LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 969% ALt

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 969% ALt
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - T
Oggetto
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARCELLO IACOBELLIS
- Presidente -
Dott. ANTONINO DI BLASI
- Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO
- Consigliere -
Dott. ANTONELLO COSENTINO
- Consigliere -
Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI
- Rel. Consigliere -
IRPEG IRES
ACCERTAMENTO
Ud. 21/11/2014 - CC
.N. 21639/2013
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Rep.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 21639-2013 proposto da:
DERA SAS DI DE LUCA ALFREDO E C. IN LIQUIDAZIONE
02966591212, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17, presso
lo studio dell'avvocato ORESTE CANTILLO, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato GUGLIELMO CANTILLO giusta
mandato speciale a margine del ricorso;
- ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRA lh 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- resistente -
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ALt
avverso la sentenza n. 61/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 9/11/2012, depositata 1'08/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
In fatto e in diritto
La Dera di De Luca Alfredo e c sas, in liquidazione ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Campania
n.61/2013132, depositata in data 8.3.2013. La CTR, accogliendo parzialmente
l'appello proposto dalla contribuente, ha riconosciuto in favore della
contribuente un abbattimento dei maggiori ricavi accertati nella percentuale del
30%.
Rileva, in particolare, la CTR che il giudice di primo grado aveva erroneamente
omesso di concedere il termine non superiore a sessanta giorni in relazione
alla proposta di conciliazione avanzata dalla contribuente, nemmeno
motivando tale decisione. E poiché l'Ufficio aveva ribadito, anche in sede di
appello, di essere favorevole all'accoglimento dell'istanza di conciliazione
dell'appellante, risultava fondata la richiesta di abbattimento del 30 per cento
dei maggiori ricavi accertati.
La parte contribuente deduce, con il primo motivo, la violazione dell'art.48
commi 4 e 5 d.lgs.n.546192 rilevando che la CTR, preso atto dell'illegittimo
diniego di termine da parte del giudice di primo grado in relazione alla richiesta
formulata dalla stessa ai sensi del comma 4 dell'art.48 cit., avrebbe dovuto
rimettere le parti al giudice di primo grado per consentire la definizione innanzi
allo stesso della conciliazione richiesta, altrimenti determinandosi una perdita di
un grado di giurisdizione nell'ipotesi di mancato versamento dell'importo
dovuto in base alla conciliazione perfezionata. Rileva che a ciò non osta l'art.59
d.lgs.n.546/72, essendo la competenza sulla conciliazione riservata al giudice di
primo grado e dovendosi la fattispecie inquadrare, anzi, nella letta) dell'art.59
comma 1 relativa alle ipotesi in cui il giudice adito abbia erroneamente
dichiarato la propria incompetenza.
Con il secondo motivo la parte contribuente deduce la violazione dell'art.48 c.5
e 6 del d.lgs.n.546192, sostenendo che la sentenza impugnata, riducendo la
originaria pretesa del 30 per cento, era giunta ad una decisione arbitraria,
disancorata dall'originario contesto dell'accordo conciliativo che le parti si
apprestavano a concludere tenuto conto della possibilità, attribuita dall'art.48
c.6, di riduzione al 40 % delle sanzioni irrogabili. Beneficio che non era più
ipotizzabile in ragione della decisione adottata, in forza della quale le sanzioni
sarebbero state parametrate al tributo riconosciuto senza riduzione.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art.112 c.p.c., in relazione
all'art.360 comma 1 n.4 c.p.c. e l'omessa pronunzia sui motivi di appello
relativi alla violazione dell'art.42 comma 2 alt. periodo dPR n.600/73, dell'art.7
della 1 .n.212/2000 nonché il vizio di motivazione del provvedimento.
L'Agenzia delle entrate, non essendosi costituita in termini, faceva riserva di
partecipazione all'udienza di discussione.
Ric. 2013 n. 21639 sez. MT - ud. 21-11-2014
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Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di contenzioso tributario, la
rimessione della causa alla Commissione provinciale è prevista dall'art. 59,
comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 solo per ipotesi tassative ed
eccezionali, al di fuori delle quali la Commissione tributaria regionale, qualora
accolga l'appello, è tenuta a decidere la causa nel merito, trattandosi di mezzo di
impugnazione a carattere sostitutivo, e non ostandovi il principio del doppio
grado di giurisdizione, il quale, oltre a non trovare garanzia costituzionale nel
nostro ordinamento, postula solo che una questione venga successivamente
proposta a due giudici di grado diverso e non anche che venga decisa da
entrambi-cfr. Cass . 15530 del 30/06/201-.
Orbene, escluso che l'ipotesi accertata dalla CTR- mancata motivazione circa il
rigetto della richiesta di termine non superiore a 60 giorni per definire l'accordo
conciliativo ex art.48 c.5 d.lgs.n.546/92- possa integrare un'ipotesi assimilabile
a quella in cui il giudice di primo grado ha declinato la propria competenza posto che quel giudice ha in realtà esercitato la propria potestas iudicandi anche
se in modo non conforme a quanto previsto dalla legge-, appare evidente che la
CTR, nel riconoscere l'erroneità della pronunzia di primo grado, non era tenuta,
non prevedendosi espressamente dalla legge, a rimettere le parti innanzi al
primo giudice.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
La parte contribuente deduce la violazione di una disposizione di legge senza
tuttavia indicare le parti della decisione che avrebbero determinato la violazione
prospettata.La CTR, infatti, ad onta di quanto sostenuto dalla ricorrente, non
risulta avere fatto applicazione dell'art.48 commi 5 e 6 d.lgs.n.546/92, avendo
piuttosto ritenuto di accogliere l'appello proposto dalla parte contribuente nel
merito riducendo l'originaria pretesa fiscale del 30 per cento in relazione al
parere favorevole espresso dall'Agenzia all'accoglimento dell'istanza di
conciliazione.
In altri termini, la CTR non ha statuito sull'accordo di conciliazione- che
avrebbe determinato, ove ritenuto congruo, l'estinzione del giudizio- ma si è
limitata a ritenere fondata l'impugnazione proposta dal contribuente in
relazione alla posizione processuale espressa dall'Agenzia rispetto all'istanza di
conciliazione. Ciò esclude di potere valutare il prospettato vizio di violazione di
legge ipotizzato dalla parte contribuente.
E' invece fondato il terzo motivo, ritualmente formulato anche ai fini
dell'autosufficienza, avendo la CTR totalmente tralasciato di esaminare gli altri
motivi di impugnazione proposti dalla contribuente in appello- riportati nella
sentenza e sintetizzati dalla parte contribuente a pag.9 del ricorso- in tal modo
incorrendo nel vizio di omessa pronunzia-cfr.explurimis Cass.n.10508/2012-.
In accoglimento del terzo motivo, disattesi i primi due, il ricorso va accolto e la
sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania per
nuovo esame.
PQM
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il terzo motivo, disattesi i primi due.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della
Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso il 21.11.2014 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in
Ric. 2013 n. 21639 sez. MT - ud. 21-11-2014
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Roma.
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Ric. 2013 n. 21639 sez. MT - ud. 21-11-2014
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