Cerfolini_Bigi_lavoro tramite agenzia in Cina
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Cerfolini_Bigi_lavoro tramite agenzia in Cina
Elaborato di Elena Bigi Francesco Cerofolini Lavoro Temporaneo tramite Agenzia in Cina Scheda Il quadro normativo fino al 2007 La fattispecie del lavoro temporaneo tramite agenzia non era contemplata nell’ordinamento cinese prima della sua previsione da parte della nuova legge sui contratti di lavoro che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2008. Come riportato da Benson e Shen (2007) il lavoro temporaneo tramite agenzia in Cina è una forma di lavoro emergente ma non ancora popolare. In passato questa forma di impiego non era regolata da nessuna delle previsioni di legge riguardanti i contratti di lavoro, poiché non era chiara l’individuazione del soggetto che dovesse farsi carico degli oneri derivanti in quanto datore di lavoro (se l’agenzia o l’utilizzatore). L’unica norma riscontrabile nel quadro legislativo antecedente al 2008 è quindi il riferimento della legge del lavoro del 1994 che stabilisce che lavoratori interinali debbano essere assunti tramite contratto a tempo determinato e di conseguenza si applicano loro le tutele previdenziali previste per quest’ultima tipologia contrattuale (le stesse applicate alla generalità dei lavoratori assunti a tempo indeterminato). D’altra parte, si registra l’esistenza di leggi regionali riguardanti le agenzie per il lavoro che fino ad oggi, nella pratica, hanno svolto le attività di somministrazione che la nuova legge pone in capo alle agenzie interinali. Secondo queste norme, le agenzie per il lavoro debbono essere sanzionate in caso l’utilizzatore non rispetti i livelli minimi di salario, oppure quando richiedano compensi ai lavoratori in cerca di occupazione. Per operare, le agenzie debbono essere autorizzate dal Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale ed ottenere una licenza per condurre l’attività dal Ministero dell’Industria e del Commercio. Inoltre il Ministero del Lavoro supervisione le loro attività e controlla il rispetto da parte loro delle norme in materia di lavoro. Inoltre, sempre precedentemente all’entrata in vigore della nuova legge, le agenzie per il lavoro erano richieste avere un capitale sociale pari almeno a 30.000 Yuan. Requisiti finanziari più stringenti erano presenti in alcune regioni (si arriva fino ad un massimo di 125.000 dollari a Hong Kong e 300.000 dollari per le agenzie straniere). E’ anche previsto per le agenzie per il lavoro l’obbligo di avere almeno 3 dipendenti e di non essere coinvolte in altre attività rispetto a quella di recruiting. Sempre leggi regionali vietano l’impiego da parte delle agenzie di lavoratori minori o non qualificati. Prima della nuova legge, non si riscontravano previsioni riguardanti restrizioni all’uso del lavoro tramite agenzia, di durata della missione, numero di lavoratori in missione per azienda utilizzatrice. Per quanto riguarda le tutele per i lavoratori, va sottolineato come le agenzie per il lavoro non sottoscrivano normalmente contratti di lavoro scritti con i lavoratori. Gli accordi in materia di retribuzione, mansioni e durata della missione sono orali. Sempre Benson e Shen (2007) stimano che il lavoro tramite agenzia è emerso solo alla fine degli anni Novanta ed è aumentato lentamente da allora, però la sua incidenza rimane tutt’oggi molto marginale in Cina, con una percentuale molto bassa di lavoratori assunti secondo questa fattispecie così come è basso il numero delle agenzie coinvolte. Tuttavia, il fenomeno del lavoro interinale è in crescita, in particolare in settori come quello manifatturiero, edile e dei servizi domestici. In Cina i maggiori utilizzatori di lavoratori interinali sono proprio le famiglie che li impiegano per servizi di riparazione, ristrutturazione etc…Inoltre le agenzie per il lavoro esportano manodopera anche all’estero. La durata media delle missioni è di un solo giorno, la maggioranza dei lavoratori coinvolti sono uomini trai 20 e i 40 anni (manovali, lavoratori manuali con basso livello di skill e qualifiche). Il dibattito sulle agenzie precedente la nuova legge si è concentrato in particolare sulla qualità dei servizi offerti ai lavoratori in cerca di occupazione. Spesso, infatti, le agenzie per il lavoro, specialmente quelle non registrate, richiedono un compenso ai lavoratori a fronte dei loro servizi che sono spesso anche di cattiva qualità. Ciò si è riflessi in una maggiore severità da parte delle autorità amministrative nell’approvazione delle autorizzazioni per l’apertura di queste agenzie. Le novità apportate dalla legge in vigore dal 1° gennaio 2008 La nuova legge del lavoro prevede per la prima volta un quadro organico di legislazione concernente le agenzie di somministrazione di lavoro temporaneo, in maniera simile ai modelli di somministrazione dei paesi dell’Europa Occidentale. La legge per ora prevede solo alcuni punti chiave, che sono volti alla tutela del lavoratore e in particolare modo al suo trattamento all'interno dell'azienda in cui e' collocato. Gli articoli che riguardano la somministrazione di lavoro sono in tutto 10 e si trovano nella Sezione II del testo, intitolata proprio “Contratti di lavoro tramite agenzia” (Artt. 57-67). Articolo 57: prevede che le agenzie di fornitura di lavoro debbano avere un capitale sociale di almeno 500.000 Yuan. Articolo 58: identifica le agenzie di somministrazione come “datori di lavoro” a tutti gli effetti, responsabili nei confronti dei loro dipendenti di tutti gli obblighi e anche della paga mensile. Il contratto tra agenzia e lavoratori ha durata minima due anni, deve disciplinare materie come il luogo di esecuzione della prestazione, la durata della missione etc, e prevede anche per i periodi in cui il lavoratore non e' in missione una retribuzione mensile minima. Articolo 59: specifica tutto ciò che deve essere esplicitato nel contratto di “fornitura” di manodopera stipulato tra l’agenzia e la cosiddetta “impresa utilizzatrice” (mansioni, numero di lavoratori somministrati, durata della missione, importi e modalità di pagamento della retribuzione, responsabilità in caso di adempimento). Inoltre stabilisce che non e' possibile stipulare una serie di contratti per missioni di breve durata da parte della stessa impresa utilizzatrice per coprire un fabbisogno continuativo di manodopera, ma non ne specifica la quantità permessa. Articolo 60: stabilisce che le agenzie non possono trattenere nessuna parte dello stipendio erogato dalla impresa utilizzatrice spettante al lavoratore e che la stessa agenzia non può esigere alcun pagamento dal lavoratore per il servizio prestato. Articolo 61: prescrive che i lavoratori inviati in missione in una regione diversa da quella in cui svolge l’attività l’agenzia debbano essere impiegati e retribuiti secondo gli standard vigenti nella regione in cui si trova l’impresa utilizzatrice. Articolo 62: specifica gli obblighi cui deve adempiere l'impresa utilizzatrice. Ovvero: rispetto degli standard di trattamento, comunicazioni al lavoratore degli obblighi, corrispondere la retribuzione per gli straordinari, fornire la formazione necessaria, ed eventualmente attuare un meccanismo di progressione retributiva. Articolo 63: i lavoratori somministrati hanno il diritto di ricevere la stessa retribuzione di quelli assunti e nel caso non esista una posizione simile ci si deve riferire agli standard minimi dello stesso lavoro nella stessa zona. Articolo 64: sancisce il diritto ai lavoratori somministrati di iscriversi al sindacato presso l’agenzia di fornitura o presso l’impresa utilizzatrice o ancora di organizzarne uno proprio. Articolo 65: prevede le clausole di recesso del contratto di agenzia che sono le stesse dei contratti a tempo determinato e indeterminato (artt. 36, 38 e 39 della legge). Articolo 66: prevede che la somministrazione di lavoro è ammessa solo per posizioni temporanee, ausiliarie e sostitutive. Articolo 67: prevede infine che un’impresa non possa costituire agenzie di fornitura con lo scopo di collocare manodopera presso se stessa o presso unità controllate. Rimane aperto il problema dell’applicazione della legge, che potrà sciogliersi in futuro e il grado di effettività delle tutele. Bibliografia - Il testo della nuova legge cinese sui contratti di lavoro in vigore dal 1° gennaio 2008, Guida al Lavoro de Il Sole 24 Ore; - J. Benson, J. Shen, Industrial Relations System and Recent Developments in China, Indice A-Z, voce Cina, www.fmb.unimore.it;