CASSETTO: GIURIDICO

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CASSETTO: GIURIDICO
Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. II, 16 ottobre 2009, n. 22042
Contravvenzioni – Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare l’identità del
conducente – Cessione in comodato a terzi dell’autovettura.
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il
proprietario di un veicolo è obbligato a comunicare all’autorità amministrativa che gliene faccia
legittima richiesta, al fine di contestare un’infrazione, l’identità dei soggetti ai quali affida la
conduzione. A tale obbligo l’inosservanza del quale è sanzionata ai sensi dell’art. 180 cod. strada,
cui rinvia 1’art. 126 bis del medesimo codice, nella parte rimasta in vigore a seguito della sentenza
della Corte costituzionale n.27 del 2005- il proprietario può, però, sottrarsi legittimamente, in
quanto non in condizione di conoscere il nominativo del conducente dell’autovettura medesima, se
dimostra di avere ceduto in comodato l’autovettura a terzi, prima della commissione
dell’infrazione, con contratto regolarmente registrato e con l’assunzione dell’obbligo da parte del
comodatario di effettuate la comunicazione del nominativo dell’effettivo conducente in caso di
contestazione di infrazione.(Cass. Civ., sez. II, 16 ottobre 2009, n. 22042) [RIV-1004P322] - Artt.
126-bis, 180
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto il 7 maggio 2004 presso il G. di P. di Firenze, P. S. proponeva opposizione
avverso il verbale di accertamento 803040/172004 del 4 febbraio 2004 emesso dalla Polizia
Municipale di Firenze per violazione dell’art. 142 c.s., comma 9, commessa il 2 gennaio 2004 alle
ore 18,08, circolando la vettura di proprietà del ricorrente tg. CKO7OXE nel viale Etruria altezza
via Bibbiena direzione ingresso città in Firenze alla velocità di 91 Km./h superando di oltre 41
Km/h il limite consentito di 50 Km/h; infrazione accertata mediante rilevazione con autovelox
l04/C2 omologato con provvedimento del Ministero dei Lavori Pubblici 2483 del 10 novembre
1993.
L’infrazione veniva contestata al S. quale obbligato solidale e gli veniva comminata la sanzione
pecuniaria e quelle accessorie della decurtazione di 10 punti dalla patente nell’ipotesi di mancata
comunicazione dei dati identificativi dall’effettivo conducente del veicolo.
Il ricorrente chiedeva l’annullamento del verbale perché la violazione non gli era stata contestata
nell’immediatezza del fatto; perché il principio di solidarietà era invocabile relativamente alla
sanzione pecuniaria, non alla decurtazione dei punti dalla patente ed alla sua sospensione che
potevano farsi solo nei confronti del conducente; perché egli aveva perduto la disponibilità del
veicolo in quanto ceduto in noleggio il 9 dicembre 2003 alla P. Net S.r.l. con sede in Cagliari;
perché il giorno dell’infrazione si trovava a Madonna di Campiglio; circostanze tutte confermate da
documenti depositati.
Il Comune, costituitosi, contestava la domanda asserendo che l’accertamento era stato fatto con
Autovelox 104/C2 regolarmente omologato; e pertanto non era necessaria la contestazione
immediata; che il ricorrente non aveva comunicato entro 30 gg. dalla richiesta gli estremi
identificativi del conducente; che la legge presume che l’obbligato in solido non abbia nulla in
contrario all’utilizzo del veicolo da parte del trasgressore.
Il G.d.P. con sentenza 29 ottobre 2004 respingeva l’opposizione affermando che gli assunti del S.
risultavano discutibili e comunque infondati; che elemento assorbente dei vari rilievi ed eccezioni
sollevati dal ricorrente era il suo mancato ossequio alla richiesta da parte della polizia municipale di
comunicare il nominativo dell’effettivo conducente del veicolo al momento della infrazione
contestata.
Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il S..Resiste con controricorso il Comune di Firenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione:
1) l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per avere il G.d.P. nell’affermare che gli
assunti del S. erano discutibili e che la mancata comunicazione dell’effettivo conducente del
veicolo, era elemento assorbente, erroneamente omesso di tener conto: A) sia del contratto di
comodato 9 dicembre 2003 reg.to in pari data al n. 3368 in base al quale era possibile verificare che
l’autovettura era nella disponibilità della P.Net s.r.l. alla quale era stato trasferito anche l’obbligo
della comunicazione dei dati identificativi del conducente, come dimostrato dall’invio della nota 15
aprile 2004 dalla stessa società al comune di Firenze, cosicché l’omissione della comunicazione
doveva imputarsi alla suddetta società alla quale avrebbe dovuto essere applicata la sanzione di cui
all’art. 180 c.s., comma 8; B) sia dei documenti attestanti la presenza del ricorrente a Madonna di
Campiglio il giorno 2 gennaio 2004 alle ore 18,55 con conseguente impossibilità di essere presente
in Firenze alle ore 18,08;
2) la violazione di legge - per essere mancata la contestazione immediata dell’infrazione, dal
momento che l’accertamento automatico poteva essere utilizzato in sede fissa anche senza la
presenza degli organi di polizia stradale solo dopo il rinnovo dell’omologazione, e nella specie di
tale rinnovo per l’autovelox l04/C2, non sussiste prova con la conseguenza che la violazione
contestata è illegittima. il primo motivo di ricorso è fondato.
Il G.d.P., infatti, non ha preso in considerazione la documentazione prodotta dal ricorrente in
particolare il contratto di comodato 9 dicembre 2003 registrato in pari data in base al quale la
Porche Cayenne turbo tg. CKO7OXE di proprietà del ricorrente risultava concessa in uso gratuito
alla società P. Net s.r.l. alla quale era stato trasferito anche l’obbligo di comunicazione dei dati
identificativi del conducente.
La circostanza è rilevante perché se è vero che, ai fini dell’applicabilità del principio di solidarietà a
carico del ricorrente ex art. 196 c.s., comma 1, il rinvio all’art. 84 c.s., dello stesso codice pone a
carico del locatario la responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa;
mentre trattandosi nella specie di comodato gratuito, la norma speciale del c.s. prevale su quella
generale della L. n. 689 del 1981, art. 6, per cui il proprietario resta comunque solidalmente
obbligato verso la P.A. al pagamento della sanzione pecuniaria; nella specie, l’accertamento
dell’esistenza del comodato gratuito stipulato anteriormente al verificarsi dell’infrazione, e la prova
della entrata della autovettura nella disponibilità della P.Net s.r.l. a far data dal contratto, con
l’assunzione dell’obbligo da parte della suddetta società di effettuare la comunicazione del
nominativo dell’effettivo conducente del veicolo al momento dell’infrazione contestata, sono
circostanze rilevanti per dimostrare che il ricorrente al momento dell’infrazione, non si trovava alla
guida dell’autovettura, con la conseguenza che non sono a lui comminabili le sanzioni accessorie
della sospensione della patente e della decurtazione dei punti alla stessa; e ciò in forza della
sentenza n. 27 del 2005 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 126 bis nella parte in cui applica le suddette sanzioni accessorie al proprietario non
responsabile dell’infrazione.
Le suddette circostanze sono altresì rilevanti ai fini di escludere la sanzione pecuniaria ex art. 180
c.s., comma 8 cui rimanda l’art. 126 bis nella parte tuttora ritenuta in vigore dalla Corte
Costituzionale consentendo al ricorrente di dimostrare che non poteva conoscere il nominativo del
conducente dell’autovettura al momento dell’infrazione e che l’obbligo di comunicare tale
nominativo incombeva alla P.Net s.r.l. che se lo era espressamente assunto. Sussistendo, pertanto, il
vizio di motivazione dedotto con il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, la
sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro G.d.P. di Firenze, anche per la
liquidazione delle spese del presente giudizio.(Omissis). [RIV-1004P322] Artt. 126-bis, 180