n. 1-2 14 gennaio 2008

Transcript

n. 1-2 14 gennaio 2008
Anno 25° - n. 1-2
14 gennaio 2008
SOMMARIO
¾
Periodico di informazione
dell’Associazione Nazionale
Industria e Commercio
Carni e Bestiame
¾
Aumento delle quote latte del 2% proposto dalla Commissione a partire
dall'aprile 2008
Aumento degli aiuti di stato “de minimis” dal 2008
SETTORE BOVINO
¾
ESPORTAZIONE
DI
CARNE
BOVINA
DALL’ARGENTINA:
PUBBLICATA
LA
NUOVA
RISOLUZIONE VALIDA FINO AL 31 MARZO 2008
¾
¾
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 13 DICEMBRE 2007
CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE “BABY BEEF”: REGOLAMENTO DI APERTURA PER IL
2008
Pubblicazione registrata
presso il Tribunale di Roma
al numero 261/83 del
3 settembre 1983
¾
CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE BOVINI VIVI DALLA SVIZZERA – REG. CE 2172/2005:
PERCENTUALE DI ASSEGNAZIONE
SETTORE SUINO
¾
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 13 DICEMBRE 2007
SETTORE POLLAME
¾
Direttore Responsabile:
Gian Franco Masala
Direzione / Redazione:
00187 Roma
Piazza di Spagna 35
tel. 06 69190640
fax 06 69925101
¾
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 13 DICEMBRE 2007
CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE DI CARNE DI POLLAME DA BRASILE E TAILANDIA:
REQUISITI PER L’ACCESSO AI TRASFORMATORI
¾
PERCENTUALI DI ASSEGNAZIONE CONTINGENTI 1° TRIMESTRE 2008
SETTORE OVINO
¾
CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE DI OVINI VIVI E CARNI DA QUALSIASI PAESE TERZO
PER IL 2008
NOTIZIE SANITARIE
¾
BSE - MODIFICA DEL LIMITE DI ETA' PER LA RIMOZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE:
RIMANDATA LA PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
¾
AGGIORNAMENTO SUI DIRITTI SANITARI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2008
¾
IMPORTAZIONE CARNI BOVINE DAL BRASILE: AGGIORNAMENTO
¾
ETICHETTATURA CARNI DI POLLAME: PROROGA E MODIFICA DELL’ORDINANZA 26
AGOSTO 2005
¾
BLUE TONGUE: PERIODO STAGIONALMENTE LIBERO ED INTRODUZIONE ANIMALI
¾
BLUE TONGUE IN FRANCIA: AGGIORNAMENTO DIPARTIMENTI COLPITI DALLA MALATTIA
¾
IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA DEGLI OVI-CAPRINI: AGGIORNAMENTO
¾
NUOVO CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE
NELL'UNIONE EUROPEA
¾
e-mail:
e-mail:
assocar-
[email protected]
[email protected]
web:
www.assocarni.it
MISURE DI RESTRIZIONE CONTRO L’AFTA EPIZOOTICA NEL REGNO UNITO: MISURE
RESIDUE SINO AL 31 DICEMBRE 2007
¾
ESPORTAZIONE CARNI SUINE E PRODOTTI A BASE DI CARNE SUINA VERSO IL
¾
PROSSIMA ISPEZIONE DEI VETERINARI RUSSI PER IL RICONOSCIMENTO DI IMPIANTI
¾
INFORMAZIONI SULLA CATENA ALIMENTARE RELATIVE AL POLLAME
GIAPPONE: CERTIFICAZIONE AGGIUNTIVA
BOVINI AUTORIZZATI AD ESPORTARE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA
segue
segue SOMMARIO
segue NOTIZIE SANITARIE
¾
COSTITUENTI DI ORIGINE ANIMALE IN GRASSI FUSI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI
¾
IDENTIFICAZIONE E MACELLAZIONE DEGLI EQUIDI DPA
¾
IMPORT TRIPPE DAL SUD AMERICA: ELIMINATI I GLI ADEMPIMENTI SANITARI NAZIONALI
¾
STABILIMENTI IDONEI AD ESPORTARE CARNI E PRODOTTI A BASE DI CARNE BOVINA VERSO IL CANADA
¾
EXPORT CARNI VERSO LE FILIPPINE
¾
ESPORTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE SUINA E PRODOTTI LATTIERO CASEARI VERSO PANAMA:
AUTORIZZAZIONE DEGLI STABILIMENTI
¾
ANAGRAFE BOVINA: ATTIVAZIONE NUOVE FUNZIONALITA’
NOTIZIE REGIONALI
¾
NOTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA SUL PAGAMENTO DEI DIRITTI SANITARI
NOTIZIE DOGANALI
¾
MODIFICHE DI ALCUNI CODICI DELLA NOMENCLATURA COMBINATA DAL 1° GENNAIO 2008
¾
TITOLI DI ESPORTAZIONE DI CARNI BOVINE, SUINE E DI POLLAME: MODIFICHE DEI TEMPI DI RILASCIO IN ALCUNI
PERIODI DEL 2008
¾
SOSPENSIONE DEI DAZI ALL’IMPORTAZIONE DEI CEREALI NELL’UNIONE EUROPEA – SITUAZIONE IN CINA ED IN
RUSSIA
NOTIZIE COMMERCIALI
¾
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/29/CE: LA DISCIPLINA SOSTANZIALE
MISSIONI – FIERE - CONVEGNI
¾
MISSIONE IMPRENDITORIALE IN MESSICO 26-29 FEBBRAIO 2008
¾
TUNISIA - SALONE MEDITERRANEO DELL’AGRICOLTURA E DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI: 15-19 MAGGIO 2008
TRASPORTI
¾
CALENDARIO DEI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2008
ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 – 2008
2
I caratteri di colore diverso indicano la possibilità di richiamare direttamente il testo cliccandovi sopra
AUMENTO DELLE QUOTE LATTE DEL 2% PROPOSTO DALLA COMMISSIONE A PARTIRE DALL'APRILE 2008
La Commissione europea ha proposto un aumento del 2% delle quote latte a partire dal 1° aprile 2008,
per far fronte alla domanda crescente di prodotti lattiero-caseari sia all'interno dell'Unione che sui mercati
mondiali. L'aumento, per un totale di 2,84 milioni di tonnellate, riguarda tutti i 27 Stati membri.
Ricordiamo che questa decisione non pregiudica quanto già deciso dalla Commissione in merito
all’abolizione definitiva delle quote latte, prevista al 31 marzo 2015.
La proposta, ufficializzata il 12 dicembre, è accompagnata da una relazione sulle prospettive del settore
lattiero-caseario dell'Unione europea, chiesta dal Consiglio al momento dell'accordo sulla riforma della PAC
del 2003. La relazione evidenzia, per il periodo compreso tra il 2003 e il 2007, un incremento della domanda
di latte che, secondo le previsioni, continuerà a salire anche tra il 2007 e il 2014. Le prospettive sono favorevoli anche per quanto riguarda la domanda e i prezzi sul mercato mondiale. La relazione sottolinea che un
incremento del 2% delle quote è quindi pienamente giustificato. La Commissione auspica che il Consiglio e il
Parlamento adottino rapidamente una decisione in modo che l'aumento delle quote possa applicarsi a partire
dal 1° aprile 2008.
La riforma del 2003 ha comportato tutta una serie di altre modifiche al regime che disciplina il mercato dei
prodotti lattiero-caseari per renderlo più ricettivo ai segnali del mercato. Nel 2003 si è proceduto alla riduzione
dei prezzi di intervento del burro e del latte scremato in polvere e si è deciso di porre termine al regime delle
quote dall'aprile 2015. L'andamento positivo del mercato, in concomitanza con gli effetti della riforma, ha
contribuito a creare, nel 2007, una situazione in cui per la prima volta da quando il regime fu istituito nel 1968
le restituzioni all'esportazione sono azzerate e i magazzini di intervento sono vuoti. Come era stato previsto
con la riforma, anche gli aiuti interni allo smercio sono stati azzerati.
Secondo le conclusioni della relazione sulle prospettive di mercato nel periodo dal 2003 al 2007 l'accresciuta produzione di formaggi e latte fresco ha permesso di assorbire un quantitativo supplementare di 5,5
milioni di t di latte, a fronte di una produzione di latte stabile. In base all'analisi della Commissione, tra il 2007
e il 2014 sarà necessario un quantitativo supplementare di circa 8 milioni di tonnellate per far fronte alla
crescente domanda interna (in particolare di formaggi). Per ora le prospettive sono positive anche per il
mercato mondiale, dove si osserva un aumento della domanda di prodotti alimentari europei in particolare nei
mercati emergenti. Lasciando inalterato il regime delle quote si impedirebbe all'Unione europea di trarre
vantaggio dal rialzo della domanda e dall'ottima forma dei prezzi attuali.
L'analisi della Commissione evidenzia che il mercato è ampiamente in grado di assorbire un innalzamento delle quote del 2% e che tale incremento sarà pienamente utilizzato, ma l'impatto effettivo sulla produzione
sarà probabilmente più limitato, visto che attualmente vari Stati membri non utilizzano pienamente le quote
nazionali.
Di seguito riportiamo quelle che dovrebbero essere le quote da aprile 2008 (in migliaia di tonnellate):
Bel
Bul
Cz
Dk
D
Est
Ire
Gre
Esp
Fr
It
Cyp
Lat
Lith
3.427
999
2.793
4.613
28.847
659
5. 504
837
6.239
25.091
10.741
148
743
1.739
Lux
Hun
Mal
NL
Aus
Pol
Port
Rom
Sln
Svk
Fin
Swe
UK
EU-27
279
2.030
50
11.466
2.847
9.568
1.988
3.118
588
1.062
2.492
3.420
15.125
145.726
AUMENTO DEGLI AIUTI DI STATO “DE MINIMIS” DAL 2008
Il 12 dicembre la Commissione ha approvato l’aumento del limite per gli aiuti di Stato erogabili alle aziende agricole, per i quali non occorre la preventiva autorizzazione da parte dell’UE (cosiddetti “aiuti de minimis”).
Rispetto a quanto annunciato al Consiglio dei Ministri agricoli del 26-27 novembre scorso (v. ns circolare
informativa n. 215 del 28 novembre), la Commissione ha ulteriormente aumentato il tetto di tali aiuti, portandoli da 3.000 a 7.500 €/azienda in tre anni (contro i 6.000 iniziali). Allo stesso tempo, la percentuale massima
che viene applicata sul valore della produzione agricola di ciascuno Stato membro per determinare l’aiuto
passa dallo 0,3 allo 0,75% (contro lo 0,6% iniziale). In Italia potranno essere erogati come aiuti di Stato “de
minimis” circa 320 milioni di euro.
Le nuove regole si applicheranno dall’inizio del 2008 fino alla fine del 2013, e potrebbero essere retroattive.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 - 2008
3
SETTORE BOVINO
ESPORTAZIONE DI CARNE BOVINA DALL’ARGENTINA: PUBBLICATA LA NUOVA RISOLUZIONE
VALIDA FINO AL 31 MARZO 2008
Il Ministero dell’Economia e della Produzione argentino ha emanato la nuova Risoluzione n. 24/2007 del
27.12.20007 (sul sito Assocarni), recante proroga delle precedenti Risoluzioni n. 935 del 29.11.2006 e
367/2007 (entrambe sul sito Assocarni, in calce alla Risoluzione 24/2007). Il fatto che il provvedimento abbia
validità solo fino al 31 marzo 2008 indurrebbe a pensare ad un prossimo ulteriore alleggerimento delle
misure restrittive in vigore, anche perché il Ministero dell’Agricoltura ha già convocato la filiera bovina per
discutere le basi di una futura nuova regolamentazione in merito.
In pratica, in ciascuno dei prossimi 3 mesi potranno essere esportate almeno 40.000 tonnellate (equivalente in osso) di carne bovina di cui codici NC 0102.90.90 - 0201.10.00 - 0201.20.10 - 0201.20.20 0201.20.90 - 0201.30.00 - 0202.10.00 - 0202.20.10 - 0202.20.20 - 0202.20.90 - 0202.30.00. Ogni stabilimento potrà esportare fino al 50% del quantitativo esportato nel periodo di riferimento 1° gennaio – 31 dicembre
2005; tale volume sarà ripartito tra gli esportatori in maniera proporzionale a quanto esportato nel suddetto
periodo di riferimento (la risoluzione del 31 maggio ha previsto la possibilità di esportare, a determinate
condizioni, anche per alcuni stabilimenti che nel periodo di riferimento non avevano effettuato esportazioni).
Continua ad essere consentita, senza limitazioni, l’esportazione di:
− carni oggetto di accordi bilaterali con Paesi terzi, tra le quali quelle di alta qualità concordate con l’Unione
Europea;
− quarti posteriori freschi o congelati provenienti da vitelloni di peso superiore a 460 kg, classificabili nei
codici doganali NC 0201 3000 e 0202 3000
− carne proveniente da vacche classificabili nelle categorie D, E o F di cui ai codici NC 0201.30.00 e
0202.30.00.
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 13 DICEMBRE 2007
Il Comitato di gestione, nella riunione che si è tenuta il 13 dicembre a Bruxelles, ha votato i seguenti provvedimenti:
1) Restituzioni all’esportazione: invariate.
2) Contingente di importazione di carni “Baby Beef”: è stato votato il progetto di regolamento che apre il
contingente di importazione in questione per il 2008. Per le modifiche al regolamento approvate, vedere
l’articolo successivo.
3) Modifiche di alcuni regolamenti per adeguamenti di alcuni codici doganali: a seguito di modifiche di
alcuni codici doganali, sono stati adattati di conseguenza alcuni regolamenti del settore bovino, in particolare il 1254/1999 (organizzazione di mercato delle carni bovine), il 1731/2006 (modalità particolari di concessione delle restituzioni all’esportazione) e 545/2007 (contingente di importazione di carne destinata alla trasformazione).
Segnaliamo che mentre alcuni adeguamenti si riferiscono a modifiche dei codici NC intervenute negli anni
passati (NC 0206 2290 sostituito da NC 0206 2200, NC 0210 9049 sostituito da 0210 9959, NC 0210
9041 sostituito da 0210 9951, NC 0210 9090 sostituito da 0210 9990), altri sono relativi a modifiche che
interverranno dal 1° gennaio 2008, e cioè:
- i codici NC 0206 1091 e 0206 1099 vengono unificati nel codice NC 0206 1098
- i codici NC 1602 5039 e 1602 5080 vengono unificati nel codice NC 1602 5095; il codice di questo
prodotto, quando utilizzato per l’esportazione, passa da 1602 5039 9125 a 1602 5095 9125 e da
1602 5039 9325 a 1602 5095 9325
- la modifica di cui al punto precedente (sostituzione dei codici NC 1602 5039 e 1602 5080 nell’unico
codice NC 1602 5095) deve essere considerata anche per quanto riguarda il regolamento 545/2007,
relativamente alla classificazione dei prodotti in cui si possono trasformare le carni bovine nell’ambito
del regime “A”
Per maggiori dettagli su tali modifiche vedere l’articolo specifico in questo Notiziario, nella rubrica “Notizie
Doganali”.
Il progetto di regolamento che ricodifica il regolamento n. 2342/92 (importazioni dai paesi terzi e concessione di restituzioni all'esportazione per i bovini riproduttori di razza pura) non è stato votato per problemi di
ordine legale, ed è stato rimandato alla prossima riunione, che si terrà il 17 gennaio.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 – 2008
4
CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE “BABY BEEF”: REGOLAMENTO DI APERTURA PER IL 2008
Con regolamento n. 1577/2007 del 27 dicembre 2007 (disponibile sul sito Assocarni), la Commissione ha
aperto il contingente di importazione di prodotti “Baby Beef” originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina,
dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro, della Serbia e del Kosovo.
Le modalità di applicazione del contingente sono analoghe a quelle degli anni precedenti; segnaliamo tuttavia alcune modifiche approvate dal Comitato di gestione del 13 dicembre ed inserite nel nuovo regolamento:
a) la suddivisione del quantitativo di 9.975 tonnellate (ex n. ordine 09.4506), prima riservato a Serbia/Montenegro/Kosovo, nelle seguenti due quote:
- Serbia/Kosovo: 9.175 tonnellate (nuovo n. ordine 09.4507)
- Montenegro: 800 tonnellate (nuovo n. ordine 09.4508)
b) l’applicazione del solo capo III del reg. 1301/2006 (quindi decade l’obbligo di dimostrare l’attività per poter
accedere al contingente)
c) uno specifico certificato di autenticità per il Kosovo
d) la possibilità di avere più titoli di importazione sullo stesso certificato di autenticità purché rilasciati lo
stesso giorno .
Il regolamento 1577/2007 introduce inoltre nuove disposizioni che riguardano esclusivamente le modalità
di comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni sulle licenze rilasciate.
Sul sito Assocarni sono disponibili le istruzioni per partecipare a questo contingente.
CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE BOVINI VIVI DALLA SVIZZERA – REG. CE 2172/2005:
PERCENTUALE DI ASSEGNAZIONE
Sulla GUUE L 333 del 19.12.2007 è stato pubblicato il regolamento 1508/2007, del 18 dicembre 2007, che
fissa al 100% la percentuale di accettazione delle domande di diritti di importazione di bovini vivi provenienti
dalla Svizzera, presentate entro il 1° dicembre per il periodo gennaio-dicembre 2008.
SETTORE SUINO
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 13 DICEMBRE 2007
Il Comitato di gestione, nella riunione che si è tenuta il 13 dicembre a Bruxelles, non ha votato alcun regolamento. La prossima riunione si terrà il 17 gennaio 2008.
PERCENTUALI DI ASSEGNAZIONE CONTINGENTI 1° TRIMESTRE 2008
Le domande presentate entro il 7 dicembre (periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2008) per i contingenti di
importazione di carni suine sono state accettate come segue:
- Dazio agevolato (reg.to 806/2007): 100% per i n. ordine 09.4038 – 09.4039 – 09.4074 (non sono state
presentate domande per gli altri gruppi)
- USA (reg.to 812/2007): 100%
- Canada (reg.to 979/2007): nessuna domanda
- Oleaginose (reg.to 1382/2007): nessuna domanda
- Salsicce e prodotti a base di carne dalla Svizzera (reg.to 1399/2007): nessuna domanda
Le prossime domande si presenteranno dal 1° al 7 marzo 2008, a valere sul trimestre 1° aprile – 30 giugno 2008.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 - 2008
5
SETTORE POLLAME
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 13 DICEMBRE 2007
Il Comitato di gestione, nella riunione che si è tenuta il 13 dicembre a Bruxelles, ha votato i seguenti provvedimenti:
1) Restituzioni all’esportazione dal 14 dicembre 2007: aumentate per i polli presentati interi (codici NC
0207 1210 9900, 0207 1290 9190 e 0207 1290 9990) da 49,5 a 52 €/100 kg. La tabella aggiornata è disponibile sul sito Assocarni.
2) Prezzi rappresentativi dal 14 dicembre (la tabella aggiornata è disponibile sul sito Assocarni):
PRODOTTO
PAESE
PREZZO RAPPRESENTATIVO
RELATIVA CAUZIONE
(*)
Polli congelati 70% (NC 0207 12 10)
BRASILE
103.9 €/100 kg
0 €/100 kg
ARGENTINA
101,2 €/100 kg
0 €/100 kg
Polli congelati 65% (NC 0207 12 90)
BRASILE
112,6 €/100 kg
2 €/100 kg
ARGENTINA
104,7 €/100 kg
4 €/100 kg
CILE
131,6 €/100 kg
0 €/100 kg
Polli disossati congelati
BRASILE
236,1 €/100 kg
19 €/100 kg
(NC 0207 14 10)
ARGENTINA
252,0 €/100 kg
14 €/100 kg
CILE
332,7 €/100 kg
0 €/100 kg
Cosce di pollo congelate (NC 0207 14 60)
BRASILE
111,2 €/100 kg
10 €/100 kg
CILE
0 €/100 kg
0 €/100 kg
Altre parti di pollo congelate (NC 0207 14 70) BRASILE
211,9 €/100 kg
22 €/100 kg
Tacchini congelati interi 80%
BRASILE
138,3 €/100 kg
6 €/100 kg
(NC 0207 25 10)
________________________________________
Tacchini congelati disossati
BRASILE
350,5 €/100 kg
0 €/100 kg
(NC 0207 27 10)
CILE
365,5 €/100 kg
0 €/100 kg
Preparazioni non cotte, di galli
BRASILE
226,8 €/100 kg
18 €/100 kg
e di galline (NC 1602 32 11)
TAILANDIA_________376,2 €/100 kg
0 €/100 kg
l’importo viene applicato come cauzione se il prezzo CIF è superiore al prezzo rappresentativo; in caso contrario, lo
stesso deve essere considerato come dazio addizionale.
La prossima riunione di Comitato è fissata al 17 gennaio 2008.
CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE DI CARNE DI POLLAME DA BRASILE E TAILANDIA: REQUISITI
PER L’ACCESSO AI TRASFORMATORI
Il regolamento 616/2007, relativo alle modalità di gestione del contingente di importazione di carni di pollame da Brasile, Tailandia ed altri Paesi terzi, prevede che possano presentare domanda di titolo non solo gli
operatori che svolgono attività di importazione o di esportazione, ma anche quelli che svolgono attività di
trasformazione. In particolare, l’articolo 4, paragrafo 2 del citato regolamento prescrive che in quest’ultimo
caso gli interessati debbano dimostrare di avere trasformato almeno 1.000 tonnellate di carni di volatili comprese nei codici NC 0207 o 0210 in preparazioni a base di carni di volatili di cui ai codici 1602 previste dal
regolamento 2777/75, oppure in preparazioni omogeneizzate di cui al codice NC 1602 1000 purché non
contengano carne diversa da quella di pollame:
a) nel periodo di 12 mesi immediatamente precedenti il momento della domanda e
b) nel periodo di 12 mesi immediatamente precedenti il periodo dei 12 mesi di cui alla lettera a)
Per “trasformatore” si intende una persona iscritta al registro nazionale dell’IVA nello Stato membro nel
quale è stabilita, che possa dimostrare l’attività di trasformazione mediante qualsiasi documento commerciale
in maniera ritenuta soddisfacente dallo Stato membro interessato. A tale proposito il Ministero del Commercio
Internazionale ha diramato il comunicato prot. 20070207162 (disponibile sul sito Assocarni) con il quale ha
identificato i documenti che gli operatori-trasformatori dovranno presentare congiuntamente alla domanda di
diritti:
- certificato di iscrizione alla CCIA da cui risulti l’attività di trasformazione;
- almeno 1 (una) fattura di acquisto di carne cruda e di vendita di carne cotta per ciascuno dei due anni
antecedenti la data della prima domanda per un determinato periodo contingentale;
- certificazione rilasciata dalla competente autorità sanitaria, da cui si evince che la ditta ha trasformato, per
ciascuno dei due anni antecedenti la data della prima domanda di titolo, almeno 1.000 (mille) tonnellate di
pollame.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 – 2008
6
Comunichiamo inoltre che sulla GUUE L 337 del 21 dicembre è stato pubblicato il regolamento
1549/2007 (sul sito Assocarni), con il quale la Commissione ha modificato il regolamento 616/2007 aggiungendo il codice doganale 0210 9939 (carne salata) tra quelli ammissibili come attività di import/export per
poter accedere al contingente stesso nonché il codice doganale 1602 1000 come prodotto trasformato per
poter partecipare con il requisito della trasformazione. Inoltre è stato abbassato a 10 tonnellate il minimo
richiedibile anche per i gruppi 6 ed 8 ed è stata aggiunta, nella casella 24 del titolo, la dicitura "valido a partire
dal …."
PERCENTUALI DI ASSEGNAZIONE CONTINGENTI 1° TRIMESTRE 2008
Riportiamo di seguito le percentuali di accettazione per i contingenti di importazione di carni di pollame
relativamente alle domande presentate entro il 7 dicembre (periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2008).
Gatt oleaginose - reg.to 1385/2007 (percentuali fissate con reg.to 1511/2007, sul sito Assocarni)
- 09.4410: 1,0778852 %
- 09.4411: nessuna domanda
- 09.4412: 1,095290 %
- 09.4420: 1,474926 %
- 09.4421: 2,293577 %
- 09.4422: 1,644736 %
Accordi GATT - reg.to 533/2007 (percentuali fissate con reg.to 1505/2007, sul sito Assocarni)
- gruppo P1: 10,539639 %
- gruppo P2: 86,019628 %
- gruppo P3: 1,512868 %
- gruppo P4: 100,00 %
Accordo Israele – reg.to 1384/2007 (percentuali fissate con reg.to 1512/2007, sul sito Assocarni)
- 09.4091: nessuna domanda
- 09.4092: 3,012048 %
Le prossime domande si presenteranno dal 1° al 7 marzo 2008, a valere sul trimestre 1° aprile – 30 giugno 2008.
SETTORE OVINO
CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE DI OVINI VIVI E CARNI DA QUALSIASI PAESE TERZO PER IL 2008
Con regolamento 1563/2007 (disponibile sul sito Assocarni), la Commissione ha fissato i quantitativi di
animali vivi e carni delle specie ovi-caprine importabili da qualsiasi Paese terzo nell'anno 2008. Le uniche
differenze rispetto al 2007 riguardano gli aumenti per l’Islanda (+125 tonnellate) ed il Cile (+200 tonnellate),
previsti dai rispettivi accordi con la Comunità. Per qualsiasi provenienza, le importazioni vengono effettuate
con il sistema diretto in dogana “primo arrivato, primo servito" e sono comunque subordinate alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorità del Paese terzo, accompagnato da una
dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci. Non è richiesto il titolo di importazione.
I quantitativi per il 2008, espressi in equivalente peso carcassa, nonché i dazi applicabili, sono pubblicati
sul sito Assocarni.
Ricordiamo che per calcolare i quantitativi di «equivalente peso carcassa», il peso netto dei prodotti ovini
e caprini è moltiplicato per i seguenti coefficienti:
a) per animali vivi: 0,47;
b) per carni di agnello o di capretto disossate: 1,67;
c) per carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate e loro combinazioni: 1,81;
(per «capretto» si intende un animale della specie caprina fino ad un anno di età)
d) per prodotti non disossati: 1,00
ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 - 2008
7
NOTIZIE SANITARIE
BSE - MODIFICA DEL LIMITE DI ETA' PER LA RIMOZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE:
RIMANDATA LA PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Sulla base di informazioni ricevute il 7 gennaio dalla Commissione Europea, si informa che la pubblicazione del regolamento con il quale è previsto l’innalzamento da 24 a 30 mesi del limite di età per l’inclusione
della colonna vertebrale nelle lista dei materiali bovini a rischio specifico per BSE (che modifica il regolamento
(CE) n. 999/2001 concernente misure sanitarie per BSE e scrapie), non avverrà nel mese di gennaio 2008.
Difatti, in ragione del diritto di parere del Parlamento Europeo (parere non vincolante per la definitiva approvazione - procedura di consultazione di durata pari a tre mesi) la suddetta pubblicazione avverrà nel corso
della settimana 17 del 2008 (con inizio 21 aprile), molto probabilmente il 22 aprile 2008, con entrata in applicazione delle nuove disposizioni il terzo giorno successivo, cioè il 25 aprile 2008.
AGGIORNAMENTO SUI DIRITTI SANITARI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2008
In merito ai diritti sanitari da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2008, tenuto conto delle richieste pervenute da alcune aziende associate, appare utile fare alcune considerazioni sull’attuale quadro normativo.
Il regolamento (CE) 882/2004, nella parte relativa ai controlli ufficiali, necessita di norme applicative specifiche che ad oggi non sono state ancora emanate. Tali norme, che incontrano comunque dei limiti dettati dal
regolamento comunitario, dovranno contemperare i diversi interessi in gioco: da un lato la copertura dei costi
per il servizio veterinario e dall’altro il mantenimento della competitività degli impianti di macellazione e sezionamento. Per Assocarni è fondamentale, tra l’altro, garantire alle imprese, a fronte di una adeguata pianificazione dell’attività, la scontistica prevista dal regime attuale (decreto legislativo 438/1992).
Il Decreto legislativo 193/2007 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, che ha tra gli altri espressamente soppresso norme già implicitamente abrogate dal pacchetto igiene (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: D.Lgs. 286/1994; art. 2 della L. 283/1962 sulle autorizzazioni sanitarie; il DPR 309/1992 sulle carni
macinate e le preparazioni di carni; il D.Lgs.155/1997 sull’igiene degli alimenti, D.Lgs 123/1993 sul controllo
ufficiale dei prodotti alimentari), dispone all’articolo 10, 2° comma che “Fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano, ove di misura superiore a quelle
previste dallo stesso regolamento (CE) n. 882/2004, le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1998,
n. 432.”
La formulazione della disposizione è certamente infelice ed è da considerarsi, a parere di Assocarni, illegittima in quanto lascia in capo all’Amministrazione (regionale, locale ecc) l’arbitrio di applicare delle norme
superate, allorquando le tariffe siano più vantaggiose per il servizio veterinario pubblico e quindi meno vantaggiose per gli impianti.
Invitiamo le ditte associate a segnalarci senza indugio eventuali richieste aggiuntive ed ingiustificate in
merito ai diritti sanitari che potrebbero essere effettuate nei primi giorni dell’anno, in attesa dell’emanazione
dei provvedimenti attuativi del regolamento 882/2004.
IMPORTAZIONE CARNI BOVINE DAL BRASILE: AGGIORNAMENTO
Nella riunione del 19 dicembre scorso il Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute Animale ha approvato una decisione (testo disponibile in inglese sul sito Assocarni) volta a fornire ulteriori garanzie sanitarie per quanto riguarda l'importazione di carni bovine fresche (refrigerate, congelate, surgelate)
dal Brasile.
Le misure aggiuntive riguardano in buona sostanza la precisa identificazione degli allevamenti di origine
degli animali destinati alla macellazione per la produzione di carni da esportare verso l'Unione Europea,
allevamenti che dovranno essere preventivamente approvati dalle autorità brasiliane, regolarmente controllati
ed inseriti in una specifica lista ufficiale a sua volta collegata e riportata sul sistema TRACES.
Le nuove disposizioni si applicheranno a far data dal prossimo 31 gennaio 2008 e saranno ammesse
all'importazione tutte le partite viaggianti certificate prima di tale data a condizione che giungano sul territorio
comunitario entro il 15 marzo 2008.
Per le carni prodotte dopo il 31 gennaio 2008, il requisito di essere state ottenute da animali allevati in allevamenti registrati potrebbe rappresentare il maggior fattore limitante la disponibilità di carni esportabili nella
UE, ma secondo quanto ufficialmente dichiarato dalle autorità sanitarie brasiliane queste sarebbero in grado
ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 – 2008
8
di fornire all’Unione Europea entro il 31 gennaio 2008 una prima lista di allevamenti registrati e controllati (la
quasi totalità di quelli attualmente registrati nel sistema SISBOV per esportare verso l’Unione Europea).
Quanto sopra sarebbe stato concordato tra le autorità sanitarie centrali e le autorità sanitarie periferiche
degli Stati brasiliani abilitati ad esportare verso l’Unione Europea nel corso di una riunione tenutasi lo scorso
27 dicembre; un’altra riunione su tale aspetto, ed in particolare sul programma di controllo per gli allevamenti
che saranno inseriti in questa prima lista (programma di controllo che dovrà essere svolto nel mese di gennaio), alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti dei produttori, si è tenuta il 10 gennaio 2008. Sarà
nostra cura fornire maggiori dettagli in proposito.
ETICHETTATURA CARNI DI POLLAME: PROROGA E MODIFICA DELL’ORDINANZA 26 AGOSTO 2005
Il Ministro della Salute ha firmato, lo scorso 17 dicembre, la proroga fino al 31 dicembre 2008 delle disposizioni di cui all’OM 26 agosto 2005, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e
diffusive dei volatili da cortile e che ha tra l’altro introdotto, dal 17 ottobre 2005, disposizioni supplementari per
l'etichettatura delle carni di pollame e dei relativi prodotti.
Ne ha dato informativa il Ministero della Salute con nota prot. DGSAN/3/19286/P del 21 dicembre 2007
con la quale è stato anticipato il testo della nuova Ordinanza ministeriale, in attesa della sua pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.
La nuova Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008, come precisato dalla nota prot. DGSA FV.
III/16071/P-I.8. D/108 del 27 dicembre 2007 del Ministero della Salute (nelle more della registrazione alla
Corte dei Conti e della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana).
Le principali novità sono rappresentate da un’ulteriore semplificazione delle disposizioni di etichettatura
ed una riduzione del suo campo di applicazione alle sole carni fresche di pollame. In buona sostanza le
modifiche possono essere così riassunte:
- vengono escluse dal campo di applicazione dell’OM 26 agosto 2005 le preparazioni di carni di pollame ed i
prodotti a base di carne di pollame - tutti i prodotti, non solamente i prodotti trattati termicamente ad una
temperatura minima di 70 °C - attraverso l’abrogazione degli articoli 6 e 7. Viene quindi anche meno
l’obbligo per i prodotti trattati termicamente ad una temperatura minima di 70 °C di riportare in etichettata
l’indicazione di tale trattamento;
- viene meno, attraverso l’abrogazione dell’articolo 5, comma 3, lettera b), l’obbligo di riportare la “data di
introduzione sul territorio nazionale”
Sul sito Assocarni è disponibile la versione consolidata al 2006 dell’OM 26/08/2005 (il testo non tiene ancora conto delle modifiche sopra anticipate).
BLUE TONGUE: PERIODO STAGIONALMENTE LIBERO ED INTRODUZIONE ANIMALI
Il Ministero della Salute, con nota prot. DGSA.III/15870/P del 19 dicembre 2007 (disponibile sul sito Assocarni), ha stabilito l'elenco delle province che possono essere considerate quali “stagionalmente libere” da
blue tongue ed il periodo di vigenza di tale condizione che per questa stagione è suddiviso in due differenti
sottoperiodi, il primo compreso tra il 17 dicembre 2007 ed il 3 marzo 2008 ed il secondo tra il 31 dicembre
2007 ed il 3 marzo 2008 (per i dettagli si veda l’elenco allegato alla nota ministeriale sopraccitata).
Ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali (OM 28 marzo 2007) tali province potranno ricevere - negli intervalli di tempo sopra ricordati - animali delle specie sensibili alla blue tongue (bovini, ovini, caprini ed altri
ruminanti) provenienti, in vincolo sanitario, da zone soggette a misure di restrizione per blue tongue. Tali
animali non possono essere successivamente destinati agli scambi intracomunitari.
La movimentazione può avvenire a condizione che i territori di provenienza non siano comuni con infezione in atto; oppure, qualora siano comuni con infezione in atto, a condizione che gli animali siano stati
vaccinati da almeno 30 giorni nei confronti dei sierotipi di virus circolanti nel territorio di origine.
In buona sostanza, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di movimentazione degli animali dalle
- e nelle - zone sottoposte a misure di restrizione per blue tongue, le possibilità di movimentazione rispetto al
rimanente periodo dell'anno riguardano unicamente gli animali da vita non vaccinati provenienti da zone di
sorveglianza (comune di una zona sottoposta a restrizione, non compreso nell'elenco dei comuni con infezione in atto).
Al riguardo Assocarni ha nuovamente sollecitato il Ministero della Salute affinché intervenga con ulteriori
chiarimenti in merito a:
- la possibilità di introduzione di animali da zone sottoposte a restrizione di altri Stati membri;
- la possibilità, per gli allevamenti attualmente sottoposti a controllo a seguito del rintraccio e delle positività
di capi provenienti dalla Francia, di derogare al divieto di introduzione di nuovi animali, quantomeno per il
periodo stagionalmente libero.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 - 2008
9
Il 16 gennaio prossimo Assocarni, insieme ai maggiori scienziati e stakeholders, parteciperà a Bruxelles alla
Conferenza internazionale sulla strategia di vaccinazione contro la blue tongue, promossa dalla Commissione
Europea e dall’OIE.
BLUE TONGUE IN FRANCIA: AGGIORNAMENTO DIPARTIMENTI COLPITI DALLA MALATTIA
A seguito della conferma di due nuovi focolai di blue tongue del sierotipo 8 nei dipartimenti di CharenteMaritime (a Paillé) e di Lot (a Sousceyrac), con un decreto delle autorità sanitarie francesi del 9 gennaio
scorso è stato esteso il perimetro della zona vietata nei dipartimenti di Cantal, Charente-Maritime, Lot e DeuxSèvres nonché quello delle zone sottoposte a limitazioni della movimentazione degli animali. Sul sito Assocarni è disponibile la cartina aggiornata delle zone in questione.
A tutt’oggi i focolai di blue tongue accertati in Francia sono 14.390.
IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA DEGLI OVI-CAPRINI: AGGIORNAMENTO
Il regolamento (CE) n. 21/2004 (identificazione e registrazione ovi-caprini) prevede che ciascuno Stato
membro istituisca un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina,
prevedendo che tutti gli animali di un'azienda nati dopo il 9 luglio 2005 debbano essere identificati mediante
due mezzi di identificazione.
Il primo mezzo di identificazione è costituito dai marchi auricolari ed il secondo è descritto nell'Allegato al
suddetto regolamento (Allegato, parte A, punto 4).
Uno dei secondi mezzi di identificazione è il transponder elettronico.
Inoltre l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 21/2004 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2008 (o da altra
data che può essere fissata dal Consiglio), l'identificazione elettronica sarà obbligatoria come secondo mezzo
di identificazione per tutti gli animali.
La Commissione europea aveva però presentato lo scorso 16 novembre un rapporto ed una proposta
emendativa al regolamento (CE) n. 21/2004 per posticipare l'entrata in vigore dell'identificazione elettronica
degli ovini e caprini al 2009, con la data precisa che sarà fissata dal Comitato di gestione solo dopo un'ulteriore consultazione delle parti interessate (Stati membri, rappresentanze degli operatori, ecc.) con particolare
riguardo alla sostenibilità economica di tale passaggio.
Nell’ultima riunione del Consiglio dei ministri agricoli dell’Unione Europea, tenutasi dal 17 al 19 dicembre
2007, è stata però approvata a maggioranza una modifica del regolamento (CE) n. 21/2004 con la quale si è
deciso di posticipare ulteriormente, al 1° gennaio 2010, l’obbligo di identificazione elettronica degli ovini e
caprini.
La decisione ha trovato la posizione contraria dell’Italia (che ha votato contro insieme alla Spagna) ed il
Ministero della Salute ha in previsione di convocare per il mese di gennaio 2008 una serie di incontri con le
parti interessate per discutere della questione.
NUOVO CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE NELL'UNIONE EUROPEA
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea [GU L 312 del 30/11/2006] la decisione
2007/777/CE che abroga e sostituisce la decisione 2005/432/CE che stabilisce le condizioni sanitarie ed i
modelli di certificazione sanitarie per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci,
vesciche ed intestini trattati destinati al consumo umano.
I nuovi modelli di certificato sanitario di importazione e certificato di deposito/transito possono essere utilizzati a partire dal 1° dicembre 2007 e diverranno obbligatori a far data dal 1° maggio 2008, ma le partite
certificate con gli attuali (vecchi) modelli fino al 1° maggio 2008 potranno essere accettate nell’Unione Europea fino al 1° giugno 2008.
Le modifiche introdotte non sono sostanziali e sono volte ad aggiornare i riferimenti e le definizioni, in particolare di stomaci, vesciche ed intestini trattati, a quelle del regolamento (CE) n. 853/2004 sull’igiene dei
prodotti di origine animale ed a quelli della Direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la
produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione sul territorio comunitario di prodotti di origine
animale destinati al consumo umano (recepita in Italia con D.Lgs. 117/2005).
Con la medesima decisione vengono inoltre chiaramente distinte due differenti tipologie di prodotti: da
una parte stomaci, vesciche ed intestini trattati che sottostanno ai medesimi requisiti dei prodotti a base di
carne e dall’altra gli involucri di origine animale (budella per la produzione di insaccati) che ricadono invece
nell’ambito di applicazione di una specifica decisione comunitaria, la decisione 2003/779/CE.
Vengono inoltre ad essere aggiornate le attestazioni relative alla BSE, a seconda della categoria di rischio del paese esportatore.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 – 2008
10
Con riferimento agli stomaci (prestomaci) bovini (trippe) questi ricadono dunque nel campo di applicazione della decisione 2007/777/CE nel caso in cui siano trattati o qualora lo debbano essere quale requisito per
poter essere importati in provenienza da quei paesi le cui condizioni sanitarie lo richiedano (si veda Allegato II
per elenco paesi e relativi trattamenti minimi richiesti ed Allegato III per i diversi trattamenti).
A riguardo è da tenere distinta la questione relativa alla classificazione doganale delle trippe sottoposte a
parziale trattamento termico, per la quale si rimanda a quanto riportato con Circolare Assocarni n. 189 del 17
ottobre 2007.
Ciò premesso, per le importazioni in Italia (non in altri Stati membri dell’Unione europea) di trippe dal alcuni paesi del Sud America (Argentina, Brasile, Uruguay e, anche se ora sospeso, Paraguay) si consideri che
rimangono tutt’ora in vigore le disposizioni di cui all’O.M. 25/06/1996 (richiesta e preventiva autorizzazione
all’importazione, vincolo sanitario alla successivo definitivo trattamento termico, ecc.) e che le trippe presentate ad un PIF italiano per l’importazione devono comunque essere scortate anche dallo specifico certificato
sanitario previsto dall’O.M. 25/06/1996.
Assocarni sta chiarendo con il Ministero della Salute l’opportunità di revoca dell’O.M. 25/06/1996 e delle
relative incombenze (domanda annuale di nulla osta all’importazione) e requisiti aggiuntivi (vincolo alla successiva completa cottura in stabilimento designato) dal momento che, ad esempio, ai sensi della decisione
2007/777/CE una trippa proveniente dal Brasile e sottoposta al trattamento termico minimo di 80 °C al cuore
(per refuso, nella versione in italiano della decisione è riportato quale trattamento “C” un trattamento termico
minimo di 70 °C, in luogo di 80 °C), lo stesso previsto dall’O.M. 25/06/1996, non ha alcun vincolo per la
commercializzazione nell’Unione Europea.
Su tale ultimo aspetto sarà nostra cura aggiornare le ditte associate interessate.
MISURE DI RESTRIZIONE CONTRO L’AFTA EPIZOOTICA NEL REGNO UNITO: MISURE RESIDUE SINO
AL 31 DICEMBRE 2007
Con decisione 2007/833/CE del 13 dicembre 2007 (disponibile sul sito Assocarni) è stata modificata la
decisione 2007/554/CE relativa ad alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito per
rimuovere le rimanenti misure di restrizione alla spedizione dal Regno Unito di animali vivi delle specie sensibili all’afta epizootica e dei loro prodotti.
Residue misure di restrizione rimangono però in vigore, per i soli animali vivi e non per i prodotti (carni,
prodotti a base di carne, ecc.), fino al 31 dicembre 2007 per la spedizione di animali delle specie sensibili in
provenienza da una limitata zona intorno ai focolai.
Il dettaglio dei territori interessati può essere visionato alla seguente pagina Internet:
http://www.defra.gov.uk/animalh/int-trde/cins/2007/pdf/07404a.pdf
Si ricorda che per la spedizione di ruminanti dal Regno Unito bisogna comunque tenere conto delle misure di restrizione in vigore per quanto riguarda la blue tongue (sierotipo BTV8) che interessa anche tale Paese.
ESPORTAZIONE CARNI SUINE E PRODOTTI A BASE DI CARNE SUINA VERSO IL GIAPPONE:
CERTIFICAZIONE AGGIUNTIVA
Il Ministero della Salute, con nota prot. DGSAN-9/18432/P del 10 dicembre u.s. (disponibile sul sito Assocarni), ha indicato che a seguito di una richiesta avanzata da parte delle Autorità sanitarie giapponesi, nel
caso in cui carni suine fresche o prodotti a carne suina esportati verso il Giappone siano ottenuti a partire da
materia prima acquistata in paesi diversi dall’Italia, la merce spedita in Giappone dovrà essere scortata da
una doppia certificazione: una prima che scorta la merce dallo stabilimento estero di produzione allo stabilimento italiano ed una seconda emessa dal veterinario ufficiale dello stabilimento italiano di spedizione della
merce.
Il certificato che deve accompagnare le materie prime provenienti da altri paesi comunitari o da paesi terzi
deve attestare l’abilitazione dello stabilimento estero all’esportazione verso il Giappone e l’idoneità delle
materie prime all’esportazione verso il Giappone e deve contenere tutti gli elementi prescritti per la certificazione relativa a questo tipo di esportazione.
La carne fresca ed i prodotti a base di carne esportati in Giappone dall’Italia devono essere scortati da
certificato italiano per l’esportazione in Giappone e da copia del certificato del Paese estero di provenienza
delle materie prime. Il certificato italiano deve contenere il riferimento al certificato del Paese estero di provenienza della materia prima.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 - 2008
11
PROSSIMA ISPEZIONE DEI VETERINARI RUSSI PER IL RICONOSCIMENTO DI IMPIANTI BOVINI
AUTORIZZATI AD ESPORTARE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA
Il Ministero della Salute, con nota prot. DGSAN-9/16131/P del 6 novembre 2007 ha comunicato che le
Autorità veterinarie russe hanno annunciato una prossima ispezione degli impianti italiani interessati ad
esportare carni bovine fresche (refrigerate, congelate o surgelate) verso la Federazione Russa.
Ricordiamo che l'inserimento nella lista degli stabilimenti autorizzati ad esportare carni bovine verso la
Russia è stato in passato limitato ai soli stabilimenti che effettuano il processo completo di lavorazione (macello con annesso laboratorio di sezionamento), ma con l'entrata in vigore dei nuovi certificati unificati a livello
comunitario è emersa la possibilità di poter autorizzare all'esportazione non solo stabilimenti che effettuano il
completo processo produttivo (macello con sezionamento annesso), ma anche stabilimenti di macellazione e
laboratori di sezionamento autonomi.
Le aziende interessate (come sottolineato nella nota ministeriale, tutti i costi di ispezione, al momento non
quantificabili, sono a carico delle aziende) avevano come 20 dicembre 2007 il termine per far pervenire la
propria richiesta al Ministero della Salute, per il tramite degli Assessorati regionali.
Le date ed i dettagli della prossima visita degli ispettori russi non sono ancora disponibili.
INFORMAZIONI SULLA CATENA ALIMENTARE RELATIVE AL POLLAME
Il regolamento (CE) n. 853/2004 nel rispetto dell’approccio di filiera introdotto dai nuovi regolamenti, dispone che gli operatori dei macelli devono, al fine di accettare o meno gli animali nella loro struttura, valutare
le pertinenti informazioni sulla catena alimentare provenienti dall’allevamento di origine prima di sottoporle al
veterinario ufficiale (Allegato II, Sezione III).
Tali informazioni giungono dall’allevamento di origine degli animali e sono contemporaneamente rivolte
all’operatore del macello al fine di adeguare il proprio processo produttivo a quelle che sono le caratteristiche
della partita di animali (o del singolo animale) da sottoporre a macellazione e, secondo quanto previsto dal
regolamento (CE) n. 854/2004, al veterinario ufficiale che sulla base di tali informazioni “calibra” la propria
attività ispettiva.
Per una presentazione d’insieme delle disposizioni si faccia riferimento allo schema disponibile sul sito
Assocarni.
Al riguardo, con il regolamento (CE) n. 2076/2005 è stato però previsto un periodo transitorio di quattro
anni nel corso del quale le nuove disposizioni relative alle informazioni della catena alimentare si applicano
da subito al solo settore del pollame, mentre saranno in applicazione dal 1° gennaio 2008 per quanto riguarda
i suini, dal 1° gennaio 2009 per quanto riguarda gli equidi ed i vitelli e solamente a partire dalla fine del periodo transitorio, 1° gennaio 2010, per quanto riguarda i bovini adulti.
Gli operatori dei macelli hanno la sola responsabilità di controllare che la documentazione di scorta degli
animali sia stata debitamente compilata in ogni sua parte (le informazioni della catena alimentare possono
anche essere fornite sotto forma di dichiarazioni standardizzate da parte dei fornitori), senza ovviamente
alcuna valutazione professionale da parte degli operatori in merito alle informazioni stesse. In pratica, il
gestore del macello deve verificare che le informazioni sulla catena alimentare fornitegli siano complete, prive
di errori od omissioni evidenti e che possano costituire un fondamento valido per la sua decisione. La valutazione professionale di tali informazioni rimane invece compito esclusivo del veterinario.
Sarà anche pleonastico, ma la Commissione europea ha ritenuto necessario sottolineare chiaramente tale separazione dei ruoli e tale aspetto è stato specificamente chiarito in uno dei documenti di orientamento
(linee guida), quello relativo all’applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004.
Su tale aspetto, a seguito di numerose richieste di chiarimenti, il Ministero della Salute ha chiarito che per
il settore del pollame tale disposizione è debitamente soddisfatta dal “documento di accompagnamento al
macello” previsto dal DM 11 febbraio 2003.
Quanto sopra è stato chiarito con la nota del Ministero della Salute prot. DGSAN/3/18682/P del 12 dicembre 2007, disponibile sul sito Assocarni.
COSTITUENTI DI ORIGINE ANIMALE IN GRASSI FUSI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI
Il Ministero della Salute, con nota prot. DGSA/VII/15842/P del 19 dicembre 2007 (disponibile sul sito Assocarni), ha confermato la possibilità di utilizzare, nella produzione di mangimi destinati agli animali da reddito, grassi fusi provenienti da ruminanti che abbiano un residuo di purità insolubili non superiore allo 0,15 % in
peso [requisito previsto dal Regolamento (CE) n. 1774/2002 – Allegato VII, Capitolo IV, lettera A, punto 1].
Tali indicazioni vanno a rettificare, a seguito di uno specifico chiarimento della Commissione Europea, le
indicazioni a suo tempo fornite a livello nazionale dallo stesso Dicastero con nota prot. DGSA/VII/248/P del 1
marzo 2007 che, in un eccesso di “precauzione”, aveva inteso vietare l’utilizzo di grassi fusi nella produzione
ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 – 2008
12
di mangimi - ancorché con residuo insolubile inferiore allo 0,15 % in peso - qualora tale residuo fosse costituito anche da costituenti di origine animale proibiti nell’alimentazione degli animali da reddito.
IDENTIFICAZIONE E MACELLAZIONE DEGLI EQUIDI DPA
Il Ministero della Salute, con nota DGSA.II/15952/P-I5-I/8 del 21 dicembre 2007, nelle more della definizione di un apposito provvedimento da adottarsi d’intesa con la Conferenza Stato Regioni, ha fissato le
modalità di gestione dello status di equide da destinare alla produzione di alimenti per l’uomo (DPA) nonché
istruzioni per la registrazione dei trattamenti farmacologici (vedasi anche circolare Assocarni n° 100 del 1°
giugno 2007).
Si richiama l’attenzione delle ditte associate sugli adempimenti che riguardano l’industria di macellazione
ed in particolare i paragrafi: 7) sulla macellazione (di cui si riporta di seguito il testo), 8) recupero ed eliminazione del transponder, 9) macellazione d’urgenza al di fuori del macello di equidi DPA.
…Omissis…
7. La macellazione degli equidi per la produzione di alimenti per uso umano avviene unicamente presso
stabilimenti di macellazione riconosciuti conformemente al Regolamento CE 853/2004 ovvero, fino al 31
dicembre 2009, presso macelli a capacità limitata di cui all’art. 4 del Regolamento 2076/2005.
Conformemente a quanto prescritto dal Regolamento 853/2004, all’allegato II, Sezione III, paragrafo 8,
l’operatore che gestisce il macello controlla i passaporti dei solipedi domestici per assicurarsi che gli animali
siano effettivamente destinati alla macellazione per consumo umano.
L’operatore che gestisce il macello accetta unicamente gli equidi dichiarati DPA nell’apposita sezione del
passaporto e verifica che lo stesso sia correttamente e completamente compilato, nonché, per gli equidi
allevati in Italia, verifica la corretta identificazione mediante lettura del transponder e verifica in BDE la corrispondenza della destinazione d’uso dichiarata in passaporto.
L’operatore che gestisce il macello deve notificare al veterinario ufficiale, prima dell’ispezione ante mortem
dell’animale, qualsiasi informazione relativa a problemi legati alla corretta identificazione degli equidi nonché
qualsiasi informazione che possa costituire un problema di ordine sanitario.
Il veterinario ufficiale del macello, nell’ambito dell’ispezione ante mortem, effettua un controllo
sull’identificazione degli equidi.
Qualora non sia ragionevolmente possibile stabilire l’identità di un equide, per mancanza del passaporto o per
la sua incompleta o errata compilazione, il veterinario ufficiale ne dispone la macellazione separata, e nel
caso non sia possibile procedere alla regolarizzazione, nel più breve tempo possibile (entro 48 ore), delle
anomalie riscontrate, dichiara le carni non idonee al consumo umano. Qualora non risulti presente o non
compilata correttamente l’apposita sezione del passaporto relativa alla destinazione d’uso dell’equide ai fini
della produzione di alimenti per l’uomo, il veterinario ufficiale ne dispone l’abbattimento separato e dichiara le
relative carni non idonee per il consumo umano.
L’UNIRE rende disponibili all’operatore dell’impianto di macellazione le informazioni necessarie ai fini della
rintracciabilità dell’animale, consentendo l’idoneo ruolo di accesso alla BDE al titolare dell’impianto di macellazione che entro sette giorni segnala alla BDE l’avvenuta macellazione dell’equide, secondo le modalità
previste dal Manuale operativo.
Il passaporto viene quindi consegnato al veterinario Ufficiale per essere appositamente annullato e conservato secondo le modalità previste dal Manuale operativo.
..Omissis..
IMPORT TRIPPE DAL SUD AMERICA: ELIMINATI I GLI ADEMPIMENTI SANITARI NAZIONALI
Il Ministero della Salute, facendo seguito ad una specifica richiesta avanzata da ASSOCARNI, ha disposto, con nota DGSA VIII/16021/P-I.5I.H/6 del 27 dicembre 2007 , che l’Ordinanza Ministeriale del 25 giugno
1996, con la quale si era proceduto a regolamentare nel nostro Paese l’importazione di stomaci sottoposti a
parziale trattamento termico da destinare alla fabbricazione di prodotti a base di carne provenienti da alcuni
Paesi terzi (Argentina, Brasile e Paraguay), prevedendo il rilascio dell’autorizzazione sanitaria da parte del
Ministero della Salute, è da considerarsi superata dall’entrata in vigore il 1° dicembre 2007 della Decisione 2007/777/CE che indica specifiche condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per l’importazione
da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche ed intestini trattati destinati al consumo
umano (si veda Allegato II per elenco paesi e relativi trattamenti minimi richiesti ed Allegato III per i diversi
trattamenti).
ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 - 2008
13
STABILIMENTI IDONEI AD ESPORTARE CARNI E PRODOTTI A BASE DI CARNE BOVINA VERSO IL
CANADA
Con nota prot DG SAN/9/19321/P del 24 dicembre 2007 Il Ministero della Salute ha trasmesso la lista
degli stabilimenti italiani idonei ad esportare carni e prodotti a base di carne bovina in Canada, inviata alle
Autorità Canadesi. Eventuali nuove iscrizioni verranno comunicate alle Autorità Canadesi successivamente.
EXPORT CARNI VERSO LE FILIPPINE
Il Ministero della Salute, con nota prot. DGSAN/9/19322/p del 24 dicembre 2007 informa che il Ministero
dell’Agricoltura filippino si è reso disponibile ad approvare stabilimenti italiani intenzionati ad esportare carne
e prodotti a base di carne verso le Filippine. Per l’iscrizione in elenco le ditte dovranno presentare al Ministero
della Salute, per il tramite degli Assessorati territorialmente competenti entro il 15 febbraio 2008, il questionario allegato alla nota (disponibile sul sito Assocarni) compilato in tutte le sue parti in lingua inglese. Il Ministero
della Salute precisa che nel caso in cui le autorità filippine, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, ritenessero
di dover effettuare una ispezione presso gli impianti, le spese di missione saranno a carico degli operatori.
ESPORTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE SUINA E PRODOTTI LATTIERO CASEARI VERSO
PANAMA: AUTORIZZAZIONE DEGLI STABILIMENTI
Il Ministero della Salute, con nota prot DGSAN-9/18232/P del 7 dicembre u.s. (disponibile sul sito Assocarni), ha indicato la procedura che devono seguire gli stabilimenti italiani interessati ad essere abilitati all'esportazione di prodotti a base di carne suina e prodotti lattiero caseari verso Panama.
Sulla base delle “manifestazione d'interesse” delle ditte, che dovranno pervenire entro il 15 febbraio 2008
al Ministero della Salute per il tramite degli Assessorati regionali, sarà predisposta la lista che sarà ufficialmente comunicata alle Autorità sanitarie panamensi.
Con la nota sopracitata il Ministero della Salute ha inoltre ricordato che le spese di ispezione da parte delle Autorità sanitarie panamensi (AUSPA) ai fini dell’approvazione degli stabilimenti saranno a carico degli
operatori.
ANAGRAFE BOVINA: ATTIVAZIONE NUOVE FUNZIONALITA’
Il Ministero della Salute, con nota prot. DGSA.II/15205/P del 6 dicembre 2007, ha ricordato che da novembre la Banca Dati Nazionale dell’anagrafe bovina ha attivato nuove funzionalità relative in particolare a: 1)
capi di provenienza estera, sia comunitari che di paesi terzi; 2) cancellazione amministrativa di capi segnalati
in anagrafe, ma non presenti in allevamento; 3) codifica delle razze bovine.
Per i dettagli si rimanda alla nota ministeriale il cui testo è disponibile sul sito Assocarni.
NOTIZIE REGIONALI
NOTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA SUL PAGAMENTO DEI DIRITTI SANITARI
La Regione Emilia Romagna, con nota RG/2007/330986 del 28 dicembre 2007 relativa a Regolamento
(CE) 882/2004 (art. 26,27, 28, 29) Finanziamento dei controlli ufficiali sugli alimenti e mangimi: disposizioni
provvisorie e temporanee (disponibile sul sito Assocarni), precisa che, considerato che il regolamento
882/2004 diventa operativo dal 1° gennaio 2008 e che le necessarie norme applicative nazionali non sono
state ancora emanate, a partire dal 1° gennaio 2008 le AUSL continueranno ad applicare le tariffe precedentemente in vigore, salvo conguaglio positivo o negativo da calcolare successivamente all’emanazione
delle disposizioni nazionali.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 – 2008
14
NOTIZIE DOGANALI
MODIFICHE DI ALCUNI CODICI DELLA NOMENCLATURA COMBINATA DAL 1° GENNAIO 2008
Riportiamo di seguito le modifiche di alcuni codici della nomenclatura combinata, relativi a prodotti zootecnici, che andranno in vigore dal 1° gennaio 2008, così come pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale europea L
126 del 31.10.2007 con regolamento 1214/2007 del 20 settembre 2007:
Settore bovino:
ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 - 2008
15
- nel primo caso viene eliminata la classificazione specifica per i fegati freschi (0206 1091), che vanno a
rientrare nel nuovo codice doganale 0206 1098 (attualmente 0206 1099);
- nel secondo caso viene eliminata la classificazione 1602 5039, mentre la 1602 5080 diventa 1602 5095. Il
requisito “in recipienti ermeticamente chiusi” viene richiesto solo per il corned beef.
Settore suino
- i codici doganali 0206 4920 e 0206 4980 sono stati accorpati nella voce unica 0206 4900
Settore pollame
ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 – 2008
16
i codici doganali 1602 2011 e 1602 2019 sono stati accorpati nella voce unica 1602 2010
Segnaliamo inoltre le seguenti modifiche:
i codici doganali 0208 1011 e 0208 1019 sono stati accorpati nella voce unica 0208 1010
ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 - 2008
17
i codici doganali 0208 9020 e 0208 9049 sono stati accorpati nella voce unica 0208 9030
Sul sito Assocarni sono disponibili le tabelle aggiornate relative ai dazi in vigore dal 1° gennaio 2008 per
le carni bovine, suine e di pollame.
Evidenziamo che le uniche modifiche riguardano appunto alcune classificazioni doganali, ma in alcun
modo sono stati variati i rispettivi dazi, che rimangono gli stessi dal 1° luglio 2001 (dal 1° luglio 2007 sono
cambiati solo per i prodotti di carne di pollame di cui ai codici NC 0210 9939, 1602 31 e 1602 3219, in seguito
all’introduzione del contingente di importazione da Brasile/Tailandia/altri paesi terzi).
TITOLI DI ESPORTAZIONE DI CARNI BOVINE, SUINE E DI POLLAME: MODIFICHE DEI TEMPI DI
RILASCIO IN ALCUNI PERIODI DEL 2008
Con regolamento 1449/2007 del 7.12.2007 la Commissione ha previsto le seguenti deroghe ai tempi di rilascio dei titoli di esportazione nei settori bovino, suino e di pollame, in considerazione di alcuni periodi festivi
del 2008:
- i titoli richiesti dal 17 al 21 marzo 2008 vengono rilasciati il 27 marzo (invece che il 26)
- i titoli richiesti dal 5 al 9 maggio 2008 vengono rilasciati il 15 maggio (invece che il 14)
- i titoli richiesti dal 14 al 18 luglio 2008 vengono rilasciati il 24 luglio (invece che il 23)
SOSPENSIONE DEI DAZI ALL’IMPORTAZIONE DEI CEREALI NELL’UNIONE EUROPEA – SITUAZIONE
IN CINA ED IN RUSSIA
Con regolamento n. 1/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007 (pubblicato sulla GUUE L 1 del 4.1.2008
e disponibile sul sito Assocarni), è stata ufficializzata la sospensione temporanea dei dazi doganali
all’importazione di alcuni cereali (grano duro, grano tenero, segala, orzo, granturco e sorgo, con l’esclusione
dell’avena) fino al 30 giugno 2008, cioè per il resto della campagna di commercializzazione 2007/2008.
L’azzeramento temporaneo dei dazi si applica non solo alle importazioni soggette al dazio comune ma anche
a quelle nell’ambito dei contingenti tariffari. Come riportato nell’articolo 1, paragrafo 2 del citato regolamento,
la Commissione può ripristinare i dazi doganali quando, per uno o più dei prodotti elencati al paragrafo 1, il
prezzo FOB, rilevato nei porti della Comunità, è inferiore al 180% del prezzo d’intervento oppure, nel caso di
prodotti per i quali non esiste un prezzo d’intervento, al 180% di 101,3 €.
Ricordiamo che la decisione in questione si è resa necessaria per far fronte al calo di produzione comunitaria previsto (3% in meno rispetto al 2006/2007, già modesto) e soprattutto al fortissimo aumento dei prezzi
di tutti i cereali fin dall’inizio della campagna in corso, dovuto alla minore disponibilità di frumento tenero e di
granturco nella Comunità, a raccolti di qualità mediocre ed all’esaurimento delle scorte d’intervento comunitarie, attualmente inferiori a 500 000 tonnellate.
Sempre a causa dei livelli particolarmente alti dei prezzi delle rispettive produzioni nazionali di cereali,
Russia e Cina hanno rafforzato i propri sforzi per disincentivare le esportazioni ed incoraggiare a vendere i
prodotti sul mercato interno: la Russia ha annunciato una nuova tassa (40%) sull’esportazione di grano dalla
fine di gennaio alla fine di aprile, mentre dal 1° gennaio la Cina già applica una tassa sulle esportazioni di
grano (20%) e dei suoi derivati (25%).
ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 – 2008
18
NOTIZIE COMMERCIALI
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/29/CE: LA
DISCIPLINA SOSTANZIALE
Lo scorso anno (v. Assocarni Notizie n. 29/35 del 3 settembre e 36/38 del 24 settembre) erano stati approvati i seguenti due decreti legislativi:
- il Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante: “Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE
che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole”;
- il Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante: “Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle
pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive
84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004”.
(entrambi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2007), a recepimento della Direttiva
2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali. I decreti non solo ampliano la casistica delle condotte sanzionabili, ma rafforzano anche i poteri dell’Autorità Antitrust.
In particolare, il d.lgs. n. 145/07 - in vigore dal 21 settembre 2007 - dà attuazione al solo art. 14 della direttiva 2005/29 e contiene la disciplina di tutela dei professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue
conseguenze sleali, insieme alle condizioni di liceità della pubblicità comparativa nei rapporti tra concorrenti.
Il d.lgs. n. 146/07 - anch’esso in vigore dal 21 settembre 2007 - provvede, invece, a recepire la nuova disciplina comunitaria con cui sono state uniformate le regole di tutela dei consumatori europei nelle transazioni
commerciali, anche transfrontaliere. Le disposizioni contenute in questo decreto vanno, in gran parte, a
sostituire quelle attualmente previste dal Codice del Consumo (d.lgs. n. 2005/06, di seguito CC), e precisamente gli articoli da 18 a 27.
L’Ufficio “Fiscalità, Finanza e Diritto d'Impresa” della Confindustria ha pubblicato la circolare 18987 del 7
gennaio 2008 (sul sito Assocarni) nella quale ha analizzato la disciplina sostanziale in materia di pratiche
commerciali scorrette di cui al d.lgs. n. 146/07, con qualche cenno anche al d.lgs. n. 145/07 che ha trasposto
la previgente normativa del Codice Civile in materia di pubblicità ingannevole e comparativa in un nuovo testo
legislativo.
MISSIONI - FIERE - CONVEGNI
MISSIONE IMPRENDITORIALE IN MESSICO 26-29 FEBBRAIO 2008
L’Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE), la Confindustria e l’Associazione Bancaria Italiana
(ABI) organizzano una missione d’imprenditori italiani in Messico, in occasione della visita di Stato del Presidente del Consiglio Romano Prodi e del Ministro del Commercio Internazionale Emma Bonino, che si svolgerà dal 26 al 29 febbraio a Città del Messico e a Monterrey.
L’iniziativa rappresenta un importante momento per rafforzare le relazioni economiche bilaterali, nonché un’occasione di approfondimento delle principali opportunità di investimento offerte dal paese alle
imprese italiane.
La missione prevede la partecipazione di aziende italiane operanti in vari settori, tra i quali segnaliamo:
- Agroindustria
- Agroalimentare
- Biotecnologie
- Energie Rinnovabili
- Farmaceutica
- Meccanizzazione Agricola
Il programma della missione prevede due tappe, la prima a Città del Messico e la seconda a Monterrey.
Nel corso della visita si terranno alcuni seminari di approfondimento dedicati agli strumenti normativi e
finanziari messi a disposizione dalle istituzioni italiane nonché dei seminari tecnici incentrati su alcuni dei
settori oggetto della missione. Inoltre, al termine del Forum Economico “Italia-Messico: un’alleanza per il
futuro” (a cui parteciperanno il Presidente del Consiglio Romano Prodi, il Ministro del Commercio Internazionale Emma Bonino ed il Presidente della Repubblica del Messico Calderòn), si svolgeranno i consueti
incontri bilaterali fra le imprese italiane che ne abbiano fatto espressa richiesta e le controparti messicane. Previste anche visite guidate a realtà industriali della città di Monterrey operanti, tra l’altro, nel settore
dell’agroindustria.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 - 2008
19
La partecipazione all’iniziativa in oggetto è gratuita; a carico delle Aziende partecipanti restano le spese di
vitto (non contemplate dal programma), di alloggio e quelle di viaggio per e dal Messico e da Città del Messico a Monterrey.
Le imprese italiane interessate a partecipare alla Missione Imprenditoriale in Messico, ai seminari settoriali, agli incontri B2B e alle visite guidate, ancora da definire, dovranno inviare la scheda di adesione all’ICE
entro il 25 gennaio p.v.. Per ulteriori informazioni si può contattare la Sede ICE di Roma:
Alessandra Carletti tel.: 06 59926934, Alessia Bianchi tel. 06 59929536
e-mail: [email protected]
TUNISIA - SALONE MEDITERRANEO DELL’AGRICOLTURA E DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI: 15-19
MAGGIO 2008
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali informa che dal 20 al 24 maggio 2008 si svolgerà – presso la Fiera Internazionale di Sfax, in Tunisia – il Salone Mediterraneo dell’Agricoltura e delle Industrie Alimentari “SMA Medfood 2008”.
La manifestazione si propone di informare le imprese partecipanti sulla situazione del settore agroalimentare tunisino e sulle relative opportunità di investimento in Tunisia; saranno inoltre organizzati incontri
di partenariato e forum scientifici ed è prevista la partecipazione della grande distribuzione internazionale
(Pomona, Auchan France).
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.salon-sma.com . Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 14 aprile 2008.
TRASPORTI
CALENDARIO DEI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2008
Sulla Gazzetta Ufficiale italiana n. 300 (del 28 dicembre scorso) è stato pubblicato il Decreto del Ministero
dei Trasporti 14 dicembre 2007, recante “Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale
fuori dai centri abitati per l'anno 2008”.
RIspetto al 2007 non si rilevano rilevanti modifiche sui giorni di divieto, mentre sono da segnalare (riportate in grassetto nel testo provvisorio allegato) alcuni adeguamenti in materia di deroghe per le produzioni a
ciclo continuo e per il transito sulle strade dall'apertura dei cantieri per la ristrutturazione dell'Autostrada
Salerno-Reggio Calabria.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 – 2008
20