3 Assunzioni agevolate
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3 Assunzioni agevolate
Agevolazioni per l’impresa che deve assumere La normativa prevede numerose agevolazioni per l’assunzione di particolari categorie di lavoratori. Le agevolazioni più rilevanti sono le seguenti: - Contratto di apprendistato Contratto di inserimento Lavoratori in mobilità Lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi o in CIGS da uguale periodo Lavoratori in CIGS da 3 mesi di aziende in CIGS da almeno 6 mesi Contratti di reinserimento Lavoratori assunti dopo l’esperienza delle borse‐lavoro Lavoratori disabili Profughi Reimpiego dei dirigenti Assunzioni a tempo parziale ed indeterminato Ricerca scientifica Tirocini estivi di orientamento Alcuni esempi Assunzioni di lavoratori in mobilità Tipo di assunzione ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO MAX 12 MESI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO Minori versamenti contributivi Sgravio pari a quello previsto per gli apprendisti per 18 MESI. Sgravio pari a quello previsto per gli apprendisti per la durata del contratto. Sgravio pari a quello previsto per gli apprendisti prolungato per ULTERIORI 12 MESI. Ulteriore premio A cui si aggiunge il 50% DELL'INDENNITA' DI MOBILITA' CHE SAREBBE STATA CORRISPOSTA AL LAVORATORE per 12 mesi se lavoratore <50 anni, per 24 mesi se lavoratore >50 anni. Nessuno A cui si aggiunge il 50% DELL'INDENNITA' CHE SAREBBE STATA CORRISPOSTA AL LAVORATORE per 12 mesi se lavoratore <50 anni, per 24 mesi se lavoratore >50 anni. Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi in aziende beneficiarie di CIG da almeno 6 mesi ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO Sgravio pari a quello previsto per gli apprendisti per 12 MESI. A cui si aggiunge il 50% DELL'INDENNITA' CHE SAREBBE SPETTATA AL LAVORATORE per un periodo che varia da 9 a 21 mesi. Lavoratori in CIGS (o disoccupati) da almeno 24 mesi Tipo di assunzione ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO Minori versamenti contributivi Sgravio del 50% sul versamento dei contributi Ulteriore premio Nessuno Contratto di inserimento • Giovani tra i 18 e i 29 anni • Soggetti in condizioni di svantaggio sociale quali: ‐ disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni; ‐ lavoratori che vogliano riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni; ‐ lavoratori con più di 50 anni rimasti disoccupati; ‐ persone affette da grave handicap fisico, mentale o psichico; ‐ donne residenti in zone svantaggiate (cioè ad alto tasso di disoccupazione femminile). Durata del contratto: compresa tra i 9 e i 18 mesi Agevolazioni: • Riduzione contributiva generalizzata nella misura del 25%, con l’eccezione dei contratti che interessino i giovani dai 18 ai 29 anni. • Sgravio contributivo nella misura del 25% in caso di assunzione dei donne • Applicazione, se più favorevoli, delle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati. In particolare, possono stipulare il contratto di inserimento quei lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi del trattamento speciale di disoccupazione e quelli che fruiscono del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. Apprendistato Dal punto di vista previdenziale a partire dal 1 gennaio 2007, con effetto sui periodi contributivi maturati a partire da tale data, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per i datori di lavoro con meno di nove dipendenti (o pari a nove) l'aliquota è ulteriormente ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto nelle seguenti misure: 1,5% della retribuzione imponibile nei periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto; 3% della retribuzione imponibile nei periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto; 10% della retribuzione imponibile nei periodi contributivi maturati negli anni successivi al secondo. In caso di trasformazione a tempo indeterminato il beneficio si protrae per altri dodici mesi. L'erogazione degli sgravi previdenziali è subordinata all'effettivo verificarsi della formazione “formale” (aziendale o extra aziendale). In caso di inadempimento rispetto ad essa, il datore di lavoro è tenuto a liquidare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. Dal punto di vista fiscale il costo del lavoro dell'apprendista si deduce dalla base imponibile su cui si calcola l'Irap. Possibilità di assunzione a tempo determinato di un lavoratore in CIGS Il lavoratore in CIGS può svolgere lavori a tempo determinato presso altre aziende (o lavoro autonomo) ed al termine rientrare in CIGS godendone tutti i benefici fino alla sua naturale scadenza. E’ però necessario che il lavoratore dia preventiva comunicazione alla propria sede Inps, in caso contrario perde il diritto all’integrazione salariale. In caso di comunicazione preventiva il pagamento viene soltanto sospeso per tutta la durata dell’attività lavorativa. In alcuni casi è prevista la possibilità di cumulare parzialmente l’integrazione salariale con la retribuzione ricavata da un successivo rapporto di lavoro. In particolare, se la retribuzione ricavata dal nuovo rapporto di lavoro dipendente è inferiore all’integrazione salariale (riferita ad un lavoro dipendente a tempo pieno), il lavoratore riceverà una quota di integrazione pari alla differenza tra i due importi (incumulabilità relativa). Se l’integrazione salariale deriva da un rapporto di lavoro a tempo parziale e il nuovo lavoro dipendente è a tempo pieno, l’incumulabilità sarà totale (ciò significa che non percepirà l’importo della CIG). Sarà relativa, invece, se anche il successivo lavoro è a tempo parziale e la retribuzione ricevuta è inferiore all’importo dell’integrazione salariale; sarà interamente cumulabile se la nuova attività part‐time si svolge in orari diversi da quella sospesa. Anche il reddito da lavoro autonomo può essere cumulato parzialmente con l’integrazione salariale. Infine, il lavoratore in CIGS perde il diritto all’integrazione nel caso in cui rifiuti un’offerta di lavoro nella pubblica amministrazione senza giustificato motivo oppure rifiuti di frequentare corsi di formazione e aggiornamento.