Italia Oggi Sette

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Italia Oggi Sette
COMUNE DI RUSSI
Lunedì, 22 dicembre 2014
COMUNE DI RUSSI
Lunedì, 22 dicembre 2014
Prime Pagine
22/12/2014 Prima Pagina
1
Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
22/12/2014 Prima Pagina
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La Voce di Romagna
pubblica amministrazione
22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 3
3
FISCO Agevolazioni sulla casa
22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 3
20
Tasse, tagli e bonus: il conto della manovra
22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 4
22
Sisma 2012: sì al credito d' imposta
22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 7
26
Agenzia unica, un puzzle di difficile incastro
22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 7
28
Politiche attive, crollano i beneficiari
22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 8
30
Tecnici e cittadini in prima linea
22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 12
32
Ai giovani si dà poca Garanzia
22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 12
34
Sulla lotta alla corruzione la politica resta in ritardo
22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 13
36
Valore al top per salute, utility e turismo
22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 24
38
Il ritardo della Pa giustifica il mancato pagamento Ires
22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 25
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Sospeso il deputato siciliano condannato per abuso d' ufficio
22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 26
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ATTUAZIONE DA COMPLETARE
22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 26
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Immobili, 12 decreti in ritardo
22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 26
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Nel 2015 il cantiere dei testi unici cerca lo sprint
22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 27
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Doppio impegno con lo split payment
22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 27
50
Nel fondo crediti dubbi risorse per 1,9 miliardi
22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 27
52
Niente sanatoria per la Tari deliberata dopo settembre
22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 27
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Operazione verità che cancella i vecchi alibi
22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 27
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Patto di stabilità «mobile» fino alla fine...
22/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 27
58
Per la tesoreria unica un rilancio di tre anni
22/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 2
GABRIELE VENTURA
Dagli studi legali
22/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 5
PAGINA A CURA DI SIMONA D' ALESSIO
In manovra le solite mance
22/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 8
PAGINA A CURA DI FABRIZIO G. POGGIANI
Pari sono non profit e persone fisiche
22/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 14
PAGINA A CURA DI ANTONIO CICCIA
Identità digitale in dirittura
22/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 14
PAGINA A CURA DI CINZIA DE STEFANIS
Start­up ai nastri di partenza
22/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 18
PAGINA A CURA DI CARLA DE LELLIS
Bonus bebè, ultima chiamata
22/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 20
PAGINA A CURA DI VINCENZO DRAGANI
Albero di Natale con il bollino
22/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 41
PAGINA A CURA DI LAURA ROTA
Il servizio è a domicilio
22/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 205
2014, l' anno buio delle parcelle
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Italia, la mappa delle occasioni
22/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 44
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Libera scelta per cittadini e imprese. Ma conto a carico
22/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 16
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ANGELO COSTA E MARIA DOMANICO
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sport
22/12/2014 Corriere di Romagna (ed. Ravenna­Imola) Pagina 52
Il derby è del San Patrizio
22/12/2014 Corriere di Romagna (ed. Ravenna­Imola) Pagina 52
Calcio Promozione Girone C ­ 18ª giornata
22/12/2014 Corriere di Romagna (ed. Ravenna­Imola) Pagina 57
San Pancrazio 2 Castel Bolognese 1
22/12/2014 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 20
Medicina Fossatone 1 Russi 0
22/12/2014 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 21
San Pancrazio 2 Castelbolognese 1
22/12/2014 La Voce di Romagna Pagina 27
Il Russi ingoia una Medicina amara
22/12/2014 La Voce di Romagna Pagina 29
Prima G
22/12/2014 La Voce di Romagna Pagina 29
SAN PANCRAZIO 2 CASTEL BOLOGNESE 1
22/12/2014 La Voce di Romagna Pagina 33
Trofeo Fabbri Convocati Tognacci e Guglielmi, Galeotti riserva a casa
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Il Resto del Carlino (ed.
Ravenna)
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La Voce di Romagna
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FISCO Agevolazioni sulla casa
FISCO Agevolazioni sulla casa [4220][351000]
IL 50% PER LE VALVOLE SENZA LA
CALDAIA A quale detrazione si ha diritto con l'
installazione delle sole valvole termostatiche e
dei relativi contabilizzatori, in uno stabile sito in
Lombardia? Claudio GioiaRHO La semplice
installazione delle valvole termostatiche e dei
contabilizzatori, senza sostituzione della
caldaia, è sufficiente per raggiungere quei
requisiti di miglioramento termico necessari
per fruire della detrazione del 50% per
risparmio energetico (articolo 16­bis del Tuir,
Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 139, della
legge 147/2013; si veda anche la circolare
29/E del 2013). Viceversa, non si applica la
detrazione del 65 per cento, che richiede il
raggiungimento di specifici valori di
trasmittanza termica previsti nel Dm 11 marzo
2011: per tali valori, infatti, è necessaria anche
la sostituzione della caldaia con una a
condensazione. Trattandosi di un intervento in
edilizia libera, occorre verificare, comunque,
se il Comune prevede, ai fini urbanistici, la
necessità di una comunicazione inizio lavori. In
tal caso la stessa è necessaria per fruire della
detrazione. Nel caso in cui la normativa non
preveda alcun titolo abilitativo per la
realizzazione degli interventi, il contribuente
deve comunque predisporre e conservare (senza inviarla all' agenzia delle Entrate ma esibendola a
richiesta dell' amministrazione) la dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà, ex articolo 47 del Dpr
445/2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e venga attestata la circostanza che gli interventi
rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, secondo la
normativa edilizia vigente (si veda la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). [4221][350659] IL BONUS
MOBILI PUÒ ESSERE FRUITO L' ANNO DOPO Nel 2014 ho installato un condizionatore a pompa di
calore, beneficiando della detrazione fiscale del 50% per le spese di ristrutturazione edilizia. Per
beneficiare anche del bonus mobili, la spesa per gli stessi dev' essere obbligatoriamente sostenuta
nello stesso anno solare (cioè entro il 31 dicembre 2014) o posso anche attendere il 2015? Il bonifico va
poi eseguito con la stessa causale di ristrutturazione edilizia o serve una causale apposita "bonus
mobili"? M.T.UDINE Non è necessario che le spese per i mobili siano sostenute nello stesso anno in cui
sono state sostenute quelle per il condizionatore. Pertanto, è possibile installare il condizionatore nel
2014 e acquistare dei mobili nel 2015 (tenuto conto della proroga del bonus mobili fino a tutto il 2015
previsto nell' articolo 8 del Ddl di stabilità 2015). La causale del bonifico per l' acquisto dei mobili è la
stessa del bonus per le ristrutturazioni (detrazione del 50% articolo 16­bis del Tuir, Dpr 917/1986). I
mobili possono essere pagati anche con carta di credito o di debito. [4222][350737] LA PERGOLA NON
HA I REQUISITI PER IL 65% Devo installare una pergola sul portoncino di ingresso della mia
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abitazione, per isolarla dai raggi del sole, particolarmente intensi in estate. La pergola è realizzata con
materiale isolante e oscurante. Attualmente devo usare un condizionatore per raffrescare la casa. Ho
diritto alla detrazione fiscale del 65% per il risparmio energetico? L.A.ROÈ VOLCIANO Sia per la
realizzazione che per la sostituzione della pergola oscurante e isolante, in grado di produrre una
protezione del fabbricato abitativo, si è in presenza di un intervento di manutenzione straordinaria e,
pertanto, è possibile fruire della detrazione del 50 per cento (ex articolo 16­bis del Tuir, Dpr 917/1986, e
articolo 1, comma 139, della legge 147/2013; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it).
Viceversa, non sussistono i requisiti per l' accesso alla detrazione del 65 per cento, in quanto con la
pergola non si riescono a conseguire i valori di trasmittanza termica previsto dal Dm 11 marzo 2011,
fissati per le strutture opache orizzontali o verticali, né i valori di fabbisogno di energia primaria, previsti
per gli interventi di riqualificazione globale degli edifici. [4223][350734] BOX, UN' AGGIUNTA ALLA DIA
PER LA PERTINENZIALITÀ Sono pproprietario di una unica casa, di abitazione, dal 1975. Attualmente
la casa non dispone di garage. Con una Dia (dichiarazione inizio attività) divenuta esecutiva, sto
costruendo il garage in ampliamento alla casa e a ridosso della stessa (stesso contatore Enel eccetera).
Per accedere alle detrazioni del 50% del costo di costruzione del garage, l' agenzia delle Entrate
richiede che nella "concessione edilizia" risulti il vincolo di pertinenza tra abitazione e garage. Ora per
questi casi non è più prevista la "concessione edilizia", ma soltato la Dia, nella quale nulla risulta a
proposito di questo vincolo. Posso integrare questa Dia con una mia dichiarazione con la quale mi
impegno a ritenere unito da vincolo pertinenziale il garage con l' abitazione? Oppure devo ricorrere a un
atto di vincolo da fare davanti a un notaio? Vi sono altre strade per non perdere le detrazioni?
G.L.VICENZA Si può fruire della detrazione Irpef del 50 per cento (ex articolo 16­bis del Tuir, Dpr
917/1986, e articolo 1, comma 139, della legge 147/2013) anche in relazione alle spese sostenute per la
realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali a immobili residenziali, sia che le abitazioni siano
costruite contestualmente ai box, sia che il box sia realizzato negli anni successivi, come nel caso di
specie. La condizione essenziale per fruire della detrazione è la sussistenza del vincolo pertinenziale tra
l' edificio abitativo (bene principale) e il garage, come specificato dalla circolare 24/E/2004 che, nel caso
descritto dal quesito, risulterà dal permesso di costruire, o dalla Dia per l' esecuzione dei lavori. In
sostanza, nel caso in esame si può fruire della detrazione del 50% a condizione che, trattandosi di
nuova costruzione realizzata in proprio, l' esistenza del vincolo pertinenziale risulti dal provvedimento
urbanistico abilitativo dei lavori (permesso di costruire, o Dia, o Scia, segnalazione certificata di inizio
attività). Rimangono altresì fermi gli adempimenti necessari per fruire del beneficio, quali il pagamento
con bonifico bancario o postale delle fatture relative all' esecuzione dei lavori. Nello specifico, in caso di
mancanza di dichiarazione di pertinenzialità nella Dia, è necessario integrare la stessa nella medesima
forma della Dia o farsi rilasciare un nuovo provvedimento abilitativo. Non è sufficiente, invece, una
semplice dichiarazione del proprietario. In alternativa, si ritiene possibile accatastare il box come
pertinenziale, ma sul punto non sussiste una pronuncia ufficiale dell' agenzia delle Entrate. A cura di
Marco Zandonà Agevolazioni tributarie [4224][351311] PRINCIPIO DI COMPETENZA PER LE ZONE
FRANCHE URBANE Una società ammessa ai benefici previsti per le Zfu (zone franche urbane) chiede
come rilevare in contabilità il ricavo per usufruire di tale bonus. È corretto rilevare tutto il credito al
momento della notizia del riconoscimento della somma, o esso va rilevato di volta in volta, al momento
dell' utilizzo negli anni? Qual è il giusto inquadramento civilistico e tributario di tale bonus?
V.C.CASERTA L' agevolazione, come chiarito dalla circolare 39/E/2013, al paragrafo 3, matura per i
debiti sorti a decorrere dal periodo d' imposta in corso al 30 giugno 2013. In contabilità, in ossequio al
principio di competenza, è corretto rilevare la sola quota di credito riferita ai debiti maturati nell'
esercizio (compreso quelli relativi al 2013, se non sono stati rilevati nella contabilità di tale anno). La
contropartita contabile più confacente alla fattispecie è certamente quella delle "sopravvenienze attive
non tassabili". [4225][351141] RAMO D' AZIENDA CEDUTO: NON C' È CONTINUITÀ Relativamente al
credito d' imposta del 15% per l' acquisto di nuovi impianti e macchinari, previsto dall' articolo 18 del Dl
91 del 24 giugno 2014, essendo la società per la quale calcolare il credito d' imposta nata attraverso
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una cessione di ramo d' azienda, per il calcolo della media degli investimenti effettuati negli ultimi
cinque anni bisogna prendere in considerazione anche gli investimenti effettuati in precedenza dalla
società che ha ceduto il ramo d' azienda? A.R.BERGAMO La cessione di ramo d' azienda non configura
una ipotesi di "continuità" realizzata attraverso una operazione straordinaria (si veda anche la circolare
90/E/2001). Pertanto, la media degli investimenti della cessionaria andrà computata autonomamente. A
cura di Amedeo e Alessandro Sacrestano [4226][351104] CUMULO DI AGEVOLAZIONI SE LA
VOLUMETRIA NON MUTA Applicando il piano casa senza fruire del bonus volumetrico, una volta
ottenuto il permesso di costruire per demolire e ricostruire sullo stesso lotto, posso fruire delle
agevolazione del 65% come riqualificazione energetica degli edifici esistenti, oltre all' agevolazione del
50% nei limiti consentiti? Ugo RebaudengoMONDOVÌ Se non sussiste effettivamente aumento
volumetrico, le due detrazioni si applicano entrambe. Infatti, la detrazione del 50% per i lavori edilizi e
quella del 65% per interventi di risparmio energetico non si rendono applicabili in caso di demolizione e
ricostruzione in presenza di ampliamento volumetrico. Questi i chiarimenti forniti dall' agenzia delle
Entrate con la risoluzione 4/E del 4 gennaio 2011, che si è espressa a proposito dell' applicabilità delle
detrazioni del 36­50% in presenza di lavori di ristrutturazione e ampliamento, con o senza demolizione
dell' edificio originario. In particolare, nell' ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, le
agevolazioni citate competono «solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria dell'
edificio preesistente», proprio come nel caso di specie; diversamente, in caso di demolizione e
ricostruzione con ampliamento (a prescindere dalle norme urbanistiche sul piano casa), le detrazioni
non spettano, in quanto l' intervento si considera, nel suo complesso, una nuova costruzione. Nell'
ipotesi di contestuale intervento di risparmio energetico ed edilizio su fabbricato residenziale, il
contribuente può fruire di entrambe le detrazioni del 50 e del 65 per cento. Il Dm 19 febbraio 2007
prevede che la detrazione del 55/65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici
esistenti non sia cumulabile con le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge nazionale per i
medesimi interventi. In tale ambito, la circolare 36/E/2007 ha chiarito, tuttavia, che, stante la possibile
sovrapposizione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici con analoghi interventi
agevolabili nell' ambito della detrazione Irpef del 36­50 per cento, in tema di recupero edilizio abitativo,
il contribuente può avvalersi per le medesime spese, in via alternativa, dell' una o dell' altra
agevolazione, nel rispetto della normativa specifica e degli adempimenti previsti per ognuna di esse.
Con la risoluzione 152/E/2007 è stato chiarito che, se sullo stesso fabbricato abitativo, come nel caso di
specie, sono eseguiti interventi agevolati ai fini del 36­50 per cento, che comprendano anche lavori
diretti al risparmio energetico, il contribuente può scegliere, limitatamente a questiultimi, di applicare la
detrazione del 55­65 per cento, a condizione, però, che per le relative spese il contribuente non abbia
già fruito della detrazione del 36­50 per cento, e a condizione che nella fattura rilasciata al contribuente
vengano individuate specificamente le spese relative a uno o più interventi finalizzati al risparmio
energetico, fermi restando, in ogni caso, tutti gli adempimenti previsti per l' una e l' altra agevolazione.
[4227][351042] BONIFICA AMIANTO, 50% CONCESSO SOLO PER ALLOGGI Se il proprietario di un
fabbricato di categoria D/10, adibito a ricovero di prodotti e attrezzi agricoli, vuole sostituire la copertura
in lastre di eternit con un' altra, può fruire della detrazione delle spese sostenute nella misura prevista
dall' articolo 16­bis, primo comma, lettera l, del Dpr 917/1986, per gli interventi di bonifica dell' amianto,
visto che il capoverso dello stesso cita letteralmente «l' immobile sul quale sono effettuati gli interventi»?
Tale definizione è a mio avviso da intendere in senso generico, e non solo per gli immobili residenziali,
come talvolta sostenuto. È corretto ritenere che gli immobili di categoria D/10 sono compresi nei
benefici per gli interventi di cui alla citata lettera l? C.P.FIRENZE La risposta è negativa. La detrazione
del 50 per cento, per interventi di ristrutturazione edilizia, si applica anche per gli interventi di rimozione
dell' amianto e di riqualificazione energetica, ma solo se si tratta di opere eseguite su edifici residenziali,
e non anche su edifici non residenziali, quali quelli accatastati in D/10 (fabbricati destinati ad attività
agricole). In proposito, si vedano l' articolo 16­bis del Tuir, Dpr 917/1986, e l' articolo 1, comma 139,
della legge 147/2013, nonché la guida al 50% su www.agenziaentrate.it. A cura di Marco Zandonà
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Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche [4228][351165] CONCORSI D' ARTE, SI DICHIARA IL
PREMIO IN DENARO Vorrei sapere se le vincite in denaro derivanti da concorsi a premi artistici devono
essere dichiarate nel 730 (nel caso di un dipendente). Se la risposta è affermativa, in quale voce deve
essere inserito questo "reddito"? Da quel che mi risulta, gli enti organizzatori dei concorsi, spesso, non
rilasciano alcun documento ai vincitori e, quindi, non esiste alcuna documentazione a sostegno di
questa dichiarazione. M.R.MODENA In via di principio, i premi derivanti dalla partecipazione a concorsi
vanno assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d' imposta (circostanza che esonera il percettore da
qualsiasi successivo adempimento dichiarativo e impositivo) da parte dell' erogante, se esso riveste la
soggettività di sostituto d' imposta (articoli 23 e 30 del Dpr 600/1973). In assenza di questa condizione,
il percettore dichiarerà il premio nel rigo D4, indicando il codice 9, del modello 730 (edizione 2014),
assoggettandolo a tassazione nell' intera misura, senza alcuna deduzione (articoli 67, lettera d, e 69,
comma 1, del Tuir). [4229][351160] L' ASSEGNO AMPLIA LA PLATEA DEI FAMILIARI A CARICO Mio
figlio è sposato e ha due figli piccoli. La sua famiglia non convive con me. Pochi anni fa, a causa di
problemi gravi di salute, mio figlio ha cessato la partita Iva per la propria attività di lavoratore autonomo.
Successivamente è stato è stato riconosciuto invalido civile al 100% dall' Inps; inoltre ha ottenuto l'
indennità di accompagnamento di 450 euro ed è stato giudicato non idoneo a lavoro. Dall' inizio della
sua malattia, provvedo a pagare alla famiglia di mio figlio l' affitto di casa, le spese di condominio, gli
alimenti. Potrei fruire delle detrazioni per altri familiari a carico (in particolare, per mia nuora) ai sensi
della legge 296/2006? In caso di risposta affermativa, il loro Isee per le esenzione da ticket
cambierebbe? Preciso che ora sono esenti totali. G.S.NAPOLI La risposta al primo quesito è
affermativa. Il genitore potrà conseguire ordinariamente la detrazione per il figlio a carico, ricorrendo il
presupposto (peraltro, l' unico richiesto) della titolarità da parte di quest' ultimo di un reddito
complessivo, fiscalmente rilevante, non superiore a 2.840,51 euro. In merito ai nipoti e alla nuora, in
quanto rientranti nel novero degli "altri" familiari di cui all' articolo 433 del Codice civile, la detrazione a
essi correlata (ex lettera d, articolo 12, del Tuir) compete se ricorre anche il presupposto della loro
convivenza con il contribuente o, in alternativa, se quest' ultimo provvede alla corresponsione di assegni
familiari, nel caso in cui essa non sia stata disposta dall' autorità giudiziaria; cosa che potrà essere
provata da un' adeguata autocertificazione o da qualsiasi altro idoneo mezzo di prova (circolari
18/E/2009 e 95/E/2000), come l' intestazione delle utenze, la messa a disposizione dell' abitazione, la
documentazione bancaria (ad esempio, i bonifici). Ai fini Isee (indicatore della situazione economica
equivalente), rientrano nel novero del nucleo familiare anche i familiari fiscalmente a carico, sebbene
non presenti nello stato di famiglia del dichiarante e, pertanto, si ritiene che tale condizione possa
comportare delle implicazioni, ai fini del riconoscimento di particolari esenzioni nei loro confronti. A cura
di Alfredo Calvano Dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche [4230][350900] «SOLO» UNA
SANZIONE PER UNA FIRMA MANCANTE Il modello Unico Società di capitali 2013, relativo ai redditi
2012, è stato inviato barrando entrambe le caselle "firma della dichiarazione", cioè quella del
rappresentante legale e quella della società di revisione. Materialmente, sul supporto cartaceo era
presente solo la firma del rappresentante legale. La società di revisione, successivamente, non ha
voluto apporre la firma, ma vorrebbe inviare una dichiarazione integrativa. Ritengo che non sia possibile
sanare tale situazione e che la dichiarazione sia nulla, in quanto sprovvista di firma dell' organo di
controllo, perché sono trascorsi più di 90 giorni dal 30 settembre 2013. qual è il parere dell' esperto?
P.I.NAPOLI In base ai commi 5 e 6 dell' articolo 1 del Dpr 322/1998, le dichiarazioni delle società che
vanno sottoscritte anche dai soggetti incaricati della relazione di revisione (in quanto sottoposte al
controllo contabile a norma del Codice civile) sono considerate comunque valide, anche se la loro
versione cartacea risulta priva di tale sottoscrizione, fatta salva l' applicazione della sanzione da 258 a
2.065 euro, ex articolo 9, comma 5, ultimo periodo, del Dlgs 471/1997. La presentazione di una
dichiarazione integrativa appare, dunque, del tutto priva di significativi effetti pratici. A cura di Alfredo
Calvano Irap [4231][351244] LE SOCIETÀ SONO SEMPRE SOGGETTE ALL' IRAP Una Sas (società in
accomandita semplice) con due soci, un accomandante e un accomandatario, la quale svolge attività di
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agenti di commercio,senza dipendenti e senza beni strumentali (eccezion fatta per autovettura e
telefonino), dovrà pagare l' Irap? Le sezioni unite della Cassazione (sentenze 12108, 12109, 12110 e
12111 del 2009) hanno ritenuto che gli agenti di commercio siano soggetti all' Irap soltanto in presenza
di un' autonoma organizzazione; a tal fine, è possibile ritenere che anche per le società (Sas, Srl
eccetera) vada valutata esclusivamente l' esistenza dell' autonoma organizzazione, non rilevando la
circostanza che si tratti di società? M.S.SALERNO La risposta è negativa. Le società sono sempre
soggette a Irap, e il requisito dell' autonoma organizzazione, nei loro confronti, sussiste sempre. Si tratta
di una presunzione assoluta, senza prova contraria. L' articolo 2 del Dlgs 446/1997 dispone, infatti, che l'
attività esercitata dalle società «...costituisce in ogni caso presupposto di imposta». [4232][349566] IL
TRIBUTO È D' OBBLIGO ANCHE PER ENTI NON PROFIT Un centro di formazione professionale è un'
associazione privata riconosciuta non avente finalità di lucro. Essendo la scuola riconosciuta quale
istituto paritario, il finanziamento delle spese di gestione, comprese quelle inerenti al personale docente
e quello amministrativo, è ottenuto attraverso la Provincia di Trento, in forza del contratto di servizio che
affida alla scuola la gestione delle attività formative. Sulle retribuzioni corrisposte al personale è dovuta
l' Irap, imposta che fino a oggi non è stata applicata, dati il carattere proprio della scuola e la funzione
pubblica esercitata in forza del mandato provinciale? M.G.TRENTO Anche gli enti pubblici e privati,
diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l' esercizio di attività commerciali, sono soggetti passivi del tributo (si veda l' articolo 3, comma 1, lettera
e, del Dlgs 446/1997). L' associazione senza finalità di lucro è quindi soggetto passivo Irap, e, in quanto,
è obbligata al pagamento dell' imposta. La base imponibile è determinata secondo il metodo retributivo
(si veda l' articolo 10, comma primo, del Dlgs 446/1997), in un importo pari all' ammontare delle
retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei
compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente. Qualora venisse svolta anche attività commerciale, la base imponibile a
essa relativa sarebbe determinata secondo le regole proprie delle imprese (articolo 5 del Dlgs
446/1997), computando i costi deducibili rilevanti ai fini Irap, non specificamente inerenti alle attività
commerciali, per un importo corrispondente al rapporto tra l' ammontare dei ricavi riferibili alle attività
commerciali e l' ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Mentre gli emolumenti di cui all'
articolo 10, comma primo, del Dlgs 446/1997, relativi alla base imponibile dell' attività istituzionale,
sarebbero ridotti dell' importo specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti
non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l' ammontare degli stessi sarebbe ridotto di
un importo imputabile alle attività commerciali in base al rapporto citato. A cura di Roberto Moscati Iva
[4233][350114] IL «DECORSO» AMMESSO PER LA COMPENSAZIONE Una società, nel corso dell'
anno 2014, ha compensato Iva per 700.000 euro. Se si presenta il modello per l' utilizzo del credito Iva
del 3° trimestre 2014, dal quale scaturisce un credito di 50.000 euro, si può utilizzare detto importo in
compensazione con altri tributi già al 1° gennaio 2015, senza aspettare l' invio della dichiarazione
annuale Iva? Catia PicozziMILANO Poiché il credito Iva di 50.000 euro, relativo al terzo trimestre 2014,
non utilizzato in compensazione in corso d' anno con debiti tributari di altra natura per non avvenuto
raggiungimento del limite di 700.000 euro, confluisce nella successiva dichiarazione Iva annuale,
concorrendo a determinare il risultato a credito o a debito, si ritiene che l' utilizzo in compensazione
orizzontale di tale credito con modello F24 possa avvenire solo dopo la presentazione della stessa
dichiarazione annuale. A cura di Giuseppe Barbiero [4234][350752] LE FATTURE PA ELETTRONICHE
VANNO TENUTE SEPARATE In relazione alla fatturazione elettronica nei confronti della pubblica
amministrazione, come si deve comportare un libero professionista che emette sia fatture alla Pa
(elettroniche) che fatture ad aziende e/o privati? Deve istituire due registri Iva vendite? La fattura
elettronica ha una propria numerazione rispetto alle altre fatture emesse a soggetti privati e/o aziende
private? Il "progressivo invio" deve corrispondere per forza al numero progressivo ai fini delle imposte
indirette? F.D.NAPOLI Il professionista che emette fatture elettroniche nei confronti della pubblica
amministrazione e, contestualmente, fatture cartacee nei confronti dei privati deve adottare registri Iva
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sezionali o (quantomeno) numerazioni separate all' interno dello stesso registro. L' utilizzo dei sezionali
e/o delle numerazioni separate è obbligatorio se si adottano diverse modalità di conservazione
(circolare 36/E del 6 dicembre 2006): elettronica per le fatture nei confronti della pubblica
amministrazione (cosiddette fatture Pa) e cartacea per le fatture nei confronti dei clienti privati. Per le
fatture Pa è obbligatoria la conservazione digitale, ex articolo 39 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633. Il
progressivo di invio delle fatture tramite il sistema di interscambio non deve necessariamente
coincidere con il numero progressivo delle fatture. Infatti, il tracciato delle fatture Pa definisce il
progressivo di invio come il «progressivo univoco che il soggetto trasmittente attribuisce ad ogni file che
inoltra al sistema di interscambio». Ma il soggetto "trasmittente" (intermediario) potrebbe essere un
soggetto diverso dal fornitore e potrebbe attribuire alle fatture un progressivo univoco diverso dal
numero di fattura. [4235][350674] WEDDING PLANNER: I CODICI ATECO APPLICABILI Una mia
cugina desidera intraprendere l' attività di wedding planner. Inizialmente si occuperebbe dei contatti con
fornitori (negozi di bomboniere, fiorai, fotografi e simili), per arrivare, poi, a vendere anche i vestiti da
sposa, che acquisterebbe all' estero. L' attività, così strutturata, in quale codice Ateco potrebbe essere
inquadrata? P.M.SALERNO Si ritiene che l' attività descritta debba essere inquadrata inizialmente in
quella riconducibile al codice Ateco 960905 (organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera), e che
successivamente, quando inizierà anche la compravendita di abiti da sposa, occorrerà attivare un
secondo codice attività, previsto dalla tabella Ateco nel 477110 (commercio al dettaglio di articoli di
abbigliamento per uomo e donna). A cura di Giorgio Confente [4236][350712] È EDITORE CHI
STAMPA IL PROPRIO LIBRO A SUE SPESE Esercito la professione di giornalista con partita Iva, e
sono iscritto all' Ordine dei giornalisti. Ho intenzione di commercializzare un libro di fotografie, realizzate
da me stesso nel corso dell' attività professionale. Non avendo alcuno specifico contratto di editoria,
sosterrò personalmente la spesa per la stampa del libro, occupandomi in seguito della vendita e
distribuzione alle librerie. Lo svolgimento di tale attività consente, ai fini Iva, di beneficiare del regime
agevolato per l' editoria in qualità di editore che si assume il rischio della realizzazione dell' opera
(circolare 328 del 24 dicembre 1997)? Ai fini delle imposte sui redditi, il provento della vendita va
considerato reddito professionale o reddito d' impresa? A.I.FIRENZE Nel caso di specie, il lettore
assume la qualificazione di editore, considerandosi tale colui che intraprende l' iniziativa economica. In
assenza di un contratto di editoria (ai fini Iva), è considerato editore chi si assume il rischio della
realizzazione dell' opera per lo sfruttamento economico. È, quindi, possibile fruire, ai fini Iva, del relativo
regime speciale. L' editore deve considerarsi a ogni effetto un imprenditore. Pertanto, i proventi
conseguiti con la vendita del libro devono considerarsi quali componenti positivi del reddito d' impresa.
A cura di Nicola Forte [4237][350671] PER LE PORTE TAGLIAFUOCO DUE POSSIBILI ALIQUOTE
Sulla sostituzione delle porte tagliafuoco dell' abitazione principale, quale aliquota Iva dev' essere
applicata? Stefano MaroneVIZZOLO PREDABISSI Si tratta di un intervento di manutenzione. Come tale,
è soggetto ad aliquota ordinaria del 22 per cento. Tuttavia, se chi vende l' infisso ne realizza anche la
posa in opera (anche tramite terzi), è possibile fruire in quota parte dell' aliquota del 10 per cento, come
indicato dall' agenzia delle Entrate con la circolare 71/E del 7 aprile 2000. A cura di Giampaolo Giuliani
Iva Ue­extra Ue [4238][350705] IL REVERSE CHARGE PER LA GUIDA TURISTICA Il titolare di una
impresa, esercente l' attività di guida turistica, deve emettere fattura per una prestazione eseguita in
Italia per conto di un cliente soggetto passivo Iva a Malta. Quale riferimento Iva va esposto in fattura?
Occorre compilare l' elenco Intrastat? V.G.CATANIA Dal 1° gennaio 2011, per effetto del riformulato
articolo 7­quinquies del Dpr 633/1972, trova applicazione la regola generale dell' inversione contabile
(cosiddetto reverse charge) in capo al destinatario per tutti i rapporti che la guida turistica intrattiene con
soggetti passivi di altri Paesi comunitari, secondo le disposizioni dell' articolo 7­ter del Dpr 633/1972. Le
relative fatture emesse, senza addebito d' imposta, poiché assoggettabili a Iva dal cessionario o
committente, devono recare la dicitura "inversione contabile". Come chiarito dalla circolare dell' agenzia
delle Entrate n. 36/E del 21 giugno 2010, le prestazioni in questione vanno escluse dagli elenchi
riepilogativi Intrastat. [4239][350804] ACQUISTI TRAMITE EBAY: È SUFFICIENTE IL «DAU» La mia
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società ha provveduto ad acquistare un bene tramite ebay da una ditta americana. Il fornitore americano
provvede a spedire la merce. La dogana rilascia all' importatore l' esemplare del Dau n. 8 quietanzato. Il
fornitore americano, invece, non rilascia fattura, dicendo che, essendo stato fatto l' acquisto tramite
ebay, viene solo rilasciata una ricevuta di pagamento. È sufficiente, come documento da registrare in
contabilità, questa ricevuta di pagamento? P.C.ASTI Il Dau (documento amministrativo unico) è il
documento rilevante ai fini della contabilità, equivalente alla fattura di acquisto nazionale, o il documento
da inserire, unitamente alla ricevuta di acquisto, nel registro degli acquisti ex articolo 25 del Dpr
633/1972, e che permette la detrazione dell' Iva.Per inciso, in caso di importazione, l' imposta non è
indicata sulla fattura del venditore estero, ma viene calcolata e pagata in dogana, per cui lo Stato la
riscuote immediatamente sulla singola operazione. La base imponibile su cui viene applicata l' Iva è
costituita dal valore delle merci importate, utilizzato anche per il calcolo dei dazi, aumentato degli stessi
e delle spese di inoltro; le aliquote Iva applicate sono le stesse in vigore per le merci nazionali.Gli
elementi necessari per la registrazione del Dau sono, quindi, numero, data di riferimento dell'
operazione, valore della merce acquistata, spese di trasporto anticipate, dazi doganali e Iva applicata. A
cura di Stefano Aldovisi [4240][350687] I LIMITI AL CONTRATTO DI CONSIGNMENT STOCK Una Spa
italiana (cedente), a seguito di un contratto di consignment stock, invia dall' Italia merce in conto
deposito nei magazzini del cliente tedesco, provvedendo ad annotare la movimentazione nel registro di
cui all' articolo 50, comma 5, del Dl 331/1993. Tale merce resta di proprietà del cedente nazionale fino
al momento dell' eventuale prelievo, secondo il fabbisogno produttivo del cliente, che a fine mese invia il
report della quantità consumata. Il Fisco tedesco, in contrasto ­ a mio avviso ­ con le norme comunitarie,
pretende l' apertura di una partita Iva in Germania e l' applicazione dell' Iva tedesca. La Spa ha ottenuto
la partita Iva tedesca e dovrebbe procedere alla fatturazione, emettendo fattura con Vat tedesca al 19
per cento. Considerato che si tratta anche di "cessione intracomunitaria", come dev' essere fatturata
tutta l' operazione? I documenti di trasporto vanno intestati al cliente o alla Spa con partita Iva tedesca?
L' elenco Intra 1 cessioni va compilato ai fini fiscali o statistici? C.V.AGRIGENTO Nel caso di invio in
beni in Germania non è possibile utilizzare lo schema tipico del contratto di "consigment stock",
secondo il quale la cessione intracomunitaria è sospesa, al momento del trasferimento dei beni, e si
realizza solo all' atto del prelievo della merce da parte del cliente.Ciò premesso, nel caso esposto dal
lettore, la società italiana (Spa) è tenuta ai seguenti adempimenti:1) presentazione del modello Intrastat,
ai fini fiscali e statistici (se soggetta all' obbligo di compilazione con cadenza mensile), quando la merce
è inviata in Germania, indicando la propria partita Iva tedesca, nei dati del cliente;2) emissione dei
documenti di trasporto della merce in Germania intestati alla Spa, con partita Iva tedesca;3) emissione
di fattura dalla partita Iva tedesca, esponendo l' imposta con aliquota del 19 per cento, all' atto del
prelievo dei beni da parte del cliente. A cura di Giorgio Confente Redditi d' impresa [4241][351096] LE
PROCEDURE CONCORSUALI E LE PERDITE DEDUCIBILI L' articolo 101, comma 5, del Tuir prevede
che le perdite sui crediti siano deducibili in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure
concorsuali. Si può iscrivere civilisticamente, nell' anno di dichiarazione del fallimento, tutta la perdita
stimata sul credito, non dedurla fiscalmente in quell' esercizio, ma dedurla fiscalmente in esercizi
successivi? L.Z.BERGAMO La risposta è negativa. L' articolo 101, comma 5, del Tuir consente la
deducibilità delle perdite su crediti se queste risultano da elementi certi e precisi, e in ogni caso se il
debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti,
omologato ex articolo 182­bis della legge fallimentare. Il debitore si considera assoggettato a procedura
concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la
liquidazione coatta amministrativa, o da quella del decreto di ammissione alla procedura di concordato
preventivo o del decreto di omologazione dell' accordo di ristrutturazione o, ancora, del decreto che
dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Pertanto, l' articolo
101, comma 5, del Tuir non dispone regole particolari di deduzione e, di conseguenza, la
quantificazione della perdita deducibile deve avvenire in base al principio generale di derivazione da
bilancio. La perdita deducibile, in presenza delle procedure indicate, sarà pari a quella stimata dal
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redattore del bilancio e verrà imputata a conto economico. Va, comunque, tenuto presente che la
valutazione dell' entità della perdita non può consistere in un processo arbitrario del redattore di
bilancio, ma deve rispondere a un razionale e documentato processo di valutazione, conforme ai criteri
dettati dai principi contabili adottati. [4242][350860] ASPETTI FISCALI DEL POST­FUSIONE In una Srl,
a seguito di una fusione, il disavanzo è stato imputato a maggior valore dell' immobile strumentale e non
è stato affrancato. Ora, a distanza di un anno, l' immobile dev' essere ceduto, il che genererà una
plusvalenza fiscale (pari al disavanzo precedentemente imputato), ma non civilistica. Ai fini dell' Ires, è
possibile ugualmente la rateizzazione della plusvalenza in cinque esercizi? Francesco AscoliROMA La
cessione del bene indicata nel quesito determina un plusvalore fiscale, calcolato come differenza tra il
corrispettivo derivante dalla cessione e il costo fiscale del bene, che può essere rateizzato se il bene è
stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, ex articolo 86 del Tuir, tenendo conto anche del
periodo di possesso del dante causa. La fusione è un' operazione fiscalmente neutra, che non
determina il realizzo né la distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o
incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. Secondo l' articolo 172
del Tuir, nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante, non si
tiene conto dell' avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o
quote, o dell' annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre. I
maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell' eventuale imputazione del disavanzo derivante dall'
annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento a elementi patrimoniali della
società incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti dell' incorporante o della società risultante
dalla fusione. Tuttavia, i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all' ultimo valore riconosciuto ai
fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da un prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei
redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. Pertanto, in mancanza di
affrancamento, il valore fiscale del bene sul quale è stato allocato il disavanzo di fusione risulta
disallineato rispetto a quello, maggiore, civilistico con conseguenti differenti plusvalori/minusvalori in
caso di cessione. A cura di Gianluca Dan [4243][351003] LA «DATIO IN SOLUTUM» NON È
CONTRATTO DI SCAMBIO Una ditta di costruzioni riceve in permuta dal committente un immobile a
uso abitativo. La ditta, appena troverà un acquirente, venderà l' immobile ricevuto in permuta. Come
dev' essere considerato l' immobile ai fini Iva e ai fini del reddito? E.C.TREVISO Il caso descritto nel
quesito, pur contenendo il riferimento a una operazione di permuta, non sembra essere inquadrabile, in
senso giuridico, in un contratto di permuta disciplinato dall' articolo 1552 del Codice civile, in base al
quale, sin dall' origine, viene pattuito che si realizzerà uno scambio di beni o diritti con il conseguente
trasferimento della proprietà. L' operazione sembra riconducibile all' istituto giuridico della "datio in
solutum" (articolo 1197 delCodice civile), che, a differenza della permuta, non costituisce un contratto di
scambio funzionalmente autonomo, bensì una causa solutoria di un contratto precedentemente
stipulato, in relazione alla quale si realizza la sostituzione di una prestazione originariamente pattuita
con una prestazione diversa. Si ritiene che il caso di specie vada inquadrato in una fattispecie piuttosto
frequente in questi anni, laddove la ditta costruttrice riceve dal committente, come corrispettivo delle
proprie prestazioni, un immobile abitativo in luogo del pagamento in denaro originariamente pattuito.
Così ricostruita l' operazione, l' immobile in questione (tanto ai fini Iva che ai fini reddituali) dev' essere
trattato come un ordinario acquisto di immobile abitativo destinato alla rivendita, senza attribuire alcun
rilievo al rapporto originario che ha determinato la posizione creditoria del costruttore nei confronti del
committente. A cura di Giorgio Gavelli Redditi di lavoro autonomo [4244][351316] UN' ASSOCIAZIONE
PER I DENTISTI PADRE E FIGLIO Un odontoiatra, con studio gestito in forma individuale da parecchi
anni e partita Iva, ha un figlio, neolaureato in odontoiatria, che vuole inserirsi nello studio. Quale forma
societaria è fiscalmente più adeguata? L' impresa familiare oppure un' associazione tra professionisti?
Nella scelta di un' associazione tra professionisti, i cespiti della studio verrano fatturati al nuovo assetto
societario? M.L.PALERMO L' attività indicata dal quesito ha natura professionale e, quindi, non può
essere esercitata nella forma di impresa individuale, né di impresa familiare. La forma probabilmente
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più idonea è quella dell' associazione di artisti e professionisti. Gli eventuali acquisti di beni strumentali
saranno fatturati direttamente all' associazione. [4245][351036] L' ATTIVITÀ NON CESSA FINCHÉ C' È
UN INCARICO Sono un commercialista che intende cessare la propria attività. Ho, però, in corso un
incarico di sindaco che durerà per altri due anni. Si può cessare la partita Iva al 31 dicembre 2012 e,
per i compensi del 2014 e 2015, inferiori a 5.000 euro annui, rilasciare una ricevuta per lavoro
occasionale? S.C.TARANTO Secondo l' articolo 35 del Dpr 633/1972, l' attività può considerarsi cessata
solo nel momento in cui sono ultimate le operazioni di liquidazione dell' azienda. L' espressione
"azienda" non è utilizzata in senso tecnico e, quindi, vale anche per i professionisti. L' attività può, di
conseguenza, cessare solo quando sono ultimate le operazioni di liquidazione. Non è questo il caso del
lettore, che ha ancora un' attività in corso e, dunque, non può considerare cessata l' attività. [4246]
[351028] BONUS SUI COSTI DELL' AUTO SOSTENUTI DAL COMODATARIO Facendo riferimento alle
circolari del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 15513, del 10 luglio 2014, e 23743, del 27
ottobre 2014, ho presentato una documentata domanda alla Motorizzazione civile, in quanto ho ceduto
in comodato gratuito la mia auto a mio figlio, che vive e lavora in un' altra città. Mio figlio, con partita Iva,
si è assunto l' onere di ogni spesa riguardante la gestione dell' automobile (Rc auto, bollo, eventuali
riparazioni, oltre al carburante): potrà portare in deduzione tali spese al 50 per cento (l' uso dell' auto è
anche privato) e scaricare l' eventuale Iva? G.R.GROSSETO I costi relativi all' autovettura e alla sua
gestione sono deducibili nella misura massima del 20 per cento (articolo 164 del Tuir). L' Iva può essere
considerata in detrazione nella misura massima del 40 per cento, salvo il caso in cui il contribuente sia
in grado di dimostrare l' utilizzo esclusivo, cosa che gli consentirebbe di detrarre integralmente l'
imposta sul valore aggiunto. [4247][350882] CLIENTELA CEDUTA GRATIS: NON C' È RILEVANZA
FISCALE Vorrei sapere se il passaggio della clientela a titolo gratuito dal padre (che ha raggiunto l' età
pensionabile) alla figlia (che subentra), essendo entrambi iscritti all' Albo dei dottori commercialisti, ha
risvolti fiscali e/o tributari. M.F.LUCCA L' operazione descritta dal quesito non assume rilevanza né ai
fini Iva, né ai fini delle imposte sui redditi. Per ciò che riguarda l' imposta sul valore aggiunto, le
prestazioni di servizi gratuite rese dagli esercenti arti e professioni sono in ogni caso escluse dall'
imposizione, trattandosi di operazioni fuori campo di applicazione del tributo (articolo 3 del Dpr
633/1972). Ai fini delle imposte sui redditi, la norma di riferimento è rappresentata dall' articolo 54,
comma 1­quater, del Dpr 917/1986. La disposizione citata prevede che «concorrono a formare il reddito
i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali comunque
riferibili all' attività artistica o professionale». L' espressione "percepiti" vuole significare incassati.
Pertanto, se la cessione della clientela viene effettuata senza il pagamento di alcun corrispettivo, essa
non assume alcun rilievo ai fini della determinazione del reddito. [4248][350806] I CRITERI PER
REGISTRARE LE SPESE ANTICIPATE Un avvocato, per le spese anticipate in nome e per conto ex
articolo 15 del Dpr 633/1972, rilascia una semplice ricevuta all' atto del ricevimento del denaro, e,
dunque, non inserisce tali somme nelle fatture con le quali incassa i compensi. Contabilmente, è tenuto
a registrare tali ricevute e, nel caso, come le deve registrare? F.B.MANTOVA Le spese anticipate e
ricevute a titolo di rimborso, se documentate con una semplice ricevuta, non devono essere registrate ai
fini dell' imposta sul valore aggiunto. Nel libro delle fatture devono essere annotate esclusivamente le
fatture (e non le ricevute), e nel registro degli acquisti vanno solo le fatture passive. Se il professionista
è in contabilità semplificata, il libro degli acquisti dev' essere integrato con le registrazione dei costi, al
fine di beneficiare della deducibilità per le imposte sui redditi. Tuttavia, le anticipazioni di spese
rappresentano una mera partita di giro (non costituiscono costi deducibili). Pertanto, anche in questo
caso non è obbligatoria la registrazione nel momento in cui l' importo è anticipato dal professionista,
mentre esso dev' essere registrato nel momento in cui si verifica l' incasso. L' articolo 19 del Dpr
600/1973 prevede che, nel registro cronologico degli incassi e dei pagamenti, devono essere annotati i
compensi «al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti
alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il
pagamento...». La soluzione è diversa qualora il professionista abbia optato per la tenuta della
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contabilità ordinaria (con l' adozione del registro dei movimenti finanziari). In questo caso, nel registro
devono risultare tutti i movimenti di cassa e di banca, indipendentemente dalla natura reddituale o meno
del singolo componente. Pertanto, in questa ipotesi il professionista dovrà registrare sia il movimento
attestante l' anticipazione della spesa (per cassa o per banca), sia il movimento relativo al rimborso. La
contropartita dei conti cassa o banca sarà quella relativa alle movimentazioni c/terzi. A cura di Nicola
Forte Redditi diversi [4249][351366] NEL QUADRO RL I PROVENTI DA POTATURA OCCASIONALE
Un contribuente (non titolare di partita Iva), già possessore di altri redditi, ha prestato lavoro occasionale
a favore di un altro privato (sempre non titolare di partita Iva) per la potatura di alberi da frutta e la
pulizia del giardino, riscuotendo l' importo di 700 euro. Può emettere una semplice ricevuta per il
corrispettivo incassato e dichiarare lo stesso importo nel modello Unico al quadro RL, nel rigo "attività di
lavoro autonomo non esercitato abitualmente"? Se sì, ha diritto anche alle detrazioni per lavoro
dipendente? G.L.AVELLINO La risposta è affermativa per entrambe le situazioni prospettate. In merito
alla prima, l' avvenuto conseguimento del corrispettivo per la prestazione dell' attività occasionale può
essere certificato dal percettore mediante l' emissione di una ordinaria dichiarazione di quietanza.
Questa fattispecie reddituale può essere dichiarata nel quadro RL di Unico persone fisiche, oppure nel
quadro D del modello 730, e comporta il beneficio della detrazione dall' imposta lorda, prevista dal
comma 5, articolo 13, del Tuir nella misura di 1.104 euro, se il reddito complessivo non è superiore a
4.800 euro, e in misura proporzionale se supera questo importo (fermo restando il limite di 55.000
euro). Questa detrazione non è cumulabile con quelle eventualmente riconosciute in relazione ad altri
redditi posseduti dal contribuente, ma è ad esse alternativa. [4250][351223] DOPO 5 ANNI DI
POSSESSO LA PLUSVALENZA È ESENTE Un privato vende a una società un immobile, di categoria
D, posseduto da oltre cinque anni. La somma percepita dal privato genera plusvalenza tassabile ai fini
Irpef? Nadia ParducciLUCCA La risposta è negativa. L' esenzione reddituale ­ di natura temporale,
connessa al possesso di durata superiore a cinque anni ­ della plusvalenza realizzata a seguito della
vendita di un immobile si applica in ogni caso, a prescindere dalla classificazione catastale cui esso
appartiene (lettera b dell' articolo 67 del Tuir) e/o dalla soggettività tributaria rivestita dall' acquirente
(nello specifico, società di capitali). Pertanto, anche la plusvalenza derivante dall' alienazione onerosa
del fabbricato appartenente al gruppo D (destinazione speciale o particolare, quali, in via
esemplificativa, opifici, alberghi, sale cinematografiche) rientra nell' esimente impositiva ai fini Irpef, in
presenza del requisito del possesso, da parte del cedente, per almeno cinque anni. [4251][350976]
VALE LA DATA DI ACQUISTO DA PARTE DEL DONANTE Nel 2008 un privato acquista due immobili,
uno categoria A/2 (immobile a disposizione) e un altro categoria A/10. L' immobile A/10, nel 2010, viene
concesso in comodato al figlio del proprietario, a uso ufficio; nel 2012 quello di categoria A/2 viene
donato al figlio, che vi trasferisce la residenza quale abitazione principale. A ottobre 2014 i due immobili
vengono venduti dai rispettivi proprietari. È corretto ritenere che entrambi gli immobili non generano
alcuna plusvalenza, in quanto per tutti e due sono trascorsi più di cinque anni dalla data di acquisto,
rilevando per l' immobile di categoria A/2 la data di acquisto da parte del donante? M.S.SALERNO La
risposta è affermativa. La vendita degli immobili, entrambi acquistati nel 2008, non comporta il realizzo
di plusvalenze redditualmente rilevanti in base all' articolo 67 del Tuir, in quanto l' esimente dei cinque
anni di possesso è realizzata sia per l' unità rimasta in proprietà del genitore (ufficio), sia per quella
donata al figlio nel 2012, e da quest' ultimo successivamente venduta. A questo scopo, infatti, la norma
citata dispone che, per gli immobili ricevuti in donazione, il periodo quinquennale decorre dalla data di
acquisto da parte del donante. A cura di Alfredo Calvano Tributi locali [4252][351538] TARI, L'
ANAGRAFE DETERMINA I FAMILIARI DA CONTARE Ai fini della Tari, due componenti del nucleo
familiare, studenti universitari, con ubicazione dell' ateneo a oltre 200 chilometri dalla residenza
anagrafica, sono esclusi dalla sommatoria? G.V.SANT' AGATA DÈ GOTI Due studenti, usciti dal nucleo
familiare, non più conviventi con la famiglia d' origine, purché "anagraficamente" residenti altrove (a più
di 200 chilometri dall' abitazione dei genitori, oppure in un appartamento attiguo a quello dei genitori,
ma diverso e separato) non fanno più parte del nucleo familiare originario, e non concorrono a formare il
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numero dei membri in base al quale è determinata la quota variabile della tassa sui rifiuti a carico dei
genitori. Se, invece, i due studenti abitano, di fatto, altrove, ma "anagraficamente" sono ancora inclusi
nel nucleo familiare (vale a dire se ne fanno parte alla luce del certificato anagrafico), essi concorrono a
formare il numero dei componenti del nucleo in base al quale è determinata la quota variabile, ferma
restando la possibilità di dare la prova contraria. [4253][351537] LA DOMANDA DI RESTITUZIONE VA
FATTA ENTRO DUE ANNI Un consorzio di bonifica obbligatorio ­ ente pubblico economico a carattere
associativo ­ ha calcolato per molti anni il contributo da pagare su superfici di aree agricole risultate
successivamente errate per eccesso, e su aree ex agricole passate nel catasto urbano e, quindi,
soggette a contributi inferiori rispetto a quelle agricole. L' associato può chiedere la restituzione dei
contributi pagati in eccesso rispetto a quanto dovuto, avvalendosi all' istituto dell' indebito tributario, ex
articolo 2033 del Codice civile, secondo cui il pagamento indebito genera un credito di rimborso a
favore del contribuente? Tenuto conto che il consorzio ha accolto solo parzialmente le richieste di
rimborso limitandole agli ultimi due anni, si chiede, inoltre, se le annualità oggetto di rimborso non
dovrebbero essere, invece, cinque. E.B.VERONA Il consorzio, accogliendo solo le domande di
restituzione dei contributi pagati negli ultimi due anni, ha correttamente applicato l' articolo 21, comma
2, del Dlgs 546 del 1992: «la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può
essere presentata dopo due anni dal pagamento...». Siccome il Rd 215 del 1933 («Nuove norme per la
bonifica integrale»), istitutivo del contributo consortile di bonifica, non contempla una disposizione ad
hoc per i rimborsi, il termine di decadenza per esercitare l' azione è quello biennale. In materia tributaria
non è esercitabile l' azione d' indebito "civile" (di cui all' articolo 2033 del Codice civile, citato dal lettore),
perché l' indebito "tributario" è soggetto a «un termine di decadenza derogatorio rispetto al termine
ordinario di prescrizione dell' azione di ripetizione dell' indebito tra privati» (Corte di cassazione,
sentenza 2 luglio 2009, n. 15526). In ogni caso, se mai fosse applicabile l' articolo 2033, il credito per
indebito e la relativa domanda di rimborso si prescriverebbero nel termine ordinario decennale, e non in
cinque anni. [4254][351387] SE INTERVIENE UNA VENDITA NEL CORSO DELL' ANNO Nel 1998, in
seguito a una separazione legale consensuale, il giudice mi assegnava la casa di proprietà al 50% con
mia moglie. Nel 2008 una figlia, che vive con me, ha acquistato la casa, lasciando l' usufrutto a me e
mia moglie. A ottobre di quest' anno mia moglie ha rinunciato all' usufrutto. Qual è la percentuale di
possesso al fine del calcolo della Tasi? G.T.FOGGIA Il lettore abita nella casa di cui è stato
cousufruttuario al 50 per cento, fino a settembre del 2014. Sulla metà di sua spettanza (fino a settembre
del 2014), ossia sulla metà del valore catastale della casa, doveva pagare la Tasi (entro il 16 dicembre)
all' aliquota stabilita dal Comune per le abitazioni principali, per nove dodicesimi. Per lo stesso periodo
(ossia, da gennaio a settembre) ­ se il Comune non ha azzerato le aliquote per il tipo d' immobile in
parola ­ era tenuto a pagare anche una quota (variabile dal 10 al 30 per cento) della Tasi a carico della
moglie, quale cousufruttuaria che non ha destinato il bene ad abitazione principale. Anche la Tasi a
carico della moglie (per la quale il lettore è tenuto a pagare tra il 10 e il 30 per cento) è commisurata alla
metà del valore catastale della casa, ed è dovuta per nove dodicesimi. Per i restanti mesi del 2014 (da
ottobre a dicembre), il lettore è usufruttuario per l' intero e, pertanto, doveva pagare la Tasi sull' intero
valore catastale della casa, all' aliquota stabilita dal Comune per le abitazioni principali, per tre
dodicesimi, senza concorrere più alla Tasi che era a carico della moglie, perché quest' ultima non è più
usufruttuaria. [4255][351344] SÌ A UN SOLO MODELLO PER DUE COMPROPRIETARI Sono
proprietario di un appartamento ­ abitazione principale ­ in comunione legale con mia moglie, casalinga
e, quindi, a carico mio. Per pagare la Tasi, posso compilare solo un solo modello F24 a mio nome,
pagando l' intero importo, oppure devo compilare due modelli, uno per il mio 50% e uno a nome di mia
moglie per la sua metà? Pietro FinazzoCINISI Il lettore può fare un unico pagamento (attenzione: la
scadenza per pagare senza "appesantimenti" era il 16 dicembre), e potrebbe farlo anche se la moglie
non fosse a suo carico. In materia di Tasi, l' articolo 1, comma 671, della legge 147/2013, prevede che,
«in caso di pluralità di possessori..., essi sono tenuti in solido all' adempimento dell' unica obbligazione
tributaria». Ne consegue che il debito pro quota della moglie è anche debito del marito, il quale può
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estinguere il "proprio" debito complessivo, comprensivo della quota della moglie. Nella delega di
versamento il lettore deve indicare anche il codice fiscale della moglie, e specificare nello spazio a ciò
riservato («codice identificativo») che si tratta di coobbligato (va scelto il codice 50). A cura di Ezio
Maria Pisapia Banche e clienti [4256][351291] RICHIESTA DI DOCUMENTI DA ESAUDIRE IN 90
GIORNI Ho inoltrato alla banca, dove ho un conto corrente, la richiesta di eseguire un bonifico sul conto
di un' altra banca (da addebitare sul mio conto), relativamente a un intervento edilizio definibile di
"manutenzione ordinaria", che, come tale, fruisce della detrazione del 50 per cento. Nel digitare la data ­
nel punto dei dati identificativi della fattura ­ il bancario ha commesso un errore. Posso, a norma degli
articoli 7 e 8 del Dlgs 169/2003, nonché delle Linee guida del 25 ottobre 2007 in materia di trattamento
dei dati relativi al rapporto banca­clientela, chiedere alla banca di farmi avere copia dell' ordine di
pagamento, a mia firma, a suo tempo inoltrato alla banca e relativo allo stesso bonifico, al fine di esibire
all' agenzia delle Entrate ­ in caso di controllo ­ tale documento, recante la data esatta in cui il bonifico in
questione fu eseguito? Qual è il termine entro cui la banca dovrebbe, eventualmente, ottemperare?
M.M.TERNI Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine, e comunque non
oltre novanta giorni dalla propria richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni
poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di
tale documentazione (articolo 119, comma 4, del Dlgs 385/1993). [4257][350025] IL DIRITTO SI
PRESCRIVE NELL' ARCO DI 10 ANNI La banca è obbligata a fornirmi copia del contratto di conto
corrente, dietro mia richiesta, anche se il contratto risale agli anni 80? B.G.MODENA In base all' articolo
117 del Dlgs 385/1993 (Tub, testo unico bancario) i contratti «...sono redatti per iscritto e un esemplare
è consegnato ai clienti... Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo». La
consegna è attestata mediante sottoscrizione del cliente sull' esemplare del contratto conservato dalla
banca (secondo quanto previsto dalle istruzioni di vigilanza della Banca d' Italia). Occorre, poi,
sottolineare come in generale il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari
abbia la consistenza di diritto soggettivo autonomo, il quale trova fondamento nei doveri di solidarietà e
negli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto e, per altro verso,
nella disposizione di cui all' art. 119, comma 4, del Tub («il cliente, colui che gli succede a qualunque
titolo e colui che subentra nell' amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese,
entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a
singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni»); negli stessi termini si esprimono anche le
disposizioni della Banca d' Italia del 29 luglio 2009 in tema di trasparenza e correttezza degli
intermediari. Pertanto, se la documentazione contrattuale è antecedente di un oltre decennio alla
richiesta, la banca potrà eccepire l' intervenuta prescrizione. Tuttavia, in particolare per quanto riguarda
la copia del contratto di conto corrente, normalmente la banca la fornisce anche se il conto è stato
aperto da oltre dieci anni, e ciò in quanto essa costituisce la prova dell' esistenza del rapporto e delle
sue condizioni iniziali. A cura di Marco Marinaro Diritto societario [4258][350986] POSSIBILI CASI DI
INCOMPATIBILITÀ È compatibile, per l' unico dirigente di una Spa non quotata, essere il segretario
generale della fondazione di diritto privato che controlla la società? Si tenga anche conto che in tale
ruolo egli è, secondo quanto stabilito in statuto, la seconda carica della fondazione, vicario e sostituto
del presidente in caso di sua impossibilità. Se la risposta è positiva, esistono, comunque, limitazioni che
questa persona deve osservare nel suo ruolo di dirigente o in quello di segretario generale? N.B.ROMA
Il tema dell' incompatibilità tra le figure di segretario generale/presidente vicario di una fondazione e
direttore generale di una Spa controllata dalla fondazione stessa viene a configurarsi nella misura in cui
siano sovrapponibili le rispettive aree di attività e competenze. Più dettagliatamente, non è possibile
dare una indicazione precisa e di merito se non si conoscono gli ambiti di operatività e le eventuali
deleghe conferite, però si possono fornire alcuni spunti facendo riferimento alla fattispecie ­ piuttosto
frequente ­ rappresentata dal dipendente (qual è appunto il dirigente/direttore generale) che ricopre
anche funzioni di amministratore (non è rilevante se nella medesima società o nella società
controllante). In linea di principio, le norme vigenti non pongono alcuna preclusione in merito, per cui
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nulla osta a che un lavoratore subordinato possa ricoprire, contemporaneamente, la carica di
amministratore della società di cui è dipendente o della di lei controllante. Nella pratica, tuttavia, l'
incompatibilità è destinata a sussistere nei casi in cui le mansioni attribuite nell' ambito del rapporto di
lavoro subordinato, formalmente contratto con la società, vengano a sovrapporsi, o addirittura
sostanzialmente a coincidere, con le funzioni proprie della carica sociale ricoperta. L' incompatibilità, in
altre parole, dipenderà dall' ampiezza dei poteri conferiti alla carica amministrativa e si registrerà più
facilmente tanto più sarà maggiore il tasso di incidenza nella gestione esercitabile dall' amministratore.
In questo senso, la Cassazione ha escluso la validità di un contratto di lavoro subordinato che si faccia
intercorrere tra la società di capitali e l' amministratore unico della medesima. L' indirizzo ha trovato la
più autorevole conferma nel pronunciamento delle sezioni unite della Cassazione (sentenza 3 aprile
1989, n. 1589). Seguendo lo stesso criterio, si è esclusa la cumulabilità delle funzioni di amministratore
delegato della società e di rapporto di lavoro dirigenziale di natura subordinata (Cassazione 23
novembre 1988, n. 6310; 6 novembre 1990, n. 10369; 25 febbraio 1988, n. 2026). La compatibilità
logico­giuridica tra la posizione di amministratore di una società (di persone o di capitali) e quella di
lavoratore subordinato della medesima società, o della relativa controllante, poggia sulla possibilità di
diversificare le parti del rapporto di lavoro e le corrispondenti attribuzioni, possibilità da escludere in
modo assoluto nel caso dell' amministratore unico, il quale assomma in se stesso tutti i poteri di
formazione, espressione ed esecuzione della volontà sociale, come pure, ad avviso di questo giudice,
nel caso del presidente del consiglio di amministrazione, il quale sia unico rappresentante della società
e, quindi, l' unico soggetto abilitato a esprimere in modo rilevante rispetto a terzi (quali dovevano
ritenersi anche i lavoratori dipendenti della società) la volontà dell' impresa. [4259][350322] TUTELE
DEL COMPROMESSO PER L' ALIENAZIONE DI QUOTE Tizio stipula con Caio un compromesso per l'
acquisto delle sue quote in una Srl. Vi sono forme di tutela a favore di Tizio, ad esempio mediante
registrazione del compromesso, affinché Caio non possa vendere a terzi le proprie quote, non
rispettando questo compromesso? P.G.TORINO Il contratto preliminare assume effetti obbligatori per le
parti con la sua sottoscrizione. L' effetto del contratto preliminare è quello di obbligare le parti alla
stipula del contratto definitivo. Il preliminare produce in ogni caso effetti obbligatori, consistenti nell'
esecuzione di un "facere" per sua natura infungibile, indipendentemente dalla sua avvenuta
registrazione, che di per sé non aggiunge nulla rispetto alla sola sottoscrizione. Per quanto concerne la
forma del contratto preliminare, l' articolo 1351 del Codice civile prevede che essa sia la medesima che
la legge prescrive per quello definitivo (forma per relationem). È necessario, poi, fissare un termine
entro il quale stipulare il definitivo: in difetto, poiché si tratta di adempimento dell' obbligo di contrarre e
non di termine come elemento essenziale del contratto, le parti, essendo un termine necessario,
potranno rivolgersi la giudice, ex articolo 1183 del Codice civile, nell' ordinario periodo decennale di
prescrizione. A fronte dell' inadempimento della controparte, è possibile procedere, ad esempio, con: ­
la risoluzione del contratto; ­ l' eccezione d' inadempimento; ­ il risarcimento dei danni subiti. I rimedi
concessi in caso di inadempimento potranno essere utilizzati dal promittente acquirente in presenza di
vizi o difformità della cosa o di oneri (articolo 1489 del Codice civile), o di iscrizioni o trascrizioni
pregiudizievoli. In tal caso, il promittente acquirente potrà ottenere che la sentenza diminuisca il prezzo
pattuito nel preliminare o condanni il promittente alienante a eliminare i vizi o le difformità. Nello
specifico, infine, andrebbe indagata l' esistenza di prelazioni nello statuto della società ceduta. A cura di
Albino Leonardi Bilancio e contabilità [4260][350068] RIVENDITA DI AUTOMEZZI CON IL REGIME DEL
MARGINE Un imprenditore individuale, che svolge attività di commercio ambulante, ha iscritto sul
registro dei beni ammortizzabili un automezzo proveniente dal proprio patrimonio privato. Ha attribuito
a tale bene mobile un costo fiscalmente riconosciuto pari a 500 euro, senza effettuare ammortamenti,
non potendo fare riferimento al prezzo indicato nell' atto di acquisto, in quanto tale atto ­ riferendosi a
molti anni addietro ­ è andato perso. Dovendo vendere tale automezzo, qual è la procedura da seguire?
Bisogna emettere fattura? C.C.BENEVENTO Il passaggio di un automezzo dalla sfera privata a quella
imprenditoriale equivale, nella sostanza, all' acquisto da un privato. In tal caso, la successiva rivendita
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del bene andrà assoggettata al regime del margine con metodo "analitico", emettendo la fattura senza l'
esposizione distinta dell' imposta ex articolo 36 del Dl 41/1995. L' imprenditore, tuttavia, potrà optare
per l' applicazione dell' Iva secondo il regime ordinario, nel caso in cui avesse necessità di recuperare in
detrazione l' Iva assolta su eventuali spese incrementative, come, ad esempio, le spese di riparazione o
accessorie. Nel regime del margine la base imponibile, ai fini del calcolo dell' imposta, è rappresentata
dalla differenza positiva tra il prezzo di vendita e quello di acquisto, aumentato di eventuali spese di
riparazione e di quelle accessorie. Nel caso descritto dal quesito, l' automezzo ha un valore di carico di
500 euro (che equivale al prezzo di acquisto). In assenza di altre spese di riparazione o accessorie, e
ipotizzando il prezzo di vendita pari a 600 euro, si avrà una differenza positiva di 100 euro, sulla quale si
dovrà scorporare l' Iva (pari al 22 per cento). Se la differenza fosse, invece, negativa, non si verserebbe
l' Iva, in quanto non si realizzerebbe alcun margine. In sostanza, se il prezzo di vendita è 600 e il prezzo
di acquisto è 500, in assenza di spese incrementative la differenza positiva è 100. Su questa somma si
scorpora l' Iva da indicare in fattura (100 diviso 1,22, pari a 18,03), ottenendo un imponibile di 81,97
euro. A cura di Massimo Ianni [4261][349272] CONSOLIDATE, NEL QUADRO CG IL REDDITO
AGGREGATO Nel 2012 è stata rinnovata l' opzione triennale, ex articoli 117­129 del Tuir, per l'
adesione al consolidato fiscale nazionale da parte delle società A, capogruppo, controllante totalitaria, e
B, partecipata. Nel 2013 A è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, omologata il 10
luglio 2014. Con assemblee del 19 maggio 2014 (della capogruppo) e del 30 maggio 2014 (della
partecipata), le società hanno deliberato l' anticipato scioglimento e la messa in liquidazione. Nessun
problema per gli adempimenti 2013, mentre per il 2014 le società dovranno presentare dichiarazioni dei
redditi riferite ai rispettivi periodi ante liquidazione di durate diverse (per la capogruppo A, 1° gennaio­
19 maggio 2014; per la partecipata partecipata B, 1° gennaio­30 maggio 2014). Si ravvisano motivi per
la non applicabilità o per la interruzione dell' opzione? Alternativamente, come si dovrà comportare la
capogruppo agli effetti della compilazione del modello Cnm (consolidato nazionale e mondiale), relativo
al consolidato fiscale nazionale (che non pare contemplare il caso)? Mario StassanoCASALMAGGIORE
L' articolo 11, comma 7, del Dm 9 giugno 2004, che contiene norme di attuazione del consolidato
fiscale, stabilisce che la liquidazione della consolidata o della consolidante non interrompe la tassazione
di gruppo (a rigore, il decreto non si pronuncia sull' ipotesi di messa in liquidazione di entrambe le
società). Per l' anno in cui ha effetto la messa in liquidazione (2014), il risultato della consolidata da
includere nel modello Cnm, come chiarito dalla circolare 53/E/2004, viene determinato in base all'
articolo 12, lettera a, del Dm citato e, dunque, attraverso la somma dei redditi e delle perdite del periodo
ante messa in liquidazione (1° gennaio e giorno antecedente all' iscrizione della delibera di messa in
liquidazione) e del primo periodo di liquidazione. Per indicare questo reddito aggregato, la consolidata
utilizza il quadro CG del modello Unico. A cura di Cristina Odorizzi Locazioni [4262][350303] UNA
VOLTURA PER L' ALLOGGIO CHE DIVIENE «PROFESSIONALE» Ho affittato a un commercialista un
appartamento, senza accatastarlo come ufficio. Ne ho sempre, sbagliando, pagato io la tassa rifiuti e l'
inquilino, pur essendosi fortemente avvantaggiato, con molta riluttanza mi ha risarcita. Stanca di questa
riluttanza, che adesso credo si stia trasformando in rifiuto, vorrei andare al Comune con il contratto d'
affitto per caricargli, con ricadute per lui molto pesanti, l' onere del pagamento della Tari. Ma io cosa
rischio? Quando abbiamo registrato, nel 2008, potevo legittimamente affittare un appartamento, nato
come abitazione, a un professionista, senza apportare variazioni al Catasto, ma adesso?
M.P.PALERMO In termini di diritto privato ­ poiché il conduttore era al corrente della diversa
destinazione catastale dei locali ­ non dovrebbero esservi ripercussioni. La giurisprudenza ha, infatti,
chiarito che la diversa destinazione d' uso «...non è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto di
locazione sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene secondo la
destinazione d' uso convenuta...» (si veda, per tutte, Cassazione, 21 gennaio 2011, n. 1398). In ogni
caso, il locatore deve procedere alla voltura catastale da uso abitativo a uso professionale. Infatti, l'
agenzia delle Entrate ­ a parte la tassa rifiuti ­ potrebbe applicare sanzioni anche nei confronti della
proprietaria. Esemplificativamente, secondo l' articolo 19, comma 15, del Dl 31 maggio 2010, n. 78,
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applicabile anche alle "proroghe", «la richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione
o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe
anche tacite, deve contenere anche l' indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata
indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell' applicazione dell' imposta di
registro ed è punita con la sanzione prevista dall' articolo 69 del decreto del presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal
1° luglio 2010». Dal punto di vista dei tributi locali, nulla vieta alla lettrice di comunicare al Comune che
lei non utilizza l' appartamento, occupato dall' inquilino, per ottenere la cancellazione dai ruoli della
tassa a suo carico (cosiddetta denuncia di cessazione). Il soggetto tenuto alla tassa sui rifiuti (Tarsu fino
al 2012, poi Tares, e dal 2014 Tari) è, di regola, l' inquilino (con suoi personali obblighi di dichiarazione
e di versamento), e mai il proprietario in quanto tale, dato che non occupa il locale. Qualche problema
può sorgere con l' Imu e con la Tasi (e, per il passato, con l' Ici), perché uno studio professionale (da
classificare in categoria catastale A/10) ha, a parità di condizioni, un valore catastale maggiore di un'
abitazione (categorie catastali A/2, A/3 eccetera). All' obbligo di denunciare la variazione della
destinazione (da abitazione a studio) era tenuta la proprietaria, a norma dell' articolo 20, comma 1, del
Rdl 652 del 1939. Per tale omissione la stessa potrebbe incorrere nella sanzione amministrativa
pecuniaria da 258 a 2.066 euro (articolo 1, comma 338, della legge 311 del 2004). La questione
catastale, però, non ha alcun collegamento con la denuncia di cessazione per la tassa sui rifiuti. A cura
di Ezio Maria Pisapia e Matteo Rezzonico [4263][351117] CAMBIALI VALIDE CON AVALLO DEL
NUOVO CONDUTTORE A suo tempo ho locato un negozio, il cui conduttore ora ha ceduto l' azienda
(panineria) e, con essa, il contratto locativo. Le garanzie da me richieste erano costituite da una
fideiussione bancaria irrevocabile a prima richiesta, e da tre cambiali "pagherò" a garanzia per mille
euro, debitamente firmate dal conduttore. Tenuto conto che si è concordato l' avallo cambiario da parte
del conduttore subentrante, e dato che il contratto scadrà definitivamente tra cinque anni (salvo ulteriori
rinnovi), vorrei sapere se tali due garanzie, prestate in origine dal vecchio conduttore, permangono nel
tempo e sono sufficienti; oppure mi conviene integrarle con nuove opportune garanzie, fornite
direttamente dal nuovo conduttore? T.A.RIMINI Quanto alla fideiussione, in assenza di uno specifico
patto contrattuale che preveda l' estensione della "garanzia" fideiussoria, anche in caso di cessione del
contratto di locazione (e dell' azienda), a norma dell' articolo 36 della legge 392/1978, salvo esame della
fattispecie in concreto e del contratto, la risposta è negativa, nel senso che la fideiussione non dovrebbe
garantire eventuali inadempimenti del subconduttore/cessionario. Resta però fermo che il
conduttore/cedente ­ se non è liberato dal locatore ­ rimane obbligato in solido con il
subconduttore/cessionario, per eventuali inadempimenti (per esempio, morosità), salvo l' obbligo per il
locatore/proprietario di costituire preventivamente in mora il secondo (cioè il
subconduttore/cessionario). Si veda, per tutte, Cassazione, 11 novembre 2011, n. 23557, secondo cui,
«in caso di cessione del contratto (contestualmente alla cessione dell' azienda), effettuata ai sensi della
legge 392 del 1978, articolo 36, tra il cedente e il cessionario divenuto successivo conduttore dell'
immobile, esiste un vincolo di responsabilità sussidiaria, caratterizzata dal "beneficium: ordinis", che
consente, perciò, al locatore ceduto, che non abbia liberato il cedente, anche nel caso di opponibilità
della cessione, di agire contro quest' ultimo per l' adempimento delle obbligazioni principali del
sudddetto contratto, dopo che si sia consumato l' inadempimento di detto nuovo conduttore, per la cui
constatazione è sufficiente la costituzione in mora» (in senso conforme, tra le altre, Tribunale di Milano,
sezione XIII civile, 6 febbraio 2013, n. 1724). In tale contesto, è dunque opportuno farsi rilasciare una
fideiussione anche dal subconduttore/cessionario. Quanto alle tre cambiali, l' avallo da parte del
subconduttore/cessionario ­ salvo verifica della data di scadenza ­ costituisce, invece, una ulteriore
fonte di garanzia per il locatore/creditore. [4264][350973] SE LA PISCINA È PRIVA DI CERTIFICAZIONI
Un privato intende concedere in locazione a un altro privato una villetta unifamiliare, con giardino e
piscina. La piscina, realizzata 20 anni fa, era stata regolarmente denunciata in Comune, ma è sprovvista
di certificazioni. Il locatore può concedere, insieme con la locazione dell' immobile, anche l' uso della
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piscina oppure è obbligato a una preventiva certificazione e al collaudo della stessa? P.G.TORINO
Ancorché l' articolo 1575, numero 1, del Codice civile faccia obbligo al locatore di consegnare il bene in
buono stato di manutenzione, nulla vieta alle parti di dare atto nel contratto ­ nell' ambito dei poteri di
autonomia, di cui all' articolo 1322 del Codice civile ­ che la piscina non è in buono stato di
manutenzione (oppure manca del necessario collaudo), e che eventuali opere necessarie al ripristino
della sua funzionalità e alla sua manutenzione sono a esclusivo carico del conduttore. La pattuizione è
legittima sia che l' immobile rientri nell' ambito di applicazione della legge 431/1998 (locazioni
cosiddette libere, ex articolo 2, comma 1, con durata di quattro anni più quattro), sia che ne fuoriesca a
norma dell' articolo 1, comma 2, lettera a, della legge 431/1998. In proposito, si evidenzia che per l'
articolo 1, comma 2, lettera a, della legge 431/1998, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4­bis, 7, 8 e
13, della legge stessa non si applicano alle "abitazioni in ville", con categoria catastale A/8. [4265]
[350609] PER IL «3+2» NON SERVE SPOSTARE LA RESIDENZA Vorrei sapere se per i contratti di
locazione a uso abitativo ex legge 9 dicembre 1998, n. 431, stipulati per la durata di tre anni più due, è
necessario che il conduttore trasferisca la propria residenza nel Comune in cui sorge l' immobile
oggetto del contratto. D.F.CREMA Se abbiamo ben compreso, il lettore fa riferimento ai contratti
stipulati a norma dell' articolo 2, comma 3, della legge 431/1998 (cosiddetti contratti a canone
concordato, con durata di tre anni più due) secondo cui, «in alternativa a quanto previsto dal comma 1,
le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto,
anche in relazione a quanto previsto dall' articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto
dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in
appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei
conduttori maggiormente rappresentative...». Per tale tipologia di locazioni, non risulta che sia
necessario il trasferimento, da parte del conduttore, della residenza all' interno dell' immobile (o nel
territorio del Comune ove l' immobile stesso è ubicato). Non risulta, in particolare, una specifica
disposizione in questo senso, né nella legge 431/1998, e neppure nel decreto del ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2002, n. 10774. In tale contesto ci si limita, per completezza, a
evidenziare che l' articolo 15 del contratto tipo, per le proprietà individuali, allegato A al citato Dm 30
dicembre 2002 dispone che «a tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti
esecutivi e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove
egli più non li occupi o comunque detenga, presso l' ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'
immobile locato». Ma si ritiene che questo patto non comporti un obbligo di trasferimento della
residenza. A cura di Matteo Rezzonico [4266][351110] NON «FA» IMPRESA L' AFFITTO DI UN
ALLOGGIO TURISTICO Vorrei acquistare un appartamento per affittarlo come casa vacanza. Quali
sono le norme che regolano questo tipo di attività? È necessario aprire una partita Iva? Preciso che l'
abitazione in questione si trova in Puglia. V.N.LECCE Secondo la legge della Regione Puglia n. 11 del
1999, sono case e appartamenti per vacanza gli immobili gestiti in forma imprenditoriale, e non
occasionale, per l' affitto ai turisti, composti da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici e cucina,
e collocati anche in più complessi immobiliari. Se si loca l' appartamento senza continuità,
occasionalmente, senza pubblicità su siti turistici dedicati, senza servizi accessori, si evita la necessità
di adempiere agli obblighi fiscali relativi a un' attività imprenditoriale. È, poi, da ritenere che la locazione
di un solo appartamento, anche se posto in località turistica, non costituisca attività imprenditoriale.
Diverso è il discorso per i bed and breakfast (b&b), regolati, in Puglia, dalla legge regionale 27 del
2013. La norma regionale definisce b&b a conduzione familiare l' attività ricettiva svolta in maniera non
continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione in
non più di tre camere e nove posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, compresa
l' eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, senza la fornitura di servizi
aggiuntivi. L' attività di b&b a conduzione familiare può essere fornita per un minimo di 90 e un massimo
di 270 giorni l' anno. [4267][350952] RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON ATTESTATO ALLE
ENTRATE Per la risoluzione del contratto di affitto basta pagare (30 giorni prima, tramite F24) 67 euro o
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si deve anche portare la copia dell' avvenuto pagamento all' agenzia delle Entrate dove è stato
registrato l' affitto? Angela AlaROMA Per comunicare correttamente l' avvenuta risoluzione del contratto
di locazione è necessario, oltre che provvedere al pagamento dell' imposta di 67 euro con il modello
F24, presentare il relativo attestato all' agenzia delle Entrate unitamente al modello Rli, riportando l'
indicazione nella casella "Adempimenti successivi" del codice 4, "Risoluzione contratto". [4268][350793]
SFRATTO PER MOROSITÀ A CHI NON PAGA RATE CONDOMINIALI Se un inquilino non paga le rate
condominiali di sua spettanza, può essere passibile di sfratto per morosità da parte del proprietario,
tenendo anche conto che sul contratto locativo lo stesso si impegnava a versare le quote a lui spettanti?
Se sul contratto tale clausola non fosse presente, le cose cambierebbero? M.S.TOLENTINO Se il
contratto di locazione è relativo a un immobile abitativo e contiene l' impegno del conduttore a
rimborsare gli oneri accessori, qualora lo scoperto degli stessi superi le due mensilità di canone, il
locatore può chiedere la risoluzione del contratto per morosità (articolo 5 della legge 392 del 1978,
"equo canone"). Qualora, invece, si tratti di locazione a uso diverso, l' incidenza dello scoperto per oneri
accessori può portare alla risoluzione del rapporto, dovendosi valutare la rilevanza di tale
inadempimento .
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Chi vince e chi perde con la legge di Stabilità: il bilancio per famiglie, imprese e autonomi.
Tasse, tagli e bonus: il conto della manovra
Stabilizzati gli 80 euro, stretta su minimi e fatture alla Pa.
La legge di Stabilità nella versione definitiva lascia sul terreno
vincitori e vinti. Premiate le famiglie dei dipendenti con il
bonus di 80 euro, ma anche le imprese che incassano la
detassazione dell' Irap sul lavoro (sia pure con qualche
ombra), restano però la stretta sull' Iva nelle fatture verso la
Pa e le penalizzazioni per i nuovi minimi, con l' ulteriore tetto
per chi svolge una doppia attività di lavoro autonomo e
dipendente.
Servizi pagine 2 e 3 «Non siamo perfetti, ma cerchiamo di
fare le cose», ha detto venerdì scorso alle agenzie il premier
Matteo Renzi, mentre le ore passavano e il testo del
maxiemendamento tardava ad arrivare. Se il Governo non è
perfetto, che dire della sua legge di Stabilità per il 2015?
Manovra che taglia le tasse, manovra che stabilizza il bonus
da 80 euro, recita la versione ufficiale.
Al di là del giudizio generale ­ che spesso può essere dato
solo a consuntivo, dopo aver misurato l' effetto concreto delle
diverse misure ­ ogni legge di Stabilità ha i suoi vincitori e
vinti "del giorno dopo".
Categorie, soggetti, lobby chiamati a fare i conti con maggiori
o minori imposte, fondi tagliati o stanziati, regole di favore o
restrittive.
Il quadro completo è riportato in queste pagine. Tra i vincitori
ci sono sicuramente i beneficiari del bonus da 80 euro,
confermato dalla manovra, anche se alla fine sono mancate le
risorse per la sua estensione. Accanto a loro ci sono i 330mila
beneficiari del bonus bebè, che hanno visto la riduzione della
soglia d' accesso a un Isee di 25mila euro rispetto ai 90mila
euro di reddito inizialmente previsti.
Le famiglie incassano anche un altro anno con la proroga dei
bonus sulle ristrutturazioni edilizie, il risparmio energetico e l'
acquisto di mobili ed elettrodomestici: tutte misure che
daranno una boccata d' ossigeno anche a due settori
industriali (l' edilizia e l' arredo) già duramente colpiti dalla
crisi. Stop, inoltre, ai rincari sul canone Rai e via libera all' Iva
agevolata al 4% sugli e­book . Di segno opposto, il cambio d'
aliquota per il pellet, che passa (tra le proteste) dal 10 al 22
per cento.
Lascia un po' l' amaro in bocca, invece, l' applicazione della
tassazione ordinaria al Tfr anticipato in busta paga: una misura destinata ad aiutare famiglie in difficoltà
o comunque bisognose di denaro, sconta un prelievo pesante (si veda a pagina 5).
Per imprese e autonomi, invece, è decisamente positiva la detassazione dell' Irap sul costo del lavoro,
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che da anni pesa sulla competitività delle imprese italiane, anche se la decorrenza dal 2015 fa sì che gli
effetti di cassa non saranno immediati. Scatterà da subito, invece, l' eliminazione del taglio delle
aliquote Irap, introdotto la scorsa primavera. Altra misura destinata a far discutere, lo split payment , per
cui ­ in pratica ­ i fornitori della Pa saranno pagati al netto dell' Iva.
Rispetto al disegno di legge iniziale, inoltre, non sono arrivate particolari aperture sul regime
forfettizzato per gli autonomi e le mini­imprese, destinato a sostituire i minimi dal 2015: restano i limiti di
reddito inizialmente previsti ­ tra cui quello di 15mila euro per i professionisti ­ e si aggiunge un limite
extra per chi, oltre al lavoro autonomo, incassa anche redditi di lavoro dipendente o di pensione.
In Norme e tributi ­ pagina 27 Legge di Stabilità 2015: cosa cambia per gli enti locali © RIPRODUZIONE
RISERVATA Pagina a cura di Cristiano Dell' Oste Michela Finizio Giovanni Parente.
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Sisma 2012: sì al credito d' imposta
Sisma 2012: sì al credito d' imposta
Provvedimento agenzia Entrate 28 novembre
2014 Eventi sismici di maggio 2012 ­ Credito
d' imposta ­ Riapertura dei termini.
Riaperti, dal 1° dicembre al 29 dicembre 2014,
i termini di presentazione della richiesta di
attribuzione del credito d' imposta a favore dei
soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29
maggio 2012, previsto dall' articolo 67­octies
del Dl 83/2012, convertito con modifiche dalla
legge 134/2012, relativa ai costi sostenuti negli
anni 2012 e 2013. La richiesta, redatta sul
modello approvato con il provvedimento
agenzia Entrate 11 aprile 2014 può essere
presentata dalle imprese e dai lavoratori
autonomi in possesso dei requisiti previsti dal
citato articolo 67­octies, come modificato dall'
articolo 1, comma 9­septies del Dl 74/2014,
convertito con modifiche dalla legge 93/2014,
per chiedere l' attribuzione del credito d'
imposta per la ricostruzione, il ripristino o la
sostituzione dei beni distrutti o danneggiati
nonché per la realizzazione degli interventi di
miglioramento sismico degli edifici. Restano
peraltro valide le richieste presentate entro il
30 giugno scorso, ai sensi dell' evidenziato
provvedimento agenzia Entrate 11 aprile 2014,
ma coloro i quali hanno già presentato istanza
entro il 30 giugno possono comunque sostituire la richiesta presentando una nuova domanda nei termini
sopra indicati in via telematica. In merito ai criteri ed alle modalità di attribuzione delle risorse
disponibili, si dispone che la misura del credito d' imposta spettante a ciascun soggetto che ha
presentato la richiesta nel 2014 è determinata sulla base del rapporto tra l' ammontare delle risorse
stanziate e l' ammontare complessivo del credito d' imposta risultante dalle domande validamente
trasmesse dal 14 aprile al 30 giugno e dal 1° dicembre al 29 dicembre 2014. La misura del credito d'
imposta spettante è resa nota con provvedimento del Direttore dell' agenzia delle Entrate pubblicato nel
sito Internet www.agenziaentrate.it.
«Sito agenzia Entrate» ­ 28 novembre 2014 «Il Sole­24 Ore» ­ 29 novembre 2014 Decreto
«Semplificazioni fiscali» Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 Decreto «Semplificazioni fiscali».
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Dlgs 175/2014 (decreto «Semplificazioni fiscali»), in vigore dal 13
dicembre scorso.
Le principali novità introdotte riguardano, per le persone fisiche, la messa a disposizione da parte dell'
agenzia delle Entrate ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati della dichiarazione
precompilata relativa ai redditi prodotti nell' anno precedente, che può essere accettata o modificata, la
modifica dei termini di presentazione dei modelli 730, precompilati o meno, al proprio sostituto d'
imposta, ad un Caf o a un professionista abilitato, fissati al 7 luglio, l' eliminazione dell' obbligo della
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comunicazione alle Entrate relativamente ai lavori che proseguono per più periodi d' imposta ai fini della
detrazione Irpef delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici e, a decorrere dal
periodo d' imposta in corso al 31 dicembre 2015, le prestazioni alberghiere e di somministrazione di
alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il
professionista. Le principali disposizioni contenute nel decreto in tema di Ires e società si riferiscono ai
termini per esercitare l' opzione per i regimi della trasparenza fiscale, del consolidato fiscale, della
tonnage tax e di quello che permette di determinare il valore della produzione netta ai fini Irap per le
società di persone e le imprese individuali secondo le regole previste per le società di capitali e gli enti
commerciali, alla modifica del presupposto per l' applicazione della disciplina delle società in perdita
sistematica, inoltre, la comunicazione «black list» avrà cadenza annuale ed il limite al di sotto del quale
è previsto l' esonero da tale adempimento è fissato a 10 mila euro. Inoltre, è previsto che, ai soli fini
della liquidazione, dell' accertamento, del contenzioso e della riscossione dei tributi, l' estinzione della
società avrà effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. In
materia di Iva, le principali novità contenute nel decreto «Semplificazioni fiscali» riguardano l'
ammontare dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento, possibili fino a 15 mila euro, l' assenza di
limiti all' ammontare dei rimborsi ottenibili dai contribuenti non a rischio che presentino solo la
dichiarazione con visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l' individuazione delle
ipotesi di rischio che rendono necessaria la garanzia a favore dello Stato, le modalità di invio telematico
delle lettere d' intento, che dovrà essere effettuato dall' esportatore abituale che voglia usufruire del
regime di non imponibilità Iva, l' autorizzazione all' effettuazione di operazioni intracomunitarie, l'
adeguamento del limiti, già previsto dal Dpr 917/1986, a 50 euro per l' acquisto di beni omaggio con Iva
detraibile e il limite per considerare fuori campo Iva cessioni e prestazioni gratuite, nonché l'
allineamento Iva­registro della definizione di «prima casa», in quanto non possono beneficiare dell'
agevolazione i fabbricati oggetti di atti imponibili Iva che rientrino nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Infine, il decreto esonera dalla presentazione della dichiarazione di successione il coniuge e i parenti in
linea retta laddove l' eredità abbia un valore non superiore a 100 mila euro e non comprenda immobili o
diritti reali immobiliari, viene eliminato l' obbligo di allegazione di documenti originali alla dichiarazione
di successione e non è più necessario presentare una dichiarazione di successione integrativa in caso
di mutamento della devoluzione ereditaria in seguito all' erogazione di rimborsi fiscali.
«Gazzetta Ufficiale» ­ 28 novembre 2014, n. 277 «Il Sole­24 Ore» ­ 29 novembre, 3, 4 e7 dicembre 2014
Enti no profit Risoluzione agenzia Entrate 19 novembre 2014, n. 102/E Enti e associazioni sportive
dilettantistiche ­ Tracciabilità dei pagamenti ­ Applicabilità anche alle associazioni senza fini di lucro e
alle pro­loco.
L' articolo 25, comma 5 della legge 133/1999 [CFF 2 5744], stabilisce l' obbligo di tracciabilità dei
versamenti di importo superiore a 516,46 euro a favore di società, enti e associazioni sportive
dilettantistiche, in modo da garantire efficaci controlli da parte dell' Amministrazione finanziaria. Pur non
menzionando espressamente le pro­loco e le altre associazioni senza scopo di lucro, ricollegando tale
disposizione il rispetto di specifiche modalità di pagamento e versamento alla possibilità di continuare
ad applicare le disposizioni agevolative di cui alla legge 398/1991, deve desumersi che il Legislatore
abbia voluto estendere tale norma agli enti che abbiano optato per l' applicazione della legge citata.
L' articolo 25, comma 5 della legge 133/1999 si applica quindi agli enti che siano anche destinatari delle
disposizioni di cui alla citata legge, a prescindere dalla circostanza che agli stessi risultino o meno
espressamente applicabili anche delle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive
dilettantistiche, e in particolare anche alle associazioni senza fini di lucro e alle pro­loco, in quanto
destinatarie appunto del regime fiscale di cui alla legge 398/1991. Qualora vengano meno nel corso
dell' anno i presupposti per l' applicazione di quest' ultimo regime speciale, compreso il requisito della
tracciabilità dei pagamenti, l' applicazione del tributo con il regime ordinario deve avvenire dal mese
successivo a quello in cui sono venuti meno i suddetti requisiti.
«Il Sole­24 Ore» ­ 20 novembre 2014 Imposte dirette Risoluzione agenzia Entrate 3 dicembre 2014, n.
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107/E Contributi assistenziali versati a un Fondo integrativo del Ssn ­ Deducibilità. Forniti chiarimenti in
merito alla deducibilità, ex articolo 10, comma 1, lettera e­ter) del Dpr 917/1986 [CFF 2 5110], dei
contributi versati da un lavoratore autonomo ad un Fondo XY integrativo del Ssn iscritto all' Anagrafe dei
fondi sanitari nella sezione riservata ai fondi operanti ai sensi dell' articolo 51, comma 2, lettera a) del
Dpr 917/1986 [CFF 2 5151].
Alla luce di quanto previsto dalle citate norme, dal Dm Salute 31 marzo 2008, attuativo delle stesse,
nonché del parere reso in materia dal Ministero della salute, l' agenzia delle Entrate ritiene che il sopra
citato Fondo non rientri tra quelli integrativi del Ssn, ex articolo 9 del Dlgs 502/1992, e che non sia
possibile dedurre dal reddito complessivo, ai sensi dell' articolo 10, comma 1, lettera e­ter) del Dpr
917/1986, i contributi versati a tale Fondo.
Pertanto, rimane ferma l' indeducibilità di tali contributi, ex articolo 51, comma 2, lettera a) del Dpr
917/1986.
«Il Sole­24 Ore» ­ 4 dicembre 2014 Risoluzione agenzia Entrate 3 dicembre 2014, n. 108/E Erogazioni
liberali in denaro ad articolazioni regionali di partiti politici ­ Detraibilità.
In relazione alle detrazioni per le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore di
partiti politici iscritti nell' apposito Registro, di cui all' articolo 11 del Dl 149/2013, convertito con
modifiche dalla legge 13/2014 [CFF 2 6261], la risoluzione afferma che rimane valido l' orientamento
espresso in materia dalla Rm 20 maggio 2008, n. 205/E. Di conseguenza, è ammissibile ai fini della
detrazione l' erogazione liberale in denaro effettuata direttamente nei confronti dell' articolazione
regionale di un partito o movimento politico iscritto entro la fine dell' esercizio nel Registro di cui sopra.
Il versamento deve essere eseguito tramite banca o ufficio postale o tramite gli altri sistemi di
pagamento di cui all' articolo 23 del Dlgs 241/1997 [CFF 2 7424], o secondo ulteriori modalità che
consentano di garantire la tracciabilità dell' operazione e l' esatta identificazione del suo autore e
permettano all' Amministrazione finanziaria di effettuare efficaci controlli. Tali modalità potranno essere
stabilite tramite decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze, attualmente non ancora emanato,
per cui la risoluzione fa salva l' applicazione delle diverse disposizioni che tale decreto dovesse
contenere.
«Il Sole­24 Ore» ­ 4 dicembre 2014 Le tasse sui marchi con F24 Riscossione Provvedimento agenzia
Entrate 20 novembre 2014 Proprietà industriale e concessioni governative sui marchi ­ Estensione del
versamento tramite modelli F24 e F24 Enti pubblici. Esteso il versamento tramite modello F24 ai diritti
relativi ai titoli di proprietà industriale di cui all' articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del Dm 2 aprile 2007,
e alle tasse sulle concessioni governative sui marchi di cui alla Tariffa allegata al Dpr 641/1972. I
soggetti titolari di partita Iva presentano il modello F24 esclusivamente con modalità telematica, mentre
i soggetti non titolari di partita Iva, per i versamenti di importo pari o inferiore a mille euro, possono
presentarlo anche presso le banche, Poste italiane S.p.a. e gli agenti della riscossione. Inoltre, per i
versamenti dei diritti di cui sopra, gli Enti pubblici di cui al provvedimento agenzia Entrate 8 novembre
2007 e 23 marzo 2009 potranno utilizzare il modello F24 Enti pubblici, esclusivamente con modalità
telematiche. La Direzione generale per la lotta alla contraffazione ­ Uibm, del ministero dello Sviluppo
economico, comunicherà all' agenzia delle Entrate la data fissata per l' avvio del nuovo deposito
telematico, a partire dalla quale avranno effetto le disposizioni del presente provvedimento, anche ai fini
dell' emanazione di una risoluzione con i codici tributo necessari.
«Gazzetta Ufficiale» ­ 3 dicembre 2014, n. 281 Decreto ministeriale ­ 1° dicembre 2014 Eventi
alluvionali di ottobre in Liguria e altre zone del Nord Italia ­ Sospensione versamenti ed adempimenti
tributari ­ Integrazioni.
Disposta, con decreto, l' integrazione dell' elenco allegato al Dm 20 ottobre 2014 relativo alla
sospensione, prevista dall' articolo 9, comma 2 della legge 212/2000 [CFF 2 6723], dei termini per l'
adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici di ottobre
2014 verificatisi in Liguria, Piemonte, Emilia­Romagna, Toscana, Veneto e Friuli­Venezia Giulia. Tale
integrazione riguarda, in particolare, alcuni Comuni situati nelle Province di Grosseto, Livorno, Pisa,
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pubblica amministrazione
Massa Carrara, Belluno, Padova, Rovigo e Venezia.
«Gazzetta Ufficiale» 2 dicembre 2014, n. 280 Tari Risoluzione dipartimento Finanze 9 dicembre 2014,
n. 2/DF Tari ­ Determinazione della superficie tassabile. Sono stati forniti chiarimenti in merito all'
applicazione della Tassa sui rifiuti (Tari) agli immobili nei quali viene svolta un' attività industriale di
produzione di manufatti in acciaio.
Specificamente, tali aree produttive insistono su superfici molto vaste, occupate da capannoni industriali
e da aree scoperte, asservite al ciclo produttivo, che sono parte integrante dello stesso in quanto si
tratta di superfici adibite allo stoccaggio di materie prime, magazzini intermedi di produzione nonché
adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti. Al riguardo, la risoluzione precisa che i magazzini intermedi di
produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti non devono essere considerati tassabili
poiché produttivi di rifiuti speciali. Allo stesso modo, sono escluse dall' applicazione della Tari le aree
scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non
assimilabili, qualora siano asservite al ciclo produttivo.
«Il Sole­24 Ore»10 dicembre 2014.
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Il Sole 24 Ore
pubblica amministrazione
Agenzia unica, un puzzle di difficile incastro
L' ANALISI «Il cavallo non beve».
Potremmo riadattare il vecchio motto usato
dagli economisti per commentare i risultati
degli investimenti di questi anni per
riconoscere, a vario titolo, incentivi per creare
lavoro.
Tutte le misure progettate per stimolare nuove
assunzioni non hanno creato un vero beneficio
al mercato del lavoro, ma si sono risolte in un
rimborso, spesso posticipato nel tempo, a
datori di lavoro che avevano già deciso di
assumere.
La situazione è ancora più deficitaria se si
analizzano le misure per ricollocare chi ha
perso il lavoro e i tentativi di collegare i bonus
all' effettiva partecipazione a misure di politica
attiva.
Le ragioni di questo insuccesso sono tante. Il
primo motivo è concettuale: come ripeteva
spesso Marco Biagi, nessun incentivo
economico può bilanciare un disincentivo
normativo, e quindi bisogna rimuovere
innanzitutto questi ultimi, per favorire la
creazione di lavoro. Un reticolo disordinato,
caotico e in continua evoluzione di norme,
contratti collettivi, circolari, decreti ministeriali,
leggi regionali e prassi amministrative coopera ogni giorno verso l' unico obiettivo di creare procedure,
spesso insensate, da rispettare, a costo di pesanti sanzioni.
È illusorio pensare che bastino poche migliaia di euro per rimuovere la ritrosia e la diffidenza verso il
lavoro che genera questa situazione.
Questa vera e propria emergenza normativa sembra essere stata compresa dal Jobs act, nella parte in
cui è prevista l' emanazione di un testo unico semplificato del lavoro e, più in generale, la riduzione delle
procedure.
Tuttavia, è ancora presto per cantare vittoria, considerato che sono state varante tante presunte
semplificazioni che, di fatto, si sono risolte nella mera sostituzione di regole complesse con regole
altrettanto complesse.
C' è poi un altro problema, più specifico, che attiene al rapporto tra politiche attive e passive. Nella
stragrande maggioranza dei paesi europei, chi ha perso o sta per perdere il lavoro e, per questo
motivo, riceve un ammortizzatore sociale pubblico, si rivolge a un centro per l' impiego, dove lo stesso
ufficio eroga il sussidio e, contestualmente, definisce le "misure" per ricollocarsi. Nel nostro sistema, le
politiche passive sono in mano a un soggetto gestito a livello nazionale (l' Inps), le politiche passive
sono regolate dalle Regioni, e sono gestite dalle Province. È un meccanismo che già nasce come
scoordinato e, quindi, "perdente". Anche su questo aspetto il Jobs act si ripromette di intervenire, ma il
rischio che l' incertezza, aumenti, è concreto, a causa di un quadro istituzionale in fase di cambiamento.
La legge delega ipotizza una nuova centralizzazione dei compiti, anche gestionali, in tema di politiche
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Il Sole 24 Ore
pubblica amministrazione
attive, mediante la costituzione di un' agenzia nazionale per l' occupazione. Questa misura sarebbe
pienamente giustificata dagli insuccessi delle Regioni di questi anni (non tutte, a onor del vero, ci sono
state anche realtà di assoluta eccellenza) ma sarebbe difficilmente coerente con una norma
costituzionale, l' articolo 117, che probabilmente cambierà, ma solo tra uno o due anni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Giampiero Falasca.
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Jobs act.
Politiche attive, crollano i beneficiari
Apprendisti, disoccupati di lunga durata o in mobilità: dal 2009 i «ricollocati» sono scesi
di oltre un quinto.
Dal contratto di "ricollocazione" al riordino
degli incentivi per chi assume. Dal debutto
dell' Agenzia nazionale per l' occupazione al
rafforzamento delle sinergie tra servizi
pubblici, privati, scuole, università, enti non
profit.
Non ci sono solo contratto a tutele crescenti e
articolo 18 (per cui sono in rampa di lancio le
prime misure attuative, attese al Consiglio dei
ministri di dopodomani):?il Jobs act (legge
183/2014) ha riaperto il cantiere anche sulle
politiche attive per il lavoro, tallone d' Achille
del nostro Paese sullo scacchiere europeo.
L' Italia destina l' 1,61% del Pil ai sussidi
passivi di sostegno al reddito, ma quasi nulla
ai servizi per l' impiego e appena lo 0,35% alle
politiche attive, mentre gli altri big della Ue
spendono, in termini relativi, dalle quattro alle
dieci volte più di noi in servizi per l' impiego, e
circa il doppio in politiche attive. Un fronte su
cui si accumulano ritardi.
Dopo la registrazione alla Corte dei conti del 9
dicembre scorso, è in attesa di pubblicazione ­
con circa nove mesi di ritardo ­ il decreto che
istituisce il Fondo per le politiche attive del
lavoro, in attuazione della legge di stabilità
dell' anno scorso. Verrà così sdoganato il "magro" tesoretto di 15 milioni per il 2014 e di 20,
rispettivamente, per il 2015 e 2016, da destinare a iniziative, anche sperimentali, per il reinserimento di
disoccupati o beneficiari di ammortizzatori sociali, anche in deroga. Le risorse del fondo potranno
essere utilizzate, anche, per sperimentare il contratto di ricollocazione (disciplinato, per esempio, nel
Lazio), che prevede una stretta partnership tra centri per l' impiego e agenzie per il lavoro nell'
assistenza ai disoccupati per ritrovare un posto, con il pagamento del servizio da parte della Regione a
risultato avvenuto. Una nuova formula su cui la Conferenza delle Regioni ha chiesto di regolamentare in
sede regionale la definizione e i contenuti, visto che nel nostro ordinamento non c' è alcuna definizione
di questo contratto. Tra le possibili novità che potrebbero trovare posto in uno dei decreti delegati del
Jobs act c' è quella di assegnare una fetta del contributo Aspi (si ipotizza il 50%), che resterà invariato,
a un fondo gestito dall' Inps e destinato al contratto di ricollocazione (si veda Il Sole 24 Ore del 16
dicembre).
Lo scenario su cui si inseriranno le nuove misure ha più ombre che luci: secondo il report realizzato dal
centro studi Datalavoro sull' archivio Inps, il trend è in continuo peggioramento e sono ormai scesi sotto
la soglia del milione (986mila nel 2013) i lavoratori che in un anno, grazie a uno degli incentivi previsti
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per nuove assunzioni o stabilizzazioni di rapporti di lavoro (le politiche attive catalogate dall' istituto di
previdenza), hanno trovato un impiego o migliorato la propria condizione occupazionale.
Rispetto al 2012 il numero medio annuo di beneficiari è diminuito del 12%, ma se si guarda al 2009, la
flessione è del 21% circa: in quell' anno i beneficiari erano oltre 1,2 milioni, circa 260mila in più degli
attuali.
A essere più penalizzati dal flop sono i giovani con meno di 35 anni, in maggioranza apprendisti, ma
anche disoccupati di lunga durata. Guardando la carta d' identità, a utilizzare di meno gli incentivi all'
assunzione sono stati esclusivamente gli under 35, con una flessione del 18% rispetto al 2012 e del
31% sul 2009. In picchiata gli apprendisti (­24%) e i disoccupati da oltre 24 mesi (­14%). L' assunzione
di questi ultimi (nel 2014 sono arrivate all' Inps 142mila richieste) peraltro dal 2015 non darà più diritto a
"sconti" perché il bonus viene cancellato dalla legge di stabilità.
I giovani comunque continuano a rappresentare la maggioranza dei beneficiari di politiche attive: sono il
72% del totale. Ma perdono terreno a vantaggio dei senior , che aumentano sia rispetto al 2012 (+8%)
sia sul 2009 (+26%): l' incremento è da imputare totalmente alle assunzioni agevolate a tempo
indeterminato, in crescita del 42 per cento.
Il trend negativo, poi, emerge su tutto il territorio nazionale: se è vero che quasi il 40% dei beneficiari
lavora al Sud (naturale effetto dei maggiori livelli di disoccupazione, anche di lunga durata, nonché del
fatto che alcune tipologie di incentivo sono maggiormente premianti se applicati nel Mezzogiorno), le
diminuzioni più rilevanti si sono verificate nell' ultimo anno nel Nord­Est (­16%) e rispetto al 2009 nel
Centro (­24%).
© RIPRODUZIONE RISERVATA Francesca Barbieri Il numero di beneficiari nel 2013 di politiche attive
e la variazione rispetto al 2009.
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Il Sole 24 Ore
pubblica amministrazione
L' ANALISI.
Tecnici e cittadini in prima linea
di Mirco Mion Superato il primo scoglio, con il
decreto che sancisce la nascita delle
commissioni censuarie, è necessario
procedere affrontando spediti la seconda fase
strategica della riforma del catasto: la
revisione degli estimi dei fabbricati. Continua
pagina 8 L' ANALISI Continua da pagina 1
Approntare un processo di acquisizione dei
dati per il corretto funzionamento delle funzioni
statistiche espresse nella legge delega, atte a
determinare il valore patrimoniale medio
ordinario e la rendita media ordinaria, non è
solo strategico ma determinante per la buona
riuscita dell' intera operazione.
Altrettanto cruciale sarà la durata della
raccolta delle informazioni che ­ se
adeguatamente supportata dal principio del
"fisco amico" ­ ridurrebbe notevolmente i tempi
di attuazione della riforma, fino anche a un
minimo di due­tre anni contro i paventati
cinque­sei, permettendo al Governo centrale,
ma soprattutto agli enti locali, di disporre di
dati aggiornati sul patrimonio immobiliare e
realizzare finalmente «un sistema fiscale più
equo».
Se si considera altresì quanto previsto dall'
articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23/2014, per il quale occorre «prevedere strumenti, da porre
a disposizione dei Comuni e dell' agenzia delle Entrate, atti a facilitare l' individuazione e,
eventualmente, il corretto classamento degli immobili non censiti o che non rispettano la reale
consistenza di fatto...» si comprende che il processo di acquisizione dei dati dovrebbe avvenire
attraverso un «rilievo asseverato», redatto da un tecnico incaricato dal proprietario che asseveri i dati
rilevati e li trasmetta telematicamente alla nuova banca dati del catasto fabbricati. Il «rilievo asseverato»
dovrà quindi consentire l' acquisizione diretta di tutte le informazioni estrinseche e intrinseche degli
immobili.
Ma non solo: il tecnico che assevera le informazioni sulle caratteristiche di un' unità immobiliare
risponderebbe così penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti. D' altra parte,
proprio il reperimento delle informazioni con cui alimentare gli algoritmi sarà la questione centrale della
riforma.
Strategico sarà anche il coinvolgimento attivo dei cittadini ­ anch' esso prospettato dalla delega ­ con i
proprietari che potrebbero richiedere l' intervento, dietro un "compenso convenzionato", di un
professionista abilitato a redigere la perizia e godere contestualmente di un' agevolazione fiscale sull'
importo pagato. I contribuenti otterrebbero, grazie a un fisco realmente amico, un doppio risultato:
risparmio e un corretto, e non impugnabile, accatastamento.
Nello specifico si potrebbe utilizzare quale leva fiscale una detrazione d' imposta fissa, che permetterà
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Continua ­­>
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Il Sole 24 Ore
pubblica amministrazione
al contribuente di conoscere esattamente quanto potrà essere il bonus fiscale che gli spetterà per
singola unità immobiliare.
Oltretutto, una detrazione fissa permetterebbe il recupero fiscale anche in caso di insufficiente capienza.
Presidente Associazione dei geometri fiscalisti (Agefis) © RIPRODUZIONE RISERVATA MircoMion.
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Il Sole 24 Ore
pubblica amministrazione
STRATEGIE ANTI­DISOCCUPAZIONE.
Ai giovani si dà poca Garanzia
Risultati modesti a causa di troppi filtri burocratici e limitazioni.
Il ministro Giuliano Poletti ha dichiarato di voler
apportare correttivi a Garanzia giovani per
aiutare di più l' occupazione. «Bene le aperture
del Governo. Non è un mistero, infatti, che il
primo bilancio del programma Ue, finanziato
fino al 2015 con 1,5 miliardi di euro, sia stato
finora piuttosto modesto. E soprattutto poco
attrattivo per le imprese».
Il problema, spiega al Sole 24 Ore il direttore
generale di Assolombarda, Michele Angelo
Verna, è che Youth Guarantee è stata lanciata
con una parola chiave: «occupabilità», come
espressamente indicato nelle
raccomandazioni europee, con l' obiettivo,
cioè, di «offrire una risposta ai ragazzi al di
sotto dei 25 anni, che ogni anno si affacciano
sul mercato del lavoro dopo la conclusione
degli studi, rafforzandone le competenze a
vantaggio delle opportunità di un impiego». E
invece cosa è successo? Che il programma è
stato esteso anche agli under 29 «Neet»,
«snaturandone così l' obiettivo iniziale e, nei
fatti, rivolgendo Garanzia giovani
esclusivamente ai ragazzi con maggiori
difficoltà a entrare a contatto con le aziende»,
spiega Verna.
E i numeri, purtroppo, stanno parlando chiaro: finora da maggio 2014, quando è partito il piano Ue anti­
disoccupazione, le opportunità di lavoro rese disponibili sono state 27.094, pari ad appena 38.528 posti,
sufficienti a coprire solo l' 11% degli iscritti complessivi (poco più di 355mila under 29) e l' 1,6% dei
«Neet» stimati dall' Istat (oltre 2,4 milioni).
È chiaro che c' è stato anche un problema di «execution», ancor più grave considerato che qui siamo in
presenza di un piano europeo largamente finanziato (degli 1,5 miliardi a disposizione, infatti, oltre 1,1
miliardi arrivano direttamente da Bruxelles, poi c' è il co­finanziamento nazionale). Ci sono troppi
meccanismi "tecnico­burocratici".
Qualche esempio? «È molto difficile accedere ai bonus occupazionali per la presenza di filtri che
impediscono di destinare a tutti i giovani questa misura ­ osserva Verna ­.
Inoltre, il sito internet ministeriale è poco funzionale e l' attività di informazione è affidata essenzialmente
agli youth corner che di solito sono situati nei centri per l' impiego, non certo luoghi frequentati da
ragazzi».
Quanto disposto sul bonus occupazionale è, a dir poco, paradossale: «Le regole ministeriali hanno
imposto una serie di limitazioni all' incentivo ­ dice il dg di Assolombarda ­. Esso è riconosciuto
esclusivamente per i contratti a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato e di
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Il Sole 24 Ore
pubblica amministrazione
somministrazione. Per questi ultimi, con due ulteriori vincoli: che abbiano una durata già inizialmente
prevista pari o superiore a 180 giorni; che i giovani siano profilati in fascia di aiuto "alta" o "molto alta"».
L' aspetto peggiore è che non è previsto alcun bonus per le assunzioni in apprendistato
professionalizzante, che è tipicamente un contratto di formazione sul lavoro e che doveva essere lo
strumento principale di Garanzia giovani. L' impatto di questi lacci e lacciuoli è evidente: in Lombardia
su oltre 3mila giovani assunti, solo 270 hanno diritto al bonus occupazionale. Questo perché,
principalmente, il profiling del ministero del Lavoro colloca il 95% dei giovani in fascia di aiuto "bassa" o
"media" e quindi non titolari di bonus per le assunzioni a tempo determinato. Il rischio, molto concreto, è
che, se le norme non dovessero cambiare, il bonus occupazionale di Youth Guarantee potrebbe
rimanere inutilizzato, anche a fronte del nuovo sgravio contributivo triennale previsto dal Job Act per le
assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Un peccato, specie in regioni come la Lombardia, che premia e incentiva direttamente le imprese (e
non finanzia la formazione fine a stessa). La vera scommessa deve essere la formazione finalizzata al
lavoro, che di fatto è la formazione on the job . Per questo «c' è bisogno di modificare le regole.
Il bonus occupazionale dovrà essere assegnato per i contratti a tempo determinato di 180 giorni,
considerando anche le proroghe. Inoltre, va riconosciuto alle imprese che assumono giovani (a
prescindere da filtri e discriminazioni) e deve essere utilizzato pure per i contratti di apprendistato
professionalizzante».
Anche il sito ministeriale è da rivedere.
Dovrebbe essere una "vetrina". Invece basta aprirlo per capirne l' inefficacia, come sottolinea Verna: «I
giovani dovrebbero trovarci offerte di lavoro, ma gli annunci non sono filtrabili né per tipologia di
contratto né per titolo di studio, che è l' unica cosa che i ragazzi conoscono con certezza.
Mancano sezioni specifiche per chi ha maturato esperienze lavorative. Manca, inoltre, una sezione per
individuare l' offerta formativa nei territori: il primo vero canale di "ritorno in attività" dei giovani,
soprattutto se la formazione è di tipo professionalizzante e maggiormente orientata al lavoro».
Senza considerare, poi, che le aggregazioni giovanili non profit sono state totalmente escluse da
Garanzia giovani. Come, pure, è mancata la valorizzazione del ruolo delle scuole e delle università.
«Occorre correggere il tiro ­ aggiunge Verna ­ e prevedere l' istituzione obbligatoria di servizi di
placement all' interno delle scuole sul modello di quanto finora ha attivato la sola Regione Lombardia. C'
è anche una scarsa attenzione alla collaborazione pubblico­privato, che in molti territori non valorizza le
Agenzie per il lavoro che sono essenziali per garantire la riuscita di Youth Guarantee. Vanno liberalizzati
i servizi per l' impiego in un' ottica premiale: chi più aiuta i giovani a inserirsi in azienda, più deve essere
finanziato. In nove regioni l' accreditamento delle agenzie per il lavoro non è stato ancora avviato».
Insomma, il ministro Poletti, che finora ha mostrato grande capacità di ascolto, «deve dare forti segnali
di discontinuità ­ conclude Verna ­. È vero, i giovani registrati al programma Ue sono pochi. Nei
prossimi mesi cresceranno. Per loro Garanzia giovani rappresenta un' occasione per l' ingresso nel
mercato del lavoro. Il Paese non può permettersi di deluderli».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Claudio Tucci.
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Il Sole 24 Ore
pubblica amministrazione
IMPRESE & LEGALITÀ.
Sulla lotta alla corruzione la politica resta in ritardo
Sono passati dieci giorni dallo shock della
Grande retata Capitale. Si possono così
valutare i primi effetti del Big bang originato da
Piazzale Clodio, dopo due anni di indagini
sulle vischiosità del "Mondo di mezzo" e
cogliere il senso delle reazioni più immediate.
Da mesi il Centro studi Confindustria analizza i
danni che la corruzione provoca al Paese e
così, il giorno in cui il Rapporto annuale viene
reso pubblico, gli imprenditori annunciano di
volersi costituire parte civile nel processo a
"Mafia capitale". In qualche corridoio del
Palazzo c' è chi ha liquidato questa posizione
come frutto di una fortuita coincidenza o di
opportunismo mediatico senza sostanza,
parole d' effetto dette al momento giusto. Ma
non è così.
Non si intitola un capitolo degli Scenari
economici "La corruzione è il vero freno per l'
economia e le imprese" se non si è compiuto
un percorso culturale specifico, ponendo il
tema al centro della riflessione. Siamo infatti
nella scia del pensiero che sette anni fa portò
Confindustria Sicilia a mutare le regole interne
in chiave antimafia: anche allora ci fu chi irrise
alla "propaganda", senza capire quanto stava
accadendo. Quanto alla costituzione come parte civile, non è certo l' invenzione dell' ultimo secondo,
bensì una prassi consolidata per l' associazione, ma anche enti locali e categorie, quando i reati
offendono le libertà democratiche ed economiche: una scelta ponderata, ratificata e attuata in territori
ben più ardui che non Roma o il Lazio. Dunque, allo scoppio di "Mafia capitale", la familiarità di certe
tematiche e la riflessione critica su errori passati diventano iniziativa matura e per niente casuale.
Lo stesso non si può dire della politica.
Ben lontani dalla comprensione generale del fenomeno da loro stessi alimentato, molti uomini politici si
illudono di limitare i danni attuando il solito scaricabarile sull' avversario del momento, senza
disdegnare qualche regolamento di conti all' interno del partito; immancabile, poi, è fiorito il bouquet
delle leggi ad hoc, dei pericolosi (perché improvvisati) inasprimenti di pena, delle rivalse­lampo sui
patrimoni: idee anche utili, ma già buttate sullo scivolo della verifica parlamentare, arena in cui sono
sempre attivissime le stesse lobby che, proteggendo sodali e malvissuti, hanno cancellato il falso in
bilancio, ammorbidito la legge anticorruzione, senza perdere occasione per insinuare ­ meglio se in tv ­
che le toghe ogni tanto esagerano nelle loro costruzioni e tracimano nelle loro competenze. Mentre il
partito di maggioranza se la prende con il prefetto di Roma, i sindacati già si oppongono alla rotazione
dei capi dei Vigili urbani, prevista dai piani anticorruzione. Tra pochissimo il dibattito si concentrerà
sulla "tenuta" dell' ipotesi mafiosa, come se l' eventuale decisione di un giudice facesse sparire il
marciume e restituisse la verginità al sistema dei corrotti.
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Il Sole 24 Ore
pubblica amministrazione
Intorno a "Mafia capitale" è già possibile misurare il grado di protezione immunitaria stimolata dalle
vicende di questi anni, verificare chi ha fatto con diligenza i compiti a casa (anzi in azienda) e chi invece
ha bigiato la scuola, scopiazzando qua e là solo il giorno della verifica in classe.
[email protected] © RIPRODUZIONE RISERVATA Lionello Mancini.
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Il Sole 24 Ore
pubblica amministrazione
Bilanci ai raggi X. La società di consulenza K Finance ha esaminato le performance di 36mila
società con fatturato superiore a 5 milioni.
Valore al top per salute, utility e turismo
Premiata l' eccellenza italiana grazie a export, conti in ordine e capacità di rinnovarsi.
Pagina a cura di Chiara Bussi ­ L' industria
della salute fa quasi centro, seguita a breve
distanza da utilities e tempo libero. Lontani
dall' obiettivo oil&gas , materie prime ed
edilizia. Lo rivela la «Classifica sull' attrattività
dei settori» elaborata da K Finance, partner
equity markets di Borsa Italiana, sulla base dei
bilanci (non consolidati) relativi al 2013, gli
ultimi disponibili. La società di consulenza ha
passato ai raggi X un campione di circa 36mila
imprese con sede legale in Italia e un fatturato
superiore a 5 milioni suddivise in 18 settori.
Uno screening accurato per esaminare in
controluce l' evoluzione dei ricavi rispetto all'
anno precedente, la redditività e l'
indebitamento. Il risultato è un indice
equiponderato che ha dato vita a una sorta di
«bersaglio dell' attrattività». Al contrario di
quanto avviene con il gioco delle freccette,
però, in questo caso più basso è il punteggio,
maggiore è l' appeal .
Il settore della salute, che comprende
farmaceutica e biomedicale, guadagna cinque
posizioni rispetto all' edizione precedente e
ottiene la medaglia d' oro. Il comparto è primo
(a pari merito con le utilities) nella classifica
della redditività (9% rispetto a un valore mediano del 7%), terzo per fatturato, insieme alla moda (+2,9%
contro il +0,2% dell' intero campione) e mostra un indebitamento sotto controllo (3,5% rispetto al 7% di
tutte le imprese esaminate).
Non è sorpreso il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi: «Il nostro è un settore che
investe, innova, crea posti di lavoro e ha una forte vocazione internazionale. Questo governo ne ha
compreso il valore economico e per la prima volta da dieci anni a questa parte nella legge di Stabilità
2015 non ha ridotto la spesa farmaceutica. L' intenzione delle Regioni di ridurla di un miliardo
rappresenterebbe invece un rischio significativo per il comparto».
Le utilities, medaglia d' oro lo scorso anno, salgono ancora sul podio, anche se questa volta devono
accontentarsi dell' argento, a causa di un fatturato anemico, ma forti di una buona redditività.
«Il nostro settore, che eroga servizi essenziali per i cittadini ­ afferma il presidente di Federutility,
Giovanni Valotti ­ esprime grandi potenzialità in termini di crescita di Pil e di occupazione.
Ma perché questi si attuino occorrono investimenti. Guardiamo con interesse al piano Juncker e al
contributo che potrà venire dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Bei».
Il futuro delle aziende dell' energia elettrica e del gas, prosegue Valotti, «verrà dallo sviluppo
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Il Sole 24 Ore
pubblica amministrazione
tecnologico». Per quelle del settore idrico «la nascita di una regolazione nazionale ha dato un assetto
stabile, consentendo un recupero di credibilità verso il sistema finanziario. Qui ­ aggiunge ­ l' attrattività
delle imprese potrà essere favorita dal consolidamento».
Fa inoltre uno scatto in avanti di tre punti e balza al terzo posto l' industria del turismo e della filiera del
tempo libero, con ricavi in rialzo dell' 1,7% e un indebitamento sotto il valore mediano.
«A creare valore ­ sottolinea il presidente di Federturismo, Renzo Iorio ­ sono state le imprese che
hanno saputo sfruttare le potenzialità del canale internet per la distribuzione e hanno saputo attirare
clientela straniera. Per loro la crescita è stata in alcuni casi persino a doppia cifra. Questa tendenza è
stata osservata anche nel 2014, che complessivamente è stato un anno positivo». Per il 2015 Iorio
auspica «un effetto­calamita dell' Expo», nell' area milanese ma anche nelle città a essa collegate dalle
rotte dell' alta velocità.
Buoni segnali dal manifatturiero, che si situa al quarto posto, grazie soprattutto alla spinta verso l' estero
di meccanica ed elettronica. Nel gruppo di mezzo si situano invece la moda, l' agroalimentare e il
settore alimentare.
«La ricerca ­ spiega l' amministratore delegato di K Finance, Filippo Guicciardi ­ certifica la rivincita dell'
eccellenza italiana, un modello esportabile nel mondo che supera il concetto tradizionale di made in
Italy. A guidare la crescita è ancora l' export: traina il settore della salute, vero settore anticiclico, ma
anche la moda e l' agroalimentare spinto dalla buona performance del microsettore vinicolo. Il comparto
alimentare, dopo le difficoltà del 2012, ha dimostrato di sapersi ristrutturare recuperando redditività e
riducendo l' indebitamento».
La maglia nera va al settore del petrolio e del gas naturale, ancora oggi sotto pressione in seguito all'
andamento del prezzo del greggio, mentre perdura la crisi dell' edilizia. «Colpa ­ spiega il presidente
dell' Ance, Paolo Buzzetti ­ di un mix letale tra ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione,
crediti bancari con il contagocce e investimenti in calo. La situazione non sarà rosea nemmeno nel
2015» (si veda Il Sole 24 Ore del 19 dicembre).
Rispetto alle due precedenti edizioni che fotografavano il momento più buio della crisi si inizia però a
intravedere un timido spiraglio di luce. Il fatturato delle imprese monitorate arresta la discesa ed è
stabile, l' Ebitda si è ridotto e l' indebitamente è diminuito.
«La crisi ­ osserva Guicciardi ­ ha portato con sé una contrazione dei margini, ma anche una
significativa attenzione alla gestione finanziaria a causa del credit crunch». Non solo: oltre 25mila
imprese (il 70% circa del campione) nel 2013 hanno incrementato il patrimonio netto per cogliere i
vantaggi fiscali introdotti dal governo, come l' Ace, o per avere spalle più larghe e cercare canali di
finanziamento alternativo alle banche.
La classifica, conclude l' amministratore delegato di K Finance, «conferma che ormai è in atto un
graduale ritorno a una nuova normalità con cui dovremo fare i conti, perché sarà difficile ritrovare i livelli
pre­crisi».
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Il Sole 24 Ore
pubblica amministrazione
Versamenti. Il caso di «forza maggiore» secondo i giudici.
Il ritardo della Pa giustifica il mancato pagamento
Ires
Il mancato incasso di crediti da parte di un
mono­committente (Pa o privato) rappresenta
una causa di forza maggiore che giustifica il
mancato pagamento delle imposte. A dirlo
sono i giudici della Ctr Lombardia nella
sentenza 6126/44/2014 depositata il 25
novembre scorso (presidente Proietto, relatore
Chiametti).
Non si applicano, dunque, le sanzioni
amministrative relative al ritardato versamento
degli acconti Ires sulla società le cui difficoltà
economiche derivavano dal mancato
pagamento di fatture scadute da parte della
Pa, suo unico cliente. In particolare, i giudici
hanno evidenziato come la circostanza ­
ampiamente e debitamente dimostrata dal
contribuente ­ «provi l' effettivo verificarsi di un
evento oggettivamente riconducibile al
concetto di forza maggiore». Il collegio
giudicante ha, quindi, ritenuto non punibile il
comportamento del contribuente, ravvisando l'
assenza di colpevolezza nel caso specifico e
considerando applicabile quanto previsto dall'
articolo 6, quinto comma, del Dlgs 472/1997
(secondo cui «non è punibile chi ha commesso
il fatto per forza maggiore»).
Questa norma ha introdotto in ambito tributario il precetto, mutuato dal diritto penale, di non punibilità di
violazioni poste in essere a causa di eventi eccezionali e imprevedibili, ammettendo la possibilità per il
contribuente di invocare la causa di forza maggiore. La norma, tuttavia, non fornisce ulteriori indicazioni.
Pertanto, per individuare le fattispecie occorre adottare le interpretazioni fornite dalla prassi e dalla
giurisprudenza.
Le Entrate, in alcuni specifici interventi, hanno individuato la causa di forza maggiore in eventi esterni
«che determinano in modo necessario e inevitabile il comportamento del soggetto». In particolare,
hanno riconosciuto la non applicabilità delle sanzioni nell' ipotesi, ad esempio, di inadempimenti tributari
derivanti dalla difficoltà di rinvenire la documentazione necessaria al loro espletamento dovuta al crollo
dell' edificio in cui aveva sede la società (o alla perdita dei documenti conservati in un immobile andato
distrutto). La giurisprudenza di merito ha riconosciuto la forza maggiore anche per lo stato di salute del
contribuente, laddove impedisca il regolare svolgimento di un' attività professionale o imprenditoriale
(Ctp Milano 313/21/08). Riconosciuto anche il caso della perdita dell' unico cliente dell' azienda cliente
che, a sua volta, abbia perso la gran parte della propria clientela a causa della crisi del settore (Ctp
Lecce 352/2010).
La sentenza della Ctr Lombardia, inoltre, è in linea con le conclusioni di una recente pronuncia Ctr Lazio
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Il Sole 24 Ore
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(158/29 del 20 giugno 2012), che ha accolto la tesi del contribuente: quest' ultimo ha dimostrato di non
aver pagato le imposte a causa della lentezza nei pagamenti della pubblica amministrazione.
In quell' occasione la Ctr ha ravvisato la mancanza del requisito della colpevolezza previsto dall' articolo
6, quinto comma, del Dlgs 472/1997, sostenendo che «quando l' inosservanza della norma è
necessariamente e inevitabilmente cagionata da una forza esterna al soggetto obbligato, non sussiste il
presupposto per la nascita dell' obbligazione delle soprattasse».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Grazia Carbone.
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Il Sole 24 Ore
pubblica amministrazione
Legge Severino. Respinti i dubbi di legittimità costituzionale.
Sospeso il deputato siciliano condannato per abuso
d' ufficio
È manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale del Dlgs 235/2012
(legge Severino), nella parte in cui prevede
che siano sospesi di diritto i consiglieri
regionali che hanno riportato una condanna
non definitiva per gravi reati contro la pubblica
amministrazione. Lo afferma il tribunale di
Palermo (presidente Ruvolo, relatore Lo Forte)
in un' ordinanza dell' 11 giugno scorso.
Nei fatti, nel novembre 2011 il ricorrente era
stato condannato per il reato di abuso d'
ufficio, punito dall' articolo 323 del Codice
penale; dopo l' entrata in vigore del Dlgs
235/2012, con Dpcm era stata quindi
accertata, in base agli articoli 7 e 8 del Dlgs
stesso, la sua sospensione di diritto per 18
mesi da componente dell' assemblea
regionale siciliana. Così il deputato si è rivolto
al tribunale chiedendo l' annullamento del
provvedimento per violazione delle regole del
procedimento amministrativo, e comunque
prospettando il dubbio di legittimità
costituzionale degli stessi articoli 7 e 8 per
violazione del principio di irretroattività della
legge penale.
Nel respingere il ricorso, il collegio di Palermo
afferma che «la declaratoria di decadenza ha carattere meramente ricognitivo e automatico» (il che
esclude la «necessità di un procedimento di contestazione preventiva»), mentre le questioni di
legittimità costituzionale «appaiono manifestamente infondate».
Sul punto, il tribunale osserva che la normativa in questione si limita a prevedere ipotesi di non
candidabilità e decadenza «al precipuo fine di allontanare dallo svolgimento del munus pubblico
soggetti che risultino indegni a ricoprire» determinate cariche elettive.
Non si tratta, dunque, «di un effetto penale o di una sanzione accessoria alla condanna, ma della
constatazione del venir meno di un requisito essenziale per continuare a ricoprire l' ufficio pubblico
elettivo». Infatti, le conseguenze che il legislatore annette alle condanne per i reati più gravi non mirano
a «impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge né tendono ad affliggere il
soggetto al quale vengono applicate» ma sono stabilite per «salvaguardare l' ordine e la sicurezza
pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza
delle pubbliche amministrazioni». E, proprio perché la decadenza e la sospensione non costituiscono
sanzioni penali, si deve quindi escludere ­ conclude la motivazione ­ che la normativa violi il principio
della irretroattività della legge penale (articoli 25 della Costituzione e 7 della Cedu).
Peraltro, il tribunale osserva che, quando la condanna interviene in corso di mandato elettivo, non si può
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Il Sole 24 Ore
pubblica amministrazione
neppure parlare di applicazione retroattiva della "sanzione", dal momento che in quei casi ricorre,
piuttosto, «una incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo». Infatti, «lo status di
condannato ­ osserva l' ordinanza ­ non è un fatto passato rispetto alla data di entrata in vigore della
legge che lo prende in considerazione, ma una qualità attuale». Ragioni che inducono il tribunale a
respingere il ricorso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Antonino Porracciolo.
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22 dicembre 2014
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Il Sole 24 Ore
pubblica amministrazione
ATTUAZIONE DA COMPLETARE
ATTUAZIONE DA COMPLETARE
S E M P L I F I C A Z I O N E D E L L '
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
CALCOLO DELLA TARIFFA RIFIUTI
RIMBORSI IMU STATALE TUTELA DEGLI
ACQUIRENTI DI IMMOBILI COMUNI AD ALTA
TENSIONE ABITATIVA INCENTIVI CASE A
RISCATTO RINNOVAMENTO ALBERGHI
REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO ACQUISTO
PER AFFITTO INCENTIVI ENERGIA
TERMICA TRASFORMAZIONE CASE IN
HOTEL Dl 5/2012, articolo 44 D l 83/2014,
articolo 12, Dl 133/2014, articolo 25 Dl
63/2013, articolo 4 L. 147/2013, articolo 1,
comma 667 L. 147/2013, articolo 1, comma
724 L. 147/2013, articolo 1, comma 67 Dl
47/2014, articolo 9 comma 2­ter D l 47/2014,
articolo 8, comma 4 Dl 83/2014, articolo 10,
comma 4 Dl 133/2014, articolo 17 bis Dl
133/2014, articolo 21, comma 6 Dl 133/2014,
articolo 22 Dl 133/2014, articolo 31, comma 1
Indefinita 10 febbraio 2013 (proroga 30
novembre 2014) Non definita 27 giugno 2014
Indefinita Indefinita 27 giugno 2014 Indefinita
31 ottobre 2014 Indefinita Indefinita 31
dicembre 2014 Norma priva di istruzioni Vale la lista degli in terventi conten uta nel Dpr 139/2010 Resta
la normativa vigente Restano i criteri attuali di calcolo per metri quadrati e occupanti Bloccati i rimborsi
Resta la normativa vigente Vale l' attuale elenco di Comuni previsto dalle delibere Cipe Norma priva di
istruzioni Norma priva di istruzioni, anche se già formalmente in vigore Resta la disciplina vigente
prevista a livello comunale Norma priva di istruzioni anche se già in vigore Resta la disciplina vigente
Decreto ministeriale per ridefinire e ampliare la lista delle opere di lieve entità a cui applicare l'
autorizzazione paesaggistica semplificata Decreto interministeriale per definire le modalità calcolo delle
prestazioni energetiche e di utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici Il ministero dell' Ambiente deve
emanare un regolamento con disposizioni ai Comuni per individuare una tariffa commisurata al servizio
reso Il Mef deve comunicare ai Comuni le modalità per il rimborso della quota statale dell' Imu versata
erroneamente dai contribuenti Con Dpcm devono essere definite modalità, termini e condizioni per la
gestione del conto corrente sul quale il notaio versa il prezzo di vendita di un immobile Il Cipe deve
aggiornare l' elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa in cui è possibile stipulare contratti d i
locazione abitativa a canone concordato beneficiando della cedolare al 10% Decreto del ministero
Infrastrutture con le clausole dei contratti d' affitto e del successivo riscatto ( rent to buy ) e le modalità d'
accesso ai benefici fiscali Con decreto interministeriale devono essere definiti interventi e procedure per
il credito d' imposta per migliorare le strutture alberghiere Governo, Regioni e Comuni devono adottare
uno schema di regolamento edilizio­tipo per tutti i Comun i, stabilendo poi le modalità per l' adozione a
livello comunale Un decreto interministeriale deve definire le modalità per applicare l' incentivo fiscale
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Il Sole 24 Ore
pubblica amministrazione
(deduzione del 20%) a favore di acquirenti di case a affittare a canone ridotto Un decreto del ministero
dell' Economia deve agevolare la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e aggiornare il
sistema degli incentivi previsto ora dal "conto termico" Un Dpcm deve dettare i criteri e definire gli
incentivi per favorire l' utilizzo a fini alberghieri (condo­hotel) di appartamenti con servizi aggiuntivi
norma scadenza EFFETTI DELL' INADEMPIENZA.
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Il Sole 24 Ore
pubblica amministrazione
Incentivi e semplificazioni. La mancata emanazione delle istruzioni blocca le norme o lascia in
vigore quelle già vigenti.
Immobili, 12 decreti in ritardo
Mancano le regole attuative su bonus fiscali, regolamenti edilizi e paesaggio.
Pagina a cura di Raffaele Lungarella ­ Per la
semplificazione e l' accelerazione delle
pratiche edilizie all' appello mancano ancora
diversi decreti e regolamenti attuativi delle
norme di legge che negli ultimi due anni hanno
puntato a rendere più fluidi i meccanismi per i
lavori e a rilanciare il mercato della casa.
Anche in questo campo, l' urgenza che i
governi chiamano in causa per giustificare l'
emanazione di decreti legge spesso svanisce
quando arriva il momento di emanare direttive
e decreti ministeriali per dettagliare le misure
da adottare, individuare i beneficiari di
eventuali agevolazioni, stabilire criteri e
modalità operative. Il record nel ritardo di
attuazione, in questo campo, spetta alla
semplificazione per i piccoli interventi su beni
vincolati.
Autorizzazione paesaggistica Entro il 10
febbraio del 2013 il ministero per i Beni
culturali avrebbe dovuto emanare un
regolamento per semplificare ulteriormente il
rilascio dell' autorizzazione paesaggistica per
gli interventi di lieve entità. A maggio di quest'
anno, il termine è stato spostato allo scorso 30
novembre, cioè a 32 mesi dall' entrata in
vigore del decreto legge 5/2012, che per primo prevedeva il nuovo intervento.
Se tutto procederà come previsto, il contatore dei mesi di ritardo dovrebbe fermarsi sul numero 37: il
calendario dell' agenda per la semplificazione 2015­2017 del ministro della Funzione pubblica,
Marianna Madia annuncia che il regolamento sarà predisposto entro marzo 2015 . Il testo dovrà
disciplinare anche gli interventi minimi per i quali l' autorizzazione paesaggistica non sarà più
necessaria. Nel frattempo, il procedimento semplificato esistente oggi continuerà ad essere applicato
agli interventi di lieve entità elencati nell' Allegato al Dpr 139/2010.
Ambiente Continuano a essere applicati i criteri e le regole vigenti anche per la mancata emanazione di
decreti e regolamenti in materia energetica e ambientale. La legge di stabilità per il 2014 (legge
147/2013) fissò alla fine dello scorso giugno il tempo a disposizione del ministero dell' Ambiente per
dire ai Comuni come calcolare le tariffe per la copertura totale dei costi del servizio relativo ai rifiuti
urbani. Ma i criteri non sono ancora stati decisi. Non è, invece, prevista scadenza per il decreto
interministeriale con cui rivisitare le metodologie di calcolo per le prestazioni energetiche degli edifici e
per l' installazione di fonti energetiche alternative, ma il decreto legge che ne prevede l' adozione (Dl
63/2013) è di giugno 2013.
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Il Sole 24 Ore
pubblica amministrazione
Alberghi e condo­hotel La mancata emanazione degli atti amministrativi può anche bloccare sul nascere
la realizzazioni di alcuni programmi. È il caso di alcuni interventi da realizzare nel campo della ricettività
alberghiera. Entro lo scorso 31 ottobre era atteso un decreto interministeriale con le indicazioni di
beneficiari, tipi di opere ammissibili per riqualificare gli alberghi riconoscendo un credito d' imposta
sulle spese sostenute per realizzare gli interventi.
Inoltre, finché non arriverà il Dpcm (per la cui emanazione non c' è scadenza) di dettaglio delle
iniziative, resta bloccata anche la norma, introdotta dal decreto legge Sblocca Italia, che favorisce gli
investimenti per la trasformazione in hotel fino al 40% della superficie di un condominio (i cosiddetti
condo­hotel).
Aiuti per la casa Ferme per ora anche le iniziative nel settore della casa previste dal piano casa Renzi e
dal recente Sblocca Italia. I ministri delle Infrastrutture e dell' Economia, con loro decreti, devono definire
le caratteristiche dei contratti sottoscritti da proprietari e inquilini che vogliono beneficiare delle
agevolazioni fiscali, previste dal Dl 47/2014, per favorire l' acquisto di una casa dopo almeno sette anni
di affitto. L' assenza di un decreto ministeriale congela anche gli investimenti dei privati intenzionati ad
acquistare, avvalendosi di una deduzione dal reddito del 20% su un prezzo fino a 300 mila euro, un'
abitazione da affittare per otto anni a canone concordato o comunque più basso di quello di mercato. In
entrambi questi casi non è prevista scadenza per gli atti di attuazione.
Imu e cedolare secca Anche il Cipe è in ritardo. Entro lo scorso 27 giugno avrebbe dovuto aggiornare la
lista dei Comuni ad alta tensione abitativa dove applicare la cedolare secca con aliquota al 10% alle
case affittate a canone concordato, come prevede il Dl 47/2014. Intanto, resta valido l' elenco del 2004.
Devono ancora attendere, infine, i contribuenti che hanno versato erroneamente la quota statale dell'
Imu: i Comuni non possono rimborsarla perché, a un anno dall' approvazione della norma che lo
prevede, mancano le indicazioni ministeriali.
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pubblica amministrazione
L' agenda.
Nel 2015 il cantiere dei testi unici cerca lo sprint
Un anno di lavori in corso per semplificare l'
edilizia.
Per completare la standardizzazione di regole
e modelli per i lavori in edilizia servirà tutto il
2015. E se tutto procederà come previsto, a
partire dall' inizio del 2016 negli oltre 8mila
Comuni i t a l i a n i n o n c i s a r a n n o p i ù , a d
esempio, altrettanti regolamenti edilizi, ma un
unico testo base, con qualche specifico
adattamento alla realtà locale. Entro la fine di
quell' anno dovrebbe essere completata anche
l' attività di unificazione e semplificazione della
modulistica per le pratiche edilizie.
Nella seduta del 1° dicembre il Consiglio dei
ministri ha approvato l' agenda per la
semplificazione per il triennio 2015­2017,
p r o p o s t a d a l m i n i s t r o p e r l a Funzione
pubblica, dopo aver ottenuto il via libera di
Regioni e Comuni nella Conferenza unificata.
L' elaborazione e l' approvazione dell' agenda
della semplificazione amministrativa è prevista
dall' articolo 24 del decreto legge 24 giugno
2014, n. 90. Oltre a contenere un
cronoprogramma, individua le singole azioni
da intraprendere, le scadenze entro cui
devono essere svolte, i risultati attesi. L'
obiettivo finale è ridurre i costi che imprese e cittadini debbono sostenere nei loro rapporti con la
pubblica amministrazione e i tempi entro cui è possibile sapere se una richiesta rivolta a un ministero, a
un Comune o a una azienda sanitario è stata accolta o no. Il sovracosto degli aggravi burocratici e delle
lungaggini superflue per la sola edilizia è stimato in 4,4 miliardi di euro l' anno.
Per l' attuazione della norma del decreto Sblocca Italia sullo schema di regolamento edilizio tipo, il
cronoprogramma dell' agenda della semplificazione fissa alla fine del prossimo febbraio il
completamento del lavoro istruttorio, consistente nella scelta delle metodologie di lavoro, nello studio
delle norme vigenti e nella ricerca della via migliore per coinvolgere sia le amministrazioni interessate
che le associazioni di rappresentanza del mondo imprenditoriale e degli ordini di ingegneri, geometri e
degli altri tecnici del settore.
Entro novembre 2015 dovrebbe essere conclusa la fase di redazione dello schema di regolamento.
Dovrà essere, poi, approvato con la sottoscrizione di accordi tra Stato, Regioni e autonomie locali, che
stabiliranno anche i tempi entro i quali i Comuni dovranno mandare in pensione i loro vecchi
regolamenti. Difficile che il tutto possa concludersi entro la fine del prossimo anno.
Più lunghi sono i tempi previsti dal ministero della Funzione pubblica per completare il lavoro sulle
procedure per il rilascio di autorizzazioni, nulla osta e le altre carte relative ai titoli abilitativi alla
costruzione. Per ridurre tempi e costi, di almeno il 20% rispetto a quelli attuali, il 2015 sarà dedicato a
individuare i singoli passaggi degli iter burocratici da alleggerire per poter arrivare alla fine 2016 ad
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Il Sole 24 Ore
pubblica amministrazione
applicare procedure semplificate.
A dicembre 2016 è prevista anche la conclusione del processo, avviato con l' adozione, lo scorso
giugno, degli schemi dei moduli unici per la presentazione della Scia e della richiesta del premesso di
costruire, per l' unificazione su tutto il territorio nazionale della modulistica per le pratiche edilizie; su
quella data si punta per completare e rendere operativa anche la rete degli sportelli unici comunali per l'
edilizia.
Dovrebbe, invece, mancare poco per aggiornare il regolamento sulla semplificazione dell'
autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità (si veda l' altro articolo in pagina).
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pubblica amministrazione
Iva. Il nuovo regime.
Doppio impegno con lo split payment
Lo split payment per gli acquisti effettuati dagli
enti pubblici in ambito istituzionale parte dal 1°
gennaio. A questo punto i fornitori della Pa da
un lato, e gli enti pubblici dall' altro, devono
affrontare in brevissimo tempo novità tanto
impreviste quanto rilevanti.
Previsto qualche anno fa dal Libro Verde della
commissione Ue sul futuro dell' Iva, lo split
payment impone che ­ all' atto del pagamento
delle fatture ­ l' acquirente di beni o servizi
versi la quota relativa al corrispettivo
(imponibile) al fornitore, mentre la quota
relativa all' Iva viene versata direttamente all'
Erario.
Quel che è fin d' ora è certo sono i problemi
che lo split payment porta con sé. Quanto ai
fornitori, già il Libro Verde segnalava le
preoccupazioni degli operatori economici per l'
impatto negativo sui flussi di cassa prodotto
dal nuovo metodo.
Quanto invece agli enti pubblici, lo split
payment richiederà una modifica sostanziale
nella contabilizzazione delle fatture d' acquisto
per l' attività istituzionale. L' ordine dei diversi
adempimenti dovrebbe essere il seguente:
una fattura, due impegni (sullo stesso capitolo,
previa opportuna codificazione), due mandati. C' è poi il problema dei costi promiscui, dal momento che
il nuovo meccanismo riguarderà i soli acquisti per i quali gli enti pubblici non operano come soggetti Iva,
vale a dire gli acquisti relativi all' attività non commerciale.
La ripartizione dei costi promiscui oggi viene effettuata in sede di aggiornamento della contabilità Iva.
Poiché dovranno essere fatti due impegni, occorre che i criteri di riparto ­ dopo essere stati concordati
dalla ragioneria con gli altri uffici ­ siano utilizzati da questi ultimi in sede di definizione dei due impegni
di spesa. È poi necessario che il fornitore sia informato del fatto che una parte (o tutta) dell' Iva da lui
addebitata non gli verrà pagata dall' ente.
Le modalità di comunicazione ai fornitori restano tutte da definire, così come dovranno essere precisate
le procedure attraverso cui gli enti pubblici dovranno giustificare (attraverso la stampa degli impegni
afferenti l' Iva?) l' ammontare dell' Iva trattenuta e procedere poi al riversamento all' Erario. È in ogni
caso certo che questi importi non potranno essere compensati con eventuali crediti Iva vantati dagli enti
locali; lo vieta la duplice circostanza che i riversamenti riguardano debiti (di Iva) altrui (dei fornitori) e
che eventuali compensazioni diminuirebbero le entrate2015.
Un' ultima osservazione sulla tempistica: poiché la manovra fa riferimento all' effettuazione delle
cessioni e delle prestazioni (nei confronti degli enti locali), proprio quel momento andrebbe preso in
considerazione per individuare le operazioni oggetto di split payment a partire dal 1° gennaio.
Anche in questo contesto, dunque, occorrerà far riferimento ai criteri fissati dall' articolo 6, comma 1 del
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Il Sole 24 Ore
pubblica amministrazione
Dpr 633/72 (momento della consegna per le cessioni di beni mobili; rogito per i beni immobili), dal
comma 3 (per i servizi, in generale: momento del pagamento) e dal comma 4 (momento di emissione
della fattura, se precedente).
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Armonizzazione. «Sconto» di quasi 500 milioni.
Nel fondo crediti dubbi risorse per 1,9 miliardi
La manovra ammorbidisce il fondo crediti di
dubbia esigibilità, vale a dire, la novità più
pesante prevista dall' armonizzazione
contabile in vigore dal 2015.
Il fondo è lo strumento previsto dalla riforma
per sterilizzare, con l' accantonamento in
bilancio di poste non impegnabili, la fittizia
capacità di copertura della spesa fornita da
residui attivi di dubbia esigibilità, che
impropriamente migliorano il risultato di
amministrazione.
Il principio contabile sulla contabilità finanziaria
prevede che gli enti accantonino nel primo
esercizio il 50% dell' importo del fondo crediti
di dubbia esigibilità. Nel secondo anno lo
stanziamento deve essere almeno del 75% e
dal terzo l' accantonamento è totale. In
generale, nel bilancio di previsione il fondo è
calcolato in base alla media quinquennale fra
riscossioni e accertamenti delle entrate, con l'
eccezione di quelle trasferite da Pa o garantite
da fideiussione. Individuata la media, il suo
complemento a cento deve essere applicato
alle entrate previste nel bilancio di
competenza, determinandosi così l' importo
del fondo.
A consuntivo, invece, va valutata la congruità del fondo, utilizzando la media quinquennale delle
riscossioni in conto residui delle entrate rilevanti a preventivo e applicando il complemento a cento allo
stock di residui attivi conservati in bilancio.
Gli enti che entrano in armonizzazione nel 2015 dovrebbero accantonare il 50% del fondo; quelli in
sperimentazione, invece, dovrebbero "bloccare" risorse per il 75% o il 100% del fondo, a seconda che
siano al secondo o al terzo anno dell' armonizzazione.
La manovra riduce gli accantonamenti ed estende il periodo transitorio. Gli enti locali n o n i n
sperimentazione, nel 2015, dovranno accantonare una quota del fondo crediti pari almeno al 36%.
Quelli in sperimentazione, invece, si attesteranno al 55%.
Nel 2016, per tutti gli enti, lo stanziamento sarà almeno del 55%, nel 2017 almeno del 70%, nel 2018
almeno dell' 85% e dal 2019 sarà accantonato l' intero importo.
Le dimensioni dello sconto sono rilevanti. Su questo giornale (Il Sole 24 Ore del 21 luglio), sono stati
stimati gli accantonamenti in sede di preventivo 2015 in circa 2,1 miliardi. Nella relazione alla legge di
stabilità la stima era di 2,35 miliardi.
La diminuzione delle percentuali comporterà accantonamenti per 1,9 miliardi, determinando un
equivalente allentamento della manovra per il comparto. I residui attivi inesigibili rimangono comunque
nei bilanci, con effetti negativi per gli equilibri finanziari proporzionali alla diminuzione del tasso di
copertura del fondo. Nel 2012 i residui riferibili alle entrate tributarie ed extratributarie erano poco meno
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pubblica amministrazione
di 29 miliardi.
La diminuzione delle percentuali di copertura del fondo, tuttavia, consentirà a molti enti, che, con le
attuali percentuali, sarebbero in grandi difficoltà, se non nell' impossibilità, di avere bilanci di previsione
in equilibrio, maggiori margini per impostare i budget del prossimo anno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Luciano Cimbolini.
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Tributi. Rischio contenzioso.
Niente sanatoria per la Tari deliberata dopo
settembre
La manovra lascia fuori i tentativi di sanatoria
p e r i Comuni c h e n o n h a n n o a d o t t a t o i
provvedimenti Tari nei termini di legge. La
questione è nota al Governo e riguarda
centinaia di Comuni che per diverse ragioni
non sono riusciti ad approvare entro il 30
settembre 2014 i provvedimenti relativi all'
applicazione della Tari per il 2014. In molti casi
la mancata adozione non è dipesa dalle
complessità riscontrate nei nuovi meccanismi
di calcolo della Tari (specie per i Comuni che
nel 2013 hanno continuato ad applicare la
Tarsu), ma da motivazioni oggettive tra cui il
cambio del sindaco (considerato che quest'
anno la metà dei Comuni italiani è andata al
voto) e l' insediamento della nuova
amministrazione avvenuto a estate inoltrata.
Questi Comuni nel frattempo hanno riscosso la
Tari in acconto per il 2014, sulla base delle
tariffe vigenti nel 2013, ma si sono ritrovati a
ottobre con il dilemma se approvare i
provvedimenti Tari in ritardo o continuare a
riscuotere il prelievo sui rifiuti sulla base delle
tariffe 2013.
La prima opzione è stata subito scartata
poiché le delibere non avrebbero avuto
efficacia per il 2014, alla luce della recente giurisprudenza affermatasi in materia di Imu e di addizionale
comunale Irpef (Consiglio di Stato sentenze n. 3808/2014, n.
3817/2014 e n. 4909/2014).
È rimasta quindi l' opzione di applicare le tariffe Tares/Tarsu del 2013, supportata dal principio generale
in base al quale in caso di mancata approvazione delle tariffe si applicano quelle deliberate l' anno
precedente (comma 169 della legge 296/2006). Inoltre la Tari e la Tares (o varianti consentite dalla
legge 124/2013) hanno le stesse finalità, medesimi soggetti passivi e presupposti impositivi.
Identità che permetterebbe di superare il diverso nome dei tributi, fermo restando il principio della
copertura integrale dei costi e la possibilità di intervenire sul primo piano finanziario utile.
La soluzione potrebbe apparire forzata ma sarebbe l' unica possibile in quanto l' ordinamento non può
ammettere soluzioni di continuità, ma deve garantire la riscossione del prelievo a fronte di un servizio
essenziale che l' ente deve fornire. Si tratta quindi di una lettura costituzionalmente orientata, essendo in
gioco altri valori costituzionali di rilievo, tra i quali l' autonomia finanziaria degli enti locali (articolo 119)
che risulterebbe violata se si dovesse sostenere la caducazione di un tributo in assenza di sostituzione
con altra entrata (Corte costituzionale, sentenza n. 37/2004).
La questione avrebbe dovuto risolversi con l' adozione di una norma volta a consentire ai Comuni di
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riscuotere comunque la tassa dovuta a fronte del servizio rifiuti. In tal senso si è espresso il Governo
nella risposta a question time del 30 ottobre 2014 e l' Anci con alcune proposte di emendamenti
manovra. Intenzioni non ancora tradotte in provvedimento legislativo, con il rischio di alimentare un
inutile contenzioso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Giuseppe Debenedetto.
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Operazione verità che cancella i vecchi alibi
L' ANALISI La legge di stabilità 2015 inaugura
una fase nuova nella finanza locale del nostro
Paese e impone un' inversione di rotta rispetto
ad un periodo di bilanci resi poco attendibili
dalla qualità e dalla quantità dei residui.
Senza essere enfatici, va detto che il
compromesso trovato risponde agli interessi
generali e, a dire la verità, non avremmo
scommesso un euro sul mantenimento dell'
impegno di avviare la riforma dal 2015.
Certo, tutto questo è figlio di una mediazione
che ha portato a soluzioni anche
criticabilissime, quali la copertura lunghissima
(fino a 30 anni) del "disavanzo tecnico" o l'
alleggerimento del fondo crediti.
Il Governo, ancora, ha dovuto concedere
m a g g i o r i s p a z i s u l Patto d i stabilità,
attenuandone l' impatto fino a quasi azzerarne
il ruolo di "guardiano della spesa", con un
effetto non facilmente prevedibile sul
consolidato nazionale. Non è prevedibile
perché le conseguenze reali di questa
apertura dipenderanno dalle scelte e dagli
spazi di manovra di cui si troveranno a
disporre i singoli enti, dopo avere fatto i conti
con i tagli imposti dal Governo, che comunque
ci sono, e degli effetti di quella «operazione verità» che la nuova contabilità comunque impone di fare.
In sostanza, nel limite delle compatibilità finanziarie e soprattutto di cassa, ai Comuni toccherà decidere
se continuare la strada della spesa corrente o di fare nuovi investimenti. Non si potrà più, o meglio sarà
una ancor più sfacciata menzogna, sostenere la tesi che non si fanno investimenti per colpa del Patto:?
non si fanno investimenti se, viste le entrate in riduzione e gli effetti di cassa, si vuole continuare a
destinare le risorse ad altro.
I bilanci saranno più veritieri, insomma, e le conseguenze delle scelte politiche diventeranno più
facilmente riconducibili ai vertici delle amministrazioni.
Ed è bene che sia così.
La preoccupazione nasce dal fatto che questa impostazione, se non si adotteranno correttivi a
vantaggio delle aree più disagiate, avrà l' effetto di aumentare ancora il divario tra aree del Paese. Fra
un Nord in cui molti dei principali Comuni hanno aderito da tempo alla sperimentazione, subendo regole
più rigide, e avranno ora una spinta ulteriore e positiva dal "compromesso" trovato. Un Centro dove le
situazioni di virtuosità sono più l' eccezione che la regola ma che in qualche modo cercherà di ritrovare
un equilibrio grazie al tempo concesso per "mettersi in regola". Un Sud dove in molte realtà, anche in
Comuni medio­grandi, non si è da tempo in grado di fornire servizi accettabili e si rischia trovarsi
difficoltà ancora più gravi.
La manovra infatti prende atto del fatto che i bilanci delle Pa locali erano in certi casi drogati da residui
inattendibili fino al parossismo, e cerca di togliere ai Comuni molti alibi che erano andati costruendosi.
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È giusto festeggiare, quindi.
Ma al tempo stesso occorre essere consapevoli dell' avvio di un processo che potrà avere successo
solo se queste norme saranno il punto di inizio di una profonda riforma degli enti territoriali
(organizzativa, di assetti e di mentalità).
Altrimenti non solo non avremo investimenti ma, visti i tagli su cui anche questa manovra insiste, ci
troveremo di fronte a una pesante riduzione dei servizi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Stefano Pozzoli.
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Manovra 2015. Parametri modificabili per funzioni delle Città ed eventi calamitosi.
Patto di stabilità «mobile» fino alla fine di gennaio
Incentivi regionali replicati per i pagamenti dei debiti 2014.
Il Patto di stabilità interno 2015 che esce dalla
legge di stabilità si presenta con obiettivi assai
ridotti, l' inserimento del fondo crediti di dubbia
esigibilità e una nuova disciplina della
regionalizzazione, dove è rifinanziato il Patto
regionale incentivato.
Per il conteggio dei vincoli di finanza pubblica
nel bilancio di previsione 2015 le regole sono:
aggiornamento della base di calcolo per la
determinazione del saldo obiettivo alla spesa
corrente media registrata degli anni 2010­2012
(anziché 2009­2011); modifica delle
percentuali che ciascun ente deve applicare
alla media: per i Comuni con più di mille
abitanti sono 8,60% per il 2015 (era 14,07) e
9,15% (era 14,62) per gli anni successivi fino
al 2018. Per le Province le misure passano al
17,20% (era 19,25) per l' anno 2015 e al
18,03% (era 20,05) per il triennio successivo
fino al 2018.
Gli obiettivi di ciascun ente potranno essere
modificati entro il 31 gennaio, a parità di saldo
finale di comparto, con decreto del ministero
dell' Economia per tener conto delle maggiori
funzioni assegnate alle Città metropolitane, dei
maggiori oneri dovuti a eventi calamitosi, degli
interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, di quelli connessi all' esercizio
della funzione di ente capofila e a sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di
contenziosi connessi a cedimenti strutturali.
La novità di maggior rilievo ai fini del rispetto dei vincoli sta nella modifica che introduce, nel prospetto
di competenza mista, gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità; fondo che,
grazie ad un ulteriore intervento di favore, ha una maggiore gradualità degli importi minimi (36% nel
2015, 55% nel 2016, 70% nel 2017, 85% nel 2018 e 100% dal 2019). Ciò diversamente da quanto
previsto fino a fine 2014, quando l' analogo fondo svalutazione crediti non rileva ai fini del patto di
stabilità.
Durante l' anno ci potranno essere aggiustamenti delle percentuali in relazione alle informazioni relative
all' importo degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità per l' anno 2015,
acquisite con specifico monitoraggio. A decorrere dal 2016, le percentuali della manovra saranno
rideterminate tenendo conto del valore effettivo degli accantonamenti realizzati sul fondo crediti di
dubbia esigibilità nell' anno precedente.
Le fusioni fra Comuni realizzate a decorrere dall' anno 2011 saranno assoggettate alle regole del Patto
di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di
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22 dicembre 2014
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Il Sole 24 Ore
pubblica amministrazione
calcolo le risultanze dell' ultimo triennio disponibile. Nella legge di stabilità è precisato anche che la
redistribuzione degli obiettivi del patto fra enti capofila ed enti associati avviene solo a fronte di un
accordo fra gli enti.
Per le Province e Città metropolitane spunta un bonus per le spese per l' edilizia scolastica, escluse dai
vincoli per 50 milioni sia nel 2015 che nel 2016.
Nel capitolo degli aiuti da parte della Regione, per l' anno 2015 torna il patto incentivato per un valore di
un miliardo. Lo strumento di flessibilità territoriale secondo le solite modalità assegna alle regioni (a
statuto ordinario e a Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia) un incentivo pari all' 83,33% degli spazi
finanziari che liberano a favore dei propri comuni (75%) e delle province e città metropolitane (25%). Gli
spazi aggiuntivi, che quindi saliranno fino a 1,2 miliardi, saranno noti entro il 30 aprile e dovranno
essere destinati esclusivamente al pagamento di debiti commerciali di parte capitale maturati al 30
giugno 2014.
Inoltre le due forme di flessibilità del Patto verticale e orizzontale dal 2015 saranno unificate in un' unica
procedura, per cui gli spazi finanziari acquisiti da un parte degli enti locali, saranno compensati o dalla
Regione o dagli altri enti locali; l' adeguamento è legato ai nuovi vincoli imposti alle Regioni basati sul
pareggio di bilancio.
Soppresso, infine, il patto regionale integrato mai attivato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Patrizia Ruffini.
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Il Sole 24 Ore
pubblica amministrazione
Contabilità. Fino al 31 dicembre 2017.
Per la tesoreria unica un rilancio di tre anni
Il regime di tesoreria unica degli enti locali
viene prolungato fino al 31 dicembre 2017.
La manovra 2015 sospende per altri tre anni il
precedente regime di tesoreria mista, rimasto
in vigore fino al 24 gennaio 2012, quando l'
articolo 35, commi da 8 a 13, del Dl 1/12 ne ha
sospeso l' efficacia.
Con la tesoreria mista , le entrate costituite da
assegnazioni, contributi e quanto altro
proveniente direttamente dal bilancio dello
Stato devono essere versate nelle contabilità
speciali infruttifere intestate agli enti presso le
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra
queste entrate sono comprese quelle
provenienti da operazioni di indebitamento
assistite, in tutto o in parte, da interventi dello
Stato in conto capitale o interessi.
Il regime di tesoreria mista prevede dunque il
versamento presso la tesoreria provinciale
dello Stato delle sole entrate provenienti
direttamente dal bilancio statale e dalla Ue;?
tutte le altre entrate sono invece acquisite al
c o n t o d e g l i enti. O g n i s o m m a c h e n o n
provenga dal bilancio statale va versata
presso il conto (fruttifero) di tesoreria, su cui
affluiscono entrate vincolate e libere.
Con la tesoreria unica, gli enti locali devono invece accendere due contabilità, una fruttifera e una
infruttifera, presso la tesoreria provinciale dello Stato, e tutte le movimentazioni finanziarie devono in
esse confluire. Nella prima sono versate tutte le entrate proprie dell' ente; nella contabilità speciale
infruttifera confluiscono invece le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente direttamente dal
bilancio dello Stato nonché i mutui assistiti da contribuzione statale. Tutti i pagamenti devono essere
prioritariamente addebitati sul conto fruttifero.
I tesorieri o cassieri degli enti inseriti nella tabella A allegata alla legge 720/84 devono effettuare incassi
e pagamenti sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni provinciali di tesoreria dello Stato.
Il tasso d' interesse per le contabilità speciali fruttifere è fissato con decreto del Mef in una misura
compresa fra il valore dell' interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello
previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale.
Gli effetti finanziari prodotti dalla proroga sono facilmente stimabili. I benefici a favore del bilancio
statale derivanti dalla liquidità (anche in termini di minore ricorso all' emissione di titoli di debito
pubblico) consentono infatti di compensare ampiamente i maggiori oneri finanziari da corrispondere agli
enti sui propri conti fruttiferi.
Per gli enti locali giunge invece l' ennesima sforbiciata alle risorse.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Anna Guiducci.
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Italia Oggi Sette
pubblica amministrazione
Dagli studi legali
Orrick, Simmons e Gop nella vendita di Salov
È stata perfezionata la seconda e ultima fase
dell' acquisizione da parte del Gruppo cinese
Bright Food, tramite la propria controllata
Shanghai Yimin n° 1 Food (Group), di una
partecipazione di maggioranza assoluta dallo
storico Gruppo oleario toscano Salov,
proprietario dei marchi Sagra e Filippo Berio.
Con la chiusura di questa operazione il
Gruppo Bright Food detiene il 90% del capitale
sociale di Salov, mentre Alberto Fontana,
azionista della società, mantiene il 10% della
stessa e avrà il ruolo di ceo del gruppo, allo
scopo di accompagnare Salov in una nuova
fase di sviluppo del business in continuità
rispetto alle azioni del precedente
management. I venditori, appartenenti alla
famiglia Fontana, sono stati assistiti dagli studi
legali Simmons & Simmons e Gianni Origoni
Grippo Cappelli & Partners. Orrick ha assistito
i compratori con un team composto dal partner
e co­office leader di Milano Guido Testa, da
Jeffrey Sun, partner di Shanghai, dai senior
associate Emanuela Longo e Filippo Cristaldi,
dall' of counsel Alessandra Quattrini e dal
trainee Filippo Piva.
Per Simmons & Simmons il team è stato
coordinato dal partner Daniela Sabelli, con il
supporto del senior associate Gianmaria Fontanin Coletti. Per Gop, il team è stato coordinato dal
partner Ilaria Maria Placco e composto dal counsel Gherardo Cadore e dall' associate Valerio
Vaccarone. Il team si è avvalso anche del supporto del nuovo ufficio di Hong Kong coordinato dal
Resident Partner Stefano Beghi.
La Scala con NoemaLife per l' emissione di un prestito obbligazionario Lo studio legale La Scala, con i
soci Riccardo Bovino e Sabrina Galmarini, ha assistito NoemaLife nella definizione di un accordo e i
connessi impegni assunti dai soci funzionali a consentire il rafforzamento della partnership con il
Gruppo Maggioli.
Più nello specifico, l' emissione del prestito obbligazionario convertibile e il conseguente aumento di
capitale a servizio della conversione sono strumentali a favorire l' accrescimento della presenza nel
capitale della società quotata del partner industriale Maggioli, già socio di NoemaLife con una quota di
minoranza, operante nel settore dei servizi per la Pubblica amministrazione, con la realizzazione di
software, servizi innovativi e progetti per l' informatizzazione. Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners
ha assistito Maggioli.
Nctm ha assistito il Consiglio Ue in una controversia sui dazi antidumping Il Consiglio dell' Unione
europea, assistito da Nctm, ha ottenuto dal Tribunale Ue una sentenza favorevole che respinge il
ricorso proposto da Photo Usa contro i dazi antidumping imposti sulle importazioni di oggetti per i
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Italia Oggi Sette
pubblica amministrazione
servizi da tavola e da cucina provenienti dalla Cina. Photo Usa è un produttore cinese che esporta verso
l' Unione europea oggetti in ceramica. A fondamento della propria azione, ha sostenuto che la gamma
di prodotti inseriti nell' ambito dell' inchiesta antidumping condotta dall' Ue, una delle più estese in
merito alle misure in difesa del mercato, era troppo ampia. Secondo i giudici europei, si legge nella nota
diffusa da Nctm, Photo Usa non ha dimostrato che il Consiglio ha commesso un manifesto errore di
valutazione quando, nello specifico, ha incluso le tazze in ceramica rivestite in poliestere nell' indagine
antidumping contestata e nell' ambito di applicazione delle misure antidumping imposte.
Qualsiasi altra conclusione della Corte avrebbe minato tale provvedimento, rendendo facile eludere i
dazi supplementari. Il team di Nctm è stato guidato da Bernard O' Connor, partner responsabile dell'
ufficio di Bruxelles, coadiuvato da Sébastien Gubel, associate, entrambi supportati da Elena Bertolotto,
associate.
Pavia e Ansaldo con H&M per il nuovo megastore di Milano Pavia e Ansaldo ha assistito H&M in tutti gli
aspetti contrattuali riguardanti l' apertura del nuovo flagship store di Milano, in piazza Duomo. Il team di
lavoro è stato guidato da Rocco Ferrari, partner responsabile del Dipartimento di Diritto Immobiliare.
GABRIELE VENTURA
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Pagina 5
Italia Oggi Sette
pubblica amministrazione
Dalla messa in sicurezza del sarcofago di Chernobyl agli sgravi sui contratti: regali e tagli.
In manovra le solite mance
Addio all' espressione «il postino suona
sempre due volte»: ai portalettere (nei piccoli
centri) verrà permesso di consegnare la
corrispondenza a giorni alterni, mentre sui
lavoratori socialmente utili di Napoli e Palermo
pioveranno (altri) 100 milioni. E, se le auto
delle forze dell' ordine «a secco», complice la
scarsità di risorse nel settore della sicurezza,
potranno viaggiare col carburante sequestrato,
le scuole private otterranno 200 milioni dal
2015. A ridosso del Natale, ogni anno, si
assiste al «gioco delle parti» nella legge di
Stabilità: una mano sottrae denaro (come i 30
milioni in meno per gli sgravi contributivi per
incentivare la contrattazione di secondo livello,
che scendono a 208), un' altra ne aggiunge,
come nel caso del tribunale del capoluogo
siciliano, cui si destinano 6 milioni per la tutela
dal rischio attentati e per la ristrutturazione, le
cui modalità e tempistica saranno affidate a un
commissario «ad hoc». E ItaliaOggi Sette,
come all' indomani del varo da parte del
consiglio dei ministri (si veda ItaliaOggi Sette
del 20/10/2014), scova nelle pieghe della
manovra economica norme da «bastone e
carota», molte delle quali con un impatto
diretto sulla vita di tutti i giorni.
La lama della mannaia, durante l' esame nei
due rami del parlamento, è diventata meno tagliente del previsto sui patronati: sui 440 milioni del fondo,
costituito dagli organismi (sindacali e datoriali) per l' assistenza di occupati e pensionati con i contributi
dei lavoratori, era stata ipotizzata una decurtazione di 150, ossia di oltre un terzo dell' ammontare
complessivo. Ma, alla fine, di milioni ne verranno tolti 35. Vittoria, invece, almeno sulla carta, per il
personale impiegato delle province, incamminate sul viale del tramonto: nessuno perderà il posto, si
affrettano a precisare esponenti governativi, come il viceministro all' economia Enrico Morando,
«saranno tutti ricollocati nella pubblica amministrazione in maniera funzionale alle esigenze della
collettività».
Ma i sindacati sono pronti alla protesta (minacciando di occupare le sedi), mentre a essere certa è un'
allocazione di risorse, 60 milioni, sui Centri per l' impiego, protagonisti della realizzazione del
programma Garanzia Giovani, finalizzato a dare chance d' ingresso nel mercato e opportunità formative
ai ragazzi con meno di 29 anni (a tal proposito, l' agenzia Italia Lavoro, anch' essa orientata a
promuovere l' occupazione, ne ottiene 12). Altro denaro impegnato nel comparto dell' istruzione,
laddove la manovra economica sancisce l' esclusione delle spese per l' edilizia scolastica dal Patto di
stabilità per province e città metropolitane; inoltre, sul piatto vengono disposti 130 milioni per il
personale addetto alle pulizie degli edifici e altri 64 per coprire le supplenze brevi di docenti e non.
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22 dicembre 2014
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Italia Oggi Sette
pubblica amministrazione
All' orizzonte, come già precisato, novità per il servizio di recapito della corrispondenza: a fronte di 535
milioni alle Poste per il 2014, in attuazione di una sentenza europea sugli aiuti di Stato, vi sarà un
restyling del «servizio universale» di recapito di lettere, pacchi e raccomandate; la cura di una malattia
infettiva, l' Epatite C, sarà sostenuta con un miliardo, così come per tenere in sicurezza quanto ancora
contenuto nel cosiddetto «sarcofago» della città del disastro nucleare di Chernobyl, in Ucraina, si
conterà su una somma poco inferiore agli 11 milioni dal 2015 al 2019.
Sorride un centro scientifico, l' Istituto di tecnologia di Genova, pronto ad accogliere 6 milioni in due
anni, al fine di promuovere, si legge nel maxiemendamento dell' esecutivo contenente le novità
sottoposte ai membri di palazzo Madama per la votazione, «lo sviluppo tecnologico del paese e l' alta
formazione tecnologica»; a seguire, il progetto aerospaziale sarà finanziato con 200 milioni attraverso la
riduzione del taglio al ministero della difesa. E per contrastare la dipendenza da gioco d' azzardo (le
ludopatie), a decorrere dall' anno 2015, «una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata
alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse» al fenomeno. Scommettitori
sotto controllo, infine, giacché con un milione per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si ricorrerà a
«software che consentano al giocatore di monitorare il proprio comportamento, generando,
conseguentemente, appositi messaggi di allerta».
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PAGINA A CURA DI SIMONA D' ALESSIO
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22 dicembre 2014
Pagina 8
Italia Oggi Sette
pubblica amministrazione
Equiparata la tassazione dei dividendi a prescindere da come è detenuta la partecipazione.
Pari sono non profit e persone fisiche
La legge di Stabilità per il 2015 modifica
sensibilmente la tassazione dei dividendi
percepiti dagli enti non commerciali, con un
incremento della base imponibile di quindici
volte superiore alla precedente, disponendo l'
aumento dal 5% al 77,74%.
Nel maxiemendamento è stata introdotta una
novità, sebbene limitata al solo periodo d'
imposta in corso (per i solari, il 2014), che
prevede il riconoscimento di un credito d'
imposta pari alla maggiore imposta dovuta, da
utilizzarsi a partire dal 2016 in tre quote
annuali.
La quota attualmente esclusa da tassazione,
infatti, è prevista nella misura del 95% e, al
fine di verificare gli effetti di tale incremento,
che incide anche sulle attività sociali svolte
dall' ente non commerciale, si ricorda che la
disciplina è regolata dalla lettera q), comma 1,
dell' art. 4, dlgs 344/2003, secondo la quale gli
utili attribuiti agli enti non commerciali, anche
nell' ambito dell' esercizio d' impresa, non
concorrono alla formazione del reddito
complessivo, poiché esclusi per la quota pari
al 95% di quanto percepito.
Nella situazione attuale, pertanto, se il
dividendo attribuito è pari a 100 mila, la base
imponibile assoggettabile a Ires nell' aliquota
ordinaria del 27,5%, è pari a 5 mila, con una tassazione per un ammontare pari a 1.375.
La tassazione risulta equiparata a quella che grava sulle società di capitali, ai sensi dell' art. 89, del dpr
917/1986 (Tuir), e prescinde dal fatto che le partecipazioni siano detenute nell' ambito del regime dell'
attività d' impresa, eventualmente esercitata dall' ente non commerciale, o nell' ambito dell' attività
istituzionale.
Si ricorda che gli enti non commerciali sono soggetti equiparati a tutti gli effetti alle persone fisiche, pur
essendo assoggettati a Ires, e che la tassazione avviene con la determinazione del reddito complessivo,
che tiene conto delle diverse tipologie (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi d' impresa e redditi
diversi).
Con le modifiche introdotte dalla legge di Stabilità per il 2015, la situazione è peggiorata, giacché la
quota esclusa da tassazione risulta pari al 22,26% (anziché al 95%), con la conseguenza che, fatto 100
mila il dividendo attribuito, la base imponibile passa da 5 mila a 77.740, cui corrisponde un ammontare
pari a euro 21.378,50 di Ires, in luogo di 1.375 euro.
Da detto calcolo emerge chiaramente che il legislatore ha voluto prevedere una minore quota esclusa
da tassazione, con l' obiettivo di allineare l' imposizione alle persone fisiche «non» imprenditori,
proprietari di una partecipazione qualificata, che devono tassare l' utile con l' aliquota marginale Irpef
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22 dicembre 2014
Pagina 8
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Italia Oggi Sette
pubblica amministrazione
pari al 43%.
In effetti, se si ripropone l' entità indicata nel medesimo esempio, ovvero la distribuzione di un dividendo
pari a 100 mila euro, la persona fisica deve tassare una quota pari al 49,72% ovvero 49.720 che, con l'
utilizzo dell' aliquota massima (43%), determina un debito per Irpef pari a euro 21.379,60; importo quasi
speculare a quanto indicato in precedenza con il calcolo eseguito per l' ente non commerciale, in
applicazione della nuova regola.
Di conseguenza, appare evidente che la nuova regola sia stata introdotta proprio per equiparare la
tassazione degli utili degli enti non commerciali con quella delle persone fisiche non imprenditori,
ancorché gli obiettivi siano naturalmente diversi, in quanto i privati utilizzano gli introiti per il
miglioramento del proprio tenore di vita, mentre gli enti non commerciali utilizzano i fondi per la
realizzazione delle proprie attività istituzionali, con impatto sull' intera comunità, tenendo ulteriormente
conto che tra gli enti non commerciali non vi sono solo le associazioni sportive o le fondazioni bancarie,
ma appartengono a queste entità, tra le altre, anche le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni
non governative, le associazioni di promozione sociale e gli enti ecclesiastici.
Peraltro, si evidenzia che al legislatore è forse sfuggito quanto imposto, per esempio, alle
organizzazioni di volontariato (art. 30, dl 185/2008) che, per evitare la perdita della qualifica di onlus
acquisita di diritto ai sensi dell' art. 10, dlgs 460/1997, non possono esercitare «direttamente» attività
commerciali diverse da quelle marginali e che, per sostenere la propria attività istituzionale, hanno
dovuto costituire fondazioni di partecipazione che, detenendo le quote di società commerciali, riescono
a surrogarsi a detti enti, per esercitare quelle attività prescritte nel proprio statuto sociale, nell' ambito
del territorio di competenza.
Inoltre, sarà necessario stabilire con estrema puntualità, per come risulta impostata la disposizione di
riferimento, se l' esclusione da tassazione della quota del 22,26% degli utili percepiti, si renda
applicabile esclusivamente a quei dividendi percepiti dall' ente non commerciale per le partecipazioni
possedute nell' ambito delle attività istituzionali, con la conseguenza che, paradossalmente, per le
partecipazioni detenute nell' ambito delle attività commerciali, eventualmente esercitate, la quota di
esenzione potrebbe restare bloccata nella quota del 95%.
Infine, si ricorda che le disposizioni in commento, in deroga alle disposizioni della legge 212/2000
(Statuto dei diritti dei contribuenti), sono applicabili per gli utili «messi in distribuzione» a far data dal 1°
gennaio scorso (2014), con la conseguenza che il legislatore ha disposto una vera e propria efficacia
retroattiva della norma tributaria, senza tenere conto delle attività pianificate (e comunicate agli enti di
controllo del comparto, come le regioni) dall' ente stesso.
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PAGINA A CURA DI FABRIZIO G. POGGIANI
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22 dicembre 2014
Pagina 14
Italia Oggi Sette
pubblica amministrazione
Pubblicato in G.U. il testo del Dpcm che disciplina il cosiddetto Spid da parte delle p.a.
Identità digitale in dirittura
Definiti caratteristiche del sistema e tempi di adozione.
Cittadini e imprese con identità digitale.
Anche più di una, se lo vogliono. Servirà per
fruire dei servizi delle pubbliche
amministrazione e degli operatori commerciali.
Un passo in avanti lo fa il Dpcm 24 ottobre
2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9
dicembre 2014. Il regolamento definisce le
caratteristiche del sistema pubblico per la
gestione dell' identità digitale di cittadini e
imprese (Spid), detta il calendario dei tempi e
individua le modalità di adozione del sistema
Spid da parte delle pubbliche amministrazioni
e delle imprese. Il decreto dà attuazione alla
norma primaria contenuta nell' Agenda digitale
italiana.
In sintesi il sistema Spid, spiega l' Agenzia per
l' Italia digitale (www.agid.gov.it), è costituito
come insieme aperto di soggetti pubblici e
privati che, previo accreditamento da parte
della stessa Agenzia, gestiscono i servizi di
registrazione e di messa a disposizione delle
credenziali e degli strumenti di accesso in rete
nei riguardi di cittadini e imprese per conto
delle pubbliche amministrazioni.
Si costruisce la rete degli operatori abilitati
(identity provider) che forniranno e
garantiscono l' identità digitale.
Il sistema non prevede oneri per la pubblica
amministrazione. Le p.a. non dovranno gestire l' autenticazione degli utenti, poiché sarà eseguita dai
gestori di identità che forniranno il servizio di autenticazione alle p.a.
a titolo gratuito.
Da un altro punto di vista, e cioè quello dell' utente, il sistema Spid è un insieme di credenziali per
accedere in rete a tutti i servizi della pubblica amministrazione e a quelli degli operatori commerciali
che vi aderiranno.
Spid, dunque, è una modalità, per avere una identità in rete ufficialmente riconosciuta, una sorta di
lasciapassare digitale, per poter dialogare con enti pubblici e imprese.
Come spiega l' Agenzia per l' Italia digitale Spid consentirà agli utenti di avvalersi di gestori dell' identità
digitale e di gestori di attributi qualificati per permettere ai fornitori di servizi l' immediata verifica della
propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano. Peraltro con l' istituzione del Sistema
pubblico per la gestione dell' Identità Digitale di cittadini e imprese le pubbliche amministrazioni
potranno consentire l' accesso in rete ai propri servizi, oltre che con lo stesso Spid, solo mediante la
carta d' identità elettronica e la carta nazionale dei servizi. La possibilità di accesso con carta d' identità
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Italia Oggi Sette
pubblica amministrazione
elettronica e carta nazionale dei servizi resta comunque consentito indipendentemente dalle modalità
predisposte dalle singole amministrazioni.
Il calendario. Quanto al calendario, ora ci si muove a tappe forzate. Entro 30 giorni l' Agenzia per l' Italia
digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dovrà definire con proprio regolamento le
regole tecniche e le modalità attuative per la realizzazione dello Spid, Sistema pubblico di identità
digitale.
Poi entro 60 giorni, l' Agenzia, sempre sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dovrà
definire con proprio regolamento le modalità di accreditamento dei soggetti Spid.
Successiva scadenza (termine di 60 giorni) è prevista per l' adozione del regolamento sulle procedure
necessarie a consentire ai gestori dell' identità digitale, tramite l' utilizzo di altri sistemi di identificazione
informatica conformi ai requisiti dello Spid, il rilascio dell' identità digitale.
Cosa c' è nell' identità digitale.
Le identità digitali rilasciate all' utente contengono obbligatoriamente il codice identificativo, gli attributi
identificativi e almeno un attributo secondario.
Così nel gergo strettamente tecnico del decreto 24 ottobre 2014, che però non manca di spiegare il
significato di queste espressioni.
Gli attributi identificativi sono nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, ovvero ragione o
denominazione sociale, sede legale, il codice fiscale o la partita Iva e gli estremi del documento d'
identità utilizzato ai fini dell' identificazione.
Per attributi secondari si intendono: il numero di telefonia fissa o mobile, l' indirizzo di posta elettronica,
il domicilio fisico e digitale, eventuali altri attributi individuati dall' Agenzia, funzionali alle comunicazioni.
Infine sono attributi qualificati: le qualifiche, le abilitazioni professionali e i poteri di rappresentanza e
qualsiasi altro tipo di attributo attestato da un gestore di attributi qualificati.
Il decreto prevede sistemi di sicurezza sulle identità digitali.
Le identità digitali saranno rilasciate a domanda e si deve verificare l' identità fisica del soggetto
richiedente, tramite esibizione a vista di un valido documento d' identità e, nel caso di persone
giuridiche, della procura attestante i poteri di rappresentanza. In alternativa sono previste forme di
verifica dell' identità informatica (ad esempio mediante acquisizione del modulo di adesione allo Spid
sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale).
© Riproduzione riservata.
PAGINA A CURA DI ANTONIO CICCIA
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Italia Oggi Sette
pubblica amministrazione
Libera scelta per cittadini e imprese. Ma conto a
carico
Cittadini e imprese hanno piena libertà di
scelta: potranno dotarsi di diversi strumenti (e
quindi anche di diverse identità Spid,
eventualmente con livelli diversi di sicurezza)
e utilizzare quello più comodo nella singola
occasione. Lo stato, dal canto suo, non paga il
conto e chi vuole l' identità Spid se la dovrà
pagare: Agid avverte che possedere un'
identità Spid non è un obbligo, ma un'
opportunità.
Rispetto alle carte elettroniche si prevede che
l' uso delle identità Spid sarà più semplice. Per
l' uso dell' identità Spid, infatti, non sarà
obbligatorio l' uso di alcun lettore di carte ma
potrà essere utilizzata in diverse modalità (per
esempio, pc, smartphone, tablet ecc.). Il
cittadino sarà libero di scegliere la soluzione
che offre il mercato e cambiarla quando vuole.
Una volta scelto un gestore di identità e
ottenuta l' identità, il cittadino non sarà
vincolato a quel gestore, in quanto potrà
revocare l' identità ottenuta in qualunque
momento senza dover fornire alcuna
motivazione. Si potranno avere più identità
Spid, senza che questo provochi intoppi. Le
faq sul sito dell' Agid ipotizzano il caso del
cittadino dotato di due identità Spid fornite da
due diversi gestori, che inizi un procedimento
amministrativo con una identità Spid, e pone il quesito se quel cittadino dovrà ricordarsi quale identità
ha utilizzato per accedere nuovamente a quella p.a. per seguire la propria pratica o presentare altra
documentazione. La risposta è negativa, in quanto l' ufficio pubblico, sarà in grado di riconoscere il
cittadino e consentirgli di accedere ai propri dati e alle proprie pratiche a prescindere dall' identità Spid
utilizzata dal cittadino. Il cittadino non dovrà temere di avere dimenticato una identità digitale. Non si
corre il rischio di avere identità digitali attive di cui si perda memoria. Le norme, infatti, prescrivono al
gestore dell' identità di tener traccia dell' uso delle singole identità emesse e, non rilevandone l' utilizzo
per un periodo di 24 mesi, deve revocare l' identità non utilizzata. Tutto ciò nel rispetto della privacy. Il
sistema Spid protegge i dati personali più di una smart­card. Con le carte elettroniche i dati personali
utili a verificare l' identità in rete sono tutti disponibili al service provider. Con Spid, sebbene l' utente
sarà sempre autenticato con assoluta certezza, saranno forniti al service provider, previa autorizzazione
dell' utente, solo i dati strettamente necessari per la specifica transazione. Per esempio, per i servizi che
necessitano solo di verificare la maggiore età del soggetto o di conoscere un indirizzo email, l' identity
provider fornirà al service provider solo le informazioni strettamente necessarie.
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Italia Oggi Sette
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I dettagli della circolare del Mise sul rinnovato incentivo per le imprese innovative.
Start­up ai nastri di partenza
In dote 200 mln. Dal 16/2/2015 le domande a Invitalia.
Le start­up innovative, dal 16 febbraio 2015,
potranno accedere ai 200 milioni di euro
stanziati dal Mise. I finanziamenti saranno
destinati alle start­up innovative, iscritte nella
sezione speciale del registro delle imprese, di
piccola dimensione, costituite da non più di
quattro anni, ma anche alle persone fisiche
che vorranno avviare una start­up innovativa.
Da tale data Invitalia aprirà ufficialmente lo
sportello online sul sito www.smartstart.
invitalia.
it, dove sarà possibile presentare le domande
e i piani di impresa in forma completamente
paperless.
Non si tratterà di un click­day, in quanto la
misura verrà gestita dall' agenzia fino a
esaurimento delle risorse disponibili e l'
istruttoria delle domande presentate seguirà l'
ordine cronologico di arrivo. Le agevolazioni
saranno estese a tutte le regioni italiane e non
più solo alle regioni del Mezzogiorno e alle
aree del cratere Aquilano. Questo lo prevede
la circolare del ministero dello sviluppo
economico, direzione generale per gli incentivi
alle imprese, del 10 dicembre 2014 prot. n.
68032 con cui viene resa operativa la misura a
sostegno delle start up introdotta dal decreto
del Mise 24 settembre 2014 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014) .
«Con Smart & Start, per la prima volta in assoluto», afferma Domenico Arcuri, amministratore delegato
di Invitalia, la pubblica amministrazione compie un' operazione totalmente paperless: la procedura di
richiesta e concessione dei contributi avviene, infatti, esclusivamente online. La prima versione dell'
incentivo, destinato solo alle regioni del Sud, ha registrato un risultato superiore a ogni previsione, con
circa 370 imprese finanziate in un anno. Ora, con l' estensione all' intero Paese, ma con condizioni di
maggior favore per i neo­imprenditori del Sud, la misura avrà sicuramente un impatto maggiore e
contribuirà non solo a sviluppare l' innovazione ma anche a trattenere o riportare in Italia le migliori
energie».
Come presentare la domanda a Invitalia. Le agevolazioni verranno concesse sulla base di procedura
valutativa con procedimento a sportello. Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa,
potranno essere presentate a partire dal giorno 16 febbraio 2015 (dalle ore 12), utilizzando la procedura
informatica messa a disposizione sul sito internet www.smartstart.invitalia.
it. Le domande dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante della società o, dalla
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persona fisica proponente per conto della società costituenda, e devono essere corredate dalla
documentazione indicata nella domanda medesima.
Dieci giorni prima dell' apertura dello sportello gli schemi di domanda saranno resi disponibili da
Invitalia in un' apposita sezione del sito sopra indicato.
Il piano di impresa, da compilare utilizzando la procedura informatica www.
smartstart.invitalia.
it., dovrà contenere i dati anagrafici e il profilo del soggetto proponente, la descrizione dell' attività
proposta, l' analisi del mercato e relative strategie, gli aspetti tecnici, gli aspetti economico­finanziari e
una presentazione libera (pitch) del progetto in formato .ppt (max. 15 diapositive).
Al termine della procedura di compilazione del piano di impresa e dell' invio telematico della domanda e
dei relativi allegati ivi indicati, alla stessa verrà assegnato un protocollo elettronico.
Concessione delle agevolazioni da parte dell' Invitalia. All' esito del procedimento istruttorio l' Invitalia
adotterà la delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni della domanda. Le
agevolazioni sono concesse dal soggetto gestore ed erogate sulla base di un contratto di finanziamento
tra Invitalia e l' impresa beneficiaria, che individua le caratteristiche del progetto finanziato, riporta le
spese e/o i costi ammessi e la forma e l' ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalità per
l' attuazione dell' iniziativa e di erogazione delle agevolazioni, sancisce gli obblighi del soggetto
beneficiario e i motivi di revoca.
Finanziamenti. Saranno ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa caratterizzati da un significativo
contenuto tecnologico e innovativo, e/o mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'
economia digitale, e/o finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca
pubblica e privata. I piani di impresa potranno avere a oggetto la realizzazione dei programmi di
investimento per un importo complessivo di spese e/o costi ammissibili non superiore a un milione e
500 mila euro e non inferiore a 100 mila euro. I finanziamenti agevolati avranno una durata massima di 8
anni e sono regolati a «tasso 0».
Saranno rimborsati, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti
il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, dopo 12 mesi a decorrere dall' erogazione dell' ultima quota
dell' agevolazione, e comunque dopo 48 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento.
Non saranno assistiti da forme di garanzia. Le agevolazioni potranno arrivare fino al 70% dell'
investimento totale. La percentuale massima di finanziamento potrà salire all' 80% se la start­up è
costituita esclusivamente da donne o da giovani sotto i 35 anni, oppure se al suo interno c' è almeno un
dottore di ricerca italiano che sta lavorando all' estero. Inoltre, solo per le start­up con sede nel
Mezzogiorno e nel Cratere sismico dell' Aquila, è prevista una quota (20%) di contributo a fondo
perduto.
Le start­up costituite da non più di 12 mesi potranno beneficiare anche di servizi specialistici di tutoring
tecnico­gestionale.
Spese ammissibili.
Nell' ambito dei piani di impresa saranno ammissibili i programmi di investimento aventi a oggetto l'
acquisizione di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico­scientifici, funzionali alla
realizzazione del progetto, componenti hardware e software funzionali al progetto, brevetti e licenze,
certificazioni, know­how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, correlate alle esigenze produttive
e gestionali dell' impresa e progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni
architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche
funzionali al progetto di investimento, nonché relativi interventi correttivi e adeguativi.
I programmi di investimento dovranno essere avviati successivamente alla presentazione della
domanda di agevolazione.
Per data di avvio del programma di investimenti si intenderà la data del primo titolo di spesa
ammissibile e dovranno essere realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento.
Pena la revoca delle agevolazioni concesse.
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Le istruzioni per l' accesso al beneficio da parte delle lavoratrici dipendenti, anche di p.a.
Bonus bebè, ultima chiamata
Scade a fine anno il termine per le richieste per il 2014.
Corsa contro il tempo per le richieste del
bonus bebè. Scade a fine anno, infatti, il
termine per presentare le richieste relative al
2014. In via continuativa fino al 31 dicembre
2015, inoltre, si possono presentare le istanze
per l' anno 2015.
Sono interessate le lavoratrici madri
dipendenti, sia del settore privato sia pubblico
(nel 2013 erano escluse), e le lavoratrici madri
parasubordinate iscritte alla gestione separata
dell' Inps, comprese le professioniste senza
cassa. Il bonus è di 600 euro mensili per ogni
mese di rinuncia al congedo parentale per un
massimo di sei mesi (300 euro mensili per
massimo di tre mesi in caso di
parasubordinate).
Chi ne può beneficiare. Introdotta dalla legge
n.
92/2012 (riforma lavoro Fornero), la misura è
finalizzata a sostenere le spese per l' acquisto
dei servizi per l' infanzia.
Praticamente consiste di uno «scambio» di cui
possono beneficiare solo le lavoratrici madri.
Queste, infatti, possono fare richiesta del
bonus rinunciando (ecco lo scambio) a fruire
di tutto o parte del congedo parentale (l' ex
astensione facoltativa).
Il decreto 28 ottobre pubblicato i n G . U . n .
287/2014 disciplina il beneficio per gli anni 2014 e 2015. Al bonus hanno accesso esclusivamente le
madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche (escluse
per l' anno 2013) o da privati datori di lavoro, oppure lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata
dell' Inps (parasubordinate), incluse le professioniste (con partita Iva). In proposito, si ricorda che tutte le
lavoratrici iscritte alla gestione separata sono destinatarie del congedo parentale, a patto di non risultare
iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e di non essere pensionate; in altre parole, sono quelle
lavoratrici obbligate al versamento della contribuzione in misura piena. Sono escluse dal bonus le
lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed
esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola
pesca marittima e delle acque interne), nonché le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della
rete pubblica dei servizi per l' infanzia o dei servizi privati convenzionati; le lavoratrici che usufruiscono
dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
Un bonus a due vie. Il bonus può essere alternativamente utilizzato: a) per acquistare servizi di baby­
sitting; b) per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l' infanzia o dei servizi privati
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accreditati.
La prima via è praticata mediante i c.d. «buoni lavoro» («voucher»), attraverso cui è possibile
acquistare prestazioni di lavoro accessorio; la seconda via, invece, è attuata direttamente dai servizi
accreditati che ottengono dall' Inps il pagamento diretto del bonus.
Attenzione: in caso di scelta della seconda via (contributo rete pubblica o privata accreditata), prima di
fare la domanda, la lavoratrice interessata deve effettuare l' iscrizione del minore esclusivamente
presso una della strutture aderenti alla sperimentazione, presenti nell' elenco consultabile sul sito
www.inps.it.
Quanto vale il bonus. Il bonus vale 600 euro mensili per un periodo massimo di sei mesi (quindi 3.600
euro totali), in base alla richiesta della lavoratrice, ossia in base ai mesi di congedo parentale rinunciati
dalla lavoratrici. Per le lavoratrici iscritte alla gestione separata, invece, la durata massima si ferma a tre
mesi (quindi 1.800 euro in tutto). Perché a tali lavoratrici il congedo parentale spetta per un periodo di
tre mesi, da fruire entro il primo anno di vita del bambino o entro un anno dall' ingresso in famiglia del
minore adottato o affidato. In caso di lavoratrici a part time, il bonus è ridotto in misura proporzionale
alla riduzione dell' orario di lavoro.
Le lavoratrici possono accedere al beneficio anche se hanno già fruito in parte del congedo parentale (in
tal caso, evidentemente, il bonus sarà fruibile in corrispondenza degli eventuali mesi di congedo
parentale cui hanno diritto).
Il bonus viene concesso in ragione del singolo figlio; pertanto, in presenza di più figli, è possibile
accedere a più bonus.
Nel caso di richiesta del contributo per l' acquisto di servizi di baby­sitting, l' Inps consegnerà alla
lavoratrice 600 euro in voucher per ogni mese di congedo parentale al quale la stessa rinuncia. Invece,
in caso di richiesta del contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l' infanzia o dei
servizi privati accreditati, l' Inps lo erogherà direttamente alla struttura scelta dalla lavoratrice madre (la
gestione avviene, quindi, tra Inps e struttura), fino a concorrenza dell' importo di 600 euro mensili per
ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia. Il contributo è erogato per un periodo
massimo di sei mesi e soltanto per «quote» mensili intere (cioè non è possibile avere, per esempio, 300
euro in corrispondenza di metà mese ossia 15 giorni di congedo). Pertanto, una «quota» mensile deve
intendersi un mese continuativo di congedo.
Se la lavoratrice ha fruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio
per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare solo come congedo parentale.
La domanda. La domanda va presentata all' Inps esclusivamente in via telematica, accedendo dal sito
web tramite Pin dispositivo; in alternativa, si può ricorrere all' assistenza di un patronato. Il link per l'
invio delle domande è disponibile seguendo questo percorso: ­> Servizi per il cittadino ­>
Autenticazione con PIN ­> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito ­ > Invio delle domande
per l' assegnazione dei contributi per l' acquisto dei servizi per l' infanzia.
Nella domanda la lavoratrice deve: a) indicare a quale dei due benefici intende accedere e, in caso di
scelta del contributo per la rete di servizi pubblica o privata accreditata, anche la struttura presso cui ha
iscritto il figlio (attenzione; la scelta non può più essere variata, salvo presentazione di una nuova
domanda, che comporta revoca della precedente); b) indicare il periodo di fruizione del beneficio,
specificando il numero di mesi; c) dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo
parentale; d) dichiarare di aver presentato la dichiarazione Isee valida.
Nel caso di più figli, occorre presentare una domanda per ogni figlio. Le domande vanno presentate
entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni di operatività del bonus: 2014 e 2015.
L' esito della domanda.
Una volta inviata la domanda, la lavoratrice riceverà il provvedimento di accoglimento ovvero di rigetto
all' indirizzo di Pec (posta elettronica certificata) indicato. Il provvedimento, tuttavia, è consultabile
anche sul sito web dell' Inps, previo accesso con Pin da parte della beneficiaria o tramite patronato. L'
Inps, inoltre, provvede ad avvisare il datore di lavoro della lavoratrice circa la proporzionale riduzione
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del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.
Rinuncia al beneficio.
In caso di ripensamento, la lavoratrice può rinunciare al bonus a partire dal giorno successivo all'
accoglimento della domanda, esclusivamente in via telematica con la stessa procedura che è stata
utilizzata per l' invio della domanda. In caso la rinuncia avvenga dopo il ritiro dei voucher, i voucher non
ancora fruiti potranno essere restituiti all' Inps, che provvederà al loro annullamento. Attenzione; in tal
caso la restituzione dei voucher vale come manifestazione implicita di volontà di non voler fruire del
beneficio per il numero di mesi corrispondenti all' importo dei voucher riconsegnati (non serve, pertanto,
fare rinuncia online).
Come già detto, il bonus è divisibile solo per quote mensili; pertanto, in caso di rinuncia, la lavoratrice è
tenuta comunque restituire voucher in misura pari a 600 euro o a multipli di 600 euro. Qualora la
lavoratrice abbia richiesto e ottenuto un contributo di due mesi di voucher (importo 1.200 euro di
voucher), nel caso in cui abbia utilizzato voucher per un importo pari a 610 euro e voglia rinunciare al
residuo bonus, non potrà farlo perché l' utilizzo di voucher per un importo superiore a 600 euro (cioè 10
euro) si colloca nel secondo mese che non può essere frazionata in giorni.
PAGINA A CURA DI CARLA DE LELLIS
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In vigore dal 25 dicembre 2014 il dlgs 178/2014 contro il disboscamento illegale.
Albero di Natale con il bollino
D' obbligo controllo e tracciamento per i commercianti.
A contribuire alla lotta contro il disboscamento
illegale sarà l' albero di Natale.
Scatta, infatti, proprio il 25 dicembre 2014 l'
operatività della nuova disciplina prevista dal
dlgs 30 ottobre 2014, n. 178 per il contrasto a
importazione e commercializzazione di legno
in violazione delle norme applicabili nel paese
d' origine.
Le nuove prescrizioni.
Il dlgs 178/2014 (pubblicato sulla G.U. del 10
dicembre 2014 n. 286) rende operative sul
piano interno le norme del regolamento (Ce) n.
2173/2005 sul sistema di licenze «Flegt» per
le importazioni di legname e del (connesso)
regolamento (Ue) n. 995/2010 (cd. «Timber
Regulation») sul commercio interno all' Ue di
legno e prodotti da esso derivati, affiancandovi
(anche) un greve regime sanzionatorio.
Quella che ne deriva è una disciplina ibrida,
risultante dal combinato disposto delle norme
comunitarie citate (alle quali il dlgs 178/2014
espressamente si richiama) e dalle regole (e
sanzioni) nazionali aggiunte dallo stesso
decreto legislativo. Pilastri dell' architettura
così costruita sono: divieto d' importazione
nell' Ue di legno proveniente da paesi cd.
«Vpa» (ossia aderenti al «Voluntary
partnership agreements» ex regolamento Ce
del 2005) privo di licenza «Flegt» (acronimo di «Forest law enforcement, governance and trade»);
obbligo per i soggetti interessati di iscrizione in un apposito e istituendo «Registro nazionale degli
operatori»; divieto di commercializzare sul territorio legno (sia grezzo che tagliato) e prodotti da esso
derivanti (imballaggi inclusi) considerati di provenienza illegale; obbligo di adozione della «diligente
verifica» di provenienza lecita dei beni (cd. «due diligence»); obbligo di tracciare e documentare lo
spostamento dei beni lungo l' intera catena di approvvigionamento.
L' operatività delle norme. In base al tenore del nuovo dlgs 178/2014 scatteranno dal 25 dicembre 2014 i
divieti di importazione e commercializzazione «illegale», così come gli obblighi di «due diligence»,
tracciamento e documentazione degli spostamenti del legname (direttamente previsti dalle norme Ue),
mentre bisognerà attendere il decreto ministeriale sul funzionamento del citato «Registro degli
operatori» (previsto entro il febbraio 2015) per l' opponibilità del relativo obbligo di iscrizione ai soggetti
interessati.
I soggetti interessati.
Il divieto generale d' importazione di legno illegale è rivolto a tutti i soggetti potenzialmente interessati
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22 dicembre 2014
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dall' attività, mentre destinatari delle altre specifiche prescrizioni sono (a vario titolo) due ben definite
categorie di soggetti: gli «operatori», ossia coloro che immettono per la prima volta legno e prodotti
derivati nel mercato Ue (come proprietari boschivi, importatori, imprese che utilizzano tali beni); i
«commercianti», ossia le persone che acquistano e rivendono beni già in circolazione nel mercato
interno (tra cui le imprese di lavorazione e trasformazione).
Divieto importazione legno senza licenza «Flegt».
Preventivamente o contestualmente alla presentazione della «dichiarazione di dogana» sarà
obbligatorio mettere a disposizione delle autorità nazionali la citata licenza «Flegt» relativa al carico di
legname (ai fini del controllo e dell' immissione in libera pratica nell' Unione europea), insieme al
pagamento di un contributo (a copertura degli oneri finanziari della p.a. e la cui entità sarà stabilita con
un altro dm entro lo stesso febbraio 2015, per poi essere aggiornata ogni due anni).
Iscrizione in «Registro operatori». L' obbligo di iscrizione, destinato esclusivamente ai soggetti che
introducono per la prima volta legno e prodotti derivati nel mercato Ue, dovrà essere assolto aderendo
al citato e istituendo registro curato dal ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
unitamente al pagamento di un corrispettivo.
Divieto di commercio legno illegale. La prescrizione di derivazione comunitaria, rivolta ai
«commercianti» come più sopra definiti, riguarda sia il legno che i prodotti derivati ottenuti in violazione
della legislazione del paese di produzione (condotta che individua la cd. «provenienza illegale» dei
beni).
Obbligo di «due diligence». Direttamente definito dal regolamento 995/2010/Ue (e dall' omonimo
provvedimento attuativo 607/2012/Ue) il sistema di «diligente verifica» della provenienza lecita del
legno impone agli «operatori» tre fondamentali obblighi: acquisizione delle informazione sulle fonti di
approvvigionamento (paese di origine, dati dei fornitori, esistenza di concessioni di taglio); adozione di
un sistema interno di valutazione dei rischi di illegalità dell' approvvigionamento; attuazione di un piano
di attenuazione dei rischi eventualmente rilevati (tra cui la richiesta d' informazioni aggiuntive sui
fornitori).
Obbligo tracciamento del legno. Ex regolamento 995/2010/Ue sia gli «operatori» che i «commercianti»
dovranno garantire e documentare, tramite la tenuta (e conservazione per almeno cinque anni) dei
«registri» previsti dalle citate norme Ue, il tracciamento di tutti i passaggi subiti dal legno lungo la
catena di approvvigionamento (dunque, dal fornitore al successivo destinatario).
Le sanzioni. A far scattare l' effettiva efficacia delle prescrizioni comunitarie (così come a garantire l'
osservanza di quelle nazionali) è l' articolato sistema sanzionatorio previsto dal nuovo dlgs 178/2014,
sistema che punisce con l' arresto fino a un anno, e la confisca obbligatoria del corpo del reato, la
violazione dei divieti di importazione e commercializzazione, con sanzioni amministrative fino a 1
milione di euro (senza ammissione a pagamento in misura ridotta) l' inosservanza degli obblighi «due
diligence».
I controlli. È il ministero delle politiche agricole l' autorità nazionale competente a coordinare le attività di
controllo sulla filiera, soggetto che in sinergia con l' Agenzia delle dogane e del Corpo forestale dello
stato garantirà sia l' osservanza delle nuove norme che (per quanto di competenza) l' irrogazione delle
relative sanzioni.
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PAGINA A CURA DI VINCENZO DRAGANI
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Italia, la mappa delle occasioni
Se si restituisce una bottiglia si ha uno sconto
sulla spesa.
Questo sistema di incentivo alla raccolta
differenziata sperimentato in Norvegia,
Olanda, Croazia, Finlandia, Danimarca,
Spagna, Belgio e Germania, oggi funziona
anche in qualche realtà Italia. Alla base di
questi sistemi ci sono apparecchiature che
premiano la virtuosità del cittadino: ad ogni
bottiglia riciclata il deposito automatico dona
un bonus, corrispondente alla cifra pagata per
il «vuoto» al momento dell' acquisto,
spendibile per gli acquisti nei negozi aderenti
al circuito. Si chiamano «stazioni ecologiche»
e sono aree attrezzate e custodite dove i
privati cittadini o le aziende possono conferire
rifiuti con finalità di recupero e riciclo degli
stessi. Tali aree sono possono essere gestite
dal comune di competenza, da società
pubbliche e da aziende private. Queste realtà
si stanno diffondendo a macchia d' olio in tutta
Italia. C' è Mrpet dove si possono raccogliere
le bottiglie in modo differenziato e poi ottenere
buoni sconto da spendere presso l'
ipermercato. Il progetto è semplice: si tratta di
raccoglitori o mini container per la raccolta
delle bottiglie di plastica, collocati vicino ad
alcuni supermercati.
È sufficiente inserire una tessera magnetica e successivamente le bottiglie di plastica vuote. Il
dispositivo riconosce quelle in Pet (la materia in cui sono comunemente prodotte le bottiglie di plastica)
attraverso il codice a barre e accredita punti «Fedeltà amica dell' ambiente» per ogni contenitore
introdotto. I materiali recuperati vengono trasformati in prodotti per la grande distribuzione come cestini
e carrelli. L' obiettivo è quello di realizzare una vera e propria linea di prodotti per la spesa realizzata in
Keorex, materia seconda che si ricava appunto dalle bottiglie raccolte e differenziate . L' idea è partita
da un gruppo di imprenditori piemontesi riuniti nella Compagnia di finanza etica, una finanziaria che ha
come obiettivo il finanziamento di soluzioni tecnologiche ecosostenibili per lo smaltimento dei rifiuti
provenienti da raccolta differenziata. Sulla stessa scia Ecobank una nuova tecnologia per i rifiuti
riciclabili che promette un metodo innovativo di raccolta differenziata col meccanismo del vuoto a
rendere, attraverso macchine che in cambio di bottiglie di plastica Pet, lattine in alluminio e acciaio
regalano bonus in euro, consentendo nel frattempo di monitorare a distanza tutto il ciclo di smaltimento.
Ecobank permette alle pubbliche amministrazioni di ridurre i costi della raccolta differenziata e ai
cittadini di guadagnare soldi con un sistema progettato da Ept Engineering & consulting e
commercializzato da Tradingenia, società di Bolzano.
Qualcosa di simile avviene a Napoli dove dal 2009, grazie alla raccolta differenziata, i rifiuti diventano
premi. Rd (raccolta differenziata) Italia mette a disposizione di comuni, enti pubblici e imprese private
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22 dicembre 2014
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delle macchine per la raccolta di lattine e bottiglie che premiano la buona pratica della differenziazione
dei rifiuti grazie ad incentivi per i cittadini, consistenti in prodotti omaggio di diversa entità a seconda dl
luogo in cui il punto di raccolta è collocato. C' è, poi, Ecopunto negozi in franchising che comprano
plastica, carta, alluminio, ferro e Pet dai privati per rivenderli ai consorzi di riciclaggio. Il progetto è dell'
azienda canavese Recoplastica, specializzata nel riciclaggio dei materiali usati, alla quale ci si deve
rivolge per avviare un' attività di questo tipo in franchising. Infine c' è RePaperMe, il primo compattatore
di carta e cartone pensato per la grande distribuzione, nel quale riporre carta e cartone usati e ricevere
in cambio punti da accumulare per ottenere sconti e premi alla cassa del supermercato.
L' idea è della Eurven, azienda attiva nel settore della progettazione di sistemi a monte di raccolta
differenziata, compattazione e riciclo dei rifiuti, e funziona così: per ogni kg di carta o cartone raccolto, il
cliente accumula 10 punti sulla propria carta fedeltà.
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22 dicembre 2014
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Italia Oggi Sette
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Il gruppo specializzato nel facility management cerca profili tecnici.
Il servizio è a domicilio
Manital si rafforza: 1.500 posti entro il 2015.
Il gruppo Manital, solution provider
specializzato nella progettazione, gestione ed
erogazione di servizi di facility management
per la conduzione delle attività no core dei
propri clienti, enti pubblici e aziende, quali i
problemi di manutenzione impianti,
climatizzazione, controlli elettrici, sistemi di
sicurezza, pulizie, portierato, facchinaggio,
attività di servizio, ha avviato un nuovo
reclutamento che porterà alla copertura di ben
1.500 posti di lavoro entro la fine del 2015 tra
operai, tecnici e ingegneri in Piemonte,
Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Marche,
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e
Sardegna.
«Manital», afferma Graziano Cimadom,
presidente del Cda e, dal 2003, unico azionista
del gruppo, «guarda avanti e punta a nuove
assunzioni, che andranno di pari passo a un
aumento della redditività, cresciuta negli ultimi
anni con la conquista, nel 2010, e la
riconquista nel 2013 della convenzione
Consip, l' ente che si occupa della
razionalizzazione degli acquisti della pubblica
amministrazione, p e r i l g l o b a l s e r v i c e d i
Piemonte, Valle d' Aosta, Comune di Roma,
Sicilia e Calabria, sbaragliando competitor di
prim' ordine».
La ricerca è rivolta a persone dotate di spirito di squadra, dinamismo e voglia di mettersi in gioco. L'
azienda, con sede legale a Torino e amministrativa a Ivrea, per assicurare ai clienti qualità e
professionalità, ha scelto di valorizzare la forza lavoro con assunzioni dirette. La crescita progressiva
del numero di dipendenti è stata affiancata da progetti dedicati al mantenimento di una forte identità
aziendale e alla diffusione capillare dei propri valori. La formazione, l' attenzione allo sviluppo
individuale, il coinvolgimento diretto nella società, la valorizzazione delle differenze e il dialogo costante
caratterizzano il vivere e lavorare in Manital che, nel 2014, ha compiuto 20 anni.
In questo periodo ha introdotto e sviluppato in Italia il global service, un modello di erogazione di attività
in logica di risultato più che di prestazione, che offre al cliente la gestione ed erogazione di tutti i servizi
necessari al buon funzionamento degli asset immobiliari dell' azienda e a garantire il comfort dei
dipendenti, ma che esulano dal business principale.
Manital nasce come consorzio di imprese con la mission di erogare a large account pubblici e privati
servizi in logica di global service.
Questo percorso ha permesso all' azienda di impiegare una forza lavoro di circa 3.200 risorse alle
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dirette dipendenze, distribuite in tutta Italia. Il gruppo investe e lavora per superare la tradizionale
definizione di hard facility quale manutenzione della struttura e dei suoi allestimenti, ponendosi l'
obiettivo di fornire benessere e qualità di vita, elementi che sono in gran parte determinati dagli
ambienti in cui si vive, soprattutto in ambito lavorativo, data la rilevante parte di tempo che viene
trascorsa sul posto di lavoro. Per questo, i collaboratori di Manital sono formati secondo principi per cui
ogni intervento, programmato o imprevisto, è considerato parte di una rete più ampia di fattori collegati
all' equilibrio e al benessere del personale. Per candidarsi, basta collegarsi al sito www.
manital.it, lavora con noi.
PAGINA A CURA DI LAURA ROTA
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Italia Oggi Sette
pubblica amministrazione
AVVOCATI/ Parlano grandi studi e presidenti degli Ordini. Si punta alla flessibilità.
2014, l' anno buio delle parcelle
Proliferano offerte al ribasso e utilizzo di uffici interni.
Tra offerte e controfferte al ribasso e
sfruttamento delle strutture legali interne. Il
2014 è stato per il mondo dell' avvocatura l'
anno buio dei compensi: un anno sicuramente
duro per la forte crisi che ha attanagliato il
Paese. E che sulla categoria ha avuto una
serie di riflessi anche operativi, come ad
esempio la proliferazione delle richieste di
pareri di congruità sulle parcelle e la riduzione
del numero di praticanti. ItaliaOggi Sette ha
riportato le riflessioni di alcuni esponenti di
grandi studi e di tre presidenti degli ordini
degli avvocati di diverse parti d' Italia proprio
per vedere come il tema dei compensi è
vissuto nel Paese. Franco Agopyan, partner di
Chiomenti Studio Legale sostiene che «Il
mercato italiano dei servizi legali ha senza
dubbio subito l' effetto della crisi finanziaria
alla pari di altri settori economici. Al fine di
contenere i costi, le aziende italiane tendono
da tempo ad avvalersi delle strutture legali
interne ed al tempo stesso negli ultimi anni si è
assistito ad un calo generale dei compensi
riconosciuti ai legali esterni». Secondo
Piergiorgio della Porta Rodiani, partner dello
studio Tonucci & Partners, «sempre più
spesso i clienti propongono ai professionisti il
meccanismo della success fee, molto spesso
senza alcun anticipo e senza l' ormai quasi obsoleto "fondo spese". Punto dolente in questo periodo di
crisi è l' effettivo incasso da parte del professionista dei compensi pattuiti, molto spesso dilazionato nel
tempo. Come esperienza personale», aggiunge della Porta Rodiani, «posso dire che oggi si assiste al
proliferare di offerte e controfferte al ribasso da parte di molti professionisti, circostanza che svilisce non
poco la professione forense e la dignità degli avvocati ». Oreste Morcavallo, presidente dell' Ordine
degli Avvocati di Cosenza, realtà che bene può rappresentare il Mezzogiorno, sostiene che «nel
Meridione ed in ispecie in Calabria, si sta verificando una sorta di concorrenza al ribasso tra avvocati. In
effetti gli Enti locali, gli Enti pubblici, le società, le banche, attraverso la pur apprezzabile costituzione di
short list, impongono il compenso ai legali applicando il nuovo Regolamento approvato con dm
140/2012 sempre con la massima percentuale di riduzione, senza alcuna valutazione sull' entità e valore
della controversia. Da parte dei clienti privati, poi, si va diffondendo, sempre più, l' iniziativa di accordi
sull' esito del giudizio, con un limite, tra convenzione regolatrice dell' incarico e cessione della lite,
sempre più labile». E Carlo Orlando, presidente dell' Ordine degli Avvocati di Perugia, dice che:
«Esercitando la professione di avvocato in un' area geografica, quella del centro, caratterizzata da
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Continua ­­>
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<­­ Segue
Italia Oggi Sette
pubblica amministrazione
realtà normalmente aventi dimensioni medio­piccole, si osserva che in detta area il tessuto economico­
imprenditoriale, del tutto sofferente per via della crisi, comporta inevitabili ricadute verso le professioni
tutte, e in particolare per quella legale. Come presidente assisto quotidianamente ad un sempre più
crescente numero di richieste di emissione di pareri di congruità, con riferimento a parcelle non
spontaneamente pagate dai clienti. Se a quanto precede», continua Orlando, «si aggiunge che i
compensi derivanti da attività professionale prestata sotto l' egida del patrocinio a spese dello Stato non
vengono liquidati in tempi ragionevoli (due/ tre anni di ritardo), emerge tutta la drammaticità della
situazione in cui versa quella parte di avvocatura che non ha particolare forza contrattuale sul mercato.
Aggiungo, ancora, l' ulteriore dato della non sporadicità di colleghi, non solo giovani, che si vedono
costretti a trasferire lo Studio professionale presso la propria abitazione, se non addirittura ricorrere alla
richiesta volontaria di sospensione». Ed infine secondo Sergio Martelli, presidente dell' Ordine degli
Avvocati di Varese: «La crisi economica e di identità in cui l' Avvocatura si dibatte da alcuni anni non è
facilmente superabile. Dalla lenzuolata del 2006 in cui sono stati aboliti i minimi inderogabili, a tutto
vantaggio dei poteri forti, alle ingiustificate riduzioni tariffarie, alle mille complicazioni della nostra
attività, ai contributi sempre più cari per accedere alla giustizia, difficilmente il cittadino sceglie oggi di
farsi assistere da un avvocato, anche se per la tutela di diritti e interessi importanti. Il numero degli
avvocati ­ secondo Martelli ­ non aiuta, ma bisogna chiedere ai politici perché non hanno seriamente
pensato di limitare l' accesso alla professione, magari migliorando un esame di abilitazione che ha
causato un esodo all' estero, peraltro ritenuto possibile dalla Corte di giustizia Ue. I costi degli studi
legali, le tasse, anche previdenziali, sono per tutti sempre più insopportabili e soprattutto
incomprensibili, non parliamo per i giovani. Infatti si assiste, almeno nel circondario dove lavoro, ad una
diminuzione di iscritti tra i praticanti, al ridimensionamento degli studi ed alla fuga dalla professione,
soprattutto per chi sa qualificarsi altrove». LE PARCELLE ALTERNATIVE La soluzione a questa
generale situazione di crisi, secondo Agopyan: «Va ricercata ragionando su quali possono essere gli
obiettivi comuni ed i metodi di convergenza tra consulente e cliente nell' ottica di aumentare il più
possibile efficienza e valore per il cliente. Forse ­ sostiene Agopyan ­ i compensi alternativi potrebbero
fungere da traino all' innovazione degli studi legali stessi e dell' organizzazione del lavoro al loro interno.
Per fornire una risposta a una domanda sempre più diffusa da parte dei clienti, sulla scia del mercato
legale anglosassone. Alcuni esempi di tali parcelle alternative (c.d. Alternative fee arrangements o Afa),
volti ad abbassare o a rendere variabili i costi per il cliente, sono (talvolta combinati tra di loro): la tariffa
oraria scontata; la capped fee (compenso calcolato sulla base della tariffa oraria ma soggetto ad un
tetto massimo, spesso accoppiato ad una previsione di compenso minimo); la flat fee (vale a dire un
compenso a forfeit a prescindere dal tempo dedicato e dall' esito dell' operazione, talvolta diviso per fasi
del progetto); la abort/success fee (in cui parte del compenso è variabile all' esito del successo o meno
dell' operazione) o altre metodologie quali, ad esempio, pacchetti di ore di lavoro a tariffa
predeterminata». NO ALL' AVVOCATO COMMERCIANTE E, infine, Morcavallo è convinto che con «la
previsione di un preventivo di spesa per il cliente, che con il preannunciato decreto sulla concorrenza
potrebbe divenire obbligatorio, ed ancor più con l' eliminazione del divieto del patto di quota­lite e l'
introduzione di società multidisciplinari con soci di capitale, il rischio sia quello di trasformare la
professione forense in attività imprenditoriale o commerciale con grave detrimento della qualità della
prestazione che è fondamento dell' intuitus personae alla base del rapporto avvocato­cliente».
ANGELO COSTA E MARIA DOMANICO
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Corriere di Romagna
(ed. Ravenna­Imola)
sport
Girone C. I gialloblù contro il Lavezzola costruiscono la vittoria nel primo tempo con le reti di
Tassi e El Abbassi.
Il derby è del San Patrizio
Dozzese­Atletico Castenaso sospesa per nebbia, Russi e Savarna cadono.
SAN PATRIZIO. Il San Patrizio chiude l' anno
con il botto battendo nel derby i cugini del
Lavezzola (2­0). Convincente vittoria dei
gialloblu che hanno sempre tenuto le redini del
gioco contro i biancazzurri più in difficoltà.
Dopo una breve fase di studio a centrocampo,
l' undici di Sanò approfitta di uno scontro fra
Temporin e Mascherini che favorisce l'
inserimento di Tassi, abile a portarsi a tu per
tu con Grandi e a mettere agevolmente in rete.
Ancora il San Patri zio in attacco cinque minuti
dopo, sempre con Tassi che si libera di
Mascherini e di sinistro calcio di poco a lato. Il
secondo gol è nell' aria e arriva al 25' quando l'
inarrestabile Tassi ­ il più bravo in campo ­
appoggia per El Abbassi che di sinistro
insacca a tu per tu con il portiere avversario.
Il Lavezzola tenta la rimonta nei primi quindici
minuti della ripresa ma le sue azioni sono
inconcludenti e non producono pericoli per la
difesa gialloblu che controlla e amministra il
risultato. Si procura ben cinque calci d' angolo
la formazione di Mariani, uno di seguito all'
altro, ma manca uno spunto offensivo de gno
di nota e la porta di Sartia ni non è mai in
pericolo. Il San Patrizio, pur non avendo più lo
stesso estro offensivo, fa però buona guardia.
Da segnalare l' unica vera occasione da gol al
79', quando Tassi dalla fascia destra serve Tosi che fa partire un tiro dal limite che finisce fuori di un
soffio. Al doppio fischio finale, il San Patrizio ha di che esultare. Finisce l' anno con la quinta vittoria in
campionato che vale il sorpasso in classifica sui cugini del Lavezzola, con cui condivide la metà
classifica.
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Corriere di Romagna
(ed. Ravenna­Imola)
sport
Calcio Promozione Girone C ­ 18ª giornata
BorgoPanigale­Granamica 0­1 Casalecchio ­
Budrio 3­0 Cotignola ­ Bagnacavallo 1­0
Dozzese ­ Atl.Castenaso sosp. Medicina ­
Russi 1­0 S.MariaCodifiume­S.Marconi 2­2
San Patrizio ­ Lavezzola 2­0 Savarna ­
Comacchio Lidi 2­4 Vadese ­ Porretta 1­1
Giornata 19ª del 11/01/2015 Atl.Castenaso­
Casalecchio [3­1] Bagnacavallo ­ Medicina [1­
2] Budrio­S.Maria Codifiume [2­2] Comacchio
Lidi­Cotignola [0­0] Granamica ­ Dozzese [0­0]
Lavezzola ­ Vadese [1­1] Porretta ­ Savarna
[ 1 ­ 1 ] Russi ­ B o r g o P a n i g a l e [ 0 ­ 1 ]
SassoMarconi­SanPatrizio [2­0)
.............................SQUADRA pt g v n p Fatti
Subiti SASSO MARCONI 42 18 13 3 2 25 7
GRANAMICA 34 18 9 7 2 19 8 MEDICINA 34
18 10 4 4 29 19 CASALECCHIO 31 18 9 4 5 27
15 PORRETTA 28 18 6 10 2 19 11 RUSSI 28
18 8 4 6 26 20 COTIGNOLA 28 18 8 4 6 16 17
SAN PATRIZIO 25 18 5 10 3 17 14
COMACCHIO LIDI 24 18 7 3 8 18 24
LAVEZZOLA 23 18 5 8 5 17 18 SAVARNA 23
18 7 2 9 19 23 ATL.CASTENASO 22 17 5 7 5
18 20 BORGO PANIGALE 22 18 6 4 8 17 22
S.MARIA CODIFIUME 20 18 5 5 8 26 28
VADESE 18 18 4 6 8 12 17 BUDRIO 18 18 5 3
10 16 24 DOZZESE 9 17 1 6 10 11 27
BAGNACAVALLO 7 18 1 4 13 13 31
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Corriere di Romagna
(ed. Ravenna­Imola)
sport
San Pancrazio 2 Castel Bolognese 1
SAN PANCRAZIO: Furine, C. Galluccio, R.
Ama ­ dori (23 ' st E. Di Giorgio), Allegretti, F.
Amadori, L. Galluccio, Babini, Dell ' Anno, M.
Di Giorgio, Fanti (20 ' st Toscano), Dal Re. All.:
Fiorentini. CASTELBOLOGNESE: Masetti,
Ferrara, Venturi, Rivola, Messina, Colta,
Celotti (40 ' st Mengozzi), V . Marasia, F. Ma ­
rasia (29 ' st Mezzolani), Timoncini, Visani.
All.: Piraccini. ARBITRO: Zani di Rimini. RETI:
41 ' pt F. Marasia, 37 ' st Dell ' Anno, 43 ' st M.
Di Giorgio. AMMONITI: M. Di Giorgio, V.
Marasia, Messina. SAN PANCRAZIO. Il San
Pancrazio vince in rimonta contro il Castel ­
bolognese (2­1). I rosso ­ blu si passano a fine
pri ­ mo tempo con F. Mara ­ sia. Nella ripresa
i padroni di casa partono decisi e vanno all '
attacco, ma so ­ lo all ' 82 ' da angolo di To ­
scano, Dell ' Anno di testa pareggia. Cinque
minuti dopo il raddoppio porta la firma su
punizione di M. Di Giorgio
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Il Resto del Carlino (ed.
Ravenna)
sport
Medicina Fossatone 1 Russi 0
Medicina Fossatone 1 Russi 0 MEDICINA
FOSSATONE: Consolini, Gabrielli, Benini,
Negroni, Buratti, Mazzacurati, Tafa, Maleh (18'
st Covello), Greco, Merola (45' st Lucchini),
Giangregorio (25' st Baroncini). A
disposizione: Ghiselli, Strazzari, Mornile,
Cantore. All.: Tarozzi.
RUSSI: Ercolani, Gaddoni, Giorgini, Vasumini,
Dirani (12' st De Rose), Spazzoli, Sow,
Miserocchi, Focaccia (15' st Tazzari), Pezzi,
Coralli (38' st Rusticali). A disposizione:
Casadio, Magari, Mazzotti, Gualandi. All.:
Bagnara.
Arbitro: Ouakka di Rimini.
Rete: 47' st Lucchini (M).
Note: espulsi Ercolani (R) al 49' st, Sow (R) al
43' st.
IL RUSSI cade in pieno recupero e il Medicina
Fossatone resta aggrappato al secondo posto.
Infatti, dopo un match giocato alla pari, a
rompere gli equilibri quando ormai pareva
inevitabile il pari è stata una zampata del neo
entrato Lucchini. A partire con l' acceleratore
sono i romagnoli, pericolosi già al 3' con la
difesa locale che si fa trovare scoperta e la palla arriva a Focaccia che però da buona posizione
conclude sopra la traversa. La risposta del Medicina Fossatone arriva al 5' con il corner di Merola ben
battuto sul secondo palo, dove Greco si libera bene ma per un nulla non trova di testa la deviazione
vincente. Quindi all' 8' Maleh serve bene Merola, che trova spazio sulla via esterna e mette dentro una
gran palla sulla quale si butta Greco in scivolata, senza però riuscire a toccare a due passi dalla porta.
Altro sussulto alla mezzora quando Negroni ci prova su punizione con la barriera che si apre e la palla
che sbuca all' ultimo davanti a Ercolani, che però riesce a deviare sul fondo. Poco prima della pausa
altra occasione su calcio da fermo per il Medicina Fossatone: se ne occupa Merola che batte bene con
la sfera che scavalca la barriera, ma ancora una volta Ercolani si salva in angolo.
NELLA RIPRESA al 18' mischia furibonda nell' area locale con il Russi vicinissimo al vantaggio, ma la
difesa giallorossa riesce a liberare. Nella fase finale sono i padroni di casa a spingere di più: al 35'
corner di Merola e inzuccata di Negroni con la palla che esce di un nulla. Quindi romagnoli in dieci con
Sow che, già ammonito, entra male su Negroni e si becca il secondo giallo. Nel 2' di recupero si decide
il match: angolo di Tafa e palla in area che, respinta corta dalla difesa ospite, arriva a Negroni che in
semirovesciata rimette in dentro dove Lucchini, entrato da 2', brucia tutti e insacca. Scoppiano le
proteste dei giocatori del Russi, per una sospetta posizione di fuori gioco dell' autore del gol, ed
Ercolani si becca anche il rosso.
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Il Resto del Carlino (ed.
Ravenna)
sport
San Pancrazio 2 Castelbolognese 1
San Pancrazio 2 Castelbolognese 1 SAN
PANCRAZIO: Furone, C. Galluccio, R.
Amadori (23' st Di Giorgio), Allegretti, F.
Amadori , L. Galluccio, Babini, Dell' Anno, M.
Di Giorgio, Fanti (20' st Toscano), Dal Re. A
disposizione: Abagnale, Pausini, Yekini.
All.: Fiorentini.
CASTELBOLOGNESE: Masetti, Ferrara,
Venturi, Rivola, Messina, Colta, Celotti (40' st
Mengozzi), V. Marasca, F. Marasca (29' st
Mazzolani), Timoncini, Visani. A disposizione:
Bighini, Hassane, F. Marasca, Fabbri, Zanotti.
All.: Piraccini.
Arbitro: Zani di Rimini.
Reti: 41' pt F. Marasca (C), 37' st Dell' Anno
(S), 43' st M. Di Giorgio (S).
Note: ammoniti M. Di Giorgio (S), Messina (C),
V. Marasca (C).
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La Voce di Romagna
sport
Il Russi ingoia una Medicina amara
SCONFITTA DI MISURA Decide una rete di Lucchini in pieno recupero: proteste dei
falchetti per la posizione di fuorigioco dell' attaccante. In precedenza il fischietto aveva
espulso Sow Dopo quello con la Dozzese per i locali si tratta del sesto inciampo in
questo campionato Questa sera tradizionale festa arancione al Piteco di Godo.
Russi 0 MEDICINA FOSSATONE: Con solini,
Gabrielli, Benini, Negroni, Buratti, Mazzacurati,
Tafa, Maleh (20'st Covello), Greco, Merola (44'
st Lucchini), Giangregorio (35'st Baroncini). A
disp.: Ghiselli, Strazzari, Normile, Cantore.
All.: Tarozzi.
RUSSI: Ercolani, Gaddoni, Giorgini, Vasumini,
Dirani (15'st De Rose), Spazzoli (30'st
Rusticali), Sow, Miserocchi, Focaccia (41'st
Tazzari), Pezzi, Coralli. A disp.: Casadio,
Magari, Mazzotti, Gualandi. All.
Bagnara.
ARBITRO: Ouakka di Rimini RETE: 49' st
Lucchini NOTE: Espulsi al 42' st Sow per
gioco scorretto, al 49' st Ercolani per doppia
ammonizione. Ammoniti: Dirani, Ru sticali.
MEDICINA La sfida di Medicina termina con
una beffa e roventi polemiche ad
accompagnare il viaggio di ritorno dei falchetti
dal bolognese.
Sotto accusa l' operato del fischietto riminese
Ouakka, reo ­ secondo gli arancioni ­ di aver
convalidato la rete di Luc chini a quattro
secondi dal termine in evidente posizione di
fuorigioco. Il Russi, che prima del "fattaccio"
aveva subìto l' espulsione di Sow, era
comunque riuscito a resistere, ma proprio il
neo entrato Lucchini, ricevuta palla dentro all'
area e trovatosi a tu per tu con Ercolani, non ha sbagliato consegnando la vittoria ai bolognesi. I
falchetti, dal canto loro, questa sera avranno l' opportunità nella tradizionale festa arancione al Pi teco di
Godo, di sopire la rabbia per la seconda sconfitta consecutiva in vista del rientro in campo di domenica
11 gennaio contro il Borgo Pani gale.
Daniele Pompignoli.
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La Voce di Romagna
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Prima G
* Sparta e Reno continuano la corsa in testa.* San Leonardo "rallenta" * Colpo di reni
del San Pancrazio.
11 gol: Missiroli (Reda); 10 gol: Baiardi (Del
Duca), Mengozzi (Sparta), 9 gol: Bravaccini
(Civitella); Asturi (Reno); Di Giorgio M. (S.
Pancrazio); 8 gol: Zanarini (Marina); 7 gol:
Pirazzoli (Reno); Ben Kacem (Ronco); Di Dio
(Savio); 6 gol: Pirazzoli (Castelbolognese);
Orioli (Cava);
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Pagina 29
La Voce di Romagna
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SAN PANCRAZIO 2 CASTEL BOLOGNESE 1
SAN PANCRAZIO: Furone, Gal­ luccio C.,
Amadori R. (23'st Di Giorgio E.), Allegretti,
Amadori F., Galluccio L., Babini, Dell'An­ no,
Di Giorgio M., Fanti (20'st Toscano), Dal Re. A
disp. Aba­ gnale, Pausini, Yekini. All. Fio­
rentini. CASTELBOLOGNESE: Masetti,
Ferrara, Venturi, Rivola, Messi­ na, Colta,
Celotti (40'st Men­ gozzi), Marasca V.,
Marasca F. (29'st Mezzolani), Timoncini,
Visani. A disp. Bighini, Hassane, Marasca F.,
Fabbri, Zanotti. All. Piraccini. ARBITRO: Zani
di Rimini. RETI: 41'pt Marasca F. (C), 37'st
Dell'Anno (SP), 43'st Di Giorgio M. (SP).
NOTE: Amm. Di Giorgio M.; Ma­ rasca V.,
Messina. Da annotare le ottime parate dei due
portie­ ri.
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La Voce di Romagna
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Trofeo Fabbri Convocati Tognacci e Guglielmi,
Galeotti riserva a casa
Il Comitato Regionale Emilia Romagna per la
formazione della rappresentativa regionale
degli atleti nati nel 2000 (Under 15) che
parteciperà al Trofeo Fabbri dal 3 al 6
gennaio2015 a Rimini ha convocato Andrea
Guglielmi (Crabs) e Federico Tognacci
(Insegnare Basket Rimini). Riserva a casa
Dario Galeotti (FulgorLibertas). Nello staff
tecnico quale aiuto allenatore c' è Emanuele
Belosi del Basket Russi. Per il torneo la Ludec
Cup di Lucca riservato agli Under 14 (27­29
dicembre), sono stati convocati Pierfrancesco
Abbrescia, Filippo Rossi, Andrea Lonfernini
(Crabs), Marco Giorgi (Basket Cattolica). Il
tecnico è Francesco Nanni (Ca' Ossi Forlì).
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