La denuncia di sinistro

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La denuncia di sinistro
Capitolo 1
La denuncia di sinistro
Bibliografia:
C. BUZZONE-M. CURTI, Formulario RC auto, Ipsoa, Milano 2006.
Legislazione:
D.P.R. n. 254/2006.
La denuncia di sinistro ha lo scopo di portare all’attenzione di qualcuno
un fatto riguardante un sinistro stradale. Il termine denuncia non va interpretato in senso tecnico, ma in senso ampio quale sinonimo di informazione
diretta alla assicurazione o all’autorità giudiziaria (o ad altra autorità che abbia l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria) senza il rispetto di particolari
formalità.
Nella denuncia di un sinistro stradale, è bene avere ben chiaro che una
denuncia correttamente completa in ogni parte, accelera la procedura di liquidazione del danno, se quindi non c’è accordo sulle modalità del sinistro,
oppure la parte avversa non vuole firmare il modulo CID, è bene richiedere
l’intervento dell’autorità (Polizia, Carabinieri o Vigili Urbani), se invece le
due parti sostanzialmente concordano, sarebbe opportuno compilare con
cura il Modulo Blu (modulo CID). Se si ha a disposizione una macchina fotografica, è bene scattare delle fotografie sul luogo dell’incidente, considerando nella fotografia stessa tutti gli elementi e riferimenti fisici. È in ogni
caso di fondamentale importanza, soprattutto se non viene firmato il CID e
non intervengono le autorità, prendere le generalità dei testimoni. Se si accusano anche lievi dolori, recarsi sempre al Pronto soccorso per gli accertamenti del caso, potrebbero essere utili in seguito, ovvero, in sede di accertamento del danno biologico. È a questo proposito bene informare che i danni
derivanti da un sinistro stradale possono essere materiali, biologici e morali.
Quindi in sede di risarcimento danni occorrerà tenere ben presente questa
diversità e magari, quando ci sono danni alla persona (quindi biologici e morali), rivolersi ad un avvocato. Riguardo ai danni materiali occorre sapere che
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se la riparazione del veicolo sarebbe antieconomica (ovvero il costo della riparazione supererebbe il valore del veicolo a quella data), la Compagnia assicuratrice sarà tenuta a risarcire solo il valore medio del veicolo risultante su
Eurotax, oltre le spese per la demolizione e immatricolazione di un veicolo
nuovo e l’importo della tassa di circolazione non usufruito. In linea di massima è consigliabile raggiungere un accordo piuttosto che seguire giudizi spinosi e defatiganti, specialmente quando la controversia non è sulla responsabilità, ma solo sull’entità dei danni. Se non si è d’accordo sull’indennizzo, si
può chiedere alla propria assicurazione un’offerta formale. Qualora l’assicuratore provveda all’offerta, reale, di sua iniziativa, senza aver consultato il
danneggiato, questi, se non si trova d’accordo, dovrà notificarlo all’assicuratore con lettera raccomandata restituendo l’assegno, ovvero trattenendo
l’ammontare come acconto sull’intero risarcimento del danno. Ove l’assicuratore del responsabile dell’incidente non dimostri buona volontà di definire
il danno, potrà rivolgersi all’ufficio reclami dell’ISVAP per lamentare le inadempienze e richiedere un intervento. Se non si è esperti in legge, conviene,
come si è già detto, farsi assistere da un avvocato per danni che superino i
2500 €.
Esiste anche la transazione che è l’atto tramite il quale l’assicurazione paga al danneggiato e al suo legale una somma concordata a risarcimento dei
danni subiti. Contrariamente alla sentenza, la transazione non è appellabile e
non si può rivedere se non per gravi vizi del consenso. Ciò deve rendere il
danneggiato molto prudente nel chiudere una transazione e, anche di fronte
ad un’offerta apparentemente remunerativa, conviene che faccia una pausa
di riflessione prima di accettare. La transazione può avvenire: in via stragiudiziale, senza cioè che si sia mai aperta una causa civile; alla prima udienza di
giudizio, rendendo cosi inutile la prosecuzione del processo: con il nuovo
processo civile il tentativo di conciliazione bonario alla prima udienza è divenuto obbligatorio; in corso del giudizio in primo grado: la transazione è
sempre possibile prima che il processo si definisca; nei gradi successivi ove si
aprano spazi per una transazione vantaggiosa: in questi casi il danneggiato
dovrà tener conto, nell’accettare la transazione, del lungo tempo trascorso,
delle spese sostenute, degli interessi passivi che decorrono dal momento
dell’incidente e che ammontano per legge al 10%. Se il danneggiato è un
minore o un incapace di intendere e di volere, la transazione deve essere
prima autorizzata dal Giudice tutelare in caso di lesioni permanenti.
Per prima cosa l’utente della strada, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento, deve fermarsi e se necessario prestare soccorso
alle persone che eventualmente sono rimaste ferite. In caso di sinistro strada-
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le occorre comportarsi come segue: nel caso in cui si tratti di sinistro con lievi danni occorre: segnalare il veicolo fermo ove ciò fosse necessario; qualora
fosse possibile, eliminare l’intralcio alla circolazione (art. 189 C.d.S.); si ha
l’obbligo di scambiare le generalità e quanto serve ai fini del risarcimento
(art. 189 C.d.S.); nel caso in cui si tratti di sinistro con danni ingenti solo ai
veicoli o alle cose occorre: segnalare il veicolo fermo ove ciò fosse necessario;
attivarsi perché non siano spostati i veicoli e conservare le tracce del sinistro
utili alle indagini; richiedere l’intervento del Corpo o di altra forza di polizia;
nel caso in cui si tratti di sinistro con feriti occorre: prestare soccorso ai feriti
e segnalare il veicolo fermo ove ciò fosse necessario; attivarsi affinché non
siano spostati i veicoli e conservare le tracce del sinistro utili alle indagini;
richiedere l’intervento riferendo l’entità delle lesioni ed il Pronto Soccorso
dove eventualmente sono già stati trasportati i feriti, oppure richiedere l’intervento dell’autolettiga se i predetti sono ancora sul luogo. Si ricorda che
vige l’obbligo di fermarsi, la cui violazione comporta delle pesanti sanzioni
sia amministrative che penali.
Si riporta l’art. 189 che dà le indicazioni su come comportarsi in caso di
sinistro stradale. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, hanno subito danno alla
persona. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tal esigenza, adoperarsi affinché non sia modificato lo stato dei luoghi
e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità. Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente
della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio
alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente. In ogni caso
i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera
all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta a mille euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai
veicoli coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’art. 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della so-
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spensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del
Capo I, Sezione II, del Titolo VI. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo
di fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da uno a tre anni, ai sensi del Capo II, Sezione II, del Titolo VI. Nei casi di
cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli artt. 281,
282, 283 e 284 c.p.p., anche al di fuori dei limiti previsti dall’art. 280 del
medesimo codice ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’art. 381
del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo
di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un
anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del Capo II, Sezione
II, del Titolo VI. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a
chi ha subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione
degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di
omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto
stabilito per il caso di flagranza di reato. Nei confronti del conducente che,
entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni
di cui al terzo periodo del comma 6. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 ad € 275,10. Il Codice della Strada attualmente in vigore prevede all’art. 11, comma 4, che “gli interessati possono
chiedere agli organi di polizia di cui all’art. 12 le informazioni acquisite sulle
modalità dell’incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli ed ai dati di individuazione di questi ultimi”.
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Le formule
1. Denuncia di sinistro stradale
2. Denuncia di insidia stradale con istanza di sopralluogo
3. Denuncia di sinistro – Istruzioni CID
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1. Denuncia di sinistro stradale
Contraente: ..............................................
..............................................
..............................................
RACCOMANDATA A.R.
Spettabile Compagnia ..........................
Agenzia di ................................................
.....................................................................
.....................................................................
Oggetto: denuncia sinistro Rca su polizza n. .................................................
Vi comunico che il giorno ........................................... alle ore ............ in Via/P.za ....................
località ................................................... prov. ......... si è verificato un sinistro stradale tra il mio veicolo ............................................ targato ........................
e coperto dalla polizza in oggetto e il veicolo ........................................ targato
.......................................... intestato a .............................................................................. e assicurato
dalla Compagnia di Assicurazione .................................................................................. con la
polizza n. .................................................
Per ulteriori dati rimando al modulo CID allegato.
Vi informo inoltre che ai fini della verifica dei danni, la mia vettura sarà disponibile
presso: ............................................................................................ dal giorno ......................... dalle
ore ................... alle ore ................... per un periodo di 10 giorni.
Distinti saluti.
............................................................
...................................... il .........................
Firma ..................................................................
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