Newsletter Wikilabour.it Il grande dizionario dei diritti dei lavoratori
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Newsletter Wikilabour.it Il grande dizionario dei diritti dei lavoratori annotato con la giurisprudenza Corte di cassazione, sentenza 16 maggio 2016 n. 10020 L’omesso esame di un testimone non concreta di per sé un vizio di motivazione della sentenza, denunciabile in cassazione. Nella vicenda esaminata, il licenziamento di un dipendente, per avere durante l’orario di lavoro proposto la vendita di prodotti, era stato censurato dai giudici di merito perché non proporzionato alla mancanza (perché la proposta era limitata ai soli colleghi di lavoro, era stata limitata al periodo prenatalizio e non aveva recato danno alla società). In cassazione, la datrice di lavoro aveva sostenuto il vizio di motivazione della sentenza impugnata perché non era stato sentito un teste su una circostanza che avrebbe reso più grave la mancanza (la proposta di vendita sarebbe stata fatta non solo ai colleghi del lavoratore ma anche ai clienti della società). La Corte, richiamando il nuovo testo dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ricorda che il vizio di motivazione è ora limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti e che nel caso in esame il fatto storico della vendita era già stato esaminato e valutato dai giudici di merito sulla base della intera istruttoria svolta, per cui l’eventuale omissione nell’ammissione di ulteriori prove non integra il vizio denunciato, se il giudice ha comunque preso in considerazione, esplicitamente o implicitamente, il fatto oggetto della relativa istanza. leggi il testo…