CONFRONTO TRA REGIME FISCALE ITALIANO E FRANCESE SU
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CONFRONTO TRA REGIME FISCALE ITALIANO E FRANCESE SU
CONFRONTO TRA REGIME FISCALE ITALIANO E FRANCESE SU ARGOMENTI RIGUARDANTI LA NAUTICA DA DIPORTO 1. Quale è il regime fiscale dell’acquisto di un’unità da diporto da parte di una persona fisica? 1 In Italia si applica l’I.V.A. con l’aliquota normale del 20% se il venditore è un soggetto I.V.A.. Si applica invece l’imposta di registro se il venditore non è un soggetto I.V.A.. Tale imposta è variabile a seconda della lunghezza dell’unità da diporto (da un minimo di € 54,23 per unità da diporto fino a 6 metri a un massimo di € 774,69 oltre 18 metri e, per le navi da diporto 2 oltre 24 metri, € 3.873,43) . 2. Vi sono conseguenze fiscali nel caso dell’acquisto di un’unità da diporto da parte di una persona giuridica con godimento personale o familiare di tale unità da parte dei soci o associati? In Italia si verifica in tal caso l’indeducibilità dell’I.V.A. pagata al fornitore qualora la prestazione resa dalla persona giuridica a soci o associati e a loro familiari sia gratuita o per un corrispettivo inferiore al valore di mercato, e ciò anche se tale risultato è conseguito attraverso la partecipazione delle dette persone fisiche ad associazioni o altre 3 organizzazioni . 3. Quale è il regime I.V.A. del contratto di locazione finanziaria (leasing)? In Italia l’I.V.A. sui canoni di leasing dovuti a società di leasing italiane si applica solo in relazione all’utilizzo di tale unità nelle acque territoriali della UE. Riduzione forfetaria del 4 canone di leasing secondo la seguente tabella : TIPOLOGIA unità a motore o a vela di lunghezza superiore a 24 metri unità a vela di lunghezza tra i 20,01 ed i 24,00 metri ed unità a motore di lunghezza tra i 16,01 e i 24 metri unità a vela di lunghezza tra i 10,01 ed i 20 metri ed unità a motore di lunghezza tra i 12,01 e i 16 metri unità a vela di lunghezza fino a 10 metri ed unità a motore di lunghezza tra i 7,51 e i 12 metri se iscritte nel registro imbarcazioni unità a motore di lunghezza fino a 7,50 metri se iscritte nel registro imbarcazioni unità abilitate solo alla navigazione 1 Art. 4, comma 1, D.P.R. 633/1972. Art. 16 D.P.R. 633/1972. 2 Art. 7 D.P.R. 131/1986, Tariffa, parte I. 3 Art. 4, comma 5, lett. a). 4 Art. 7, comma 3, lett. f) e Circ. Min. 7.06.2002 n. 49. % CANONE SOGGETTO AD I.V.A. CARICO FISCALE EFFETTIVO 30% 6% 40% 8% 50% 10% 60% 12% 90% 100% 18% 20% 2 4. Quale è il regime I.V.A. per l’acquisto di unità da diporto da parte della società di leasing? In Italia l’acquisto di unità da diporto è soggetto all’aliquota normale del 20%. Tuttavia gli 5 acquisti di navi destinate all’esercizio di attività commerciali non sono imponibili ad I.V.A. . 5. Ai fini delle imposte dirette sulle persone fisiche il possesso di un’imbarcazione da diporto è ufficialmente considerato indice di ricchezza? In Italia è stato eliminato l’obbligo vigente in passato di indicare il possesso di unità da diporto nella dichiarazione dei redditi. 6. L’uso privato di imbarcazioni da diporto di proprietà di persone giuridiche può dare luogo a conseguenze fiscali? In Italia il reddito prodotto dalle società da diporto utilizzate in tutto o in parte per uso privato non deve essere inferiore al 3% del valore delle unità da diporto se i ricavi conseguiti sono stati inferiori al 4% del valore stesso. Tale presunzione può essere eliminata fornendo la prova di situazioni di carattere 6 straordinario che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi presunti . 7. Per le unità da diporto utilizzate per locazione o noleggio può essere applicato un regime di esonero da I.V.A. e da accise? In Italia si è ritenuto che vi debba essere un trattamento fiscale agevolato soltanto nell’ipotesi di noleggio e non anche in quella di locazione. Pertanto il rifornimento di prodotti petroliferi può avvenire senza applicazione dell’I.V.A. e delle accise solo in caso di noleggio e non anche in quello di locazione dell’unità stessa. Per fruire dell’agevolazione occorre provare l’annotazione nei registri di iscrizione e sulla licenza di navigazione dell’utilizzo dell’unità da diporto per finalità di noleggio. Inoltre è necessario che siano assolti specifici adempimenti amministrativi e contabili previsti per 7 l’imbarco di prodotti petroliferi agevolati tra cui la dotazione del “libretto di controllo” . 5 Art. 8-bis D.P.R. 633/1972. Art. 30, L. 23.12.1994 n. 724. 7 Art. 8-bis D.P.R. 633/1972; Agenzia delle Dogane Circ. n. 7206/00 dell’8.2.2001; Agenzia delle Entrate Ris. 21.3.2002 n. 94. 6 3 8. Esistono altre agevolazioni per il noleggio di yacht per finalità turistiche? In Italia è consentita l’iscrizione nel registro internazionale (registro per navi commerciali) delle navi da diporto che abbiano uno scafo di lunghezza superiore a 24 metri, una stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate (chiamati yacht commerciali) e che siano adibite in 8 navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche . L’iscrizione nel registro internazionale comporta: - non imponibilità ad I.V.A. di tutte le operazioni relative agli yacht commerciali (compreso cessione, locazione, noleggio, forniture carburanti e altri 9 beni, manutenzione, riparazione, ecc.); 10 - l’esonero dell’accise sui prodotti petroliferi ; - riduzione dell’80% del reddito complessivo assoggettabile all’imposta sul reddito delle 11 persone fisiche (IRPEF) e all’imposta sulle società (IRES) ; 12 - esclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ; - credito di imposta pari alle ritenute per lavoro dipendente che sarebbero dovute per il personale di bordo11; - esonero dai contributi previdenziali ed assistenziali per il personale di bordo11. 9. Quale è il trattamento I.V.A. del contratto di ormeggio o locazione di un posto barca? In Italia si applica l’I.V.A. con l’aliquota normale del 20%. Tuttavia non si considera agire nell’esercizio di impresa la persona giuridica che sia proprietaria del porto turistico e che stipuli contratti di ormeggio o di locazione con propri soci 13 o familiari degli stessi senza alcun corrispettivo o con un corrispettivo inferiore al mercato . In tali ipotesi diviene indeducibile tutta l’I.V.A. pagata dalla detta persona giuridica ai propri fornitori. 10. È possibile l’acquisto della proprietà del posto barca sia pure nei limiti temporali della concessione per la costruzione del porto turistico e quale è il relativo regime I.V.A.? In Italia si considera possibile acquistare la proprietà del posto barca se il costruttore e gestore del porto turistico è titolare di un diritto di superficie concesso dal demanio marittimo. 8 Art. 3, L. n. 172/2003. Art. 8-bis, comma 1, lett. a). 10 Agenzia delle Dogane, nota n. 7206/00 dell’8.2.2001. 11 Art. 4, comma 2, D.L. n. 457/1997 convertito in L. n. 30/1998. 12 Art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997. 13 Art. 16 e art. 4, comma 5, lett. a) del D.P.R. 633/1972. 9 4 In tale caso, secondo il codice civile, il titolare della proprietà del posto barca diviene il gestore. Questi può quindi cederlo per un periodo non superiore a quello della concessione ad eventuali terzi acquirenti. La cessione della proprietà del posto barca è soggetta ad I.V.A. con l’aliquota normale del 20%. Se tuttavia la costruzione del porto turistico comporta la ristrutturazione urbanistica di una intera area ed ove ciò sia riconosciuto dall’Ufficio Tecnico Comunale, è possibile 14 applicare l’aliquota ridotta del 10% . X:\U - V\UCINA\Regime fiscale italiano francese.doc 14 Art. 127-quinquiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972.