ulteriori
informazioni non previste dalla legge o dal presente
regolamento. In ogni caso tali informazioni
supplementari vengono fornite soltanto a fronte del
pieno risarcimento dei costi derivanti.
1.8.
Obbligo di ridurre il danno
1
2
3
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, l'assicurato
deve contribuire spontaneamente, per quanto
possibile, a migliorare la capacità al guadagno o la
capacità di svolgere le mansioni consuete.
In particolare l'assicurato è tenuto a:
- trovare, accettare o conservare ogni attività
lucrativa esigibile adeguata alla sua invalidità;
- procedere a tutti i cambiamenti possibili ed
esigibili nella sua attività lucrativa o nel suo
ambito di competenze per sfruttare al meglio la
capacità lavorativa;
- sottoporsi
a
un
trattamento
terapeutico
ragionevolmente esigibile se atto a migliorare la
capacità al guadagno in modo da ridurre o
sopprimere la rendita. Non ha alcuna rilevanza il
fatto che la fondazione si assuma o meno i costi
delle cure mediche;
- cambiare, se necessario, domicilio se vi sono
adeguate possibilità di guadagno. L’assicurato
deve
partecipare
attivamente
a
tutti
i
provvedimenti ragionevolmente esigibili che
possono permettergli di mantenere il posto di
lavoro o (re)integrarsi nella vita lavorativa.
L’assicurato è tenuto a informare e a partecipare,
ossia a sottoporsi a tutti i provvedimenti di
accertamento e di (re)integrazione ragionevolmente
esigibili che gli sono stati ordinati e a contribuire
attivamente alla loro buona riuscita. È altresì tenuto a
sottoporsi agli esami medici necessari e, se residente
all’estero, deve sottoporsi in Svizzera agli
accertamenti necessari per valutare il diritto alla
rendita.
La violazione dell'obbligo di ridurre il danno comporta
- salvo disposizioni di legge divergenti - una riduzione
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4
Responsabilità
1
La responsabilità e l'entità dell’obbligo delle
prestazioni della fondazione nei confronti degli aventi
diritto, ai sensi del regolamento previdenziale, sono
limitate alla responsabilità e all'obbligo di prestazione
di Allianz Suisse Vita previste dal contratto di
assicurazione collettiva; la responsabilità della
fondazione è in ogni caso limitata allo stato
patrimoniale della cassa di previdenza. Tuttavia sono
sempre garantite le prestazioni minime di cui alla LPP
per il periodo che ha inizio con l'entrata in vigore del
contratto di affiliazione.
2
La fondazione respinge, fatte salve disposizioni di
legge imperative, qualunque responsabilità per le
conseguenze derivanti dalla mancata osservanza
degli obblighi di informazione e comunicazione da
parte del datore di lavoro, dell'assicurato ovvero degli
aventi diritto. In particolare, se il datore di lavoro, le
persone da assicurare o gli assicurati e i beneficiari di
rendite, nonché gli altri aventi diritto comunicano in
maniera inesatta o tacciono circostanze rilevanti, che
essi conoscevano o avrebbero dovuto conoscere, la
fondazione è autorizzata a ridurre o negare le
prestazioni sovraobbligatorie, qualora essa faccia
seguire relativa comunicazione entro sei mesi dalla
presa d'atto. La fondazione si riserva di esercitare
diritti di regresso e di risarcimento danni qualora
l'assicurato, in caso di violazione del presente
regolamento previdenziale (violazione del contratto
previdenziale), sia tenuto al risarcimento nei confronti
della fondazione.
Trattamento e protezione dei dati personali
1
I dati dell'assicurato, contenuti nella proposta o
relativi all’attuazione del rapporto di previdenza,
vengono trasmessi ad Allianz Suisse Vita. Se
necessario ai fini dell'attuazione della previdenza
professionale, quest'ultima comunica ad altre
compagnie di assicurazioni, in particolare a
coassicuratori e riassicuratori, i dati inerenti
all'assicurazione.
2
In caso di regresso nei confronti dell'autore di un
danno che ha leso l'assicurato, la fondazione è
autorizzata a comunicare al terzo responsabile e/o
all'assicuratore di responsabilità civile, i dati
necessari per far valere i diritti dell'assicurato stesso.
3
Per la prevenzione e la lotta contro eventuali abusi e
il percepimento indebito di prestazioni la Fondazione
e Allianz Suisse Vita, in presenza di sospetti fondati
di abuso, possono adottare misure di monitoraggio e
indagine. La Fondazione e Allianz Suisse Vita
possono inoltre delegare tali misure, nella misura
necessaria, a terzi selezionati parimenti soggetti
all'obbligo di segretezza professionale. Questi ultimi
sono chiamati a dichiarare esplicitamente che si
atterrano a tale obbligo. L'adozione di tali misure
avviene sempre nel rispetto dei principi di
adeguatezza e protezione dei dati.
4
La fondazione e le compagnie di assicurazioni
partecipanti hanno adottato tutte le misure richieste
dalla legge per garantire il trattamento strettamente
confidenziale dei dati.
5
Si applicano inoltre, in particolare, le prescrizioni di
legge specifiche della LPP concernenti il trattamento
dei dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo
del segreto, la comunicazione dei dati, nonché
l'assistenza amministrativa; tali disposizioni valgono
anche per la parte sovraobbligatoria della previdenza.
2.
Definizioni
2.1.
Età
2.2.
1
Per età s'intende l'età effettivamente raggiunta,
espressa in anni e in mesi. Il periodo compreso fra la
data di nascita e il primo giorno del mese successivo
non viene preso in considerazione.
2
L'età determinante per il calcolo degli accrediti di
vecchiaia è pari alla differenza fra l'anno civile in
corso e l'anno di nascita.
Valgono infine le disposizioni generali della legge
sulla protezione dei dati (LPD).
loro importo medio percepito negli ultimi tre anni. Per
i neoassunti da assicurare, tali componenti del salario
vengono considerate a partire dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello di assunzione sulla
base delle prestazioni relative al primo anno di
impiego.
7
Sono fatte salve le disposizioni connesse alla 6ͣ
revisione AI, primo pacchetto di misure, in vigore dal
1° gennaio 2012 di cui all'allegato 8.
8
Il salario che l'assicurato percepisce presso un altro
datore di lavoro non rientra nel conteggio ai fini
dell'assicurazione di cui al presente regolamento
previdenziale.
9
Qualora il salario AVS superi il limite LPP, è possibile
richiedere che la retribuzione degli straordinari e i
bonus garantiti per contratto o versati regolarmente
vengano assicurati separatamente al di fuori della
fondazione.
Nel
caso
venga
stipulata
un'assicurazione separata, dal salario annuo
dichiarato di cui al cpv. 3 vanno escluse le
componenti di cui al cpv. 4.
Anno assicurativo / Data di riferimento
L'anno assicurativo corrisponde all'anno civile. La data di
riferimento è il 1° gennaio.
2.3.
2.3.1.
Salario (cfr. anche punto 6.9.5)
Salario annuo dichiarato
1
2
3
È considerato salario annuo dichiarato il salario
annuo dell'assicurato comunicato dal datore di lavoro
al momento dell'ammissione alla cassa di previdenza
ovvero alla data di riferimento. Il salario annuo
dichiarato vale per l'intero anno assicurativo.
Se l'assicurato non lavora tutto l'anno, è determinante il
salario che avrebbe percepito sull'intero anno.
2.3.2.
Se la capacità di guadagno della persona da
assicurare al momento dell'iscrizione alla cassa di
previdenza ovvero alla data di riferimento è solo
parziale, è determinante il salario annuo percepito nei
limiti della capacità reddituale.
In linea di principio il salario annuo dichiarato
comprende
tutte le retribuzioni corrisposte regolarmente per
la prestazione di un'attività lavorativa come
anche
eventuali bonus garantiti per contratto o versati
regolarmente come anche
le retribuzioni per ore di lavoro straordinario
(lavoro in eccesso, lavoro notturno) già
concordate con la persona assicurata all'inizio
dell'anno assicurativo come anche
altre componenti accessorie della retribuzione
garantite per contratto o versate regolarmente
che rientrano nel salario AVS determinante.
4
Non rientrano invece nel salario annuo dichiarato
eventuali compensi versati solo occasionalmente, in
particolare
premi per anzianità di servizio e compensi
analoghi come anche
eventuali bonus non garantiti per contratto o
versati solo saltuariamente come anche
eventuali retribuzioni per ore di lavoro
straordinario non concordate in precedenza o
prestate solo con frequenza saltuaria come
anche
altre componenti accessorie della retribuzione
non garantite per contratto o versate solo
occasionalmente.
5
Nel caso di salari annui di importo variabile, è
possibile basarsi sull'ultimo salario annuo noto,
tenendo tuttavia conto di variazioni salariali già
pattuite.
6
Per quanto riguarda bonus, indennizzi per ore di
lavoro straordinario o componenti accessorie della
retribuzione che rientrano nel salario AVS
determinante versati regolarmente, si tiene conto del
YLKDI15I – 01/14
5
Salario annuo assicurato
1
Il salario annuo assicurato viene fissato nelle DRP;
esso non deve superare il salario annuo AVS ed è
limitato a dieci volte il limite LPP (= 10 x 300% della
rendita di vecchiaia massima AVS).
2
Se l'assicurato intrattiene più rapporti previdenziali e
se la somma di tutti i salari e redditi soggetti all’AVS
supera il decuplo del limite LPP, il salario assicurato
presso la fondazione viene proporzionalmente ridotto
in modo che il totale di tutti i salari e redditi assicurati
in tutti i rapporti previdenziali non superi il decuplo del
limite LPP.
3
Se previsto dalle DRP valide per l'istituto di
previdenza del datore di lavoro, per gli assicurati che
svolgono un lavoro a tempo parziale l'importo di
coordinamento viene adeguato sulla base del grado
di occupazione.
4
Per gli assicurati parzialmente invalidi, i limiti fissati
nelle DRP saranno opportunamente adeguati al grado
di invalidità scaglionato ai sensi del punto 4.3.1 cpv.
4.
5
Se le DRP concernenti la cassa di previdenza del
datore di lavoro prevedono la possibilità di un
"mantenimento della previdenza al livello del
precedente guadagno assicurato" e la volontà di
esercitare tale opzione viene esplicitamente espressa
da assicurati in possesso della piena capacità
lavorativa e il cui salario AVS abbia subito dopo il 58°
anno di età una riduzione non superiore al 50%, il
salario assicurato viene mantenuto al livello
precedente
fino
al
raggiungimento
dell'età
pensionabile ordinaria. Tale mantenimento è
ammesso a condizione che gli assicurati siano
pienamente abili al lavoro per il grado di occupazione
assicurato precedente alla riduzione e non
percepiscano alcuna prestazione di vecchiaia.
La richiesta deve essere formulata mediante apposito
modulo da presentare al datore di lavoro per inoltro
alla fondazione. Gli assicurati devono rispondere alle
domande del modulo in modo completo o veritiero; in
caso contrario trova applicazione quanto disposto dal
punto 3.4 cpv. 3.
Il datore di lavoro dichiara quindi il precedente livello
di reddito assicurato come quello da assicurare fino
previdenza, e degli averi di vecchiaia LPP trasferiti da
precedenti rapporti previdenziali. L’avere di vecchiaia LPP
comprende, inoltre, previa conferma che si tratti di averi di
vecchiaia LPP dell'assicurato, i rimborsi di prelievi
anticipati per la proprietà abitativa e i versamenti volontari
a seguito di divorzio. L'avere di vecchiaia LPP si riduce in
caso di prelievi nell’ambito della promozione della
proprietà abitativa ai sensi del punto 4.6 e in caso di
prelievi a seguito di divorzio, ai sensi del punto 4.5.
Contribuiscono inoltre a formare l'avere di vecchiaia
accumulato ai sensi della LPP gli interessi derivanti dalla
remunerazione dell'avere di vecchiaia LPP, superiori al
tasso di interesse minimo LPP.
al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria.
6
2.3.3.
Sono fatte salve le disposizioni connesse alla 6ͣ
revisione AI, primo pacchetto di misure, in vigore dal
1° gennaio 2012 di cui all'allegato 8.
Modifiche salariali
1
Ogni anno, alla data di riferimento, le prestazioni
previdenziali e i contributi vengono adeguati ai salari
presuntivi all'inizio dell'anno assicurativo. Le
modifiche salariali sostanziali di almeno il 20% nel
corso dell'anno si applicano a partire dalla data di
efficacia.
2
Le modifiche salariali retroattive vengono prese in
considerazione solamente per l'anno in corso dietro
presentazione dei relativi documenti probatori.
3
2.4.6.
La proiezione dell'avere di vecchiaia LPP senza interessi a
una determinata data è pari alla proiezione della
componente obbligatoria dell'avere di vecchiaia senza
interessi. Essa si compone dell'avere di vecchiaia LPP
accumulato fino alla fine dell'anno assicurativo in corso più
gli interessi, nonché della somma degli accrediti di
vecchiaia LPP, senza interessi, per gli anni che mancano
all'età pensionabile.
Se
il
salario
annuo
dichiarato
diminuisce
temporaneamente in seguito a malattia, infortunio,
disoccupazione, maternità o altre ragioni simili, il
salario annuo dichiarato fino a quel momento resta in
vigore almeno finché dura l'obbligo di trattamento
economico da parte del datore di lavoro ai sensi
dell'articolo 324a CO oppure finché dura un congedo
di maternità di cui all'articolo 329f CO. L'assicurato
può tuttavia richiedere la riduzione del salario annuo
assicurato.
2.4.
Diversi accrediti e averi di vecchiaia
2.4.1.
Accrediti di vecchiaia
Proiezione dell'avere di vecchiaia LPP senza interessi
2.4.7.
Tassi di interesse e aliquote di conversione
1
La componente dell'avere di vecchiaia corrispondente
all'avere di vecchiaia LPP (componente obbligatoria)
viene remunerata al tasso minimo LPP.
2
La componente dell'avere di vecchiaia eccedente
l'avere di vecchiaia minimo LPP (componente
sovraobbligatoria) può essere remunerata a un tasso
di interesse diverso da quello previsto dalla LPP. Il
tasso in questione viene fissato da Allianz Suisse Vita
per l'anno successivo in base al contratto di
assicurazione collettiva.
3
L'avere di vecchiaia LPP accumulato all'età
pensionabile viene convertito in base all’aliquota di
conversione
minima
LPP
vigente
nell'anno
assicurativo.
4
La parte di avere di vecchiaia eccedente l'avere di
vecchiaia LPP viene convertita in rendita in base
all’aliquota di conversione fissata nella tariffa
collettiva in vigore nel relativo anno assicurativo. Tale
aliquota può essere diversa per uomini e donne (cfr.
Allegato 1 Aliquote di conversione con decorrenza
31/12/2014/Allegato
2
Disposizioni
transitorie
dall’1/1/2014 al 31/12/2018).
Gli accrediti di vecchiaia vengono calcolati annualmente e
accreditati sull'avere di vecchiaia individuale. Le
percentuali e la base di calcolo da utilizzare per gli
accrediti di vecchiaia sono riportate nelle DRP.
2.4.2.
Avere di vecchiaia
L'avere di vecchiaia disponibile in un determinato
momento è pari a tutti gli accrediti di vecchiaia, interessi
compresi, che sono stati accreditati sull'avere di vecchiaia
individuale. Si tratta degli accrediti di vecchiaia, interessi
compresi, per il periodo in cui l’assicurato è stato iscritto
alla cassa di previdenza. Inoltre l'avere di vecchiaia
disponibile include i versamenti fruttiferi d’interessi quali
prestazioni di entrata (conferimento della prestazione di
uscita), versamenti volontari, accrediti da polizze ovvero
conti di libero passaggio oppure da fondi liberi della
fondazione ovvero eccedenze. L'ammontare dell'avere di
vecchiaia disponibile dipende inoltre dai versamenti ovvero
dai prelievi anticipati finalizzati all'acquisto di un'abitazione
di proprietà o legati a procedure di divorzio.
2.4.3.
2.5.
L'incapacità lavorativa è l'incapacità totale o parziale,
dovuta a un danno alla salute fisica o psichica, di
esercitare un'attività lavorativa ragionevolmente esigibile
nell'ambito della propria professione o sfera di
competenze. In caso di incapacità di lungo periodo si
prendono
in
considerazione
anche
le
attività
ragionevolmente esigibili nell'ambito di una professione o
sfera di competenze diversa.
Proiezione dell'avere di vecchiaia senza interessi
La proiezione dell’avere di vecchiaia senza interessi a una
determinata data si compone dell'avere di vecchiaia
accumulato, interessi compresi, fino alla fine dell'anno
assicurativo in corso, nonché della somma degli accrediti
di vecchiaia per gli anni mancanti all'età di pensionamento,
senza interessi.
2.4.4.
Accrediti di vecchiaia LPP
2.6.
Gli accrediti di vecchiaia LPP corrispondono alla parte
obbligatoria degli accrediti di vecchiaia. Essi vengono
calcolati annualmente in percentuale sul salario assicurato
LPP (salario annuo coordinato) e accreditati sull'avere di
vecchiaia individuale LPP (calcolo secondo il minimo di
legge).
2.4.5.
Incapacità lavorativa
Avere di vecchiaia LPP
L'avere di vecchiaia LPP corrisponde alla quota di avere di
vecchiaia accumulata secondo le disposizioni minime della
LPP. L'avere di vecchiaia LPP disponibile in un
determinato momento è quindi pari alla somma di tutti gli
accrediti di vecchiaia LPP, interessi compresi, per il
periodo in cui l'assicurato è stato iscritto alla cassa di
YLKDI15I – 01/14
6
Invalidità (incapacità di guadagno)
1
Sussiste invalidità se l'incapacità di guadagno
parziale o totale, che si prevede permanente o di
lunga durata, ha raggiunto le caratteristiche e la
gravità necessarie per il diritto a una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità (AI).
2
È considerata incapacità di guadagno la perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno su un
mercato del lavoro equilibrato, provocata da un danno
alla salute fisica, mentale o psichica oggettivamente
diagnosticabile a livello medico e che perdura dopo
aver sottoposto l'assicurato alle cure e ai
provvedimenti
d'integrazione
adeguati
alle
circostanze.
2.7.
2
3.
3.1
guadagno sia almeno del 40%; se il grado è di
almeno il 70% continua l'erogazione della rendita
intera. Il diritto sussiste in ogni caso non oltre il
compimento del 25° anno di età.
Figli
1
Sono considerati figli:
a) i figli ai sensi dell'art. 252 e seguenti del CCS;
b) i figli in affidamento, se il defunto provvedeva al
loro sostentamento;
c) i figliastri mantenuti interamente o in misura
preponderante dall'assicurato.
Il diritto alla rendita per figli di pensionati, orfani e figli
di invalidi sussiste per:
a) i figli che non hanno ancora raggiunto il limite di
età previsto nel piano previdenziale dell'istituto di
previdenza di cui alle DRP;
b) i figli che hanno superato il limite di età e sono
ancora in fase di formazione fino alla conclusione
ordinaria degli studi ma al massimo fino al
compimento del 25° anno di età, purché non
esercitino un’attività professionale a titolo
principale;
c) i figli che, prima di aver raggiunto il limite di età
previsto nel piano previdenziale dell'istituto di
previdenza di cui alle DRP, sono divenuti incapaci
di guadagno e non percepiscono alcuna rendita di
invalidità propria erogata dalla previdenza
professionale, dall'assicurazione infortuni o
dall'assicurazione militare. Per questi vengono
erogate rendite per i figli oltre l'età termine,
secondo lo scaglionamento di cui al punto 4.3.1
cpv. 4, a condizione che il grado di incapacità di
2.8.
3
In caso di decesso di un figlio avente diritto, il
versamento della rendita cessa.
4
Il diritto alla rendita si estingue - salvo diversamente
prescritto dalle DRP - a fine mese.
Coniugi / Conviventi omosessuali registrati
Si definiscono coniugi i soggetti sposati, cioè dal momento
in cui contraggono il matrimonio civile fino al decesso
ovvero fino al passaggio in giudicato della sentenza di
divorzio. Salvo diversamente previsto da disposizioni
regolamentari, sono equiparate ai coniugi le coppie
omosessuali che convivono in regime di unione domestica
registrata ai sensi della LUD.
2.9.
Soggetti con obblighi di mantenimento
Sono considerati soggetti con obblighi di mantenimento,
che come tali vengono assicurati secondo un piano
previdenziale speciale di cui alle DRP, le persone con
familiari di cui al punto 4.2.10 cpv. 2 lett. a) e b) e figli
beneficiari di rendita.
Ammissione all’assicurazione / Copertura assicurativa
1° gennaio 2012 di cui all'allegato 8.
Obbligo d'assicurazione
1
5
Sono soggetti all'obbligo d'assicurazione, a partire dal
1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di
età, tutti i dipendenti soggetti all'AVS che
percepiscono un salario annuo come previsto dalle
DRP del piano previdenziale e che:
a) intrattengono un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato oppure a tempo determinato ma
superiore a tre mesi; oppure
b) intrattengono un rapporto di lavoro inizialmente a
tempo determinato della durata di tre mesi e
successivamente prorogato; oppure
c) che intrattengono con lo stesso datore di lavoro più
rapporti di lavoro successivi oppure che prestano
servizi per la stessa impresa di lavoro interinale per
una durata complessiva superiore a tre mesi e
senza periodi di inattività superiori a tre mesi.
2
Un dipendente parzialmente invalido è soggetto
all'obbligo di assicurazione, purché siano soddisfatte
le condizioni summenzionate tenendo conto del punto
2.3.2 cpv. 1 e l’assicurato non abbia un grado
d'incapacità di guadagno pari o superiore al 70%.
3
L'obbligo d'assicurazione decorre
nel caso del cpv. 1 lettera a), con l'inizio del
rapporto di lavoro;
nel caso del cpv. 1 lettera b), nel momento in cui
viene pattuita la proroga;
nel caso del cpv. 1 lettera c), dall'inizio del quarto
mese di lavoro cumulativamente raggiunto;
qualora tuttavia prima della prima entrata in
servizio venga concordata un'assunzione o una
durata di servizio complessivamente superiore a
tre mesi, il lavoratore dovrà essere assicurato
dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
In ogni caso l'obbligo d'assicurazione comincia il giorno
in cui il dipendente inizia o avrebbe dovuto iniziare a
lavorare in base al contratto d'assunzione, in ogni caso
comunque a partire dal momento in cui si mette in
viaggio per recarsi al lavoro.
4
3.2
3.3
Sono fatte salve le disposizioni connesse alla 6ͣ
revisione AI, primo pacchetto di misure, in vigore dal
YLKDI15I – 01/14
7
L'obbligo assicurativo cessa quando inizia il diritto a
una prestazione di vecchiaia intera a seguito di
pensionamento (anticipato, ordinario o differito), se il
rapporto di lavoro viene risolto anticipatamente o se
la retribuzione è costantemente inferiore alla soglia
minima prevista (soglia d'ingresso).
L'assicurazione si estingue inoltre in caso di
risoluzione del contratto di affiliazione tra fondazione
e datore di lavoro ai sensi del punto 6.4.
Prosecuzione della copertura previdenziale
1
Se le DRP concernenti la cassa di previdenza del
datore di lavoro prevedono tale possibilità, la
copertura
previdenziale
prosegue
oltre
l'età
pensionabile ordinaria ai sensi del punto 4.1.1. cpv.
1, su esplicita richiesta degli assicurati, fino alla
cessazione dell'attività lavorativa e in ogni caso non
oltre il compimento del 70° anno di età, secondo le
modalità previste dalle relative disposizioni di cui
all'allegato 6. Sono fatte salve eventuali clausole di
diverso contenuto delle DRP nonché speciali DRP
sulla prosecuzione della copertura previdenziale e
rispettive appendici.
2
La richiesta deve essere formulata mediante apposito
modulo da presentare al datore di lavoro per inoltro
alla fondazione.
Assicurazione facoltativa
1
I datori di lavoro indipendenti possono assicurarsi
facoltativamente presso la cassa di previdenza dei
propri dipendenti; in tal caso si applicano per
analogia le relative DRP e DRG.
2
Se il datore di lavoro, a seguito delle dimissioni di tutti
i suoi dipendenti, rimane il solo assicurato della cassa
di previdenza e non è prevista, in un prossimo futuro,
l'assunzione di nuovi dipendenti con obbligo
assicurativo, il datore di lavoro dovrà informare
spontaneamente la fondazione per iscritto. .
L'assicurazione decade alla fine dell'anno civile
successivo a quello in cui l'ultimo dipendente
assicurato ha lasciato la fondazione e, se non viene
richiesto il pensionamento anticipato, l'uscita viene
considerata come un caso di libero passaggio. Il
datore di lavoro interessato è l'unico responsabile
delle eventuali conseguenze dell'omissione di tale
obbligo di notifica (in particolare per le richieste da
parte delle autorità fiscali).
3.4
3
I dipendenti per cui non sussiste l'obbligo di
assicurazione in base a disposizioni legali o
regolamentari non hanno la possibilità di assicurarsi
facoltativamente presso la fondazione.
4
Dopo l'uscita dalla cassa di previdenza non è
consentito proseguire il rapporto previdenziale su
base facoltativa, ad eccezione di quanto previsto dal
punto 3.5 cpv. 11.
Per quanto concerne la previdenza sovraobbligatoria,
l'ammissione all'assicurazione avviene dapprima in
via provvisoria. Per copertura assicurativa provvisoria
si intende che la fondazione eroga prestazioni
sovraobbligatorie soltanto per i casi previdenziali le
cui cause non risalgano al periodo precedente l'inizio
dell'assicurazione. In base alle direttive della
fondazione o alle disposizioni di Allianz Suisse Vita,
l'ammissione definitiva può dipendere dal risultato di
una richiesta di informazioni presso un medico
oppure da una visita medica. La copertura
assicurativa provvisoria diventa definitiva nel
momento in cui la fondazione invia la relativa
comunicazione.
4
Se le informazioni ovvero i documenti richiesti non
vengono inoltrati entro 90 giorni, la fondazione si
riserva il diritto di ridurre o rifiutare le prestazioni
sovraobbligatorie e di erogare soltanto le prestazioni
minime legali LPP.
5
Nella parte sovraobbligatoria della previdenza, la
limitazione della copertura assicurativa definitiva a
causa di un problema di salute avviene sotto forma di
una riserva della durata massima di cinque anni. Se
presso il precedente istituto di previdenza era in
corso una riserva ai fini della copertura assicurativa
garantita con il conferimento della prestazione di
libero passaggio, il conteggio della riserva include il
tempo già trascorso presso l'istituto di previdenza
precedente.
6
Se il danno alla salute, che è oggetto della riserva,
determina un'incapacità lavorativa ovvero l'invalidità o
il decesso durante il periodo di validità della riserva,
saranno versate unicamente le prestazioni minime
previste dalla LPP indipendentemente dalla durata
legale della riserva e a prescindere dalle prestazioni
sovraobbligatorie di cui al piano previdenziale.
7
In alcuni casi viene concessa la copertura per
prestazioni della previdenza sovraobbligatoria dietro il
pagamento di un sovrappremio.
8
In caso di aumenti, previsti dal regolamento, delle
prestazioni previdenziali, in merito all'ulteriore
richiesta
di
copertura
assicurativa
trovano
applicazione per analogia le disposizioni precedenti.
9
Se il rapporto previdenziale termina a seguito dello
scioglimento del rapporto di lavoro prima del
pensionamento, oppure se il salario è costantemente
inferiore al salario minimo (soglia d'ingresso), la
copertura assicurativa regolamentare rimane in vigore
per i rischi di decesso e d'invalidità fino all'inizio di un
nuovo rapporto di previdenza ma non oltre la durata
massima di un mese (proroga della copertura).
10
Durante il periodo assicurato, le prestazioni minime ai
sensi della LPP sono garantite in tutti i casi e senza
limitazione della copertura assicurativa, fatte salve le
disposizioni concernenti le riduzioni di prestazioni
(cfr. punti 1.6, 4.3.1, 4.7 e 4.8).
11
Durante un congedo non pagato è possibile
prolungare l'assicurazione mantenendo invariate le
prestazioni assicurative per un massimo di 180
giorni. In questo caso tutti i contributi dovranno
essere versati dall'assicurato, mentre al datore di
lavoro rimarrà l'obbligo di contribuzione nei confronti
della fondazione.
Qualora datore di lavoro e dipendente decidano di
rinunciare alla copertura assicurativa durante il
periodo di congedo, ne va data immediata
comunicazione alla fondazione, nel rispetto degli
obblighi di informazione e comunicazione di cui al
punto 1.6, per consentire la sospensione della
garanzia.
L'assicurazione cessa automaticamente dopo 180
giorni a meno che il datore di lavoro non la riattivi
Ammissione / Obbligo di notifica
1
Le persone da assicurare vengono notificate alla
fondazione mediante l’apposito modulo. In tal modo la
persona da assicurare dichiara altresì di accettare le
regole applicabili nel caso in cui questa, dopo l’uscita
dal servizio, non comunichi dove intende destinare la
prestazione di uscita (cfr. punto 4.4.4). Al momento
dell'ammissione ovvero in seguito a qualsiasi
successiva modifica, l'assicurato riceve un "certificato
di previdenza" individuale che riporta tutti i dati validi
ai sensi del diritto previdenziale.
2
L'assicurato è tenuto a rispondere in maniera
completa e veritiera alle domande contenute nel
modulo di ammissione.
3
Se l'assicurato fornisce risposte false ovvero tace
fattori di rischio o circostanze indicanti un eventuale
pericolo, che l'assicurato conosce o avrebbe dovuto
conoscere, la fondazione ha facoltà di recedere
parzialmente o totalmente dal contratto relativo alla
previdenza sovraobbligatoria entro sei mesi dalla
presa d'atto e rifiutare, del tutto o in parte,
l'erogazione di qualunque prestazione e diritto di
esenzione dai premi ovvero di rifiutare, del tutto o in
parte, anche soltanto per questo caso di violazione
dell'obbligo di notifica ogni prestazione prevista nel
contratto
di
previdenza
sovraobbligatoria,
indipendentemente dal fatto che il rischio o il
potenziale pericolo che sono stati taciuti siano in
rapporto con il verificarsi del rischio assicurato o
meno.
4
3.5
3
Se è disponibile un avere di vecchiaia, la persona da
assicurare ovvero l'assicurato richiede al precedente
istituto di previdenza il trasferimento della prestazione
d'uscita (unitamente alle informazioni relative a
eventuali prelievi anticipati o costituzioni in pegno),
nonché degli averi eventualmente disponibili presso
gli istituti di libero passaggio, alla cassa di previdenza
presso la fondazione. Quest'ultima può richiedere
direttamente la prestazione di uscita per conto
dell'assicurato.
Copertura previdenziale
1
Durante il periodo di assicurazione, la fondazione
garantisce agli assicurati, fatti salvi i capoversi
seguenti,
la
copertura
conforme
al
piano
previdenziale stipulato per la cassa di previdenza
ovvero per la categoria specifica di persone (cfr.
DRP).
2
Gli assicurati ammessi nell’assicurazione risultano
coperti dal 1° gennaio successivo al compimento del
17° anno di età per i rischi decesso e invalidità e,
salvo diversamente stabilito dalle DRP, dal 1°
gennaio successivo al compimento del 24° anno di
età anche per la vecchiaia.
YLKDI15I – 01/14
8
per quanto concerne le prestazioni assicurate (tipo,
condizioni fondamentali, importo). Le prestazioni
previdenziali per tali persone, in particolare
l'assicurazione di prestazioni di reversibilità, sono
disciplinate in questi casi da un contratto separato tra
la fondazione e il precedente istituto di previdenza,
che regola la rilevazione della rendita da parte della
fondazione.
immediatamente.
12
4.
Prestazioni
1
2
4.1.
Se la fondazione rileva gli obblighi di prestazione nei
confronti di persone che già percepiscono altre
prestazioni sulla base di un precedente rapporto con
un altro istituto di previdenza (rilevazione rendita),
tali persone non sono considerate assicurati ovvero
beneficiari di rendite ai sensi di questo regolamento
non opta espressamente per il pensionamento
anticipato, questi riceve ai sensi del punto 4.4. una
prestazione di fine rapporto. Una volta raggiunta l'età
pensionabile ordinaria, la fine del rapporto di lavoro
comporta il pensionamento ordinario.
I piani previdenziali di ogni cassa previdenziale,
definiti secondo il modello stabilito dall'esperto per la
previdenza professionale, devono soddisfare i
seguenti requisiti:
i contributi di tutti i lavoratori assicurati per il
finanziamento delle prestazioni di vecchiaia non
devono superare complessivamente il 25
percento della somma dei salari AVS
(massimizzati al decuplo del tetto LPP) e, se il
datore di lavoro è coassicurato, il 25 percento
del suo reddito AVS annuo (opportunamente
massimizzato), oppure
le prestazioni previste dal piano previdenziale
di cui alle DRP SUP non devono superare il 70
percento dell'ultimo salario ovvero reddito AVS
(massimizzato al decuplo del tetto LPP) prima
del pensionamento.
Inoltre le prestazioni di vecchiaia di cui al presente
piano
previdenziale
non
devono
superare,
unitamente alle prestazioni AVS e a quelle di altri
istituti di previdenza nazionali, l'85% dell'ultimo
salario ovvero reddito AVS (compreso tra tetto LPP
semplice e decuplo del tetto massimo LPP) prima
del pensionamento.
4
In caso di riscossione anticipata dell'intera
prestazione di vecchiaia, l'assicurato deve cessare
completamente il rapporto di lavoro. In caso di
fruizione parziale della prestazione di vecchiaia a
seguito di riduzione parziale dell’attività lavorativa è
necessario ridurre in proporzione il salario annuo
precedentemente percepito. Il salario così ridotto
rimane assicurato adeguando opportunamente
l'importo di coordinamento (cfr. punto 2.3.2 cpv. 5).
5
In caso di fruizione parziale anticipata della
prestazione di vecchiaia, l'avere di vecchiaia viene
prelevato pro quota dalla previdenza obbligatoria e
sovraobbligatoria e utilizzato per il finanziamento
delle prestazioni di vecchiaia. Il prelievo dall'avere di
vecchiaia LPP della previdenza obbligatoria avviene
in proporzione a questo stesso avere di vecchiaia
LPP rispetto all'intero avere di vecchiaia disponibile.
4.1.2. Rendita di vecchiaia
Per le prestazioni assicurate si applicano le seguenti
disposizioni, salvo diversamente previsto dalle DRP.
Prestazioni di vecchiaia (cfr. anche i punti 6.9.1,
6.9.2)
1
In caso di pensionamento l'assicurato ha diritto a una
rendita di vecchiaia vitalizia.
2
All'età pensionabile ordinaria, l’importo della rendita
di vecchiaia annua corrisponde all'avere di vecchiaia
disponibile, accreditato all'assicurato fino a quel
momento, moltiplicato per la relativa aliquota di
conversione.
3
Per il calcolo della rendita di vecchiaia obbligatoria
l'avere di vecchiaia LPP viene moltiplicato per
l’aliquota di conversione LPP (cfr. Allegato 1 Aliquote
di conversione con decorrenza 1/1/2014/Allegato 2
Disposizioni transitorie dall’1/1/2014 al 31/12/2018).
4
Per il calcolo di un'eventuale rendita di vecchiaia
sovraobbligatoria, la parte di avere di vecchiaia che
supera la previdenza obbligatoria può essere
moltiplicata per un’aliquota di conversione diversa da
quella LPP, se previsto dalle DRP. Tale aliquota si
basa sulla tariffa di assicurazione collettiva vigente
nell'anno assicurativo di riferimento (cfr. Allegato 1
Aliquote
di
conversione
con
decorrenza
1/1/2014/Allegato
2
Disposizioni
transitorie
dall’1/1/2014 al 31/12/2018).
5
In caso di pensionamento anticipato, la rendita annua
di vecchiaia corrisponde all’avere di vecchiaia
disponibile alla data di pensionamento e moltiplicato
per le relative aliquote di conversione ridotte. Per la
rendita di vecchiaia obbligatoria e sovraobbligatoria
si applicano le aliquote di conversione previste per
l'anno assicurativo di riferimento (cfr. Allegato 1
Aliquote
di
conversione
con
decorrenza
1/1/2014/Allegato
2
Disposizioni
transitorie
dall’1/1/2014 al 31/12/2018).
4.1.1. Condizioni fondamentali
1
2
3
Al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria
l'assicurato matura il diritto a una prestazione di
vecchiaia a partire dal primo del mese seguente.
In base all'attuale regolamentazione LPP, l'età
pensionabile ordinaria è di 64 anni compiuti per le
donne e di 65 anni compiuti per gli uomini.
Il diritto alla prestazione di vecchiaia non matura - in
caso di pensionamento ordinario - se è stato
deliberato il mantenimento della previdenza fino
all'età massima di 70 anni e se tale delibera è
espressa nelle DRP.
L'assicurato
può
richiedere
non
prima
del
compimento del 58° anno di età il pensionamento
anticipato totale o parziale e percepire le prestazioni
di vecchiaia interamente o parzialmente. Il
pensionamento può avvenire al massimo in cinque
tappe, ciascuna corrispondente a una riduzione
irrevocabile/definitiva di almeno il 20% dell’attività
lavorativa piena, fatto salvo il punto 4.1.3 cpv. 4. Tra
una riduzione e l'altra deve trascorrere almeno un
anno. Il diritto alla rispettiva prestazione di vecchiaia,
che si basa sull'avere di vecchiaia parziale
corrispondente alla riduzione dell’attività lavorativa,
decorre dal primo del mese successivo alla
risoluzione del contratto di lavoro o alla riduzione
effettiva dell’attività lavorativa. Non è possibile
prelevare anticipatamente la quota passiva dell'avere
di vecchiaia di assicurati affetti da invalidità parziale
relativa al diritto alle prestazioni di cui al punto 4.3.1
cpv. 4.
4.1.3. Capitale di vecchiaia in luogo della rendita di vecchiaia
1
Se il rapporto di lavoro cessa tra l'età pensionabile
minima e quella ordinaria (cpvv. 2 e 1) e l'assicurato
YLKDI15I – 01/14
9
Al posto della rendita di vecchiaia, l'assicurato può
richiedere il versamento dell'avere di vecchiaia, che
costituisce la base di calcolo delle prestazioni di
lavorativa di almeno il 20%, ma inferiore al 40%,
che ha causato il decesso; oppure
e) a seguito di un difetto congenito soffriva già
all'inizio dell'attività lavorativa di un'incapacità
lavorativa di almeno il 20%, ma inferiore al 40%,
ed era assicurato nel momento in cui l'incapacità
lavorativa che ha causato il decesso è salita
almeno al 40%; oppure
f) è diventato invalido quando era ancora
minorenne e pertanto soffriva già all'inizio
dell'attività economica di un'incapacità lavorativa
di almeno il 20%, ma inferiore al 40%, ed era
assicurato nel momento in cui l'incapacità
lavorativa che ha causato il decesso è salita
almeno al 40%.
Nei casi indicati alle lettere a) - c) vengono erogate le
prestazioni per l'ammontare previsto nelle DRP e nei
casi indicati alle lettere d) - f) vengono erogate le
prestazioni minime obbligatorie previste dalla LPP.
L'importo delle prestazioni assicurate può essere
eventualmente decurtato (cfr. punti 1.6, 4.7, 4.8).
vecchiaia effettivamente previste, fatto salvo quanto
previsto dal punto 5.4.1 cpv. 10, interamente, per un
quarto o per metà in forma di indennità in capitale;
l'eventuale quota residua di avere di vecchiaia viene
versata sotto forma di rendita.
2
Se il beneficiario sceglie il rimborso dell'indennità in
capitale per un quarto o per metà, il prelievo dalla
componente
obbligatoria
e
sovraobbligatoria
dell'avere di vecchiaia avviene nel rapporto
percentuale che lega tale prelievo all'intero avere di
vecchiaia disponibile.
3
Per la liquidazione in capitale dell’intera prestazione
di vecchiaia o di metà di essa, l'assicurato è tenuto a
presentare la necessaria richiesta scritta entro la
data di effettiva maturazione del diritto alle
prestazioni di vecchiaia. La richiesta può essere
revocata tramite comunicazione scritta di revoca da
presentarsi alla fondazione entro la data di effettiva
maturazione del diritto alle prestazioni di vecchiaia.
4
In caso di pensionamento parziale ai sensi del punto
4.1.1 cpv. 2, la richiesta di liquidazione in forma di
capitale, in parte o per intero, della prestazione di
vecchiaia (opzione) ha validità anche per una
ulteriore tappa nel corso del pensionamento graduale
fino al pensionamento definitivo, a meno di una
revoca dell'opzione effettuata secondo le disposizioni
di cui al cpv. 3. Sono consentiti al massimo due
versamenti di capitale.
5
6
2
4.2.2. Rendita per coniuge superstite (rendita vedovile)
Se nel piano previdenziale di cui alle DRP per le rendite
vedovili non è prevista esplicitamente un'altra disciplina
derogatoria, si applicano le regole indicate di seguito.
La rendita di vecchiaia versata come prosecuzione di
una rendita di invalidità di cui al punto 4.1.3 non può
essere erogata in forma di capitale. Lo stesso vale in
particolare nei casi in cui non venga erogata alcuna
rendita in seguito a differimento del diritto alla rendita
(cfr. 4.3.4, cpv. 1) o a sovrassicurazione. Se, tuttavia,
al momento della dichiarazione l'assicurato non era
ancora invalido, il diritto all'erogazione della
prestazione in forma di capitale rimane acquisito.
Se l'assicurato è coniugato o convive in un'unione
domestica registrata ai sensi della LUD la
liquidazione in forma di capitale è ammessa soltanto
se il coniuge o il/la partner registrato/a fornisce il
proprio consenso scritto. Se non è possibile ottenere
il consenso del coniuge o del/della partner
registrato/a o se quest'ultimo/a lo rifiuta, l'assicurato
può appellarsi al tribunale.
1
Indipendentemente dalla sua età, dalla durata del
matrimonio e dal numero di figli, il coniuge superstite
ha diritto a una rendita vedovile, se l'assicurato
decede.
2
La rendita vedovile annua, in caso di decesso di un
assicurato che non ha ancora raggiunto l'età
pensionabile, viene calcolata in base a quanto
previsto dal piano previdenziale vigente per la cassa
di previdenza di cui alle DRP; in caso di decesso di
un beneficiario di rendita di vecchiaia essa è pari al
60% della rendita di vecchiaia corrente.
3
Il diritto alla rendita vedovile non matura prima del
giorno del decesso dell'assicurato. Se quest'ultimo
beneficiava di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, il
diritto matura a partire dal primo giorno del mese
solare successivo alla data del decesso.
4
La rendita vedovile si estingue con il decesso del
coniuge superstite. Il diritto alla rendita vedovile si
estingue altresì nel caso in cui il coniuge superstite
contragga un nuovo matrimonio ovvero costituisca
un'unione domestica registrata ai sensi della LUD
prima del compimento del 45° anno di età. In tale
eventualità viene tuttavia corrisposta un'indennità in
capitale pari a tre volte la rendita vedovile annua.
L'indennità può essere sostituita dal ripristino del
pagamento della rendita in caso di scioglimento del
nuovo matrimonio o dell'unione domestica registrata.
5
Se sussiste unicamente il diritto alla rendita vedovile
obbligatoria LPP, questa si estingue con il
matrimonio, la registrazione dell'unione domestica ai
sensi della LUD o con il decesso del coniuge
superstite.
4.1.4. Rendita per figli di pensionati
1
A decorrere dal versamento della rendita di vecchiaia,
ai beneficiari delle rendite di vecchiaia spetta, per
ogni figlio che in caso di decesso dei beneficiari
stessi potrebbe richiedere una rendita per orfani, una
rendita per figli di pensionati. L'importo di
quest'ultima dipende dalla rendita di vecchiaia
corrente e può essere desunto dalle DRP.
2
Tale rendita cessa di essere versata quando non ne
sussiste più il diritto ovvero con l'inizio della rendita
per orfani.
4.2. Prestazioni per i superstiti (cfr. anche punto 6.9.1)
4.2.1. Requisiti per gli aventi diritto ed estensione delle
prestazioni
1
4.2.3. Rendita per il convivente superstite registrato ai sensi
della LUD (rendite per conviventi registrati)
Le prestazioni in caso di decesso vengono erogate se
l'assicurato:
a) era assicurato al momento del decesso; oppure
b) era assicurato al verificarsi dell'incapacità
lavorativa di almeno il 40% che ha causato il
decesso; oppure
c) percepiva già da questo istituto di previdenza una
rendita di vecchiaia o di invalidità della
previdenza professionale; oppure
d) era assicurato al verificarsi dell'incapacità
YLKDI15I – 01/14
Il diritto alle rendite per i superstiti viene differito fino
alla cessazione del versamento dell’intero salario ai
sensi dell’art. 338 CO.
Le seguenti regole si applicano salvo diversamente ed
esplicitamente previsto dal piano previdenziale di cui alle
DRP relative alle rendite per i conviventi registrati.
1
10
In caso di decesso dell'assicurato, i partner superstiti
delle unioni domestiche registrate di coppie
omosessuali ai sensi della LUD hanno diritto alla
rendita
per
il
convivente
registrato
indipendentemente dall'età e dalla durata dell'unione
registrata e indipendentemente dal fatto di dover
provvedere al mantenimento di un figlio.
2
La rendita annua per il convivente registrato, in caso
di decesso di un assicurato che non abbia ancora
raggiunto l'età pensionabile, viene calcolata in base a
quanto previsto dal piano previdenziale vigente per la
cassa di previdenza di cui alle DRP; in caso di
decesso di un beneficiario di rendita di vecchiaia
essa è pari al 60% della rendita di vecchiaia corrente.
3
Il diritto alla rendita per il convivente registrato non
matura prima del giorno del decesso dell'assicurato.
Se quest'ultimo beneficiava di una rendita di
vecchiaia o d'invalidità, il diritto matura a partire dal
primo giorno del mese solare successivo alla data del
decesso.
4
5
La rendita per il convivente registrato si estingue con
il decesso dell'avente diritto. La rendita per il
convivente registrato si estingue altresì in caso di
matrimonio o nuova convivenza registrata ai sensi
della LUD, prima del compimento del 45° anno di età,
con contestuale erogazione di un'indennità in capitale
pari a tre annualità di rendita per il convivente
registrato. In luogo dell'indennità è possibile optare
per la facoltà di ripristino del pagamento della rendita
in caso di scioglimento del nuovo matrimonio o
dell'unione domestica registrata.
Se sussiste unicamente il diritto a una rendita per il
convivente registrato corrispondente alla rendita
vedovile obbligatoria LPP, questa si estingue con il
matrimonio, la registrazione di una nuova unione ai
sensi della LUD o il decesso dell'avente diritto.
3
Salvo diverse DRP della cassa di previdenza, la
rendita annua per il convivente in caso di morte
dell'assicurato prima del raggiungimento dell'età
pensionabile (a prescindere dal fatto che sia
sopravvenuta in seguito a malattia o infortunio)
corrisponde alla rendita per coniugi piena prevista
dalle DRP. Nel caso il deceduto percepisse già la
rendita di vecchiaia, la rendita annua per il convivente
è pari al 60% della rendita di vecchiaia percepita.
4
Qualora più di un soggetto soddisfi tali requisiti, il
diritto di cui al cpv. 1 non sussiste per alcuno di tali
soggetti, mentre per tutti sussiste il diritto di cui al
cpv. 2, tuttavia solo nei limiti della rendita per vedove
e vedovi ai sensi LPP.
5
In caso di decesso dopo il pensionamento ordinario, il
diritto di cui al cpv. 1 e 2 sussiste soltanto se fosse
stato valido anche in caso di decesso prima del
pensionamento ordinario e se il deceduto ha
percepito fino al decesso una rendita di vecchiaia. Di
conseguenza il diritto presuppone che tutti i requisiti
di cui al cpv. 1 siano soddisfatti tanto al momento del
decesso
quanto
al
raggiungimento
dell'età
pensionabile ordinaria.
6
Il diritto matura, posto che siano soddisfatte tutte le
condizioni di cui al cpv. 1 ovvero 2, non prima del
giorno del decesso dell'assicurato. Se il beneficiario
percepiva una rendita di vecchiaia o invalidità, il
diritto matura al primo del mese solare che segue il
giorno del decesso.
7
Il diritto deve essere esercitato dall’avente diritto
entro novanta giorni dal decesso, presentando
richiesta scritta alla fondazione e dimostrando che
tutte le condizioni di cui al cpv. 1 ovvero 2 sono
soddisfatte.
Se il diritto non viene esercitato entro questo termine o
se la conformità ai necessari requisiti non viene
dimostrata entro tale termine, il diritto decade.
8
Se l'assicurato ha denunciato alla fondazione, una
dopo l'altra, la costituzione di più convivenze nella
coppia di fatto (cfr. cpv. 1 lett. e) tutte le convivenze
fino all'ultima denunciata si intendono risolte; è
avente diritto solo l'ultimo convivente denunciato.
9
La rendita del convivente nella coppia di fatto si
estingue, insieme a ogni altro diritto, con il
matrimonio, la registrazione di un'unione domestica ai
sensi della LUD, la costituzione di una nuova
convivenza nella coppia di fatto o il decesso
dell'avente diritto. Tutte le motivazioni che
comportano l'estinzione del diritto devono essere
tempestivamente comunicate alla fondazione.
10
In caso di decesso di un assicurato che abbia
percepito una rendita di vecchiaia o una rendita di
invalidità piena e continui a beneficiarne al momento
del decesso, per il convivente nella coppia di fatto
non sussiste alcun diritto a prestazioni, se la
decorrenza della rendita è stata precedente al
31/12/2006.
4.2.4. Rendite per partner superstiti di convivenza analoga al
matrimonio o all'unione domestica registrata (rendita
per il convivente nella coppia di fatto)
1
2
Il convivente superstite di una coppia di fatto ha
diritto a una rendita se l'assicurato decede e al
momento
del
decesso
sono
soddisfatte
cumulativamente tutte le condizioni menzionate di
seguito:
a) negli ultimi cinque anni precedenti il decesso il
partner superstite deve avere convissuto
ininterrottamente con l'assicurato;
b) tra il convivente superstite e l'assicurato non
esistevano ostacoli di sorta al matrimonio né alla
registrazione dell'unione domestica ai sensi della
LUD;
c) al momento del decesso tanto il convivente
superstite quanto l'assicurato non devono essere
coniugati né costituire un'unione domestica
registrata ai sensi della LUD;
d) il convivente superstite non deve percepire
rendite per i superstiti della previdenza
professionale (rendita vedovile, rendita per il
convivente registrato, rendita per il convivente
nella coppia di fatto) né avere alcun altro diritto a
rendite di questo tipo presso istituti di previdenza
nazionali o esteri;
e) la costituzione della convivenza deve essere
stata comunicata alla fondazione da parte
dell'assicurato prima del decesso mediante
apposito modulo. Detto modulo deve essere stato
sottoscritto sia dall'assicurato sia dal convivente
superstite prima del decesso dell'assicurato.
4.2.5. Riduzione delle rendite
I soggetti che al momento del decesso dell'assicurato
sono tenuti a provvedere al mantenimento di almeno
un figlio in comune e notificati alla fondazione
dall'assicurato tramite l'apposito modulo sono
sostanzialmente equiparati al convivente superstite di
cui al cpv. 1 a) condizione che siano cumulativamente
soddisfatte tutte le condizioni di cui al cpv. 1, lettere
b) finché d). Il modulo deve essere stato sottoscritto
sia dall'avente diritto alla rendita sia dall'assicurato
prima della morte di quest'ultimo.
YLKDI15I – 01/14
11
1
Se l'avente diritto alla rendita è più giovane di oltre
dieci anni rispetto all'assicurato, la rendita per il
coniuge superstite (punto 4.2.2), la rendita per il
convivente registrato (punto 4.2.3) e la rendita per il
convivente nella coppia di fatto (punto 4.2.4) viene
decurtata di un punto percentuale per ogni anno
intero o frazione d'anno che superi la differenza di
dieci anni di età.
2
Se il matrimonio ovvero la registrazione dell'unione
domestica ai sensi della LUD hanno avuto luogo
dopo il compimento del 65° anno di età
dell'assicurato, la rendita viene ridotta ai seguenti
tassi percentuali:
altre assicurazioni (e in particolare dell'AVS e dell'AI),
supera il diritto fissato nella sentenza di divorzio.
matrimonio/registrazione nel corso del 66° anno
di età: 80%
matrimonio/registrazione nel corso del 67° anno
di età: 60%
matrimonio/registrazione nel corso del 68° anno
di età: 40%
matrimonio/registrazione nel corso del 69° anno
di età: 20%
5
4.2.8. Rendita per orfani
Le rendite così ridotte vengono ulteriormente decurtate
anche secondo quanto previsto al punto 4.2.5 cpv. 1.
3
Se il matrimonio ovvero la registrazione dell'unione
domestica ai sensi della LUD hanno avuto luogo dopo
il compimento del 69° anno di età, la rendita si
estingue.
4
Se il matrimonio ovvero la registrazione dell'unione
domestica ai sensi della LUD sono stati contratti dopo
il compimento del 65° anno di età e l'assicurato in
quel momento era affetto da grave malattia che
doveva essere a lui nota, non verrà versata alcuna
rendita qualora l'assicurato deceda per la stessa
malattia entro due anni dal matrimonio ovvero dalla
registrazione dell'unione domestica ai sensi della
LUD.
5
In caso di decurtazione, la rendita per i coniugi
superstiti e i conviventi registrati non sarà in ogni
caso inferiore alla rendita vedovile legale ovvero
all'indennità vedovile minima legale ai sensi della
LPP.
1
I figli aventi diritto dell'assicurato hanno diritto a una
rendita per orfani a partire dal giorno del decesso
dell'assicurato stesso. Se quest'ultimo beneficiava di
una rendita di vecchiaia o d'invalidità, il diritto matura
a partire dal primo giorno del mese solare successivo
alla data del decesso.
2
In caso di decesso di un assicurato che non abbia
ancora raggiunto l'età pensionabile, la rendita annua
per orfani è quella prevista dal piano previdenziale, di
cui alle DRP, vigente per la cassa di previdenza. In
caso di decesso di un beneficiario di rendita di
vecchiaia, la rendita per orfani è pari al 20% della
rendita in corso.
3
Tale rendita viene sospesa quando non ne sussiste
più il diritto.
4.2.9. Capitale di decesso da versamenti volontari
1
Qualora il piano previdenziale della cassa di
previdenza, in linea con quanto previsto dalle DRP,
preveda un rimborso dei versamenti volontari come
ulteriore capitale di decesso, in caso di morte
dell'assicurato prima del pensionamento l'importo
complessivo dei versamenti effettuati (interessi
esclusi) viene erogato a titolo di capitale di decesso.
2
In
linea
di
principio
vengono
riconosciuti
esclusivamente i versamenti effettuati presso la
fondazione a partire dalla data in cui è entrata in
vigore la disposizione pertinente delle DRP; i
versamenti effettuati precedentemente non vengono
pertanto riconosciuti. Sono considerati computabili i
versamenti per la ricostituzione della posizione
previdenziale (punto 5.4.1) e per il pensionamento
anticipato (punto 5.4.3), mentre non lo sono i
versamenti effettuati per la ricostituzione della
posizione previdenziale e i versamenti volontari in
caso di divorzio (punto 5.4.2).
3
Per i datori di lavoro di nuova affiliazione il cui piano
previdenziale prevedeva già un tale rimborso
vengono riconosciuti, in via eccezionale, anche i
versamenti volontari effettuati in precedenza in virtù
di tale regola. Per consentire tale riconoscimento
l'istituto previdenziale precedente o il relativo
assicuratore deve comunicare entro 30 giorni, su
richiesta della fondazione, i versamenti volontari di
tutti gli assicurati.
4
Il diritto al capitale in caso di decesso è regolato dal
punto 4.2.10 cpv. 2 - 4 delle DRG.
4.2.6. Indennità unica di capitale in luogo della rendita
vedovile e della rendita per convivente registrato
In luogo della rendita vedovile (punto 4.2.2) , della rendita
per conviventi registrati ai sensi LUD (punto 4.2.3) o per
conviventi in coppia di fatto (punto 4.2.4), l'avente diritto
può, in caso di decesso dovuto a malattia, richiederne il
valore capitalizzato. La richiesta deve essere presentata
prima del versamento della prima rendita, in ogni caso non
oltre i tre mesi successivi al decesso dell'assicurato. Se
l'avente diritto ha meno di 45 anni, l'indennità in capitale
viene ridotta del 3% per ogni anno intero o frazione di
anno che manchi al compimento del 45° anno di età.
Viene tuttavia versata un'indennità minima in capitale pari
come minimo a 4 rendite annue o il valore in contanti di
una rendita d’importo irrisorio.
4.2.7. Prestazione al coniuge divorziato o al convivente dopo
lo scioglimento legale dell'unione domestica registrata
1
Alla morte dell'ex coniuge il coniuge divorziato viene
equiparato a un/una vedovo/a per quanto riguarda le
prestazioni minime previste dalla LPP, a condizione
che
il matrimonio sia durato almeno 10 anni e che,
in virtù della sentenza di divorzio, sia stata
assegnata al coniuge divorziato una rendita o
un'indennità in capitale a titolo di rendita vitalizia.
2
Se le condizioni di cui al cpv. 1 sono soddisfatte, il
coniuge divorziato ha diritto alla rendita vedovile
legale se, al momento del decesso dell'assicurato,
deve occuparsi del mantenimento di almeno un
figlio, oppure
ha compiuto il 45° anno di età.
L'obbligo di prestazione sussiste finché sarebbe
durato quello fissato nella sentenza di divorzio. Esso
si estingue tuttavia con il nuovo matrimonio, la
registrazione di un'unione domestica ai sensi della
LUD o con il decesso del coniuge divorziato.
3
Se non viene soddisfatta alcuna delle condizioni di
cui al cpv. 2, il coniuge divorziato ha diritto a
un'indennità unica pari a tre annualità di rendita
minima LPP.
4
La prestazione al coniuge divorziato viene ridotta
dell'importo che, sommato alle prestazioni erogate da
YLKDI15I – 01/14
Anche il convivente registrato ai sensi della LUD e la
cui unione registrata con l'assicurato sia stata
legalmente sciolta ha diritto, alla morte di quest'ultimo
e per analogia con il disposto dei cpv. da 1 a 4, a una
corrispondente rendita per superstiti.
4.2.10. Capitale di decesso da rimborso dell'avere di vecchiaia
non goduto
12
1
Se un assicurato decede in seguito a malattia o
infortunio prima di raggiungere l'età pensionabile, alla
fine del mese di decesso diviene esigibile l'avere di
vecchiaia
disponibile,
decurtato
di
eventuali
versamenti volontari di cui al punto 4.2.9 nonché della
riserva matematica necessaria a finanziare le
prestazioni per i superstiti (rendite per orfani escluse)
come capitale di decesso intero nei casi di cui al cpv.
2 lett. a) - e) e per metà nei casi di cui al cpv. 2 lett.
f).
2
Sono beneficiari, indipendentemente dal diritto
successorio, le seguenti persone secondo l'ordine qui
riportato:
lavorativa di almeno il 20%, ma inferiore al 40% resta invalido almeno al 40% ed era già
assicurato presso la fondazione in base al
presente regolamento previdenziale nel momento
in cui l'incapacità lavorativa, la cui causa ha
determinato l'invalidità, è salita ad almeno il 40%.
a) il coniuge superstite o il convivente registrato; in
loro mancanza
b) il convivente superstite, che negli ultimi cinque
anni abbia convissuto ininterrottamente con
l'assicurato fino al decesso oppure che debba
provvedere al sostentamento di almeno un figlio
avuto con l'assicurato; in sua mancanza
c) i figli del defunto; in loro mancanza
d) i genitori; in loro mancanza
e) i fratelli e le sorelle; in loro mancanza
f) gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti
pubblici
3
Se una categoria comprende più beneficiari,, il
capitale rimborsabile in caso di decesso viene
ripartito fra questi in parti uguali.
4
Non sussiste alcun diritto alle prestazioni per i
superstiti di cui al cpv. 2 lett. b) se il beneficiario, alla
data del decesso dell'assicurato, percepisce già una
rendita per superstiti (rendita vedovile, rendita per il
convivente registrato o in coppia di fatto).
3
L'ammontare delle prestazioni dipende dagli scaglioni
del grado di invalidità di cui al seguente cpv. 4. Il
grado di invalidità corrisponde alla perdita di reddito
determinata dal danno alla salute; tale perdita è a sua
volta calcolata mettendo a confronto il reddito teorico
percepito dopo l'inizio dell'incapacità lavorativa/
dell'invalidità
con
il
reddito
che
sarebbe
ipoteticamente stato possibile conseguire se non si
fosse verificato il caso rilevante ai fini previdenziali. Il
grado d'invalidità non può tuttavia essere superiore a
quello accertato dall'AI dal punto di vista reddituale.
4
Il diritto alle prestazioni viene determinato in base ai
seguenti gradi di invalidità:
a) se l'invalidità è uguale o superiore al 70%,
vengono accordate le prestazioni intere;
b) se l'invalidità è inferiore al 70% e pari almeno al
60%, vengono erogati i tre quarti delle prestazioni
intere;
c) se l'invalidità è inferiore al 60% e pari almeno al
50%, viene erogata la metà delle prestazioni
intere;
d) se l'invalidità è inferiore al 50% e pari almeno al
40%, viene erogato un quarto delle prestazioni
intere;
e) se l'invalidità è inferiore al 40% non sussiste il
diritto ad alcuna prestazione.
5
La fondazione può incaricare il suo medico di fiducia
di verificare l'incapacità lavorativa e il relativo grado.
6
Se un assicurato diviene incapace al lavoro ovvero
invalido, le prestazioni che gli spettano vengono
definite sulla base dell’ultimo salario dichiarato dal
datore di lavoro prima che subentrasse l'incapacità
lavorativa.
4.2.11. Capitale di decesso supplementare
4.3.
1
Se previsto nel piano previdenziale dell'istituto di
previdenza di cui alle DRP, in caso di decesso
dell'assicurato prima del raggiungimento dell'età
pensionabile viene versato un capitale di decesso
supplementare di cui alle DRP. Il diritto viene
disciplinato dal punto 4.2.10 cpvv. 2 - 4.
2
Per quanto riguarda l'assicurazione dei soggetti con
obbligo di mantenimento di cui al punto 2.9 sono
considerati quali aventi diritto al capitale per il caso di
decesso assicurato ai sensi del cpv. 1 i familiari di cui
al punto 4.2.10 cpv. 2 lett. a) e b) nonché i figli
beneficiari di rendita.
Prestazioni in caso di incapacità lavorativa /
invalidità (incapacità di guadagno); cfr. anche il
punto 6.9.1
4.3.1. Requisiti per gli aventi diritto ed estensione delle
prestazioni
1
2
4.3.2. Esenzione dall’obbligo del pagamento dei contributi
Sussiste il diritto a prestazioni di invalidità (cfr. punti
4.3.2, 4.3.3), secondo quanto previsto dalle DRP del
piano di previdenza, se:
a) l'assicurato è invalido almeno al 40%, era
assicurato presso la fondazione in base al
presente regolamento previdenziale nel momento
in cui è subentrata l'incapacità lavorativa la cui
causa ha determinato l'invalidità, ed è ancora
assicurato all’inizio dell'invalidità;
b) l'assicurato è invalido almeno al 40% ed era già
assicurato presso la fondazione in base al
presente regolamento previdenziale nel momento
in cui è subentrata l'incapacità lavorativa pari
almeno al 40%, la cui causa ha determinato
l'invalidità;
c) l'invalidità di cui alle lettere a) e b) aumenta e
l'assicurato, al momento dell'incremento del
grado di invalidità, è ancora assicurato presso la
fondazione in base al presente regolamento
previdenziale.
Se i requisiti di cui al cpv. 1 non risultano soddisfatti,
sussiste un diritto nell'ambito e per l'ammontare delle
prestazioni minime obbligatorie LPP se:
a) l'assicurato è invalido almeno al 40% ed era già
assicurato presso la fondazione in base al
presente regolamento previdenziale nel momento
in cui è subentrata l'incapacità lavorativa la cui
causa ha determinato l'invalidità;
b) l'assicurato - che soffriva di un difetto congenito o
era già invalido durante la minore età e pertanto,
al momento in cui iniziava la prima attività
lavorativa, presentava un grado di incapacità
YLKDI15I – 01/14
13
1
Se la condizione di incapacità lavorativa minima del
40% di un assicurato dura più a lungo del termine di
attesa fissato nelle DRP del piano previdenziale per il
diritto all'esenzione dal pagamento dei contributi, su
questa componente decade l'obbligo di contribuzione.
Alla scadenza di tale termine i contributi dovuti
vengono assunti dalla fondazione.
2
In mancanza di una decisione sull’invalidità, e in ogni
caso al massimo fino alla decorrenza del diritto a una
rendita di invalidità AI, l’esenzione dal pagamento dei
contributi avviene sulla base dei gradi di incapacità
lavorativa risultanti dai certificati medici. Non appena
viene stabilita l'invalidità, e in ogni caso non oltre la
decorrenza del diritto a una rendita di invalidità AI, si
attiva l’esenzione dal pagamento dei contributi,
esclusivamente e in ogni caso al massimo per il
grado di invalidità accertato (grado di incapacità di
guadagno). Le prestazioni eccedenti eventualmente
erogate dovranno essere rimborsate.
3
L’esenzione dal pagamento dei contributi resta in
vigore, finché sussiste l'invalidità (incapacità di
guadagno) minima del 40%, fino alla fine del mese in
cui avviene il decesso o, in ogni caso, al massimo
fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria.
4
Il diritto all’esenzione dall'obbligo del pagamento dei
contributi di cui al cpv. 1 sussiste illimitatamente solo
se sono stati soddisfatti nei termini previsti tutti gli
obblighi di cui al punto 1.6 cpv. 2. In caso contrario, la
fondazione può sospendere l'esenzione dall'obbligo
del pagamento dei contributi per lo stesso numero di
giorni di ritardo con cui un determinato obbligo sia
definite in base alla situazione vigente prima che
subentrasse l'incapacità lavorativa originaria.
stato effettivamente soddisfatto, fatto salvo quanto
previsto al punto 4.8.2 cpv. 1, tuttavia non oltre la
data di versamento della rendita di invalidità.
5
7
Durante il periodo di reinserimento, in particolare
durante il periodo di riqualificazione a cura della AI, il
termine di attesa non viene conteggiato; un termine di
attesa già in corso viene sospeso e non vengono
erogate prestazioni, ad eccezione dell’esenzione dal
pagamento dei contributi.
8
Il diritto alle rendite d'invalidità si estingue:
a) immediatamente in caso di riduzione del grado di
invalidità al di sotto del 40%, fatte salve le
disposizioni di cui all'allegato 8;
b) alla fine del mese in caso di decesso
dell'assicurato.
c) al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria.
Il diritto alla rendita di vecchiaia di cui al punto
4.1.2 che matura al raggiungimento dell'età
pensionabile
ordinaria
è
pari
almeno
all'ammontare della rendita minima di invalidità
LPP prima dell'estinzione.
9
Il diritto alla rendita per figli di invalidi cessa inoltre
con l'estinzione del diritto ovvero con l'inizio
dell'erogazione di una rendita per figli di pensionati
ovvero di una rendita per orfani.
L’esenzione dal pagamento dei contributi in caso di
invalidità (incapacità al guadagno) è garantita sia in
caso di malattia sia di infortunio.
4.3.3. Rendita di invalidità e rendita per figli di invalidi
Se l'assicurato è invalido almeno al 40% prima di
raggiungere l'età pensionabile, a conclusione del periodo
di attesa fissato nelle DRP - salvo differimento del diritto ai
sensi del punto 4.3.4 - vengono erogate una rendita di
invalidità e una rendita per figli di invalidi per ogni figlio
che, in caso di decesso dell'assicurato, potrebbe
richiedere una rendita per orfani. L'importo della rendita di
invalidità e della rendita per figli di invalidi è fissato nelle
DRP.
4.3.4. Maturazione ed estinzione del diritto all'erogazione di
prestazioni
1
2
3
Il diritto all'erogazione di rendite matura con la
scadenza del termine di attesa fissato nelle DRP;
esso viene differito finché l'assicurato percepisce
l'intero
salario
o
un'indennità
giornaliera
dell'assicurazione malattia, invalidità o infortuni pari
all'80% della retribuzione perduta. Le indennità
giornaliere dell'assicurazione malattia devono essere
state finanziate dal datore di lavoro almeno per la
metà.
4.3.5. Conto di vecchiaia di assicurati parzialmente invalidi
Se la rendita dell'AI inizia ad essere corrisposta prima
della scadenza del periodo di attesa previsto dal
regolamento e se non sussiste più alcun diritto alla
corresponsione del salario e a indennità giornaliere
per malattia o infortunio ai sensi di quanto previsto
dal paragrafo precedente, nei casi di cui al punto
4.3.1 lett. a) - c), la fondazione accorda
esclusivamente una rendita pari all'ammontare
previsto dalla LPP fino al termine del periodo d'attesa
convenuto. Successivamente vengono erogate le
prestazioni menzionate nelle DRP.
In caso di interruzioni dei periodi di incapacità
lavorativa ovvero di invalidità, per il calcolo del
periodo di attesa è rilevante la durata complessiva dei
periodi di incapacità lavorativa ovvero di invalidità, a
condizione che l'incapacità o l'invalidità siano
determinate dalla medesima causa. Se l'interruzione
dell'incapacità lavorativa ovvero dell'invalidità dura
oltre un terzo del periodo di attesa fissato,
quest'ultimo riparte da zero. È considerata
interruzione la diminuzione del grado di incapacità
lavorativa ovvero del grado di invalidità al di sotto del
40%.
4
Un'incapacità
lavorativa
ovvero
un'invalidità
provocata da un’altra causa vale sempre come nuovo
evento ed è necessario calcolare un nuovo periodo di
attesa. Ciò vale in particolare anche se un'invalidità
ancora in corso subisce un aggravamento per un'altra
causa, tale da determinarne l'incremento di grado.
5
Rimane riservato l'incremento del grado determinante
per l'AI prima della scadenza del nuovo periodo di
attesa. In questi casi l'incremento del grado è limitato,
fino alla scadenza del nuovo periodo di attesa, alle
prestazioni minime obbligatorie di cui alla LPP.
6
Se un assicurato, al quale erano già state accordate
prestazioni d'invalidità, per incapacità lavorativa
ovvero di guadagno subisce una ricaduta, dovuta alla
medesima causa, entro un anno a contare dalla
ripresa di un'attività lavorativa piena o dal recupero
della piena capacità di guadagno, le prestazioni
d'invalidità vengono nuovamente corrisposte senza
computo di un nuovo termine di attesa, purché a
quella data egli sia ancora assicurato presso la
fondazione. In tal caso le sue prestazioni sono
YLKDI15I – 01/14
1
All'inizio dell'incapacità lavorativa pertinente, la cui
causa
ha
determinato
anche
l'invalidità,
l'assicurazione viene suddivisa in una componente
passiva, corrispondente al diritto alle prestazioni di
cui al punto 4.3.1 cpv. 4, e in una componente attiva
residua.
2
La suddivisione si estende, secondo il rapporto
percentuale definito dal paragrafo precedente, sia alla
componente dell'avere di vecchiaia minimo LPP sia
alla componente dell'avere di vecchiaia eccedente
l'avere di vecchiaia minimo LPP.
3
La
componente
attiva
viene
equiparata
all'assicurazione di un soggetto esercitante un'attività
lavorativa. I limiti di importo vengono adeguati di
conseguenza. Nella componente passiva l'avere di
vecchiaia prosegue sulla base dell'ultimo salario
dichiarato ovvero assicurato prima che subentrasse
l'incapacità lavorativa; tale avere permane, come
previsto al punto 2.4, finché sussiste il diritto
all’esenzione dal pagamento dei contributi ai sensi
del punto 4.3.2.
4.3.6. Ammontare della prestazione in casi particolari
Se l'assicurato che soddisfa le condizioni di cui al
precedente punto 4.3.1 non rientra più nel gruppo
assicurato, si applica la seguente disciplina:
a) l'obbligo di prestazione rimane invariato per il
grado di invalidità maturato fino a questo
momento;
b) se il grado di invalidità esistente aumenta solo
dopo questo momento, l'obbligo di prestazione
rimane limitato al grado di invalidità maturato
prima di questo momento. In caso di incremento
del grado di invalidità dovuto alla medesima
causa, le prestazioni erogate fino a quel momento
vengono aumentate solo fino al limite LPP
previsto dalla legge per il nuovo grado di
invalidità;
c) se il grado di invalidità scende al di sotto del 40%,
un eventuale successivo aumento del grado ad
almeno il 40%, in stretto rapporto causale e
temporale con l'invalidità originaria, comporta un
diritto alle prestazioni minime obbligatorie di cui
alla LPP.
14
4.4.
disposizioni di cui all'allegato 8.
Prestazione di uscita (cfr. anche punti 6.9.3)
4.4.3. Trasferimento al nuovo istituto di previdenza
4.4.1. Condizioni ed esigibilità
L'assicurato che esce dalla cassa di previdenza ovvero
dalla fondazione prima che si verifichi un caso di
previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a una
prestazione di uscita. Questa diviene esigibile al momento
della cessazione del rapporto e viene remunerata da tale
data al tasso di interesse minimo LPP (cfr. punto 2.4.7). Se
30 giorni dopo aver ricevuto le informazioni necessarie la
prestazione d’uscita non viene accreditata, a conclusione
di tale periodo è dovuto, in luogo del suddetto interesse,
un interesse di mora fissato dal Consiglio federale (cfr. i
tassi di interesse di mora vigenti all'Allegato 3 Tasso di
interesse di mora per la prestazione di uscita.
2
La prestazione di uscita corrisponde al valore
massimo fra i tre qui di seguito specificati:
a) avere di vecchiaia disponibile (art. 15 LFLP):
si tratta dell'avere di vecchiaia accumulato
durante il periodo di assicurazione di cui alle
DRP, maggiorato delle prestazioni di uscita
conferite e di ulteriori versamenti supplementari
(ad es. versamenti volontari), inclusi gli interessi;
b) importo minimo (art. 17 LFLP):
si tratta delle prestazioni di libero passaggio
conferite dall'assicurato e da eventuali ulteriori
versamenti volontari per costituire una posizione
previdenziale più gli interessi (cfr. punto 2.4.7),
sommati ai contributi versati dall'assicurato, più
un supplemento del 4% sui contributi versati
dall'assicurato per ogni anno di età successivo al
20° anno compiuto, in ogni caso non oltre il 100%
di questo importo.
Dalla totalità dei contributi versati vengono sottratti
tutti i contributi consentiti dalla legge, e
precisamente:
I. contributo al finanziamento dei diritti alle
prestazioni di invalidità fino al raggiungimento
dell’età pensionabile ordinaria;
II. contributo al finanziamento dei diritti alle
prestazioni per i superstiti che maturano prima
dell'età pensionabile ordinaria;
III. contributo per l’adeguamento al rincaro delle
rendite in corso;
IV. contributo per i costi amministrativi;
V. contributo per il fondo di garanzia;
VI. contributi al finanziamento delle prestazioni alla
generazione d'entrata (cosiddette misure
speciali) dovute fino al 31.12.2004 in base al
regolamento previdenziale vigente in quel
momento;
c) avere di vecchiaia LPP (art. 18 LFLP):
l'avere di vecchiaia LPP, assicurato secondo la
previdenza obbligatoria, è garantito in ogni caso.
I calcoli di cui sopra tengono conto dell'eventuale
suddivisione dell'assicurazione a seguito di invalidità
parziale ovvero di un versamento parziale anticipato
di prestazioni di vecchiaia.
3
Se tuttavia una parte dell'avere di vecchiaia è stata
prelevata per l'acquisto di un'abitazione (punto 4.6) o
è stata accreditata alla previdenza professionale del
coniuge a seguito di un procedimento di divorzio
(punto 4.5), la determinazione della prestazione di
uscita tiene conto dell'importo e della data del
prelievo anticipato ovvero dell'accredito.
4
Se il diritto alla prestazione di invalidità si estingue
per la conclusione dell’invalidità dopo la risoluzione
del rapporto di lavoro, l'assicurato ha diritto a una
prestazione d’uscita pari all'avere di vecchiaia da
questi accumulato. Sussiste un diritto alla prestazione
d'uscita anche quando viene meno il diritto a
prestazioni di invalidità della fondazione ai sensi delle
YLKDI15I – 01/14
Se il soggetto uscente viene assicurato presso un
nuovo istituto di previdenza in Svizzera o nel
Principato del Liechtenstein, la fondazione trasferisce
a quest'ultimo la prestazione di uscita.
2
Se dopo aver versato la prestazione di uscita la
fondazione deve erogare prestazioni per i superstiti o
d'invalidità, la prestazione di uscita dovrà esserle
rimborsata nella misura necessaria all’erogazione di
tali prestazioni. Qualora il rimborso non venga
effettuato, tali prestazioni previdenziali potranno
essere ridotte.
4.4.4. Mantenimento della copertura previdenziale in altra
forma
4.4.2. Ammontare della prestazione di uscita
1
1
1
L'assicurato che non aderisce a un nuovo istituto di
previdenza o il cui salario annuo scende al di sotto
della soglia di ingresso ovvero sotto al salario minimo
è tenuto a procurarsi una garanzia assicurativa in
altra forma ammessa presso un istituto di libero
passaggio a sua scelta (istituto assicurativo o
fondazione di libero passaggio).
2
Il soggetto uscente o, a suo nome, il datore di lavoro
sono tenuti a comunicare alla fondazione a quale
istituto di libero passaggio a loro scelta debba essere
trasferita
la
prestazione
di
uscita.
Questa
comunicazione deve essere resa disponibile entro e
non oltre un mese dopo la fine del rapporto di lavoro.
3
In caso di mancata comunicazione la prestazione di
uscita a favore del soggetto uscente sarà trasferita
all'istituto di libero passaggio designato dalla
fondazione, il quale viene comunicato al soggetto
uscente tramite modulo di disdetta o in altra forma.
4
La fondazione di libero passaggio indicata dalla
fondazione utilizza la prestazione di uscita a lei
trasferita per conto del soggetto uscente (titolare del
conto) per aprire un conto di libero passaggio e
notifica per iscritto al titolare l'apertura del conto.
5
L'istituto assicurativo designato dalla fondazione
utilizza la prestazione di uscita a lei trasferita a favore
del soggetto uscente (contraente) per creare una
polizza di libero passaggio strutturata come
assicurazione mista a capitalizzazione. Con essa
viene assicurato un capitale in caso di vita al
raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria LPP
dell'intestatario della previdenza e un capitale di
decesso del medesimo ammontare in caso di
premorienza dello stesso. I dettagli specifici sono
riportati nella relativa polizza e nelle condizioni
generali.
6
Il titolare del conto ovvero il contraente comunica
all'istituto di libero passaggio se desidera il
trasferimento presso un altro istituto di libero
passaggio.
7
Il soggetto uscente oppure, a suo nome, il datore di
lavoro può negare espressamente il proprio consenso
al trasferimento all'istituto di libero passaggio
designato dalla fondazione al più tardi con la
presentazione del modulo di disdetta. In tale
circostanza, dopo che siano trascorsi almeno sei
mesi e non oltre due anni dal caso di libero
passaggio, la fondazione può versare la prestazione
di uscita, interessi compresi, all'istituto collettore.
4.4.5. Pagamento in contanti
1
15
Presentando i relativi documenti giustificativi,
l'assicurato può esigere il pagamento in contanti della
propria prestazione di uscita, fatto salvo quanto
previsto dal punto 5.4.1 cpv. 9, se:
a) lascia definitivamente la Svizzera o il Principato
d'invalidità, causata dal prelievo anticipato o dalla
realizzazione del pegno;
d) sull'imposizione fiscale in caso di prelievo
anticipato o realizzazione del pegno;
e) sul diritto, in caso di rimborso del prelievo
anticipato o dell'importo equivalente a una
precedente realizzazione del pegno, alla
restituzione delle imposte pagate, nonché sulla
scadenza da osservare.
del Liechtenstein; oppure
b) intraprende un'attività di lavoro autonoma e non è
più soggetto all'assicurazione obbligatoria;
oppure
c) la prestazione di uscita è inferiore all'importo
annuo dei suoi contributi personali.
Se l'assicurato lascia definitivamente la Svizzera o il
Principato del Liechtenstein, la prestazione di uscita
comprende l'intero avere di vecchiaia accumulato
fino all'uscita. Per gli assicurati domiciliati in uno
stato membro dell'Unione Europea, in Islanda o
Norvegia, tale norma vale soltanto se all'interno dei
loro paesi non sono già obbligatoriamente coperti i
rischi di vecchiaia, decesso e invalidità. Se gli
assicurati invece sono già obbligatoriamente coperti
in uno degli stati di cui sopra, l'importo del
versamento in contanti include soltanto la parte di
avere di vecchiaia eccedente l'avere di vecchiaia
LPP. Con la componente obbligatoria della
prestazione di uscita per l'assicurato possono essere
aperti una polizza di libero passaggio o un conto di
libero passaggio.
2
3
4.5.
4.6.
Se l'assicurato è coniugato o vive in un'unione
domestica registrata ai sensi della LUD, il pagamento
in contanti può avvenire soltanto con il consenso
scritto del coniuge o convivente. Se non riesce a
ottenere il consenso del coniuge o se quest'ultimo lo
rifiuta, l'assicurato può appellarsi al tribunale.
Quali documenti giustificativi del versamento in
contanti la fondazione può richiedere nella fattispecie
un'autentica della firma, un certificato di notifica di
partenza rilasciato dall'ufficio controllo abitanti o un
attestato di domicilio, la conferma della relativa
assicurazione, un documento che attesti il rapporto di
lavoro in essere, la certificazione della cassa di
compensazione AVS, un estratto del registro di
commercio o un documento equivalente.
2
La fondazione mette a disposizione tutte le
informazioni e i servizi previsti dalla legge. Per le
richieste di prelievo anticipato o di costituzione in
pegno dei capitali previdenziali, la fondazione mette a
disposizione un apposito questionario.
3
Se l'assicurato è coniugato o convive in un'unione
domestica registrata ai sensi della LUD, il prelievo
anticipato è consentito soltanto se il coniuge o il
convivente registrato fornisce il proprio consenso
scritto. Se non è possibile ottenere il consenso del
coniuge/convivente o se quest'ultimo lo rifiuta,
l'assicurato può appellarsi al tribunale.
4
La decisione relativa all'impiego dei fondi della
previdenza ovvero all'opportunità della forma di
promozione della proprietà abitativa prescelta, spetta
esclusivamente all'assicurato.
5
In caso di
costituzione
fondazione
commisurato
6
In caso di prelievo anticipato, i fondi necessari
vengono ritirati dall'avere di vecchiaia LPP e dalla
componente sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia
nel rapporto percentuale che lega questi ultimi
all'avere di vecchiaia disponibile totale; lo stesso vale
per la realizzazione del pegno.
richieste di prelievo anticipato o di
in pegno, l'assicurato deve alla
un adeguato contributo ai costi
agli oneri sostenuti.
Divorzio
4.7.
In caso di divorzio il tribunale stabilisce quale parte della
prestazione d'uscita accumulata dall'assicurato durante il
matrimonio debba essere impiegata a favore della
previdenza professionale del coniuge. Tale parte deve
essere
innanzitutto
prelevata
dalla
componente
sovraobbligatoria e, se necessario, anche dalla
componente obbligatoria della previdenza. L'assicurato ha
la possibilità di reintegrare la propria posizione versando
un importo pari alla prestazione di uscita trasferita (cfr.
punto 5.4.2). La ripartizione della prestazione di uscita a
seguito di divorzio non è mai consentita se si è verificato
un caso rilevante a fini previdenziali.
4.7.1. Disposizioni generali
Prestazioni nell'ambito
proprietà abitativa
1
della
promozione
della
Entro i limiti fissati dalla legge e fatto salvo quanto
previsto al punto 5.4.1 cpv. 10, fino alla data effettiva
in cui matura il diritto alla rendita di vecchiaia
l'assicurato ha la possibilità di impiegare i fondi della
previdenza
professionale
per
l'acquisto
di
un’abitazione ad uso proprio. Sono considerate forme
di promozione della proprietà abitativa il prelievo
anticipato e la costituzione in pegno dei fondi di
previdenza. La fondazione informa l'assicurato,
mediante un apposito prospetto informativo, sulle
condizioni e sugli effetti di queste due forme, in
particolare:
a) sul capitale previdenziale a sua disposizione per
l'acquisto di un'abitazione di proprietà;
b) sulla riduzione delle prestazioni derivante da un
prelievo anticipato o da una realizzazione del
pegno;
c) sulla possibilità di colmare la lacuna nella
copertura previdenziale per i casi di decesso e
YLKDI15I – 01/14
16
Cumulo di più prestazioni (coordinamento)
1
Nel calcolo di coordinamento non viene incluso
l'importo erogabile del capitale di decesso ai sensi del
punto 4.2.10 (Rimborso dell'avere di vecchiaia non
goduto).
2
In caso di decesso o di invalidità, le prestazioni
assicurate in conformità al presente regolamento
previdenziale vengono corrisposte a integrazione
delle prestazioni computabili, fatto salvo quanto
disposto di seguito.
3
Per prestazioni computabili s'intendono prestazioni
dello stesso tipo e con il medesimo scopo, versate
all'avente diritto in seguito allo stesso evento. Vi
rientrano, in particolare, le prestazioni sotto forma di
rendite e di capitale dell'AVS/AI e dell'AINF/AM,
fermo restando che le rendite in caso di invalidità
(rendite d'invalidità e rendite per figli d'invalidi) e di
decesso (rendite vedovili, rendite per partner e
rendite per orfani) vengono sommate fra loro. Fra le
prestazioni computabili sono comprese anche quelle
erogate da istituti di previdenza nazionali e da
assicurazioni sociali nonché istituti di previdenza
esteri. Sono esclusi invece gli assegni per grandi
invalidi, le indennità e le prestazioni simili. Nel calcolo
di coordinamento vengono incluse anche le pretese
risarcitorie spettanti agli aventi diritto verso i terzi
civilmente responsabili nonché, per i soggetti invalidi,
il reddito da attività di lavoro o sostitutivo
effettivamente percepito o che potrebbe essere
percepito; fa eccezione il reddito supplementare
percepito durante la partecipazione ai provvedimenti
di reintegrazione di cui all'articolo 8a LAI. È
espressamente consentito all'avente diritto percepire
prestazioni che gli spettino per eventi diversi da
entro 30 giorni dal verificarsi della suddetta variazione. In
caso di omissione, l'eventuale adeguamento a favore
dell'assicurato ha efficacia soltanto dal primo del mese
successivo alla ricezione della notifica ovvero dopo
l'accertamento da parte della fondazione.
quello in oggetto nonché l'inclusione di pretese
risarcitorie di responsabilità civile, senza che ciò
comporti una riduzione delle prestazioni minime della
LPP.
4
5
6
Ai fini del coordinamento, le prestazioni in capitale, se
assicurate, vengono convertite in rendite sulla base
dei dati attuariali.
Per evitare vantaggi ingiustificati, le prestazioni
assicurate vengono erogate a integrazione delle
prestazioni computabili, in particolare delle pertinenti
prestazioni dell'AVS/AI e dell'AINF/AM ai sensi
dell'art. 66 LPGA, fino a un massimo del 90% del
salario annuo dichiarato prima del verificarsi
dell'evento assicurato. Le prestazioni minime
nell'ambito della LPP possono essere ridotte soltanto
se,
insieme
alle
prestazioni
computabili,
supererebbero il limite del 90% del reddito
presumibilmente perduto. Se, considerando le
prestazioni computabili in caso di evento assicurato
dalla LAINF/LAM, l'importo o gli importi limite non
vengono raggiunti, la fondazione corrisponderà al
massimo le prestazioni minime ai sensi della LPP.
Il guadagno presumibilmente perso corrisponde al
reddito da lavoro che l'assicurato avrebbe potuto
percepire concretamente se non si fosse verificato il
caso rilevante ai fini previdenziali. Per il calcolo di
tale valore l'avente diritto deve dimostrare che le
circostanze sono effettivamente credibili.
8
Se quando matura il diritto alla prestazione
l'assicurato non era iscritto all'istituto di previdenza
tenuto a erogare la prestazione, l'obbligo di erogare
la prestazione anticipata spetta all'ultimo istituto a cui
l'assicurato è stato iscritto, ma non oltre le prestazioni
minime LPP. Una volta appurato quale sia l'istituto di
previdenza tenuto a erogare la prestazione, l'istituto
di previdenza tenuto a erogare la prestazione
anticipata può rivalersi su di esso.
Disposizioni comuni concernenti le prestazioni
4.8.1. Copertura ed esclusione del rischio infortunio
Se l'assicurazione infortuni o l'assicurazione militare
riducono le proprie prestazioni o rifiutano di erogarle
per dolo, colpa o pericoli straordinari e atti temerari ai
sensi degli articoli 21 LPGA, 37 e 39 LAINF, 65 o 66
LAM, la fondazione non eroga alcuna compensazione
e ai fini del calcolo del coordinamento vengono
computate le prestazioni non decurtate.
7
9
4.8.
1
Il rischio infortunio è incluso nelle prestazioni della
previdenza obbligatoria.
2
Il rischio infortunio è escluso dalle prestazioni
assicurate della previdenza sovraobbligatoria, salvo
diversamente previsto dalle DRP in base al piano
previdenziale vigente per la cassa di previdenza.
4.8.2. Varie
Se un caso di invalidità o di decesso determina il
diritto alle prestazioni dell'assicurazione sociale ma vi
sono dubbi circa l'obbligo della relativa erogazione da
parte dell'AINF/AM o della fondazione, l'art. 70 della
LPGA prevede che l'avente diritto possa richiedere
alla fondazione una prestazione anticipata pari alle
prestazioni minime ai sensi della LPP. Se il caso
viene assunto dall'AINF ovvero dall'AM, ai sensi
dell'art. 71 LPGA questa dovrà restituire alla
fondazione la prestazione anticipata entro i limiti del
proprio obbligo di prestazione.
1
Se l'assicurato non procede alla denuncia preventiva
presso l'ufficio AI o non fornisce la documentazione o
i dati richiesti, la fondazione può differire l'erogazione
delle prestazioni o limitare queste ultime al minimo
previsto per legge dalla LPP. In particolare, in caso di
denuncia ritardata dell'assicurato all'AI, la fondazione
può decidere che il diritto alla rendita maturi
effettivamente alla data di erogazione della rendita AI
disposta dalla AI stessa.
2
Se l'avente diritto ha causato il decesso o l'invalidità
per colpa grave oppure si è opposto a un
provvedimento d'integrazione, la fondazione può
ridurre, ritirare o rifiutare le sue prestazioni, tranne la
restituzione dell'avere di vecchiaia di cui al punto
4.2.10 (Rimborso dell'avere di vecchiaia non goduto).
Relativamente alle prestazioni minime ai sensi della
LPP, tale diritto sussiste solo se l'AVS o l'AI riducono,
ritirano o rifiutano le proprie prestazioni.
3
La
fondazione
subentra,
accanto
ad
altre
assicurazioni sociali, nei diritti dell'assicurato, dei
superstiti e di altri beneficiari previsti dalla legge,
verso terzi civilmente responsabili in solido al
verificarsi dell'evento, fino a concorrenza delle
prestazioni che essa è tenuta a erogare, in ogni caso
non oltre le prestazioni minime LPP.
4
Se la fondazione deve erogare prestazioni
sovraobbligatorie, l'assicurato è tenuto, in caso di
sinistro e su richiesta della fondazione, a cedere alla
fondazione il proprio eventuale diritto al risarcimento,
per la parte eccedente le prestazioni minime LPP,
vantato nei confronti di soggetti terzi civilmente
responsabili in solido.
5
Gli aventi diritto sono tenuti a fornire alla fondazione
informazioni veritiere su tutte le prestazioni
assicurative ricevute e gli altri redditi percepiti.
6
In caso di violazione dell'obbligo di notifica, la
fondazione è autorizzata a ridurre o a rifiutare le
prestazioni sovraobbligatorie, purché questo avvenga
entro sei mesi da quando essa è venuta a
conoscenza di tale violazione.
7
Qualora nei confronti dell'assicurato siano stati avviati
un'inchiesta o un procedimento penali per sospetta
truffa assicurativa, la fondazione può rimandare la
decisione definitiva circa la spettanza e l'eventuale
erogazione di una prestazione fino ad avvenuta
conclusione della causa penale se questa è collegata
alle richieste di indennizzo avanzate. Per tale
intervallo di tempo, la fondazione (fatte salve
disposizioni di legge imperative) non è tenuta a
versare alcun interesse di mora.
8
Qualora gli importi dovuti dal datore di lavoro risultino
anche solo parzialmente non pagati una volta
trascorso il termine di cui al punto 5.2.2 (cosa che in
caso di erogazione di prestazioni potrebbe portare a
4.7.2. Esistenza di più cause
Se l'invalidità è stata provocata da cause diverse (malattia
e infortunio), le prestazioni previste dal presente
regolamento previdenziale sono proporzionalmente
garantite nei limiti della causa assicurata dalla parte
sovraobbligatoria della previdenza.
4.7.3. Riesame del calcolo del diritto ovvero del sovra
indennizzo
La fondazione può verificare in qualsiasi momento le
condizioni, l'estensione del diritto e dell’eventuale
riduzione, nonché adeguare le proprie prestazioni se le
circostanze mutano in modo importante. L'avente diritto ha
la possibilità di richiedere per iscritto una nuova verifica del
proprio diritto. Qualora subentri una variazione importante,
l'assicurato deve richiedere per iscritto la procedura di
riesame, in conformità ai propri obblighi di collaborazione,
YLKDI15I – 01/14
17
orfani è inferiore al 2% della rendita minima di
vecchiaia AVS in vigore. In caso di capitalizzazione
della rendita di invalidità si capitalizza anche la
prestazione di "esenzione dall'obbligo di pagamento
dei contributi" e si rimborsa l'avere di vecchiaia
disponibile. Con il versamento della liquidazione in
capitale si estingue qualsiasi diritto a ulteriori
prestazioni previste dal presente regolamento
previdenziale.
insolvenza della corrispondente cassa previdenziale),
in
caso
di
diritti
a
prestazioni
erogabili
dall'assicurazione del datore di lavoro coassicurato o
dei soggetti responsabili attivi in analogo rapporto
rispetto al datore di lavoro (ad es. membri del
consiglio di amministrazione o del comitato direttivo o
direttore del Personale o della Contabilità), la
fondazione, in presenza di relativa comunicazione
intermedia da parte del fondo di garanzia, trattiene la
prestazione fino a quando gli importi dovuti non siano
stati corrisposti per intero oppure fino a quando il
fondo di garanzia non abbia garantito o concesso per
iscritto la prestazione corrispondente.
9
Le prestazioni percepite ingiustificatamente devono
essere rimborsate alla fondazione. È possibile
prescindere dal rimborso se il destinatario della
prestazione era in buona fede e se il rimborso lo
porrebbe in gravi difficoltà economiche. Il diritto al
rimborso può essere compensato con prestazioni
future, purché ciò sia ammesso dalla legge, fatta
salva la facoltà di esigere il risarcimento di ulteriori
danni.
10
Le prestazioni non possono essere costituite in pegno
o cedute prima della loro scadenza, fatto salvo
quanto previsto dalle disposizioni relative al
versamento del capitale in caso di divorzio o di
scioglimento in giudizio dell’unione domestica
registrata ai sensi della LUD nonché di promozione
della proprietà abitativa mediante i fondi della
previdenza professionale (cfr. punti 4.5 e 4.6).
11
Il diritto alle prestazioni può essere compensato con
crediti che il datore di lavoro ha ceduto alla
fondazione, purché questi riguardino contributi che
non sono stati dedotti dal salario; per il resto la
fondazione ha sempre facoltà di compensare le
prestazioni dovute con i propri crediti, salvo esplicito
divieto delle disposizioni di legge imperative.
12
Purché ammesso dalla legge, le prestazioni non sono
soggette a un procedimento esecutivo.
13
I superstiti aventi diritto di un assicurato ricevono le
prestazioni anche se rinunciano all'eredità, purché
questo non violi il diritto imperativo. Le prestazioni in
caso di decesso dell'assicurato non rientrano nella
massa ereditaria.
3
Di norma la fondazione versa le proprie prestazioni
sotto forma di rendite trimestrali anticipate alle
seguenti scadenze: 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e
1° ottobre. Se la prima rendita decorre da una data
diversa da quelle sopraindicate, essa viene calcolata
pro rata fino alla successiva data di scadenza.
4
Le prestazioni giunte a scadenza possono essere
versate da Allianz Suisse Vita, su incarico della
fondazione, esclusivamente secondo le coordinate di
pagamento svizzere indicate dall'avente diritto,
purché questo non sia in contrasto con le norme del
diritto imperativo.
5
Se il regolamento prevede liquidazioni ovvero
versamenti in forma di capitale (ad es. capitale di
vecchiaia, erogazione in contanti della prestazione di
uscita, prelievo anticipato per la promozione della
proprietà abitativa) che necessitano del consenso
scritto del coniuge o del convivente che vive in
un'unione domestica registrata ai sensi della LUD, la
fondazione ha il diritto di richiedere l'autentica di tale
consenso a spese dell'assicurato.
6
Le prestazioni diventano pagabili 30 giorni dalla
maturazione del relativo diritto, a condizione che
siano stati presentati alla fondazione tutte le
informazioni e i documenti necessari ai fini del
pagamento. Scaduto tale termine, la fondazione cade
in mora.
7
L'eventuale interesse di mora dovuto dalla fondazione
è pari al tasso di interesse minimo LPP, in ogni caso
non superiore al 5%, a condizione che non si applichi
alcun accordo specifico o il presente regolamento
previdenziale non stabilisca una disciplina differente.
4.8.4. Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi
1
Le rendite obbligatorie per i superstiti e le rendite di
invalidità in corso da più di tre anni vengono
adeguate all'evoluzione dei prezzi, secondo quanto
prescritto dal Consiglio federale nell'ambito della
LPP, fino al momento in cui l'avente diritto raggiunge
l'età di pensionamento.
2
Le rendite per i superstiti e le rendite di invalidità, che
non richiedono l'adeguamento all'evoluzione dei
prezzi ai sensi del capoverso 1, nonché le rendite di
vecchiaia vengono adeguate all’evoluzione dei prezzi
in base alle possibilità finanziarie della cassa di
previdenza; la decisione finale in tal senso spetta alla
commissione previdenziale.
2
I piani previdenziali di ogni cassa previdenziale,
definiti secondo il modello stabilito dall'esperto per la
previdenza professionale, devono soddisfare i
seguenti requisiti:
i contributi di tutti i lavoratori assicurati per il
finanziamento delle prestazioni di vecchiaia non
devono superare complessivamente il 25
percento
della somma
dei
salari
AVS
(massimizzati al decuplo del tetto LPP) e, se il
datore di lavoro è coassicurato, il 25 percento del
suo reddito AVS annuo (opportunamente
massimizzato), oppure
le prestazioni previste dal piano previdenziale di
4.8.3. Forma e versamento delle prestazioni
1
2
Generalmente le prestazioni di vecchiaia, per i
superstiti e d'invalidità sono versate sotto forma di
rendite. Nei casi previsti dal regolamento le
prestazioni sono versate in forma di capitale salvo
quanto previsto al punto 5.4.1 cpv. 10.
La fondazione è autorizzata a versare una
liquidazione in capitale in luogo del diritto alle rendite,
se la rendita di vecchiaia o la rendita d'invalidità
intera (esenzione dal pagamento dei contributi
esclusa) di cui al punto 4.3.1 è inferiore al 10%, la
rendita vedovile è inferiore al 6% e la rendita per
5. Finanziamento
5.1.
Spese di previdenza
5.1.1. Componenti del contributo totale
1
I contributi totali dell'assicurazione si compongono
degli accrediti di vecchiaia (cfr. punto 5.1.2), dei
contributi per i rischi decesso e invalidità, inclusi i
costi amministrativi (cfr. punto 5.1.3), dei contributi
per l'adeguamento al rincaro (cfr. punto 5.1.4), dei
contributi per i fondi di garanzia (cfr. punto 5.1.5), dei
contributi ai costi e degli emolumenti di vigilanza (cfr.
punto 5.1.6) ed eventualmente di contributi
straordinari (cfr. punto 5.1.7).
YLKDI15I – 01/14
18
cui alle DRP SUP non devono superare il 70
percento dell'ultimo salario ovvero reddito AVS
(massimizzato al decuplo del tetto LPP) prima del
pensionamento.
Inoltre le prestazioni di vecchiaia di cui al presente
piano previdenziale non devono superare, unitamente
alle prestazioni AVS e a quelle di altri istituti di
previdenza nazionali, l'85% dell'ultimo salario ovvero
reddito AVS (compreso tra tetto LPP semplice e
decuplo del tetto massimo LPP) prima del
pensionamento.
3
5.2.
Obbligo di contribuzione
5.2.1. Inizio e fine dell'obbligo di contribuzione
L'obbligo di contribuzione del datore di lavoro e
dell'assicurato inizia il giorno in cui comincia il rapporto di
lavoro. Tale obbligo termina con il raggiungimento dell'età
pensionabile ordinaria ovvero con il decesso oppure alla
data della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro
ovvero quando l'assicurato non è più soggetto
all'assicurazione obbligatoria. L'obbligo di contribuzione
decade durante la liberazione dal pagamento dei contributi
in caso di incapacità lavorativa/incapacità di guadagno (cfr.
punto 4.3.2) nonché durante la proroga della copertura.
Inoltre almeno il 6% di tutti i contributi per la totalità
dei collettivi e dei piani previdenziali, versati
nell'ambito delle casse di previdenza del datore di
lavoro attive presso la fondazione, deve essere
destinato al finanziamento dei rischi decesso e
invalidità.
5.2.2. Contributi del datore di lavoro e degli assicurati
(dipendenti)
1
Il datore di lavoro finanzia almeno la metà dei
contributi totali annui della previdenza ovvero la parte
del costo totale annuo che, secondo le disposizioni
regolamentari, non viene conferita dagli assicurati. I
contributi a carico degli assicurati vengono dedotti dal
salario. Il datore di lavoro è debitore della somma
complessiva dei contributi. Egli versa alla fondazione
ovvero ad Allianz Suisse Vita i contributi del datore di
lavoro e dei dipendenti dovuti nell’anno entro la fine
del primo mese successivo all'anno solare o
assicurativo.
2
Salvo diversamente previsto dalle DRP, l'assicurato
versa la metà del contributo ovvero dell'esborso
complessivo annuo.
3
Tramite pagamenti volontari anticipati il datore di
lavoro può accumulare, presso la fondazione, riserve
di contributi (riserve dei contributi del datore di
lavoro) dalle quali è possibile prelevare i contributi da
lui dovuti.
5.1.2. Accrediti di vecchiaia
1
Gli accrediti di vecchiaia vengono riscossi
annualmente nella misura indicata nelle DRP.
2
Gli accrediti di vecchiaia della previdenza obbligatoria
vengono remunerati al tasso minimo previsto dalla
LPP. Per la remunerazione di eventuali accrediti di
vecchiaia sovra obbligatori è possibile adottare un
tasso diverso da quello minimo LPP, che può essere
anche inferiore.
5.1.3. Contributi di rischio / Costi amministrativi
I contributi di rischio (costi amministrativi inclusi) per le
prestazioni di previdenza in caso di decesso e invalidità
(incapacità lavorativa/incapacità di guadagno) dipendono
dalle disposizioni tariffarie relative all'assicurazione, in
particolare dall'età, dal sesso e dalle prestazioni. Le tariffe
assicurative possono prevedere aumenti o ribassi dei costi
per ciascun contratto nonché la suddivisione degli
assicurati in classi di rischio a seconda del settore d’attività
e dei rischi e/o adeguate all’andamento dei sinistri di
ciascun contratto (tariffa per esperienza).
5.3.
Conferimento prestazione di uscita
La prestazione di uscita derivante da precedenti rapporti
previdenziali e conferita dall'assicurato alla cassa di
previdenza viene utilizzata per incrementare l'avere di
vecchiaia. Tale versamento confluisce nella componente
obbligatoria della previdenza, fino a concorrenza dell'avere
di vecchiaia LPP accumulato fino a quel momento, a fronte
della relativa documentazione, e nella previdenza
sovraobbligatoria per la quota eccedente.
5.1.4. Contributi per l'adeguamento al rincaro
Per adeguare le rendite obbligatorie per i superstiti e le
rendite d'invalidità all'evoluzione dei prezzi viene riscosso
un contributo sul salario annuo assicurato LPP ovvero sul
salario coordinato.
5.1.5. Contributi per il fondo di garanzia
La fondazione riscuote i contributi per il fondo di garanzia e
può addebitarli interamente agli assicurati e al datore di
lavoro. Questi fondi vengono impiegati per sovvenzioni in
caso di sfavorevole struttura d’età e per garantire le
relative prestazioni regolamentari nei casi d'insolvenza.
5.4.
Versamenti volontari (cfr. anche punto 6.9.4)
5.4.1. Costituzione delle prestazioni regolamentari
1
La richiesta di effettuare un versamento volontario
può essere presentata all'atto dell'adesione alla
cassa di previdenza con effetto dalla data di
adesione; e successivamente finché l'assicurato
rimane nella cassa di previdenza e non si sia
verificato alcun caso rilevante a fini previdenziali. Il
versamento volontario deve essere effettuato prima
che maturi il diritto alle prestazioni di vecchiaia.
2
Il versamento volontario è ammesso soltanto se le
prestazioni di vecchiaia di cui al presente
regolamento previdenziale, insieme a quelle dell'AVS
e di altri istituti di previdenza nazionali, non superano
l'85% dell'ultimo salario ovvero reddito AVS prima del
pensionamento, che deve essere compreso tra il
limite LPP semplice e il suo decuplo.
3
I versamenti volontari avvengono sulla base del
salario assicurato attuale e della scala riportata nelle
DRP. L’ammontare massimo del versamento
volontario è pari - salvo quanto previsto al capoverso
2 e la riduzione di cui al capoverso 4 - all'avere di
vecchiaia massimo previsto per l'età raggiunta alla
5.1.6. Contributi ai costi / Emolumenti di vigilanza
I costi per le spese speciali vengono addebitati secondo un
regolamento dei costi separato. Gli emolumenti di vigilanza
e i contributi forfetari per la copertura dei costi del controllo
legale sulla fondazione possono essere addebitati
annualmente e pro quota alle casse di previdenza.
L'addebito avviene a inizio anno per l'anno trascorso.
5.1.7. Contributi straordinari
A garanzia dei tassi di interesse per gli accrediti di
vecchiaia e delle aliquote di conversione per gli averi di
vecchiaia in caso di pensionamento, la fondazione, può
richiedere contributi straordinari a condizione che questi
siano previsti dalla tariffa di assicurazione collettiva di
Allianz Suisse Vita approvata dalla FINMA.
YLKDI15I – 01/14
19
fine dell'anno solare prima del versamento volontario
al netto dell'avere di vecchiaia già disponibile a quella
data.
4
5
Il massimale di versamento volontario si riduce
a) degli eventuali averi di libero passaggio che
l'assicurato non era tenuto a trasferire alla
fondazione, nonché
b) degli eventuali averi del pilastro 3a, se la loro
somma, capitalizzata ai tassi di interesse minimi
LPP di volta in volta applicati, supera l'8% annuo
dell’importo limite superiore LPP previsto per la
classe d'età dell'assicurato a partire dal 1°
gennaio successivo al compimento del 24° anno
(cfr. 5.4.1) nonché
c) del capitale di vecchiaia versato ai fini del
prepensionamento da parte di un istituto di
previdenza o di un istituto di libero passaggio,
come anche
d) dell'avere di vecchiaia maturato alla data in cui si
inizia a percepire una rendita di vecchiaia
derivante da un prepensionamento nel 2° pilastro.
Il trasferimento diretto alla fondazione degli averi
previdenziali da un istituto straniero per la previdenza
professionale è ammesso a condizione che:
la fondazione e l'istituto straniero stipulino un
accordo a tal fine;
l'assicurato non richieda la deducibilità fiscale
dell'importo trasferito.
7
Il versamento volontario viene effettuato sempre di
concerto con l'assicurato nell'ambito della sua
capacità di guadagno e nel rispetto delle riduzioni
degli importi massimi di cui ai capoversi 4 e 5; per i
beneficiari di rendite parziali AI sono consentiti
versamenti volontari entro i limiti della componente
attiva. Il versamento volontario così calcolato viene
effettuato generalmente dall'assicurato. Il versamento
della somma fissata o di parte di essa può essere
effettuato anche dal datore di lavoro. Il versamento
volontario acquista in ogni caso efficacia giuridica
soltanto se e nella misura in cui la fondazione ha
ricevuto il pagamento.
8
9
11
Se sono stati effettuati prelievi anticipati finalizzati
all'acquisto dell'abitazione di proprietà, i versamenti
volontari possono essere effettuati soltanto previo
rimborso di detti prelievi anticipati.
1
Se in caso di divorzio la copertura previdenziale
dell'assicurato viene ridotta a causa del trasferimento
di una parte della sua prestazione di uscita a favore
dell'altro coniuge, l'assicurato ha il diritto di versare
volontariamente un importo nei limiti della prestazione
di uscita trasferita. Tale versamento confluisce senza
limitazioni
nella
componente
obbligatoria
e
sovraobbligatoria, secondo le modalità e l'entità con
cui è stato effettuato il prelevamento dall'avere di
vecchiaia nel momento del trasferimento a favore
della previdenza professionale del coniuge (cfr. punto
4.5); in assenza di dati precisi, il versamento
volontario viene computato nella previdenza
sovraobbligatoria.
2
Se il procedimento di divorzio determina il
trasferimento alla fondazione di fondi previdenziali
accreditati all'assicurato, questi vengono computati
esclusivamente nella previdenza sovraobbligatoria.
5.4.3. Versamento volontario per il pensionamento anticipato
Qualora le DRP relative alla cassa di previdenza del
datore di lavoro ne prevedano la possibilità, i
versamenti volontari ai fini del pensionamento
anticipato vengono effettuati su esplicita richiesta e a
spese dell'assicurato nei limiti delle disposizioni di cui
all'appendice 7.
5.5.
L'obbligo del datore di lavoro di effettuare versamenti
controllati a titolo di riscatto contributivo, ai sensi del
punto 5.4, o per finanziare un pensionamento
anticipato deve essere sancito esplicitamente in un
allegato supplementare alle DRP.
Rimborso del prelievo anticipato
1
Il rimborso parziale o totale di un prelievo anticipato
nell'ambito della promozione della proprietà abitativa
è ammesso in qualunque momento fino all'effettiva
maturazione del diritto alle prestazioni di vecchiaia,
alla maturazione di un altro diritto previdenziale o
all'erogazione in contanti del capitale.
2
Il rimborso viene impiegato per incrementare l'avere
di vecchiaia e viene computato nella componente
obbligatoria e sovraobbligatoria, secondo le modalità
e nello stesso rapporto percentuale del prelievo (cfr.
punto 4.6); in assenza di dati precisi, il rimborso va
computato nella previdenza sovraobbligatoria.
3
L'ammontare del rimborso corrisponde almeno a
20.000 franchi ovvero, in caso di alienazione, alla
somma ricavata.
Gli
acquisti
vengono
computati
sempre
esclusivamente nella previdenza sovraobbligatoria.
6.
Disposizioni finali
6.1.
Partecipazione alle
contratti assicurativi
1
Se sono stati effettuati versamenti volontari, le
prestazioni risultanti non possono essere prelevate
dalla previdenza in forma di capitale nei successivi
tre anni.
5.4.2. Ricostituzione della posizione e versamento volontario
in caso di divorzio
Se l'assicurato proviene da uno stato estero e non ha
mai aderito ad alcun istituto di previdenza in
Svizzera, il massimale annuo per i versamenti
volontari nei primi cinque anni dalla prima adesione a
un istituto di previdenza in Svizzera è inoltre limitato
al 20% del salario assicurato.
Se richiede di effettuare un versamento volontario,
l'assicurato è tenuto a notificare alla fondazione
quando egli abbia aderito per la prima volta a un
istituto di previdenza in Svizzera.
6
10
eccedenze
risultanti
contratto di assicurazione collettiva stipulato per
conto della cassa di previdenza secondo un piano di
assegnazione delle eccedenze approvato dalle
autorità competenti.
dai
La partecipazione alle eccedenze dipende dalle
eccedenze conseguite dall'assicuratore nell'attività di
previdenza
professionale
e
assegnate
dall'assicuratore al contratto di assicurazione
collettiva stipulato per conto della cassa di
previdenza. Le eccedenze vengono calcolate
dall'assicuratore in conformità alle disposizioni di
legge e assegnate alla cassa di previdenza ovvero al
YLKDI15I – 01/14
2
20
Le eccedenze vengono calcolate dall'assicuratore
almeno una volta all'anno, di norma a fine anno
solare, secondo le disposizioni di legge valevoli per
l'intero settore della previdenza professionale. Per il
calcolo della partecipazione alle eccedenze si
distingue fra processi di risparmio, rischio e costo
di vecchiaia degli assicurati o utilizzate come
versamento per l'incremento della riserva matematica
delle rendite corso.
sulla base del bilancio di esercizio dell'assicuratore
per la previdenza professionale, secondo quanto
stabilito dalle disposizioni di legge.
3
4
5
6
7
8
9
Le eccedenze calcolate dall'assicuratore vengono
utilizzate per gli scopi previsti dalla legge fino a
concorrenza della quota minima legale. Se la quota
minima non viene utilizzata per gli scopi previsti dalla
legge né, secondo quanto stabilito dal piano
aziendale dell’assicuratore approvato dalle autorità
competenti, deve essere impiegata per la
costituzione di riserve o per la copertura dei costi di
acquisizione di ulteriore capitale di rischio, salvo
approvazione delle autorità, essa viene impiegata per
finanziare il fondo eccedenze.
6.2.
La partecipazione alle eccedenze viene ricavata
esclusivamente dal fondo eccedenze costituito
dall'assicuratore. L'assicuratore è tenuto a garantire
che i capitali versati nel fondo eccedenze vengano
ridistribuiti entro al massimo cinque anni. . Salvo
disposizioni di legge divergenti, le eccedenze
accumulate
nel
fondo
eccedenze
vengono
ridistribuite annualmente secondo i metodi attuariali
riconosciuti, in ogni caso non oltre i due terzi del
fondo per ciascun anno.
La ripartizione delle eccedenze tra le singole casse di
previdenza ovvero i singoli contratti di assicurazione
collettiva stipulati per conto delle casse di previdenza
avviene proporzionalmente alla riserva matematica,
in base alla sinistrosità dei rischi assicurati e agli
oneri amministrativi derivanti, nonché ad altri criteri di
assegnazione decisi dall'assicuratore. I criteri e i
metodi della distribuzione vengono sanciti nel piano
di assegnazione delle eccedenze.
6.3.
1
I fondi liberi sono costituiti da versamenti volontari del
datore di lavoro, redditi patrimoniali, prestazioni
previdenziali non erogabili e partecipazione a
eccedenze assegnate alla cassa di previdenza in
base a contratti assicurativi stipulati per conto della
cassa di previdenza. Si tratta di capitali assegnati
dalla commissione previdenziale al patrimonio libero
della fondazione della cassa di previdenza, con o
senza indicazione della destinazione, oppure sulla cui
utilizzazione la commissione previdenziale non ha
ancora preso una decisione.
2
La commissione previdenziale decide dell'impiego dei
fondi liberi in base all’utilizzo previsto nel presente
regolamento. L'eventuale ripartizione volontaria agli
assicurati e ai beneficiari di rendite per l'incremento
degli averi di vecchiaia ovvero delle rendite avviene
secondo la procedura di cui all'allegato 5.
3
Se sono disponibili fondi per le misure speciali,
l'organo competente della fondazione decide sulla
ripartizione secondo la procedura di cui all'allegato 5.
Liquidazione parziale o totale
Vedi regolamenti liquidazione parziale (allegato 9).
6.4.
L'assegnazione delle eccedenze al singolo contratto
di assicurazione collettiva viene effettuata per la
prima volta alla fine del primo anno di assicurazione.
L'assegnazione delle eccedenze avviene in maniera
forfetaria per ciascun contratto, di norma con effetto
al giorno di riferimento dell'anno successivo.
La commissione previdenziale decide l'utilizzo delle
eccedenze assegnate a ciascun contratto. Salvo
diversamente deliberato da tale organo, le
eccedenze assegnate a un contratto possono essere
accreditate all'avere di vecchiaia degli assicurati, se
questo è stato convenuto nel contratto di
assicurazione collettiva e se il contratto è ancora in
essere
al
momento
dell'assegnazione.
La
commissione previdenziale decide l'ammontare della
quota da accreditare all'avere di vecchiaia del singolo
assicurato. Nel contratto di assicurazione collettiva
questa può pattuire con l’assicuratore, nell'ambito di
un sistema di ripartizione forfetaria, quale parte di
eccedenza debba essere assegnata annualmente
agli averi di vecchiaia degli assicurati dalla cassa di
previdenza ovvero dal contratto di assicurazione
collettiva stipulato per conto della cassa di
previdenza e quale parte debba essere utilizzata per
altri scopi della cassa di previdenza, in particolare
per la costituzione di riserve per futuri incrementi
delle rendite.
Gli assicurati e i beneficiari di rendite non hanno
alcun diritto alle eccedenze assegnate alla cassa di
previdenza
ovvero
al
proprio
contratto
di
assicurazione collettiva, se queste eccedenze non
sono state accreditate agli averi di vecchiaia delle
persone assicurate ovvero destinate all'incremento
delle rendite in essere.
Ogni anno l'assicuratore elabora un conteggio per
ciascuna cassa di previdenza, che evidenzia le basi
per il calcolo delle eccedenze e i principi
dell'assegnazione. Il conteggio include inoltre i dati
sulla ripartizione delle eccedenze agli assicurati, a
condizione che queste vengano accreditate all'avere
YLKDI15I – 01/14
Fondi liberi e misure speciali della cassa di
previdenza
21
Effetti prodotti dalla risoluzione del contratto di
affiliazione
1
Con la risoluzione del contratto di affiliazione, che
costituisce la base dei rapporti previdenziali degli
assicurati, si estinguono dalla data di risoluzione
(data di efficacia) anche il contratto di assicurazione
collettiva e quindi la garanzia assicurativa ai sensi
delle DRP vigenti per la cassa di previdenza, fatto
salvo quanto previsto dalle seguenti disposizioni.
2
Se è il datore di lavoro a sciogliere il contratto, la
copertura assicurativa decade per gli assicurati attivi
(pienamente e parzialmente abili al lavoro nonché
inabili al lavoro con riserva del capoverso 6) e i
beneficiari di rendite di invalidità (totale e parziale
prima di raggiungere l'età pensionabile ordinaria). Le
assicurazioni degli altri beneficiari di rendite non
vengono risolte e questi ultimi restano affiliati alla
fondazione, a fronte di una garanzia assicurativa
invariata, salvo accordi diversi, stipulati con il nuovo
istituto di previdenza a cui il datore di lavoro si affilia
ovvero con l'assicuratore, per quanto riguarda la
rilevazione dei beneficiari di rendite da parte del
nuovo istituto di previdenza ovvero la permanenza
dei beneficiari di rendite presso la fondazione. Tali
accordi di diverso contenuto devono essere in ogni
caso approvati da Allianz Suisse Vita.
3
Il datore di lavoro è tenuto, insieme alla commissione
previdenziale, a concordare in maniera vincolante la
ripresa della previdenza da parte del nuovo istituto di
previdenza, in modo tale che non vi siano interruzioni
dei versamenti delle rendite per i beneficiari che non
restano affiliati alla fondazione.
4
Se è la fondazione a sciogliere il contratto, la
copertura assicurativa decade per gli assicurati attivi
(pienamente e parzialmente abili al lavoro nonché
inabili al lavoro con riserva del capoverso 6). La
fondazione concorda con il nuovo istituto di
previdenza se i beneficiari di rendite debbano
permanere presso la fondazione oppure se essi
debbano
essere
trasferiti
interamente
o
individualmente al nuovo istituto di previdenza. In
assenza di accordo fra la fondazione e il nuovo
istituto di previdenza, i beneficiari di rendite
rimangono presso la fondazione.
5
Se la risoluzione del contratto di affiliazione avviene
nell'ambito della liquidazione parziale o totale
dell'azienda del datore di lavoro, i relativi diritti
previdenziali (valori di liquidazione) di assicurati e
beneficiari di rendite vengono garantiti secondo le
forme consentite dalla legge e i beneficiari di rendite
rimangono affiliati alla fondazione.
6
Se i beneficiari di rendite rimangono affiliati alla
fondazione, il contratto di affiliazione e di
assicurazione collettiva rimane valido con riferimento
ai beneficiari di rendite fino all'estinzione dei loro
diritti alla rendita.
7
8
9
10
6.5.
Nei casi in cui il presente regolamento non prevede
disposizioni, trovano applicazione le altre prescrizioni della
previdenza professionale (LPP, CO, LFLP, ordinanze,
ecc.). Negli altri casi il consiglio di fondazione stabilisce
una regolamentazione in linea con lo scopo della
fondazione e gli obiettivi della previdenza. Inoltre esso può
applicare per analogia le normative della Legge federale
sul contratto d'assicurazione (LCA) nonché delle
condizioni generali per l'assicurazione collettiva LPP
(allegate al contratto di assicurazione collettiva).
6.6.
In caso di risoluzione del contratto, per le
assicurazioni risolte è esigibile il valore di
liquidazione. Il valore di liquidazione viene calcolato,
tenendo conto dell'effettiva durata del contratto
risolto, con il metodo attuariale di Allianz Suisse Vita
e con le regole approvate dalle competenti autorità di
vigilanza per il calcolo del valore di liquidazione in
caso di risoluzione contrattuale previste dalle
Condizioni generali per l'assicurazione collettiva sulla
vita nell'ambito della LPP, ivi compreso l'allegato
tecnico.
Il valore di liquidazione per gli assicurati attivi viene
calcolato sulla base della riserva matematica
presente nell'assicurazione a tale data.
Se il contratto risolto è durato meno di cinque anni,
dal valore calcolato viene dedotto un importo per il
rischio interesse. Questo non riduce tuttavia
l'ammontare degli averi di vecchiaia minimi LPP per il
periodo che inizia con l'entrata in vigore del contratto
di affiliazione.
Il diritto pro quota alle assegnazioni delle eccedenze
per l'anno di risoluzione viene disciplinato dal piano
di assegnazione delle eccedenze di Allianz Suisse
Vita. Il diritto viene prorogato fino a quando Allianz
Suisse Vita non abbia calcolato le eccedenze e preso
una decisione sulla distribuzione e l'assegnazione
delle stesse.
6.7.
I valori di liquidazione vengono trasferiti al nuovo
istituto di previdenza in forma di capitale. La
fondazione ha facoltà, ma non l'obbligo, di effettuare
versamenti in acconto al nuovo istituto di previdenza
e di dedurre le rendite versate oltre la data di
efficacia della risoluzione.
Inoltre anche i capitali previdenziali trasferiti da
precedenti rapporti previdenziali vengono inoltrati
secondo la regolamentazione relativa al valore di
liquidazione.
Se il datore di lavoro ha adempiuto a tutti i suoi
obblighi e se la fondazione è in mora con il
versamento dei valori di liquidazione dei soggetti abili
al lavoro, la fondazione è tenuta a versare un
interesse di mora su questa somma. L'ammontare di
questo interesse di mora dipende dagli accordi
ovvero dai suggerimenti del settore, se questi
valgono anche per l'assicuratore del nuovo istituto di
previdenza. In caso contrario l'interesse di mora è
pari al tasso di interesse applicato agli averi di
vecchiaia dalla fondazione al momento della
risoluzione del contratto di affiliazione.
I valori di liquidazione per i soggetti inabili al lavoro
nonché i valori di liquidazione relativi ad
assicurazioni esentate dal pagamento dei premi e/o
relativi al versamento di rendite in corso prevedono
l'applicazione di un tasso di interesse soltanto se
questo è espressamente indicato nell'accordo di
trasferimento al nuovo istituto di previdenza e Allianz
Suisse Vita approva questa decisione.
YLKDI15I – 01/14
Vuoti normativi
6.8.
6.9.
Modifica delle disposizioni regolamentari
1
La fondazione ha facoltà di apportare in ogni
momento variazioni al presente regolamento
previdenziale (DRG e DRP) nel rispetto delle
disposizioni di legge e in particolare della LPP e
dell'atto di fondazione.
2
Nell'ambito delle facoltà ad essa assegnate dal
regolamento organizzativo della fondazione, la
commissione previdenziale può abrogare, integrare o
modificare in ogni momento, con il consenso di
Allianz Suisse Vita, le DRP relative al piano
previdenziale della cassa di previdenza. L'entrata in
vigore prevede almeno 30 giorni di attesa dal
consenso fornito dal consiglio di fondazione, se tale
procedura è richiesta dal regolamento organizzativo
della fondazione.
3
La modifica delle presenti DRG rientra fra le
competenze esclusive del consiglio di fondazione e
viene effettuata su delibera di quest'ultimo, previo
controllo preliminare da parte della competente
autorità di vigilanza.
4
Le modifiche del regolamento previdenziale si
applicano, salvo diversamente previsto, soltanto ai
casi previdenziali verificatisi dopo la data di efficacia
delle modifiche stesse.
Luogo di adempimento e foro giudiziario
1
Il luogo di adempimento per le prestazioni è il
domicilio svizzero degli assicurati ovvero degli aventi
diritto; in mancanza di questo la sede del loro
mandatario in Svizzera; in mancanza di questo la
sede della fondazione.
2
Qualora sussistano dubbi fondati sugli aventi diritto,
la fondazione può depositare la prestazione in
scadenza presso la propria sede.
3
Il foro competente è la sede o il domicilio svizzero
della parte convenuta o la sede dell'azienda presso
la quale era impiegato l'assicurato.
Versione facente fede del regolamento
1
Qualora le relative DRP rimandino alle disposizioni
delle DRG, fa fede l'ultima versione aggiornata delle
stesse.
2
Il presente regolamento è stato tradotto in altre
lingue. La versione facente fede è unicamente il testo
originale in lingua tedesca.
Disposizioni transitorie
Con l'entrata in vigore delle DRP e delle DRG tutti i testi
regolamentari esistenti vengono sostituiti, fatto salvo
quanto previsto dalle disposizioni che seguono.
6.9.1.
22
Disposizione transitoria sulle rendite di vecchiaia e per i
superstiti in corso di godimento nonché sui casi
d'invalidità in corso di definizione e sulle rendite
d'invalidità in corso di erogazione, per le quali il
regolamento finora valido
parzialmente applicabile.
rimane
interamente
o
1
Le rendite di vecchiaia e per i superstiti in corso al
momento dell’entrata in vigore del presente
regolamento sono disciplinate dalle disposizioni del
regolamento finora valido per queste rendite fino alla
loro estinzione.
2
I casi di invalidità in corso di definizione al momento
dell'entrata in vigore del presente regolamento per i
quali
a) la decorrenza dell'erogazione della rendita è stata
posticipata in seguito a versamento del salario o
di una somma sostitutiva del salario, sono
disciplinati dalle disposizioni del regolamento in
vigore alla data di decorrenza del diritto alla
rendita;
b) in seguito a sovra indennizzo non viene erogata
alcuna rendita, sono disciplinati dalle disposizioni
del regolamento in vigore alla data di decorrenza
del diritto alla rendita;
c) il termine di attesa (previsto dal regolamento
precedente) è già iniziato e scade solo dopo
l'entrata in vigore del nuovo regolamento, sono
disciplinati dalle disposizioni del regolamento in
vigore alla data di decorrenza del periodo di
attesa.
3
IV.
V.
Le rendite di invalidità in corso al momento
dell'entrata in vigore del presente regolamento
vengono disciplinate, con riserva dei seguenti punti
da a) a b), dalle disposizioni del regolamento finora
valido per tali rendite fino alla loro estinzione.
a) Se il grado di invalidità aumenta dopo l'entrata in
vigore del presente regolamento in modo tale da
influire sull'entità della rendita, la rendita di
invalidità calcolata secondo il regolamento finora
vigente viene erogata in base allo schema
previsto al punto 4.3.1 cpv. 4 del regolamento. La
rendita di invalidità dopo la variazione è pari
almeno alla rendita di invalidità minima LPP che
risulterebbe in base alle disposizioni LPP vigenti
fino al 31/12/2004 (lett. f) cpv. 1 Disposizioni
transitorie della prima revisione LPP) qualora tali
disposizioni prevedessero la nascita di un diritto a
seguito dell'aumento del grado di invalidità.
Se il grado di invalidità scende dopo l'entrata in
vigore del presente regolamento in modo tale da
influire sull'ammontare della rendita, rimane
applicabile la scala delle rendite prevista nel
regolamento precedentemente valido.
b) Se nel regolamento precedentemente vigente è
previsto
per
queste
rendite
che,
al
raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria, la
rendita di invalidità percepita fino a quel momento
venga sostituita da una rendita di vecchiaia, si
applica quanto segue:
I. la sostituzione della rendita di invalidità in corso
con la rendita di vecchiaia avviene all'età
pensionabile ordinaria prevista nel regolamento
precedente;
II. il calcolo di questa rendita di vecchiaia viene
effettuato sulla base dell'avere di vecchiaia
disponibile all'età pensionabile ordinaria di cui
al par. I, costituito a partire dal 1/1/2005 dagli
accrediti di vecchiaia accumulati fino all'età
pensionabile
ordinaria
e
previsti
dal
regolamento finora vigente per questo tipo di
rendite, nonché dal salario coordinato che era
utilizzato come base per il calcolo della rendita
di invalidità in corso;
III. la conversione dell'avere di vecchiaia derivante
dalla previdenza obbligatoria (avere di vecchiaia
minimo LPP) al raggiungimento dell'età
pensionabile ordinaria prima del 1/1/2010, di cui
al par. I, viene effettuata secondo l’aliquota di
conversione prevista nel regolamento finora
YLKDI15I – 01/14
VI.
23
vigente per questa rendita. In caso di
raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria
prevista dal par. I successivamente al 1/1/2010,
la conversione dell'avere di vecchiaia derivante
dalla previdenza obbligatoria (avere di vecchiaia
minimo LPP) viene effettuata all’aliquota di
conversione prevista nel regolamento vigente al
momento della conversione. La conversione
dell'avere
di
vecchiaia
derivante
dalla
previdenza sovraobbligatoria sarà effettuata in
entrambi i casi in base all’aliquota di
conversione prevista nel regolamento vigente al
momento della conversione;
l'importo della rendita di vecchiaia calcolata ai
sensi dei par. I - III non può essere inferiore alla
rendita di invalidità minima obbligatoria LPP che
risulterebbe dalle disposizioni LPP vigenti fino
al 31/12/2004 (lett. f) Disposizioni transitorie
della prima revisione LPP), tenendo conto
dell'adeguamento al rincaro prescritto dalla
legge fino alla data del pensionamento ai sensi
del par. I;
se non sussiste alcun diritto a una rendita di
invalidità minima obbligatoria LPP ai sensi delle
vecchie disposizioni di legge, la rendita di
vecchiaia calcolata in base al par. I - III in
questo caso è pari almeno alla rendita di
vecchiaia minima obbligatoria LPP ai sensi delle
nuove disposizioni, calcolata sulla base della
componente passiva dell'avere di vecchiaia
minimo LPP di cui alle nuove disposizioni,
accumulata dalla fondazione fino alla data di
pensionamento prevista al par. I;
finché la rendita di vecchiaia calcolata in base
ai par. I - III è pari o superiore alla rendita
minima di cui al par. IV ovvero V, non si ha
alcun adeguamento obbligatorio della rendita al
rincaro. In caso contrario la rendita di cui al par.
IV viene adeguata obbligatoriamente al rincaro
entro e non oltre il raggiungimento dell'età
pensionabile ordinaria ai sensi delle nuove
disposizioni di legge (cfr. punto 4.8.4 cpv. 1 del
presente regolamento).
4
Le disposizioni di cui al cpv. 1 valgono anche per i
casi di invalidità in cui, al momento dell'entrata in
vigore del nuovo regolamento, viene differito l’inizio
del versamento della rendita poiché l'assicurato
continua a percepire il salario normale ovvero
percepisce una somma sostitutiva del salario, non
viene erogata alcuna rendita a causa di sovra
indennizzo oppure sia già iniziato il periodo di attesa
di cui al regolamento precedentemente in vigore e
tale periodo scadrà solo dopo l'entrata in vigore del
nuovo regolamento.
5
Se il diritto a una prestazione di invalidità nasce dopo
il 31/12/2004 ma prima del 1/1/2007, il diritto alla
prestazione per la rendita e l'esenzione dal
pagamento dei contributi viene disciplinato in base
alla scala delle rendite di cui al punto 4.3.1 cpv. 4 del
presente regolamento. La rendita di invalidità così
determinata è pari almeno alla rendita di invalidità
minima obbligatoria LPP, se questa fosse stata
calcolata sulla base della scala prevista secondo le
disposizioni di legge in vigore fino al 31/12/2004 (lett.
f cpv. 2 Disposizioni transitorie della prima revisione
LPP).
6
Se il diritto a una rendita per superstiti o invalidi
matura dopo il 31/12/2004 e il salario base previsto
dal regolamento per il calcolo di tali prestazioni è
precedente al 1/1/2005, tale salario non subisce
adeguamenti.
Se all'entrata in vigore del presente regolamento la
rendita di invalidità o di vecchiaia si estingue a causa
del decesso del beneficiario della rendita, le
prestazioni per i superstiti sono disciplinate dalle
di riferimento della prestazione di uscita di cui al punto
4.4.2 cpv. 1 lett. a), il salario non viene aumentato.
disposizioni del regolamento finora in vigore per le
rendite in corso. Vengono garantite le rendite minime
obbligatorie per i superstiti ai sensi della LPP in base
alle disposizioni vigenti dopo il 1/1/2005 (Disposizioni
transitorie, lett. a cpv. 3 della prima revisione LPP).
7
6.9.2.
6.9.4.
Disposizione transitoria per i versamenti volontari (sul
punto 5.4)
Il punto 5.4.1 cpv. 5 si applica soltanto ai soggetti che
aderiscono alla fondazione dopo il 31/12/2005.
In deroga ai capoversi di cui sopra si applicano, per
le rendite di invalidità in corso al momento dell'entrata
in vigore dell'allegato 8, le disposizioni connesse alla
6ͣ revisione AI in vigore dal 1° gennaio 2012 di cui
all'allegato 8 e, ove si presenti il cumulo fra più
prestazioni (cfr. punto 4.7), si applicano in ogni caso
le disposizioni di coordinamento del regolamento
vigente alla data in cui si pone la questione di
coordinamento.
6.9.5.
Disposizione transitoria per le rendite di vecchiaia il cui
godimento è stato differito a una data antecedente il
1/1/2005
Disposizione transitoria per il limite massimo del salario
annuo assicurato (sul punto 2.3.2)
1
Per i soggetti che al 1/1/2006 risultano già assicurati
presso la fondazione e il cui salario annuo assicurato
supererebbe il limite di cui al punto 2.3.2 cpv. 1 e 2, il
salario annuo assicurato viene ridotto a tale limite a
far data dal 1/1/2006, salvo quanto previsto dal
capoverso 2.
2
Per i soggetti che al 1/1/2006 risultano già assicurati
presso la fondazione e hanno compiuto il 50° anno di
età, per il rapporto previdenziale esistente a tale data
non si applica la restrizione al decuplo del limite LPP
di cui al punto 2.3.2 cpv. 1 e 2 per i rischi decesso e
invalidità.
Per le rendite di vecchiaia differite a data antecedente il
1/1/2005 si applicano le aliquote di conversione riportate
nell'Allegato 2 Disposizioni transitorie dall’1/1/2014 al
31/12/2018.
6.9.3.
Disposizione transitoria per il calcolo della prestazione
di uscita di cui al punto 4.4.2 cpv. 1 lett. c) qualora la
condizione di invalidità sia cessata dopo il 31/12/2004
6.10.
Se un assicurato in data 31/12/2004 ha diritto alle
prestazioni di invalidità e tale diritto cessa dopo il
31/12/2004, perché l'assicurato non è più invalido, il valore
di riferimento della prestazione di uscita di cui al punto
4.4.2 cpv. 1 lett. c) (avere di vecchiaia minimo LPP) si
calcola sulla base degli accrediti di vecchiaia LPP vigenti
fino al 31/12/2004 e dell'ultimo salario coordinato nel corso
dell'ultimo anno assicurativo prima dell’inizio dell’invalidità;
a ciò si aggiungono gli accrediti di vecchiaia LPP validi dal
1/1/2005, motivo per cui il salario coordinato di riferimento
fino a fine 2004 aumenta del 5,9%. Per il calcolo del valore
YLKDI15I – 01/14
24
Entrata in vigore
1
La presente versione delle DRP LPP entra in vigore il
1° gennaio 2014 ed è applicabile da tale data - fatto
salvo quanto previsto al cpv. 2 - a tutti i rapporti
previdenziali.
2
Qualora una o più disposizioni modificate delle
presenti DRG LPP non fossero applicabili ai contratti
in
essere
all'1/1/2014,
ciò
deve
essere
espressamente indicato nelle DRP relative agli
specifici contratti.