n. 1-2 14 gennaio 2008
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Anno 25° - n. 1-2 14 gennaio 2008 SOMMARIO ¾ Periodico di informazione dell’Associazione Nazionale Industria e Commercio Carni e Bestiame ¾ Aumento delle quote latte del 2% proposto dalla Commissione a partire dall'aprile 2008 Aumento degli aiuti di stato “de minimis” dal 2008 SETTORE BOVINO ¾ ESPORTAZIONE DI CARNE BOVINA DALL’ARGENTINA: PUBBLICATA LA NUOVA RISOLUZIONE VALIDA FINO AL 31 MARZO 2008 ¾ ¾ DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 13 DICEMBRE 2007 CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE “BABY BEEF”: REGOLAMENTO DI APERTURA PER IL 2008 Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Roma al numero 261/83 del 3 settembre 1983 ¾ CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE BOVINI VIVI DALLA SVIZZERA – REG. CE 2172/2005: PERCENTUALE DI ASSEGNAZIONE SETTORE SUINO ¾ DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 13 DICEMBRE 2007 SETTORE POLLAME ¾ Direttore Responsabile: Gian Franco Masala Direzione / Redazione: 00187 Roma Piazza di Spagna 35 tel. 06 69190640 fax 06 69925101 ¾ DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 13 DICEMBRE 2007 CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE DI CARNE DI POLLAME DA BRASILE E TAILANDIA: REQUISITI PER L’ACCESSO AI TRASFORMATORI ¾ PERCENTUALI DI ASSEGNAZIONE CONTINGENTI 1° TRIMESTRE 2008 SETTORE OVINO ¾ CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE DI OVINI VIVI E CARNI DA QUALSIASI PAESE TERZO PER IL 2008 NOTIZIE SANITARIE ¾ BSE - MODIFICA DEL LIMITE DI ETA' PER LA RIMOZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE: RIMANDATA LA PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ¾ AGGIORNAMENTO SUI DIRITTI SANITARI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2008 ¾ IMPORTAZIONE CARNI BOVINE DAL BRASILE: AGGIORNAMENTO ¾ ETICHETTATURA CARNI DI POLLAME: PROROGA E MODIFICA DELL’ORDINANZA 26 AGOSTO 2005 ¾ BLUE TONGUE: PERIODO STAGIONALMENTE LIBERO ED INTRODUZIONE ANIMALI ¾ BLUE TONGUE IN FRANCIA: AGGIORNAMENTO DIPARTIMENTI COLPITI DALLA MALATTIA ¾ IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA DEGLI OVI-CAPRINI: AGGIORNAMENTO ¾ NUOVO CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE NELL'UNIONE EUROPEA ¾ e-mail: e-mail: assocar- [email protected] [email protected] web: www.assocarni.it MISURE DI RESTRIZIONE CONTRO L’AFTA EPIZOOTICA NEL REGNO UNITO: MISURE RESIDUE SINO AL 31 DICEMBRE 2007 ¾ ESPORTAZIONE CARNI SUINE E PRODOTTI A BASE DI CARNE SUINA VERSO IL ¾ PROSSIMA ISPEZIONE DEI VETERINARI RUSSI PER IL RICONOSCIMENTO DI IMPIANTI ¾ INFORMAZIONI SULLA CATENA ALIMENTARE RELATIVE AL POLLAME GIAPPONE: CERTIFICAZIONE AGGIUNTIVA BOVINI AUTORIZZATI AD ESPORTARE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA segue segue SOMMARIO segue NOTIZIE SANITARIE ¾ COSTITUENTI DI ORIGINE ANIMALE IN GRASSI FUSI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI ¾ IDENTIFICAZIONE E MACELLAZIONE DEGLI EQUIDI DPA ¾ IMPORT TRIPPE DAL SUD AMERICA: ELIMINATI I GLI ADEMPIMENTI SANITARI NAZIONALI ¾ STABILIMENTI IDONEI AD ESPORTARE CARNI E PRODOTTI A BASE DI CARNE BOVINA VERSO IL CANADA ¾ EXPORT CARNI VERSO LE FILIPPINE ¾ ESPORTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE SUINA E PRODOTTI LATTIERO CASEARI VERSO PANAMA: AUTORIZZAZIONE DEGLI STABILIMENTI ¾ ANAGRAFE BOVINA: ATTIVAZIONE NUOVE FUNZIONALITA’ NOTIZIE REGIONALI ¾ NOTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA SUL PAGAMENTO DEI DIRITTI SANITARI NOTIZIE DOGANALI ¾ MODIFICHE DI ALCUNI CODICI DELLA NOMENCLATURA COMBINATA DAL 1° GENNAIO 2008 ¾ TITOLI DI ESPORTAZIONE DI CARNI BOVINE, SUINE E DI POLLAME: MODIFICHE DEI TEMPI DI RILASCIO IN ALCUNI PERIODI DEL 2008 ¾ SOSPENSIONE DEI DAZI ALL’IMPORTAZIONE DEI CEREALI NELL’UNIONE EUROPEA – SITUAZIONE IN CINA ED IN RUSSIA NOTIZIE COMMERCIALI ¾ PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/29/CE: LA DISCIPLINA SOSTANZIALE MISSIONI – FIERE - CONVEGNI ¾ MISSIONE IMPRENDITORIALE IN MESSICO 26-29 FEBBRAIO 2008 ¾ TUNISIA - SALONE MEDITERRANEO DELL’AGRICOLTURA E DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI: 15-19 MAGGIO 2008 TRASPORTI ¾ CALENDARIO DEI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2008 ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 – 2008 2 I caratteri di colore diverso indicano la possibilità di richiamare direttamente il testo cliccandovi sopra AUMENTO DELLE QUOTE LATTE DEL 2% PROPOSTO DALLA COMMISSIONE A PARTIRE DALL'APRILE 2008 La Commissione europea ha proposto un aumento del 2% delle quote latte a partire dal 1° aprile 2008, per far fronte alla domanda crescente di prodotti lattiero-caseari sia all'interno dell'Unione che sui mercati mondiali. L'aumento, per un totale di 2,84 milioni di tonnellate, riguarda tutti i 27 Stati membri. Ricordiamo che questa decisione non pregiudica quanto già deciso dalla Commissione in merito all’abolizione definitiva delle quote latte, prevista al 31 marzo 2015. La proposta, ufficializzata il 12 dicembre, è accompagnata da una relazione sulle prospettive del settore lattiero-caseario dell'Unione europea, chiesta dal Consiglio al momento dell'accordo sulla riforma della PAC del 2003. La relazione evidenzia, per il periodo compreso tra il 2003 e il 2007, un incremento della domanda di latte che, secondo le previsioni, continuerà a salire anche tra il 2007 e il 2014. Le prospettive sono favorevoli anche per quanto riguarda la domanda e i prezzi sul mercato mondiale. La relazione sottolinea che un incremento del 2% delle quote è quindi pienamente giustificato. La Commissione auspica che il Consiglio e il Parlamento adottino rapidamente una decisione in modo che l'aumento delle quote possa applicarsi a partire dal 1° aprile 2008. La riforma del 2003 ha comportato tutta una serie di altre modifiche al regime che disciplina il mercato dei prodotti lattiero-caseari per renderlo più ricettivo ai segnali del mercato. Nel 2003 si è proceduto alla riduzione dei prezzi di intervento del burro e del latte scremato in polvere e si è deciso di porre termine al regime delle quote dall'aprile 2015. L'andamento positivo del mercato, in concomitanza con gli effetti della riforma, ha contribuito a creare, nel 2007, una situazione in cui per la prima volta da quando il regime fu istituito nel 1968 le restituzioni all'esportazione sono azzerate e i magazzini di intervento sono vuoti. Come era stato previsto con la riforma, anche gli aiuti interni allo smercio sono stati azzerati. Secondo le conclusioni della relazione sulle prospettive di mercato nel periodo dal 2003 al 2007 l'accresciuta produzione di formaggi e latte fresco ha permesso di assorbire un quantitativo supplementare di 5,5 milioni di t di latte, a fronte di una produzione di latte stabile. In base all'analisi della Commissione, tra il 2007 e il 2014 sarà necessario un quantitativo supplementare di circa 8 milioni di tonnellate per far fronte alla crescente domanda interna (in particolare di formaggi). Per ora le prospettive sono positive anche per il mercato mondiale, dove si osserva un aumento della domanda di prodotti alimentari europei in particolare nei mercati emergenti. Lasciando inalterato il regime delle quote si impedirebbe all'Unione europea di trarre vantaggio dal rialzo della domanda e dall'ottima forma dei prezzi attuali. L'analisi della Commissione evidenzia che il mercato è ampiamente in grado di assorbire un innalzamento delle quote del 2% e che tale incremento sarà pienamente utilizzato, ma l'impatto effettivo sulla produzione sarà probabilmente più limitato, visto che attualmente vari Stati membri non utilizzano pienamente le quote nazionali. Di seguito riportiamo quelle che dovrebbero essere le quote da aprile 2008 (in migliaia di tonnellate): Bel Bul Cz Dk D Est Ire Gre Esp Fr It Cyp Lat Lith 3.427 999 2.793 4.613 28.847 659 5. 504 837 6.239 25.091 10.741 148 743 1.739 Lux Hun Mal NL Aus Pol Port Rom Sln Svk Fin Swe UK EU-27 279 2.030 50 11.466 2.847 9.568 1.988 3.118 588 1.062 2.492 3.420 15.125 145.726 AUMENTO DEGLI AIUTI DI STATO “DE MINIMIS” DAL 2008 Il 12 dicembre la Commissione ha approvato l’aumento del limite per gli aiuti di Stato erogabili alle aziende agricole, per i quali non occorre la preventiva autorizzazione da parte dell’UE (cosiddetti “aiuti de minimis”). Rispetto a quanto annunciato al Consiglio dei Ministri agricoli del 26-27 novembre scorso (v. ns circolare informativa n. 215 del 28 novembre), la Commissione ha ulteriormente aumentato il tetto di tali aiuti, portandoli da 3.000 a 7.500 €/azienda in tre anni (contro i 6.000 iniziali). Allo stesso tempo, la percentuale massima che viene applicata sul valore della produzione agricola di ciascuno Stato membro per determinare l’aiuto passa dallo 0,3 allo 0,75% (contro lo 0,6% iniziale). In Italia potranno essere erogati come aiuti di Stato “de minimis” circa 320 milioni di euro. Le nuove regole si applicheranno dall’inizio del 2008 fino alla fine del 2013, e potrebbero essere retroattive. ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 - 2008 3 SETTORE BOVINO ESPORTAZIONE DI CARNE BOVINA DALL’ARGENTINA: PUBBLICATA LA NUOVA RISOLUZIONE VALIDA FINO AL 31 MARZO 2008 Il Ministero dell’Economia e della Produzione argentino ha emanato la nuova Risoluzione n. 24/2007 del 27.12.20007 (sul sito Assocarni), recante proroga delle precedenti Risoluzioni n. 935 del 29.11.2006 e 367/2007 (entrambe sul sito Assocarni, in calce alla Risoluzione 24/2007). Il fatto che il provvedimento abbia validità solo fino al 31 marzo 2008 indurrebbe a pensare ad un prossimo ulteriore alleggerimento delle misure restrittive in vigore, anche perché il Ministero dell’Agricoltura ha già convocato la filiera bovina per discutere le basi di una futura nuova regolamentazione in merito. In pratica, in ciascuno dei prossimi 3 mesi potranno essere esportate almeno 40.000 tonnellate (equivalente in osso) di carne bovina di cui codici NC 0102.90.90 - 0201.10.00 - 0201.20.10 - 0201.20.20 0201.20.90 - 0201.30.00 - 0202.10.00 - 0202.20.10 - 0202.20.20 - 0202.20.90 - 0202.30.00. Ogni stabilimento potrà esportare fino al 50% del quantitativo esportato nel periodo di riferimento 1° gennaio – 31 dicembre 2005; tale volume sarà ripartito tra gli esportatori in maniera proporzionale a quanto esportato nel suddetto periodo di riferimento (la risoluzione del 31 maggio ha previsto la possibilità di esportare, a determinate condizioni, anche per alcuni stabilimenti che nel periodo di riferimento non avevano effettuato esportazioni). Continua ad essere consentita, senza limitazioni, l’esportazione di: − carni oggetto di accordi bilaterali con Paesi terzi, tra le quali quelle di alta qualità concordate con l’Unione Europea; − quarti posteriori freschi o congelati provenienti da vitelloni di peso superiore a 460 kg, classificabili nei codici doganali NC 0201 3000 e 0202 3000 − carne proveniente da vacche classificabili nelle categorie D, E o F di cui ai codici NC 0201.30.00 e 0202.30.00. DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 13 DICEMBRE 2007 Il Comitato di gestione, nella riunione che si è tenuta il 13 dicembre a Bruxelles, ha votato i seguenti provvedimenti: 1) Restituzioni all’esportazione: invariate. 2) Contingente di importazione di carni “Baby Beef”: è stato votato il progetto di regolamento che apre il contingente di importazione in questione per il 2008. Per le modifiche al regolamento approvate, vedere l’articolo successivo. 3) Modifiche di alcuni regolamenti per adeguamenti di alcuni codici doganali: a seguito di modifiche di alcuni codici doganali, sono stati adattati di conseguenza alcuni regolamenti del settore bovino, in particolare il 1254/1999 (organizzazione di mercato delle carni bovine), il 1731/2006 (modalità particolari di concessione delle restituzioni all’esportazione) e 545/2007 (contingente di importazione di carne destinata alla trasformazione). Segnaliamo che mentre alcuni adeguamenti si riferiscono a modifiche dei codici NC intervenute negli anni passati (NC 0206 2290 sostituito da NC 0206 2200, NC 0210 9049 sostituito da 0210 9959, NC 0210 9041 sostituito da 0210 9951, NC 0210 9090 sostituito da 0210 9990), altri sono relativi a modifiche che interverranno dal 1° gennaio 2008, e cioè: - i codici NC 0206 1091 e 0206 1099 vengono unificati nel codice NC 0206 1098 - i codici NC 1602 5039 e 1602 5080 vengono unificati nel codice NC 1602 5095; il codice di questo prodotto, quando utilizzato per l’esportazione, passa da 1602 5039 9125 a 1602 5095 9125 e da 1602 5039 9325 a 1602 5095 9325 - la modifica di cui al punto precedente (sostituzione dei codici NC 1602 5039 e 1602 5080 nell’unico codice NC 1602 5095) deve essere considerata anche per quanto riguarda il regolamento 545/2007, relativamente alla classificazione dei prodotti in cui si possono trasformare le carni bovine nell’ambito del regime “A” Per maggiori dettagli su tali modifiche vedere l’articolo specifico in questo Notiziario, nella rubrica “Notizie Doganali”. Il progetto di regolamento che ricodifica il regolamento n. 2342/92 (importazioni dai paesi terzi e concessione di restituzioni all'esportazione per i bovini riproduttori di razza pura) non è stato votato per problemi di ordine legale, ed è stato rimandato alla prossima riunione, che si terrà il 17 gennaio. ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 – 2008 4 CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE “BABY BEEF”: REGOLAMENTO DI APERTURA PER IL 2008 Con regolamento n. 1577/2007 del 27 dicembre 2007 (disponibile sul sito Assocarni), la Commissione ha aperto il contingente di importazione di prodotti “Baby Beef” originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro, della Serbia e del Kosovo. Le modalità di applicazione del contingente sono analoghe a quelle degli anni precedenti; segnaliamo tuttavia alcune modifiche approvate dal Comitato di gestione del 13 dicembre ed inserite nel nuovo regolamento: a) la suddivisione del quantitativo di 9.975 tonnellate (ex n. ordine 09.4506), prima riservato a Serbia/Montenegro/Kosovo, nelle seguenti due quote: - Serbia/Kosovo: 9.175 tonnellate (nuovo n. ordine 09.4507) - Montenegro: 800 tonnellate (nuovo n. ordine 09.4508) b) l’applicazione del solo capo III del reg. 1301/2006 (quindi decade l’obbligo di dimostrare l’attività per poter accedere al contingente) c) uno specifico certificato di autenticità per il Kosovo d) la possibilità di avere più titoli di importazione sullo stesso certificato di autenticità purché rilasciati lo stesso giorno . Il regolamento 1577/2007 introduce inoltre nuove disposizioni che riguardano esclusivamente le modalità di comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni sulle licenze rilasciate. Sul sito Assocarni sono disponibili le istruzioni per partecipare a questo contingente. CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE BOVINI VIVI DALLA SVIZZERA – REG. CE 2172/2005: PERCENTUALE DI ASSEGNAZIONE Sulla GUUE L 333 del 19.12.2007 è stato pubblicato il regolamento 1508/2007, del 18 dicembre 2007, che fissa al 100% la percentuale di accettazione delle domande di diritti di importazione di bovini vivi provenienti dalla Svizzera, presentate entro il 1° dicembre per il periodo gennaio-dicembre 2008. SETTORE SUINO DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 13 DICEMBRE 2007 Il Comitato di gestione, nella riunione che si è tenuta il 13 dicembre a Bruxelles, non ha votato alcun regolamento. La prossima riunione si terrà il 17 gennaio 2008. PERCENTUALI DI ASSEGNAZIONE CONTINGENTI 1° TRIMESTRE 2008 Le domande presentate entro il 7 dicembre (periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2008) per i contingenti di importazione di carni suine sono state accettate come segue: - Dazio agevolato (reg.to 806/2007): 100% per i n. ordine 09.4038 – 09.4039 – 09.4074 (non sono state presentate domande per gli altri gruppi) - USA (reg.to 812/2007): 100% - Canada (reg.to 979/2007): nessuna domanda - Oleaginose (reg.to 1382/2007): nessuna domanda - Salsicce e prodotti a base di carne dalla Svizzera (reg.to 1399/2007): nessuna domanda Le prossime domande si presenteranno dal 1° al 7 marzo 2008, a valere sul trimestre 1° aprile – 30 giugno 2008. ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 - 2008 5 SETTORE POLLAME DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 13 DICEMBRE 2007 Il Comitato di gestione, nella riunione che si è tenuta il 13 dicembre a Bruxelles, ha votato i seguenti provvedimenti: 1) Restituzioni all’esportazione dal 14 dicembre 2007: aumentate per i polli presentati interi (codici NC 0207 1210 9900, 0207 1290 9190 e 0207 1290 9990) da 49,5 a 52 €/100 kg. La tabella aggiornata è disponibile sul sito Assocarni. 2) Prezzi rappresentativi dal 14 dicembre (la tabella aggiornata è disponibile sul sito Assocarni): PRODOTTO PAESE PREZZO RAPPRESENTATIVO RELATIVA CAUZIONE (*) Polli congelati 70% (NC 0207 12 10) BRASILE 103.9 €/100 kg 0 €/100 kg ARGENTINA 101,2 €/100 kg 0 €/100 kg Polli congelati 65% (NC 0207 12 90) BRASILE 112,6 €/100 kg 2 €/100 kg ARGENTINA 104,7 €/100 kg 4 €/100 kg CILE 131,6 €/100 kg 0 €/100 kg Polli disossati congelati BRASILE 236,1 €/100 kg 19 €/100 kg (NC 0207 14 10) ARGENTINA 252,0 €/100 kg 14 €/100 kg CILE 332,7 €/100 kg 0 €/100 kg Cosce di pollo congelate (NC 0207 14 60) BRASILE 111,2 €/100 kg 10 €/100 kg CILE 0 €/100 kg 0 €/100 kg Altre parti di pollo congelate (NC 0207 14 70) BRASILE 211,9 €/100 kg 22 €/100 kg Tacchini congelati interi 80% BRASILE 138,3 €/100 kg 6 €/100 kg (NC 0207 25 10) ________________________________________ Tacchini congelati disossati BRASILE 350,5 €/100 kg 0 €/100 kg (NC 0207 27 10) CILE 365,5 €/100 kg 0 €/100 kg Preparazioni non cotte, di galli BRASILE 226,8 €/100 kg 18 €/100 kg e di galline (NC 1602 32 11) TAILANDIA_________376,2 €/100 kg 0 €/100 kg l’importo viene applicato come cauzione se il prezzo CIF è superiore al prezzo rappresentativo; in caso contrario, lo stesso deve essere considerato come dazio addizionale. La prossima riunione di Comitato è fissata al 17 gennaio 2008. CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE DI CARNE DI POLLAME DA BRASILE E TAILANDIA: REQUISITI PER L’ACCESSO AI TRASFORMATORI Il regolamento 616/2007, relativo alle modalità di gestione del contingente di importazione di carni di pollame da Brasile, Tailandia ed altri Paesi terzi, prevede che possano presentare domanda di titolo non solo gli operatori che svolgono attività di importazione o di esportazione, ma anche quelli che svolgono attività di trasformazione. In particolare, l’articolo 4, paragrafo 2 del citato regolamento prescrive che in quest’ultimo caso gli interessati debbano dimostrare di avere trasformato almeno 1.000 tonnellate di carni di volatili comprese nei codici NC 0207 o 0210 in preparazioni a base di carni di volatili di cui ai codici 1602 previste dal regolamento 2777/75, oppure in preparazioni omogeneizzate di cui al codice NC 1602 1000 purché non contengano carne diversa da quella di pollame: a) nel periodo di 12 mesi immediatamente precedenti il momento della domanda e b) nel periodo di 12 mesi immediatamente precedenti il periodo dei 12 mesi di cui alla lettera a) Per “trasformatore” si intende una persona iscritta al registro nazionale dell’IVA nello Stato membro nel quale è stabilita, che possa dimostrare l’attività di trasformazione mediante qualsiasi documento commerciale in maniera ritenuta soddisfacente dallo Stato membro interessato. A tale proposito il Ministero del Commercio Internazionale ha diramato il comunicato prot. 20070207162 (disponibile sul sito Assocarni) con il quale ha identificato i documenti che gli operatori-trasformatori dovranno presentare congiuntamente alla domanda di diritti: - certificato di iscrizione alla CCIA da cui risulti l’attività di trasformazione; - almeno 1 (una) fattura di acquisto di carne cruda e di vendita di carne cotta per ciascuno dei due anni antecedenti la data della prima domanda per un determinato periodo contingentale; - certificazione rilasciata dalla competente autorità sanitaria, da cui si evince che la ditta ha trasformato, per ciascuno dei due anni antecedenti la data della prima domanda di titolo, almeno 1.000 (mille) tonnellate di pollame. ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 – 2008 6 Comunichiamo inoltre che sulla GUUE L 337 del 21 dicembre è stato pubblicato il regolamento 1549/2007 (sul sito Assocarni), con il quale la Commissione ha modificato il regolamento 616/2007 aggiungendo il codice doganale 0210 9939 (carne salata) tra quelli ammissibili come attività di import/export per poter accedere al contingente stesso nonché il codice doganale 1602 1000 come prodotto trasformato per poter partecipare con il requisito della trasformazione. Inoltre è stato abbassato a 10 tonnellate il minimo richiedibile anche per i gruppi 6 ed 8 ed è stata aggiunta, nella casella 24 del titolo, la dicitura "valido a partire dal …." PERCENTUALI DI ASSEGNAZIONE CONTINGENTI 1° TRIMESTRE 2008 Riportiamo di seguito le percentuali di accettazione per i contingenti di importazione di carni di pollame relativamente alle domande presentate entro il 7 dicembre (periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2008). Gatt oleaginose - reg.to 1385/2007 (percentuali fissate con reg.to 1511/2007, sul sito Assocarni) - 09.4410: 1,0778852 % - 09.4411: nessuna domanda - 09.4412: 1,095290 % - 09.4420: 1,474926 % - 09.4421: 2,293577 % - 09.4422: 1,644736 % Accordi GATT - reg.to 533/2007 (percentuali fissate con reg.to 1505/2007, sul sito Assocarni) - gruppo P1: 10,539639 % - gruppo P2: 86,019628 % - gruppo P3: 1,512868 % - gruppo P4: 100,00 % Accordo Israele – reg.to 1384/2007 (percentuali fissate con reg.to 1512/2007, sul sito Assocarni) - 09.4091: nessuna domanda - 09.4092: 3,012048 % Le prossime domande si presenteranno dal 1° al 7 marzo 2008, a valere sul trimestre 1° aprile – 30 giugno 2008. SETTORE OVINO CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE DI OVINI VIVI E CARNI DA QUALSIASI PAESE TERZO PER IL 2008 Con regolamento 1563/2007 (disponibile sul sito Assocarni), la Commissione ha fissato i quantitativi di animali vivi e carni delle specie ovi-caprine importabili da qualsiasi Paese terzo nell'anno 2008. Le uniche differenze rispetto al 2007 riguardano gli aumenti per l’Islanda (+125 tonnellate) ed il Cile (+200 tonnellate), previsti dai rispettivi accordi con la Comunità. Per qualsiasi provenienza, le importazioni vengono effettuate con il sistema diretto in dogana “primo arrivato, primo servito" e sono comunque subordinate alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorità del Paese terzo, accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci. Non è richiesto il titolo di importazione. I quantitativi per il 2008, espressi in equivalente peso carcassa, nonché i dazi applicabili, sono pubblicati sul sito Assocarni. Ricordiamo che per calcolare i quantitativi di «equivalente peso carcassa», il peso netto dei prodotti ovini e caprini è moltiplicato per i seguenti coefficienti: a) per animali vivi: 0,47; b) per carni di agnello o di capretto disossate: 1,67; c) per carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate e loro combinazioni: 1,81; (per «capretto» si intende un animale della specie caprina fino ad un anno di età) d) per prodotti non disossati: 1,00 ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 - 2008 7 NOTIZIE SANITARIE BSE - MODIFICA DEL LIMITE DI ETA' PER LA RIMOZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE: RIMANDATA LA PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO Sulla base di informazioni ricevute il 7 gennaio dalla Commissione Europea, si informa che la pubblicazione del regolamento con il quale è previsto l’innalzamento da 24 a 30 mesi del limite di età per l’inclusione della colonna vertebrale nelle lista dei materiali bovini a rischio specifico per BSE (che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 concernente misure sanitarie per BSE e scrapie), non avverrà nel mese di gennaio 2008. Difatti, in ragione del diritto di parere del Parlamento Europeo (parere non vincolante per la definitiva approvazione - procedura di consultazione di durata pari a tre mesi) la suddetta pubblicazione avverrà nel corso della settimana 17 del 2008 (con inizio 21 aprile), molto probabilmente il 22 aprile 2008, con entrata in applicazione delle nuove disposizioni il terzo giorno successivo, cioè il 25 aprile 2008. AGGIORNAMENTO SUI DIRITTI SANITARI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2008 In merito ai diritti sanitari da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2008, tenuto conto delle richieste pervenute da alcune aziende associate, appare utile fare alcune considerazioni sull’attuale quadro normativo. Il regolamento (CE) 882/2004, nella parte relativa ai controlli ufficiali, necessita di norme applicative specifiche che ad oggi non sono state ancora emanate. Tali norme, che incontrano comunque dei limiti dettati dal regolamento comunitario, dovranno contemperare i diversi interessi in gioco: da un lato la copertura dei costi per il servizio veterinario e dall’altro il mantenimento della competitività degli impianti di macellazione e sezionamento. Per Assocarni è fondamentale, tra l’altro, garantire alle imprese, a fronte di una adeguata pianificazione dell’attività, la scontistica prevista dal regime attuale (decreto legislativo 438/1992). Il Decreto legislativo 193/2007 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, che ha tra gli altri espressamente soppresso norme già implicitamente abrogate dal pacchetto igiene (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: D.Lgs. 286/1994; art. 2 della L. 283/1962 sulle autorizzazioni sanitarie; il DPR 309/1992 sulle carni macinate e le preparazioni di carni; il D.Lgs.155/1997 sull’igiene degli alimenti, D.Lgs 123/1993 sul controllo ufficiale dei prodotti alimentari), dispone all’articolo 10, 2° comma che “Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano, ove di misura superiore a quelle previste dallo stesso regolamento (CE) n. 882/2004, le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432.” La formulazione della disposizione è certamente infelice ed è da considerarsi, a parere di Assocarni, illegittima in quanto lascia in capo all’Amministrazione (regionale, locale ecc) l’arbitrio di applicare delle norme superate, allorquando le tariffe siano più vantaggiose per il servizio veterinario pubblico e quindi meno vantaggiose per gli impianti. Invitiamo le ditte associate a segnalarci senza indugio eventuali richieste aggiuntive ed ingiustificate in merito ai diritti sanitari che potrebbero essere effettuate nei primi giorni dell’anno, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi del regolamento 882/2004. IMPORTAZIONE CARNI BOVINE DAL BRASILE: AGGIORNAMENTO Nella riunione del 19 dicembre scorso il Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute Animale ha approvato una decisione (testo disponibile in inglese sul sito Assocarni) volta a fornire ulteriori garanzie sanitarie per quanto riguarda l'importazione di carni bovine fresche (refrigerate, congelate, surgelate) dal Brasile. Le misure aggiuntive riguardano in buona sostanza la precisa identificazione degli allevamenti di origine degli animali destinati alla macellazione per la produzione di carni da esportare verso l'Unione Europea, allevamenti che dovranno essere preventivamente approvati dalle autorità brasiliane, regolarmente controllati ed inseriti in una specifica lista ufficiale a sua volta collegata e riportata sul sistema TRACES. Le nuove disposizioni si applicheranno a far data dal prossimo 31 gennaio 2008 e saranno ammesse all'importazione tutte le partite viaggianti certificate prima di tale data a condizione che giungano sul territorio comunitario entro il 15 marzo 2008. Per le carni prodotte dopo il 31 gennaio 2008, il requisito di essere state ottenute da animali allevati in allevamenti registrati potrebbe rappresentare il maggior fattore limitante la disponibilità di carni esportabili nella UE, ma secondo quanto ufficialmente dichiarato dalle autorità sanitarie brasiliane queste sarebbero in grado ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 – 2008 8 di fornire all’Unione Europea entro il 31 gennaio 2008 una prima lista di allevamenti registrati e controllati (la quasi totalità di quelli attualmente registrati nel sistema SISBOV per esportare verso l’Unione Europea). Quanto sopra sarebbe stato concordato tra le autorità sanitarie centrali e le autorità sanitarie periferiche degli Stati brasiliani abilitati ad esportare verso l’Unione Europea nel corso di una riunione tenutasi lo scorso 27 dicembre; un’altra riunione su tale aspetto, ed in particolare sul programma di controllo per gli allevamenti che saranno inseriti in questa prima lista (programma di controllo che dovrà essere svolto nel mese di gennaio), alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti dei produttori, si è tenuta il 10 gennaio 2008. Sarà nostra cura fornire maggiori dettagli in proposito. ETICHETTATURA CARNI DI POLLAME: PROROGA E MODIFICA DELL’ORDINANZA 26 AGOSTO 2005 Il Ministro della Salute ha firmato, lo scorso 17 dicembre, la proroga fino al 31 dicembre 2008 delle disposizioni di cui all’OM 26 agosto 2005, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile e che ha tra l’altro introdotto, dal 17 ottobre 2005, disposizioni supplementari per l'etichettatura delle carni di pollame e dei relativi prodotti. Ne ha dato informativa il Ministero della Salute con nota prot. DGSAN/3/19286/P del 21 dicembre 2007 con la quale è stato anticipato il testo della nuova Ordinanza ministeriale, in attesa della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La nuova Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008, come precisato dalla nota prot. DGSA FV. III/16071/P-I.8. D/108 del 27 dicembre 2007 del Ministero della Salute (nelle more della registrazione alla Corte dei Conti e della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana). Le principali novità sono rappresentate da un’ulteriore semplificazione delle disposizioni di etichettatura ed una riduzione del suo campo di applicazione alle sole carni fresche di pollame. In buona sostanza le modifiche possono essere così riassunte: - vengono escluse dal campo di applicazione dell’OM 26 agosto 2005 le preparazioni di carni di pollame ed i prodotti a base di carne di pollame - tutti i prodotti, non solamente i prodotti trattati termicamente ad una temperatura minima di 70 °C - attraverso l’abrogazione degli articoli 6 e 7. Viene quindi anche meno l’obbligo per i prodotti trattati termicamente ad una temperatura minima di 70 °C di riportare in etichettata l’indicazione di tale trattamento; - viene meno, attraverso l’abrogazione dell’articolo 5, comma 3, lettera b), l’obbligo di riportare la “data di introduzione sul territorio nazionale” Sul sito Assocarni è disponibile la versione consolidata al 2006 dell’OM 26/08/2005 (il testo non tiene ancora conto delle modifiche sopra anticipate). BLUE TONGUE: PERIODO STAGIONALMENTE LIBERO ED INTRODUZIONE ANIMALI Il Ministero della Salute, con nota prot. DGSA.III/15870/P del 19 dicembre 2007 (disponibile sul sito Assocarni), ha stabilito l'elenco delle province che possono essere considerate quali “stagionalmente libere” da blue tongue ed il periodo di vigenza di tale condizione che per questa stagione è suddiviso in due differenti sottoperiodi, il primo compreso tra il 17 dicembre 2007 ed il 3 marzo 2008 ed il secondo tra il 31 dicembre 2007 ed il 3 marzo 2008 (per i dettagli si veda l’elenco allegato alla nota ministeriale sopraccitata). Ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali (OM 28 marzo 2007) tali province potranno ricevere - negli intervalli di tempo sopra ricordati - animali delle specie sensibili alla blue tongue (bovini, ovini, caprini ed altri ruminanti) provenienti, in vincolo sanitario, da zone soggette a misure di restrizione per blue tongue. Tali animali non possono essere successivamente destinati agli scambi intracomunitari. La movimentazione può avvenire a condizione che i territori di provenienza non siano comuni con infezione in atto; oppure, qualora siano comuni con infezione in atto, a condizione che gli animali siano stati vaccinati da almeno 30 giorni nei confronti dei sierotipi di virus circolanti nel territorio di origine. In buona sostanza, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di movimentazione degli animali dalle - e nelle - zone sottoposte a misure di restrizione per blue tongue, le possibilità di movimentazione rispetto al rimanente periodo dell'anno riguardano unicamente gli animali da vita non vaccinati provenienti da zone di sorveglianza (comune di una zona sottoposta a restrizione, non compreso nell'elenco dei comuni con infezione in atto). Al riguardo Assocarni ha nuovamente sollecitato il Ministero della Salute affinché intervenga con ulteriori chiarimenti in merito a: - la possibilità di introduzione di animali da zone sottoposte a restrizione di altri Stati membri; - la possibilità, per gli allevamenti attualmente sottoposti a controllo a seguito del rintraccio e delle positività di capi provenienti dalla Francia, di derogare al divieto di introduzione di nuovi animali, quantomeno per il periodo stagionalmente libero. ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 - 2008 9 Il 16 gennaio prossimo Assocarni, insieme ai maggiori scienziati e stakeholders, parteciperà a Bruxelles alla Conferenza internazionale sulla strategia di vaccinazione contro la blue tongue, promossa dalla Commissione Europea e dall’OIE. BLUE TONGUE IN FRANCIA: AGGIORNAMENTO DIPARTIMENTI COLPITI DALLA MALATTIA A seguito della conferma di due nuovi focolai di blue tongue del sierotipo 8 nei dipartimenti di CharenteMaritime (a Paillé) e di Lot (a Sousceyrac), con un decreto delle autorità sanitarie francesi del 9 gennaio scorso è stato esteso il perimetro della zona vietata nei dipartimenti di Cantal, Charente-Maritime, Lot e DeuxSèvres nonché quello delle zone sottoposte a limitazioni della movimentazione degli animali. Sul sito Assocarni è disponibile la cartina aggiornata delle zone in questione. A tutt’oggi i focolai di blue tongue accertati in Francia sono 14.390. IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA DEGLI OVI-CAPRINI: AGGIORNAMENTO Il regolamento (CE) n. 21/2004 (identificazione e registrazione ovi-caprini) prevede che ciascuno Stato membro istituisca un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina, prevedendo che tutti gli animali di un'azienda nati dopo il 9 luglio 2005 debbano essere identificati mediante due mezzi di identificazione. Il primo mezzo di identificazione è costituito dai marchi auricolari ed il secondo è descritto nell'Allegato al suddetto regolamento (Allegato, parte A, punto 4). Uno dei secondi mezzi di identificazione è il transponder elettronico. Inoltre l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 21/2004 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2008 (o da altra data che può essere fissata dal Consiglio), l'identificazione elettronica sarà obbligatoria come secondo mezzo di identificazione per tutti gli animali. La Commissione europea aveva però presentato lo scorso 16 novembre un rapporto ed una proposta emendativa al regolamento (CE) n. 21/2004 per posticipare l'entrata in vigore dell'identificazione elettronica degli ovini e caprini al 2009, con la data precisa che sarà fissata dal Comitato di gestione solo dopo un'ulteriore consultazione delle parti interessate (Stati membri, rappresentanze degli operatori, ecc.) con particolare riguardo alla sostenibilità economica di tale passaggio. Nell’ultima riunione del Consiglio dei ministri agricoli dell’Unione Europea, tenutasi dal 17 al 19 dicembre 2007, è stata però approvata a maggioranza una modifica del regolamento (CE) n. 21/2004 con la quale si è deciso di posticipare ulteriormente, al 1° gennaio 2010, l’obbligo di identificazione elettronica degli ovini e caprini. La decisione ha trovato la posizione contraria dell’Italia (che ha votato contro insieme alla Spagna) ed il Ministero della Salute ha in previsione di convocare per il mese di gennaio 2008 una serie di incontri con le parti interessate per discutere della questione. NUOVO CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE NELL'UNIONE EUROPEA È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea [GU L 312 del 30/11/2006] la decisione 2007/777/CE che abroga e sostituisce la decisione 2005/432/CE che stabilisce le condizioni sanitarie ed i modelli di certificazione sanitarie per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche ed intestini trattati destinati al consumo umano. I nuovi modelli di certificato sanitario di importazione e certificato di deposito/transito possono essere utilizzati a partire dal 1° dicembre 2007 e diverranno obbligatori a far data dal 1° maggio 2008, ma le partite certificate con gli attuali (vecchi) modelli fino al 1° maggio 2008 potranno essere accettate nell’Unione Europea fino al 1° giugno 2008. Le modifiche introdotte non sono sostanziali e sono volte ad aggiornare i riferimenti e le definizioni, in particolare di stomaci, vesciche ed intestini trattati, a quelle del regolamento (CE) n. 853/2004 sull’igiene dei prodotti di origine animale ed a quelli della Direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione sul territorio comunitario di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (recepita in Italia con D.Lgs. 117/2005). Con la medesima decisione vengono inoltre chiaramente distinte due differenti tipologie di prodotti: da una parte stomaci, vesciche ed intestini trattati che sottostanno ai medesimi requisiti dei prodotti a base di carne e dall’altra gli involucri di origine animale (budella per la produzione di insaccati) che ricadono invece nell’ambito di applicazione di una specifica decisione comunitaria, la decisione 2003/779/CE. Vengono inoltre ad essere aggiornate le attestazioni relative alla BSE, a seconda della categoria di rischio del paese esportatore. ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 – 2008 10 Con riferimento agli stomaci (prestomaci) bovini (trippe) questi ricadono dunque nel campo di applicazione della decisione 2007/777/CE nel caso in cui siano trattati o qualora lo debbano essere quale requisito per poter essere importati in provenienza da quei paesi le cui condizioni sanitarie lo richiedano (si veda Allegato II per elenco paesi e relativi trattamenti minimi richiesti ed Allegato III per i diversi trattamenti). A riguardo è da tenere distinta la questione relativa alla classificazione doganale delle trippe sottoposte a parziale trattamento termico, per la quale si rimanda a quanto riportato con Circolare Assocarni n. 189 del 17 ottobre 2007. Ciò premesso, per le importazioni in Italia (non in altri Stati membri dell’Unione europea) di trippe dal alcuni paesi del Sud America (Argentina, Brasile, Uruguay e, anche se ora sospeso, Paraguay) si consideri che rimangono tutt’ora in vigore le disposizioni di cui all’O.M. 25/06/1996 (richiesta e preventiva autorizzazione all’importazione, vincolo sanitario alla successivo definitivo trattamento termico, ecc.) e che le trippe presentate ad un PIF italiano per l’importazione devono comunque essere scortate anche dallo specifico certificato sanitario previsto dall’O.M. 25/06/1996. Assocarni sta chiarendo con il Ministero della Salute l’opportunità di revoca dell’O.M. 25/06/1996 e delle relative incombenze (domanda annuale di nulla osta all’importazione) e requisiti aggiuntivi (vincolo alla successiva completa cottura in stabilimento designato) dal momento che, ad esempio, ai sensi della decisione 2007/777/CE una trippa proveniente dal Brasile e sottoposta al trattamento termico minimo di 80 °C al cuore (per refuso, nella versione in italiano della decisione è riportato quale trattamento “C” un trattamento termico minimo di 70 °C, in luogo di 80 °C), lo stesso previsto dall’O.M. 25/06/1996, non ha alcun vincolo per la commercializzazione nell’Unione Europea. Su tale ultimo aspetto sarà nostra cura aggiornare le ditte associate interessate. MISURE DI RESTRIZIONE CONTRO L’AFTA EPIZOOTICA NEL REGNO UNITO: MISURE RESIDUE SINO AL 31 DICEMBRE 2007 Con decisione 2007/833/CE del 13 dicembre 2007 (disponibile sul sito Assocarni) è stata modificata la decisione 2007/554/CE relativa ad alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito per rimuovere le rimanenti misure di restrizione alla spedizione dal Regno Unito di animali vivi delle specie sensibili all’afta epizootica e dei loro prodotti. Residue misure di restrizione rimangono però in vigore, per i soli animali vivi e non per i prodotti (carni, prodotti a base di carne, ecc.), fino al 31 dicembre 2007 per la spedizione di animali delle specie sensibili in provenienza da una limitata zona intorno ai focolai. Il dettaglio dei territori interessati può essere visionato alla seguente pagina Internet: http://www.defra.gov.uk/animalh/int-trde/cins/2007/pdf/07404a.pdf Si ricorda che per la spedizione di ruminanti dal Regno Unito bisogna comunque tenere conto delle misure di restrizione in vigore per quanto riguarda la blue tongue (sierotipo BTV8) che interessa anche tale Paese. ESPORTAZIONE CARNI SUINE E PRODOTTI A BASE DI CARNE SUINA VERSO IL GIAPPONE: CERTIFICAZIONE AGGIUNTIVA Il Ministero della Salute, con nota prot. DGSAN-9/18432/P del 10 dicembre u.s. (disponibile sul sito Assocarni), ha indicato che a seguito di una richiesta avanzata da parte delle Autorità sanitarie giapponesi, nel caso in cui carni suine fresche o prodotti a carne suina esportati verso il Giappone siano ottenuti a partire da materia prima acquistata in paesi diversi dall’Italia, la merce spedita in Giappone dovrà essere scortata da una doppia certificazione: una prima che scorta la merce dallo stabilimento estero di produzione allo stabilimento italiano ed una seconda emessa dal veterinario ufficiale dello stabilimento italiano di spedizione della merce. Il certificato che deve accompagnare le materie prime provenienti da altri paesi comunitari o da paesi terzi deve attestare l’abilitazione dello stabilimento estero all’esportazione verso il Giappone e l’idoneità delle materie prime all’esportazione verso il Giappone e deve contenere tutti gli elementi prescritti per la certificazione relativa a questo tipo di esportazione. La carne fresca ed i prodotti a base di carne esportati in Giappone dall’Italia devono essere scortati da certificato italiano per l’esportazione in Giappone e da copia del certificato del Paese estero di provenienza delle materie prime. Il certificato italiano deve contenere il riferimento al certificato del Paese estero di provenienza della materia prima. ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 - 2008 11 PROSSIMA ISPEZIONE DEI VETERINARI RUSSI PER IL RICONOSCIMENTO DI IMPIANTI BOVINI AUTORIZZATI AD ESPORTARE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA Il Ministero della Salute, con nota prot. DGSAN-9/16131/P del 6 novembre 2007 ha comunicato che le Autorità veterinarie russe hanno annunciato una prossima ispezione degli impianti italiani interessati ad esportare carni bovine fresche (refrigerate, congelate o surgelate) verso la Federazione Russa. Ricordiamo che l'inserimento nella lista degli stabilimenti autorizzati ad esportare carni bovine verso la Russia è stato in passato limitato ai soli stabilimenti che effettuano il processo completo di lavorazione (macello con annesso laboratorio di sezionamento), ma con l'entrata in vigore dei nuovi certificati unificati a livello comunitario è emersa la possibilità di poter autorizzare all'esportazione non solo stabilimenti che effettuano il completo processo produttivo (macello con sezionamento annesso), ma anche stabilimenti di macellazione e laboratori di sezionamento autonomi. Le aziende interessate (come sottolineato nella nota ministeriale, tutti i costi di ispezione, al momento non quantificabili, sono a carico delle aziende) avevano come 20 dicembre 2007 il termine per far pervenire la propria richiesta al Ministero della Salute, per il tramite degli Assessorati regionali. Le date ed i dettagli della prossima visita degli ispettori russi non sono ancora disponibili. INFORMAZIONI SULLA CATENA ALIMENTARE RELATIVE AL POLLAME Il regolamento (CE) n. 853/2004 nel rispetto dell’approccio di filiera introdotto dai nuovi regolamenti, dispone che gli operatori dei macelli devono, al fine di accettare o meno gli animali nella loro struttura, valutare le pertinenti informazioni sulla catena alimentare provenienti dall’allevamento di origine prima di sottoporle al veterinario ufficiale (Allegato II, Sezione III). Tali informazioni giungono dall’allevamento di origine degli animali e sono contemporaneamente rivolte all’operatore del macello al fine di adeguare il proprio processo produttivo a quelle che sono le caratteristiche della partita di animali (o del singolo animale) da sottoporre a macellazione e, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 854/2004, al veterinario ufficiale che sulla base di tali informazioni “calibra” la propria attività ispettiva. Per una presentazione d’insieme delle disposizioni si faccia riferimento allo schema disponibile sul sito Assocarni. Al riguardo, con il regolamento (CE) n. 2076/2005 è stato però previsto un periodo transitorio di quattro anni nel corso del quale le nuove disposizioni relative alle informazioni della catena alimentare si applicano da subito al solo settore del pollame, mentre saranno in applicazione dal 1° gennaio 2008 per quanto riguarda i suini, dal 1° gennaio 2009 per quanto riguarda gli equidi ed i vitelli e solamente a partire dalla fine del periodo transitorio, 1° gennaio 2010, per quanto riguarda i bovini adulti. Gli operatori dei macelli hanno la sola responsabilità di controllare che la documentazione di scorta degli animali sia stata debitamente compilata in ogni sua parte (le informazioni della catena alimentare possono anche essere fornite sotto forma di dichiarazioni standardizzate da parte dei fornitori), senza ovviamente alcuna valutazione professionale da parte degli operatori in merito alle informazioni stesse. In pratica, il gestore del macello deve verificare che le informazioni sulla catena alimentare fornitegli siano complete, prive di errori od omissioni evidenti e che possano costituire un fondamento valido per la sua decisione. La valutazione professionale di tali informazioni rimane invece compito esclusivo del veterinario. Sarà anche pleonastico, ma la Commissione europea ha ritenuto necessario sottolineare chiaramente tale separazione dei ruoli e tale aspetto è stato specificamente chiarito in uno dei documenti di orientamento (linee guida), quello relativo all’applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004. Su tale aspetto, a seguito di numerose richieste di chiarimenti, il Ministero della Salute ha chiarito che per il settore del pollame tale disposizione è debitamente soddisfatta dal “documento di accompagnamento al macello” previsto dal DM 11 febbraio 2003. Quanto sopra è stato chiarito con la nota del Ministero della Salute prot. DGSAN/3/18682/P del 12 dicembre 2007, disponibile sul sito Assocarni. COSTITUENTI DI ORIGINE ANIMALE IN GRASSI FUSI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI Il Ministero della Salute, con nota prot. DGSA/VII/15842/P del 19 dicembre 2007 (disponibile sul sito Assocarni), ha confermato la possibilità di utilizzare, nella produzione di mangimi destinati agli animali da reddito, grassi fusi provenienti da ruminanti che abbiano un residuo di purità insolubili non superiore allo 0,15 % in peso [requisito previsto dal Regolamento (CE) n. 1774/2002 – Allegato VII, Capitolo IV, lettera A, punto 1]. Tali indicazioni vanno a rettificare, a seguito di uno specifico chiarimento della Commissione Europea, le indicazioni a suo tempo fornite a livello nazionale dallo stesso Dicastero con nota prot. DGSA/VII/248/P del 1 marzo 2007 che, in un eccesso di “precauzione”, aveva inteso vietare l’utilizzo di grassi fusi nella produzione ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 – 2008 12 di mangimi - ancorché con residuo insolubile inferiore allo 0,15 % in peso - qualora tale residuo fosse costituito anche da costituenti di origine animale proibiti nell’alimentazione degli animali da reddito. IDENTIFICAZIONE E MACELLAZIONE DEGLI EQUIDI DPA Il Ministero della Salute, con nota DGSA.II/15952/P-I5-I/8 del 21 dicembre 2007, nelle more della definizione di un apposito provvedimento da adottarsi d’intesa con la Conferenza Stato Regioni, ha fissato le modalità di gestione dello status di equide da destinare alla produzione di alimenti per l’uomo (DPA) nonché istruzioni per la registrazione dei trattamenti farmacologici (vedasi anche circolare Assocarni n° 100 del 1° giugno 2007). Si richiama l’attenzione delle ditte associate sugli adempimenti che riguardano l’industria di macellazione ed in particolare i paragrafi: 7) sulla macellazione (di cui si riporta di seguito il testo), 8) recupero ed eliminazione del transponder, 9) macellazione d’urgenza al di fuori del macello di equidi DPA. …Omissis… 7. La macellazione degli equidi per la produzione di alimenti per uso umano avviene unicamente presso stabilimenti di macellazione riconosciuti conformemente al Regolamento CE 853/2004 ovvero, fino al 31 dicembre 2009, presso macelli a capacità limitata di cui all’art. 4 del Regolamento 2076/2005. Conformemente a quanto prescritto dal Regolamento 853/2004, all’allegato II, Sezione III, paragrafo 8, l’operatore che gestisce il macello controlla i passaporti dei solipedi domestici per assicurarsi che gli animali siano effettivamente destinati alla macellazione per consumo umano. L’operatore che gestisce il macello accetta unicamente gli equidi dichiarati DPA nell’apposita sezione del passaporto e verifica che lo stesso sia correttamente e completamente compilato, nonché, per gli equidi allevati in Italia, verifica la corretta identificazione mediante lettura del transponder e verifica in BDE la corrispondenza della destinazione d’uso dichiarata in passaporto. L’operatore che gestisce il macello deve notificare al veterinario ufficiale, prima dell’ispezione ante mortem dell’animale, qualsiasi informazione relativa a problemi legati alla corretta identificazione degli equidi nonché qualsiasi informazione che possa costituire un problema di ordine sanitario. Il veterinario ufficiale del macello, nell’ambito dell’ispezione ante mortem, effettua un controllo sull’identificazione degli equidi. Qualora non sia ragionevolmente possibile stabilire l’identità di un equide, per mancanza del passaporto o per la sua incompleta o errata compilazione, il veterinario ufficiale ne dispone la macellazione separata, e nel caso non sia possibile procedere alla regolarizzazione, nel più breve tempo possibile (entro 48 ore), delle anomalie riscontrate, dichiara le carni non idonee al consumo umano. Qualora non risulti presente o non compilata correttamente l’apposita sezione del passaporto relativa alla destinazione d’uso dell’equide ai fini della produzione di alimenti per l’uomo, il veterinario ufficiale ne dispone l’abbattimento separato e dichiara le relative carni non idonee per il consumo umano. L’UNIRE rende disponibili all’operatore dell’impianto di macellazione le informazioni necessarie ai fini della rintracciabilità dell’animale, consentendo l’idoneo ruolo di accesso alla BDE al titolare dell’impianto di macellazione che entro sette giorni segnala alla BDE l’avvenuta macellazione dell’equide, secondo le modalità previste dal Manuale operativo. Il passaporto viene quindi consegnato al veterinario Ufficiale per essere appositamente annullato e conservato secondo le modalità previste dal Manuale operativo. ..Omissis.. IMPORT TRIPPE DAL SUD AMERICA: ELIMINATI I GLI ADEMPIMENTI SANITARI NAZIONALI Il Ministero della Salute, facendo seguito ad una specifica richiesta avanzata da ASSOCARNI, ha disposto, con nota DGSA VIII/16021/P-I.5I.H/6 del 27 dicembre 2007 , che l’Ordinanza Ministeriale del 25 giugno 1996, con la quale si era proceduto a regolamentare nel nostro Paese l’importazione di stomaci sottoposti a parziale trattamento termico da destinare alla fabbricazione di prodotti a base di carne provenienti da alcuni Paesi terzi (Argentina, Brasile e Paraguay), prevedendo il rilascio dell’autorizzazione sanitaria da parte del Ministero della Salute, è da considerarsi superata dall’entrata in vigore il 1° dicembre 2007 della Decisione 2007/777/CE che indica specifiche condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per l’importazione da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche ed intestini trattati destinati al consumo umano (si veda Allegato II per elenco paesi e relativi trattamenti minimi richiesti ed Allegato III per i diversi trattamenti). ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 - 2008 13 STABILIMENTI IDONEI AD ESPORTARE CARNI E PRODOTTI A BASE DI CARNE BOVINA VERSO IL CANADA Con nota prot DG SAN/9/19321/P del 24 dicembre 2007 Il Ministero della Salute ha trasmesso la lista degli stabilimenti italiani idonei ad esportare carni e prodotti a base di carne bovina in Canada, inviata alle Autorità Canadesi. Eventuali nuove iscrizioni verranno comunicate alle Autorità Canadesi successivamente. EXPORT CARNI VERSO LE FILIPPINE Il Ministero della Salute, con nota prot. DGSAN/9/19322/p del 24 dicembre 2007 informa che il Ministero dell’Agricoltura filippino si è reso disponibile ad approvare stabilimenti italiani intenzionati ad esportare carne e prodotti a base di carne verso le Filippine. Per l’iscrizione in elenco le ditte dovranno presentare al Ministero della Salute, per il tramite degli Assessorati territorialmente competenti entro il 15 febbraio 2008, il questionario allegato alla nota (disponibile sul sito Assocarni) compilato in tutte le sue parti in lingua inglese. Il Ministero della Salute precisa che nel caso in cui le autorità filippine, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, ritenessero di dover effettuare una ispezione presso gli impianti, le spese di missione saranno a carico degli operatori. ESPORTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE SUINA E PRODOTTI LATTIERO CASEARI VERSO PANAMA: AUTORIZZAZIONE DEGLI STABILIMENTI Il Ministero della Salute, con nota prot DGSAN-9/18232/P del 7 dicembre u.s. (disponibile sul sito Assocarni), ha indicato la procedura che devono seguire gli stabilimenti italiani interessati ad essere abilitati all'esportazione di prodotti a base di carne suina e prodotti lattiero caseari verso Panama. Sulla base delle “manifestazione d'interesse” delle ditte, che dovranno pervenire entro il 15 febbraio 2008 al Ministero della Salute per il tramite degli Assessorati regionali, sarà predisposta la lista che sarà ufficialmente comunicata alle Autorità sanitarie panamensi. Con la nota sopracitata il Ministero della Salute ha inoltre ricordato che le spese di ispezione da parte delle Autorità sanitarie panamensi (AUSPA) ai fini dell’approvazione degli stabilimenti saranno a carico degli operatori. ANAGRAFE BOVINA: ATTIVAZIONE NUOVE FUNZIONALITA’ Il Ministero della Salute, con nota prot. DGSA.II/15205/P del 6 dicembre 2007, ha ricordato che da novembre la Banca Dati Nazionale dell’anagrafe bovina ha attivato nuove funzionalità relative in particolare a: 1) capi di provenienza estera, sia comunitari che di paesi terzi; 2) cancellazione amministrativa di capi segnalati in anagrafe, ma non presenti in allevamento; 3) codifica delle razze bovine. Per i dettagli si rimanda alla nota ministeriale il cui testo è disponibile sul sito Assocarni. NOTIZIE REGIONALI NOTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA SUL PAGAMENTO DEI DIRITTI SANITARI La Regione Emilia Romagna, con nota RG/2007/330986 del 28 dicembre 2007 relativa a Regolamento (CE) 882/2004 (art. 26,27, 28, 29) Finanziamento dei controlli ufficiali sugli alimenti e mangimi: disposizioni provvisorie e temporanee (disponibile sul sito Assocarni), precisa che, considerato che il regolamento 882/2004 diventa operativo dal 1° gennaio 2008 e che le necessarie norme applicative nazionali non sono state ancora emanate, a partire dal 1° gennaio 2008 le AUSL continueranno ad applicare le tariffe precedentemente in vigore, salvo conguaglio positivo o negativo da calcolare successivamente all’emanazione delle disposizioni nazionali. ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 – 2008 14 NOTIZIE DOGANALI MODIFICHE DI ALCUNI CODICI DELLA NOMENCLATURA COMBINATA DAL 1° GENNAIO 2008 Riportiamo di seguito le modifiche di alcuni codici della nomenclatura combinata, relativi a prodotti zootecnici, che andranno in vigore dal 1° gennaio 2008, così come pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale europea L 126 del 31.10.2007 con regolamento 1214/2007 del 20 settembre 2007: Settore bovino: ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 - 2008 15 - nel primo caso viene eliminata la classificazione specifica per i fegati freschi (0206 1091), che vanno a rientrare nel nuovo codice doganale 0206 1098 (attualmente 0206 1099); - nel secondo caso viene eliminata la classificazione 1602 5039, mentre la 1602 5080 diventa 1602 5095. Il requisito “in recipienti ermeticamente chiusi” viene richiesto solo per il corned beef. Settore suino - i codici doganali 0206 4920 e 0206 4980 sono stati accorpati nella voce unica 0206 4900 Settore pollame ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 – 2008 16 i codici doganali 1602 2011 e 1602 2019 sono stati accorpati nella voce unica 1602 2010 Segnaliamo inoltre le seguenti modifiche: i codici doganali 0208 1011 e 0208 1019 sono stati accorpati nella voce unica 0208 1010 ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 - 2008 17 i codici doganali 0208 9020 e 0208 9049 sono stati accorpati nella voce unica 0208 9030 Sul sito Assocarni sono disponibili le tabelle aggiornate relative ai dazi in vigore dal 1° gennaio 2008 per le carni bovine, suine e di pollame. Evidenziamo che le uniche modifiche riguardano appunto alcune classificazioni doganali, ma in alcun modo sono stati variati i rispettivi dazi, che rimangono gli stessi dal 1° luglio 2001 (dal 1° luglio 2007 sono cambiati solo per i prodotti di carne di pollame di cui ai codici NC 0210 9939, 1602 31 e 1602 3219, in seguito all’introduzione del contingente di importazione da Brasile/Tailandia/altri paesi terzi). TITOLI DI ESPORTAZIONE DI CARNI BOVINE, SUINE E DI POLLAME: MODIFICHE DEI TEMPI DI RILASCIO IN ALCUNI PERIODI DEL 2008 Con regolamento 1449/2007 del 7.12.2007 la Commissione ha previsto le seguenti deroghe ai tempi di rilascio dei titoli di esportazione nei settori bovino, suino e di pollame, in considerazione di alcuni periodi festivi del 2008: - i titoli richiesti dal 17 al 21 marzo 2008 vengono rilasciati il 27 marzo (invece che il 26) - i titoli richiesti dal 5 al 9 maggio 2008 vengono rilasciati il 15 maggio (invece che il 14) - i titoli richiesti dal 14 al 18 luglio 2008 vengono rilasciati il 24 luglio (invece che il 23) SOSPENSIONE DEI DAZI ALL’IMPORTAZIONE DEI CEREALI NELL’UNIONE EUROPEA – SITUAZIONE IN CINA ED IN RUSSIA Con regolamento n. 1/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007 (pubblicato sulla GUUE L 1 del 4.1.2008 e disponibile sul sito Assocarni), è stata ufficializzata la sospensione temporanea dei dazi doganali all’importazione di alcuni cereali (grano duro, grano tenero, segala, orzo, granturco e sorgo, con l’esclusione dell’avena) fino al 30 giugno 2008, cioè per il resto della campagna di commercializzazione 2007/2008. L’azzeramento temporaneo dei dazi si applica non solo alle importazioni soggette al dazio comune ma anche a quelle nell’ambito dei contingenti tariffari. Come riportato nell’articolo 1, paragrafo 2 del citato regolamento, la Commissione può ripristinare i dazi doganali quando, per uno o più dei prodotti elencati al paragrafo 1, il prezzo FOB, rilevato nei porti della Comunità, è inferiore al 180% del prezzo d’intervento oppure, nel caso di prodotti per i quali non esiste un prezzo d’intervento, al 180% di 101,3 €. Ricordiamo che la decisione in questione si è resa necessaria per far fronte al calo di produzione comunitaria previsto (3% in meno rispetto al 2006/2007, già modesto) e soprattutto al fortissimo aumento dei prezzi di tutti i cereali fin dall’inizio della campagna in corso, dovuto alla minore disponibilità di frumento tenero e di granturco nella Comunità, a raccolti di qualità mediocre ed all’esaurimento delle scorte d’intervento comunitarie, attualmente inferiori a 500 000 tonnellate. Sempre a causa dei livelli particolarmente alti dei prezzi delle rispettive produzioni nazionali di cereali, Russia e Cina hanno rafforzato i propri sforzi per disincentivare le esportazioni ed incoraggiare a vendere i prodotti sul mercato interno: la Russia ha annunciato una nuova tassa (40%) sull’esportazione di grano dalla fine di gennaio alla fine di aprile, mentre dal 1° gennaio la Cina già applica una tassa sulle esportazioni di grano (20%) e dei suoi derivati (25%). ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 – 2008 18 NOTIZIE COMMERCIALI PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/29/CE: LA DISCIPLINA SOSTANZIALE Lo scorso anno (v. Assocarni Notizie n. 29/35 del 3 settembre e 36/38 del 24 settembre) erano stati approvati i seguenti due decreti legislativi: - il Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante: “Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole”; - il Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante: “Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004”. (entrambi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2007), a recepimento della Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali. I decreti non solo ampliano la casistica delle condotte sanzionabili, ma rafforzano anche i poteri dell’Autorità Antitrust. In particolare, il d.lgs. n. 145/07 - in vigore dal 21 settembre 2007 - dà attuazione al solo art. 14 della direttiva 2005/29 e contiene la disciplina di tutela dei professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, insieme alle condizioni di liceità della pubblicità comparativa nei rapporti tra concorrenti. Il d.lgs. n. 146/07 - anch’esso in vigore dal 21 settembre 2007 - provvede, invece, a recepire la nuova disciplina comunitaria con cui sono state uniformate le regole di tutela dei consumatori europei nelle transazioni commerciali, anche transfrontaliere. Le disposizioni contenute in questo decreto vanno, in gran parte, a sostituire quelle attualmente previste dal Codice del Consumo (d.lgs. n. 2005/06, di seguito CC), e precisamente gli articoli da 18 a 27. L’Ufficio “Fiscalità, Finanza e Diritto d'Impresa” della Confindustria ha pubblicato la circolare 18987 del 7 gennaio 2008 (sul sito Assocarni) nella quale ha analizzato la disciplina sostanziale in materia di pratiche commerciali scorrette di cui al d.lgs. n. 146/07, con qualche cenno anche al d.lgs. n. 145/07 che ha trasposto la previgente normativa del Codice Civile in materia di pubblicità ingannevole e comparativa in un nuovo testo legislativo. MISSIONI - FIERE - CONVEGNI MISSIONE IMPRENDITORIALE IN MESSICO 26-29 FEBBRAIO 2008 L’Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE), la Confindustria e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) organizzano una missione d’imprenditori italiani in Messico, in occasione della visita di Stato del Presidente del Consiglio Romano Prodi e del Ministro del Commercio Internazionale Emma Bonino, che si svolgerà dal 26 al 29 febbraio a Città del Messico e a Monterrey. L’iniziativa rappresenta un importante momento per rafforzare le relazioni economiche bilaterali, nonché un’occasione di approfondimento delle principali opportunità di investimento offerte dal paese alle imprese italiane. La missione prevede la partecipazione di aziende italiane operanti in vari settori, tra i quali segnaliamo: - Agroindustria - Agroalimentare - Biotecnologie - Energie Rinnovabili - Farmaceutica - Meccanizzazione Agricola Il programma della missione prevede due tappe, la prima a Città del Messico e la seconda a Monterrey. Nel corso della visita si terranno alcuni seminari di approfondimento dedicati agli strumenti normativi e finanziari messi a disposizione dalle istituzioni italiane nonché dei seminari tecnici incentrati su alcuni dei settori oggetto della missione. Inoltre, al termine del Forum Economico “Italia-Messico: un’alleanza per il futuro” (a cui parteciperanno il Presidente del Consiglio Romano Prodi, il Ministro del Commercio Internazionale Emma Bonino ed il Presidente della Repubblica del Messico Calderòn), si svolgeranno i consueti incontri bilaterali fra le imprese italiane che ne abbiano fatto espressa richiesta e le controparti messicane. Previste anche visite guidate a realtà industriali della città di Monterrey operanti, tra l’altro, nel settore dell’agroindustria. ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 - 2008 19 La partecipazione all’iniziativa in oggetto è gratuita; a carico delle Aziende partecipanti restano le spese di vitto (non contemplate dal programma), di alloggio e quelle di viaggio per e dal Messico e da Città del Messico a Monterrey. Le imprese italiane interessate a partecipare alla Missione Imprenditoriale in Messico, ai seminari settoriali, agli incontri B2B e alle visite guidate, ancora da definire, dovranno inviare la scheda di adesione all’ICE entro il 25 gennaio p.v.. Per ulteriori informazioni si può contattare la Sede ICE di Roma: Alessandra Carletti tel.: 06 59926934, Alessia Bianchi tel. 06 59929536 e-mail: [email protected] TUNISIA - SALONE MEDITERRANEO DELL’AGRICOLTURA E DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI: 15-19 MAGGIO 2008 Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali informa che dal 20 al 24 maggio 2008 si svolgerà – presso la Fiera Internazionale di Sfax, in Tunisia – il Salone Mediterraneo dell’Agricoltura e delle Industrie Alimentari “SMA Medfood 2008”. La manifestazione si propone di informare le imprese partecipanti sulla situazione del settore agroalimentare tunisino e sulle relative opportunità di investimento in Tunisia; saranno inoltre organizzati incontri di partenariato e forum scientifici ed è prevista la partecipazione della grande distribuzione internazionale (Pomona, Auchan France). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.salon-sma.com . Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 14 aprile 2008. TRASPORTI CALENDARIO DEI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2008 Sulla Gazzetta Ufficiale italiana n. 300 (del 28 dicembre scorso) è stato pubblicato il Decreto del Ministero dei Trasporti 14 dicembre 2007, recante “Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2008”. RIspetto al 2007 non si rilevano rilevanti modifiche sui giorni di divieto, mentre sono da segnalare (riportate in grassetto nel testo provvisorio allegato) alcuni adeguamenti in materia di deroghe per le produzioni a ciclo continuo e per il transito sulle strade dall'apertura dei cantieri per la ristrutturazione dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria. ASSOCARNI NOTIZIE N. 1/2 – 2008 20