Proteggere i bambini insegnando la fiducia

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Proteggere i bambini insegnando la fiducia
Si dice che i bambini siano la “bocca della verità”: non è così secondo la Cassazione Penale, almeno a
leggere la recente pronuncia, numero 5935, datata 15 febbraio 2012.
Dalla lettura della sentenza emessa dalla Suprema Corte si evince, infatti, come l’unica similitudine tra i
fanciulli ed il celebre oracolo stia nel mettere seriamente a repentaglio l’incolumità (quantomeno
patrimoniale) di chi si affidi loro senza troppo indugiare alla ricerca del vero.
La vicenda processuale origina dal comportamento di due genitori, G.M. e M.T., i quali, a seguito di un
provvedimento disciplinare assunto dalla maestra nei confronti del proprio figlio, M.M., colpevole di non
aver portato a termine i compiti assegnatigli per il fine settimana, ritenendo tale episodio l’ultimo atto di un
ingiustificato atteggiamento persecutorio assunto dall’insegnante nei confronti dello scolaro, così come già
in precedenza lamentato dallo stesso, e assertivamente culminato in episodi di violenza fisica e morale,
procedevano ad informare del fatto il dirigente scolastico ed il provveditorato agli studi.
Non paghi, portavano altresì la notizia all’attenzione della stampa, tanto che il quotidiano “Il Resto del
Carlino”, ritenendo l’episodio di indubbio interesse, dedicava alla vicenda un articolo in cui, pur non
essendo indicato il nome dell’insegnante, la stessa veniva descritta in maniera tale da renderne quanto mai
agevole l’identificazione.
Venuta a conoscenza di quanto sopra, la maestra, ritenendo compromessa la propria reputazione,
provvedeva a sporgere denuncia nei confronti dei genitori del minore, per i reati di diffamazione e calunnia.
Seguivano due gradi di giudizio, all’esito dei quali, la Corte d’Appello, pur accertando l’intervenuta
prescrizione dei reati ascritti ai due genitori, condannava tuttavia gli stessi al risarcimento dei danni nei
confronti della parte lesa.
Il Giudice di merito, infatti, ritenuta l’assoluta infondatezza delle accuse rivolte nei confronti dell’insegnante
riteneva che i due genitori, mossi da una volontà di ritorsione verso la medesima, “rea” di aver punito il loro
figlio per il mancato espletamento dei compiti, avessero deliberatamente dato pubblicità alla versione dei
fatti narrata da quest’ultimo, senza minimamente accertarsi della rispondenza al vero delle predette
affermazioni, incorrendo, così, nel reato di diffamazione.
I due genitori ricorrevano, pertanto, in Cassazione, rimarcando, oltre alla carenza di motivazione circa
l’intento ritorsivo loro attribuito – da escludersi in considerazione dell’intima convinzione degli imputati
circa la veridicità dei racconti del loro figliolo – la mancata valutazione, da parte della Corte Territoriale,
dell’esimente costituita dal generale dovere, gravante sui genitori, di proteggere l’integrità psico-fisica dei
propri figli, in virtù di cui gli stessi si sarebbero risolti ad agire, in maniera tanto decisa, nei confronti
dell’insegnante.
La Suprema Corte, tuttavia, respingeva in toto l’impianto difensivo della coppia genitoriale, proprio in
considerazione dei limiti di applicazione dell’esimente dagli stessi invocata.
Gli Ermellini hanno, infatti, ritenuto che il comportamento dei ricorrenti, atto a gettare discredito sulla
persona della docente, non possa trovare giustificazione in ragione della convinzione della rispondenza al
vero dei racconti riportati dal proprio figlio e, così pure, per quanto riguarda l’esercizio del dovere di
protezione, dovendosi, pertanto, confermare la sentenza di merito.
A parere del Giudice di legittimità, pur non potendosi contestare la sussistenza di un obbligo di protezione e
di assistenza nei confronti dei minori, non soltanto sotto il profilo materiale ma anche morale, lo stesso non
esimerebbe i genitori dall’onere di verificare la veridicità dei fatti di cui siano venuti a conoscenza, prima di
valutare l’opportunità di intraprendere iniziative di sorta, non potendosi, al contrario, invocare la
giustificazione dell’affidamento incolpevole, qualora tale accertamento sia mancato.
Sia ben chiaro, la Cassazione non giunge ad imporre sui genitori un onere di ricerca della verità in termini
assoluti, il che apparirebbe sinceramente eccessivo a fronte della necessità di proteggere un minore da un
potenziale abuso di autorità, quanto, piuttosto, a richiamare gli stessi ad un atteggiamento maturo e
responsabile, tale da estrinsecarsi in un’attenta valutazione, a monte, dei fatti, così come riportati dai
propri figli e, quindi, nell’adozione di quelle sole misure effettivamente necessarie a porre in essere
un’efficace tutela.
Applicandosi tali principi al caso di specie, i due genitori, per non incorrere nelle maglie della responsabilità
penale, avrebbero quindi dovuto procedere con maggior prudenza, verificando anzitutto, sia pure con
indagine sommaria ed informale, la verità dei fatti lamentati dal loro figliolo, ricercando, auspicabilmente,
un preliminare incontro chiarificatore con l’insegnante e, solo successivamente, ove insoddisfacenti i
riscontri ottenuti, procedere ad una denuncia nei confronti del Dirigente Scolastico rivolgendosi, solo in
ultima istanza, falliti tutti i precedenti tentativi, al Provveditore agli Studi.
E’ apparso poi, nel caso di specie – ma la cronaca ci fornisce quotidianamente esempi assimilabili – del
tutto inopportuna e strumentale la divulgazione dei fatti alla stampa, atteso che, al di là dell’oggettivo
eccesso costituto da un simile comportamento, risulterebbe del tutto improbo ricondurre una simile misura
all’effettivo interesse del minore.
Bisogna, infatti, tenere conto come, nel novero dei diritti fondamentali della persona, oggetto di tutela
Costituzionale, rientri il diritto alla riservatezza, cui si dovrebbe derogare solo quando la pubblicità della
notizia sia davvero necessaria a realizzare una finalità di tutela e non anche quando la divulgazione dei dati
risponda meramente ad una smania mediatica, con il rischio di esporre un innocente al pubblico dominio.
Mi è capitato, qualche anno addietro, di assistere gli insegnanti di una Scuola di una piccola comunità del
Piemonte, accusati dalla famiglia di un ragazzino di non avere diligentemente vigilato durante le lezioni,
allorché, a loro dire, il figlio sarebbe stato costretto da un altro compagno ad ingurgitare uno starlight (luci
chimiche a forma di cilindri, impiegati come accessori nella pesca sportiva).
La famiglia, ritenendo fondata la versione dei fatti, offerta nell’immediatezza dell’evento dal bambino,
aveva subito portato la notizia all’attenzione dei media, tanto che, in poche ore, tutti i giornali, a diffusione
locale e nazionale, avevano speso fiumi di parole per screditare la Scuola e il personale docente,
ingenerando paura tra i genitori degli scolari e compromettendo il clima di serenità che, fino a quel
momento aveva caratterizzato l’ambiente scolastico.
Qualche tempo più tardi, dopo che l’Istituto e tutto il personale docente, a seguito della tempesta
mediatica scatenatasi erano stati esposti alla pubblica gogna, il ragazzino vittima del presunto episodio di
bullismo aveva ritrattato completamente la versione dei fatti, ammettendo di aver volontariamente
ingerito lo starlight, senza alcuna induzione o concorso da parte dei compagni, avendo quindi inscenato
(tutta quel) la “commedia” per timore della reazione dei genitori a fronte della sciocchezza compiuta.
La prudenza, dunque, non è mai troppa e la tutela non dovrebbe mai sconfinare nella “mania di
protagonismo mediatico”, il cui fascino è tanto contagioso quanto pericoloso.
Se è nell’indole dell’essere genitore proteggere i figli dalle situazioni di pericolo, l’iperprotettività, al pari di
ogni altro eccesso, rischia di essere non solo insana, perché fa crescere i bambini nella paura e nel sospetto,
ma anche diseducativa perché, anziché stimolare i più piccoli ad affrontare l’esistenza con determinazione
e con “fiducia”, li spinge ad adagiarsi sui propri limiti, trovando nel prossimo un facile capro espiatorio dei
propri insuccessi .
Non credo che insegnare ai nostri bambini a vivere nella paura e nella diffidenza, insinuando in loro la
convinzione che gli “altri” siano pronti a penalizzarli, nella Scuola come nel lavoro, nei rapporti affettivi ed
interpersonali, sia davvero sinonimo di protezione e di “voler bene”.
Sono più propensa a credere che “rischiare di dare fiducia” agli altri sia il messaggio che dobbiamo
trasmettere ai nostri bambini se vogliamo abituarli al coraggio e alla forza necessari ad affrontare
l’esistenza con un minimo di indipendenza e di soddisfazione.
Avv. Paola Carrera
Avvocato in Torino, componente del Direttivo A.I.A.F. Piemonte e Valle d’Aosta – Associazione Italiana degli
Avvocati per la Famiglia ed i Minori.