programma per toyota financial services
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PROGRAMMA PER TOYOTA FINANCIAL SERVICES CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ON WAY Mod. 1011 TOW 2009 Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009 1 NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE - ASSICURATO (ai sensi dell’art.185 del D.Lgs 07 Settembre 2005 n. 209 “Codice delle Assicurazioni Private” e delle circolari ISVAP n. 303 del 2 Giugno 1997 e n. 518/D del 21 novembre 2003) A) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMPRESE La PIEMONTESE ASSICURAZIONI S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio delle attività assicurative e riassicurative in tutti i rami con provvedimento ISVAP del 17/11/1995, pubblicato su G.U. n. 277 del 27/11/1995. La Sede Legale de La Piemontese Assicurazioni S.p.A., in seguito denominata con il termine "La Piemontese", si trova in Italia, a Torino, Corso Palestro, 5. Società rientrante nell'area di consolidamento del bilancio del Gruppo Reale Mutua. La Piemontese Assicurazioni S.p.A. (in seguito denominata Delegataria) agisce in qualità di impresa delegataria incaricata della gestione del contratto e degli eventuali sinistri ai sensi dell’art. 1.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione. AIOI Motor and General Insurance Company of Europe Ltd., sede secondaria italiana (in seguito denominata Coassicuratrice), corrente a Roma 00144 in via Umberto Saba 11, è una compagnia assicurativa inglese, come tale vigilata dalla Financial Services Authority, con sede a Londra (Regno Unito) EC3R 7QR in Mark Lane 50, 1° piano. Essa è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, ed è iscritta all’elenco delle Imprese Vigilate da altra Autorità della Unione Europea, con numero di matricola D869R. AIOI Sede secondaria italiana agisce in qualità di impresa coassicuratrice in quota del 50% (art. 1.4 CGA). B) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO LEGISLAZIONE APPLICABILE - Al contratto che sarà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, le imprese assicuratrici La Piemontese ed AIOI Sede secondaria italiana indicano come opzione prescelta l’applicazione della legge italiana. RECLAMI - Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al “Servizio Clienti - Divisione REM de La Piemontese Assicurazioni S.p.A. quale impresa delegataria incaricata della gestione del contratto e dei sinistri", Corso Palestro, 5 – 10122 Torino oppure via fax al numero 011/4311340 o, infine, via e-mail a [email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. TERMINI DI PRESCRIZIONE - I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo. Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009 2 SOMMARIO NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE 2 DEFINIZIONI E PRECISAZIONI 4 CONDIZIONI GENERALI 1.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 1.2 DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA 1.3 ESTENSIONE TERRITORIALE 1.4 COASSICURAZIONE E DELEGA 1.5 CLAUSOLA DI INTERMEDIAZIONE 1.6 IMPOSTE E TASSE 1.7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 6 SEZIONE I – DANNI 2.1 DANNI MATERIALE E DIRETTI 2.1.1 PRODOTTO BASE 2.1.2 PRODOTTO A 2.1.3 PRODOTTO B 2.1.4 PRODOTTO C 2.2 VALORE ASSICURATO 2.3 DANNI ESCLUSI 2.4 SCOPERTI E FRANCHIGIE 2.5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 2.6 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 2.7 DETERMINAZIONE DEL DANNO 2.8 PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO 2.9 LIQUIDAZIONE DEL DANNO - REGOLA PROPORZIONALE 2.10 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO 2.11 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO 2.12 RELITTI 8 NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 3.1 VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO 3.2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 3.3 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 3.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE 15 15 15 16 16 CONDIZIONE PARTICOLARE 4.1 VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO SATELLITARE 16 16 SEZIONE II – ASSISTENZA IN VIAGGIO 5.1 OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE 5.2 ESCLUSIONI 5.3 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI 6.1 SOCCORSO STRADALE/INTERVENTI, RIPARAZIONI SUL POSTO E TRAINO 6.2 RECUPERO VEICOLO 16 17 17 17 18 18 APPENDICE 20 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 20 Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009 3 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 12 13 13 14 14 15 15 15 DEFINIZIONI E PRECISAZIONI Nel testo si intende per: ASSICURATO La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. CENTRALE OPERATIVA (BLUE ASSISTANCE SPA) La struttura di BLUE ASSISTANCE, costituita da risorse umane (operatori e medici) e da attrezzature, in funzione tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, che organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza. CONDUCENTE La persona fisica che pone in circolazione il veicolo con il consenso del proprietario/locatario. CONTRAENTE Toyota Financial Services (UK) PLC (di seguito anche TFS). DANNO PARZIALE Danno di importo inferiore al 75% del valore del veicolo. DANNO TOTALE Danno di importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo. A titolo esemplificativo si considerano danno totale il furto o rapina senza ritrovamento o con ritrovamento successivo alla proposta di riacquisto; la distruzione del veicolo a seguito di incendio o di altro evento rientrante nella garanzia di polizza; il danno parziale di importo pari o superiore al 75% del valore del veicolo. FRANCHIGIA Parte prefissata del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato. INDENNIZZO / RISARCIMENTO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. LIQUIDAZIONE Procedimento atto a verificare il diritto all’indennizzo ed a determinare l’importo pagabile. ORGANIZZATO Filiale, Concessionaria convenzionata con Toyota Financial Services nonché Officine e Carrozzerie da quest’ultimi autorizzate. PARTI Il Contraente e la Società. POLIZZA I documenti che provano il contratto di assicurazione. PREMIO La somma corrisposta dal Contraente in nome e per conto dell’Assicurato alla Società. PRESTAZIONI (SEZIONE ASSISTENZA) Assistenze fornite in base alla garanzia a favore degli Assicurati. Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009 4 PROPRIETARIO DEL VEICOLO L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. RELITTO Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. RESIDENZA Luogo in cui il proprietario od il locatario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale. RIMPIAZZO Veicolo nuovo: sostituzione - a cura di una Concessionaria convenzionata con Toyota Financial Services del veicolo rubato, rapinato o distrutto con altro veicolo, nuovo di fabbrica. Veicolo usato: sostituzione - a cura di una Concessionaria convenzionata con Toyota Financial Services del veicolo rubato rapinato o distrutto con altro veicolo nuovo od usato. SCOPERTO La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. SOCIETÀ La Società LA PIEMONTESE ASSICURAZIONI S.p.A. - DIVISIONE REM – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni, in qualità di delegataria. Salvo che sia altrimenti specificato, ogni riferimento alla Società delegataria LA PIEMONTESE ASSICURAZIONI S.p.A. - DIVISIONE REM si intenderà operato anche alla coassicuratrice AIOI Motor and General Insurance Company of Europe Ltd., sede secondaria italiana. VEICOLO Il veicolo a motore assicurato. Si considerano parte integrante del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli optional di normale uso incorporati o fissi, nonché gli antifurti satellitari ed i fonoaudiovisivi, installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dalla Concessionaria, purchè dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto. VEICOLO NUOVO Veicolo immatricolato da non più di 365 giorni. Il veicolo non deve aver subito passaggi di proprietà. La prima immatricolazione alla Concessionaria e la successiva voltura non viene considerata passaggio di proprietà. VEICOLO USATO Veicolo immatricolato da più di 365 giorni o che ha subito più passaggi di proprietà, senza tener conto della prima immatricolazione alla Concessionaria, o fuori produzione oppure quello per il quale è prevista la cessazione della produzione entro tre mesi dalla data di immatricolazione. Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009 5 CONDIZIONI GENERALI Le clausole contrattuali che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante carattere in grassetto. 1.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Società si impegna ad assicurare: a) tutti i veicoli nuovi che siano equipaggiati con antifurto immobilizzatore di serie installato dalla Casa costruttrice; b) tutti i veicoli usati per i quali non siano trascorsi più di 8 anni dalla data di 1^ immatricolazione, che abbiano un valore assicurato non inferiore a Euro 4.000.00. Non sono assicurabili i veicoli intestati ad aziende di autonoleggio senza conducente o uso Taxi. 1.2 DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA La garanzia ha effetto dalle ore 24 della data di spedizione della conferma di copertura o, se posteriore, dalla data riportata sulla precitata ed avrà una durata pari a quella indicata nel contratto di finanziamento, quando: • • 1.3 sia stata regolarmente perfezionata l’operazione di finanziamento con TFS; venga versato dalla Contraente alla Società il premio assicurativo con le modalità e nei tempi previsti. ESTENSIONE TERRITORIALE 1. L’Assicurazione – salvo i casi disciplinati ai successivi comma 2 e 3 – è valida per Sinistri verificatisi sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché sul territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra e di tutti i Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde. 2. Le prestazioni della Sezione II – Assistenza in viaggio, con la sola eccezione dell’auto in sostituzione (punto 6.4), operano sull’intero territorio Europeo. 1.4 COASSICURAZIONE E DELEGA L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società La Piemontese Assicurazioni S.p.A., Delegataria (50%) e AIOI Motor and General Insurance Company Ltd sede secondaria italiana (50%). Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra Parte unicamente per il tramite della impresa La Piemontese Assicurazioni, all'uopo designata quale coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria anche in nome e per conto della Coassicuratrice. Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009 6 La Coassicuratrice sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare, in nome e per conto della Coassicuratrici, esperti o periti. La Delegataria è anche incaricata dalla Coassicuratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze. Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. 1.5 CLAUSOLA DI INTERMEDIAZIONE La Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Toyota Insurance Management Ltd, intermediario estero operante in Italia regime di stabilimento ed iscritto nell’elenco ISVAP degli intermediari UE con il n° UE00005221 (di seguito “TIM”) e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente da TIM. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla società delegataria da TIM, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte da TIM e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società delegataria, prevarranno queste ultime. Ferma restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza della Società da parte di TIM, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente a TIM potranno intendersi come fatte alla Società soltanto se tempestivamente trasmesse a quest’ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla Società e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della Società stessa. 1.6 IMPOSTE E TASSE Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente. 1.7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana. Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009 7 SEZIONE I – DANNI Le clausole contrattuali che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante carattere in grassetto. COSA ASSICURA 2.1 DANNI MATERIALE E DIRETTI La Società indennizza i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da eventi previsti dalle garanzie descritte in uno dei prodotti sotto elencati che siano richiamati sul contratto di finanziamento. 2.1.1 PRODOTTO BASE A) FURTO Furto o rapina del veicolo, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina o nel caso di tentato furto di bagagli o altri oggetti trovantisi sul veicolo. La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave. B) INCENDIO Incendio, fulmine, esplosione e scoppio. 2.1.2 PRODOTTO A A) FURTO Furto o rapina del veicolo, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina o nel caso di tentato furto di bagagli o altri oggetti trovantisi sul veicolo. La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave. B) INCENDIO Incendio, fulmine, esplosione e scoppio. C) ATTI VANDALICI/EVENTI SOCIOPOLITICI/CALAMITA’ NATURALI Atti vandalici e dolosi in genere con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione; Tumulti popolari, scioperi, sommosse; Trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta della grandine o della neve ed altre calamità naturali. D) CRISTALLI Rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici) delimitanti l’abitacolo del veicolo. La Società rimborsa le spese per la sostituzione degli stessi fino alla concorrenza di € 2.500.00 per sinistro, per anno. Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009 8 E) GARANZIE SPECIALI La società rimborsa all’Assicurato le spese documentate sostenute per: custodia e parcheggio (a seguito furto o rapina) fino a € 516.00; produzione dei documenti necessari per la liquidazione del danno; eliminare i danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, sino a € 516.00; sostituzione della serratura a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi fino a € 115,00; il rimborso (a seguito di furto o rapina) di A. residuo quota dell’imposta di proprietà non usufruita; B. spese di immatricolazione di un nuovo veicolo fino a € 260,00; L’esborso massimo della Società non potrà essere superiore a € 516,00 complessivi. 2.1.3 PRODOTTO B Il presente prodotto comprende, oltre le garanzie di cui al PRODOTTO A, anche la garanzia: F) KASKO Urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione. 2.1.4 PRODOTTO C Il presente prodotto comprende, oltre le garanzie di cui al PRODOTTO A, anche la garanzia: G) COLLISIONE Urto o collisione, con veicolo identificato, durante la circolazione. COME ASSICURA 2.2 VALORE ASSICURATO Il valore assicurato deve corrispondere: 1. 2. per i veicoli nuovi, al prezzo di listino del veicolo e degli accessori, senza tenere conto di sconti, incentivazioni o facilitazioni commerciali d’alcun genere, comprensivo della “messa su strada” escluse imposte addizionali di vario genere; per i veicoli usati a quello desunto da Quattroruote - quotazioni usato od, in assenza di quotazione, da Eurotax Giallo oppure al prezzo di vendita riportato sulla fattura rilasciata dal Concessionario. Gli accessori/optional si intendono in garanzia solo se la loro presenza è comprovata da fattura o titolo equipollente. Il valore da considerare come assicurato, sia per il veicolo sia per gli accessori, sarà IVA inclusa se l’assicurato non è un soggetto in grado di recuperare la suddetta imposta, oppure IVA esclusa, in caso contrario. Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009 9 COSA NON ASSICURA 2.3 DANNI ESCLUSI La Società non indennizza i danni causati al veicolo da: 1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare; 2. esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’A.C.I. e /o C.S.A.I.; 4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio; 5. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo; 6. dolo dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi; 7. colpa grave dell'Assicurato e dei suoli familiari conviventi, tranne che per la garanzia urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione (Garanzia Kasko o Collisione), se prevista. Relativamente alla sola garanzia Kasko o Collisione, la Società, oltre quanto sopra elencato, non indennizza i danni: 8. provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285; 9. provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro; 10. cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo; 11. cagionati da operazioni di carico e scarico; 12. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione «fuori strada»; 13. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile. 2.4 SCOPERTI E FRANCHIGIE A. Relativamente al Prodotto Base (punto 2.1.1), Prodotto A (punto 2.1.2) ed al Prodotto B (punto 2.1.3): 1. In caso di: A. danno totale e conseguente rimpiazzo la liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto ad eccezione dei veicoli immatricolati nelle province di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV CT - TA per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%; danno totale senza rimpiazzo la liquidazione verrà effettuata con applicazione di uno scoperto del 10% ad eccezione dei veicoli immatricolati nelle province di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%; 2. In caso di danno parziale: per riparazioni effettuate presso un organizzato: a) garanzie Furto, Incendio /Kasko: Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009 10 la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di € 200,00; b) garanzia Atti vandalici/Eventi Sociopolitici/Calamità Naturali: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% minimo € 200,00. per riparazioni non effettuate presso un organizzato: c) garanzie Furto, Incendio/ Atti Vandalici/Eventi Sociopolitici/ Calamità Naturali/Kasko la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% minimo € 500,00. B. Relativamente al Prodotto C (punto 2.1.4): 1. In caso di: B. danno totale e conseguente rimpiazzo a) garanzie Furto, Incendio, Atti Vandalici/Eventi Sociopolitici/Calamità Naturali: la liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto ad eccezione dei veicoli immatricolati nelle province di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%; b) garanzia Collisione la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% ad eccezione dei veicoli immatricolati nelle province di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15% C. danno totale senza rimpiazzo c) garanzie Furto, Incendio, Atti Vandalici/Eventi Sociopolitici/Calamità Naturali: la liquidazione verrà effettuata con applicazione di uno scoperto del 10% ad eccezione dei veicoli immatricolati nelle province di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%; d) garanzia Collisione la liquidazione verrà effettuata con applicazione di uno scoperto del 15% ad eccezione dei veicoli immatricolati nelle province di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%; 2. In caso di danno parziale per riparazioni effettuate presso un organizzato: a) garanzie Furto, Incendio: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di € 200,00; b) garanzia Atti vandalici/Eventi Sociopolitici/Calamità Naturali: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% minimo € 200,00; c) garanzia Collisione la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di € 250,00; per riparazioni non effettuate presso un organizzato: d) garanzie Furto, Incendio, Atti Vandalici/Eventi Sociopolitici/Calamità Naturali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di € 500,00; e) garanzia Collisione la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15% col minimo di € 500,00; per i danni che interessano la garanzia Cristalli: f) In caso di riparazione la liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto; Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009 11 g) In caso di sostituzione verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di € 100,00. I danni che interessano le Garanzie Speciali non sono soggetti a scoperti e franchigie. COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI 2.5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO L’Assicurato, in caso di sinistro verificatosi in Italia, dovrà: a) darne avviso alla Centrale Operativa - Numero Verde 800/046300 - entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni nonché eventuale luogo dove si trova il veicolo. L'operatore fornirà tutte le informazioni circa l'iter procedurale della pratica e richiederà la documentazione necessaria; nonché, darne comunicazione - a mezzo Raccomandata AR - a: Servizio Gestione Sinistri c/o La Piemontese Assicurazioni S.p.A. - Divisione Rem – Via Collamarini, 14 – 40138 Bologna fornendo tutte le informazioni di cui sopra unitamente all'originale della denuncia effettuata all'Autorità competente (ved. lett. b); dovrà altresì precisare se intende riacquistare un altro veicolo nuovo; b) sporgere denuncia scritta all'Autorità competente (Carabinieri, Polizia, etc.) indicando il nome della Società delegataria La Piemontese Assicurazioni S.p.A. - Divisione Rem; qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale), è necessario che questi particolari vengano dettagliatamente elencati nella denuncia; c) presentare, su richiesta della Società, i seguenti documenti: al momento della denuncia: 1. tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo e quelle eventualmente richieste in aggiunta e/o sostituzione; 2. copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato; successivamente alla denuncia o, comunque, appena possibile: 3. copia dell’ordine/proposta di acquisto del nuovo veicolo, sottoscritto dall’Assicurato; 4. dichiarazione firmata dall’Assicurato di cessione del diritto all’indennizzo a favore del Concessionario, nel caso di rimpiazzo del veicolo; 5. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo o, provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico; 6. Certificato di Proprietà del veicolo, con annotazione della perdita di possesso del veicolo o, provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico; 7. procura a vendere a favore della Società delegataria La Piemontese Assicurazioni S.p.A. - Divisione Rem; 8. dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato in cui dichiara se è soggetto in grado di recuperare l’IVA sul veicolo, ai fini del disposto DPR 633/72; 9. copia della fattura del nuovo veicolo; Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009 12 entro 5 giorni dalla liquidazione, o comunque nel minor tempo possibile: 10. copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via comprovante l’immatricolazione del nuovo veicolo; 11. Estratto Generale Cronologico di cui al punto 5, nel caso in cui sia stata prodotta documentazione provvisoria; 12. Certificato di Proprietà del veicolo, di cui al punto 6, con annotazione della perdita di possesso del veicolo nel caso in cui sia stata prodotta la documentazione provvisoria. In caso di sinistro, verificatosi all’estero, l’Assicurato deve presentare la denuncia all’Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità competenti (v. lett. b). 2.6 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata. 2.7 DETERMINAZIONE DEL DANNO Fermo il disposto di cui al punto 2.2 VALORE ASSICURATO, la determinazione del danno viene eseguita secondo i seguenti criteri: I) DANNO TOTALE CON O SENZA RIMPIAZZO 1. in caso di veicolo nuovo, l’ammontare del danno sarà pari al valore assicurato decurtato di un deprezzamento, dovuto all’età del veicolo, sulla base della seguente tabella: Giorni trascorsi dalla prima Da 1 a Da 366 a Da 731 a Da 1096 a Da 1461 a immatricolazione alla data del sinistro 365 730 1095 1460 1825 % di deprezzamento 0 30% 40% 50% 55% Valore indennizzato (% del valore 100% 70% 60% 50% 45% assicurato) In caso di veicoli di età superiore a 5 anni, l’ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell’anno precedente e così per ogni anno successivo (365 giorni). 2. in caso di veicolo usato, l’ammontare del danno sarà pari al valore assicurato decurtato di un deprezzamento, dovuto all'età del veicolo, sulla base della seguente tabella: Giorni trascorsi dalla data di effetto Da 1 a Da 366 a Da 731 a Da 1096 a Da 1461 a della polizza alla data del sinistro 365 730 1095 1460 1825 % di deprezzamento 0 10% 20% 30% 40% Valore indennizzato (% del valore 100% 90% 80% 70% 60% assicurato) Trascorsi 5 anni dalla data di effetto della polizza, l’ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell’anno precedente e così per ogni anno successivo (365 giorni). II) DANNO PARZIALE Si stima il costo delle riparazioni che non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del veicolo stesso dopo il ritrovamento. Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all’età ed allo stato del veicolo, sulla base di quanto indicato al punto I), sub 1) e 2), che precede. Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009 13 Qualora il danno stimato sia di importo pari o superiore al 75% del valore assicurato del veicolo, calcolato al momento del sinistro, il danno sarà equiparabile al danno totale; l’Assicurato avrà quindi la facoltà di optare per il rimpiazzo del veicolo stesso. La Società non risponde: 1. delle spese per modifiche o migliorie apportate al veicolo; 2. delle spese di ricovero, salvo quanto previsto al punto 2.1.2 sub E); 3. dei danni da mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento. 2.8 PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO A) DANNO TOTALE CON RIMPIAZZO Qualora, a seguito di danno totale, l'Assicurato optasse per il rimpiazzo la liquidazione verrà effettuata direttamente al concessionario che ha venduto il veicolo oggetto del rimpiazzo. B) DANNO TOTALE SENZA RIMPIAZZO In caso di danno totale senza rimpiazzo del veicolo la Società liquiderà il danno ai termini di polizza direttamente all’Assicurato C) DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO UN ORGANIZZATO L'importo dovuto dalla Società verrà pagato direttamente all'Organizzato che ha effettuato le riparazioni, senza far corrispondere dall’Assicurato all’Organizzato la differenza tra il prezzo a nuovo delle parti sostituite ed il valore che si sarebbe determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all’età. L'Assicurato, al momento del ritiro del veicolo, dovrà pagare all’Organizzato l’importo relativo alla franchigia di cui al punto 2.4 – Scoperti e franchigie, nonchè l’importo relativo all’IVA qualora l’Assicurato sia soggetto in grado di recuperare tale imposta. D) DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO ALTRE OFFICINE L'importo dovuto dalla Società, al netto dello scoperto ed il relativo minimo previsti dal punto 2.4 – Scoperti e franchigie, verrà pagato direttamente all’Assicurato. La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, etc) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura, etc.) e sia stato definito oppure concordato, con chi ha effettuato le riparazioni, l'ammontare delle spese stesse; in caso di rimpiazzo la liquidazione verrà effettuata entro il giorno di immatricolazione del nuovo veicolo e comunque non prima di 15 giorni dalla presentazione della documentazione prevista. 2.9 LIQUIDAZIONE DEL DANNO - REGOLA PROPORZIONALE La liquidazione del danno avviene mediante accordo tra le Parti. Se, al momento del sinistro: a) b) il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti al punto 2.2, è maggiore del valore assicurato, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori; la residenza dell’Assicurato risulta essere diversa da quella dichiarata e la tariffa applicata inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che si sarebbe dovuto applicare. Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009 14 2.10 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società. 2.11 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO In caso di recupero del veicolo sottratto, l’Assicurato deve darne immediato avviso alla Società, appena ne abbia avuto notizia, e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle autorità competenti. L’Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del veicolo mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo: e non sia pervenuta, alla Società, in data antecedente il ritrovamento, la proposta di riacquisto di altro veicolo, la Società indennizzerà i danni parziali, (quando indennizzabili) eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro; e sia già pervenuta alla Società, in data antecedente il ritrovamento, la proposta di riacquisto di altro veicolo, la Società riconoscerà all’Assicurato la possibilità che il veicolo rimanga di sua proprietà, limitandosi al rimborso degli eventuali danni parziali. 2.12 RELITTI Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro. A richiesta della Società, l'Assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall'A.C.l., attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione. NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE Le clausole contrattuali che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante carattere in grassetto. 3.1 VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO Il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario del veicolo. L'Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società del cambiamento di residenza del proprietario intervenuto in corso di contratto. Nel caso di sinistro avvenuto in assenza di detta comunicazione, se il premio previsto per la nuova residenza del proprietario del veicolo risulta essere superiore a quello pagato dal Contraente, varrà il disposto del punto 2.9 delle Condizioni di Assicurazione. 3.2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli art.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009 15 3.3 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società delegataria La Piemontese Assicurazioni S.p.A. - Divisione Rem di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile. 3.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni alla polizza devono essere provate per iscritto. CONDIZIONE PARTICOLARE ( operante se espressamente richiamata sul Contratto di Finanziamento ) Le clausole contrattuali che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante carattere in grassetto. 4.1 VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO SATELLITARE La Società presta la garanzia furto nel presupposto che il veicolo assicurato sia dotato di un sistema antifurto satellitare regolarmente collegato ad una centrale operativa e costantemente gestito dalla stessa; per il satellitare Gemel SAT 800, o altro localizzatore distribuito da TMI con caratteristiche almeno pari al precitato, non è richiesto il collegamento alla Centrale Operativa. L’impianto deve comunque essere perfettamente funzionante. La mancata rispondenza dell’antifurto satellitare a quanto sopra dettagliato o il mancato inserimento, da parte dell’Assicurato o chi per esso, dell’impianto ogni qualvolta il veicolo resta abbandonato od incustodito oppure il mancato funzionamento dell’antifurto per qualsiasi causa comporterà, in caso di sinistro, l’applicazione di uno scoperto del 25% che verrà calcolato successivamente ad altri eventuali scoperti previsti dalla polizza. SEZIONE II – ASSISTENZA IN VIAGGIO Le clausole contrattuali che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante carattere in grassetto. Le garanzie previste dalla presente Sezione sono sempre operanti in abbinamento ai Prodotti A, B o C della Sezione I – Danni. ( Non operante per le vetture intestate alle Concessionarie ) La Società delegataria La Piemontese Assicurazioni S.p.A. - Divisione REM, a norma del decreto legislativo 17/03/1995 n. 175, eroga le prestazioni di Assistenza relative ai rischi della circolazione stradale avvalendosi della Società Blue Assistance S.p.A.. Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009 16 Le prestazioni di assistenza sono regolamentate dalle condizioni che seguono e dovranno essere richieste alla CENTRALE OPERATIVA di Blue Assistance (funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno) attivabile a mezzo: - telefono: dall’Italia dall’estero - fax: 011 7425588 telex: 210178BLUEAS I numero verde prefisso internazionale + 800 054780 011 7425644 comunicando - le generalità dell’Assicurato; il numero di targa del veicolo assicurato; il tipo di assistenza richiesta; il numero di telefono del luogo di chiamata e l’indirizzo anche temporaneo. La Società delegataria La Piemontese Assicurazioni S.p.A. - Divisione Rem non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte dalla Centrale Operativa qualora l’Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa stessa. CONDIZIONI GENERALI 5.1 OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE La garanzia di Assistenza stradale opera nel caso in cui il veicolo assicurato non possa essere utilizzato per uno degli eventi indicati alla voce “Cosa assicura”, oppure, benché in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l’incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso. 5.2 ESCLUSIONI Per le garanzie di Assistenza previste dalle seguenti Condizioni, valgono le esclusioni tutte riportate in polizza, in quanto applicabili. L’assistenza non viene inoltre prestata in caso di utilizzo del veicolo in “percorsi fuoristrada” e qualora l’indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto. 5.3 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI La Società delegataria La Piemontese Assicurazioni S.p.A. - Divisione Rem non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o negligenza di questi. Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009 17 ASSISTENZA IN VIAGGIO COSA ASSICURA La Centrale Operativa, in caso d’impossibilità d’utilizzo del veicolo assicurato dovuto a: • • incendio, fulmine, esplosione e scoppio; furto e rapina; ed inoltre, esclusivamente nel caso sul contratto di finanziamento sia prevista la copertura assicurativa per le garanzie del Prodotto B o C • incidente stradale fornisce le prestazioni di assistenza stradale (anche se gli eventi sopra elencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva), con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono. PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI 6.1 SOCCORSO STRADALE/INTERVENTI, RIPARAZIONI SUL POSTO E TRAINO Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell’immobilizzo sul luogo, per trainarlo fino al più vicino centro di assistenza della rete convenzionata con TFS, oppure, in accordo con l’Assicurato, all’officina più vicina purchè ubicate entro il raggio di 300 chilometri tra andata e ritorno dal luogo dell’immobilizzo. La prestazione sarà fornita per un massimo di 3 volte l’anno. 6.2 RECUPERO VEICOLO Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale ed il mezzo intervenuto per l’effettuazione del traino non sia in grado di recuperarlo per consentirgli di essere trainato, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico della Società delegataria La Piemontese Assicurazioni S.p.A. - Divisione REM con il limite di € 258,00. La prestazione sarà fornita per un massimo di 3 volte l’anno. Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell’Assicurato la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell’Assicurato stesso. 6.3 RECUPERO DEL VEICOLO RITROVATO DOPO IL FURTO (Garanzia valida quando il veicolo è immobilizzato ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'Assicurato). Qualora il veicolo in precedenza rubato fosse ritrovato, la Centrale Operativa provvede a procurare un biglietto aereo (classe economica) o treno (prima classe) per andare a recuperare il veicolo assicurato. La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 258.00. Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009 18 6.4 AUTO IN SOSTITUZIONE (Garanzia valida solo in Italia) In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimo risulti non riparabile, oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa, esclusivamente durante l’orario di apertura dei centri convenzionati, metterà a disposizione dell’Assicurato un veicolo di categoria b (classificazione internazionale delle società di autonoleggio) cilindrata pari a 1.000, per un periodo massimo di: 5 giorni a chilometraggio illimitato in caso di danno parziale; 30 giorni a chilometraggio illimitato in caso di perdita totale del veicolo. La prestazione è a carico della Società per massimo 3 volte l'anno con esclusione dei costi di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi, multe e sarà fornita dalla Centrale Operativa presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità della Società di autonoleggio e con le modalità di accesso al noleggio stabilite dalla stessa. Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, nel caso lo stesso non possa essere garantito con carta di credito finanziaria. Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009 19 APPENDICE INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 Trattamento per Finalita’ ASSICURATIVA(1) Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (di seguito denominata Codice), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue: 1. DEFINIZIONI a) dati personali: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; b) dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante; c) dati identificativi: dato personale che permette l’identificazione diretta dell’interessato; d) dato giudiziario: dato idoneo a rilevare provvedimenti di cui all’art. 3, comma I, lettere da a) a o) e da r) a u), del DPR n. 313/2002, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del c.p.p.. 2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI La Piemontese Assicurazioni S.p.A - Divisione REM, Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., in forma abbreviata La Piemontese S,p.A., Top Class s.r.l., agente di La Piemontese S.p.A., per fornire i servizi da Lei richiesti, o in Suo favore previsti, devono acquisire o già detengono dati personali che la riguardano. Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi. Il consenso che Le chiediamo si estende ai dati sensibili strettamente inerenti al rapporto che La riguarda, nonché ad altre categorie di dati oggetto di particolare tutela, nei limiti sopra indicati e nell’ambito delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Per la sola finalità di gestione e liquidazione dei sinistri i Suoi dati potranno essere trattati dalla Direzione Sinistri di Gruppo Reale Mutua Assicurazioni per le Società del Gruppo Reale Mutua quali autonome titolari per tale ambito del trattamento. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o aventi natura pubblica, che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (2), in parte anche in funzione meramente organizzativa. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti, le comunicazioni e i trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari nei confronti dell'interessato stesso. L’eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali, nei casi previsti dal punto a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri. 3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI I dati sono trattati(3) da La Piemontese S.p.A. unitamente a Top Class S.r.l., agente di La Piemontese S.p.A. contitolari del trattamento ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. f) - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009 20 previsti ovvero per poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato, nonché, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Sia in La Piemontese S.p.A. che in Top Class S.r.l., i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività La Piemontese S.p.A. e Top Class S.r.l. utilizzano soggetti di fiducia - operanti talvolta anche all’estero - che svolgono per loro conto compiti di natura tecnica od organizzativa(4); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti ivi indicati. 4. DIFFUSIONE DEI DATI I dati personali non sono soggetti a diffusione. 5. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea. 6. DIRITTI DELL'INTERESSATO L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 7. TITOLARI DEL TRATTAMENTO Per l’esercizio dei diritti di cui al punto 6, l’interessato può: - per i dati trattati da La Piemontese S.p.A., scrivere al “Servizio Clienti - Divisione Rem de La Piemontese Assicurazioni S.p.A." Corso Palestro, 5 – 10122 Torino; oppure spedire un fax al numero: 011/431.13.40 o, infine, inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]. - per i dati trattati da Top Class S.r.l., rivolgersi al Responsabile della Privacy tel. 0514231100; oppure spedire un fax al n. 0514231101; oppure inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] oppure scrivere a Top Class Insurance S.r.l. – Responsabile Privacy Via Collamarini 14 – 40138 Bologna. Il “Servizio Clienti” di La Piemontese - Divisione Rem ed il “Responsabile Privacy” di Top Class sono altresì competenti per chiarimenti sul testo dell'informativa o sul Codice medesimo, sulle modalità del trattamento, nonché sull'elenco completo dei responsabili o su qualunque altra informazione ritenuta necessaria. NOTE (1) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione, e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. (2) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, SIM; legali; periti (specificamente incaricati); autofficine (specificamente incaricate); centro di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (specificamente incaricate), tra cui centrale operativa di assistenza (specificamente Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009 21 incaricata), società di consulenza per tutela giudiziaria (specificamente incaricata), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, indicate sul plico postale); società di revisione (specificamente incaricata); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti, quali: commissari liquidatori di imprese di assicurazione in l.c.a. (provvedimenti pubblicati in G.U.); ISVAP; Ufficio Italiano dei Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione civile; Commissione di vigilanza sui fondi; Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS; Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali (quello a cui aderisce l’assicurato); Magistratura; forze dell’ordine (PS, C.C., G.d.F., V.V.F.F., V.V.U.U.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. (3) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett.a), del Codice e successive modifiche ed integrazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione dei dati. (4) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa. Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009 22