Agenzie di lavoro temporaneo

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Agenzie di lavoro temporaneo
SCHEDA
AGENZIE DI LAVORO TEMPORANEO
Lavoro affittasi
La possibilità di costituire Agenzie di lavoro temporaneo è stata introdotta
in Italia dalla legge 196/97 e dai relativi regolamenti applicativi. Le prime
Agenzie hanno cominciato ad operare, dopo le necessarie autorizzazioni,
sul finire dell’anno e i collocamenti di lavoratori in affitto sono iniziati nel
1998. La legge prevede che l’attività di fornitura di lavoro temporaneo
possa essere esercitata da Società di Capitali o Cooperative di produzione e lavoro, italiane o comunitarie, che siano in possesso di un’autorizzazione amministrativa rilasciata a seguito dell’accertamento dei requisiti di
legge e in particolare del fatto che l’Agenzia abbia proprie sedi in almeno
4 regioni italiane e disponga di un capitale sociale minimo di 1 miliardo di
lire e di un deposito cauzionale di ulteriori 700 milioni (il tutto, evidentemente, a garanzia dei lavoratori assunti, che dipendono dall’Agenzia per
gli aspetti retributivi e previdenziali del loro rapporto di lavoro).
Le Agenzie autorizzate ad operare vengono iscritte ad un Albo istituito
presso il Ministero del Lavoro, secondo le procedure previste dai Decreti
Ministeriali 381 e 382/1987. Attualmente circa una trentina di Agenzie
autorizzate hanno iniziato ad operare sul territorio nazionale. Cerca quelle presenti in Friuli-Venezia Giulia nell’indirizzario.
Essendo “imprese” le Agenzie di lavoro temporaneo si preoccupano di far
fruttare il loro business, che è il collocamento “in affitto” di proprio personale presso aziende utilizzatrici. Se un’azienda ha necessità di utilizzare
un lavoratore, che in linea di principio dovrebbe possedere una professionalità medio-alta, per un periodo limitato di tempo, invece di assumerlo direttamente, magari utilizzando forme contrattuali flessibili o atipiche,
può rivolgersi ad un’Agenzia di lavoro temporaneo, che individua tra i suoi
dipendenti a tempo indeterminato (caso ancora molto raro) o nel suo indirizzario di “aspiranti lavoratori temporanei” la persona in possesso delle
caratteristiche professionali richieste e la pone a disposizione dell’azienda per il periodo concordato. Se si tratta di un aspirante lavoratore temporaneo, ovviamente, l’Agenzia provvede a stipulare con lui un contratto
di lavoro interinale a tempo determinato.
Poiché le Agenzie per ogni lavoratore “prestato” percepiscono un compenso è facile comprendere il loro interesse a collocare il maggior numero di lavoratori presso le aziende clienti. Da questo punto di vista le Agenzie svolgono una funzione di facilitazione dell’incontro tra domanda e
offerta di lavoro, e per certi versi dovrebbero avere grande interesse ad
agevolare anche l’aggiornamento e la crescita professionale dei propri
dipendenti. Per questo la legge 196/97 ha inteso rafforzare questa potenziale funzione di promozione esercitata dalle Agenzie obbligandole a versare un contributo pari al 5% della massa salariale pagata ai lavoratori in
affitto in un Fondo che dovrà essere utilizzato, sulla base di un’intesa tra
Associazioni imprenditoriali e sindacati, per la formazione professionale e
continua dei lavoratori interinali.
Come rivolgersi a tali agenzie
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Ci si rivolge a queste agenzie come a quelle che curano la selezione del
personale, e come in qualsiasi autocandidatura, non sussistendo particolari vincoli istituiti dalla legge. E’ opportuno inviare loro il proprio curriculum vitae, congiuntamente ad una lettera in cui si richiede che il proprio
nominativo venga tenuto in considerazione e venga inserito, se non sussistono occasioni di lavoro immediate, nel loro archivio.
Una volta inviata la lettera, è bene contattarle periodicamente (ma non
troppo frequentemente), per avere informazioni sulla posizione della propria candidatura.
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Dopo aver ricevuto la nostra candidatura e prima di inserire i nostri dati
nel proprio archivio, i responsabili dell’agenzia possono in alcuni casi procedere ad un colloquio, finalizzato a verificare, attraverso un contatto personale, le nostre caratteristiche ed attitudini.
Si rammenti che il servizio fornito a chi cerca lavoro è gratuito. Infatti i
“clienti”, da cui tali agenzie traggono i loro guadagni, sono le aziende utilizzatrici del lavoro temporaneo.
Si rammenti, inoltre, che qualora l’Agenzia proponga un’assunzione a
tempo determinato è tenuta a definire un contratto in forma scritta; nel
caso in cui questo non avvenga il contratto non è nullo ma viene immediatamente a trasformarsi in rapporto a tempo indeterminato, con la conseguenza, tra l’altro, dell’obbligo per l’Agenzia di versare al lavoratore
un’indennità di disponibilità (secondo quanto previsto dal Contratto nazionale collettivo di lavoro delle Agenzie interinali) per i periodi in cui non è
inviato in missione.
Va da sé che questa fattispecie di contratto (a tempo indeterminato) non
verrà adottata quasi mai dall’Agenzia, non esistendo alcun vantaggio a
praticarla.