Lezione del 24.1.2015 - Scuola di Specializzazione per le

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Lezione del 24.1.2015 - Scuola di Specializzazione per le
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
Anno Accademico 2014/2015
II Anno
Docente
Materia
Prof. Giovanni Diurni
Fondamenti del Diritto Europeo
- Lezione del
Ora
24 gennaio 2015
9.00/11.00
Argomento della lezione:
NEGOZIO FIDUCIARIO
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Negozio di Fiducia
Definizione
si ha negozio fiduciario quando un soggetto (c.d. fiduciante) trasferisce un
bene ad un altro (c.d. fiduciario) con l’obbligo di farne un uso determinato (ad es.
ritrasferirlo ad un terzo). Il negozio fiduciario si contraddistingue per l’eccedenza del mezzo
sullo scopo che si persegue. In definitiva, si assiste ad una limitazione obbligatoria (con
effetti meramente inter partes) di un più ampio effetto reale (opponibile ai terzi).
Natura giuridica
a) Teoria negativa
il contratto fiduciario non avrebbe rilevanza
giuridica alcuna,
essendo la fiducia un mero motivo ed, in quanto tale, irrilevante.
b) Teoria della causa fiduciae il contratto fiduciario si caratterizza per l’esistenza della c.d.
causa fiduciae, consistente nell’affidamento del fiduciante sulla lealtà del fiduciario. Il
negozio fiduciario sarebbe un comune negozio atipico, ammissibile ogni qual volta
persegua interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c.,Contra
ammettere
una causa
fiduciae significherebbe operare una inammissibile astrazione causale, nonché creare una
forma di proprietà priva dei suoi connotati tipici (perpetuità e libera disponibilità).
c) Teoria del fenomeno metagiurido
il contratto fiduciario andrebbe valutato alla luce della
realtà sociale e, in definitiva, non potrebbe essere inquadrato in un unico schema giuridico.
Contra
orientamento che pecca di astrattezza.
d) Teoria (preferibile) dei negozi collegiali
la fiducia si sostanzierebbe di un duplice
negozio: l’uno reale (efficace anche nei confronti dei terzi), l’altro obbligatorio, volto a
limitare gli effetti del primo (ad effetti inter partes). In caso di infedeltà del fiduciario
possono realizzarzi due ipotesi:
1) Il fiduciario trasferisce il bene a terzi
non essendo il pactum fiduciae opponibile ai
terzi, questi avranno validamente acquistato il bene. Spetta al fiduciante esclusivamente
una tutela risarcitoria.
2) Il fiduciario rifiuta il trasferimento, ma non ha alienato a terzi
ricorrere al rimedio ex art. 2932 c.c.
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il fiduciante potrà
Classificazioni
a) Fiducia cum creditore a cum amico
La fiducia cum creditore presuppone che il
fiduciario sia creditore del fiduciante (ha, infatti, funzione di garanzia). Il trasferimento
del bene avviene con la pattuizione che il bene ritornerà al fiduciante nel momento in cui
costui adempirà. La dottrina l’ammette sempre meno, essendo, sovente, in contrasto
col divieto di cui all’art. 2744 c.c. (patto commissorio). La fiducia cum amico può
assolvere alle finalità più svariate.
Serve, tuttavia generalemente, ad agevolare il potere di amministrazione conferito al
fiduciario.
b) Fiducia romanistica e fiducia germanica
La prima si caratteriza per il fatto che il
pactum fiduciae ha efficacia meramente obbligatoria non essendo opponibile ai terzi
(agli occhi dei quali unico e leggimo proprietario è solo il fudiciario). La seconda si
caratterizza per il fatto che al fiduciario è attribuito il diritto di esercitare in nome proprio
un diritto di cui resta titolare il fiduciante. Si assiste ad una scissione tra titolarità (del
fiduciante) e legittimazione (del fiduciario). Mentre nella prima il pactum fiduciae ha
effetti obbligatori, nella seconda ha effetti reali. Il nostro ordinamento conosce
esclusivamente la fiducia romanistica; non potrebbe riternersi ammissibile quella
germanica vigendo il principio della tipiciità dei diritti reali.
c) Fiducia dinamica e fiducia statica
La prima presuppone il trasferimento della
titolarità del bene, che manca nella seconda (essendo il fiduciario già proprietario del
bene sul quale si innesca la fiducia).
Figure
a) Disposizione fiduciaria testamentaria (art. 627 c.c.)
la prevalente dottrina considera
la fattispecie in esame sussumibile nello schema del negozio fiduciario, avendosi
l’attribuzione di un diritto reale per scopi più ristretti (il ritrasferimento ad altro
soggetto). Unica differenza degna di nota è la non coercibilità del pactum fiduciae,
spiegabile col fatto che la disposizione in esame sarebbe nulla per indeterminatezza del
beneficiario (art. 628 c.c.); se il fiduciario adempie si avrà, tuttavia, soluti retentio, in
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quanto si versa in una ipotesi di adempimento di obbligazione naturale.
b) Contratto estimatorio
Nonostante alcuni autori lo considerino un contratto
fiduciario, è prevalente l’orientamento opposto (la fiducia è caratterizzata da uno scopo
indiretto, non realizzabile con un contratto tipico, quale è il contratto estimatorio che
tende al perseguimento di finalità dirette e predeterminate)
c) Patto di retrovendita
è, pacificamente, ritenuto un preliminare unilaterale nel
quale si ritrovano i caratteri del negozio fiduciario (l’acquirente è titolare di un
diritto reale limitato da un vincolo obbligatorio nascente dal patto).
d) Negozio simulato
nel negozio fiduciario si ha collegamento tra due negozi,
entrambi voluti. Nella simulazione relativa è voluto il negozio interno, ma non
quello esterno. Le parti quindi, vogliono che appaia un negozio fittizio.
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