Questioni aperte
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Questioni aperte
Inchiesta di Matthias Negri da Oleggio speciale charter 42 Questioni aperte Chi è abilitato a intermediare il charter nautico? Chi a fare lo skipper? Quali sono le garanzie per il cliente? Alcune delle numerose domande che nel nostro Paese non hanno ancora trovato risposta. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. T utti sono d’accordo nel dire che il noleggio è sicuramente una realtà importante nel panorama della nautica turistica del nostro paese sia per i flussi interni che quelli che vengono dall’estero; siamo però in difficoltà nell’identificare un’interpretazione univoca della normativa che dovrebbe regolare questo settore. Normativa peraltro ancora lacunosa e poco chiara e non sempre di facile applicazione. Sebbene al momento siamo in una situazione “reale” un poco paradossale in cui “tutti possono vendere tutto” e le migliori garanzie per il cliente sono, tutto sommato, quelle che ogni libero mercato può esprimere attraverso fama, serietà, qua- lità dei servizio più che “definizione” una delle questioni maggiormente dibattute resta sicuramente quella sul titolo necessario per potere esercitare la professione di intermediario del charter nautico, questione che ha stimolato un dibattito che a volte ha assunto toni accesi. Attenzione, chi prende le barche direttamente dalla società armatrice non ricade nel discorso che stiamo per affrontare. Sebbene con il DL 18/07/2005 n.171 sia stato compiuto un notevole passo avanti da parte del legislatore nazionale definendo la figura del “mediatore per le unità da diporto”, il suo dettato, come afferma Massimo Revello Presidente Isyba, «è inapplicabile» infatti manca il quadro normativo attraverso il quale le regioni devono istituire questa figura, definendo il ruolo e le modalità di iscrizione come espresso nell’art. 50 di questo testo. Infatti dal 2005 a oggi nessuna Regione si è organizzata in questo senso. Nella sostanza sono due le posizioni principali: chi sostiene che per esercitare l’intermediazione sia necessario il titolo di “mediatore marittimo”, chi invece non lo ritiene necessario, indicando semmai altri titoli dell’ambito turistico soprattutto come più idonei e utili al lavoro da svolgere. Sia Isyba (Italian Ship Yacht Broker Association) che Ainud (Associazione Sotto, Francesco Di Manno (a destra) è presidente di Ainud (Associazione Italiana Noleggio Unità da Diporto) e titolare di TC Trading, mediatore marittimo e armatore. Sostiene che il titolo di mediatore marittimo è imprescindibile fino a quando non verrà istituita un’adeguata figura di operatore turistico nautico come sancito nel ‘Manifesto politico-programmatico’ di Ainud (disponibile sul sito dell’associazione). Al centro, Marzia Nostini vice presidente di Ainud, titolare di Verdeblu, mediatore marittimo. Antonio Barabino (primo da sinistra) è presidente uscente Ainud e titolare di Cruising Charter, armatore. Sopra, Corrado di Majo è presidente di Aptn (Associazione Professionisti Turismo Nautico), titolare di Equinoxe, tour operator e agenzia di viaggio. Sostiene la necessità di essere tour operator per svolgere attività di turismo nautico. È fondamentale che l’attività di intermediazione nautica entri nell’alveo dei prodotti turistici. e noleggio) sia un attività turistica. Una scelta fatta dal legislatore per non aprire un varco all’Iva ridotta al 10% prevista per le attrezzature “alberghiere” e turistiche. In pratica affermare che la nautica da diporto e turismo la proietterebbe in un altro mondo fiscale anche se la renderebbe più coerente con le leggi dell’Unione Europea. «Di fatto – fanno notare Masala e di Majo - l’attività di intermediazione del charter sempre di più si configura come un’attività turistica piena in cui il cliente richiede un pacchetto dove la barca non è che uno degli elementi che lo compongono. Esso comprende spesso voli, albergo e organizzazione del viaggio. Per venderlo è necessario il titolo e la qualifica di tour operator o agenzia di viaggio, che è la sola che per legge autorizzata a farlo. Un TO inoltre è in grado, sempre per la legge, di garantire un’adeguata tutela del consumatore attraverso garanzie, fideiussioni e assicurazioni (come 43 speciale charter Italiana Noleggio Unità da Diporto) a oggi sostengono che l’unico titolo valido è quello di “mediatore marittimo” istituito con la legge 478/68 e poi estesa al charter con la legge 50/71. Le qualifiche fornite da questo titolo sono specifiche per l’operatore professionale nel settore dei noli, delle polizze di carico e trasporti di merci della marina commerciale, «non sono così utili per chi opera nel settore del charter - sostiene Marzia Nostini, Vice Presidente Ainud - ma ciò non di meno contribuiscono a dare una cultura generale necessaria comunque a chi opera nella nautica. Questa attività è una professione seria è va esercitata da chi ha il titolo per farlo ed è abilitato ad occuparsi di nautica e di mare. Non dimentichiamo poi le garanzie del Ruolo che veglia sull’operato dei suoi iscritti e contro il quale i clienti possono eventualmente rifarsi». «Il diritto alla provvigione - sostiene Massimo Revello- spetta solo a coloro che sono iscritti nei ruoli, chi è mediatore abusivo è tenuto a restituirle oltre ad essere passibile di sanzione amministrativa e penale». Di diversa opinione Corrado di Majo e Guglielmo Masala, titolari di due tra i più grossi intermediari del charter del mercato italiano, rispettivamente Presidente e Vicepresidente dell’Aptn (Associazione Professionisti Turismo Nautico) che ritengono obsoleto il titolo di mediatore e soprattutto con scarse garanzie per il cliente. Essi innanzitutto partono dall’assunto che la grave mancanza del dl. 18/07/2005 n.171 è di non prendere minimamente in considerazione che il charter (tecnicamente detto locazione sancito dalla convenzione Vienna del ‘68 sul turismo e dal suo recepimento nazionale)». «Il TO o l’agenzia - dice Masala - sono sottoposti allo stesso dovere di garanzia della qualità e conoscenza del prodotto che vendono, esattamente come il mediatore marittimo. La qualifica di “direttore tecnico” (n.d.r. necessaria per essere un TO o un’agenzia) però, è più utile a vendere prodotti turistici, la conoscenza del prodotto charter deriva dall’esperienza dell’operatore, non dal suo titolo, dato che né l’esame per direttore tecnico né quello per mediatore marittimo spiegano come selezionare un armatore o consigliare l’itinerario al cliente». Chi non ama le vacanze fai da te poi, preferisce che questa gli sia venduta e garantita da un unico soggetto, contro cui eventualmente rifarsi in caso qualcosa vada storto. Non, invece, avere a che fare con una pluralità di soggetti ognuno dei quali fornisce solo un pezzo Inchiesta speciale charter 44 senza dare garanzie complessive. Non dimentichiamoci poi, che per legge il TO è coperto dal fondo di garanzia nazionale e da una serie di assicurazioni obbligatorie, per attivare le quali è richiesta una certa solidità finanziaria. E vero comunque che ormai la maggior parte degli intermediari fa uso ed offre assicurazioni “volontarie” a tutela del cliente, della sua salute e contro la eventuale mancata consegna dell’imbarcazione. Sebbene i vari soggetti rappresentativi del charter non riescano per ora a parlare con un’unica voce, a noi sembra che le loro posizioni non siano distanti: tutti infatti auspicano la nascita di una figura specifica che possa soddisfare appieno le esigenze del comparto del turismo nautico, che appunto a detta di tutti si configura sempre di più come attività turistica prima di qualunque altra cosa. Che fare? Sarebbe a nostro avviso il momento di allestire un tavolo unico che riesca a esprimere una figura che possa concretamente aiutare il mercato a evolversi verso nuove dimensioni. L’altra questione ancora aperta e di ben più grave impatto potenziale verso il Le parole chiave Armatore Figura professionale che con una società iscritta alla camera di commercio possiede o gestisce in esclusiva imbarcazioni adibite a locazione o noleggio. Può vendere direttamente al cliente la sua flotta, ma per trattare le altre, succede, dovrebbe avere altri titoli. Intermediario – Agente Figura professionale che nel charter si occupa di intermediare imbarcazioni fornitegli da armatori. La dicitura intermediario è generale come anche quella impropria di agente, che in questo caso non ha a che vedere con l’agenzia di viaggio. In generale si tratta di operatori che sono iscritti alla Camera di Commercio con definizioni generiche. Mediatore marittimo Titolo riconosciuto dalla legge come abilitato all’intermediazione di noli nautici e anche quello di locazione e noleggio del diporto nautico. Si dovrebbero definire “broker”, parola che in inglese è generica, solo i mediatori marittimi. Ci sono alcuni operatori che per tutelare se stessi e i clienti sono sia mediatori marittimi sia tour operator o agenti di viaggio. Tour operator Operatore turistico che può esercitare solo con il titolo di “direttore tecnico” autorizzato alla vendita di voli aerei e prodotti turistici, può confezionare e vendere pacchetti viaggio. Agenzia di viaggio Operatore turistico che può esercitare solo con il titolo di “direttore tecnico” autorizzato alla vendita di voli aerei, prodotti turistici e all’intermediazione di pacchetti viaggio forniti dai TO. Le fideiussioni richieste per svolgere quest’attività sono più basse di quelle richieste a un TO. Iscrizione alla camera di commercio La descrizione della iscrizione può aiutare a definire la famiglia dell’operatore. Infatti solo chi ha titoli specifici può usarli in questa pratica e tutti gli altri finiscono per usare definizioni generiche. Un’iscrizione è comunque necessaria per tutti i soggetti che si occupano di intermediazione. Locazione E’ il contratto con il quale si loca un’imbarcazione per utilizzarla per un periodo definito e non include equipaggio, che si può richiedere a parte. Viene descritta genericamente come “bareboat” e l’equipaggio non solleva il conduttore (chi affitta) dalle sue responsabilità contrattuali. Noleggio Chiamato anche “crew yacht”, è il contratto con quale viene messa a disposizione un’imbarcazione con equipaggio dotata di tutto quanto necessario. In questo caso lo skipper/ comandante ha la responsabilità della conduzione. Scuola vela Se non ha altri titoli (può capitare che oltre all’attività principale ci siano operatori con più attività) la semplice scuola vela non può intermediare imbarcazioni, ma può organizzare crociere scuola con un proprio istruttore a bordo. Massimo Revello Presidente di Isyba (Italian Ship Yacht Broker Association). Sostiene che il mediatore marittimo è l’unico titolo che abiliti alla professione di intermediario del charter. Sotto, Guglielmo Masala vice presidente Aptn, titolare di Mondovela, tour operator e agenzia di viaggio. 45 speciale charter cliente è quella legata alle abilitazioni richieste per il personale imbarcato sulle imbarcazioni da diporto. La qualità di queste persone incide in modo diretto sulla sicurezza delle persone a bordo. Il problemi sul tavolo sono di due tipi: il primo riguarda l’accesso al titolo di personale di bordo di imbarcazioni adibite al noleggio e alla locazione come sancito dal DM 10 maggio 2005 n.121 che recepisce la convenzione internazionale Srcw (Standard of Traning, Certification and Watchkeeping for Seafarer), il quale è di difficile conseguimento, come diremo più avanti; il secondo invece riguarda il titolo o abilitazione che dovrebbe avere lo skipper della locazione, per venire riconosciuto nei contratti, dalle assicurazioni e in ultima analisi per ridurre la responsabilità di chi lo ingaggia. Per ottenere il titolo di ufficiale del diporto il decreto prevede la navigazione certificata di 36 mesi su imbarcazioni adibite alla locazione o al noleggio sotto la supervisione di un comandante, cosa quasi impossibile dato che per accumulare un tale periodo di noleggi servirebbero svariati anni: risultato, non esistono o quasi skipper in regola con questa legge. La gran parte delle imbarcazioni da noleggio infatti imbarca equipaggi con titoli inglesi o francesi proprio perché quello italiano è impossibile da conseguire. Per quanto riguarda lo skipper della locazione, cioè quello che viene a bordo quando si fa un “bareboat” (noleggio senza equipaggio) la legge prevederebbe che anche questo avesse una qualifica professionale come quella descritta sopra. È abbastanza evidente che se così fosse avremmo una penuria di skipper e i loro costi (ben più alti degli attuali) precluderebbero il charter a gran parte dei suoi utenti odierni. Ad oggi, quindi lo skipper della locazione viene pagato nel 90% dei casi in nero dal cliente direttamente all’imbarco e non allevia le responsabilità civili dell’intestatario del contratto che talvolta è chiamato a essere responsabile di decisioni che non ha preso e che non è in grado di valutare. Michele Costabile titolare del portale Yachts.it, osservatorio del settore che raccoglie buona parte del mercato, fa notare come l’errore di fondo del legislatore sia l’assimilazione del diporto alla marina mercantile e non al turismo. Non ha senso, fa notare Costabile, che lo skip- Michele Costabile è titolare di Yachts.it uno dei maggiori portali italiani dedicati al charter sia per servizi al consumatore che ai professionisti. Da poco ha creato anche Marineria.it specifico per trovare equipaggi o cercare imbarchi. per della locazione debba avere le qualifiche di un capitano di lungo corso per una nave da 300 tonnellate. Ma sembra che non ci sia verso: la bozza per creare una figura intermedia di accesso detto “Marinaio Specializzato”, sul tavolo del Ministero dei Trasporti e proposta dal Collegio nazionale dei capitani, prevede comunque 18 mesi di pratica certificata, cosa che non ha molto senso per una figura che dovrebbe essere la prima di ingresso alla professione. Con questo nessuno vuole sostenere che non siano necessarie delle competenze specifiche per questa figura, ma che siano adeguate al ruolo che deve ricoprire (lo skipperaggio di imbarcazioni fino a un massimo di 16/18 metri). Su questo punto tutte le associazioni citate convergono nel sostenere che è necessaria una figura di “comandante” per la locazione il cui titolo sia accessi- bile in maniera umana, con la possibilità di certificare i giorni di navigazione tramite dichiarazioni degli operatori. La sensazione generale è che da parte di chi ci governa ci sia sempre stata una grande ignoranza e indifferenza sulle esigenze del diporto nautico sia in termini di strutture (porti innanzitutto) cronicamente insufficienti sia in termini di comprensione di cosa è, e quali sono le esigenze di un comparto che è costola del sistema turistico nazionale, risultando quindi riduttivo volerlo inquadrare esclusivamente nelle competenze del Ministero dei Trasporti.