Questioni aperte

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Questioni aperte
Inchiesta
di Matthias Negri da Oleggio
speciale charter
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Questioni aperte
Chi è abilitato a intermediare il charter nautico? Chi a fare lo skipper? Quali
sono le garanzie per il cliente? Alcune delle numerose domande che nel nostro
Paese non hanno ancora trovato risposta. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.
T
utti sono d’accordo nel dire che il
noleggio è sicuramente una realtà
importante nel panorama della nautica
turistica del nostro paese sia per i flussi
interni che quelli che vengono dall’estero;
siamo però in difficoltà nell’identificare
un’interpretazione univoca della normativa che dovrebbe regolare questo settore.
Normativa peraltro ancora lacunosa e poco
chiara e non sempre di facile applicazione.
Sebbene al momento siamo in una situazione “reale” un poco paradossale in cui
“tutti possono vendere tutto” e le migliori
garanzie per il cliente sono, tutto sommato, quelle che ogni libero mercato può
esprimere attraverso fama, serietà, qua-
lità dei servizio più che “definizione” una
delle questioni maggiormente dibattute
resta sicuramente quella sul titolo necessario per potere esercitare la professione
di intermediario del charter nautico, questione che ha stimolato un dibattito che a
volte ha assunto toni accesi. Attenzione,
chi prende le barche direttamente dalla
società armatrice non ricade nel discorso
che stiamo per affrontare.
Sebbene con il DL 18/07/2005 n.171 sia
stato compiuto un notevole passo avanti
da parte del legislatore nazionale definendo la figura del “mediatore per le unità
da diporto”, il suo dettato, come afferma
Massimo Revello Presidente Isyba, «è
inapplicabile» infatti manca il quadro
normativo attraverso il quale le regioni
devono istituire questa figura, definendo
il ruolo e le modalità di iscrizione come
espresso nell’art. 50 di questo testo.
Infatti dal 2005 a oggi nessuna Regione
si è organizzata in questo senso.
Nella sostanza sono due le posizioni principali: chi sostiene che per esercitare l’intermediazione sia necessario il titolo di
“mediatore marittimo”, chi invece non lo
ritiene necessario, indicando semmai altri
titoli dell’ambito turistico soprattutto come
più idonei e utili al lavoro da svolgere.
Sia Isyba (Italian Ship Yacht Broker
Association) che Ainud (Associazione
Sotto, Francesco Di Manno (a destra) è
presidente di Ainud (Associazione Italiana Noleggio
Unità da Diporto) e titolare di TC Trading, mediatore
marittimo e armatore. Sostiene che il titolo di
mediatore marittimo è imprescindibile fino a quando
non verrà istituita un’adeguata figura di operatore
turistico nautico come sancito nel ‘Manifesto
politico-programmatico’ di Ainud
(disponibile sul sito dell’associazione).
Al centro, Marzia Nostini
vice presidente di Ainud, titolare di Verdeblu,
mediatore marittimo.
Antonio Barabino (primo da sinistra)
è presidente uscente Ainud e titolare
di Cruising Charter, armatore.
Sopra, Corrado di
Majo è presidente di
Aptn (Associazione
Professionisti Turismo
Nautico), titolare
di Equinoxe, tour
operator e agenzia
di viaggio.
Sostiene la
necessità di essere
tour operator per
svolgere attività di
turismo nautico.
È fondamentale
che l’attività di
intermediazione
nautica entri
nell’alveo dei prodotti
turistici.
e noleggio) sia un attività turistica. Una
scelta fatta dal legislatore per non aprire
un varco all’Iva ridotta al 10% prevista
per le attrezzature “alberghiere” e turistiche. In pratica affermare che la nautica
da diporto e turismo la proietterebbe in
un altro mondo fiscale anche se la renderebbe più coerente con le leggi dell’Unione
Europea. «Di fatto – fanno notare Masala
e di Majo - l’attività di intermediazione del
charter sempre di più si configura come
un’attività turistica piena in cui il cliente
richiede un pacchetto dove la barca non
è che uno degli elementi che lo compongono. Esso comprende spesso voli,
albergo e organizzazione del viaggio. Per
venderlo è necessario il titolo e la qualifica di tour operator o agenzia di viaggio,
che è la sola che per legge autorizzata a
farlo. Un TO inoltre è in grado, sempre
per la legge, di garantire un’adeguata
tutela del consumatore attraverso garanzie, fideiussioni e assicurazioni (come
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Italiana Noleggio Unità da Diporto) a
oggi sostengono che l’unico titolo valido
è quello di “mediatore marittimo” istituito con la legge 478/68 e poi estesa
al charter con la legge 50/71. Le qualifiche fornite da questo titolo sono specifiche per l’operatore professionale nel
settore dei noli, delle polizze di carico e
trasporti di merci della marina commerciale, «non sono così utili per chi opera
nel settore del charter - sostiene Marzia
Nostini, Vice Presidente Ainud - ma ciò
non di meno contribuiscono a dare una
cultura generale necessaria comunque
a chi opera nella nautica. Questa attività
è una professione seria è va esercitata
da chi ha il titolo per farlo ed è abilitato
ad occuparsi di nautica e di mare. Non
dimentichiamo poi le garanzie del Ruolo
che veglia sull’operato dei suoi iscritti e
contro il quale i clienti possono eventualmente rifarsi». «Il diritto alla provvigione
- sostiene Massimo Revello- spetta solo
a coloro che sono iscritti nei ruoli, chi è
mediatore abusivo è tenuto a restituirle
oltre ad essere passibile di sanzione
amministrativa e penale».
Di diversa opinione Corrado di Majo e
Guglielmo Masala, titolari di due tra i più
grossi intermediari del charter del mercato italiano, rispettivamente Presidente
e Vicepresidente dell’Aptn (Associazione
Professionisti Turismo Nautico) che
ritengono obsoleto il titolo di mediatore e soprattutto con scarse garanzie
per il cliente. Essi innanzitutto partono
dall’assunto che la grave mancanza del
dl. 18/07/2005 n.171 è di non prendere
minimamente in considerazione che il
charter (tecnicamente detto locazione
sancito dalla convenzione Vienna del ‘68
sul turismo e dal suo recepimento nazionale)». «Il TO o l’agenzia - dice Masala
- sono sottoposti allo stesso dovere
di garanzia della qualità e conoscenza
del prodotto che vendono, esattamente
come il mediatore marittimo. La qualifica
di “direttore tecnico” (n.d.r. necessaria
per essere un TO o un’agenzia) però, è
più utile a vendere prodotti turistici, la
conoscenza del prodotto charter deriva
dall’esperienza dell’operatore, non dal
suo titolo, dato che né l’esame per direttore tecnico né quello per mediatore
marittimo spiegano come selezionare
un armatore o consigliare l’itinerario al
cliente». Chi non ama le vacanze fai da
te poi, preferisce che questa gli sia venduta e garantita da un unico soggetto,
contro cui eventualmente rifarsi in caso
qualcosa vada storto. Non, invece, avere
a che fare con una pluralità di soggetti
ognuno dei quali fornisce solo un pezzo
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senza dare garanzie complessive. Non
dimentichiamoci poi, che per legge il TO è
coperto dal fondo di garanzia nazionale e
da una serie di assicurazioni obbligatorie,
per attivare le quali è richiesta una certa
solidità finanziaria. E vero comunque che
ormai la maggior parte degli intermediari
fa uso ed offre assicurazioni “volontarie” a tutela del cliente, della sua salute
e contro la eventuale mancata consegna
dell’imbarcazione.
Sebbene i vari soggetti rappresentativi
del charter non riescano per ora a parlare con un’unica voce, a noi sembra che
le loro posizioni non siano distanti: tutti
infatti auspicano la nascita di una figura
specifica che possa soddisfare appieno le
esigenze del comparto del turismo nautico, che appunto a detta di tutti si configura sempre di più come attività turistica
prima di qualunque altra cosa. Che fare?
Sarebbe a nostro avviso il momento
di allestire un tavolo unico che riesca a
esprimere una figura che possa concretamente aiutare il mercato a evolversi
verso nuove dimensioni.
L’altra questione ancora aperta e di ben
più grave impatto potenziale verso il
Le parole chiave
Armatore Figura professionale che con una società iscritta alla camera di commercio possiede
o gestisce in esclusiva imbarcazioni adibite a locazione o noleggio. Può vendere direttamente al
cliente la sua flotta, ma per trattare le altre, succede, dovrebbe avere altri titoli.
Intermediario – Agente Figura professionale che nel charter si occupa di intermediare
imbarcazioni fornitegli da armatori. La dicitura intermediario è generale come anche quella
impropria di agente, che in questo caso non ha a che vedere con l’agenzia di viaggio. In generale si
tratta di operatori che sono iscritti alla Camera di Commercio con definizioni generiche.
Mediatore marittimo Titolo riconosciuto dalla legge come abilitato all’intermediazione di noli
nautici e anche quello di locazione e noleggio del diporto nautico. Si dovrebbero definire “broker”,
parola che in inglese è generica, solo i mediatori marittimi. Ci sono alcuni operatori che per tutelare se
stessi e i clienti sono sia mediatori marittimi sia tour operator o agenti di viaggio.
Tour operator Operatore turistico che può esercitare solo con il titolo di “direttore tecnico”
autorizzato alla vendita di voli aerei e prodotti turistici, può confezionare e vendere pacchetti viaggio.
Agenzia di viaggio Operatore turistico che può esercitare solo con il titolo di “direttore
tecnico” autorizzato alla vendita di voli aerei, prodotti turistici e all’intermediazione di pacchetti
viaggio forniti dai TO. Le fideiussioni richieste per svolgere quest’attività sono più basse di quelle
richieste a un TO.
Iscrizione alla camera di commercio La descrizione della iscrizione può aiutare a
definire la famiglia dell’operatore. Infatti solo chi ha titoli specifici può usarli in questa pratica e tutti
gli altri finiscono per usare definizioni generiche. Un’iscrizione è comunque necessaria per tutti i
soggetti che si occupano di intermediazione.
Locazione E’ il contratto con il quale si loca un’imbarcazione per utilizzarla per un periodo
definito e non include equipaggio, che si può richiedere a parte. Viene descritta genericamente come
“bareboat” e l’equipaggio non solleva il conduttore (chi affitta) dalle sue responsabilità contrattuali.
Noleggio Chiamato anche “crew yacht”, è il contratto con quale viene messa a disposizione
un’imbarcazione con equipaggio dotata di tutto quanto necessario. In questo caso lo skipper/
comandante ha la responsabilità della conduzione.
Scuola vela Se non ha altri titoli (può capitare che oltre all’attività principale ci siano operatori
con più attività) la semplice scuola vela non può intermediare imbarcazioni, ma può organizzare
crociere scuola con un proprio istruttore a bordo.
Massimo Revello
Presidente di Isyba
(Italian Ship Yacht
Broker Association).
Sostiene che il
mediatore marittimo
è l’unico titolo
che abiliti alla
professione
di intermediario
del charter.
Sotto, Guglielmo Masala
vice presidente Aptn, titolare
di Mondovela, tour operator
e agenzia di viaggio.
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cliente è quella legata alle abilitazioni
richieste per il personale imbarcato sulle
imbarcazioni da diporto. La qualità di
queste persone incide in modo diretto
sulla sicurezza delle persone a bordo.
Il problemi sul tavolo sono di due tipi: il
primo riguarda l’accesso al titolo di personale di bordo di imbarcazioni adibite al
noleggio e alla locazione come sancito
dal DM 10 maggio 2005 n.121 che recepisce la convenzione internazionale Srcw
(Standard of Traning, Certification and
Watchkeeping for Seafarer), il quale è
di difficile conseguimento, come diremo
più avanti; il secondo invece riguarda il
titolo o abilitazione che dovrebbe avere lo
skipper della locazione, per venire riconosciuto nei contratti, dalle assicurazioni
e in ultima analisi per ridurre la responsabilità di chi lo ingaggia.
Per ottenere il titolo di ufficiale del diporto
il decreto prevede la navigazione certificata di 36 mesi su imbarcazioni adibite
alla locazione o al noleggio sotto la supervisione di un comandante, cosa quasi
impossibile dato che per accumulare un
tale periodo di noleggi servirebbero svariati anni: risultato, non esistono o quasi
skipper in regola con questa legge. La
gran parte delle imbarcazioni da noleggio
infatti imbarca equipaggi con titoli inglesi
o francesi proprio perché quello italiano è
impossibile da conseguire.
Per quanto riguarda lo skipper della
locazione, cioè quello che viene a bordo
quando si fa un “bareboat” (noleggio
senza equipaggio) la legge prevederebbe
che anche questo avesse una qualifica
professionale come quella descritta
sopra. È abbastanza evidente che se così
fosse avremmo una penuria di skipper e i
loro costi (ben più alti degli attuali) precluderebbero il charter a gran parte dei suoi
utenti odierni. Ad oggi, quindi lo skipper
della locazione viene pagato nel 90%
dei casi in nero dal cliente direttamente
all’imbarco e non allevia le responsabilità
civili dell’intestatario del contratto che talvolta è chiamato a essere responsabile di
decisioni che non ha preso e che non è in
grado di valutare.
Michele Costabile titolare del portale
Yachts.it, osservatorio del settore che
raccoglie buona parte del mercato, fa
notare come l’errore di fondo del legislatore sia l’assimilazione del diporto alla
marina mercantile e non al turismo. Non
ha senso, fa notare Costabile, che lo skip-
Michele Costabile è titolare di
Yachts.it uno dei maggiori portali
italiani dedicati al charter sia
per servizi al consumatore che ai
professionisti. Da poco ha creato
anche Marineria.it specifico
per trovare equipaggi o
cercare imbarchi.
per della locazione debba avere le qualifiche di un capitano di lungo corso per
una nave da 300 tonnellate. Ma sembra
che non ci sia verso: la bozza per creare
una figura intermedia di accesso detto
“Marinaio Specializzato”, sul tavolo del
Ministero dei Trasporti e proposta dal
Collegio nazionale dei capitani, prevede
comunque 18 mesi di pratica certificata,
cosa che non ha molto senso per una
figura che dovrebbe essere la prima di
ingresso alla professione.
Con questo nessuno vuole sostenere
che non siano necessarie delle competenze specifiche per questa figura, ma
che siano adeguate al ruolo che deve
ricoprire (lo skipperaggio di imbarcazioni fino a un massimo di 16/18 metri).
Su questo punto tutte le associazioni
citate convergono nel sostenere che è
necessaria una figura di “comandante”
per la locazione il cui titolo sia accessi-
bile in maniera umana, con la possibilità
di certificare i giorni di navigazione tramite dichiarazioni degli operatori.
La sensazione generale è che da parte
di chi ci governa ci sia sempre stata
una grande ignoranza e indifferenza
sulle esigenze del diporto nautico sia in
termini di strutture (porti innanzitutto)
cronicamente insufficienti sia in termini
di comprensione di cosa è, e quali sono
le esigenze di un comparto che è costola
del sistema turistico nazionale, risultando quindi riduttivo volerlo inquadrare
esclusivamente nelle competenze del
Ministero dei Trasporti.