45 attenzione alla locazione con skipper
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45 attenzione alla locazione con skipper
Lega_07_08_2011_intok2:LEGA_INT_9_10_10 14-07-2011 11:02 Pagina 45 La voce del diportista ATTENZIONE ALLA LOCAZIONE CON SKIPPER L a locazione di un’unità da diporto è il contratto mediante il quale una parte (locatore) si obbliga, in cambio di un corrispettivo, a far godere all’altra (conduttore), per un determinato periodo di tempo, l’unità da diporto. La locazione è caratterizzata dal passaggio della detenzione (ovvero della disponibilità) del bene-nave dal locatore al conduttore, il quale esercita con l’unità la navigazione e ne assume i conseguenti rischi e responsabilità. Nel diverso contratto di noleggio, invece, la detenzione del benenave rimane al noleggiante (colui che si obbliga a mettere a disposizione l’unità), alle cui dipendenze rimane anche l’equipaggio. Il noleggiatore (colui che paga il nolo o corrispettivo in denaro) ha soltanto il diritto di pretendere la messa a disposizione dell’unità con equipaggio da parte del noleggiante. Al contrario del noleggio ove sussiste il limite dei dodici passeggeri trasportabili, nella locazione il numero massimo di passeggeri trasportabili è quello indicato nella licenza di navigazione (che potrebbe anche superare i dodici); per i natanti da diporto (che sono privi di licenza), detto numero è riportato nel manuale del proprietario e sulla targhetta del costruttore, se trattasi di unità con marcatura CE, oppure, negli altri casi, nel certificato di omologazione o nell’articolo 60 del Regolamento di attuazione del Codice della nautica (norma che fissa, in base alla lunghezza fuori tutto, il numero massimo delle persone trasportabili sui natanti senza marcatura CE e non omologati). Inoltre, va ricordato che per condurre un’unità da diporto presa in locazione non è necessario un titolo professionale, ma soltanto - se richiesta dalla normativa - la patente nautica. Soprattutto a causa di quest’ultima caratteristica, si va diffondendo nella prassi un tipo di locazione cosiddetta con skipper. In particolare, tra il cliente e l’impresa che svolge attività di locazione di imbarcazioni da diporto viene stipulato un contratto di locazione che ha ad oggetto non solo l’unità, ma anche l’equipaggio (di solito il solo skipper, cioè il comandante dell’unità). Tale forma contrattuale è nota e legittima in campo mercantile, ove si distingue tra locazione di nave a scafo nudo e locazione di nave armata ed equipaggiata. Nella prima, che è una locazione pura, l’oggetto è costituito dalla nave che viene consegnata tal quale al conduttore; nella seconda, la nave viene consegnata munita di tutti i beni di consumo necessari (combustibile, lubrificanti, provviste) e dotata di equipaggio. Come si può notare, si tratta di un ibrido tra la locazione e il noleggio, che può avere anche varianti, come ad esempio quando la stipula dei contratti di lavoro con l’equipaggio (il cosiddetto ingaggio dello skipper) avviene direttamente a cura del conduttore, ma su indicazione (suggerimento) del locatore. La locazione con skipper nell’ambito della nautica da diporto consente di aggirare l’obbligo del titolo professionale previsto per i comandanti di imbarcazioni in noleggio, nonché il limite dei dodici passeggeri trasportabili vigente per le unità in noleggio e permette, allo stesso tempo, alle imprese che svolgono questo tipo di attività di risparmiare sui costi dell’equipaggio, mantenendo comunque a bordo dell’unità locata persona di loro fiducia. Infatti, nel caso in esame lo skipper è alle dipendenze del conduttore, che si assume l’onere della sua retribuzione e dei connessi contributi previdenziali e assistenziali. Inoltre, si ricorda che con il contratto di locazione il conduttore assume, come previsto dall’articolo 42 del Codice della nautica, la responsabilità e i rischi della navigazione, vale a dire che diventa di fatto armatore del mezzo e non più semplice passeggero, come nel noleggio. Sull’argomento si è pronunciata nel 2008 l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, il cui parere è stato condiviso e diffuso a mezzo di circolare dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In detta occasione, l’Avvocatura ha ritenuto che “il contratto atipico della locazione con skipper nell’ambito della nautica da diporto non paia perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico a norma dell’art. 1322, comma 2, del codice civile, anzi tenda a perseguire fini contrari all’ordinamento medesimo, che per il noleggio prescrive l’obbligo del titolo professionale per i comandanti e il limite di dodici passeggeri”. Aniello Raiola luglio-agosto 2011 45