Ministero delle Politiche Agricole
Transcript
Ministero delle Politiche Agricole
ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIA E COMMERCIO CARNI E BESTIAME CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI L’ASSOCARNI E LA COLDIRETTI ORGANIZZANO UN INCONTRO A LIVELLO REGIONALE SULL’APPLICAZIONE DELL’ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E SULLA ELIMINAZIONE DEL MATERIALE A RISCHIO BSE, CHE SI TERRÀ: GIOVEDI’ 5 OTTOBRE 2000 alle ore 10.00 PRESSO LA SALA RIUNIONI ZELIOLI LANZINI DELL’ENTE FIERA DI CREMONA Sicurezza alimentare e garanzie per il consumatore, obiettivi prioritari per il settore alimentare in generale e sempre più strategici per il settore delle carni bovine. Obiettivi da raggiungere necessariamente con una mentalità ed un atteggiamento che vede coinvolti in maniera integrata e coordinata le diverse componenti della filiera (allevamento, trasformazione, distribuzione e vendita). Ecco dunque che Assocarni e Coldiretti hanno deciso di avviare insieme un’azione di informazione agli operatori del settore su argomenti di comune interesse, a partire da quello dell’etichettatura delle carni bovine e del materiale a rischio da Bse, che rappresentano oggi due temi di estrema attualità. Nell’ambito dell’incontro verranno sinteticamente esposti gli elementi fondamentali degli argomenti in questione e verrà dato ampio spazio al dibattito con gli allevatori ed i macellatori presenti. ASSOCARNI NOTIZIE N. 36/37-2000 3 SEMPRE PIU’ VICINA LA SCADENZA DEL 1° OTTOBRE PER L’ELIMINAZIONE DEL MATERIALE A RISCHIO BSE: SEMPRE PIU’ LONTANE LE SOLUZIONI OPERATIVE Mentre la data del 1° ottobre, giorno a partire dal quale sarà necessario provvedere all’eliminazione ed all’incenerimento dei materiali a rischio BSE (tessuti a rischio nei macelli ed animali morti in stalla), si avvicina sempre di più, gli sforzi fatti dalla filiera bovina per trovare soluzioni concrete tendono sempre più a vanificarsi. L’Amministrazione pubblica, infatti, oltre che essere totalmente latitante rispetto ad una dichiarata disponibilità iniziale a trovare una soluzione che alleggerisse almeno parzialmente gli oneri che le nuove regole comporteranno per gli operatori italiani, sta aggravando ancora di più la situazione, creando ulteriori oneri amministrativi ed opponendosi a soluzioni (smaltimento nei cementifici o nelle discariche) già attivate con successo in altri Paesi europei. L’ASSOCARNI ha intanto avviato contatti operativi con le Associazioni che rappresentano specifiche tipologie di impianti (cementifici, gessifici, ecc.) in cui lo smaltimento del materiale a rischio potrebbe avere costi significativamente più ridotti, sempreché atteggiamenti ostativi già anticipati da alcune regioni non finiscano con il precludere anche tale strada. E così mentre le Amministrazioni nazionali e regionali discutono unicamente sulla entità delle sanzioni da applicare agli operatori inadempienti, e sulla inaccettabilità di vie di smaltimento già ampiamente sperimentate in altri Paesi, gli operatori italiani vedono avvicinarsi regole per la cui applicazione non esiste alcuno strumento disponibile. Intanto l’Ordinanza Ministeriale contenente le necessarie istruzioni operative, già anticipata nel notiziario ASSOCARNI n. 34/35-2000 (pag. 3), è ancora in fase di valutazione presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Sanità e pare che dovrà passare il vaglio della Conferenza Stato – regioni prima di vedere la luce (con la conseguente impossibilità di rispettare la data del 1° ottobre). Il Ministero della Sanità potrebbe quindi emanare una semplice nota informativa in cui rende noto esclusivamente l’entrata in vigore della decisione comunitaria. E intanto, quali le aspettative per gli operatori? Ricordiamo che le alternative previste sono le seguenti: Alternativa 1 – gli organi ed i tessuti considerati materiale specifico a rischio vengono inceneriti (in qualsiasi tipologia di impianto che assicuri un processo di combustione) tal quali. Alternativa 2 – gli organi ed i tessuti vengono sottoposti a pretrattamento in impianti autorizzati (dedicati esclusivamente a ciò) ed il prodotto ottenuto viene destinato ad incenerimento o coincenerimento. Alternativa 3 - gli organi ed i tessuti vengono sottoposti a pretrattamento in impianti autorizzati (dedicati esclusivamente a ciò) ed il prodotto ottenuto viene interrato in una discarica riconosciuta. In questo caso, tuttavia, il pre-trattamento deve essere effettuato in impianti che rispettano i parametri della decisione 534/99 (pressione 3 bar, 133° per almeno 20’) L’alternativa 1 potrebbe essere ovviamente quella più conveniente, soprattutto se l’incenerimento del materiale venisse effettuato in impianti diversi dagli inceneritori propriamente detti (es. cementifici). La perseguibilità di tale strada è comunque condizionata da una più approfondita analisi della effettiva utilizzazione della materia prima tal quale negli impianti di combustione. Incomprensibilmente inoltre, tenuto conto della situazione di estrema emergenza esistente, alcune regioni avrebbero manifestato parere contrario a tale possibilità. Le alternative 2 e 3 sono invece condizionate dalla assenza (o quasi) sul territorio nazionale di impianti di pretrattamento autorizzati (soprattutto a pressione), dagli elevati costi di incenerimento se si utilizzano inceneritori puri (tra l’altro non disponibili su tutto il territorio) e da preannunciate problematiche ambientali per le discariche. L’ASSOCARNI continuerà a seguire direttamente tutta la materia, tenendo costantemente informati i propri soci degli ulteriori sviluppi. 4 ASSOCARNI NOTIZIE N. 36/37-2000 COMITATO AGRICOLTURA DEL WTO – GINEVRA, 28-29 SETTEMBRE: LA UE PASSA ALL’ATTACCO In previsione della Sessione Speciale del Comitato Agricoltura del WTO che si terrà a Ginevra il 28 e 29 settembre, l’Unione Europea affila le armi per mettere apertamente sul tavolo delle discussioni la vexata quaestio dei sussidi all’esportazione. In un documento di posizione dai toni non proprio concilianti, la UE pone in luce, senza mezzi termini, le distorsioni del commercio mondiale derivanti dall’uso improprio e non trasparente di varie forme di sostegno alle esportazioni dei prodotti agricoli. Sotto accusa, in particolare, i crediti all’esportazione, gli aiuti alimentari e le imprese di commercio di Stato: è giunto il momento – argomenta la UE – di disciplinare anche questi strumenti, ancora del tutto incontrollati e privi di trasparenza, a differenza delle restituzioni all’esportazione, che con l’Accordo agricolo dell’Uruguay Round sono state assoggettate a rigidi vincoli quantitativi, finanziari e di trasparenza. E’ ben noto che la UE viene ripetutamente additata – soprattutto dai paesi, quali Stati Uniti ed i paesi del Gruppo di Cairns, tradizionalmente visti come gli “alfieri” della liberalizzazione degli scambi – per un suo presunto uso distorsivo ed oltremodo aggressivo delle restituzioni all’esportazione (la UE, lo ricordiamo, è il secondo esportatore mondiale di prodotti agricoli). Di tutt’altro avviso i negoziatori della UE, che sottolineano invece che l’unica forma di sussidi all’esportazione che si è riusciti a disciplinare, nell’accordo Uruguay Round del 1995, è proprio quella delle restituzioni: precisi impegni – quantitativi e finanziari – impongono la riduzione progressiva del loro uso, e tali impegni sono stati puntualmente rispettati dall’Unione Europea (come ben sappiamo!). Basti considerare che – secondo quanto sottolineato nel documento in parola – l’esborso per restituzioni nel 1998 è sceso al 9,4% del valore totale dell’export UE, dal 55% del 1992. (Nel 1998, la UE ha concesso restituzioni per € 5,34 miliardi, rispetto al limite GATT per quell’anno di € 9,17 miliardi.) Altrettanto non può dirsi, per contro, delle altre forme di sostegno delle esportazioni che, in forme più o meno mascherate, si rivelano ben più insidiose, sottratte come sono a qualsiasi seria regolamentazione multilaterale. La UE afferma, pertanto, “l’urgente necessità di più equilibrate condizioni di concorrenza all’esportazione”. Le norme WTO vanno “sviluppate in modo da affrontare, su una base equa, tutti gli strumenti che influenzano la concorrenza all’esportazione”. Nel mirino della UE, in particolare: 1. Taluni crediti all’esportazione che fruiscono del sostegno pubblico, in particolare quelli a lungo termine, che possono essere utilizzati per ampliare quote di mercato, ridurre i prezzi effettivi all’esportazione e costringere i concorrenti ad uscire da un mercato. Vi è stata, finora, un’evidente mancanza di qualsiasi volontà di concordare una rigorosa disciplina dell’uso di tale strumento – specie “da parte dell’utilizzatore principale dei crediti all’esportazione” (leggasi Stati Uniti) – con un conseguente notevole grado di flessibilità a favore dei membri WTO che vi fanno ricorso. A sostegno di tale tesi, la UE cita il fatto, emerso da una recente indagine OCSE, che i Paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari ed i Paesi meno sviluppati – vale a dire a quelli che ne avrebbero maggior bisogno – sono quelli che in realtà traggono i minori vantaggi dalle politiche di credito all’esportazione adottate dai paesi più sviluppati. Naturalmente, il documento in questione non fa “nomi e cognomi”, anche perché non ve n’è bisogno: gli Stati Uniti, che rappresentano circa il 97% dei crediti all’esportazione concessi nel mondo, hanno concesso nel 1998 crediti export per $ 3,2 miliardi, con termini di rimborso anche fino a 10 anni (rispetto al termine medio commerciale di 6 mesi). Le discussioni su tale materia si protraggono, pressoché invano, da oltre 8 anni in sede OCSE: a fronte dell’ultima offerta statunitense di ridurne la durata massima a 30 mesi, la UE rilancia chiedendone la riduzione a 12 mesi, con la previsione di una successiva riduzione fino alla durata normale di 6 mesi. Non è un caso, anzi, che il documento di posizione UE che sarà presentato a Ginevra a fine settembre sia stato reso pubblico alla vigilia della ripresa dei colloqui OCSE, proprio su questo tema, in programma per lunedì 25 a Parigi. ASSOCARNI NOTIZIE N. 36/37-2000 5 2. Sotto accusa anche “l’abuso degli aiuti alimentari”, da più parti utilizzati “più come strumento di produzione e commerciale per smaltire le eccedenze e promuovere le vendite nei mercati esteri, piuttosto che come strumento di sviluppo adeguato alle esigenze dei paesi beneficiari”. Nel rilevare che – secondo la FAO – il volume delle transazioni di aiuto alimentare comunicate alla FAO stessa è aumentato (dopo una rapida diminuzione tra il 1994 ed il 1997) del 120% nel periodo 1997-1999, il documento di posizione della UE denuncia la “vergogna” che la disponibilità di aiuti alimentari aumenti quando i prezzi sono bassi e venga invece limitata quando, in un contesto di alti prezzi delle commodity, ve n’è più bisogno! Né sembra casuale – continua il documento – la correlazione fra il significativo ricorso agli aiuti alimentari da parte di alcuni dei maggiori paesi esportatori e l’aumento delle rispettive eccedenze registrato in anni recenti. L’aiuto alimentare, insomma, verrebbe visto come un “prezioso strumento di sviluppo dei mercati. Ciò rappresenta un evidente abuso dell’aiuto alimentare”. Anche qui, gli Stati Uniti sono (tacitamente) l’imputato principale. In un momento di prezzi mondiali bassi, le consegne attuali da parte degli USA ammontano a circa 9 milioni di tonnellate, rispetto a 3 milioni di tonnellate a metà degli anni ’90, quando i prezzi mondiali si trovavano a livelli ben più alti. Indizio importante a sostegno della tesi che gli aiuti vengano utilizzati per smaltire le eccedenze è anche il fatto che i principali beneficiari degli aiuti statunitensi risultano essere attualmente alcuni paesi più sviluppati, quali Marocco, Egitto, Indonesia e Pakistan. 3. Infine, viene denunciato il ruolo distorsivo delle Aziende commerciali di Stato, mediante l’uso dei sussidi incrociati, la discriminazione di prezzo ed accordi sui prezzi. Di particolare rilevanza il ruolo di tali Aziende nei settori dei cereali (circa il 40% degli scambi mondiali) e dei prodotti lattiero caseari (circa il 30%). Fra gli impliciti destinatari delle critiche della UE a tale riguardo – questa volta condivise anche dagli USA – sono gli organismi quali gli Enti di Stato australiano e canadese per i cereali e neozelandese per i prodotti lattiero caseari. Si pone quindi – conclude il documento – l’esigenza di una “profonda analisi” di tali strumenti di promozione delle esportazioni, al fine di meglio valutarne l’impatto sugli scambi e giungere, in sede multilaterale, ad una disciplina equilibrata e generale applicabile a tutti gli strumenti di sostegno all’export e che imponga precisi impegni di trasparenza nell’utilizzazione di tali strumenti. E’ vero che la Comunità, fra le parti contraenti dell’Accordo agricolo dell’Uruguay Round, è quella che ha fatto maggiormente ricorso all’uso delle restituzioni quale forma di sostegno all’export; è anche vero però, come detto, che è l’unico strumento effettivamente soggetto a regole trasparenti, che le cifre dimostrano sono state rispettate dalla Comunità. Di conseguenza, la UE rinnova apertamente la propria disponibilità a negoziare, “in buona fede”, un’ulteriore riduzione delle restituzioni all’esportazione, a patto però che il negoziato si estenda a tutti gli altri strumenti di sostegno all’export. Nel presentare il documento di posizione, il Commissario per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, Fischler, ha commentato: “Che si tratti di crediti all’esportazione, aiuti alimentari o imprese commerciali di Stato, qualsiasi di tali misure può essere usata per distorcere gli scambi. Anche se possono essere utilizzate in un modo che è più insidioso, meno trasparente e più distorsivo degli scambi delle restituzioni all’esportazione, esse sono del tutto incontrollate: le restituzioni all’esportazione della UE sono l’unica forma di misura export il cui uso è stato rigorosamente limitato e disciplinato in base alle norme WTO. Ciò è incoerente, e a mio avviso i negoziati WTO sugli scambi agricoli offrono l’opportunità di affrontare tale incoerenza.” In ogni caso, ha proseguito Fischler, la UE “non è disposta al disarmo unilaterale: tutte le forme di sussidi all’export devono essere rese trasparenti e soggette a discipline concordate”. 6 ASSOCARNI NOTIZIE N. 36/37-2000 L’ITALIANO FABRIZIO AGRICOLTURA BARBASO NUOVO DIRETTORE GENERALE AGGIUNTO DELLA DG Il Collegio della Commissione, nella riunione del 13 settembre 2000, ha nominato due nuovi Direttori Generali aggiunti della Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale. All’italiano Dr. Fabrizio Barbaso viene affidata la competenza per i Mercati, mentre il francese Dr. Jean-Luc Demarty avrà la responsabilità del settore Strutture/Sviluppo Rurale. Il Dr. Barbaso ha iniziato la propria carriera alla Commissione nel 1976, nella Direzione Generale Industria, per poi diventare membro del Gabinetto dei Commissari italiani Giolitti (1984) e Ripa di Meana (1985-88). Egli ricopre attualmente la carica di Direttore della divisione responsabile delle relazioni con i Balcani, l’EFTA ed altri paesi europei, nella DG Relazioni Esterne. Il Dr. Demarty, attuale Direttore della divisione Budget PAC, vanta importanti esperienze nei Gabinetti Delors (già Presidente della Commissione) e Cresson (già Commissario per la Ricerca). Nell’associarsi alle parole con le quali il Commissario Fischler ha accolto la nomina del Dr. Barbaso e del Dr. Demarty – "Questi funzionari di prima classe possiedono tutte le attitudini e l'esperienza necessarie per recare un prezioso contributo al nostro obiettivo comune, quello di realizzare una gestione moderna ed efficiente della politica agricola comune." – l’ASSOCARNI desidera esprimere ai neo Direttori Generali aggiunti le più vive congratulazioni per la prestigiosa nomina, unitamente all’assicurazione della massima disponibilità a fornire il proprio contributo propositivo e consultivo. SETTORE BOVINO DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 15 SETTEMBRE 2000 Il Comitato di gestione “carni bovine”, riunitosi a Bruxelles venerdì 15 settembre 2000, ha votato i seguenti provvedimenti, che saranno adottati dalla Commissione con regolamenti in corso di pubblicazione. 1) Restituzioni all’esportazione Non sono state apportate variazioni ai valori attualmente in vigore. Per la situazione delle richieste di titoli export prefissati, aggiornata al 10 settembre 2000, rinviamo alla tabella 1, allegata al presente notiziario. 2) Gara libero mercato del 9 ottobre 2000 Con regolamento in corso di pubblicazione, sono stati posti in vendita, a mezzo gara, i seguenti quantitativi di carni bovine ancora giacenti all’intervento, destinate al libero mercato: - 347 tonnellate con osso in Francia (298 t quarti anteriori; 49 t quarti posteriori); - 152 tonnellate di carni bovine disossate, di cui 5 tonnellate in Francia, 14 tonnellate nel Regno Unito, 9 tonnellate in Danimarca e 124 tonnellate in Irlanda, di cui 67,9 tonnellate di carni d’intervento – contrassegnate “Irlanda II” – risalenti al 1996 (oggetto di precedenti aggiudicazioni ma mai ritirate). Segnaliamo che, per questa gara, la cauzione a garanzia dell’offerta è stata elevata da 120 a 300 €/tonnellata, al fine di assicurare il definitivo smaltimento di queste ultime scorte. Il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12 del 9 ottobre 2000. Pubblichiamo la situazione completa della disponibilità come allegato n. 1. ASSOCARNI NOTIZIE N. 36/37-2000 7 Il Comitato non ha votato altri provvedimenti. In un ampio dibattito, il Comitato ha esaminato vari aspetti applicativi ed interpretativi della nuova normativa sull’etichettatura bovina. Fra i numerosi punti sollevati, segnaliamo che la Commissione ha ribadito che può essere indicato in etichetta un solo macello per singolo lotto di carni (articolo 13, paragrafo 2, lettera b del regolamento quadro 1760/2000) ed un solo paese per singolo lotto di carni macinate (articolo 13, paragrafo 5, lettera a, punto iii), a differenza di quanto avrebbero voluto prevedere alcuni Stati membri nelle rispettive norme nazionali d’attuazione. La Delegazione italiana ha chiesto la stesura di un verbale dettagliato della discussione, affinché i chiarimenti forniti dalla Commissione possano costituire un riferimento ufficiale per individuare le corrette linee di comportamento da seguire nell’applicazione della normativa in questione. Inoltre, i Servizi della Commissione hanno distribuito un documento di lavoro nel quale sono elencate le varie indicazioni che devono essere riportate in etichetta, a seconda che si tratti di carni bovine diverse dalle carni macinate o di carni bovine macinate, dal 1° settembre 2000 e dal 1° gennaio 2002. Riteniamo utile pubblicare tale documento come allegato n. 2. I Servizi della Commissione hanno distribuito un importante documento di lavoro, nel quale viene affrontata la questione del numero delle domande presentate nella Comunità nel quadro dei vari contingenti che prevedono la ripartizione mediante il sistema operatori tradizionali / nuovi operatori (“newcomers”). La Commissione ravvisa un aumento eccessivo delle domande afferenti alla quota “newcomers” e propone un sistema per farvi fronte. Per maggiori particolari ed il testo del documento, rinviamo articolo che segue. Una proposta di regolamento della Commissione, che prevedeva di non consentire il pagamento del premio alla macellazione per i bovini abbattuti nel Regno Unito nel quadro del Piano riguardante l’eliminazione degli animali di età superiore a 30 mesi (le note misure anti-BSE), è stata ritirata dall’ordine del giorno. Tuttavia, la questione resta oggetto di discussioni bilaterali fra la Commissione e le autorità britanniche. Segnaliamo, infine, che sono stati distribuiti al Comitato i prospetti riepilogativi riguardanti la situazione del rilascio di certificati d’autenticità, per i periodi 1° luglio 1999-30 giugno 2000 (dati definitivi) e 1° luglio 2000-30 giugno 2001 (aggiornamento all’8 agosto), nel quadro dei contingenti Hilton Beef e Hampes di cui ai regolamenti 936/97 e 996/97. Pubblichiamo tali prospetti nella tabella 1. LA COMMISSIONE CE SI PROPONE DI STUDIARE MECCANISMI PER LIMITARE IL NUMERO DELLE DOMANDE DEI “NEWCOMERS” Nel corso del Comitato di gestione di venerdì 15 settembre, è stato distribuito alle Delegazioni un documento di lavoro riguardante la “Gestione dei contingenti d’importazione”. In tale documento, la Commissione rileva l’esistenza del problema del proliferare delle domande di partecipazione alle quote “newcomers” nei contingenti del settore bovino che prevedono la ripartizione fra quote riservate agli operatori ”tradizionali” ed ai “nuovi operatori” (newcomers, appunto). Secondo la Commissione, “il numero sempre crescente” di queste domande sarebbe da attribuirsi ad un intento “speculativo” che avvantaggerebbe determinati operatori a danno degli operatori effettivamente “nuovi”. La Commissione propone, quindi, di risolvere il problema facendo presentare le domande di partecipazione ai contingenti nel mese di febbraio, al fine di consentire agli Stati membri di effettuare le necessarie verifiche circa l’effettiva “indipendenza” di ciascun richiedente in tempo utile per l’inizio del nuovo anno di riferimento (luglio). Nel caso di dubbi, sarebbe il richiedente stesso a dover dimostrare tale circostanza a soddisfazione dell’Autorità competente dello Stato membro. Una volta espletate tali procedure, verrebbe pubblicata nel mese di giugno un’apposita decisione della Commissione riguardante le domande effettivamente ammissibili, presentate dai nuovi operatori giudicati realmente “indipendenti”. Riteniamo utile fornire il testo integrale del documento (nella nostra traduzione dall’originale in lingua francese). 8 ASSOCARNI NOTIZIE N. 36/37-2000 COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE DELL’AGRICOLTURA Bruxelles AGRI/7761/2000 Direzione D – Organizzazione dei mercati dei prodotti animali D.2 carni bovine, suine, ovine ed avicoltura DOCUMENTO DI LAVORO Oggetto: Gestione dei contingenti d’importazione 1. Problema Un certo numero di contingenti d’importazione nel settore delle carni bovine sono gestiti secondo il sistema “operatori tradizionali/nuovi operatori”. In linea generale, s’intende per nuovi operatori quelli che abbiano esportato od importato un volume minimo nel corso di un preciso periodo. Il numero di nuovi operatori è aumentato costantemente nel corso degli anni ed appare sempre più evidente che tale proliferazione non riflette un aumento del numero reale di operatori. Le informazioni relative ai nomi ed agli indirizzi dei richiedenti lasciano seriamente ritenere che un certo numero di grandi società crei delle filiali al solo scopo di poter presentare delle domande nel quadro delle quote destinate ai “nuovi operatori”. Tale proliferare di domande non ha soltanto l’effetto di appesantire gravemente l’onere amministrativo degli Stati membri, ma ha anche la conseguenza che un certo numero d’importatori o d’esportatori ottenga una parte indebita del contingente a svantaggio di altri operatori che presentano autentiche domande individuali. 2. Soluzione proposta Per ridurre il numero delle domande speculative, si potrebbe prevedere, ad esempio, di rafforzare i requisiti d’accesso, cioè aumentare il quantitativo minimo richiesto. Tuttavia, tale misura potrebbe penalizzare le piccole e medie imprese in quanto le grandi società potrebbero adattarsi agevolmente a tali nuove esigenze. I servizi della Commissione vorrebbero quindi proporre un’altra soluzione: al momento della presentazione della domanda da parte degli operatori, lo Stato membro verificherebbe che tutti i richiedenti siano indipendenti gli uni dagli altri per quanto riguarda la propria gestione, il proprio personale e le proprie operazioni. Qualora esistessero seri indizi al contrario, le domande non sarebbero considerate ammissibili, a meno che i richiedenti non presentassero le prove appropriate del rispetto della regola dell’indipendenza. Se tale indipendenza non fosse chiaramente dimostrata, tutte le domande in questione sarebbero considerate inammissibili. E’ evidente che tale procedura richiede dei termini di verifica più lunghi rispetto a quelli generalmente concessi agli Stati membri nel quadro della normativa vigente. Si propone quindi che le domande vengano presentate dal mese di febbraio, in modo da dare agli Stati membri circa tre mesi prima che la Commissione non sia ufficialmente informata delle domande ammissibili. La decisione riguardante le domande deve successivamente essere pubblicata a giugno al fine di concedere le autorizzazioni a partire dall’inizio del nuovo anno di contingente. I vantaggi sono evidenti: - gli Stati membri potranno attuare, in un clima molto meno teso, il processo di verifica delle domande e, di conseguenza, sarà possibile evitare un certo numero di errori amministrativi; - il numero delle domande dovrebbe ridursi in ragione del rischio che le stesse vengano dichiarate inammissibili , per cui l’onere amministrativo ne risulterebbe ridotto; - la quota dei nuovi operatori sarà equamente ripartita fra gli operatori veri e non più fra società “di comodo”. ***** Pur comprendendo le motivazioni che hanno determinato la presentazione di una tale proposta da parte della Commissione, è tuttavia evidente che una decisione di tale portata non può essere assunta in maniera così superficiale ed approssimata. E’ infatti indispensabile avviare sull’argomento una riflessione approfondita che consenta di valutare da un lato le conseguenze che le nuove regole avrebbero sull’approvvigionamento complessivo di animali vivi del nostro Paese e dall’altro l’effettiva correttezza ed applicabilità dei parametri che dovrebbero dimostrare “l’indipendenza” delle società che presentano le domande. Determinati ASSOCARNI NOTIZIE N. 36/37-2000 9 obiettivi sono a volte meglio perseguibili con serie e concrete forme di autocontrollo piuttosto che con norme eccessivamente rigide e comunque aggirabili. Al fine pertanto di evitare che gli operatori italiani siano costretti ancora una volta a subire scelte fatte da altri, l’ASSOCARNI ha messo in evidenza l’assoluta necessità di convocare nel più breve tempo possibile un tavolo istituzionale (che potrebbe essere convocato già nelle prossime settimane) tra i rappresentanti dei Ministeri interessati (Commercio con l’Estero e Politiche Agricole) e le Associazioni coinvolte, al fine di discutere ed approfondire l’argomento ed arrivare a definire una posizione italiana ufficiale che tenga realmente conto degli interessi degli operatori italiani. PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI PREMIO ALLA MACELLAZIONE E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 228 dell’8 settembre 2000 il regolamento (CE) n. 1900/2000, con cui è stata prevista, fra l’altro, la facoltà, per gli Stati membri, di consentire la presentazione delle domande di premio alla macellazione, per i capi macellati e/o esportati nel primo trimestre del 2000, in deroga al limite dei sei mesi fissato dal regolamento (CE) n. 2342/1999, sino al 30 settembre 2000. Riportiamo il testo del telegramma del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, del 13 settembre 2000, con cui viene formalizzata la deroga (già anticipata, come si ricorderà, con nota ministeriale del 21 luglio scorso – v. ns n. 30/31-2000, pag. 10). Ministero delle Politiche Agricole DIREZIONE GENERALE POLITICHE COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI – DIV. X PROT. 1834 DEL 13/09/2000 OGGETTO: CARNI BOVINE – PREMIO MACELLAZIONE E/O ESPORTAZIONE. FACENDO SEGUITO NOTA M/1618 DEL 21 LUGLIO C.A., DI PARI OGGETTO, COMUNICASI CHE CON REGOLAMENTO (CE) N. 1900/2000 DELLA COMMISSIONE È STATA PREVISTA DEROGA PER PRESENTAZIONE DOMANDE PREMIO IN OGGETTO. PERTANTO ALLEVATORI ITALIANI, PER CAPI ABBATTUTI O ESPORTATI PRIMO TRIMESTRE CORRENTE ANNO, POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PREMIO ENTRO 30 SETTEMBRE 2000. CONSIDERANDO CHE DETTA DATA È FESTIVA, TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA SCADONO ORE 18.00 DEL PRIMO GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO. PETROLI DIRETTORE GENERALE Ricordiamo, inoltre, che il regolamento in questione prevede l’introduzione dell’acconto anche per i pagamenti supplementari nel quadro dell’enveloppe e la modifica del coefficiente di densità ai fini del premio all’estensivizzazione, nel caso di vincoli sanitari su una singola unità produttiva – v. ns nn. 28/29, pag. 8, e 30/31-2000, pag. 9). CALENDARIO DEI COMITATI DI GESTIONE NEL TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2000 Nel periodo ottobre-dicembre 2000 sono previste le seguenti riunioni del Comitato di gestione “carni bovine”: venerdì 13 ottobre (intera giornata) venerdì 27 ottobre (mattinata) venerdì 17 novembre (intera giornata) venerdì 1° dicembre (mattinata) venerdì 15 dicembre (intera giornata) Non è prevista alcuna riunione del Gruppo di lavoro “griglia comunitaria di classificazione delle carcasse bovine”. 10 ASSOCARNI NOTIZIE N. 36/37-2000 INDAGINI SUL PATRIMONIO BOVINO IN AUSTRIA Con decisione 2000/554/CE del 6 settembre 2000, pubblicata nella GUCE L 235 del 19.9.2000, la Commissione “autorizza la Repubblica d’Austria ad utilizzare il registro dei bovini in sostituzione parziale delle indagini sul patrimonio bovino”. L’Austria viene autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, ad avvalersi della banca dati nazionale sui bovini – a suo tempo riconosciuta pienamente operativa, ai sensi del regolamento 820/97 (precedente normativa sull’identificazione e registrazione dei bovini e sull’etichettatura delle carni e dei prodotti bovini) – per ricavare alcuni dati ai fini della compilazione delle statistiche nazionali sul patrimonio bovino. Le condizioni dettagliate cui è subordinato tale utilizzo della banca dati sono stabilite nell’allegato alla decisione in questione. SETTORE SUINO DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 12 SETTEMBRE 2000 Il Comitato di gestione “carni suine”, riunitosi a Bruxelles martedì 12 settembre 2000, ha votato i seguenti provvedimenti, che saranno adottati dalla Commissione con regolamenti in corso di pubblicazione: 1) Restituzioni all’esportazione Non è stata apportata alcuna variazione ai valori attualmente in vigore. Al 10 settembre, trascorso il 21,2% (11^ settimana) dell’ultimo anno di riferimento GATT, l’andamento delle richieste di titoli export prefissati è per il momento piuttosto “tranquillo”, con attribuzioni per 31.391 tonnellate (peso carcassa), pari al 7,1% del massimale annuo di 444.000 tonnellate. Le restituzioni pagate ammontano a 8,684 milioni di €, pari al 4,5% dei 191,3 milioni di € complessivamente previsti fino al 30 giugno 2001. Segnaliamo che, nel corso della riunione, la Commissione ha annunciato di voler esercitare un maggiore controllo sui prodotti trasformati che fruiscono delle restituzioni, mediante una più attenta differenziazione in funzione della qualità dei prodotti stessi, con particolare riguardo ai salami. A tale scopo, verranno richiesti agli Stati membri – sulla base di uno specifico questionario che sarà distribuito alle Delegazioni nei prossimi giorni – precisi elementi di valutazione. 2) Contingente “doppio zero” Ungheria: modalità d’applicazione Il Comitato ha approvato il progetto di regolamento della Commissione recante norme d’applicazione del regolamento 1727/2000, riguardante i contingenti per l’importazione dall’Ungheria, a dazio zero, di prodotti del settore delle carni suine, con effetto dal 1° luglio 2000, nell’ambito del nuovo contingente “opzione doppio zero”. Il nuovo regolamento modifica il regolamento 1898/97 (Accordi europei con i PECO) per stabilire i quantitativi importabili a dazio zero dall’Ungheria nel periodo 1° luglio 2000-30 giugno 2001 e successivi. I quantitativi, per il periodo di riferimento 1° luglio 2000-30 giugno 2001, sono forniti nella tabella (v. pagina seguente). Vengono conseguentemente modificati i quantitativi disponibili per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2000. Il regolamento stabilisce, altresì, che i titoli, non cedibili, hanno validità 150 giorni dal rilascio, comunque non oltre il 30 giugno dell’anno di riferimento di rilascio. La cauzione a garanzia del titolo viene aumentata a 20 €/100 kg. Ricordiamo che, a differenza del settore pollame, il sistema di gestione resta invariato anche per l’Ungheria (richiesta trimestrale di titoli d’importazione). ASSOCARNI NOTIZIE N. 36/37-2000 11 Segnaliamo che, per gli altri paesi PECO con i quali sono stati conclusi, a livello tecnico, gli accordi “doppio zero”, devono ancora essere adottati e pubblicati i relativi regolamenti del Consiglio. Precisiamo, infine, che per le importazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2000, sulla base dei titoli richiesti sia dal 1° al 10 aprile sia dal 1° al 10 luglio 2000, l’operatore potrà richiedere il rimborso del dazio pagato. Ciò è stato a noi confermato, per le vie brevi, dai Servizi della Commissione. PRODOTTI ORIGINARI DELL'UNGHERIA Gruppo 1 Codice Descrizione Dazio Q.vo annuo Aumento annuo NC prodotto applicabile 1°.7.00-30.6.01 dal 1°.7.2001 Salsicce, secche o altre esente 8.750 875 Altre preparazioni, conserve di suini domestici esente 900 90 esente 1.000 100 1601 00 91 1601 00 99 2 1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50 3 0210 11 11 0210 12 11 0210 19 40 Carni di suini domestici, salate o in salamoia 0210 19 51 4 H1 ex 0203 Carni di suini domestici, fresche, refrigerate, congelate (1) esente 40.000 4.000 1501 00 19 Grasso suino (compreso il lardo), altro 164 €/t 2.400 240 (1) esclusi i filetti mignon, presentati soli 3) Approvvigionamento Canarie, Azzorre e Madera Il Comitato ha approvato i nuovi importi degli aiuti, in vigore dal 1° ottobre. Tali importi sono stati ridotti a seguito della diminuzione dei prezzi dei cereali. Segnaliamo, infine, che il Comitato ha iniziato una discussione – sulla base di un questionario inviato precedentemente agli Stati membri – intorno all’esatta classificazione, ai fini delle restituzioni, della “guancia bassa” e del “collare”. I quesiti posti agli Stati membri sono stati i seguenti: con riguardo alla “guancia”: se, quando è presentata sola, debba considerarsi come un taglio della parte anteriore e quindi avente diritto alle restituzioni in base ai codici 0203 19 55 9110 o 0203 29 55 9110 (altri pezzi, rispettivamente con osso e disossati); se, al momento dell’esportazione di mezzene o parti anteriori, tali prodotti sono presentati con le guance (o loro parti) attaccate; se possa utilizzarsi, ai fini delle restituzioni, la distinzione operata dalla nota complementare 2.C della Tariffa doganale comune, secondo la quale “Sono considerati inoltre pezzi di teste le guance … e, in particolare, la carne dietro il cranio e la parte della gola, chiamata «guancia bassa». Tuttavia, la carne senza osso appartenente al collare o alla parte anteriore (compresa la gola, parte della spalla) rientra, secondo il caso, nelle sottovoci 0203 1955, 0203 29 55 …”; con riguardo al “collare”: è un taglio della lombata ma anche della parte anteriore. Sulla base delle note complementari 2.A.(c) della TDC, il collare è considerato un taglio della 12 ASSOCARNI NOTIZIE N. 36/37-2000 lombata, quando è separato dalla parte ventrale della parte anteriore. I Servizi della Commissione chiedono, quindi, se al momento dell’esportazione dei collari disossati congelati, tali prodotti siano considerati tagli della lombata o delle parti anteriori. Dal primo scambio di idee, è prevalso l’orientamento di escludere le guance dalle restituzioni, mentre sono emersi notevoli diversità di vedute con riguardo alla classificazione dei collari. Segnaliamo, infine, che la Delegazione del Regno Unito ha informato i presenti di nuovi casi di peste suina classica, tutti nelle zone delle contee di Norfolk e Suffolk già soggette a misure restrittive. PROSSIME PROPOSTE DELLA COMMISSIONE SUL BENESSERE DEI SUINI IN ALLEVAMENTO Come anticipato nel numero scorso (34/35, pag. 7), il Commissario per la Sanità e la Protezione dei Consumatori, David Byrne, ha annunciato la prossima presentazione di proposte della Commissione relative al benessere dei suini in allevamento. Come noto, la direttiva 91/630/CEE già stabilisce una serie di norme da osservare negli allevamenti suini, fra cui ricordiamo le principali: - requisiti minimi di spazio per le diverse categorie di suini; - divieto di costruzione o riconversione di strutture in cui le scrofe vengano legate; - la castrazione dei maschi oltre i quattro anni d’età può essere eseguita solo con anestetico e da parte di un veterinario o persona qualificata; - divieto di taglio sistematico della coda; analogo divieto per la spuntatura dei denti, che può essere effettuata solo in caso di effettiva necessità ed entro sette giorni dalla nascita; - svezzamento dei suinetti non prima del raggiungimento di tre settimane d’età. In un recente parere sul “Benessere dei suini negli allevamenti intensivi”, il Comitato scientifico per la Sanità ed il Benessere animale sottolinea la necessità di migliorare le condizioni di benessere dei suini, in particolare di evitare l’uso delle stalle individuali per le scrofe gravide. Sulla scorta di tale parere, la Commissione si propone ora di adattare le normativa vigente a quanto sembra emergere da questi ultimi risultati scientifici e dall’esperienza acquisita in materia dagli Stati membri. Le proposte in questione dovrebbero quindi vertere sui seguenti aspetti principali: - norme per il mantenimento delle scrofe in gruppi sociali; - norme sulla separazione delle aree in cui i suini possano esplicare i propri comportamenti normali; - divieto di legare le scrofe; - norme per migliorare l’ambiente dei suini in allevamento; - miglioramento della qualità delle superfici della pavimentazione; - divieto della mutilazione sistematica dei suini. NUOVI CODICI DESTINAZIONI PER LE RESTITUZIONI A seguito dell’entrata in vigore, il 1° settembre scorso, delle modifiche del regolamento (CEE) n. 3846/87 relativo alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni, che ha istituito i nuovi codici delle destinazioni, riteniamo utile pubblicare anche la tabella delle restituzioni suine (E-6) corrispondentemente aggiornata (la fascia 03 è diventata P03). Precisiamo che non vi è stata alcuna variazione degli importi in vigore dal 5 luglio scorso. CALENDARIO DEI COMITATI DI GESTIONE NEL TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2000 Nel periodo ottobre-dicembre 2000 sono previste le seguenti riunioni del Comitato di gestione “carni suine”: ASSOCARNI NOTIZIE N. 36/37-2000 13 martedì 10 ottobre (pomeriggio) martedì 14 novembre (pomeriggio) martedì 5 dicembre (pomeriggio) SETTORE POLLAME DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 12 SETTEMBRE 2000 Il Comitato di gestione “uova e pollame”, riunitosi a Bruxelles martedì 12 settembre 2000, ha votato i seguenti provvedimenti, che saranno adottati dalla Commissione con regolamenti in corso di pubblicazione: 1) Restituzioni all’esportazione da mercoledì 13 settembre 2000 Il Comitato ha ridotto i tassi di restituzione, con effetto da mercoledì 13 settembre 2000, da 27 a 20 €/100 kg per i polli 65% (NC 0207 12 10 9900), 70% (NC 0207 12 90 9190) ed “in presentazione irregolare” (NC 0207 12 90 9990) per le fasce di destinazione Angola e Medio Oriente ed area ex URSS (dal 1° settembre individuate con le sigle, rispettivamente, V01 e V02). Invariati gli altri importi (pulcini vivi). Pubblichiamo la tabella aggiornata. Segnaliamo, inoltre, che la tabella è stata aggiornata anche con i nuovi codici numerici delle fasce di destinazione, in vigore dal 1° settembre, in conformità di quanto stabilito dalle modifiche del regolamento (CEE) n. 3846/87 relativo alla nomenclatura delle restituzioni per i prodotti agricoli. 2) Prezzi rappresentativi da mercoledì 13 settembre 2000 Risultano notevolmente aumentati, a causa della forza del dollaro. Risultano quindi diminuite le relative cauzioni. Unica eccezione il prodotto “polli 65%” dal Brasile (v. tabella). Pubblichiamo la tabella aggiornata degli oneri all’importazione. PRODOTTO PAESE PREZZO RAPPRESENTATIVO 254,1 €/100 kg BRASILE (era 200,3) 258,4 €/100 kg TAILANDIA (era 214,8) Polli disossati congelati (NC 0207 14 10) 305,4 €/100 kg CILE (era 277,9) 305,4 €/100 kg ARGENTINA (era 277,9) 271,5 €/100 kg Preparazioni non cotte, con 57% o BRASILE (era 216,8) più di carni e frattaglie, di galli 270,1 €/100 kg e galline (NC 1602 32 11) TAILANDIA (era 226,2) Polli 65% congelati 99,2 €/100 kg BRASILE (NC 0207 1290) (era 101,0) Altre parti di galli e galline, 230,0 €/100 kg BRASILE congelate (0207 1470) (era 185,7) (*) (dazio addizionale massimo se il prezzo CIF è uguale al prezzo rappresentativo) RELATIVA CAUZIONE (*) 14 €/100 kg (era 30) 13 €/100 kg (era 26) 0 €/100 kg (era 7) 0 €/100 kg (era 7) 6 €/100 kg (era 21) 5 €/100 kg (era 18) 6 €/100 kg (era 5) 16 €/100 kg (era 31) 3) Accordi doppio zero Ungheria: annullabili anche i titoli import richiesti ad aprile A seguito dell’entrata in vigore dell’accordo doppio zero con l’Ungheria e di problemi di approvvigionamento verificatisi in loco, il Comitato ha votato un regolamento che consente all’operatore di richiedere l’annullamento dei titoli d’importazione ed il conseguente 14 ASSOCARNI NOTIZIE N. 36/37-2000 svincolo della relativa cauzione anche per i titoli richiesti dal 1° al 10 aprile 2000 a valere sul trimestre aprile-giugno 2000 nel quadro del regolamento 1899/97. Ricordiamo che tale possibilità già era stata prevista per i titoli richiesti dal 1° al 10 luglio 2000 con regolamento (CE) n. 1773/2000. Il relativo articolo 1, dopo tale modifica, recita ora: “Per i titoli d’importazione rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1899/97 per i gruppi 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 44 e 45 di cui alla parte A dell’Allegato I del regolamento (CE) 1899/97 nella sua versione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento che sono stati richiesti tra il 1° ed il 10 aprile o tra il 1° ed il 10 luglio 2000, il titolare può richiedere l’annullamento del titolo e lo svincolo della cauzione”. Il regolamento modificato resta applicabile dal 1° luglio 2000. Situazione contingenti “doppio zero” per gli altri PECO: secondo informazioni avute per le vie brevi dai Servizi della Commissione, il Consiglio deve tuttora adottare i propri regolamenti relativi ai contingenti “doppio zero” nei confronti degli altri PECO (sembra esservi qualche riserva, a livello di Parlamento europeo, sollevata dal Regno Unito, in ordine ad alcuni aspetti dei nuovi contingenti). Difficilmente, quindi, i regolamenti stessi potranno essere pubblicati prima del mese di ottobre. La Commissione attenderà tale pubblicazione per far votare i propri progetti di regolamenti d’applicazione (per questo motivo ritirati dall’ordine del giorno del Comitato del 12 settembre): fino a tale momento, quindi, resterà in vigore, per i PECO diversi dall’Ungheria, il dazio ridotto al 20% (una volta pubblicata la nuova normativa, sarà possibile richiedere il rimborso con effetto retroattivo al 1° luglio 2000). CALENDARIO DEI COMITATI DI GESTIONE NEL TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2000 Nel periodo ottobre-dicembre 2000 sono previste le seguenti riunioni del Comitato di gestione “uova e pollame”: martedì 10 ottobre (mattina) martedì 14 novembre (mattina) martedì 5 dicembre (mattina) SETTORE OVINO RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO “PREVISIONI” DEL GRUPPO PERMANENTE “CARNI OVINE E CAPRINE” Si è svolta, lunedì 18 a Bruxelles, la riunione del Gruppo di lavoro “previsioni” del Comitato consultivo “carni ovine e caprine”. Sintetizziamo di seguito i principali aspetti di mercato emersi dalla riunione. La Commissione, anche sulla base delle previsioni formulate dagli esperti nazionali, ha fatto una disamina della generale situazione del mercato comunitario, che risulta complessivamente stabile. In alcuni Stati si registra una diminuzione della produzione, dovuta in primo luogo all’applicazione di regolamenti agro-ambientali e ad un passaggio da tipologie di allevamento intensivo a quelle estensive. Per alcuni paesi, in particolare per la Francia ed il Portogallo, la riduzione della produzione viene compensata da un aumento delle importazioni dalla Nuova Zelanda. Per quanto riguarda i consumi, essi risultano anch’essi stabili, con la consueta previsione di aumenti in concomitanza delle festività natalizie e pasquali. Quanto ai prezzi, la Commissione ha stimato – sulla base dei dati forniti dalle delegazioni dei Paesi membri – che nel 2000 si è registrato un aumento pari al 7,9%. Con riguardo alla produzione, l’Italia ha evidenziato una sostanziale stabilità, su base annua, con livelli simili a quelli registrati nel 1999: ciò è stato attribuito ad un notevole calo della ASSOCARNI NOTIZIE N. 36/37-2000 15 produzione previsto per il secondo semestre del 2000, a causa della siccità che ha colpito le principali regioni di produzione. In Francia ed in Irlanda si sta verificando un notevole calo della produzione, che viene spiegato anche con un fenomeno di passaggio dall’allevamento ovinocaprino a quello bovino. La delegazione italiana ha sollevato all’attenzione del Comitato il problema dei focolai di “blue tongue” in Sardegna - attualmente circa 750 – ma si teme un’ulteriore diffusione del contagio, con conseguenti ingenti danni economici per l’intero comparto produttivo. La Commissione ha affermato di essere al corrente della situazione, precisando che terrà costantemente sotto controllo l’evolversi della malattia. In risposta ad un quesito della delegazione italiana, le delegazioni spagnola e greca (quest’ultima con riguardo alle zone di confine con la Turchia) hanno precisato che anche sui rispettivi territori si sono verificati focolai di “blue tongue”. Tali delegazioni, a seguito delle misure nazionali prese, escludono ripercussioni sulla produzione; la Grecia, anzi, ha comunicato di aver già ripreso le proprie esportazioni verso la Turchia. In materia di scambi con i paesi terzi, si registra un crescente aumento della produzione e delle importazioni dalla Nuova Zelanda, dall’Australia e da alcuni paesi dell’America latina. In Australia risulta essersi verificato un aumento del 15% nella produzione di agnelli: tale tendenza indicherebbe che anche l'Australia, come la Nuova Zelanda, punta molto sulle esportazioni verso i mercati europei. Le esportazioni dalla Nuova Zelanda verso l’Europa di carni ovine congelate sono in forte aumento; solo l'Italia registra, invece, una diminuzione delle importazioni dalla Nuova Zelanda (15%) nel corso del 1999. In America Latina, si registra un aumento della produzione in Uruguay, mentre in Argentina risulta esservi un trend di conversione verso l’allevamento bovino. Quanto ai paesi PECO, infine, sono in crescita le importazioni comunitarie soprattutto dalla Romania e dalla Bulgaria, mentre la crisi che ha colpito il settore in Polonia ed Ungheria ha determinato un calo drastico delle esportazioni di tali paesi. E’ stato fatto rilevare, nel corso della riunione, che la Grecia è lo Stato membro che maggiormente risente della concorrenza dei PECO: i prezzi dei prodotti PECO sono inferiori di più del 20% rispetto a quelli del mercato nazionale greco. Infine, la Commissione ha fornito alcune informazioni – a seguito di una richiesta della Delegazione portoghese – circa uno studio riguardante l'applicazione dell’Organizzazione comune di mercato, affidato dalla Commissione ad una società esterna. Tale studio, ora in corso di valutazione da parte della Commissione, formula un giudizio sostanzialmente positivo, con riguardo al supplemento al premio, considerato strumento atto a mantenere il livello di reddito dei produttori. I prezzi invece, non rappresenterebbero la situazione reale del mercato, sempre secondo lo studio. I prezzi elevati rispecchiano solo un calo di produzione ed i beneficiari di questi prezzi sarebbero solamente un numero non elevato di produttori. Lo studio sarà distribuito presto dalla Commissione. COMITATO DI GESTIONE DEL 22 SETTEMBRE 2000 Si riunisce oggi a Bruxelles il Comitato di gestione “carni ovine e caprine”, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 1) Situazione del mercato 2) Scambio di idee sui contingenti all’importazione – evoluzione 3) Scambio di idee ed eventuale domanda di parere su un progetto di regolamento che determina, per la campagna 2000, la perdita stimata di reddito, l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra e che fissa l'importo del secondo anticipo di tale premio 4) Scambio di idee ed eventuale domanda di parere su un progetto di regolamento recante modifica dei contingenti d’importazione con riguardo alla Bulgaria ed alla Romania 5) Varie ed eventuali 16 ASSOCARNI NOTIZIE N. 36/37-2000 CALENDARIO DEI COMITATI DI GESTIONE NEL TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2000 Nel periodo ottobre-dicembre 2000 è prevista una sola riunione del Comitato di gestione “carni ovine e caprine”, per il giorno venerdì 8 dicembre 2000 (mattina). Non è prevista alcuna riunione del Gruppo di lavoro “griglia comunitaria di classificazione delle carcasse ovine”. SETTORE ORIZZONTALE DOPPIO ZERO UNGHERIA: RIMBORSO DEL DAZIO PER IMPORTAZIONI EFFETTUATE DAL 1° LUGLIO Risulta che in alcune dogane comunitarie non vengono accettate le richieste di rimborso del dazio pagato sulle importazioni effettuate, dal 1° luglio in poi, fatte sulla base dei titoli di importazione che erano stati rilasciati a fronte delle domande presentate, nei vari Stati membri, dal 1° al 10 aprile 2000. Confermiamo che il regolamento del Consiglio 1727/2000, con il quale viene data formale attuazione all’accordo “doppio zero” con l’Ungheria, stabilisce l’effetto retroattivo, appunto al 1° luglio 2000, dell’azzeramento dei dazi e, di conseguenza, la gestione “a dogana” dei contingenti, ai sensi degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento 2454/93, Codice doganale comunitario – “Gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni” di immissione in libera pratica. Pertanto, anche se non esplicitamente specificato nei regolamenti del Consiglio e della Commissione citati, la domanda di rimborso del dazio pagato per le importazioni effettuate con i titoli rilasciati ad aprile è da ritenersi del tutto legittima. L’ASSOCARNI si è attivata con i Servizi della Commissione, che per le vie brevi già hanno confermato tale possibilità, al fine di ottenere un chiarimento formale in tal senso. NUOVE REGOLE PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI NELLA UE: LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE La Commissione ha pubblicato, nella giornata di venerdì 8 settembre, una proposta di regolamento contenente le regole future per la promozione dei prodotti agricoli nella UE. Rispetto all’attuale situazione, che prevede normative differenziate per i diversi settori, i fondi comunitari non dovrebbero più essere attribuiti alla promozione dei singoli specifici prodotti ma impiegati per la conduzione di campagne “tematiche” riguardanti aspetti più generali quali la qualità, valore nutrizionale, salubrità, etichettatura, tracciabilità. Sulla base di quanto previsto dalle proposte, la Commissione dovrebbe scegliere attraverso la procedura del Comitato di gestione i temi ed i settori che devono essere promossi e fissare gli obiettivi, la strategia, i target, le azioni e i fondi disponibili. Dovranno essere gli Stati membri a selezionare i programmi sottoposti dalle organizzazioni interprofessionali. Tali azioni verranno finanziate in parte dall’Unione Europea (in media al 50%) e la dotazione finanziaria complessiva dovrebbe essere incrementata dai 27 milioni di € del 2001 ai 40 milioni di € per il 2002 e 45 milioni di € per gli anni successivi. Torneremo sull’argomento in un prossimo numero per un esame più approfondito. ASSOCARNI NOTIZIE N. 36/37-2000 17 SETTORE SANITARIO “BLUE TONGUE”: SEQUESTRO E CONTROLLI SUI BOVINI ED OVINI SPEDITI DALLA SARDEGNA Riportiamo il testo integrale della nota con la quale il Ministero della Sanità dispone il sequestro e l’effettuazione di controlli sui bovini ed ovini introdotti dalla Sardegna a partire dal mese di giugno 2000, in considerazione della diffusione della Blue Tongue in tutte le province di tale regione (736 focolai). Ricordiamo che per tale patologia nessuna misura restrittiva è o sarà prevista per le carni. Ministero della Sanità DIPARTIMENTO ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA – UFF. III Prot. n. 600.6/24461/82N/3533 14 settembre 2000 OGGETTO: BLUE TONGUE – MISURE RELATIVE AD ANIMALI SPECIE SENSIBILI PROVENIENTI DALLA SARDEGNA CONSIDERATO CHE FOCOLAI DI BLUE TONGUE SONO STATI ACCERTATI NEI TERRITORI DI TUTTE LE PROVINCE DELLA REGIONE SARDEGNA E CHE ALLA DATA ODIERNA SONO STATI INDIVIDUATI 654 FOCOLAI IN PROVINCIA DI CAGLIARI, 51 IN PROVINCIA DI SASSARI, 22 IN PROVINCIA DI ORISTANO E 9 IN PROVINCIA DI NUORO; CONSIDERATO CHE È STATA PURE ACCERTATA LA PRESENZA DI INSETTI VETTORI DEL GENERE CULICOIDES IN TUTTE LE PROVINCE DELLA STESSA REGIONE; TENUTO CONTO CHE LA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA È DA RITENERSI ANCORA IN EVOLUZIONE; RITENUTO NECESSARIO ATTIVARE SUL TERRITORIO CONTINENTALE UN SISTEMA DI VERIFICA SUL TERRITORIO CONTINENTALE DEGLI ANIMALI DELLE SPECIE SENSIBILI ALLA BLUE TONGUE PROVENIENTI DALLA SARDEGNA E SPEDITI NEL PERIODO CONSIDERATO A RISCHIO E PRIMA CHE FOSSE VIETATA LA MOVIMENTAZIONE DALLA SUDDETTA REGIONE VERSO L’ITALIA; SI DISPONE 1) L’INDIVIDUAZIONE DEI BOVINI INTRODOTTI DALLA REGIONE SARDEGNA A PARTIRE DAL MESE DI GIUGNO 2000. UNA VOLTA RINTRACCIATI GLI ANIMALI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A SEQUESTRO ED AL PRELIEVO DI IDONEI CAMPIONI DA INVIARSI AL CENTRO DI REFERENZA PER LE MALATTIE ESOTICHE PRESSO L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DI TERAMO CONCORDANDO CON LO STESSO LA TIPOLOGIA DEI CAMPIONI E LE MODALITÀ DI INVIO. SARÀ CURA DEI SERVIZI VETERINARI COMPETENTI DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE SULLA EVENTUALE ULTERIORE MOVIMENTAZIONE VERSO ALTRA REGIONE, FORNENDO TUTTI GLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI E LE NOTIZIE NECESSARIE ALLE REGIONI INTERESSATE E PER CONOSCENZA ALLO SCRIVENTE. 2) L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OVI-CAPRINI INTRODOTTI DALLA REGIONE SARDEGNA A PARTIRE DAL MESE DI GIUGNO 2000. UNA VOLTA RINTRACCIATI GLI ANIMALI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E AD UN ACCURATO ESAME CLINICO AL FINE DI INDIVIDUARE SINTOMI RIFERIBILI ALLA MALATTIA. I SERVIZI VETERINARI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME SONO PREGATI DI FORNIRE ADEGUATA INFORMAZIONE E DATI ALLO SCRIVENTE SULLE ATTIVITÀ DI CUI SOPRA. IL DIRETTORE GENERALE LA ROMANIA SOSPENDE AUTONOMAMENTE ALCUNE ESPORTAZIONI VERSO LA UE Le autorità veterinarie della Romania hanno sospeso autonomamente le esportazioni verso la UE di animali vivi delle specie ovina, caprina ed equina. E’ stato inoltre sospeso il riconoscimento degli stabilimenti rumeni autorizzati ad esportare carni e prodotti, di qualsiasi specie, verso la UE. 18 ASSOCARNI NOTIZIE N. 36/37-2000 Tali misure fanno seguito ad un’ispezione comunitaria condotta in tale paese terzo, che ha evidenziato gravi carenze nell’organizzazione del sistema veterinario dei controlli e nello stato sanitario della popolazione animale. TEMPORANEA SOSPENSIONE DEI CONTROLLI VETERINARI SUI PRODOTTI ANIMALI DEL PIF DI CATANIA-AEROPORTO Il Ministero della Sanità, con nota del 19 settembre, ha disposto la temporanea sospensione del Posto d’ispezione frontaliero (PIF) dell’aeroporto di Catania (HC-NHC, autorizzato cioè per i controlli sui prodotti destinati al consumo umano e non), a causa di lavori di ampliamento. Riportiamo il testo della nota. Ministero della Sanità DIPARTIMENTO ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA – UFF. III Prot. n. 600.6/UVC/5128 19 settembre 2000 OGGETTO: TEMPORANEA SOSPENSIONE CONTROLLI VETERINARI PIF DI CATANIA AEROPORTO (HC-NHC) AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DELLA DIRETTIVA 97/78/CE, CONSIDERANDO CHE SONO IN CORSO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO L’AREA AEROPORTUALE DI CATANIA FONTANAFREDDA TALI DA IMPEDIRE L’UTILIZZO DELLE STRUTTURE DEL PIF, TENUTO CONTO CHE L’ASSENZA DI ADEGUATE STRUTTURE COMPORTA UN GRAVE RISCHIO PER LA SALUTE PUBBLICA E ANIMALE, SI INFORMA CHE LO SCRIVENTE DIPARTIMENTO HA DISPOSTO LA TEMPORANEA SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE DEL PIF DI CATANIA AEROPORTO AD EFFETTUARE CONTROLLI VETERINARI SUI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PROVENIENTI DA PAESI TERZI. SI RESTA A DISPOSIZIONE PER OGNI EVENTUALE CHIARIMENTO E SI PORGONO DISTINTI SALUTI. d’ordine del DIRETTORE GENERALE f.to PIERGIUSEPPE FACELLI AFTA IN GRECIA: MODIFICATE LE MISURE DI PROTEZIONE Con decisione 2000/550/CE del 15 settembre 2000, pubblicata nella GUCE L 234 del 16.9.2000 (decisione rettificata, con riguardo agli allegati contenenti le zone interessate dalle diverse misure, con avviso pubblicato nella GUCE L 237 del 21.9.2000), la Commissione ha modificato “per la seconda volta la decisione 2000/486/CE recante misure di protezione contro l’afta epizootica in Grecia”. Poiché “i due focolai denunciati a Xanthi sono stati debellati ed è stata chiaramente accertata la loro connessione epidemiologica con la situazione della malattia a Evros”, vengono nuovamente ammesse le importazioni di carni e prodotti dalla provincia di Xanthi. In sostanza: - resta confermato il divieto totale di esportazione di animali vivi bovini, ovini, caprini, suini ed altri biungulati, loro carni, relativi prodotti e sperma, ovuli ed embrioni dalla provincia di Evros; - restano vietate le esportazioni di animali vivi delle specie suddette dalle province di Xanthi e Rodopi; - sono invece consentite – alle condizioni stabilite nella decisione di base ed al relativo provvedimento attuativo del Ministero della Sanità (v. ns n. 30/31-2000, pag. 19) – le esportazioni di carni e prodotti delle specie interessate dalle province di Xanthi e Rodopi. EQUIDI: MISURE PROTETTIVE PER LA FEBBRE DEL NILO IN FRANCIA E NEGLI USA La Commissione ha emanato due decisioni, del 15 settembre 2000, pubblicate nella GUCE L 234 del 16.9.2000, che stabiliscono misure protettive nei confronti degli USA e della Francia a causa della comparsa negli equidi della febbre del Nilo occidentale. La decisione 2000/551/CE, “recante misure protettive nei confronti degli equidi provenienti da talune parti degli Stati Uniti d’America colpite dalla febbre del Nilo occidentale” impone un ASSOCARNI NOTIZIE N. 36/37-2000 19 certificato supplementare per l’ammissione temporanea di cavalli registrati, la riammissione dopo un’esportazione temporanea di cavalli registrati e le importazioni e il transito di equidi provenienti dagli Stati di New York (compresa New York City), New Jersey, Massachusetts, Connecticut e Rhode Island. La decisione 2000/552/CE, “recante misure protettive in ordine ai movimenti di equidi all’interno di talune parti della Francia colpite dalla febbre del Nilo occidentale e alla spedizione di equidi dalle zone suddette”, vieta i movimenti di equidi nei dipartimenti francesi di Hérault, Gard e Bouches-du-Rhône nonché l’uscita o il transito attraverso tali zone, a meno che – a seconda dei movimenti – non siano rispettate talune condizioni di certificazione aggiuntive, precisate nella decisione stessa. Entrambe le decisioni sono applicabili fino al 31 ottobre 2000. AGGIUNTA L’AUSTRALIA ALL’ELENCO DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI AD ESPORTARE PRODOTTI A BASE DI CARNE VERSO LA UE (CARNI DI SELVAGGINA) Con decisione 2000/555/CE del 6 settembre 2000, pubblicata nella GUCE L 235 del 19.9.2000, la Commissione modifica “la decisione 97/569/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne”. All’elenco dei paesi autorizzati viene inserita l’Australia, con 4 stabilimenti riconosciuti per l’esportazione delle carni di selvaggina cacciata e di selvaggina d’allevamento. MODIFICA DELLE NORME COMUNITARIE SULLA NOTIFICA DELLE MALATTIE ANIMALI Con decisione 2000/556/CE del 7 settembre 2000, pubblicata nella GUCE L 235 del 19.9.2000, la Commissione “modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità”. Le modifiche del “sistema di notifica delle malattie degli animali”, attualmente “in corso di aggiornamento”, riguardano: le informazioni sulle restrizioni, che non dovranno più essere trasmesse tramite questo sistema. Viene corrispondentemente modificato l’allegato II della direttiva 82/894/CEE; l’elenco delle malattie di cui è necessaria la notifica. A seguito della ridefinizione da parte dell’OIE (Ufficio internazionale delle epizoozie), la “peste aviaria” viene sostituita, nell’elenco in questione (allegato I della citata direttiva 82/894), con “influenza aviaria” e la “malattia di Teschen” con “encefalomielite suina da enterovirus”. Tali modifiche entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2001. AGGIORNAMENTO ELENCHI CENTRI DI RACCOLTA SPERMA ED EMBRIONI BOVINI DEI PAESI TERZI Con decisione 2000/564/CE del 7 settembre 2000 (GUCE L 236 del 20.9.2000), la Commissione ha aggiunto un centro di raccolta della Nuova Zelanda, all’elenco dei centri autorizzati ad esportare sperma bovino verso la CE. Con decisione 2000/557/CE del 7 settembre 2000 (GUCE L 235 del 19.9.2000), la Commissione ha aggiunto, con riguardo all’Australia, un gruppo di raccolta e produzione di embrioni bovini, all’elenco dei gruppi autorizzati ad esportare verso la CE. 20 ASSOCARNI NOTIZIE N. 36/37-2000