Italia Oggi Sette
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COMUNE DI RUSSI Lunedì, 22 dicembre 2014 COMUNE DI RUSSI Lunedì, 22 dicembre 2014 Prime Pagine 22/12/2014 Prima Pagina 1 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) 22/12/2014 Prima Pagina 2 La Voce di Romagna pubblica amministrazione 22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 3 3 FISCO Agevolazioni sulla casa 22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 3 20 Tasse, tagli e bonus: il conto della manovra 22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 4 22 Sisma 2012: sì al credito d' imposta 22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 7 26 Agenzia unica, un puzzle di difficile incastro 22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 7 28 Politiche attive, crollano i beneficiari 22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 8 30 Tecnici e cittadini in prima linea 22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 12 32 Ai giovani si dà poca Garanzia 22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 12 34 Sulla lotta alla corruzione la politica resta in ritardo 22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 13 36 Valore al top per salute, utility e turismo 22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 24 38 Il ritardo della Pa giustifica il mancato pagamento Ires 22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 25 40 Sospeso il deputato siciliano condannato per abuso d' ufficio 22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 26 42 ATTUAZIONE DA COMPLETARE 22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 26 44 Immobili, 12 decreti in ritardo 22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 26 46 Nel 2015 il cantiere dei testi unici cerca lo sprint 22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 27 48 Doppio impegno con lo split payment 22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 27 50 Nel fondo crediti dubbi risorse per 1,9 miliardi 22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 27 52 Niente sanatoria per la Tari deliberata dopo settembre 22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 27 54 Operazione verità che cancella i vecchi alibi 22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 27 56 Patto di stabilità «mobile» fino alla fine... 22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 27 58 Per la tesoreria unica un rilancio di tre anni 22/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 2 GABRIELE VENTURA Dagli studi legali 22/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 5 PAGINA A CURA DI SIMONA D' ALESSIO In manovra le solite mance 22/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 8 PAGINA A CURA DI FABRIZIO G. POGGIANI Pari sono non profit e persone fisiche 22/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 14 PAGINA A CURA DI ANTONIO CICCIA Identità digitale in dirittura 22/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 14 PAGINA A CURA DI CINZIA DE STEFANIS Startup ai nastri di partenza 22/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 18 PAGINA A CURA DI CARLA DE LELLIS Bonus bebè, ultima chiamata 22/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 20 PAGINA A CURA DI VINCENZO DRAGANI Albero di Natale con il bollino 22/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 41 PAGINA A CURA DI LAURA ROTA Il servizio è a domicilio 22/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 205 2014, l' anno buio delle parcelle 63 65 68 71 74 76 Italia, la mappa delle occasioni 22/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 44 61 67 Libera scelta per cittadini e imprese. Ma conto a carico 22/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 16 59 ANGELO COSTA E MARIA DOMANICO 78 80 sport 22/12/2014 Corriere di Romagna (ed. RavennaImola) Pagina 52 Il derby è del San Patrizio 22/12/2014 Corriere di Romagna (ed. RavennaImola) Pagina 52 Calcio Promozione Girone C 18ª giornata 22/12/2014 Corriere di Romagna (ed. RavennaImola) Pagina 57 San Pancrazio 2 Castel Bolognese 1 22/12/2014 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 20 Medicina Fossatone 1 Russi 0 22/12/2014 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 21 San Pancrazio 2 Castelbolognese 1 22/12/2014 La Voce di Romagna Pagina 27 Il Russi ingoia una Medicina amara 22/12/2014 La Voce di Romagna Pagina 29 Prima G 22/12/2014 La Voce di Romagna Pagina 29 SAN PANCRAZIO 2 CASTEL BOLOGNESE 1 22/12/2014 La Voce di Romagna Pagina 33 Trofeo Fabbri Convocati Tognacci e Guglielmi, Galeotti riserva a casa 82 83 84 85 86 87 88 89 90 22 dicembre 2014 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Prima Pagina Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 1 22 dicembre 2014 La Voce di Romagna Prima Pagina Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 2 22 dicembre 2014 Pagina 3 Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione FISCO Agevolazioni sulla casa FISCO Agevolazioni sulla casa [4220][351000] IL 50% PER LE VALVOLE SENZA LA CALDAIA A quale detrazione si ha diritto con l' installazione delle sole valvole termostatiche e dei relativi contabilizzatori, in uno stabile sito in Lombardia? Claudio GioiaRHO La semplice installazione delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori, senza sostituzione della caldaia, è sufficiente per raggiungere quei requisiti di miglioramento termico necessari per fruire della detrazione del 50% per risparmio energetico (articolo 16bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 139, della legge 147/2013; si veda anche la circolare 29/E del 2013). Viceversa, non si applica la detrazione del 65 per cento, che richiede il raggiungimento di specifici valori di trasmittanza termica previsti nel Dm 11 marzo 2011: per tali valori, infatti, è necessaria anche la sostituzione della caldaia con una a condensazione. Trattandosi di un intervento in edilizia libera, occorre verificare, comunque, se il Comune prevede, ai fini urbanistici, la necessità di una comunicazione inizio lavori. In tal caso la stessa è necessaria per fruire della detrazione. Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi, il contribuente deve comunque predisporre e conservare (senza inviarla all' agenzia delle Entrate ma esibendola a richiesta dell' amministrazione) la dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà, ex articolo 47 del Dpr 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e venga attestata la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, secondo la normativa edilizia vigente (si veda la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). [4221][350659] IL BONUS MOBILI PUÒ ESSERE FRUITO L' ANNO DOPO Nel 2014 ho installato un condizionatore a pompa di calore, beneficiando della detrazione fiscale del 50% per le spese di ristrutturazione edilizia. Per beneficiare anche del bonus mobili, la spesa per gli stessi dev' essere obbligatoriamente sostenuta nello stesso anno solare (cioè entro il 31 dicembre 2014) o posso anche attendere il 2015? Il bonifico va poi eseguito con la stessa causale di ristrutturazione edilizia o serve una causale apposita "bonus mobili"? M.T.UDINE Non è necessario che le spese per i mobili siano sostenute nello stesso anno in cui sono state sostenute quelle per il condizionatore. Pertanto, è possibile installare il condizionatore nel 2014 e acquistare dei mobili nel 2015 (tenuto conto della proroga del bonus mobili fino a tutto il 2015 previsto nell' articolo 8 del Ddl di stabilità 2015). La causale del bonifico per l' acquisto dei mobili è la stessa del bonus per le ristrutturazioni (detrazione del 50% articolo 16bis del Tuir, Dpr 917/1986). I mobili possono essere pagati anche con carta di credito o di debito. [4222][350737] LA PERGOLA NON HA I REQUISITI PER IL 65% Devo installare una pergola sul portoncino di ingresso della mia Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 3 22 dicembre 2014 Pagina 3 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione abitazione, per isolarla dai raggi del sole, particolarmente intensi in estate. La pergola è realizzata con materiale isolante e oscurante. Attualmente devo usare un condizionatore per raffrescare la casa. Ho diritto alla detrazione fiscale del 65% per il risparmio energetico? L.A.ROÈ VOLCIANO Sia per la realizzazione che per la sostituzione della pergola oscurante e isolante, in grado di produrre una protezione del fabbricato abitativo, si è in presenza di un intervento di manutenzione straordinaria e, pertanto, è possibile fruire della detrazione del 50 per cento (ex articolo 16bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 139, della legge 147/2013; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Viceversa, non sussistono i requisiti per l' accesso alla detrazione del 65 per cento, in quanto con la pergola non si riescono a conseguire i valori di trasmittanza termica previsto dal Dm 11 marzo 2011, fissati per le strutture opache orizzontali o verticali, né i valori di fabbisogno di energia primaria, previsti per gli interventi di riqualificazione globale degli edifici. [4223][350734] BOX, UN' AGGIUNTA ALLA DIA PER LA PERTINENZIALITÀ Sono pproprietario di una unica casa, di abitazione, dal 1975. Attualmente la casa non dispone di garage. Con una Dia (dichiarazione inizio attività) divenuta esecutiva, sto costruendo il garage in ampliamento alla casa e a ridosso della stessa (stesso contatore Enel eccetera). Per accedere alle detrazioni del 50% del costo di costruzione del garage, l' agenzia delle Entrate richiede che nella "concessione edilizia" risulti il vincolo di pertinenza tra abitazione e garage. Ora per questi casi non è più prevista la "concessione edilizia", ma soltato la Dia, nella quale nulla risulta a proposito di questo vincolo. Posso integrare questa Dia con una mia dichiarazione con la quale mi impegno a ritenere unito da vincolo pertinenziale il garage con l' abitazione? Oppure devo ricorrere a un atto di vincolo da fare davanti a un notaio? Vi sono altre strade per non perdere le detrazioni? G.L.VICENZA Si può fruire della detrazione Irpef del 50 per cento (ex articolo 16bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 139, della legge 147/2013) anche in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali a immobili residenziali, sia che le abitazioni siano costruite contestualmente ai box, sia che il box sia realizzato negli anni successivi, come nel caso di specie. La condizione essenziale per fruire della detrazione è la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l' edificio abitativo (bene principale) e il garage, come specificato dalla circolare 24/E/2004 che, nel caso descritto dal quesito, risulterà dal permesso di costruire, o dalla Dia per l' esecuzione dei lavori. In sostanza, nel caso in esame si può fruire della detrazione del 50% a condizione che, trattandosi di nuova costruzione realizzata in proprio, l' esistenza del vincolo pertinenziale risulti dal provvedimento urbanistico abilitativo dei lavori (permesso di costruire, o Dia, o Scia, segnalazione certificata di inizio attività). Rimangono altresì fermi gli adempimenti necessari per fruire del beneficio, quali il pagamento con bonifico bancario o postale delle fatture relative all' esecuzione dei lavori. Nello specifico, in caso di mancanza di dichiarazione di pertinenzialità nella Dia, è necessario integrare la stessa nella medesima forma della Dia o farsi rilasciare un nuovo provvedimento abilitativo. Non è sufficiente, invece, una semplice dichiarazione del proprietario. In alternativa, si ritiene possibile accatastare il box come pertinenziale, ma sul punto non sussiste una pronuncia ufficiale dell' agenzia delle Entrate. A cura di Marco Zandonà Agevolazioni tributarie [4224][351311] PRINCIPIO DI COMPETENZA PER LE ZONE FRANCHE URBANE Una società ammessa ai benefici previsti per le Zfu (zone franche urbane) chiede come rilevare in contabilità il ricavo per usufruire di tale bonus. È corretto rilevare tutto il credito al momento della notizia del riconoscimento della somma, o esso va rilevato di volta in volta, al momento dell' utilizzo negli anni? Qual è il giusto inquadramento civilistico e tributario di tale bonus? V.C.CASERTA L' agevolazione, come chiarito dalla circolare 39/E/2013, al paragrafo 3, matura per i debiti sorti a decorrere dal periodo d' imposta in corso al 30 giugno 2013. In contabilità, in ossequio al principio di competenza, è corretto rilevare la sola quota di credito riferita ai debiti maturati nell' esercizio (compreso quelli relativi al 2013, se non sono stati rilevati nella contabilità di tale anno). La contropartita contabile più confacente alla fattispecie è certamente quella delle "sopravvenienze attive non tassabili". [4225][351141] RAMO D' AZIENDA CEDUTO: NON C' È CONTINUITÀ Relativamente al credito d' imposta del 15% per l' acquisto di nuovi impianti e macchinari, previsto dall' articolo 18 del Dl 91 del 24 giugno 2014, essendo la società per la quale calcolare il credito d' imposta nata attraverso Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 4 22 dicembre 2014 Pagina 3 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione una cessione di ramo d' azienda, per il calcolo della media degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni bisogna prendere in considerazione anche gli investimenti effettuati in precedenza dalla società che ha ceduto il ramo d' azienda? A.R.BERGAMO La cessione di ramo d' azienda non configura una ipotesi di "continuità" realizzata attraverso una operazione straordinaria (si veda anche la circolare 90/E/2001). Pertanto, la media degli investimenti della cessionaria andrà computata autonomamente. A cura di Amedeo e Alessandro Sacrestano [4226][351104] CUMULO DI AGEVOLAZIONI SE LA VOLUMETRIA NON MUTA Applicando il piano casa senza fruire del bonus volumetrico, una volta ottenuto il permesso di costruire per demolire e ricostruire sullo stesso lotto, posso fruire delle agevolazione del 65% come riqualificazione energetica degli edifici esistenti, oltre all' agevolazione del 50% nei limiti consentiti? Ugo RebaudengoMONDOVÌ Se non sussiste effettivamente aumento volumetrico, le due detrazioni si applicano entrambe. Infatti, la detrazione del 50% per i lavori edilizi e quella del 65% per interventi di risparmio energetico non si rendono applicabili in caso di demolizione e ricostruzione in presenza di ampliamento volumetrico. Questi i chiarimenti forniti dall' agenzia delle Entrate con la risoluzione 4/E del 4 gennaio 2011, che si è espressa a proposito dell' applicabilità delle detrazioni del 3650% in presenza di lavori di ristrutturazione e ampliamento, con o senza demolizione dell' edificio originario. In particolare, nell' ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, le agevolazioni citate competono «solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria dell' edificio preesistente», proprio come nel caso di specie; diversamente, in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento (a prescindere dalle norme urbanistiche sul piano casa), le detrazioni non spettano, in quanto l' intervento si considera, nel suo complesso, una nuova costruzione. Nell' ipotesi di contestuale intervento di risparmio energetico ed edilizio su fabbricato residenziale, il contribuente può fruire di entrambe le detrazioni del 50 e del 65 per cento. Il Dm 19 febbraio 2007 prevede che la detrazione del 55/65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti non sia cumulabile con le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge nazionale per i medesimi interventi. In tale ambito, la circolare 36/E/2007 ha chiarito, tuttavia, che, stante la possibile sovrapposizione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici con analoghi interventi agevolabili nell' ambito della detrazione Irpef del 3650 per cento, in tema di recupero edilizio abitativo, il contribuente può avvalersi per le medesime spese, in via alternativa, dell' una o dell' altra agevolazione, nel rispetto della normativa specifica e degli adempimenti previsti per ognuna di esse. Con la risoluzione 152/E/2007 è stato chiarito che, se sullo stesso fabbricato abitativo, come nel caso di specie, sono eseguiti interventi agevolati ai fini del 3650 per cento, che comprendano anche lavori diretti al risparmio energetico, il contribuente può scegliere, limitatamente a questiultimi, di applicare la detrazione del 5565 per cento, a condizione, però, che per le relative spese il contribuente non abbia già fruito della detrazione del 3650 per cento, e a condizione che nella fattura rilasciata al contribuente vengano individuate specificamente le spese relative a uno o più interventi finalizzati al risparmio energetico, fermi restando, in ogni caso, tutti gli adempimenti previsti per l' una e l' altra agevolazione. [4227][351042] BONIFICA AMIANTO, 50% CONCESSO SOLO PER ALLOGGI Se il proprietario di un fabbricato di categoria D/10, adibito a ricovero di prodotti e attrezzi agricoli, vuole sostituire la copertura in lastre di eternit con un' altra, può fruire della detrazione delle spese sostenute nella misura prevista dall' articolo 16bis, primo comma, lettera l, del Dpr 917/1986, per gli interventi di bonifica dell' amianto, visto che il capoverso dello stesso cita letteralmente «l' immobile sul quale sono effettuati gli interventi»? Tale definizione è a mio avviso da intendere in senso generico, e non solo per gli immobili residenziali, come talvolta sostenuto. È corretto ritenere che gli immobili di categoria D/10 sono compresi nei benefici per gli interventi di cui alla citata lettera l? C.P.FIRENZE La risposta è negativa. La detrazione del 50 per cento, per interventi di ristrutturazione edilizia, si applica anche per gli interventi di rimozione dell' amianto e di riqualificazione energetica, ma solo se si tratta di opere eseguite su edifici residenziali, e non anche su edifici non residenziali, quali quelli accatastati in D/10 (fabbricati destinati ad attività agricole). In proposito, si vedano l' articolo 16bis del Tuir, Dpr 917/1986, e l' articolo 1, comma 139, della legge 147/2013, nonché la guida al 50% su www.agenziaentrate.it. A cura di Marco Zandonà Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 5 22 dicembre 2014 Pagina 3 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche [4228][351165] CONCORSI D' ARTE, SI DICHIARA IL PREMIO IN DENARO Vorrei sapere se le vincite in denaro derivanti da concorsi a premi artistici devono essere dichiarate nel 730 (nel caso di un dipendente). Se la risposta è affermativa, in quale voce deve essere inserito questo "reddito"? Da quel che mi risulta, gli enti organizzatori dei concorsi, spesso, non rilasciano alcun documento ai vincitori e, quindi, non esiste alcuna documentazione a sostegno di questa dichiarazione. M.R.MODENA In via di principio, i premi derivanti dalla partecipazione a concorsi vanno assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d' imposta (circostanza che esonera il percettore da qualsiasi successivo adempimento dichiarativo e impositivo) da parte dell' erogante, se esso riveste la soggettività di sostituto d' imposta (articoli 23 e 30 del Dpr 600/1973). In assenza di questa condizione, il percettore dichiarerà il premio nel rigo D4, indicando il codice 9, del modello 730 (edizione 2014), assoggettandolo a tassazione nell' intera misura, senza alcuna deduzione (articoli 67, lettera d, e 69, comma 1, del Tuir). [4229][351160] L' ASSEGNO AMPLIA LA PLATEA DEI FAMILIARI A CARICO Mio figlio è sposato e ha due figli piccoli. La sua famiglia non convive con me. Pochi anni fa, a causa di problemi gravi di salute, mio figlio ha cessato la partita Iva per la propria attività di lavoratore autonomo. Successivamente è stato è stato riconosciuto invalido civile al 100% dall' Inps; inoltre ha ottenuto l' indennità di accompagnamento di 450 euro ed è stato giudicato non idoneo a lavoro. Dall' inizio della sua malattia, provvedo a pagare alla famiglia di mio figlio l' affitto di casa, le spese di condominio, gli alimenti. Potrei fruire delle detrazioni per altri familiari a carico (in particolare, per mia nuora) ai sensi della legge 296/2006? In caso di risposta affermativa, il loro Isee per le esenzione da ticket cambierebbe? Preciso che ora sono esenti totali. G.S.NAPOLI La risposta al primo quesito è affermativa. Il genitore potrà conseguire ordinariamente la detrazione per il figlio a carico, ricorrendo il presupposto (peraltro, l' unico richiesto) della titolarità da parte di quest' ultimo di un reddito complessivo, fiscalmente rilevante, non superiore a 2.840,51 euro. In merito ai nipoti e alla nuora, in quanto rientranti nel novero degli "altri" familiari di cui all' articolo 433 del Codice civile, la detrazione a essi correlata (ex lettera d, articolo 12, del Tuir) compete se ricorre anche il presupposto della loro convivenza con il contribuente o, in alternativa, se quest' ultimo provvede alla corresponsione di assegni familiari, nel caso in cui essa non sia stata disposta dall' autorità giudiziaria; cosa che potrà essere provata da un' adeguata autocertificazione o da qualsiasi altro idoneo mezzo di prova (circolari 18/E/2009 e 95/E/2000), come l' intestazione delle utenze, la messa a disposizione dell' abitazione, la documentazione bancaria (ad esempio, i bonifici). Ai fini Isee (indicatore della situazione economica equivalente), rientrano nel novero del nucleo familiare anche i familiari fiscalmente a carico, sebbene non presenti nello stato di famiglia del dichiarante e, pertanto, si ritiene che tale condizione possa comportare delle implicazioni, ai fini del riconoscimento di particolari esenzioni nei loro confronti. A cura di Alfredo Calvano Dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche [4230][350900] «SOLO» UNA SANZIONE PER UNA FIRMA MANCANTE Il modello Unico Società di capitali 2013, relativo ai redditi 2012, è stato inviato barrando entrambe le caselle "firma della dichiarazione", cioè quella del rappresentante legale e quella della società di revisione. Materialmente, sul supporto cartaceo era presente solo la firma del rappresentante legale. La società di revisione, successivamente, non ha voluto apporre la firma, ma vorrebbe inviare una dichiarazione integrativa. Ritengo che non sia possibile sanare tale situazione e che la dichiarazione sia nulla, in quanto sprovvista di firma dell' organo di controllo, perché sono trascorsi più di 90 giorni dal 30 settembre 2013. qual è il parere dell' esperto? P.I.NAPOLI In base ai commi 5 e 6 dell' articolo 1 del Dpr 322/1998, le dichiarazioni delle società che vanno sottoscritte anche dai soggetti incaricati della relazione di revisione (in quanto sottoposte al controllo contabile a norma del Codice civile) sono considerate comunque valide, anche se la loro versione cartacea risulta priva di tale sottoscrizione, fatta salva l' applicazione della sanzione da 258 a 2.065 euro, ex articolo 9, comma 5, ultimo periodo, del Dlgs 471/1997. La presentazione di una dichiarazione integrativa appare, dunque, del tutto priva di significativi effetti pratici. A cura di Alfredo Calvano Irap [4231][351244] LE SOCIETÀ SONO SEMPRE SOGGETTE ALL' IRAP Una Sas (società in accomandita semplice) con due soci, un accomandante e un accomandatario, la quale svolge attività di Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 6 22 dicembre 2014 Pagina 3 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione agenti di commercio,senza dipendenti e senza beni strumentali (eccezion fatta per autovettura e telefonino), dovrà pagare l' Irap? Le sezioni unite della Cassazione (sentenze 12108, 12109, 12110 e 12111 del 2009) hanno ritenuto che gli agenti di commercio siano soggetti all' Irap soltanto in presenza di un' autonoma organizzazione; a tal fine, è possibile ritenere che anche per le società (Sas, Srl eccetera) vada valutata esclusivamente l' esistenza dell' autonoma organizzazione, non rilevando la circostanza che si tratti di società? M.S.SALERNO La risposta è negativa. Le società sono sempre soggette a Irap, e il requisito dell' autonoma organizzazione, nei loro confronti, sussiste sempre. Si tratta di una presunzione assoluta, senza prova contraria. L' articolo 2 del Dlgs 446/1997 dispone, infatti, che l' attività esercitata dalle società «...costituisce in ogni caso presupposto di imposta». [4232][349566] IL TRIBUTO È D' OBBLIGO ANCHE PER ENTI NON PROFIT Un centro di formazione professionale è un' associazione privata riconosciuta non avente finalità di lucro. Essendo la scuola riconosciuta quale istituto paritario, il finanziamento delle spese di gestione, comprese quelle inerenti al personale docente e quello amministrativo, è ottenuto attraverso la Provincia di Trento, in forza del contratto di servizio che affida alla scuola la gestione delle attività formative. Sulle retribuzioni corrisposte al personale è dovuta l' Irap, imposta che fino a oggi non è stata applicata, dati il carattere proprio della scuola e la funzione pubblica esercitata in forza del mandato provinciale? M.G.TRENTO Anche gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l' esercizio di attività commerciali, sono soggetti passivi del tributo (si veda l' articolo 3, comma 1, lettera e, del Dlgs 446/1997). L' associazione senza finalità di lucro è quindi soggetto passivo Irap, e, in quanto, è obbligata al pagamento dell' imposta. La base imponibile è determinata secondo il metodo retributivo (si veda l' articolo 10, comma primo, del Dlgs 446/1997), in un importo pari all' ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Qualora venisse svolta anche attività commerciale, la base imponibile a essa relativa sarebbe determinata secondo le regole proprie delle imprese (articolo 5 del Dlgs 446/1997), computando i costi deducibili rilevanti ai fini Irap, non specificamente inerenti alle attività commerciali, per un importo corrispondente al rapporto tra l' ammontare dei ricavi riferibili alle attività commerciali e l' ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Mentre gli emolumenti di cui all' articolo 10, comma primo, del Dlgs 446/1997, relativi alla base imponibile dell' attività istituzionale, sarebbero ridotti dell' importo specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l' ammontare degli stessi sarebbe ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali in base al rapporto citato. A cura di Roberto Moscati Iva [4233][350114] IL «DECORSO» AMMESSO PER LA COMPENSAZIONE Una società, nel corso dell' anno 2014, ha compensato Iva per 700.000 euro. Se si presenta il modello per l' utilizzo del credito Iva del 3° trimestre 2014, dal quale scaturisce un credito di 50.000 euro, si può utilizzare detto importo in compensazione con altri tributi già al 1° gennaio 2015, senza aspettare l' invio della dichiarazione annuale Iva? Catia PicozziMILANO Poiché il credito Iva di 50.000 euro, relativo al terzo trimestre 2014, non utilizzato in compensazione in corso d' anno con debiti tributari di altra natura per non avvenuto raggiungimento del limite di 700.000 euro, confluisce nella successiva dichiarazione Iva annuale, concorrendo a determinare il risultato a credito o a debito, si ritiene che l' utilizzo in compensazione orizzontale di tale credito con modello F24 possa avvenire solo dopo la presentazione della stessa dichiarazione annuale. A cura di Giuseppe Barbiero [4234][350752] LE FATTURE PA ELETTRONICHE VANNO TENUTE SEPARATE In relazione alla fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione, come si deve comportare un libero professionista che emette sia fatture alla Pa (elettroniche) che fatture ad aziende e/o privati? Deve istituire due registri Iva vendite? La fattura elettronica ha una propria numerazione rispetto alle altre fatture emesse a soggetti privati e/o aziende private? Il "progressivo invio" deve corrispondere per forza al numero progressivo ai fini delle imposte indirette? F.D.NAPOLI Il professionista che emette fatture elettroniche nei confronti della pubblica amministrazione e, contestualmente, fatture cartacee nei confronti dei privati deve adottare registri Iva Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 7 22 dicembre 2014 Pagina 3 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione sezionali o (quantomeno) numerazioni separate all' interno dello stesso registro. L' utilizzo dei sezionali e/o delle numerazioni separate è obbligatorio se si adottano diverse modalità di conservazione (circolare 36/E del 6 dicembre 2006): elettronica per le fatture nei confronti della pubblica amministrazione (cosiddette fatture Pa) e cartacea per le fatture nei confronti dei clienti privati. Per le fatture Pa è obbligatoria la conservazione digitale, ex articolo 39 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633. Il progressivo di invio delle fatture tramite il sistema di interscambio non deve necessariamente coincidere con il numero progressivo delle fatture. Infatti, il tracciato delle fatture Pa definisce il progressivo di invio come il «progressivo univoco che il soggetto trasmittente attribuisce ad ogni file che inoltra al sistema di interscambio». Ma il soggetto "trasmittente" (intermediario) potrebbe essere un soggetto diverso dal fornitore e potrebbe attribuire alle fatture un progressivo univoco diverso dal numero di fattura. [4235][350674] WEDDING PLANNER: I CODICI ATECO APPLICABILI Una mia cugina desidera intraprendere l' attività di wedding planner. Inizialmente si occuperebbe dei contatti con fornitori (negozi di bomboniere, fiorai, fotografi e simili), per arrivare, poi, a vendere anche i vestiti da sposa, che acquisterebbe all' estero. L' attività, così strutturata, in quale codice Ateco potrebbe essere inquadrata? P.M.SALERNO Si ritiene che l' attività descritta debba essere inquadrata inizialmente in quella riconducibile al codice Ateco 960905 (organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera), e che successivamente, quando inizierà anche la compravendita di abiti da sposa, occorrerà attivare un secondo codice attività, previsto dalla tabella Ateco nel 477110 (commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento per uomo e donna). A cura di Giorgio Confente [4236][350712] È EDITORE CHI STAMPA IL PROPRIO LIBRO A SUE SPESE Esercito la professione di giornalista con partita Iva, e sono iscritto all' Ordine dei giornalisti. Ho intenzione di commercializzare un libro di fotografie, realizzate da me stesso nel corso dell' attività professionale. Non avendo alcuno specifico contratto di editoria, sosterrò personalmente la spesa per la stampa del libro, occupandomi in seguito della vendita e distribuzione alle librerie. Lo svolgimento di tale attività consente, ai fini Iva, di beneficiare del regime agevolato per l' editoria in qualità di editore che si assume il rischio della realizzazione dell' opera (circolare 328 del 24 dicembre 1997)? Ai fini delle imposte sui redditi, il provento della vendita va considerato reddito professionale o reddito d' impresa? A.I.FIRENZE Nel caso di specie, il lettore assume la qualificazione di editore, considerandosi tale colui che intraprende l' iniziativa economica. In assenza di un contratto di editoria (ai fini Iva), è considerato editore chi si assume il rischio della realizzazione dell' opera per lo sfruttamento economico. È, quindi, possibile fruire, ai fini Iva, del relativo regime speciale. L' editore deve considerarsi a ogni effetto un imprenditore. Pertanto, i proventi conseguiti con la vendita del libro devono considerarsi quali componenti positivi del reddito d' impresa. A cura di Nicola Forte [4237][350671] PER LE PORTE TAGLIAFUOCO DUE POSSIBILI ALIQUOTE Sulla sostituzione delle porte tagliafuoco dell' abitazione principale, quale aliquota Iva dev' essere applicata? Stefano MaroneVIZZOLO PREDABISSI Si tratta di un intervento di manutenzione. Come tale, è soggetto ad aliquota ordinaria del 22 per cento. Tuttavia, se chi vende l' infisso ne realizza anche la posa in opera (anche tramite terzi), è possibile fruire in quota parte dell' aliquota del 10 per cento, come indicato dall' agenzia delle Entrate con la circolare 71/E del 7 aprile 2000. A cura di Giampaolo Giuliani Iva Ueextra Ue [4238][350705] IL REVERSE CHARGE PER LA GUIDA TURISTICA Il titolare di una impresa, esercente l' attività di guida turistica, deve emettere fattura per una prestazione eseguita in Italia per conto di un cliente soggetto passivo Iva a Malta. Quale riferimento Iva va esposto in fattura? Occorre compilare l' elenco Intrastat? V.G.CATANIA Dal 1° gennaio 2011, per effetto del riformulato articolo 7quinquies del Dpr 633/1972, trova applicazione la regola generale dell' inversione contabile (cosiddetto reverse charge) in capo al destinatario per tutti i rapporti che la guida turistica intrattiene con soggetti passivi di altri Paesi comunitari, secondo le disposizioni dell' articolo 7ter del Dpr 633/1972. Le relative fatture emesse, senza addebito d' imposta, poiché assoggettabili a Iva dal cessionario o committente, devono recare la dicitura "inversione contabile". Come chiarito dalla circolare dell' agenzia delle Entrate n. 36/E del 21 giugno 2010, le prestazioni in questione vanno escluse dagli elenchi riepilogativi Intrastat. [4239][350804] ACQUISTI TRAMITE EBAY: È SUFFICIENTE IL «DAU» La mia Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 8 22 dicembre 2014 Pagina 3 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione società ha provveduto ad acquistare un bene tramite ebay da una ditta americana. Il fornitore americano provvede a spedire la merce. La dogana rilascia all' importatore l' esemplare del Dau n. 8 quietanzato. Il fornitore americano, invece, non rilascia fattura, dicendo che, essendo stato fatto l' acquisto tramite ebay, viene solo rilasciata una ricevuta di pagamento. È sufficiente, come documento da registrare in contabilità, questa ricevuta di pagamento? P.C.ASTI Il Dau (documento amministrativo unico) è il documento rilevante ai fini della contabilità, equivalente alla fattura di acquisto nazionale, o il documento da inserire, unitamente alla ricevuta di acquisto, nel registro degli acquisti ex articolo 25 del Dpr 633/1972, e che permette la detrazione dell' Iva.Per inciso, in caso di importazione, l' imposta non è indicata sulla fattura del venditore estero, ma viene calcolata e pagata in dogana, per cui lo Stato la riscuote immediatamente sulla singola operazione. La base imponibile su cui viene applicata l' Iva è costituita dal valore delle merci importate, utilizzato anche per il calcolo dei dazi, aumentato degli stessi e delle spese di inoltro; le aliquote Iva applicate sono le stesse in vigore per le merci nazionali.Gli elementi necessari per la registrazione del Dau sono, quindi, numero, data di riferimento dell' operazione, valore della merce acquistata, spese di trasporto anticipate, dazi doganali e Iva applicata. A cura di Stefano Aldovisi [4240][350687] I LIMITI AL CONTRATTO DI CONSIGNMENT STOCK Una Spa italiana (cedente), a seguito di un contratto di consignment stock, invia dall' Italia merce in conto deposito nei magazzini del cliente tedesco, provvedendo ad annotare la movimentazione nel registro di cui all' articolo 50, comma 5, del Dl 331/1993. Tale merce resta di proprietà del cedente nazionale fino al momento dell' eventuale prelievo, secondo il fabbisogno produttivo del cliente, che a fine mese invia il report della quantità consumata. Il Fisco tedesco, in contrasto a mio avviso con le norme comunitarie, pretende l' apertura di una partita Iva in Germania e l' applicazione dell' Iva tedesca. La Spa ha ottenuto la partita Iva tedesca e dovrebbe procedere alla fatturazione, emettendo fattura con Vat tedesca al 19 per cento. Considerato che si tratta anche di "cessione intracomunitaria", come dev' essere fatturata tutta l' operazione? I documenti di trasporto vanno intestati al cliente o alla Spa con partita Iva tedesca? L' elenco Intra 1 cessioni va compilato ai fini fiscali o statistici? C.V.AGRIGENTO Nel caso di invio in beni in Germania non è possibile utilizzare lo schema tipico del contratto di "consigment stock", secondo il quale la cessione intracomunitaria è sospesa, al momento del trasferimento dei beni, e si realizza solo all' atto del prelievo della merce da parte del cliente.Ciò premesso, nel caso esposto dal lettore, la società italiana (Spa) è tenuta ai seguenti adempimenti:1) presentazione del modello Intrastat, ai fini fiscali e statistici (se soggetta all' obbligo di compilazione con cadenza mensile), quando la merce è inviata in Germania, indicando la propria partita Iva tedesca, nei dati del cliente;2) emissione dei documenti di trasporto della merce in Germania intestati alla Spa, con partita Iva tedesca;3) emissione di fattura dalla partita Iva tedesca, esponendo l' imposta con aliquota del 19 per cento, all' atto del prelievo dei beni da parte del cliente. A cura di Giorgio Confente Redditi d' impresa [4241][351096] LE PROCEDURE CONCORSUALI E LE PERDITE DEDUCIBILI L' articolo 101, comma 5, del Tuir prevede che le perdite sui crediti siano deducibili in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Si può iscrivere civilisticamente, nell' anno di dichiarazione del fallimento, tutta la perdita stimata sul credito, non dedurla fiscalmente in quell' esercizio, ma dedurla fiscalmente in esercizi successivi? L.Z.BERGAMO La risposta è negativa. L' articolo 101, comma 5, del Tuir consente la deducibilità delle perdite su crediti se queste risultano da elementi certi e precisi, e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti, omologato ex articolo 182bis della legge fallimentare. Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, o da quella del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell' accordo di ristrutturazione o, ancora, del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Pertanto, l' articolo 101, comma 5, del Tuir non dispone regole particolari di deduzione e, di conseguenza, la quantificazione della perdita deducibile deve avvenire in base al principio generale di derivazione da bilancio. La perdita deducibile, in presenza delle procedure indicate, sarà pari a quella stimata dal Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 9 22 dicembre 2014 Pagina 3 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione redattore del bilancio e verrà imputata a conto economico. Va, comunque, tenuto presente che la valutazione dell' entità della perdita non può consistere in un processo arbitrario del redattore di bilancio, ma deve rispondere a un razionale e documentato processo di valutazione, conforme ai criteri dettati dai principi contabili adottati. [4242][350860] ASPETTI FISCALI DEL POSTFUSIONE In una Srl, a seguito di una fusione, il disavanzo è stato imputato a maggior valore dell' immobile strumentale e non è stato affrancato. Ora, a distanza di un anno, l' immobile dev' essere ceduto, il che genererà una plusvalenza fiscale (pari al disavanzo precedentemente imputato), ma non civilistica. Ai fini dell' Ires, è possibile ugualmente la rateizzazione della plusvalenza in cinque esercizi? Francesco AscoliROMA La cessione del bene indicata nel quesito determina un plusvalore fiscale, calcolato come differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione e il costo fiscale del bene, che può essere rateizzato se il bene è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, ex articolo 86 del Tuir, tenendo conto anche del periodo di possesso del dante causa. La fusione è un' operazione fiscalmente neutra, che non determina il realizzo né la distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. Secondo l' articolo 172 del Tuir, nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante, non si tiene conto dell' avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote, o dell' annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell' eventuale imputazione del disavanzo derivante dall' annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento a elementi patrimoniali della società incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti dell' incorporante o della società risultante dalla fusione. Tuttavia, i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all' ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da un prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. Pertanto, in mancanza di affrancamento, il valore fiscale del bene sul quale è stato allocato il disavanzo di fusione risulta disallineato rispetto a quello, maggiore, civilistico con conseguenti differenti plusvalori/minusvalori in caso di cessione. A cura di Gianluca Dan [4243][351003] LA «DATIO IN SOLUTUM» NON È CONTRATTO DI SCAMBIO Una ditta di costruzioni riceve in permuta dal committente un immobile a uso abitativo. La ditta, appena troverà un acquirente, venderà l' immobile ricevuto in permuta. Come dev' essere considerato l' immobile ai fini Iva e ai fini del reddito? E.C.TREVISO Il caso descritto nel quesito, pur contenendo il riferimento a una operazione di permuta, non sembra essere inquadrabile, in senso giuridico, in un contratto di permuta disciplinato dall' articolo 1552 del Codice civile, in base al quale, sin dall' origine, viene pattuito che si realizzerà uno scambio di beni o diritti con il conseguente trasferimento della proprietà. L' operazione sembra riconducibile all' istituto giuridico della "datio in solutum" (articolo 1197 delCodice civile), che, a differenza della permuta, non costituisce un contratto di scambio funzionalmente autonomo, bensì una causa solutoria di un contratto precedentemente stipulato, in relazione alla quale si realizza la sostituzione di una prestazione originariamente pattuita con una prestazione diversa. Si ritiene che il caso di specie vada inquadrato in una fattispecie piuttosto frequente in questi anni, laddove la ditta costruttrice riceve dal committente, come corrispettivo delle proprie prestazioni, un immobile abitativo in luogo del pagamento in denaro originariamente pattuito. Così ricostruita l' operazione, l' immobile in questione (tanto ai fini Iva che ai fini reddituali) dev' essere trattato come un ordinario acquisto di immobile abitativo destinato alla rivendita, senza attribuire alcun rilievo al rapporto originario che ha determinato la posizione creditoria del costruttore nei confronti del committente. A cura di Giorgio Gavelli Redditi di lavoro autonomo [4244][351316] UN' ASSOCIAZIONE PER I DENTISTI PADRE E FIGLIO Un odontoiatra, con studio gestito in forma individuale da parecchi anni e partita Iva, ha un figlio, neolaureato in odontoiatria, che vuole inserirsi nello studio. Quale forma societaria è fiscalmente più adeguata? L' impresa familiare oppure un' associazione tra professionisti? Nella scelta di un' associazione tra professionisti, i cespiti della studio verrano fatturati al nuovo assetto societario? M.L.PALERMO L' attività indicata dal quesito ha natura professionale e, quindi, non può essere esercitata nella forma di impresa individuale, né di impresa familiare. La forma probabilmente Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 10 22 dicembre 2014 Pagina 3 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione più idonea è quella dell' associazione di artisti e professionisti. Gli eventuali acquisti di beni strumentali saranno fatturati direttamente all' associazione. [4245][351036] L' ATTIVITÀ NON CESSA FINCHÉ C' È UN INCARICO Sono un commercialista che intende cessare la propria attività. Ho, però, in corso un incarico di sindaco che durerà per altri due anni. Si può cessare la partita Iva al 31 dicembre 2012 e, per i compensi del 2014 e 2015, inferiori a 5.000 euro annui, rilasciare una ricevuta per lavoro occasionale? S.C.TARANTO Secondo l' articolo 35 del Dpr 633/1972, l' attività può considerarsi cessata solo nel momento in cui sono ultimate le operazioni di liquidazione dell' azienda. L' espressione "azienda" non è utilizzata in senso tecnico e, quindi, vale anche per i professionisti. L' attività può, di conseguenza, cessare solo quando sono ultimate le operazioni di liquidazione. Non è questo il caso del lettore, che ha ancora un' attività in corso e, dunque, non può considerare cessata l' attività. [4246] [351028] BONUS SUI COSTI DELL' AUTO SOSTENUTI DAL COMODATARIO Facendo riferimento alle circolari del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 15513, del 10 luglio 2014, e 23743, del 27 ottobre 2014, ho presentato una documentata domanda alla Motorizzazione civile, in quanto ho ceduto in comodato gratuito la mia auto a mio figlio, che vive e lavora in un' altra città. Mio figlio, con partita Iva, si è assunto l' onere di ogni spesa riguardante la gestione dell' automobile (Rc auto, bollo, eventuali riparazioni, oltre al carburante): potrà portare in deduzione tali spese al 50 per cento (l' uso dell' auto è anche privato) e scaricare l' eventuale Iva? G.R.GROSSETO I costi relativi all' autovettura e alla sua gestione sono deducibili nella misura massima del 20 per cento (articolo 164 del Tuir). L' Iva può essere considerata in detrazione nella misura massima del 40 per cento, salvo il caso in cui il contribuente sia in grado di dimostrare l' utilizzo esclusivo, cosa che gli consentirebbe di detrarre integralmente l' imposta sul valore aggiunto. [4247][350882] CLIENTELA CEDUTA GRATIS: NON C' È RILEVANZA FISCALE Vorrei sapere se il passaggio della clientela a titolo gratuito dal padre (che ha raggiunto l' età pensionabile) alla figlia (che subentra), essendo entrambi iscritti all' Albo dei dottori commercialisti, ha risvolti fiscali e/o tributari. M.F.LUCCA L' operazione descritta dal quesito non assume rilevanza né ai fini Iva, né ai fini delle imposte sui redditi. Per ciò che riguarda l' imposta sul valore aggiunto, le prestazioni di servizi gratuite rese dagli esercenti arti e professioni sono in ogni caso escluse dall' imposizione, trattandosi di operazioni fuori campo di applicazione del tributo (articolo 3 del Dpr 633/1972). Ai fini delle imposte sui redditi, la norma di riferimento è rappresentata dall' articolo 54, comma 1quater, del Dpr 917/1986. La disposizione citata prevede che «concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all' attività artistica o professionale». L' espressione "percepiti" vuole significare incassati. Pertanto, se la cessione della clientela viene effettuata senza il pagamento di alcun corrispettivo, essa non assume alcun rilievo ai fini della determinazione del reddito. [4248][350806] I CRITERI PER REGISTRARE LE SPESE ANTICIPATE Un avvocato, per le spese anticipate in nome e per conto ex articolo 15 del Dpr 633/1972, rilascia una semplice ricevuta all' atto del ricevimento del denaro, e, dunque, non inserisce tali somme nelle fatture con le quali incassa i compensi. Contabilmente, è tenuto a registrare tali ricevute e, nel caso, come le deve registrare? F.B.MANTOVA Le spese anticipate e ricevute a titolo di rimborso, se documentate con una semplice ricevuta, non devono essere registrate ai fini dell' imposta sul valore aggiunto. Nel libro delle fatture devono essere annotate esclusivamente le fatture (e non le ricevute), e nel registro degli acquisti vanno solo le fatture passive. Se il professionista è in contabilità semplificata, il libro degli acquisti dev' essere integrato con le registrazione dei costi, al fine di beneficiare della deducibilità per le imposte sui redditi. Tuttavia, le anticipazioni di spese rappresentano una mera partita di giro (non costituiscono costi deducibili). Pertanto, anche in questo caso non è obbligatoria la registrazione nel momento in cui l' importo è anticipato dal professionista, mentre esso dev' essere registrato nel momento in cui si verifica l' incasso. L' articolo 19 del Dpr 600/1973 prevede che, nel registro cronologico degli incassi e dei pagamenti, devono essere annotati i compensi «al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento...». La soluzione è diversa qualora il professionista abbia optato per la tenuta della Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 11 22 dicembre 2014 Pagina 3 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione contabilità ordinaria (con l' adozione del registro dei movimenti finanziari). In questo caso, nel registro devono risultare tutti i movimenti di cassa e di banca, indipendentemente dalla natura reddituale o meno del singolo componente. Pertanto, in questa ipotesi il professionista dovrà registrare sia il movimento attestante l' anticipazione della spesa (per cassa o per banca), sia il movimento relativo al rimborso. La contropartita dei conti cassa o banca sarà quella relativa alle movimentazioni c/terzi. A cura di Nicola Forte Redditi diversi [4249][351366] NEL QUADRO RL I PROVENTI DA POTATURA OCCASIONALE Un contribuente (non titolare di partita Iva), già possessore di altri redditi, ha prestato lavoro occasionale a favore di un altro privato (sempre non titolare di partita Iva) per la potatura di alberi da frutta e la pulizia del giardino, riscuotendo l' importo di 700 euro. Può emettere una semplice ricevuta per il corrispettivo incassato e dichiarare lo stesso importo nel modello Unico al quadro RL, nel rigo "attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente"? Se sì, ha diritto anche alle detrazioni per lavoro dipendente? G.L.AVELLINO La risposta è affermativa per entrambe le situazioni prospettate. In merito alla prima, l' avvenuto conseguimento del corrispettivo per la prestazione dell' attività occasionale può essere certificato dal percettore mediante l' emissione di una ordinaria dichiarazione di quietanza. Questa fattispecie reddituale può essere dichiarata nel quadro RL di Unico persone fisiche, oppure nel quadro D del modello 730, e comporta il beneficio della detrazione dall' imposta lorda, prevista dal comma 5, articolo 13, del Tuir nella misura di 1.104 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 4.800 euro, e in misura proporzionale se supera questo importo (fermo restando il limite di 55.000 euro). Questa detrazione non è cumulabile con quelle eventualmente riconosciute in relazione ad altri redditi posseduti dal contribuente, ma è ad esse alternativa. [4250][351223] DOPO 5 ANNI DI POSSESSO LA PLUSVALENZA È ESENTE Un privato vende a una società un immobile, di categoria D, posseduto da oltre cinque anni. La somma percepita dal privato genera plusvalenza tassabile ai fini Irpef? Nadia ParducciLUCCA La risposta è negativa. L' esenzione reddituale di natura temporale, connessa al possesso di durata superiore a cinque anni della plusvalenza realizzata a seguito della vendita di un immobile si applica in ogni caso, a prescindere dalla classificazione catastale cui esso appartiene (lettera b dell' articolo 67 del Tuir) e/o dalla soggettività tributaria rivestita dall' acquirente (nello specifico, società di capitali). Pertanto, anche la plusvalenza derivante dall' alienazione onerosa del fabbricato appartenente al gruppo D (destinazione speciale o particolare, quali, in via esemplificativa, opifici, alberghi, sale cinematografiche) rientra nell' esimente impositiva ai fini Irpef, in presenza del requisito del possesso, da parte del cedente, per almeno cinque anni. [4251][350976] VALE LA DATA DI ACQUISTO DA PARTE DEL DONANTE Nel 2008 un privato acquista due immobili, uno categoria A/2 (immobile a disposizione) e un altro categoria A/10. L' immobile A/10, nel 2010, viene concesso in comodato al figlio del proprietario, a uso ufficio; nel 2012 quello di categoria A/2 viene donato al figlio, che vi trasferisce la residenza quale abitazione principale. A ottobre 2014 i due immobili vengono venduti dai rispettivi proprietari. È corretto ritenere che entrambi gli immobili non generano alcuna plusvalenza, in quanto per tutti e due sono trascorsi più di cinque anni dalla data di acquisto, rilevando per l' immobile di categoria A/2 la data di acquisto da parte del donante? M.S.SALERNO La risposta è affermativa. La vendita degli immobili, entrambi acquistati nel 2008, non comporta il realizzo di plusvalenze redditualmente rilevanti in base all' articolo 67 del Tuir, in quanto l' esimente dei cinque anni di possesso è realizzata sia per l' unità rimasta in proprietà del genitore (ufficio), sia per quella donata al figlio nel 2012, e da quest' ultimo successivamente venduta. A questo scopo, infatti, la norma citata dispone che, per gli immobili ricevuti in donazione, il periodo quinquennale decorre dalla data di acquisto da parte del donante. A cura di Alfredo Calvano Tributi locali [4252][351538] TARI, L' ANAGRAFE DETERMINA I FAMILIARI DA CONTARE Ai fini della Tari, due componenti del nucleo familiare, studenti universitari, con ubicazione dell' ateneo a oltre 200 chilometri dalla residenza anagrafica, sono esclusi dalla sommatoria? G.V.SANT' AGATA DÈ GOTI Due studenti, usciti dal nucleo familiare, non più conviventi con la famiglia d' origine, purché "anagraficamente" residenti altrove (a più di 200 chilometri dall' abitazione dei genitori, oppure in un appartamento attiguo a quello dei genitori, ma diverso e separato) non fanno più parte del nucleo familiare originario, e non concorrono a formare il Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 12 22 dicembre 2014 Pagina 3 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione numero dei membri in base al quale è determinata la quota variabile della tassa sui rifiuti a carico dei genitori. Se, invece, i due studenti abitano, di fatto, altrove, ma "anagraficamente" sono ancora inclusi nel nucleo familiare (vale a dire se ne fanno parte alla luce del certificato anagrafico), essi concorrono a formare il numero dei componenti del nucleo in base al quale è determinata la quota variabile, ferma restando la possibilità di dare la prova contraria. [4253][351537] LA DOMANDA DI RESTITUZIONE VA FATTA ENTRO DUE ANNI Un consorzio di bonifica obbligatorio ente pubblico economico a carattere associativo ha calcolato per molti anni il contributo da pagare su superfici di aree agricole risultate successivamente errate per eccesso, e su aree ex agricole passate nel catasto urbano e, quindi, soggette a contributi inferiori rispetto a quelle agricole. L' associato può chiedere la restituzione dei contributi pagati in eccesso rispetto a quanto dovuto, avvalendosi all' istituto dell' indebito tributario, ex articolo 2033 del Codice civile, secondo cui il pagamento indebito genera un credito di rimborso a favore del contribuente? Tenuto conto che il consorzio ha accolto solo parzialmente le richieste di rimborso limitandole agli ultimi due anni, si chiede, inoltre, se le annualità oggetto di rimborso non dovrebbero essere, invece, cinque. E.B.VERONA Il consorzio, accogliendo solo le domande di restituzione dei contributi pagati negli ultimi due anni, ha correttamente applicato l' articolo 21, comma 2, del Dlgs 546 del 1992: «la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento...». Siccome il Rd 215 del 1933 («Nuove norme per la bonifica integrale»), istitutivo del contributo consortile di bonifica, non contempla una disposizione ad hoc per i rimborsi, il termine di decadenza per esercitare l' azione è quello biennale. In materia tributaria non è esercitabile l' azione d' indebito "civile" (di cui all' articolo 2033 del Codice civile, citato dal lettore), perché l' indebito "tributario" è soggetto a «un termine di decadenza derogatorio rispetto al termine ordinario di prescrizione dell' azione di ripetizione dell' indebito tra privati» (Corte di cassazione, sentenza 2 luglio 2009, n. 15526). In ogni caso, se mai fosse applicabile l' articolo 2033, il credito per indebito e la relativa domanda di rimborso si prescriverebbero nel termine ordinario decennale, e non in cinque anni. [4254][351387] SE INTERVIENE UNA VENDITA NEL CORSO DELL' ANNO Nel 1998, in seguito a una separazione legale consensuale, il giudice mi assegnava la casa di proprietà al 50% con mia moglie. Nel 2008 una figlia, che vive con me, ha acquistato la casa, lasciando l' usufrutto a me e mia moglie. A ottobre di quest' anno mia moglie ha rinunciato all' usufrutto. Qual è la percentuale di possesso al fine del calcolo della Tasi? G.T.FOGGIA Il lettore abita nella casa di cui è stato cousufruttuario al 50 per cento, fino a settembre del 2014. Sulla metà di sua spettanza (fino a settembre del 2014), ossia sulla metà del valore catastale della casa, doveva pagare la Tasi (entro il 16 dicembre) all' aliquota stabilita dal Comune per le abitazioni principali, per nove dodicesimi. Per lo stesso periodo (ossia, da gennaio a settembre) se il Comune non ha azzerato le aliquote per il tipo d' immobile in parola era tenuto a pagare anche una quota (variabile dal 10 al 30 per cento) della Tasi a carico della moglie, quale cousufruttuaria che non ha destinato il bene ad abitazione principale. Anche la Tasi a carico della moglie (per la quale il lettore è tenuto a pagare tra il 10 e il 30 per cento) è commisurata alla metà del valore catastale della casa, ed è dovuta per nove dodicesimi. Per i restanti mesi del 2014 (da ottobre a dicembre), il lettore è usufruttuario per l' intero e, pertanto, doveva pagare la Tasi sull' intero valore catastale della casa, all' aliquota stabilita dal Comune per le abitazioni principali, per tre dodicesimi, senza concorrere più alla Tasi che era a carico della moglie, perché quest' ultima non è più usufruttuaria. [4255][351344] SÌ A UN SOLO MODELLO PER DUE COMPROPRIETARI Sono proprietario di un appartamento abitazione principale in comunione legale con mia moglie, casalinga e, quindi, a carico mio. Per pagare la Tasi, posso compilare solo un solo modello F24 a mio nome, pagando l' intero importo, oppure devo compilare due modelli, uno per il mio 50% e uno a nome di mia moglie per la sua metà? Pietro FinazzoCINISI Il lettore può fare un unico pagamento (attenzione: la scadenza per pagare senza "appesantimenti" era il 16 dicembre), e potrebbe farlo anche se la moglie non fosse a suo carico. In materia di Tasi, l' articolo 1, comma 671, della legge 147/2013, prevede che, «in caso di pluralità di possessori..., essi sono tenuti in solido all' adempimento dell' unica obbligazione tributaria». Ne consegue che il debito pro quota della moglie è anche debito del marito, il quale può Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 13 22 dicembre 2014 Pagina 3 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione estinguere il "proprio" debito complessivo, comprensivo della quota della moglie. Nella delega di versamento il lettore deve indicare anche il codice fiscale della moglie, e specificare nello spazio a ciò riservato («codice identificativo») che si tratta di coobbligato (va scelto il codice 50). A cura di Ezio Maria Pisapia Banche e clienti [4256][351291] RICHIESTA DI DOCUMENTI DA ESAUDIRE IN 90 GIORNI Ho inoltrato alla banca, dove ho un conto corrente, la richiesta di eseguire un bonifico sul conto di un' altra banca (da addebitare sul mio conto), relativamente a un intervento edilizio definibile di "manutenzione ordinaria", che, come tale, fruisce della detrazione del 50 per cento. Nel digitare la data nel punto dei dati identificativi della fattura il bancario ha commesso un errore. Posso, a norma degli articoli 7 e 8 del Dlgs 169/2003, nonché delle Linee guida del 25 ottobre 2007 in materia di trattamento dei dati relativi al rapporto bancaclientela, chiedere alla banca di farmi avere copia dell' ordine di pagamento, a mia firma, a suo tempo inoltrato alla banca e relativo allo stesso bonifico, al fine di esibire all' agenzia delle Entrate in caso di controllo tale documento, recante la data esatta in cui il bonifico in questione fu eseguito? Qual è il termine entro cui la banca dovrebbe, eventualmente, ottemperare? M.M.TERNI Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine, e comunque non oltre novanta giorni dalla propria richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione (articolo 119, comma 4, del Dlgs 385/1993). [4257][350025] IL DIRITTO SI PRESCRIVE NELL' ARCO DI 10 ANNI La banca è obbligata a fornirmi copia del contratto di conto corrente, dietro mia richiesta, anche se il contratto risale agli anni 80? B.G.MODENA In base all' articolo 117 del Dlgs 385/1993 (Tub, testo unico bancario) i contratti «...sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti... Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo». La consegna è attestata mediante sottoscrizione del cliente sull' esemplare del contratto conservato dalla banca (secondo quanto previsto dalle istruzioni di vigilanza della Banca d' Italia). Occorre, poi, sottolineare come in generale il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari abbia la consistenza di diritto soggettivo autonomo, il quale trova fondamento nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto e, per altro verso, nella disposizione di cui all' art. 119, comma 4, del Tub («il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell' amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni»); negli stessi termini si esprimono anche le disposizioni della Banca d' Italia del 29 luglio 2009 in tema di trasparenza e correttezza degli intermediari. Pertanto, se la documentazione contrattuale è antecedente di un oltre decennio alla richiesta, la banca potrà eccepire l' intervenuta prescrizione. Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la copia del contratto di conto corrente, normalmente la banca la fornisce anche se il conto è stato aperto da oltre dieci anni, e ciò in quanto essa costituisce la prova dell' esistenza del rapporto e delle sue condizioni iniziali. A cura di Marco Marinaro Diritto societario [4258][350986] POSSIBILI CASI DI INCOMPATIBILITÀ È compatibile, per l' unico dirigente di una Spa non quotata, essere il segretario generale della fondazione di diritto privato che controlla la società? Si tenga anche conto che in tale ruolo egli è, secondo quanto stabilito in statuto, la seconda carica della fondazione, vicario e sostituto del presidente in caso di sua impossibilità. Se la risposta è positiva, esistono, comunque, limitazioni che questa persona deve osservare nel suo ruolo di dirigente o in quello di segretario generale? N.B.ROMA Il tema dell' incompatibilità tra le figure di segretario generale/presidente vicario di una fondazione e direttore generale di una Spa controllata dalla fondazione stessa viene a configurarsi nella misura in cui siano sovrapponibili le rispettive aree di attività e competenze. Più dettagliatamente, non è possibile dare una indicazione precisa e di merito se non si conoscono gli ambiti di operatività e le eventuali deleghe conferite, però si possono fornire alcuni spunti facendo riferimento alla fattispecie piuttosto frequente rappresentata dal dipendente (qual è appunto il dirigente/direttore generale) che ricopre anche funzioni di amministratore (non è rilevante se nella medesima società o nella società controllante). In linea di principio, le norme vigenti non pongono alcuna preclusione in merito, per cui Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 14 22 dicembre 2014 Pagina 3 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione nulla osta a che un lavoratore subordinato possa ricoprire, contemporaneamente, la carica di amministratore della società di cui è dipendente o della di lei controllante. Nella pratica, tuttavia, l' incompatibilità è destinata a sussistere nei casi in cui le mansioni attribuite nell' ambito del rapporto di lavoro subordinato, formalmente contratto con la società, vengano a sovrapporsi, o addirittura sostanzialmente a coincidere, con le funzioni proprie della carica sociale ricoperta. L' incompatibilità, in altre parole, dipenderà dall' ampiezza dei poteri conferiti alla carica amministrativa e si registrerà più facilmente tanto più sarà maggiore il tasso di incidenza nella gestione esercitabile dall' amministratore. In questo senso, la Cassazione ha escluso la validità di un contratto di lavoro subordinato che si faccia intercorrere tra la società di capitali e l' amministratore unico della medesima. L' indirizzo ha trovato la più autorevole conferma nel pronunciamento delle sezioni unite della Cassazione (sentenza 3 aprile 1989, n. 1589). Seguendo lo stesso criterio, si è esclusa la cumulabilità delle funzioni di amministratore delegato della società e di rapporto di lavoro dirigenziale di natura subordinata (Cassazione 23 novembre 1988, n. 6310; 6 novembre 1990, n. 10369; 25 febbraio 1988, n. 2026). La compatibilità logicogiuridica tra la posizione di amministratore di una società (di persone o di capitali) e quella di lavoratore subordinato della medesima società, o della relativa controllante, poggia sulla possibilità di diversificare le parti del rapporto di lavoro e le corrispondenti attribuzioni, possibilità da escludere in modo assoluto nel caso dell' amministratore unico, il quale assomma in se stesso tutti i poteri di formazione, espressione ed esecuzione della volontà sociale, come pure, ad avviso di questo giudice, nel caso del presidente del consiglio di amministrazione, il quale sia unico rappresentante della società e, quindi, l' unico soggetto abilitato a esprimere in modo rilevante rispetto a terzi (quali dovevano ritenersi anche i lavoratori dipendenti della società) la volontà dell' impresa. [4259][350322] TUTELE DEL COMPROMESSO PER L' ALIENAZIONE DI QUOTE Tizio stipula con Caio un compromesso per l' acquisto delle sue quote in una Srl. Vi sono forme di tutela a favore di Tizio, ad esempio mediante registrazione del compromesso, affinché Caio non possa vendere a terzi le proprie quote, non rispettando questo compromesso? P.G.TORINO Il contratto preliminare assume effetti obbligatori per le parti con la sua sottoscrizione. L' effetto del contratto preliminare è quello di obbligare le parti alla stipula del contratto definitivo. Il preliminare produce in ogni caso effetti obbligatori, consistenti nell' esecuzione di un "facere" per sua natura infungibile, indipendentemente dalla sua avvenuta registrazione, che di per sé non aggiunge nulla rispetto alla sola sottoscrizione. Per quanto concerne la forma del contratto preliminare, l' articolo 1351 del Codice civile prevede che essa sia la medesima che la legge prescrive per quello definitivo (forma per relationem). È necessario, poi, fissare un termine entro il quale stipulare il definitivo: in difetto, poiché si tratta di adempimento dell' obbligo di contrarre e non di termine come elemento essenziale del contratto, le parti, essendo un termine necessario, potranno rivolgersi la giudice, ex articolo 1183 del Codice civile, nell' ordinario periodo decennale di prescrizione. A fronte dell' inadempimento della controparte, è possibile procedere, ad esempio, con: la risoluzione del contratto; l' eccezione d' inadempimento; il risarcimento dei danni subiti. I rimedi concessi in caso di inadempimento potranno essere utilizzati dal promittente acquirente in presenza di vizi o difformità della cosa o di oneri (articolo 1489 del Codice civile), o di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli. In tal caso, il promittente acquirente potrà ottenere che la sentenza diminuisca il prezzo pattuito nel preliminare o condanni il promittente alienante a eliminare i vizi o le difformità. Nello specifico, infine, andrebbe indagata l' esistenza di prelazioni nello statuto della società ceduta. A cura di Albino Leonardi Bilancio e contabilità [4260][350068] RIVENDITA DI AUTOMEZZI CON IL REGIME DEL MARGINE Un imprenditore individuale, che svolge attività di commercio ambulante, ha iscritto sul registro dei beni ammortizzabili un automezzo proveniente dal proprio patrimonio privato. Ha attribuito a tale bene mobile un costo fiscalmente riconosciuto pari a 500 euro, senza effettuare ammortamenti, non potendo fare riferimento al prezzo indicato nell' atto di acquisto, in quanto tale atto riferendosi a molti anni addietro è andato perso. Dovendo vendere tale automezzo, qual è la procedura da seguire? Bisogna emettere fattura? C.C.BENEVENTO Il passaggio di un automezzo dalla sfera privata a quella imprenditoriale equivale, nella sostanza, all' acquisto da un privato. In tal caso, la successiva rivendita Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 15 22 dicembre 2014 Pagina 3 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione del bene andrà assoggettata al regime del margine con metodo "analitico", emettendo la fattura senza l' esposizione distinta dell' imposta ex articolo 36 del Dl 41/1995. L' imprenditore, tuttavia, potrà optare per l' applicazione dell' Iva secondo il regime ordinario, nel caso in cui avesse necessità di recuperare in detrazione l' Iva assolta su eventuali spese incrementative, come, ad esempio, le spese di riparazione o accessorie. Nel regime del margine la base imponibile, ai fini del calcolo dell' imposta, è rappresentata dalla differenza positiva tra il prezzo di vendita e quello di acquisto, aumentato di eventuali spese di riparazione e di quelle accessorie. Nel caso descritto dal quesito, l' automezzo ha un valore di carico di 500 euro (che equivale al prezzo di acquisto). In assenza di altre spese di riparazione o accessorie, e ipotizzando il prezzo di vendita pari a 600 euro, si avrà una differenza positiva di 100 euro, sulla quale si dovrà scorporare l' Iva (pari al 22 per cento). Se la differenza fosse, invece, negativa, non si verserebbe l' Iva, in quanto non si realizzerebbe alcun margine. In sostanza, se il prezzo di vendita è 600 e il prezzo di acquisto è 500, in assenza di spese incrementative la differenza positiva è 100. Su questa somma si scorpora l' Iva da indicare in fattura (100 diviso 1,22, pari a 18,03), ottenendo un imponibile di 81,97 euro. A cura di Massimo Ianni [4261][349272] CONSOLIDATE, NEL QUADRO CG IL REDDITO AGGREGATO Nel 2012 è stata rinnovata l' opzione triennale, ex articoli 117129 del Tuir, per l' adesione al consolidato fiscale nazionale da parte delle società A, capogruppo, controllante totalitaria, e B, partecipata. Nel 2013 A è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, omologata il 10 luglio 2014. Con assemblee del 19 maggio 2014 (della capogruppo) e del 30 maggio 2014 (della partecipata), le società hanno deliberato l' anticipato scioglimento e la messa in liquidazione. Nessun problema per gli adempimenti 2013, mentre per il 2014 le società dovranno presentare dichiarazioni dei redditi riferite ai rispettivi periodi ante liquidazione di durate diverse (per la capogruppo A, 1° gennaio 19 maggio 2014; per la partecipata partecipata B, 1° gennaio30 maggio 2014). Si ravvisano motivi per la non applicabilità o per la interruzione dell' opzione? Alternativamente, come si dovrà comportare la capogruppo agli effetti della compilazione del modello Cnm (consolidato nazionale e mondiale), relativo al consolidato fiscale nazionale (che non pare contemplare il caso)? Mario StassanoCASALMAGGIORE L' articolo 11, comma 7, del Dm 9 giugno 2004, che contiene norme di attuazione del consolidato fiscale, stabilisce che la liquidazione della consolidata o della consolidante non interrompe la tassazione di gruppo (a rigore, il decreto non si pronuncia sull' ipotesi di messa in liquidazione di entrambe le società). Per l' anno in cui ha effetto la messa in liquidazione (2014), il risultato della consolidata da includere nel modello Cnm, come chiarito dalla circolare 53/E/2004, viene determinato in base all' articolo 12, lettera a, del Dm citato e, dunque, attraverso la somma dei redditi e delle perdite del periodo ante messa in liquidazione (1° gennaio e giorno antecedente all' iscrizione della delibera di messa in liquidazione) e del primo periodo di liquidazione. Per indicare questo reddito aggregato, la consolidata utilizza il quadro CG del modello Unico. A cura di Cristina Odorizzi Locazioni [4262][350303] UNA VOLTURA PER L' ALLOGGIO CHE DIVIENE «PROFESSIONALE» Ho affittato a un commercialista un appartamento, senza accatastarlo come ufficio. Ne ho sempre, sbagliando, pagato io la tassa rifiuti e l' inquilino, pur essendosi fortemente avvantaggiato, con molta riluttanza mi ha risarcita. Stanca di questa riluttanza, che adesso credo si stia trasformando in rifiuto, vorrei andare al Comune con il contratto d' affitto per caricargli, con ricadute per lui molto pesanti, l' onere del pagamento della Tari. Ma io cosa rischio? Quando abbiamo registrato, nel 2008, potevo legittimamente affittare un appartamento, nato come abitazione, a un professionista, senza apportare variazioni al Catasto, ma adesso? M.P.PALERMO In termini di diritto privato poiché il conduttore era al corrente della diversa destinazione catastale dei locali non dovrebbero esservi ripercussioni. La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che la diversa destinazione d' uso «...non è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto di locazione sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene secondo la destinazione d' uso convenuta...» (si veda, per tutte, Cassazione, 21 gennaio 2011, n. 1398). In ogni caso, il locatore deve procedere alla voltura catastale da uso abitativo a uso professionale. Infatti, l' agenzia delle Entrate a parte la tassa rifiuti potrebbe applicare sanzioni anche nei confronti della proprietaria. Esemplificativamente, secondo l' articolo 19, comma 15, del Dl 31 maggio 2010, n. 78, Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 16 22 dicembre 2014 Pagina 3 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione applicabile anche alle "proroghe", «la richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l' indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell' applicazione dell' imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dall' articolo 69 del decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010». Dal punto di vista dei tributi locali, nulla vieta alla lettrice di comunicare al Comune che lei non utilizza l' appartamento, occupato dall' inquilino, per ottenere la cancellazione dai ruoli della tassa a suo carico (cosiddetta denuncia di cessazione). Il soggetto tenuto alla tassa sui rifiuti (Tarsu fino al 2012, poi Tares, e dal 2014 Tari) è, di regola, l' inquilino (con suoi personali obblighi di dichiarazione e di versamento), e mai il proprietario in quanto tale, dato che non occupa il locale. Qualche problema può sorgere con l' Imu e con la Tasi (e, per il passato, con l' Ici), perché uno studio professionale (da classificare in categoria catastale A/10) ha, a parità di condizioni, un valore catastale maggiore di un' abitazione (categorie catastali A/2, A/3 eccetera). All' obbligo di denunciare la variazione della destinazione (da abitazione a studio) era tenuta la proprietaria, a norma dell' articolo 20, comma 1, del Rdl 652 del 1939. Per tale omissione la stessa potrebbe incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria da 258 a 2.066 euro (articolo 1, comma 338, della legge 311 del 2004). La questione catastale, però, non ha alcun collegamento con la denuncia di cessazione per la tassa sui rifiuti. A cura di Ezio Maria Pisapia e Matteo Rezzonico [4263][351117] CAMBIALI VALIDE CON AVALLO DEL NUOVO CONDUTTORE A suo tempo ho locato un negozio, il cui conduttore ora ha ceduto l' azienda (panineria) e, con essa, il contratto locativo. Le garanzie da me richieste erano costituite da una fideiussione bancaria irrevocabile a prima richiesta, e da tre cambiali "pagherò" a garanzia per mille euro, debitamente firmate dal conduttore. Tenuto conto che si è concordato l' avallo cambiario da parte del conduttore subentrante, e dato che il contratto scadrà definitivamente tra cinque anni (salvo ulteriori rinnovi), vorrei sapere se tali due garanzie, prestate in origine dal vecchio conduttore, permangono nel tempo e sono sufficienti; oppure mi conviene integrarle con nuove opportune garanzie, fornite direttamente dal nuovo conduttore? T.A.RIMINI Quanto alla fideiussione, in assenza di uno specifico patto contrattuale che preveda l' estensione della "garanzia" fideiussoria, anche in caso di cessione del contratto di locazione (e dell' azienda), a norma dell' articolo 36 della legge 392/1978, salvo esame della fattispecie in concreto e del contratto, la risposta è negativa, nel senso che la fideiussione non dovrebbe garantire eventuali inadempimenti del subconduttore/cessionario. Resta però fermo che il conduttore/cedente se non è liberato dal locatore rimane obbligato in solido con il subconduttore/cessionario, per eventuali inadempimenti (per esempio, morosità), salvo l' obbligo per il locatore/proprietario di costituire preventivamente in mora il secondo (cioè il subconduttore/cessionario). Si veda, per tutte, Cassazione, 11 novembre 2011, n. 23557, secondo cui, «in caso di cessione del contratto (contestualmente alla cessione dell' azienda), effettuata ai sensi della legge 392 del 1978, articolo 36, tra il cedente e il cessionario divenuto successivo conduttore dell' immobile, esiste un vincolo di responsabilità sussidiaria, caratterizzata dal "beneficium: ordinis", che consente, perciò, al locatore ceduto, che non abbia liberato il cedente, anche nel caso di opponibilità della cessione, di agire contro quest' ultimo per l' adempimento delle obbligazioni principali del sudddetto contratto, dopo che si sia consumato l' inadempimento di detto nuovo conduttore, per la cui constatazione è sufficiente la costituzione in mora» (in senso conforme, tra le altre, Tribunale di Milano, sezione XIII civile, 6 febbraio 2013, n. 1724). In tale contesto, è dunque opportuno farsi rilasciare una fideiussione anche dal subconduttore/cessionario. Quanto alle tre cambiali, l' avallo da parte del subconduttore/cessionario salvo verifica della data di scadenza costituisce, invece, una ulteriore fonte di garanzia per il locatore/creditore. [4264][350973] SE LA PISCINA È PRIVA DI CERTIFICAZIONI Un privato intende concedere in locazione a un altro privato una villetta unifamiliare, con giardino e piscina. La piscina, realizzata 20 anni fa, era stata regolarmente denunciata in Comune, ma è sprovvista di certificazioni. Il locatore può concedere, insieme con la locazione dell' immobile, anche l' uso della Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 17 22 dicembre 2014 Pagina 3 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione piscina oppure è obbligato a una preventiva certificazione e al collaudo della stessa? P.G.TORINO Ancorché l' articolo 1575, numero 1, del Codice civile faccia obbligo al locatore di consegnare il bene in buono stato di manutenzione, nulla vieta alle parti di dare atto nel contratto nell' ambito dei poteri di autonomia, di cui all' articolo 1322 del Codice civile che la piscina non è in buono stato di manutenzione (oppure manca del necessario collaudo), e che eventuali opere necessarie al ripristino della sua funzionalità e alla sua manutenzione sono a esclusivo carico del conduttore. La pattuizione è legittima sia che l' immobile rientri nell' ambito di applicazione della legge 431/1998 (locazioni cosiddette libere, ex articolo 2, comma 1, con durata di quattro anni più quattro), sia che ne fuoriesca a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera a, della legge 431/1998. In proposito, si evidenzia che per l' articolo 1, comma 2, lettera a, della legge 431/1998, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4bis, 7, 8 e 13, della legge stessa non si applicano alle "abitazioni in ville", con categoria catastale A/8. [4265] [350609] PER IL «3+2» NON SERVE SPOSTARE LA RESIDENZA Vorrei sapere se per i contratti di locazione a uso abitativo ex legge 9 dicembre 1998, n. 431, stipulati per la durata di tre anni più due, è necessario che il conduttore trasferisca la propria residenza nel Comune in cui sorge l' immobile oggetto del contratto. D.F.CREMA Se abbiamo ben compreso, il lettore fa riferimento ai contratti stipulati a norma dell' articolo 2, comma 3, della legge 431/1998 (cosiddetti contratti a canone concordato, con durata di tre anni più due) secondo cui, «in alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall' articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative...». Per tale tipologia di locazioni, non risulta che sia necessario il trasferimento, da parte del conduttore, della residenza all' interno dell' immobile (o nel territorio del Comune ove l' immobile stesso è ubicato). Non risulta, in particolare, una specifica disposizione in questo senso, né nella legge 431/1998, e neppure nel decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2002, n. 10774. In tale contesto ci si limita, per completezza, a evidenziare che l' articolo 15 del contratto tipo, per le proprietà individuali, allegato A al citato Dm 30 dicembre 2002 dispone che «a tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l' ufficio di segreteria del Comune ove è situato l' immobile locato». Ma si ritiene che questo patto non comporti un obbligo di trasferimento della residenza. A cura di Matteo Rezzonico [4266][351110] NON «FA» IMPRESA L' AFFITTO DI UN ALLOGGIO TURISTICO Vorrei acquistare un appartamento per affittarlo come casa vacanza. Quali sono le norme che regolano questo tipo di attività? È necessario aprire una partita Iva? Preciso che l' abitazione in questione si trova in Puglia. V.N.LECCE Secondo la legge della Regione Puglia n. 11 del 1999, sono case e appartamenti per vacanza gli immobili gestiti in forma imprenditoriale, e non occasionale, per l' affitto ai turisti, composti da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici e cucina, e collocati anche in più complessi immobiliari. Se si loca l' appartamento senza continuità, occasionalmente, senza pubblicità su siti turistici dedicati, senza servizi accessori, si evita la necessità di adempiere agli obblighi fiscali relativi a un' attività imprenditoriale. È, poi, da ritenere che la locazione di un solo appartamento, anche se posto in località turistica, non costituisca attività imprenditoriale. Diverso è il discorso per i bed and breakfast (b&b), regolati, in Puglia, dalla legge regionale 27 del 2013. La norma regionale definisce b&b a conduzione familiare l' attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione in non più di tre camere e nove posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, compresa l' eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, senza la fornitura di servizi aggiuntivi. L' attività di b&b a conduzione familiare può essere fornita per un minimo di 90 e un massimo di 270 giorni l' anno. [4267][350952] RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON ATTESTATO ALLE ENTRATE Per la risoluzione del contratto di affitto basta pagare (30 giorni prima, tramite F24) 67 euro o Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 18 22 dicembre 2014 Pagina 3 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione si deve anche portare la copia dell' avvenuto pagamento all' agenzia delle Entrate dove è stato registrato l' affitto? Angela AlaROMA Per comunicare correttamente l' avvenuta risoluzione del contratto di locazione è necessario, oltre che provvedere al pagamento dell' imposta di 67 euro con il modello F24, presentare il relativo attestato all' agenzia delle Entrate unitamente al modello Rli, riportando l' indicazione nella casella "Adempimenti successivi" del codice 4, "Risoluzione contratto". [4268][350793] SFRATTO PER MOROSITÀ A CHI NON PAGA RATE CONDOMINIALI Se un inquilino non paga le rate condominiali di sua spettanza, può essere passibile di sfratto per morosità da parte del proprietario, tenendo anche conto che sul contratto locativo lo stesso si impegnava a versare le quote a lui spettanti? Se sul contratto tale clausola non fosse presente, le cose cambierebbero? M.S.TOLENTINO Se il contratto di locazione è relativo a un immobile abitativo e contiene l' impegno del conduttore a rimborsare gli oneri accessori, qualora lo scoperto degli stessi superi le due mensilità di canone, il locatore può chiedere la risoluzione del contratto per morosità (articolo 5 della legge 392 del 1978, "equo canone"). Qualora, invece, si tratti di locazione a uso diverso, l' incidenza dello scoperto per oneri accessori può portare alla risoluzione del rapporto, dovendosi valutare la rilevanza di tale inadempimento . Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 19 22 dicembre 2014 Pagina 3 Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione Chi vince e chi perde con la legge di Stabilità: il bilancio per famiglie, imprese e autonomi. Tasse, tagli e bonus: il conto della manovra Stabilizzati gli 80 euro, stretta su minimi e fatture alla Pa. La legge di Stabilità nella versione definitiva lascia sul terreno vincitori e vinti. Premiate le famiglie dei dipendenti con il bonus di 80 euro, ma anche le imprese che incassano la detassazione dell' Irap sul lavoro (sia pure con qualche ombra), restano però la stretta sull' Iva nelle fatture verso la Pa e le penalizzazioni per i nuovi minimi, con l' ulteriore tetto per chi svolge una doppia attività di lavoro autonomo e dipendente. Servizi pagine 2 e 3 «Non siamo perfetti, ma cerchiamo di fare le cose», ha detto venerdì scorso alle agenzie il premier Matteo Renzi, mentre le ore passavano e il testo del maxiemendamento tardava ad arrivare. Se il Governo non è perfetto, che dire della sua legge di Stabilità per il 2015? Manovra che taglia le tasse, manovra che stabilizza il bonus da 80 euro, recita la versione ufficiale. Al di là del giudizio generale che spesso può essere dato solo a consuntivo, dopo aver misurato l' effetto concreto delle diverse misure ogni legge di Stabilità ha i suoi vincitori e vinti "del giorno dopo". Categorie, soggetti, lobby chiamati a fare i conti con maggiori o minori imposte, fondi tagliati o stanziati, regole di favore o restrittive. Il quadro completo è riportato in queste pagine. Tra i vincitori ci sono sicuramente i beneficiari del bonus da 80 euro, confermato dalla manovra, anche se alla fine sono mancate le risorse per la sua estensione. Accanto a loro ci sono i 330mila beneficiari del bonus bebè, che hanno visto la riduzione della soglia d' accesso a un Isee di 25mila euro rispetto ai 90mila euro di reddito inizialmente previsti. Le famiglie incassano anche un altro anno con la proroga dei bonus sulle ristrutturazioni edilizie, il risparmio energetico e l' acquisto di mobili ed elettrodomestici: tutte misure che daranno una boccata d' ossigeno anche a due settori industriali (l' edilizia e l' arredo) già duramente colpiti dalla crisi. Stop, inoltre, ai rincari sul canone Rai e via libera all' Iva agevolata al 4% sugli ebook . Di segno opposto, il cambio d' aliquota per il pellet, che passa (tra le proteste) dal 10 al 22 per cento. Lascia un po' l' amaro in bocca, invece, l' applicazione della tassazione ordinaria al Tfr anticipato in busta paga: una misura destinata ad aiutare famiglie in difficoltà o comunque bisognose di denaro, sconta un prelievo pesante (si veda a pagina 5). Per imprese e autonomi, invece, è decisamente positiva la detassazione dell' Irap sul costo del lavoro, Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 20 22 dicembre 2014 Pagina 3 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione che da anni pesa sulla competitività delle imprese italiane, anche se la decorrenza dal 2015 fa sì che gli effetti di cassa non saranno immediati. Scatterà da subito, invece, l' eliminazione del taglio delle aliquote Irap, introdotto la scorsa primavera. Altra misura destinata a far discutere, lo split payment , per cui in pratica i fornitori della Pa saranno pagati al netto dell' Iva. Rispetto al disegno di legge iniziale, inoltre, non sono arrivate particolari aperture sul regime forfettizzato per gli autonomi e le miniimprese, destinato a sostituire i minimi dal 2015: restano i limiti di reddito inizialmente previsti tra cui quello di 15mila euro per i professionisti e si aggiunge un limite extra per chi, oltre al lavoro autonomo, incassa anche redditi di lavoro dipendente o di pensione. In Norme e tributi pagina 27 Legge di Stabilità 2015: cosa cambia per gli enti locali © RIPRODUZIONE RISERVATA Pagina a cura di Cristiano Dell' Oste Michela Finizio Giovanni Parente. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 21 22 dicembre 2014 Pagina 4 Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione Sisma 2012: sì al credito d' imposta Sisma 2012: sì al credito d' imposta Provvedimento agenzia Entrate 28 novembre 2014 Eventi sismici di maggio 2012 Credito d' imposta Riapertura dei termini. Riaperti, dal 1° dicembre al 29 dicembre 2014, i termini di presentazione della richiesta di attribuzione del credito d' imposta a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, previsto dall' articolo 67octies del Dl 83/2012, convertito con modifiche dalla legge 134/2012, relativa ai costi sostenuti negli anni 2012 e 2013. La richiesta, redatta sul modello approvato con il provvedimento agenzia Entrate 11 aprile 2014 può essere presentata dalle imprese e dai lavoratori autonomi in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 67octies, come modificato dall' articolo 1, comma 9septies del Dl 74/2014, convertito con modifiche dalla legge 93/2014, per chiedere l' attribuzione del credito d' imposta per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni distrutti o danneggiati nonché per la realizzazione degli interventi di miglioramento sismico degli edifici. Restano peraltro valide le richieste presentate entro il 30 giugno scorso, ai sensi dell' evidenziato provvedimento agenzia Entrate 11 aprile 2014, ma coloro i quali hanno già presentato istanza entro il 30 giugno possono comunque sostituire la richiesta presentando una nuova domanda nei termini sopra indicati in via telematica. In merito ai criteri ed alle modalità di attribuzione delle risorse disponibili, si dispone che la misura del credito d' imposta spettante a ciascun soggetto che ha presentato la richiesta nel 2014 è determinata sulla base del rapporto tra l' ammontare delle risorse stanziate e l' ammontare complessivo del credito d' imposta risultante dalle domande validamente trasmesse dal 14 aprile al 30 giugno e dal 1° dicembre al 29 dicembre 2014. La misura del credito d' imposta spettante è resa nota con provvedimento del Direttore dell' agenzia delle Entrate pubblicato nel sito Internet www.agenziaentrate.it. «Sito agenzia Entrate» 28 novembre 2014 «Il Sole24 Ore» 29 novembre 2014 Decreto «Semplificazioni fiscali» Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 Decreto «Semplificazioni fiscali». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Dlgs 175/2014 (decreto «Semplificazioni fiscali»), in vigore dal 13 dicembre scorso. Le principali novità introdotte riguardano, per le persone fisiche, la messa a disposizione da parte dell' agenzia delle Entrate ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati della dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell' anno precedente, che può essere accettata o modificata, la modifica dei termini di presentazione dei modelli 730, precompilati o meno, al proprio sostituto d' imposta, ad un Caf o a un professionista abilitato, fissati al 7 luglio, l' eliminazione dell' obbligo della Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 22 22 dicembre 2014 Pagina 4 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione comunicazione alle Entrate relativamente ai lavori che proseguono per più periodi d' imposta ai fini della detrazione Irpef delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici e, a decorrere dal periodo d' imposta in corso al 31 dicembre 2015, le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Le principali disposizioni contenute nel decreto in tema di Ires e società si riferiscono ai termini per esercitare l' opzione per i regimi della trasparenza fiscale, del consolidato fiscale, della tonnage tax e di quello che permette di determinare il valore della produzione netta ai fini Irap per le società di persone e le imprese individuali secondo le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali, alla modifica del presupposto per l' applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, inoltre, la comunicazione «black list» avrà cadenza annuale ed il limite al di sotto del quale è previsto l' esonero da tale adempimento è fissato a 10 mila euro. Inoltre, è previsto che, ai soli fini della liquidazione, dell' accertamento, del contenzioso e della riscossione dei tributi, l' estinzione della società avrà effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. In materia di Iva, le principali novità contenute nel decreto «Semplificazioni fiscali» riguardano l' ammontare dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento, possibili fino a 15 mila euro, l' assenza di limiti all' ammontare dei rimborsi ottenibili dai contribuenti non a rischio che presentino solo la dichiarazione con visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l' individuazione delle ipotesi di rischio che rendono necessaria la garanzia a favore dello Stato, le modalità di invio telematico delle lettere d' intento, che dovrà essere effettuato dall' esportatore abituale che voglia usufruire del regime di non imponibilità Iva, l' autorizzazione all' effettuazione di operazioni intracomunitarie, l' adeguamento del limiti, già previsto dal Dpr 917/1986, a 50 euro per l' acquisto di beni omaggio con Iva detraibile e il limite per considerare fuori campo Iva cessioni e prestazioni gratuite, nonché l' allineamento Ivaregistro della definizione di «prima casa», in quanto non possono beneficiare dell' agevolazione i fabbricati oggetti di atti imponibili Iva che rientrino nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Infine, il decreto esonera dalla presentazione della dichiarazione di successione il coniuge e i parenti in linea retta laddove l' eredità abbia un valore non superiore a 100 mila euro e non comprenda immobili o diritti reali immobiliari, viene eliminato l' obbligo di allegazione di documenti originali alla dichiarazione di successione e non è più necessario presentare una dichiarazione di successione integrativa in caso di mutamento della devoluzione ereditaria in seguito all' erogazione di rimborsi fiscali. «Gazzetta Ufficiale» 28 novembre 2014, n. 277 «Il Sole24 Ore» 29 novembre, 3, 4 e7 dicembre 2014 Enti no profit Risoluzione agenzia Entrate 19 novembre 2014, n. 102/E Enti e associazioni sportive dilettantistiche Tracciabilità dei pagamenti Applicabilità anche alle associazioni senza fini di lucro e alle proloco. L' articolo 25, comma 5 della legge 133/1999 [CFF 2 5744], stabilisce l' obbligo di tracciabilità dei versamenti di importo superiore a 516,46 euro a favore di società, enti e associazioni sportive dilettantistiche, in modo da garantire efficaci controlli da parte dell' Amministrazione finanziaria. Pur non menzionando espressamente le proloco e le altre associazioni senza scopo di lucro, ricollegando tale disposizione il rispetto di specifiche modalità di pagamento e versamento alla possibilità di continuare ad applicare le disposizioni agevolative di cui alla legge 398/1991, deve desumersi che il Legislatore abbia voluto estendere tale norma agli enti che abbiano optato per l' applicazione della legge citata. L' articolo 25, comma 5 della legge 133/1999 si applica quindi agli enti che siano anche destinatari delle disposizioni di cui alla citata legge, a prescindere dalla circostanza che agli stessi risultino o meno espressamente applicabili anche delle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche, e in particolare anche alle associazioni senza fini di lucro e alle proloco, in quanto destinatarie appunto del regime fiscale di cui alla legge 398/1991. Qualora vengano meno nel corso dell' anno i presupposti per l' applicazione di quest' ultimo regime speciale, compreso il requisito della tracciabilità dei pagamenti, l' applicazione del tributo con il regime ordinario deve avvenire dal mese successivo a quello in cui sono venuti meno i suddetti requisiti. «Il Sole24 Ore» 20 novembre 2014 Imposte dirette Risoluzione agenzia Entrate 3 dicembre 2014, n. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 23 22 dicembre 2014 Pagina 4 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione 107/E Contributi assistenziali versati a un Fondo integrativo del Ssn Deducibilità. Forniti chiarimenti in merito alla deducibilità, ex articolo 10, comma 1, lettera eter) del Dpr 917/1986 [CFF 2 5110], dei contributi versati da un lavoratore autonomo ad un Fondo XY integrativo del Ssn iscritto all' Anagrafe dei fondi sanitari nella sezione riservata ai fondi operanti ai sensi dell' articolo 51, comma 2, lettera a) del Dpr 917/1986 [CFF 2 5151]. Alla luce di quanto previsto dalle citate norme, dal Dm Salute 31 marzo 2008, attuativo delle stesse, nonché del parere reso in materia dal Ministero della salute, l' agenzia delle Entrate ritiene che il sopra citato Fondo non rientri tra quelli integrativi del Ssn, ex articolo 9 del Dlgs 502/1992, e che non sia possibile dedurre dal reddito complessivo, ai sensi dell' articolo 10, comma 1, lettera eter) del Dpr 917/1986, i contributi versati a tale Fondo. Pertanto, rimane ferma l' indeducibilità di tali contributi, ex articolo 51, comma 2, lettera a) del Dpr 917/1986. «Il Sole24 Ore» 4 dicembre 2014 Risoluzione agenzia Entrate 3 dicembre 2014, n. 108/E Erogazioni liberali in denaro ad articolazioni regionali di partiti politici Detraibilità. In relazione alle detrazioni per le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore di partiti politici iscritti nell' apposito Registro, di cui all' articolo 11 del Dl 149/2013, convertito con modifiche dalla legge 13/2014 [CFF 2 6261], la risoluzione afferma che rimane valido l' orientamento espresso in materia dalla Rm 20 maggio 2008, n. 205/E. Di conseguenza, è ammissibile ai fini della detrazione l' erogazione liberale in denaro effettuata direttamente nei confronti dell' articolazione regionale di un partito o movimento politico iscritto entro la fine dell' esercizio nel Registro di cui sopra. Il versamento deve essere eseguito tramite banca o ufficio postale o tramite gli altri sistemi di pagamento di cui all' articolo 23 del Dlgs 241/1997 [CFF 2 7424], o secondo ulteriori modalità che consentano di garantire la tracciabilità dell' operazione e l' esatta identificazione del suo autore e permettano all' Amministrazione finanziaria di effettuare efficaci controlli. Tali modalità potranno essere stabilite tramite decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze, attualmente non ancora emanato, per cui la risoluzione fa salva l' applicazione delle diverse disposizioni che tale decreto dovesse contenere. «Il Sole24 Ore» 4 dicembre 2014 Le tasse sui marchi con F24 Riscossione Provvedimento agenzia Entrate 20 novembre 2014 Proprietà industriale e concessioni governative sui marchi Estensione del versamento tramite modelli F24 e F24 Enti pubblici. Esteso il versamento tramite modello F24 ai diritti relativi ai titoli di proprietà industriale di cui all' articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del Dm 2 aprile 2007, e alle tasse sulle concessioni governative sui marchi di cui alla Tariffa allegata al Dpr 641/1972. I soggetti titolari di partita Iva presentano il modello F24 esclusivamente con modalità telematica, mentre i soggetti non titolari di partita Iva, per i versamenti di importo pari o inferiore a mille euro, possono presentarlo anche presso le banche, Poste italiane S.p.a. e gli agenti della riscossione. Inoltre, per i versamenti dei diritti di cui sopra, gli Enti pubblici di cui al provvedimento agenzia Entrate 8 novembre 2007 e 23 marzo 2009 potranno utilizzare il modello F24 Enti pubblici, esclusivamente con modalità telematiche. La Direzione generale per la lotta alla contraffazione Uibm, del ministero dello Sviluppo economico, comunicherà all' agenzia delle Entrate la data fissata per l' avvio del nuovo deposito telematico, a partire dalla quale avranno effetto le disposizioni del presente provvedimento, anche ai fini dell' emanazione di una risoluzione con i codici tributo necessari. «Gazzetta Ufficiale» 3 dicembre 2014, n. 281 Decreto ministeriale 1° dicembre 2014 Eventi alluvionali di ottobre in Liguria e altre zone del Nord Italia Sospensione versamenti ed adempimenti tributari Integrazioni. Disposta, con decreto, l' integrazione dell' elenco allegato al Dm 20 ottobre 2014 relativo alla sospensione, prevista dall' articolo 9, comma 2 della legge 212/2000 [CFF 2 6723], dei termini per l' adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici di ottobre 2014 verificatisi in Liguria, Piemonte, EmiliaRomagna, Toscana, Veneto e FriuliVenezia Giulia. Tale integrazione riguarda, in particolare, alcuni Comuni situati nelle Province di Grosseto, Livorno, Pisa, Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 24 22 dicembre 2014 Pagina 4 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione Massa Carrara, Belluno, Padova, Rovigo e Venezia. «Gazzetta Ufficiale» 2 dicembre 2014, n. 280 Tari Risoluzione dipartimento Finanze 9 dicembre 2014, n. 2/DF Tari Determinazione della superficie tassabile. Sono stati forniti chiarimenti in merito all' applicazione della Tassa sui rifiuti (Tari) agli immobili nei quali viene svolta un' attività industriale di produzione di manufatti in acciaio. Specificamente, tali aree produttive insistono su superfici molto vaste, occupate da capannoni industriali e da aree scoperte, asservite al ciclo produttivo, che sono parte integrante dello stesso in quanto si tratta di superfici adibite allo stoccaggio di materie prime, magazzini intermedi di produzione nonché adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti. Al riguardo, la risoluzione precisa che i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti non devono essere considerati tassabili poiché produttivi di rifiuti speciali. Allo stesso modo, sono escluse dall' applicazione della Tari le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, qualora siano asservite al ciclo produttivo. «Il Sole24 Ore»10 dicembre 2014. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 25 22 dicembre 2014 Pagina 7 Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione Agenzia unica, un puzzle di difficile incastro L' ANALISI «Il cavallo non beve». Potremmo riadattare il vecchio motto usato dagli economisti per commentare i risultati degli investimenti di questi anni per riconoscere, a vario titolo, incentivi per creare lavoro. Tutte le misure progettate per stimolare nuove assunzioni non hanno creato un vero beneficio al mercato del lavoro, ma si sono risolte in un rimborso, spesso posticipato nel tempo, a datori di lavoro che avevano già deciso di assumere. La situazione è ancora più deficitaria se si analizzano le misure per ricollocare chi ha perso il lavoro e i tentativi di collegare i bonus all' effettiva partecipazione a misure di politica attiva. Le ragioni di questo insuccesso sono tante. Il primo motivo è concettuale: come ripeteva spesso Marco Biagi, nessun incentivo economico può bilanciare un disincentivo normativo, e quindi bisogna rimuovere innanzitutto questi ultimi, per favorire la creazione di lavoro. Un reticolo disordinato, caotico e in continua evoluzione di norme, contratti collettivi, circolari, decreti ministeriali, leggi regionali e prassi amministrative coopera ogni giorno verso l' unico obiettivo di creare procedure, spesso insensate, da rispettare, a costo di pesanti sanzioni. È illusorio pensare che bastino poche migliaia di euro per rimuovere la ritrosia e la diffidenza verso il lavoro che genera questa situazione. Questa vera e propria emergenza normativa sembra essere stata compresa dal Jobs act, nella parte in cui è prevista l' emanazione di un testo unico semplificato del lavoro e, più in generale, la riduzione delle procedure. Tuttavia, è ancora presto per cantare vittoria, considerato che sono state varante tante presunte semplificazioni che, di fatto, si sono risolte nella mera sostituzione di regole complesse con regole altrettanto complesse. C' è poi un altro problema, più specifico, che attiene al rapporto tra politiche attive e passive. Nella stragrande maggioranza dei paesi europei, chi ha perso o sta per perdere il lavoro e, per questo motivo, riceve un ammortizzatore sociale pubblico, si rivolge a un centro per l' impiego, dove lo stesso ufficio eroga il sussidio e, contestualmente, definisce le "misure" per ricollocarsi. Nel nostro sistema, le politiche passive sono in mano a un soggetto gestito a livello nazionale (l' Inps), le politiche passive sono regolate dalle Regioni, e sono gestite dalle Province. È un meccanismo che già nasce come scoordinato e, quindi, "perdente". Anche su questo aspetto il Jobs act si ripromette di intervenire, ma il rischio che l' incertezza, aumenti, è concreto, a causa di un quadro istituzionale in fase di cambiamento. La legge delega ipotizza una nuova centralizzazione dei compiti, anche gestionali, in tema di politiche Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 26 22 dicembre 2014 Pagina 7 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione attive, mediante la costituzione di un' agenzia nazionale per l' occupazione. Questa misura sarebbe pienamente giustificata dagli insuccessi delle Regioni di questi anni (non tutte, a onor del vero, ci sono state anche realtà di assoluta eccellenza) ma sarebbe difficilmente coerente con una norma costituzionale, l' articolo 117, che probabilmente cambierà, ma solo tra uno o due anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA Giampiero Falasca. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 27 22 dicembre 2014 Pagina 7 Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione Jobs act. Politiche attive, crollano i beneficiari Apprendisti, disoccupati di lunga durata o in mobilità: dal 2009 i «ricollocati» sono scesi di oltre un quinto. Dal contratto di "ricollocazione" al riordino degli incentivi per chi assume. Dal debutto dell' Agenzia nazionale per l' occupazione al rafforzamento delle sinergie tra servizi pubblici, privati, scuole, università, enti non profit. Non ci sono solo contratto a tutele crescenti e articolo 18 (per cui sono in rampa di lancio le prime misure attuative, attese al Consiglio dei ministri di dopodomani):?il Jobs act (legge 183/2014) ha riaperto il cantiere anche sulle politiche attive per il lavoro, tallone d' Achille del nostro Paese sullo scacchiere europeo. L' Italia destina l' 1,61% del Pil ai sussidi passivi di sostegno al reddito, ma quasi nulla ai servizi per l' impiego e appena lo 0,35% alle politiche attive, mentre gli altri big della Ue spendono, in termini relativi, dalle quattro alle dieci volte più di noi in servizi per l' impiego, e circa il doppio in politiche attive. Un fronte su cui si accumulano ritardi. Dopo la registrazione alla Corte dei conti del 9 dicembre scorso, è in attesa di pubblicazione con circa nove mesi di ritardo il decreto che istituisce il Fondo per le politiche attive del lavoro, in attuazione della legge di stabilità dell' anno scorso. Verrà così sdoganato il "magro" tesoretto di 15 milioni per il 2014 e di 20, rispettivamente, per il 2015 e 2016, da destinare a iniziative, anche sperimentali, per il reinserimento di disoccupati o beneficiari di ammortizzatori sociali, anche in deroga. Le risorse del fondo potranno essere utilizzate, anche, per sperimentare il contratto di ricollocazione (disciplinato, per esempio, nel Lazio), che prevede una stretta partnership tra centri per l' impiego e agenzie per il lavoro nell' assistenza ai disoccupati per ritrovare un posto, con il pagamento del servizio da parte della Regione a risultato avvenuto. Una nuova formula su cui la Conferenza delle Regioni ha chiesto di regolamentare in sede regionale la definizione e i contenuti, visto che nel nostro ordinamento non c' è alcuna definizione di questo contratto. Tra le possibili novità che potrebbero trovare posto in uno dei decreti delegati del Jobs act c' è quella di assegnare una fetta del contributo Aspi (si ipotizza il 50%), che resterà invariato, a un fondo gestito dall' Inps e destinato al contratto di ricollocazione (si veda Il Sole 24 Ore del 16 dicembre). Lo scenario su cui si inseriranno le nuove misure ha più ombre che luci: secondo il report realizzato dal centro studi Datalavoro sull' archivio Inps, il trend è in continuo peggioramento e sono ormai scesi sotto la soglia del milione (986mila nel 2013) i lavoratori che in un anno, grazie a uno degli incentivi previsti Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 28 22 dicembre 2014 Pagina 7 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione per nuove assunzioni o stabilizzazioni di rapporti di lavoro (le politiche attive catalogate dall' istituto di previdenza), hanno trovato un impiego o migliorato la propria condizione occupazionale. Rispetto al 2012 il numero medio annuo di beneficiari è diminuito del 12%, ma se si guarda al 2009, la flessione è del 21% circa: in quell' anno i beneficiari erano oltre 1,2 milioni, circa 260mila in più degli attuali. A essere più penalizzati dal flop sono i giovani con meno di 35 anni, in maggioranza apprendisti, ma anche disoccupati di lunga durata. Guardando la carta d' identità, a utilizzare di meno gli incentivi all' assunzione sono stati esclusivamente gli under 35, con una flessione del 18% rispetto al 2012 e del 31% sul 2009. In picchiata gli apprendisti (24%) e i disoccupati da oltre 24 mesi (14%). L' assunzione di questi ultimi (nel 2014 sono arrivate all' Inps 142mila richieste) peraltro dal 2015 non darà più diritto a "sconti" perché il bonus viene cancellato dalla legge di stabilità. I giovani comunque continuano a rappresentare la maggioranza dei beneficiari di politiche attive: sono il 72% del totale. Ma perdono terreno a vantaggio dei senior , che aumentano sia rispetto al 2012 (+8%) sia sul 2009 (+26%): l' incremento è da imputare totalmente alle assunzioni agevolate a tempo indeterminato, in crescita del 42 per cento. Il trend negativo, poi, emerge su tutto il territorio nazionale: se è vero che quasi il 40% dei beneficiari lavora al Sud (naturale effetto dei maggiori livelli di disoccupazione, anche di lunga durata, nonché del fatto che alcune tipologie di incentivo sono maggiormente premianti se applicati nel Mezzogiorno), le diminuzioni più rilevanti si sono verificate nell' ultimo anno nel NordEst (16%) e rispetto al 2009 nel Centro (24%). © RIPRODUZIONE RISERVATA Francesca Barbieri Il numero di beneficiari nel 2013 di politiche attive e la variazione rispetto al 2009. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 29 22 dicembre 2014 Pagina 8 Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione L' ANALISI. Tecnici e cittadini in prima linea di Mirco Mion Superato il primo scoglio, con il decreto che sancisce la nascita delle commissioni censuarie, è necessario procedere affrontando spediti la seconda fase strategica della riforma del catasto: la revisione degli estimi dei fabbricati. Continua pagina 8 L' ANALISI Continua da pagina 1 Approntare un processo di acquisizione dei dati per il corretto funzionamento delle funzioni statistiche espresse nella legge delega, atte a determinare il valore patrimoniale medio ordinario e la rendita media ordinaria, non è solo strategico ma determinante per la buona riuscita dell' intera operazione. Altrettanto cruciale sarà la durata della raccolta delle informazioni che se adeguatamente supportata dal principio del "fisco amico" ridurrebbe notevolmente i tempi di attuazione della riforma, fino anche a un minimo di duetre anni contro i paventati cinquesei, permettendo al Governo centrale, ma soprattutto agli enti locali, di disporre di dati aggiornati sul patrimonio immobiliare e realizzare finalmente «un sistema fiscale più equo». Se si considera altresì quanto previsto dall' articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23/2014, per il quale occorre «prevedere strumenti, da porre a disposizione dei Comuni e dell' agenzia delle Entrate, atti a facilitare l' individuazione e, eventualmente, il corretto classamento degli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto...» si comprende che il processo di acquisizione dei dati dovrebbe avvenire attraverso un «rilievo asseverato», redatto da un tecnico incaricato dal proprietario che asseveri i dati rilevati e li trasmetta telematicamente alla nuova banca dati del catasto fabbricati. Il «rilievo asseverato» dovrà quindi consentire l' acquisizione diretta di tutte le informazioni estrinseche e intrinseche degli immobili. Ma non solo: il tecnico che assevera le informazioni sulle caratteristiche di un' unità immobiliare risponderebbe così penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti. D' altra parte, proprio il reperimento delle informazioni con cui alimentare gli algoritmi sarà la questione centrale della riforma. Strategico sarà anche il coinvolgimento attivo dei cittadini anch' esso prospettato dalla delega con i proprietari che potrebbero richiedere l' intervento, dietro un "compenso convenzionato", di un professionista abilitato a redigere la perizia e godere contestualmente di un' agevolazione fiscale sull' importo pagato. I contribuenti otterrebbero, grazie a un fisco realmente amico, un doppio risultato: risparmio e un corretto, e non impugnabile, accatastamento. Nello specifico si potrebbe utilizzare quale leva fiscale una detrazione d' imposta fissa, che permetterà Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 30 22 dicembre 2014 Pagina 8 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione al contribuente di conoscere esattamente quanto potrà essere il bonus fiscale che gli spetterà per singola unità immobiliare. Oltretutto, una detrazione fissa permetterebbe il recupero fiscale anche in caso di insufficiente capienza. Presidente Associazione dei geometri fiscalisti (Agefis) © RIPRODUZIONE RISERVATA MircoMion. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 31 22 dicembre 2014 Pagina 12 Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione STRATEGIE ANTIDISOCCUPAZIONE. Ai giovani si dà poca Garanzia Risultati modesti a causa di troppi filtri burocratici e limitazioni. Il ministro Giuliano Poletti ha dichiarato di voler apportare correttivi a Garanzia giovani per aiutare di più l' occupazione. «Bene le aperture del Governo. Non è un mistero, infatti, che il primo bilancio del programma Ue, finanziato fino al 2015 con 1,5 miliardi di euro, sia stato finora piuttosto modesto. E soprattutto poco attrattivo per le imprese». Il problema, spiega al Sole 24 Ore il direttore generale di Assolombarda, Michele Angelo Verna, è che Youth Guarantee è stata lanciata con una parola chiave: «occupabilità», come espressamente indicato nelle raccomandazioni europee, con l' obiettivo, cioè, di «offrire una risposta ai ragazzi al di sotto dei 25 anni, che ogni anno si affacciano sul mercato del lavoro dopo la conclusione degli studi, rafforzandone le competenze a vantaggio delle opportunità di un impiego». E invece cosa è successo? Che il programma è stato esteso anche agli under 29 «Neet», «snaturandone così l' obiettivo iniziale e, nei fatti, rivolgendo Garanzia giovani esclusivamente ai ragazzi con maggiori difficoltà a entrare a contatto con le aziende», spiega Verna. E i numeri, purtroppo, stanno parlando chiaro: finora da maggio 2014, quando è partito il piano Ue anti disoccupazione, le opportunità di lavoro rese disponibili sono state 27.094, pari ad appena 38.528 posti, sufficienti a coprire solo l' 11% degli iscritti complessivi (poco più di 355mila under 29) e l' 1,6% dei «Neet» stimati dall' Istat (oltre 2,4 milioni). È chiaro che c' è stato anche un problema di «execution», ancor più grave considerato che qui siamo in presenza di un piano europeo largamente finanziato (degli 1,5 miliardi a disposizione, infatti, oltre 1,1 miliardi arrivano direttamente da Bruxelles, poi c' è il cofinanziamento nazionale). Ci sono troppi meccanismi "tecnicoburocratici". Qualche esempio? «È molto difficile accedere ai bonus occupazionali per la presenza di filtri che impediscono di destinare a tutti i giovani questa misura osserva Verna . Inoltre, il sito internet ministeriale è poco funzionale e l' attività di informazione è affidata essenzialmente agli youth corner che di solito sono situati nei centri per l' impiego, non certo luoghi frequentati da ragazzi». Quanto disposto sul bonus occupazionale è, a dir poco, paradossale: «Le regole ministeriali hanno imposto una serie di limitazioni all' incentivo dice il dg di Assolombarda . Esso è riconosciuto esclusivamente per i contratti a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato e di Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 32 22 dicembre 2014 Pagina 12 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione somministrazione. Per questi ultimi, con due ulteriori vincoli: che abbiano una durata già inizialmente prevista pari o superiore a 180 giorni; che i giovani siano profilati in fascia di aiuto "alta" o "molto alta"». L' aspetto peggiore è che non è previsto alcun bonus per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, che è tipicamente un contratto di formazione sul lavoro e che doveva essere lo strumento principale di Garanzia giovani. L' impatto di questi lacci e lacciuoli è evidente: in Lombardia su oltre 3mila giovani assunti, solo 270 hanno diritto al bonus occupazionale. Questo perché, principalmente, il profiling del ministero del Lavoro colloca il 95% dei giovani in fascia di aiuto "bassa" o "media" e quindi non titolari di bonus per le assunzioni a tempo determinato. Il rischio, molto concreto, è che, se le norme non dovessero cambiare, il bonus occupazionale di Youth Guarantee potrebbe rimanere inutilizzato, anche a fronte del nuovo sgravio contributivo triennale previsto dal Job Act per le assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti. Un peccato, specie in regioni come la Lombardia, che premia e incentiva direttamente le imprese (e non finanzia la formazione fine a stessa). La vera scommessa deve essere la formazione finalizzata al lavoro, che di fatto è la formazione on the job . Per questo «c' è bisogno di modificare le regole. Il bonus occupazionale dovrà essere assegnato per i contratti a tempo determinato di 180 giorni, considerando anche le proroghe. Inoltre, va riconosciuto alle imprese che assumono giovani (a prescindere da filtri e discriminazioni) e deve essere utilizzato pure per i contratti di apprendistato professionalizzante». Anche il sito ministeriale è da rivedere. Dovrebbe essere una "vetrina". Invece basta aprirlo per capirne l' inefficacia, come sottolinea Verna: «I giovani dovrebbero trovarci offerte di lavoro, ma gli annunci non sono filtrabili né per tipologia di contratto né per titolo di studio, che è l' unica cosa che i ragazzi conoscono con certezza. Mancano sezioni specifiche per chi ha maturato esperienze lavorative. Manca, inoltre, una sezione per individuare l' offerta formativa nei territori: il primo vero canale di "ritorno in attività" dei giovani, soprattutto se la formazione è di tipo professionalizzante e maggiormente orientata al lavoro». Senza considerare, poi, che le aggregazioni giovanili non profit sono state totalmente escluse da Garanzia giovani. Come, pure, è mancata la valorizzazione del ruolo delle scuole e delle università. «Occorre correggere il tiro aggiunge Verna e prevedere l' istituzione obbligatoria di servizi di placement all' interno delle scuole sul modello di quanto finora ha attivato la sola Regione Lombardia. C' è anche una scarsa attenzione alla collaborazione pubblicoprivato, che in molti territori non valorizza le Agenzie per il lavoro che sono essenziali per garantire la riuscita di Youth Guarantee. Vanno liberalizzati i servizi per l' impiego in un' ottica premiale: chi più aiuta i giovani a inserirsi in azienda, più deve essere finanziato. In nove regioni l' accreditamento delle agenzie per il lavoro non è stato ancora avviato». Insomma, il ministro Poletti, che finora ha mostrato grande capacità di ascolto, «deve dare forti segnali di discontinuità conclude Verna . È vero, i giovani registrati al programma Ue sono pochi. Nei prossimi mesi cresceranno. Per loro Garanzia giovani rappresenta un' occasione per l' ingresso nel mercato del lavoro. Il Paese non può permettersi di deluderli». © RIPRODUZIONE RISERVATA Claudio Tucci. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 33 22 dicembre 2014 Pagina 12 Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione IMPRESE & LEGALITÀ. Sulla lotta alla corruzione la politica resta in ritardo Sono passati dieci giorni dallo shock della Grande retata Capitale. Si possono così valutare i primi effetti del Big bang originato da Piazzale Clodio, dopo due anni di indagini sulle vischiosità del "Mondo di mezzo" e cogliere il senso delle reazioni più immediate. Da mesi il Centro studi Confindustria analizza i danni che la corruzione provoca al Paese e così, il giorno in cui il Rapporto annuale viene reso pubblico, gli imprenditori annunciano di volersi costituire parte civile nel processo a "Mafia capitale". In qualche corridoio del Palazzo c' è chi ha liquidato questa posizione come frutto di una fortuita coincidenza o di opportunismo mediatico senza sostanza, parole d' effetto dette al momento giusto. Ma non è così. Non si intitola un capitolo degli Scenari economici "La corruzione è il vero freno per l' economia e le imprese" se non si è compiuto un percorso culturale specifico, ponendo il tema al centro della riflessione. Siamo infatti nella scia del pensiero che sette anni fa portò Confindustria Sicilia a mutare le regole interne in chiave antimafia: anche allora ci fu chi irrise alla "propaganda", senza capire quanto stava accadendo. Quanto alla costituzione come parte civile, non è certo l' invenzione dell' ultimo secondo, bensì una prassi consolidata per l' associazione, ma anche enti locali e categorie, quando i reati offendono le libertà democratiche ed economiche: una scelta ponderata, ratificata e attuata in territori ben più ardui che non Roma o il Lazio. Dunque, allo scoppio di "Mafia capitale", la familiarità di certe tematiche e la riflessione critica su errori passati diventano iniziativa matura e per niente casuale. Lo stesso non si può dire della politica. Ben lontani dalla comprensione generale del fenomeno da loro stessi alimentato, molti uomini politici si illudono di limitare i danni attuando il solito scaricabarile sull' avversario del momento, senza disdegnare qualche regolamento di conti all' interno del partito; immancabile, poi, è fiorito il bouquet delle leggi ad hoc, dei pericolosi (perché improvvisati) inasprimenti di pena, delle rivalselampo sui patrimoni: idee anche utili, ma già buttate sullo scivolo della verifica parlamentare, arena in cui sono sempre attivissime le stesse lobby che, proteggendo sodali e malvissuti, hanno cancellato il falso in bilancio, ammorbidito la legge anticorruzione, senza perdere occasione per insinuare meglio se in tv che le toghe ogni tanto esagerano nelle loro costruzioni e tracimano nelle loro competenze. Mentre il partito di maggioranza se la prende con il prefetto di Roma, i sindacati già si oppongono alla rotazione dei capi dei Vigili urbani, prevista dai piani anticorruzione. Tra pochissimo il dibattito si concentrerà sulla "tenuta" dell' ipotesi mafiosa, come se l' eventuale decisione di un giudice facesse sparire il marciume e restituisse la verginità al sistema dei corrotti. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 34 22 dicembre 2014 Pagina 12 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione Intorno a "Mafia capitale" è già possibile misurare il grado di protezione immunitaria stimolata dalle vicende di questi anni, verificare chi ha fatto con diligenza i compiti a casa (anzi in azienda) e chi invece ha bigiato la scuola, scopiazzando qua e là solo il giorno della verifica in classe. [email protected] © RIPRODUZIONE RISERVATA Lionello Mancini. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 35 22 dicembre 2014 Pagina 13 Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione Bilanci ai raggi X. La società di consulenza K Finance ha esaminato le performance di 36mila società con fatturato superiore a 5 milioni. Valore al top per salute, utility e turismo Premiata l' eccellenza italiana grazie a export, conti in ordine e capacità di rinnovarsi. Pagina a cura di Chiara Bussi L' industria della salute fa quasi centro, seguita a breve distanza da utilities e tempo libero. Lontani dall' obiettivo oil&gas , materie prime ed edilizia. Lo rivela la «Classifica sull' attrattività dei settori» elaborata da K Finance, partner equity markets di Borsa Italiana, sulla base dei bilanci (non consolidati) relativi al 2013, gli ultimi disponibili. La società di consulenza ha passato ai raggi X un campione di circa 36mila imprese con sede legale in Italia e un fatturato superiore a 5 milioni suddivise in 18 settori. Uno screening accurato per esaminare in controluce l' evoluzione dei ricavi rispetto all' anno precedente, la redditività e l' indebitamento. Il risultato è un indice equiponderato che ha dato vita a una sorta di «bersaglio dell' attrattività». Al contrario di quanto avviene con il gioco delle freccette, però, in questo caso più basso è il punteggio, maggiore è l' appeal . Il settore della salute, che comprende farmaceutica e biomedicale, guadagna cinque posizioni rispetto all' edizione precedente e ottiene la medaglia d' oro. Il comparto è primo (a pari merito con le utilities) nella classifica della redditività (9% rispetto a un valore mediano del 7%), terzo per fatturato, insieme alla moda (+2,9% contro il +0,2% dell' intero campione) e mostra un indebitamento sotto controllo (3,5% rispetto al 7% di tutte le imprese esaminate). Non è sorpreso il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi: «Il nostro è un settore che investe, innova, crea posti di lavoro e ha una forte vocazione internazionale. Questo governo ne ha compreso il valore economico e per la prima volta da dieci anni a questa parte nella legge di Stabilità 2015 non ha ridotto la spesa farmaceutica. L' intenzione delle Regioni di ridurla di un miliardo rappresenterebbe invece un rischio significativo per il comparto». Le utilities, medaglia d' oro lo scorso anno, salgono ancora sul podio, anche se questa volta devono accontentarsi dell' argento, a causa di un fatturato anemico, ma forti di una buona redditività. «Il nostro settore, che eroga servizi essenziali per i cittadini afferma il presidente di Federutility, Giovanni Valotti esprime grandi potenzialità in termini di crescita di Pil e di occupazione. Ma perché questi si attuino occorrono investimenti. Guardiamo con interesse al piano Juncker e al contributo che potrà venire dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Bei». Il futuro delle aziende dell' energia elettrica e del gas, prosegue Valotti, «verrà dallo sviluppo Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 36 22 dicembre 2014 Pagina 13 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione tecnologico». Per quelle del settore idrico «la nascita di una regolazione nazionale ha dato un assetto stabile, consentendo un recupero di credibilità verso il sistema finanziario. Qui aggiunge l' attrattività delle imprese potrà essere favorita dal consolidamento». Fa inoltre uno scatto in avanti di tre punti e balza al terzo posto l' industria del turismo e della filiera del tempo libero, con ricavi in rialzo dell' 1,7% e un indebitamento sotto il valore mediano. «A creare valore sottolinea il presidente di Federturismo, Renzo Iorio sono state le imprese che hanno saputo sfruttare le potenzialità del canale internet per la distribuzione e hanno saputo attirare clientela straniera. Per loro la crescita è stata in alcuni casi persino a doppia cifra. Questa tendenza è stata osservata anche nel 2014, che complessivamente è stato un anno positivo». Per il 2015 Iorio auspica «un effettocalamita dell' Expo», nell' area milanese ma anche nelle città a essa collegate dalle rotte dell' alta velocità. Buoni segnali dal manifatturiero, che si situa al quarto posto, grazie soprattutto alla spinta verso l' estero di meccanica ed elettronica. Nel gruppo di mezzo si situano invece la moda, l' agroalimentare e il settore alimentare. «La ricerca spiega l' amministratore delegato di K Finance, Filippo Guicciardi certifica la rivincita dell' eccellenza italiana, un modello esportabile nel mondo che supera il concetto tradizionale di made in Italy. A guidare la crescita è ancora l' export: traina il settore della salute, vero settore anticiclico, ma anche la moda e l' agroalimentare spinto dalla buona performance del microsettore vinicolo. Il comparto alimentare, dopo le difficoltà del 2012, ha dimostrato di sapersi ristrutturare recuperando redditività e riducendo l' indebitamento». La maglia nera va al settore del petrolio e del gas naturale, ancora oggi sotto pressione in seguito all' andamento del prezzo del greggio, mentre perdura la crisi dell' edilizia. «Colpa spiega il presidente dell' Ance, Paolo Buzzetti di un mix letale tra ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione, crediti bancari con il contagocce e investimenti in calo. La situazione non sarà rosea nemmeno nel 2015» (si veda Il Sole 24 Ore del 19 dicembre). Rispetto alle due precedenti edizioni che fotografavano il momento più buio della crisi si inizia però a intravedere un timido spiraglio di luce. Il fatturato delle imprese monitorate arresta la discesa ed è stabile, l' Ebitda si è ridotto e l' indebitamente è diminuito. «La crisi osserva Guicciardi ha portato con sé una contrazione dei margini, ma anche una significativa attenzione alla gestione finanziaria a causa del credit crunch». Non solo: oltre 25mila imprese (il 70% circa del campione) nel 2013 hanno incrementato il patrimonio netto per cogliere i vantaggi fiscali introdotti dal governo, come l' Ace, o per avere spalle più larghe e cercare canali di finanziamento alternativo alle banche. La classifica, conclude l' amministratore delegato di K Finance, «conferma che ormai è in atto un graduale ritorno a una nuova normalità con cui dovremo fare i conti, perché sarà difficile ritrovare i livelli precrisi». © RIPRODUZIONE RISERVATA Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 37 22 dicembre 2014 Pagina 24 Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione Versamenti. Il caso di «forza maggiore» secondo i giudici. Il ritardo della Pa giustifica il mancato pagamento Ires Il mancato incasso di crediti da parte di un monocommittente (Pa o privato) rappresenta una causa di forza maggiore che giustifica il mancato pagamento delle imposte. A dirlo sono i giudici della Ctr Lombardia nella sentenza 6126/44/2014 depositata il 25 novembre scorso (presidente Proietto, relatore Chiametti). Non si applicano, dunque, le sanzioni amministrative relative al ritardato versamento degli acconti Ires sulla società le cui difficoltà economiche derivavano dal mancato pagamento di fatture scadute da parte della Pa, suo unico cliente. In particolare, i giudici hanno evidenziato come la circostanza ampiamente e debitamente dimostrata dal contribuente «provi l' effettivo verificarsi di un evento oggettivamente riconducibile al concetto di forza maggiore». Il collegio giudicante ha, quindi, ritenuto non punibile il comportamento del contribuente, ravvisando l' assenza di colpevolezza nel caso specifico e considerando applicabile quanto previsto dall' articolo 6, quinto comma, del Dlgs 472/1997 (secondo cui «non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore»). Questa norma ha introdotto in ambito tributario il precetto, mutuato dal diritto penale, di non punibilità di violazioni poste in essere a causa di eventi eccezionali e imprevedibili, ammettendo la possibilità per il contribuente di invocare la causa di forza maggiore. La norma, tuttavia, non fornisce ulteriori indicazioni. Pertanto, per individuare le fattispecie occorre adottare le interpretazioni fornite dalla prassi e dalla giurisprudenza. Le Entrate, in alcuni specifici interventi, hanno individuato la causa di forza maggiore in eventi esterni «che determinano in modo necessario e inevitabile il comportamento del soggetto». In particolare, hanno riconosciuto la non applicabilità delle sanzioni nell' ipotesi, ad esempio, di inadempimenti tributari derivanti dalla difficoltà di rinvenire la documentazione necessaria al loro espletamento dovuta al crollo dell' edificio in cui aveva sede la società (o alla perdita dei documenti conservati in un immobile andato distrutto). La giurisprudenza di merito ha riconosciuto la forza maggiore anche per lo stato di salute del contribuente, laddove impedisca il regolare svolgimento di un' attività professionale o imprenditoriale (Ctp Milano 313/21/08). Riconosciuto anche il caso della perdita dell' unico cliente dell' azienda cliente che, a sua volta, abbia perso la gran parte della propria clientela a causa della crisi del settore (Ctp Lecce 352/2010). La sentenza della Ctr Lombardia, inoltre, è in linea con le conclusioni di una recente pronuncia Ctr Lazio Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 38 22 dicembre 2014 Pagina 24 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione (158/29 del 20 giugno 2012), che ha accolto la tesi del contribuente: quest' ultimo ha dimostrato di non aver pagato le imposte a causa della lentezza nei pagamenti della pubblica amministrazione. In quell' occasione la Ctr ha ravvisato la mancanza del requisito della colpevolezza previsto dall' articolo 6, quinto comma, del Dlgs 472/1997, sostenendo che «quando l' inosservanza della norma è necessariamente e inevitabilmente cagionata da una forza esterna al soggetto obbligato, non sussiste il presupposto per la nascita dell' obbligazione delle soprattasse». © RIPRODUZIONE RISERVATA Grazia Carbone. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 39 22 dicembre 2014 Pagina 25 Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione Legge Severino. Respinti i dubbi di legittimità costituzionale. Sospeso il deputato siciliano condannato per abuso d' ufficio È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del Dlgs 235/2012 (legge Severino), nella parte in cui prevede che siano sospesi di diritto i consiglieri regionali che hanno riportato una condanna non definitiva per gravi reati contro la pubblica amministrazione. Lo afferma il tribunale di Palermo (presidente Ruvolo, relatore Lo Forte) in un' ordinanza dell' 11 giugno scorso. Nei fatti, nel novembre 2011 il ricorrente era stato condannato per il reato di abuso d' ufficio, punito dall' articolo 323 del Codice penale; dopo l' entrata in vigore del Dlgs 235/2012, con Dpcm era stata quindi accertata, in base agli articoli 7 e 8 del Dlgs stesso, la sua sospensione di diritto per 18 mesi da componente dell' assemblea regionale siciliana. Così il deputato si è rivolto al tribunale chiedendo l' annullamento del provvedimento per violazione delle regole del procedimento amministrativo, e comunque prospettando il dubbio di legittimità costituzionale degli stessi articoli 7 e 8 per violazione del principio di irretroattività della legge penale. Nel respingere il ricorso, il collegio di Palermo afferma che «la declaratoria di decadenza ha carattere meramente ricognitivo e automatico» (il che esclude la «necessità di un procedimento di contestazione preventiva»), mentre le questioni di legittimità costituzionale «appaiono manifestamente infondate». Sul punto, il tribunale osserva che la normativa in questione si limita a prevedere ipotesi di non candidabilità e decadenza «al precipuo fine di allontanare dallo svolgimento del munus pubblico soggetti che risultino indegni a ricoprire» determinate cariche elettive. Non si tratta, dunque, «di un effetto penale o di una sanzione accessoria alla condanna, ma della constatazione del venir meno di un requisito essenziale per continuare a ricoprire l' ufficio pubblico elettivo». Infatti, le conseguenze che il legislatore annette alle condanne per i reati più gravi non mirano a «impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge né tendono ad affliggere il soggetto al quale vengono applicate» ma sono stabilite per «salvaguardare l' ordine e la sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni». E, proprio perché la decadenza e la sospensione non costituiscono sanzioni penali, si deve quindi escludere conclude la motivazione che la normativa violi il principio della irretroattività della legge penale (articoli 25 della Costituzione e 7 della Cedu). Peraltro, il tribunale osserva che, quando la condanna interviene in corso di mandato elettivo, non si può Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 40 22 dicembre 2014 Pagina 25 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione neppure parlare di applicazione retroattiva della "sanzione", dal momento che in quei casi ricorre, piuttosto, «una incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo». Infatti, «lo status di condannato osserva l' ordinanza non è un fatto passato rispetto alla data di entrata in vigore della legge che lo prende in considerazione, ma una qualità attuale». Ragioni che inducono il tribunale a respingere il ricorso. © RIPRODUZIONE RISERVATA Antonino Porracciolo. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 41 22 dicembre 2014 Pagina 26 Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione ATTUAZIONE DA COMPLETARE ATTUAZIONE DA COMPLETARE S E M P L I F I C A Z I O N E D E L L ' AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI CALCOLO DELLA TARIFFA RIFIUTI RIMBORSI IMU STATALE TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA INCENTIVI CASE A RISCATTO RINNOVAMENTO ALBERGHI REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO ACQUISTO PER AFFITTO INCENTIVI ENERGIA TERMICA TRASFORMAZIONE CASE IN HOTEL Dl 5/2012, articolo 44 D l 83/2014, articolo 12, Dl 133/2014, articolo 25 Dl 63/2013, articolo 4 L. 147/2013, articolo 1, comma 667 L. 147/2013, articolo 1, comma 724 L. 147/2013, articolo 1, comma 67 Dl 47/2014, articolo 9 comma 2ter D l 47/2014, articolo 8, comma 4 Dl 83/2014, articolo 10, comma 4 Dl 133/2014, articolo 17 bis Dl 133/2014, articolo 21, comma 6 Dl 133/2014, articolo 22 Dl 133/2014, articolo 31, comma 1 Indefinita 10 febbraio 2013 (proroga 30 novembre 2014) Non definita 27 giugno 2014 Indefinita Indefinita 27 giugno 2014 Indefinita 31 ottobre 2014 Indefinita Indefinita 31 dicembre 2014 Norma priva di istruzioni Vale la lista degli in terventi conten uta nel Dpr 139/2010 Resta la normativa vigente Restano i criteri attuali di calcolo per metri quadrati e occupanti Bloccati i rimborsi Resta la normativa vigente Vale l' attuale elenco di Comuni previsto dalle delibere Cipe Norma priva di istruzioni Norma priva di istruzioni, anche se già formalmente in vigore Resta la disciplina vigente prevista a livello comunale Norma priva di istruzioni anche se già in vigore Resta la disciplina vigente Decreto ministeriale per ridefinire e ampliare la lista delle opere di lieve entità a cui applicare l' autorizzazione paesaggistica semplificata Decreto interministeriale per definire le modalità calcolo delle prestazioni energetiche e di utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici Il ministero dell' Ambiente deve emanare un regolamento con disposizioni ai Comuni per individuare una tariffa commisurata al servizio reso Il Mef deve comunicare ai Comuni le modalità per il rimborso della quota statale dell' Imu versata erroneamente dai contribuenti Con Dpcm devono essere definite modalità, termini e condizioni per la gestione del conto corrente sul quale il notaio versa il prezzo di vendita di un immobile Il Cipe deve aggiornare l' elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa in cui è possibile stipulare contratti d i locazione abitativa a canone concordato beneficiando della cedolare al 10% Decreto del ministero Infrastrutture con le clausole dei contratti d' affitto e del successivo riscatto ( rent to buy ) e le modalità d' accesso ai benefici fiscali Con decreto interministeriale devono essere definiti interventi e procedure per il credito d' imposta per migliorare le strutture alberghiere Governo, Regioni e Comuni devono adottare uno schema di regolamento ediliziotipo per tutti i Comun i, stabilendo poi le modalità per l' adozione a livello comunale Un decreto interministeriale deve definire le modalità per applicare l' incentivo fiscale Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 42 22 dicembre 2014 Pagina 26 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione (deduzione del 20%) a favore di acquirenti di case a affittare a canone ridotto Un decreto del ministero dell' Economia deve agevolare la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e aggiornare il sistema degli incentivi previsto ora dal "conto termico" Un Dpcm deve dettare i criteri e definire gli incentivi per favorire l' utilizzo a fini alberghieri (condohotel) di appartamenti con servizi aggiuntivi norma scadenza EFFETTI DELL' INADEMPIENZA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 43 22 dicembre 2014 Pagina 26 Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione Incentivi e semplificazioni. La mancata emanazione delle istruzioni blocca le norme o lascia in vigore quelle già vigenti. Immobili, 12 decreti in ritardo Mancano le regole attuative su bonus fiscali, regolamenti edilizi e paesaggio. Pagina a cura di Raffaele Lungarella Per la semplificazione e l' accelerazione delle pratiche edilizie all' appello mancano ancora diversi decreti e regolamenti attuativi delle norme di legge che negli ultimi due anni hanno puntato a rendere più fluidi i meccanismi per i lavori e a rilanciare il mercato della casa. Anche in questo campo, l' urgenza che i governi chiamano in causa per giustificare l' emanazione di decreti legge spesso svanisce quando arriva il momento di emanare direttive e decreti ministeriali per dettagliare le misure da adottare, individuare i beneficiari di eventuali agevolazioni, stabilire criteri e modalità operative. Il record nel ritardo di attuazione, in questo campo, spetta alla semplificazione per i piccoli interventi su beni vincolati. Autorizzazione paesaggistica Entro il 10 febbraio del 2013 il ministero per i Beni culturali avrebbe dovuto emanare un regolamento per semplificare ulteriormente il rilascio dell' autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità. A maggio di quest' anno, il termine è stato spostato allo scorso 30 novembre, cioè a 32 mesi dall' entrata in vigore del decreto legge 5/2012, che per primo prevedeva il nuovo intervento. Se tutto procederà come previsto, il contatore dei mesi di ritardo dovrebbe fermarsi sul numero 37: il calendario dell' agenda per la semplificazione 20152017 del ministro della Funzione pubblica, Marianna Madia annuncia che il regolamento sarà predisposto entro marzo 2015 . Il testo dovrà disciplinare anche gli interventi minimi per i quali l' autorizzazione paesaggistica non sarà più necessaria. Nel frattempo, il procedimento semplificato esistente oggi continuerà ad essere applicato agli interventi di lieve entità elencati nell' Allegato al Dpr 139/2010. Ambiente Continuano a essere applicati i criteri e le regole vigenti anche per la mancata emanazione di decreti e regolamenti in materia energetica e ambientale. La legge di stabilità per il 2014 (legge 147/2013) fissò alla fine dello scorso giugno il tempo a disposizione del ministero dell' Ambiente per dire ai Comuni come calcolare le tariffe per la copertura totale dei costi del servizio relativo ai rifiuti urbani. Ma i criteri non sono ancora stati decisi. Non è, invece, prevista scadenza per il decreto interministeriale con cui rivisitare le metodologie di calcolo per le prestazioni energetiche degli edifici e per l' installazione di fonti energetiche alternative, ma il decreto legge che ne prevede l' adozione (Dl 63/2013) è di giugno 2013. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 44 22 dicembre 2014 Pagina 26 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione Alberghi e condohotel La mancata emanazione degli atti amministrativi può anche bloccare sul nascere la realizzazioni di alcuni programmi. È il caso di alcuni interventi da realizzare nel campo della ricettività alberghiera. Entro lo scorso 31 ottobre era atteso un decreto interministeriale con le indicazioni di beneficiari, tipi di opere ammissibili per riqualificare gli alberghi riconoscendo un credito d' imposta sulle spese sostenute per realizzare gli interventi. Inoltre, finché non arriverà il Dpcm (per la cui emanazione non c' è scadenza) di dettaglio delle iniziative, resta bloccata anche la norma, introdotta dal decreto legge Sblocca Italia, che favorisce gli investimenti per la trasformazione in hotel fino al 40% della superficie di un condominio (i cosiddetti condohotel). Aiuti per la casa Ferme per ora anche le iniziative nel settore della casa previste dal piano casa Renzi e dal recente Sblocca Italia. I ministri delle Infrastrutture e dell' Economia, con loro decreti, devono definire le caratteristiche dei contratti sottoscritti da proprietari e inquilini che vogliono beneficiare delle agevolazioni fiscali, previste dal Dl 47/2014, per favorire l' acquisto di una casa dopo almeno sette anni di affitto. L' assenza di un decreto ministeriale congela anche gli investimenti dei privati intenzionati ad acquistare, avvalendosi di una deduzione dal reddito del 20% su un prezzo fino a 300 mila euro, un' abitazione da affittare per otto anni a canone concordato o comunque più basso di quello di mercato. In entrambi questi casi non è prevista scadenza per gli atti di attuazione. Imu e cedolare secca Anche il Cipe è in ritardo. Entro lo scorso 27 giugno avrebbe dovuto aggiornare la lista dei Comuni ad alta tensione abitativa dove applicare la cedolare secca con aliquota al 10% alle case affittate a canone concordato, come prevede il Dl 47/2014. Intanto, resta valido l' elenco del 2004. Devono ancora attendere, infine, i contribuenti che hanno versato erroneamente la quota statale dell' Imu: i Comuni non possono rimborsarla perché, a un anno dall' approvazione della norma che lo prevede, mancano le indicazioni ministeriali. © RIPRODUZIONE RISERVATA Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 45 22 dicembre 2014 Pagina 26 Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione L' agenda. Nel 2015 il cantiere dei testi unici cerca lo sprint Un anno di lavori in corso per semplificare l' edilizia. Per completare la standardizzazione di regole e modelli per i lavori in edilizia servirà tutto il 2015. E se tutto procederà come previsto, a partire dall' inizio del 2016 negli oltre 8mila Comuni i t a l i a n i n o n c i s a r a n n o p i ù , a d esempio, altrettanti regolamenti edilizi, ma un unico testo base, con qualche specifico adattamento alla realtà locale. Entro la fine di quell' anno dovrebbe essere completata anche l' attività di unificazione e semplificazione della modulistica per le pratiche edilizie. Nella seduta del 1° dicembre il Consiglio dei ministri ha approvato l' agenda per la semplificazione per il triennio 20152017, p r o p o s t a d a l m i n i s t r o p e r l a Funzione pubblica, dopo aver ottenuto il via libera di Regioni e Comuni nella Conferenza unificata. L' elaborazione e l' approvazione dell' agenda della semplificazione amministrativa è prevista dall' articolo 24 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. Oltre a contenere un cronoprogramma, individua le singole azioni da intraprendere, le scadenze entro cui devono essere svolte, i risultati attesi. L' obiettivo finale è ridurre i costi che imprese e cittadini debbono sostenere nei loro rapporti con la pubblica amministrazione e i tempi entro cui è possibile sapere se una richiesta rivolta a un ministero, a un Comune o a una azienda sanitario è stata accolta o no. Il sovracosto degli aggravi burocratici e delle lungaggini superflue per la sola edilizia è stimato in 4,4 miliardi di euro l' anno. Per l' attuazione della norma del decreto Sblocca Italia sullo schema di regolamento edilizio tipo, il cronoprogramma dell' agenda della semplificazione fissa alla fine del prossimo febbraio il completamento del lavoro istruttorio, consistente nella scelta delle metodologie di lavoro, nello studio delle norme vigenti e nella ricerca della via migliore per coinvolgere sia le amministrazioni interessate che le associazioni di rappresentanza del mondo imprenditoriale e degli ordini di ingegneri, geometri e degli altri tecnici del settore. Entro novembre 2015 dovrebbe essere conclusa la fase di redazione dello schema di regolamento. Dovrà essere, poi, approvato con la sottoscrizione di accordi tra Stato, Regioni e autonomie locali, che stabiliranno anche i tempi entro i quali i Comuni dovranno mandare in pensione i loro vecchi regolamenti. Difficile che il tutto possa concludersi entro la fine del prossimo anno. Più lunghi sono i tempi previsti dal ministero della Funzione pubblica per completare il lavoro sulle procedure per il rilascio di autorizzazioni, nulla osta e le altre carte relative ai titoli abilitativi alla costruzione. Per ridurre tempi e costi, di almeno il 20% rispetto a quelli attuali, il 2015 sarà dedicato a individuare i singoli passaggi degli iter burocratici da alleggerire per poter arrivare alla fine 2016 ad Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 46 22 dicembre 2014 Pagina 26 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione applicare procedure semplificate. A dicembre 2016 è prevista anche la conclusione del processo, avviato con l' adozione, lo scorso giugno, degli schemi dei moduli unici per la presentazione della Scia e della richiesta del premesso di costruire, per l' unificazione su tutto il territorio nazionale della modulistica per le pratiche edilizie; su quella data si punta per completare e rendere operativa anche la rete degli sportelli unici comunali per l' edilizia. Dovrebbe, invece, mancare poco per aggiornare il regolamento sulla semplificazione dell' autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità (si veda l' altro articolo in pagina). © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 47 22 dicembre 2014 Pagina 27 Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione Iva. Il nuovo regime. Doppio impegno con lo split payment Lo split payment per gli acquisti effettuati dagli enti pubblici in ambito istituzionale parte dal 1° gennaio. A questo punto i fornitori della Pa da un lato, e gli enti pubblici dall' altro, devono affrontare in brevissimo tempo novità tanto impreviste quanto rilevanti. Previsto qualche anno fa dal Libro Verde della commissione Ue sul futuro dell' Iva, lo split payment impone che all' atto del pagamento delle fatture l' acquirente di beni o servizi versi la quota relativa al corrispettivo (imponibile) al fornitore, mentre la quota relativa all' Iva viene versata direttamente all' Erario. Quel che è fin d' ora è certo sono i problemi che lo split payment porta con sé. Quanto ai fornitori, già il Libro Verde segnalava le preoccupazioni degli operatori economici per l' impatto negativo sui flussi di cassa prodotto dal nuovo metodo. Quanto invece agli enti pubblici, lo split payment richiederà una modifica sostanziale nella contabilizzazione delle fatture d' acquisto per l' attività istituzionale. L' ordine dei diversi adempimenti dovrebbe essere il seguente: una fattura, due impegni (sullo stesso capitolo, previa opportuna codificazione), due mandati. C' è poi il problema dei costi promiscui, dal momento che il nuovo meccanismo riguarderà i soli acquisti per i quali gli enti pubblici non operano come soggetti Iva, vale a dire gli acquisti relativi all' attività non commerciale. La ripartizione dei costi promiscui oggi viene effettuata in sede di aggiornamento della contabilità Iva. Poiché dovranno essere fatti due impegni, occorre che i criteri di riparto dopo essere stati concordati dalla ragioneria con gli altri uffici siano utilizzati da questi ultimi in sede di definizione dei due impegni di spesa. È poi necessario che il fornitore sia informato del fatto che una parte (o tutta) dell' Iva da lui addebitata non gli verrà pagata dall' ente. Le modalità di comunicazione ai fornitori restano tutte da definire, così come dovranno essere precisate le procedure attraverso cui gli enti pubblici dovranno giustificare (attraverso la stampa degli impegni afferenti l' Iva?) l' ammontare dell' Iva trattenuta e procedere poi al riversamento all' Erario. È in ogni caso certo che questi importi non potranno essere compensati con eventuali crediti Iva vantati dagli enti locali; lo vieta la duplice circostanza che i riversamenti riguardano debiti (di Iva) altrui (dei fornitori) e che eventuali compensazioni diminuirebbero le entrate2015. Un' ultima osservazione sulla tempistica: poiché la manovra fa riferimento all' effettuazione delle cessioni e delle prestazioni (nei confronti degli enti locali), proprio quel momento andrebbe preso in considerazione per individuare le operazioni oggetto di split payment a partire dal 1° gennaio. Anche in questo contesto, dunque, occorrerà far riferimento ai criteri fissati dall' articolo 6, comma 1 del Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 48 22 dicembre 2014 Pagina 27 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione Dpr 633/72 (momento della consegna per le cessioni di beni mobili; rogito per i beni immobili), dal comma 3 (per i servizi, in generale: momento del pagamento) e dal comma 4 (momento di emissione della fattura, se precedente). © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 49 22 dicembre 2014 Pagina 27 Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione Armonizzazione. «Sconto» di quasi 500 milioni. Nel fondo crediti dubbi risorse per 1,9 miliardi La manovra ammorbidisce il fondo crediti di dubbia esigibilità, vale a dire, la novità più pesante prevista dall' armonizzazione contabile in vigore dal 2015. Il fondo è lo strumento previsto dalla riforma per sterilizzare, con l' accantonamento in bilancio di poste non impegnabili, la fittizia capacità di copertura della spesa fornita da residui attivi di dubbia esigibilità, che impropriamente migliorano il risultato di amministrazione. Il principio contabile sulla contabilità finanziaria prevede che gli enti accantonino nel primo esercizio il 50% dell' importo del fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel secondo anno lo stanziamento deve essere almeno del 75% e dal terzo l' accantonamento è totale. In generale, nel bilancio di previsione il fondo è calcolato in base alla media quinquennale fra riscossioni e accertamenti delle entrate, con l' eccezione di quelle trasferite da Pa o garantite da fideiussione. Individuata la media, il suo complemento a cento deve essere applicato alle entrate previste nel bilancio di competenza, determinandosi così l' importo del fondo. A consuntivo, invece, va valutata la congruità del fondo, utilizzando la media quinquennale delle riscossioni in conto residui delle entrate rilevanti a preventivo e applicando il complemento a cento allo stock di residui attivi conservati in bilancio. Gli enti che entrano in armonizzazione nel 2015 dovrebbero accantonare il 50% del fondo; quelli in sperimentazione, invece, dovrebbero "bloccare" risorse per il 75% o il 100% del fondo, a seconda che siano al secondo o al terzo anno dell' armonizzazione. La manovra riduce gli accantonamenti ed estende il periodo transitorio. Gli enti locali n o n i n sperimentazione, nel 2015, dovranno accantonare una quota del fondo crediti pari almeno al 36%. Quelli in sperimentazione, invece, si attesteranno al 55%. Nel 2016, per tutti gli enti, lo stanziamento sarà almeno del 55%, nel 2017 almeno del 70%, nel 2018 almeno dell' 85% e dal 2019 sarà accantonato l' intero importo. Le dimensioni dello sconto sono rilevanti. Su questo giornale (Il Sole 24 Ore del 21 luglio), sono stati stimati gli accantonamenti in sede di preventivo 2015 in circa 2,1 miliardi. Nella relazione alla legge di stabilità la stima era di 2,35 miliardi. La diminuzione delle percentuali comporterà accantonamenti per 1,9 miliardi, determinando un equivalente allentamento della manovra per il comparto. I residui attivi inesigibili rimangono comunque nei bilanci, con effetti negativi per gli equilibri finanziari proporzionali alla diminuzione del tasso di copertura del fondo. Nel 2012 i residui riferibili alle entrate tributarie ed extratributarie erano poco meno Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 50 22 dicembre 2014 Pagina 27 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione di 29 miliardi. La diminuzione delle percentuali di copertura del fondo, tuttavia, consentirà a molti enti, che, con le attuali percentuali, sarebbero in grandi difficoltà, se non nell' impossibilità, di avere bilanci di previsione in equilibrio, maggiori margini per impostare i budget del prossimo anno. © RIPRODUZIONE RISERVATA Luciano Cimbolini. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 51 22 dicembre 2014 Pagina 27 Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione Tributi. Rischio contenzioso. Niente sanatoria per la Tari deliberata dopo settembre La manovra lascia fuori i tentativi di sanatoria p e r i Comuni c h e n o n h a n n o a d o t t a t o i provvedimenti Tari nei termini di legge. La questione è nota al Governo e riguarda centinaia di Comuni che per diverse ragioni non sono riusciti ad approvare entro il 30 settembre 2014 i provvedimenti relativi all' applicazione della Tari per il 2014. In molti casi la mancata adozione non è dipesa dalle complessità riscontrate nei nuovi meccanismi di calcolo della Tari (specie per i Comuni che nel 2013 hanno continuato ad applicare la Tarsu), ma da motivazioni oggettive tra cui il cambio del sindaco (considerato che quest' anno la metà dei Comuni italiani è andata al voto) e l' insediamento della nuova amministrazione avvenuto a estate inoltrata. Questi Comuni nel frattempo hanno riscosso la Tari in acconto per il 2014, sulla base delle tariffe vigenti nel 2013, ma si sono ritrovati a ottobre con il dilemma se approvare i provvedimenti Tari in ritardo o continuare a riscuotere il prelievo sui rifiuti sulla base delle tariffe 2013. La prima opzione è stata subito scartata poiché le delibere non avrebbero avuto efficacia per il 2014, alla luce della recente giurisprudenza affermatasi in materia di Imu e di addizionale comunale Irpef (Consiglio di Stato sentenze n. 3808/2014, n. 3817/2014 e n. 4909/2014). È rimasta quindi l' opzione di applicare le tariffe Tares/Tarsu del 2013, supportata dal principio generale in base al quale in caso di mancata approvazione delle tariffe si applicano quelle deliberate l' anno precedente (comma 169 della legge 296/2006). Inoltre la Tari e la Tares (o varianti consentite dalla legge 124/2013) hanno le stesse finalità, medesimi soggetti passivi e presupposti impositivi. Identità che permetterebbe di superare il diverso nome dei tributi, fermo restando il principio della copertura integrale dei costi e la possibilità di intervenire sul primo piano finanziario utile. La soluzione potrebbe apparire forzata ma sarebbe l' unica possibile in quanto l' ordinamento non può ammettere soluzioni di continuità, ma deve garantire la riscossione del prelievo a fronte di un servizio essenziale che l' ente deve fornire. Si tratta quindi di una lettura costituzionalmente orientata, essendo in gioco altri valori costituzionali di rilievo, tra i quali l' autonomia finanziaria degli enti locali (articolo 119) che risulterebbe violata se si dovesse sostenere la caducazione di un tributo in assenza di sostituzione con altra entrata (Corte costituzionale, sentenza n. 37/2004). La questione avrebbe dovuto risolversi con l' adozione di una norma volta a consentire ai Comuni di Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 52 22 dicembre 2014 Pagina 27 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione riscuotere comunque la tassa dovuta a fronte del servizio rifiuti. In tal senso si è espresso il Governo nella risposta a question time del 30 ottobre 2014 e l' Anci con alcune proposte di emendamenti manovra. Intenzioni non ancora tradotte in provvedimento legislativo, con il rischio di alimentare un inutile contenzioso. © RIPRODUZIONE RISERVATA Giuseppe Debenedetto. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 53 22 dicembre 2014 Pagina 27 Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione Operazione verità che cancella i vecchi alibi L' ANALISI La legge di stabilità 2015 inaugura una fase nuova nella finanza locale del nostro Paese e impone un' inversione di rotta rispetto ad un periodo di bilanci resi poco attendibili dalla qualità e dalla quantità dei residui. Senza essere enfatici, va detto che il compromesso trovato risponde agli interessi generali e, a dire la verità, non avremmo scommesso un euro sul mantenimento dell' impegno di avviare la riforma dal 2015. Certo, tutto questo è figlio di una mediazione che ha portato a soluzioni anche criticabilissime, quali la copertura lunghissima (fino a 30 anni) del "disavanzo tecnico" o l' alleggerimento del fondo crediti. Il Governo, ancora, ha dovuto concedere m a g g i o r i s p a z i s u l Patto d i stabilità, attenuandone l' impatto fino a quasi azzerarne il ruolo di "guardiano della spesa", con un effetto non facilmente prevedibile sul consolidato nazionale. Non è prevedibile perché le conseguenze reali di questa apertura dipenderanno dalle scelte e dagli spazi di manovra di cui si troveranno a disporre i singoli enti, dopo avere fatto i conti con i tagli imposti dal Governo, che comunque ci sono, e degli effetti di quella «operazione verità» che la nuova contabilità comunque impone di fare. In sostanza, nel limite delle compatibilità finanziarie e soprattutto di cassa, ai Comuni toccherà decidere se continuare la strada della spesa corrente o di fare nuovi investimenti. Non si potrà più, o meglio sarà una ancor più sfacciata menzogna, sostenere la tesi che non si fanno investimenti per colpa del Patto:? non si fanno investimenti se, viste le entrate in riduzione e gli effetti di cassa, si vuole continuare a destinare le risorse ad altro. I bilanci saranno più veritieri, insomma, e le conseguenze delle scelte politiche diventeranno più facilmente riconducibili ai vertici delle amministrazioni. Ed è bene che sia così. La preoccupazione nasce dal fatto che questa impostazione, se non si adotteranno correttivi a vantaggio delle aree più disagiate, avrà l' effetto di aumentare ancora il divario tra aree del Paese. Fra un Nord in cui molti dei principali Comuni hanno aderito da tempo alla sperimentazione, subendo regole più rigide, e avranno ora una spinta ulteriore e positiva dal "compromesso" trovato. Un Centro dove le situazioni di virtuosità sono più l' eccezione che la regola ma che in qualche modo cercherà di ritrovare un equilibrio grazie al tempo concesso per "mettersi in regola". Un Sud dove in molte realtà, anche in Comuni mediograndi, non si è da tempo in grado di fornire servizi accettabili e si rischia trovarsi difficoltà ancora più gravi. La manovra infatti prende atto del fatto che i bilanci delle Pa locali erano in certi casi drogati da residui inattendibili fino al parossismo, e cerca di togliere ai Comuni molti alibi che erano andati costruendosi. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 54 22 dicembre 2014 Pagina 27 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione È giusto festeggiare, quindi. Ma al tempo stesso occorre essere consapevoli dell' avvio di un processo che potrà avere successo solo se queste norme saranno il punto di inizio di una profonda riforma degli enti territoriali (organizzativa, di assetti e di mentalità). Altrimenti non solo non avremo investimenti ma, visti i tagli su cui anche questa manovra insiste, ci troveremo di fronte a una pesante riduzione dei servizi. © RIPRODUZIONE RISERVATA Stefano Pozzoli. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 55 22 dicembre 2014 Pagina 27 Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione Manovra 2015. Parametri modificabili per funzioni delle Città ed eventi calamitosi. Patto di stabilità «mobile» fino alla fine di gennaio Incentivi regionali replicati per i pagamenti dei debiti 2014. Il Patto di stabilità interno 2015 che esce dalla legge di stabilità si presenta con obiettivi assai ridotti, l' inserimento del fondo crediti di dubbia esigibilità e una nuova disciplina della regionalizzazione, dove è rifinanziato il Patto regionale incentivato. Per il conteggio dei vincoli di finanza pubblica nel bilancio di previsione 2015 le regole sono: aggiornamento della base di calcolo per la determinazione del saldo obiettivo alla spesa corrente media registrata degli anni 20102012 (anziché 20092011); modifica delle percentuali che ciascun ente deve applicare alla media: per i Comuni con più di mille abitanti sono 8,60% per il 2015 (era 14,07) e 9,15% (era 14,62) per gli anni successivi fino al 2018. Per le Province le misure passano al 17,20% (era 19,25) per l' anno 2015 e al 18,03% (era 20,05) per il triennio successivo fino al 2018. Gli obiettivi di ciascun ente potranno essere modificati entro il 31 gennaio, a parità di saldo finale di comparto, con decreto del ministero dell' Economia per tener conto delle maggiori funzioni assegnate alle Città metropolitane, dei maggiori oneri dovuti a eventi calamitosi, degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, di quelli connessi all' esercizio della funzione di ente capofila e a sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali. La novità di maggior rilievo ai fini del rispetto dei vincoli sta nella modifica che introduce, nel prospetto di competenza mista, gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità; fondo che, grazie ad un ulteriore intervento di favore, ha una maggiore gradualità degli importi minimi (36% nel 2015, 55% nel 2016, 70% nel 2017, 85% nel 2018 e 100% dal 2019). Ciò diversamente da quanto previsto fino a fine 2014, quando l' analogo fondo svalutazione crediti non rileva ai fini del patto di stabilità. Durante l' anno ci potranno essere aggiustamenti delle percentuali in relazione alle informazioni relative all' importo degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità per l' anno 2015, acquisite con specifico monitoraggio. A decorrere dal 2016, le percentuali della manovra saranno rideterminate tenendo conto del valore effettivo degli accantonamenti realizzati sul fondo crediti di dubbia esigibilità nell' anno precedente. Le fusioni fra Comuni realizzate a decorrere dall' anno 2011 saranno assoggettate alle regole del Patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 56 22 dicembre 2014 Pagina 27 < Segue Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione calcolo le risultanze dell' ultimo triennio disponibile. Nella legge di stabilità è precisato anche che la redistribuzione degli obiettivi del patto fra enti capofila ed enti associati avviene solo a fronte di un accordo fra gli enti. Per le Province e Città metropolitane spunta un bonus per le spese per l' edilizia scolastica, escluse dai vincoli per 50 milioni sia nel 2015 che nel 2016. Nel capitolo degli aiuti da parte della Regione, per l' anno 2015 torna il patto incentivato per un valore di un miliardo. Lo strumento di flessibilità territoriale secondo le solite modalità assegna alle regioni (a statuto ordinario e a Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia) un incentivo pari all' 83,33% degli spazi finanziari che liberano a favore dei propri comuni (75%) e delle province e città metropolitane (25%). Gli spazi aggiuntivi, che quindi saliranno fino a 1,2 miliardi, saranno noti entro il 30 aprile e dovranno essere destinati esclusivamente al pagamento di debiti commerciali di parte capitale maturati al 30 giugno 2014. Inoltre le due forme di flessibilità del Patto verticale e orizzontale dal 2015 saranno unificate in un' unica procedura, per cui gli spazi finanziari acquisiti da un parte degli enti locali, saranno compensati o dalla Regione o dagli altri enti locali; l' adeguamento è legato ai nuovi vincoli imposti alle Regioni basati sul pareggio di bilancio. Soppresso, infine, il patto regionale integrato mai attivato. © RIPRODUZIONE RISERVATA Patrizia Ruffini. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 57 22 dicembre 2014 Pagina 27 Il Sole 24 Ore pubblica amministrazione Contabilità. Fino al 31 dicembre 2017. Per la tesoreria unica un rilancio di tre anni Il regime di tesoreria unica degli enti locali viene prolungato fino al 31 dicembre 2017. La manovra 2015 sospende per altri tre anni il precedente regime di tesoreria mista, rimasto in vigore fino al 24 gennaio 2012, quando l' articolo 35, commi da 8 a 13, del Dl 1/12 ne ha sospeso l' efficacia. Con la tesoreria mista , le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate nelle contabilità speciali infruttifere intestate agli enti presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra queste entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi dello Stato in conto capitale o interessi. Il regime di tesoreria mista prevede dunque il versamento presso la tesoreria provinciale dello Stato delle sole entrate provenienti direttamente dal bilancio statale e dalla Ue;? tutte le altre entrate sono invece acquisite al c o n t o d e g l i enti. O g n i s o m m a c h e n o n provenga dal bilancio statale va versata presso il conto (fruttifero) di tesoreria, su cui affluiscono entrate vincolate e libere. Con la tesoreria unica, gli enti locali devono invece accendere due contabilità, una fruttifera e una infruttifera, presso la tesoreria provinciale dello Stato, e tutte le movimentazioni finanziarie devono in esse confluire. Nella prima sono versate tutte le entrate proprie dell' ente; nella contabilità speciale infruttifera confluiscono invece le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato nonché i mutui assistiti da contribuzione statale. Tutti i pagamenti devono essere prioritariamente addebitati sul conto fruttifero. I tesorieri o cassieri degli enti inseriti nella tabella A allegata alla legge 720/84 devono effettuare incassi e pagamenti sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni provinciali di tesoreria dello Stato. Il tasso d' interesse per le contabilità speciali fruttifere è fissato con decreto del Mef in una misura compresa fra il valore dell' interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale. Gli effetti finanziari prodotti dalla proroga sono facilmente stimabili. I benefici a favore del bilancio statale derivanti dalla liquidità (anche in termini di minore ricorso all' emissione di titoli di debito pubblico) consentono infatti di compensare ampiamente i maggiori oneri finanziari da corrispondere agli enti sui propri conti fruttiferi. Per gli enti locali giunge invece l' ennesima sforbiciata alle risorse. © RIPRODUZIONE RISERVATA Anna Guiducci. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 58 22 dicembre 2014 Pagina 2 Italia Oggi Sette pubblica amministrazione Dagli studi legali Orrick, Simmons e Gop nella vendita di Salov È stata perfezionata la seconda e ultima fase dell' acquisizione da parte del Gruppo cinese Bright Food, tramite la propria controllata Shanghai Yimin n° 1 Food (Group), di una partecipazione di maggioranza assoluta dallo storico Gruppo oleario toscano Salov, proprietario dei marchi Sagra e Filippo Berio. Con la chiusura di questa operazione il Gruppo Bright Food detiene il 90% del capitale sociale di Salov, mentre Alberto Fontana, azionista della società, mantiene il 10% della stessa e avrà il ruolo di ceo del gruppo, allo scopo di accompagnare Salov in una nuova fase di sviluppo del business in continuità rispetto alle azioni del precedente management. I venditori, appartenenti alla famiglia Fontana, sono stati assistiti dagli studi legali Simmons & Simmons e Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners. Orrick ha assistito i compratori con un team composto dal partner e cooffice leader di Milano Guido Testa, da Jeffrey Sun, partner di Shanghai, dai senior associate Emanuela Longo e Filippo Cristaldi, dall' of counsel Alessandra Quattrini e dal trainee Filippo Piva. Per Simmons & Simmons il team è stato coordinato dal partner Daniela Sabelli, con il supporto del senior associate Gianmaria Fontanin Coletti. Per Gop, il team è stato coordinato dal partner Ilaria Maria Placco e composto dal counsel Gherardo Cadore e dall' associate Valerio Vaccarone. Il team si è avvalso anche del supporto del nuovo ufficio di Hong Kong coordinato dal Resident Partner Stefano Beghi. La Scala con NoemaLife per l' emissione di un prestito obbligazionario Lo studio legale La Scala, con i soci Riccardo Bovino e Sabrina Galmarini, ha assistito NoemaLife nella definizione di un accordo e i connessi impegni assunti dai soci funzionali a consentire il rafforzamento della partnership con il Gruppo Maggioli. Più nello specifico, l' emissione del prestito obbligazionario convertibile e il conseguente aumento di capitale a servizio della conversione sono strumentali a favorire l' accrescimento della presenza nel capitale della società quotata del partner industriale Maggioli, già socio di NoemaLife con una quota di minoranza, operante nel settore dei servizi per la Pubblica amministrazione, con la realizzazione di software, servizi innovativi e progetti per l' informatizzazione. Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners ha assistito Maggioli. Nctm ha assistito il Consiglio Ue in una controversia sui dazi antidumping Il Consiglio dell' Unione europea, assistito da Nctm, ha ottenuto dal Tribunale Ue una sentenza favorevole che respinge il ricorso proposto da Photo Usa contro i dazi antidumping imposti sulle importazioni di oggetti per i Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 59 22 dicembre 2014 Pagina 2 < Segue Italia Oggi Sette pubblica amministrazione servizi da tavola e da cucina provenienti dalla Cina. Photo Usa è un produttore cinese che esporta verso l' Unione europea oggetti in ceramica. A fondamento della propria azione, ha sostenuto che la gamma di prodotti inseriti nell' ambito dell' inchiesta antidumping condotta dall' Ue, una delle più estese in merito alle misure in difesa del mercato, era troppo ampia. Secondo i giudici europei, si legge nella nota diffusa da Nctm, Photo Usa non ha dimostrato che il Consiglio ha commesso un manifesto errore di valutazione quando, nello specifico, ha incluso le tazze in ceramica rivestite in poliestere nell' indagine antidumping contestata e nell' ambito di applicazione delle misure antidumping imposte. Qualsiasi altra conclusione della Corte avrebbe minato tale provvedimento, rendendo facile eludere i dazi supplementari. Il team di Nctm è stato guidato da Bernard O' Connor, partner responsabile dell' ufficio di Bruxelles, coadiuvato da Sébastien Gubel, associate, entrambi supportati da Elena Bertolotto, associate. Pavia e Ansaldo con H&M per il nuovo megastore di Milano Pavia e Ansaldo ha assistito H&M in tutti gli aspetti contrattuali riguardanti l' apertura del nuovo flagship store di Milano, in piazza Duomo. Il team di lavoro è stato guidato da Rocco Ferrari, partner responsabile del Dipartimento di Diritto Immobiliare. GABRIELE VENTURA Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 60 22 dicembre 2014 Pagina 5 Italia Oggi Sette pubblica amministrazione Dalla messa in sicurezza del sarcofago di Chernobyl agli sgravi sui contratti: regali e tagli. In manovra le solite mance Addio all' espressione «il postino suona sempre due volte»: ai portalettere (nei piccoli centri) verrà permesso di consegnare la corrispondenza a giorni alterni, mentre sui lavoratori socialmente utili di Napoli e Palermo pioveranno (altri) 100 milioni. E, se le auto delle forze dell' ordine «a secco», complice la scarsità di risorse nel settore della sicurezza, potranno viaggiare col carburante sequestrato, le scuole private otterranno 200 milioni dal 2015. A ridosso del Natale, ogni anno, si assiste al «gioco delle parti» nella legge di Stabilità: una mano sottrae denaro (come i 30 milioni in meno per gli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, che scendono a 208), un' altra ne aggiunge, come nel caso del tribunale del capoluogo siciliano, cui si destinano 6 milioni per la tutela dal rischio attentati e per la ristrutturazione, le cui modalità e tempistica saranno affidate a un commissario «ad hoc». E ItaliaOggi Sette, come all' indomani del varo da parte del consiglio dei ministri (si veda ItaliaOggi Sette del 20/10/2014), scova nelle pieghe della manovra economica norme da «bastone e carota», molte delle quali con un impatto diretto sulla vita di tutti i giorni. La lama della mannaia, durante l' esame nei due rami del parlamento, è diventata meno tagliente del previsto sui patronati: sui 440 milioni del fondo, costituito dagli organismi (sindacali e datoriali) per l' assistenza di occupati e pensionati con i contributi dei lavoratori, era stata ipotizzata una decurtazione di 150, ossia di oltre un terzo dell' ammontare complessivo. Ma, alla fine, di milioni ne verranno tolti 35. Vittoria, invece, almeno sulla carta, per il personale impiegato delle province, incamminate sul viale del tramonto: nessuno perderà il posto, si affrettano a precisare esponenti governativi, come il viceministro all' economia Enrico Morando, «saranno tutti ricollocati nella pubblica amministrazione in maniera funzionale alle esigenze della collettività». Ma i sindacati sono pronti alla protesta (minacciando di occupare le sedi), mentre a essere certa è un' allocazione di risorse, 60 milioni, sui Centri per l' impiego, protagonisti della realizzazione del programma Garanzia Giovani, finalizzato a dare chance d' ingresso nel mercato e opportunità formative ai ragazzi con meno di 29 anni (a tal proposito, l' agenzia Italia Lavoro, anch' essa orientata a promuovere l' occupazione, ne ottiene 12). Altro denaro impegnato nel comparto dell' istruzione, laddove la manovra economica sancisce l' esclusione delle spese per l' edilizia scolastica dal Patto di stabilità per province e città metropolitane; inoltre, sul piatto vengono disposti 130 milioni per il personale addetto alle pulizie degli edifici e altri 64 per coprire le supplenze brevi di docenti e non. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 61 22 dicembre 2014 Pagina 5 < Segue Italia Oggi Sette pubblica amministrazione All' orizzonte, come già precisato, novità per il servizio di recapito della corrispondenza: a fronte di 535 milioni alle Poste per il 2014, in attuazione di una sentenza europea sugli aiuti di Stato, vi sarà un restyling del «servizio universale» di recapito di lettere, pacchi e raccomandate; la cura di una malattia infettiva, l' Epatite C, sarà sostenuta con un miliardo, così come per tenere in sicurezza quanto ancora contenuto nel cosiddetto «sarcofago» della città del disastro nucleare di Chernobyl, in Ucraina, si conterà su una somma poco inferiore agli 11 milioni dal 2015 al 2019. Sorride un centro scientifico, l' Istituto di tecnologia di Genova, pronto ad accogliere 6 milioni in due anni, al fine di promuovere, si legge nel maxiemendamento dell' esecutivo contenente le novità sottoposte ai membri di palazzo Madama per la votazione, «lo sviluppo tecnologico del paese e l' alta formazione tecnologica»; a seguire, il progetto aerospaziale sarà finanziato con 200 milioni attraverso la riduzione del taglio al ministero della difesa. E per contrastare la dipendenza da gioco d' azzardo (le ludopatie), a decorrere dall' anno 2015, «una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse» al fenomeno. Scommettitori sotto controllo, infine, giacché con un milione per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si ricorrerà a «software che consentano al giocatore di monitorare il proprio comportamento, generando, conseguentemente, appositi messaggi di allerta». © Riproduzione riservata. PAGINA A CURA DI SIMONA D' ALESSIO Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 62 22 dicembre 2014 Pagina 8 Italia Oggi Sette pubblica amministrazione Equiparata la tassazione dei dividendi a prescindere da come è detenuta la partecipazione. Pari sono non profit e persone fisiche La legge di Stabilità per il 2015 modifica sensibilmente la tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali, con un incremento della base imponibile di quindici volte superiore alla precedente, disponendo l' aumento dal 5% al 77,74%. Nel maxiemendamento è stata introdotta una novità, sebbene limitata al solo periodo d' imposta in corso (per i solari, il 2014), che prevede il riconoscimento di un credito d' imposta pari alla maggiore imposta dovuta, da utilizzarsi a partire dal 2016 in tre quote annuali. La quota attualmente esclusa da tassazione, infatti, è prevista nella misura del 95% e, al fine di verificare gli effetti di tale incremento, che incide anche sulle attività sociali svolte dall' ente non commerciale, si ricorda che la disciplina è regolata dalla lettera q), comma 1, dell' art. 4, dlgs 344/2003, secondo la quale gli utili attribuiti agli enti non commerciali, anche nell' ambito dell' esercizio d' impresa, non concorrono alla formazione del reddito complessivo, poiché esclusi per la quota pari al 95% di quanto percepito. Nella situazione attuale, pertanto, se il dividendo attribuito è pari a 100 mila, la base imponibile assoggettabile a Ires nell' aliquota ordinaria del 27,5%, è pari a 5 mila, con una tassazione per un ammontare pari a 1.375. La tassazione risulta equiparata a quella che grava sulle società di capitali, ai sensi dell' art. 89, del dpr 917/1986 (Tuir), e prescinde dal fatto che le partecipazioni siano detenute nell' ambito del regime dell' attività d' impresa, eventualmente esercitata dall' ente non commerciale, o nell' ambito dell' attività istituzionale. Si ricorda che gli enti non commerciali sono soggetti equiparati a tutti gli effetti alle persone fisiche, pur essendo assoggettati a Ires, e che la tassazione avviene con la determinazione del reddito complessivo, che tiene conto delle diverse tipologie (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi d' impresa e redditi diversi). Con le modifiche introdotte dalla legge di Stabilità per il 2015, la situazione è peggiorata, giacché la quota esclusa da tassazione risulta pari al 22,26% (anziché al 95%), con la conseguenza che, fatto 100 mila il dividendo attribuito, la base imponibile passa da 5 mila a 77.740, cui corrisponde un ammontare pari a euro 21.378,50 di Ires, in luogo di 1.375 euro. Da detto calcolo emerge chiaramente che il legislatore ha voluto prevedere una minore quota esclusa da tassazione, con l' obiettivo di allineare l' imposizione alle persone fisiche «non» imprenditori, proprietari di una partecipazione qualificata, che devono tassare l' utile con l' aliquota marginale Irpef Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 63 22 dicembre 2014 Pagina 8 < Segue Italia Oggi Sette pubblica amministrazione pari al 43%. In effetti, se si ripropone l' entità indicata nel medesimo esempio, ovvero la distribuzione di un dividendo pari a 100 mila euro, la persona fisica deve tassare una quota pari al 49,72% ovvero 49.720 che, con l' utilizzo dell' aliquota massima (43%), determina un debito per Irpef pari a euro 21.379,60; importo quasi speculare a quanto indicato in precedenza con il calcolo eseguito per l' ente non commerciale, in applicazione della nuova regola. Di conseguenza, appare evidente che la nuova regola sia stata introdotta proprio per equiparare la tassazione degli utili degli enti non commerciali con quella delle persone fisiche non imprenditori, ancorché gli obiettivi siano naturalmente diversi, in quanto i privati utilizzano gli introiti per il miglioramento del proprio tenore di vita, mentre gli enti non commerciali utilizzano i fondi per la realizzazione delle proprie attività istituzionali, con impatto sull' intera comunità, tenendo ulteriormente conto che tra gli enti non commerciali non vi sono solo le associazioni sportive o le fondazioni bancarie, ma appartengono a queste entità, tra le altre, anche le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative, le associazioni di promozione sociale e gli enti ecclesiastici. Peraltro, si evidenzia che al legislatore è forse sfuggito quanto imposto, per esempio, alle organizzazioni di volontariato (art. 30, dl 185/2008) che, per evitare la perdita della qualifica di onlus acquisita di diritto ai sensi dell' art. 10, dlgs 460/1997, non possono esercitare «direttamente» attività commerciali diverse da quelle marginali e che, per sostenere la propria attività istituzionale, hanno dovuto costituire fondazioni di partecipazione che, detenendo le quote di società commerciali, riescono a surrogarsi a detti enti, per esercitare quelle attività prescritte nel proprio statuto sociale, nell' ambito del territorio di competenza. Inoltre, sarà necessario stabilire con estrema puntualità, per come risulta impostata la disposizione di riferimento, se l' esclusione da tassazione della quota del 22,26% degli utili percepiti, si renda applicabile esclusivamente a quei dividendi percepiti dall' ente non commerciale per le partecipazioni possedute nell' ambito delle attività istituzionali, con la conseguenza che, paradossalmente, per le partecipazioni detenute nell' ambito delle attività commerciali, eventualmente esercitate, la quota di esenzione potrebbe restare bloccata nella quota del 95%. Infine, si ricorda che le disposizioni in commento, in deroga alle disposizioni della legge 212/2000 (Statuto dei diritti dei contribuenti), sono applicabili per gli utili «messi in distribuzione» a far data dal 1° gennaio scorso (2014), con la conseguenza che il legislatore ha disposto una vera e propria efficacia retroattiva della norma tributaria, senza tenere conto delle attività pianificate (e comunicate agli enti di controllo del comparto, come le regioni) dall' ente stesso. © Riproduzione riservata. PAGINA A CURA DI FABRIZIO G. POGGIANI Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 64 22 dicembre 2014 Pagina 14 Italia Oggi Sette pubblica amministrazione Pubblicato in G.U. il testo del Dpcm che disciplina il cosiddetto Spid da parte delle p.a. Identità digitale in dirittura Definiti caratteristiche del sistema e tempi di adozione. Cittadini e imprese con identità digitale. Anche più di una, se lo vogliono. Servirà per fruire dei servizi delle pubbliche amministrazione e degli operatori commerciali. Un passo in avanti lo fa il Dpcm 24 ottobre 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2014. Il regolamento definisce le caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell' identità digitale di cittadini e imprese (Spid), detta il calendario dei tempi e individua le modalità di adozione del sistema Spid da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese. Il decreto dà attuazione alla norma primaria contenuta nell' Agenda digitale italiana. In sintesi il sistema Spid, spiega l' Agenzia per l' Italia digitale (www.agid.gov.it), è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte della stessa Agenzia, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni. Si costruisce la rete degli operatori abilitati (identity provider) che forniranno e garantiscono l' identità digitale. Il sistema non prevede oneri per la pubblica amministrazione. Le p.a. non dovranno gestire l' autenticazione degli utenti, poiché sarà eseguita dai gestori di identità che forniranno il servizio di autenticazione alle p.a. a titolo gratuito. Da un altro punto di vista, e cioè quello dell' utente, il sistema Spid è un insieme di credenziali per accedere in rete a tutti i servizi della pubblica amministrazione e a quelli degli operatori commerciali che vi aderiranno. Spid, dunque, è una modalità, per avere una identità in rete ufficialmente riconosciuta, una sorta di lasciapassare digitale, per poter dialogare con enti pubblici e imprese. Come spiega l' Agenzia per l' Italia digitale Spid consentirà agli utenti di avvalersi di gestori dell' identità digitale e di gestori di attributi qualificati per permettere ai fornitori di servizi l' immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano. Peraltro con l' istituzione del Sistema pubblico per la gestione dell' Identità Digitale di cittadini e imprese le pubbliche amministrazioni potranno consentire l' accesso in rete ai propri servizi, oltre che con lo stesso Spid, solo mediante la carta d' identità elettronica e la carta nazionale dei servizi. La possibilità di accesso con carta d' identità Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 65 22 dicembre 2014 Pagina 14 < Segue Italia Oggi Sette pubblica amministrazione elettronica e carta nazionale dei servizi resta comunque consentito indipendentemente dalle modalità predisposte dalle singole amministrazioni. Il calendario. Quanto al calendario, ora ci si muove a tappe forzate. Entro 30 giorni l' Agenzia per l' Italia digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dovrà definire con proprio regolamento le regole tecniche e le modalità attuative per la realizzazione dello Spid, Sistema pubblico di identità digitale. Poi entro 60 giorni, l' Agenzia, sempre sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dovrà definire con proprio regolamento le modalità di accreditamento dei soggetti Spid. Successiva scadenza (termine di 60 giorni) è prevista per l' adozione del regolamento sulle procedure necessarie a consentire ai gestori dell' identità digitale, tramite l' utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello Spid, il rilascio dell' identità digitale. Cosa c' è nell' identità digitale. Le identità digitali rilasciate all' utente contengono obbligatoriamente il codice identificativo, gli attributi identificativi e almeno un attributo secondario. Così nel gergo strettamente tecnico del decreto 24 ottobre 2014, che però non manca di spiegare il significato di queste espressioni. Gli attributi identificativi sono nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, ovvero ragione o denominazione sociale, sede legale, il codice fiscale o la partita Iva e gli estremi del documento d' identità utilizzato ai fini dell' identificazione. Per attributi secondari si intendono: il numero di telefonia fissa o mobile, l' indirizzo di posta elettronica, il domicilio fisico e digitale, eventuali altri attributi individuati dall' Agenzia, funzionali alle comunicazioni. Infine sono attributi qualificati: le qualifiche, le abilitazioni professionali e i poteri di rappresentanza e qualsiasi altro tipo di attributo attestato da un gestore di attributi qualificati. Il decreto prevede sistemi di sicurezza sulle identità digitali. Le identità digitali saranno rilasciate a domanda e si deve verificare l' identità fisica del soggetto richiedente, tramite esibizione a vista di un valido documento d' identità e, nel caso di persone giuridiche, della procura attestante i poteri di rappresentanza. In alternativa sono previste forme di verifica dell' identità informatica (ad esempio mediante acquisizione del modulo di adesione allo Spid sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale). © Riproduzione riservata. PAGINA A CURA DI ANTONIO CICCIA Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 66 22 dicembre 2014 Pagina 14 Italia Oggi Sette pubblica amministrazione Libera scelta per cittadini e imprese. Ma conto a carico Cittadini e imprese hanno piena libertà di scelta: potranno dotarsi di diversi strumenti (e quindi anche di diverse identità Spid, eventualmente con livelli diversi di sicurezza) e utilizzare quello più comodo nella singola occasione. Lo stato, dal canto suo, non paga il conto e chi vuole l' identità Spid se la dovrà pagare: Agid avverte che possedere un' identità Spid non è un obbligo, ma un' opportunità. Rispetto alle carte elettroniche si prevede che l' uso delle identità Spid sarà più semplice. Per l' uso dell' identità Spid, infatti, non sarà obbligatorio l' uso di alcun lettore di carte ma potrà essere utilizzata in diverse modalità (per esempio, pc, smartphone, tablet ecc.). Il cittadino sarà libero di scegliere la soluzione che offre il mercato e cambiarla quando vuole. Una volta scelto un gestore di identità e ottenuta l' identità, il cittadino non sarà vincolato a quel gestore, in quanto potrà revocare l' identità ottenuta in qualunque momento senza dover fornire alcuna motivazione. Si potranno avere più identità Spid, senza che questo provochi intoppi. Le faq sul sito dell' Agid ipotizzano il caso del cittadino dotato di due identità Spid fornite da due diversi gestori, che inizi un procedimento amministrativo con una identità Spid, e pone il quesito se quel cittadino dovrà ricordarsi quale identità ha utilizzato per accedere nuovamente a quella p.a. per seguire la propria pratica o presentare altra documentazione. La risposta è negativa, in quanto l' ufficio pubblico, sarà in grado di riconoscere il cittadino e consentirgli di accedere ai propri dati e alle proprie pratiche a prescindere dall' identità Spid utilizzata dal cittadino. Il cittadino non dovrà temere di avere dimenticato una identità digitale. Non si corre il rischio di avere identità digitali attive di cui si perda memoria. Le norme, infatti, prescrivono al gestore dell' identità di tener traccia dell' uso delle singole identità emesse e, non rilevandone l' utilizzo per un periodo di 24 mesi, deve revocare l' identità non utilizzata. Tutto ciò nel rispetto della privacy. Il sistema Spid protegge i dati personali più di una smartcard. Con le carte elettroniche i dati personali utili a verificare l' identità in rete sono tutti disponibili al service provider. Con Spid, sebbene l' utente sarà sempre autenticato con assoluta certezza, saranno forniti al service provider, previa autorizzazione dell' utente, solo i dati strettamente necessari per la specifica transazione. Per esempio, per i servizi che necessitano solo di verificare la maggiore età del soggetto o di conoscere un indirizzo email, l' identity provider fornirà al service provider solo le informazioni strettamente necessarie. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 67 22 dicembre 2014 Pagina 16 Italia Oggi Sette pubblica amministrazione I dettagli della circolare del Mise sul rinnovato incentivo per le imprese innovative. Startup ai nastri di partenza In dote 200 mln. Dal 16/2/2015 le domande a Invitalia. Le startup innovative, dal 16 febbraio 2015, potranno accedere ai 200 milioni di euro stanziati dal Mise. I finanziamenti saranno destinati alle startup innovative, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, di piccola dimensione, costituite da non più di quattro anni, ma anche alle persone fisiche che vorranno avviare una startup innovativa. Da tale data Invitalia aprirà ufficialmente lo sportello online sul sito www.smartstart. invitalia. it, dove sarà possibile presentare le domande e i piani di impresa in forma completamente paperless. Non si tratterà di un clickday, in quanto la misura verrà gestita dall' agenzia fino a esaurimento delle risorse disponibili e l' istruttoria delle domande presentate seguirà l' ordine cronologico di arrivo. Le agevolazioni saranno estese a tutte le regioni italiane e non più solo alle regioni del Mezzogiorno e alle aree del cratere Aquilano. Questo lo prevede la circolare del ministero dello sviluppo economico, direzione generale per gli incentivi alle imprese, del 10 dicembre 2014 prot. n. 68032 con cui viene resa operativa la misura a sostegno delle start up introdotta dal decreto del Mise 24 settembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014) . «Con Smart & Start, per la prima volta in assoluto», afferma Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, la pubblica amministrazione compie un' operazione totalmente paperless: la procedura di richiesta e concessione dei contributi avviene, infatti, esclusivamente online. La prima versione dell' incentivo, destinato solo alle regioni del Sud, ha registrato un risultato superiore a ogni previsione, con circa 370 imprese finanziate in un anno. Ora, con l' estensione all' intero Paese, ma con condizioni di maggior favore per i neoimprenditori del Sud, la misura avrà sicuramente un impatto maggiore e contribuirà non solo a sviluppare l' innovazione ma anche a trattenere o riportare in Italia le migliori energie». Come presentare la domanda a Invitalia. Le agevolazioni verranno concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello. Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa, potranno essere presentate a partire dal giorno 16 febbraio 2015 (dalle ore 12), utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet www.smartstart.invitalia. it. Le domande dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante della società o, dalla Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 68 22 dicembre 2014 Pagina 16 < Segue Italia Oggi Sette pubblica amministrazione persona fisica proponente per conto della società costituenda, e devono essere corredate dalla documentazione indicata nella domanda medesima. Dieci giorni prima dell' apertura dello sportello gli schemi di domanda saranno resi disponibili da Invitalia in un' apposita sezione del sito sopra indicato. Il piano di impresa, da compilare utilizzando la procedura informatica www. smartstart.invitalia. it., dovrà contenere i dati anagrafici e il profilo del soggetto proponente, la descrizione dell' attività proposta, l' analisi del mercato e relative strategie, gli aspetti tecnici, gli aspetti economicofinanziari e una presentazione libera (pitch) del progetto in formato .ppt (max. 15 diapositive). Al termine della procedura di compilazione del piano di impresa e dell' invio telematico della domanda e dei relativi allegati ivi indicati, alla stessa verrà assegnato un protocollo elettronico. Concessione delle agevolazioni da parte dell' Invitalia. All' esito del procedimento istruttorio l' Invitalia adotterà la delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni della domanda. Le agevolazioni sono concesse dal soggetto gestore ed erogate sulla base di un contratto di finanziamento tra Invitalia e l' impresa beneficiaria, che individua le caratteristiche del progetto finanziato, riporta le spese e/o i costi ammessi e la forma e l' ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalità per l' attuazione dell' iniziativa e di erogazione delle agevolazioni, sancisce gli obblighi del soggetto beneficiario e i motivi di revoca. Finanziamenti. Saranno ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell' economia digitale, e/o finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata. I piani di impresa potranno avere a oggetto la realizzazione dei programmi di investimento per un importo complessivo di spese e/o costi ammissibili non superiore a un milione e 500 mila euro e non inferiore a 100 mila euro. I finanziamenti agevolati avranno una durata massima di 8 anni e sono regolati a «tasso 0». Saranno rimborsati, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, dopo 12 mesi a decorrere dall' erogazione dell' ultima quota dell' agevolazione, e comunque dopo 48 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. Non saranno assistiti da forme di garanzia. Le agevolazioni potranno arrivare fino al 70% dell' investimento totale. La percentuale massima di finanziamento potrà salire all' 80% se la startup è costituita esclusivamente da donne o da giovani sotto i 35 anni, oppure se al suo interno c' è almeno un dottore di ricerca italiano che sta lavorando all' estero. Inoltre, solo per le startup con sede nel Mezzogiorno e nel Cratere sismico dell' Aquila, è prevista una quota (20%) di contributo a fondo perduto. Le startup costituite da non più di 12 mesi potranno beneficiare anche di servizi specialistici di tutoring tecnicogestionale. Spese ammissibili. Nell' ambito dei piani di impresa saranno ammissibili i programmi di investimento aventi a oggetto l' acquisizione di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnicoscientifici, funzionali alla realizzazione del progetto, componenti hardware e software funzionali al progetto, brevetti e licenze, certificazioni, knowhow e conoscenze tecniche, anche non brevettate, correlate alle esigenze produttive e gestionali dell' impresa e progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di investimento, nonché relativi interventi correttivi e adeguativi. I programmi di investimento dovranno essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio del programma di investimenti si intenderà la data del primo titolo di spesa ammissibile e dovranno essere realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. Pena la revoca delle agevolazioni concesse. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 69 22 dicembre 2014 Pagina 16 < Segue Italia Oggi Sette pubblica amministrazione © Riproduzione riservata. PAGINA A CURA DI CINZIA DE STEFANIS Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 70 22 dicembre 2014 Pagina 18 Italia Oggi Sette pubblica amministrazione Le istruzioni per l' accesso al beneficio da parte delle lavoratrici dipendenti, anche di p.a. Bonus bebè, ultima chiamata Scade a fine anno il termine per le richieste per il 2014. Corsa contro il tempo per le richieste del bonus bebè. Scade a fine anno, infatti, il termine per presentare le richieste relative al 2014. In via continuativa fino al 31 dicembre 2015, inoltre, si possono presentare le istanze per l' anno 2015. Sono interessate le lavoratrici madri dipendenti, sia del settore privato sia pubblico (nel 2013 erano escluse), e le lavoratrici madri parasubordinate iscritte alla gestione separata dell' Inps, comprese le professioniste senza cassa. Il bonus è di 600 euro mensili per ogni mese di rinuncia al congedo parentale per un massimo di sei mesi (300 euro mensili per massimo di tre mesi in caso di parasubordinate). Chi ne può beneficiare. Introdotta dalla legge n. 92/2012 (riforma lavoro Fornero), la misura è finalizzata a sostenere le spese per l' acquisto dei servizi per l' infanzia. Praticamente consiste di uno «scambio» di cui possono beneficiare solo le lavoratrici madri. Queste, infatti, possono fare richiesta del bonus rinunciando (ecco lo scambio) a fruire di tutto o parte del congedo parentale (l' ex astensione facoltativa). Il decreto 28 ottobre pubblicato i n G . U . n . 287/2014 disciplina il beneficio per gli anni 2014 e 2015. Al bonus hanno accesso esclusivamente le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche (escluse per l' anno 2013) o da privati datori di lavoro, oppure lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata dell' Inps (parasubordinate), incluse le professioniste (con partita Iva). In proposito, si ricorda che tutte le lavoratrici iscritte alla gestione separata sono destinatarie del congedo parentale, a patto di non risultare iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e di non essere pensionate; in altre parole, sono quelle lavoratrici obbligate al versamento della contribuzione in misura piena. Sono escluse dal bonus le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne), nonché le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l' infanzia o dei servizi privati convenzionati; le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Un bonus a due vie. Il bonus può essere alternativamente utilizzato: a) per acquistare servizi di baby sitting; b) per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l' infanzia o dei servizi privati Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 71 22 dicembre 2014 Pagina 18 < Segue Italia Oggi Sette pubblica amministrazione accreditati. La prima via è praticata mediante i c.d. «buoni lavoro» («voucher»), attraverso cui è possibile acquistare prestazioni di lavoro accessorio; la seconda via, invece, è attuata direttamente dai servizi accreditati che ottengono dall' Inps il pagamento diretto del bonus. Attenzione: in caso di scelta della seconda via (contributo rete pubblica o privata accreditata), prima di fare la domanda, la lavoratrice interessata deve effettuare l' iscrizione del minore esclusivamente presso una della strutture aderenti alla sperimentazione, presenti nell' elenco consultabile sul sito www.inps.it. Quanto vale il bonus. Il bonus vale 600 euro mensili per un periodo massimo di sei mesi (quindi 3.600 euro totali), in base alla richiesta della lavoratrice, ossia in base ai mesi di congedo parentale rinunciati dalla lavoratrici. Per le lavoratrici iscritte alla gestione separata, invece, la durata massima si ferma a tre mesi (quindi 1.800 euro in tutto). Perché a tali lavoratrici il congedo parentale spetta per un periodo di tre mesi, da fruire entro il primo anno di vita del bambino o entro un anno dall' ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. In caso di lavoratrici a part time, il bonus è ridotto in misura proporzionale alla riduzione dell' orario di lavoro. Le lavoratrici possono accedere al beneficio anche se hanno già fruito in parte del congedo parentale (in tal caso, evidentemente, il bonus sarà fruibile in corrispondenza degli eventuali mesi di congedo parentale cui hanno diritto). Il bonus viene concesso in ragione del singolo figlio; pertanto, in presenza di più figli, è possibile accedere a più bonus. Nel caso di richiesta del contributo per l' acquisto di servizi di babysitting, l' Inps consegnerà alla lavoratrice 600 euro in voucher per ogni mese di congedo parentale al quale la stessa rinuncia. Invece, in caso di richiesta del contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l' infanzia o dei servizi privati accreditati, l' Inps lo erogherà direttamente alla struttura scelta dalla lavoratrice madre (la gestione avviene, quindi, tra Inps e struttura), fino a concorrenza dell' importo di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia. Il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi e soltanto per «quote» mensili intere (cioè non è possibile avere, per esempio, 300 euro in corrispondenza di metà mese ossia 15 giorni di congedo). Pertanto, una «quota» mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo. Se la lavoratrice ha fruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare solo come congedo parentale. La domanda. La domanda va presentata all' Inps esclusivamente in via telematica, accedendo dal sito web tramite Pin dispositivo; in alternativa, si può ricorrere all' assistenza di un patronato. Il link per l' invio delle domande è disponibile seguendo questo percorso: > Servizi per il cittadino > Autenticazione con PIN > Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito > Invio delle domande per l' assegnazione dei contributi per l' acquisto dei servizi per l' infanzia. Nella domanda la lavoratrice deve: a) indicare a quale dei due benefici intende accedere e, in caso di scelta del contributo per la rete di servizi pubblica o privata accreditata, anche la struttura presso cui ha iscritto il figlio (attenzione; la scelta non può più essere variata, salvo presentazione di una nuova domanda, che comporta revoca della precedente); b) indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi; c) dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale; d) dichiarare di aver presentato la dichiarazione Isee valida. Nel caso di più figli, occorre presentare una domanda per ogni figlio. Le domande vanno presentate entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni di operatività del bonus: 2014 e 2015. L' esito della domanda. Una volta inviata la domanda, la lavoratrice riceverà il provvedimento di accoglimento ovvero di rigetto all' indirizzo di Pec (posta elettronica certificata) indicato. Il provvedimento, tuttavia, è consultabile anche sul sito web dell' Inps, previo accesso con Pin da parte della beneficiaria o tramite patronato. L' Inps, inoltre, provvede ad avvisare il datore di lavoro della lavoratrice circa la proporzionale riduzione Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 72 22 dicembre 2014 Pagina 18 < Segue Italia Oggi Sette pubblica amministrazione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio. Rinuncia al beneficio. In caso di ripensamento, la lavoratrice può rinunciare al bonus a partire dal giorno successivo all' accoglimento della domanda, esclusivamente in via telematica con la stessa procedura che è stata utilizzata per l' invio della domanda. In caso la rinuncia avvenga dopo il ritiro dei voucher, i voucher non ancora fruiti potranno essere restituiti all' Inps, che provvederà al loro annullamento. Attenzione; in tal caso la restituzione dei voucher vale come manifestazione implicita di volontà di non voler fruire del beneficio per il numero di mesi corrispondenti all' importo dei voucher riconsegnati (non serve, pertanto, fare rinuncia online). Come già detto, il bonus è divisibile solo per quote mensili; pertanto, in caso di rinuncia, la lavoratrice è tenuta comunque restituire voucher in misura pari a 600 euro o a multipli di 600 euro. Qualora la lavoratrice abbia richiesto e ottenuto un contributo di due mesi di voucher (importo 1.200 euro di voucher), nel caso in cui abbia utilizzato voucher per un importo pari a 610 euro e voglia rinunciare al residuo bonus, non potrà farlo perché l' utilizzo di voucher per un importo superiore a 600 euro (cioè 10 euro) si colloca nel secondo mese che non può essere frazionata in giorni. PAGINA A CURA DI CARLA DE LELLIS Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 73 22 dicembre 2014 Pagina 20 Italia Oggi Sette pubblica amministrazione In vigore dal 25 dicembre 2014 il dlgs 178/2014 contro il disboscamento illegale. Albero di Natale con il bollino D' obbligo controllo e tracciamento per i commercianti. A contribuire alla lotta contro il disboscamento illegale sarà l' albero di Natale. Scatta, infatti, proprio il 25 dicembre 2014 l' operatività della nuova disciplina prevista dal dlgs 30 ottobre 2014, n. 178 per il contrasto a importazione e commercializzazione di legno in violazione delle norme applicabili nel paese d' origine. Le nuove prescrizioni. Il dlgs 178/2014 (pubblicato sulla G.U. del 10 dicembre 2014 n. 286) rende operative sul piano interno le norme del regolamento (Ce) n. 2173/2005 sul sistema di licenze «Flegt» per le importazioni di legname e del (connesso) regolamento (Ue) n. 995/2010 (cd. «Timber Regulation») sul commercio interno all' Ue di legno e prodotti da esso derivati, affiancandovi (anche) un greve regime sanzionatorio. Quella che ne deriva è una disciplina ibrida, risultante dal combinato disposto delle norme comunitarie citate (alle quali il dlgs 178/2014 espressamente si richiama) e dalle regole (e sanzioni) nazionali aggiunte dallo stesso decreto legislativo. Pilastri dell' architettura così costruita sono: divieto d' importazione nell' Ue di legno proveniente da paesi cd. «Vpa» (ossia aderenti al «Voluntary partnership agreements» ex regolamento Ce del 2005) privo di licenza «Flegt» (acronimo di «Forest law enforcement, governance and trade»); obbligo per i soggetti interessati di iscrizione in un apposito e istituendo «Registro nazionale degli operatori»; divieto di commercializzare sul territorio legno (sia grezzo che tagliato) e prodotti da esso derivanti (imballaggi inclusi) considerati di provenienza illegale; obbligo di adozione della «diligente verifica» di provenienza lecita dei beni (cd. «due diligence»); obbligo di tracciare e documentare lo spostamento dei beni lungo l' intera catena di approvvigionamento. L' operatività delle norme. In base al tenore del nuovo dlgs 178/2014 scatteranno dal 25 dicembre 2014 i divieti di importazione e commercializzazione «illegale», così come gli obblighi di «due diligence», tracciamento e documentazione degli spostamenti del legname (direttamente previsti dalle norme Ue), mentre bisognerà attendere il decreto ministeriale sul funzionamento del citato «Registro degli operatori» (previsto entro il febbraio 2015) per l' opponibilità del relativo obbligo di iscrizione ai soggetti interessati. I soggetti interessati. Il divieto generale d' importazione di legno illegale è rivolto a tutti i soggetti potenzialmente interessati Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 74 22 dicembre 2014 Pagina 20 < Segue Italia Oggi Sette pubblica amministrazione dall' attività, mentre destinatari delle altre specifiche prescrizioni sono (a vario titolo) due ben definite categorie di soggetti: gli «operatori», ossia coloro che immettono per la prima volta legno e prodotti derivati nel mercato Ue (come proprietari boschivi, importatori, imprese che utilizzano tali beni); i «commercianti», ossia le persone che acquistano e rivendono beni già in circolazione nel mercato interno (tra cui le imprese di lavorazione e trasformazione). Divieto importazione legno senza licenza «Flegt». Preventivamente o contestualmente alla presentazione della «dichiarazione di dogana» sarà obbligatorio mettere a disposizione delle autorità nazionali la citata licenza «Flegt» relativa al carico di legname (ai fini del controllo e dell' immissione in libera pratica nell' Unione europea), insieme al pagamento di un contributo (a copertura degli oneri finanziari della p.a. e la cui entità sarà stabilita con un altro dm entro lo stesso febbraio 2015, per poi essere aggiornata ogni due anni). Iscrizione in «Registro operatori». L' obbligo di iscrizione, destinato esclusivamente ai soggetti che introducono per la prima volta legno e prodotti derivati nel mercato Ue, dovrà essere assolto aderendo al citato e istituendo registro curato dal ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, unitamente al pagamento di un corrispettivo. Divieto di commercio legno illegale. La prescrizione di derivazione comunitaria, rivolta ai «commercianti» come più sopra definiti, riguarda sia il legno che i prodotti derivati ottenuti in violazione della legislazione del paese di produzione (condotta che individua la cd. «provenienza illegale» dei beni). Obbligo di «due diligence». Direttamente definito dal regolamento 995/2010/Ue (e dall' omonimo provvedimento attuativo 607/2012/Ue) il sistema di «diligente verifica» della provenienza lecita del legno impone agli «operatori» tre fondamentali obblighi: acquisizione delle informazione sulle fonti di approvvigionamento (paese di origine, dati dei fornitori, esistenza di concessioni di taglio); adozione di un sistema interno di valutazione dei rischi di illegalità dell' approvvigionamento; attuazione di un piano di attenuazione dei rischi eventualmente rilevati (tra cui la richiesta d' informazioni aggiuntive sui fornitori). Obbligo tracciamento del legno. Ex regolamento 995/2010/Ue sia gli «operatori» che i «commercianti» dovranno garantire e documentare, tramite la tenuta (e conservazione per almeno cinque anni) dei «registri» previsti dalle citate norme Ue, il tracciamento di tutti i passaggi subiti dal legno lungo la catena di approvvigionamento (dunque, dal fornitore al successivo destinatario). Le sanzioni. A far scattare l' effettiva efficacia delle prescrizioni comunitarie (così come a garantire l' osservanza di quelle nazionali) è l' articolato sistema sanzionatorio previsto dal nuovo dlgs 178/2014, sistema che punisce con l' arresto fino a un anno, e la confisca obbligatoria del corpo del reato, la violazione dei divieti di importazione e commercializzazione, con sanzioni amministrative fino a 1 milione di euro (senza ammissione a pagamento in misura ridotta) l' inosservanza degli obblighi «due diligence». I controlli. È il ministero delle politiche agricole l' autorità nazionale competente a coordinare le attività di controllo sulla filiera, soggetto che in sinergia con l' Agenzia delle dogane e del Corpo forestale dello stato garantirà sia l' osservanza delle nuove norme che (per quanto di competenza) l' irrogazione delle relative sanzioni. © Riproduzione riservata. PAGINA A CURA DI VINCENZO DRAGANI Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 75 22 dicembre 2014 Pagina 41 Italia Oggi Sette pubblica amministrazione Italia, la mappa delle occasioni Se si restituisce una bottiglia si ha uno sconto sulla spesa. Questo sistema di incentivo alla raccolta differenziata sperimentato in Norvegia, Olanda, Croazia, Finlandia, Danimarca, Spagna, Belgio e Germania, oggi funziona anche in qualche realtà Italia. Alla base di questi sistemi ci sono apparecchiature che premiano la virtuosità del cittadino: ad ogni bottiglia riciclata il deposito automatico dona un bonus, corrispondente alla cifra pagata per il «vuoto» al momento dell' acquisto, spendibile per gli acquisti nei negozi aderenti al circuito. Si chiamano «stazioni ecologiche» e sono aree attrezzate e custodite dove i privati cittadini o le aziende possono conferire rifiuti con finalità di recupero e riciclo degli stessi. Tali aree sono possono essere gestite dal comune di competenza, da società pubbliche e da aziende private. Queste realtà si stanno diffondendo a macchia d' olio in tutta Italia. C' è Mrpet dove si possono raccogliere le bottiglie in modo differenziato e poi ottenere buoni sconto da spendere presso l' ipermercato. Il progetto è semplice: si tratta di raccoglitori o mini container per la raccolta delle bottiglie di plastica, collocati vicino ad alcuni supermercati. È sufficiente inserire una tessera magnetica e successivamente le bottiglie di plastica vuote. Il dispositivo riconosce quelle in Pet (la materia in cui sono comunemente prodotte le bottiglie di plastica) attraverso il codice a barre e accredita punti «Fedeltà amica dell' ambiente» per ogni contenitore introdotto. I materiali recuperati vengono trasformati in prodotti per la grande distribuzione come cestini e carrelli. L' obiettivo è quello di realizzare una vera e propria linea di prodotti per la spesa realizzata in Keorex, materia seconda che si ricava appunto dalle bottiglie raccolte e differenziate . L' idea è partita da un gruppo di imprenditori piemontesi riuniti nella Compagnia di finanza etica, una finanziaria che ha come obiettivo il finanziamento di soluzioni tecnologiche ecosostenibili per lo smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata. Sulla stessa scia Ecobank una nuova tecnologia per i rifiuti riciclabili che promette un metodo innovativo di raccolta differenziata col meccanismo del vuoto a rendere, attraverso macchine che in cambio di bottiglie di plastica Pet, lattine in alluminio e acciaio regalano bonus in euro, consentendo nel frattempo di monitorare a distanza tutto il ciclo di smaltimento. Ecobank permette alle pubbliche amministrazioni di ridurre i costi della raccolta differenziata e ai cittadini di guadagnare soldi con un sistema progettato da Ept Engineering & consulting e commercializzato da Tradingenia, società di Bolzano. Qualcosa di simile avviene a Napoli dove dal 2009, grazie alla raccolta differenziata, i rifiuti diventano premi. Rd (raccolta differenziata) Italia mette a disposizione di comuni, enti pubblici e imprese private Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 76 22 dicembre 2014 Pagina 41 < Segue Italia Oggi Sette pubblica amministrazione delle macchine per la raccolta di lattine e bottiglie che premiano la buona pratica della differenziazione dei rifiuti grazie ad incentivi per i cittadini, consistenti in prodotti omaggio di diversa entità a seconda dl luogo in cui il punto di raccolta è collocato. C' è, poi, Ecopunto negozi in franchising che comprano plastica, carta, alluminio, ferro e Pet dai privati per rivenderli ai consorzi di riciclaggio. Il progetto è dell' azienda canavese Recoplastica, specializzata nel riciclaggio dei materiali usati, alla quale ci si deve rivolge per avviare un' attività di questo tipo in franchising. Infine c' è RePaperMe, il primo compattatore di carta e cartone pensato per la grande distribuzione, nel quale riporre carta e cartone usati e ricevere in cambio punti da accumulare per ottenere sconti e premi alla cassa del supermercato. L' idea è della Eurven, azienda attiva nel settore della progettazione di sistemi a monte di raccolta differenziata, compattazione e riciclo dei rifiuti, e funziona così: per ogni kg di carta o cartone raccolto, il cliente accumula 10 punti sulla propria carta fedeltà. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 77 22 dicembre 2014 Pagina 44 Italia Oggi Sette pubblica amministrazione Il gruppo specializzato nel facility management cerca profili tecnici. Il servizio è a domicilio Manital si rafforza: 1.500 posti entro il 2015. Il gruppo Manital, solution provider specializzato nella progettazione, gestione ed erogazione di servizi di facility management per la conduzione delle attività no core dei propri clienti, enti pubblici e aziende, quali i problemi di manutenzione impianti, climatizzazione, controlli elettrici, sistemi di sicurezza, pulizie, portierato, facchinaggio, attività di servizio, ha avviato un nuovo reclutamento che porterà alla copertura di ben 1.500 posti di lavoro entro la fine del 2015 tra operai, tecnici e ingegneri in Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. «Manital», afferma Graziano Cimadom, presidente del Cda e, dal 2003, unico azionista del gruppo, «guarda avanti e punta a nuove assunzioni, che andranno di pari passo a un aumento della redditività, cresciuta negli ultimi anni con la conquista, nel 2010, e la riconquista nel 2013 della convenzione Consip, l' ente che si occupa della razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, p e r i l g l o b a l s e r v i c e d i Piemonte, Valle d' Aosta, Comune di Roma, Sicilia e Calabria, sbaragliando competitor di prim' ordine». La ricerca è rivolta a persone dotate di spirito di squadra, dinamismo e voglia di mettersi in gioco. L' azienda, con sede legale a Torino e amministrativa a Ivrea, per assicurare ai clienti qualità e professionalità, ha scelto di valorizzare la forza lavoro con assunzioni dirette. La crescita progressiva del numero di dipendenti è stata affiancata da progetti dedicati al mantenimento di una forte identità aziendale e alla diffusione capillare dei propri valori. La formazione, l' attenzione allo sviluppo individuale, il coinvolgimento diretto nella società, la valorizzazione delle differenze e il dialogo costante caratterizzano il vivere e lavorare in Manital che, nel 2014, ha compiuto 20 anni. In questo periodo ha introdotto e sviluppato in Italia il global service, un modello di erogazione di attività in logica di risultato più che di prestazione, che offre al cliente la gestione ed erogazione di tutti i servizi necessari al buon funzionamento degli asset immobiliari dell' azienda e a garantire il comfort dei dipendenti, ma che esulano dal business principale. Manital nasce come consorzio di imprese con la mission di erogare a large account pubblici e privati servizi in logica di global service. Questo percorso ha permesso all' azienda di impiegare una forza lavoro di circa 3.200 risorse alle Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 78 22 dicembre 2014 Pagina 44 < Segue Italia Oggi Sette pubblica amministrazione dirette dipendenze, distribuite in tutta Italia. Il gruppo investe e lavora per superare la tradizionale definizione di hard facility quale manutenzione della struttura e dei suoi allestimenti, ponendosi l' obiettivo di fornire benessere e qualità di vita, elementi che sono in gran parte determinati dagli ambienti in cui si vive, soprattutto in ambito lavorativo, data la rilevante parte di tempo che viene trascorsa sul posto di lavoro. Per questo, i collaboratori di Manital sono formati secondo principi per cui ogni intervento, programmato o imprevisto, è considerato parte di una rete più ampia di fattori collegati all' equilibrio e al benessere del personale. Per candidarsi, basta collegarsi al sito www. manital.it, lavora con noi. PAGINA A CURA DI LAURA ROTA Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 79 22 dicembre 2014 Pagina 205 Italia Oggi Sette pubblica amministrazione AVVOCATI/ Parlano grandi studi e presidenti degli Ordini. Si punta alla flessibilità. 2014, l' anno buio delle parcelle Proliferano offerte al ribasso e utilizzo di uffici interni. Tra offerte e controfferte al ribasso e sfruttamento delle strutture legali interne. Il 2014 è stato per il mondo dell' avvocatura l' anno buio dei compensi: un anno sicuramente duro per la forte crisi che ha attanagliato il Paese. E che sulla categoria ha avuto una serie di riflessi anche operativi, come ad esempio la proliferazione delle richieste di pareri di congruità sulle parcelle e la riduzione del numero di praticanti. ItaliaOggi Sette ha riportato le riflessioni di alcuni esponenti di grandi studi e di tre presidenti degli ordini degli avvocati di diverse parti d' Italia proprio per vedere come il tema dei compensi è vissuto nel Paese. Franco Agopyan, partner di Chiomenti Studio Legale sostiene che «Il mercato italiano dei servizi legali ha senza dubbio subito l' effetto della crisi finanziaria alla pari di altri settori economici. Al fine di contenere i costi, le aziende italiane tendono da tempo ad avvalersi delle strutture legali interne ed al tempo stesso negli ultimi anni si è assistito ad un calo generale dei compensi riconosciuti ai legali esterni». Secondo Piergiorgio della Porta Rodiani, partner dello studio Tonucci & Partners, «sempre più spesso i clienti propongono ai professionisti il meccanismo della success fee, molto spesso senza alcun anticipo e senza l' ormai quasi obsoleto "fondo spese". Punto dolente in questo periodo di crisi è l' effettivo incasso da parte del professionista dei compensi pattuiti, molto spesso dilazionato nel tempo. Come esperienza personale», aggiunge della Porta Rodiani, «posso dire che oggi si assiste al proliferare di offerte e controfferte al ribasso da parte di molti professionisti, circostanza che svilisce non poco la professione forense e la dignità degli avvocati ». Oreste Morcavallo, presidente dell' Ordine degli Avvocati di Cosenza, realtà che bene può rappresentare il Mezzogiorno, sostiene che «nel Meridione ed in ispecie in Calabria, si sta verificando una sorta di concorrenza al ribasso tra avvocati. In effetti gli Enti locali, gli Enti pubblici, le società, le banche, attraverso la pur apprezzabile costituzione di short list, impongono il compenso ai legali applicando il nuovo Regolamento approvato con dm 140/2012 sempre con la massima percentuale di riduzione, senza alcuna valutazione sull' entità e valore della controversia. Da parte dei clienti privati, poi, si va diffondendo, sempre più, l' iniziativa di accordi sull' esito del giudizio, con un limite, tra convenzione regolatrice dell' incarico e cessione della lite, sempre più labile». E Carlo Orlando, presidente dell' Ordine degli Avvocati di Perugia, dice che: «Esercitando la professione di avvocato in un' area geografica, quella del centro, caratterizzata da Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 80 22 dicembre 2014 Pagina 205 < Segue Italia Oggi Sette pubblica amministrazione realtà normalmente aventi dimensioni mediopiccole, si osserva che in detta area il tessuto economico imprenditoriale, del tutto sofferente per via della crisi, comporta inevitabili ricadute verso le professioni tutte, e in particolare per quella legale. Come presidente assisto quotidianamente ad un sempre più crescente numero di richieste di emissione di pareri di congruità, con riferimento a parcelle non spontaneamente pagate dai clienti. Se a quanto precede», continua Orlando, «si aggiunge che i compensi derivanti da attività professionale prestata sotto l' egida del patrocinio a spese dello Stato non vengono liquidati in tempi ragionevoli (due/ tre anni di ritardo), emerge tutta la drammaticità della situazione in cui versa quella parte di avvocatura che non ha particolare forza contrattuale sul mercato. Aggiungo, ancora, l' ulteriore dato della non sporadicità di colleghi, non solo giovani, che si vedono costretti a trasferire lo Studio professionale presso la propria abitazione, se non addirittura ricorrere alla richiesta volontaria di sospensione». Ed infine secondo Sergio Martelli, presidente dell' Ordine degli Avvocati di Varese: «La crisi economica e di identità in cui l' Avvocatura si dibatte da alcuni anni non è facilmente superabile. Dalla lenzuolata del 2006 in cui sono stati aboliti i minimi inderogabili, a tutto vantaggio dei poteri forti, alle ingiustificate riduzioni tariffarie, alle mille complicazioni della nostra attività, ai contributi sempre più cari per accedere alla giustizia, difficilmente il cittadino sceglie oggi di farsi assistere da un avvocato, anche se per la tutela di diritti e interessi importanti. Il numero degli avvocati secondo Martelli non aiuta, ma bisogna chiedere ai politici perché non hanno seriamente pensato di limitare l' accesso alla professione, magari migliorando un esame di abilitazione che ha causato un esodo all' estero, peraltro ritenuto possibile dalla Corte di giustizia Ue. I costi degli studi legali, le tasse, anche previdenziali, sono per tutti sempre più insopportabili e soprattutto incomprensibili, non parliamo per i giovani. Infatti si assiste, almeno nel circondario dove lavoro, ad una diminuzione di iscritti tra i praticanti, al ridimensionamento degli studi ed alla fuga dalla professione, soprattutto per chi sa qualificarsi altrove». LE PARCELLE ALTERNATIVE La soluzione a questa generale situazione di crisi, secondo Agopyan: «Va ricercata ragionando su quali possono essere gli obiettivi comuni ed i metodi di convergenza tra consulente e cliente nell' ottica di aumentare il più possibile efficienza e valore per il cliente. Forse sostiene Agopyan i compensi alternativi potrebbero fungere da traino all' innovazione degli studi legali stessi e dell' organizzazione del lavoro al loro interno. Per fornire una risposta a una domanda sempre più diffusa da parte dei clienti, sulla scia del mercato legale anglosassone. Alcuni esempi di tali parcelle alternative (c.d. Alternative fee arrangements o Afa), volti ad abbassare o a rendere variabili i costi per il cliente, sono (talvolta combinati tra di loro): la tariffa oraria scontata; la capped fee (compenso calcolato sulla base della tariffa oraria ma soggetto ad un tetto massimo, spesso accoppiato ad una previsione di compenso minimo); la flat fee (vale a dire un compenso a forfeit a prescindere dal tempo dedicato e dall' esito dell' operazione, talvolta diviso per fasi del progetto); la abort/success fee (in cui parte del compenso è variabile all' esito del successo o meno dell' operazione) o altre metodologie quali, ad esempio, pacchetti di ore di lavoro a tariffa predeterminata». NO ALL' AVVOCATO COMMERCIANTE E, infine, Morcavallo è convinto che con «la previsione di un preventivo di spesa per il cliente, che con il preannunciato decreto sulla concorrenza potrebbe divenire obbligatorio, ed ancor più con l' eliminazione del divieto del patto di quotalite e l' introduzione di società multidisciplinari con soci di capitale, il rischio sia quello di trasformare la professione forense in attività imprenditoriale o commerciale con grave detrimento della qualità della prestazione che è fondamento dell' intuitus personae alla base del rapporto avvocatocliente». ANGELO COSTA E MARIA DOMANICO Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 81 22 dicembre 2014 Pagina 52 Corriere di Romagna (ed. RavennaImola) sport Girone C. I gialloblù contro il Lavezzola costruiscono la vittoria nel primo tempo con le reti di Tassi e El Abbassi. Il derby è del San Patrizio DozzeseAtletico Castenaso sospesa per nebbia, Russi e Savarna cadono. SAN PATRIZIO. Il San Patrizio chiude l' anno con il botto battendo nel derby i cugini del Lavezzola (20). Convincente vittoria dei gialloblu che hanno sempre tenuto le redini del gioco contro i biancazzurri più in difficoltà. Dopo una breve fase di studio a centrocampo, l' undici di Sanò approfitta di uno scontro fra Temporin e Mascherini che favorisce l' inserimento di Tassi, abile a portarsi a tu per tu con Grandi e a mettere agevolmente in rete. Ancora il San Patri zio in attacco cinque minuti dopo, sempre con Tassi che si libera di Mascherini e di sinistro calcio di poco a lato. Il secondo gol è nell' aria e arriva al 25' quando l' inarrestabile Tassi il più bravo in campo appoggia per El Abbassi che di sinistro insacca a tu per tu con il portiere avversario. Il Lavezzola tenta la rimonta nei primi quindici minuti della ripresa ma le sue azioni sono inconcludenti e non producono pericoli per la difesa gialloblu che controlla e amministra il risultato. Si procura ben cinque calci d' angolo la formazione di Mariani, uno di seguito all' altro, ma manca uno spunto offensivo de gno di nota e la porta di Sartia ni non è mai in pericolo. Il San Patrizio, pur non avendo più lo stesso estro offensivo, fa però buona guardia. Da segnalare l' unica vera occasione da gol al 79', quando Tassi dalla fascia destra serve Tosi che fa partire un tiro dal limite che finisce fuori di un soffio. Al doppio fischio finale, il San Patrizio ha di che esultare. Finisce l' anno con la quinta vittoria in campionato che vale il sorpasso in classifica sui cugini del Lavezzola, con cui condivide la metà classifica. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 82 22 dicembre 2014 Pagina 52 Corriere di Romagna (ed. RavennaImola) sport Calcio Promozione Girone C 18ª giornata BorgoPanigaleGranamica 01 Casalecchio Budrio 30 Cotignola Bagnacavallo 10 Dozzese Atl.Castenaso sosp. Medicina Russi 10 S.MariaCodifiumeS.Marconi 22 San Patrizio Lavezzola 20 Savarna Comacchio Lidi 24 Vadese Porretta 11 Giornata 19ª del 11/01/2015 Atl.Castenaso Casalecchio [31] Bagnacavallo Medicina [1 2] BudrioS.Maria Codifiume [22] Comacchio LidiCotignola [00] Granamica Dozzese [00] Lavezzola Vadese [11] Porretta Savarna [ 1 1 ] Russi B o r g o P a n i g a l e [ 0 1 ] SassoMarconiSanPatrizio [20) .............................SQUADRA pt g v n p Fatti Subiti SASSO MARCONI 42 18 13 3 2 25 7 GRANAMICA 34 18 9 7 2 19 8 MEDICINA 34 18 10 4 4 29 19 CASALECCHIO 31 18 9 4 5 27 15 PORRETTA 28 18 6 10 2 19 11 RUSSI 28 18 8 4 6 26 20 COTIGNOLA 28 18 8 4 6 16 17 SAN PATRIZIO 25 18 5 10 3 17 14 COMACCHIO LIDI 24 18 7 3 8 18 24 LAVEZZOLA 23 18 5 8 5 17 18 SAVARNA 23 18 7 2 9 19 23 ATL.CASTENASO 22 17 5 7 5 18 20 BORGO PANIGALE 22 18 6 4 8 17 22 S.MARIA CODIFIUME 20 18 5 5 8 26 28 VADESE 18 18 4 6 8 12 17 BUDRIO 18 18 5 3 10 16 24 DOZZESE 9 17 1 6 10 11 27 BAGNACAVALLO 7 18 1 4 13 13 31 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 83 22 dicembre 2014 Pagina 57 Corriere di Romagna (ed. RavennaImola) sport San Pancrazio 2 Castel Bolognese 1 SAN PANCRAZIO: Furine, C. Galluccio, R. Ama dori (23 ' st E. Di Giorgio), Allegretti, F. Amadori, L. Galluccio, Babini, Dell ' Anno, M. Di Giorgio, Fanti (20 ' st Toscano), Dal Re. All.: Fiorentini. CASTELBOLOGNESE: Masetti, Ferrara, Venturi, Rivola, Messina, Colta, Celotti (40 ' st Mengozzi), V . Marasia, F. Ma rasia (29 ' st Mezzolani), Timoncini, Visani. All.: Piraccini. ARBITRO: Zani di Rimini. RETI: 41 ' pt F. Marasia, 37 ' st Dell ' Anno, 43 ' st M. Di Giorgio. AMMONITI: M. Di Giorgio, V. Marasia, Messina. SAN PANCRAZIO. Il San Pancrazio vince in rimonta contro il Castel bolognese (21). I rosso blu si passano a fine pri mo tempo con F. Mara sia. Nella ripresa i padroni di casa partono decisi e vanno all ' attacco, ma so lo all ' 82 ' da angolo di To scano, Dell ' Anno di testa pareggia. Cinque minuti dopo il raddoppio porta la firma su punizione di M. Di Giorgio Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 84 22 dicembre 2014 Pagina 20 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) sport Medicina Fossatone 1 Russi 0 Medicina Fossatone 1 Russi 0 MEDICINA FOSSATONE: Consolini, Gabrielli, Benini, Negroni, Buratti, Mazzacurati, Tafa, Maleh (18' st Covello), Greco, Merola (45' st Lucchini), Giangregorio (25' st Baroncini). A disposizione: Ghiselli, Strazzari, Mornile, Cantore. All.: Tarozzi. RUSSI: Ercolani, Gaddoni, Giorgini, Vasumini, Dirani (12' st De Rose), Spazzoli, Sow, Miserocchi, Focaccia (15' st Tazzari), Pezzi, Coralli (38' st Rusticali). A disposizione: Casadio, Magari, Mazzotti, Gualandi. All.: Bagnara. Arbitro: Ouakka di Rimini. Rete: 47' st Lucchini (M). Note: espulsi Ercolani (R) al 49' st, Sow (R) al 43' st. IL RUSSI cade in pieno recupero e il Medicina Fossatone resta aggrappato al secondo posto. Infatti, dopo un match giocato alla pari, a rompere gli equilibri quando ormai pareva inevitabile il pari è stata una zampata del neo entrato Lucchini. A partire con l' acceleratore sono i romagnoli, pericolosi già al 3' con la difesa locale che si fa trovare scoperta e la palla arriva a Focaccia che però da buona posizione conclude sopra la traversa. La risposta del Medicina Fossatone arriva al 5' con il corner di Merola ben battuto sul secondo palo, dove Greco si libera bene ma per un nulla non trova di testa la deviazione vincente. Quindi all' 8' Maleh serve bene Merola, che trova spazio sulla via esterna e mette dentro una gran palla sulla quale si butta Greco in scivolata, senza però riuscire a toccare a due passi dalla porta. Altro sussulto alla mezzora quando Negroni ci prova su punizione con la barriera che si apre e la palla che sbuca all' ultimo davanti a Ercolani, che però riesce a deviare sul fondo. Poco prima della pausa altra occasione su calcio da fermo per il Medicina Fossatone: se ne occupa Merola che batte bene con la sfera che scavalca la barriera, ma ancora una volta Ercolani si salva in angolo. NELLA RIPRESA al 18' mischia furibonda nell' area locale con il Russi vicinissimo al vantaggio, ma la difesa giallorossa riesce a liberare. Nella fase finale sono i padroni di casa a spingere di più: al 35' corner di Merola e inzuccata di Negroni con la palla che esce di un nulla. Quindi romagnoli in dieci con Sow che, già ammonito, entra male su Negroni e si becca il secondo giallo. Nel 2' di recupero si decide il match: angolo di Tafa e palla in area che, respinta corta dalla difesa ospite, arriva a Negroni che in semirovesciata rimette in dentro dove Lucchini, entrato da 2', brucia tutti e insacca. Scoppiano le proteste dei giocatori del Russi, per una sospetta posizione di fuori gioco dell' autore del gol, ed Ercolani si becca anche il rosso. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 85 22 dicembre 2014 Pagina 21 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) sport San Pancrazio 2 Castelbolognese 1 San Pancrazio 2 Castelbolognese 1 SAN PANCRAZIO: Furone, C. Galluccio, R. Amadori (23' st Di Giorgio), Allegretti, F. Amadori , L. Galluccio, Babini, Dell' Anno, M. Di Giorgio, Fanti (20' st Toscano), Dal Re. A disposizione: Abagnale, Pausini, Yekini. All.: Fiorentini. CASTELBOLOGNESE: Masetti, Ferrara, Venturi, Rivola, Messina, Colta, Celotti (40' st Mengozzi), V. Marasca, F. Marasca (29' st Mazzolani), Timoncini, Visani. A disposizione: Bighini, Hassane, F. Marasca, Fabbri, Zanotti. All.: Piraccini. Arbitro: Zani di Rimini. Reti: 41' pt F. Marasca (C), 37' st Dell' Anno (S), 43' st M. Di Giorgio (S). Note: ammoniti M. Di Giorgio (S), Messina (C), V. Marasca (C). Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 86 22 dicembre 2014 Pagina 27 La Voce di Romagna sport Il Russi ingoia una Medicina amara SCONFITTA DI MISURA Decide una rete di Lucchini in pieno recupero: proteste dei falchetti per la posizione di fuorigioco dell' attaccante. In precedenza il fischietto aveva espulso Sow Dopo quello con la Dozzese per i locali si tratta del sesto inciampo in questo campionato Questa sera tradizionale festa arancione al Piteco di Godo. Russi 0 MEDICINA FOSSATONE: Con solini, Gabrielli, Benini, Negroni, Buratti, Mazzacurati, Tafa, Maleh (20'st Covello), Greco, Merola (44' st Lucchini), Giangregorio (35'st Baroncini). A disp.: Ghiselli, Strazzari, Normile, Cantore. All.: Tarozzi. RUSSI: Ercolani, Gaddoni, Giorgini, Vasumini, Dirani (15'st De Rose), Spazzoli (30'st Rusticali), Sow, Miserocchi, Focaccia (41'st Tazzari), Pezzi, Coralli. A disp.: Casadio, Magari, Mazzotti, Gualandi. All. Bagnara. ARBITRO: Ouakka di Rimini RETE: 49' st Lucchini NOTE: Espulsi al 42' st Sow per gioco scorretto, al 49' st Ercolani per doppia ammonizione. Ammoniti: Dirani, Ru sticali. MEDICINA La sfida di Medicina termina con una beffa e roventi polemiche ad accompagnare il viaggio di ritorno dei falchetti dal bolognese. Sotto accusa l' operato del fischietto riminese Ouakka, reo secondo gli arancioni di aver convalidato la rete di Luc chini a quattro secondi dal termine in evidente posizione di fuorigioco. Il Russi, che prima del "fattaccio" aveva subìto l' espulsione di Sow, era comunque riuscito a resistere, ma proprio il neo entrato Lucchini, ricevuta palla dentro all' area e trovatosi a tu per tu con Ercolani, non ha sbagliato consegnando la vittoria ai bolognesi. I falchetti, dal canto loro, questa sera avranno l' opportunità nella tradizionale festa arancione al Pi teco di Godo, di sopire la rabbia per la seconda sconfitta consecutiva in vista del rientro in campo di domenica 11 gennaio contro il Borgo Pani gale. Daniele Pompignoli. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 87 22 dicembre 2014 Pagina 29 La Voce di Romagna sport Prima G * Sparta e Reno continuano la corsa in testa.* San Leonardo "rallenta" * Colpo di reni del San Pancrazio. 11 gol: Missiroli (Reda); 10 gol: Baiardi (Del Duca), Mengozzi (Sparta), 9 gol: Bravaccini (Civitella); Asturi (Reno); Di Giorgio M. (S. Pancrazio); 8 gol: Zanarini (Marina); 7 gol: Pirazzoli (Reno); Ben Kacem (Ronco); Di Dio (Savio); 6 gol: Pirazzoli (Castelbolognese); Orioli (Cava); Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 88 22 dicembre 2014 Pagina 29 La Voce di Romagna sport SAN PANCRAZIO 2 CASTEL BOLOGNESE 1 SAN PANCRAZIO: Furone, Gal luccio C., Amadori R. (23'st Di Giorgio E.), Allegretti, Amadori F., Galluccio L., Babini, Dell'An no, Di Giorgio M., Fanti (20'st Toscano), Dal Re. A disp. Aba gnale, Pausini, Yekini. All. Fio rentini. CASTELBOLOGNESE: Masetti, Ferrara, Venturi, Rivola, Messi na, Colta, Celotti (40'st Men gozzi), Marasca V., Marasca F. (29'st Mezzolani), Timoncini, Visani. A disp. Bighini, Hassane, Marasca F., Fabbri, Zanotti. All. Piraccini. ARBITRO: Zani di Rimini. RETI: 41'pt Marasca F. (C), 37'st Dell'Anno (SP), 43'st Di Giorgio M. (SP). NOTE: Amm. Di Giorgio M.; Ma rasca V., Messina. Da annotare le ottime parate dei due portie ri. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 89 22 dicembre 2014 Pagina 33 La Voce di Romagna sport Trofeo Fabbri Convocati Tognacci e Guglielmi, Galeotti riserva a casa Il Comitato Regionale Emilia Romagna per la formazione della rappresentativa regionale degli atleti nati nel 2000 (Under 15) che parteciperà al Trofeo Fabbri dal 3 al 6 gennaio2015 a Rimini ha convocato Andrea Guglielmi (Crabs) e Federico Tognacci (Insegnare Basket Rimini). Riserva a casa Dario Galeotti (FulgorLibertas). Nello staff tecnico quale aiuto allenatore c' è Emanuele Belosi del Basket Russi. Per il torneo la Ludec Cup di Lucca riservato agli Under 14 (2729 dicembre), sono stati convocati Pierfrancesco Abbrescia, Filippo Rossi, Andrea Lonfernini (Crabs), Marco Giorgi (Basket Cattolica). Il tecnico è Francesco Nanni (Ca' Ossi Forlì). Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 90