3 Assunzioni agevolate

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3 Assunzioni agevolate
Agevolazioni per l’impresa che deve assumere
La normativa prevede numerose agevolazioni per l’assunzione di particolari categorie di
lavoratori. Le agevolazioni più rilevanti sono le seguenti:
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Contratto di apprendistato
Contratto di inserimento
Lavoratori in mobilità
Lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi o in CIGS da uguale periodo
Lavoratori in CIGS da 3 mesi di aziende in CIGS da almeno 6 mesi
Contratti di reinserimento
Lavoratori assunti dopo l’esperienza delle borse‐lavoro
Lavoratori disabili
Profughi
Reimpiego dei dirigenti
Assunzioni a tempo parziale ed indeterminato
Ricerca scientifica
Tirocini estivi di orientamento
Alcuni esempi
Assunzioni di lavoratori in mobilità
Tipo di assunzione
ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO
ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO MAX 12
MESI
TRASFORMAZIONE A
TEMPO
INDETERMINATO
Minori versamenti
contributivi
Sgravio pari a quello previsto
per gli apprendisti per 18
MESI.
Sgravio pari a quello previsto
per gli apprendisti per la
durata del contratto.
Sgravio pari a quello previsto
per gli apprendisti
prolungato per ULTERIORI
12 MESI.
Ulteriore premio
A cui si aggiunge il 50%
DELL'INDENNITA' DI MOBILITA'
CHE SAREBBE STATA
CORRISPOSTA AL LAVORATORE
per 12 mesi se lavoratore <50 anni,
per 24 mesi se lavoratore >50 anni.
Nessuno
A cui si aggiunge il 50%
DELL'INDENNITA' CHE SAREBBE
STATA CORRISPOSTA AL
LAVORATORE per 12 mesi se
lavoratore <50 anni,
per 24 mesi se lavoratore >50 anni.
Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi in aziende beneficiarie di CIG da almeno 6
mesi
ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO
Sgravio pari a quello previsto
per gli apprendisti per 12
MESI.
A cui si aggiunge il 50%
DELL'INDENNITA' CHE SAREBBE
SPETTATA AL LAVORATORE per un
periodo che varia da 9 a 21 mesi.
Lavoratori in CIGS (o disoccupati) da almeno 24 mesi
Tipo di assunzione
ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO
Minori versamenti
contributivi
Sgravio del 50% sul
versamento dei contributi
Ulteriore premio
Nessuno
Contratto di inserimento
• Giovani tra i 18 e i 29 anni
• Soggetti in condizioni di svantaggio sociale quali:
‐ disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni;
‐ lavoratori che vogliano riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno
2 anni;
‐ lavoratori con più di 50 anni rimasti disoccupati;
‐ persone affette da grave handicap fisico, mentale o psichico;
‐ donne residenti in zone svantaggiate (cioè ad alto tasso di disoccupazione femminile).
Durata del contratto: compresa tra i 9 e i 18 mesi
Agevolazioni:
• Riduzione contributiva generalizzata nella misura del 25%, con l’eccezione dei contratti che
interessino i giovani dai 18 ai 29 anni.
• Sgravio contributivo nella misura del 25% in caso di assunzione dei donne
• Applicazione, se più favorevoli, delle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio
1991, n. 223, in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati. In
particolare, possono stipulare il contratto di inserimento quei lavoratori che fruiscono da
almeno dodici mesi del trattamento speciale di disoccupazione e quelli che fruiscono del
trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
Apprendistato
Dal punto di vista previdenziale a partire dal 1 gennaio 2007, con effetto sui periodi contributivi
maturati a partire da tale data, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti
artigiani e non artigiani è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Per i datori di lavoro con meno di nove dipendenti (o pari a nove) l'aliquota è ulteriormente
ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto nelle seguenti misure:
1,5% della retribuzione imponibile nei periodi contributivi maturati nel primo anno di
contratto;
3% della retribuzione imponibile nei periodi contributivi maturati nel secondo anno di
contratto;
10% della retribuzione imponibile nei periodi contributivi maturati negli anni successivi al
secondo.
In caso di trasformazione a tempo indeterminato il beneficio si protrae per altri dodici mesi.
L'erogazione degli sgravi previdenziali è subordinata all'effettivo verificarsi della formazione
“formale” (aziendale o extra aziendale). In caso di inadempimento rispetto ad essa, il datore di
lavoro è tenuto a liquidare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con
riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal
lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento.
Dal punto di vista fiscale il costo del lavoro dell'apprendista si deduce dalla base imponibile su
cui si calcola l'Irap.
Possibilità di assunzione a tempo determinato di un lavoratore in CIGS
Il lavoratore in CIGS può svolgere lavori a tempo determinato presso altre aziende (o
lavoro autonomo) ed al termine rientrare in CIGS godendone tutti i benefici fino alla sua
naturale scadenza.
E’ però necessario che il lavoratore dia preventiva comunicazione alla propria sede Inps,
in caso contrario perde il diritto all’integrazione salariale.
In caso di comunicazione preventiva il pagamento viene soltanto sospeso per tutta la
durata dell’attività lavorativa. In alcuni casi è prevista la possibilità di cumulare
parzialmente l’integrazione salariale con la retribuzione ricavata da un successivo
rapporto di lavoro. In particolare, se la retribuzione ricavata dal nuovo rapporto di
lavoro dipendente è inferiore all’integrazione salariale (riferita ad un lavoro dipendente
a tempo pieno), il lavoratore riceverà una quota di integrazione pari alla differenza tra i
due importi (incumulabilità relativa). Se l’integrazione salariale deriva da un rapporto di
lavoro a tempo parziale e il nuovo lavoro dipendente è a tempo pieno, l’incumulabilità
sarà totale (ciò significa che non percepirà l’importo della CIG). Sarà relativa, invece, se
anche il successivo lavoro è a tempo parziale e la retribuzione ricevuta è inferiore
all’importo dell’integrazione salariale; sarà interamente cumulabile se la nuova attività
part‐time si svolge in orari diversi da quella sospesa. Anche il reddito da lavoro
autonomo può essere cumulato parzialmente con l’integrazione salariale.
Infine, il lavoratore in CIGS perde il diritto all’integrazione nel caso in cui rifiuti
un’offerta di lavoro nella pubblica amministrazione senza giustificato motivo oppure
rifiuti di frequentare corsi di formazione e aggiornamento.