la prassi illegittima della locazione con skipper
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la prassi illegittima della locazione con skipper
La voce del diportista LA PRASSI ILLEGITTIMA DELLA LOCAZIONE CON SKIPPER R ecentemente, la Capitaneria di Rimini ha posto al Ministero (Direzione generale per il trasporto marittimo) un interessante quesito sulla prassi della cosiddetta locazione con skipper. Il caso era il seguente: una società forniva ai clienti, oltre all’imbarcazione in locazione, una lista di skipper disponibili ad accompagnarli in mare per brevi uscite giornaliere. L’accompagnatore appariva come lavoratore autonomo (e non dipendente dalla società) ed emetteva fattura avente ad oggetto “prestazione di accompagnatore”. Come noto, la locazione è il contratto con cui il locatore si obbliga a cedere il godimento della barca ad altro soggetto per un certo periodo di tempo. Per condurre un’unità in locazione occorre solo la patente nautica qualora prevista per il tipo di navigazione intrapresa (oltre 6 miglia dalla costa) o per il tipo di motore installato (potenza superiore a 30 Kw). Esiste poi un altro tipo di contratto che è il noleggio. In questo caso, il noleggiante mette a disposizione di un soggetto la barca per un certo periodo insieme allo skipper. Il noleggiante rimane responsabile dell’unità, della sua navigazione e dello skipper. Lo skipper deve avere un titolo professionale per condurre la barca e non è sufficiente la patente nautica. Infine, negli ultimi tempi si stava diffondendo la “locazione con skipper”, mediante la quale l’azienda che svolge attività di locazione abbina al contratto di locazione dell’imbarcazione, la presenza a bordo di personale (a volte anche appartenente all’azienda stessa) che assume il comando dell’unità. Il Ministero si è espresso contro tale ultima pratica, perché la locazione con skipper consente di assumere il comando di un’unità da diporto senza il possesso del titolo professionale (previsto invece per le unità adibite a noleggio), nonché di sottrarre l’u- nità alle più severe regole di sicurezza previste per il noleggio. Già nel 2008 l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno si era espressa sull’utilizzo illegittimo del contratto di locazione con skipper, concludendo che tale forma contrattuale concretizzava, in effetti, un vero e proprio contratto di noleggio. Nel caso in esame con il quesito di Rimini, il Ministero ha individuato una tipologia contrattuale affine alla locazione con skipper, perché, seppure gli skipper non fossero direttamente dipendenti dalla società di locazione e regolarizzassero a parte il profilo fiscale, la scelta degli stessi era comunque suggerita dalla società e rimessa al suo gradimento. Per questi motivi, tale forma di locazione può ritenersi illegittima, essendo tesa ad eludere la normativa sui titoli professionali e rappresentando una forma di concorrenza sleale nei confronti delle società di noleggio. Aniello Raiola settembre-ottobre 2015 53