Regolamento previdenziale Parte 2 Disposizioni
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Regolamento previdenziale Parte 2 Disposizioni
Fondazione collettiva LPP dell’Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita Regolamento previdenziale Parte 2 Disposizioni regolamentari generali (DRG LPP) Edizione 01.2014 Informazioni generali sul regolamento previdenziale spiegazioni e ulteriori delucidazioni in merito. Fanno fede in ogni caso le disposizioni del regolamento previdenziale. Il regolamento previdenziale è disponibile in visione presso il datore di lavoro oppure può essere richiesto ad Allianz Suisse Vita. Le DRG sono pubblicate inoltre sul sito Internet www.allianz.ch. Il regolamento previdenziale (Parte 1/Parte 2) della Fondazione collettiva LPP dell'Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA è costituito dalla Parte 1 "Disposizioni regolamentari particolari" (di seguito denominata DRP) e dalla Parte 2 "Disposizioni regolamentari generali" (di seguito denominata DRG). A scopo di informazione ogni assicurato riceve dal datore di lavoro un certificato di previdenza emesso dalla fondazione e il relativo prospetto informativo. La fondazione è autorizzata ma non obbligata a pubblicare su Internet (www.allianz.ch) le informazioni e i documenti relativi alla fondazione stessa e alle casse di previdenza. Possono essere pubblicati su Internet in particolare i moduli specifici previsti per l'attuazione della previdenza, il contratto di assicurazione collettiva, le condizioni generali di assicurazione collettiva, il regolamento dei costi, le disposizioni per il conto premi, lo statuto della fondazione e il regolamento organizzativo, i nomi dei membri del consiglio di fondazione nonché il bilancio annuale e la relazione annuale della fondazione. La fondazione è autorizzata a limitare e sospendere in qualunque momento le pubblicazioni su Internet. Le DRP contengono le informazioni specifiche relative al piano previdenziale adottato dalla cassa di previdenza; queste integrano ovvero prevalgono sulle DRG per quanto concerne la disciplina del piano previdenziale specifico. Le DRG valgono per tutti i piani previdenziali delle aziende affiliate e vengono applicate senza limitazione alcuna, fatte salve le disposizioni specifiche previste nel piano previdenziale (DRP). Il certificato di previdenza individuale riporta la situazione effettiva dell'assicurato secondo quanto previsto dal piano previdenziale; il prospetto informativo contiene Sommario 0. Denominazioni e basi giuridiche 4. Prestazioni 1. Informazioni generali 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Organismo responsabile della previdenza per il personale Scopo della previdenza per il personale Gestione dell'avere di vecchiaia Attuazione della previdenza per il personale Consiglio di fondazione/Commissione previdenziale Cooperazione Responsabilità Trattamento e protezione dei dati 4.1. 4.2. 4.3. 4.7. 4.8. Prestazioni di vecchiaia (cfr. anche i punti 6.9.1, 6.9.2) Prestazioni per i superstiti (cfr. anche punto 6.9.1) Prestazioni in caso di incapacità lavorativa/ invalidità (incapacità di guadagno); cfr. anche il punto 6.9.1 Prestazione di uscita (cfr. anche punti 6.9.3) Divorzio Prestazioni nell'ambito della promozione della proprietà abitativa Cumulo di più prestazioni (coordinamento) Disposizioni comuni concernenti le prestazioni 2. Definizioni 5. Finanziamento 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Età Anno assicurativo/Data di riferimento Salario (cfr. anche punto 6.9.5) Diversi accrediti e averi di vecchiaia Incapacità lavorativa Invalidità (incapacità di guadagno) Figli Coniugi/Conviventi omosessuali registrati Soggetti con obblighi di mantenimento 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. Spese di previdenza Obbligo di contribuzione Conferimento prestazione di uscita Versamenti volontari (cfr. anche punto 6.9.4) Rimborso del prelievo anticipato 6. Disposizioni finali 6.1. 3. Ammissione all’assicurazione/Copertura assicurativa 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Obbligo d'assicurazione Prosecuzione della copertura previdenziale Assicurazione facoltativa Ammissione / Obbligo di notifica Copertura previdenziale 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 6.10. Partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti assicurativi Fondi liberi e misure speciali della cassa di previdenza Liquidazione parziale o totale Effetti prodotti dalla risoluzione del contratto di affiliazione Vuoti normativi Modifica delle disposizioni regolamentari Luogo di adempimento e foro giudiziario Versione facente fede del regolamento Disposizioni transitorie Entrata in vigore 4.4. 4.5. 4.6. Allegato 1 Aliquote di conversione con decorrenza 1/1/2014 Allegato 2 Disposizioni transitorie dall'1/1/2014 al 31/12/2018 Allegato 3 Tasso di interesse di mora per la prestazione di uscita (punto 4.4.1) Allegato 4 Tabella dei depositi previdenziali vincolati del pilastro 3a non computabili in caso di riscatto contributivo (punto 5.4.1) Allegato 5 Ripartizione volontaria di fondi liberi, misure speciali ed eventuali riserve contributi del datore di lavoro Allegato 6 Prosecuzione della copertura previdenziale Allegato 7 Contributi volontari per il pensionamento anticipato Allegato 8 Disposizioni connesse alla 6ͣ revisione AI, primo pacchetto di misure, in vigore dal 1° gennaio 2012 Allegato 9 Regolamento di liquidazione parziale YLKDI15I – 01/14 1 0. Denominazioni e basi giuridiche Denominazioni Basi giuridiche Fondazione Fondazione collettiva LPP dell’Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA, Wallisellen LPGA Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali Allianz Suisse Vita Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA, Wallisellen LPP Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Datore di lavoro Azienda affiliata LFLP Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Cassa di previdenza Cassa di previdenza aperta dal datore di lavoro presso la fondazione LAVS Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti Dipendenti Dipendenti del datore di lavoro LAI Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità Cerchia degli assicurati Tutti i dipendenti LAINF Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni Assicurati Dipendenti appartenenti alla cerchia degli assicurati LAM Legge federale sull'assicurazione militare Commissione previdenziale Organo paritetico della cassa di previdenza CCS Codice civile svizzero Consiglio di fondazione Organo supremo della fondazione CO Codice delle obbligazioni Previdenza obbligatoria Prestazioni minime ai sensi della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LEF Legge federale sull'esecuzione e i fallimenti Previdenza sovraobbligatoria Prestazioni che superano la previdenza obbligatoria (previdenza "estesa") LSA Legge federale sulla sorveglianza degli assicuratori LPD Legge federale sulla protezione dei dati LUD Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali 1. Informazioni generali 1.1. Organismo responsabile della previdenza per il personale 1 2 1.2. pensioni, la promozione della proprietà abitativa e i casi di divorzio o scioglimento in giudizio dell’unione registrata ai sensi della LUD. La fondazione è stata creata da Allianz Suisse Vita conformemente agli articoli 80 e seguenti CCS, 331 e seguenti CO e 48 cpv. 2 LPP al fine di attuare la previdenza per il personale. 3 L'effettivo piano previdenziale vigente per la cassa di previdenza è riportato nelle DRP. 4 La previdenza di ogni cassa previdenziale deve rispettare i principi di adeguatezza, collettività, parità di trattamento, pianificazione, nonché il principio di assicurazione. 5 Se il datore di lavoro si affilia a un altro o a diversi altri istituti di previdenza, talché gli assicurati della fondazione risultano contemporaneamente assicurati anche presso altri istituti di previdenza, il datore di lavoro è tenuto a informare immediatamente la fondazione e ad adottare, in accordo con gli istituti previdenziali interessati, provvedimenti atti a garantire il rispetto del principio di adeguatezza nel complesso dei rapporti previdenziali. 6 La fondazione è autorizzata ad adeguare i propri piani previdenziali, qualora l'affiliazione ad altri istituti di previdenza comprometta il rispetto del principio di adeguatezza per i rapporti previdenziali nel loro complesso. La fondazione è iscritta nei registri di commercio e della previdenza professionale ed è soggetta a controllo legale. Scopo della previdenza per il personale 1 La previdenza per il personale ha lo scopo di garantire agli assicurati e agli altri aventi diritto previsti dal regolamento previdenziale, la copertura previdenziale minima prevista dalla LPP. 2 Il presente regolamento descrive, sulla base delle DRP previste per la cassa pensione, i diritti e gli obblighi della fondazione, degli assicurati e degli aventi diritto previsti dallo stesso regolamento; esso disciplina inoltre il comportamento determinante del datore di lavoro. Il regolamento previdenziale fissa, nell’ambito della cassa di previdenza, in particolare i diritti degli assicurati e dei loro superstiti in caso di vecchiaia, decesso e invalidità, uscita dalla cassa YLKDI15I – 01/14 2 1.3. anni; la comunicazione dei salari AVS (calcolati sull’intero anno) delle persone da assicurare ovvero degli assicurati per l'anno di assicurazione in corso (al giorno di riferimento del contratto, di norma al 1° gennaio) nonché le variazioni sostanziali nel corso dell'anno di almeno il 20% (aumento/riduzione); g) la comunicazione di variazioni importanti che influiscono sul rapporto di previdenza, ovverosia la stipula, la modifica o la sospensione di assicurazioni dell'indennità giornaliera determinanti per la decorrenza della prestazione erogata dalla fondazione e in ogni caso per il suo rinvio (durata del periodo di attesa); h) la comunicazione relativa a casi previdenziali per vecchiaia, decesso e invalidità (compresa la presentazione dei documenti giustificativi); i) i dati sui redditi computabili per il calcolo del sovraindennizzo ovvero del coordinamento delle prestazioni assicurative; j) la comunicazione relativa a modifiche o cessazione di condizioni che danno luogo a un diritto (ad es. raggiungimento dell'età pensionabile, variazione del grado di incapacità lavorativa e al guadagno, decesso, nuovo matrimonio, ecc.); k) la comunicazione di avvenuta affiliazione del datore di lavoro a un altro istituto di previdenza professionale. Gestione dell'avere di vecchiaia f) Il piano previdenziale della cassa di previdenza può prevedere, oltre alla previdenza obbligatoria, anche una parte di previdenza sovraobbligatoria. Qualora il piano previdenziale includa una parte di previdenza sovraobbligatoria, oltre a quella obbligatoria, la gestione dell'avere di vecchiaia è unificata per entrambe le parti secondo quanto previsto dal punto 2.4. L'avere di vecchiaia globale non può essere in ogni caso inferiore all'avere di vecchiaia legale di cui alla LPP. 1.4. 1.5. 1.6. 1.6.1 Attuazione della previdenza per il personale 1 In adempimento al proprio obbligo previdenziale sancito dalla legge, il datore di lavoro si è affiliato alla fondazione, con la quale ha sottoscritto un contratto di affiliazione, per dare corso alla previdenza per il personale. 2 Mediante il contratto di affiliazione il datore di lavoro, ovvero la commissione previdenziale, accetta che la gestione della previdenza per il personale, l'applicazione del regolamento previdenziale così come l'informazione agli assicurati siano affidati ad Allianz Suisse Vita. Quest'ultima informa gli aventi diritto e, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla diffusione dei dati e sull'informazione degli assicurati, gli eventuali terzi circa i diritti e i doveri. 3 Al fine di assicurare i relativi rischi, la fondazione ha concluso con Allianz Suisse Vita un contratto di assicurazione collettiva per ogni cassa di previdenza. Consiglio di previdenziale fondazione / 2 Obblighi particolari in caso di incapacità lavorativa: a) il datore di lavoro è tenuto a comunicare tempestivamente e per iscritto alla fondazione l'eventuale incapacità lavorativa (parziale) dell'assicurato, qualora quest'ultimo abbia sofferto della condizione invalidante minima del 40% per oltre 30 giorni, su un periodo generalmente di 90 giorni (dalla prima incapacità lavorativa). Dopodiché la fondazione invia al datore di lavoro il modulo necessario per la notifica e la richiesta delle prestazioni assicurative. Il datore di lavoro è tenuto a compilare tale modulo in ogni sua parte e a restituirlo firmato entro 30 giorni dalla data riportata sulla comunicazione; b) il datore di lavoro è tenuto a invitare l'assicurato a presentare richiesta preventiva di assistenza all'assicurazione federale per l'invalidità (AI) se, in un periodo di osservazione globale di 90 giorni (dalla prima incapacità lavorativa), questi lamenta per oltre 30 giorni un grado di inabilità al lavoro pari almeno al 40%. L'iscrizione dell’assicurato può essere richiesta o effettuata anche dalla fondazione; c) l'assicurato deve presentare la domanda all'AI entro i 30 giorni successivi al periodo di osservazione o entro i 30 giorni successivi all'invito in tal senso formulato dal datore di lavoro o dalla fondazione. Con tale procedura si intende perseguire l'obiettivo primario dell'AI, cioè il reinserimento della persona nella vita lavorativa. Le conseguenze della violazione di questi obblighi vengono disciplinate dal punto 4.3.2 cpv 4 e dal punto 4.8.2 cpvv. 1 e 2. 3 Obblighi particolari in caso di plurimi rapporti previdenziali: a) se l'assicurato intrattiene più rapporti previdenziali e se la somma di tutti i salari e redditi soggetti all’AVS supera il decuplo del limite LPP, questi è tenuto a informare la fondazione e ogni altro istituto di previdenza della totalità dei propri rapporti previdenziali nonché dei salari e dei redditi ivi assicurati; b) se il datore di lavoro aderisce a uno o più istituti di previdenza e, di conseguenza, gli assicurati Commissione 1 Costituzione, composizione, facoltà di delibera, diritti e doveri del consiglio di fondazione e della commissione previdenziale sono definiti nel regolamento organizzativo. 2 Per la cassa di previdenza viene costituita una commissione previdenziale. Cooperazione Obbligo di informazione e di notifica 1 Il datore di lavoro e l'assicurato ovvero gli aventi diritto sono tenuti a fornire alla fondazione, di norma entro trenta giorni, tutti i dati necessari e la relativa documentazione per attuare la previdenza per il personale (ad es. modulistica di adesione e disdetta, certificato di esistenza in vita, atto ufficiale di morte, certificato ereditario, certificati medici, documentazione AI, certificati di formazione, libretto di famiglia, ecc.) nonché per la promozione della proprietà abitativa (ad es. contratto di acquisto, contratto d'opera, certificati di quote, atto costitutivo di pegno, contratto ipotecario, estratto del registro fondiario, ecc.). Ciò vale in particolare per: a) le comunicazioni relative a variazioni dei dati anagrafici e di indirizzo; b) la notifica di entrata e di uscita delle persone appartenenti al gruppo assicurato ai sensi del regolamento all'inizio ovvero alla fine del rapporto di lavoro o dell'obbligo assicurativo (inclusi i dati sul rapporto previdenziale precedente e futuro); c) la comunicazione dei dati personali rilevanti per l'attuazione della previdenza professionale e le relative modifiche; d) i dati relativi alla capacità lavorativa di assicurati o persone da assicurare, in particolare in caso di iscrizioni e disdette; e) la notifica del percepimento o meno di prestazioni di vecchiaia AI ridotte o annullate negli ultimi tre YLKDI15I – 01/14 3 della prestazione. Questa è stabilita, alla luce di tutte le circostanze, secondo la gravità del comportamento colpevole dell’assicurato, la gravità del danno alla salute ed eventuali circostanze attenuanti. presso la fondazione risultano assicurati anche presso altri istituti di previdenza, questi è tenuto a informare immediatamente la fondazione. 4 5 1.6.2 Datore di lavoro, commissione previdenziale, assicurati, beneficiari di rendite e aventi diritto devono utilizzare gli appositi moduli previsti dalla fondazione, per trasmettere determinati dati, comunicazioni e informazioni. 1.7. Tutti i dati, le comunicazioni e le informazioni devono essere fornite alla fondazione in forma scritta, in modo veritiero e con firma in calce, entro 30 giorni dalla presa d'atto. Lo stesso vale per i documenti, gli incartamenti, le prove e le ricevute che la fondazione richiede ai fini della valutazione di determinate circostanze e della collaborazione con gli uffici AI. Se tali informazioni o documenti non vengono trasmessi alla fondazione, questa è autorizzata ad astenersi dall'adottare qualunque misura; in particolare - fatte salve prescrizioni di legge imperative - essa non è tenuta a versare alcun interesse di mora. 6 Qualora vengano violati gli obblighi di informazione e comunicazione e la fondazione debba rispondere nei confronti di terzi, in particolare nei confronti di assicurati e beneficiari di rendite nonché di altri aventi diritto, per prestazioni non finanziate a causa del mancato pagamento dei premi da parte del datore di lavoro, il responsabile della violazione è tenuto a risarcire alla fondazione spese e oneri ad essa connessi. 7 La fondazione fornisce al datore di lavoro affiliato, agli assicurati e ad altri aventi diritto le informazioni previste dalla legge e dal presente regolamento previdenziale. Essa non è tenuta a fornire ulteriori informazioni non previste dalla legge o dal presente regolamento. In ogni caso tali informazioni supplementari vengono fornite soltanto a fronte del pieno risarcimento dei costi derivanti. 1.8. Obbligo di ridurre il danno 1 2 3 In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, l'assicurato deve contribuire spontaneamente, per quanto possibile, a migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete. In particolare l'assicurato è tenuto a: - trovare, accettare o conservare ogni attività lucrativa esigibile adeguata alla sua invalidità; - procedere a tutti i cambiamenti possibili ed esigibili nella sua attività lucrativa o nel suo ambito di competenze per sfruttare al meglio la capacità lavorativa; - sottoporsi a un trattamento terapeutico ragionevolmente esigibile se atto a migliorare la capacità al guadagno in modo da ridurre o sopprimere la rendita. Non ha alcuna rilevanza il fatto che la fondazione si assuma o meno i costi delle cure mediche; - cambiare, se necessario, domicilio se vi sono adeguate possibilità di guadagno. L’assicurato deve partecipare attivamente a tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono permettergli di mantenere il posto di lavoro o (re)integrarsi nella vita lavorativa. L’assicurato è tenuto a informare e a partecipare, ossia a sottoporsi a tutti i provvedimenti di accertamento e di (re)integrazione ragionevolmente esigibili che gli sono stati ordinati e a contribuire attivamente alla loro buona riuscita. È altresì tenuto a sottoporsi agli esami medici necessari e, se residente all’estero, deve sottoporsi in Svizzera agli accertamenti necessari per valutare il diritto alla rendita. La violazione dell'obbligo di ridurre il danno comporta - salvo disposizioni di legge divergenti - una riduzione YLKDI15I – 01/14 4 Responsabilità 1 La responsabilità e l'entità dell’obbligo delle prestazioni della fondazione nei confronti degli aventi diritto, ai sensi del regolamento previdenziale, sono limitate alla responsabilità e all'obbligo di prestazione di Allianz Suisse Vita previste dal contratto di assicurazione collettiva; la responsabilità della fondazione è in ogni caso limitata allo stato patrimoniale della cassa di previdenza. Tuttavia sono sempre garantite le prestazioni minime di cui alla LPP per il periodo che ha inizio con l'entrata in vigore del contratto di affiliazione. 2 La fondazione respinge, fatte salve disposizioni di legge imperative, qualunque responsabilità per le conseguenze derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi di informazione e comunicazione da parte del datore di lavoro, dell'assicurato ovvero degli aventi diritto. In particolare, se il datore di lavoro, le persone da assicurare o gli assicurati e i beneficiari di rendite, nonché gli altri aventi diritto comunicano in maniera inesatta o tacciono circostanze rilevanti, che essi conoscevano o avrebbero dovuto conoscere, la fondazione è autorizzata a ridurre o negare le prestazioni sovraobbligatorie, qualora essa faccia seguire relativa comunicazione entro sei mesi dalla presa d'atto. La fondazione si riserva di esercitare diritti di regresso e di risarcimento danni qualora l'assicurato, in caso di violazione del presente regolamento previdenziale (violazione del contratto previdenziale), sia tenuto al risarcimento nei confronti della fondazione. Trattamento e protezione dei dati personali 1 I dati dell'assicurato, contenuti nella proposta o relativi all’attuazione del rapporto di previdenza, vengono trasmessi ad Allianz Suisse Vita. Se necessario ai fini dell'attuazione della previdenza professionale, quest'ultima comunica ad altre compagnie di assicurazioni, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, i dati inerenti all'assicurazione. 2 In caso di regresso nei confronti dell'autore di un danno che ha leso l'assicurato, la fondazione è autorizzata a comunicare al terzo responsabile e/o all'assicuratore di responsabilità civile, i dati necessari per far valere i diritti dell'assicurato stesso. 3 Per la prevenzione e la lotta contro eventuali abusi e il percepimento indebito di prestazioni la Fondazione e Allianz Suisse Vita, in presenza di sospetti fondati di abuso, possono adottare misure di monitoraggio e indagine. La Fondazione e Allianz Suisse Vita possono inoltre delegare tali misure, nella misura necessaria, a terzi selezionati parimenti soggetti all'obbligo di segretezza professionale. Questi ultimi sono chiamati a dichiarare esplicitamente che si atterrano a tale obbligo. L'adozione di tali misure avviene sempre nel rispetto dei principi di adeguatezza e protezione dei dati. 4 La fondazione e le compagnie di assicurazioni partecipanti hanno adottato tutte le misure richieste dalla legge per garantire il trattamento strettamente confidenziale dei dati. 5 Si applicano inoltre, in particolare, le prescrizioni di legge specifiche della LPP concernenti il trattamento dei dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo del segreto, la comunicazione dei dati, nonché l'assistenza amministrativa; tali disposizioni valgono anche per la parte sovraobbligatoria della previdenza. 2. Definizioni 2.1. Età 2.2. 1 Per età s'intende l'età effettivamente raggiunta, espressa in anni e in mesi. Il periodo compreso fra la data di nascita e il primo giorno del mese successivo non viene preso in considerazione. 2 L'età determinante per il calcolo degli accrediti di vecchiaia è pari alla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita. Valgono infine le disposizioni generali della legge sulla protezione dei dati (LPD). loro importo medio percepito negli ultimi tre anni. Per i neoassunti da assicurare, tali componenti del salario vengono considerate a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di assunzione sulla base delle prestazioni relative al primo anno di impiego. 7 Sono fatte salve le disposizioni connesse alla 6ͣ revisione AI, primo pacchetto di misure, in vigore dal 1° gennaio 2012 di cui all'allegato 8. 8 Il salario che l'assicurato percepisce presso un altro datore di lavoro non rientra nel conteggio ai fini dell'assicurazione di cui al presente regolamento previdenziale. 9 Qualora il salario AVS superi il limite LPP, è possibile richiedere che la retribuzione degli straordinari e i bonus garantiti per contratto o versati regolarmente vengano assicurati separatamente al di fuori della fondazione. Nel caso venga stipulata un'assicurazione separata, dal salario annuo dichiarato di cui al cpv. 3 vanno escluse le componenti di cui al cpv. 4. Anno assicurativo / Data di riferimento L'anno assicurativo corrisponde all'anno civile. La data di riferimento è il 1° gennaio. 2.3. 2.3.1. Salario (cfr. anche punto 6.9.5) Salario annuo dichiarato 1 2 3 È considerato salario annuo dichiarato il salario annuo dell'assicurato comunicato dal datore di lavoro al momento dell'ammissione alla cassa di previdenza ovvero alla data di riferimento. Il salario annuo dichiarato vale per l'intero anno assicurativo. Se l'assicurato non lavora tutto l'anno, è determinante il salario che avrebbe percepito sull'intero anno. 2.3.2. Se la capacità di guadagno della persona da assicurare al momento dell'iscrizione alla cassa di previdenza ovvero alla data di riferimento è solo parziale, è determinante il salario annuo percepito nei limiti della capacità reddituale. In linea di principio il salario annuo dichiarato comprende tutte le retribuzioni corrisposte regolarmente per la prestazione di un'attività lavorativa come anche eventuali bonus garantiti per contratto o versati regolarmente come anche le retribuzioni per ore di lavoro straordinario (lavoro in eccesso, lavoro notturno) già concordate con la persona assicurata all'inizio dell'anno assicurativo come anche altre componenti accessorie della retribuzione garantite per contratto o versate regolarmente che rientrano nel salario AVS determinante. 4 Non rientrano invece nel salario annuo dichiarato eventuali compensi versati solo occasionalmente, in particolare premi per anzianità di servizio e compensi analoghi come anche eventuali bonus non garantiti per contratto o versati solo saltuariamente come anche eventuali retribuzioni per ore di lavoro straordinario non concordate in precedenza o prestate solo con frequenza saltuaria come anche altre componenti accessorie della retribuzione non garantite per contratto o versate solo occasionalmente. 5 Nel caso di salari annui di importo variabile, è possibile basarsi sull'ultimo salario annuo noto, tenendo tuttavia conto di variazioni salariali già pattuite. 6 Per quanto riguarda bonus, indennizzi per ore di lavoro straordinario o componenti accessorie della retribuzione che rientrano nel salario AVS determinante versati regolarmente, si tiene conto del YLKDI15I – 01/14 5 Salario annuo assicurato 1 Il salario annuo assicurato viene fissato nelle DRP; esso non deve superare il salario annuo AVS ed è limitato a dieci volte il limite LPP (= 10 x 300% della rendita di vecchiaia massima AVS). 2 Se l'assicurato intrattiene più rapporti previdenziali e se la somma di tutti i salari e redditi soggetti all’AVS supera il decuplo del limite LPP, il salario assicurato presso la fondazione viene proporzionalmente ridotto in modo che il totale di tutti i salari e redditi assicurati in tutti i rapporti previdenziali non superi il decuplo del limite LPP. 3 Se previsto dalle DRP valide per l'istituto di previdenza del datore di lavoro, per gli assicurati che svolgono un lavoro a tempo parziale l'importo di coordinamento viene adeguato sulla base del grado di occupazione. 4 Per gli assicurati parzialmente invalidi, i limiti fissati nelle DRP saranno opportunamente adeguati al grado di invalidità scaglionato ai sensi del punto 4.3.1 cpv. 4. 5 Se le DRP concernenti la cassa di previdenza del datore di lavoro prevedono la possibilità di un "mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato" e la volontà di esercitare tale opzione viene esplicitamente espressa da assicurati in possesso della piena capacità lavorativa e il cui salario AVS abbia subito dopo il 58° anno di età una riduzione non superiore al 50%, il salario assicurato viene mantenuto al livello precedente fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria. Tale mantenimento è ammesso a condizione che gli assicurati siano pienamente abili al lavoro per il grado di occupazione assicurato precedente alla riduzione e non percepiscano alcuna prestazione di vecchiaia. La richiesta deve essere formulata mediante apposito modulo da presentare al datore di lavoro per inoltro alla fondazione. Gli assicurati devono rispondere alle domande del modulo in modo completo o veritiero; in caso contrario trova applicazione quanto disposto dal punto 3.4 cpv. 3. Il datore di lavoro dichiara quindi il precedente livello di reddito assicurato come quello da assicurare fino previdenza, e degli averi di vecchiaia LPP trasferiti da precedenti rapporti previdenziali. L’avere di vecchiaia LPP comprende, inoltre, previa conferma che si tratti di averi di vecchiaia LPP dell'assicurato, i rimborsi di prelievi anticipati per la proprietà abitativa e i versamenti volontari a seguito di divorzio. L'avere di vecchiaia LPP si riduce in caso di prelievi nell’ambito della promozione della proprietà abitativa ai sensi del punto 4.6 e in caso di prelievi a seguito di divorzio, ai sensi del punto 4.5. Contribuiscono inoltre a formare l'avere di vecchiaia accumulato ai sensi della LPP gli interessi derivanti dalla remunerazione dell'avere di vecchiaia LPP, superiori al tasso di interesse minimo LPP. al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria. 6 2.3.3. Sono fatte salve le disposizioni connesse alla 6ͣ revisione AI, primo pacchetto di misure, in vigore dal 1° gennaio 2012 di cui all'allegato 8. Modifiche salariali 1 Ogni anno, alla data di riferimento, le prestazioni previdenziali e i contributi vengono adeguati ai salari presuntivi all'inizio dell'anno assicurativo. Le modifiche salariali sostanziali di almeno il 20% nel corso dell'anno si applicano a partire dalla data di efficacia. 2 Le modifiche salariali retroattive vengono prese in considerazione solamente per l'anno in corso dietro presentazione dei relativi documenti probatori. 3 2.4.6. La proiezione dell'avere di vecchiaia LPP senza interessi a una determinata data è pari alla proiezione della componente obbligatoria dell'avere di vecchiaia senza interessi. Essa si compone dell'avere di vecchiaia LPP accumulato fino alla fine dell'anno assicurativo in corso più gli interessi, nonché della somma degli accrediti di vecchiaia LPP, senza interessi, per gli anni che mancano all'età pensionabile. Se il salario annuo dichiarato diminuisce temporaneamente in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o altre ragioni simili, il salario annuo dichiarato fino a quel momento resta in vigore almeno finché dura l'obbligo di trattamento economico da parte del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 324a CO oppure finché dura un congedo di maternità di cui all'articolo 329f CO. L'assicurato può tuttavia richiedere la riduzione del salario annuo assicurato. 2.4. Diversi accrediti e averi di vecchiaia 2.4.1. Accrediti di vecchiaia Proiezione dell'avere di vecchiaia LPP senza interessi 2.4.7. Tassi di interesse e aliquote di conversione 1 La componente dell'avere di vecchiaia corrispondente all'avere di vecchiaia LPP (componente obbligatoria) viene remunerata al tasso minimo LPP. 2 La componente dell'avere di vecchiaia eccedente l'avere di vecchiaia minimo LPP (componente sovraobbligatoria) può essere remunerata a un tasso di interesse diverso da quello previsto dalla LPP. Il tasso in questione viene fissato da Allianz Suisse Vita per l'anno successivo in base al contratto di assicurazione collettiva. 3 L'avere di vecchiaia LPP accumulato all'età pensionabile viene convertito in base all’aliquota di conversione minima LPP vigente nell'anno assicurativo. 4 La parte di avere di vecchiaia eccedente l'avere di vecchiaia LPP viene convertita in rendita in base all’aliquota di conversione fissata nella tariffa collettiva in vigore nel relativo anno assicurativo. Tale aliquota può essere diversa per uomini e donne (cfr. Allegato 1 Aliquote di conversione con decorrenza 31/12/2014/Allegato 2 Disposizioni transitorie dall’1/1/2014 al 31/12/2018). Gli accrediti di vecchiaia vengono calcolati annualmente e accreditati sull'avere di vecchiaia individuale. Le percentuali e la base di calcolo da utilizzare per gli accrediti di vecchiaia sono riportate nelle DRP. 2.4.2. Avere di vecchiaia L'avere di vecchiaia disponibile in un determinato momento è pari a tutti gli accrediti di vecchiaia, interessi compresi, che sono stati accreditati sull'avere di vecchiaia individuale. Si tratta degli accrediti di vecchiaia, interessi compresi, per il periodo in cui l’assicurato è stato iscritto alla cassa di previdenza. Inoltre l'avere di vecchiaia disponibile include i versamenti fruttiferi d’interessi quali prestazioni di entrata (conferimento della prestazione di uscita), versamenti volontari, accrediti da polizze ovvero conti di libero passaggio oppure da fondi liberi della fondazione ovvero eccedenze. L'ammontare dell'avere di vecchiaia disponibile dipende inoltre dai versamenti ovvero dai prelievi anticipati finalizzati all'acquisto di un'abitazione di proprietà o legati a procedure di divorzio. 2.4.3. 2.5. L'incapacità lavorativa è l'incapacità totale o parziale, dovuta a un danno alla salute fisica o psichica, di esercitare un'attività lavorativa ragionevolmente esigibile nell'ambito della propria professione o sfera di competenze. In caso di incapacità di lungo periodo si prendono in considerazione anche le attività ragionevolmente esigibili nell'ambito di una professione o sfera di competenze diversa. Proiezione dell'avere di vecchiaia senza interessi La proiezione dell’avere di vecchiaia senza interessi a una determinata data si compone dell'avere di vecchiaia accumulato, interessi compresi, fino alla fine dell'anno assicurativo in corso, nonché della somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti all'età di pensionamento, senza interessi. 2.4.4. Accrediti di vecchiaia LPP 2.6. Gli accrediti di vecchiaia LPP corrispondono alla parte obbligatoria degli accrediti di vecchiaia. Essi vengono calcolati annualmente in percentuale sul salario assicurato LPP (salario annuo coordinato) e accreditati sull'avere di vecchiaia individuale LPP (calcolo secondo il minimo di legge). 2.4.5. Incapacità lavorativa Avere di vecchiaia LPP L'avere di vecchiaia LPP corrisponde alla quota di avere di vecchiaia accumulata secondo le disposizioni minime della LPP. L'avere di vecchiaia LPP disponibile in un determinato momento è quindi pari alla somma di tutti gli accrediti di vecchiaia LPP, interessi compresi, per il periodo in cui l'assicurato è stato iscritto alla cassa di YLKDI15I – 01/14 6 Invalidità (incapacità di guadagno) 1 Sussiste invalidità se l'incapacità di guadagno parziale o totale, che si prevede permanente o di lunga durata, ha raggiunto le caratteristiche e la gravità necessarie per il diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità (AI). 2 È considerata incapacità di guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno su un mercato del lavoro equilibrato, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica oggettivamente diagnosticabile a livello medico e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e ai provvedimenti d'integrazione adeguati alle circostanze. 2.7. 2 3. 3.1 guadagno sia almeno del 40%; se il grado è di almeno il 70% continua l'erogazione della rendita intera. Il diritto sussiste in ogni caso non oltre il compimento del 25° anno di età. Figli 1 Sono considerati figli: a) i figli ai sensi dell'art. 252 e seguenti del CCS; b) i figli in affidamento, se il defunto provvedeva al loro sostentamento; c) i figliastri mantenuti interamente o in misura preponderante dall'assicurato. Il diritto alla rendita per figli di pensionati, orfani e figli di invalidi sussiste per: a) i figli che non hanno ancora raggiunto il limite di età previsto nel piano previdenziale dell'istituto di previdenza di cui alle DRP; b) i figli che hanno superato il limite di età e sono ancora in fase di formazione fino alla conclusione ordinaria degli studi ma al massimo fino al compimento del 25° anno di età, purché non esercitino un’attività professionale a titolo principale; c) i figli che, prima di aver raggiunto il limite di età previsto nel piano previdenziale dell'istituto di previdenza di cui alle DRP, sono divenuti incapaci di guadagno e non percepiscono alcuna rendita di invalidità propria erogata dalla previdenza professionale, dall'assicurazione infortuni o dall'assicurazione militare. Per questi vengono erogate rendite per i figli oltre l'età termine, secondo lo scaglionamento di cui al punto 4.3.1 cpv. 4, a condizione che il grado di incapacità di 2.8. 3 In caso di decesso di un figlio avente diritto, il versamento della rendita cessa. 4 Il diritto alla rendita si estingue - salvo diversamente prescritto dalle DRP - a fine mese. Coniugi / Conviventi omosessuali registrati Si definiscono coniugi i soggetti sposati, cioè dal momento in cui contraggono il matrimonio civile fino al decesso ovvero fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Salvo diversamente previsto da disposizioni regolamentari, sono equiparate ai coniugi le coppie omosessuali che convivono in regime di unione domestica registrata ai sensi della LUD. 2.9. Soggetti con obblighi di mantenimento Sono considerati soggetti con obblighi di mantenimento, che come tali vengono assicurati secondo un piano previdenziale speciale di cui alle DRP, le persone con familiari di cui al punto 4.2.10 cpv. 2 lett. a) e b) e figli beneficiari di rendita. Ammissione all’assicurazione / Copertura assicurativa 1° gennaio 2012 di cui all'allegato 8. Obbligo d'assicurazione 1 5 Sono soggetti all'obbligo d'assicurazione, a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età, tutti i dipendenti soggetti all'AVS che percepiscono un salario annuo come previsto dalle DRP del piano previdenziale e che: a) intrattengono un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato ma superiore a tre mesi; oppure b) intrattengono un rapporto di lavoro inizialmente a tempo determinato della durata di tre mesi e successivamente prorogato; oppure c) che intrattengono con lo stesso datore di lavoro più rapporti di lavoro successivi oppure che prestano servizi per la stessa impresa di lavoro interinale per una durata complessiva superiore a tre mesi e senza periodi di inattività superiori a tre mesi. 2 Un dipendente parzialmente invalido è soggetto all'obbligo di assicurazione, purché siano soddisfatte le condizioni summenzionate tenendo conto del punto 2.3.2 cpv. 1 e l’assicurato non abbia un grado d'incapacità di guadagno pari o superiore al 70%. 3 L'obbligo d'assicurazione decorre nel caso del cpv. 1 lettera a), con l'inizio del rapporto di lavoro; nel caso del cpv. 1 lettera b), nel momento in cui viene pattuita la proroga; nel caso del cpv. 1 lettera c), dall'inizio del quarto mese di lavoro cumulativamente raggiunto; qualora tuttavia prima della prima entrata in servizio venga concordata un'assunzione o una durata di servizio complessivamente superiore a tre mesi, il lavoratore dovrà essere assicurato dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso l'obbligo d'assicurazione comincia il giorno in cui il dipendente inizia o avrebbe dovuto iniziare a lavorare in base al contratto d'assunzione, in ogni caso comunque a partire dal momento in cui si mette in viaggio per recarsi al lavoro. 4 3.2 3.3 Sono fatte salve le disposizioni connesse alla 6ͣ revisione AI, primo pacchetto di misure, in vigore dal YLKDI15I – 01/14 7 L'obbligo assicurativo cessa quando inizia il diritto a una prestazione di vecchiaia intera a seguito di pensionamento (anticipato, ordinario o differito), se il rapporto di lavoro viene risolto anticipatamente o se la retribuzione è costantemente inferiore alla soglia minima prevista (soglia d'ingresso). L'assicurazione si estingue inoltre in caso di risoluzione del contratto di affiliazione tra fondazione e datore di lavoro ai sensi del punto 6.4. Prosecuzione della copertura previdenziale 1 Se le DRP concernenti la cassa di previdenza del datore di lavoro prevedono tale possibilità, la copertura previdenziale prosegue oltre l'età pensionabile ordinaria ai sensi del punto 4.1.1. cpv. 1, su esplicita richiesta degli assicurati, fino alla cessazione dell'attività lavorativa e in ogni caso non oltre il compimento del 70° anno di età, secondo le modalità previste dalle relative disposizioni di cui all'allegato 6. Sono fatte salve eventuali clausole di diverso contenuto delle DRP nonché speciali DRP sulla prosecuzione della copertura previdenziale e rispettive appendici. 2 La richiesta deve essere formulata mediante apposito modulo da presentare al datore di lavoro per inoltro alla fondazione. Assicurazione facoltativa 1 I datori di lavoro indipendenti possono assicurarsi facoltativamente presso la cassa di previdenza dei propri dipendenti; in tal caso si applicano per analogia le relative DRP e DRG. 2 Se il datore di lavoro, a seguito delle dimissioni di tutti i suoi dipendenti, rimane il solo assicurato della cassa di previdenza e non è prevista, in un prossimo futuro, l'assunzione di nuovi dipendenti con obbligo assicurativo, il datore di lavoro dovrà informare spontaneamente la fondazione per iscritto. . L'assicurazione decade alla fine dell'anno civile successivo a quello in cui l'ultimo dipendente assicurato ha lasciato la fondazione e, se non viene richiesto il pensionamento anticipato, l'uscita viene considerata come un caso di libero passaggio. Il datore di lavoro interessato è l'unico responsabile delle eventuali conseguenze dell'omissione di tale obbligo di notifica (in particolare per le richieste da parte delle autorità fiscali). 3.4 3 I dipendenti per cui non sussiste l'obbligo di assicurazione in base a disposizioni legali o regolamentari non hanno la possibilità di assicurarsi facoltativamente presso la fondazione. 4 Dopo l'uscita dalla cassa di previdenza non è consentito proseguire il rapporto previdenziale su base facoltativa, ad eccezione di quanto previsto dal punto 3.5 cpv. 11. Per quanto concerne la previdenza sovraobbligatoria, l'ammissione all'assicurazione avviene dapprima in via provvisoria. Per copertura assicurativa provvisoria si intende che la fondazione eroga prestazioni sovraobbligatorie soltanto per i casi previdenziali le cui cause non risalgano al periodo precedente l'inizio dell'assicurazione. In base alle direttive della fondazione o alle disposizioni di Allianz Suisse Vita, l'ammissione definitiva può dipendere dal risultato di una richiesta di informazioni presso un medico oppure da una visita medica. La copertura assicurativa provvisoria diventa definitiva nel momento in cui la fondazione invia la relativa comunicazione. 4 Se le informazioni ovvero i documenti richiesti non vengono inoltrati entro 90 giorni, la fondazione si riserva il diritto di ridurre o rifiutare le prestazioni sovraobbligatorie e di erogare soltanto le prestazioni minime legali LPP. 5 Nella parte sovraobbligatoria della previdenza, la limitazione della copertura assicurativa definitiva a causa di un problema di salute avviene sotto forma di una riserva della durata massima di cinque anni. Se presso il precedente istituto di previdenza era in corso una riserva ai fini della copertura assicurativa garantita con il conferimento della prestazione di libero passaggio, il conteggio della riserva include il tempo già trascorso presso l'istituto di previdenza precedente. 6 Se il danno alla salute, che è oggetto della riserva, determina un'incapacità lavorativa ovvero l'invalidità o il decesso durante il periodo di validità della riserva, saranno versate unicamente le prestazioni minime previste dalla LPP indipendentemente dalla durata legale della riserva e a prescindere dalle prestazioni sovraobbligatorie di cui al piano previdenziale. 7 In alcuni casi viene concessa la copertura per prestazioni della previdenza sovraobbligatoria dietro il pagamento di un sovrappremio. 8 In caso di aumenti, previsti dal regolamento, delle prestazioni previdenziali, in merito all'ulteriore richiesta di copertura assicurativa trovano applicazione per analogia le disposizioni precedenti. 9 Se il rapporto previdenziale termina a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro prima del pensionamento, oppure se il salario è costantemente inferiore al salario minimo (soglia d'ingresso), la copertura assicurativa regolamentare rimane in vigore per i rischi di decesso e d'invalidità fino all'inizio di un nuovo rapporto di previdenza ma non oltre la durata massima di un mese (proroga della copertura). 10 Durante il periodo assicurato, le prestazioni minime ai sensi della LPP sono garantite in tutti i casi e senza limitazione della copertura assicurativa, fatte salve le disposizioni concernenti le riduzioni di prestazioni (cfr. punti 1.6, 4.3.1, 4.7 e 4.8). 11 Durante un congedo non pagato è possibile prolungare l'assicurazione mantenendo invariate le prestazioni assicurative per un massimo di 180 giorni. In questo caso tutti i contributi dovranno essere versati dall'assicurato, mentre al datore di lavoro rimarrà l'obbligo di contribuzione nei confronti della fondazione. Qualora datore di lavoro e dipendente decidano di rinunciare alla copertura assicurativa durante il periodo di congedo, ne va data immediata comunicazione alla fondazione, nel rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione di cui al punto 1.6, per consentire la sospensione della garanzia. L'assicurazione cessa automaticamente dopo 180 giorni a meno che il datore di lavoro non la riattivi Ammissione / Obbligo di notifica 1 Le persone da assicurare vengono notificate alla fondazione mediante l’apposito modulo. In tal modo la persona da assicurare dichiara altresì di accettare le regole applicabili nel caso in cui questa, dopo l’uscita dal servizio, non comunichi dove intende destinare la prestazione di uscita (cfr. punto 4.4.4). Al momento dell'ammissione ovvero in seguito a qualsiasi successiva modifica, l'assicurato riceve un "certificato di previdenza" individuale che riporta tutti i dati validi ai sensi del diritto previdenziale. 2 L'assicurato è tenuto a rispondere in maniera completa e veritiera alle domande contenute nel modulo di ammissione. 3 Se l'assicurato fornisce risposte false ovvero tace fattori di rischio o circostanze indicanti un eventuale pericolo, che l'assicurato conosce o avrebbe dovuto conoscere, la fondazione ha facoltà di recedere parzialmente o totalmente dal contratto relativo alla previdenza sovraobbligatoria entro sei mesi dalla presa d'atto e rifiutare, del tutto o in parte, l'erogazione di qualunque prestazione e diritto di esenzione dai premi ovvero di rifiutare, del tutto o in parte, anche soltanto per questo caso di violazione dell'obbligo di notifica ogni prestazione prevista nel contratto di previdenza sovraobbligatoria, indipendentemente dal fatto che il rischio o il potenziale pericolo che sono stati taciuti siano in rapporto con il verificarsi del rischio assicurato o meno. 4 3.5 3 Se è disponibile un avere di vecchiaia, la persona da assicurare ovvero l'assicurato richiede al precedente istituto di previdenza il trasferimento della prestazione d'uscita (unitamente alle informazioni relative a eventuali prelievi anticipati o costituzioni in pegno), nonché degli averi eventualmente disponibili presso gli istituti di libero passaggio, alla cassa di previdenza presso la fondazione. Quest'ultima può richiedere direttamente la prestazione di uscita per conto dell'assicurato. Copertura previdenziale 1 Durante il periodo di assicurazione, la fondazione garantisce agli assicurati, fatti salvi i capoversi seguenti, la copertura conforme al piano previdenziale stipulato per la cassa di previdenza ovvero per la categoria specifica di persone (cfr. DRP). 2 Gli assicurati ammessi nell’assicurazione risultano coperti dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età per i rischi decesso e invalidità e, salvo diversamente stabilito dalle DRP, dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età anche per la vecchiaia. YLKDI15I – 01/14 8 per quanto concerne le prestazioni assicurate (tipo, condizioni fondamentali, importo). Le prestazioni previdenziali per tali persone, in particolare l'assicurazione di prestazioni di reversibilità, sono disciplinate in questi casi da un contratto separato tra la fondazione e il precedente istituto di previdenza, che regola la rilevazione della rendita da parte della fondazione. immediatamente. 12 4. Prestazioni 1 2 4.1. Se la fondazione rileva gli obblighi di prestazione nei confronti di persone che già percepiscono altre prestazioni sulla base di un precedente rapporto con un altro istituto di previdenza (rilevazione rendita), tali persone non sono considerate assicurati ovvero beneficiari di rendite ai sensi di questo regolamento non opta espressamente per il pensionamento anticipato, questi riceve ai sensi del punto 4.4. una prestazione di fine rapporto. Una volta raggiunta l'età pensionabile ordinaria, la fine del rapporto di lavoro comporta il pensionamento ordinario. I piani previdenziali di ogni cassa previdenziale, definiti secondo il modello stabilito dall'esperto per la previdenza professionale, devono soddisfare i seguenti requisiti: i contributi di tutti i lavoratori assicurati per il finanziamento delle prestazioni di vecchiaia non devono superare complessivamente il 25 percento della somma dei salari AVS (massimizzati al decuplo del tetto LPP) e, se il datore di lavoro è coassicurato, il 25 percento del suo reddito AVS annuo (opportunamente massimizzato), oppure le prestazioni previste dal piano previdenziale di cui alle DRP SUP non devono superare il 70 percento dell'ultimo salario ovvero reddito AVS (massimizzato al decuplo del tetto LPP) prima del pensionamento. Inoltre le prestazioni di vecchiaia di cui al presente piano previdenziale non devono superare, unitamente alle prestazioni AVS e a quelle di altri istituti di previdenza nazionali, l'85% dell'ultimo salario ovvero reddito AVS (compreso tra tetto LPP semplice e decuplo del tetto massimo LPP) prima del pensionamento. 4 In caso di riscossione anticipata dell'intera prestazione di vecchiaia, l'assicurato deve cessare completamente il rapporto di lavoro. In caso di fruizione parziale della prestazione di vecchiaia a seguito di riduzione parziale dell’attività lavorativa è necessario ridurre in proporzione il salario annuo precedentemente percepito. Il salario così ridotto rimane assicurato adeguando opportunamente l'importo di coordinamento (cfr. punto 2.3.2 cpv. 5). 5 In caso di fruizione parziale anticipata della prestazione di vecchiaia, l'avere di vecchiaia viene prelevato pro quota dalla previdenza obbligatoria e sovraobbligatoria e utilizzato per il finanziamento delle prestazioni di vecchiaia. Il prelievo dall'avere di vecchiaia LPP della previdenza obbligatoria avviene in proporzione a questo stesso avere di vecchiaia LPP rispetto all'intero avere di vecchiaia disponibile. 4.1.2. Rendita di vecchiaia Per le prestazioni assicurate si applicano le seguenti disposizioni, salvo diversamente previsto dalle DRP. Prestazioni di vecchiaia (cfr. anche i punti 6.9.1, 6.9.2) 1 In caso di pensionamento l'assicurato ha diritto a una rendita di vecchiaia vitalizia. 2 All'età pensionabile ordinaria, l’importo della rendita di vecchiaia annua corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile, accreditato all'assicurato fino a quel momento, moltiplicato per la relativa aliquota di conversione. 3 Per il calcolo della rendita di vecchiaia obbligatoria l'avere di vecchiaia LPP viene moltiplicato per l’aliquota di conversione LPP (cfr. Allegato 1 Aliquote di conversione con decorrenza 1/1/2014/Allegato 2 Disposizioni transitorie dall’1/1/2014 al 31/12/2018). 4 Per il calcolo di un'eventuale rendita di vecchiaia sovraobbligatoria, la parte di avere di vecchiaia che supera la previdenza obbligatoria può essere moltiplicata per un’aliquota di conversione diversa da quella LPP, se previsto dalle DRP. Tale aliquota si basa sulla tariffa di assicurazione collettiva vigente nell'anno assicurativo di riferimento (cfr. Allegato 1 Aliquote di conversione con decorrenza 1/1/2014/Allegato 2 Disposizioni transitorie dall’1/1/2014 al 31/12/2018). 5 In caso di pensionamento anticipato, la rendita annua di vecchiaia corrisponde all’avere di vecchiaia disponibile alla data di pensionamento e moltiplicato per le relative aliquote di conversione ridotte. Per la rendita di vecchiaia obbligatoria e sovraobbligatoria si applicano le aliquote di conversione previste per l'anno assicurativo di riferimento (cfr. Allegato 1 Aliquote di conversione con decorrenza 1/1/2014/Allegato 2 Disposizioni transitorie dall’1/1/2014 al 31/12/2018). 4.1.1. Condizioni fondamentali 1 2 3 Al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria l'assicurato matura il diritto a una prestazione di vecchiaia a partire dal primo del mese seguente. In base all'attuale regolamentazione LPP, l'età pensionabile ordinaria è di 64 anni compiuti per le donne e di 65 anni compiuti per gli uomini. Il diritto alla prestazione di vecchiaia non matura - in caso di pensionamento ordinario - se è stato deliberato il mantenimento della previdenza fino all'età massima di 70 anni e se tale delibera è espressa nelle DRP. L'assicurato può richiedere non prima del compimento del 58° anno di età il pensionamento anticipato totale o parziale e percepire le prestazioni di vecchiaia interamente o parzialmente. Il pensionamento può avvenire al massimo in cinque tappe, ciascuna corrispondente a una riduzione irrevocabile/definitiva di almeno il 20% dell’attività lavorativa piena, fatto salvo il punto 4.1.3 cpv. 4. Tra una riduzione e l'altra deve trascorrere almeno un anno. Il diritto alla rispettiva prestazione di vecchiaia, che si basa sull'avere di vecchiaia parziale corrispondente alla riduzione dell’attività lavorativa, decorre dal primo del mese successivo alla risoluzione del contratto di lavoro o alla riduzione effettiva dell’attività lavorativa. Non è possibile prelevare anticipatamente la quota passiva dell'avere di vecchiaia di assicurati affetti da invalidità parziale relativa al diritto alle prestazioni di cui al punto 4.3.1 cpv. 4. 4.1.3. Capitale di vecchiaia in luogo della rendita di vecchiaia 1 Se il rapporto di lavoro cessa tra l'età pensionabile minima e quella ordinaria (cpvv. 2 e 1) e l'assicurato YLKDI15I – 01/14 9 Al posto della rendita di vecchiaia, l'assicurato può richiedere il versamento dell'avere di vecchiaia, che costituisce la base di calcolo delle prestazioni di lavorativa di almeno il 20%, ma inferiore al 40%, che ha causato il decesso; oppure e) a seguito di un difetto congenito soffriva già all'inizio dell'attività lavorativa di un'incapacità lavorativa di almeno il 20%, ma inferiore al 40%, ed era assicurato nel momento in cui l'incapacità lavorativa che ha causato il decesso è salita almeno al 40%; oppure f) è diventato invalido quando era ancora minorenne e pertanto soffriva già all'inizio dell'attività economica di un'incapacità lavorativa di almeno il 20%, ma inferiore al 40%, ed era assicurato nel momento in cui l'incapacità lavorativa che ha causato il decesso è salita almeno al 40%. Nei casi indicati alle lettere a) - c) vengono erogate le prestazioni per l'ammontare previsto nelle DRP e nei casi indicati alle lettere d) - f) vengono erogate le prestazioni minime obbligatorie previste dalla LPP. L'importo delle prestazioni assicurate può essere eventualmente decurtato (cfr. punti 1.6, 4.7, 4.8). vecchiaia effettivamente previste, fatto salvo quanto previsto dal punto 5.4.1 cpv. 10, interamente, per un quarto o per metà in forma di indennità in capitale; l'eventuale quota residua di avere di vecchiaia viene versata sotto forma di rendita. 2 Se il beneficiario sceglie il rimborso dell'indennità in capitale per un quarto o per metà, il prelievo dalla componente obbligatoria e sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia avviene nel rapporto percentuale che lega tale prelievo all'intero avere di vecchiaia disponibile. 3 Per la liquidazione in capitale dell’intera prestazione di vecchiaia o di metà di essa, l'assicurato è tenuto a presentare la necessaria richiesta scritta entro la data di effettiva maturazione del diritto alle prestazioni di vecchiaia. La richiesta può essere revocata tramite comunicazione scritta di revoca da presentarsi alla fondazione entro la data di effettiva maturazione del diritto alle prestazioni di vecchiaia. 4 In caso di pensionamento parziale ai sensi del punto 4.1.1 cpv. 2, la richiesta di liquidazione in forma di capitale, in parte o per intero, della prestazione di vecchiaia (opzione) ha validità anche per una ulteriore tappa nel corso del pensionamento graduale fino al pensionamento definitivo, a meno di una revoca dell'opzione effettuata secondo le disposizioni di cui al cpv. 3. Sono consentiti al massimo due versamenti di capitale. 5 6 2 4.2.2. Rendita per coniuge superstite (rendita vedovile) Se nel piano previdenziale di cui alle DRP per le rendite vedovili non è prevista esplicitamente un'altra disciplina derogatoria, si applicano le regole indicate di seguito. La rendita di vecchiaia versata come prosecuzione di una rendita di invalidità di cui al punto 4.1.3 non può essere erogata in forma di capitale. Lo stesso vale in particolare nei casi in cui non venga erogata alcuna rendita in seguito a differimento del diritto alla rendita (cfr. 4.3.4, cpv. 1) o a sovrassicurazione. Se, tuttavia, al momento della dichiarazione l'assicurato non era ancora invalido, il diritto all'erogazione della prestazione in forma di capitale rimane acquisito. Se l'assicurato è coniugato o convive in un'unione domestica registrata ai sensi della LUD la liquidazione in forma di capitale è ammessa soltanto se il coniuge o il/la partner registrato/a fornisce il proprio consenso scritto. Se non è possibile ottenere il consenso del coniuge o del/della partner registrato/a o se quest'ultimo/a lo rifiuta, l'assicurato può appellarsi al tribunale. 1 Indipendentemente dalla sua età, dalla durata del matrimonio e dal numero di figli, il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile, se l'assicurato decede. 2 La rendita vedovile annua, in caso di decesso di un assicurato che non ha ancora raggiunto l'età pensionabile, viene calcolata in base a quanto previsto dal piano previdenziale vigente per la cassa di previdenza di cui alle DRP; in caso di decesso di un beneficiario di rendita di vecchiaia essa è pari al 60% della rendita di vecchiaia corrente. 3 Il diritto alla rendita vedovile non matura prima del giorno del decesso dell'assicurato. Se quest'ultimo beneficiava di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, il diritto matura a partire dal primo giorno del mese solare successivo alla data del decesso. 4 La rendita vedovile si estingue con il decesso del coniuge superstite. Il diritto alla rendita vedovile si estingue altresì nel caso in cui il coniuge superstite contragga un nuovo matrimonio ovvero costituisca un'unione domestica registrata ai sensi della LUD prima del compimento del 45° anno di età. In tale eventualità viene tuttavia corrisposta un'indennità in capitale pari a tre volte la rendita vedovile annua. L'indennità può essere sostituita dal ripristino del pagamento della rendita in caso di scioglimento del nuovo matrimonio o dell'unione domestica registrata. 5 Se sussiste unicamente il diritto alla rendita vedovile obbligatoria LPP, questa si estingue con il matrimonio, la registrazione dell'unione domestica ai sensi della LUD o con il decesso del coniuge superstite. 4.1.4. Rendita per figli di pensionati 1 A decorrere dal versamento della rendita di vecchiaia, ai beneficiari delle rendite di vecchiaia spetta, per ogni figlio che in caso di decesso dei beneficiari stessi potrebbe richiedere una rendita per orfani, una rendita per figli di pensionati. L'importo di quest'ultima dipende dalla rendita di vecchiaia corrente e può essere desunto dalle DRP. 2 Tale rendita cessa di essere versata quando non ne sussiste più il diritto ovvero con l'inizio della rendita per orfani. 4.2. Prestazioni per i superstiti (cfr. anche punto 6.9.1) 4.2.1. Requisiti per gli aventi diritto ed estensione delle prestazioni 1 4.2.3. Rendita per il convivente superstite registrato ai sensi della LUD (rendite per conviventi registrati) Le prestazioni in caso di decesso vengono erogate se l'assicurato: a) era assicurato al momento del decesso; oppure b) era assicurato al verificarsi dell'incapacità lavorativa di almeno il 40% che ha causato il decesso; oppure c) percepiva già da questo istituto di previdenza una rendita di vecchiaia o di invalidità della previdenza professionale; oppure d) era assicurato al verificarsi dell'incapacità YLKDI15I – 01/14 Il diritto alle rendite per i superstiti viene differito fino alla cessazione del versamento dell’intero salario ai sensi dell’art. 338 CO. Le seguenti regole si applicano salvo diversamente ed esplicitamente previsto dal piano previdenziale di cui alle DRP relative alle rendite per i conviventi registrati. 1 10 In caso di decesso dell'assicurato, i partner superstiti delle unioni domestiche registrate di coppie omosessuali ai sensi della LUD hanno diritto alla rendita per il convivente registrato indipendentemente dall'età e dalla durata dell'unione registrata e indipendentemente dal fatto di dover provvedere al mantenimento di un figlio. 2 La rendita annua per il convivente registrato, in caso di decesso di un assicurato che non abbia ancora raggiunto l'età pensionabile, viene calcolata in base a quanto previsto dal piano previdenziale vigente per la cassa di previdenza di cui alle DRP; in caso di decesso di un beneficiario di rendita di vecchiaia essa è pari al 60% della rendita di vecchiaia corrente. 3 Il diritto alla rendita per il convivente registrato non matura prima del giorno del decesso dell'assicurato. Se quest'ultimo beneficiava di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, il diritto matura a partire dal primo giorno del mese solare successivo alla data del decesso. 4 5 La rendita per il convivente registrato si estingue con il decesso dell'avente diritto. La rendita per il convivente registrato si estingue altresì in caso di matrimonio o nuova convivenza registrata ai sensi della LUD, prima del compimento del 45° anno di età, con contestuale erogazione di un'indennità in capitale pari a tre annualità di rendita per il convivente registrato. In luogo dell'indennità è possibile optare per la facoltà di ripristino del pagamento della rendita in caso di scioglimento del nuovo matrimonio o dell'unione domestica registrata. Se sussiste unicamente il diritto a una rendita per il convivente registrato corrispondente alla rendita vedovile obbligatoria LPP, questa si estingue con il matrimonio, la registrazione di una nuova unione ai sensi della LUD o il decesso dell'avente diritto. 3 Salvo diverse DRP della cassa di previdenza, la rendita annua per il convivente in caso di morte dell'assicurato prima del raggiungimento dell'età pensionabile (a prescindere dal fatto che sia sopravvenuta in seguito a malattia o infortunio) corrisponde alla rendita per coniugi piena prevista dalle DRP. Nel caso il deceduto percepisse già la rendita di vecchiaia, la rendita annua per il convivente è pari al 60% della rendita di vecchiaia percepita. 4 Qualora più di un soggetto soddisfi tali requisiti, il diritto di cui al cpv. 1 non sussiste per alcuno di tali soggetti, mentre per tutti sussiste il diritto di cui al cpv. 2, tuttavia solo nei limiti della rendita per vedove e vedovi ai sensi LPP. 5 In caso di decesso dopo il pensionamento ordinario, il diritto di cui al cpv. 1 e 2 sussiste soltanto se fosse stato valido anche in caso di decesso prima del pensionamento ordinario e se il deceduto ha percepito fino al decesso una rendita di vecchiaia. Di conseguenza il diritto presuppone che tutti i requisiti di cui al cpv. 1 siano soddisfatti tanto al momento del decesso quanto al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria. 6 Il diritto matura, posto che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al cpv. 1 ovvero 2, non prima del giorno del decesso dell'assicurato. Se il beneficiario percepiva una rendita di vecchiaia o invalidità, il diritto matura al primo del mese solare che segue il giorno del decesso. 7 Il diritto deve essere esercitato dall’avente diritto entro novanta giorni dal decesso, presentando richiesta scritta alla fondazione e dimostrando che tutte le condizioni di cui al cpv. 1 ovvero 2 sono soddisfatte. Se il diritto non viene esercitato entro questo termine o se la conformità ai necessari requisiti non viene dimostrata entro tale termine, il diritto decade. 8 Se l'assicurato ha denunciato alla fondazione, una dopo l'altra, la costituzione di più convivenze nella coppia di fatto (cfr. cpv. 1 lett. e) tutte le convivenze fino all'ultima denunciata si intendono risolte; è avente diritto solo l'ultimo convivente denunciato. 9 La rendita del convivente nella coppia di fatto si estingue, insieme a ogni altro diritto, con il matrimonio, la registrazione di un'unione domestica ai sensi della LUD, la costituzione di una nuova convivenza nella coppia di fatto o il decesso dell'avente diritto. Tutte le motivazioni che comportano l'estinzione del diritto devono essere tempestivamente comunicate alla fondazione. 10 In caso di decesso di un assicurato che abbia percepito una rendita di vecchiaia o una rendita di invalidità piena e continui a beneficiarne al momento del decesso, per il convivente nella coppia di fatto non sussiste alcun diritto a prestazioni, se la decorrenza della rendita è stata precedente al 31/12/2006. 4.2.4. Rendite per partner superstiti di convivenza analoga al matrimonio o all'unione domestica registrata (rendita per il convivente nella coppia di fatto) 1 2 Il convivente superstite di una coppia di fatto ha diritto a una rendita se l'assicurato decede e al momento del decesso sono soddisfatte cumulativamente tutte le condizioni menzionate di seguito: a) negli ultimi cinque anni precedenti il decesso il partner superstite deve avere convissuto ininterrottamente con l'assicurato; b) tra il convivente superstite e l'assicurato non esistevano ostacoli di sorta al matrimonio né alla registrazione dell'unione domestica ai sensi della LUD; c) al momento del decesso tanto il convivente superstite quanto l'assicurato non devono essere coniugati né costituire un'unione domestica registrata ai sensi della LUD; d) il convivente superstite non deve percepire rendite per i superstiti della previdenza professionale (rendita vedovile, rendita per il convivente registrato, rendita per il convivente nella coppia di fatto) né avere alcun altro diritto a rendite di questo tipo presso istituti di previdenza nazionali o esteri; e) la costituzione della convivenza deve essere stata comunicata alla fondazione da parte dell'assicurato prima del decesso mediante apposito modulo. Detto modulo deve essere stato sottoscritto sia dall'assicurato sia dal convivente superstite prima del decesso dell'assicurato. 4.2.5. Riduzione delle rendite I soggetti che al momento del decesso dell'assicurato sono tenuti a provvedere al mantenimento di almeno un figlio in comune e notificati alla fondazione dall'assicurato tramite l'apposito modulo sono sostanzialmente equiparati al convivente superstite di cui al cpv. 1 a) condizione che siano cumulativamente soddisfatte tutte le condizioni di cui al cpv. 1, lettere b) finché d). Il modulo deve essere stato sottoscritto sia dall'avente diritto alla rendita sia dall'assicurato prima della morte di quest'ultimo. YLKDI15I – 01/14 11 1 Se l'avente diritto alla rendita è più giovane di oltre dieci anni rispetto all'assicurato, la rendita per il coniuge superstite (punto 4.2.2), la rendita per il convivente registrato (punto 4.2.3) e la rendita per il convivente nella coppia di fatto (punto 4.2.4) viene decurtata di un punto percentuale per ogni anno intero o frazione d'anno che superi la differenza di dieci anni di età. 2 Se il matrimonio ovvero la registrazione dell'unione domestica ai sensi della LUD hanno avuto luogo dopo il compimento del 65° anno di età dell'assicurato, la rendita viene ridotta ai seguenti tassi percentuali: altre assicurazioni (e in particolare dell'AVS e dell'AI), supera il diritto fissato nella sentenza di divorzio. matrimonio/registrazione nel corso del 66° anno di età: 80% matrimonio/registrazione nel corso del 67° anno di età: 60% matrimonio/registrazione nel corso del 68° anno di età: 40% matrimonio/registrazione nel corso del 69° anno di età: 20% 5 4.2.8. Rendita per orfani Le rendite così ridotte vengono ulteriormente decurtate anche secondo quanto previsto al punto 4.2.5 cpv. 1. 3 Se il matrimonio ovvero la registrazione dell'unione domestica ai sensi della LUD hanno avuto luogo dopo il compimento del 69° anno di età, la rendita si estingue. 4 Se il matrimonio ovvero la registrazione dell'unione domestica ai sensi della LUD sono stati contratti dopo il compimento del 65° anno di età e l'assicurato in quel momento era affetto da grave malattia che doveva essere a lui nota, non verrà versata alcuna rendita qualora l'assicurato deceda per la stessa malattia entro due anni dal matrimonio ovvero dalla registrazione dell'unione domestica ai sensi della LUD. 5 In caso di decurtazione, la rendita per i coniugi superstiti e i conviventi registrati non sarà in ogni caso inferiore alla rendita vedovile legale ovvero all'indennità vedovile minima legale ai sensi della LPP. 1 I figli aventi diritto dell'assicurato hanno diritto a una rendita per orfani a partire dal giorno del decesso dell'assicurato stesso. Se quest'ultimo beneficiava di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, il diritto matura a partire dal primo giorno del mese solare successivo alla data del decesso. 2 In caso di decesso di un assicurato che non abbia ancora raggiunto l'età pensionabile, la rendita annua per orfani è quella prevista dal piano previdenziale, di cui alle DRP, vigente per la cassa di previdenza. In caso di decesso di un beneficiario di rendita di vecchiaia, la rendita per orfani è pari al 20% della rendita in corso. 3 Tale rendita viene sospesa quando non ne sussiste più il diritto. 4.2.9. Capitale di decesso da versamenti volontari 1 Qualora il piano previdenziale della cassa di previdenza, in linea con quanto previsto dalle DRP, preveda un rimborso dei versamenti volontari come ulteriore capitale di decesso, in caso di morte dell'assicurato prima del pensionamento l'importo complessivo dei versamenti effettuati (interessi esclusi) viene erogato a titolo di capitale di decesso. 2 In linea di principio vengono riconosciuti esclusivamente i versamenti effettuati presso la fondazione a partire dalla data in cui è entrata in vigore la disposizione pertinente delle DRP; i versamenti effettuati precedentemente non vengono pertanto riconosciuti. Sono considerati computabili i versamenti per la ricostituzione della posizione previdenziale (punto 5.4.1) e per il pensionamento anticipato (punto 5.4.3), mentre non lo sono i versamenti effettuati per la ricostituzione della posizione previdenziale e i versamenti volontari in caso di divorzio (punto 5.4.2). 3 Per i datori di lavoro di nuova affiliazione il cui piano previdenziale prevedeva già un tale rimborso vengono riconosciuti, in via eccezionale, anche i versamenti volontari effettuati in precedenza in virtù di tale regola. Per consentire tale riconoscimento l'istituto previdenziale precedente o il relativo assicuratore deve comunicare entro 30 giorni, su richiesta della fondazione, i versamenti volontari di tutti gli assicurati. 4 Il diritto al capitale in caso di decesso è regolato dal punto 4.2.10 cpv. 2 - 4 delle DRG. 4.2.6. Indennità unica di capitale in luogo della rendita vedovile e della rendita per convivente registrato In luogo della rendita vedovile (punto 4.2.2) , della rendita per conviventi registrati ai sensi LUD (punto 4.2.3) o per conviventi in coppia di fatto (punto 4.2.4), l'avente diritto può, in caso di decesso dovuto a malattia, richiederne il valore capitalizzato. La richiesta deve essere presentata prima del versamento della prima rendita, in ogni caso non oltre i tre mesi successivi al decesso dell'assicurato. Se l'avente diritto ha meno di 45 anni, l'indennità in capitale viene ridotta del 3% per ogni anno intero o frazione di anno che manchi al compimento del 45° anno di età. Viene tuttavia versata un'indennità minima in capitale pari come minimo a 4 rendite annue o il valore in contanti di una rendita d’importo irrisorio. 4.2.7. Prestazione al coniuge divorziato o al convivente dopo lo scioglimento legale dell'unione domestica registrata 1 Alla morte dell'ex coniuge il coniuge divorziato viene equiparato a un/una vedovo/a per quanto riguarda le prestazioni minime previste dalla LPP, a condizione che il matrimonio sia durato almeno 10 anni e che, in virtù della sentenza di divorzio, sia stata assegnata al coniuge divorziato una rendita o un'indennità in capitale a titolo di rendita vitalizia. 2 Se le condizioni di cui al cpv. 1 sono soddisfatte, il coniuge divorziato ha diritto alla rendita vedovile legale se, al momento del decesso dell'assicurato, deve occuparsi del mantenimento di almeno un figlio, oppure ha compiuto il 45° anno di età. L'obbligo di prestazione sussiste finché sarebbe durato quello fissato nella sentenza di divorzio. Esso si estingue tuttavia con il nuovo matrimonio, la registrazione di un'unione domestica ai sensi della LUD o con il decesso del coniuge divorziato. 3 Se non viene soddisfatta alcuna delle condizioni di cui al cpv. 2, il coniuge divorziato ha diritto a un'indennità unica pari a tre annualità di rendita minima LPP. 4 La prestazione al coniuge divorziato viene ridotta dell'importo che, sommato alle prestazioni erogate da YLKDI15I – 01/14 Anche il convivente registrato ai sensi della LUD e la cui unione registrata con l'assicurato sia stata legalmente sciolta ha diritto, alla morte di quest'ultimo e per analogia con il disposto dei cpv. da 1 a 4, a una corrispondente rendita per superstiti. 4.2.10. Capitale di decesso da rimborso dell'avere di vecchiaia non goduto 12 1 Se un assicurato decede in seguito a malattia o infortunio prima di raggiungere l'età pensionabile, alla fine del mese di decesso diviene esigibile l'avere di vecchiaia disponibile, decurtato di eventuali versamenti volontari di cui al punto 4.2.9 nonché della riserva matematica necessaria a finanziare le prestazioni per i superstiti (rendite per orfani escluse) come capitale di decesso intero nei casi di cui al cpv. 2 lett. a) - e) e per metà nei casi di cui al cpv. 2 lett. f). 2 Sono beneficiari, indipendentemente dal diritto successorio, le seguenti persone secondo l'ordine qui riportato: lavorativa di almeno il 20%, ma inferiore al 40% resta invalido almeno al 40% ed era già assicurato presso la fondazione in base al presente regolamento previdenziale nel momento in cui l'incapacità lavorativa, la cui causa ha determinato l'invalidità, è salita ad almeno il 40%. a) il coniuge superstite o il convivente registrato; in loro mancanza b) il convivente superstite, che negli ultimi cinque anni abbia convissuto ininterrottamente con l'assicurato fino al decesso oppure che debba provvedere al sostentamento di almeno un figlio avuto con l'assicurato; in sua mancanza c) i figli del defunto; in loro mancanza d) i genitori; in loro mancanza e) i fratelli e le sorelle; in loro mancanza f) gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici 3 Se una categoria comprende più beneficiari,, il capitale rimborsabile in caso di decesso viene ripartito fra questi in parti uguali. 4 Non sussiste alcun diritto alle prestazioni per i superstiti di cui al cpv. 2 lett. b) se il beneficiario, alla data del decesso dell'assicurato, percepisce già una rendita per superstiti (rendita vedovile, rendita per il convivente registrato o in coppia di fatto). 3 L'ammontare delle prestazioni dipende dagli scaglioni del grado di invalidità di cui al seguente cpv. 4. Il grado di invalidità corrisponde alla perdita di reddito determinata dal danno alla salute; tale perdita è a sua volta calcolata mettendo a confronto il reddito teorico percepito dopo l'inizio dell'incapacità lavorativa/ dell'invalidità con il reddito che sarebbe ipoteticamente stato possibile conseguire se non si fosse verificato il caso rilevante ai fini previdenziali. Il grado d'invalidità non può tuttavia essere superiore a quello accertato dall'AI dal punto di vista reddituale. 4 Il diritto alle prestazioni viene determinato in base ai seguenti gradi di invalidità: a) se l'invalidità è uguale o superiore al 70%, vengono accordate le prestazioni intere; b) se l'invalidità è inferiore al 70% e pari almeno al 60%, vengono erogati i tre quarti delle prestazioni intere; c) se l'invalidità è inferiore al 60% e pari almeno al 50%, viene erogata la metà delle prestazioni intere; d) se l'invalidità è inferiore al 50% e pari almeno al 40%, viene erogato un quarto delle prestazioni intere; e) se l'invalidità è inferiore al 40% non sussiste il diritto ad alcuna prestazione. 5 La fondazione può incaricare il suo medico di fiducia di verificare l'incapacità lavorativa e il relativo grado. 6 Se un assicurato diviene incapace al lavoro ovvero invalido, le prestazioni che gli spettano vengono definite sulla base dell’ultimo salario dichiarato dal datore di lavoro prima che subentrasse l'incapacità lavorativa. 4.2.11. Capitale di decesso supplementare 4.3. 1 Se previsto nel piano previdenziale dell'istituto di previdenza di cui alle DRP, in caso di decesso dell'assicurato prima del raggiungimento dell'età pensionabile viene versato un capitale di decesso supplementare di cui alle DRP. Il diritto viene disciplinato dal punto 4.2.10 cpvv. 2 - 4. 2 Per quanto riguarda l'assicurazione dei soggetti con obbligo di mantenimento di cui al punto 2.9 sono considerati quali aventi diritto al capitale per il caso di decesso assicurato ai sensi del cpv. 1 i familiari di cui al punto 4.2.10 cpv. 2 lett. a) e b) nonché i figli beneficiari di rendita. Prestazioni in caso di incapacità lavorativa / invalidità (incapacità di guadagno); cfr. anche il punto 6.9.1 4.3.1. Requisiti per gli aventi diritto ed estensione delle prestazioni 1 2 4.3.2. Esenzione dall’obbligo del pagamento dei contributi Sussiste il diritto a prestazioni di invalidità (cfr. punti 4.3.2, 4.3.3), secondo quanto previsto dalle DRP del piano di previdenza, se: a) l'assicurato è invalido almeno al 40%, era assicurato presso la fondazione in base al presente regolamento previdenziale nel momento in cui è subentrata l'incapacità lavorativa la cui causa ha determinato l'invalidità, ed è ancora assicurato all’inizio dell'invalidità; b) l'assicurato è invalido almeno al 40% ed era già assicurato presso la fondazione in base al presente regolamento previdenziale nel momento in cui è subentrata l'incapacità lavorativa pari almeno al 40%, la cui causa ha determinato l'invalidità; c) l'invalidità di cui alle lettere a) e b) aumenta e l'assicurato, al momento dell'incremento del grado di invalidità, è ancora assicurato presso la fondazione in base al presente regolamento previdenziale. Se i requisiti di cui al cpv. 1 non risultano soddisfatti, sussiste un diritto nell'ambito e per l'ammontare delle prestazioni minime obbligatorie LPP se: a) l'assicurato è invalido almeno al 40% ed era già assicurato presso la fondazione in base al presente regolamento previdenziale nel momento in cui è subentrata l'incapacità lavorativa la cui causa ha determinato l'invalidità; b) l'assicurato - che soffriva di un difetto congenito o era già invalido durante la minore età e pertanto, al momento in cui iniziava la prima attività lavorativa, presentava un grado di incapacità YLKDI15I – 01/14 13 1 Se la condizione di incapacità lavorativa minima del 40% di un assicurato dura più a lungo del termine di attesa fissato nelle DRP del piano previdenziale per il diritto all'esenzione dal pagamento dei contributi, su questa componente decade l'obbligo di contribuzione. Alla scadenza di tale termine i contributi dovuti vengono assunti dalla fondazione. 2 In mancanza di una decisione sull’invalidità, e in ogni caso al massimo fino alla decorrenza del diritto a una rendita di invalidità AI, l’esenzione dal pagamento dei contributi avviene sulla base dei gradi di incapacità lavorativa risultanti dai certificati medici. Non appena viene stabilita l'invalidità, e in ogni caso non oltre la decorrenza del diritto a una rendita di invalidità AI, si attiva l’esenzione dal pagamento dei contributi, esclusivamente e in ogni caso al massimo per il grado di invalidità accertato (grado di incapacità di guadagno). Le prestazioni eccedenti eventualmente erogate dovranno essere rimborsate. 3 L’esenzione dal pagamento dei contributi resta in vigore, finché sussiste l'invalidità (incapacità di guadagno) minima del 40%, fino alla fine del mese in cui avviene il decesso o, in ogni caso, al massimo fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria. 4 Il diritto all’esenzione dall'obbligo del pagamento dei contributi di cui al cpv. 1 sussiste illimitatamente solo se sono stati soddisfatti nei termini previsti tutti gli obblighi di cui al punto 1.6 cpv. 2. In caso contrario, la fondazione può sospendere l'esenzione dall'obbligo del pagamento dei contributi per lo stesso numero di giorni di ritardo con cui un determinato obbligo sia definite in base alla situazione vigente prima che subentrasse l'incapacità lavorativa originaria. stato effettivamente soddisfatto, fatto salvo quanto previsto al punto 4.8.2 cpv. 1, tuttavia non oltre la data di versamento della rendita di invalidità. 5 7 Durante il periodo di reinserimento, in particolare durante il periodo di riqualificazione a cura della AI, il termine di attesa non viene conteggiato; un termine di attesa già in corso viene sospeso e non vengono erogate prestazioni, ad eccezione dell’esenzione dal pagamento dei contributi. 8 Il diritto alle rendite d'invalidità si estingue: a) immediatamente in caso di riduzione del grado di invalidità al di sotto del 40%, fatte salve le disposizioni di cui all'allegato 8; b) alla fine del mese in caso di decesso dell'assicurato. c) al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria. Il diritto alla rendita di vecchiaia di cui al punto 4.1.2 che matura al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria è pari almeno all'ammontare della rendita minima di invalidità LPP prima dell'estinzione. 9 Il diritto alla rendita per figli di invalidi cessa inoltre con l'estinzione del diritto ovvero con l'inizio dell'erogazione di una rendita per figli di pensionati ovvero di una rendita per orfani. L’esenzione dal pagamento dei contributi in caso di invalidità (incapacità al guadagno) è garantita sia in caso di malattia sia di infortunio. 4.3.3. Rendita di invalidità e rendita per figli di invalidi Se l'assicurato è invalido almeno al 40% prima di raggiungere l'età pensionabile, a conclusione del periodo di attesa fissato nelle DRP - salvo differimento del diritto ai sensi del punto 4.3.4 - vengono erogate una rendita di invalidità e una rendita per figli di invalidi per ogni figlio che, in caso di decesso dell'assicurato, potrebbe richiedere una rendita per orfani. L'importo della rendita di invalidità e della rendita per figli di invalidi è fissato nelle DRP. 4.3.4. Maturazione ed estinzione del diritto all'erogazione di prestazioni 1 2 3 Il diritto all'erogazione di rendite matura con la scadenza del termine di attesa fissato nelle DRP; esso viene differito finché l'assicurato percepisce l'intero salario o un'indennità giornaliera dell'assicurazione malattia, invalidità o infortuni pari all'80% della retribuzione perduta. Le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia devono essere state finanziate dal datore di lavoro almeno per la metà. 4.3.5. Conto di vecchiaia di assicurati parzialmente invalidi Se la rendita dell'AI inizia ad essere corrisposta prima della scadenza del periodo di attesa previsto dal regolamento e se non sussiste più alcun diritto alla corresponsione del salario e a indennità giornaliere per malattia o infortunio ai sensi di quanto previsto dal paragrafo precedente, nei casi di cui al punto 4.3.1 lett. a) - c), la fondazione accorda esclusivamente una rendita pari all'ammontare previsto dalla LPP fino al termine del periodo d'attesa convenuto. Successivamente vengono erogate le prestazioni menzionate nelle DRP. In caso di interruzioni dei periodi di incapacità lavorativa ovvero di invalidità, per il calcolo del periodo di attesa è rilevante la durata complessiva dei periodi di incapacità lavorativa ovvero di invalidità, a condizione che l'incapacità o l'invalidità siano determinate dalla medesima causa. Se l'interruzione dell'incapacità lavorativa ovvero dell'invalidità dura oltre un terzo del periodo di attesa fissato, quest'ultimo riparte da zero. È considerata interruzione la diminuzione del grado di incapacità lavorativa ovvero del grado di invalidità al di sotto del 40%. 4 Un'incapacità lavorativa ovvero un'invalidità provocata da un’altra causa vale sempre come nuovo evento ed è necessario calcolare un nuovo periodo di attesa. Ciò vale in particolare anche se un'invalidità ancora in corso subisce un aggravamento per un'altra causa, tale da determinarne l'incremento di grado. 5 Rimane riservato l'incremento del grado determinante per l'AI prima della scadenza del nuovo periodo di attesa. In questi casi l'incremento del grado è limitato, fino alla scadenza del nuovo periodo di attesa, alle prestazioni minime obbligatorie di cui alla LPP. 6 Se un assicurato, al quale erano già state accordate prestazioni d'invalidità, per incapacità lavorativa ovvero di guadagno subisce una ricaduta, dovuta alla medesima causa, entro un anno a contare dalla ripresa di un'attività lavorativa piena o dal recupero della piena capacità di guadagno, le prestazioni d'invalidità vengono nuovamente corrisposte senza computo di un nuovo termine di attesa, purché a quella data egli sia ancora assicurato presso la fondazione. In tal caso le sue prestazioni sono YLKDI15I – 01/14 1 All'inizio dell'incapacità lavorativa pertinente, la cui causa ha determinato anche l'invalidità, l'assicurazione viene suddivisa in una componente passiva, corrispondente al diritto alle prestazioni di cui al punto 4.3.1 cpv. 4, e in una componente attiva residua. 2 La suddivisione si estende, secondo il rapporto percentuale definito dal paragrafo precedente, sia alla componente dell'avere di vecchiaia minimo LPP sia alla componente dell'avere di vecchiaia eccedente l'avere di vecchiaia minimo LPP. 3 La componente attiva viene equiparata all'assicurazione di un soggetto esercitante un'attività lavorativa. I limiti di importo vengono adeguati di conseguenza. Nella componente passiva l'avere di vecchiaia prosegue sulla base dell'ultimo salario dichiarato ovvero assicurato prima che subentrasse l'incapacità lavorativa; tale avere permane, come previsto al punto 2.4, finché sussiste il diritto all’esenzione dal pagamento dei contributi ai sensi del punto 4.3.2. 4.3.6. Ammontare della prestazione in casi particolari Se l'assicurato che soddisfa le condizioni di cui al precedente punto 4.3.1 non rientra più nel gruppo assicurato, si applica la seguente disciplina: a) l'obbligo di prestazione rimane invariato per il grado di invalidità maturato fino a questo momento; b) se il grado di invalidità esistente aumenta solo dopo questo momento, l'obbligo di prestazione rimane limitato al grado di invalidità maturato prima di questo momento. In caso di incremento del grado di invalidità dovuto alla medesima causa, le prestazioni erogate fino a quel momento vengono aumentate solo fino al limite LPP previsto dalla legge per il nuovo grado di invalidità; c) se il grado di invalidità scende al di sotto del 40%, un eventuale successivo aumento del grado ad almeno il 40%, in stretto rapporto causale e temporale con l'invalidità originaria, comporta un diritto alle prestazioni minime obbligatorie di cui alla LPP. 14 4.4. disposizioni di cui all'allegato 8. Prestazione di uscita (cfr. anche punti 6.9.3) 4.4.3. Trasferimento al nuovo istituto di previdenza 4.4.1. Condizioni ed esigibilità L'assicurato che esce dalla cassa di previdenza ovvero dalla fondazione prima che si verifichi un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a una prestazione di uscita. Questa diviene esigibile al momento della cessazione del rapporto e viene remunerata da tale data al tasso di interesse minimo LPP (cfr. punto 2.4.7). Se 30 giorni dopo aver ricevuto le informazioni necessarie la prestazione d’uscita non viene accreditata, a conclusione di tale periodo è dovuto, in luogo del suddetto interesse, un interesse di mora fissato dal Consiglio federale (cfr. i tassi di interesse di mora vigenti all'Allegato 3 Tasso di interesse di mora per la prestazione di uscita. 2 La prestazione di uscita corrisponde al valore massimo fra i tre qui di seguito specificati: a) avere di vecchiaia disponibile (art. 15 LFLP): si tratta dell'avere di vecchiaia accumulato durante il periodo di assicurazione di cui alle DRP, maggiorato delle prestazioni di uscita conferite e di ulteriori versamenti supplementari (ad es. versamenti volontari), inclusi gli interessi; b) importo minimo (art. 17 LFLP): si tratta delle prestazioni di libero passaggio conferite dall'assicurato e da eventuali ulteriori versamenti volontari per costituire una posizione previdenziale più gli interessi (cfr. punto 2.4.7), sommati ai contributi versati dall'assicurato, più un supplemento del 4% sui contributi versati dall'assicurato per ogni anno di età successivo al 20° anno compiuto, in ogni caso non oltre il 100% di questo importo. Dalla totalità dei contributi versati vengono sottratti tutti i contributi consentiti dalla legge, e precisamente: I. contributo al finanziamento dei diritti alle prestazioni di invalidità fino al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria; II. contributo al finanziamento dei diritti alle prestazioni per i superstiti che maturano prima dell'età pensionabile ordinaria; III. contributo per l’adeguamento al rincaro delle rendite in corso; IV. contributo per i costi amministrativi; V. contributo per il fondo di garanzia; VI. contributi al finanziamento delle prestazioni alla generazione d'entrata (cosiddette misure speciali) dovute fino al 31.12.2004 in base al regolamento previdenziale vigente in quel momento; c) avere di vecchiaia LPP (art. 18 LFLP): l'avere di vecchiaia LPP, assicurato secondo la previdenza obbligatoria, è garantito in ogni caso. I calcoli di cui sopra tengono conto dell'eventuale suddivisione dell'assicurazione a seguito di invalidità parziale ovvero di un versamento parziale anticipato di prestazioni di vecchiaia. 3 Se tuttavia una parte dell'avere di vecchiaia è stata prelevata per l'acquisto di un'abitazione (punto 4.6) o è stata accreditata alla previdenza professionale del coniuge a seguito di un procedimento di divorzio (punto 4.5), la determinazione della prestazione di uscita tiene conto dell'importo e della data del prelievo anticipato ovvero dell'accredito. 4 Se il diritto alla prestazione di invalidità si estingue per la conclusione dell’invalidità dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, l'assicurato ha diritto a una prestazione d’uscita pari all'avere di vecchiaia da questi accumulato. Sussiste un diritto alla prestazione d'uscita anche quando viene meno il diritto a prestazioni di invalidità della fondazione ai sensi delle YLKDI15I – 01/14 Se il soggetto uscente viene assicurato presso un nuovo istituto di previdenza in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, la fondazione trasferisce a quest'ultimo la prestazione di uscita. 2 Se dopo aver versato la prestazione di uscita la fondazione deve erogare prestazioni per i superstiti o d'invalidità, la prestazione di uscita dovrà esserle rimborsata nella misura necessaria all’erogazione di tali prestazioni. Qualora il rimborso non venga effettuato, tali prestazioni previdenziali potranno essere ridotte. 4.4.4. Mantenimento della copertura previdenziale in altra forma 4.4.2. Ammontare della prestazione di uscita 1 1 1 L'assicurato che non aderisce a un nuovo istituto di previdenza o il cui salario annuo scende al di sotto della soglia di ingresso ovvero sotto al salario minimo è tenuto a procurarsi una garanzia assicurativa in altra forma ammessa presso un istituto di libero passaggio a sua scelta (istituto assicurativo o fondazione di libero passaggio). 2 Il soggetto uscente o, a suo nome, il datore di lavoro sono tenuti a comunicare alla fondazione a quale istituto di libero passaggio a loro scelta debba essere trasferita la prestazione di uscita. Questa comunicazione deve essere resa disponibile entro e non oltre un mese dopo la fine del rapporto di lavoro. 3 In caso di mancata comunicazione la prestazione di uscita a favore del soggetto uscente sarà trasferita all'istituto di libero passaggio designato dalla fondazione, il quale viene comunicato al soggetto uscente tramite modulo di disdetta o in altra forma. 4 La fondazione di libero passaggio indicata dalla fondazione utilizza la prestazione di uscita a lei trasferita per conto del soggetto uscente (titolare del conto) per aprire un conto di libero passaggio e notifica per iscritto al titolare l'apertura del conto. 5 L'istituto assicurativo designato dalla fondazione utilizza la prestazione di uscita a lei trasferita a favore del soggetto uscente (contraente) per creare una polizza di libero passaggio strutturata come assicurazione mista a capitalizzazione. Con essa viene assicurato un capitale in caso di vita al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria LPP dell'intestatario della previdenza e un capitale di decesso del medesimo ammontare in caso di premorienza dello stesso. I dettagli specifici sono riportati nella relativa polizza e nelle condizioni generali. 6 Il titolare del conto ovvero il contraente comunica all'istituto di libero passaggio se desidera il trasferimento presso un altro istituto di libero passaggio. 7 Il soggetto uscente oppure, a suo nome, il datore di lavoro può negare espressamente il proprio consenso al trasferimento all'istituto di libero passaggio designato dalla fondazione al più tardi con la presentazione del modulo di disdetta. In tale circostanza, dopo che siano trascorsi almeno sei mesi e non oltre due anni dal caso di libero passaggio, la fondazione può versare la prestazione di uscita, interessi compresi, all'istituto collettore. 4.4.5. Pagamento in contanti 1 15 Presentando i relativi documenti giustificativi, l'assicurato può esigere il pagamento in contanti della propria prestazione di uscita, fatto salvo quanto previsto dal punto 5.4.1 cpv. 9, se: a) lascia definitivamente la Svizzera o il Principato d'invalidità, causata dal prelievo anticipato o dalla realizzazione del pegno; d) sull'imposizione fiscale in caso di prelievo anticipato o realizzazione del pegno; e) sul diritto, in caso di rimborso del prelievo anticipato o dell'importo equivalente a una precedente realizzazione del pegno, alla restituzione delle imposte pagate, nonché sulla scadenza da osservare. del Liechtenstein; oppure b) intraprende un'attività di lavoro autonoma e non è più soggetto all'assicurazione obbligatoria; oppure c) la prestazione di uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi personali. Se l'assicurato lascia definitivamente la Svizzera o il Principato del Liechtenstein, la prestazione di uscita comprende l'intero avere di vecchiaia accumulato fino all'uscita. Per gli assicurati domiciliati in uno stato membro dell'Unione Europea, in Islanda o Norvegia, tale norma vale soltanto se all'interno dei loro paesi non sono già obbligatoriamente coperti i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità. Se gli assicurati invece sono già obbligatoriamente coperti in uno degli stati di cui sopra, l'importo del versamento in contanti include soltanto la parte di avere di vecchiaia eccedente l'avere di vecchiaia LPP. Con la componente obbligatoria della prestazione di uscita per l'assicurato possono essere aperti una polizza di libero passaggio o un conto di libero passaggio. 2 3 4.5. 4.6. Se l'assicurato è coniugato o vive in un'unione domestica registrata ai sensi della LUD, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge o convivente. Se non riesce a ottenere il consenso del coniuge o se quest'ultimo lo rifiuta, l'assicurato può appellarsi al tribunale. Quali documenti giustificativi del versamento in contanti la fondazione può richiedere nella fattispecie un'autentica della firma, un certificato di notifica di partenza rilasciato dall'ufficio controllo abitanti o un attestato di domicilio, la conferma della relativa assicurazione, un documento che attesti il rapporto di lavoro in essere, la certificazione della cassa di compensazione AVS, un estratto del registro di commercio o un documento equivalente. 2 La fondazione mette a disposizione tutte le informazioni e i servizi previsti dalla legge. Per le richieste di prelievo anticipato o di costituzione in pegno dei capitali previdenziali, la fondazione mette a disposizione un apposito questionario. 3 Se l'assicurato è coniugato o convive in un'unione domestica registrata ai sensi della LUD, il prelievo anticipato è consentito soltanto se il coniuge o il convivente registrato fornisce il proprio consenso scritto. Se non è possibile ottenere il consenso del coniuge/convivente o se quest'ultimo lo rifiuta, l'assicurato può appellarsi al tribunale. 4 La decisione relativa all'impiego dei fondi della previdenza ovvero all'opportunità della forma di promozione della proprietà abitativa prescelta, spetta esclusivamente all'assicurato. 5 In caso di costituzione fondazione commisurato 6 In caso di prelievo anticipato, i fondi necessari vengono ritirati dall'avere di vecchiaia LPP e dalla componente sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia nel rapporto percentuale che lega questi ultimi all'avere di vecchiaia disponibile totale; lo stesso vale per la realizzazione del pegno. richieste di prelievo anticipato o di in pegno, l'assicurato deve alla un adeguato contributo ai costi agli oneri sostenuti. Divorzio 4.7. In caso di divorzio il tribunale stabilisce quale parte della prestazione d'uscita accumulata dall'assicurato durante il matrimonio debba essere impiegata a favore della previdenza professionale del coniuge. Tale parte deve essere innanzitutto prelevata dalla componente sovraobbligatoria e, se necessario, anche dalla componente obbligatoria della previdenza. L'assicurato ha la possibilità di reintegrare la propria posizione versando un importo pari alla prestazione di uscita trasferita (cfr. punto 5.4.2). La ripartizione della prestazione di uscita a seguito di divorzio non è mai consentita se si è verificato un caso rilevante a fini previdenziali. 4.7.1. Disposizioni generali Prestazioni nell'ambito proprietà abitativa 1 della promozione della Entro i limiti fissati dalla legge e fatto salvo quanto previsto al punto 5.4.1 cpv. 10, fino alla data effettiva in cui matura il diritto alla rendita di vecchiaia l'assicurato ha la possibilità di impiegare i fondi della previdenza professionale per l'acquisto di un’abitazione ad uso proprio. Sono considerate forme di promozione della proprietà abitativa il prelievo anticipato e la costituzione in pegno dei fondi di previdenza. La fondazione informa l'assicurato, mediante un apposito prospetto informativo, sulle condizioni e sugli effetti di queste due forme, in particolare: a) sul capitale previdenziale a sua disposizione per l'acquisto di un'abitazione di proprietà; b) sulla riduzione delle prestazioni derivante da un prelievo anticipato o da una realizzazione del pegno; c) sulla possibilità di colmare la lacuna nella copertura previdenziale per i casi di decesso e YLKDI15I – 01/14 16 Cumulo di più prestazioni (coordinamento) 1 Nel calcolo di coordinamento non viene incluso l'importo erogabile del capitale di decesso ai sensi del punto 4.2.10 (Rimborso dell'avere di vecchiaia non goduto). 2 In caso di decesso o di invalidità, le prestazioni assicurate in conformità al presente regolamento previdenziale vengono corrisposte a integrazione delle prestazioni computabili, fatto salvo quanto disposto di seguito. 3 Per prestazioni computabili s'intendono prestazioni dello stesso tipo e con il medesimo scopo, versate all'avente diritto in seguito allo stesso evento. Vi rientrano, in particolare, le prestazioni sotto forma di rendite e di capitale dell'AVS/AI e dell'AINF/AM, fermo restando che le rendite in caso di invalidità (rendite d'invalidità e rendite per figli d'invalidi) e di decesso (rendite vedovili, rendite per partner e rendite per orfani) vengono sommate fra loro. Fra le prestazioni computabili sono comprese anche quelle erogate da istituti di previdenza nazionali e da assicurazioni sociali nonché istituti di previdenza esteri. Sono esclusi invece gli assegni per grandi invalidi, le indennità e le prestazioni simili. Nel calcolo di coordinamento vengono incluse anche le pretese risarcitorie spettanti agli aventi diritto verso i terzi civilmente responsabili nonché, per i soggetti invalidi, il reddito da attività di lavoro o sostitutivo effettivamente percepito o che potrebbe essere percepito; fa eccezione il reddito supplementare percepito durante la partecipazione ai provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a LAI. È espressamente consentito all'avente diritto percepire prestazioni che gli spettino per eventi diversi da entro 30 giorni dal verificarsi della suddetta variazione. In caso di omissione, l'eventuale adeguamento a favore dell'assicurato ha efficacia soltanto dal primo del mese successivo alla ricezione della notifica ovvero dopo l'accertamento da parte della fondazione. quello in oggetto nonché l'inclusione di pretese risarcitorie di responsabilità civile, senza che ciò comporti una riduzione delle prestazioni minime della LPP. 4 5 6 Ai fini del coordinamento, le prestazioni in capitale, se assicurate, vengono convertite in rendite sulla base dei dati attuariali. Per evitare vantaggi ingiustificati, le prestazioni assicurate vengono erogate a integrazione delle prestazioni computabili, in particolare delle pertinenti prestazioni dell'AVS/AI e dell'AINF/AM ai sensi dell'art. 66 LPGA, fino a un massimo del 90% del salario annuo dichiarato prima del verificarsi dell'evento assicurato. Le prestazioni minime nell'ambito della LPP possono essere ridotte soltanto se, insieme alle prestazioni computabili, supererebbero il limite del 90% del reddito presumibilmente perduto. Se, considerando le prestazioni computabili in caso di evento assicurato dalla LAINF/LAM, l'importo o gli importi limite non vengono raggiunti, la fondazione corrisponderà al massimo le prestazioni minime ai sensi della LPP. Il guadagno presumibilmente perso corrisponde al reddito da lavoro che l'assicurato avrebbe potuto percepire concretamente se non si fosse verificato il caso rilevante ai fini previdenziali. Per il calcolo di tale valore l'avente diritto deve dimostrare che le circostanze sono effettivamente credibili. 8 Se quando matura il diritto alla prestazione l'assicurato non era iscritto all'istituto di previdenza tenuto a erogare la prestazione, l'obbligo di erogare la prestazione anticipata spetta all'ultimo istituto a cui l'assicurato è stato iscritto, ma non oltre le prestazioni minime LPP. Una volta appurato quale sia l'istituto di previdenza tenuto a erogare la prestazione, l'istituto di previdenza tenuto a erogare la prestazione anticipata può rivalersi su di esso. Disposizioni comuni concernenti le prestazioni 4.8.1. Copertura ed esclusione del rischio infortunio Se l'assicurazione infortuni o l'assicurazione militare riducono le proprie prestazioni o rifiutano di erogarle per dolo, colpa o pericoli straordinari e atti temerari ai sensi degli articoli 21 LPGA, 37 e 39 LAINF, 65 o 66 LAM, la fondazione non eroga alcuna compensazione e ai fini del calcolo del coordinamento vengono computate le prestazioni non decurtate. 7 9 4.8. 1 Il rischio infortunio è incluso nelle prestazioni della previdenza obbligatoria. 2 Il rischio infortunio è escluso dalle prestazioni assicurate della previdenza sovraobbligatoria, salvo diversamente previsto dalle DRP in base al piano previdenziale vigente per la cassa di previdenza. 4.8.2. Varie Se un caso di invalidità o di decesso determina il diritto alle prestazioni dell'assicurazione sociale ma vi sono dubbi circa l'obbligo della relativa erogazione da parte dell'AINF/AM o della fondazione, l'art. 70 della LPGA prevede che l'avente diritto possa richiedere alla fondazione una prestazione anticipata pari alle prestazioni minime ai sensi della LPP. Se il caso viene assunto dall'AINF ovvero dall'AM, ai sensi dell'art. 71 LPGA questa dovrà restituire alla fondazione la prestazione anticipata entro i limiti del proprio obbligo di prestazione. 1 Se l'assicurato non procede alla denuncia preventiva presso l'ufficio AI o non fornisce la documentazione o i dati richiesti, la fondazione può differire l'erogazione delle prestazioni o limitare queste ultime al minimo previsto per legge dalla LPP. In particolare, in caso di denuncia ritardata dell'assicurato all'AI, la fondazione può decidere che il diritto alla rendita maturi effettivamente alla data di erogazione della rendita AI disposta dalla AI stessa. 2 Se l'avente diritto ha causato il decesso o l'invalidità per colpa grave oppure si è opposto a un provvedimento d'integrazione, la fondazione può ridurre, ritirare o rifiutare le sue prestazioni, tranne la restituzione dell'avere di vecchiaia di cui al punto 4.2.10 (Rimborso dell'avere di vecchiaia non goduto). Relativamente alle prestazioni minime ai sensi della LPP, tale diritto sussiste solo se l'AVS o l'AI riducono, ritirano o rifiutano le proprie prestazioni. 3 La fondazione subentra, accanto ad altre assicurazioni sociali, nei diritti dell'assicurato, dei superstiti e di altri beneficiari previsti dalla legge, verso terzi civilmente responsabili in solido al verificarsi dell'evento, fino a concorrenza delle prestazioni che essa è tenuta a erogare, in ogni caso non oltre le prestazioni minime LPP. 4 Se la fondazione deve erogare prestazioni sovraobbligatorie, l'assicurato è tenuto, in caso di sinistro e su richiesta della fondazione, a cedere alla fondazione il proprio eventuale diritto al risarcimento, per la parte eccedente le prestazioni minime LPP, vantato nei confronti di soggetti terzi civilmente responsabili in solido. 5 Gli aventi diritto sono tenuti a fornire alla fondazione informazioni veritiere su tutte le prestazioni assicurative ricevute e gli altri redditi percepiti. 6 In caso di violazione dell'obbligo di notifica, la fondazione è autorizzata a ridurre o a rifiutare le prestazioni sovraobbligatorie, purché questo avvenga entro sei mesi da quando essa è venuta a conoscenza di tale violazione. 7 Qualora nei confronti dell'assicurato siano stati avviati un'inchiesta o un procedimento penali per sospetta truffa assicurativa, la fondazione può rimandare la decisione definitiva circa la spettanza e l'eventuale erogazione di una prestazione fino ad avvenuta conclusione della causa penale se questa è collegata alle richieste di indennizzo avanzate. Per tale intervallo di tempo, la fondazione (fatte salve disposizioni di legge imperative) non è tenuta a versare alcun interesse di mora. 8 Qualora gli importi dovuti dal datore di lavoro risultino anche solo parzialmente non pagati una volta trascorso il termine di cui al punto 5.2.2 (cosa che in caso di erogazione di prestazioni potrebbe portare a 4.7.2. Esistenza di più cause Se l'invalidità è stata provocata da cause diverse (malattia e infortunio), le prestazioni previste dal presente regolamento previdenziale sono proporzionalmente garantite nei limiti della causa assicurata dalla parte sovraobbligatoria della previdenza. 4.7.3. Riesame del calcolo del diritto ovvero del sovra indennizzo La fondazione può verificare in qualsiasi momento le condizioni, l'estensione del diritto e dell’eventuale riduzione, nonché adeguare le proprie prestazioni se le circostanze mutano in modo importante. L'avente diritto ha la possibilità di richiedere per iscritto una nuova verifica del proprio diritto. Qualora subentri una variazione importante, l'assicurato deve richiedere per iscritto la procedura di riesame, in conformità ai propri obblighi di collaborazione, YLKDI15I – 01/14 17 orfani è inferiore al 2% della rendita minima di vecchiaia AVS in vigore. In caso di capitalizzazione della rendita di invalidità si capitalizza anche la prestazione di "esenzione dall'obbligo di pagamento dei contributi" e si rimborsa l'avere di vecchiaia disponibile. Con il versamento della liquidazione in capitale si estingue qualsiasi diritto a ulteriori prestazioni previste dal presente regolamento previdenziale. insolvenza della corrispondente cassa previdenziale), in caso di diritti a prestazioni erogabili dall'assicurazione del datore di lavoro coassicurato o dei soggetti responsabili attivi in analogo rapporto rispetto al datore di lavoro (ad es. membri del consiglio di amministrazione o del comitato direttivo o direttore del Personale o della Contabilità), la fondazione, in presenza di relativa comunicazione intermedia da parte del fondo di garanzia, trattiene la prestazione fino a quando gli importi dovuti non siano stati corrisposti per intero oppure fino a quando il fondo di garanzia non abbia garantito o concesso per iscritto la prestazione corrispondente. 9 Le prestazioni percepite ingiustificatamente devono essere rimborsate alla fondazione. È possibile prescindere dal rimborso se il destinatario della prestazione era in buona fede e se il rimborso lo porrebbe in gravi difficoltà economiche. Il diritto al rimborso può essere compensato con prestazioni future, purché ciò sia ammesso dalla legge, fatta salva la facoltà di esigere il risarcimento di ulteriori danni. 10 Le prestazioni non possono essere costituite in pegno o cedute prima della loro scadenza, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni relative al versamento del capitale in caso di divorzio o di scioglimento in giudizio dell’unione domestica registrata ai sensi della LUD nonché di promozione della proprietà abitativa mediante i fondi della previdenza professionale (cfr. punti 4.5 e 4.6). 11 Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto alla fondazione, purché questi riguardino contributi che non sono stati dedotti dal salario; per il resto la fondazione ha sempre facoltà di compensare le prestazioni dovute con i propri crediti, salvo esplicito divieto delle disposizioni di legge imperative. 12 Purché ammesso dalla legge, le prestazioni non sono soggette a un procedimento esecutivo. 13 I superstiti aventi diritto di un assicurato ricevono le prestazioni anche se rinunciano all'eredità, purché questo non violi il diritto imperativo. Le prestazioni in caso di decesso dell'assicurato non rientrano nella massa ereditaria. 3 Di norma la fondazione versa le proprie prestazioni sotto forma di rendite trimestrali anticipate alle seguenti scadenze: 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre. Se la prima rendita decorre da una data diversa da quelle sopraindicate, essa viene calcolata pro rata fino alla successiva data di scadenza. 4 Le prestazioni giunte a scadenza possono essere versate da Allianz Suisse Vita, su incarico della fondazione, esclusivamente secondo le coordinate di pagamento svizzere indicate dall'avente diritto, purché questo non sia in contrasto con le norme del diritto imperativo. 5 Se il regolamento prevede liquidazioni ovvero versamenti in forma di capitale (ad es. capitale di vecchiaia, erogazione in contanti della prestazione di uscita, prelievo anticipato per la promozione della proprietà abitativa) che necessitano del consenso scritto del coniuge o del convivente che vive in un'unione domestica registrata ai sensi della LUD, la fondazione ha il diritto di richiedere l'autentica di tale consenso a spese dell'assicurato. 6 Le prestazioni diventano pagabili 30 giorni dalla maturazione del relativo diritto, a condizione che siano stati presentati alla fondazione tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini del pagamento. Scaduto tale termine, la fondazione cade in mora. 7 L'eventuale interesse di mora dovuto dalla fondazione è pari al tasso di interesse minimo LPP, in ogni caso non superiore al 5%, a condizione che non si applichi alcun accordo specifico o il presente regolamento previdenziale non stabilisca una disciplina differente. 4.8.4. Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi 1 Le rendite obbligatorie per i superstiti e le rendite di invalidità in corso da più di tre anni vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi, secondo quanto prescritto dal Consiglio federale nell'ambito della LPP, fino al momento in cui l'avente diritto raggiunge l'età di pensionamento. 2 Le rendite per i superstiti e le rendite di invalidità, che non richiedono l'adeguamento all'evoluzione dei prezzi ai sensi del capoverso 1, nonché le rendite di vecchiaia vengono adeguate all’evoluzione dei prezzi in base alle possibilità finanziarie della cassa di previdenza; la decisione finale in tal senso spetta alla commissione previdenziale. 2 I piani previdenziali di ogni cassa previdenziale, definiti secondo il modello stabilito dall'esperto per la previdenza professionale, devono soddisfare i seguenti requisiti: i contributi di tutti i lavoratori assicurati per il finanziamento delle prestazioni di vecchiaia non devono superare complessivamente il 25 percento della somma dei salari AVS (massimizzati al decuplo del tetto LPP) e, se il datore di lavoro è coassicurato, il 25 percento del suo reddito AVS annuo (opportunamente massimizzato), oppure le prestazioni previste dal piano previdenziale di 4.8.3. Forma e versamento delle prestazioni 1 2 Generalmente le prestazioni di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità sono versate sotto forma di rendite. Nei casi previsti dal regolamento le prestazioni sono versate in forma di capitale salvo quanto previsto al punto 5.4.1 cpv. 10. La fondazione è autorizzata a versare una liquidazione in capitale in luogo del diritto alle rendite, se la rendita di vecchiaia o la rendita d'invalidità intera (esenzione dal pagamento dei contributi esclusa) di cui al punto 4.3.1 è inferiore al 10%, la rendita vedovile è inferiore al 6% e la rendita per 5. Finanziamento 5.1. Spese di previdenza 5.1.1. Componenti del contributo totale 1 I contributi totali dell'assicurazione si compongono degli accrediti di vecchiaia (cfr. punto 5.1.2), dei contributi per i rischi decesso e invalidità, inclusi i costi amministrativi (cfr. punto 5.1.3), dei contributi per l'adeguamento al rincaro (cfr. punto 5.1.4), dei contributi per i fondi di garanzia (cfr. punto 5.1.5), dei contributi ai costi e degli emolumenti di vigilanza (cfr. punto 5.1.6) ed eventualmente di contributi straordinari (cfr. punto 5.1.7). YLKDI15I – 01/14 18 cui alle DRP SUP non devono superare il 70 percento dell'ultimo salario ovvero reddito AVS (massimizzato al decuplo del tetto LPP) prima del pensionamento. Inoltre le prestazioni di vecchiaia di cui al presente piano previdenziale non devono superare, unitamente alle prestazioni AVS e a quelle di altri istituti di previdenza nazionali, l'85% dell'ultimo salario ovvero reddito AVS (compreso tra tetto LPP semplice e decuplo del tetto massimo LPP) prima del pensionamento. 3 5.2. Obbligo di contribuzione 5.2.1. Inizio e fine dell'obbligo di contribuzione L'obbligo di contribuzione del datore di lavoro e dell'assicurato inizia il giorno in cui comincia il rapporto di lavoro. Tale obbligo termina con il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria ovvero con il decesso oppure alla data della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro ovvero quando l'assicurato non è più soggetto all'assicurazione obbligatoria. L'obbligo di contribuzione decade durante la liberazione dal pagamento dei contributi in caso di incapacità lavorativa/incapacità di guadagno (cfr. punto 4.3.2) nonché durante la proroga della copertura. Inoltre almeno il 6% di tutti i contributi per la totalità dei collettivi e dei piani previdenziali, versati nell'ambito delle casse di previdenza del datore di lavoro attive presso la fondazione, deve essere destinato al finanziamento dei rischi decesso e invalidità. 5.2.2. Contributi del datore di lavoro e degli assicurati (dipendenti) 1 Il datore di lavoro finanzia almeno la metà dei contributi totali annui della previdenza ovvero la parte del costo totale annuo che, secondo le disposizioni regolamentari, non viene conferita dagli assicurati. I contributi a carico degli assicurati vengono dedotti dal salario. Il datore di lavoro è debitore della somma complessiva dei contributi. Egli versa alla fondazione ovvero ad Allianz Suisse Vita i contributi del datore di lavoro e dei dipendenti dovuti nell’anno entro la fine del primo mese successivo all'anno solare o assicurativo. 2 Salvo diversamente previsto dalle DRP, l'assicurato versa la metà del contributo ovvero dell'esborso complessivo annuo. 3 Tramite pagamenti volontari anticipati il datore di lavoro può accumulare, presso la fondazione, riserve di contributi (riserve dei contributi del datore di lavoro) dalle quali è possibile prelevare i contributi da lui dovuti. 5.1.2. Accrediti di vecchiaia 1 Gli accrediti di vecchiaia vengono riscossi annualmente nella misura indicata nelle DRP. 2 Gli accrediti di vecchiaia della previdenza obbligatoria vengono remunerati al tasso minimo previsto dalla LPP. Per la remunerazione di eventuali accrediti di vecchiaia sovra obbligatori è possibile adottare un tasso diverso da quello minimo LPP, che può essere anche inferiore. 5.1.3. Contributi di rischio / Costi amministrativi I contributi di rischio (costi amministrativi inclusi) per le prestazioni di previdenza in caso di decesso e invalidità (incapacità lavorativa/incapacità di guadagno) dipendono dalle disposizioni tariffarie relative all'assicurazione, in particolare dall'età, dal sesso e dalle prestazioni. Le tariffe assicurative possono prevedere aumenti o ribassi dei costi per ciascun contratto nonché la suddivisione degli assicurati in classi di rischio a seconda del settore d’attività e dei rischi e/o adeguate all’andamento dei sinistri di ciascun contratto (tariffa per esperienza). 5.3. Conferimento prestazione di uscita La prestazione di uscita derivante da precedenti rapporti previdenziali e conferita dall'assicurato alla cassa di previdenza viene utilizzata per incrementare l'avere di vecchiaia. Tale versamento confluisce nella componente obbligatoria della previdenza, fino a concorrenza dell'avere di vecchiaia LPP accumulato fino a quel momento, a fronte della relativa documentazione, e nella previdenza sovraobbligatoria per la quota eccedente. 5.1.4. Contributi per l'adeguamento al rincaro Per adeguare le rendite obbligatorie per i superstiti e le rendite d'invalidità all'evoluzione dei prezzi viene riscosso un contributo sul salario annuo assicurato LPP ovvero sul salario coordinato. 5.1.5. Contributi per il fondo di garanzia La fondazione riscuote i contributi per il fondo di garanzia e può addebitarli interamente agli assicurati e al datore di lavoro. Questi fondi vengono impiegati per sovvenzioni in caso di sfavorevole struttura d’età e per garantire le relative prestazioni regolamentari nei casi d'insolvenza. 5.4. Versamenti volontari (cfr. anche punto 6.9.4) 5.4.1. Costituzione delle prestazioni regolamentari 1 La richiesta di effettuare un versamento volontario può essere presentata all'atto dell'adesione alla cassa di previdenza con effetto dalla data di adesione; e successivamente finché l'assicurato rimane nella cassa di previdenza e non si sia verificato alcun caso rilevante a fini previdenziali. Il versamento volontario deve essere effettuato prima che maturi il diritto alle prestazioni di vecchiaia. 2 Il versamento volontario è ammesso soltanto se le prestazioni di vecchiaia di cui al presente regolamento previdenziale, insieme a quelle dell'AVS e di altri istituti di previdenza nazionali, non superano l'85% dell'ultimo salario ovvero reddito AVS prima del pensionamento, che deve essere compreso tra il limite LPP semplice e il suo decuplo. 3 I versamenti volontari avvengono sulla base del salario assicurato attuale e della scala riportata nelle DRP. L’ammontare massimo del versamento volontario è pari - salvo quanto previsto al capoverso 2 e la riduzione di cui al capoverso 4 - all'avere di vecchiaia massimo previsto per l'età raggiunta alla 5.1.6. Contributi ai costi / Emolumenti di vigilanza I costi per le spese speciali vengono addebitati secondo un regolamento dei costi separato. Gli emolumenti di vigilanza e i contributi forfetari per la copertura dei costi del controllo legale sulla fondazione possono essere addebitati annualmente e pro quota alle casse di previdenza. L'addebito avviene a inizio anno per l'anno trascorso. 5.1.7. Contributi straordinari A garanzia dei tassi di interesse per gli accrediti di vecchiaia e delle aliquote di conversione per gli averi di vecchiaia in caso di pensionamento, la fondazione, può richiedere contributi straordinari a condizione che questi siano previsti dalla tariffa di assicurazione collettiva di Allianz Suisse Vita approvata dalla FINMA. YLKDI15I – 01/14 19 fine dell'anno solare prima del versamento volontario al netto dell'avere di vecchiaia già disponibile a quella data. 4 5 Il massimale di versamento volontario si riduce a) degli eventuali averi di libero passaggio che l'assicurato non era tenuto a trasferire alla fondazione, nonché b) degli eventuali averi del pilastro 3a, se la loro somma, capitalizzata ai tassi di interesse minimi LPP di volta in volta applicati, supera l'8% annuo dell’importo limite superiore LPP previsto per la classe d'età dell'assicurato a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno (cfr. 5.4.1) nonché c) del capitale di vecchiaia versato ai fini del prepensionamento da parte di un istituto di previdenza o di un istituto di libero passaggio, come anche d) dell'avere di vecchiaia maturato alla data in cui si inizia a percepire una rendita di vecchiaia derivante da un prepensionamento nel 2° pilastro. Il trasferimento diretto alla fondazione degli averi previdenziali da un istituto straniero per la previdenza professionale è ammesso a condizione che: la fondazione e l'istituto straniero stipulino un accordo a tal fine; l'assicurato non richieda la deducibilità fiscale dell'importo trasferito. 7 Il versamento volontario viene effettuato sempre di concerto con l'assicurato nell'ambito della sua capacità di guadagno e nel rispetto delle riduzioni degli importi massimi di cui ai capoversi 4 e 5; per i beneficiari di rendite parziali AI sono consentiti versamenti volontari entro i limiti della componente attiva. Il versamento volontario così calcolato viene effettuato generalmente dall'assicurato. Il versamento della somma fissata o di parte di essa può essere effettuato anche dal datore di lavoro. Il versamento volontario acquista in ogni caso efficacia giuridica soltanto se e nella misura in cui la fondazione ha ricevuto il pagamento. 8 9 11 Se sono stati effettuati prelievi anticipati finalizzati all'acquisto dell'abitazione di proprietà, i versamenti volontari possono essere effettuati soltanto previo rimborso di detti prelievi anticipati. 1 Se in caso di divorzio la copertura previdenziale dell'assicurato viene ridotta a causa del trasferimento di una parte della sua prestazione di uscita a favore dell'altro coniuge, l'assicurato ha il diritto di versare volontariamente un importo nei limiti della prestazione di uscita trasferita. Tale versamento confluisce senza limitazioni nella componente obbligatoria e sovraobbligatoria, secondo le modalità e l'entità con cui è stato effettuato il prelevamento dall'avere di vecchiaia nel momento del trasferimento a favore della previdenza professionale del coniuge (cfr. punto 4.5); in assenza di dati precisi, il versamento volontario viene computato nella previdenza sovraobbligatoria. 2 Se il procedimento di divorzio determina il trasferimento alla fondazione di fondi previdenziali accreditati all'assicurato, questi vengono computati esclusivamente nella previdenza sovraobbligatoria. 5.4.3. Versamento volontario per il pensionamento anticipato Qualora le DRP relative alla cassa di previdenza del datore di lavoro ne prevedano la possibilità, i versamenti volontari ai fini del pensionamento anticipato vengono effettuati su esplicita richiesta e a spese dell'assicurato nei limiti delle disposizioni di cui all'appendice 7. 5.5. L'obbligo del datore di lavoro di effettuare versamenti controllati a titolo di riscatto contributivo, ai sensi del punto 5.4, o per finanziare un pensionamento anticipato deve essere sancito esplicitamente in un allegato supplementare alle DRP. Rimborso del prelievo anticipato 1 Il rimborso parziale o totale di un prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà abitativa è ammesso in qualunque momento fino all'effettiva maturazione del diritto alle prestazioni di vecchiaia, alla maturazione di un altro diritto previdenziale o all'erogazione in contanti del capitale. 2 Il rimborso viene impiegato per incrementare l'avere di vecchiaia e viene computato nella componente obbligatoria e sovraobbligatoria, secondo le modalità e nello stesso rapporto percentuale del prelievo (cfr. punto 4.6); in assenza di dati precisi, il rimborso va computato nella previdenza sovraobbligatoria. 3 L'ammontare del rimborso corrisponde almeno a 20.000 franchi ovvero, in caso di alienazione, alla somma ricavata. Gli acquisti vengono computati sempre esclusivamente nella previdenza sovraobbligatoria. 6. Disposizioni finali 6.1. Partecipazione alle contratti assicurativi 1 Se sono stati effettuati versamenti volontari, le prestazioni risultanti non possono essere prelevate dalla previdenza in forma di capitale nei successivi tre anni. 5.4.2. Ricostituzione della posizione e versamento volontario in caso di divorzio Se l'assicurato proviene da uno stato estero e non ha mai aderito ad alcun istituto di previdenza in Svizzera, il massimale annuo per i versamenti volontari nei primi cinque anni dalla prima adesione a un istituto di previdenza in Svizzera è inoltre limitato al 20% del salario assicurato. Se richiede di effettuare un versamento volontario, l'assicurato è tenuto a notificare alla fondazione quando egli abbia aderito per la prima volta a un istituto di previdenza in Svizzera. 6 10 eccedenze risultanti contratto di assicurazione collettiva stipulato per conto della cassa di previdenza secondo un piano di assegnazione delle eccedenze approvato dalle autorità competenti. dai La partecipazione alle eccedenze dipende dalle eccedenze conseguite dall'assicuratore nell'attività di previdenza professionale e assegnate dall'assicuratore al contratto di assicurazione collettiva stipulato per conto della cassa di previdenza. Le eccedenze vengono calcolate dall'assicuratore in conformità alle disposizioni di legge e assegnate alla cassa di previdenza ovvero al YLKDI15I – 01/14 2 20 Le eccedenze vengono calcolate dall'assicuratore almeno una volta all'anno, di norma a fine anno solare, secondo le disposizioni di legge valevoli per l'intero settore della previdenza professionale. Per il calcolo della partecipazione alle eccedenze si distingue fra processi di risparmio, rischio e costo di vecchiaia degli assicurati o utilizzate come versamento per l'incremento della riserva matematica delle rendite corso. sulla base del bilancio di esercizio dell'assicuratore per la previdenza professionale, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge. 3 4 5 6 7 8 9 Le eccedenze calcolate dall'assicuratore vengono utilizzate per gli scopi previsti dalla legge fino a concorrenza della quota minima legale. Se la quota minima non viene utilizzata per gli scopi previsti dalla legge né, secondo quanto stabilito dal piano aziendale dell’assicuratore approvato dalle autorità competenti, deve essere impiegata per la costituzione di riserve o per la copertura dei costi di acquisizione di ulteriore capitale di rischio, salvo approvazione delle autorità, essa viene impiegata per finanziare il fondo eccedenze. 6.2. La partecipazione alle eccedenze viene ricavata esclusivamente dal fondo eccedenze costituito dall'assicuratore. L'assicuratore è tenuto a garantire che i capitali versati nel fondo eccedenze vengano ridistribuiti entro al massimo cinque anni. . Salvo disposizioni di legge divergenti, le eccedenze accumulate nel fondo eccedenze vengono ridistribuite annualmente secondo i metodi attuariali riconosciuti, in ogni caso non oltre i due terzi del fondo per ciascun anno. La ripartizione delle eccedenze tra le singole casse di previdenza ovvero i singoli contratti di assicurazione collettiva stipulati per conto delle casse di previdenza avviene proporzionalmente alla riserva matematica, in base alla sinistrosità dei rischi assicurati e agli oneri amministrativi derivanti, nonché ad altri criteri di assegnazione decisi dall'assicuratore. I criteri e i metodi della distribuzione vengono sanciti nel piano di assegnazione delle eccedenze. 6.3. 1 I fondi liberi sono costituiti da versamenti volontari del datore di lavoro, redditi patrimoniali, prestazioni previdenziali non erogabili e partecipazione a eccedenze assegnate alla cassa di previdenza in base a contratti assicurativi stipulati per conto della cassa di previdenza. Si tratta di capitali assegnati dalla commissione previdenziale al patrimonio libero della fondazione della cassa di previdenza, con o senza indicazione della destinazione, oppure sulla cui utilizzazione la commissione previdenziale non ha ancora preso una decisione. 2 La commissione previdenziale decide dell'impiego dei fondi liberi in base all’utilizzo previsto nel presente regolamento. L'eventuale ripartizione volontaria agli assicurati e ai beneficiari di rendite per l'incremento degli averi di vecchiaia ovvero delle rendite avviene secondo la procedura di cui all'allegato 5. 3 Se sono disponibili fondi per le misure speciali, l'organo competente della fondazione decide sulla ripartizione secondo la procedura di cui all'allegato 5. Liquidazione parziale o totale Vedi regolamenti liquidazione parziale (allegato 9). 6.4. L'assegnazione delle eccedenze al singolo contratto di assicurazione collettiva viene effettuata per la prima volta alla fine del primo anno di assicurazione. L'assegnazione delle eccedenze avviene in maniera forfetaria per ciascun contratto, di norma con effetto al giorno di riferimento dell'anno successivo. La commissione previdenziale decide l'utilizzo delle eccedenze assegnate a ciascun contratto. Salvo diversamente deliberato da tale organo, le eccedenze assegnate a un contratto possono essere accreditate all'avere di vecchiaia degli assicurati, se questo è stato convenuto nel contratto di assicurazione collettiva e se il contratto è ancora in essere al momento dell'assegnazione. La commissione previdenziale decide l'ammontare della quota da accreditare all'avere di vecchiaia del singolo assicurato. Nel contratto di assicurazione collettiva questa può pattuire con l’assicuratore, nell'ambito di un sistema di ripartizione forfetaria, quale parte di eccedenza debba essere assegnata annualmente agli averi di vecchiaia degli assicurati dalla cassa di previdenza ovvero dal contratto di assicurazione collettiva stipulato per conto della cassa di previdenza e quale parte debba essere utilizzata per altri scopi della cassa di previdenza, in particolare per la costituzione di riserve per futuri incrementi delle rendite. Gli assicurati e i beneficiari di rendite non hanno alcun diritto alle eccedenze assegnate alla cassa di previdenza ovvero al proprio contratto di assicurazione collettiva, se queste eccedenze non sono state accreditate agli averi di vecchiaia delle persone assicurate ovvero destinate all'incremento delle rendite in essere. Ogni anno l'assicuratore elabora un conteggio per ciascuna cassa di previdenza, che evidenzia le basi per il calcolo delle eccedenze e i principi dell'assegnazione. Il conteggio include inoltre i dati sulla ripartizione delle eccedenze agli assicurati, a condizione che queste vengano accreditate all'avere YLKDI15I – 01/14 Fondi liberi e misure speciali della cassa di previdenza 21 Effetti prodotti dalla risoluzione del contratto di affiliazione 1 Con la risoluzione del contratto di affiliazione, che costituisce la base dei rapporti previdenziali degli assicurati, si estinguono dalla data di risoluzione (data di efficacia) anche il contratto di assicurazione collettiva e quindi la garanzia assicurativa ai sensi delle DRP vigenti per la cassa di previdenza, fatto salvo quanto previsto dalle seguenti disposizioni. 2 Se è il datore di lavoro a sciogliere il contratto, la copertura assicurativa decade per gli assicurati attivi (pienamente e parzialmente abili al lavoro nonché inabili al lavoro con riserva del capoverso 6) e i beneficiari di rendite di invalidità (totale e parziale prima di raggiungere l'età pensionabile ordinaria). Le assicurazioni degli altri beneficiari di rendite non vengono risolte e questi ultimi restano affiliati alla fondazione, a fronte di una garanzia assicurativa invariata, salvo accordi diversi, stipulati con il nuovo istituto di previdenza a cui il datore di lavoro si affilia ovvero con l'assicuratore, per quanto riguarda la rilevazione dei beneficiari di rendite da parte del nuovo istituto di previdenza ovvero la permanenza dei beneficiari di rendite presso la fondazione. Tali accordi di diverso contenuto devono essere in ogni caso approvati da Allianz Suisse Vita. 3 Il datore di lavoro è tenuto, insieme alla commissione previdenziale, a concordare in maniera vincolante la ripresa della previdenza da parte del nuovo istituto di previdenza, in modo tale che non vi siano interruzioni dei versamenti delle rendite per i beneficiari che non restano affiliati alla fondazione. 4 Se è la fondazione a sciogliere il contratto, la copertura assicurativa decade per gli assicurati attivi (pienamente e parzialmente abili al lavoro nonché inabili al lavoro con riserva del capoverso 6). La fondazione concorda con il nuovo istituto di previdenza se i beneficiari di rendite debbano permanere presso la fondazione oppure se essi debbano essere trasferiti interamente o individualmente al nuovo istituto di previdenza. In assenza di accordo fra la fondazione e il nuovo istituto di previdenza, i beneficiari di rendite rimangono presso la fondazione. 5 Se la risoluzione del contratto di affiliazione avviene nell'ambito della liquidazione parziale o totale dell'azienda del datore di lavoro, i relativi diritti previdenziali (valori di liquidazione) di assicurati e beneficiari di rendite vengono garantiti secondo le forme consentite dalla legge e i beneficiari di rendite rimangono affiliati alla fondazione. 6 Se i beneficiari di rendite rimangono affiliati alla fondazione, il contratto di affiliazione e di assicurazione collettiva rimane valido con riferimento ai beneficiari di rendite fino all'estinzione dei loro diritti alla rendita. 7 8 9 10 6.5. Nei casi in cui il presente regolamento non prevede disposizioni, trovano applicazione le altre prescrizioni della previdenza professionale (LPP, CO, LFLP, ordinanze, ecc.). Negli altri casi il consiglio di fondazione stabilisce una regolamentazione in linea con lo scopo della fondazione e gli obiettivi della previdenza. Inoltre esso può applicare per analogia le normative della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) nonché delle condizioni generali per l'assicurazione collettiva LPP (allegate al contratto di assicurazione collettiva). 6.6. In caso di risoluzione del contratto, per le assicurazioni risolte è esigibile il valore di liquidazione. Il valore di liquidazione viene calcolato, tenendo conto dell'effettiva durata del contratto risolto, con il metodo attuariale di Allianz Suisse Vita e con le regole approvate dalle competenti autorità di vigilanza per il calcolo del valore di liquidazione in caso di risoluzione contrattuale previste dalle Condizioni generali per l'assicurazione collettiva sulla vita nell'ambito della LPP, ivi compreso l'allegato tecnico. Il valore di liquidazione per gli assicurati attivi viene calcolato sulla base della riserva matematica presente nell'assicurazione a tale data. Se il contratto risolto è durato meno di cinque anni, dal valore calcolato viene dedotto un importo per il rischio interesse. Questo non riduce tuttavia l'ammontare degli averi di vecchiaia minimi LPP per il periodo che inizia con l'entrata in vigore del contratto di affiliazione. Il diritto pro quota alle assegnazioni delle eccedenze per l'anno di risoluzione viene disciplinato dal piano di assegnazione delle eccedenze di Allianz Suisse Vita. Il diritto viene prorogato fino a quando Allianz Suisse Vita non abbia calcolato le eccedenze e preso una decisione sulla distribuzione e l'assegnazione delle stesse. 6.7. I valori di liquidazione vengono trasferiti al nuovo istituto di previdenza in forma di capitale. La fondazione ha facoltà, ma non l'obbligo, di effettuare versamenti in acconto al nuovo istituto di previdenza e di dedurre le rendite versate oltre la data di efficacia della risoluzione. Inoltre anche i capitali previdenziali trasferiti da precedenti rapporti previdenziali vengono inoltrati secondo la regolamentazione relativa al valore di liquidazione. Se il datore di lavoro ha adempiuto a tutti i suoi obblighi e se la fondazione è in mora con il versamento dei valori di liquidazione dei soggetti abili al lavoro, la fondazione è tenuta a versare un interesse di mora su questa somma. L'ammontare di questo interesse di mora dipende dagli accordi ovvero dai suggerimenti del settore, se questi valgono anche per l'assicuratore del nuovo istituto di previdenza. In caso contrario l'interesse di mora è pari al tasso di interesse applicato agli averi di vecchiaia dalla fondazione al momento della risoluzione del contratto di affiliazione. I valori di liquidazione per i soggetti inabili al lavoro nonché i valori di liquidazione relativi ad assicurazioni esentate dal pagamento dei premi e/o relativi al versamento di rendite in corso prevedono l'applicazione di un tasso di interesse soltanto se questo è espressamente indicato nell'accordo di trasferimento al nuovo istituto di previdenza e Allianz Suisse Vita approva questa decisione. YLKDI15I – 01/14 Vuoti normativi 6.8. 6.9. Modifica delle disposizioni regolamentari 1 La fondazione ha facoltà di apportare in ogni momento variazioni al presente regolamento previdenziale (DRG e DRP) nel rispetto delle disposizioni di legge e in particolare della LPP e dell'atto di fondazione. 2 Nell'ambito delle facoltà ad essa assegnate dal regolamento organizzativo della fondazione, la commissione previdenziale può abrogare, integrare o modificare in ogni momento, con il consenso di Allianz Suisse Vita, le DRP relative al piano previdenziale della cassa di previdenza. L'entrata in vigore prevede almeno 30 giorni di attesa dal consenso fornito dal consiglio di fondazione, se tale procedura è richiesta dal regolamento organizzativo della fondazione. 3 La modifica delle presenti DRG rientra fra le competenze esclusive del consiglio di fondazione e viene effettuata su delibera di quest'ultimo, previo controllo preliminare da parte della competente autorità di vigilanza. 4 Le modifiche del regolamento previdenziale si applicano, salvo diversamente previsto, soltanto ai casi previdenziali verificatisi dopo la data di efficacia delle modifiche stesse. Luogo di adempimento e foro giudiziario 1 Il luogo di adempimento per le prestazioni è il domicilio svizzero degli assicurati ovvero degli aventi diritto; in mancanza di questo la sede del loro mandatario in Svizzera; in mancanza di questo la sede della fondazione. 2 Qualora sussistano dubbi fondati sugli aventi diritto, la fondazione può depositare la prestazione in scadenza presso la propria sede. 3 Il foro competente è la sede o il domicilio svizzero della parte convenuta o la sede dell'azienda presso la quale era impiegato l'assicurato. Versione facente fede del regolamento 1 Qualora le relative DRP rimandino alle disposizioni delle DRG, fa fede l'ultima versione aggiornata delle stesse. 2 Il presente regolamento è stato tradotto in altre lingue. La versione facente fede è unicamente il testo originale in lingua tedesca. Disposizioni transitorie Con l'entrata in vigore delle DRP e delle DRG tutti i testi regolamentari esistenti vengono sostituiti, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni che seguono. 6.9.1. 22 Disposizione transitoria sulle rendite di vecchiaia e per i superstiti in corso di godimento nonché sui casi d'invalidità in corso di definizione e sulle rendite d'invalidità in corso di erogazione, per le quali il regolamento finora valido parzialmente applicabile. rimane interamente o 1 Le rendite di vecchiaia e per i superstiti in corso al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento finora valido per queste rendite fino alla loro estinzione. 2 I casi di invalidità in corso di definizione al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento per i quali a) la decorrenza dell'erogazione della rendita è stata posticipata in seguito a versamento del salario o di una somma sostitutiva del salario, sono disciplinati dalle disposizioni del regolamento in vigore alla data di decorrenza del diritto alla rendita; b) in seguito a sovra indennizzo non viene erogata alcuna rendita, sono disciplinati dalle disposizioni del regolamento in vigore alla data di decorrenza del diritto alla rendita; c) il termine di attesa (previsto dal regolamento precedente) è già iniziato e scade solo dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento, sono disciplinati dalle disposizioni del regolamento in vigore alla data di decorrenza del periodo di attesa. 3 IV. V. Le rendite di invalidità in corso al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento vengono disciplinate, con riserva dei seguenti punti da a) a b), dalle disposizioni del regolamento finora valido per tali rendite fino alla loro estinzione. a) Se il grado di invalidità aumenta dopo l'entrata in vigore del presente regolamento in modo tale da influire sull'entità della rendita, la rendita di invalidità calcolata secondo il regolamento finora vigente viene erogata in base allo schema previsto al punto 4.3.1 cpv. 4 del regolamento. La rendita di invalidità dopo la variazione è pari almeno alla rendita di invalidità minima LPP che risulterebbe in base alle disposizioni LPP vigenti fino al 31/12/2004 (lett. f) cpv. 1 Disposizioni transitorie della prima revisione LPP) qualora tali disposizioni prevedessero la nascita di un diritto a seguito dell'aumento del grado di invalidità. Se il grado di invalidità scende dopo l'entrata in vigore del presente regolamento in modo tale da influire sull'ammontare della rendita, rimane applicabile la scala delle rendite prevista nel regolamento precedentemente valido. b) Se nel regolamento precedentemente vigente è previsto per queste rendite che, al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria, la rendita di invalidità percepita fino a quel momento venga sostituita da una rendita di vecchiaia, si applica quanto segue: I. la sostituzione della rendita di invalidità in corso con la rendita di vecchiaia avviene all'età pensionabile ordinaria prevista nel regolamento precedente; II. il calcolo di questa rendita di vecchiaia viene effettuato sulla base dell'avere di vecchiaia disponibile all'età pensionabile ordinaria di cui al par. I, costituito a partire dal 1/1/2005 dagli accrediti di vecchiaia accumulati fino all'età pensionabile ordinaria e previsti dal regolamento finora vigente per questo tipo di rendite, nonché dal salario coordinato che era utilizzato come base per il calcolo della rendita di invalidità in corso; III. la conversione dell'avere di vecchiaia derivante dalla previdenza obbligatoria (avere di vecchiaia minimo LPP) al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria prima del 1/1/2010, di cui al par. I, viene effettuata secondo l’aliquota di conversione prevista nel regolamento finora YLKDI15I – 01/14 VI. 23 vigente per questa rendita. In caso di raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria prevista dal par. I successivamente al 1/1/2010, la conversione dell'avere di vecchiaia derivante dalla previdenza obbligatoria (avere di vecchiaia minimo LPP) viene effettuata all’aliquota di conversione prevista nel regolamento vigente al momento della conversione. La conversione dell'avere di vecchiaia derivante dalla previdenza sovraobbligatoria sarà effettuata in entrambi i casi in base all’aliquota di conversione prevista nel regolamento vigente al momento della conversione; l'importo della rendita di vecchiaia calcolata ai sensi dei par. I - III non può essere inferiore alla rendita di invalidità minima obbligatoria LPP che risulterebbe dalle disposizioni LPP vigenti fino al 31/12/2004 (lett. f) Disposizioni transitorie della prima revisione LPP), tenendo conto dell'adeguamento al rincaro prescritto dalla legge fino alla data del pensionamento ai sensi del par. I; se non sussiste alcun diritto a una rendita di invalidità minima obbligatoria LPP ai sensi delle vecchie disposizioni di legge, la rendita di vecchiaia calcolata in base al par. I - III in questo caso è pari almeno alla rendita di vecchiaia minima obbligatoria LPP ai sensi delle nuove disposizioni, calcolata sulla base della componente passiva dell'avere di vecchiaia minimo LPP di cui alle nuove disposizioni, accumulata dalla fondazione fino alla data di pensionamento prevista al par. I; finché la rendita di vecchiaia calcolata in base ai par. I - III è pari o superiore alla rendita minima di cui al par. IV ovvero V, non si ha alcun adeguamento obbligatorio della rendita al rincaro. In caso contrario la rendita di cui al par. IV viene adeguata obbligatoriamente al rincaro entro e non oltre il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria ai sensi delle nuove disposizioni di legge (cfr. punto 4.8.4 cpv. 1 del presente regolamento). 4 Le disposizioni di cui al cpv. 1 valgono anche per i casi di invalidità in cui, al momento dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, viene differito l’inizio del versamento della rendita poiché l'assicurato continua a percepire il salario normale ovvero percepisce una somma sostitutiva del salario, non viene erogata alcuna rendita a causa di sovra indennizzo oppure sia già iniziato il periodo di attesa di cui al regolamento precedentemente in vigore e tale periodo scadrà solo dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento. 5 Se il diritto a una prestazione di invalidità nasce dopo il 31/12/2004 ma prima del 1/1/2007, il diritto alla prestazione per la rendita e l'esenzione dal pagamento dei contributi viene disciplinato in base alla scala delle rendite di cui al punto 4.3.1 cpv. 4 del presente regolamento. La rendita di invalidità così determinata è pari almeno alla rendita di invalidità minima obbligatoria LPP, se questa fosse stata calcolata sulla base della scala prevista secondo le disposizioni di legge in vigore fino al 31/12/2004 (lett. f cpv. 2 Disposizioni transitorie della prima revisione LPP). 6 Se il diritto a una rendita per superstiti o invalidi matura dopo il 31/12/2004 e il salario base previsto dal regolamento per il calcolo di tali prestazioni è precedente al 1/1/2005, tale salario non subisce adeguamenti. Se all'entrata in vigore del presente regolamento la rendita di invalidità o di vecchiaia si estingue a causa del decesso del beneficiario della rendita, le prestazioni per i superstiti sono disciplinate dalle di riferimento della prestazione di uscita di cui al punto 4.4.2 cpv. 1 lett. a), il salario non viene aumentato. disposizioni del regolamento finora in vigore per le rendite in corso. Vengono garantite le rendite minime obbligatorie per i superstiti ai sensi della LPP in base alle disposizioni vigenti dopo il 1/1/2005 (Disposizioni transitorie, lett. a cpv. 3 della prima revisione LPP). 7 6.9.2. 6.9.4. Disposizione transitoria per i versamenti volontari (sul punto 5.4) Il punto 5.4.1 cpv. 5 si applica soltanto ai soggetti che aderiscono alla fondazione dopo il 31/12/2005. In deroga ai capoversi di cui sopra si applicano, per le rendite di invalidità in corso al momento dell'entrata in vigore dell'allegato 8, le disposizioni connesse alla 6ͣ revisione AI in vigore dal 1° gennaio 2012 di cui all'allegato 8 e, ove si presenti il cumulo fra più prestazioni (cfr. punto 4.7), si applicano in ogni caso le disposizioni di coordinamento del regolamento vigente alla data in cui si pone la questione di coordinamento. 6.9.5. Disposizione transitoria per le rendite di vecchiaia il cui godimento è stato differito a una data antecedente il 1/1/2005 Disposizione transitoria per il limite massimo del salario annuo assicurato (sul punto 2.3.2) 1 Per i soggetti che al 1/1/2006 risultano già assicurati presso la fondazione e il cui salario annuo assicurato supererebbe il limite di cui al punto 2.3.2 cpv. 1 e 2, il salario annuo assicurato viene ridotto a tale limite a far data dal 1/1/2006, salvo quanto previsto dal capoverso 2. 2 Per i soggetti che al 1/1/2006 risultano già assicurati presso la fondazione e hanno compiuto il 50° anno di età, per il rapporto previdenziale esistente a tale data non si applica la restrizione al decuplo del limite LPP di cui al punto 2.3.2 cpv. 1 e 2 per i rischi decesso e invalidità. Per le rendite di vecchiaia differite a data antecedente il 1/1/2005 si applicano le aliquote di conversione riportate nell'Allegato 2 Disposizioni transitorie dall’1/1/2014 al 31/12/2018. 6.9.3. Disposizione transitoria per il calcolo della prestazione di uscita di cui al punto 4.4.2 cpv. 1 lett. c) qualora la condizione di invalidità sia cessata dopo il 31/12/2004 6.10. Se un assicurato in data 31/12/2004 ha diritto alle prestazioni di invalidità e tale diritto cessa dopo il 31/12/2004, perché l'assicurato non è più invalido, il valore di riferimento della prestazione di uscita di cui al punto 4.4.2 cpv. 1 lett. c) (avere di vecchiaia minimo LPP) si calcola sulla base degli accrediti di vecchiaia LPP vigenti fino al 31/12/2004 e dell'ultimo salario coordinato nel corso dell'ultimo anno assicurativo prima dell’inizio dell’invalidità; a ciò si aggiungono gli accrediti di vecchiaia LPP validi dal 1/1/2005, motivo per cui il salario coordinato di riferimento fino a fine 2004 aumenta del 5,9%. Per il calcolo del valore YLKDI15I – 01/14 24 Entrata in vigore 1 La presente versione delle DRP LPP entra in vigore il 1° gennaio 2014 ed è applicabile da tale data - fatto salvo quanto previsto al cpv. 2 - a tutti i rapporti previdenziali. 2 Qualora una o più disposizioni modificate delle presenti DRG LPP non fossero applicabili ai contratti in essere all'1/1/2014, ciò deve essere espressamente indicato nelle DRP relative agli specifici contratti.