45 attenzione alla locazione con skipper

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45 attenzione alla locazione con skipper
Lega_07_08_2011_intok2:LEGA_INT_9_10_10
14-07-2011
11:02
Pagina 45
La voce del diportista
ATTENZIONE ALLA LOCAZIONE
CON SKIPPER
L
a locazione di un’unità da
diporto è il contratto mediante il quale una parte
(locatore) si obbliga, in cambio di
un corrispettivo, a far godere all’altra (conduttore), per un determinato periodo di tempo, l’unità
da diporto.
La locazione è caratterizzata
dal passaggio della detenzione
(ovvero della disponibilità) del
bene-nave dal locatore al conduttore, il quale esercita con l’unità
la navigazione e ne assume i conseguenti rischi e responsabilità.
Nel diverso contratto di noleggio,
invece, la detenzione del benenave rimane al noleggiante (colui
che si obbliga a mettere a disposizione l’unità), alle cui dipendenze
rimane anche l’equipaggio. Il noleggiatore (colui che paga il nolo
o corrispettivo in denaro) ha soltanto il diritto di pretendere la
messa a disposizione dell’unità
con equipaggio da parte del noleggiante.
Al contrario del noleggio ove
sussiste il limite dei dodici passeggeri trasportabili, nella locazione
il numero massimo di passeggeri
trasportabili è quello indicato
nella licenza di navigazione (che
potrebbe anche superare i dodici);
per i natanti da diporto (che sono
privi di licenza), detto numero è
riportato nel manuale del proprietario e sulla targhetta del costruttore, se trattasi di unità con
marcatura CE, oppure, negli altri
casi, nel certificato di omologazione o nell’articolo 60 del Regolamento di attuazione del Codice
della nautica (norma che fissa, in
base alla lunghezza fuori tutto, il
numero massimo delle persone
trasportabili sui natanti senza
marcatura CE e non omologati).
Inoltre, va ricordato che per
condurre un’unità da diporto presa in locazione non è necessario
un titolo professionale, ma soltanto - se richiesta dalla normativa - la patente nautica.
Soprattutto a causa di quest’ultima caratteristica, si va diffondendo nella prassi un tipo di
locazione cosiddetta con skipper.
In particolare, tra il cliente e l’impresa che svolge attività di locazione di imbarcazioni da diporto
viene stipulato un contratto di locazione che ha ad oggetto non
solo l’unità, ma anche l’equipaggio (di solito il solo skipper, cioè
il comandante dell’unità).
Tale forma contrattuale è nota
e legittima in campo mercantile,
ove si distingue tra locazione di
nave a scafo nudo e locazione di
nave armata ed equipaggiata.
Nella prima, che è una locazione
pura, l’oggetto è costituito dalla
nave che viene consegnata tal
quale al conduttore; nella seconda, la nave viene consegnata munita di tutti i beni di consumo
necessari (combustibile, lubrificanti, provviste) e dotata di equipaggio.
Come si può notare, si tratta
di un ibrido tra la locazione e il
noleggio, che può avere anche
varianti, come ad esempio quando la stipula dei contratti di lavoro con l’equipaggio (il cosiddetto
ingaggio dello skipper) avviene
direttamente a cura del conduttore, ma su indicazione (suggerimento) del locatore.
La locazione con skipper nell’ambito della nautica da diporto
consente di aggirare l’obbligo del
titolo professionale previsto per i
comandanti di imbarcazioni in
noleggio, nonché il limite dei dodici passeggeri trasportabili vigente per le unità in noleggio e permette, allo stesso tempo, alle imprese che svolgono questo tipo di
attività di risparmiare sui costi
dell’equipaggio, mantenendo comunque a bordo dell’unità locata
persona di loro fiducia. Infatti,
nel caso in esame lo skipper è alle
dipendenze del conduttore, che si
assume l’onere della sua retribuzione e dei connessi contributi
previdenziali e assistenziali.
Inoltre, si ricorda che con il
contratto di locazione il conduttore assume, come previsto dall’articolo 42 del Codice della nautica, la responsabilità e i rischi
della navigazione, vale a dire che
diventa di fatto armatore del
mezzo e non più semplice passeggero, come nel noleggio.
Sull’argomento si è pronunciata nel 2008 l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, il cui
parere è stato condiviso e diffuso
a mezzo di circolare dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
In detta occasione, l’Avvocatura
ha ritenuto che “il contratto atipico della locazione con skipper nell’ambito della nautica da diporto
non paia perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento
giuridico a norma dell’art. 1322,
comma 2, del codice civile, anzi tenda a perseguire fini contrari all’ordinamento medesimo, che per il noleggio prescrive l’obbligo del titolo professionale per i comandanti e il limite di dodici passeggeri”.
Aniello Raiola
luglio-agosto 2011
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