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EDITORIALE Il controllo a distanza dei lavoratori: la novità della giurisprudenza. Recenti sentenze della Corte di Cassazione (rispettivamente: Sezione Lavoro, 23 febbraio 2012, n. 2722; Sezione Lavoro, 4 aprile 2012, n. 5371 e Sezione III Penale, 11 giugno 2012, n. 22611) hanno dato spunti interessanti per tornare sul tema dei “controlli a distanza”, di cui all’art. 4 St.lav. La norma pone, al comma 1, il divieto di installazione ed utilizzo di impianti audiovisivi e altre apparecchiature per il controllo a distanza dei lavoratori, ammettendo invece, al comma 2, la possibilità di installare dispositivi audio-visivi per esigenze tecnico-organizzative o di sicurezza del lavoro, previo accordo con le RSA (o con la commissione interna), oppure, in difetto, su autorizzazione rilasciata dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro. La giurisprudenza, tuttavia, da sempre ammette una deroga delle condizioni predette in relazione ai controlli c.d. “difensivi”, ossia di tutti quei sistemi di monitoraggio diretti ad accertare condotte illecite e sleali del personale, tali da configurare un illecito contrattuale (o extracontrattuale), oppure idonee a ledere il patrimonio della società e/o la sicurezza aziendale (si vedano, per esempio: Tribunale di Milano, 5 luglio 2006; Cassazione civile, sez. lav., 24 luglio 2003, n. 11516). Tale orientamento era stato però contrastato dalla stessa Cassazione nel 2010, con sentenza n. 4375 del 23 febbraio 2010, relativamente alla vicenda di una dipendente sorpresa a utilizzare la connessione internet aziendale per finalità estranee a quelle produttive e, comunque, in contrasto con il regolamento aziendale (in questo caso fu affermata l’esclusione dal dettato dell’art. 4 St.lav. dei soli controlli finalizzati a verificare la commissione di illeciti non contrattuali). In altre parole, secondo tale sentenza, soltanto i controlli finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro (ad esempio il patrimonio aziendale o il know how societario) sarebbero esclusi dall’applicazione dei divieti previsti dallo Statuto dei lavoratori. Le successive pronunzie della Cassazione hanno però disatteso tale affermazione. Così, con sentenza del 23 febbraio 2012, n. 2722, i giudici, chiamati a pronunciarsi sul licenziamento di un dipendente bancario, hanno ritenuto legittimo il controllo effettuato dal datore di lavoro sulla posta elettronica inviata, anche se in concreto idoneo ad accertare l’adempimento di un obbligo discendente dal rapporto lavorativo, quale quello di non ledere l’immagine della banca. In una successiva pronuncia (Cassazione civile, Sezione Lavoro, 4 aprile 2012, n. 5371), la Corte ha poi ammesso la liceità dell’utilizzo di tabulati telefonici qualora il controllo sia realizzato da un soggetto terzo e non dal datore di lavoro, poiché l’art. 4 St.lav. farebbe riferimento solo ai controlli effettuati direttamente dal datore di lavoro, non impedendo invece l’utilizzo di registrazioni effettuate fuori dai locali aziendali o di tabulati telefonici acquisiti da un terzo estraneo, anche al fine di dimostrare l’illecito contrattuale (e non) del dipendente. Peraltro, tale sentenza è conforme ad una precedente del gennaio 2011 (Cassazione civile, sez. lav., 28 gennaio 2011, n. 2117) in cui la Corte aveva ritenuto lecito l’utilizzo della registrazione effettuata dal terzo per dimostrare la condotta inadempiente del lavoratore. Nel caso di specie, alcuni lavoratori, addetti al servizio vigilanza dei locali della propria impresa, si erano introdotti illegittimamente nei locali attigui, appartenenti a un’altra società, condotta registrata dall’impianto di videosorveglianza ivi installato. Il datore di lavoro, venuto a conoscenza dell’accaduto, licenziava i dipendenti, utilizzando a sostegno della propria decisione il filmato dell’impianto posto nei locali dell’impresa terza. Da ultimo, merita attenzione anche un’altra sentenza (Cassazione, sez. III Penale, 11 giugno 2012, n. 22611) in cui i giudici hanno escluso la violazione dell’art. 4 St.lav. (e del conseguente reato) per aver il datore di lavoro preventivamente ottenuto, in luogo dell’accordo con le rappresentanze sindacali, il consenso scritto di tutti i lavoratori all’installazione di un impianto di videosorveglianza. Infine, si deve ricordare che, in una prospettiva di semplificazione, la recente circolare del Ministero del Lavoro (n. 7162, 16 aprile 2012) ha escluso l’obbligo per la Direzione Territoriale del Lavoro di procedere a un accertamento tecnico dello stato dei luoghi nel caso in cui venga richiesta l’autorizzazione per l’installazione di impianti di videosorveglianza. Si segnalano inoltre: - Sull’indennità di anzianità riconosciuta ai dipendenti bancari: Cassazione civile, sez.lav., 1 giugno 2012, n. 8840: “ Le somme accantonate dal datore di lavoro per la previdenza complementare, quale che sia il soggetto tenuto all’erogazione dei trattamenti integrativi e quindi destinatario degli accantonamenti, non si computano né nell’indennità di anzianità, maturata sino al 31 maggio 1982, né nel trattamento di fine rapporto”; - Sul licenziamento disciplinare: Cassazione civile, sez.lav., 1 giugno 2012, n. 8845: “In caso di licenziamento disciplinare, il lavoratore ha diritto, qualora ne faccia richiesta, ad essere sentito oralmente dal datore di lavoro; la convocazione in orario di lavoro e nel luogo di lavoro non rientra tuttavia tra i diritti del lavoratore, purché la convocazione in orari e luoghi diversi non si traduca, per le difficoltà della sua attuazione, in una violazione del diritto di difesa”; - Sul trasferimento del dipendente: Corte d’Appello di Torino, 26 gennaio 2012: “L’oggettiva incompatibilità ambientale, a prescindere dalla fondatezza o meno delle cause che la generano, configura una delle ragioni organizzative che legittimano il datore di lavoro a disporre il trasferimento del lavoratore quando la misura costituisca una ragionevole soluzione”. Olimpio Stucchi - Partner LABLAW