CONFRONTO TRA REGIME FISCALE ITALIANO E FRANCESE SU

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CONFRONTO TRA REGIME FISCALE ITALIANO E FRANCESE SU
CONFRONTO TRA REGIME FISCALE ITALIANO E FRANCESE
SU ARGOMENTI RIGUARDANTI LA NAUTICA DA DIPORTO
1. Quale è il regime fiscale dell’acquisto di un’unità da diporto da parte di una persona
fisica?
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In Italia si applica l’I.V.A. con l’aliquota normale del 20% se il venditore è un soggetto I.V.A..
Si applica invece l’imposta di registro se il venditore non è un soggetto I.V.A.. Tale imposta
è variabile a seconda della lunghezza dell’unità da diporto (da un minimo di € 54,23 per unità
da diporto fino a 6 metri a un massimo di € 774,69 oltre 18 metri e, per le navi da diporto
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oltre 24 metri, € 3.873,43) .
2. Vi sono conseguenze fiscali nel caso dell’acquisto di un’unità da diporto da parte di
una persona giuridica con godimento personale o familiare di tale unità da parte dei
soci o associati?
In Italia si verifica in tal caso l’indeducibilità dell’I.V.A. pagata al fornitore qualora la
prestazione resa dalla persona giuridica a soci o associati e a loro familiari sia gratuita o per
un corrispettivo inferiore al valore di mercato, e ciò anche se tale risultato è conseguito
attraverso la partecipazione delle dette persone fisiche ad associazioni o altre
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organizzazioni .
3. Quale è il regime I.V.A. del contratto di locazione finanziaria (leasing)?
In Italia l’I.V.A. sui canoni di leasing dovuti a società di leasing italiane si applica solo in
relazione all’utilizzo di tale unità nelle acque territoriali della UE. Riduzione forfetaria del
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canone di leasing secondo la seguente tabella :
TIPOLOGIA
unità a motore o a vela di lunghezza superiore a 24 metri
unità a vela di lunghezza tra i 20,01 ed i 24,00 metri
ed unità a motore di lunghezza tra i 16,01 e i 24 metri
unità a vela di lunghezza tra i 10,01 ed i 20 metri
ed unità a motore di lunghezza tra i 12,01 e i 16 metri
unità a vela di lunghezza fino a 10 metri
ed unità a motore di lunghezza tra i 7,51 e i 12 metri
se iscritte nel registro imbarcazioni
unità a motore di lunghezza fino a 7,50 metri
se iscritte nel registro imbarcazioni
unità abilitate solo alla navigazione
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Art. 4, comma 1, D.P.R. 633/1972.
Art. 16 D.P.R. 633/1972.
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Art. 7 D.P.R. 131/1986, Tariffa, parte I.
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Art. 4, comma 5, lett. a).
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Art. 7, comma 3, lett. f) e Circ. Min. 7.06.2002 n. 49.
% CANONE
SOGGETTO AD I.V.A.
CARICO
FISCALE EFFETTIVO
30%
6%
40%
8%
50%
10%
60%
12%
90%
100%
18%
20%
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4. Quale è il regime I.V.A. per l’acquisto di unità da diporto da parte della società di
leasing?
In Italia l’acquisto di unità da diporto è soggetto all’aliquota normale del 20%. Tuttavia gli
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acquisti di navi destinate all’esercizio di attività commerciali non sono imponibili ad I.V.A. .
5. Ai fini delle imposte dirette sulle persone fisiche il possesso di un’imbarcazione da
diporto è ufficialmente considerato indice di ricchezza?
In Italia è stato eliminato l’obbligo vigente in passato di indicare il possesso di unità da
diporto nella dichiarazione dei redditi.
6. L’uso privato di imbarcazioni da diporto di proprietà di persone giuridiche può dare
luogo a conseguenze fiscali?
In Italia il reddito prodotto dalle società da diporto utilizzate in tutto o in parte per uso privato
non deve essere inferiore al 3% del valore delle unità da diporto se i ricavi conseguiti sono
stati inferiori al 4% del valore stesso.
Tale presunzione può essere eliminata fornendo la prova di situazioni di carattere
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straordinario che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi presunti .
7. Per le unità da diporto utilizzate per locazione o noleggio può essere applicato un
regime di esonero da I.V.A. e da accise?
In Italia si è ritenuto che vi debba essere un trattamento fiscale agevolato soltanto nell’ipotesi
di noleggio e non anche in quella di locazione. Pertanto il rifornimento di prodotti petroliferi
può avvenire senza applicazione dell’I.V.A. e delle accise solo in caso di noleggio e non
anche in quello di locazione dell’unità stessa.
Per fruire dell’agevolazione occorre provare l’annotazione nei registri di iscrizione e sulla
licenza di navigazione dell’utilizzo dell’unità da diporto per finalità di noleggio. Inoltre è
necessario che siano assolti specifici adempimenti amministrativi e contabili previsti per
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l’imbarco di prodotti petroliferi agevolati tra cui la dotazione del “libretto di controllo” .
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Art. 8-bis D.P.R. 633/1972.
Art. 30, L. 23.12.1994 n. 724.
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Art. 8-bis D.P.R. 633/1972; Agenzia delle Dogane Circ. n. 7206/00 dell’8.2.2001; Agenzia delle Entrate
Ris. 21.3.2002 n. 94.
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8. Esistono altre agevolazioni per il noleggio di yacht per finalità turistiche?
In Italia è consentita l’iscrizione nel registro internazionale (registro per navi commerciali)
delle navi da diporto che abbiano uno scafo di lunghezza superiore a 24 metri, una stazza
lorda non superiore alle 1.000 tonnellate (chiamati yacht commerciali) e che siano adibite in
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navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche .
L’iscrizione nel registro internazionale comporta:
-
non imponibilità ad I.V.A. di tutte le operazioni relative agli yacht commerciali
(compreso
cessione,
locazione,
noleggio,
forniture
carburanti
e
altri
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beni,
manutenzione, riparazione, ecc.);
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-
l’esonero dell’accise sui prodotti petroliferi ;
-
riduzione dell’80% del reddito complessivo assoggettabile all’imposta sul reddito delle
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persone fisiche (IRPEF) e all’imposta sulle società (IRES) ;
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-
esclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ;
-
credito di imposta pari alle ritenute per lavoro dipendente che sarebbero dovute per il
personale di bordo11;
-
esonero dai contributi previdenziali ed assistenziali per il personale di bordo11.
9. Quale è il trattamento I.V.A. del contratto di ormeggio o locazione di un posto barca?
In Italia si applica l’I.V.A. con l’aliquota normale del 20%.
Tuttavia non si considera agire nell’esercizio di impresa la persona giuridica che sia
proprietaria del porto turistico e che stipuli contratti di ormeggio o di locazione con propri soci
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o familiari degli stessi senza alcun corrispettivo o con un corrispettivo inferiore al mercato .
In tali ipotesi diviene indeducibile tutta l’I.V.A. pagata dalla detta persona giuridica ai propri
fornitori.
10. È possibile l’acquisto della proprietà del posto barca sia pure nei limiti temporali
della concessione per la costruzione del porto turistico e quale è il relativo regime
I.V.A.?
In Italia si considera possibile acquistare la proprietà del posto barca se il costruttore e
gestore del porto turistico è titolare di un diritto di superficie concesso dal demanio marittimo.
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Art. 3, L. n. 172/2003.
Art. 8-bis, comma 1, lett. a).
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Agenzia delle Dogane, nota n. 7206/00 dell’8.2.2001.
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Art. 4, comma 2, D.L. n. 457/1997 convertito in L. n. 30/1998.
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Art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997.
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Art. 16 e art. 4, comma 5, lett. a) del D.P.R. 633/1972.
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In tale caso, secondo il codice civile, il titolare della proprietà del posto barca diviene il
gestore. Questi può quindi cederlo per un periodo non superiore a quello della concessione
ad eventuali terzi acquirenti.
La cessione della proprietà del posto barca è soggetta ad I.V.A. con l’aliquota normale del
20%. Se tuttavia la costruzione del porto turistico comporta la ristrutturazione urbanistica di
una intera area ed ove ciò sia riconosciuto dall’Ufficio Tecnico Comunale, è possibile
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applicare l’aliquota ridotta del 10% .
X:\U - V\UCINA\Regime fiscale italiano francese.doc
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Art. 127-quinquiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972.