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GIURISPRUDENZA SULL’ART. 595 C.P. (DIFFAMAZIONE)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste una generica prevalenza del diritto all'onore sul
diritto di critica, in quanto ogni critica alla persona può incidere sulla sua reputazione, e del resto negare
il diritto di critica solo perché lesivo della reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di libera
manifestazione del pensiero; pertanto, il diritto di critica può essere esercitato anche mediante
espressioni lesive della reputazione altrui, purché esse siano strumento di manifestazione di un ragionato
dissenso e non si risolvano in una gratuita aggressione distruttiva dell'onore. (Rigetta, App. Firenze,
16/12/2009)
Sez. III, sent. n. 4545 del 22-03-2012 (ud. del 22-02-2012), Fontani c. Pieri e altri (rv. 621644)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- direttore responsabile
Sussiste la responsabilità del direttore di un quotidiano, ex art. 57 cod. pen. in relazione all'art. 595 cod.
pen., che pubblichi una notizia diffamatoria contenuta in un breve pezzo non firmato (cosiddetta
"brevina" in linguaggio giornalistico), in quanto il direttore di un organo di stampa è titolare di una
posizione di garanzia preordinata alla tutela dell'interesse diffuso, prevenendo la lesione dell'altrui
reputazione e garantendo l'aderenza alla verità storica; né, a tal fine, rileva la circostanza della brevità
del pezzo, in quanto la carenza di una firma dell'informazione induce a supporre un diretto e più
stringente controllo al riguardo, divenendo immediato il titolo di coinvolgimento del preposto al giornale
verso i destinatari di eventuali resoconti diffamatori. (Rigetta, App. Cagliari, 17/06/2010)
Sez. V, sent. n. 15004 del 22-02-2012 (ud. del 22-02-2012), (rv. 252484)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- sindacato della Corte di Cassazione
In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la valutazione del
contenuto degli scritti e delle circostanze oggetto di provvedimenti giudiziali anche non costituenti cosa
giudicata, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione,
l'esclusione della esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono oggetto di
accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da
argomentata motivazione. (Rigetta, App. Roma, 28/11/2005)
Sez. III, sent. n. 80 del 10-01-2012 (ud. del 29-11-2011), Previti c. Rai Radiotelevisione Italiana Spa e
altri (rv. 621133)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- direttore responsabile
Il direttore di un periodico on-line non è responsabile per il reato di omesso controllo, ex art. 57 cod.
pen., sia per l'impossibilità di ricomprendere la pubblicazione mediante rete informatica nel concetto di
stampa periodica, sia per l'impossibilità per il direttore della testata on-line di impedire le pubblicazioni di
contenuti diffamatori 'postate' direttamente dall'utenza. (Annulla senza rinvio, App. Bologna,
11/01/2011)
Sez. V, sent. n. 44126 del 28-10-2011 (ud. del 28-10-2011), (rv. 251132)
Cassazione Penale
Risarcimento del danno:- prova del danno
È legittimo il ricorso al notorio ed alle presunzioni nella prova del danno, nella specie derivante da lesione
alla reputazione a mezzo di programma televisivo, considerato che, in base all'"id quod plerumque
accidit", si può presumere, che tale lesione abbia arrecato alla persona offesa una sofferenza morale
meritevole di ristoro; inoltre, l'automatismo del relativo nesso causale è, in tal caso, di tale evidenza da
far sì che il relativo onere di allegazione possa ritenersi soddisfatto attraverso il richiamo (anche per
"relationem" rispetto all'imputazione contestata) al contenuto e alle modalità di diffusione delle
affermazioni lesive. (Rigetta, App. Venezia, 26/05/2010)
Sez. V, sent. n. 6481 del 28-10-2011 (ud. del 28-10-2011), (rv. 251944)
Cassazione Civile
Responsabilità disciplinare del magistrato:- espressioni lesive della reputazione dei componenti di un
collegio penale
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma
1, lett. d), d. lgs. n. 109 del 2006, in quanto fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del
magistrato, l'espressione di giudizi pesantemente critici in merito alla capacità professionali ed alle
caratteristiche di imparzialità ed indipendenza, e, dei componenti di un collegio penale della Corte di
cassazione, della Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura, nonché del collegio delle Sezioni Unite
della Corte di cassazione, formulati all'interno di nota allegata ad una domanda di pensionamento
indirizzata al Vice Presidente del Cons. Sup. Magistratura, sussistendo, il requisito della comunicazione
con più persone, necessario per integrare il reato di diffamazione commessa mediante scritti, anche
quando le espressioni offensive pur comunicate ad una sola persona siano destinate ad essere riferite
almeno ad un'altra persona, che ne abbia poi effettiva conoscenza. (Rigetta, Cons. Sup. Mag. Roma,
08/02/2011)
Sez. Unite, sent. n. 20935 del 12-10-2011 (ud. del 05-07-2011), Salustro c. Min. Giustizia e altri (rv.
618851)
Cassazione Civile
Risarcimento del danno
In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, il diritto di cronaca
soggiace al limite della continenza, che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità
espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l'altrui dignità morale e
professionale, con riferimento non solo al contenuto dell'articolo, ma all'intero contesto espressivo in cui
l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi
tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il
significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso il requisito della
continenza per il tono sprezzantemente sdegnato e scandalizzato del sottotitolo, da leggere
necessariamente come collegato con il titolo, nonché per l'uso insinuante delle parole, che mirava ad
attirare negativamente l'attenzione dei lettori e ad accreditare come verità accertata i documenti e le
circostanze oggetto di notizia, malgrado la veridicità ed attendibilità degli stessi fossero ancora da
accertare). (Rigetta, App. Milano, 17/04/2008)
Sez. III, sent. n. 20608 del 07-10-2011 (ud. del 14-06-2011), Editrice Il Giorno S.p.A. e altri c. Viola (rv.
619990)
Cassazione Civile
Risarcimento del danno
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione (commessa, nella
specie, a mezzo di corrispondenza epistolare) decorre non dal momento in cui l'agente compie il fatto
illecito, ma dal momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza. (Cassa con rinvio, App. Milano,
07/05/2008)
Sez. III, Sentenza n. 20609 del 07-10-2011 (ud. del 14-06-2011), Pizzocaro c. Romersi (rv. 619989)
Cassazione Penale
Esimente putativa dell'esercizio di un diritto o adempimento di un dovere:- esclusione
Non sussistono i presupposti per l'applicabilità a titolo putativo della causa di giustificazione
dell'adempimento di un dovere (art. 51 cod. pen.), qualora i genitori di un minore indirizzino alle Autorità
scolastiche - nella specie al dirigente della scuola elementare ed al provveditore agli studi - due lettere
con cui affermino falsamente che il proprio figlio è umiliato e ripetutamente percosso ad opera di un
insegnante, omettendo la verifica in ordine alla veridicità dei fatti riferiti dal minore, considerato che
l'operatività della predetta esimente putativa presuppone un errore incolpevole sulla verità dei fatti, non
configurabile in assenza di un preventivo vaglio del racconto riferito dal minore. Inoltre, nessuna
giustificazione, in quanto esulante dai compiti di salvaguardia del minore, può avere la pubblicazione, su
interessamento degli stessi genitori, di detta notizia su un quotidiano di rilevante diffusione. (Rigetta,
App. Bologna, 06/07/2010)
Sez. V, sent. n. 5935 del 06-10-2011 (ud. del 06-10-2011), (rv. 252156)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- attribuzione di un fatto determinato- - modifica in senso
peggiorativo il contenuto dell'imputazione
Integra il reato di diffamazione a mezzo stampa la condotta del giornalista che nell'articolo a propria
firma modifichi in senso peggiorativo il contenuto dell'accusa contestata - consistente nell'aver compiuto
atti sessuali a pagamento con una minorenne (art. 600 bis, comma secondo cod. pen.) - attribuendo al
soggetto passivo il ruolo di sfruttatore della prostituzione minorile (art. 600 bis, comma primo, cod.
pen.), non sussistendo la verità della notizia; né la condotta diffamatoria può ritenersi esclusa in virtù
dell'omogeneità dell'addebito, considerato che la fattispecie di sfruttamento della prostituzione minorile è
oggettivamente diversa e ben più grave di quella effettivamente contestata, come evidenziato dalla
difformità del trattamento sanzionatorio disposto per ciascuna delle due ipotesi delittuose. (Annulla con
rinvio, Gip Trib. Pavia, 20/10/2009)
Sez. V, sent. n. 42155 del 22-09-2011 (ud. del 22-09-2011), (rv. 251697)
Cassazione Penale
Casistica
Non integra il delitto di diffamazione a mezzo stampa la pubblicazione, su una rivista non avente
carattere pornografico, di foto di un'attrice - ritratta nuda ed in pose ammiccanti insieme ad altre attrici
in pose simili - in contesto non osceno e immune da qualsivoglia connotazione negativa, considerato che
dette foto possono assumere significato deteriore solo se inserite in un contesto di oscenità e volgarità.
(Rigetta, App. Salerno, 19/01/2010)
Sez. V, sent. n. 42130 del 15-07-2011 (ud. del 15-07-2011), (rv. 251706)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- direttore responsabile
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il direttore responsabile, assumendo la paternità di ciò che
viene pubblicato, si pone, ex art. 57 cod. pen., in una posizione di garanzia, in virtù dell'obbligo di
controllo diretto ad impedire che, con la pubblicazione, siano commessi reati, mentre il direttore
editoriale detta le linee di impostazione programmatica e politica del quotidiano - in rappresentanza
dell'azienda editrice del giornale - successivamente elaborate e realizzate dal direttore responsabile,
senza, tuttavia, condividerne la responsabilità di cui all'art. 57 cod. pen., prevista espressamente solo per
il direttore responsabile. Ne deriva che un'estensione al direttore editoriale dei doveri di controllo e di
siffatta responsabilità comporterebbe l'applicazione dell'analogia in "malam partem", vietata dalla legge
penale. (Annulla senza rinvio, App. Milano, 12/05/2010)
Sez. V, sent. n. 42125 del 11-07-2011 (ud. del 11-07-2011), (rv. 251705)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica- - necessario controllo della "verità" della
notizia
In tema di diffamazione a mezzo di giornale televisivo, l'immediatezza della notizia non legittima il
sacrificio dell'accuratezza del controllo in ordine alla verità della notizia e all'affidabilità della fonte, in
quanto il sacrificio della reputazione è giuridicamente accettabile se giustificato dall'esigenza di esercitare
un diritto di pari livello costituzionale, ontologicamente confliggente, come la libertà di manifestazione del
pensiero; non è, invece, accettabile se giustificato dall'esigenza di diffusione e di ascolto o meri scopi di
concorrenza ampliando l'area di lettori od utenti, trattandosi di esigenze preordinate a soddisfare scelte
imprenditoriali di carattere commerciale che non sono prevalenti sui diritti della persona, ex art. 2 e 3
Cost. e sono estranee all'area di tutela dell'art. 21 Cost., posto a fondamento dell'esimente del diritto di
cronaca. Ne deriva che la notizia può e deve essere ritardata, in favore del controllo della verità, anche a
costo della diminuzione di lettori ed utenti, in conformità con l'interesse pubblico alla informazione,
considerato che i cittadini non hanno interesse a conoscere notizie veloci ma non corrispondenti al vero.
(Rigetta, App. Genova, 15/12/2009)
Sez. V, sent. n. 43264 del 06-07-2011 (ud. del 06-07-2011), (rv. 251704)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:
Integra il reato di diffamazione la condotta lesiva dell'identità personale, intesa come distorsione,
alterazione, travisamento od offuscamento del patrimonio intellettuale, politico, religioso, sociale,
ideologico o professionale dell'individuo o della persona giuridica, quando viene realizzata mediante
l'offesa della reputazione dei soggetti medesimi. (Annulla con rinvio, Gip Trib. Milano, 27 settembre
2010)
Sez. V, sent. n. 37383 del 16-06-2011 (ud. del 16-06-2011), (rv. 251517)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- offesa alla reputazione- - reputazione professionale
Integra il delitto di diffamazione, sotto il profilo della lesione della reputazione professionale dell'Ente, la
divulgazione a mezzo stampa di false notizie in ordine a presunti contrasti tra i soci principali di una
società commerciale. (Annulla con rinvio, Gip Trib. Milano, 27 settembre 2010)
Sez. V, sent. n. 37383 del 16-06-2011 (ud. del 16-06-2011), (rv. 251518)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca e diritto di critica
Il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione veritiera di fatti, ma si
esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, fermo
restando che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non
assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così
come accade per il diritto di cronaca. Pertanto, nel giudizio di risarcimento del danno alla reputazione
commesso col mezzo della stampa, là dove il convenuto eccepisca di avere legittimamente esercitato il
proprio diritto di critica, il giudice non può limitarsi ad accogliere la domanda assumendo che il convenuto
medesimo non ha dato prova dei fatti oggetto di critica, ma deve distinguere tra i giudizi espressi nello
scritto asseritamente diffamatorio ed i fatti posti a fondamento di quei giudizi, che debbono invece essere
necessariamente veritieri. (Rigetta, App. Milano, 22/05/2008)
Sez. III, sent. n. 7847 del 06-04-2011 (ud. del 07-02-2011), Baldini Dalai Editore S.p.A. e altri c.
Confalonieri (rv. 617513)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- comunicazione con più persone
Sussiste il requisito della comunicazione con più persone atto ad integrare il delitto di diffamazione (art.
595 cod. pen.) nella condotta di colui che invii una lettera denigratoria al Presidente del Consiglio
dell'ordine degli avvocati, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento
oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore anche nella natura stessa della comunicazione, in
quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare) che deve
essere "ex lege" portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che
l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso
noto a terzi; in tal caso, tuttavia, occorre valutare la possibile sussistenza della causa di giustificazione di
cui all'art. 51 cod. pen. o della causa di non punibilità ex art. 598 c.p.. (Nella specie la S.C., pur ritenendo
infondato il motivo di ricorso proposto dal PG circa l'inesistenza dell'elemento della comunicazione con più
persone, ha ritenuto rilevabile "ex officio", anche in sede di legittimità, la possibile sussistenza di una
esimente, disponendo, di conseguenza, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata). (Annulla
con rinvio, Giud.pace Roma, 16 luglio 2009)
Sez. V, sent. n. 23222 del 06-04-2011 (ud. del 06-04-2011), (rv. 250458)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- attribuzione di un fatto determinato- - natura di circostanza
aggravante
Integra il reato di diffamazione aggravato ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen. (offese recate
con la stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità), la diffusione delle espressioni offensive mediante
il particolare e formidabile mezzo di pubblicità della posta elettronica, con lo strumento del "forward" a
pluralità di destinatari. (Rigetta, App. Salerno, 29 aprile 2010)
Sez. V, sent. n. 29221 del 06-04-2011 (ud. del 06-04-2011), (rv. 250459)
Cassazione Civile
Ingiuria grave di cui all'art. 801 cod. civ.:- fattispecie
L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 cod. civ., quale presupposto necessario per la revocabilità di una
donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione
del bene leso, tuttavia si distacca dalle previsioni degli artt. 594 e 595 cod. pen. e consiste in un
comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di
un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva.
(Nella specie, la S.C., nell'enunciare l'anzidetto principio di diritto, ha confermato la decisione di merito
che aveva escluso la sussistenza degli estremi dell'ingratitudine nel comportamento del donatario che, di
fronte alla sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i due genitori e nella pendenza del giudizio di
separazione personale con addebito instaurato dalla madre, aveva invitato il padre, con una lettera
formale, a lasciare l'immobile di sua proprietà, destinato a casa familiare, acquistato con il denaro
ricevuto dalla liberalità paterna e materna). (Rigetta, App. Genova, 04/09/2004)
Sez. II, sent. n. 7487 del 31-03-2011 (ud. del 03-03-2011), C. c. C. (rv. 617365)
Cassazione Penale
Espressioni diffamatorie contenute in atti giudiziari a firma del difensore
In tema di diffamazione, qualora l'atto giudiziario redatto dal difensore contenga affermazioni o
espressioni diffamatorie, la relativa responsabilità penale in ordine al reato di cui all'art. 595 cod. pen.
(ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'esimente prevista dall'art. 598 cod. pen.), può
estendersi, in virtù della disciplina generale in materia di concorso di persone nel reato, alla parte che
abbia riferito al difensore quanto da questi poi trasfuso nel testo incriminato. (Nella specie l'imputato
aveva ammesso di avere letto le espressioni oggetto di imputazione prima che il ricorso venisse
depositato). (Rigetta, App. Catania, 18 maggio 2010)
Sez. V, sent. n. 20882 del 25-03-2011 (ud. del 25-03-2011), (rv. 250457)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- nozione di stampa
In tema di diffamazione a mezzo stampa, nella nozione di "stampa" di cui all'art. 595 comma terzo cod.
pen. vanno ricomprese tutte le riproduzioni grafiche, come i manifesti e i volantini, ottenute con qualsiasi
mezzo meccanico, sia esso un ciclostile, una fotocopiatrice o un computer, atteso che per la
configurabilità del reato è sufficiente che la riproduzione sia destinata alla diffusione ad una
indifferenziata cerchia di persone, mentre è del tutto irrilevante lo strumento utilizzato per ottenerla o il
numero di copie ottenuto. (Fattispecie relativa alla diffusione di un volantino contenente frasi oscene ed
offensive nei confronti della vittima ed affisso nelle cabine telefoniche della città dove la stessa viveva).
(Rigetta, App. Messina, 15/03/2010)
Sez. II, sent. n. 26133 del 25-03-2011 (ud. del 25-03-2011), (rv. 250549)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- direttore responsabile
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il giudice può ravvisare a carico del direttore responsabile di un
giornale il reato di omissione di controllo, ex art. 57 cod. pen. - pur essendo stata la querela proposta
esclusivamente per la diffamazione a mezzo stampa, nei confronti del giornalista e dello stesso direttore in quanto non compete al querelante dare una qualificazione giuridica del fatto, dovendo egli limitarsi ad
esporre lo stesso nella sua materialità, considerato che il diritto di querela concerne unicamente il fatto
delittuoso, quale enunciato nella sua essenzialità - da interpretare, non già in base al mero senso
letterale delle espressioni usate, ma attraverso l'indagine della effettiva volontà della parte non vincolata
a manifestarla con l'uso di formule rituali - e che spetta al giudice e non al privato attribuirne la
qualificazione giuridica in ordine alla eventuale sussistenza di un determinato tipo di reato e alle
conseguenze che ne derivano. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune
da censure la decisione del giudice di merito il quale ha ritenuto decisivo il fatto che il querelante avesse
individuato - in relazione alla diffamazione derivatagli dalla pubblicazione dell'articolo di stampa - quali
destinatari della propria volontà di punizione, sia il giornalista che il direttore responsabile, ritenendo,
invece, secondaria, e non vincolante, la circostanza che egli avesse inquadrato il fatto descritto nella
fattispecie di cui all'art. 595 cod. pen., correttamente riqualificato dall'autorità giudiziaria nella forma
colposa dell'omesso controllo per il direttore responsabile). (Rigetta, App. Messina, 15 gennaio 2010)
Sez. V, sent. n. 24381 del 25-03-2011 (ud. del 25-03-2011), (rv. 250456)
Cassazione Penale
Diffamazione commessa tramite internet:- competenza
La competenza per territorio per il reato di diffamazione, commesso mediante la diffusione di notizie
lesive dell'altrui reputazione allocate in un sito della rete "Internet", va determinata in forza del criterio
del luogo di domicilio dell'imputato, in applicazione della regola suppletiva stabilita dall'art. 9, comma
secondo, cod. proc. pen. (Dichiara competenza, Trib. Sassari, 24/05/2010)
Sez. I, sent. n. 16307 del 15-03-2011 (ud. del 15-03-2011), (rv. 249974)
Cassazione Civile
Ricorso per Cassazione:- fattispecie di inammissibilità
L'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge
per la domanda così come è stata qualificata dal giudice, a prescindere dalla correttezza o meno di tale
qualificazione, e non come le parti ritengano che debba essere qualificata, costituendo l'interpretazione
della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito. Ne consegue che, nel caso di
pubblicazione su un quotidiano della foto segnaletica di una persona arrestata per furto, laddove il
tribunale abbia qualificato la domanda dell'interessato finalizzata ad ottenere il ristoro dei danni come
azione risarcitoria ordinaria a seguito di diffamazione, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., piuttosto che come
ricorso inquadrabile nello schema dell'art. 152 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è inammissibile il
ricorso per cassazione proposto ai sensi di tale ultimo articolo, in luogo dell'appello. (Dichiara
inammissibile, Trib. Trento, 06/02/2008)
Sez. Unite, sent. n. 4617 del 25-02-2011 (ud. del 15-02-2011), Meleri c. Sie Iniziative Editoriali S.p.A.
(rv. 616599)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione, il limite della continenza nel diritto di critica è superato in presenza di
espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera
aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, il contesto nel quale la condotta si colloca può essere
valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al
comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma non può in alcun modo scriminare l'uso di
espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest'ultimo in quanto tale. (In
applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il
giudice di merito ha escluso la scriminante del diritto di critica nei confronti degli imputati che avevano
affisso nelle bacheche aziendali e diffuso con volantini un comunicato in cui contestando la posizione
dissenziente di un iscritto alla C.G.I.L. lo si definiva "notoriamente imbecille"). (Rigetta, App. Cagliari,
14/05/2010)
Sez. V, sent. n. 15060 del 23-02-2011 (ud. del 23-02-2011), (rv. 250174)
Cassazione Penale
Testimoni giudiziari
Non commette il reato di diffamazione il testimone che, adempiendo il dovere di testimoniare, renda
dichiarazioni offensive dell'onore altrui. (Rigetta, Gip Trib. Chieti, 05/05/2010)
Sez. VI, sent. n. 12431 del 14-01-2011 (ud. del 14-01-2011), (rv. 249587)
Cassazione Penale
Sequestro preventivo
È legittimo il sequestro preventivo di un articolo pubblicato su un sito internet contenente espressioni
ritenute lesive dell'onore e del decoro qualora la sua adozione sia giustificata da effettive necessità e da
adeguate ragioni che si traducono nella sussistenza del "fumus commissi delicti" e del pericolo di
aggravamento delle conseguenze del reato a cagione del mantenimento in rete delle predette espressioni
; né, a tal fine, rileva l'assenza della 'definitivamente accertata diffamatorietà', la quale è un requisito
concernente, ex art. 1, comma primo, R.D.Lgs. n. 561 del 1946, soltanto il sequestro probatorio.
(Rigetta, Trib. lib. Milano, 21 giugno 2010)
Sez. V, sent. n. 7155 del 10-01-2011 (ud. del 10-01-2011), (rv. 249510)
Cassazione Penale
Diffamazione commessa tramite internet:- competenza
La competenza per territorio, per il reato di diffamazione commesso mediante la diffusione di notizie
lesive dell'altrui reputazione allocate in un sito "web", va determinata in forza del criterio del luogo di
domicilio dell'imputato, in applicazione della regola suppletiva stabilita dall'art. 9, comma secondo, cod.
proc. pen. (Dichiara competenza)
Sez. I, sent. n. 2739 del 21-12-2010 (ud. del 21-12-2010), (rv. 249179)
Cassazione Penale
Soggetto passivo del reato
Non osta all'integrazione del reato di diffamazione l'assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui
reputazione è lesa, se lo stesso sia ugualmente individuabile sia pure da parte di un numero limitato di
persone. (Fattispecie in tema di diffamazione a mezzo stampa). (Rigetta, App. Perugia, 14 aprile 2009)
Sez. V, sent. n. 7410 del 20-12-2010 (ud. del 20-12-2010), (rv. 249601)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente del diritto di cronaca, anche sotto il
profilo putativo, allorché sia impossibile per il giornalista realizzare il controllo del fatto riferitogli in modo
irrituale, a causa della inaccessibilità delle fonti di verifica, coincidenti con gli organi e gli atti dell'indagine
giudiziaria, giacché tale inaccessibilità, lungi dal comportare l'esonero dall'obbligo di controllo, implica la
non pubblicabilità della notizia. (Annulla con rinvio, Gip Trib. Udine, 31/05/2010)
Sez. V, sent. n. 13708 del 17-12-2010 (ud. del 17-12-2010), (rv. 250203)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In materia di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente del diritto di cronaca nel caso in cui il
giornalista abbia affermato, contrariamente al vero, l'avvenuto esercizio dell'azione penale nei confronti di
un soggetto soltanto sottoposto a indagini preliminari. (Rigetta, App. Catania, 10/11/2009)
Sez. V, sent. n. 13702 del 17-12-2010 (ud. del 17-12-2010), (rv. 250256)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la sussistenza dell'esimente del diritto di critica presuppone,
per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui,
la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza del diritto di critica, a condizione
che l'offesa non si traduca in una gratuita ed immotivata aggressione alla sfera personale del soggetto
passivo ma sia 'contenuta' (requisito della 'continenza') nell'ambito della tematica attinente al fatto dal
quale la critica ha tratto spunto, fermo restando che, entro tali limiti, la critica, siccome espressione di
valutazioni puramente soggettive dell'agente, può anche essere pretestuosa ed ingiustificata, oltre che
caratterizzata da forte asprezza. (Fattispecie in cui un consigliere regionale aveva affermato in intervista
rilasciata a un quotidiano - con riferimento alla scarcerazione di numerosi stranieri arrestati per violazione
della legge sugli stupefacenti - "non è la prima volta che a Bergamo si butta all'aria per cavilli burocratici
un lavoro di mesi delle forze dell'ordine" e " a questo punto certi magistrati, anziché pensare a 'resistere,
resistere, resistere' dovrebbero pensare a 'lavorare, lavorare, lavorare'", aggiungendo l'invito a riflettere
"tra uno sciopero e l'altro" sullo stato d'animo dei cittadini residenti nella zona interessata allo spaccio di
stupefacenti). (Annulla in parte senza rinvio, App. Venezia, 24 marzo 2009)
Sez. V, sent. n. 3047 del 13-12-2010 (ud. del 13-12-2010), (rv. 249708)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- attribuzione di un fatto determinato- - modifica in senso
peggiorativo il contenuto dell'imputazione
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca
(nella specie giudiziaria) qualora il titolo dell'articolo attribuisca alla persona offesa - nei cui confronti
penda un procedimento penale - una condotta sostanzialmente diversa da quella avente riscontro negli
atti giudiziari e nell'oggetto dell'imputazione; né, a tal fine, rileva l'estraneità del titolo al resoconto
giudiziario esposto nell'articolo, in quanto il titolo di un articolo di stampa può assumere carattere
diffamatorio non solo per il suo contenuto intrinseco ma anche per la sua efficacia suggestiva rispetto al
testo dell'articolo, in specie ove esso ne travisi e amplifichi il contenuto. (Nella specie il testo dell'articolo
riferiva di un procedimento penale relativo ad irregolarità verificatesi nella sperimentazione della terapia
oncologica Di Bella, avente per oggetto l'ipotesi di reato di cui all'art. 443 cod. pen., per avere
somministrato ai pazienti farmaci con composizione diversa da quella indicata nei protocolli della terapia
Di Bella mentre il titolo era del seguente tenore."così hanno truffato Di Bella". La S. C. ha ritenuto che il
termine 'truffa' contenuto nel titolo non trovava alcuna corrispondenza nel procedimento penale di cui
riferiva l'articolo in questione). (Rigetta, App. Roma, 16/10/2009)
Sez. V, sent. n. 4558 del 09-12-2010 (ud. del 09-12-2010), (rv. 249264)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- fattispecie
Non sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione usata consista non
già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo
della dignità morale ed intellettuale dell'avversario. (Rigetta, App. Napoli, 13/10/2009)
Sez. V, sent. n. 8824 del 01-12-2010 (ud. del 01-12-2010), (rv. 250218)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- opinioni espresse da un parlamentare
L'immunità assicurata ai membri del Parlamento che esprimano opinioni nell'esercizio delle loro funzioni,
che configura una mera causa di non punibilità, trova applicazione sempre all'interno degli istituti
parlamentari e, in presenza del cosiddetto nesso funzionale, anche all'esterno, ancorché vertendosi in
tema di diffamazione, non siano rispettati i tre parametri che devono connotare l'esercizio del diritto di
cronaca, il rispetto della verità, la rilevanza sociale e la continenza. (Rigetta, Gip Trib. Roma, 13 aprile
2010)
Sez. V, sent. n. 2384 del 26-11-2010 (ud. del 26-11-2010), (rv. 249501)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, è scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca la condotta del
giornalista che riporti dichiarazioni lesive della reputazione di alcuni magistrati della Procura della
Repubblica rilasciate in sede di intervista da un autorevole parlamentare, in quanto, ancorché la causa di
non punibilità ex art. 68 Cost. non si comunichi dal parlamentare al concorrente, deve, tuttavia, ritenersi
operante, in tal caso, la causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen.. (Rigetta, Gip Trib. Roma, 13
aprile 2010)
Sez. V, sent. n. 2384 del 26-11-2010 (ud. del 26-11-2010), (rv. 249502)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
Qualora un giornalista, nel narrare un fatto di cronaca vero nei suoi aspetti generali, riferisca una
circostanza inesatta, tale fatto non è di per sé produttivo di danno, occorrendo stabilire caso per caso,
con giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente e logicamente motivato, se
la discrasia tra la realtà oggettiva ed i fatti così come esposti nell'articolo abbia effettivamente la capacità
di offendere l'altrui reputazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione
di merito con la quale era stata esclusa la responsabilità dell'autore di un articolo in cui si affermava
essere stato rinviato a giudizio per fatti gravi un parlamentare, in realtà solo sottoposto ad indagini per
gli stessi fatti, tenuto conto che per la gravità dei fatti contestati e per gli elevati incarichi istituzionali
rivestiti dal predetto, il giudizio negativo indotto nel lettore era conseguenza delle vicende giudiziarie in
corso da tempo a carico del parlamentare e non dell'inesattezza terminologica - indagato/rinviato a
giudizio - in cui era incappato l'autore dell'articolo). (Rigetta, App. Roma, 30/05/2005)
Sez. III, sent. n. 23468 del 19-11-2010 (ud. del 21-10-2010), Previti c. Gruppo Editoriale L'Espresso
S.p.A. e altri (rv. 615778)
Cassazione Penale
Esimente del diritto di critica politica o giornalistica:- criteri di accertamento
Ai fini dell'accertamento della sussistenza della scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica, il
giudice deve considerare sia l'estrema opinabilità degli argomenti che la sostengono, sia la possibilità che
i giudizi siano espressi in modo da far trasparire una radicale contrapposizione e un rifiuto delle altrui
posizioni. (Fattispecie relativa al termine "assassino" attribuito all'autore dell'omicidio in danno del
filosofo Giovanni Gentile). (Annulla senza rinvio, App. Firenze, 08 maggio 2009)
Sez. V, sent. n. 1914 del 17-11-2010 (ud. del 17-11-2010), (rv. 249097)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diritto di cronaca giornalistica, la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario
sussiste qualora essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, sicché è sufficiente che l'articolo
pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendo
richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria. (La Corte
ha altresì precisato che il criterio della verità della notizia deve essere riferito agli sviluppi di indagine ed
istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già secondo quanto
successivamente accertato in sede giurisdizionale). (Rigetta, Gip Trib. Roma, 25 marzo 2010)
Sez. V, sent. n. 43382 del 16-11-2010 (ud. del 16-11-2010), (rv. 248950)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- comunicazione con più persone
L'integrazione del reato di diffamazione non richiede che la propalazione delle frasi offensive venga posta
in essere simultaneamente, potendo la stessa aver luogo anche in momenti diversi, purché risulti
comunque rivolta a più soggetti. (Rigetta, Trib.Busto Arzizio, sez.dist. Saronno, 17 settembre 2009)
Sez. V, sent. n. 7408 del 04-11-2010 (ud. del 04-11-2010), (rv. 249599)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica- - ed incompletezza della notizia
L'esercizio del diritto di cronaca ha efficacia scriminante in riguardo al fatto diffamatorio a condizione che
la notizia divulgata, oltre che socialmente rilevante e descritta con continenza espressiva, sia vera, il che
implica che sia riportata in modo completo. (Nella specie il giornalista, nel pubblicare un articolo in cui si
sosteneva l'aumento del tasso di mortalità nel reparto di chirurgia di un ospedale, aveva omesso di dare
atto dell'esito dell'indagine amministrativa che ne era seguita, già noto un mese prima della
pubblicazione, favorevole al primario del reparto). (Annulla con rinvio, G.i.p. Trib. Roma, 03/06/2010)
Sez. V, sent. n. 44024 del 04-11-2010 (ud. del 04-11-2010), (rv. 249126)
Cassazione Penale
Esimente del diritto di critica politica o giornalistica:- limite del rispetto della dignità altrui
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il rispetto della verità del fatto assume in riferimento
all'esercizio del diritto di critica politica un limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa
incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione
meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione,
pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è,
pertanto, essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera
occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche
mediante l'utilizzo di "argumenta ad hominem". (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha
ritenuto immune da censure la decisione con cui il Gup ha dichiarato non doversi procedere perché il fatto
non costituisce reato nei confronti di un vice presidente della provincia il quale aveva rilasciato
dichiarazioni su un corteo organizzato da Forza Nuova stigmatizzando il fatto "che spazi politici e di
espressione siano lasciati a disposizione di organizzazioni chiaramente fasciste e che sono portatori di
valori quali la xenofobia, il razzismo, la violenza e l'antisemitismo", dichiarazioni riportate virgolettate
dall'articolista). (Rigetta, Gip Trib. Roma, 23/04/2010)
Sez. V, sent. n. 4938 del 28-10-2010 (ud. del 28-10-2010), (rv. 249239)
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:diffamazione militare
Il delitto di diffamazione militare previsto dall'art. 227 cod. pen. mil. pace, che presenta una identità
strutturale con la corrispondente fattispecie dell'art. 595 cod. pen. quanto al modello oggettivo di
condotta, se ne distingue per il requisito della necessaria concorrenza della qualità militare di entrambi i
soggetti, attivo e passivo, del reato. (Rigetta, App.Mil. Roma, 24 febbraio 2009)
Sez. I, sent. n. 40556 del 27-10-2010 (ud. del 27-10-2010), (rv. 249008)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, rientra nell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria riferire atti
di indagine e atti censori, provenienti dalla pubblica autorità mentre non è consentito effettuare
ricostruzioni, analisi, valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura,
indipendentemente dai risultati di tale attività. Pertanto è in stridente contrasto con il diritto/dovere di
narrare fatti già accaduti, senza indulgere a narrazioni e valutazioni 'a futura memoria', l'opera del
giornalista che confonda cronaca su eventi accaduti e prognosi su eventi a venire, in quanto, in tal modo,
egli , in maniera autonoma, prospetta e anticipa l'evoluzione e l'esito di indagini in chiave colpevolista, a
fronte di indagini ufficiali né iniziate né concluse, senza essere in grado di dimostrare l'affidabilità di
queste indagini private e la corrispondenza a verità storica del loro esito, realizzando la funzione
investigativa e valutativa rimessa all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria a fronte di indagini in
corso preordinate all'accertamento della verità. (Rigetta, App. Roma, 5 maggio 2006)
Sez. V, sent. n. 3674 del 27-10-2010 (ud. del 27-10-2010), (rv. 249699)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di satira
Non è punibile il reato di diffamazione a mezzo stampa che si concretizzi nell'uso di espressioni satiriche,
rivolte nei confronti della categoria cui appartiene la persona oggetto del giudizio critico e contenute entro
il limite della formale continenza espositiva, perché ricorre la scriminante dell'esercizio di un diritto. (Nella
specie, l'articolo di stampa conteneva espressioni che, pur pesanti nei confronti di un magistrato, definito
come "dottor Maleficus", non avevano valenza di offesa "ad personam", ma di critica ironica e divertita
verso il pensiero della categoria di cui lo stesso era esponente). (Rigetta, App. Roma, 08 luglio 2009)
Sez. V, sent. n. 3356 del 27-10-2010 (ud. del 27-10-2010), (rv. 249749)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di satira
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente del diritto di critica nella forma satirica
qualora essa, ancorché a sfondo scherzoso e ironico, sia fondata su dati storicamente falsi; tale esimente
può, infatti, ritenersi sussistente quando l'autore presenti in un contesto di leale inverosimiglianza, di
sincera non veridicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione delle persone di alto rilievo, una
situazione e un personaggio trasparentemente inesistenti, senza proporsi alcuna funzione informativa e
non quando si diano informazioni che, ancorché presentate in veste ironica e scherzosa, si rivelino false
e, pertanto, tali da non escludere la rilevanza penale. (Annulla in parte con rinvio, App. Roma, 14
febbraio 2007)
Sez. V, sent. n. 3676 del 27-10-2010 (ud. del 27-10-2010), (rv. 249700)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- fattispecie
Integra il reato di diffamazione la condotta di colui che invii, a mezzo fax, un documento contenente
espressioni offensive nei confronti di un funzionario di banca, sia pure diretto al suo diretto superiore, in
quanto la diffamazione è un reato formale ed istantaneo che si consuma con l'adozione di mezzi che
rendano accessibili a più persone le affermazioni lesive della reputazione. (Nella specie la scelta del
telefax, quale strumento di comunicazione di una missiva diffamatoria, ha determinato la conoscenza o la
conoscibilità della missiva non solo del destinatario ma di tutti coloro che avevano accesso al suddetto
fax, posto in uno dei corridoi di accesso agli uffici). (Rigetta, Trib. Verona, 26 giugno 2009)
Sez. V, sent. n. 1763 del 19-10-2010 (ud. del 19-10-2010), (rv. 249507)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non costituisce reato la riproduzione, nell'ambito di un'inchiesta
giornalistica, di affermazioni e ricostruzioni, in passato già diffuse da altri, che rechino frasi offensive della
reputazione dei soggetti coinvolti nella detta inchiesta, quando il precedente storico assuma una funzione
meramente documentale per supportare un giudizio critico di contenuto diverso e riferibile alla situazione
attuale; l'attualità della notizia deve, infatti, essere riguardata non con riferimento al fatto ma
all'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e, quindi, alla attitudine della notizia a contribuire alla
formazione della pubblica opinione, di guisa che ognuno possa liberamente fare le proprie scelte, con la
conseguenza che solo una notizia dotata di utilità sociale può perdere rilevanza penale, ancorché capace
di ledere l'altrui reputazione, e tale utilità è necessariamente connotata dall'attualità dell'interesse alla
pubblicazione. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il
giudice di merito ha escluso la scriminante del diritto di cronaca e, quindi, affermato la responsabilità, in
ordine ai reati di cui agli artt. 595 e 57 cod. pen., rispettivamente del giornalista e del direttore relativamente ad un articolo pubblicato su un quotidiano e dedicato ad una inchiesta sui concorsi
universitari a cattedra, alcuni annullati dal Tar e all'origine di indagini avviate dalla locale Procura - per
difetto di attualità dei fatti narrati, perché le espressioni incriminate riguardavano eventi risalenti a tre
anni prima, ritenuti "tout court" privi di interesse sociale). (Annulla con rinvio, App. Bari, 10/10/2007)
Sez. V, sent. n. 38096 del 07-10-2010 (ud. del 07-10-2010), (rv. 248902)
Cassazione Penale
Risarcimento del danno:
È legittimo il ricorso del giudice a criteri equitativi nella quantificazione del danno risarcibile ove in esso
non siano rinvenibili componenti patrimoniali suscettibili di precisa determinazione. (Nella specie, la Corte
ha confermato il giudizio di congruità della somma liquidata equitativamente alla vittima di un articolo
diffamatorio apparso sulla stampa, escludendone l'esorbitanza, come sostenuto dal ricorrente). (Rigetta,
App. Palermo, 09/12/2009)
Sez. V, sent. n. 43053 del 30-09-2010 (ud. del 30-09-2010), (rv. 249140)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
È configurabile la causa di giustificazione del reato di diffamazione a mezzo stampa, costituita
dall'esercizio del diritto di cronaca, nel caso in cui la notizia pubblicata riguardi episodi di violenza
consumati in ambito familiare, in quanto, pur trattandosi di fatti attinenti la sfera privata, sussiste un
interesse pubblico alla divulgazione. (In motivazione la Corte ha precisato che l'uso della violenza in
ambito familiare è circostanza esecrabile, in alcun modo lesiva della "privacy", sicché la divulgazione della
notizia ha un indubbio riflesso sociale). (Rigetta, App. Palermo, 22/06/2009)
Sez. V, sent. n. 43024 del 16-09-2010 (ud. del 16-09-2010), (rv. 249278)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- direttore responsabile- - periodico "on line"
Il direttore di un giornale "on line" non può rispondere, ex art. 57 cod. pen., di omesso controllo sui
contenuti pubblicati. (Annulla senza rinvio, App. Milano, 25/09/2009)
Sez. V, sent. n. 35511 del 16-07-2010 (ud. del 16-07-2010), (rv. 248507)
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
In tema di delitti contro l'onore, l'elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella
consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva dell'altrui reputazione ma anche nella volontà
che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone. Pertanto è necessario che l'autore della
diffamazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona, ma con tali modalità che
detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri ed egli si rappresenti e voglia tale evento. (Rigetta,
Trib. Ferrara, 23 luglio 2009)
Sez. V, sent. n. 36602 del 15-07-2010 (ud. del 15-07-2010), (rv. 248431)
Cassazione Penale
Continenza:- ambito di operatività
In tema di delitti contro l'onore, il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di
giustificazione del diritto di critica, riguarda le espressioni utilizzate, mentre la continenza non può essere
evocata come argomento a copertura della pretesa di selezione degli argomenti attraverso i quali si
formula la critica, perché quest'ultima, quale valore fondante fissato nella Costituzione, non può che
basarsi sulla assoluta libertà di scelta degli argomenti sui quali si articola la esposizione del proprio
pensiero, sempre che sussistano gli altri due requisiti e cioè la verità del fatto da cui muove la critica e
l'interesse sociale a conoscerla. (Fattispecie nella quale è stata esclusa la sussistenza del reato di cui
all'art. 595 cod. pen., nei confronti dell'imputato - il quale, in qualità di primario di un ospedale, aveva
riferito a una paziente che un medico di quella struttura non avrebbe più eseguito interventi chirurgici
perché prossimo ad essere allontanato dall'azienda ospedaliera e ad un'altra paziente che la ragione
dell'allontanamento era la produzione di danni gravi per la stessa azienda - ritenendo che la prima
comunicazione era priva di contenuto offensivo e la seconda era scriminata sia per la verità dei fatti
riferiti che per la continenza delle espressioni utilizzate). (Rigetta, Trib. Ferrara, 23 luglio 2009)
Sez. V, sent. n. 36602 del 15-07-2010 (ud. del 15-07-2010), (rv. 248432)
Cassazione Penale
Esimente del diritto di critica politica o giornalistica:- limite del rispetto della dignità altrui
In tema di tutela penale dell'onore, non sussiste la scriminante del diritto di critica (art. 51 cod. pen.), a
favore di colui che, con due missive indirizzate ad un ente pubblico, accusi, al di fuori di qualsivoglia
funzione di controllo o di denuncia nei confronti della persona offesa, il commissario governativo di detto
ente di essere sistematico e reiterato autore di violazioni di legge - improntando l'esercizio delle
pubbliche funzioni a reiterate scelte di illegalità - ed in particolare di violazione della legge penale,
ponendo in essere condotte integranti l'abuso d'ufficio e la corruzione; né, al riguardo, può svolgere una
funzione depenalizzante il contesto polemico sulle scelte dell'ente pubblico, dato che nessun contesto
polemico può escludere la consapevolezza di pronunciare affermazioni lesive dell'altrui reputazione, tanto
meno prescindendo dalla verità o dalla verifica della verità dei fatti. (In applicazione del principio di cui in
massima la S.C. ha censurato la decisione del giudice di appello, che in conferma di quella del giudice di
primo grado, ha assolto l'imputato dal delitto di diffamazione, perché il fatto non costituisce reato,
trattandosi di 'comportamento dovuto allo stato particolarmente emotivo e partecipato del medesimo al
coro di polemiche e di contrasti suscitati dalle scelte operate dal Commissario straordinario", inserito,
pertanto, in un preciso contesto di reazioni e polemiche "al di là di un'effettiva corrispondenza
all'oggettivo svolgersi degli accadimenti"). (Annulla con rinvio, App. Roma, 16 luglio 2009)
Sez. V, sent. n. 36599 del 09-07-2010 (ud. del 09-07-2010), (rv. 248429)
Cassazione Penale
Esimente putativa dell'esercizio di un diritto o adempimento di un dovere:
Non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), la condotta di colui che invii un esposto al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del
proprio legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51
cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali
violazioni delle regole deontologiche. (Annulla senza rinvio, Trib. Napoli, 20 maggio 2009)
Sez. V, sent. n. 33994 del 05-07-2010 (ud. del 05-07-2010), (rv. 248422)
Cassazione Penale
Esimente del diritto di critica politica o giornalistica:- limite del rispetto della dignità altrui
In tema di reati contro l'onore, non sussiste la causa di giustificazione del diritto di critica politica qualora
nel corso di una pubblica assemblea, il Sindaco ed un consigliere di maggioranza accusino un avvocato
consigliere di minoranza e promotore di un comitato preordinato ad impedire l'urbanizzazione di un'area
verde sita nel centro abitato, di avere indotto un cittadino, carpendone la buona fede, a sottoscrivere un
ricorso amministrativo per impugnare una concessione edilizia relativa alla detta area verde, trattandosi
di espressioni apertamente denigratorie della dignità e credibilità professionale della persona offesa e,
dunque, inidonee ad assurgere alla dignità di legittima critica politica, in quanto, nella specie, l'interesse
dell'opinione pubblica è quello di conoscere le ragioni delle parti politiche in contrasto sulla destinazione
dell'area verde; né, d'altra parte, la contesa politica può svolgersi sul piano dell'invettiva personale, di
guisa che per acquisire consensi in danno dei contraddittori sia lecito ad una parte politica diffondere in
pubblico considerazioni denigratorie di carattere personale o professionale nei confronti degli oppositori.
(Annulla ai soli effetti civili, App. Brescia, 27 maggio 2002)
Sez. V, sent. n. 37220 del 23-06-2010 (ud. del 23-06-2010), (rv. 248645)
Cassazione Penale
Denuncia
Non assume rilevanza penale, fatto salvo il caso in cui risulti calunniosa, e specificamente non integra la
fattispecie di diffamazione la denuncia di un reato e quindi, pur quando il denunciato sia assolto con la
formula più ampia, non è configurabile in capo al denunciante una responsabilità per danni. (Rigetta,
App. Brescia, 18 settembre 2007)
Sez. VI, sent. n. 29237 del 11-06-2010 (ud. del 11-06-2010), (rv. 248609)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- fattispecie
Ha carattere ingiurioso l'espressione "bastardo", atteso il significato, decisamente offensivo, assunto nel
linguaggio moderno, analogo a quello di "mascalzone". (Rigetta in parte, Trib. Tortona, 03 febbraio 2009)
Sez. V, sent. n. 32738 del 03-06-2010 (ud. del 03-06-2010), (rv. 248232)
Cassazione Penale
Casistica
Nel reato di ingiuria, la valenza offensiva delle espressioni usate non viene meno in ragione del rapporto
di vicinato tra le parti imponendo anzi, quest'ultimo, pena l'impossibilità di convivenza, un maggiore
reciproco rispetto necessitato dalla quotidiana relazione tra di esse. (Rigetta in parte, Trib. Tortona, 03
febbraio 2009)
Sez. V, sent. n. 32738 del 03-06-2010 (ud. del 03-06-2010), (rv. 248233)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- opinioni espresse da un parlamentare
L'immunità parlamentare ex art. 68, comma primo, Cost., così come quella riconosciuta ai consiglieri
regionali in virtù dell'art. 122, comma quarto, Cost. è limitata alle opinioni espresse e agli atti che
presentino un chiaro nesso con il concreto esercizio delle funzioni anche se svolte in forme non tipiche o
"extra moenia", purchè identificabili come espressione dell'esercizio funzionale, a tanto non essendo
sufficiente nè la comunanza di argomenti, nè un mero contesto politico cui possano riferirsi. (v. Corte
cost., sent. n. 410 del 2008). (Rigetta, App. Torino, 12/10/2009)
Sez. V, sent. n. 22716 del 04-05-2010 (ud. del 04-05-2010), (rv. 247968)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione, espressioni che trasmodino in un'incontrollata aggressione verbale del soggetto
criticato e si concretizzino nell'utilizzo di termini gravemente infamanti e inutilmente umilianti superano il
limite della continenza nell'esercizio del diritto di critica. (Rigetta, App. Perugia, 21/01/2009)
Sez. V, sent. n. 29730 del 04-05-2010 (ud. del 04-05-2010), (rv. 247966)
Cassazione Penale
Immunità giudiziale
L'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. non è applicabile alle espressioni offensive contenute in un esposto
inviato per comunicazione al Consiglio dell'Ordine forense. (Rigetta, Trib. Pordenone, 11 giugno 2009)
Sez. V, sent. n. 24003 del 29-04-2010 (ud. del 29-04-2010), (rv. 247396)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
L'esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria può essere invocata in caso di affidamento del
giornalista su quanto riferito dalle sue fonti informative, non solo se abbia provveduto comunque a
verificare i fatti narrati, ma abbia altresì offerto la prova della cura posta negli accertamenti svolti per
stabilire la veridicità dei fatti. (Rigetta, App. Genova, 09/07/2009)
Sez. V, sent. n. 27106 del 09-04-2010 (ud. del 09-04-2010), (rv. 248032)
Cassazione Civile
Opere letterarie
L'estrinsecazione del pensiero che si realizza tramite un'opera letteraria è diversa rispetto a quella che si
compie tramite l'attività giornalistica; mentre quest'ultima, che trova il proprio fondamento nell'art. 21
Cost., svolge la funzione di offrire informazioni, notizie, fatti e vicende, anche se con l'aggiunta di
valutazioni soggettive, l'opera letteraria, tutelata innanzitutto dall'art. 9 Cost., si connota per la creatività
o, comunque, per l'affermazione di ideali e valori che l'autore intende trasmettere agli altri; ne consegue
che, affinché un'opera letteraria assuma carattere diffamatorio, non basta che essa non sia veritiera,
perché compito dell'arte non è quello di descrivere la realtà nel suo obiettivo e concreto verificarsi. (Nella
specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva applicato alla redazione della prefazione ad un
libro i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di legittimo esercizio del diritto di cronaca
giornalistica). (Cassa e decide nel merito, App. Napoli, 20/02/2006)
Sez. III, sent. n. 7798 del 31-03-2010 (ud. del 17-02-2010), Lagostena Bassi c. Tana e altri (rv. 612292)
Cassazione Civile
Opere letterarie
La domanda diretta a far dichiarare che l'opera letteraria, come concepita e realizzata dall'autore, viola il
diritto alla reputazione ed a far eliminare la fonte della violazione, è inquadrabile nello schema dell'art.
2043 cod.civ., in quanto proposta a tutela di un diritto della personalità che si assume violato dal fatto
illecito concorrente dell'autore e dell'editore, e di cui si chiede la reintegrazione, per quanto possibile, con
un provvedimento assimilabile al risarcimento in forma specifica; tale domanda non dà luogo a
litisconsorzio necessario fra l'autore e l'editore, potendo la sentenza essere utilmente data anche nei
confronti di uno solo di essi. (Rigetta, App. Roma, 14/02/2005)
Sez. III, sent. n. 7635 del 30-03-2010 (ud. del 19-02-2010), Giachini c. Gruppo Ugo Mursia Editore
S.p.A. e altri (rv. 612248)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di responsabilità da diffamazione a mezzo della trasmissione di un'intervista televisiva, qualora
l'intervista contenga accuse di particolare gravità, il diritto di cronaca non esime l'emittente televisiva - e
per essa il giornalista cui è affidata la trasmissione - dall'esercitare un rigoroso vaglio critico sulla
veridicità dei fatti, o quantomeno dall'istituire un minimo di contraddittorio soprattutto dinanzi alla palese
abnormità dei fatti narrati ed al sospetto di inaffidabilità della persona intervistata. (In applicazione del
suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto gravemente carente il
controllo sul contenuto dell'intervista, nella quale le accuse erano rivolte dall'intervistato nei confronti del
responsabile del proprio licenziamento). (Cassa con rinvio, App. Roma, 20/09/2004)
Sez. III, sent. n. 6490 del 17-03-2010 (ud. del 08-02-2010), Rti Reti Televisive Ital. S.p.A. c. Rubino e
altri (rv. 612224)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:- offesa recata a Corpo politico, amministrativo o giudiziario
Non è applicabile l'aggravante di cui all'art. 595, comma quarto, cod. pen. (offesa recata ad un corpo
giudiziario) nel caso in cui il soggetto attivo invii a diverse autorità un esposto-denuncia contenente
espressioni offensive nei confronti di un magistrato, in quanto quand'anche l'offesa recata alla
reputazione di un singolo magistrato, a causa dell'adempimento delle sue funzioni, possa riflettersi
sull'intero ordine giudiziario, non vi è coincidenza tra la nozione di 'corpo giudiziariò e quella ben più
ampia di ordine giudiziario, richiamata dall'art. 290 cod. pen. con riguardo al reato di vilipendio della
Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate; inoltre, non potendosi attribuire al singolo
magistrato la veste di soggetto legittimato ad esprimere l'istanza punitiva anche a nome dell'intero ordine
giudiziario, mancherebbe, comunque, la necessaria condizione di procedibilità della querela che il detto
ordine, a mezzo di soggetto idoneo ad assumerne la rappresentanza avrebbe dovuto proporre. (Annulla
in parte senza rinvio, App. Campobasso, 22/06/2009)
Sez. V, sent. n. 16284 del 16-03-2010 (ud. del 16-03-2010), (rv. 247264)
Cassazione Penale
Querela
È valida la querela proposta dal socio rappresentante ed amministratore di uno studio legale in ordine al
reato di diffamazione, qualora le espressioni offensive, pur indirizzate a singoli soci e collaboratori del
predetto studio legale, si traducano in offesa alla reputazione di questi ultimi, in qualità di componenti di
un organismo professionale, coeso per via di associazione, e, quindi, nella lesione della reputazione
dell'associazione professionale per la quale sia proposta querela. (In applicazione del principio di cui in
massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Tribunale - confermando la
decisione del primo giudice che aveva ritualmente acquisito l'atto costitutivo comprovante il potere
rappresentativo del querelante - ha ritenuto validamente proposta la querela in questione concernente
espressioni offensive pronunciate da un magistrato in udienza, dirette ai legali del predetto studio, definiti
come "ridicoli, incompetenti, maleducati"). (Rigetta, Trib. Salerno, 13/02/2009)
Sez. V, sent. n. 16281 del 16-03-2010 (ud. del 16-03-2010), (rv. 247263)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di esercizio del diritto di cronaca giornalistica, la verità di una notizia mutuata da un
provvedimento giudiziario sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso;
conseguentemente, è sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e
provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza
delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo, d'altra parte, il criterio della verità della notizia
essere riferito agli sviluppi di indagine e istruttori quali risultano al momento della pubblicazione
dell'articolo e non già a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale. (Rigetta, App. Roma,
11/10/2004)
Sez. III, sent. n. 5657 del 09-03-2010 (ud. del 15-12-2009), Vitalone c. Editrice Romana S.p.A. e altri
(rv. 611819)
Cassazione Penale
Soggetto passivo del reato
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della individuazione del soggetto passivo non è
sufficiente avere riguardo al titolo dell'articolo diffamatorio ma è necessario estendere la disamina a tutto
il complesso degli elementi topografici che concorrono a comporlo e cioè: titolo, occhiello, eventuali foto,
oltre al testo dell'articolo stesso, in quanto la valenza diffamatoria di una affermazione è quella che il
lettore ricava dall'intero corpo delle notizie che la compongono, indifferente essendo la contiguità grafica
delle varie componenti o la possibilità che la lettura del titolo stampato in prima pagina e quella del testo
pubblicato in altra pagina dello stesso quotidiano richiedano, in concreto, una attenzione maggiore e
prolungata dell'interessato alla notizia stessa. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha
censurato la decisione con cui il giudice di appello ha escluso - sulla base dell'assenza del requisito
dell'identificabilità del diffamato, non essendo presente nella prima pagina del quotidiano in cui compariva
il titolo alcun nome o foto - la responsabilità del giornalista e del direttore responsabile, rispettivamente a
titolo di diffamazione e omesso controllo, per la pubblicazione di un articolo di stampa dal titolo "era lui il
terrore delle prostitute", dedicato come poteva comprendersi leggendo il corpo dell'articolo situato in una
pagina interna del giornale a soggetto ben determinato). (Annulla con rinvio, App. Roma, 17/04/2009)
Sez. V, sent. n. 16266 del 09-03-2010 (ud. del 09-03-2010), (rv. 247257)
Cassazione Penale
Errore di reteErrore di rete (tcp_error)Elemento materiale del reato:- opinioni espresse da un
parlamentare
L'immunità assicurata dall'art. 68 Cost. ai membri del Parlamento che esprimano opinioni nell'esercizio
delle loro funzioni non si estende al direttore del giornale che non abbia impedito la pubblicazione della
notizia diffamatoria coperta dalla detta immunità, la quale non integra una causa di giustificazione
estensibile al concorrente ma costituisce una causa soggettiva di esclusione della punibilità della quale
non può giovarsi il compartecipe privo della medesima guarentigia. (Rigetta, App. Milano, 16 gennaio
2009)
Sez. V, sent. n. 13198 del 05-03-2010 (ud. del 05-03-2010), (rv. 246903)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
L'esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria non può essere affermata in ragione del presunto
elevato livello di attendibilità della fonte se il giornalista non ha provveduto a sottoporre al dovuto
controllo la notizia. (Fattispecie nella quale la Corte ha negato la sussistenza dell'esimente putativa "de
qua" in relazione alla pubblicazione di una notizia risultata non vera). (Rigetta, App. Napoli, 03/12/2008)
Sez. V, sent. n. 23695 del 05-03-2010 (ud. del 05-03-2010), (rv. 247524)
Cassazione Penale
Formule assolutorie
In tema di diffamazione, l'accertamento dell'insussistenza di qualsiasi lesione alla reputazione della
persona offesa determina l'assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" e non quella con la
formula "perché il fatto non costituisce reato" riservata ai casi in cui venga accertata l'esistenza di una
causa di giustificazione. (Rigetta, Trib. Roma, 27 Settembre 2007)
Sez. V, sent. n. 22598 del 25-02-2010 (ud. del 25-02-2010), (rv. 247352)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
Il legittimo esercizio della critica politica, inteso come esimente rilevante anche ai fini della responsabilità
civile da ingiuria e/o diffamazione, pur potendo contemplare toni aspri e di disapprovazione più pungenti
ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali fra privati cittadini, non
deve, però, palesemente travalicare i limiti della convivenza civile, mediante offese gratuite, come tali
prive della finalità di pubblico interesse, e con l'uso di argomenti che, lungi dal criticare i programmi e le
azioni dell'avversario, mirino soltanto ad insultarlo o ad evocarne una pretesa indegnità personale.
(Rigetta, App. Roma, 23/09/2004)
Sez. III, sent. n. 4325 del 23-02-2010 (ud. del 02-12-2009), C.F. c. O.P. (rv. 611525)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'erronea convinzione circa la rispondenza al vero del fatto
riferito non può mai comportare l'applicazione della esimente del diritto di cronaca (sotto il profilo
putativo) quando l'autore dello scritto diffamante non abbia proceduto a verifica, compulsando la fonte
originaria; ne consegue che nell'ipotesi in cui una simile verifica sia impossibile (anche nel caso in cui la
notizia possa essere ritenuta verosimile in relazione alle qualità personali dell'informatore) il giornalista
che intenda comunque pubblicarla accetta il rischio che essa non corrisponda a verità. (In applicazione
del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di
appello ha confermato la sentenza del Tribunale di affermazione della responsabilità rispettivamente a
titolo di diffamazione a mezzo stampa e di omesso controllo a carico di un giornalista - il quale aveva
ricevuto la notizia dal genitore di uno studente senza, tuttavia, controllare il contenuto dell'esposto da
questi presentato all'autorità giudiziaria - e del direttore di un quotidiano in cui veniva pubblicato un
articolo, il cui titolo e sottotitolo davano come certa la notizia, che attribuiva ad un dirigente scolastico
attività idonea a provocare l'interruzione di un pubblico servizio - consentendo all'occupazione di un
istituto scolastico e consegnando le chiavi agli occupanti - essendo, invece, emerso che lo stesso si era
attivato per sedare la protesta). (Rigetta in parte, App. Firenze, 26/05/2009)
Sez. V, sent. n. 19046 del 18-02-2010 (ud. del 18-02-2010), (rv. 247249)
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- ingiuria
Integra il reato di ingiuria (art. 594 cod. pen.) - e non quello di diffamazione (art. 595 cod. pen.) - la
condotta di colui che collochi un cartello contenente la dicitura 'siete dei ladrì sulla porta del garage di
proprietà della persona offesa, trattandosi - per il tenore dello scritto e le modalità della sua collocazione
- di una forma di comunicazione direttamente rivolta a quest'ultima. (Rigetta, Trib. Forli', 10 dicembre
2008)
Sez. V, sent. n. 19544 del 03-02-2010 (ud. del 03-02-2010), (rv. 247496)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- fattispecie
Non integra il fatto costitutivo del delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), la condotta di colui che con
espressione congrua rappresenti la verità del fatto. (La S.C. ha affermato l'insussistenza della
responsabilità, a titolo di diffamazione, nei confronti degli imputati, i quali determinatisi a rilasciare
dichiarazioni per generica solidarietà, ignorando che le stesse fossero in realtà preordinate ad essere
utilizzate in un procedimento disciplinare, avevano scritto una lettera alle competenti autorità, chiedendo
l'inibizione dell'uso di dette dichiarazioni perché "carpite". In motivazione la S.C. ha ritenuto che il
significato dell'espressione "carpire", sinonimo di acquisire "notizia con astuzia", costituisse la
rappresentazione che si voleva fornire all'autorità superiore per giustificare la richiesta di non
utilizzazione delle dichiarazioni stesse e che dagli elementi acquisiti non era possibile escludere che
quanto rappresentato nella comunicazione oggetto della imputazione rispondesse a verità). (Rigetta, Trib.
Lecce, sez. dist. Nardo', 27 aprile 2009)
Sez. V, sent. n. 9634 del 13-01-2010 (ud. del 13-01-2010), (rv. 246890)
Cassazione Penale
Esimente del diritto di critica politica o giornalistica:- configurabilità e fattispecie
Sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica storica e politica nel caso in cui, con varie lettere
indirizzate ad un quotidiano locale e da questo pubblicate, si critichi il raduno dell'associazione "Forza
Nuova", svoltosi nella città di Trieste, utilizzando le espressioni "nazifascisti" e "neonazisti", in quanto,
alla luce dei dati storici e dell'assetto normativo vigente durante il ventennio fascista, segnatamente delle
leggi razziali (r.d.l. n. 1728 del 1938 e relative leggi di attuazione), la qualità di "fascista" non può essere
depurata dalla qualità di razzista e ritenersi incontaminata dall'accostamento al nazismo, il che fornisce
base di verità alle predette lettere di critica in relazione a quei termini, oggettivamente offensivi, ma che
non hanno equivalenti e non sono sproporzionati ai fini del concetto da esprimere. (Annulla senza rinvio,
App. Trieste, 15 dicembre 2008)
Sez. V, sent. n. 19449 del 08-01-2010 (ud. del 08-01-2010), (rv. 247132)
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- ingiuria
In tema di delitti contro l'onore, sussiste il concorso dei reati di ingiuria e diffamazione qualora le lettere
offensive indirizzate a più persone siano inviate anche alla persona offesa. (Annulla con rinvio, Trib.
Termini Imerese, 03/12/2008)
Sez. V, sent. n. 48651 del 22-10-2009 (ud. del 22-10-2009), N.M.A. (rv. 245827)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
La lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa delle
notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei seguenti
presupposti: la verità oggettiva o anche solo putativa dei fatti riferiti, purché frutto di un serio e diligente
lavoro di ricerca, tenuto conto della gravità della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza
del fatto (cosiddetta pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza). In
particolare, nel caso di notizie lesive mutuate da provvedimenti giudiziari, il presupposto della verità
dev'essere restrittivamente inteso (salva la possibilità di inesattezze secondarie o marginali, inidonee a
determinarne o aggravarne la valenza diffamatoria), nel senso che la notizia dev'essere fedele al
contenuto del provvedimento e che deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto narrato e quello
accaduto, senza alterazioni o travisamenti di sorta, non essendo sufficiente la mera verosimiglianza, in
quanto il sacrificio della presunzione di non colpevolezza richiede che non si esorbiti da ciò che è
strettamente necessario ai fini informativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata,
con cui erano stati condannati l'autore e l'editore di un libro, nel quale la vicenda giudiziaria di un noto
magistrato era riferita in maniera incompleta e sostanzialmente alterata, suscitando nel lettore l'idea che
egli avesse subito una condanna definitiva o una pluralità di condanne, poiché si affermava che era stato
"più volte inquisito e condannato", senza puntualizzare che la sentenza di condanna, confermata in
appello, era stata emessa nell'ambito di un processo conclusosi in Cassazione con la dichiarazione di
estinzione del reato per prescrizione). (Rigetta, App. Torino, 03/11/2004)
Sez. III, sent. n. 22190 del 20-10-2009 (ud. del 22-09-2009), V.F. c. Garzanti Libri Spa (rv. 610311)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
Non integra il delitto di diffamazione a mezzo stampa la condotta del giornalista il quale attribuisca ad un
membro del Parlamento, di aver riportato una sentenza di condanna in luogo di una sentenza di
applicazione della pena, posto che l'art. 445 cod. proc. pen. equipara espressamente la pronuncia ex art.
444 cod. proc. pen. alla decisione di condanna resa a seguito di altro procedimento consentito dal codice
di rito, con la conseguenza che, in tal caso, non sussiste alcuna alterazione del vero, tanto più
trattandosi, come nella specie, di un contesto informativo privo di carattere specialistico. (Dichiara
inammissibile, Gup Trib. Torino, 01/08/2007)
Sez. V, sent. n. 48097 del 20-10-2009 (ud. del 20-10-2009), C.G. (rv. 245384)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- direttore responsabile
La responsabilità a titolo di colpa del direttore per l'omesso controllo sul contenuto del periodico in
riferimento al fatto diffamatorio a mezzo stampa può dirsi esclusa ove si dimostri che il predetto, titolare
di una posizione di garanzia, ha fatto quanto in suo potere per prevenire la diffusione di notizie non
rispondenti al vero, prescrivendo e imponendo regole e controlli, anche mediati, di accuratezza, di
assoluta fedeltà e di imparzialità rispetto alla fonte-notizia. (Rigetta, App. Catania, 24/10/2008)
Sez. I, sent. n. 48119 del 15-10-2009 (ud. del 15-10-2009), C.S.M.E. (rv. 245668)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
È scriminata dall'esercizio del diritto di critica politica la condotta, potenzialmente diffamatoria, di
diffusione a mezzo stampa delle notizie di favoritismi posti in essere da un amministratore comunale a
vantaggio di un congiunto, sempre che detta notizia sia vera, si connoti di pubblico interesse e di
continenza formale, non trasmodando la comunicazione in attacchi personali. (Annulla senza rinvio, App.
Venezia, 09 Dicembre 2008)
Sez. V, sent. n. 41767 del 21-07-2009 (ud. del 21-07-2009), Z.S. (rv. 245430)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo "mass media" - fermo restando che la libertà di stampa, espressione del
diritto di manifestazione del pensiero sancito dall'art. 21 Cost., comporta la compressione dei beni
giuridici della riservatezza, dell'onore e della reputazione, peraltro, anch'essi, aventi dignità
costituzionale, ex art. 2 e 3 Cost. - il riferimento a distanza di tempo, in sede di c.d. talk show televisivo,
dello sviluppo di indagini di polizia giudiziaria, consentito in chiave storica dell'evento nonché di critica
all'operato degli inquirenti, comporta che l'obbligo deontologico del giornalista deve parametrarsi a criteri
di rigore ancora maggiori dell'ordinario, nel senso che, ove permanga o si riattualizzi l'interesse pubblico
alla relativa propalazione - che, in tal caso, deve essere bilanciato con il diritto all'oblio - ed esigenze di
ricostruzione storica o artistica lo richiedano, la notizia deve essere accompagnata dalla doverosa
avvertenza che le tesi investigative rimaste a livello di mera ipotesi di lavoro, non hanno trovato alcuna
conferma o addirittura sono state decisamente smentite dal successivo sviluppo istruttorio, in quanto
incombe sul giornalista il dovere giuridico di rendere una informazione completa e di effettuare, all'uopo,
tutti i controlli necessari per verificare gli esiti di una data indagine. (Rigetta, App. Roma, 05/11/2008)
Sez. V, sent. n. 45051 del 17-07-2009 (ud. del 17-07-2009), V.B. (rv. 245154)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- querela
La remissione della querela proposta nei confronti del giornalista per il reato di diffamazione a mezzo
stampa non estende i suoi effetti nei confronti del direttore del giornale, responsabile ai sensi dell'art. 57
cod. pen., giacché l'autonomia delle due fattispecie criminose è ostativa all'effetto estensivo, il cui
presupposto è il concorso di più persone nel medesimo reato. (Dichiara inammissibile, App. Roma, 04
dicembre 2008)
Sez. III, sent. n. 40446 del 09-07-2009 (ud. del 09-07-2009), G.P. (rv. 244628)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione, per la sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica è necessario
che quanto riferito non trasmodi in gratuiti attacchi alla sfera personale del destinatario e rispetti un
nucleo di veridicità, in mancanza del quale la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di
dileggio e di mistificazione, fermo restando che l'onere del rispetto della verità è più attenuato rispetto
all'esercizio del diritto di cronaca, in quanto la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale,
non può pretendersi rigorosamente obiettivo. (Annulla senza rinvio, App. Messina, 09 Luglio 2008)
Sez. V, sent. n. 43403 del 18-06-2009 (ud. del 18-06-2009), R.C.
Cassazione Penale
Casistica
Sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica sindacale (art. 51 cod. pen.) qualora il
rappresentante di un'organizzazione sindacale indirizzi una missiva a vari enti istituzionali nonché alla
stessa parte lesa, che censuri le scelte di quest'ultima - effettuate in qualità di Capo dell'Ufficio di
Procura, in ordine alla gestione del personale amministrativo - ipotizzando a suo carico la realizzazione di
comportamenti penalmente rilevanti (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto la missiva non espressione di
una "querelle" personale ma di critica in ordine all'operato istituzionale, essendo volta a stigmatizzarne,
ancorché con toni aspri, eppur conferenti all'oggetto della controversia, le iniziative intraprese in campo
disciplinare e giudiziario,censurando atteggiamenti ritenuti inutilmente persecutori e, quindi,
intervenendo a tutela dei lavoratori del settore nella veste di rappresentante di categoria). (Rigetta, Trib.
Trieste, 01 ottobre 2008)
Sez. V, sent. n. 32180 del 12-06-2009 (ud. del 12-06-2009), D.S. c. L.A. (rv. 244495)
Cassazione Civile
Risarcimento del danno
In tema di diffamazione a mezzo d'opera teatrale, cinematografica o letteraria, perché possa dirsi
integrata la fattispecie generatrice del diritto al risarcimento dei danni ad essa collegati non è sufficiente
che il giudice accerti la natura non veritiera dei fatti o delle circostanze attinenti ad una persona
menzionata e che possano arrecare danno alla sua dignità, ma è necessario che accerti altresì da un lato,
che non si tratti di opera artistica, caratterizzata, in quanto tale, dall'idealizzazione della realtà od
espressa mediante varie figure retoriche tendenti ad una trasfigurazione creativa, e, dall'altro, che
l'espressione diffamatoria sia stata effettivamente percepita non solo come veritiera ma soprattutto come
gratuitamente offensiva. (Nella specie la S.C. ha negato la natura diffamatoria del monologo di un attore
mandato in onda dalla RAI, nella parte in cui poteva aver evocato la vicenda di un bambino caduto in un
pozzo per colpa della madre, la quale avrebbe poi ipocritamente finto dolore dinanzi al pubblico, pur
senza provare rimorso per il suo turpe operato). (Rigetta, App. Roma, 08/11/2004)
Sez. III, sent. n. 10495 del 07-05-2009 (ud. del 18-03-2009), Rai - Radiotelevisione Italiana Spa c.
B.R.F. (rv. 608400)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la scriminante del diritto di cronaca ricorre, in relazione ad un
articolo concernente le conclusioni di un rapporto di polizia, qualora tali conclusioni siano state riportate
fedelmente, quando il giornalista abbia assunto una posizione imparziale e il rapporto presenti profili di
interesse pubblico per la materia e per il contesto in cui si era inserito. (Rigetta, App. Venezia, 24
settembre 2008)
Sez. V, sent. n. 33857 del 23-04-2009 (ud. del 23-04-2009), D.P.R. (rv. 244909)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
L'affermazione circa la natura diffamatoria di un articolo di stampa implica la valutazione del contenuto
complessivo dello stesso, anche in riferimento al titolo. (In motivazione, la S.C. ha affermato che l'esame
del titolo dell'articolo deve essere svolto soprattutto quando sia imposto dalla specificità del capo di
imputazione). (Annulla con rinvio, Gip Trib. Milano, 4 dicembre 2008)
Sez. V, sent. n. 26531 del 09-04-2009 (ud. del 09-04-2009), C.G.M. c. S.D. (rv. 244093)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell'operatività dell'esimente dell'esercizio del diritto di
cronaca, non determinano il superamento della verità del fatto modeste e marginali inesattezze che
concernano semplici modalità del fatto senza modificarne la struttura essenziale. (In applicazione di
questo principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha
ritenuto integrata l'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. nei confronti del giornalista e direttore di un
giornale per la pubblicazione di un articolo concernente l'applicazione della custodia cautelare nei
confronti di un chirurgo per il reato di cessione di stupefacenti, nel quale gli si attribuiva la paternità di un
conversazione, non presente nel testo dell'ordinanza cautelare, del seguente tenore: "sbrigati, mi serve
quella cortesia, non ho più tempo, devo operare" - considerato che l'ordinanza cautelare descriveva detto
medico come assiduo assuntore di sostanze stupefacenti, facendo, inoltre, espresso riferimento ad
operazioni chirurgiche effettuate sotto l'effetto dell'eroina e che, pertanto, la notizia era vera e di sicura
rilevanza pubblica mentre le espressioni attribuite al medico non erano idonee a stravolgerla, trattandosi
di mere inesattezze e, pertanto, di coloritura del nucleo essenziale di notizia relativa a fatto grave e
allarmante. (Rigetta, Gip Trib. Roma, 18 novembre 2008)
Sez. V, sent. n. 28258 del 08-04-2009 (ud. del 08-04-2009), R.M. c. F.R. (rv. 244200)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
Allorché la notizia diffusa da un giornalista consista nella cronaca di una dichiarazione resa in sede
giudiziaria, non può ritenersi che egli sia tenuto a svolgere specifiche indagini sull'attendibilità del
dichiarante, poiché tale valutazione riguarda il merito della dichiarazione e la sua rispondenza a verità,
mentre sussiste per il giornalista solo l'obbligo di accertare che la dichiarazione sia stata effettivamente
resa ed in quale contesto, oltre che l'obbligo di indicare la fase processuale a cui risale la dichiarazione e
gli atti da cui proviene, in modo che il lettore o l'ascoltatore possa chiaramente intendere se essa abbia
già ricevuto il vaglio processuale da parte del magistrato e se ne dovrà avere altri. (Rigetta, App. Roma,
10/05/2004)
Sez. III, sent. n. 5727 del 10-03-2009 (ud. del 21-10-2008), V.C. c. M.G. (rv. 606867)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- requisiti
Il contenuto diffamatorio di un articolo giornalistico nel quale si riferisca, conformemente al vero, che una
persona è stata rinviata a giudizio, non può essere affermato per il solo fatto che il reato effettivamente
contestato sia diverso e meno grave di quello indicato nell'articolo (nella specie, ricettazione in luogo di
usura), in tutti i casi in cui la pubblicazione sia destinata ad un pubblico medio, il quale non sia in grado
di percepire la minore gravità del reato contestato rispetto a quello riportato dalla stampa. (Rigetta, App.
Bolzano, 21 luglio 2003)
Sez. III, sent. n. 3340 del 11-02-2009 (ud. del 07-11-2008), O.M. c. S.E.T.A. Societa' Editoriale
Tipografica Atesina Spa (rv. 606512)
Cassazione Civile
Ricorso per Cassazione:- forma e contenuto
In relazione ad una causa risarcitoria avente ad oggetto dichiarazioni asseritamente diffamatorie
compiute a mezzo stampa, la parte che muova critiche alla valutazione compiuta dal giudice di appello,
sia in fatto che in diritto, circa la natura diffamatoria dello scritto in questione e la sussistenza del relativo
reato, è tenuta, in ossequio al c.d. principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ad individuare se del caso riproducendolo direttamente, ove necessario in relazione all'oggetto della critica di cui al
motivo, ed eventualmente indirettamente, ove l'apprezzamento della critica lo consenta - il contenuto
dell'articolo nella parte cui la critica si riferisce, specificando anche dove la Corte possa esaminarlo per
verificarne la conformità del contenuto riprodotto rispetto a quello effettivo. (Rigetta, App. Roma, 24
novembre 2003)
Sez. III, sent. n. 3338 del 11-02-2009 (ud. del 31-10-2008), A.A. c. L.L. (rv. 606542)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- fattispecie
Non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.) la condotta di colui che invii una lettera al
Presidente dell'Ordine degli Avvocati contenente espressioni offensive nonché la segnalazione di
comportamenti deontologicamente scorretti tenuti dal proprio difensore, trattandosi di un reclamo diretto
personalmente al titolare di un organo e mancando, pertanto, l'elemento della comunicazione con più
persone, che, d'altro canto, non può ritenersi sussistente ove sia avvenuta per esclusiva iniziativa del
destinatario, considerato che la tutela richiesta all'Autorità non comporta necessariamente la diffusione
della doglianza nell'ambito di una prevedibile procedura disciplinare e che, comunque, di tale evento non
può rispondere colui che si rivolge all'Autorità collegando la comunicazione con più persone ad una sua
imprudente condotta, non essendo prevista l'ipotesi colposa della diffamazione. (Annulla senza rinvio,
App. Roma, 11 luglio 2008)
Sez. V, sent. n. 19396 del 23-01-2009 (ud. del 23-01-2009), E.A. (rv. 243606)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- querela
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la previsione di cui all'art. 336 cod. proc. pen. - per la quale la
querela è proposta mediante dichiarazione nella quale si manifesta la volontà che si proceda in ordine a
un fatto previsto dalla legge come reato - implica che il querelante è tenuto ad esporre nella sua
materialità il fatto che ritiene lesivo, ma non ha l'onere della sua qualificazione giuridica, che compete
invece al giudice, il quale può legittimamente ravvisare a carico del direttore responsabile del giornale il
reato di omesso controllo, ancorché la querela sia stata proposta nei suoi confronti - a titolo di concorso
con l'autore della pubblicazione - per il reato di diffamazione. (Rigetta, App. Milano, 18 giugno 2008)
Sez. V, sent. n. 19020 del 22-01-2009 (ud. del 22-01-2009), C.G. (rv. 243604)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- fattispecie
Integra il delitto di diffamazione la condotta del datore di lavoro che indirizzi al proprio dipendente una
lettera contenente espressioni offensive di cui informi anche il consiglio di amministrazione, in quanto il
potere gerarchico o, comunque, di sovraordinazione consente di richiamare, ma non di ingiuriare il
lavoratore dipendente o di esorbitare dai limiti della correttezza e del rispetto della dignità umana con
espressioni che contengano un'intrinseca valenza mortificatrice della persona e si dirigano più che
all'azione censurata, alla figura morale del dipendente, traducendosi in un attacco personale sul piano
individuale, che travalichi ogni ammissibile facoltà di critica (Nella specie la lettera indirizzata al
dipendente e resa nota al consiglio di amministrazione conteneva le seguenti espressioni: "appare penoso
dover constatare l'utilizzo di certi mezzucci da mezze maniche per fregare il proprio datore di lavoro").
(Rigetta, Trib. Catania, sez. dist. Acireale, 1 Luglio 2008)
Sez. V, sent. n. 6758 del 21-01-2009 (ud. del 21-01-2009), B.A. (rv. 243335)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza
Non è affetta da nullità per difetto di contestazione la sentenza d'appello che, dichiarando l'estinzione per
prescrizione del reato di diffamazione a mezzo stampa imputato al direttore responsabile di un quotidiano
in relazione a un articolo senza firma dallo stesso pubblicato, abbia confermato le statuizioni civili della
sentenza di condanna di primo grado, ritenendo quanto meno provata la responsabilità del direttore
stesso per il reato d'omesso controllo. (Rigetta, App. L'Aquila, 19 Marzo 2008)
Sez. V, sent. n. 7054 del 20-01-2009 (ud. del 20-01-2009), D.G.A. (rv. 243165)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
Il diritto di informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, sussiste in capo ad un'associazione di
consumatori ogni qual volta risulti evidente l'utilità sociale della conoscenza dei fatti e delle opinioni,
trasmessi con comunicati, perché diretti a contribuire alla formazione della pubblica opinione in materia di
interesse generale, correlata alle finalità istituzionali di tale associazione; i "comunicati stampa" di
quest'ultima rientrano, pertanto, nella nozione di "stampato" disciplinato dagli artt. 1 e 2 della legge n.
47 del 1948, trattandosi di attività di soggetto che svolge anche funzione di agenzia, in senso lato, di
informazione, sia pure nel più ristretto ambito delle materie connesse alle finalità istituzionali sue proprie,
in quanto le notizie diffuse dalle agenzie di informazione mediante comunicati o dispacci sono destinate
alla pubblicazione, così come richiesto dal citato art. 1, e l'eventuale diffamazione consumata attraverso
tali comunicati integra l'illecito di diffamazione a mezzo stampa. (Cassa con rinvio, App. Roma,
29/05/2006)
Sez. III, sent. n. 482 del 13-01-2009 (ud. del 05-12-2008), Codacons Cordinamento delle Associazioni
per La Difesa dell'Ambiente e Dei Diritti degli Utenti e Consumatori c. F.G. (rv. 606145)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- requisiti
In tema di diffamazione, il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto
comunicativo in cui si inseriscono e, quindi, l'evento lesivo della reputazione altrui può ben realizzarsi,
oltre che per il contenuto oggettivamente offensivo della frase autonomamente considerata, anche
perché il contesto, in cui la stessa è pronunciata, determina un mutamento del significato apparente della
frase altrimenti non diffamatoria, dandole quanto meno un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo
medio. Ne consegue che il giudice di merito deve valutare le parole nel momento dinamico in cui,
sposandosi col contesto della funzione semantica di tutti gli altri segnali, le stesse possono dar luogo alla
proliferazione di ulteriori significati, in modo che ricostruire il dato materiale dell'illecito vuol dire risalire
alla significazione assunta come risultato finale.(Nell'enunciare il riportato principio la S.C. ha cassato con
rinvio la sentenza impugnata che non aveva valutato nel suo complesso il comunicato stampa di
un'associazione di consumatori nel contesto di una denunzia della pratica dell'"over booking" da parte di
una compagnia aerea, ritenendo di valorizzare atomisticamente il riferimento ad un preteso abuso da
parte del comandante di un aereo in danno dei passeggeri-utenti). (Cassa con rinvio, App. Roma,
29/05/2006)
Sez. III, sent. n. 482 del 13-01-2009 (ud. del 05-12-2008), Codacons Cordinamento delle Associazioni
per La Difesa dell'Ambiente e Dei Diritti degli Utenti e Consumatori c. F.G. (rv. 606146)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- riparazione pecuniaria
L'istituto della riparazione pecuniaria previsto dall'art. 12 della L. 8 febbraio 1948, n. 47 è applicabile al
direttore del giornale responsabile del delitto di omesso controllo nel caso in cui non sia stato individuato
l'autore dell'articolo diffamatorio. (Rigetta, App. Milano, 16 Aprile 2008)
Sez. V, sent. n. 9297 del 13-01-2009 (ud. del 13-01-2009), C.M.V. (rv. 243246)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca e diritto di critica
In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, qualora la narrazione
di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel
contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla
base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla
reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21
Cost.); bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla
conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce,
assieme alla continenza, requisito per l'esimente dell'esercizio del diritto di critica. (Nella specie, la S.C.
ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, rilevando che il contenuto degli articoli costituenti la
ritenuta "campagna denigratoria", era ispirato da un'inequivoca contrapposizione politica, che si risolveva
in una critica nella quale l'uso di un linguaggio particolarmente pungente ed incisivo trovava i più ampi
spazi di legittimità, sicché l'affermazione del loro carattere diffamatorio, indipendentemente dalla
specifica considerazione del loro contenuto e del conseguente bilanciamento dei riferiti interessi, doveva
ritenersi compiuta in violazione del principio stabilito dall'art. 21 Cost.). (Cassa con rinvio, App. Napoli, 14
marzo 2003)
Sez. III, sent. n. 25 del 07-01-2009 (ud. del 30-10-2008), Cinqueprint Srl in Liquidazione Dr. C. c. G.A.
(rv. 606355)
Cassazione Penale
Soggetto passivo del reato
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'individuazione del destinatario dell'offesa deve essere
deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione dell'offesa, sicché è necessario
fare ricorso ad un criterio oggettivo, non essendo consentito il ricorso ad intuizioni o soggettive
congetture di soggetti che ritengano di potere essere destinatari dell'offesa (Fattispecie in cui si è
affermata la responsabilità del direttore di un quotidiano e dell'autore di una vignetta - che raffigurava
due personaggi, uno dei quali pronunciava la frase "ahi Rai ahi Rai non possiamo più vendere gli impianti
ai texani", mentre l'altro diceva "mica vorranno indietro la tangente" - ritenendo che tali personaggi
erano riconoscibili nei querelanti, poiché, nel contrasto sulla vendita di azioni Rai-Way sorti all'interno del
consiglio di amministrazione Rai, i consiglieri riferibili al centro sinistra erano favorevoli alla vendita e
quelli di destra contrari, sicché la denuncia di corruzione era rivolta a coloro che avevano votato a favore
della vendita e disvelava i reali interessi che, secondo il vignettista, erano all'origine della determinazione
a favore della vendita). (Rigetta, App. Roma, 2 Novembre 2007)
Sez. V, sent. n. 11747 del 05-12-2008 (ud. del 05-12-2008), F.G. (rv. 243329)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente del diritto di cronaca qualora la notizia
sia riportata utilizzando uno scritto anonimo, come tale inidoneo a meritare l'interesse pubblico e
insuscettibile di controlli circa l'attendibilità della fonte e la veridicità della notizia. (In applicazione di
questo principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva escluso, in riforma di
quella di condanna pronunciata in primo grado, la responsabilità a titolo di artt. 595 e 57 cod. pen., di
due soggetti, rispettivamente nella qualità di giornalista e direttore di un quotidiano sportivo, per avere
pubblicato, il primo, e omesso di controllare, il secondo, un articolo in cui si riportava senza commento
una lettera inviata da un non meglio identificato "direttivo ultras Spezia", contenente espressioni
offensive e minacciose nei confronti dei giocatori della squadra di calcio di La Spezia). (Annulla ai soli
effetti civili, App. Firenze, 18 gennaio 2008)
Sez. V, Sent. n. 46528 del 02-12-2008 (ud. del 02-12-2008), P.G. c. M.F. (rv. 242603)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di satira
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa
del diritto di critica e può realizzarsi anche mediante l'immagine artistica come accade per la vignetta o
per la caricatura, consistenti nella consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e
comportamentali delle persone ritratte. Diversamente dalla cronaca, la satira è sottratta al parametro
della verità in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto
ma rimane assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini
rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Conseguentemente, nella formulazione del
giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione
altrui, purchè siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione
o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e
della reputazione del soggetto interessato. Non può, invece, essere riconosciuta la scriminante di cui
all'art. 51 cod. pen. nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti
volgari o ripugnanti, di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e
ludibrio della sua immagine pubblica. (Rigetta, App. Milano, 10 febbraio 2004)
Sez. III, Sent. n. 28411 del 28-11-2008 (ud. del 10-10-2008), Studio (Omissis) Associazione
Professionale c. A.B.A. (rv. 605611)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza
Il principio di correlazione tra accusa e sentenza ha lo scopo di garantire il contraddittorio sul contenuto
dell'accusa e, quindi, l'esercizio effettivo del diritto di difesa dell'imputato, sicchè non è configurabile una
sua violazione in astratto, prescindendo dalla natura dell'addebito specificamente formulato
nell'imputazione e dalle possibilità di difesa che all'imputato sono state concretamente offerte dal reale
sviluppo della dialettica processuale. (Nel caso di specie, la S.C. ha affermato che la sostituzione
dell'addebito di natura dolosa di diffamazione con quello colposo d'omesso controllo sul contenuto del
periodico non viola di per sé il principio di correlazione tra accusa e sentenza, né, in concreto, è in
contrasto con tale principio qualora - pur ipotizzandosi la responsabilità dell'imputato a titolo di concorso
nel delitto di diffamazione - si faccia riferimento al ruolo di direttore del giornale, idoneo ad includere la
responsabilità a titolo di colpa, così strutturando l'addebito in modo tale da consentire la difesa anche in
relazione alla fattispecie di cui all'art. 57 cod. pen.). (Rigetta, App. Perugia, 12 Febbraio 2008)
Sez. V, Sent. n. 2074 del 25-11-2008 (ud. del 25-11-2008), F.F. (rv. 242351)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione nei confronti di un magistrato, il provvedimento giudiziario può essere oggetto di
critica anche aspra, in ragione dell'opinabilità degli argomenti che li sostengono, ma non è lecito
trasmodare in critiche virulente che comportino il dileggio dell'autore del provvedimento stesso. (Rigetta,
App. Roma, 13 Febbraio 2008)
Sez. V, Sent. n. 2066 del 11-11-2008 (ud. del 11-11-2008), F.A. (rv. 242348)
Cassazione Penale
Diffamazione commessa tramite internet:- soggetti responsabili
Non sussiste la responsabilità del gestore di un punto internet (cosiddetto "internet point") a titolo di
diffamazione per non avere impedito l'evento (art. 40, comma secondo, e 595 cod. pen.) qualora l'utente
invii una e-mail avente contenuto diffamatorio, in quanto il gestore non solo non ha alcun potere di
controllo e, quindi, alcuna conoscenza sul contenuto della posta elettronica inviata, ma gli è addirittura
impedito di prenderne contezza - ex art. 617 quater cod. pen. che vieta l'intercettazione fraudolenta di
sistemi informatici e telematici - mentre ha l'obbligo di identificare gli utenti che facciano uso del
terminale ai soli fini della prova dell'utilizzazione e non per impedire l'eventuale reato. (Dichiara
inammissibile, App. Perugia, 18 gennaio 2008)
Sez. V, Sent. n. 6046 del 11-11-2008 (ud. del 11-11-2008), R.A. c. J.E.M.A.M. (rv. 242960)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione, il divieto di "exceptio veritatis", alla luce di un'interpretazione costituzionalmente
orientata dell'art. 596, comma primo, cod. pen., non può trovare applicazione qualora l'autore del fatto
incriminato abbia agito nell'esercizio di un diritto, ex art. 51 cod. pen. e, quindi, non solo nell'ipotesi di
diritto di cronaca spettante al giornalista ma in ogni caso in cui si prospetti il legittimo esercizio del diritto
di critica. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello
ha confermato la responsabilità a titolo del reato di cui all'art. 595 cod. pen.- nei confronti di alcuni
collaboratori di una società che avevano indirizzato ai clienti della stessa società una "e-mail" con la quale
si attribuiva a quest'ultima l'inosservanza del contratto collettivo di lavoro e l'inadempimento degli
obblighi retributivi - rigettando l'istanza di produzione documentale volta a dimostrare la veridicità delle
affermazioni contenute nella missiva, senza avere motivatamente escluso che il messaggio di posta
elettronica incriminato fosse stato inviato nell'esercizio di un diritto di critica; cfr. Corte cost. n. 175 del
1971). (Annulla con rinvio, Trib. Trapani, 23 febbraio 2008)
Sez. V, Sent. n. 1369 del 05-11-2008 (ud. del 05-11-2008), P.R. (rv. 242957)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo della stampa, nel caso di cronaca giudiziaria, il giornalista che riporti un
fatto emergente da un processo come fatto realmente accaduto ha il dovere di effettuare i necessari
controlli di veridicità circa il fatto stesso e, se si limita alla diffusione della notizia dell'adozione di un
provvedimento giudiziario, deve accertare la reale sussistenza del provvedimento medesimo. (Rigetta,
App. Milano, 29 febbraio 2008)
Sez. V, Sent. n. 44522 del 21-10-2008 (ud. del 21-10-2008), F.R. c. C.S. (rv. 242780)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica espresso nell'ambito della concorrenza
commerciale non può trascendere in atti di concorrenza sleale, incontrando il limite di cui all'art. 2598, n.
2 cod. civ.. (Annulla con rinvio, Gip Trib. Milano, 1 Aprile 2008)
Sez. V, Sent. n. 42029 del 17-10-2008 (ud. del 17-10-2008), Unione Nazionale Industria Conciaria c.
B.G. (rv. 242321)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- requisiti
Per stabilire se uno scritto giornalistico abbia o meno contenuto diffamatorio non è sufficiente avere
riguardo alla verità delle notizie da esso diffuse, né limitarsi alla sola analisi testuale dello scritto, ma è
invece necessario considerare tutti gli ulteriori elementi - come ad esempio i titoli, l'occhiello, le
fotografie, gli accostamenti, le figure retoriche - che formano il contesto della comunicazione e che
possono arricchirla di significati ulteriori, anch'essi lesivi dell'altrui onore o reputazione. (In applicazione
di tale principio, la S.C. ha confermato, sul punto, la decisione di merito che aveva ritenuto diffamatoria
la pubblicazione da parte di un quotidiano della falsa notizia di un sequestro di fascicoli processuali da
parte dei Carabinieri nella sezione fallimentare di un tribunale, pubblicata accanto alla fotografia del
magistrato che presiedeva quella sezione). (Cassa con rinvio, App. Messina, 24 marzo 2004)
Sez. III, Sent. n. 25157 del 14-10-2008 (ud. del 25-09-2008), Giornale Di Sicilia - Editoriale Poligrafica
S.p.A. c. S.G. (rv. 605477)
Cassazione Civile
Responsabilità solidale
Affinché più persone possano essere chiamate a rispondere in solido di un fatto illecito, secondo la regola
di cui all'art. 2055 cod. civ., non è necessario che tutte abbiano agito col medesimo atteggiamento
soggettivo (dolo o colpa), ma è sufficiente che, anche con condotte indipendenti, tutte abbiano
concausato il medesimo fatto dannoso. Ne consegue che il direttore responsabile di un quotidiano
risponde sempre in solido col giornalista autore di uno scritto diffamatorio, tanto nell'ipotesi in cui abbia
omesso la dovuta attività di controllo (nel qual caso risponderà a titolo di colpa), quanto nell'ipotesi in cui
abbia concorso nel delitto di diffamazione, ai sensi dell'art. 110 cod. pen. (nel qual caso risponderà a
titolo di dolo). (Cassa con rinvio, App. Messina, 24 marzo 2004)
Sez. III, Sent. n. 25157 del 14-10-2008 (ud. del 25-09-2008), Giornale Di Sicilia - Editoriale Poligrafica
S.p.A. c. S.G. (rv. 605481)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- direttore responsabile
In tema di diffamazione a mezzo stampa, è legittima la decisione con cui il giudice di merito dichiari
responsabile di diffamazione il direttore di un mensile a tiratura limitata ed esclusivamente locale, in
ordine alla pubblicazione di un articolo non firmato, in quanto, in assenza di diversa allegazione, esso
deve considerarsi di produzione redazionale, riferibile al direttore redazionale, nella specie, investito
anche della funzione di direttore responsabile del mensile. (Annulla con rinvio, App. Catania, 14 febbraio
2008)
Sez. V, Sent. n. 43084 del 10-10-2008 (ud. del 10-10-2008), M.S. (rv. 242598)
Cassazione Penale
Simulazione di reato
Non sussiste simulazione di reato quando l'alterazione del vero riguarda modalità e circostanze di fatto
che non influiscono sulla configurazione giuridica del reato effettivamente commesso. (In applicazione di
tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 367 cod. pen. nella condotta di
colei che, dopo aver presentato una querela per diffamazione in relazione alla pubblicazione su internet di
foto che la ritraevano in atteggiamenti pornografici, aveva negato in una dichiarazione integrativa,
contrariamente al vero, che le foto riguardassero la sua persona). (Annulla senza rinvio, App. Trieste, 10
ottobre 2007)
Sez. VI, Sent. n. 38571 del 30-09-2008 (ud. del 30-09-2008), C.A. (rv. 241509)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto alla creazione letteraria non può scriminare offese
gratuitamente rivolte ad un soggetto identificato o, comunque, facilmente identificabile e privo di rilievo
nella dimensione storica e sociale rappresentata, in quanto non è mai lecita la rappresentazione negativa
di persone che non abbiano significative responsabilità individuali; né detta individuazione è necessaria ai
fini del risultato d'espressione artistica o di critica sociale, conseguibile anche con riferimenti generici o di
fantasia; d'altro canto, l'esercizio del diritto di critica scrimina l'offesa, altrimenti illecita, solo nei limiti in
cui essa sia indispensabile per l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito dall'art. 21, con la
conseguenza che rimangono ugualmente punibili le espressioni "gratuite", cioè non necessarie
all'esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari, umilianti o dileggianti. (Rigetta, App. Trento, 19
Dicembre 2007)
Sez. V, Sent. n. 41283 del 25-09-2008 (ud. del 25-09-2008), B.G. (rv. 241597)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- offesa alla reputazione
In tema di diffamazione, integra la lesione della reputazione altrui non solo l'attribuzione di un fatto
illecito, perché posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, assistite o meno da
sanzione, ma anche la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla
generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della "communis opinio". (In
applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello aveva
escluso la responsabilità dell'imputato a titolo di diffamazione per avere attribuito, comunicando con più
soggetti, alla persona offesa una relazione sentimentale, in costanza di fidanzamento, con un altro uomo,
ritenendo tale condotta idonea ad esporla al pubblico biasimo e, conseguentemente, a ledere la sua
reputazione). (Ann. ai soli effetti civili,Trib.Latina,sez.dis.Terracina,5Marzo2008)
Sez. V, Sent. n. 40359 del 23-09-2008 (ud. del 23-09-2008), P.C. c. C.F. (rv. 241739)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di diffamazione a mezzo stampa, indipendentemente dalla forma grammaticale o sintattica delle
frasi o delle locuzioni adoperate, assume rilevanza la loro capacità di ledere o mettere in pericolo l'altrui
reputazione, realizzandosi il reato anche quando il contesto della pubblicazione determini il mutamento
del significato apparente di una o più frasi, altrimenti non diffamatorie, attribuendo ad esse un contenuto
allusivo percepibile dal lettore medio. (Annulla con rinvio, Gip Trib. Cosenza, 22 ottobre 2007)
Sez. V, Sent. n. 37124 del 15-07-2008 (ud. del 15-07-2008), Procuratore Generale della Repubblica
presso Corte D'appello di Catanzaro c. D.L.L. (rv. 242019)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- individuabilità del destinatario dell'offesa
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'individuazione del soggetto passivo deve avvenire attraverso
gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell'offesa, le circostanze narrate,
oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri
elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, così che possa desumersi, con
ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso, sia in via processuale che come fatto
preprocessuale, cioè come piena e immediata consapevolezza dell'identità del destinatario che abbia
avuto chiunque abbia letto l'articolo diffamatorio. (Rigetta, App. Milano, 28 Giugno 2007)
Sez. V, Sent. n. 33442 del 08-07-2008 (ud. del 08-07-2008), D.B.F. (rv. 241548)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- pubblicazione di una notizia falsa
Integra il delitto di diffamazione la pubblicazione, su un quotidiano, di un articolo nel quale si attribuisca a
soggetto dalla reputazione già compromessa fatti non veri che integrino un autonomo reato, in quanto
anche la reputazione per alcuni aspetti compromessa può formare oggetto di ulteriori illecite lesioni,
irrilevante essendo con riguardo all'affermazione dell'"an" della responsabilità la quantità ovvero la
gravità dell'ulteriore lesione in concreto apprezzabile, valutabile semmai ai fini della determinazione della
pena e della quantificazione del danno risarcibile. (Annulla con rinvio, App. Milano, 11 Maggio 2007)
Sez. V, Sent. n. 35032 del 04-07-2008 (ud. del 04-07-2008), C.M. c. S.G.A. (rv. 241183)
Cassazione Penale
Impugnazioni
In materia di diffamazione a mezzo stampa, la previsione di cui all'art. 577 cod. proc. pen. - che legittima
la persona offesa costituita parte civile a proporre impugnazione anche agli effetti penali contro la
sentenza per i reati di ingiuria e diffamazione - ha carattere eccezionale e, in quanto tale, non è
suscettibile di interpretazione analogica e neppure estensiva. Ne consegue che essa non è applicabile
all'ipotesi di omesso controllo del direttore responsabile sul contenuto della pubblicazione, prevista
dall'art. 57 cod. pen., che è del tutto autonoma rispetto a quella della semplice diffamazione. (Nella
specie la Cassazione ha dichiarato, ai sensi dell'art. 591, comma quarto, cod. proc. pen., l'inammissibilità
dell'appello non rilevata dal giudice di secondo grado). (Rigetta in parte, App. Milano, 21 Gennaio 2008)
Sez. I, Sent. n. 35646 del 04-07-2008 (ud. del 04-07-2008), M.R. (rv. 240676)
Cassazione Penale
Diffamazione commessa tramite internet:- esercizio del diritto di critica
L'immissione via internet del contenuto di una denunzia presentata nei confronti di una società e relativa
a scarico di cancerogeni nelle acque di un lago costituisce manifestazione del diritto di cronaca e anche di
critica che spetta, ex art. 21 Cost., ad ogni individuo "uti civis" e non solo ai giornalisti o a chi svolge
professionalmente attività di informazione, e che è tuttavia sottoposto all'osservanza di limiti,
rappresentati dalla rilevanza sociale dell'argomento, dalla verità obbiettiva dei fatti riferiti e dal rispetto
della continenza nelle espressioni utilizzate, che va accertata dal giudice di merito. (In applicazione di tale
principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di appello il quale ha escluso, in riforma della
sentenza di primo grado, l'esistenza del reato di diffamazione, omettendo - ancorché la persona del
denunziante coincidesse con quella del diffusore della notizia, la quale non consisteva nella mera
comunicazione della esistenza di una denunzia ma nella esplicitazione del contenuto e degli elementi
fattuali portati a sostegno di essa - di accertare la rispondenza al vero dei fatti denunziati e di fornire al
riguardo adeguata motivazione). (Annulla con rinvio, App. Milano, 27 Settembre 2007)
Sez. V, Sent. n. 31392 del 01-07-2008 (ud. del 01-07-2008), Vinavil S.p.A. c. A.A. (rv. 241182)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
Il consenso alla pubblicazione di una foto non vale come scriminante del delitto di diffamazione se
l'immagine sia riprodotta in un contesto diverso da quello per cui il consenso sia prestato che implichi
valutazioni peculiari, anche negative sulla persona effigiata. (In applicazione di questo principio la S.C. ha
ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità del
direttore di un quotidiano, ex art. 57 e 595 cod. pen., per avere pubblicato sulla prima pagina del
giornale un articolo dal titolo "Terapeuti a quattro zampe" corredato della foto di una minore in
compagnia di un gatto, lasciando intendere che la bimba fosse sottoposta a trattamento terapeutico per
autismo o handicap psicomotorio). (Rigetta, App. Trieste, 21 Giugno 2007)
Sez. V, Sent. n. 30664 del 19-06-2008 (ud. del 19-06-2008), S.A. (rv. 240452)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non é giuridicamente né logicamente corretto sostenere il
prevalere del diritto all'onore ed alla reputazione sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero
pure in chiave critica anche in presenza di capacità lesive estremamente ridotte, tali, quindi, da non
giustificare in nessun caso detta prevalenza. Ed, invero qualunque critica che concerna persone é idonea
a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno e, tuttavia, escludere il diritto
di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno, significherebbe negare il
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Pertanto il diritto di critica può essere esercitato
utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano
strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento
preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del
soggetto interessato. (Cassa con rinvio, App. Roma, 23 Giugno 2003)
Sez. III, Sent. n. 12420 del 16-05-2008 (ud. del 14-03-2008), M.E. c. D.R.V. (rv. 603117)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, è applicabile la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca
alla condotta del giornalista che, pubblicando "alla lettera" il testo di una intervista, riporti dichiarazioni
del soggetto intervistato oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, a condizione che la qualità dei
soggetti coinvolti, la materia della discussione ed il più generale contesto in cui le dichiarazioni sono state
rese presentino, sulla base di una valutazione riservata al giudice di merito (insindacabile in sede di
legittimità se sorretta da logica ed adeguata motivazione), indiscutibili profili di interesse pubblico
all'informazione, tali da far prevalere sulla posizione soggettiva del singolo il diritto di informare del
giornalista. (Rigetta, App. Milano, 24 Gennaio 2003)
Sez. III, Sent. n. 10686 del 24-04-2008 (ud. del 26-03-2008), V.C. c. M.L. (rv. 602949)
Cassazione Penale
Diffamazione commessa con il mezzo televisivo:
Le norme speciali di cui all'art. 30 L. 6 agosto 1990, n. 223, in tema di trattamento sanzionatorio e di
competenza territoriale per il reato di diffamazione con attribuzione di fatto determinato commesso
attraverso trasmissioni televisive - secondo le quali si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 L. 8
febbraio 1948, n. 47 - valgono esclusivamente, come discende dal combinato disposto del primo e quarto
comma della predetta disposizione, con riferimento ai soggetti in essa specificamente indicati, i quali si
identificano nel concessionario privato, nella concessionaria pubblica ovvero nella persona da loro
delegata al controllo della trasmissione: ne consegue che, per il divieto dell'interpretazione analogica esse
non possono applicarsi al direttore della trasmissione (nella specie, il direttore di un telegiornale di una
televisione privata locale). (Annulla in parte senza rinvio, App. Reggio Calabria, 29 Novembre 2006)
Sez. II, Sent. n. 34717 del 23-04-2008 (ud. del 23-04-2008), M.A. (rv. 240687)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- comunicazione con più persone
Ai fini dell'integrazione del delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), si deve presumere la sussistenza
del requisito della comunicazione con più persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito
internet per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero
indeterminato di soggetti, quale è il caso del giornale telematico, analogamente a quanto si presume nel
caso di un tradizionale giornale a stampa, nulla rilevando l'astratta e teorica possibilità che esso non sia
acquistato e letto da alcuno. (Annulla in parte senza rinvio, App. Bari, 8 gennaio 2007)
Sez. V, Sent. n. 16262 del 04-04-2008 (ud. del 04-04-2008), T.E. (rv. 239832)
Cassazione Penale
Soggetto passivo del reato
In tema di diffamazione, qualora l'espressione lesiva dell'altrui reputazione sia riferibile, ancorché in
assenza di indicazioni nominative, ad un novero di più persone, individuabili e individuate per la loro
attività di organizzatori o partecipi di un determinato evento, ciascuna di esse può ragionevolmente
sentirsi destinataria di detta espressione, con conseguente configurabilità del reato "de quo". (In
applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di
merito ha affermato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di diffamazione in danno di un
esponente politico, facente parte degli organizzatori di un convegno riferendosi al quale lo stesso
imputato, nel corso di un'intervista televisiva, aveva affermato che esso era stato "organizzato da
pedofili", con la partecipazione anche di "politici di alto calibro"). (Rigetta, App. Palermo, 22 gennaio
2007)
Sez. V, Sent. n. 18249 del 28-03-2008 (ud. del 28-03-2008), M.B. (rv. 239831)
Cassazione Penale
Errore di reteErrore di rete (tcp_error)Elemento materiale del reato:- fattispecie
Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che, in qualità di ispettore designato dal
Provveditore agli studi, rediga - nell'ambito di un procedimento disciplinare azionato nei confronti di un
insegnante - una relazione ispettiva che contenga giudizi molto severi relativamente al predetto docente,
quando detti giudizi rappresentino un mero riassunto dell'istruttoria disciplinare svolta e, pertanto, siano
strettamente connessi all'adempimento del dovere ispettivo, oltre che privi, nella forma adottata, di
attacchi personali diretti a colpire, su un piano individuale, la figura morale del soggetto criticato.
(Rigetta, Trib. Firenze, 4 Maggio 2006)
Sez. V, Sent. n. 16765 del 27-03-2008 (ud. del 27-03-2008), L.E. (rv. 240093)
Cassazione Penale
Esimente del diritto di critica politica o giornalistica:- configurabilità e fattispecie
Il reato di diffamazione oggettivamente configurabile nel fatto di definire taluno come "furfante" o
"responsabile di furfanterie" può ritenersi scriminato in virtù dell'art. 51 cod. pen. quando detta
definizione si collochi in un contesto di polemica politica, significando il ritenuto disvalore di scelte che si
assumano compiute in contrasto con l'interesse collettivo. (Annulla senza rinvio, Trib. Ragusa, 23 ottobre
2006)
Sez. V, Sent. n. 13565 del 13-03-2008 (ud. del 13-03-2008), V.S. (rv. 239829)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- criteri di interpretazione degli articoli di stampa
In tema di responsabilità aquiliana derivante da diffamazione a mezzo stampa, le norme
sull'interpretazione dei contratti di cui agli artt.1362 e 1363 cod. civ. non sono applicabili ai fini della
corretta comprensione dei contenuti dell'articolo giornalistico, non essendo attribuibile a quest'ultimo la
natura di "atto giuridico" ma costituendo solo il "fatto" alla base della controversia risarcitoria. (Cassa con
rinvio, App. Roma, 27 Marzo 2006)
Sez. III, Sent. n. 6041 del 06-03-2008 (ud. del 12-02-2008), P.R. c. R.C.S. Editori S.p.A. (ora R.C.S.
Quotidiani S.p.A.) (rv. 602114)
Cassazione Civile
Testimoni giudiziari
I testimoni giudiziari, se depongono il vero su ciò che viene loro domandato, non commettono
diffamazione ancorché la deposizione implichi una menomazione dell'onore, del decoro o della
reputazione altrui, dal momento che la verità del fatto attribuito elimina, per la presenza della causa
giustificativa dell'adempimento di un dovere giuridico, il carattere offensivo dell'azione. Nel caso in cui,
invece, essi depongano il falso, commettono diffamazione ove sussistano i requisiti di tale illecito. (Cassa
con rinvio, App. Roma, 27 Marzo 2006)
Sez. III, Sent. n. 6041 del 06-03-2008 (ud. del 12-02-2008), P.R. c. R.C.S. Editore S.p.A. (ora R.C.S.
Quotidiani S.p.A.) (rv. 602115)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
La pubblicazione della notizia relativa alla presentazione di una denuncia penale e alla sua iscrizione nel
registro delle notizie di reato, oltre a non essere idonea di per sé a configurare una violazione del segreto
istruttorio o del divieto di pubblicazione di atti processuali, costituisce lecito esercizio del diritto di cronaca
ed estrinsecazione della libertà di pensiero previste dall'art 21 Costituzione e dall'art 10 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, anche se in conflitto con diritti e interessi della persona, qualora si
accompagni ai parametri dell'utilità sociale alla diffusione della notizia, della verità oggettiva o putativa,
della continenza del fatto narrato o rappresentato. (Rigetta, App. L'Aquila, 10 Marzo 2006)
Sez. III, Sent. n. 4603 del 22-02-2008 (ud. del 28-01-2008), D.R.E. c. Il Messaggero S.p.A. (rv. 601803)
Cassazione Penale
Diffamazione commessa tramite internet:- luogo di commissione
Il reato di diffamazione consistente nell'immissione nella rete Internet di frasi offensive e/o immagini
denigratorie, deve ritenersi commesso nel luogo in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da più
fruitori della rete, pur quando il sito "web" sia registrato all'estero. (Rigetta, App. L'Aquila, 29 maggio
2007)
Sez. II, Sent. n. 36721 del 21-02-2008 (ud. del 21-02-2008), B.M.I. (rv. 242085)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- fattispecie
Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che pronunci espressioni offensive inconsapevole
del fatto di essere ascoltato dalla persona offesa e in presenza di una sola persona (nella specie la madre
dell'offeso), qualora egli non manifesti la volontà che le dette espressioni siano ulteriormente propalate,
in quanto, ai fini dell'integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 595 cod. pen., è necessario
che l'espressione offensiva sia destinata nelle stesse intenzioni del soggetto attivo ad essere riferita ad
almeno un'altra persona che ne abbia successivamente conoscenza. (Annulla senza rinvio, App. Trento,
11 maggio 2007)
Sez. V, Sent. n. 13550 del 20-02-2008 (ud. del 20-02-2008), P.D. (rv. 239826)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- fattispecie
Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che indirizzi un esposto - contenente espressioni
offensive nei confronti di un militare - all'Autorità disciplinare dell'Arma dei carabinieri, in quanto, in tal
caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie dell'esercizio di un
diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall'art. 21 Cost. e da ritenersi prevalente rispetto al bene
della dignità personale, pure tutelato dalla Costituzione agli artt. 2 e 3, considerato che senza la libertà di
espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi. (Annulla senza rinvio, App. Taranto,
17 maggio 2007)
Sez. V, Sent. n. 13549 del 20-02-2008 (ud. del 20-02-2008), P.A. (rv. 239825)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diritto di critica giudiziaria, non è scriminante la condotta di attribuzione di parzialità per
ragioni politiche ad un soggetto che esercita la funzione giudiziaria in quanto intrinsecamente offensiva.
(Fattispecie nella quale un opinionista televisivo aveva accusato un pubblico ministero di avere esercitato
per ragioni politiche l'azione penale in danno di un noto imprenditore per il reato di finanziamento illecito
ad un partito politico, e di non avere fatto altrettanto in relazione ai finanziamenti illecitamente ricevuti
da altro partito politico antagonista; la Corte ha anche precisato che la scriminante postula comunque il
rispetto del dovere di verità, laddove nella specie l'azione penale "de qua" era stata esercitata da altro
pubblico ministero). (Rigetta, App. Brescia, 20 Maggio 2008)
Sez. V, sent. n. 10631 del 12-02-2008 (ud. del 12-02-2008), S.V. (rv. 243484)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione, sussiste l'esimente del diritto di critica politica qualora, all'esito di una seduta
consiliare, un consigliere comunale rivolga - dirigendosi verso la postazione della stampa - all'indirizzo di
un collega di partito l'espressione "è un Giuda", considerato che il diritto di critica si concreta
nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva
ed, a maggior ragione, ciò vale in ambito politico in cui risulta preminente l'interesse generale al libero
svolgimento della vita democratica e che, nella specie, l'epiteto succitato trae origine dall'intendimento di
portare a conoscenza della pubblica opinione la scelta della parte civile di dissociarsi dalla linea ufficiale
del gruppo di appartenenza votando contro la delibera da questo proposta, nonostante nella pre-riunione
non avesse sollevato obiezioni di sorta. (Annulla senza rinvio, App. Milano, 4 Maggio 2006)
Sez. V, Sent. n. 9084 del 08-02-2008 (ud. del 08-02-2008), G.P. (rv. 239125)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
Non integra gli estremi del delitto di diffamazione aggravato dall'uso del mezzo della stampa la
pubblicazione su un quotidiano della notizia concernente la falsa attribuzione al responsabile di un istituto
scolastico dell'asserzione che non avrebbe richiesto lo sgombero coattivo, da parte delle forze dell'ordine,
dell'occupazione studentesca, considerato che si tratta di notizia priva di valenza offensiva e meramente
attinente ad una sfera di autonomia decisionale connessa alla funzione amministrativa del suddetto
responsabile scolastico ed assunta nell'interesse pubblico. (In applicazione di questo principio la S.C. ha
censurato la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto integrati gli estremi del reato di cui all'art.
595 del cod. pen. nei confronti del direttore di un quotidiano che aveva consentito la pubblicazione di un
articolo redazionale riportante la notizia suesposta). (Annulla senza rinvio, App. Roma, 5 Febbraio 2007)
Sez. V, Sent. n. 10735 del 07-02-2008 (ud. del 07-02-2008), R.G. (rv. 239476)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- fattispecie
Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che, in qualità di sindaco di un comune, indirizzi
una missiva al presidente della provincia - committente del servizio di pulizia delle strade - definendo il
servizio svolto dall'appaltatore come risultato di "menefreghismo" e di "scarsa professionalità",
considerato che dette espressioni non hanno portata offensiva, in quanto il sindaco ha non solo il potere
ma il dovere di controllare, nell'interesse dei cittadini, l'esatto adempimento del contratto di appalto e di
rappresentare al committente le proprie valutazioni critiche. (Annulla senza rinvio, Trib. Campobasso, 7
febbraio 2006)
Sez. V, Sent. n. 18799 del 06-02-2008 (ud. del 06-02-2008), S.G. (rv. 239824)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
La cronaca giudiziaria è lecita quando sia esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di
un provvedimento giudiziario in sé ovvero a riferire o a commentare l'attività investigativa o
giurisdizionale; quando invece le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario siano utilizzate
per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella
ricostruzione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive, il giornalista deve assumersi
direttamente l'onere di verificare le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza, non potendo
reinterpretare i fatti nel contesto di un'autonoma e indimostrata ricostruzione giornalistica. (Rigetta, App.
Roma, 16 Maggio 2007)
Sez. I, Sent. n. 7333 del 28-01-2008 (ud. del 28-01-2008), M.E. (rv. 239163)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, le affermazioni svolte in un articolo giornalistico che, traendo
spunto da un fatto di cronaca, esprimano una polemica intensa su temi di rilevanza sociale non sono
riconducibili al diritto di critica qualora i dati riportati siano strumentalmente travisati nel loro nucleo
essenziale. (Dichiara inammissibile, App. Roma, 14 Marzo 2007)
Sez. I, Sent. n. 4496 del 14-01-2008 (ud. del 14-01-2008), P.G. (rv. 239158)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento soggettivo del reato
In tema di diffamazione, conformemente alla giurisprudenza penale della S.C., è necessario e sufficiente
che ricorra il cosiddetto dolo generico, anche nelle forme del dolo eventuale, cioè la consapevolezza di
offendere l'onore e la reputazione altrui, la quale si può desumere dalla intrinseca consistenza
diffamatoria delle espressioni usate. (Rigetta, App. Firenze, 22 Dicembre 2003)
Sez. III, Sent. n. 26964 del 20-12-2007 (ud. del 14-11-2007), POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A. c. F.G.
(rv. 600858)
Cassazione Penale
Diffamazione commessa con il mezzo televisivo:- responsabilità del giornalista- - intervista "in diretta"
L'intervista televisiva "in diretta" presuppone che siano comunicate notizie provenienti da una fonte "non
filtrata", con la conseguenza che, in tal caso, non si può esigere dal giornalista l'esecuzione di un sia pur
rapido controllo prima della diffusione della notizia ed in particolare un'attività di verifica sulla fondatezza
della notizia comunicata e diffusa, in quanto essa viene diffusa nello stesso momento in cui il giornalista
la apprende dall'intervistato. Ne deriva che l'obbligo di controllo di veridicità che grava sul giornalista in
ordine all'intervista "in differita" non è applicabile al giornalista che effettui l'intervista "in diretta",
trattandosi di condotta inesigibile, posto che non si può controllare ciò che ancora non si conosce;
tuttavia, il giornalista, in tal caso, deve osservare la diligenza "in eligendo", nel senso che nella scelta del
soggetto da intervistare deve adottare, sia pure nei limiti del diritto-dovere di informare, la cautela
preordinata ad evitare di dare la parola a soggetti che prevedibilmente ne approfittino per commettere
reati, fermo restando l'obbligo di intervenire, se possibile, nel corso dell'intervista (chiarendo, chiedendo
precisazioni ecc.), ove si renda conto che il dichiarante ecceda i limiti della continenza o sconfini in settori
privi di rilevanza sociale. (Rigetta, Gip Trib. L'Aquila, 15 febbraio 2007)
Sez. V, Sent. n. 3597 del 20-12-2007 (ud. del 20-12-2007), R.C. c. C.G. (rv. 238872)
Cassazione Penale
Esimente del diritto di critica politica o giornalistica:- configurabilità e fattispecie
In tema di diffamazione, integra la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica politica
l'espressione "protettori di illegalità"- pronunciata da un consigliere comunale, in sede istituzionale riferita al periodo in cui taluni soggetti avevano ricoperto la carica di sindaco. (In applicazione di questo
principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito aveva affermato la responsabilità
penale del predetto consigliere a titolo di diffamazione). (Annulla senza rinvio, App. Napoli, 23 febbraio
2007)
Sez. V, Sent. n. 13880 del 18-12-2007 (ud. del 18-12-2007), P.A. (rv. 239816)
Cassazione Penale
Sequestro preventivo
La garanzia dell'art. 21, comma terzo, Cost. - per il quale si può procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo
autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione del
responsabile - non è estensibile alle manifestazioni del pensiero destinate ad essere trasmesse per via
televisiva. Tuttavia, poichè l'attività di informazione, denunzia e critica, comunque esternate e con
qualsivoglia mezzo diffuse, costituiscono espressione di un diritto di libertà direttamente tutelato dall'art.
21, comma primo, Cost., ne deriva che il sequestro preventivo non incide solo sul diritto di proprietà del
supporto o del mezzo di comunicazione, ma su un diritto di libertà, che ha dignità pari a quello della
libertà individuale, sicchè la sua adozione deve essere giustificata da effettiva necessità e da ragioni
adeguate. (Annulla senza rinvio, Trib. lib. Macerata, 19 Settembre 2007)
Sez. V, Sent. n. 7319 del 07-12-2007 (ud. del 07-12-2007), R.T.I. s.p.a. (rv. 239103)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di satira
Il diritto di satira, di rilevanza costituzionale, costituisce una manifestazione del diritto di critica che può
esprimersi mediante la rappresentazione artistica della vignetta con la quale si realizza la riproduzione
ironica di un fatto anche mediante lo strumento dell'inverosimiglianza e dell'iperbole al fine di suscitare il
riso e sferzare il costume. Per la sua natura di giudizio soggettivo ed opinabile la satira è sottratta al
parametro della verità ma soltanto i fatti espressi in modo apertamente difforme dalla realtà sono privi di
capacità offensiva mentre la riproduzione apparentemente attendibile di un fatto di cronaca deve essere
valutata secondo il criterio della continenza delle espressioni e delle immagini utilizzate. Non può,
pertanto, essere riconosciuta la scriminante dell'esercizio del diritto di critica per le attribuzioni di
condotte illecite e riprovevoli o moralmente disonorevoli, per gli accostamenti volgari o ripugnanti, per la
deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo o dileggio perchè anche per la satira, la
libertà di manifestazione del pensiero non può infrangere il rispetto di diritti fondamentali della persona.
(Nella specie, la S. C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata, con la
quale era stata esclusa la scriminante prevista dall'art. 51 cod. pen. nella pubblicazione di una vignetta
riportata su un settimanale che aveva comportato un attacco all'immagine pubblica del soggetto ritratto,
essendosi risolta nella rappresentazione caricaturale e ridicolizzante di un magistrato posta in essere allo
scopo di denigrare la sua attività professionale, la sua immagine e il suo patrimonio morale attraverso
l'allusione a condotte lesive dei suoi doveri funzionali di imparzialità, di diligenza e di rispetto delle regole
processuali). (Rigetta, App. Milano, 22 Novembre 2002)
Sez. III, Sent. n. 23314 del 08-11-2007 (ud. del 11-10-2007), Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. c.
C.G.C. (rv. 600378)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di satira
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa
del diritto di critica e può realizzarsi anche mediante l'immagine artistica come accade per la vignetta o
per la caricatura, consistenti nella consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e
comportamentali delle persone ritratte. Diversamente dalla cronaca, la satira è sottratta al parametro
della verità in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto
ma rimane assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini
rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Conseguentemente nella formulazione del
giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui,
purchè siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o
comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della
reputazione del soggetto interessato. (Rigetta, App. Milano, 22 Novembre 2002)
Sez. III, Sent. n. 23314 del 08-11-2007 (ud. del 11-10-2007), Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. c.
C.G.C. (rv. 600377)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- fattispecie
Non integra il delitto di diffamazione la segnalazione al competente Consiglio dell'ordine di comportamenti
deontologicamente scorretti tenuti da un libero professionista nei rapporti con il cliente denunciante,
sempre che gli episodi segnalati siano rispondenti al vero, perché il cliente per mezzo della segnalazione
esercita una legittima tutela dei suoi interessi. (Rigetta, App. L'Aquila, 2 Dicembre 2006)
Sez. V, Sent. n. 3565 del 07-11-2007 (ud. del 07-11-2007), T.L. c. D.C. (rv. 238909)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- concorso di persone nel reato
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della responsabilità del giornalista che abbia pubblicato
un esposto-denuncia presentato alla Procura della Repubblica - con il quale si accusino alcuni magistrati
del Pubblico Ministero di indagare allo scopo di screditare un personaggio politico - occorre accertare se
detto giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto del
pubblico dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che
agisca contro il diffamato, posto che in quest'ultimo caso, in applicazione dell'art. 110 cod. pen., è
configurabile a suo carico il concorso nel delitto di diffamazione per avere diffuso l'altrui testo
diffamatorio, contribuendo in misura determinante alla consumazione del delitto in questione. (Annulla
con rinvio, App. Brescia, 27 Marzo 2006)
Sez. V, Sent. n. 42085 del 10-10-2007 (ud. del 10-10-2007), D.P.A. c. P.P.A. (rv. 238217)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa e di esimente del diritto di cronaca, deve escludersi che questa
possa operare al di là del limite segnato dall'attitudine della notizia a soddisfare una oggettiva esigenza di
informazione pubblica, da non confondere con il mero interesse che il pubblico, per pura curiosità
"voyeristica", può avere alla conoscenza di particolari attinenti alla sfera della vita privata di un
determinato soggetto, specie quando questo non sia persona investita di cariche pubbliche o comunque
dotata di rilievo pubblico. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse
trovare giustificazione la diffusione di notizie e commenti ironici relativi ad una presunta relazione
extraconiugale tra un uomo ed una donna, sua inquilina, nella cui abitazione egli era stato trovato
morto). (Dichiara inammissibile, App. Napoli, 10 Gennaio 2007)
Sez. V, Sent. n. 46295 del 04-10-2007 (ud. del 04-10-2007), G.P. (rv. 238290)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- opinioni espresse da un parlamentare
L'immunità, assicurata dall'art. 68, comma primo, Cost., ai membri del Parlamento che esprima opinioni
nell'esercizio delle loro funzioni non si estende ai mezzi di informazione che abbiano diffuso le
dichiarazioni e le opinioni coperte dalla detta immunità, la quale non integra una causa di giustificazione
estensibile al concorrente ma costituisce una causa soggettiva di esclusione della punibilità della quale
non può avvalersi il compartecipe privo della medesima guarentigia. (In applicazione del principio di cui in
massima la S.C. ha annullato con rinvio la decisione con cui il G.u.p. ha dichiarato non luogo a procedere
nei confronti di un giornalista - che aveva pubblicato su un mensile uno scritto redatto da un membro del
Parlamento e contenente espressioni offensive nei confronti del direttore di un giornale - sulla base
dell'estensione dell'immunità parlamentare anche a suo favore). (Annulla con rinvio, Gup Trib. Catania, 9
Gennaio 2007)
Sez. V, Sent. n. 43090 del 19-09-2007 (ud. del 19-09-2007), C.A. c. G.F. (rv. 238494)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- fattispecie
Integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all'esito di un'assemblea condominiale, con il quale
alcuni condomini siano indicati come morosi nel pagamento delle quote condominiali e vengano
conseguentemente esclusi dalla fruizione di alcuni servizi, qualora esso sia affisso in un luogo accessibile
- non già ai soli condomini dell'edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile
alla conoscenza di tali fatti - ma ad un numero indeterminato di altri soggetti. (Dichiara inammissibile,
App. Messina, 30 Gennaio 2006 )
Sez. V, Sent. n. 35543 del 18-09-2007 (ud. del 18-09-2007), D.L. (rv. 237728)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- direttore responsabile
In tema di azione di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la responsabilità
colposa del direttore del giornale, fondata sulla sua posizione di preminenza che si estrinseca nell'obbligo
di controllo e nella facoltà di sostituzione, sussiste se egli ometta il controllo nell'ambito dei poteri volti ad
impedire la commissione di fatti diffamatori. Tuttavia, anche se l'interpretazione dell'art. 57 cod. pen. e
della normativa sulla stampa (legge n. 47 del 1948, art. 3) fa ritenere che vi debba essere coincidenza fra
la funzione di direttore o vice direttore responsabile e quella di controllo, il direttore che si affianca al
direttore responsabile senza sostituirlo o assumerne la funzione non è responsabile per i danni dipendenti
dalla pubblicazione di articoli diffamatori, non essendo titolare di quei poteri di controllo e di sostituzione
ai quali la legge collega la fattispecie risarcitoria del direttore responsabile. (Cassa e decide nel merito,
App. Roma, 8 Luglio 2002)
Sez. III, Sent. n. 17395 del 08-08-2007 (ud. del 07-06-2007), Gruppo editoriale l'Espresso S.p.A. c. V.B.
(rv. 598661)
Cassazione Civile
Risarcimento del danno
Nell'azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa la ricostruzione storica dei fatti, la
valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive
dell'altrui reputazione e l'esclusione dell'esimente del diritto di cronaca o di critica, costituiscono
accertamenti di fatto riservati al giudice di merito ed incensurabili in sede di legittimità se sorretti da
motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici. (Cassa e decide nel merito, App. Roma, 8 Luglio
2002)
Sez. III, Sent. n. 17395 del 08-08-2007 (ud. del 07-06-2007), Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.A. c. V.B.
(rv. 598662)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
Il diritto di critica giornalistica può essere esercitato anche in modo graffiante, ma con il parametro della
proporzione tra l'importanza del fatto e la necessità della sua esposizione anche in chiave critica ed i
contenuti espressivi con i quali la critica è esercitata. Pertanto la critica non deve trascendere in attacchi
e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato.
Questi principi valgono anche per la critica dei provvedimenti giurisdizionali, che non può offendere la
dignità e l'onorabilità personale e professionale dei magistrati che ne sono autori. (Nella specie, la S.C. ha
confermato l'impugnata sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità di un avvocato, impegnato da
tempo in campagne civili a tutela dei diritti delle donne, per aver diffamato due magistrati di una sezione
penale della Corte di cassazione, attribuendo loro la funzione di "supporters" e giustificatori degli
stupratori con riguardo ad una sentenza - peraltro neppure letta, come esplicitamente ammesso dalla
stessa ricorrente - che non offriva alcun appiglio a fondamento della suddetta descrizione). (Rigetta, App.
Perugia, 24 Maggio 2004)
Sez. III, Sent. n. 17180 del 06-08-2007 (ud. del 07-06-2007), L.B.A. c. A.D. (rv. 598665)
Cassazione Civile
Soggetto passivo del reato
In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il
soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, ma la sua individuazione deve avvenire, in
assenza di un esplicito e nominativo richiamo, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la
natura e portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e
temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati
complessivamente, di guisa che possa desumersi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione
dell'offeso (fattispecie in cui la S.C. ha considerato identificabili i due magistrati che avevano chiesto il
risarcimento del danno per il fatto che l'articolo di stampa faceva riferimento alla sezione penale della
Corte di cassazione cui essi appartenevano e che aveva emesso la sentenza oggetto di critica con tenore
ritenuto offensivo). (Rigetta, App. Perugia, 24 Maggio 2004)
Sez. III, Sent. n. 17180 del 06-08-2007 (ud. del 07-06-2007), L.B.A. c. A.D. (rv. 598664)
Cassazione Civile
Risarcimento del danno
In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, ferma restando la
distinzione tra l'esercizio del diritto di critica (con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può
pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio
colorito e pungente, purché non leda la integrità morale del soggetto) e di quello di cronaca (che può
essere esercitato purché sussista la continenza dei fatti narrati, intesa in senso sostanziale - per cui i fatti
debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva - e formale, con l'esposizione dei
fatti in modo misurato, ovvero contenuta negli spazi strettamente necessari), qualora la narrazione di
determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel
contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla
base dei soli criteri indicati, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla
reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Siffatto
bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè
nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto
dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma dell'interpretazione di quel fatto, interesse che costituisce,
assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità dell'esimente dell'esercizio del
diritto di critica. (Rigetta, App. Milano, 20 Giugno 2003)
Sez. III, Sent. n. 17172 del 06-08-2007 (ud. del 23-05-2007), Europea Edizioni S.p.A. c. B.R. (rv.
598659)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- fattispecie
Sussiste l'esimente del diritto di critica qualora - con una missiva indirizzata al Sindaco e alla Giunta locali
- si accusino alcuni vigili urbani di 'scarsa professionalità' e di 'superficialità mista a incoscienza e
presuntuosità' in relazione al rilevamento degli incidenti stradali, considerato che tali espressioni
costituiscono giudizi di valore e che essi rispettano i canoni della pertinenza e della continenza. (Annulla
senza rinvio, App. Venezia, 2 Marzo 2006 )
Sez. V, Sent. n. 36077 del 09-07-2007 (ud. del 09-07-2007), M.A. (rv. 237726)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- fattispecie
Integra il delitto di diffamazione la diffusione di un manifesto-volantino nel quale si definisca il Sindaco di
un Comune come "gaglioffo" e "azzeccagarbugli", non potendosi tali attributi giustificare con il legittimo
esercizio del diritto di critica politica. (Dichiara inammissibile, App. Potenza, 10 Novembre 2006)
Sez. V, Sent. n. 32577 del 22-06-2007 (ud. del 22-06-2007), L.A. (rv. 237104)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
Sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica (art. 51 cod. pen.) nel caso in cui - con
lettera recapitata al Consiglio comunale - siano rivolte aspre critiche ad un consigliere concernenti fatti
risultati veri, relativi al cumulo di molteplici cariche politiche remunerate, all'incompatibilità implicante
dimissioni da alcune cariche, alla possibilità di attività professionali in conflitto con lo stesso Comune,
stigmatizzandone l'attività in quanto preordinata ad "arraffare" il più possibile per sé, "fregandosene" del
resto, considerato che il diritto di critica si concreta nella espressione di un giudizio o di un'opinione che,
nella specie, accertata la verità dei fatti e l'applicabilità del diritto di critica politica, non è violato il limite
della continenza, tenuto conto della perdita di carica offensiva di alcune espressioni nel contesto politico
in cui la critica assume spesso toni aspri e vibrati e del fatto che la critica può assumere forme tanto più
incisive e penetranti quanto più elevata è la posizione pubblica del destinatario. (Rigetta, App. Perugia, 2
Maggio 2006)
Sez. V, Sent. n. 27339 del 13-06-2007 (ud. del 13-06-2007), Procuratore Generale della Repubblica
presso Corte d'Appello di Perugia c. T.R. (rv. 237260)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- competenza per territorio
Nei procedimenti per reati commessi con il mezzo della stampa, la competenza per territorio va
determinata con riferimento al luogo di cosiddetta "prima diffusione", il quale di solito coincide con quello
della stampa, per la ragionevole presunzione che la possibilità che lo stampato venga letto da altre
persone e, quindi, la sua diffusione in senso potenziale, si verifichi immediatamente all'uscita dello
stampato dalla tipografia. (Fattispecie riferita a pretesa diffamazione consumata in un articolo di un
quotidiano a diffusione nazionale, nella quale la Corte ha ritenuto la competenza del tribunale di Monza,
sul rilievo che la tipografia in cui si stampavano le edizioni nazionali del giornale aveva sede nel relativo
circondario). (Dichiara competenza)
Sez. I, Sent. n. 25804 del 12-06-2007 (ud. del 12-06-2007), GIP Tr. Milano - Conflitto - c. Tribunale di
Monza Sez. Dist. Desio (rv. 237339)
Cassazione Civile
Risarcimento del danno
In tema di risarcimento del danno per fatto costituente reato, con riferimento alla formazione progressiva
del giudicato su di questo, qualora la S.C., in sede di giudizio penale, abbia rimesso al giudice del rinvio
esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato si forma
sull'accertamento del reato e la responsabilità dell'imputato, impedendo, con la definitività della decisione
su tali punti, sia l'applicazione delle cause estintive del reato sopravvenute all'annullamento parziale, sia
che possano essere rimesse in discussione le questioni anzidette nel successivo giudizio civile di danno.
(Nella fattispecie, relativa ad una diffamazione a mezzo stampa, nel giudizio penale la S.C. aveva cassato
con rinvio la sentenza di secondo grado solo in ordine alla misura della pena, e in sede di rinvio era stato
dichiarato estinto il reato per prescrizione; instaurato il giudizio civile, la corte di merito aveva rigettato la
domanda di risarcimento escludendo il giudicato sull'accertamento del reato e sulla responsabilità del suo
autore, convenuto per danni; sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha accolto il ricorso del
danneggiato). (Cassa con rinvio, App. Milano, 15 Novembre 2002)
Sez. III, Sent. n. 13380 del 08-06-2007 (ud. del 12-04-2007), S.S. c. A.E. (rv. 597991)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
La responsabilità per diffamazione a mezzo stampa, in presenza dei requisiti di legge, sussiste a
prescindere dal carattere periodico o meno della pubblicazione che riporti la notizia lesiva dell'altrui
reputazione, ed anche ove lo stampato rechi la notazione di "comunicato stampa" o, in mancanza di tale
dicitura, anche se la divulgazione di notizie lesive venga effettuata a mezzo di un semplice volantino,
purchè esso riporti dichiarazioni provenienti da un terzo ed oggettivamente idonee a ledere l'altrui
reputazione. (Rigetta, App. Milano, 26 Febbraio 2002)
Sez. III, Sent. n. 13089 del 05-06-2007 (ud. del 16-05-2007), Associazione Nazionale Famiglie Adottive
e Affidatarie (A.N.F.A.A.) c. Associazione S.O.S Il Telefono Azzurro - Linea Nazionale per la Prevenzione
dell'Abuso all'Infanzia (rv. 597561)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ricorre l'esimente del diritto di critica giudiziaria allorché
sussista il requisito della verità del fatto riferito e criticato, l'interesse pubblico alla notizia e la continenza
espressiva. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto sussistente l'esimente del diritto di
critica in relazione a talune espressioni, contenute in un articolo apparso su un quotidiano nazionale, con
il quale si censurava l'operato di un magistrato del Pubblico Ministero per avere prestato, in ordine ad un
gravissimo delitto, il suo consenso al patteggiamento in appello, che aveva comportato una drastica
riduzione di pena nonché per una serie di dichiarazioni sul caso che egli aveva rilasciato nel corso di un
intervista; in particolare la S.C. ha ritenuto che l'accusa di "subalternità psicologica" nei confronti della
famiglia dell'imputato ricca e potente - avanzata dal giornalista nei confronti del P.M. in questione costituisse argomento atto a rinvenire una plausibile spiegazione ad una ritenuta grave ingiustizia e non
già a denigrare la persona del requirente). (Rigetta, Gip Trib. Roma, 8 Giugno 2006 )
Sez. V, Sent. n. 34432 del 05-06-2007 (ud. del 05-06-2007), (rv. 237711)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- comunicazione con più persone
In tema di diffamazione, sussiste il requisito della comunicazione con più persone, necessario per
integrare il reato, qualora le espressioni lesive dell'altrui reputazione siano contenute in una lettera
indirizzata ad una pubblica autorità in forma impersonale, in una busta non chiusa e, quindi, non in forma
riservata. (Rigetta, Trib. Sulmona, 22 Novembre 2006)
Sez. I, Sent. n. 27624 del 30-05-2007 (ud. del 30-05-2007), C.P. (rv. 237086)
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- calunnia
Risponde del reato di calunnia, di cui alla seconda ipotesi del comma primo dell'art. 368 cod.pen., colui
che, dopo aver inviato a più persone missive diffamatorie, in una denuncia attribuisca falsamente ad una
persona la paternità di una sola di esse, creando così a suo carico un indizio della spedizione delle altre.
(Rigetta, App. Torino, 3 Giugno 2005)
Sez. VI, Sent. n. 37080 del 22-05-2007 (ud. del 22-05-2007), (rv. 237445)
Cassazione Penale
Esimente del diritto di critica politica o giornalistica:- configurabilità e fattispecie
In tema di diffamazione il ricorso all'epiteto "fascista", riferito da un avversario ad un politico per
stigmatizzarne il comportamento, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica se utilizzato
non come "argumentum ad hominem", bensì per paragonare il suo modo di governare ed amministrare la
cosa pubblica ad una ideologia e ad una prassi politica ritenute scarsamente rispettose degli oppositori.
(Fattispecie in tema di offese rivolte nei confronti del Sindaco da un consigliere dell'opposizione nel corso
di una seduta del Consiglio comunale, che lo aveva definito, tra l'altro, "fascista nel senso più deteriore
del termine"). (Annulla senza rinvio, App. Catanzaro, 14 Febbraio 2006)
Sez. V, Sent. n. 29433 del 16-05-2007 (ud. del 16-05-2007), M.R. (rv. 236839)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- fattispecie
Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che, in qualità di componente del collegio
arbitrale esprima, in camera di consiglio, opinioni, ancorché in forma non commendevole, nei confronti di
uno dei litiganti, considerato che le deposizioni degli arbitri, sulle opinioni espresse in seno alla camera di
consiglio, relative ai fatti oggetto della controversia e preordinate alla formazione della volontà collegiale
destinata a sfociare nel lodo arbitrale, non possono essere assunte, essendo tutelate, ex art. 125
cod.proc.pen., dal segreto, previsto dall'ordinamento per la necessità di garantire il libero esercizio della
giurisdizione. (Annulla senza rinvio, App. L'Aquila, 1 Luglio 2005 )
Sez. V, Sent. n. 34860 del 15-05-2007 (ud. del 15-05-2007), I.T. (rv. 237720)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- direttore responsabile
In tema di diffamazione a mezzo stampa, è erronea la decisione con cui il giudice di appello, in riforma
della decisione di primo grado, affermi la responsabilità del direttore di un settimanale, a titolo di
diffamazione, ex art. 595 cod.pen., in ordine alla pubblicazione di un articolo anonimo, omettendo
qualsivoglia accertamento in relazione alla paternità dello stesso; tuttavia, stante l'ammissibilità della
sostituzione dell'addebito doloso di cui all'art. 595 cod.pen. con quello colposo di cui all'art. 57 cod.pen.
(omissione dell'obbligo di controllo sul contenuto del periodico), la stessa Corte di cassazione può
provvedere alla modifica della qualificazione giuridica del fatto operando direttamente tale sostituzione.
(Dichiara inammissibile, App. Roma, 11 Gennaio 2006)
Sez. V, Sent. n. 29410 del 09-05-2007 (ud. del 09-05-2007), R.T.C. (rv. 237437)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- fattispecie
Integra l'elemento oggettivo del reato di diffamazione, sotto il profilo della comunicazione con più
persone, l'invio a mezzo telefax a un ordine professionale di una lettera contenente espressioni lesive
dell'altrui reputazione, poiché le caratteristiche e la natura del mezzo prescelto implicano la conoscenza o
la conoscibilità del contenuto della comunicazione da parte di un numero indeterminato di soggetti,
ancorché qualificati da un titolo professionale. (Fattispecie relativa all'invio via fax di una missiva dal
contenuto diffamatorio all'ordine professionale dei medici veterinari). (Dichiara competenza)
Sez. I, Sent. n. 18888 del 26-04-2007 (ud. del 26-04-2007), TRIBUNALE DI TREVISO - CONFLITTO c.
GIUDICE DI PACE DI TREVISO (rv. 237367)
Cassazione Penale
Competenza per materia
Il conflitto di competenza, quando vi è incertezza sul titolo del reato o sulla sussistenza di circostanze
aggravanti e la decisione non possa essere adottata allo stato degli atti, deve essere risolto con la
dichiarazione di competenza del giudice superiore, il quale é in grado di decidere definitivamente sulla
esatta qualificazione giuridica del fatto, in base a ulteriori elementi acquisiti, pronunciandosi anche sul
reato meno grave. (Fattispecie in cui il Tribunale aveva escluso che l'invio, tramite fax, di una lettera dal
contenuto diffamatorio all'ordine professionale dei medici veterinari integrasse gli estremi della
diffamazione aggravata ex art. 595, comma terzo, cod. pen.). (Dichiara competenza, Trib. Treviso, 12
Gennaio 2007)
Sez. I, Sent. n. 18888 del 26-04-2007 (ud. del 26-04-2007), TRIBUNALE DI TREVISO - CONFLITTO c.
GIUDICE DI PACE DI TREVISO (rv. 237368)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- competenza: cognizione del giudice monocratico
Competente per il delitto di diffamazione è il Tribunale in composizione monocratica, considerato che
l'art. 21 L. n. 47 del 1948, che affermava, al riguardo, la competenza del tribunale quale organo
pluripersonale, è ormai superato dalle nuove norme di ordinamento giudiziario e da quelle processuali che
enunciano la regola generale della composizione monocratica del tribunale salvo tassative deroghe
espressamente stabilite dalla legge, sicché deve essere esclusa l'interpretazione estensiva che prefiguri
ulteriori riserve di collegialità per fattispecie di reato, in origine attribuite da leggi speciali al tribunale o al
pretore, in relazione alla particolare rilevanza della materia o del bene giuridico tutelato. (Rigetta, App.
Milano, 5 Giugno 2006)
Sez. V, Sent. n. 19576 del 18-04-2007 (ud. del 18-04-2007), T.M. (rv. 236647)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- comunicazione con più persone
Sussiste il requisito della "comunicazione con più persone" necessario ad integrare il delitto di
diffamazione nel caso in cui le espressioni lesive dell'altrui reputazione siano contenute in un telegramma.
(Rigetta, Trib. Milano, 24 Ottobre 2005)
Sez. V, Sent. n. 19559 del 13-04-2007 (ud. del 13-04-2007), D.A.V. (rv. 236646)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell'applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto
di cronaca è necessaria non solo la verità oggettiva del fatto, ma anche la correttezza dell'esposizione nei
suoi aspetti formale e sostanziale; l'accostamento, sia pure a scopo esemplificativo, del nome di un
soggetto, coinvolto in un procedimento giudiziario, con quello di altri soggetti, la cui responsabilità sia
stata giudizialmente accertata, omettendo la circostanza dell'avvenuto proscioglimento del primo, è
suscettibile di fondare la responsabilità per diffamazione (Nella specie si trattava di un articolo di stampa
in cui era affermato che un recente orientamento della giurisprudenza, in tema di modica quantità di
sostanza stupefacente, avrebbe "salvato" alcuni personaggi famosi, fra cui un noto personaggio dello
spettacolo; la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che non aveva ritenuto
sussistente la responsabilità). (Cassa con rinvio, App. Roma, 13 Gennaio 2003).
Sez. III, Sent. n. 8065 del 31-03-2007 (ud. del 27-02-2007), L.L. c. M.E. (rv. 598568)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, è illegittima la decisione con cui il giudice di appello affermi la
responsabilità del giornalista, agli effetti civili, ritenendo che non poteva predicarsi la veridicità delle
notizie propalate, considerato che il giudizio sulla diffamazione scriminabile dall'esercizio del diritto di
cronaca può essere di condanna solo quando, espletata ogni doverosa indagine sull'allegazione
dell'imputato, non sussista la prova che consenta di affermare detta verità o quando debba escludersi la
probabilità che il fatto sia vero, mentre il dubbio sulla esistenza di un'esimente impone, qualora vi sia un
principio di prova o una prova incompleta, l'assoluzione. (Annulla con rinvio, App. Milano, 7 Giugno 2005)
Sez. V, Sent. n. 27283 del 20-03-2007 (ud. del 20-03-2007), O.G. (rv. 237253)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, i limiti della critica alle istituzioni giudiziarie sono preordinati a
garantirne la difesa da attacchi sprovvisti di fondamento e non suscettibili di smentita in virtù del dovere
di riservatezza che impedisce ai magistrati presi di mira di reagire agli attacchi loro rivolti; tali limiti non
sussistono qualora la critica concerna indagini non in corso ma inchieste giudiziarie aventi innegabile
effetto politico (inchiesta "Mani pulite"), e il dibattito polemico sia scaturito da una riflessione pubblica
innestata dalla stessa persona offesa che si sia risolta ad intervenire liberamente sulla scena pubblica
esternando le proprie considerazioni attraverso un'intervista a un quotidiano a tiratura nazionale, oggetto
di replica da parte dell'articolo di stampa incriminato; d'altro canto, l'art. 21 Cost., analogamente all'art.
10 Cedu, non protegge unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti, essendo al contrario
principalmente rivolto a garantire la libertà proprio delle opinioni che "urtano, scuotono o inquietano", con
la conseguenza che di esse non può predicarsi un controllo se non nei limiti della continenza espositiva ,
che, una volta riscontrata, integra l'esimente del diritto di critica. (Annulla senza rinvio, App. Brescia, 14
Dicembre 2005)
Sez. V, Sent. n. 25138 del 21-02-2007 (ud. del 21-02-2007), F.V. (rv. 237248)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca e diritto di critica
Il legittimo esercizio del diritto di cronaca presuppone la fedeltà dell'informazione, cioè l'esatta
rappresentazione del fatto percepito dal giornalista, che deve rendere inequivoco il tipo di percezione,
spiegando se è relativa al contenuto della notizia o alla notizia in sé come fatto storico ed inoltre se è
diretta ovvero indiretta. La verità della notizia può anche essere solo putativa, purchè frutto di un serio e
diligente lavoro di ricerca; pertanto l'esimente del diritto di cronaca opera se il giornalista in buona fede
ritenga vera una notizia che si riveli falsa in un secondo momento, sempre che l'abbia accuratamente
verificata. (Nella specie, relativa all'attribuzione all'attore di azioni di molestia sessuale in danno di una
dipendente, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il dolo della diffamazione,
nonostante la produzione di sentenze di proscioglimento del ricorrente dai reati di atti di libidine e lesioni
volontarie, sulla base del fatto, di per sé idoneo, che nel giudizio penale era passata in giudicato
l'affermazione della sua responsabilità per ingiurie a sfondo sessuale). (Rigetta, App. Roma, 22
Settembre 2003)
Sez. III, sent. n. 2751 del 08-02-2007 (ud. del 20-12-2006), A.L. c. Rai RadioTelevisione Italiana S.p.a.
(rv. 595795)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In materia di diffamazione a mezzo stampa sussiste l'esimente del diritto di critica nel caso in cui il
portavoce di una organizzazione sindacale - nel caso di specie, del settore sanitario - riferisca in una
conferenza stampa la notizia del rinvio a giudizio per i reati di abuso di ufficio e falso di un soggetto
titolare di una casa di cura privata, inserendo tale notizia in una generale denuncia sociale posta in essere
dal sindacato contro il malaffare nella sanità per la gestione delle strutture sanitarie pubbliche,
richiamando sia dati numerici relativi agli interventi eseguiti presso le cliniche private, sia collegamenti
tra personaggi del settore sanitario e fatti di mafia, effettuati in base a dati di cronaca. (Rigetta, App.
Bologna, 4 Luglio 2006)
Sez. I, Sent. n. 19427 del 07-02-2007 (ud. del 07-02-2007), S.E. c. V.M. (rv. 236597)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
L'esimente del diritto di critica è configurabile quando il discorso giornalistico abbia un contenuto
prevalentemente valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica intensa e dichiarata su temi di
rilevanza sociale, senza trascendere in attacchi personali, finalizzati all'unico scopo di aggredire la sfera
morale altrui, non richiedendosi neppure - a differenza di quanto si verifica con riguardo al diritto di
cronaca - che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, sempre che il nucleo ed il
profilo essenziale dei fatti non siano strumentalmente travisati e manipolati. (Nel caso di specie, la Corte
ha ritenuto sussistente l'esimente del diritto di critica in riferimento ad un articolo di stampa nel quale
veniva espresso un giudizio sull'operato di un pubblico ministero, definendolo "sprovveduto" ed "incauto",
in quanto la figura istituzionale del criticato - magistrato designato alla trattazione dibattimentale ed al
coordinamento di indagini di grande rilievo sociale e criminale - rendeva legittima la critica giornalistica,
in base al consolidato principio che in democrazia a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità
e l'assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche attraverso il diritto di critica).
(Annulla senza rinvio, App. Milano, 14 giugno 2005)
Sez. V, Sent. n. 11662 del 06-02-2007 (ud. del 06-02-2007), I.R. (rv. 236362)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica richiede la verità del fatto
attribuito e assunto a presupposto delle espressioni criticate, in quanto - fermo restando che la realtà può
essere percepita in modo differente e che due narrazioni dello stesso fatto possono perciò stesso rivelare
divergenze anche marcate - non può essere consentito attribuire ad un soggetto specifici comportamenti
mai tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni
fossero effettivamente a lui riferibili; pertanto, limitatamente alla verità del fatto, non sussiste alcuna
apprezzabile differenza tra l'esimente del diritto di critica e quella del diritto di cronaca, costituendo per
entrambe presupposto di operatività. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da
censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 595 cod. pen.
ed escluso conseguentemente l'esimente del diritto di critica nei confronti dell'autore di un libro
contenente accuse di deviazionismo giudiziario nei confronti di alcuni magistrati appartenenti all'Ufficio
del Pubblico Ministero in assoluta mancanza di prove). (Rigetta, App. Trento, 12 ottobre 2005)
Sez. V, Sent. n. 7662 del 31-01-2007 (ud. del 31-01-2007), I.R. (rv. 236524)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca e diritto di critica
Vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca quando vengano rispettate le seguenti condizioni: a) la verità
(oggettiva o anche soltanto putativa purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo del
giornalista non solo sulla fonte, ma anche sulla verità sostanziale) delle notizie; condizione che non
sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche colposamente taciuti
altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando
i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni
o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell'ascoltatore false rappresentazioni
della realtà oggettiva; b) la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono
caratterizzare la cronaca e anche la critica (come ad esempio l'assenza di termini esclusivamente
insultanti); c) l'interesse pubblico all'informazione in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla
materia in discussione o altri caratteri del servizio giornalistico. (Rigetta, App. Roma, 3 Giugno 2002)
Sez. III, sent. n. 1205 del 19-01-2007 (ud. del 19-12-2006), (rv. 595636)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di responsabilità aquiliana da diffamazione a mezzo stampa il significato di verità oggettiva della
notizia va inteso in un duplice senso, potendo tale espressione essere intesa non solo come verità del
fatto oggetto della notizia, ma anche come verità della notizia come fatto in sè e quindi
indipendentemente dalla verità del suo contenuto. In quest'ultima ipotesi, peraltro, occorre che tale
propalazione costituisca di per sè un "fatto" così rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe
certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse, fermo restando che il cronista ha inoltre il
dovere di mettere bene in evidenza che la verità non si estende al contenuto del racconto e di riferire le
fonti per le doverose e conseguenti assunzioni di responsabilità. Questi doveri, inoltre, debbono essere
adempiuti dal cronista contestualmente alla comunicazione in modo da garantire la fedeltà
dell'informazione che nella specie consiste nella rappresentazione al lettore o all'ascoltatore della esatta
percezione che egli ha avuto del fatto. (Rigetta, App. Roma, 3 Giugno 2002)
Sez. III, sent. n. 1205 del 19-01-2007 (ud. del 19-12-2006), (rv. 595637)
Cassazione Penale
Esimente della provocazione
Ai fini dell'integrazione dell'esimente della provocazione, l'immediatezza della reazione deve essere intesa
in senso relativo, avuto riguardo alla situazione concreta e alle stesse modalità di reazione in modo da
non esigere una contemporaneità che finirebbe per limitare la sfera di applicazione dell'esimente in
questione e di frustarne la ratio e tanto più deve considerarsi il tempo necessario alla reazione quando
questa assuma la forma della diffamazione; ne deriva che per l'integrazione della provocazione è
sufficiente che l'azione reattiva sia condotta a termine persistendo l'accecamento dello stato d'ira
provocato dal fatto ingiusto altrui e che tra l'insorgere della reazione e tale fatto sussista una reale
contiguità temporale, senza che occorra che la reazione si esaurisca in una reazione istantanea. (In
applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha escluso
l'esimente di cui all'art. 599, comma secondo, cod. pen. - nei confronti di un soggetto che aveva inviato
ad alcuni professori di una Università un plico contenente alcuni stralci del diario della moglie ed una
missiva con appellativi offensivi della reputazione di quest'ultima, il tutto dopo averne scoperto il
tradimento con il cognato - ritenendo che i tempi intercorsi tra la scoperta della relazione (3 agosto 1999)
e la diffusione del plico succitato (successivo 4 agosto) non consentissero di configurare l'immediatezza
necessaria ad integrare l'esimente in questione). (Annulla senza rinvio, App. Napoli, 28 febbraio 2006)
Sez. V, Sent. n. 8097 del 11-01-2007 (ud. del 11-01-2007), (rv. 236541)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- fattispecie
Non sussiste l'esimente del diritto di critica politica (art. 51 cod. pen.) qualora il tenore delle espressioni
utilizzate ecceda i limiti della continenza, il che si verifica qualora, nel corso di un comizio elettorale, si
paragoni l'avversario politico a "Giuda Iscariota" e lo si accusi di essersi venduto per "trenta denari",
posto che tale accostamento comporta l'attribuzione di caratteristiche infamanti. (Annulla senza rinvio,
App. Messina, 27 settembre 2005)
Sez. V, Sent. n. 4991 del 19-12-2006 (ud. del 19-12-2006), C.G.C.R. (rv. 236321)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di
un'intervista, vi riporti le dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo
dell'altrui reputazione, non è necessariamente scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca, in quanto al
giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare veridicità delle circostanze e continenza
delle espressioni riferite, mentre è essenziale l'accertamento correlato alla qualità dei soggetti coinvolti,
alla materia in discussione e al contesto in cui le dichiarazioni sono rese. (Nella fattispecie, relativa ad
un'intervista ad esponente di associazione animalista, in polemica con altre associazioni dello stesso tipo,
la S.C. ha ritenuto di non riconoscere l'esimente del diritto di cronaca, avendo il giornalista riportato
dichiarazioni risultate non veridiche e omesso di effettuare qualsiasi accertamento sul possibile
travisamento dei fatti da parte dell'intervistato). (Rigetta, App. Venezia, 24 febbraio 2005)
Sez. V, sent. n. 517 del 22-11-2006 (ud. del 22-11-2006), M.I. (rv. 235692)
Cassazione Penale
Esimente del diritto di critica politica o giornalistica:- esclusione
In tema di diffamazione a mezzo stampa, esula dalla scriminante del diritto di critica, politica o
giornalistica, in quanto si risolve in un attacco morale alla persona, l'accusa, rivolta ad un magistrato del
pubblico ministero, di asservimento della funzione giudiziaria ad interessi personali, partitici, politici,
ideologici, o di strumentalizzazione della stessa per finalità estranee a quelle proprie, in ragione dei
doveri istituzionali, all'operato del pubblico ministero. (Rigetta, App. Milano, 26 Gennaio 2006)
Sez. feriale, sent. n. 29453 del 08-08-2006 (ud. del 08-08-2006), S.V. (rv. 235069)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- sindacato della Corte di Cassazione
In tema di risarcimento del danno a causa di diffamazione a mezzo stampa, la ricostruzione storica dei
fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, la considerazione di circostanze oggetto di altri
provvedimenti giudiziali (anche non costituenti cosa giudicata), l'apprezzamento, in concreto, delle
espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, l'esclusione dell'esimente dell'esercizio del diritto di
cronaca e di critica costituiscono accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in
sede di legittimità se sorretti da adeguata motivazione, esente da vizi logici e da errori di diritto. (Rigetta,
App. Bolzano, 24 Giugno 2002)
Sez. III, sent. n. 15510 del 07-07-2006 (ud. del 05-04-2006), S.E.T.A. Societa' Editrice Tipografica
Atesina S.p.A. c. P.F. (rv. 593558)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
Sussiste la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. (esercizio del diritto di critica) nella condotta di un
giornalista ambientalista che - nel corso di una trasmissione televisiva a difesa dei beni naturali - utilizza
l'espressione "uomini squalo" nei confronti dei responsabili di speculazioni edilizie, considerato che, data
per accertata la non rispondenza agli strumenti urbanistici dell'opera realizzata, il termine "squalo",
ancorché aspro, non è volgare né paragonabile, nel contesto in cui è inserito, all'insulto gratuito o
all'invettiva libellistica e nemmeno può considerarsi sproporzionato o sovrabbondante rispetto
all'interesse preordinato a risvegliare nonché all'indignazione dovuta alla circostanza che l'autore di tale
speculazione - che aveva aggirato le regole a presidio dei valori ambientali - era perdipiù un magistrato.
(Annulla senza rinvio, App. Roma, 17 novembre 2003)
Sez. V, sent. n. 29436 del 06-07-2006 (ud. del 06-07-2006), C.G. (rv. 235217)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca e diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica può essere esercitato anche in relazione a
un'interrogazione parlamentare lesiva dell'altrui reputazione, purchè risulti chiaro al lettore che il fatto
vero è solo quello che vi sia stata una certa interrogazione parlamentare, della quale il giornalista ha
riportato il contenuto senza accertarne la veridicità, e che l'interrogazione può essere stata proposta
proprio al fine di provocare detto accertamento. (Rigetta, App. Roma, 17 Giugno 2002)
Sez. III, sent. n. 15270 del 04-07-2006 (ud. del 06-04-2006), E.V. c. D.S.N. (rv. 591455)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca e diritto di critica
Costituisce legittima espressione del diritto di cronaca, quale esimente della responsabilità civile per
danni, la pubblicazione di un'interrogazione parlamentare dal contenuto oggettivamente diffamatorio, che
abbia chiaro riferimento a un soggetto, pur senza nominarlo, anche se il giornalista espliciti tale
nominativo, purchè sia stata accertata la corrispondenza degli elementi soggettivi forniti
dall'interrogazione con il soggetto individuato. Pertanto, il giornalista non risponde della verità dei fatti
indicati nell'interrogazione parlamentare se non nel caso in cui abbia errato nell'identificazione di quel
soggetto, restando altrimenti nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di cronaca la chiarificazione al
lettore di ciò che risulta evidente agli esperti del settore relativamente al contenuto dell'interrogazione.
(Rigetta, App. Roma, 17 Giugno 2002)
Sez. III, sent. n. 15270 del 04-07-2006 (ud. del 06-04-2006), E.V. c. D.S.N. (rv. 591454)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- requisiti
I requisiti della diffamazione sussistono allorquando concorrano l'elemento dell'offesa indiretta (cioè
perpetrata in assenza del soggetto passivo) e quello della comunicazione con più persone, la quale è
immancabile in caso di diffusione di una notizia a mezzo stampa, sicché sussiste il diritto al risarcimento
del danno allorquando l'individuo venga leso dall'attribuzione, in un articolo giornalistico, di un fatto
illecito inesistente. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la
sussistenza della diffamazione in danno di un magistrato, ben noto nell'ambiente giudiziario romano,
benché il fatto addebitato fosse riferito a un ufficio giudiziario del quale aveva fatto parte un magistrato
avente il medesimo cognome del danneggiato, ma non quest'ultimo). (Rigetta, App. Roma, 8 Luglio
2002)
Sez. III, sent. n. 14774 del 27-06-2006 (ud. del 27-06-2006), (rv. 590871)
Cassazione Penale
Diffamazione commessa tramite internet:- momento consumativo del reato
La diffamazione, che è reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono
l'espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel
momento in cui il collegamento viene attivato. (Annulla in parte con rinvio, App. Napoli, 11 Gennaio
2005)
Sez. V, sent. n. 25875 del 21-06-2006 (ud. del 21-06-2006), C.R. (rv. 234528)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In materia di diffamazione, la critica che si manifesti attraverso la esposizione di una personale
interpretazione ha valore di esimente, nella ricorrenza degli altri requisiti, senza che possa pretendersi la
verità oggettiva di quanto rappresentato, ma da tale requisito non può prescindersi, viceversa, quando un
fatto obiettivo sia posto a fondamento della elaborazione critica. (Rigetta, App. Torino, 2 maggio 2005)
Sez. V, sent. n. 29383 del 06-06-2006 (ud. del 06-06-2006), M.L. (rv. 235004)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- fattispecie
In tema di diffamazione, il diritto di critica politica può manifestarsi anche in maniera estemporanea, non
essendo necessario che si esprima nelle sedi istituzionali o mediatiche più appropriate. (Nell'affermare
tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito aveva escluso
la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. perché l'episodio diffamatorio - consistito nel
proferire all'indirizzo del Presidente del Consiglio le espressioni ingiuriose - si era svolto nei corridoi di un
palazzo di giustizia). (Annulla con rinvio, Giud.pace Milano, 18 febbraio 2005)
Sez. V, sent. n. 19509 del 04-05-2006 (ud. del 04-05-2006), R.P. (rv. 234390)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca e diritto di critica
In tema di diritto di cronaca e di critica, i termini adottati ed il taglio dato ad un articolo di giornale
costituiscono emanazione della cultura, sensibilità ed esperienza del redattore ed implicano un livello di
partecipazione personale, più o meno elevato, che necessariamente fa degradare l'obiettività assoluta
dell'informazione a canone tendenziale. Pertanto, deve distinguersi la cronaca dalla critica, riconoscendosi
che con quest'ultima si esteriorizza la propria opinione, che non può pretendersi assolutamente obiettiva
e che può estrinsecarsi anche nell'uso di un linguaggio colorito e pungente. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza impugnata, con la quale si era ritenuto corretto, siccome rispondente al comune
sentire, un giudizio critico di disvalore morale espresso in termini pacati e civili, ancorché perentori, sulla
sconveniente regola di una chiesa di pretendere il pagamento anticipato di ogni servizio, anche quando le
prestazioni erano, in definitiva, pressoché inesistenti ovvero richieste da povera gente). (Rigetta, App.
Roma, 9 Luglio 2001)
Sez. III, sent. n. 7605 del 31-03-2006 (ud. del 08-02-2006), S.G. c. La Repubblica Editoriale (rv.
588125)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca e diritto di critica
Il diritto di cronaca e quello di critica possono essere esercitati - purché sussistano i presupposti della
verità oggettiva della notizia pubblicata, dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e della
correttezza formale dell'esposizione - anche quando vengano a collidere con l'altrui sfera di libertà
religiosa, poiché l'ampia formulazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, riconosciuto
dall'art. 21 Cost., non tollera siffatta limitazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso di un
appartenente ad un'associazione religiosa, ritenutosi diffamato da un articolo giornalistico, con il quale
era stato dedotto che il diritto per la cui assunta lesione era stato chiesto il ristoro atteneva alla sfera
della libertà religiosa che si collocava su un piano costituzionalmente superiore rispetto al diritto
all'esercizio del diritto di cronaca e di critica). (Rigetta, App. Roma, 9 Luglio 2001)
Sez. III, sent. n. 7605 del 31-03-2006 (ud. del 08-02-2006), S.G. c. La Repubblica Editoriale (rv.
588124)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- fattispecie
Non integra gli estremi del delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.) l'inoltro di un esposto - contenente
notizie di una serie di abusi edilizi - alla competente autorità al solo fine di richiederne l'intervento,
ancorché i successivi accertamenti non ne confermino la fondatezza. (Annulla senza rinvio, Giud.pace
Mantova, 7 Giugno 2005)
Sez. V, sent. n. 18090 del 07-03-2006 (ud. del 07-03-2006), (rv. 234551)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- pubblicazione di rettifica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione della rettifica della notizia giornalistica falsa,
ex art. 8 L. 8 febbraio 1948, n.47, non riveste efficacia scriminante, in quanto non elimina gli effetti
negativi dell'azione criminosa, ma può avere la sola funzione di attenuare la sanzione pecuniaria prevista
dall'art. 12 della legge citata. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha altresì escluso in presenza della
rettifica l'applicabilità in via analogica del regime previsto per la ritrattazione, trattandosi di istituti con
natura e caratteri del tutto diversi). (Rigetta, App. Milano, 19 Ottobre 2004)
Sez. V, sent. n. 16323 del 07-03-2006 (ud. del 07-03-2006), M.G. (rv. 234426)
Cassazione Civile
Diffamazione con il mezzo della stampa:- sindacato della Corte di Cassazione
In tema di risarcimento del danno a causa di diffamazione a mezzo stampa, la valutazione del
superamento dei limiti del diritto di critica e di informazione (costituiti dall'interesse pubblico, dalla
rispondenza a verità dei fatti esposti e dalla continenza formale), con conseguente attribuzione di
rilevanza diffamatoria ad espressioni usate negli articoli di stampa, si risolve in giudizio di fatto,
incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione corretta, congrua e coerente.(Nella specie
la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di danni esperita dalla
società editrice di un quotidiano nei confronti della casa editrice e del direttore di altro periodico in
ragione della pubblicazione su di questo di articoli ritenuti lesivi della dignità e dell'immagine del proprio
giornale).
Sez. III, sent. n. 3284 del 15-02-2006 (ud. del 17-01-2006), Ses Ed Siciliana Spa c. Editoriale Genesis
Srl ed altro (rv. 586841)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- competenza per territorio
In tema di reati commessi con il mezzo della stampa, nel caso di periodico a diffusione nazionale,
corredato di edizioni locali stampate in luoghi diversi, la competenza per territorio va determinata con
riferimento al luogo di stampa dell'edizione per mezzo della quale è stato realizzato il reato. (Dichiara
competenza)
Sez. I, sent. n. 15523 del 26-01-2006 (ud. del 26-01-2006), GIP Tribunale Milano - Conflitto - c. GIP
Tribunale Monza (rv. 234346)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il concetto di cronaca presuppone la immediatezza della notizia
e la tempestività dell'informazione, così che l'esigenza della velocità può comportare un sacrificio, in
nome dell'interesse alla notizia, dell'accuratezza della verifica della sua verità e della bontà della fonte.
Ciò per contro non deve accadere quando si offre il resoconto di fatti distanti nel tempo, in relazione ai
quali è legittimo pretendere una attenta verifica della fonte proprio perché l'accuratezza della
ricostruzione corrisponde, in tal caso, all'interesse del pubblico. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la
sussistenza del diritto di cronaca nell'ipotesi di utilizzazione, da parte del giornalista, della versione data
dalla sola "fonte" della notizia - peraltro portatrice di rancore verso la parte lesa - circa fatti accaduti
molti anni addietro e meglio verificabili anche dal punto di vista storico). (Annulla in parte con rinvio,
App. Milano, 14 Ottobre 2004)
Sez. V, sent. n. 8042 del 15-12-2005 (ud. del 15-12-2005), P.G. (rv. 233403)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il rispetto del limite della continenza che integra la scriminante
del diritto di critica (art. 51 cod. pen.) richiede che il pieno soddisfacimento delle ragioni dell'informazione
non debordi oltre la necessità dell'efficace comunicazione che ammette anche termini corrosivi purché
preordinati ad una migliore informazione, mentre tale limite deve ritenersi superato quando le espressioni
adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto allo scopo che il giornalista si
è prefisso. È, pertanto, immune da censure la decisione con cui il giudice di appello affermi l'insussistenza
dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. per il superamento del limite della continenza, nel caso in cui il
giornalista abbia con reiterati articoli accusato un magistrato di svolgere attività illegittima per
incompatibilità, dopo che i competenti organi di vigilanza (nella specie il Cons. Superiore Magistratura ed
il Ministro della Giustizia), ebbero ad escludere qualsiasi rilievo, anche di carattere disciplinare, in merito
a tale accusa, con la conseguenza che le pubblicazioni successive alle prime notizie si caratterizzano
come ritorsioni persecutorie nei confronti del magistrato che aveva in precedenza condannato il
giornalista e, comunque, appaiono chiaramente estranei all'interesse pubblico dell'informazione. (Rigetta,
App. Catanzaro, 9 Luglio 2004)
Sez. V, sent. n. 208 del 13-12-2005 (ud. del 13-12-2005), G.F. (rv. 233054)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica pur assumendo necessariamente
connotazioni soggettive ed opinabili, in particolare quando, come nella specie, abbia per oggetto lo
svolgimento di pubbliche attività di cui si censurino le modalità di esercizio e le disfunzioni e si
suggeriscano i provvedimenti da adottare, richiede - unitamente al rispetto del limite della rilevanza
sociale e della correttezza delle espressioni usate - che, comunque, le critiche trovino riscontro in una
corretta e veritiera riproduzione della realtà fattuale e che, pertanto, esse non si concretino in una
ricostruzione volontariamente distorta della realtà, preordinata esclusivamente ad attirare l'attenzione
negativa dei lettori sulla persona criticata. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto
incensurabile la decisione con cui il giudice di merito ha escluso l'operatività dell'esimente del diritto di
critica nei confronti di una giornalista, la quale aveva pubblicato svariati articoli con i quali accusava il
presidente di un ente regionale di una "cattiva e allegra gestione", insinuando la sussistenza di illeciti
senza che vi fosse la minima prova degli stessi). (Annulla in parte con rinvio, App. Roma, 2 Febbraio
2004)
Sez. V, sent. n. 9373 del 30-11-2005 (ud. del 30-11-2005), S.A. (rv. 233887)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- pubblicazione di una notizia falsa
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione di una notizia falsa ancorché espressa in forma
dubitativa, può ledere l'altrui reputazione allorché le espressioni utilizzate nel contesto dell'articolo siano
ambigue, allusive, insinuanti ovvero suggestionanti, e perciò idonee ad ingenerare nella mente del lettore
il convincimento della effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati, con la conseguenza che tale indagine
è rimessa al giudice di merito e se giustificata da adeguata motivazione è incensurabile in sede di
legittimità. (Dichiara inammissibile, App. Roma, 19 Gennaio 2004)
Sez. V, sent. n. 45910 del 04-10-2005 (ud. del 04-10-2005), Fazzo L. ed altro (rv. 233039)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- sindacato della Corte di Cassazione
In materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva
della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare
la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e quindi della portata offensiva delle
frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione
dell'imputato.(Fattispecie nella quale il giornalista, in un articolo dedicato alle presunte malefatte di una
Giunta regionale, aveva riportato la notizia del conferimento di un incarico, da parte di tale Giunta, ad un
professionista, il quale poi aveva sporto querela; la Corte ha escluso che nell'articolo fossero dedicati
riferimenti offensivi alla figura del querelante). (Annulla senza rinvio, App. Milano, 28 Maggio 2004)
Sez. V, sent. n. 832 del 21-06-2005 (ud. del 21-06-2005), T.M. (rv. 233749)
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- direttore responsabile
In tema di diffamazione a mezzo stampa può essere riconosciuta l'esimente dell'esercizio del diritto di
cronaca qualora vengano dal cronista rispettate le seguenti condizioni: a) che la notizia pubblicata sia
vera; b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti; c) che l'informazione venga
mantenuta nei limiti della obiettività. (La Corte, affermando il principio - e precisando che, quando la
notizia dal contenuto diffamatorio presenti profili di interesse pubblico all'informazione in relazione alla
qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni
sono rese, il diritto di cronaca prevale anche sul rispetto dell'altrui reputazione -, ha ritenuto rilevante per
l'opinione pubblica conoscere i commenti, violenti e sprezzanti, espressi dai parenti degli imputati di uno
stupro nei confronti della ultima).
Sez. V, sent. n. 4009 del 04-02-2005 (ud. del 16-12-2004) (rv 230719).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di diffamazione, la reputazione di una persona che per taluni aspetti sia stata già compromessa
può divenire oggetto di ulteriori illecite lesioni in quanto elementi diffamatori aggiunti possono
comportare una maggiore diminuzione della reputazione della persona offesa nella considerazione dei
consociati. (Fattispecie nella quale, alla notizia, vera, della sottoposizione di una maestra elementare a
procedimento penale per reati di pedofilia, era stata aggiunta quella, falsa, che la stessa era stata
sottoposta a perizia psichiatrica. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente illogico il
ragionamento della Corte territoriale secondo cui la sottoposizione a perizia psichiatrica di una persona
imputata comporterebbe una riabilitazione della stessa).
Sez. V, sent. n. 47452 del 07-12-2004 (ud. del 22-09-2004) (rv 230574).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, quando il comportamento di una persona, essendo
contrassegnato da ambiguità, sia suscettibile di più interpretazioni, tutte connotate in negativo sotto il
profilo etico-sociale e giuridico, ricorre la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica a
favore del giornalista che abbia operato la ricostruzione di una determinata vicenda sulla scorta dei dati in
suo possesso e di quelli contenuti in un provvedimento giudiziario, quando sia rimasta dimostrata come
vera una condotta del presunto diffamato di rilevanza penale e riprovevole non sostanzialmente meno di
quella rappresentata dal giornalista: in tal caso, infatti, il bilanciamento tra il diritto costituzionalmente
garantito alla libera manifestazione del pensiero e l'interesse della parte alla tutela della propria
reputazione non può subire un trattamento diverso, per la sostanziale persistente compromissione della
reputazione a causa degli eventi veri comunque rappresentati (Fattispecie relativa ad un articolo di
stampa in cui, nel descrivere un episodio di cronaca relativo all'aggressione di un cane subita da un
bambino, era stato riportato che il proprietario dell'animale, anziché soccorrere il bambino, lo aveva
colpito con calci e pugni. La S.C. ha ritenuto che correttamente il provvedimento aveva affermato
l'esistenza della scriminante risultando dagli atti l'aggressione al minore da parte del proprietario del cane
ed ha così rigettato il ricorso del P.G. che aveva impugnato la sentenza di assoluzione, non sul rilievo
della inadeguatezza della prova fornita dall'imputato ma sostenendo che la condotta del protagonista
della narrazione sarebbe stata meno grave di quella menzionata dal giornalista).
Sez. V, sent. n. 46193 del 29-11-2004 (ud. del 26-10-2004) (rv 230458).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diritto di cronaca e di satira, ciò che determina l'abuso del diritto è la gratuità delle modalità
del suo esercizio non inerenti al tema apparentemente in discussione, ma tese a ledere esclusivamente la
reputazione del soggetto interessato. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato l'uso di immagini delle parti
intime del soggetto donna destinataria del servizio, carpite fraudolentemente nel corso di una
manifestazione pubblica, intese a screditare la stessa, mediante l'evocazione di una sua inadeguatezza
personale, rispetto alla funzione pubblica svolta, in quanto contrapposte alle uniche effettive qualità
desumibili dalla visione delle sue parti intime).
Sez. V, sent. n. 42643 del 03-11-2004 (ud. del 12-10-2004) (rv 230066).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di satira
In tema di diritto di cronaca e di satira, ciò che determina l'abuso del diritto è la gratuità delle modalità
del suo esercizio non inerenti al tema apparentemente in discussione, ma tese a ledere esclusivamente la
reputazione del soggetto interessato. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato l'uso di immagini delle parti
intime del soggetto donna destinataria del servizio, carpite fraudolentemente nel corso di una
manifestazione pubblica, intese a screditare la stessa, mediante l'evocazione di una sua inadeguatezza
personale, rispetto alla funzione pubblica svolta, in quanto contrapposte alle uniche effettive qualità
desumibili dalla visione delle sue parti intime).
Sez. V, sent. n. 42643 del 03-11-2004 (ud. del 12-10-2004) (rv 230066).
Cassazione Penale
Concorso di persone nel reato
Qualora un atto giudiziario a firma del difensore di una parte contenga affermazioni o espressioni
diffamatorie, la relativa responsabilità penale in ordine al reato di cui all'art. 595 c.p. (ove non sussistano
le condizioni per l'applicazione della causa di giustificazione prevista dall'art. 598 c.p.), può estendersi, in
applicazione della disciplina generale in materia di concorso di persone nel reato, anche alla parte che
abbia riferito al difensore quanto da questi poi trasfuso nell'atto.
Sez. V, sent. n. 40427 del 15-10-2004 (ud. del 23-06-2004) (rv 229933).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, integra l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca
(art. 51 c.p.) il controllo della notizia attraverso il riferimento a fonti di sicura qualità ed affidabilità, che
trova attuazione allorché il giornalista prima di pubblicare la notizia di un determinato fatto, avente
natura di pubblico interesse, provveda ad intervistare in ordine allo stesso un soggetto particolarmente
qualificato, in virtù della qualità istituzionale rivestita, il quale, nell'esprimere la propria opinione dia
implicitamente per pacifico il fatto stesso; in tal caso, il riferimento a fonte attendibile e autorevole
rappresenta, infatti, attuazione dell'obbligo di controllo sulla verità della notizia percepita, quale esigibile
dal giornalista, e correlativamente integra - sussistendo gli altri requisiti della pertinenza e della
continenza - gli estremi di un incolpevole ed involontario errore percettivo del giornalista sulla
corrispondenza al vero del fatto esposto che determina l'esenzione da responsabilità. (In applicazione di
tale principio la S.C. ha ritenuto integrata l'esimente di cui all'art. 51 c.p. nella pubblicazione di un fatto
non vero e oggettivamente offensivo - nei confronti di un Procuratore della Repubblica - il quale era stato
considerato come pacifico da un soggetto istituzionale, intervistato dal giornalista nella sua qualità di
relatore della Commissione bicamerale sui problemi della giustizia).
Sez. V, sent. n. 37435 del 23-09-2004 (ud. del 09-07-2004) (rv 229337).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa (art. 595 c.p.), non ricorre l'esimente del diritto di cronaca nel
caso in cui si pubblichi una notizia in sé vera, relativa ad un grave fatto di sangue, corredandola della foto
di una persona estranea ad esso, in quanto l'ambito di operatività di detta esimente è circoscritto al
contenuto dell'articolo ovvero a fatti di cronaca diligentemente e professionalmente valutati nella loro
verità, e non può certamente estendersi sino ad escludere l'antigiuridicità del fatto ulteriore consistito
nella pubblicazione della foto sbagliata, la cui capacità lesiva è indubbia ed, in quanto tale, idonea ad
integrare l'elemento oggettivo del delitto di diffamazione.
Sez. V, sent. n. 36283 del 14-09-2004 (ud. del 03-06-2004) (rv 230628).
Cassazione Penale
Sindacabilità degli atti commessi da parlamentare
In tema di diffamazione addebitata al parlamentare, la previsione di cui all'art. 3, comma quarto, della
legge n. 140 del 2003 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 Cost.) - attribuendo alle Camere la
competenza a valutare se i comportamenti posti in essere dai loro membri rientrino o meno nell'esercizio
delle funzioni parlamentari e siano, quindi, coperti dall'insindacabilità - implica che tale valutazione
rivesta carattere pregiudiziale e che il giudice non abbia, al riguardo, alcun potere discrezionale. Ne
deriva che egli deve provvedere, qualora vi sia esplicita eccezione di parte, alla acquisizione della
deliberazione della Camera cui appartiene il parlamentare, sospendendo il processo e inviando gli atti alla
Camera di appartenenza ai fini della risoluzione della pregiudiziale costituzionale; tale previsione,
costituendo norma penale più favorevole, è applicabile all'imputato, anche se sopravvenuta, in virtù
dell'art. 2 c.p., comma secondo.
Sez. V, sent. n. 32354 del 23-07-2004 (ud. del 12-07-2004) (rv 229338).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato
In tema di diffamazione commessa tramite spedizione di una missiva, il reato si consuma nel luogo ove la
comunicazione a più persone di fatti idonei a ledere l'altrui reputazione è avvenuta, a nulla rilevando
l'originario diverso indirizzo presso il quale la lettera viene spedita, né il luogo di apprensione del suo
contenuto da parte della persona offesa.
Sez. I, sent. n. 31563 del 20-07-2004 (ud. del 26-05-2004) (rv 229846).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non costituisce esercizio legittimo del diritto di critica la
gratuita attribuzione di mala fede a chi conduce indagini giudiziarie, presentando come risultato di
complotti o di strategie politiche l'opera del Pubblico Ministero, perché in tal caso non si esprime un
dissenso, più o meno fondato e motivato, sulle scelte investigative, ma si afferma un fatto che deve
essere rigorosamente provato.
Sez. V, sent. n. 28661 del 30-06-2004 (ud. del 09-06-2004) (rv 229312).
Cassazione Penale
Sanzioni
In base al principio dell'applicazione della legge sopravvenuta più favorevole (art. 2 c.p., comma terzo),
nel caso di reati attribuiti, in assenza di aggravanti, alla competenza del Giudice di pace, ai sensi dell'art.
4 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, qualora gli stessi siano stati commessi prima dell'entrata in vigore di
detto D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e, pur essendo aggravati, l'effetto delle aggravanti sia stato
neutralizzato dall'avvenuto riconoscimento di circostanze attenuanti, la sanzione applicabile dev'essere
quella, più favorevole, prevista dalla normativa sopravvenuta (principio affermato in tema di
diffamazione).
Sez. V, sent. n. 28006 del 22-06-2004 (ud. del 18-05-2004) (rv 228712).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la configurabilità dell'esimente del diritto di critica o di cronaca,
con la necessaria correlazione fra quanto è stato narrato e ciò che è realmente accaduto, importa
l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto riferito,
risultando inaccettabile il valore sostitutivo della verosimiglianza. (Fattispecie in cui è stata esclusa la
sussistenza dell'esimente essendo stato attribuito in modo non corrispondente al vero alla P.O. il
tentativo di condizionare indebitamente l'operato del sindaco e dell'Amministrazione comunale, attuato
anche mediante un accordo elettorale di natura corruttiva).
Sez. V, sent. n. 24709 del 31-05-2004 (ud. del 22-04-2004) (rv 229710).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la configurabilità dell'esimente del diritto di critica o di cronaca,
con la necessaria correlazione fra quanto è stato narrato e ciò che è realmente accaduto, importa
l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto riferito,
risultando inaccettabile il valore sostitutivo della verosimiglianza. (Fattispecie in cui è stata esclusa la
sussistenza dell'esimente essendo stato attribuito in modo non corrispondente al vero alla P.O. il
tentativo di condizionare indebitamente l'operato del sindaco e dell'Amministrazione comunale, attuato
anche mediante un accordo elettorale di natura corruttiva).
Sez. V, sent. n. 24709 del 31-05-2004 (ud. del 22-04-2004) (rv 229710).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, è configurabile l'esimente del diritto di critica (distinto e diverso
da quello di cronaca) quando il discorso giornalistico abbia un contenuto esclusivamente valutativo e si
sviluppi nell'alveo di una polemica intensa e dichiarata, frutto di opposte concezioni, su temi di rilevanza
sociale, senza trascendere ad attacchi personali finalizzati all'unico scopo di aggredire la sfera morale
altrui, non richiedendosi neppure - a differenza di quanto si verifica con riguardo al diritto di cronaca che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, sempre che il nucleo ed il profilo
essenziale di questi non siano strumentalmente travisati e manipolati. (Nella specie, in applicazione di tali
principi, la Corte ha ritenuto la sussistenza della scriminante in un caso in cui il giornalista, nel recensire
criticamente un libro scritto da un noto magistrato, in dichiarato dissenso di fondo dalla sua
impostazione, aveva tra l'altro affermato che il detto magistrato si era "gloriato di non rispettare le leggi"
e aveva espresso l'opinione che la presunzione d'innocenza prevista dalla Costituzione fosse "un concetto
sbagliato e da abolire").
Sez. V, sent. n. 19334 del 26-04-2004 (ud. del 05-03-2004) (rv 227754).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- sindacato della Corte di Cassazione
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la valutazione del carattere di critica e di satira di un articolo
costituisce in linea di massima l'oggetto di una valutazione insindacabile da parte della Corte di
Cassazione, purché i criteri di valutazione adottati dal giudice di merito risultino corretti.
Sez. V, sent. n. 15595 del 02-04-2004 (ud. del 12-03-2004) (rv 228770).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non ricorre l'esimente di cui all'art. 51 c.p., nell'ambito
dell'esercizio specifico del diritto di cronaca giudiziaria, quando il giornalista si discosti dalla verità
obiettiva dei fatti riferiti, alterando e modificando in senso diffamatorio le notizie riferite dalle fonti
ufficiali, posto che, in tale ambito, il limite costituito dalla verità del fatto narrato - fermo restando il
rispetto dei canoni della pertinenza e della continenza - deve avere un riscontro fenomenologico nella
realtà obiettiva, in quanto nei confronti di tali accadimenti il giornalista si pone come semplice
intermediario tra il fatto e l'opinione pubblica, nel senso che insieme al diritto-dovere di informare vi è
quello dei cittadini ad essere correttamente informati. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto
integrato il reato di cui all'art. 595 c.p. nella pubblicazione di un articolo che addebitava al soggetto
passivo specifiche condotte costituenti reato, nonché il coinvolgimento in una organizzazione criminale
legata a mafia e camorra, mentre le fonti ufficiali non avevano precisato le imputazioni addebitate a
ciascuno degli imputati, attenendosi a informazioni del tutto generali e generiche)
Sez. V, sent. n. 4568 del 05-02-2004 (ud. del 16-12-2003) (rv 228061).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento soggettivo del reato
Non commette il delitto di diffamazione a mezzo stampa per una lettera pubblicata su un giornale,
contenente offese e accuse penalmente rilevanti ad alcuni amministratori comunali, il giornalista che
ricevuta la missiva, apparentemente firmata e a lui non diretta, si sia limitato a "girarla" alla redazione
della sua testata giornalistica, in quanto la decisione della pubblicazione non rientra tra i suoi compiti, ma
nei poteri dei responsabili del quotidiano.
Sez. V, sent. n. 46226 del 02-12-2003 (ud. del 21-10-2003), Ciancio (rv 227483).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- comunicazione con più persone
Integra l'elemento obiettivo del reato di diffamazione, sotto il profilo della comunicazione con più
persone, l'invio a mezzo di un telefax di missiva contenente espressioni lesive dell'altrui reputazione,
poiché le caratteristiche e la natura del mezzo prescelto implicano la conoscenza o conoscibilità del
contenuto della comunicazione da parte di un numero indeterminato di persone. (Fattispecie relativa alla
spedizione via fax di una missiva, da parte di un componente della giunta provinciale, al segretariato
generale della Provincia interessata, in esito alla quale numerosi soggetti avevano di fatto preso
cognizione del relativo contenuto).
Sez. V, sent. n. 30819 del 22-07-2003 (ud. del 24-04-2003), Verde (rv 228322).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- fattispecie
In tema di ingiuria, l'espressione "trombone politico", che pur presenta una sua valenza offensiva, se
rivolta ad un consigliere comunale nel corso di un dibattito politico, costituisce esercizio del diritto di
critica, scriminato ai sensi dell'art. 51 c.p., trattandosi di locuzione, sia pure pungente, che si riferisce alla
sfera pubblica e non alla vita privata del destinatario e in ogni caso non è volgare o triviale.
Sez. V, sent. n. 22031 del 19-05-2003 (ud. del 24-04-2003), Volpe (rv 224674).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- competenza per territorio
Nei procedimenti per reati commessi con il mezzo della stampa, la competenza per territorio va
determinata con riferimento al luogo di cosiddetta "prima diffusione", il quale di solito coincide con quello
della stampa, nella ragionevole presunzione che, una volta uscito lo stampato dalla tipografia, si verifica
l'immediata possibilità che esso venga letto da altre persone e, quindi, la diffusione dello stesso in senso
potenziale. (Nella specie, riferita a pretesa diffamazione consumata in un articolo di cronaca locale di un
quotidiano a diffusione nazionale stampato in Roma, la Corte ha ritenuto la competenza del tribunale di
Ascoli Piceno sul rilievo che nel territorio del relativo circondario aveva sede, all'epoca dei fatti, la
tipografia in cui si stampavano le edizioni provinciali del giornale).
Sez. I, sent. n. 41038 del 05-12-2002 (cc. del 26-11-2002), Calabrese (rv 222722).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- pubblicazione di rettifica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione di un'intervista - rettifica alla persona offesa,
che costituisce espressione dell'obbligo, penalmente sanzionato, di ristabilire prontamente la verità (ex
@@art. 8@@ della legge 8 febbraio 1948, n. 47), non riveste efficacia scriminante con riguardo alla
diffusione della precedente notizia diffamatoria.
Sez. V, sent. n. 32364 del 30-09-2002 (ud. del 02-07-2002), Pasinetti (rv 222622).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- opinioni espresse da un parlamentare
In tema di diffamazione addebitata a soggetto investito di mandato parlamentare, deve escludersi che le
prerogative connesse a tale mandato, con particolare riguardo a quella dell'insindacabilità delle opinioni
stabilita dall'art. 68 della Costituzione, possano estendersi fino a coprire le affermazioni rese nel corso di
interviste giornalistiche, atteso che, anche a voler ritenere l'esercizio del mandato parlamentare non
circoscritto al solo ambito materiale istituzionalmente preposto allo svolgimento delle relative funzioni, la
sfera delle guarentigie non può comunque riguardare l'attribuzione di fatti particolari, lesivi
dell'onorabilità di terzi, al di fuori di qualsivoglia nesso pertinenziale con l'esercizio delle ordinarie
attribuzioni ordinamentali. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che l'affermazione
contenuta in un'intervista resa da un parlamentare ad un organo di stampa, secondo cui un altro
parlamentare sarebbe stato uso andare in giro armato nei locali della Camera di appartenenza, è
astrattamente idonea a rendere configurabile il reato di diffamazione, se pur, nella specie, era giustificata
dalla legittima finalità di meglio accreditare la riconosciuta esistenza di comportamenti minacciosi
effettivamente subiti dall'intervistato, per ragioni politiche, ad opera del collega a cui egli si riferiva).
Sez. V, sent. n. 29880 del 20-08-2002 (ud. del 17-06-2002), Staglieno (rv 222340).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- contestazione del reato
In tema di diffamazione, ai fini della ritualità della contestazione, la riproduzione nel capo di imputazione
dell'articolo diffamatorio funge anche da "elemento e fonte di prova", così da porre l'interessato in
condizione di valutare, con piena cognizione, la linea difensiva da adottare. (In applicazione di tale
principio la Corte ha ritenuto che fossero ricorrenti, nel caso di specie, le condizioni richieste dall'art. 375,
terzo comma, c.p.p. e dall'art. 453 c.p.p. per la celebrazione del giudizio immediato).
Sez. V, sent. n. 29876 del 20-08-2002 (ud. del 04-06-2002), Briglia (rv 222301).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, posto che la scriminante del diritto di critica - a differenza di
quella del diritto di cronaca - presuppone un contenuto di veridicità limitato all'oggettiva esistenza del
fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse, anche queste non vengono a costituire
una gratuita aggressione all'altrui patrimonio morale, deve ritenersi che sia giudizio di mero fatto quello
avente ad oggetto la qualificabilità di una data manifestazione del pensiero come cronaca o come critica,
fermo restando che nella seconda di tali ipotesi il limite del diritto di critica è segnato solo dal rispetto dei
criteri della rilevanza sociale della notizia e dalla correttezza delle espressioni usate.
Sez. V, sent. n. 20474 del 24-05-2002 (ud. del 14-02-2002), Trevisan (rv 221904).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- opinioni espresse da un parlamentare
In tema di diffamazione attribuita ad un parlamentare, non sussistono i presupposti di fatto per sollevare,
da parte dell'A.G., conflitto di attribuzione a fronte di una delibera di insindacabilità emessa, ai sensi
dell'art. 68, comma primo, della Costituzione, dalla competente Camera, quando la suddetta delibera
risulti basata sul presupposto che l'imputato, pur al di fuori delle sedi istituzionali e non riportando
esattamente quanto già esposto in dette sedi, abbia reso le dichiarazioni obiettivamente diffamatorie,
nell'ambito dell'attività legittimamente volta a coltivare, con comizi, assemblee, dibattiti radiofonici o
televisivi, il rapporto con i cittadini, allo scopo di ottenerne consenso per le sue iniziative politiche. (In
applicazione di tale principio, la Corte - rilevando che, nella delibera di insindacabilità, era stato
evidenziato che l'imputato, in Parlamento, si era reso promotore di iniziative volte a limitare i poteri della
Magistratura inquirente ed aveva formulato censure in relazione ad ipotizzate interferenze di magistrati
nell'attività politica - ha annullato senza rinvio la sentenza di secondo grado, che aveva confermato la
condanna dell'imputato, per diffamazione consistita nell'avere egli, nel corso di due trasmissioni
televisive, accusato un procuratore della Repubblica di operare secondo logiche partitiche e di costruire
"teoremi" politico-giudiziari).
Sez. V, sent. n. 16195 del 03-05-2002 (ud. del 30-01-2002), Sgarbi (rv 221903).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di cronaca non può ritenersi fedele al
requisito della veridicità dei fatti qualora la ricostruzione degli avvenimenti avvenga in modo da travisare
la consecuzione degli stessi, omettendo il riferimento di fatti rilevanti nella proposizione delle notizie e,
per contro, proponendone taluni in una luce artificiosamente emblematica, al di là della loro obiettiva
rilevanza, in modo da tentare di indirizzare il giudizio del lettore.
Sez. V, sent. n. 15176 del 23-04-2002 (ud. del 15-03-2002), Di Giovacchino (rv 221864).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la reputazione, che per taluni aspetti sia stata compromessa,
può formare oggetto di ulteriori illecite lesioni inerenti ad altri profili, atteso che appare disonorevole alla
sensibilità e alla coscienza sociale l'attribuzione, pure a fronte di un delitto commesso, di una pluralità di
moventi storicamente privi di riscontro, qualificanti in senso negativo la personalità dell'autore. (Nella
specie, la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in un'ipotesi in cui la notizia della commissione del
reato di peculato da parte di un funzionario delle Poste era stata accompagnata dall'affermazione - non
riscontrata - che la causa del fatto era da ricercarsi nel "vizietto" del gioco, in una relazione extra
coniugale e nella necessità di curare un figlio tossicodipendente).
Sez. V, sent. n. 13543 del 09-04-2002 (ud. del 06-03-2002), Perria (rv 221381).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- ingiuria
In tema di delitti contro l'onore, quando l'offesa sia arrecata a mezzo di uno scritto e sia indirizzata
all'interessato ed a terzi estranei, non può escludersi il concorso tra ingiuria e diffamazione, nel caso in
cui la concreta fattispecie comprenda elementi costitutivi delle due distinte norme incriminatrici.
Sez. V, sent. n. 12160 del 28-03-2002 (ud. del 04-02-2002), Gaspari (rv 221252).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio della critica per assumere rilievo scriminante nei
confronti di un'offesa deve essere esercitato nei limiti del diritto costituzionalmente garantito, sicché
restano ugualmente punibili le espressioni inutilmente volgari, umilianti o dileggianti. Ne consegue che
l'idoneità psichica di un soggetto, sebbene possa rappresentare legittimo tema di discussione nell'ambito
di una controversia giudiziaria, non può essere assunto come oggetto di dibattito sulla stampa
d'informazione per l'esigenza fondamentale di tutelare la riservatezza di dati ed informazioni, attinenti
alla salute ed alla sfera sessuale dei singoli, che rientrano nell'ambito della tutela prevista per i dati
sensibili dall'art. 22 della legge n. 675 del 1996. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la decisione di
merito secondo cui aveva valicato i limiti del diritto di critica la dichiarazione di un soggetto il quale aveva
criticato una decisione del giudice che aveva affidato alla moglie il figlio affermando che, secondo gli
psichiatri interpellati nel corso del giudizio, la donna era "una border-line che ha fatto i soldi con la
perversione sessuale, una instabile e narcisista").
Sez. V, sent. n. 10135 del 12-03-2002 (ud. del 18-02-2002), Gutierres (rv 221684).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa non è configurabile la scriminante del diritto di cronaca per il
solo fatto che il contenuto dell'articolo diffamatorio sia riproduttivo di un'arringa difensiva svolta in sede
dibattimentale poiché nel processo l'esposizione di fatti obiettivamente lesivi dell'altrui reputazione è
scriminata dall'esercizio del diritto di difesa, mentre la pubblicazione sulla stampa degli stessi fatti può
perdere il carattere dell'illiceità solo se giustificata dall'interesse generale alla conoscenza della notizia e
se questa sia riportata in termini corretti, precisi e non ambigui. Ne consegue che, in assenza di dette
condizioni la pubblicità del dibattimento non può valere di per sé a legittimare la pubblicazione della
notizia in quanto la possibilità di presenziare allo svolgimento del giudizio da parte di un numero più o
meno ampio di persone non può essere equiparata alla divulgazione della notizia, col mezzo della stampa,
ad un numero indeterminato di lettori.
Sez. I, sent. n. 4462 del 05-02-2002 (ud. del 15-11-2001), D'Intino (rv 221057).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- riparazione pecuniaria
Non è applicabile al direttore del giornale, resosi responsabile del delitto di omesso controllo, di cui all'art.
57 c.p., l'istituto della riparazione pecuniaria, previsto dall'@@art. 12@@ della legge 8 febbraio 1948 n.
47, che consente alla persona offesa di richiedere, oltre al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 185
c.p., la corresponsione di somma di denaro in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello
stampato, atteso che il citato @@art. 12@@ opera esclusivamente con riguardo all'ipotesi delittuosa della
diffamazione a mezzo stampa.
Sez. V, sent. n. 1188 del 14-01-2002 (ud. del 26-10-2001), Scalfari (rv 220814).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- querela
In tema di diffamazione a mezzo stampa, le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli
appartenenti ad un'associazione od istituzione possono, al contempo, aggredire anche l'onorabilità
dell'entità collettiva cui essi appartengono, entità alla quale, conseguentemente, anche compete la
legittimazione ad assumere la qualità di soggetto passivo di delitti contro l'onore. Ne consegue che,
quando l'offesa assume carattere diffusivo (nel senso che essa viene ad incidere sulla considerazione di
cui l'ente gode nella collettività), detto ente, al pari dei singoli soggetti offesi, è legittimato alla
presentazione della querela ed alla successiva costituzione di parte civile e ad esso compete
eventualmente la facoltà di proporre impugnazione nelle ipotesi particolari previste dall'art. 577 c.p.p.
(Fattispecie in cui è stata riconosciuta la qualità di persona offesa - con possibilità di costituirsi parte
civile e di proporre l'impugnazione sopra specificata - ad un Consiglio dell'Ordine degli avvocati, avendo il
giornalista formulato giudizi negativi e denigratori nei confronti di "migliaia di avvocati", appartenenti al
predetto ente, ed avendone indicati alcuni come "manutengoli della camorra").
Sez. V, sent. n. 1188 del 14-01-2002 (ud. del 26-10-2001), Scalfari (rv 220813).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione, le espressioni utilizzate nell'ambito della cosiddetta "critica politica" assumono
naturalmente connotazioni soggettive ed opinabili, in quanto si confrontano varie concezioni contrapposte
per il raggiungimento di fini pubblici. Ne consegue che, in tale contesto, la valutazione dei comportamenti
e dei giudizi fortemente critici nei confronti degli avversari politici deve essere compiuta tenendo presente
il preminente interesse generale al libero svolgimento della vita democratica. (Nella specie, la Corte ha
ritenuto che le frasi "comportamenti irresponsabili" e "vecchie logiche", rivolte in un manifesto politico al
contrapposto schieramento, fossero espressione del diritto di critica politica da considerarsi non punibile
ai sensi dell'art. 51 c.p.)
Sez. V, sent. n. 45163 del 18-12-2001 (ud. del 02-10-2001), Campobasso (rv 221013).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
Integra il delitto di diffamazione con il mezzo della stampa la condotta del cronista che, nel dare notizia di
un'operazione di Polizia giudiziaria, riporti solo una delle ipotesi investigative illustrate dagli inquirenti nel
corso di conferenza stampa appositamente indetta.
Sez. V, sent. n. 43450 del 03-12-2001 (ud. del 24-09-2001), Del Giaccio (rv 220278).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione col mezzo della stampa, sussiste la scriminante del diritto di cronaca nell'ipotesi
in cui il curatore di un libro antologico, allo scopo di rendere e descrivere fedelmente il contesto socioculturale cui gli autori dei testi appartengono, riporti e divulghi espressioni forti e pungenti, anche
obiettivamente offensive, a condizione che i predetti brani, secondo la motivata opinione del giudice di
merito, siano espressivi del patrimonio culturale e delle modalità comunicative di una certa realtà sociale,
la cui conoscenza sia di interesse per la collettività. (Fattispecie relativa ad un raccolta di temi di bambini
delle classi elementari, uno dei quali conteneva espressioni offensive nei confronti di un soggetto più
volte apparso in programmi televisivi).
Sez. V, sent. n. 43451 del 03-12-2001 (ud. del 24-09-2001), D'Orta (rv 220255).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione commessa col mezzo della stampa, ai fini della sussistenza della scriminante del
diritto di cronaca nell'ipotesi in cui una serie di fatti venga attribuita ad un gruppo di persone, perché
possa dirsi soddisfatto il principio del rispetto della verità obiettiva occorre che sia specificato a quali di
tali persone i singoli episodi vengono attribuiti per intero ed a quali in modo parziale, determinandosi
altrimenti nel destinatario della notizia la falsa impressione che ad ognuno dei soggetti indicati i fatti sono
stati attribuiti nel loro insieme. (Fattispecie in cui era stata diffusa la notizia che un gruppo di persone era
indagato per associazione per delinquere finalizzata alla truffa ed altri reati, mentre la persona offesa, pur
nell'ambito dello stesso procedimento, era in realtà indagato solo per il reato di utilizzo di false fatture).
Sez. V, sent. n. 43483 del 03-12-2001 (ud. del 19-10-2001), Berti (rv 220260).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, poiché non può ritenersi di per sé attendibile la confidenza di
un ufficiale di Polizia giudiziaria, il cronista, che raccolga, al di fuori delle comunicazioni ufficiali fornite nel
corso di una conferenza stampa, ulteriori notizie relative ad attività di indagine, deve assumersi l'onere di
verificarle direttamente e di dimostrarne la pubblica rilevanza. (In applicazione di tale principio, la Corte
ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito, che avevano ravvisato la sussistenza del delitto di
diffamazione in un'ipotesi in cui il giornalista aveva riferito nell'articolo la falsa notizia, appresa nel corso
di colloqui informali con un operatore di Polizia giudiziaria, del ritrovamento di reperti archeologici
sospetti nella casa di un indagato).
Sez. V, sent. n. 41135 del 19-11-2001 (ud. del 15-10-2001), Ruvolo (rv 220258).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione, non può trovare applicazione la scriminante del diritto di critica quando, pur
nell'ambito di una competizione politica, la condotta dell'agente trasmodi in aggressioni gratuite, non
pertinenti ai temi in discussione ed integranti invece l'utilizzo di "argumenta ad hominem", intesi a
screditare l'avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità od inadeguatezza personale,
piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni. (Fattispecie nella quale, in occasione della campagna
elettorale per la rinnovazione dell'amministrazione comunale, il sindaco "uscente" aveva indicato alcuni
candidati della lista avversaria come "bugiardi, in quanto incapaci di aprire bocca senza dire menzogne",
nonché come "stolti" ed "appartenenti ad una banda di denigratori").
Sez. V, sent. n. 34448 del 26-10-2001 (ud. del 25-09-2001), Uccellobruno (rv 219998).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di
un'intervista, vi riporti, anche se "alla lettera", dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto
oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione, non è scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca, in
quanto al giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare veridicità delle circostanze e
continenza delle espressioni riferite. Tuttavia, essa è da ritenere penalmente lecita, quando il fatto in sé
dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale
contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da
prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca,
l'individuazione dei cui presupposti è riservata alla valutazione del giudice di merito che, se sorretta da
adeguata e logica motivazione sfugge al sindacato di legittimità.
Sez. U., sent. n. 37140 del 16-10-2001 (ud. del 30-05-2001), Galiero (rv 219651).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di satira
In tema di diffamazione con il mezzo della stampa, non sussiste l'esimente del diritto di satira nella
rappresentazione caricaturare e ridicolizzante di alcuni magistrati posta in essere allo scopo di denigrare
l'attività professionale da questi svolta, attraverso l'allusione a condotte lesive del dovere funzionale
dell'imparzialità che, in ragione della previsione costituzionale che ne impone la soggezione solo alla
legge, ha come destinatari anche i magistrati del pubblico ministero (Fattispecie relativa a un "pezzo
giornalistico" di costume, con "taglio" satirico ove, accanto a rappresentazioni caricaturari dei tratti
fisionomici dei magistrati interessati, si faceva trapelare lo svolgimento di attività istituzionali svolte per
finalità persecutorie in danno di appartenenti ad una formazione politica).
Sez. V, sent. n. 36348 del 09-10-2001 (ud. del 04-06-2001), Feltri (rv 219814).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di diffamazione a mezzo stampa, attesa l'avvenuta sensibilizzazione dell'opinione pubblica, resasi
ormai avvezza a valutare il differente grado di coinvolgimento dell'indagato in un procedimento a seconda
che egli sia soltanto iscritto nel registro delle notizie di reato o sia anche destinatario di una informazione
di garanzia, deve ritenersi la configurabilità del reato di diffamazione a mezzo stampa nel caso in cui,
sussistendo unicamente la prima di dette ipotesi, un organo di stampa diffonda la falsa notizia che
sussiste anche la seconda.
Sez. I, sent. n. 34544 del 24-09-2001 (ud. del 31-08-2001), Mancini (rv 219749).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- fattispecie
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'attribuire falsamente ad un soggetto una "relazione
sentimentale" - nel caso in cui il predetto ne intrattenga effettivamente una con altra persona e la
circostanza sia nota nel suo ambiente sociale - costituisce un'offesa alla reputazione, tutelata dall'art. 595
c.p.
Sez. V, sent. n. 31912 del 27-08-2001 (ud. del 18-04-2001), Garzia (rv 219709).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'erronea convinzione circa la rispondenza al vero del fatto
riferito non può mai comportare l'applicazione della scriminante del diritto di cronaca (sotto il profilo
putativo) quando l'autore dello scritto diffamante non abbia proceduto a verifica, compulsando la fonte
originaria; ne consegue che, nella ipotesi in cui una simile verifica sia impossibile (anche nel caso in cui la
notizia possa esser ritenuta "verosimile" in relazione alle qualità personali dell'informatore), il giornalista
che intenda comunque pubblicarla accetta il rischio che essa non corrisponda a verità.
Sez. V, sent. n. 31957 del 20-08-2001 (ud. del 22-06-2001), Panerai (rv 219638).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di diffamazione a mezzo stampa, è consentito al giornalista effettuare accostamenti tra notizie
vere, a condizione che esse non producano un ulteriore significato che trascenda la notizia stessa,
acquisendo una autonoma valenza lesiva.
Sez. V, sent. n. 21234 del 24-05-2001 (ud. del 06-03-2001), Ragone (rv 219463).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- competenza: cognizione del giudice monocratico
In tema di riparto delle "attribuzioni" in relazione alla composizione del giudice, il reato di diffamazione
commesso col mezzo della stampa è attribuito alla cognizione del giudice in composizione monocratica,
giacché la disposizione dell'art. 21 legge 8 febbraio 1948, n. 47 - che indicava il "tribunale" quale organo
pluripersonale competente a giudicare il reato in questione - risulta oramai superata dalla nuove norme di
ordinamento giudiziario e da quelle processuali che enunciano la regola generale della composizione
monocratica del tribunale salvo tassative deroghe espressamente stabilite dalla legge e non è consentita
una interpretazione estensiva che prefiguri ulteriori riserve di collegialità per fattispecie di reato, in
origine attribuite da leggi speciali al tribunale o al pretore, in relazione alla particolare rilevanza della
materia o del bene giuridico tutelato. (Nella specie, la Corte ha osservato che l'art. 48 ord. Giud., nel
testo sostituito dall'art. 14 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 prescrive che il tribunale giudica in
composizione monocratica salvo che sia diversamente stabilito dalla legge e l'art. 33-bis cod. proc. pen.,
nel testo sostituito dall'art. 10 della legge 16 febbraio 1999, n. 479, prevede che il tribunale giudica in
composizione monocratica in tutti le ipotesi non previste dall'art. 33-bis cod. proc. pen. e da altre
disposizioni di legge che indichino la composizione del giudice in relazione alla specifica funzione da
svolgere ovvero alla specifica figura di reato alla sua cognizione attribuita.).
Sez. I, sent. n. 16668 del 23-04-2001 (cc. del 21-03-2001), De Rosa (rv 219501).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza
In tema di correlazione fra contestazione e sentenza, non integra gli estremi del "fatto diverso" la
circostanza che la persona offesa dal reato di diffamazione a mezzo stampa sia stata, nel decreto che
dispone il giudizio, indicata in proprio, piuttosto che con riferimento alla carica pubblica rivestita. È
dunque abnorme, perché si colloca al di fuori dello schema legale delineato dal sistema, e pertanto
ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il giudice, ai sensi del secondo comma dell'art. 521
cod. proc. pen., disponga la restituzione degli atti al P.M. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il fatto,
inteso come episodio storicamente verificatosi rimaneva assolutamente certo ed immutato e che nessuna
lesione o compressione aveva subìto il diritto di difesa).
Sez. V, sent. n. 10382 del 14-03-2001 (cc. del 16-10-2000), Arcuri (rv 218568).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
L'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca (art. 51 cod. pen.), relativa al reato di diffamazione
commesso con il mezzo della stampa, va esclusa quando il giornalista non abbia rispettato la verità della
notizia, per aver esasperato e travisato i fatti riferiti, oggetto di decreto che dispone il giudizio, con una
arbitraria e fantasiosa ricostruzione, per dare agli stessi una dimensione artatamente drammatica e
sensazionale.
Sez. V, sent. n. 10331 del 13-03-2001 (ud. del 14-12-2000), Pasini (rv 218466).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il limite della continenza, entro il quale deve svolgersi un
corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, viene superato quando le informazioni, pur vere, si
risolvano - per il lessico impiegato, per l'uso strumentale delle medesime, per la sostanza e la forma dei
giudizi che le accompagnano - in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferiscono: quando
cioè, al di là dell'offensività della notizia e della negativa sua valutazione (che sono scriminate se veritiere
e di interesse sociale) si realizzi una lesione del bene tutelato, attraverso il modo stesso in cui la cronaca
e la critica vengono attuate. (Fattispecie in cui, nell'articolo giornalistico, era riportata la notizia che il
vicepresidente dell'unione distributori italiani aveva detenuto "una montagna di cassette pirata"; la Corte,
ritenendo che l'espressione, sia pure iperbolica, dovesse essere intesa nel senso che le cassette in
possesso del soggetto fossero in numero tale da escludere errori o sviste, ha affermato che non è stato
superato il limite della continenza ed ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna).
Sez. V, sent. n. 6925 del 20-02-2001 (ud. del 21-12-2000), Arcomanno (rv 218282).
Cassazione Penale
Diffamazione commessa tramite internet:- competenza
Il giudice italiano è competente a conoscere della diffamazione compiuta mediante l'inserimento nella
rete telematica (internet) di frasi offensive e/o immagini denigratorie, anche nel caso in cui il sito web sia
stato registrato all'estero e purché l'offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovino in Italia;
invero, in quanto reato di evento, la diffamazione si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi
percepiscono la espressione ingiuriosa.
Sez. V, sent. n. 4741 del 27-12-2000 (cc. del 17-11-2000), (rv 217745).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- querela
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la querela a carico del giornalista non si estende al direttore del
giornale, ai sensi dell'art. 123 cod.pen., atteso che tale norma prevede l'estensione a tutti coloro che
sono individuabili come autori del medesimo reato, mentre l'omesso controllo sulla pubblicazione di un
articolo offensivo, costituisce reato distinto dalla diffamazione e considerato che l'art. 58-bis cod.pen.,
che prevede che la querela proposta contro il direttore abbia effetto anche nei confronti dell'autore dello
scritto, ha natura eccezionale.
Sez. V, sent. n. 4595 del 06-12-2000 (cc. del 06-11-2000), Napolitano (rv 217744).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- fattispecie
Integra gli estremi del reato di diffamazione (art. 595 cod. pen.) l'attribuzione a taluno del fatto di
raccogliere materiale pornografico - senza che sia precisato il ruolo e lo scopo che ne giustifichino la
ragione - effettuata mediante la pubblicazione di un falso annuncio pubblicitario su un periodico di
informazione tecnologica.
Sez. V, sent. n. 11881 del 20-11-2000 (ud. del 12-10-2000), Marinacci (rv 217984).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, perché possa ritenersi operante la scriminante del diritto di
critica, pur essendo certamente consentito, nei riguardi di soggetti investiti di pubbliche funzioni, il ricorso
ad un linguaggio più pungente ed incisivo, occorre comunque che il fatto narrato sia vero, che sia
correttamente riferito e che sia pertinente al potenziale interesse dell'opinione pubblica. (Fattispecie in cui
la Suprema Corte, rilevando che, per quanto si leggeva nella sentenza di appello, non era stata
minimamente fornita la prova della rispondenza al vero delle accuse formulate a carico di un Sindaco, cui
veniva addebitato lo scorretto utilizzo di fondi pubblici, ha ritenuto generiche e non riscontrate le accuse
formulate dal giornalista e, stimandole obiettivamente offensive, ha rigettato il ricorso dell'imputato, che
aveva invocato l'esercizio del diritto di critica).
Sez. V, sent. n. 8635 del 01-08-2000 (ud. del 09-06-2000), Simeone (rv 217844).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- direttore responsabile
In tema di diffamazione a mezzo stampa può essere riconosciuta l'esimente dell'esercizio del diritto di
cronaca qualora vengano dal cronista rispettate le seguenti condizioni: a) che la notizia pubblicata sia
vera; b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti; c) che l'informazione venga
mantenuta nei limiti della obiettività. Questi principi, hanno rilevanza oltre che per il giornalista autore
dell'articolo, anche per il direttore responsabile, con la differenza che per quest'ultimo deve farsi
riferimento alla peculiare funzione del suo ruolo. Egli, infatti, oltre a vigilare a che nessuno venga offeso
attraverso gli articoli del giornale, ha la funzione di disporre o quanto meno approvare, l'impaginazione e
quindi la presentazione degli articoli, attraverso la loro disposizione nelle pagine, e la redazione grafica e
letterale dei titoli. L'aggressività di alcune espressioni, usate da un giornalista o, da un intervistato, non
comporta in modo automatico la responsabilità del direttore, ma va valutata la correttezza
dell'informazione anche in relazione alle modalità di presentazione della notizia.
Sez. V, sent. n. 8622 del 01-08-2000 (ud. del 26-05-2000), Graldi (rv 216714).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, con riferimento alla pubblicazione di un'intervista, il giornalista
non può limitare il suo intervento a riprodurre esattamente e diligentemente quanto riferito
dall'intervistato, soltanto perché le eventuali dichiarazioni possono interessare la pubblica opinione, ma
deve altresì (a parte la loro falsità), accertare che non difetti il requisito della continenza e, cioè, che esse
non consistano in insulti ovvero in espressioni gratuite, non necessarie, volgari, umilianti o dileggianti,
ovvero siano affermazioni in sé diffamatorie. In tali casi, il giornalista, sia perché ha creato l'evento
"intervista", sia perché ha formulato, d'accordo o meno con il dichiarante, domande allusive, suggestive o
provocatorie, che presuppongono determinate risposte assumendo come propria la prospettiva di
quest'ultimo, con la loro propalazione diviene o dissimulato coautore delle eventuali dichiarazioni
diffamatorie ovvero strumento consapevole di diffamazione altrui. Deve pertanto ritenersi che non
sussiste un "dovere" del giornalista di riportare fedelmente le dichiarazioni rese da un soggetto pubblico,
anche se le stesse integrino gli estremi della contumelia; al contrario, all'interesse pubblico alla
conoscenza sono estranee quelle "notizie" distolte dal fine della formazione della pubblica opinione e
volte, invece a soddisfare - attraverso la violazione della sfera morale dei singoli - la curiosità del pubblico
anche con il riferire fatti costituenti chiaro pettegolezzo ed offesa in ogni caso inutile, in quanto non
pertinente alla notizia.
Sez. V, sent. n. 7498 del 27-06-2000 (ud. del 11-04-2000), Ferrara (rv 216570).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- contestazione del reato
In tema di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) deve
ritenersi assolto l'obbligo di contestazione, con riferimento al reato di diffamazione a mezzo della stampa,
allorché sia richiamato l'intero articolo, quando la diffamazione risulti da tutto il contesto piuttosto che da
singole specifiche espressioni, con la precisa indicazione degli estremi per richiamarlo. Al fine di garantire
la più ampia possibilità di difesa non è peraltro necessario che nella contestazione sia riportato
integralmente il contenuto dell'articolo di stampa ritenuto diffamatorio.
Sez. V, sent. n. 7500 del 27-06-2000 (ud. del 14-04-2000), Leonelli (rv 216535).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- querela
Il direttore responsabile di un giornale deve considerarsi offeso dal reato di diffamazione - e come tale
titolare del diritto di querela - ove la propalazione diffamatoria consista nell'attribuire al giornale da lui
diretto l'asservimento a "interessi leciti ed illeciti" di un determinato (e negativo) personaggio,
concernendo l'offesa non solo la reputazione del giornale e del suo titolare, ma anche quella del suo
direttore responsabile.
Sez. V, sent. n. 7180 del 19-06-2000 (ud. del 23-03-2000), Mennella (rv 216591).
Cassazione Penale
Reato commesso da militare
Il codice penale, pur funzionando come legge fondamentale per tutte le particolari leggi militari rimane
sempre legge generale comune, che non si applica quando la materia è regolata in modo specifico dal
codice penale militare. Ne consegue che, allorché il codice penale militare preveda che una particolare
condotta illecita integri la figura di un reato militare, occorre applicare a tale condotta l'ipotesi del reato
previsto dal codice penale militare con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice militare.
Sez. I, sent. n. 6676 del 06-06-2000 (ud. del 08-05-2000), D'Agostino (rv 216162).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
Ai fini della configurabilità dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. per il reato di diffamazione a mezzo
stampa, l'esercizio del diritto di cronaca e di critica, per avere efficacia scriminante, postula: l'interesse
che i fatti narrati rivestano per l'opinione pubblica, secondo il principio della pertinenza; la correttezza
dell'esposizione di tali fatti, in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione, secondo
il principio della continenza; la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il
principio della verità, principio comportante l'obbligo del giornalista di accertare la verità della notizia e il
rigoroso controllo dell'attendibilità della fonte. (Nella fattispecie, la Corte, in accoglimento del ricorso della
parte civile, ha affermato che l'avere il giornalista ricavato i fatti dall'esposto di un privato, non lo esime
dal dovere di verifica e controllo della veridicità della notizia).
Sez. V, sent. n. 5941 del 22-05-2000 (ud. del 05-04-2000), Panigutti (rv 216120).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la valutazione della portata diffamatoria di un articolo deve
essere effettuata prendendone in esame l'intero contenuto, sia sotto il profilo letterale sia sotto il profilo
delle modalità complessive con le quali la notizia viene data, potendo assumere significato decisivo, tra
l'altro, anche l'esame del titolo. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che l'omesso esame dell'intero
contenuto narrativo della pubblicazione da parte del giudice di merito si è tradotto in un vizio della
motivazione con riflessi sulla ritenuta esimente del diritto di cronaca).
Sez. V, sent. n. 5738 del 18-05-2000 (ud. del 30-03-2000), Giustolisi (rv 216118).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- opinioni espresse da un parlamentare
In tema di diffamazione, l'art 68 della Costituzione non restringe l'ambito di cognizione del giudice
ordinario. Quando, tuttavia, la Camera di appartenenza deliberi l'insindacabilità delle opinioni espresse
dal parlamentare, al giudice non rimane che prenderne atto, ovvero sollevare conflitto di attribuzione
innanzi alla Corte Costituzionale, contestando le concrete modalità di esercizio di tale potere, per vizi del
procedimento, ovvero per omessa ed erronea valutazione dei presupposti, di volta in volta, richiesti per il
suo valido esercizio. (Fattispecie in cui la predetta deliberazione della Camera è intervenuta dopo i primi
due gradi di giudizio che si erano conclusi con la condanna del parlamentare. La Cassazione, prendendo
atto dell'intervenuta pronuncia della Camera di appartenenza, ha annullato senza rinvio la sentenza di
secondo grado e la correlata sentenza di primo grado - impugnata dall'imputato - per improcedibilità
dell'azione penale). (Vedi Corte Costituzionale sentenza n. 443 del 1993).
Sez. V, sent. n. 4678 del 17-04-2000 (ud. del 14-12-1999), Sgarbi (rv 215990).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- opinioni espresse da un parlamentare
In tema di diffamazione addebitata ad un soggetto rivestente la qualifica di parlamentare, la non
perseguibilità del soggetto per le opinioni espresse richiede che tali opinioni siano strettamente connesse
con la funzione pubblica esercitata. Detta funzione può ovviamente essere espletata anche al di fuori
delle aule del Parlamento e può certamente consistere nell'attività politica che si svolge nel corso di un
comizio, durante il quale il deputato illustri le sue iniziative parlamentari e ricerchi, per la buona riuscita
delle stesse, il sostegno dei cittadini. Invero, il momento di mediazione tra l'istituzione parlamentare e
l'opinione pubblica o il corpo elettorale, cui il politico deve rendere conto, deve ritenersi strettamente
connesso alla funzione parlamentare e, quindi, tutelata dalla causa di non punibilità di cui all'art. 68,
comma primo, della Costituzione. (Fattispecie in cui, nel corso di un comizio, un deputato aveva
adoperato espressioni ingiuriose a carico di magistrati impegnati, in Sicilia, nell'azione di contrasto alla
criminalità mafiosa. Nello stesso periodo temporale, l'uomo politico aveva formulato più interrogazioni
parlamentari, criticando la gestione, da lui ritenuta non corretta, della Procura di Palermo. La Suprema
Corte, nell'enunciare il principio di diritto sopra riportato, ha ravvisato nel comportamento dell'imputato
un'attività volta alla ricerca del consenso popolare necessario per sostenere le sue iniziative
parlamentari).
Sez. V, sent. n. 4678 del 17-04-2000 (ud. del 14-12-1999), Sgarbi (rv 215991).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- opinioni espresse da un parlamentare
In tema di diffamazione addebitata ad un membro del Parlamento, l'esimente di cui all'art 68, comma
primo, della Costituzione (relativa alle opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni) come può essere
riconosciuta dal giudice in ogni fase e grado del procedimento, può parimenti, in qualsiasi momento,
essere dichiarata dalla Camera di appartenenza del parlamentare, con la conseguenza che il giudice
penale, se non ricorrono gli estremi per sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi
alla Corte Costituzionale, deve prenderne atto ed adottare la conseguente decisione di proscioglimento.
Sez. V, sent. n. 4678 del 17-04-2000 (ud. del 14-12-1999), Sgarbi (rv 215992).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione, quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non
pone un problema di veridicità di proposizioni assertive e i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art
21 della Costituzione sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di
espressione. Sicché, il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato, quando l'agente
trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico
interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal
rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera
morale altrui, penalmente protetta.
Sez. V, sent. n. 3477 del 17-03-2000 (ud. del 08-02-2000), Beha (rv 215577).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione sia specifica che generica, il giudice non può trascurare la ricerca della verità, al
fine di accertare l'eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, ai sensi dell'art. 51 cod. pen. e
dell'art. 21 della Costituzione e, in particolare, dell'esimente del cosiddetto diritto di cronaca o di critica,
che spetta ad ogni cittadino che si serva di un mezzo di pubblicità, ed il cui esercizio è ritenuto lecito
anche quando possa derivarne la lesione dell'altrui reputazione, prestigio o decoro, a condizione che si
tratti di un argomento di pubblico interesse, che l'informazione sia sostanzialmente veridica e che la
critica sia obiettiva e non tendenziosa. (Fattispecie relativa ad attribuzione, in un programma televisivo di
fatto diffamatorio determinato desunto da procedimento penale in corso. Riconoscendo la sussistenza del
diritto di critica la Corte ha evidenziato l'interesse del pubblico a conoscere i particolari relativi al soggetto
pretesamente diffamato).
Sez. V, sent. n. 3287 del 16-03-2000 (ud. del 04-01-2000), Grisini (rv 215578).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa e con riferimento all'ipotesi della pubblicazione di un'intervista, i
criteri che delimitano l'esercizio del diritto di cronaca (la verità del fatto narrato, la pertinenza
all'interesse che esso assume per l'opinione pubblica, la correttezza delle modalità con cui il fatto viene
riferito), vanno rapportati alle espressioni verbali provenienti dalla persona intervistata, costituenti il
"fatto" in sé. Il limite della verità si atteggia, pertanto, in maniera del tutto peculiare, siccome riferito non
al contenuto dell'intervista, cioè alla rispondenza del fatto riferito dall'intervistato alla realtà fenomenica,
ma al fatto che l'intervista sia stata realmente operata e concetti o parole riportati dal giornalista siano
perfettamente rispondenti al profferito dalla persona intervistata. Quando, poi, il "fatto-intervista"
pubblicato consista in valutazioni o giudizi esternati, da personaggi pubblici, su atteggiamenti di altri
personaggi pubblici nell'ambito di un dibattito che - proprio per l'intrinseco contenuto e per la notorietà
dei protagonisti- interessa l'opinione pubblica, il giornalista è tenuto al rigoroso rispetto delle opinioni,
manifestate dall'intervistato, anche in termini critici, al fine di far emergere l'obiettività del dibattito e
fornire al pubblico un quadro più genuino possibile, atto ad orientare il giudizio anche sul personaggio
intervistato. Quest'ultimo, qualora le sue parole integrino una lesione alla reputazione del personaggio
interessato, non può non assumerne la responsabilità, anche se poi intenda far valere la scriminante del
diritto di critica (ove ne sussistano i presupposti) ben distinto da quello di cronaca invocato dal
giornalista.
Sez. V, sent. n. 2144 del 23-02-2000 (ud. del 14-12-1999), Scalfari (rv 215574).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di satira
In materia di diffamazione a mezzo stampa, se può dunque affermarsi, in via di principio, che l'aperta
inverosimiglianza dei fatti espressi in forma satirica esclude la loro capacità di offendere la reputazione e
dunque che la satira è incompatibile col metro della verità, essa non si sottrae invece al limite della
continenza, poiché comunque rappresenta una forma di critica caratterizzata da particolari mezzi
espressivi. Ne consegue che, come ogni altra critica, la satira non sfugge al limite della correttezza, onde
non può essere invocata la scriminante ex art. 51 cod. pen. per le attribuzioni di condotte illecite o
moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell'immagine in modo
da suscitare disprezzo e dileggio. Peraltro, pur dovendosi valutare meno rigorosamente le espressioni
della satira sotto il profilo della continenza non di meno la satira stessa, al pari di qualsiasi altra
manifestazione del pensiero, non può infrangere il rispetto dei valori fondamentali, esponendo la persona
al disprezzo e al ludibrio della sua immagine pubblica.
Sez. V, sent. n. 2128 del 23-02-2000 (ud. del 02-12-1999), Vespa (rv 215475).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui il fatto narrato risulti obiettivamente falso non è
esclusa la possibilità di applicare la scriminante di cui all'articolo 51 cod. pen. sotto il profilo putativo ex
articolo 59, primo comma, cod. pen., purché il cronista abbia assolto all'onere di controllare
accuratamente la notizia risalendo alla fonte originaria, senza che l'errore circa la verità sia frutto di
negligenza, imperizia o comunque colpa non scusabile. L'errore, che assume rilevanza ai fini della
configurabilità della scriminante putativa, non deve vertere, perciò, sull'attendibilità della fonte di
informazione, sì da poter ritenere sufficiente l'affidamento riposto in buona fede su una fonte non
costituente "prova" della verità, per quanto autorevole possa essere. Ne consegue che quando il cronista
fa riferimento ad associazioni o consorterie criminose, la prova di aderenza al sodalizio della persona
qualificata coma associata deve essere cercata solo in una sentenza di condanna dell'autorità giudiziaria.
(Fattispecie nella quale il cronista aveva riferito erroneamente che alcuni soggetti erano "componenti di
una potentissima consorteria di ex cutoliani").
Sez. V, sent. n. 1952 del 21-02-2000 (ud. del 02-12-1999), Latella ed altro (rv 216437).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- querela
Il termine di tre mesi, previsto per la presentazione della querela, decorre dal momento in cui il titolare
ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e
soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se (e nel momento in cui) il
soggetto passivo ha contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi. Pertanto, nel caso in
cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per l'individuazione del soggetto attivo, il termine
di cui all'art. 124 cod. pen. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del
fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una
determinata persona, ma dall'esito di tali indagini. (Fattispecie in tema di diffamazione consumata
mediante l'invio di lettere anonime, nella quale l'offeso, prima di proporre querela, ha esperito
accertamenti, anche di natura tecnica, per giungere all'identificazione dell'autore degli scritti).
Sez. V, sent. n. 14660 del 29-12-1999 (cc. del 01-10-1999), Carniato (rv 215188).
Cassazione Penale
Risarcimento del danno:
La valutazione equitativa dei danni non patrimoniali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di
merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se ha soddisfatto l'esigenza di ragionevole correlazione
tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell'indennizzo, correlazione motivata attraverso i concreti
elementi che possono concorrere al processo di formazione del libero convincimento. (Fattispecie in tema
di diffamazione, consumata mediante l'invio di lettere anonime. La Cassazione, rilevando che il giudice di
merito aveva correlato l'entità del danno morale alla notevole gravità ed alla reiterazione del
comportamento diffamatorio, ha dichiarato inammissibile, sul punto, il ricorso dell'imputato, che aveva
dedotto vizio di motivazione per incompletezza dell'istruttoria in ordine alla quantificazione del danno).
Sez. V, sent. n. 14660 del 29-12-1999 (cc. del 01-10-1999), Carniato (rv 215189).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- fattispecie
In materia di delitti contro l'onore, non costituisce reato l'attribuzione ad un soggetto, sia pure con toni
fortemente critici, di un'attività rientrante nell'esercizio di diritti soggettivi o di libertà fondamentali,
tutelate dalla Costituzione. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che non
costituisse diffamazione l'accusa, rivolta al comandante di una compagnia aerea, di mancata adesione ad
uno sciopero proclamato dall'associazione di categoria, trattandosi di un diritto tutelato dall'art. 40 della
Costituzione che comprende sia la facoltà positiva di adesione sia quella negativa di non adesione allo
sciopero stesso).
Sez. V, sent. n. 12840 del 11-11-1999 (cc. del 18-06-1999), Erba (rv 215157).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, in tanto si può invocare l'esimente putativa del diritto di
cronaca, in quanto l'agente abbia assolto l'onere di scegliere le fonti informative con grande oculatezza,
esaminandone con diligenza l'attendibilità e controllando e verificando i fatti appresi. Lo stesso deve
inoltre offrire la prova della cura posta negli accertamenti svolti per vincere dubbi ed incertezze
prospettabili in ordine alla verità della notizia. (Fattispecie relativa ad un articolo che riportava notizie
attinte da una fonte anonima, la quale riferiva circa il comportamento di un medico condotto operante in
un piccolo centro. La Suprema Corte, nell'affermare il principio sopra riportato, ha osservato che, in
considerazione della ristrettezza dell'ambiente sociale nel quale i fatti si sarebbero verificati, l'autore
dell'articolo avrebbe potuto agevolmente effettuare i controlli cui era tenuto).
Sez. V, sent. n. 12024 del 21-10-1999 (cc. del 31-03-1999), Liberatore (rv 215037).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, qualora la notizia pubblicata sia costituita da una denuncia di
reato presentata da un cittadino, il giornalista va esente da pena nel caso in cui, nel rispetto della verità e
della continenza, si limiti a riferire tale fatto, ponendosi, rispetto ad esso quale semplice testimone,
animato da "dolus bonus" e da "ius narrandi". Non così, in caso di uso strumentale del fatto, ancora "sub
iudice", se il giornalista, attraverso arbitrarie integrazioni, aggiunte, commenti, insinuazioni, fotografie
corredate da didascalie, fa apparire come vera o verosimile la "notitia criminis". Invero, l'ordinamento,
imponendo l'obbligo del controllo della fonte (che deve essere sempre legittima e legittimamente usata),
vuole assicurare che la stampa persegua la finalità costituzionale della corretta e veritiera informazione e
non sia usata strumentalmente per diffondere notizie false o non ancora accertate. (Fattispecie in cui
l'agente aveva arbitrariamente aggiunto, alle notizie relative alla presentazione di una denuncia alla
Guardia di Finanza, quella dell'apertura delle indagini ad opera del P.M., nell'ambito di una locale
"tangentopoli").
Sez. V, sent. n. 12028 del 21-10-1999 (cc. del 12-05-1999), Pinori (rv 215038).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, poiché il linguaggio della polemica politica può assumere toni
più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali tra privati,
non costituisce reato definire intimidatoria la proposizione di querela da parte di un pubblico
amministratore nei confronti di un avversario politico, il quale aveva sollevato dubbi sulla regolarità del
suo operato. Invero, pur essendo, sul piano strettamente giuridico, impropria l'espressione (in quanto è
certamente legittimo l'esercizio del diritto di querela), detta espressione è tuttavia giustificabile in
considerazione della naturale vivacità che caratterizza la polemica tra contrapposte posizioni politiche e
del fatto che l'uomo pubblico è esposto a forme di critica, anche dure, a causa dell'interesse che le sue
azioni suscitano nei cittadini.
Sez. V, sent. n. 12013 del 21-10-1999 (cc. del 26-11-1998), Casanova (rv 214870).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di diffamazione a mezzo stampa, poiché, qualunque sia la forma grammaticale o sintattica delle
frasi o delle locuzioni adoperate, ciò che conta è la loro capacità di ledere o mettere in pericolo l'altrui
reputazione, il reato si realizza anche quando il contesto della pubblicazione determini il mutamento del
significato apparente di una o più frasi, altrimenti non diffamatorie, dando loro un contenuto allusivo,
percepibile dal lettore medio. (Fattispecie in cui l'imputato, pur avendo riferito circostanze vere - quali le
accertate parentele della persona offesa e la sua origine siciliana - le aveva utilizzate in un contesto
narrativo, atto ad indurre nel lettore il sospetto che la persona offesa fosse inserita in un'organizzazione
mafiosa).
Sez. V, sent. n. 10372 del 01-09-1999 (cc. del 18-05-1999), Grimaldi (rv 214234).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- opinioni espresse da un parlamentare
L'articolo 68 della Costituzione, statuendo la non perseguibilità dei membri del Parlamento per le opinioni
espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, è di immediata applicazione, anche se non
sostenuta da leggi costituzionali o ordinarie dirette a disciplinare la materia. Ed invero, la norma non si
limita ad affermare un valore ideale e un principio programmatico, suscettibile di valorizzazione solo ai
fini del giudizio di incostituzionalità di disposizioni incompatibili. Essa è immediatamente cogente perché,
assicurando la libertà giuridica di manifestazione del pensiero del parlamentare, esplicitamente impone ai
titolari degli altri poteri dello Stato di adeguarsi al principio ed impedisce loro di emanare ed applicare
norme confliggenti. Ne consegue che la non perseguibilità o la non sindacabilità sono assimilabili, sotto il
profilo sostanziale, ad una causa di non punibilità, applicabile in ogni stato e grado del giudizio ex articolo
129 cod. proc. pen., qualora non risulti una prevalente causa di proscioglimento nel merito, pur in
assenza di norme di attuazione a causa della mancata conversione della relativa decretazione d'urgenza.
(Vedasi Corte Costituzionale sentenze n. 1150 del 1988, n. 129 del 1996 e n. 265 del 1997).
Sez. V, sent. n. 8742 del 08-07-1999 (cc. del 21-04-1999), Sgarbi (rv 214649).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- opinioni espresse da un parlamentare
In tema di condotta diffamatoria attribuibile ad un parlamentare, il giudice, in presenza della
dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da parte del ramo parlamentare di appartenenza,
deve applicare la causa di non punibilità, salvo che intenda sollevare conflitto di attribuzione per vizi in
procedendo o per l'arbitrarietà o non plausibilità della valutazione del nesso funzionale fra le espressioni
ritenute diffamatorie e le prerogative parlamentari. Ed invero, il nesso funzionale della prerogativa
parlamentare ha un duplice aspetto: uno soggettivo ed uno oggettivo. In primo luogo il fatto incriminato
deve essere posto in essere per un interesse pubblico, nel senso che le espressioni diffamatorie possono
ritenersi non punibili se poste in essere in un atto di funzione, e non se con esse il parlamentare
aggredisce l'altrui reputazione per motivi del tutto personali. In secondo luogo il criterio sostanziale che
permette di ritenere il nesso funzionale nello svolgimento, in qualsiasi luogo e con qualsiasi forma e
mezzo, di attività che, libera da fini personali, sia, per le motivazioni e per le questioni trattate,
nell'interesse superiore della "res publica", connessa o collegabile anche in via strumentale alla funzione
parlamentare; quest'ultima va intesa come tramite fra la società civile e la comunità politica, capace di
contribuire, anche con denunzie di ritenute lesioni di diritti di libertà, ad alimentare il dibattito ed il
confronto politico-parlamentare su temi di interesse generale. (Nella specie, la Corte non ha ritenuto di
sollevare conflitto di attribuzione in quanto ha riconosciuto il nesso funzionale nelle dichiarazioni di un
parlamentare che aveva fatto riferimento ad un suicidio in carcere ed al suo collegamento con le modalità
d'inchiesta a carico del detenuto).
Sez. V, sent. n. 8742 del 08-07-1999 (cc. del 21-04-1999), Sgarbi (rv 214650).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione aggravata col mezzo della stampa, ciò che conta, ai fini del corretto esercizio del
diritto di cronaca e di critica, è che il fatto sia vero e non possono sussistere limiti al diritto di fornire la
prova della verità del fatto medesimo. Sicché tale prova può essere fornita od integrata anche per mezzo
di documenti successivi alla pubblicazione della notizia ed il cui esatto contenuto fosse eventualmente
ignoto all'autore dell'articolo giornalistico. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che per verificare le cause
dell'asserito "insabbiamento" di un procedimento da parte di un pubblico ministero si dovesse indagare a
fondo sulle ragioni dell'avocazione da parte del procuratore generale, nonché acquisire gli articoli di
stampa, pur successivi allo scritto diffamatorio, relativi alle conclusioni della commissione antimafia in
proposito).
Sez. V, sent. n. 7648 del 14-06-1999 (cc. del 04-05-1999), Gugliotta (rv 213957).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- comunicazione con più persone
In tema di diffamazione commessa mediante scritti, il requisito della comunicazione con più persone non
sussiste qualora la propalazione dell'offesa, contenuta in una lettera diretta ad un determinato soggetto,
non sia voluta dall'agente, ma sia dovuta alla esclusiva iniziativa del destinatario. (Fattispecie relativa ad
una missiva, indirizzata al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, contenente richiesta di
azione disciplinare per pretese violazioni deontologiche, desumibili solo dagli allegati alla raccomandata,
recante la scritta "riservata-personale" e recante, tra l'altro, la richiesta di ottenere, direttamente dal
destinatario, una nota di risposta).
Sez. V, sent. n. 7551 del 11-06-1999 (cc. del 11-02-1999), De Martini (rv 213780).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
In tema di delitti contro l'onore, non è richiesta la presenza di un "animus iniuriandi vel diffamandi", ma
appare sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto basta
che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come
offensive, cioè adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un
diretto riferimento alle intenzioni dell'agente. (Nella fattispecie, la Corte ha ravvisato gli estremi
dell'ingiuria nelle affermazioni di un professore universitario che aveva definito un suo collega come un
individuo di scarsa personalità, accusandolo inoltre di aver "partecipato ad un raggiro").
Sez. V, sent. n. 7597 del 11-06-1999 (cc. del 11-05-1999), Beri Riboli (rv 213631).
Cassazione Penale
Attribuzione di un fatto determinato
In tema di diffamazione, per la sussistenza dell'aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato, è
sufficiente che l'episodio riferito venga specificato nelle sue linee essenziali, di modo che risulti
maggiormente credibile e che le espressioni adoperate evochino alla comprensione del destinatario della
comunicazione azioni concrete e dalla chiara valenza negativa.
Sez. V, sent. n. 7599 del 11-06-1999 (cc. del 12-05-1999), Scalfari (rv 213790).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In materia di diffamazione a mezzo della stampa, al giornalista che intenda dar conto di una vicenda la
quale implichi risvolti giudiziari a distanza di tempo dall'epoca di acquisizione della notizia, incombe
l'obbligo stringente, in ragione del naturale e niente affatto prevedibile percorso processuale della
vicenda, di completare e quindi "aggiornare" la verifica di fondatezza della notizia nel momento diffusivo,
utilizzando le pregresse fonti informative, o qualunque altra idonea disponibile. Sotto tal profilo, ogni
individuo coinvolto in indagini di natura penale, è titolare di un interesse primario a che, caduta ogni
ragione di "sospetto", la propria immagine non resti offesa da notizie di stampa che riferiscano
dell'iniziale coinvolgimento ed ignorino, invece, l'esito positivo delle indagini stesse.
Sez. V, sent. n. 5356 del 27-04-1999 (cc. del 06-04-1999), Mottola (rv 213182).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In materia di diffamazione a mezzo della stampa, la pubblicazione anche fedele delle dichiarazioni di
terzi, lesive dell'altrui reputazione, costituisce veicolo tipico di diffusione delle stesse. Il giornalista,
pertanto, partecipa alla diffamazione con il proprio contributo causale e ne risponde secondo lo schema
del concorso di persone nel reato, ove il fatto non sia giustificato dallo "ius narrandi" collegato al limite
della verità della notizia, che egli ha il dovere di controllare, per evitare che la stampa diventi "cassa di
risonanza" delle contumelie e delle malevoli critiche di terzi.
Sez. V, sent. n. 5313 del 26-04-1999 (cc. del 08-04-1999), Canapini (rv 213176).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In materia di diffamazione a mezzo della stampa, può risultare esente da responsabilità il giornalista che
abbia riportato dichiarazioni altrui solo quando la punibilità a titolo di diffamazione di tali dichiarazioni
dipenda da una loro ben dissimulata falsità, che abbia resistito alle necessarie verifiche di attendibilità,
ma non quando le dichiarazioni siano diffamatorie in sé, per le espressioni adoperate o per la palese
falsità delle accuse. Peraltro, le pubbliche dichiarazioni di chi ricopra importanti incarichi istituzionali, sono
di regola riferite quale che ne sia il contenuto, perché la notizia di cronaca consiste proprio nel riferire la
dichiarazione in sé, non nel riferire i fatti in essa rappresentati. In tal caso, per distinguere il lecito
dall'illecito, occorre accertare se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti,
agendo per conto del pubblico dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione
diffamatoria, che agisce contro il diffamato. Ed è evidente come ai fini di un tale accertamento si richieda
un'interpretazione del testo dell'articolo, che va riservata ai giudici del merito.
Sez. V, sent. n. 5192 del 22-04-1999 (cc. del 15-03-1999), Simeoni (rv 213175).
Cassazione Penale
Errore di reteErrore di rete (tcp_error)Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del
reato e fattispecie
Il responsabile dell'ufficio stampa (nella specie, di un partito politico) assume la paternità e la
responsabilità del comunicato che viene reso di pubblico dominio su sua specifica disposizione, e risponde
pertanto di diffamazione a mezzo stampa anche se altri abbia fornito la notizia o predisposto il testo
lesivo della reputazione.
Sez. V, sent. n. 3705 del 19-03-1999 (cc. del 12-02-1999), Colombo (rv 213535).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diritto di cronaca giornalistica, il principio di verità - sul quale il suddetto diritto si fonda - è
rispettato anche nel caso in cui il giornalista, pur senza fare riferimento esplicito alla archiviazione,
intervenuta in relazione ad alcuni tra i fatti originariamente addebitati alla persona della quale si parla
nell'articolo, riferisca con precisione circa gli altri fatti per i quali è intervenuto il rinvio a giudizio e che,
dunque, risultano sottoposti al vaglio del giudice dibattimentale. Il lettore infatti risulta informato, in
maniera chiara anche se indiretta, circa l'infondatezza delle accuse non ricomprese nel provvedimento di
rinvio a giudizio.
Sez. V, sent. n. 2899 del 03-03-1999 (cc. del 11-12-1998), Cadau (rv 212773).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
Il limite del diritto di critica deve intendersi superato quando l'agente trascenda in attacchi diretti a
colpire, sul piano personale e senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto
criticato. A maggior ragione detto limite deve ritenersi superato quando, per qualificare negativamente un
personaggio politico, venga offesa la reputazione di altri soggetti, anche se a lui collegati da vincoli di
parentela, essendo costoro del tutto estranei alle vicende che hanno dato spunto alle dichiarazioni
diffamatorie. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, condannato in primo e
secondo grado per avere indicato, in un articolo giornalistico, la persona offesa quale "figlio di padre
mafioso, schedato e di nonno mafioso schedato").
Sez. V, sent. n. 2895 del 03-03-1999 (cc. del 09-12-1998), Gelli (rv 212609).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diritto di critica giornalistica, le accuse di parzialità, di arbitrio e di eccessiva discrezionalità
hanno diversa valenza, secondo che siano rivolte al giudice (figura istituzionale caratterizzata da assoluta
terzietà), ovvero ad un magistrato del pubblico ministero (parte - sia pure pubblica - nel processo e che
talvolta svolge indagini anche a favore dell'indagato e talvolta agisce per vedere confermata in sede
giurisdizionale ed anche attraverso l'assunzione di provvedimenti "in malam partem", la sua impostazione
accusatoria). Ferma dunque restando la diversità dei ruoli, mentre appaiono comunque non coperte dalla
scriminante sopra indicata accuse di asservimento della funzione giudiziaria ad interessi personali,
partitici, politici, ideologici, ovvero accuse di strumentalizzazione della detta funzione per il
conseguimento di finalità divergenti da quelle che devono guidare l'operato del P.M., rientra nei limiti del
diritto di critica la formulazione, nei confronti della parte pubblica, di rilievi polemici, anche se effettuata
con termini impropri, tipici del gergo giornalistico, termini che, benché oggettivamente ed astrattamente
offensivi, siano sinonimi ed equivalenti di espressioni del linguaggio tecnico, con l'uso delle quali avrebbe
potuto essere censurato il comportamento dell'organo dell'accusa. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto
operante la scriminante del diritto di critica in relazione alle espressioni utilizzate da un giornalista che,
nel commentare l'impugnazione da parte del P.M. del provvedimento con il quale il G.I.P. aveva rigettato
la sua richiesta di emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, usava le espressioni "diritti
fondamentali diventati un optional, affidato ai capricci di chiunque" e "giustizia con la g minuscola").
Sez. V, sent. n. 2980 del 03-03-1999 (cc. del 04-12-1998), Soluri (rv 212693).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diritto di cronaca giornalistica, la verità di una notizia, mutuata da un provvedimento
giudiziario, sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso. È pertanto
sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti dell'autorità
giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in
sede giudiziaria e dovendo, d'altra parte, il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di
indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già, secondo
quando successivamente accertato in sede giurisdizionale. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto nei limiti
della esimente il comportamento dei giornalisti che avevano riferito circa l'esecuzione di un
provvedimento di perquisizione e sequestro disposto dal P.M., dando inoltre conto del contesto
dell'indagine giudiziaria e delle ipotesi investigative elaborate dall'organo inquirente. La Corte ha inoltre
ritenuto che il giudice di merito aveva non correttamente desunto l'inosservanza del limite della verità dal
risultato, poco soddisfacente sul piano probatorio, dell'operato sequestro e delle indagini nel loro
complesso).
Sez. V, sent. n. 2842 del 02-03-1999 (cc. del 27-01-1999), Mennella (rv 212697).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, è consentito al giornalista operare accostamenti tra notizie vere
a condizione che essi non producano ulteriore significato che trascenda la notizia stessa, acquisendo
autonoma valenza lesiva. Occorre dunque fare riferimento al risultato che il detto accostamento
determina: se esso consiste in un mero dato logico, in un corollario, per quanto insinuante e suggestivo,
l'effetto denigratorio è da escludere. Viceversa, se l'effetto consiste, sostanzialmente in una notizia
nuova, ovvero in una specificazione di notizia già fornita, sarà onere del giornalista accertarne la
rispondenza al vero, la cui mancata sussistenza darà luogo all'effetto denigratorio. (Nella fattispecie, la
Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito, osservando che quest'ultimo aveva
omesso di accertare se l'accostamento del nome di una persona, destinataria di un provvedimento di
perquisizione e sequestro, al nome di soggetti indagati per reati associativi, connotati anche daù presunte
finalità eversive, fosse il logico portato della impostazione di indagine dell'autorità giudiziaria procedente,
ovvero fosse un'autonoma illazione del giornalista, nel qual caso, sarebbe spettato - secondo la
precisazione della Corte - allo stesso l'onere di dimostrare, per poter invocare l'esimente, la
corrispondenza tra quanto narrato e l'effettiva verità storica).
Sez. V, sent. n. 2842 del 02-03-1999 (cc. del 27-01-1999), Mennella (rv 212698).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In materia di diffamazione, perché l'esimente del diritto di cronaca possa trovare riconoscimento - anche
sotto il profilo della putatività - occorre che il divario tra fatti narrati e fatti accaduti sia riconducibile ad
una percezione difettosa o erronea malgrado l'adempimento di ogni obbligo o onere nel controllo,
nell'esame e nella verifica dei fatti medesimi.
Sez. V, sent. n. 2518 del 25-02-1999 (cc. del 04-12-1998), Coppa (rv 212731).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- comunicazione con più persone
In tema di diffamazione, sussiste il requisito della divulgazione dell'offesa allorché si presenti
impersonalmente all'autorità un reclamo contro una determinata persona, affinché siano presi
provvedimenti contro di essa. L'indicato requisito non può invece ritenersi sussistente nell'ipotesi in cui il
reclamo sia diretto personalmente al titolare di un ufficio, giacché in tal caso la "comunicazione con più
persone" non può dirsi voluta dall'agente, neppure sotto il profilo del dolo eventuale, non essendo
prevista l'ipotesi colposa della diffamazione. (Fattispecie nella quale un esposto offensivo era stato
indirizzato al locale "Commissario di P.S.", con invito rivolto al medesimo di convocare egli stesso la
destinataria del reclamo per le conseguenti diffide, e presentato direttamente al titolare di detto ufficio,
nonché consegnato personalmente a sue mani).
Sez. V, sent. n. 1794 del 12-02-1999 (cc. del 05-11-1998), Vitaloni (rv 212516).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- opinioni espresse da un parlamentare
In tema di diffamazione addebitata a soggetto investito della qualità di parlamentare, mentre è
consentito al giudice ordinario, in assenza di pronuncia della Camera di appartenenza del parlamentare
stesso, valutare se il fatto sia o meno da considerare scriminato ai sensi dell'art. 68, comma 1, della
Costituzione (in base al quale "i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni"), lo stesso non può dirsi quando la
Camera di appartenenza del parlamentare, sia pure su iniziativa di quest'ultimo - dovendosi invece
escludere la possibilità di una iniziativa del giudice ordinario - si sia espressa nel senso dell'insindacabilità
delle affermazioni asseritamente diffamatorie, ai sensi del citato art. 68, comma 1, della Costituzione. In
tale ipotesi il giudice ordinario non può che prendere atto della valutazione espressa dal Parlamento,
adeguandovisi e quindi dichiarando la non punibilità del fatto perché commesso nell'esercizio delle
funzioni parlamentari, ovvero sollevare conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte Costituzionale ove
ritenga contestabili le concrete modalità di esercizio del potere del Parlamento "per vizi del procedimento
oppure per omesso o erronea valutazione dei presupposti di volta in volta richiesti" ai fini della validità del
suddetto esercizio (Corte Costituzionale n. 443 del 1993).
Sez. V, sent. n. 1826 del 12-02-1999 (cc. del 16-11-1998), Della Valle (rv 212690).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- concorso di persone nel reato
Nel delitto di diffamazione a mezzo stampa, realizzato con la pubblicazione di un'intervista, è
configurabile l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca nei confronti del giornalista tutte le
volte in cui la notizia è costituita non solo, e non tanto, dal contenuto delle dichiarazioni (di pubblico
interesse) rese dall'intervistato, quanto dalla qualità di questi, idonea a creare particolare affidamento
sulla veridicità delle sue affermazioni, sì che l'eventuale omessa pubblicazione dell'intervista finirebbe per
risolversi in una forma di censura. Ma la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca non è invocabile
quando le affermazioni dell'intervistato sono palesemente false o, comunque, il giornalista non le abbia in
alcun modo controllate. Né a maggior ragione la scriminante è invocabile quando l'intervistato esprima
valutazioni critiche gratuitamente offensive, perché in questo caso l'illiceità delle dichiarazioni riferite è
immediatamente rilevabile dal giornalista, senza neppure l'esigenza di indagini intese a verificarne la
corrispondenza ai fatti.
Sez. V, sent. n. 935 del 25-01-1999 (cc. del 16-12-1998), Ferrara (rv 212344).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
La previsione dell'art. 378 c.p. comprende ogni atteggiamento, anche negativo, idoneo ad eludere o
fuorviare le investigazioni o ad intralciare le ricerche degli organi di Polizia. Ne deriva che è configurabile
il reato qualora il soggetto, esaminato dalla Polizia giudiziaria, neghi la conoscenza di fatti a lui noti. Né il
delitto è escluso dalla eventuale concomitanza di informazioni già in possesso dell'autorità inquirente. La
ricerca della verità in ordine all'accertamento dei reati ha infatti bisogno di una pluralità di elementi, il cui
apporto non può essere rimesso al giudizio del singolo. Per la configurabilità del delitto di cui all'art. 378
c.p., inoltre, non si richiede che la giustizia venga effettivamente fuorviata, né che l'intento di eludere le
indagini sia stato concretamente realizzato, giacché il reato è ipotizzabile anche quando l'autorità sia a
conoscenza della verità dei fatti ed abbia già conseguito la prova della sicura partecipazione al delitto
della persona aiutata. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva dichiarato alla Polizia giudiziaria,
contrariamente al vero, di non aver visto da oltre quattro mesi l'autore di un omicidio).
Sez. VI, sent. n. 773 del 21-01-1999 (cc. del 23-09-1998), Soresi (rv 212345).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di satira
In tema di diffamazione con il mezzo della stampa, è configurabile l'esimente del diritto di satira, distinto
da quelli di cronaca e di critica, che mira all'ironia sino al sarcasmo e comunque all'irrisione di chi esercita
un pubblico potere, in tal misura esasperando la polemica intorno alle opinioni ed ai comportamenti. La
satira è anche espressione artistica in quanto opera una rappresentazione intuitivamente simbolica che,
in particolare la vignetta, propone quale metafora caricaturale. Come tale non è soggetta agli schemi
razionali della verifica critica, purché attraverso la metafora pure paradossale sia comunque riconoscibile
se non un fatto o comportamento storico l'opinione almeno presunta della persona pubblica, secondo le
sue convinzioni altrimenti espresse, che per sé devono essere di interesse sociale. Pertanto, può offrirne
la rappresentazione surreale, purché rilevante in relazione alla notorietà della persona, assumendone
contenuti che sfuggono all'analisi convenzionale ed alla stessa realtà degli accadimenti, ma non
astrarsene sino a fare attribuzioni non vere. Sul piano della continenza, infine, il linguaggio
essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira, in particolare grafica, è svincolato
da forme convenzionali, onde non si può applicarle il metro consueto di correttezza dell'espressione. Ma,
al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, essa non può superare il rispetto dei valori fondamentali,
esponendo la persona, oltre al ludibrio della sua immagine pubblica, al disprezzo. (Fattispecie in cui la
S.C. ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito, secondo cui è superato il limite della
continenza in una vignetta, che lede la femminilità dell'offesa, raffigurata nell'atto di praticare una
"fellatio" al microfono di cui è dotato il seggio senatoriale, la qual cosa suscita disprezzo verso la sua
persona).
Sez. V, sent. n. 13563 del 22-12-1998 (cc. del 20-10-1998), Senesi (rv 212994).
Cassazione Penale
Soggetto passivo del reato
In tema di diffamazione, non solo una persona fisica ma anche un'entità giuridica o di fatto, una
fondazione, un'associazione, tra cui un sodalizio di natura religiosa, può rivestire la qualifica di persona
offesa dal reato, essendo concettualmente identificabile un onore o un decoro collettivo, quale bene
morale di tutti gli associati o membri, considerati come unitaria entità, capace di percepire l'offesa.
(Fattispecie di diffamazione a mezzo stampa in danno della Congregazione dei Testimoni di Geova).
Sez. V, sent. n. 12744 del 03-12-1998 (cc. del 07-10-1998), Faraon (rv 213415).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- fattispecie
In materia di delitti contro l'onore, non costituisce reato l'attribuzione ad un "homo publicus", pure con
toni fortemente critici, di un'attività privata rientrante nell'esercizio di diritti soggettivi o di libertà
fondamentali, tutelate dalla Costituzione. In particolare, non costituisce reato la critica ad un magistrato
per l'esternazione in dibattiti, interviste giornalistiche e televisive, di opinioni su argomenti legislativi,
economici, sociali, politici, religiosi e di politica giudiziaria.
Sez. V, sent. n. 11928 del 17-11-1998 (cc. del 24-09-1998), Buffa (rv 212365).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
L'esercizio del diritto di critica postula, per avere efficacia scriminante, oltre il rispetto del limite della
continenza, che venga stigmatizzato un fatto obiettivamente vero nei suoi elementi essenziali, o ritenuto
tale per errore assolutamente scusabile. Non assume invece valenza esimente la verità putativa, cioè solo
supposta del fatto diffamatorio, senza previa acquisizione, attraverso le opportune verifiche e controlli,
della certezza dell'effettiva sussistenza dei fatti denunciati.
Sez. V, sent. n. 11199 del 26-10-1998 (cc. del 11-08-1998), Mattana (rv 212131).
Cassazione Penale
Offesa arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità
L'esposizione di dati o notizie falsi, di cui all'art. 2 della legge n. 898 del 1986, che sanziona l'indebito
conseguimento di contributi a carico del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, è requisito
essenziale per la configurabilità del reato. Ne consegue che, se la falsa prospettazione è realizzata con
ordinarie dichiarazioni nessun'altra ipotesi delittuosa è ravvisabile; per contro, ove detta condotta si
concreti in false attestazioni rese in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, resta integrato anche il
concorrente reato di falsità documentale. La dichiarazione sostitutiva si considera, infatti, come resa a
pubblico ufficiale e le affermazioni in essa contenute, avendo una rilevanza probatoria inerente alla
natura ed all'essenza dell'atto devono sempre corrispondere a verità.
Sez. V, sent. n. 10313 del 30-09-1998 (cc. del 27-08-1998), Viscomi (rv 211475).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
In materia di diffamazione a mezzo stampa, è necessario, perché si perfezioni il reato, che il contesto
determini un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole quanto
meno un contenuto allusivo, percepibile dal lettore medio.
Sez. V, sent. n. 9839 del 17-09-1998 (cc. del 26-03-1998), Scalfari (rv 211527).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In materia di diffamazione a mezzo della stampa rientra nel diritto di critica di un esponente politico
indicare all'opinione pubblica eventi che tra loro possono anche non avere connessione logica. Precludere
ad un esponente politico nel vivo di una polemica di prospettare siffatte connessioni significa togliere al
dibattito politico ogni aggressività, che viceversa ne costituisce un tratto naturale. Peraltro, i limiti della
continenza debbono intendersi superati ogni volta che le espressioni o le frasi usate nella polemica,
ancorché giustificata dalla vivezza del dibattito, intaccano la personalità morale della persona destinataria
di tali espressioni. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che l'accusa ad un avversario politico, di essersi
venduto "per trenta denari", come il Giuda personaggio dei Vangeli costituisce a tutt'oggi un'attribuzione
di caratteristiche infamanti).
Sez. V, sent. n. 761 del 17-09-1998 (cc. del 08-04-1998), Pendinelli (rv 211480).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della sussistenza della scriminante del diritto di critica
l'apprezzamento del limite della continenza nello scritto va operato in relazione non alla singolare valenza
di un termine adoperato ma all'intero contenuto espositivo dell'articolo e al complesso della
pubblicazione, rappresentata anche dal titolo e dal modo di rappresentazione (Fattispecie in cui il giudice
di merito s'era limitato a rilevare - pur se congruamente, secondo la S.C. - il corrente non offensivo
significato letterale del termine "lottizzato").
Sez. V, sent. n. 8908 del 31-07-1998 (cc. del 03-06-1998), Scalfari (rv 212136).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- opinioni espresse da un parlamentare
Nel caso che la Camera dei Deputati abbia affermato la insindacabilità delle opinioni espresse da un
parlamentare, e questa affermazione non venga impugnata con la elevazione del conflitto di attribuzione,
la decisione di merito deve essere annullata senza rinvio. Ciò in quanto l'effetto inibitorio esprime un
ostacolo di ordine procedimentale, trovante la sua fonte in una norma costituzionale di carattere
sostanziale, con la conseguenza che la formula più appropriata, tra quelle che attengono all'art. 620 cod.
proc. pen. è quella di annullamento senza rinvio per improcedibilità.
Sez. V, sent. n. 8412 del 17-07-1998 (cc. del 06-05-1998), Sgarbi (rv 211528).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
Il carattere diffamatorio dell'informazione a mezzo stampa può risultare sia dalla complessiva valutazione
dell'insieme dell'articolo, allorché i singoli elementi costitutivi, valutati separatamente, risultino ambigui o
neutri; sia in relazione a singole parti dell'articolo formulate in modo tale da risultare diffamatorie. E in tal
caso, anche se dalla lettura dell'intero articolo sia possibile ottenere una corretta visione della realtà,
atteso che i lettori del giornale ben possono prestare solo una frettolosa attenzione alla notizia data da
titolo, sottotitolo e sommario, senza approfondire il contenuto dell'intero testo.
Sez. V, sent. n. 8035 del 07-07-1998 (cc. del 03-06-1998), De Battaglia (rv 211636).
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Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
La scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca è ipotizzabile solo qualora, pur non essendo
obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare
quanto oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio, non essendo sufficiente l'affidamento
riposto in buona fede sulla fonte.
Sez. V, sent. n. 7967 del 07-07-1998 (cc. del 08-05-1998), Calamita (rv 211539).
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Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di cronaca giudiziaria, la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste, ai
fini della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., ogni qualvolta essa sia fedele al contenuto del
provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti. Il limite della verità deve essere restrittivamente
inteso, dovendosi verificare la rigorosa corrispondenza tra quanto narrato e quanto realmente accaduto,
perché il sacrificio della presunzione di innocenza non può esorbitare da ciò che sia necessario ai fini
informativi. (Fattispecie in cui è stato ritenuto diffamatorio affermare, contrariamente al vero, che
l'imputato era stato arrestato).
Sez. V, sent. n. 8036 del 07-07-1998 (cc. del 03-06-1998), Pendinelli (rv 211487).
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Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
La cronaca giudiziaria è lecita quando venga esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia
di un provvedimento giudiziario in sé, specie ove adottato nei confronti di persona investita di pubbliche
funzione, ovvero a riferire o commentare l'attività investigativa o giurisdizionale; non lo è invece quando
le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario vengano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi
giornalistiche tendenti ad affiancare, o a sostituire, gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende
penalmente rilevanti, ed autonomamente offensive. In tal caso il giornalista deve assumersi direttamente
l'onere di verificare le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza, senza poter esibire il provvedimento
giudiziario quale sua unica fonte di informazione e di legittimazione. (Fattispecie di conferma della
sentenza di condanna in relazione ad un articolo intitolato "Tradito dalle donne il boss delle tangenti", in
quanto oggetto della notizia non fu tanto il provvedimento giudiziario quanto i fatti che lo avevano
giustificato, reinterpretati e riferiti nel contesto di un'autonoma e indimostrata ricostruzione giornalistica).
Sez. V, sent. n. 8031 del 07-07-1998 (cc. del 02-06-1998), Scalfari (rv 211635).
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Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diritto di critica, ciò che determina l'abuso del diritto è la gratuità delle espressioni non
pertinenti ai temi apparentemente in discussione; è l'uso dell'"argumentum ad hominem", inteso a
screditare l'avversario politico mediante l'evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza
personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni. (Fattispecie di rigetto del ricorso con cui gli
imputati invocavano l'esercizio del diritto di critica politica, esercitato nelle forme della satira,
relativamente all'uso di espressioni quali "realburinismo" e "aver un diesel fumoso al posto del cervello",
nonché all'invito a finanziare i suoi progetti con i metodi illeciti propri del suo partito, nei confronti
dell'amministratore al traffico di Roma).
Sez. V, sent. n. 7990 del 07-07-1998 (cc. del 19-05-1998), Diaconale (rv 211482).
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Diffamazione commessa con il mezzo televisivo:- responsabilità del presentatore televisivo
Affinché il presentatore di un filmato televisivo diffamatorio possa andare esente da responsabilità penale
(art. 595, comma terzo, cod. pen.) connessa ai suoi contenuti è necessario che il filmato venga
presentato come un documento, oggetto di una possibile discussione, e non come parte di una
comunicazione di informazioni ed opinioni riconducibili, oltre che all'autore, anche al presentatore.
Sez. V, sent. n. 8021 del 07-07-1998 (cc. del 02-06-1998), Venditti (rv 211485).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo stampa l'esercizio del diritto di critica incontra i limiti della rilevanza
sociale dell'argomento e della correttezza delle espressioni usate e presuppone una notizia che ad esso
preesiste (momento che attiene ancora al diritto di cronaca), con la conseguenza che sussiste l'obbligo
dell'articolista di esercitare la propria critica esclusivamente su dei fatti del cui nucleo fondamentale (con
esclusione, cioè, dei fatti marginali, che pur se esatti, sono penalmente irrilevanti) ha verificato la
corrispondenza al vero. (Fattispecie in cui la Corte ha distinto tra oggetto della notizia sottoposta a
critica, costituita dal rapporto di interessi di un giornalista con il gruppo Fininvest e dalla sua
appartenenza politica al partito "Forza Italia", e indizio di tale rapporto, costituito dal fatto marginale della
pubblicazione di un libro presso la casa editrice "Mondadori").
Sez. V, sent. n. 6548 del 03-06-1998 (cc. del 08-05-1998), Rinaldi (rv 212137).
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Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione, l'esercizio di un diritto scrimina se il fatto offensivo è vero. Quando viene
attribuito un reato, ciò che scrimina non è soltanto la verità dell'incolpazione, sub specie di "nome iuris"
del fatto, ma anche la verità del solo dato oggettivo che è rappresentativo, di per sé, secondo la diligenza
dell'uomo medio, del corrispondente reato. La verità del fatto, in tal senso inteso, deve essere
apprezzata, nella serietà della prospettazione e ai fini dell'accertamento del dolo e dell'esimente, con
riferimento al momento in cui viene posto in essere l'atto diffamatorio e alle circostanze e ai
comportamenti che, in quel tempo, fanno ritenere fondata la propalazione. Il "post factum", in quanto
estraneo alla verità del momento, ed il successivo accertamento giudiziale dell'infondatezza dell'accusa,
basata su elementi non conosciuti o non conoscibili al tempo della propalazione, non possono avere
incidenza giuridica per escludere la causa di giustificazione. Tuttavia, poiché la norma incrimina anche la
propalazione di fatti veri, l'esimente postula il limite della continenza onde evitare che l'esercizio del
diritto si risolva in un pretesto e in uno strumento illecito di aggressione all'altrui reputazione. La
continenza, quindi, ha una duplice prospettazione, soggettiva e oggettiva, formale e sostanziale, in
quanto desumibile da due elementi essenziali, sintomatici di serenità, misura e proporzione. (In
motivazione la Corte ha chiarito che se è vero che la configurabilità del delitto prescinde dall'"animus
diffamandi", essendo il reato punibile a titolo di dolo generico, è anche vero che il "dolus bonus", quale
l'"animus defendendi", può essere sintomatico di una posizione psicologica inconciliabile con la coscienza
di ledere e mettere in pericolo il bene protetto).
Sez. V, sent. n. 5767 del 15-05-1998 (cc. del 23-02-1998), Saturni (rv 210750).
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Soggetto passivo del reato
In tema di diffamazione, la capacità di essere titolari dell'onore sociale e di essere soggetti passivi del
reato non può essere esclusa nei confronti di entità giuridiche o di fatto - associazioni, partiti, fondazioni,
comunità religiose, corpi amministrativi e giudiziari - in quanto rappresentativi sia di un interesse
collettivo unitario ed indivisibile in relazione alla finalità perseguita, sia degli interessi dei singoli
componenti. Ne consegue che l'individuazione del destinatario dell'offesa in una determinata persona
fisica, specificamente aggredita nell'onore e nella reputazione con riferimento alle funzioni svolte in un
ente collettivo, non preclude la configurabilità del reato per una concorrente aggressione all'onore sociale
dell'ente al quale quella persona appartiene, quando - sotto il profilo processuale - la plurioffensività del
fatto lesivo sia ritualmente contestata e quando - sotto il profilo sostanziale - l'offesa sia così
oggettivamente diffusiva da incidere anche sull'ente per la portata e natura dell'aggressione, le
circostanze narrate, le espressioni usate, i riferimenti ed i collegamenti operati dal soggetto attivo
all'attività svolta ed alle finalità perseguite dal soggetto passivo. (In applicazione di tale principio, la Corte
ha ritenuto la sussistenza della qualità di soggetto passivo del reato "de quo" in capo alla Corte dei Conti,
in quanto le espressioni diffamatorie contestate all'imputato, pur riferite ad un singolo soggetto che vi
apparteneva, coinvolgevano l'organo di controllo nella sua totalità).
Sez. V, sent. n. 4982 del 27-04-1998 (cc. del 30-01-1998), Sandri (rv 210601).
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Elemento materiale del reato:- fattispecie
Non può ritenersi diffamatoria l'istanza di ricusazione che adduca l'appartenenza alla massoneria quale
motivo di dubbio sulla necessaria imparzialità del giudice, quando il convincimento su tale adesione
associativa sia ragionevolmente fondato. L'accusa di appartenenza alla massoneria è pregiudizievole alla
reputazione del giudice poiché essa, indipendentemente dalla segretezza della loggia o dell'obbedienza,
determina, per il giudice, l'impossibilità di esercitare le proprie funzioni in modo imparziale e
indipendente, ma poiché esso è astrattamente idoneo a sorreggere una richiesta di ricusazione, non può
ritenersi diffamatorio quando, anche in assenza dell'assoluta certezza, sia fondato su elementi di fatto.
Sez. V, sent. n. 1536 del 11-02-1998 (cc. del 15-10-1997), Di Bari (rv 210367).
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Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca può essere esercitato, quando ne possa
derivare lesione all'altrui reputazione, prestigio o decoro, soltanto qualora vengano dal cronista rispettate
le seguenti condizioni: a) che la notizia pubblicata sia vera; b) che esista un interesse pubblico alla
conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale; c) che l'informazione venga
mantenuta nei giusti limiti della più serena obbiettività. Il diritto di cronaca non esime di per sé dal
rispetto dell'altrui reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini
solo quando possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti
per la collettività. (Ha precisato la Corte che, se anche le vicende private di persone impegnate nella vita
politica o sociale possono, risultare di interesse pubblico, quando possano da esse desumersi elementi di
valutazione sulla personalità o sulla moralità di chi debba godere della fiducia dei cittadini, non è certo la
semplice curiosità del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perché è
necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettività).
Sez. V, sent. n. 1473 del 06-02-1998 (cc. del 10-12-1997), Novi (rv 209804).
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Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento soggettivo del reato
Riportare su un comunicato stampa la notizia di una procedura disciplinare a carico di un magistrato,
collegandola, in modo non rispondente al vero, ad un atto del suo ufficio, costituisce offesa alla
reputazione (art. 595 cod. pen.), screditando detta persona pubblicamente in ordine alla mancanza di
doti professionali. Né può essere esclusa la responsabilità dell'imputato in base ad una asserita "buona
fede" non rilevante nel reato in esame, il cui elemento psicologico è costituito dal dolo generico. (Nella
specie, la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto che l'imputato, "non
informato dell'effettiva ragione del procedimento disciplinare", avesse agito "non con l'intenzione di
screditare il predetto magistrato, ma per fornire una completa informazione della collettività").
Sez. V, sent. n. 679 del 20-01-1998 (cc. del 28-11-1997), Curcio (rv 209879).
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Elemento materiale del reato:- opinioni espresse da un parlamentare
In tema di reati commessi da parlamentari, gli atti cosiddetti "di funzione" - quegli atti, cioè, che,
compiuti da parlamentari in relazione a tale specifica qualità, si rendono insindacabili anche da parte
dell'autorità giudiziaria perché espressione della loro indipendenza ed autonomia - sono soltanto quelli
relativi all'esercizio delle funzioni proprie di membro del Parlamento, vale a dire gli atti tipici del mandato
parlamentare (presentazione di disegni di legge, interpellanze ed interrogazioni, relazioni, dichiarazioni),
compiuti nei vari organi parlamentari o para-parlamentari (gruppi), con l'esclusione di quelle attività che,
pur latamente connesse con l'esercizio di tali funzioni, ne sono tuttavia estranee, quale l'attività politica
extraparlamentare esplicata all'interno dei partiti. Ne consegue che non possono farsi rientrare
nell'attività coperta dalla prerogativa dell'insindacabilità, tutte quelle manifestazioni di pensiero che espresse in comizi, cortei, trasmissioni radio-televisive, o durante lo svolgimento di scioperi - non
possono vantare alcun collegamento funzionale con l'attività parlamentare, se non meramente soggettivo
in quanto poste in essere da persona fisica che è "anche" membro del Parlamento.
Sez. V, sent. n. 11667 del 16-12-1997 (cc. del 24-09-1997), Sgarbi (rv 209264).
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Elemento soggettivo del reato
Ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato di diffamazione è sufficiente il dolo generico,
vale a dire la consapevolezza di offendere l'onore o la reputazione di altro soggetto; ne consegue che,
allorquando il carattere diffamatorio delle espressioni rivolte assuma una consistenza diffamatoria
intrinseca - che non può sfuggire all'agente il quale le ha usate proprio per dare maggiore efficacia al suo
"dictum" - non è necessaria alcuna particolare indagine sulla presenza o meno dell'elemento psicologico.
(Nella fattispecie, in un manifesto che era stato stampato e poi affisso nelle bacheche di una U.S.L., per
iniziativa dell'imputato nell'ambito della sua attività sindacale, alla parte lesa era stata attribuita la
responsabilità di aver impedito il trasferimento di una infermiera "in modo ricattatorio" rifiutandosi di
firmare l'ordine di servizio, "quasi a significare una rivalsa personale", con l'ulteriore affermazione che il
ruolo ricoperto dalla parte lesa medesima "non sembrava essere alla sua altezza". La Suprema Corte, in
applicazione del principio di cui in massima, ha confermato la sentenza della Corte di Appello che aveva
condannato l'imputato ritenendo sussistente il reato di diffamazione a mezzo stampa).
Sez. V, sent. n. 11663 del 16-12-1997 (cc. del 23-09-1997), Cantonetti (rv 209262).
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Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
Ai fini della configurabilità dell'esimente del diritto di cronaca, anche sotto l'aspetto putativo o
dell'eccesso colposo, in relazione al reato di diffamazione a mezzo stampa, la necessaria correlazione fra
quanto è stato narrato e ciò che è realmente accaduto importa l'inderogabile necessità di un "assoluto"
rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto riferito, nonché lo stretto obbligo di
rappresentare gli avvenimenti quali sono, risultando inaccettabili i valori sostitutivi di esso, quali quello
della veridicità o della verosimiglianza dei fatti narrati; né il giornalista può appagarsi di notizie rese
pubbliche da altre fonti informative (altri giornali, agenzie e simili) senza esplicare alcun controllo, perché
in tal modo le diverse fonti propalatrici delle notizie - attribuendosi reciproca credibilità - finirebbero per
rinvenire l'attendibilità in se stesse.
Sez. V, sent. n. 6018 del 21-06-1997 (cc. del 23-01-1997), Montanelli (rv 208085).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- comunicazione con più persone
In tema di diffamazione, si configura la condotta del reato solo qualora - nell'ipotesi in cui l'agente
comunichi in via riservata con un'unica persona - vi sia la prova della volontà, da parte dell'agente
medesimo, della diffusione del contenuto diffamatorio della comunicazione attraverso il destinatario.
(Fattispecie relativa alla lettera inviata dal superiore gerarchico all'Autorità amministrativa centrale, e
concernente addebiti presuntivamente diffamatori nei confronti di un funzionario, del quale veniva
richiesto l'allontanamento dall'ufficio).
Sez. V, sent. n. 5454 del 09-06-1997 (cc. del 09-04-1997), Pilato (rv 207780).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di diffamazione a mezzo stampa, in un contesto di polemica politica, non costituisce reato la
riproduzione di uno stampato già diffuso in passato da altri, che rechi frasi offensive della reputazione di
un avversario, quando il precedente storico assuma una funzione meramente documentale per
supportare un giudizio critico di contenuto diverso e riferibile alla situazione attuale. (Nell'affermare il
principio di cui in massima la Corte ha ritenuto che non costituisse reato la distribuzione, nel corso della
campagna elettorale, della copia di un volantino risalente a sette anni prima nel quale gli attuali alleati
politici di un candidato esprimevano nei confronti di questi giudizi offensivi, essendo stata fatta la
diffusione della copia (accompagnata da un commento) allo scopo di dimostrare non la fondatezza delle
accuse originarie, ma la strumentalità del sostegno prestato dagli antichi oppositori).
Sez. V, sent. n. 5109 del 30-05-1997 (cc. del 25-03-1997), Landonio (rv 208153).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal
contesto comunicativo in cui s'inseriscono - e ciò soprattutto se esse vanno a comporre espressioni, come
"fedina penale", che, pur alludendo a vicende giudiziarie, sono estranee al linguaggio giuridico. Per
questa ragione, quando il giudizio penale richiede l'interpretazione di fatti comunicativi, le regole del
linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore) che,
muovendo dal testo della comunicazione (premessa minore), consente di pervenire alla conclusione
interpretativa. Sicché le valutazioni del giudice del merito sono censurabili solo quando si fondino su
criteri interpretativi inaccettabili (difetto della giustificazione esterna) ovvero applichino scorrettamente
tali criteri (difetto della giustificazione interna). La stessa individuazione del contesto comunicativo che
contribuisce a definire il significato di un'affermazione, invero, comporta una selezione dei fatti e delle
situazioni rilevanti, che è propria del giudizio di merito, e quando l'interpretazione del significato di
un'affermazione che si assuma falsa e offensiva è sorretta da un'adeguata motivazione, essa è
incensurabile nel giudizio di legittimità. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso della parte civile, la S.C.
ha ritenuto non censurabile l'interpretazione del testo dell'articolo proposta dai giudici del merito,
secondo cui nel contesto di detto articolo non assumeva un significato deliberatamente denigratorio il
riferimento alla "fedina penale", né tale espressione individuava il querelante medesimo come persona
già condannata).
Sez. V, sent. n. 3121 del 02-04-1997 (cc. del 11-02-1997), La Rocca (rv 207862).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
L'esercizio del diritto di informazione garantito nel nostro ordinamento deve, ove leda l'altrui reputazione,
sopportare i limiti seguenti: a) l'interesse che i fatti narrati rivestano per l'opinione pubblica, secondo il
principio della pertinenza; b) la correttezza della esposizione di tali fatti in modo che siano evitate
gratuite aggressioni all'altrui reputazione, secondo il principio della continenza; c) la corrispondenza
rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il principio della verità: quest'ultimo comporta
l'obbligo del giornalista (come quello dello storico) dell'accertamento della verità della notizia e il controllo
della attendibilità della fonte.
Sez. V, sent. n. 2113 del 06-03-1997 (cc. del 29-01-1997), Pendinelli (rv 207006).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca
presuppone che le notizie pubblicate siano vere (oltre che di interesse pubblico ed esposte con
correttezza) o che, se non vere, almeno siano state sottoposte a verifiche tali da avere indotto in errore
non colpevole l'autore dell'articolo.
Sez. V, sent. n. 891 del 05-02-1997 (cc. del 04-12-1996), Mordenti (rv 206908).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- querela
In tema di diffamazione a mezzo stampa, se si reca offesa alla reputazione di un partito politico,
attraverso il comportamento attribuito a suoi esponenti non identificati, che agiscono in un determinato
territorio, legittimato a proporre querela è chi legalmente lo rappresenta in quel territorio.
Sez. V, sent. n. 901 del 05-02-1997 (cc. del 11-12-1996), Giorleo (rv 206911).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
L'elemento psicologico del reato di diffamazione consiste nella volontà di usare espressioni offensive con
la consapevolezza di ledere l'altrui reputazione. (Nella fattispecie la Corte, rigettando il ricorso tendente al
riconoscimento dell'ipotesi colposa per essere stato il risultato diffamatorio conseguente a scarsa perizia
professionale nel montaggio dell'articolo, ha precisato che un articolo giornalistico, che dia per certa la
notizia di violazione del segreto professionale da parte di un medico, contiene in sé una carica offensiva
inequivocabile, la quale soprattutto non può sfuggire al giornalista autore; e ciò indipendentemente dalla
tecnica di redazione).
Sez. V, sent. n. 7713 del 07-08-1996 (cc. del 05-06-1996), Palombelli (rv 205544).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- attribuzione di un fatto determinato- - nozione
In materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa (art. 595 terzo comma cod. pen.),
sussiste l'aggravante del fatto determinato quando la notizia diffusa non consiste - nella fattispecie - nella
generica accusa di violazione del segreto professionale da parte del medico, ma si accompagna alla
specifica indicazione della rivelazione di malattie ed affezioni (con riferimenti alle stesse cartelle cliniche)
attribuita a ciascun paziente, di guisa che nel lettore dell'articolo venga a realizzarsi la concreta
rappresentazione di un accadimento nella sua inconfondibile unicità.
Sez. V, sent. n. 7713 del 07-08-1996 (ud. del 05-06-1996), Palombelli (rv 205545).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
La prova dell'errore scriminante in materia di esercizio putativo del diritto di cronaca deve vertere sul
fatto, e cioè sulla verità della notizia e non sull'attendibilità della fonte di informazione, dal momento che
il giornalista può essere esentato dall'avere pubblicato una notizia non vera solo con la dimostrazione di
avere svolto il controllo, e non già per l'affidamento riposto in buona fede sulla fonte, per quanto possa
trattarsi di un organo dello Stato. (Nella fattispecie, si sosteneva che l'articolo in questione si era limitato
a riferire i dati di un censimento di Polizia).
Sez. V, sent. n. 7393 del 23-07-1996 (cc. del 14-06-1996), Scalfari (rv 206792).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
Quando sia pubblicata una notizia non vera, non è possibile allegare a riscontro dell'esercizio putativo del
diritto di cronaca l'operato erroneo di altri organi di informazione, quale che sia la loro diffusione, e
nemmeno la provenienza della notizia da fonti privilegiate di informazione, dal momento che ciascun
organo d'informazione deve verificare la fondatezza della notizia, e per gli organi dello Stato sono
previste dalla legge precise forme di pubblicità del loro operato, fuori delle quali non esiste alcuna
ufficialità riconoscibile. (Nella fattispecie, in un articolo in cui si verificavano i dati del censimento svolto
dalle forze di Polizia delle persone denunciate per associazione mafiosa in una Regione d'Italia in un
determinato anno era stata fatta menzione, nel quadro di eventi criminosi ricollegabili ad organizzazioni
mafiose del territorio, di un soggetto, all'epoca coinvolto in un procedimento per associazione per
delinquere, usura ed estorsione, poi conclusosi con sentenza di non luogo a procedere, indicandolo, dopo
avere riprodotto la mappa delle principali famiglie di mafia, operanti nella Regione, nel novero di capi e
famiglie. È stata ravvisata l'offesa alla reputazione del detto soggetto sul rilievo che qualsiasi
organizzazione mafiosa comune non poteva essere assimilata a quella mafiosa per via del salto di qualità
tra l'una e l'altra ed è stato escluso l'esercizio anche putativo del diritto di cronaca).
Sez. V, sent. n. 7393 del 23-07-1996 (cc. del 14-06-1996), Scalfari (rv 206793).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza
In tema di diffamazione, l'imputazione del fatto, che comporta la trasmissione degli atti al pubblico
ministero ai sensi dell'art. 521, secondo comma, cod. proc. pen., è solo quella che integra un differente
profilo di offesa all'altrui reputazione in quanto attinente ad altro aspetto o diritto della globale immagine
della persona (per esempio, morale invece che professionale), non il mero cambiamento delle parole
proferite, che non induca modifica alcuna della linea difensiva.
Sez. V, sent. n. 6438 del 26-06-1996 (cc. del 29-05-1996), Righi (rv 205129).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di reato di diffamazione a mezzo stampa, l'attribuzione a taluno, in termini di certezza, di un
fatto che è invece rimasto non accertato, non perde il connotato dell'illiceità sol perché sia inserita
all'interno di una determinata analisi socio-politica: ed invero, costituisce causa di giustificazione soltanto
la critica che rispetti la verità dei fatti e non anche quella che si sviluppi attraverso l'arbitrario inserimento
di circostanze non vere, dato che, in questo caso, la critica diviene un mero pretesto per offendere l'altrui
reputazione. (Nella fattispecie, l'imputato, in un articolo giornalistico - in cui aveva inteso tracciare
un'analisi socio-politica del fenomeno eversivo - aveva rappresentato il contributo offerto da una persona
a gravissimi fatti oggetto di un procedimento penale, indicando anche gli atti attraverso i quali si sarebbe
concretizzato il detto contributo, ed omettendo di riferire che tali circostanze non erano state ritenute
certe all'esito del procedimento conclusosi con sentenza passata in giudicato. La Suprema Corte ha
ritenuto la sussistenza del reato di diffamazione a mezzo stampa ed ha enunciato il principio di cui in
massima).
Sez. I, sent. n. 2210 del 29-02-1996 (cc. del 12-01-1996), Bocca (rv 203892).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- oltraggio a pubblico ufficiale
Ai fini del delitto di oltraggio è necessaria la presenza del pubblico ufficiale, nel senso materiale (art. 341,
primo comma, cod. pen.) o ideale (art. 341, secondo comma, cod. pen.: offesa recata mediante
comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale). La norma
incriminatrice postula un rapporto diretto e personale tra il soggettivo attivo e quello passivo del reato,
nel senso che la destinazione dell'offesa dev'essere univoca, in modo che, nelle situazioni equiparate, si
determina lo stesso rapporto di immediatezza che è immanente nell'oltraggio compiuto alla presenza
fisica del pubblico ufficiale. Quest'ultimo, dunque, è il destinatario originario, formale e sostanziale, dello
scritto o della telefonata offensiva. Per contro, quando la conoscenza dell'offesa è eventuale, condizionata
a circostanze contingenti ed occasionali, si concretizza una comunicazione "in incertam personam",
sufficiente e necessaria per la configurabilità del delitto di diffamazione. (Fattispecie relativa all'affissione
di manifesti - contenenti offese nei confronti di magistrati del tribunale e della Procura della Repubblica di
Bergamo - sui muri della piazza antistante il palazzo di giustizia, nella quale è stato escluso il ricorrere del
reato di oltraggio).
Sez. V, sent. n. 1718 del 14-02-1996 (cc. del 18-12-1995), Merlo (rv 203828).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
L'associazione alla massoneria, se ed in quanto risponda al dettato costituzionale e legislativo, è libera.
Pertanto, l'attribuzione della qualifica di massone non implica di per sé alcun discredito della persona.
(Fattispecie in tema di diffamazione a mezzo stampa).
Sez. V, sent. n. 12588 del 28-12-1995 (cc. del 24-10-1995), Fedele (rv 203949).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la valutazione circa il rispetto del limite di continenza
nell'esercizio del diritto di critica non può prescindere dalla verifica di correlazione con i titoli, la grafica e,
particolarmente, il contenuto espositivo, giacché la mera collocazione del riferimento può implicarne un
ulteriore significato, connotato dal disvalore. (Fattispecie relativa ad annullamento per vizio di
motivazione da parte della S.C., nella quale il giudice di merito aveva ritenuto giustificata l'espressione
"un vero boss", riferita all'assessore ai lavori pubblici del Comune di Ardea sulla scorta del solo significato
letterale del termine).
Sez. V, sent. n. 12588 del 28-12-1995 (cc. del 24-10-1995), Fedele (rv 203950).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- concorso di persone nel reato
L'effetto preclusivo derivante dal giudicato non si esplica nei confronti dei coimputati, neppure se
concorrenti nello stesso reato, a cagione dell'autonomia di ciascun rapporto processuale. Peraltro, il
giudice di legittimità ben può utilizzare gli elementi di fatto risultanti dalla sentenza irrevocabile del
giudice di primo grado, correttamente introdotta negli atti processuali dalla difesa, attraverso lo
strumento dell'impugnazione, così ovviando all'omissione del giudice di appello. (Fattispecie di
diffamazione a mezzo stampa, nella quale la S.C. ha pronunciato l'annullamento senza rinvio poiché il
fatto non costituisce reato, ai sensi dell'art. 129, secondo comma, cod. proc. pen., nei confronti del
redattore di un quotidiano, sulla scorta della sentenza irrevocabile con la quale il direttore era stato
assolto dal fatto, pur se addebitato a titolo di colpa, con la stessa formula).
Sez. V, sent. n. 12058 del 11-12-1995 (cc. del 31-10-1995), Gavinelli (rv 203379).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, affinché sia riconosciuta la scriminante di cui all'art. 51 cod.
pen., non occorre che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, purché il nucleo ed il
profilo essenziale di essa emergano chiaramente dalla modalità della sua estrinsecazione. (Fattispecie
riguardante la trasmissione televisiva "Novantesimo minuto", nella quale il giudizio critico era espresso
con una serie di aggettivi - quali lento, confuso, approssimato, zeppo di errori - tutti riferiti al
programma).
Sez. V, sent. n. 11664 del 30-11-1995 (cc. del 09-10-1995), Montanelli (rv 203389).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In materia di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica va riconosciuto nei confronti di personaggi
la cui voce ed immagine abbia vasta risonanza presso la collettività grazie ai mezzi di comunicazione,
anche quando si manifesti in forma penetrante e talvolta impietosa. (Fattispecie relativa alla critica delle
modalità di conduzione di un programma televisivo di sport ("Novantesimo minuto") con la quale il
presentatore era stato indicato, tra l'altro, come "ottusamente aggrappato al "gobbo", macchinetta che
serve ad imbrogliare i telespettatori facendo loro credere che il conduttore non stia leggendo ...").
Sez. V, sent. n. 11664 del 30-11-1995 (cc. del 09-10-1995), Montanelli (rv 203390).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto-dovere di un membro di un organo collegiale elettivo di
esercitare la pubblica funzione demandatagli, attivando i poteri di controllo degli organi istituzionali,
presuppone non solo che i fatti lesivi della reputazione, di cui si chiede l'accertamento, siano di rilievo
pubblico, ma anche che i dubbi esternati sulla liceità delle condotte prospettate abbiano fondamento in
concreti elementi, idonei a giustificarli. (Fattispecie relative alla pubblicazione su un quotidiano del testo
di un'interrogazione con la quale un consigliere provinciale di Viterbo aveva indicato - senza fornire
elementi nelle fonti della notizia - la Federazione Provinciale del P.D.S. di quella città, ed il relativo
segretario, come sostenitori del progetto di costituzione di una società, collegata al partito, al solo scopo
di gestire i finanziamenti regionali erogati alla Provincia per l'istituzione di un'università della "terza età").
Sez. V, sent. n. 11401 del 23-11-1995 (cc. del 02-10-1995), Bonatesta (rv 202907).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, quando le versioni dei protagonisti e dei testimoni di un
determinato episodio siano contrastanti, il giornalista può proporre una propria ricostruzione dei fatti, dal
momento che la cronaca richiede anche valutazioni. Occorre, tuttavia, che ricorrano due condizioni: a)
che la ricostruzione proposta non sia palesemente incompatibile con il senso complessivo delle
dichiarazioni raccolte, poiché queste non devono costituire meri pretesti di una tesi preconcetta; b) che
risulti dal testo che la narrazione ricostruttiva è frutto dell'interpretazione delle suddette dichiarazioni e
non di un'esperienza diretta del giornalista. (Fattispecie nella quale in un articolo pubblicato sul
quotidiano "Gazzetta dello sport", intitolato "Incredibile western alla pugliese", si riferiva dell'aggressione
fisica e della minaccia con una pistola subite dall'allenatore della squadra del Rutigliano ad opera del
presidente della squadra del Nola, mentre la presenza dell'arma era rimasta dubbia nelle valutazioni dei
giudici di merito).
Sez. V, sent. n. 10332 del 13-10-1995 (cc. del 25-09-1995), Lajacona (rv 202657).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In materia di diffamazione a mezzo stampa, quando il giornalista proponga una plausibile ricostruzione di
un avvenimento contraddittoriamente rappresentato nelle dichiarazioni dei protagonisti e dei testimoni,
riportate nell'articolo, il persistente dubbio circa l'attendibilità della ricostruzione dei fatti, così offerta, si
riflette sull'esistenza del diritto di cronaca ed impone il proscioglimento ai sensi dell'art. 530, terzo
comma, cod. proc. pen. (dubbio sulla causa di giustificazione). (Fattispecie nella quale la S.C. ha
annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello, secondo la quale la disposizione di cui all'art.
530, terzo comma, cod. proc. pen. non attribuisce il diritto di dare informazioni su fatti diffamatori la cui
verità non sia certa).
Sez. V, sent. n. 10332 del 13-10-1995 (cc. del 25-09-1995), Lajacona (rv 202658).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal
contesto comunicativo in cui si inseriscono Pertanto, anche il riferimento a indefinite "sensazioni" o la
proposizione di interrogativi più o meno retorici può risultare idonea a diffondere una notizia falsa.
(Fattispecie nella quale l'articolo di un quotidiano, dopo aver riferito il deferimento alla competente
commissione disciplinare di alcuni calciatori della squadra della Roma, risultati "positivi" al controllo
antidoping, osservava:"la sensazione è che il Presidente della Federcalcio abbia le prove di un
coinvolgimento anche dello staff medico della Roma").
Sez. V, sent. n. 6062 del 25-05-1995 (cc. del 04-04-1995), Scalfari (rv 201762).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, quando il comportamento di una persona, essendo
contrassegnato da ambiguità, sia suscettibile di più interpretazioni, tutte connotate in negativo sotto il
profilo etico-sociale e giuridico, è scriminato dall'esercizio del diritto di cronaca e di critica il giornalista
che, operando la ricostruzione di una determinata vicenda sulla scorta dei dati in suo possesso e di quelli
contenuti in un provvedimento giudiziario, riconduce il comportamento ad una causale considerata dalla
persona interessata più infamante di quella, ugualmente riprovevole e penalmente illecita, prospettata
nello stesso provvedimento giudiziario. (Fattispecie relativa ad un articolo di stampa, in cui un brigadiere
dei Carabinieri era stato definito "in mano alla piovra campana", per aver discreditato dei testi che
collaboravano con l'autorità giudiziaria inquirente in un omicidio di camorra e per avere consegnato un
memoriale contenente rivelazioni non solo al giudice istruttore, ma anche ai difensori degli imputati. La
S.C. ha ritenuto che correttamente la Corte d'Appello aveva affermato l'esistenza della scriminante,
benché nell'ordinanza di rinvio a giudizio la condotta del querelante fosse attribuita non a collusione o a
collateralità con le cosche camorristiche, come implicitamente significato dal giornalista, ma all'intento di
screditare per ritorsione i propri superiori, che lo avevano denunciato per concussione).
Sez. V, sent. n. 4000 del 12-04-1995 (cc. del 16-02-1995), Melati (rv 201313).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ogni accostamento di notizie vere è lecito quando non produce
un ulteriore significato che le trascenda e che abbia autonoma attitudine lesiva. Quando l'accorpamento
determina un'espansione dei significati, occorre avere riguardo al risultato: se questo consiste in un mero
dato logico, in un corretto corollario, per quanto insinuante, è da escludere l'effetto denigratorio. Se
invece, per effetto dell'espansione, si produce una nuova notizia o una specificazione di quelle già date,
dovrà indagarsi sulla loro verità: solo in caso di risposta negativa, si realizza l'effetto diffamatorio.
(Fattispecie relativa ad un servizio giornalistico sul riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali
gestite dalla camorra ed investito nelle case da gioco. Posta la premessa della verità, di due notizie, che
cioè una certa società "stava dietro" i movimenti di capitale e che il querelante, esercente la professione
legale, ne era il prestanome, la S.C., diversamente dai giudici di merito, ha ritenuto che il diritto di
cronaca si estendesse al corollario che derivava dal loro collegamento, ossia all'accostamento logico cui il
lettore era indotto tra le suddette attività illecite e la persona del querelante medesimo).
Sez. V, sent. n. 3236 del 24-03-1995 (cc. del 21-02-1995), Scalfari (rv 201051).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di diffamazione, la reputazione non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sé o con
il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo
sociale, secondo il particolare contesto storico. Non costituiscono, pertanto, offesa alla reputazione le
sconvenienze, l'infrazione alla suscettibilità o alla gelosa riservatezza. (Fattispecie relativa ad un articolo
pubblicato in un quotidiano, nella quale è stato escluso il carattere lesivo dell'espressione "gli sposini felici
hanno venduto l'esclusiva delle immagini ad un settimanale", evidenziando in specie che lo scritto non
conteneva alcun giudizio di riprovazione morale, che il fatto attribuito atteneva al "patrimonio minimo
della personalità" e che i protagonisti delle vicende erano personaggi popolari).
Sez. V, sent. n. 3247 del 24-03-1995 (cc. del 28-02-1995), Labertini Padovani (rv 201054).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione col mezzo della stampa, i limiti che circoscrivono l'ambito dell'esercizio del diritto
di cronaca sono rappresentati - oltre che dall'oggettivo interesse che i fatti narrati rivestano per l'opinione
pubblica - dalla correttezza con la quale essi vengono narrati, in modo da evitare gratuite aggressioni
all'altrui onorabilità, e dalla corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli esposti (principi, rispettivamente,
della contingenza e della verità). La relativa valutazione va effettuata con riferimento non solo al
contenuto letterale dell'articolo, ma anche alle modalità complessive, con le quali la notizia viene data,
sicché decisivo può essere, tra l'altro, l'esame dei titoli e dei sottotitoli.
Sez. I, sent. n. 2401 del 11-03-1995 (cc. del 12-01-1995), Scalfari (rv 200472).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
Nel delitto di diffamazione a mezzo stampa, realizzato con la pubblicazione di un'intervista, è
configurabile l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca nei confronti del giornalista tutte le
volte in cui la notizia è costituita non solo, e non tanto, dal contenuto delle dichiarazioni (di pubblico
interesse) rese dall'intervistato, quanto dalla qualità di questi, idonea a creare particolare affidamento
sulla veridicità delle sue affermazioni, sì che l'eventuale omessa pubblicazione dell'intervista finirebbe per
risolversi in una forma di censura, in contrasto con l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia.
(Fattispecie nella quale un assessore aveva, con un'intervista, avallato le voci di corruzione all'interno
dell'apparato amministrativo comunale e la notizia, da lui stesso fornita, di illecita ricezione di tangenti da
parte di un funzionario, identificabile, dello stesso Comune).
Sez. V, sent. n. 1618 del 17-02-1995 (cc. del 16-01-1995), Bardi (rv 200660).
Cassazione Penale
Diffamazione commessa con il mezzo televisivo:- competenza
In tema di diffamazione commessa a mezzo di trasmissioni radiofoniche e televisive, la competenza
territoriale deve essere stabilita applicando l'art. 30, comma quinto, della legge 6 agosto 1990 n. 223, e
cioè con riferimento al foro di residenza della parte lesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere
della diffamazione. L'articolo citato infatti fissa la competenza territoriale con riferimento ai reati del
comma quarto dello stesso articolo, articolo con il quale il legislatore ha ampliato la sfera dei soggetti
chiamati a rispondere penalmente per i reati commessi nel corso di trasmissioni radiofoniche o televisive,
ma evidentemente tale norma deve essere interpretata estensivamente secondo la "ratio legis" e va
applicata non solo alle persone identificabili attraverso i criteri indicati dall'art. 30, comma primo, ma in
ogni ipotesi di diffamazione commessa con tale mezzo.
Sez. I, sent. n. 6018 del 30-01-1995 (ud. del 13-12-1994), Costanzo (rv 200801).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, le sentenze possono essere oggetto di critica, anche aspra, per
gli argomenti che ne sostengono le interpretazioni dei fatti e delle norme, che sono spesso opinabili. Non
è, invece, consentito presentarle come risultato di complotti o strategie politiche, poiché in tal caso non si
manifesta un dissenso (fondato e motivato o meno) dalle opinioni espresse dai giudici, ma si afferma un
fatto lesivo che dev'essere rigorosamente provato.
Sez. V, sent. n. 4 del 04-01-1995 (cc. del 24-11-1994), Liguori (rv 200312).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- querela
Il principio dell'"indivisibilità" della querela, stabilito dall'art. 123 cod. pen., trova il limite nel fatto-reato
in essa considerato ed opera, quindi, unicamente rispetto ai soggetti che quel fatto hanno commesso,
anche se la loro individuazione avvenga in un momento successivo alla proposizione della querela, senza
che occorra una nuova proposizione di essa. Condizione essenziale è, peraltro, che si tratti di concorso
nello stesso reato. Pertanto, l'effetto estensivo non si verifica quando, pur trattandosi dello stesso titolo di
reato e pur essendo identico l'oggetto, il reato venga posto in essere mediante fatti distinti da persone
che non abbiano agito con una volontà associata. (Fattispecie in tema di diffamazione a mezzo stampa).
Sez. V, sent. n. 8773 del 06-08-1994 (cc. del 30-05-1994), Caselli (rv 199239).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
La sindrome derivante da deficienza immunitaria, comunemente denominata AIDS, è notoriamente
collegata alla sfera sessuale ed all'uso di sostanze stupefacenti. Pertanto, il diffondere attraverso il mezzo
della stampa la notizia, non vera, che una persona è affetta da tale malattia, incide negativamente sulla
sua sfera morale e si risolve, quindi, in un'offesa della sua reputazione, che integra il reato di
diffamazione.
Sez. V, sent. n. 5710 del 16-05-1994 (cc. del 08-04-1994), Carapucci (rv 198863).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto alla ricerca scientifica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, per l'attività di scienza opera il principio di libertà fissato
dall'art. 33 della Costituzione, senza lo specifico condizionamento della verità del fatto riconosciuto dalla
giurisprudenza per la manifestazione del pensiero, sicché il giudice ha il solo compito di stabilire la natura
scientifica dell'opera, nella sua rigorosa formalità, per il metodo, lo stile ed il contenuto: dato,
quest'ultimo, da recepire nella sua letterale rappresentazione, senza pretesa di verifica alcuna dell'ipotesi
scientifica, non consentita nella sede giudiziaria. Pertanto, una volta stabilito che l'attività scientifica non
può soffrire limiti, consegue che non può essere ritenuta mezzo o modalità della violazione della sfera
morale altrui, in termini di lesione del bene tutelato dall'art. 595 cod. pen. (Nella specie, relativa ad
annullamento senza rinvio di sentenza di condanna, perché trattavasi di persona non punibile per aver
agito nell'esercizio del diritto di ricerca scientifica, l'imputato era stato tratto a giudizio per aver scritto e
pubblicato un libro nel quale, sostenendo la non autenticità di un reperto, ne attribuiva la falsificazione ad
un archeologo).
Sez. V, sent. n. 2329 del 24-02-1994 (cc. del 13-12-1993), Guarducci (rv 197567).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
L'esercizio del diritto di cronaca esige la rigorosa osservanza dei limiti, che ne circoscrivono l'ambito,
rappresentati dall'oggettivo interesse che i fatti narrati rivestono per l'opinione pubblica (principio della
pertinenza), dalla correttezza con cui essi vengono esposti, in modo da evitare gratuite aggressioni
all'altrui onorabilità (principio della continenza) e dalla corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati
(principio della verità). (Fattispecie in tema di diffamazione a mezzo stampa).
Sez. I, sent. n. 2173 del 21-02-1994 (cc. del 14-12-1993), Festa (rv 196412).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, perché sia configurabile l'esimente
putativa dell'esercizio del diritto di cronaca, è necessario che il giornalista usi legittimamente le fonti
informative mediante l'esame, il controllo e la verifica dei fatti che ne costituiscono il contenuto, offrendo
la prova della cura e della cautela da lui poste negli accertamenti svolti per vincere ogni dubbio e
incertezza prospettabili in ordine alla verità sostanziale dei fatti.
Sez. I, sent. n. 2173 del 21-02-1994 (cc. del 14-12-1993), Festa (rv 196413).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
Il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca in quanto non si concreta nella narrazione di fatti, ma
nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva.
Ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo
come prevalentemente valutativo, anziché informativo, i limiti dell'esimente sono quelli costituiti dalla
rilevanza sociale dell'argomento e della correttezza di espressione. (Fattispecie nella quale la S.C. ha
ritenuto la sussistenza della esimente a favore del comandante dei vigili urbani di un Comune che in una
lettera pubblicata su un quotidiano, intervenendo nella controversia politico-sindacale tra la Giunta e la
Polizia municipale, aveva manifestato l'opinione che la paventata, più stretta dipendenza dei vigili
dall'Amministrazione, si risolvesse in una politicizzazione del corpo, determinata dall'esigenza di frenare
lo zelo da loro dimostrato nel reprimere "illeciti più o meno gravi").
Sez. V, sent. n. 11211 del 06-12-1993 (cc. del 24-11-1993), Paesini (rv 196459).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- individuabilità del destinatario dell'offesa
Il reato di diffamazione è costituito dall'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può
essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una
o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata se le persone cui le frasi si riferiscono non
sono individuabili. (Nel caso di specie, la Corte ha escluso la sussistenza del delitto di diffamazione a
mezzo stampa in un articolo apparso su un quotidiano in cui si parlava di "insabbiamento" di un'indagine
giudiziaria senza fare però specifico riferimento a singoli magistrati).
Sez. V, sent. n. 10307 del 15-11-1993 (cc. del 18-10-1993), Ramenghi (rv 195555).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
Nell'utilizzazione dei mezzi di informazione, fatti e notizie debbono essere riferiti con correttezza, non
potendosi ricomprendere nell'interesse sociale che giustifica la discriminante dell'esercizio del diritto di
cronaca giornalistica inutili eccessi ed aggressioni dell'interesse morale della persona. La valutazione di
tale requisito, però, va effettuata con riferimento non solo al contenuto letterale dell'articolo, ma anche
alle modalità complessive con le quali la notizia viene data, sicché decisivo può essere l'esame dei titoli e
dei sottotitoli, lo spazio utilizzato per sottolineare maliziosamente alcuni particolari, l'utilizzazione
eventuale di fotografie; con la conseguenza che l'eventuale valutazione negativa della correttezza farebbe
venire meno il requisito della continenza e quindi la configurabilità della esimente del diritto di cronaca.
Sez. V, sent. n. 8374 del 31-08-1993 (cc. del 05-07-1993), Renga (rv 195833).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di diffamazione a mezzo stampa, lo schema del "diritto all'identità personale", rientrante fra
quelli che sono oggetto della tutela penale, non è estensibile, "sic et simpliciter", alla cosiddetta "identità
politica", non essendo assimilabili le esigenze di tutela del soggetto privato a quelle del soggetto pubblico,
stante la libera scelta esponenziale di quest'ultimo rispetto alla dimensione individualistica del primo.
(Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato di
diffamazione a mezzo stampa in un caso in cui, da parte di un esponente politico, era stata sporta
querela in cui si lamentava che l'iniziativa da lui assunta di trasmettere attraverso una rete televisiva
privata un filmato pervenuto da un'organizzazione terroristica e di cui questa aveva chiesto la diffusione
fosse stata indebitamente presentata come pura e semplice adesione a tale richiesta).
Sez. V, sent. n. 6493 del 03-07-1993 (cc. del 16-04-1993), Barile (rv 194303).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo stampa il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca
essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nella
espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi
rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su una
interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti. Ne consegue che l'esercizio di un
tale diritto non può trovare altro limite che non sia quello dell'interesse pubblico e sociale della critica
stessa, in relazione all'idoneità delle persone e dei comportamenti criticati a richiamare su di sé una
comprensibile e oggettivamente apprezzabile attenzione dell'opinione pubblica.
Sez. V, sent. n. 6493 del 03-07-1993 (cc. del 16-04-1993), Barile (rv 194300).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo stampa i limiti scriminanti del diritto di critica e del diritto di cronaca
non sono coincidenti, ma diversi, essendo i primi più ampi dei secondi, per cui, quando uno scritto
contiene notizie e opinioni, fatti e critiche, sì da costituire esercizio, ad un tempo, di entrambi i diritti, i
corrispondenti (e diversi) limiti scriminanti dell'uno e dell'altro vanno individuati in relazione a ciascun
contenuto espressivo, salvo che non si ritenga, in fatto, che lo scritto, valutato nel suo complesso, sia
prevalentemente e significativamente esercizio o del diritto di critica o di quello di cronaca, nel qual caso
è da accordare esclusivo rilievo all'una o all'altra causa di giustificazione.
Sez. V, sent. n. 6493 del 03-07-1993 (cc. del 16-04-1993), Barile (rv 194301).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
Il diritto alla "identità personale", cioè il diritto di ciascuno di "essere se stesso" e di essere quindi tutelato
dall'attribuzione di connotazioni estranee alla propria personalità, suscettibili di determinare la
trasfigurazione o il travisamento di quest'ultima, non può implicare la pretesa di una costante
corrispondenza tra la narrazione di fatti riferiti ad una determinata persona e l'idea che la medesima ha
del proprio io, giacché, altrimenti, verrebbe automaticamente preclusa ogni possibilità di esercizio del
legittimo diritto di critica.
Sez. V, sent. n. 6493 del 03-07-1993 (cc. del 16-04-1993), Barile (rv 194302).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, per l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 51
cod. pen. anche in termini di putatività ex art. 59, ultimo comma, cod. pen., è necessario che la verità
oggettiva dei fatti, intesa come rigorosa corrispondenza alla realtà, sia rispettata per tutti quegli elementi
che costituiscono l'essenza e la sostanza dell'intero contenuto informativo della notizia riportata. I dati
superflui, insignificanti ovvero irrilevanti, ancorché imprecisi, in quanto non decisivi né determinanti, cioè
capaci da soli di immutare, alterare, modificare la verità oggettiva della notizia, non possono essere presi
in considerazione, per ritenere valicati i limiti dell'esercizio del diritto di informazione ed escludere
l'operatività della causa di giustificazione. (In applicazione del principio suesposto è stato ritenuto
irrilevante ai fini della diffamazione la non rispondenza al vero dell'indicazione del luogo dell'arresto,
realmente avvenuto e riferito in un articolo di stampa).
Sez. V, sent. n. 4643 del 07-05-1993 (cc. del 25-02-1993), Rizza (rv 195017).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- individuabilità del destinatario dell'offesa
In tema di diffamazione, non è necessario che la persona cui l'offesa è diretta sia nominativamente
designata, essendo sufficiente che essa sia indicata in modo tale da poter essere individuata in maniera
inequivoca. (Fattispecie nella quale l'articolo di un quotidiano riferiva che il direttore di un determinato
albergo, di cui non si faceva il nome, era indagato per favoreggiamento della prostituzione all'interno
dell'albergo stesso).
Sez. V, sent. n. 3900 del 26-04-1993 (cc. del 18-01-1993), Pendinelli (rv 195242).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento soggettivo del reato
Perché il dolo del reato di diffamazione col mezzo della stampa sia integrato non è necessario un
consenso specifico di chi ha concesso un'intervista a un giornalista alla pubblicazione della notizia
diffamatoria in quanto la stessa concessione dell'intervista presuppone, salvo prova del contrario, il
consenso alla diffusione delle notizie fornite all'intervistatore nel corso dell'incontro.
Sez. V, sent. n. 3320 del 07-04-1993 (cc. del 01-02-1993), Cocchi (rv 193840).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- attribuzione di un fatto determinato- - nozione
In materia di diffamazione, poiché la circostanza aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato
prevista dall'art. 595, secondo comma, cod. pen. e dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 riguarda
la qualificazione particolare della notizia diffamatoria, la condotta dell'ipotesi di base e quella della
circostanza aggravante possono coincidere.
Sez. V, sent. n. 3320 del 07-04-1993 (cc. del 01-02-1993), Cocchi (rv 193841).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- riparazione pecuniaria
Ai fini della determinazione della somma liquidata a titolo di riparazione pecuniaria alla persona offesa dal
reato di diffamazione commesso col mezzo della stampa, il parametro della diffusione dello stampato
attiene non al numero delle copie vendute nel giorno in cui è stato commesso il fatto, ma alla diffusione
in linea generale del periodico sul piano nazionale o anche su quello locale, ciò che rileva infatti, è la
possibilità di una notevole propalazione della notizia e non la concreta conoscenza che possa, in una
determinata circostanza, averne avuto un numero più o meno grande di persone.
Sez. V, sent. n. 2657 del 19-03-1993 (cc. del 27-01-1993), Selva (rv 194333).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- riparazione pecuniaria
In tema di riparazione pecuniaria, disposta quale sanzione civilistica accessoria alla condanna per il reato
di diffamazione commessa col mezzo della stampa dall'art. 12 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, tale
norma devolve al giudice, su richiesta della parte interessata, il compito di stabilire la somma da liquidare
alla persona offesa, in via equitativa e secondo i parametri valutativi della gravità dell'offesa e della
diffusione degli stampati.
Sez. V, sent. n. 2435 del 15-03-1993 (cc. del 19-01-1993), Bonaga (rv 193806).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la genericità del titolo, per la vaghezza dei termini usati, va
risolta mediante analisi del contenuto dell'articolo. Quando tale contenuto è stato ritenuto non
diffamatorio di una determinata persona per aver riferito fatti risultati corrispondenti a verità e l'intero
articolo è stato ritenuto costituire espressione del diritto di cronaca giornalistica, è da escludere la
sussistenza della diffamazione in base alla sola formulazione generica del titolo stesso.
Sez. V, sent. n. 843 del 01-02-1993 (cc. del 04-11-1992), Kamenetski (rv 193489).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
Deve ravvisarsi l'illecito civile per lesione del diritto all'identità personale quando vi sia distorsione
dell'effettiva identità personale o alterazione, travisamento, offuscamento, contestazione del patrimonio
intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale. Deve, invece, ritenersi la sussistenza del
delitto di diffamazione quando alla lesione suddetta si pervenga mediante offesa della reputazione.
(Fattispecie relativa a diffamazione a mezzo stampa).
Sez. V, sent. n. 849 del 01-02-1993 (cc. del 06-11-1992), Tabucchi (rv 193494).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
Il diritto di cronaca sancito dall'art. 21 Cost. consente, nel corso delle competizioni politiche o sindacali,
toni aspri e di disapprovazione, a condizione che la critica non trasmodi in attacco personale portato
direttamente alla sfera privata dell'offeso e non sconfini nella contumelia e nella lesione della reputazione
dell'avversario. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto scriminanti le aspre critiche dirette contro un
candidato avversario durante la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale, definito "di
razza nuova, spietato con la politica, un khomeinista nella lotta per il potere", uno che "avrebbe
collaudato un modo di amministrare a metà strada tra il decisionismo e l'illegalità, come non si era mai
visto finora nelle città peggio amministrate d'Italia" e che "avrebbe fatto da cerniera tra l'Amministrazione
e i vari gruppi immobiliari finanziari, che nel frattempo sarebbero diventati i veri padroni di Roma").
Sez. V, sent. n. 11746 del 10-12-1992 (cc. del 02-10-1992), Valentini (rv 192585).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
Ai fini della sussistenza dei requisiti della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, occorre avere
riguardo non solo alla verità del fatto narrato, ma anche alle modalità con cui la notizia viene offerta
(commenti, aggiunte, insinuazioni) dal giornalista, che sono suscettibili di deformare la verità stessa.
Sez. V, sent. n. 10257 del 27-10-1992 (cc. del 06-07-1992), Ciancimino (rv 192296).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- contestazione del reato
Ai fini della correlazione tra accusa e sentenza in tema di diffamazione a mezzo stampa, è sufficiente
l'identificazione dell'articolo indicato come diffamatorio, da ritenersi richiamato in ogni sua parte,
compresi i titoli, nell'imputazione.
Sez. V, sent. n. 10257 del 27-10-1992 (cc. del 06-07-1992), Ciancimino (rv 192297).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo della stampa, per la configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto
di cronaca si esige, oltre alla obiettività e verità della notizia e all'interesse sociale alla sua divulgazione,
anche la continenza e correttezza del linguaggio.
Sez. V, sent. n. 9104 del 27-08-1992 (cc. del 02-07-1992), Sandri (rv 191664).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
Il solo fatto che una notizia sia stata riferita in forma dubitativa non è sufficiente ad escludere l'idoneità a
ledere la reputazione altrui. Anche le espressioni dubitative, come quelle insinuanti, allusive, sottintese,
ambigue, suggestionanti, possono, infatti, essere idonee ad integrare il reato di diffamazione, quando,
per il modo con cui sono poste all'attenzione del lettore, fanno sorgere in quest'ultimo un atteggiarsi della
mente favorevole a ritenere l'effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati. Trattasi di indagine da
effettuarsi caso per caso. (Indagine che nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza di
assoluzione, è completamente mancata).
Sez. V, sent. n. 8848 del 05-08-1992 (cc. del 08-06-1992), Petta (rv 191621).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- direttore responsabile
La prova del concorso del direttore di un periodico nel reato di diffamazione a mezzo stampa è desumibile
da un complesso di circostanze esteriorizzate nella pubblicazione, come il contenuto dello scritto, la sua
correlazione con il contesto sociale dal quale trae ispirazione, la forma della esposizione, l'evidenza e la
collocazione tipografica ad esso assegnate nello stampato.
Sez. V, sent. n. 8848 del 05-08-1992 (cc. del 08-06-1992), Petta (rv 191622).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- fattispecie
Nei reati contro l'onore, la verità della qualifica o del fatto attribuito non elimina di per sé il carattere
offensivo dell'azione; in ogni caso, però, i delitti di ingiuria e di diffamazione non sussistono quando
l'offesa all'altrui personalità morale non risulti oggettivamente illegittima, ma sia invece giuridicamente
lecita o penalmente indifferente per la presenza di cause di giustificazione, anche non codificate, quali
sono, tra le altre, l'adempimento di un dovere, l'esercizio di diritti soggettivi o di facoltà legittime e il
consenso dell'avente diritto. Con particolare riferimento alla diffamazione, alla stregua dell'art. 21 della
Costituzione che garantisce a chiunque il diritto alla libera manifestazione del pensiero, nel caso di una
persona che dia notizia di fatti veri offensivi dell'altrui reputazione, l'illegittimità dell'azione resta esclusa
quando la facoltà di informazione risulti esercitata per necessità o comunque per ragioni che valgano a
legittimarla, come possono essere l'interesse oggettivo alla comunicazione diffamatoria di colui che ne è
l'autore e di coloro che ne sono i destinatari. (Fattispecie relativa a comunicazione diffamatoria ritenuta
ingiustificata poiché fatta in un colloquio svoltosi non solo con persona interessata, ma con altre due
persone estranee).
Sez. V, sent. n. 8703 del 04-08-1992 (cc. del 19-06-1992), Monelli (rv 191823).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- individuabilità del destinatario dell'offesa
Ai fini dell'individuabilità dell'offeso non occorre che l'offensore ne indichi espressamente il nome, ma è
sufficiente che l'offeso possa venire individuato per esclusione in via induttiva, tra una categoria di
persone, a nulla rilevando che in concreto l'offeso venga individuato da un ristretto gruppo di persone.
(Fattispecie in tema di diffamazione a mezzo stampa).
Sez. V, sent. n. 8120 del 20-07-1992 (cc. del 07-05-1992), Castellarin (rv 191312).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
Ai fini della configurabilità dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. per il reato di diffamazione a mezzo
stampa, il diritto di cronaca (e di critica), come ogni diritto, si definisce per mezzo dei suoi stessi limiti,
che consentono di precisarne il contenuto e di determinarne l'ambito di esercizio. Tali limiti secondo il
costante insegnamento di questa corte, sono costituiti: 1) dalla verità dei fatti narrati; 2) dalla loro
pertinenza, ossia dall'oggettivo interesse che essi fatti rivestono per l'opinione pubblica: 3) dalla
correttezza con cui gli stessi vengono riferiti (cosiddetta continenza); essendo estranei all'interesse
sociale che giustifica la scriminante in parola ogni inutile eccesso e ogni aggressione dell'interesse morale
della persona. In ordine al primo requisito, va osservato che, prescindendo da ogni controversa opinione
filosofica sull'argomento, per "verità", ai fini che qui interessano, deve intendersi la sostanziale
corrispondenza ("adaequatio") tra i fatti come sono accaduti ("res gestae") e i fatti come sono narrati
("historia rerum gestarum"). Solo la verità come correlazione rigorosa tra il fatto e la notizia soddisfa alle
esigenze dell'informazione e riporta l'azione nel campo dell'operatività dell'art. 51 cod. pen., rendendo
non punibile (nel concorso dei requisiti della pertinenza e della continenza) eventuale lesione della
reputazione altrui. Il principio della verità, quale presupposto dell'esistenza stessa del diritto di cronaca
oltreché del suo legittimo esercizio, comporta, come suo inevitabile corollario, l'obbligo del giornalista,
non solo di controllare l'attendibilità della fonte, ma altresì di accertare le verità della notizia, talché solo
se tale obbligo sia stato scrupolosamente adempiuto, l'esimente dell'art. 51 cod. pen. potrà essere
utilmente invocata.
Sez. V, sent. n. 7632 del 06-07-1992 (cc. del 27-04-1992), Melchiorre (rv 192209).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa l'agente non può invocare l'esercizio del diritto di cronaca sotto
il profilo della putatività se non abbia dimostrato di avere posto ogni più oculata diligenza ed accortezza
nella scelta delle fonti informative, di avere esplicato ogni più attento vaglio in ordine alla loro
attendibilità, di avere operato ogni più penetrante esame e controllo sulla rispondenza al vero della
notizia pubblicata.
Sez. V, sent. n. 7252 del 24-06-1992 (cc. del 23-04-1992), De Simone (rv 190990).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di esercizio del diritto di cronaca, per ritenere l'attendibilità di chi fornisce una determinata
notizia è necessario accertare l'identità di tale persona, le funzioni ricoperte, la concreta possibilità per la
stessa di essere a sicura conoscenza dei fatti.
Sez. V, sent. n. 7252 del 24-06-1992 (cc. del 23-04-1992), De Simone (rv 190991).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'aver avuto modo di esprimere sullo stesso giornale da parte
del diffamato la propria tesi in contrasto con quella dell'autore di un articolo diffamatorio non equivale a
manifestazione tacita di consenso alla pubblicazione dell'articolo stesso. Il difendersi da una accusa non
implica, infatti, in alcun modo la volontà di acconsentire a che l'accusa stessa venga pubblicamente
diffusa, né la pubblicazione della tesi difensiva vale a rendere lecita la diffusione di una notizia
diffamatoria, in quanto l'offesa alla reputazione resta comunque in essere e la sua esclusione è peraltro
limitata e condizionata ad un giudizio che possa essere dato da alcuni lettori circa la prevalenza della tesi
difensiva rispetto a quella diffamatoria.
Sez. V, sent. n. 5545 del 12-05-1992 (cc. del 05-03-1992), Mastroianni (rv 190090).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- attribuzione di un fatto determinato- - nozione
Nei delitti contro l'onore ed in particolare in tema di diffamazione a mezzo stampa, la circostanza
aggravante di un fatto determinato è costituita dall'addebito di una condotta che non sia designata
solamente nel genere o nella specie, ma che sia sufficientemente precisata, mediante l'indicazione di
elementi concernenti le modalità con cui si è svolta, quali quelli relativi a persone, cose, tempo, luogo,
contenuto, scopi ecc. A questo fine, tuttavia, non occorre che la condotta venga descritta in tutti
indistintamente gli aspetti che la caratterizzano, bastando una specificazione che serva a rendere l'accusa
più attendibile e quindi più pregiudizievole per l'offeso. (In applicazione del predetto principio è stata
riconosciuta la sussistenza della circostanza aggravante "de qua" al fatto diffamatorio costituito dalle
affermazioni che il P.M. del processo, "con il pieno consenso ed anzi con gli incoraggiamenti del
presidente del collegio, aveva mobilitato i testimoni meno attendibili, cercando di chiudere la bocca a
quelli della difesa").
Sez. V, sent. n. 5559 del 12-05-1992 (cc. del 25-03-1992), Montanelli (rv 190102).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa non è invocabile il diritto di cronaca quando la notizia è data
attraverso uno scritto anonimo che, essendo come tale insuscettibile di controlli circa l'attendibilità della
fonte e la veridicità della notizia stessa, non può ritenersi controllato per il solo fatto che sia stata
eventualmente aperta un'inchiesta giudiziaria sui fatti pubblicati.
Sez. V, sent. n. 5545 del 12-05-1992 (cc. del 05-03-1992), Mastroianni (rv 190091).
Cassazione Penale
Soggetto passivo del reato
Alle associazioni, agli enti di fatto privi di personalità giuridica, tra i quali vanno inclusi i partiti e le
rappresentanze locali di essi, ai corpi amministrativi e giudiziari, è riconosciuta la capacità di essere
soggetti passivi del delitto di diffamazione e la corrispondente titolarità del diritto di querela. È difatti
concettualmente ammissibile l'esistenza di un onore sociale, collettivo, quale bene morale di tutti i soci,
associati, componenti, membri come un tutto unico, capace di percepire l'offesa. La legittimazione
compete tuttavia anche ai singoli componenti allorché le offese si riverberino direttamente su di essi,
offendendo la loro personale dignità. (Fattispecie in tema di diffamazione a mezzo stampa).
Sez. V, sent. n. 2886 del 16-03-1992 (cc. del 24-01-1992), Bozzoli (rv 189901).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- attribuzione di un fatto determinato- - nozione
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la circostanza aggravante di cui all'art. 13 della legge 8
febbraio 1948 n. 47, in relazione alla norma generale di cui all'art. 595, secondo comma, cod. pen.,
relativa all'attribuzione di un fatto determinato, deve essere ricollegata all'attribuzione di un fatto che sia
storicamente concreto, ma ben anche costituente giuridicamente un "quid pluris", in termini di maggiore
valenza lesiva della reputazione del soggetto passivo, quale risultato giuridicamente aggravato
dell'offesa; risultato da valutare mediante la combinazione del mezzo usato per l'azione e la conseguente
natura aggravata dell'evento. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di sentenza che aveva
eseguito la qualificazione giuridica dell'"offesa" alla reputazione in termini meramente dichiarativi anziché
mediante la valutazione dei dati).
Sez. V, sent. n. 2883 del 16-03-1992 (cc. del 12-11-1991), Andreoli (rv 189928).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
ll diritto di critica e di cronaca, fra gli altri estremi e per costituire causa di non punibilità in tema di
diffamazione a mezzo stampa, deve essere esercitato comunque nei limiti della continenza. E ciò,
ovviamente, anche quando si adoperino le vignette e le caricature e si voglia fare della satira e dell'ironia.
(Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che nessuna giustificazione sul piano delle norme invocate dal
ricorrente - art. 21 Cost. e art. 51 cod. pen. - può riconoscersi di fronte ad una situazione che certamente
ed inequivocabilmente eccede dalla semplice satira, dall'indirizzo ironico, dall'umorismo per trasmodare in
vera contumelia e in concreta denigrazione).
Sez. V, sent. n. 2885 del 16-03-1992 (cc. del 20-01-1992), Carrubba (rv 189900).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
Se è vero che nella lotta politica si è adusi ad un linguaggio la cui scorrettezza incorrerebbe nel delitto
d'ingiuria o diffamazione se una riconosciuta desensibilizzazione della sua potenzialità offensiva entrata
nel costume non lo accreditasse come legittimo, tuttavia non può in nessun caso essere tollerato che le
espressioni degenerino in frasi pesantemente e platealmente sconvenienti e volgari, trasmodando in
incivile denigrazione non giustificabile neppure nella "vis polemica" invalsa nelle tenzoni politiche.
(Fattispecie in tema di diffamazione a mezzo stampa).
Sez. V, sent. n. 2886 del 16-03-1992 (cc. del 24-01-1992), Bozzoli (rv 189902).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- fattispecie
Nel caso di professionista al quale sia stata applicata dal consiglio dell'ordine una sanzione disciplinare,
non costituisce lesione della sua reputazione, tale da dar luogo al delitto di diffamazione, la diffusione di
un giudizio di adesione, formulato in termini di civile correttezza, alla decisione del detto consiglio,
essendo questa già per sua natura destinata ad essere potenzialmente conosciuta da chiunque, anche
prima che abbia assunto carattere di definitività. (Fattispecie relativa a comunicazione inviata al Consiglio
nazionale forense e al Ministro di grazia e giustizia da un gruppo di professionisti in relazione
all'intervenuta condanna disciplinare di un collega).
Sez. V, sent. n. 1866 del 19-02-1992 (cc. del 20-12-1991), Allegretti (rv 189333).
Cassazione Penale
Soggetto passivo del reato
Il reato di diffamazione è costituito dall'offesa della reputazione di una persona determinata e non può
essere ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più
persone appartenenti ad una categoria, anche limitata, se le persone cui le frasi si riferiscono non sono
individuabili.
Sez. V, sent. n. 1477 del 12-02-1992 (cc. del 20-11-1991), Crescenti (rv 189090).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell'individuazione del contenuto diffamatorio
dell'informazione, deve essere valutato sia il testo letterale dell'articolo pubblicato sia il complesso
dell'informazione rappresentato dal testo, dalla sua interpretazione, dalle immagini che l'accompagnano,
dai titoli e sottotitoli, dal modo di presentazione e da ogni altro elemento utile. La lesione dell'altrui
reputazione, infatti, non si verifica necessariamente a mezzo del solo contenuto dell'articolo, ma può
verificarsi anche con altre modalità, come nel caso di un articolo corredato da un titolo di per sé
offensivo.
Sez. V, sent. n. 1478 del 12-02-1992 (cc. del 27-11-1991), Cerasa (rv 189091).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l'articolo pubblicato non abbia di per sé un
contenuto diffamatorio, ma sia il complesso dell'informazione, per le modalità di presentazione e,
soprattutto, per i titoli che l'accompagnano, ad attribuire all'informazione un contenuto offensivo
dell'altrui reputazione, del fatto lesivo non può essere chiamato a rispondere l'autore dell'articolo quando
questi si sia limitato - come di regola - a fornirne il testo alla redazione del giornale, la quale abbia
provveduto alla pubblicazione stabilendone essa, come appunto avviene di norma, il risalto da dare alla
notizia, e cioè la collocazione in una determinata pagina, la formulazione di titoli e sottotitoli ed ogni altro
particolare. (Nella specie, in cui il querelante si duoleva del contenuto diffamatorio del titolo e non anche
dell'articolo, la Cassazione ha accolto la tesi del ricorrente, autore dell'articolo, che sosteneva che il fatto
lesivo non fosse a lui addebitabile in quanto il titolo non era opera sua essendo la stesura dello stesso
affidata ad una speciale "équipe" all'interno del giornale).
Sez. V, sent. n. 1478 del 12-02-1992 (cc. del 27-11-1991), Cerasa (rv 189092).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
Ai fini dell'accertamento della sussistenza del reato di diffamazione a mezzo stampa, deve essere valutato
sia il testo letterale dell'articolo sia il complesso dell'informazione rappresentata dal testo, dal titolo, dalle
immagini e dal modo di presentazione, di modo che se dal complesso di questi elementi viene agevolata
un'interpretazione del testo letterale piuttosto che un'altra, deve tenersi conto di tale situazione per la
valutazione del contenuto diffamatorio della notizia pubblicata.
Sez. V, sent. n. 1486 del 12-02-1992 (cc. del 12-12-1991), Benincasa (rv 189102).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la reputazione che per taluni aspetti sia stata compromessa
può formare oggetto di ulteriori illecite lesioni. Ne consegue che anche per una persona imputata di alcuni
reati non può non risultare lesiva la notizia che essa è stata condannata per altri gravi reati, ed anzi
siffatta notizia, oltre a determinare una valutazione negativa per la condanna, fa apparire in una luce
diversa e peggiore anche l'esistenza di quelle imputazioni sulla cui fondatezza il giudice non si è ancora
pronunciato. (La Cassazione ha peraltro evidenziato che può anche accadere che rispetto ad una pluralità
di fatti veri, cui si aggiunga un fatto marginale non vero, la notizia di questo possa risultare
sostanzialmente irrilevante e priva di lesività, nulla aggiungendo alla menomazione della reputazione già
verificatasi per la notizia degli altri fatti veri).
Sez. V, sent. n. 1481 del 12-02-1992 (cc. del 04-12-1991), Cecchetti (rv 189095).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui i giudici di merito abbiano riconosciuto
l'operatività dell'esimente del diritto di critica, dal più vasto ambito di quella dell'"exceptio veritatis"
invocata dall'imputato - sia pure senza poi riconoscerne in concreto la sussistenza degli estremi -, vi è
carenza di interesse a dedurre la mancata applicazione di una scriminante dalla sfera più limitata. Infatti,
l'esimente del diritto di critica comprende anche le diffamazioni dal carattere generico e non soltanto
quelle consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato e prescinde ancora dalla qualità di pubblico
ufficiale della persona offesa nonché dalla presenza degli altri presupposti indicati dal terzo comma
dell'art. 596 cod. pen.
Sez. V, sent. n. 866 del 29-01-1992 (cc. del 23-10-1991), Graziosi (rv 189587).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, allorché i fatti narrati siano certamente falsi e diffamatori,
l'errore involontario, in cui l'agente assuma di essere caduto, in tanto può funzionare da scriminante, in
quanto l'agente stesso dia la prova delle circostanze che rendono attendibile e giustificato il suo errore e
che servano insieme a documentare la cura da lui posta nel verificare la verità dei fatti narrati, per
vincere ogni eventuale dubbio o perplessità al riguardo.
Sez. V, sent. n. 5251 del 15-05-1991 (cc. del 24-04-1991), D'Amato (rv 187144).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
Il giornalista, pur investito dell'altissimo compito di informazione, deve sempre attenersi, fino a che non
intervenga una sentenza di condanna, al principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza
dell'imputato e non può tacciare quindi lo stesso di una colpevolezza non ancora accertata. (Nella specie,
relativa a rigetto di ricorso, è stato ritenuto che l'affermazione che la persona offesa si era sottoposta ad
intervento di plastica facciale per sfuggire alla Polizia ben costituiva fatto lesivo della reputazione anche
per un soggetto sottoposto allo stato a gravi procedimenti penali, dal momento che non erano ancora
intervenute sentenze di condanna e che nel contesto dell'articolo essa finiva per avallare e per
circoscrivere di verità le precedenti affermazioni ed accuse di terrorismo e traffico di stupefacenti).
Sez. V, sent. n. 4387 del 17-04-1991 (cc. del 21-03-1991), Bocconetti (rv 187194).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- individuabilità del destinatario dell'offesa
L'intento diffamatorio può essere raggiunto anche con mezzi indiretti e mediante subdole allusioni e pure
in questa forma deve essere penalmente represso. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso delle parti
civili, le quali avevano denunziato l'illogicità della motivazione con la quale il giudice di merito aveva
inteso giustificare la ritenuta impossibilità di identificare con sufficiente chiarezza nei querelanti le
persone alle quali venivano attribuite negli articoli incriminati le condotte antigiuridiche ivi descritte proprio siffatta allusività era stata esclusa dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logici ed
errori giuridici).
Sez. V, sent. n. 4384 del 17-04-1991 (cc. del 07-02-1991), Giannini (rv 187192).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
Ai fini dell'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca, anche sotto l'aspetto putativo, al reato di
diffamazione a mezzo stampa, la necessaria correlazione tra l'oggettivamente narrato e il realmente
accaduto importa l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di
quanto riferito, risultando inaccettabili i valori sostitutivi di essa, quali quello della veridicità o della
verosimiglianza dei fatti narrati, nonché lo stretto obbligo di rappresentare gli avvenimenti tali quali sono,
né il giornalista può appagarsi di notizie rese pubbliche da altre fonti informative - giornali, agenzie, Rai senza esplicare alcun controllo; altrimenti le fonti propalatrici delle notizie - attribuendosi reciprocamente
credito - finirebbero per rinvenire in se stesse attendibilità.
Sez. V, sent. n. 274 del 17-04-1991 (cc. del 21-04-1991), Bocconetti (rv 187195).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- amnistia
Il delitto di diffamazione a mezzo stampa previsto dall'art. 595 cod. pen. e dall'art. 13 della legge sulla
stampa (aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato) non è compreso fra quelli per cui è stata
concessa amnistia con il D.P.R. n. 75 del 1990. L'eventuale ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche
sull'aggravante del fatto determinato è irrilevante ai fini dell'esclusione dell'applicazione dell'amnistia
trattandosi di aggravante ad effetto speciale ai sensi dell'art. 13, della legge 8 febbraio 1948 n. 47,
indipendentemente dal risultato del giudizio di comparizione.
Sez. I, sent. n. 352 del 02-04-1991 (ud. del 28-01-1991), Oliva (rv 187744).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
In tema di diffamazione a mezzo stampa, lo scopo o il motivo di scherzo che si manifesti in modo
suscettivo di ledere la reputazione altrui, non impedisce l'integrazione del reato sia sul piano materiale
che su quello psichico. Attribuire, pertanto, in un manifesto, ad un personaggio pubblico (nella specie,
Sindaco), espressioni volgari e di pesante ironia, assume comunque carattere diffamatorio, costituendo
un attacco alla sua reputazione attraverso il discredito che un simile linguaggio comporta a chi ne faccia
uso.
Sez. V, sent. n. 2489 del 25-02-1991 (cc. del 18-01-1991), Scipioni (rv 186476).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Ai fini dell'elemento psicologico del delitto di diffamazione, è sufficiente la sussistenza del dolo generico,
cioè la volontà dell'agente di usare espressioni offensive con la consapevolezza di ledere l'altrui
reputazione. Quando, per l'intrinseca potenzialità offensiva delle espressioni usate, siffatta volontà appare
inequivocabile, non può attribuirsi alcuna rilevanza alle sottostanti ragioni che hanno determinato
l'agente a pronunciarle.
Sez. V, sent. n. 11492 del 17-08-1990 (cc. del 27-04-1990), Guastella (rv 185119).
Cassazione Penale
Attribuzione di un fatto determinato
In tema di diffamazione, per integrare l'aggravante del fatto determinato non risulta necessario il
richiamo a particolare circostanza ogni qual volta il detto fatto sia indicato in modo tale da suscitare nel
lettore o nell'ascoltatore la rappresentazione sostanziale di un accadimento nella concreta ed
inconfondibile unicità ed individualità.
Sez. V, sent. n. 11492 del 17-08-1990 (cc. del 27-04-1990), Guastella (rv 185117).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- direttore responsabile
In materia di reati di stampa la responsabilità del direttore, a titolo di colpa, per non avere impedito la
commissione del reato, è ben diversa da quella a titolo di concorso, la quale ultima in tanto può
sussistere in quanto siano presenti tutti gli elementi generalmente occorrenti a norma dell'art. 110 cod.
pen., tra i quali in primo luogo il dolo. Per affermare il concorso nella diffamazione commessa dall'autore
dello scritto occorre dimostrare che il direttore ha voluto la pubblicazione nell'esatta conoscenza del suo
contenuto lesivo e, quindi, con la consapevolezza di aggredire la reputazione altrui. Quando invece al
direttore è addebitabile solo l'omissione del controllo dovuto ci si trova in presenza della diversa
fattispecie colposa di cui all'art. 57 cod. pen. rispetto alla quale l'eventuale diffamazione si configura
come l'evento dello specifico reato previsto a carico del direttore.
Sez. V, sent. n. 11494 del 17-08-1990 (cc. del 02-05-1990), Scalfari (rv 185122).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- sindacato della Corte di Cassazione
La valutazione del contenuto diffamatorio di un articolo pubblicato da un organo d'informazione rientra
nel potere del giudice di merito ed è incensurabile in Cassazione, se congruamente motivata.
Sez. V, sent. n. 11497 del 17-08-1990 (cc. del 15-06-1990), Calderoni (rv 185128).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- momento consumativo del reato
Il momento consumativo del reato di diffamazione a mezzo stampa è quello della consegna da parte dello
stampatore delle prescritte copie, in adempimento dell'obbligo previsto dalla legge 2 febbraio 1939 n.
374, in quanto tale momento costituisce di per sé pubblicazione in senso tecnico dello stampato e realizza
la sua prima diffusione. (In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che notoriamente la data di
copertina dei settimanali è di circa otto giorni successiva a quella di consegna delle copie d'obbligo e,
quindi, di effettiva pubblicazione del periodico).
Sez. F., sent. n. 11178 del 04-08-1990 (cc. del 28-07-1990), Calderoni (rv 185066).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
L'agente non può invocare l'esercizio del diritto di cronaca sotto il profilo della putatività se non abbia
dimostrato di aver posto ogni più oculata diligenza ed accortezza nella scelta delle fonti informative, di
avere esplicato ogni più attento vaglio in ordine alla loro attendibilità, di avere operato ogni più
penetrante esame e controllo sulla rispondenza al vero della notizia pubblicata; né può ritenersi
svincolato dall'onere di fornire tale dimostrazione, facendo semplice riferimento all'autorevolezza della
fonte informativa.
Sez. F., sent. n. 11178 del 04-08-1990 (cc. del 28-07-1990), Calderoni (rv 185067).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa è configurabile l'operatività della causa di giustificazione di cui
all'art. 51 cod. pen., anche in termini di putatività e art. 59, ultima parte, cod. pen., qualora l'esercizio
del diritto di cronaca sia stato corrispondente alla verità oggetiva dei fatti (sia pure correlativamente alla
fonte e nell'attualità del preciso riferimento storico dell'epoca della pubblicazione) e tale verità non abbia
subito immutazioni, alterazioni o rifacimenti dei dati, che ne costituiscono l'essenza, in termini tali da
rappresentarli come sostanzialmente diversi, nella connotazione della loro valenza lesiva della
reputazione della persona. (Nella specie, è stato altresì precisato che per non ricorrere in deformazioni
sostanziali dei dati essenziali della notizia mediante l'introduzione di elementi aggiuntivi, l'autore della
pubblicazione ha il dovere di esaminare, verificare e controllare, in termini di adeguata serietà
professionale, la consistenza, nella sua realtà propositiva, della relativa fonte d'informazione).
Sez. V, sent. n. 7843 del 31-05-1990 (cc. del 23-01-1990), Bonafini (rv 184518).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di diffamazione col mezzo della stampa, ha carattere diffamatorio la notizia di appartenere alle
Logge massoniche P1 e P2 o di esserne collaboratore o dirigente. Invero, la commissione parlamentare si
è pronunciata sul carattere riprovevole dell'appartenenza ad una società segreta tendente a commettere
reati, come la Loggia P2; inoltre deve certamente ritenersi offensivo attribuire a taluno incarichi direttivi o
anche di mera collaborazione o informazione in favore di un'associazione vietata dall'art. 18 della
Costituzione.
Sez. V, sent. n. 6384 del 03-05-1990 (cc. del 27-01-1989), Siniscalchi (rv 184216).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di ricerca storica o storiografica, la prova della verità, come causa di giustificazione, deve essere
ancora più rigorosa, e più rigoroso il controllo delle fonti di prova, non potendosi fare la storia con dubbi o
insinuazioni. Infatti, anche nella vera e propria ricerca storica, il diritto di critica o di manifestazione del
pensiero non può sconfinare nell'altrui denigrazione. (Applicazione in tema di diffamazione col mezzo
della stampa in relazione ad un volume dal titolo "In nome della Loggia").
Sez. V, sent. n. 6384 del 03-05-1990 (cc. del 27-01-1989), Siniscalchi (rv 184217).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- attribuzione di un fatto determinato- - natura di circostanza
aggravante
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'attribuzione di un fatto determinato costituisce circostanza
aggravante complessa del reato di cui all'art. 595 cod. pen. ed è pertanto suscettibile di comparazione ex
art. 69 cod. pen. con eventuali attenuanti.
Sez. V, sent. n. 2785 del 02-03-1990 (cc. del 13-10-1989), Oliva (rv 183524).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
Ai fini dell'esercizio del diritto d'informazione nella raccolta delle notizie, il giornalista deve usare le
maggiori diligenza e cautela possibili onde vagliare la fonte delle notizie e la più accorta prudenza
nell'accoglierle, nulla tralasciando al fine di verificare se i fatti riferiti da terzi o contenuti in scritti di altrui
provenienza abbiano corrispondenza nella realtà. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che l'autore
dell'articolo aveva tenuto un comportamento colpevole, per avere pubblicato lettere contenenti accuse e
giudizi lesivi dell'altrui reputazione - di un onorevole - senza richiamare l'attenzione del lettore
sull'inaffidabilità dei documenti, in quanto prive di firma leggibile e quindi sostanzialmente anonime e
facendole anzi figurare come provenienti da dissidenti di un partito politico).
Sez. V, sent. n. 2785 del 02-03-1990 (cc. del 13-10-1989), Oliva (rv 183523).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
L'esistenza di un diritto attribuito da una determinata norma non è sufficiente per escludere
automaticamente la punibilità di ogni condotta dell'agente, occorrendo anche che la condotta sia prevista
e permessa o dalla stessa norma che costituisce la fonte del diritto o da altra. Ne consegue che non può
rientrare nell'esercizio del diritto di cronaca la pubblicazione, anche per riassunto o a titolo di
informazione, di atti per i quali la stessa è vietata e che in nessun caso essa può giustificare l'attacco alla
reputazione altrui.
Sez. V, sent. n. 2377 del 19-02-1990 (cc. del 22-11-1989), Di Lellis (rv 183403).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- individuabilità del destinatario dell'offesa
Il reato di diffamazione a mezzo stampa non è escluso da una lieve difformità nell'indicazione del
cognome del destinatario delle accuse e più in generale quando quest'ultimo sia individuabile anche senza
specificazione del nome e del cognome.
Sez. V, sent. n. 13585 del 12-10-1989 (cc. del 07-06-1989), Panci (rv 182249).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- riparazione pecuniaria
La riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 è una sanzione civilistica.
(Nell'affermare tale principio, la S.C. ne ha escluso l'amnistiabilità prospettata sul rilievo che essa sarebbe
rientrata tra le pene accessorie).
Sez. V, sent. n. 12890 del 25-09-1989 (cc. del 13-04-1989), Corsi (rv 182149).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- comunicazione con più persone
La comunicazione con più persone è elemento costitutivo del delitto di diffamazione, e nel caso in cui un
reclamo a contenuto diffamatorio sia presentato impersonalmente ad una pubblica autorità, è implicita la
partecipazione del suo contenuto ad una pluralità di persone, essendo predisposta tutta una serie di
adempimenti formali, ai quali sono preposte diverse persone.
Sez. V, sent. n. 7333 del 19-05-1989 (cc. del 17-02-1989), Siano (rv 181360).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- comunicazione con più persone
Allorché la diffamazione è compiuta a mezzo stampa, l'elemento della pluralità e cioè della comunicazione
con più persone, richiesto per la configurabilità del delitto ex art. 595 cod. pen., si può ritenere "in re
ipsa", per il fatto stesso della pubblicazione e della diffusione del mezzo usato, che si rivolge ad un
numero cospicuo ed indeterminato di persone. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva
sostenuto che la diffamazione doveva essere considerata non a mezzo stampa, ma semplice, per il fatto
che solo poche persone avrebbero identificato la persona offesa).
Sez. V, sent. n. 5427 del 13-04-1989 (cc. del 14-06-1988), Sechi (rv 181032).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
L'utilità sociale dell'informazione, idonea a discriminare il reato di diffamazione, è inseparabilmente legata
alla veridicità dell'informazione medesima, poiché la propalazione di notizie non rispondenti al vero è non
solo inutile, ma controindicata al formarsi di una retta opinione nel pubblico.
Sez. V, sent. n. 5403 del 13-04-1989 (cc. del 10-02-1989), Mulser (rv 181027).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- comunicazione con più persone
In tema di diffamazione, la comunicazione diretta in busta chiusa al superiore di un determinato ufficio
non integra il delitto di diffamazione perché l'eventuale conoscenza da parte di persona diversa dal
destinatario non è voluta dallo scrivente.
Sez. VI, sent. n. 1952 del 10-02-1989 (cc. del 22-11-1988), Schena (rv 180419).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- comunicazione con più persone
In tema di diffamazione, il requisito della comunicazione con più persone sussiste anche quando il
colpevole comunichi l'offesa ad una sola persona affinché questa a sua volta la comunichi ad altre
persone e ciò sia accaduto, salvo il caso che la propalazione avvenga ad iniziativa esclusiva del primo
destinatario.
Sez. V, sent. n. 8758 del 08-08-1988 (cc. del 18-05-1988), Cannagallo (rv 179050).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico nei delitti di diffamazione, non è necessaria l'intenzione
di offendere la reputazione della persona ("animus diffamandi aut denigrandi"), ma basta il dolo generico,
cioè la volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere l'altrui reputazione.
Sez. V, sent. n. 6671 del 06-06-1988 (cc. del 15-10-1987), Beria D'Argentine (rv 178532).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- calunnia
L'imputato di diffamazione può insistere, anche mentendo, nell'affermare la veridicità dei fatti attribuiti
alla persona offesa. Egli pertanto non è punibile a titolo di calunnia in danno del soggetto diffamato
mediante l'attribuzione di reati, se tale attribuzione avvenga nel corso d'interrogatori resi all'autorità
giudiziaria, stante la presenza di una causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 51 cod.
pen., purché questo legittimo esercizio del diritto di difesa si svolga, quale necessario strumento di
confutazione dell'imputazione, secondo un rigoroso rapporto di connessione funzionale. Ove, invece,
siffatti limiti vengano varcati, come nell'ipotesi in cui, al di fuori di ogni intento difensivo, dopo aver
diffamato taluno, l'imputato assuma davanti all'autorità giudiziaria iniziative dirette a far condannare il
diffamato per reato di cui egli lo sa essere innocente, si esorbita dall'esercizio del diritto di difesa, e
l'originaria imputazione per diffamazione concorre con la calunnia in danno del diffamato. (Nella specie,
sul rilievo che gli imputati, nel corso degli interrogatori, si erano limitati a difendersi, indicando le fonti cui
avevano attinto le notizie riferite, senza neppure asserirne la veridicità, la Suprema Corte ha ritenuto che
esulasse dalla loro condotta qualsiasi intento diverso da quello meramente difensivo e che perciò non
potesse essere loro addebitata, oltre alla diffamazione a mezzo stampa, anche la calunnia).
Sez. V, sent. n. 5457 del 06-05-1988 (ud. del 02-12-1987), Catalano (rv 178325).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
L'agente non può invocare l'esercizio del diritto di cronaca sotto il profilo della putatività se non abbia
dimostrato di aver posto ogni più oculata diligenza ed accortezza nella scelta delle fonti informative, di
aver esplicato ogni più attento vaglio in ordine alla loro attendibilità, di aver operato ogni più penetrante
esame e controllo sulla rispondenza al vero della notizia pubblicata.
Sez. V, sent. n. 4536 del 13-04-1988 (cc. del 26-01-1988), Manni (rv 178130).
Cassazione Penale
Soggetto passivo del reato
Le persone giuridiche e gli enti collettivi possono assumere la qualità di soggetti passivi dei delitti contro
l'onore e non è preclusa la configurabilità di una concorrente offesa all'onore o alla reputazione delle
singole persone che dell'ente fanno parte. Tale concorrente responsabilità presuppone, però, che l'offesa
non si esaurisca in valutazioni denigratorie che riflettano esclusivamente l'ente in quanto tale, ma
investano, o attraverso riferimenti espliciti, o mediante un indiscriminato coinvolgimento nella riferibilità
dell'accusa, i singoli componenti, così danneggiati nella loro onorabilità individuale.
Sez. V, sent. n. 3756 del 22-03-1988 (cc. del 24-11-1987), Scalfari (rv 177953).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- individuabilità del destinatario dell'offesa
L'individuazione dell'effettivo destinatario dell'offesa è condizione essenziale ed imprescindibile per
attribuire ad essa una rilevanza giuridica penale. Nel reato di diffamazione a mezzo stampa,
l'individuazione del soggetto passivo del reato, in mancanza di un'indicazione specifica ovvero di
riferimenti inequivoci a circostanze e fatti di notoria conoscenza attribuibili ad un determinato soggetto,
deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell'offesa.
Tale criterio oggettivo, che si armonizza con la struttura ontologica del reato e con la "ratio" della sua
previsione normativa, non è surrogabile con le intuizioni o con le soggettive congetture che possano
insorgere in chi, per sua scienza diretta, può essere consapevole, di fronte alla genericità di un'accusa
denigratoria, di poter essere uno dei destinatari, se dal contenuto della pubblicazione non emergano
circostanze obiettivamente idonee alla rappresentazione di tale soggettivo coinvolgimento.
Sez. V, sent. n. 3756 del 22-03-1988 (cc. del 24-11-1987), Scalfari (rv 177952).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento soggettivo del reato
In tema di diffamazione a mezzo della stampa l'errore nella percezione della realtà in tanto può
scriminare l'autore dell'informazione in quanto non sia il risultato di una grossolana negligenza nella
scelta delle fonti informative ovvero della mancanza di qualsiasi controllo sulle notizie propagate.
Sez. V, sent. n. 1340 del 01-02-1988 (cc. del 20-10-1987), Stamezza (rv 177514).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo della stampa, l'esimente del diritto di cronaca sotto il profilo della
putatività è invocabile solo quando la discrepanza dei fatti narrati rispetto a quelli realmente accaduti sia
il risultato di una percezione difettosa o erronea malgrado il rispetto di ogni obbligo e l'assolvimento di
ogni onere consistenti nel dovere del cronista di esaminare e controllare i fatti oggetto della narrazione.
Sez. V, sent. n. 1344 del 01-02-1988 (cc. del 11-11-1987), Barbieri (rv 177517).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo della stampa, la liceità della critica, quale libera manifestazione del
pensiero, va esclusa quando la forma eccede rispetto allo scopo informativo che si vuole conseguire o
quando si travalica il limite di correttezza del linguaggio calpestando quel minimo di dignità che la
persona umana reclama.
Sez. V, sent. n. 1341 del 01-02-1988 (cc. del 23-10-1987), Buti (rv 177515).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- fattispecie
In tema del reato di diffamazione, la circostanza di aver portato il fatto a conoscenza del superiore
gerarchico per sollecitare un intervento ha efficacia scriminante se sussista la condizione che il fatto
disonorevole attribuito sia vero o ritenuto tale in base ad una ragionevole convinzione.
Sez. V, sent. n. 12092 del 03-12-1987 (cc. del 10-04-1987), Mastrovito (rv 177150).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
La verità della notizia, intesa come rigorosa corrispondenza tra i fatti accaduti e i fatti narrati, costituisce
(insieme agli altri due requisiti dell'interesse pubblico alla notizia e della correttezza dell'esposizione) la
condizione indispensabile perché il diritto d'informazione possa essere esercitato anche quando ne derivi
una lesione per l'altrui reputazione. La verità deve investire l'intero contenuto informativo della
comunicazione, e non può trovare un equivalente né nell'attendibilità della fonte, né nella verosimiglianza
dei fatti; e invero, solo il rigoroso rispetto della verità soddisfa l'interesse sociale all'informazione che non
è configurabile in relazione a false notizie diffamatorie, e riporta l'azione nel campo di operatività dell'art.
51 cod. pen. rendendo non punibile (nel concorso degli altri requisiti) l'eventuale lesione dell'altrui
reputazione.
Sez. V, sent. n. 12107 del 03-12-1987 (cc. del 07-07-1987), D'Asaro (rv 177154).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
L'agente può invocare l'esimente dell'esercizio del diritto d'informazione sotto il profilo putativo, solo se
abbia provato di avere riscontrato con ogni possibile cura la verità dei fatti che si accingeva a narrare, al
fine di vincere ogni dubbio o incertezza intorno ad essi, e ciò nonostante sia incorso nell'errore di ritenere
che tali fatti fossero veri, e si sia determinato a divulgarli sul presupposto di tale verità. Nessuna efficacia
discriminante può invece riconoscersi all'errore in cui il soggetto incorra per non avere riscontrato la
verità del fatto, stante che in questo caso il suo errore attiene ad un elemento normativo, vertendo sulla
liceità del comportamento, e derivando da un'inesatta conoscenza dei propri obblighi e dei presupposti
normativi del diritto d'informazione che si pretende di esercitare: un siffatto errore è irrilevante anche se
attribuibile a mera negligenza, risolvendosi in definitiva in uno stato di ignoranza della legge penale.
Sez. V, sent. n. 12107 del 03-12-1987 (cc. del 07-07-1987), D'Asaro (rv 177155).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- interrogazioni ed interpellanze parlamentari
Le interpellanze e le interrogazioni parlamentari, pur non concretandosi in voti o, a stretto rigore, in
opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari a norma dell'art. 68 Cost., costituiscono atti
tipici del singolo parlamentare, riconosciuti nel diritto costituzionale ed espressamente previsti nei
regolamenti delle Camere, sicché anche in relazione ad essi i membri del Parlamento non possono essere
perseguiti per il contenuto diffamatorio degli atti stessi. Tale esclusione non tocca, però, l'oggettiva
illiceità dell'atto la quale riemerge con tutte le sue conseguenze quando concorrano terzi estranei o
quando successivamente il contenuto lesivo della reputazione sia diffuso da altri o dallo stesso
parlamentare al di fuori dell'esercizio delle funzioni "protette".
Sez. V, sent. n. 10221 del 30-09-1987 (cc. del 04-02-1987), Saraceni (rv 176745).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- interrogazioni ed interpellanze parlamentari
È configurabile il reato di cui all'art. 595 cod. pen. nel caso di diffusione a mezzo stampa del contenuto
diffamatorio di un'interpellanza o interrogazione parlamentare qualora sia omessa la formula dubitativa o
interrogativa dell'atto che esclude l'iniziale rispondenza dei fatti a verità obiettiva non ancora accertata, o
quando il titolo dell'articolo che contiene la notizia venga formulato in maniera da presentare
l'accadimento del fatto senza riferimento alla fonte e alla forma in cui è stato prospettato.
Sez. V, sent. n. 10221 del 30-09-1987 (cc. del 04-02-1987), Saraceni (rv 176746).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione col mezzo della stampa, l'esigenza di connessione dell'esimente del diritto di
cronaca con la verità obiettiva e totale della notizia, come pure il riconoscimento della dignità anche in
soggetti dalla reputazione compromessa, non escludono che la portata diffamatoria di un fatto vero e non
contestato (nella specie, volontaria affiliazione alla Loggia P2 di Gelli) sia tale da esaurire l'intera capacità
offensiva ed il disvalore sociale e morale del fatto attribuito e da rendere così irrilevante la divulgazione
contestuale o globale (in articoli contenuti nello stesso numero di un quotidiano) di un fatto non vero,
strettamente connesso con il primo, il cui carattere marginale o conseguenziale sia insuscettibile di ledere
ulteriormente la reputazione del soggetto (nella specie, partecipazione alla rituale cerimonia di
giuramento).
Sez. V, sent. n. 7850 del 30-06-1987 (cc. del 03-03-1987), Gambescia (rv 176282).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
Ai fini dell'effetto giustificante dell'esercizio del diritto di cronaca, in tema di reato di diffamazione col
mezzo della stampa, per stabilire se siano stati osservati i limiti di tale diritto, bisogna avere riguardo alla
verità, quale risulta al momento in cui la notizia viene diffusa e non già a quanto venga successivamente
accertato. Pertanto, l'eventuale discrepanza tra i fatti narrati e quelli effettivamente accaduti non esclude
che possa essere invocato l'esercizio del diritto di cronaca, anche sotto il profilo della putatività, quando
l'agente, pur avendo assolto tutti gli oneri connessi all'obbligo di un adeguato controllo delle notizie che
intende diffondere, si trovi ad avere una percezione difettosa o erronea della realtà. (Nella specie, relativa
a insussistenza del reato, i giudici di merito avevano ritenuto documentalmente provato che nel momento
in cui fu pubblicato l'articolo - nel quale il querelante veniva indicato come responsabile di indebita
esportazione di valuta all'estero per oltre due miliardi di lire - era in corso una indagine della Guardia di
Finanza tendente ad accertare illeciti valutari commessi dal querelante medesimo e che, dunque, la
notizia corrispondente, di cui questi aveva denunciato la falsità, era invece sicuramente vera, anche se,
per ragioni varie, la disponibilità finanziaria costituita all'estero era stata successivamente accertata per
circa cento milioni).
Sez. V, sent. n. 7876 del 30-06-1987 (cc. del 13-05-1987), Argentiero (rv 176303).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
Il diritto di critica politica, garantito dall'art. 21 della Costituzione, può essere esercitato entro e non oltre
i limiti della necessità dell'affermazione e della diffusione delle idee politiche professate, ed è anche
condizionato dall'obbligo di rispettare la verità obiettiva delle affermazioni che si immedesimano in fatti
determinati, perché, se si trascende da tali limiti e non si rispetta la verità obiettiva e la competizione
politica diventa un'occasione per aggredire la reputazione altrui (bene garantito anch'esso dall'art. 2 della
Costituzione), non si può configurare l'esercizio del diritto di critica e l'attribuzione ad altri, anche se
avversari politici, di fatti e comportamenti che comportino un giudizio di disistima costituisce
diffamazione.
Sez. V, sent. n. 6160 del 15-05-1987 (cc. del 12-02-1987), Pippucci (rv 175968).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione, qualora sulla base di fatti veri di per sé non diffamanti, si attribuiscano all'autore
dei fatti stessi specifiche intenzioni disonorevoli non dimostrate inequivocamente da quei fatti, non si
verte in ipotesi di esercizio del diritto di critica, consistente nella contrapposizione di idee mediante
disapprovazione, sia pure in toni aspri, di fatti compiuti o di giudizi espressi da altri.
Sez. V, sent. n. 5070 del 24-04-1987 (cc. del 12-12-1986), Adami (rv 175766).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
Allorché il giornalista, in sede di critica relativa ad avvenimenti di interesse politico e sociale, obbedisca al
potere-dovere d'informazione sulle più importanti emergenze della vita individuale e sociale, osservando
un linguaggio corretto e rispettoso della sfera privata della persona, non offende l'onore, il decoro e la
reputazione della stessa, che sono beni giuridici personali, non vulnerati quando le espressioni adoperate
investono la scelta politica del destinatario degli stessi. (Nella specie, un redattore e il direttore
responsabile de "L'Unità" erano stati assolti - poiché il fatto non costituisce reato - dal delitto di
diffamazione a mezzo stampa e dall'omesso esercizio di controllo sullo stesso, in danno di esponenti del
Partito radicale che li avevano denunciati per avere pubblicato in prima pagina un articolo dal titolo
"Infame ricatto: pubblicate tutto entro 48 ore o uccideremo D'Urso", il cui contenuto era ritenuto dai
querelanti diffamatorio).
Sez. V, sent. n. 5071 del 24-04-1987 (cc. del 12-12-1986), Mennella (rv 175770).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento soggettivo del reato
In tema di diffamazione a mezzo stampa va esclusa la responsabilità, per mancanza della volontà di
recare offesa all'altrui patrimonio morale, nel caso del cronista che, nel riferire la notizia di un attentato
terroristico, riporti anche le motivazioni, con espressioni denigratorie nei confronti della vittima,
contenute in un volantino di rivendicazione. (Nel caso di specie, un medico era stato accusato di aver
sfruttato i pazienti e di essersi dedicato a pratiche abortive).
Sez. V, sent. n. 1349 del 06-02-1987 (cc. del 05-11-1986), Fossati (rv 175021).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Nel delitto di diffamazione, il dolo richiesto è solo quello generico e deve consistere nella volontà
cosciente e libera di usare espressioni offensive, propalare notizie e commenti, con la consapevolezza
della loro attitudine a ledere l'altrui reputazione; qualora tale volontà esista nessuna rilevanza può
attribuirsi ai fini ed ai moventi dell'agente che possono assumere rilievo solo per giustificare la
concessione di attenuanti o la riduzione della pena, ma non per escludere l'elemento soggettivo.
Sez. V, sent. n. 12882 del 18-11-1986 (cc. del 29-10-1986), Conte (rv 174311).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
Non è consentita la divulgazione di fatti che nella loro materialità oggettiva rivestono gli estremi della
diffamazione, salvo che ragioni di pubblico interesse richiedano che anche tali fatti siano conosciuti, come
avviene per tutti quegli avvenimenti interessanti la vita collettiva e le persone che ne sono protagoniste,
la conoscenza dei quali è essenziale alla formazione della pubblica opinione, in modo che ognuno possa
fare le proprie scelte nel campo religioso, politico, della scienza e della cultura. In tali casi prevale
l'interesse pubblico all'informazione e si legittima, a termini dell'art. 51 cod. pen., la divulgazione anche
di fatti oggettivamente diffamatori, purché siano veri, o almeno seriamente accertati, e la divulgazione
rispetti il limite della continenza, cioè avvenga in termini di adeguatezza e usi forme espressive corrette,
anche senza evitare coloriture e toni aspri rientranti nel costume e termini oggettivamente offensivi che
non hanno equivalenti, purché non siano sovrabbondanti ai fini del concetto da esprimere. Rientrando la
puntuale e corretta applicazione dell'attività giudiziaria nell'interesse della collettività, niente di ciò che il
magistrato fa o dice anche in sede privata può dirsi indifferente alla pubblica opinione, quando le cose
dette o fatte siano idonee a valere come indici di valutazione rispetto all'esercizio delle funzioni.
Sez. V, sent. n. 10151 del 29-09-1986 (cc. del 23-04-1986), Emiliani (rv 173847).
Cassazione Penale
Attribuzione di un fatto determinato
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 595, secondo comma, cod. pen., non
è necessario che il fatto determinato sia rappresentato con estremi circostanziali di luogo, di tempo, di
modo ecc., ma è sufficiente che le espressioni usate evochino alla comprensione del lettore concrete
azioni vituperose.
Sez. V, sent. n. 9201 del 11-09-1986 (cc. del 25-06-1986), Teutsch (rv 173710).
Cassazione Penale
Soggetto passivo del reato
Ai fini del reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti di una collettività (nella specie, ebraica)
non è necessario che l'offesa sia percepita da tutti i componenti del gruppo.
Sez. V, sent. n. 2817 del 11-04-1986 (cc. del 16-01-1986), D'Amato (rv 172416).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione di dichiarazioni o di scritti lesivi della
reputazione altrui, costituisce mezzo tipico di diffusione della diffamazione, alla quale il giornalista
partecipa con apporto causale predominante, rispondendone a titolo di concorso nel reato, nulla rilevando
agli effetti dell'elemento intenzionale i motivi della pubblicazione o il personale dissenso dalle opinioni
riferite, non essendo richiesto l'"animus nocendi".
Sez. V, sent. n. 2817 del 11-04-1986 (cc. del 16-01-1986), D'Amato (rv 172418).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- concorso di persone nel reato
Risponde a titolo di concorso nel reato di diffamazione a mezzo stampa il giornalista che abbia causato la
pubblicazione di un'intervista, contenente dichiarazioni ritenute offensive dell'altrui reputazione, poiché
mediante il suo intervento si è resa di pubblico dominio la denigrazione della personalità morale
dell'offeso.
Sez. V, sent. n. 2826 del 11-04-1986 (cc. del 05-02-1986), Bonanota (rv 172422).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- parte civile
Le comunità israelitiche locali e l'unione di tali comunità, costituite per legge come persone giuridiche
(R.D. 30 ottobre 1930 n. 1731), possono essere soggetti passivi e danneggiati del reato di diffamazione a
mezzo stampa nei confronti della collettività ebraica. Tale qualità può rivestire anche il singolo
appartenente alla razza ebraica, dovendosi ritenere il comune interesse della collettività ebraica, a
differenza di quello generale per sua natura indivisibile, suscettibile di frazionamento e di considerazione
individuale. Ne deriva che, nell'ipotesi di costituzione di parte civile, compete la riparazione pecuniaria
prevista dall'art. 12 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 (disposizioni sulla stampa).
Sez. V, sent. n. 2817 del 11-04-1986 (cc. del 16-01-1986), D'Amato (rv 172417).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- nozione di stampa
In tema di diffamazione a mezzo stampa, nella nozione giuridica di stampa vanno comprese anche le
riproduzioni grafiche ottenute mediante il mezzo meccanico del ciclostile, non rilevando che con esso è
consentita, con una matrice, una riproduzione di esemplari in numero più limitato di quello ottenibile con
gli strumenti tipografici. Per la configurabilità del reato è poi necessario che l'idoneità del mezzo sotto
l'aspetto oggettivo sia integrata e vivificata dalla destinazione del ciclostilato alla diffusione mediante la
destinazione di esso ad una indifferenziata cerchia più o meno vasta di persone. (Nella specie, è stato
escluso che la sottoscrizione apposta in calce dagli autori dello scritto facesse perdere il carattere di
stampato).
Sez. V, sent. n. 647 del 23-01-1986 (cc. del 24-09-1985), Aufiero (rv 171612).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di diffamazione col mezzo della stampa, specie quando si tratta di scritto diretto al pubblico
ufficiale, quale è il Sindaco di un Comune, l'affissione dei manifesti nei pressi dell'abitazione del diffamato
e anche di fronte al portone di ingresso costituisce mezzo idoneo a portare a conoscenza del predetto
l'offesa e a far sì che questi la percepisca.
Sez. V, sent. n. 11783 del 10-12-1985 (cc. del 05-11-1985), Maldonato (rv 171296).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca si esercita legittimamente, così da escludere
la punibilità dell'agente, solo quando risulta contenuto entro rigorosi limiti che si radicano nella logica e
nell'ordinamento positivo e che consistono nella verità oggettiva dei fatti narrati e nella loro pertinenza,
nonché nella loro forma espositiva. A tale riguardo, occorre una corretta esposizione che, rendendo i fatti
narrati formalmente pertinenti, ne verifica anche sotto questo profilo la funzionalità rispetto agli interessi
sociali, al cui perseguimento sono estranee le espressioni inutilmente aggressive.
Sez. V, sent. n. 11778 del 10-12-1985 (cc. del 22-10-1985), Paglia (rv 171292).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di reati commessi col mezzo della stampa, di natura colposa, nell'esercizio del diritto di critica il
dissenso dalle opinioni e dal comportamento altrui deve essere espresso in termini corretti, senza
trascendere ad epiteti ingiuriosi o comunque a toni offensivi della dignità morale; per cui, cronaca e
critica, pur restando autonome concettualmente, possono anche esplicarsi con l'uso di toni
oggettivamente aspri e polemici. Ne consegue che, a tal fine, occorre un'indicazione sul rispetto del limite
di continenza formale tra la cronaca e la critica, avendo riguardo all'intensità delle esigenze
d'informazione della generalità dei cittadini, sulle ragioni per le quali le espressioni dell'articolista negative e polemicamente accentuate - abbiano travalicato i limiti della correttezza espositiva e siano
sconfinate nella denigrazione.
Sez. V, sent. n. 11725 del 06-12-1985 (cc. del 08-11-1985), Bianchi (rv 171283).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
Nella diffamazione per mezzo della stampa, la sussistenza solo supposta dalla verità obiettiva del fatto
diffamante, qualora fosse di per sé rilevante, non esclude il dolo del reato. In tal caso infatti lo stato
soggettivo di buona fede nell'esercizio putativo del diritto di cronaca, non riguarda (e quindi non esclude)
il dolo del reato di diffamazione ma solo le circostanze di fatto attinenti alla esimente ed alla sua
applicabilità; peraltro la verità putativa costituisce solo un elemento, di per sé insufficiente, del diritto di
cronaca, sicché, laddove manca uno solo dei due residui indispensabili elementi, interesse sociale alla
notizia o correttezza del linguaggio (insensibili all'errore), essa verità putativa non sortisce l'effetto di
escludere il reato.
Sez. V, sent. n. 9398 del 21-10-1985 (cc. del 07-06-1985), Stamerra (rv 170782).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
Nella diffamazione per mezzo della stampa la esimente del diritto di cronaca presuppone la condotta
lesiva della reputazione altrui ed il relativo dolo, le cui conseguenze sono appunto impedite dalla
esimente stessa, la quale non opera dall'interno, per eliminazione di un elemento costitutivo del reato (in
particolare il dolo) ma dall'esterno, quale causa impeditiva della punibilità o della responsabilità: ciò
spiega perché l'ignoranza della esimente non esclude l'operatività della stessa (art. 59, primo comma,
cod. pen.).
Sez. V, sent. n. 9398 del 21-10-1985 (cc. del 07-06-1985), Stamerra (rv 170783).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
La divulgazione di fatti che nella loro materialità obiettiva rivestono gli estremi della diffamazione non è
consentita, salvo che ragioni di interesse pubblico richiedano che anche tali fatti siano conosciuti, come
accade per tutti quegli avvenimenti interessanti la vita collettiva e le persone che ne sono protagoniste, la
conoscenza dei quali è essenziale alla formazione della pubblica opinione. In tal caso, ferma la
sussistenza dell'interesse pubblico all'informazione, occorre per la ravvisabilità dell'esimente dell'esercizio
del diritto di critica che i fatti divulgati siano veri, o almeno seriamente accertati, e che la divulgazione
avvenga in termini di adeguatezza, cioè rispetti il limite della continenza intesa come moderazione,
proporzione, misura. Tale concetto non va però inteso in senso assoluto e non possono quindi ritenersi
vietati coloriture o toni aspri e polemici rientranti nel costume e termini oggettivamente offensivi che non
abbiano equivalenti e non siano sovrabbondanti ai fini del concetto da esprimere.
Sez. V, sent. n. 8581 del 05-10-1985 (cc. del 03-05-1985), Ruschini (rv 170572).
Cassazione Penale
Attribuzione di un fatto determinato
Per fatto determinato, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 595, comma
secondo, cod. pen., s'intende il fatto concretamente individuabile mediante l'indicazione dell'azione o
delle azioni che si affermano essere state commesse da qualcuno e non la generica attribuzione di qualità
o di attività disonoranti; fatto determinato, in altri termini, è il fatto sufficientemente delineato nel suo
carattere e nei suoi elementi essenziali in modo che ne derivi quell'aspetto di più agevole credibilità come
fatto reale, produttivo di quel maggiore pregiudizio alla reputazione, nel quale si concreta la "ratio" della
suddetta aggravante. (Nella specie, è stata esclusa la circostanza di cui all'art. 595, comma secondo, cod.
pen., nell'attribuzione della qualifica di "esportatore di valuta" non accompagnata dall'indicazione di
circostanze concrete, quali il tempo e l'ammontare dell'esportazione).
Sez. V, sent. n. 8282 del 02-10-1985 (cc. del 09-05-1985), Taverna (rv 170496).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- contestazione del reato
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della ritualità della contestazione, è sufficiente che
l'articolo diffamatorio sia individuato mediante la data, il titolo, la testata del periodico ed il riferimento ad
alcuni passi; non occorre cioè che nel capo d'imputazione il testo dell'articolo sia riportato integralmente
o che le espressioni siano riprodotte testualmente.
Sez. V, sent. n. 8295 del 02-10-1985 (cc. del 29-05-1985), Piccione (rv 170504).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
Il diritto di critica trova un limite funzionale anche nel modo e nella forma delle espressioni usate che non
debbono risolversi in una manifestazione che si prospetti come vera e propria avversione determinata da
animosità personale e che non deve concretizzarsi nel deliberato proposito di screditare l'attività
professionale e la vita intima altrui, usando toni sarcastici, scherno e derisione. Il privato cittadino non
può mai ergersi a giudice delle altrui indegnità; può disapprovare, criticare e screditare anche con
asprezza, specie nelle competizioni politiche, ma ciò deve fare mantenendosi comunque nei limiti della
necessità dell'affermazione e della diffusione del suo pensiero. Allorché invece egli trasmodi da tali limiti,
il diritto di critica si trasforma in un'aggressione dell'altrui reputazione e quindi non può che conseguirne
la responsabilità per il delitto di diffamazione. Ma se nelle contese politiche è ammesso e consentito un
più ampio esercizio del diritto di critica, ciò non può in egual modo valere nel campo della critica
giornalistica e ancor più in quella storica. Quest'ultima deve infatti essere condotta con più freddo e
meditato raziocinio, a mezzo cioè di un'attenta e penetrante indagine sugli avvenimenti e sugli atti, per
trarne poi giudizi anche polemici ed in opposizione, ma mai tali da coinvolgere l'intera personalità del
soggetto che di essi sia stato interprete o protagonista. Tali giudizi poi possono essere senz'altro negativi
ed anche di grave e vivace dissenso, ma debbono essere sempre motivati ed espressi in termini corretti,
misurati e obiettivi.
Sez. V, sent. n. 7951 del 10-09-1985 (cc. del 30-05-1985), Tanini (rv 170339).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- nozione di stampa
Nel caso in cui l'imputato è accusato di aver fatto stampare una lettera contenente notizie lesive della
reputazione e del buon nome, anche commerciale, di un altro soggetto e di averla, poi, diffusa in varie
località, indirizzandola agli uffici ed enti indicati nell'intestazione della lettera stessa, non si configura il
reato di diffamazione a mezzo stampa. Infatti, non può considerarsi "stampato", in materia di
diffamazione a mezzo stampa, la riproduzione meccanica di una lettera in diversi esemplari da recapitare
a destinatari ben individuati ed indicati nella stessa missiva.
Sez. I, sent. n. 1988 del 18-07-1985 (ud. del 28-06-1985), Cirio (rv 170148).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- offesa alla reputazione
In tema del reato di diffamazione, la sfera morale altrui può essere lesa sia con modalità direttamente ed
oggettivamente aggressive del diritto all'apprezzamento e all'opinione altrui, sia con modalità che,
oggettivamente non lesive, tali diventano per le forme con cui vengono estrinsecate. (Applicazione in
tema di istanza di opposizione ad un trasferimento deciso dal comando superiore nei confronti di un
sottufficiale dei Carabinieri).
Sez. I, sent. n. 6383 del 25-06-1985 (cc. del 12-03-1985), Di Gianfrancesco (rv 169931).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- comunicazione con più persone
In tema di diffamazione, la comunicazione con più persone non perde il carattere criminoso se è fatta in
via confidenziale o riservata.
Sez. V, sent. n. 5267 del 28-05-1985 (cc. del 03-05-1985), D'Aguanno (rv 169471).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- comunicazione con più persone
Ai fini della configurabilità del requisito della comunicazione con più persone concorrono a formare il
numero delle persone sia quelle diverse da coloro ai quali l'agente si è direttamente indirizzato, sia i
prossimi congiunti del diffamatore o del diffamato, sia persone che siano già informate del fatto offensivo
attribuito.
Sez. V, sent. n. 5267 del 28-05-1985 (cc. del 03-05-1985), D'Aguanno (rv 169472).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non hanno alcuna rilevanza i moventi e le finalità dell'azione. Il
dolo si identifica infatti nella volontà libera e cosciente di propalare notizia o commenti con la
consapevolezza della loro attitudine a ledere l'altrui reputazione.
Sez. V, sent. n. 5258 del 28-05-1985 (cc. del 17-04-1985), Di Baccio (rv 169461).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
La cosiddetta "diffamazione generica" a mezzo stampa non va identificata soltanto con le valutazioni od i
giudizi offensivi dell'altrui reputazione, in quanto lo stesso risultato può essere conseguito con la
narrazione di fatti, che, sebbene sprovvisti dei connotati idonei a conferire loro una concreta
determinatezza o specificità, siano ugualmente capaci di additare alla pubblica disistima colui che ha
commesso quei fatti, se questi hanno un intrinseco contenuto di illiceità.
Sez. V, sent. n. 5258 del 28-05-1985 (cc. del 17-04-1985), Di Baccio (rv 169459).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di diffamazione a mezzo stampa, colui che pubblica un articolo - qualunque sia la forma ad esso
attribuita - non può ritenere vera una notizia pubblicata da altri, ma deve, prima di utilizzarla per le sue
valutazioni, accertarne l'attendibilità. Tale onere non è assolto quando ci si affidi ad una fonte che non ha
pretese di esprimere certezze (nella specie, lettera di un cittadino già pubblicata da un quotidiano), e
successivamente ripresa sullo stesso giornale.
Sez. V, sent. n. 5258 del 28-05-1985 (cc. del 17-04-1985), Di Baccio (rv 169460).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- attribuzione di un fatto determinato- - nozione
In tema di diffamazione a mezzo stampa, deve essere considerato "fatto determinato" soltanto quello
concretamente individuabile attraverso l'indicazione di particolari circostanze, necessarie per specificare
l'azione disonorevole che si attribuisce ad un soggetto.
Sez. V, sent. n. 5258 del 28-05-1985 (cc. del 17-04-1985), Di Baccio (rv 169458).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
Anche nei rapporti tra persone esercenti la medesima attività professionale, se è consentito manifestare
giudizi negativi sull'operato del collega, nel legittimo esercizio del diritto di critica, questa ultima deve
però rimanere nell'ambito di un dissenso motivato su basi tecnico scientifiche ed espresso in termini
corretti, misurati ed obiettivi e non assumere toni lesivi della dignità morale e professionale del collega.
Sez. VI, sent. n. 5490 del 28-05-1985 (cc. del 24-04-1985), Zanelli (rv 169532).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca è legittimamente esercitato quando sia
conforme a taluni peculiari caratteri, individuabili nella verità oggettiva, nella pertinenza sostanziale, nella
correttezza formale dei dati. È necessario cioè che venga inderogabilmente rispettato il limite esterno ed
interno della verità oggettiva di quanto riferito. L'agente deve poi rappresentare con assoluta fedeltà (nel
pensiero e nella parola) gli avvenimenti così come sono o si presentano. Ne deriva che solo il rispetto
della verità rende lecita la narrazione, evoca l'effetto giustificante e condiziona la stessa sussistenza del
diritto di cronaca e la legittimità del suo esercizio. In tal modo soltanto viene meno l'antigiuridicità del
fatto, che diversamente sarebbe pregiudizievole per la reputazione altrui.
Sez. V, sent. n. 4563 del 10-05-1985 (cc. del 13-02-1985), Criscuoli (rv 169146).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, qualora venga esercitato il diritto di cronaca, la verità della
notizia può sempre essere oggetto di prova ai fini dell'accertamento della sussistenza del menzionato
diritto, quale presupposto per la verifica dell'operatività dell'effetto scriminante. L'ordinamento giuridico,
attraverso l'art. 21 Cost. e l'art. 51 cod. pen., riconosce al soggetto interessato la facoltà di dimostrare il
legittimo esercizio del diritto stesso, fornendo la prova della corrispondenza al vero della narrazione. In
tal caso non entrano in discussione la disciplina ed il regime dell'"exceptio veritatis" ed i limiti sostanziali
e processuali della medesima, la cui ipotesi normativa può trovare applicazione solo quando non sia
evocabile il diritto di cronaca per difetto dei connotati di continenza.
Sez. V, sent. n. 4563 del 10-05-1985 (cc. del 13-02-1985), Criscuoli (rv 169147).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
Non è configurabile il reato di diffamazione a mezzo stampa, quando la narrazione riferisca fatti privati
che, per le modalità che li circostanziano, le cause che li determinano ed i fini che li ispirano, possono
interessare la collettività e concorrere a creare o completare l'informazione, nonché ad orientare
correttamente la pubblica opinione.
Sez. V, sent. n. 4563 del 10-05-1985 (cc. del 13-02-1985), Criscuoli (rv 169152).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio legittimo del diritto di cronaca, anche sotto il profilo
putativo, non può essere disgiunto dall'uso legittimo delle fonti informative. Pertanto, può configurarsi
l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca, a favore dell'agente che ritenga per errore
involontario che i fatti narrati siano veri, solo quando questi abbia assolto l'onere di esaminare,
controllare e verificare i fatti oggetto della sua narrazione ed offerto la prova della cura da lui posta negli
accertamenti svolti per vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine a quella verità.
Sez. V, sent. n. 4567 del 10-05-1985 (cc. del 27-02-1985), Gamba (rv 169153).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- attribuzione di un fatto determinato- - natura di circostanza
aggravante
L'ipotesi di cui all'art. 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, diffamazione commessa col mezzo della
stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, costituisce circostanza aggravante
complessa del reato di cui all'art. 595 cod. pen. e non ipotesi autonoma di reato.
Sez. V, sent. n. 3373 del 12-04-1985 (cc. del 16-11-1984), Sensini (rv 168658).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo della stampa, la causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. si
configura solo se i fatti divulgati siano veri o seriamente accertati, e se, inoltre, l'interesse pubblico
all'informazione sia appagato in termini di adeguatezza. Nondimeno, come non inducono il superamento
del limite della verità piccole inesattezze, che incidono su semplici modalità del fatto narrato senza
modificarne la struttura essenziale, così anche l'altro requisito va inteso in senso relativo, potendo nei
singoli casi risultare adeguati anche coloriture e toni aspri o polemici.
Sez. V, sent. n. 1419 del 11-02-1985 (cc. del 15-11-1984), Zollo (rv 167836).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
Poiché non esistono fonti informative privilegiate, il semplice affidamento sulla attendibilità della fonte di
informazione non è sufficiente per il riconoscimento della scriminante putativa dell'esercizio del diritto di
cronaca. Tale scriminante è ipotizzabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto
narrato, il cronista abbia tuttavia assolto l'onere di esaminare, controllare e verificare i fatti oggetto della
sua narrazione ed offerto la prova della cura da lui posta negli accertamenti svolti per vincere ogni dubbio
ed incertezza prospettabili in ordine a quella verità. (Nella specie, un giornalista imputato del reato di
diffamazione a mezzo stampa aveva invocato l'esimente putativa del diritto di cronaca asserendo di aver
pubblicato la notizia ritenendola vera in quanto diffusa dalla Rai).
Sez. U., sent. n. 8959 del 23-10-1984 (cc. del 30-06-1984), Ansaloni (rv 166252).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste lesione della reputazione altrui (persona fisica o
giuridica, partito, gruppo, comitato, associazione), qualora l'agente abbia manifestato il suo pensiero su
un tema sociale, politico, economico, di costume o di interesse generale ovvero abbia formulato
un'interpretazione errata di un disegno, proposta o norma legislativa, quando l'opinione sia stata
espressa nella sua realtà letterale in termini corretti ed "ex se" non oggettivamente offensivi. (Nella
specie, trattavasi di querela sporta dal segretario del Partito Radicale e dai componenti del comitato
promotore del referendum sull'aborto nei confronti del direttore responsabile del periodico "L'informatore
repubblicano" per un articolo intitolato "Che cosa ne sarebbe se venissero approvati i referendum").
Sez. V, sent. n. 8313 del 09-10-1984 (cc. del 22-05-1984), Folli (rv 166007).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
Non sussiste il delitto di diffamazione a mezzo stampa qualora l'agente eserciti il diritto di cronaca e di
critica politica - anche se espresso con "vis polemica" - purché manchi il suo personale giudizio di
certezza in merito alla veridicità dei fatti riferiti e sussista l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti.
(Nella specie, trattavasi di un ciclostilato affisso nella bacheca della sede di un partito politico di Arezzo.
Nel volantino erano state riportate frasi lette dal capogruppo dello stesso partito alla seduta del Consiglio
comunale unitamente ad ampi stralci dell'ordinanza di rinvio a giudizio degli imputati della strage del
treno Italicus. In detto ciclostilato si affermava che il querelante "sarebbe stato il finanziatore e lo
sponsorizzatore dei neofascisti aretini" e che un volantino di rivendicazione di un attentato "sarebbe stato
scritto sotto sua dettatura").
Sez. V, sent. n. 7674 del 27-09-1984 (cc. del 27-06-1984), Nenci (rv 165804).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la legittimità dell'esercizio del diritto di critica politica va
desunto da quello di libera espressione della propria opinione nonché d'informazione pluralistica. Il limite
è costituito dalla necessità che la critica politica non trasmodi in attacco alla sfera privata della persona, e
che sussista un pubblico interesse alla conoscenza dei fatti.
Sez. V, sent. n. 7674 del 27-09-1984 (cc. del 27-06-1984), Nenci (rv 165803).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- contestazione del reato
Agli effetti della ritualità delle contestazioni effettuate dal P.M. nel giudizio direttissimo nel caso di
procedimento per reato di diffamazione mediante una pubblicazione libraria, l'indicazione del titolo
dell'opera, dei passi più significativi e del ruolo di ciascun imputato costituiscono elementi di riferimento
tali che consentono all'imputato di conoscere l'oggetto della controversia e gli rendono possibile
l'attuazione della difesa. Ne consegue che non è affetto da nullità il relativo decreto di citazione per
presunta incertezza sui fatti di causa.
Sez. I, sent. n. 604 del 28-05-1984 (ud. del 19-03-1984), Rossi (rv 164388).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
Nelle competizioni politiche è lecito, in quanto rientra nell'esercizio dei diritti di libertà garantiti a tutti i
cittadini dalla Costituzione, criticare, disapprovare anche con espressioni e toni aspri, fatti e
comportamenti degli avversari. Si trascende però dai limiti dell'esigenza della affermazione delle idee
proprie e di quelle del partito ed il confronto o il contrasto diventano un pretesto quando l'attribuzione
agli avversari politici di episodi e fatti comporti disistima in pubblico. In tal caso sussiste il reato di
diffamazione.
Sez. V, sent. n. 4549 del 17-05-1984 (cc. del 24-02-1984), Di Mambro (rv 164219).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'integrità morale della personalità di un magistrato, come di
ogni altro "homo publicus", va tutelata nella sua intangibile sfera di onorabilità. È pur vero infatti che la
critica e la cronaca possono essere tanto più larghe e penetranti quanto più alta è la posizione pubblica
della persona, e che rientra nell'interesse della collettività nazionale la corretta e puntuale esplicazione
dell'attività giudiziaria, ma è altrettanto incontestabile che nei confronti di un giudice sono del pari
operanti i limiti del potere-dovere conferito al giornalista di ragguagliare il lettore sulle più notevoli ed
importanti emergenze della vita individuale ed associata. Tali limiti vanno individuati nella verità della
notizia pubblicata, nel pubblico interesse alla conoscenza dei fatti, nella correttezza del linguaggio.
Sez. V, sent. n. 3473 del 16-04-1984 (cc. del 23-01-1984), Franchini (rv 163719).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
Il diritto di critica giornalistica, che rientra tra i diritti pubblici soggettivi inerenti alla libertà di pensiero e
di stampa, deve consistere in un dissenso motivato, espresso in termini corretti e misurati e non deve
assumere toni gravemente lesivi dell'altrui dignità morale e professionale. Il limite all'esercizio di tale
diritto deve intendersi superato quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un
piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato,
giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed
obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta.
Sez. V, sent. n. 3467 del 16-04-1984 (cc. del 20-01-1984), Saviane (rv 163712).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Ad integrare l'elemento soggettivo del reato di diffamazione è sufficiente il dolo generico, che consiste
nella volontà di compiere atti lesivi dell'altrui reputazione con la consapevolezza dell'idoneità offensiva
delle espressioni pronunciate o dei fatti riferiti, mentre nessuna rilevanza può attribuirsi al movente o
all'attinenza del fine con l'esercizio di un diritto.
Sez. V, sent. n. 2299 del 12-03-1984 (cc. del 17-01-1984), Luci (rv 163120).
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Elemento soggettivo del reato
In tema di diffamazione è sufficiente il dolo generico, che consiste nella volontà cosciente e libera di
propagare notizie e commenti con la consapevolezza della loro attitudine a ledere l'altrui reputazione, con
esclusione di ogni rilevanza per i moventi e le finalità dell'agente.
Sez. V, sent. n. 546 del 23-01-1984 (cc. del 07-11-1983), Brufani (rv 162214).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
La pubblicazione anche fedele delle dichiarazioni di terzi, che siano lesive della reputazione altrui,
costituisce veicolo tipico di diffusione della diffamazione. A questa il giornalista partecipa con apporto
causale predominante e ne risponde, entro lo schema del concorso di persone nel reato, qualora il fatto
non sia giustificato dall'esercizio dello "ius narrandi", collegato al limite della verità della notizia, che egli
ha il dovere giuridico di controllare, per evitare che la stampa, deviando dalla sua retta funzione
informatrice, si trasformi in "cassa di risonanza" delle offese della reputazione. Né ha rilievo che il
giornalista non sia d'accordo con le opinioni manifestate dall'intervistato, essendo all'uopo sufficiente la
volontaria diffusione della dichiarazione diffamatoria.
Sez. V, sent. n. 480 del 19-01-1984 (cc. del 20-10-1983), Scalfari (rv 162155).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica storica, derivante dall'art. 21 Cost. e non
dall'art. 33 Cost., ha efficacia scriminante, purché rispetti i limiti della verità dei fatti e del modo della loro
prospettazione. (Applicazione con riferimento al libro "Morte a Roma").
Sez. V, sent. n. 6 del 04-01-1984 (cc. del 29-09-1983), Katz (rv 161977).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, rientra nell'ambito del diritto di critica storica l'indagine
condotta non soltanto sulle opere ma anche sulla persona nei suoi aspetti più intimi e riservati e la
conseguente formulazione, quale risultato della ricerca, di conclusioni negative che, pur nella forma
serenamente obiettiva, suonino riprovazione morale dell'individuo. È però necessario da un lato che le
"intuizioni" storiche siano fondate su accadimenti dimostrati, tanto più rigorosamente quanto più
moralmente squalificante sia il giudizio espresso, e dall'altro che la narrazione sia improntata a quella
serena compostezza che, senza escludere la partecipe commozione dello scrittore verso fatti e uomini del
passato, riveli la dignità e la responsabilità dell'ufficio dello storico. (Applicazione con riferimento al libro
"Morte a Roma").
Sez. V, sent. n. 6 del 04-01-1984 (cc. del 29-09-1983), Katz (rv 161978).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- reiterazione del reato
In tema di diffamazione a mezzo stampa, dopo la consumazione del reato coincidente con la diffusione
della prima edizione, possono essere commessi altri reati di diffamazione con successive edizioni.
L'edizione di un libro, successiva alla prima, non si risolve necessariamente in un fatto penalmente
irrilevante poiché, contrariamente ai meri atti riproduttivi di più esemplari mediante il procedimento della
stampa, è compiutamente autonoma sul piano fenomenico e su quello giuridico-amministrativo.
Sez. V, sent. n. 6 del 04-01-1984 (cc. del 29-09-1983), Katz (rv 161976).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto, di cronaca e di critica all'opera altrui deve
ritenersi superato quando l'agente trascenda ad attacchi personali diretti a colpire su un piano individuale
la figura morale del soggetto criticato, dato che in tale ipotesi l'esercizio del diritto non rimane nell'ambito
di una seria esposizione oggettiva dei fatti e di una critica misurata, ma trascende nel campo
dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta.
Sez. V, sent. n. 10881 del 16-12-1983 (cc. del 26-10-1983), Zollo (rv 161768).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- ingiuria
Nell'ipotesi di diffamazione a mezzo di lettera indirizzata a più persone, concorre il reato di ingiuria,
qualora la missiva venga inviata anche alla parte offesa.
Sez. V, sent. n. 2498 del 06-10-1983 (ud. del 07-07-1983), Loy (rv 160454).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
Il diritto di cronaca giornalistica può essere esercitato anche quando ne derivi una lesione all'altrui
reputazione purché sussistano tre condizioni che si sostanziano nell'interesse pubblico alla conoscenza dei
fatti riferiti, nell'esposizione dei fatti entro i confini dell'obiettività, e nella verità obiettiva o
verosimiglianza dei fatti narrati.
Sez. V, sent. n. 7775 del 01-10-1983 (cc. del 06-05-1983), Bertoldi (rv 160374).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
Il diritto di cronaca giornalistica costituisce un aspetto essenziale del diritto di libertà di manifestazione
del pensiero riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione e può, pertanto, essere esercitato anche quando
ne derivi una lesione all'altrui reputazione, atteggiandosi a causa di giustificazione ai sensi dell'art. 51
cod. pen. Tale diritto, però, non è assoluto ed i suoi limiti, in aderenza proprio alle finalità sociali che
persegue, vanno ravvisati: a) nella necessità che l'esposizione della notizia sia obiettiva e serena, nel
senso che non si tratti di un'incivile denigrazione dell'altrui personalità; b) nella necessità che esista un
pubblico interesse alla conoscenza dei fatti; c) nella necessità che la notizia pubblicata sia vera, o almeno
sia stata seriamente accertata. Pertanto, il giornalista, per poter addurre come scriminante l'esercizio del
diritto di cronaca, deve essere diligente ed accorto, sia nello scegliere le fonti d'informazione e nel
vagliarne caso per caso l'attendibilità, sia nell'esperire i controlli che la perizia professionale può
suggerirgli. Se a tale condotta non si uniforma e la notizia è falsa, egli non agisce più nell'ambito di liceità
riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione, ma resta soggetto alla sanzione dell'art. 595 cod. pen.
Sez. V, sent. n. 7776 del 01-10-1983 (cc. del 26-05-1983), Paolucci (rv 160375).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di critica
Le espressioni giornalistiche per rientrare nell'ambito dell'esercizio del diritto di critica non possono venir
meno all'obbligo della correttezza del linguaggio, come si conviene ad una comunicazione al pubblico del
proprio pensiero e, soprattutto, al rispetto dell'altrui personalità, qualunque sia la posizione sociale o
politica.
Sez. V, sent. n. 7786 del 01-10-1983 (cc. del 07-06-1983), Pratesi (rv 160381).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento soggettivo del reato
Ai fini dell'elemento psicologico del reato di diffamazione a mezzo stampa, sono irrilevanti i motivi dai
quali il giornalista è stato determinato, essendo richiesto solo il dolo generico, e cioè la coscienza del
contenuto lesivo per l'altrui reputazione delle espressioni usate e la volontà di usarle.
Sez. V, sent. n. 7341 del 02-09-1983 (cc. del 14-04-1983), Minerva (rv 160145).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, è configurabile l'esimente del diritto di cronaca anche sotto il
profilo putativo.
Sez. V, sent. n. 7341 del 02-09-1983 (cc. del 14-04-1983), Minerva (rv 160144).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, sussiste l'esimente del diritto d'informazione, sancito dall'art.
21 della Costituzione come manifestazione del diritto soggettivo alla libertà di opinione, quando venga
esercitato con l'osservanza del duplice limite della verità e della continenza della notizia resa pubblica.
Occorre cioè da un lato che la notizia sia vera o almeno seriamente e scrupolosamente verificata e
dall'altro che la pubblicazione soddisfi un interesse sociale e sia eseguita senza alcun intento denigratorio.
Sez. V, sent. n. 7177 del 02-08-1983 (cc. del 10-05-1983), Vespasiano (rv 160106).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- interrogazioni ed interpellanze parlamentari
Sussiste il reato di diffamazione qualora sia data diffusione, a mezzo di manifesti, senza un motivo
legittimo, ad un'interrogazione parlamentare lesiva dell'altrui reputazione.
Sez. V, sent. n. 7177 del 02-08-1983 (cc. del 10-05-1983), Vespasiano (rv 160105).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- comunicazione con più persone
Ai fini del delitto di diffamazione, non occorre che la propagazione a più persone dei fatti lesivi dell'onore
o del decoro di una persona avvenga simultaneamente, potendo avvenire in momenti distinti come nel
caso in cui l'agente comunichi l'offesa ad una sola persona perché questa, a sua volta, la comunichi ad
altri.
Sez. V, sent. n. 6447 del 11-07-1983 (cc. del 17-05-1983), Garatti (rv 159881).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato:- comunicazione con più persone
Si configura il delitto di diffamazione anche se le frasi offensive sono contenute in un telegramma,
ricorrendo in tal caso l'estremo della comunicazione con più persone (impiegato del telegrafo e
destinatario).
Sez. V, sent. n. 6447 del 11-07-1983 (cc. del 17-05-1983), Garatti (rv 159882).
Cassazione Penale
Attribuzione di un fatto determinato
Per fatto determinato nei delitti contro l'onore deve intendersi quello consistente nell'attribuzione di una
condotta sufficientemente specificata, a nulla rilevando che non ne siano precisati il tempo e il luogo.
Sez. V, sent. n. 4876 del 26-05-1983 (cc. del 07-04-1983), D'Ambra (rv 159216).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'errore riguardante gli elementi costitutivi del diritto di
cronaca, come nel caso in cui l'agente reputi non necessaria, ai fini dell'esercizio dell'anzidetto diritto,
costituzionalmente garantito, la verità dei fatti narrati, non scusa, posto che esso afferisce alla
valutazione normativa dell'esimente ex art. 51 cod. pen. e, come tale, si addimostra insuscettibile di
rendere operante la causa di esenzione dalla pena, contemplata nell'art. 59, terzo comma, cod. pen.
(Nella specie, si è anche precisato che la causa di esclusione della punibilità ex art. 59, terzo comma,
cod. pen., si rende operativa solo quando l'agente, pur nella consapevolezza della necessità della verità
oggettiva della notizia, ritenga per errore involontario che gli accadimenti riferiti siano veri: in tal caso - si
è detto - il soggetto non è punibile non perché eserciti un diritto, ma perché viene a mancare l'elemento
psicologico del reato di diffamazione).
Sez. U., sent. n. 4950 del 26-05-1983 (cc. del 26-03-1983), Narducci (rv 159239).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- diritto di cronaca
Ai fini del reato di diffamazione a mezzo stampa, non può, in difetto della corrispondenza tra fatti narrati
e fatti realmente accaduti, invocarsi il legittimo esercizio del diritto di cronaca ex art. 51 cod. pen.,
risultando, in tal caso, del tutto insussistente l'anzidetto diritto che non si esplica in una qualunque
narrazione dei fatti, bensì nella narrazione oggettiva e formalmente corretta di quelli veramente accaduti
e socialmente rilevanti. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si sono chiariti i limiti del diritto
di cronaca, presidiato dalla garanzia costituzionale, puntualizzandosi l'esigenza della verità oggettiva e
non già quella della verosimiglianza o veridicità, la necessità della correttezza delle espressioni e, infine,
la "pertinenza dei fatti narrati", nel senso che deve esservi correlazione tra gli accadimenti riferiti e
l'interesse sociale alla conoscenza degli stessi).
Sez. U., sent. n. 4950 del 26-05-1983 (cc. del 26-03-1983), Narducci (rv 159240).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Nei delitti contro l'onore, sebbene non sia richiesto un dolo specifico, è pur sempre necessaria la volontà
dell'evento, che è quella di recare offesa all'altrui patrimonio morale. Ma tale intenzione è normalmente
insita nella stessa volontà dell'azione lesiva, per cui non ha bisogno di essere provata, salvo casi
particolari in cui la peculiarità della vicenda lasci intravedere che il fine perseguito è diverso dall'offesa.
Sez. V, sent. n. 1341 del 15-02-1983 (cc. del 10-01-1983), Greco (rv 157440).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- elemento materiale del reato e fattispecie
Il reato di diffamazione commesso col mezzo della stampa può consistere anche nell'autonoma efficacia e
suggestione del titolo rispetto al testo, specie quando il titolo travisi ed amplifichi un testo veritiero.
Sez. V, sent. n. 1298 del 10-02-1983 (cc. del 12-01-1983), Scalfari (rv 157405).
Cassazione Penale
Diffamazione con il mezzo della stampa:- momento consumativo del reato
Poiché non è ammesso l'esercizio putativo del diritto di cronaca, l'errore sulla verità del fatto riferito, che
deve essere vero obiettivamente, non esclude la punibilità in ordine al reato di diffamazione commesso
col mezzo della stampa.
Sez. V, sent. n. 72 del 07-01-1983 (cc. del 24-09-1982), Pietra (rv 156780).