Documento di sintesi - Associazione Industriale Bresciana

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Documento di sintesi - Associazione Industriale Bresciana
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”
1. TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
A. DISPOSIZIONI GENERALI VALIDE PER CIGO E CIGS
 LAVORATORI BENEFICIARI
- nell’ottica dell’universalizzazione delle tutele, si amplia il campo di applicazione soggettivo della
normativa sulla cassa integrazione, che viene estesa ai lavoratori assunti con contratto di
apprendistato professionalizzante. Correlativamente, per tali apprendisti viene esteso l’obbligo
contributivo previsto per le integrazioni salariali di cui sono destinatari.
- in particolare, gli apprendisti professionalizzanti sono destinatari:


esclusivamente della CIGO, se occupati presso azienda che rientra nel campo di
applicazione della CIGO e della CIGS, o della sola CIGO
esclusivamente della CIGS, limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale, se
occupati presso impresa che rientra nel campo di applicazione della sola CIGS.
- alla ripresa dell’attività lavorativa il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente
all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite per sospensione o riduzione dell’orario di
lavoro.
- restano, inoltre, destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori con qualifica di
operaio, intermedio, impiegato e quadro. È confermata l’esclusione dei dirigenti e dei lavoratori
a domicilio.
 REQUISITI SOGGETTIVI
- per il diritto ai trattamenti, il lavoratore deve possedere un’anzianità di effettivo lavoro, presso
l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, pari ad almeno 90 giorni alla data di
presentazione della domanda di concessione. Tale condizione è richiesta sia per la CIGO che
per la CIGS, ivi compreso il contratto di solidarietà;
- tale condizione non è richiesta per le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili
nel settore industriale;
- nel caso di appalto, quando il lavoratore passa alle dipendenze dell’impresa subentrante
nell’appalto, l’anzianità di effettivo lavoro, pari ad almeno 90 giorni, si calcola considerando l’intero
periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata, considerando,
quindi, anche il tempo di occupazione alle dipendenze di precedenti appaltatori.
 DURATA MASSIMA COMPLESSIVA DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE E
STRAORDINARIE
- viene ridotta da 36 a 24 mesi la durata massima complessiva del trattamento ordinario e
straordinario di integrazione salariale. Tale durata è calcolata in un quinquennio mobile (in
precedenza il quinquennio era fisso), ed è riferita a ciascuna unità produttiva;
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- al fine di incentivare l’impiego di strumenti che prevedono la riduzione d’orario piuttosto che la
sospensione lavorativa, è stabilito che la durata dei periodi di CIGS per contratto di solidarietà,
concessa entro il limite di 24 mesi, ai fini del computo della durata massima nel quinquennio
mobile, è computata al 50%; la parte eccedente i 24 mesi è computata per intero
- per le imprese dell’edilizia e del settore lapidei, la durata massima complessiva del
trattamento ordinario e straordinario è di 30 mesi in un quinquennio mobile, e non trova
applicazione la regola del computo nella misura della metà della durata del contratto di solidarietà
per la parte non eccedente i 24 mesi
 MISURA DEL TRATTAMENTO
- viene confermata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per
le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore ed il limite dell’orario contrattuale
- viene confermata la riduzione dell’importo del trattamento in misura pari al corrispettivo
dell’aliquota contributiva a carico apprendisti (1)
- viene confermata l’applicazione della disciplina dei massimali mensili, da rapportare alle ore di
integrazione salariale autorizzate. Al riguardo, è stabilito che per l’anno 2015 l’importo del
trattamento non può superare:

€ 971, 71, quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento,
comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a € 2.102,24

€1.167,91, quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento,
comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a 2.102,24
- è confermato che il trattamento compete per un massimo di 12 mensilità nel corso dell’anno,
comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive
- è confermato che, per le imprese dei settori edile e lapideo, i predetti importi massimi sono
incrementati del 20%, in caso di trattamenti concessi per intemperie stagionali
- è, infine, confermata la regola della rivalutazione degli importi massimi mensili del trattamento,
nonché della retribuzione mensile di riferimento, in misura pari al 100% dell’aumento derivante
dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
impiegati
- il trattamento di integrazione salariale sostituisce l’indennità giornaliera di malattia, nonché
l’eventuale integrazione contrattualmente prevista.
 CONTRIBUTO ADDIZIONALE
- viene aumentata l’aliquota del contributo dovuto in caso di fruizione dell’integrazione
salariale, senza più distinguere tra tipologie di ammortizzatori sociali o di imprese. La
rideterminazione prevede il pagamento del:



9% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate per
i periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fino a 52 settimane nel
quinquennio mobile;
12% oltre le 52 settimane e fino a 104 nel quinquennio mobile;
15% oltre le 104 settimane nel quinquennio mobile
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- viene confermato che il contributo addizionale non è dovuto in caso di CIG ordinaria concessa
per eventi oggettivamente non evitabili
 CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
- viene confermata l’utilità dei periodi di sospensione o riduzione d’orario con integrazione salariale
ai fini del diritto e della misura della pensione anticipata o di vecchiaia;
- viene confermato che per tali periodi la contribuzione figurativa viene calcolata sulla
retribuzione globale cui è riferita l’integrazione salariale.
 MODALITÀ DI PAGAMENTO E TERMINE PER IL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI
- viene confermata la regola secondo cui il pagamento delle integrazioni salariali ai dipendenti
aventi diritto è effettuato dall’impresa per conto dell’INPS, alla fine di ogni periodo di paga;
- viene confermata la possibilità del pagamento diretto da parte dell’INPS in presenza di serie
e documentate difficoltà finanziarie, su espressa richiesta dell’impresa, con autorizzazione
rispettivamente:
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della Sede INPS territorialmente competente, in caso di CIGO
del Ministero del Lavoro, in caso di CIGS
- vengono modificati i termini entro i quali le aziende possono recuperare le somme corrisposte
ai lavoratori.
Il conguaglio in Uniemens, o la richiesta di rimborso in caso di incapienza, deve avvenire entro 6
mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione
o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Il termine di sei mesi:
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è fissato a pena di decadenza
si applica ai trattamenti richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015 o, se richiesti prima, a
quelli non ancora conclusi alla data del 24 settembre 2015
per i trattamenti conclusi prima del 24 settembre 2015, decorre dal 24 settembre 2015
 CONDIZIONALITÀ E POLITICHE DEL LAVORO
- viene previsto che i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali, con sospensione o riduzione
dell’orario di lavoro superiore al 50%, calcolato in un periodo di 12 mesi, siano convocati presso i
Centri per l’Impiego per la stipula di un contratto di servizio personalizzato;
- viene confermato che lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di
integrazione salariale non dà diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate;
- viene confermata la decadenza dal diritto al trattamento per il lavoratore che non abbia
provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede INPS competente dello svolgimento di
attività lavorativa;
- viene confermata la regola secondo cui, ai fini dell’assolvimento della comunicazione, valgono le
comunicazioni obbligatorie effettuate dal datore di lavoro.
B. DISPOSIZIONI VALIDE PER LA CIGO
 Ambito di applicazione oggettivo
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- viene confermato il perimetro già esistente.
 Causali
- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse
le intemperie stagionali;
- situazioni temporanee di mercato.
 Durata massima:
- vengono confermati i limiti precedenti
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

fino a 13 settimane continuative, con possibilità di proroga trimestrale fino ad un massimo
di 52 settimane;
raggiunte le 52 settimane consecutive, possibilità di proporre una nuova domanda per la
stessa unità produttiva solo dopo il decorso di almeno 52 settimane di normale attività
lavorativa;
in caso di utilizzo per periodi non consecutivi, il trattamento non può superare
complessivamente le 52 settimane in un biennio mobile;
al limite delle 52 settimane non concorrono gli interventi determinati da eventi
oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese del settore
edile o lapideo;
viene introdotto un ulteriore limite di durata della CIGO, in base al quale non si possono
autorizzare ore di integrazione salariale oltre un terzo delle ore lavorabili nel biennio
mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel
semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale.
 Contribuzione
- viene ridefinita la misura della contribuzione ordinaria, con positiva riduzione della stessa.
Le nuove misure sono riportate nella tabella che segue:
Settore
Dipendenti delle imprese industriali che
occupano fino a 50 dipendenti
Dipendenti delle imprese industriali che
occupano oltre a 50 dipendenti
Operai delle imprese dell’industria e artigianato
edile
Operai delle imprese dell’industria e artigianato
lapidei
Impiegati e quadri delle imprese dell’industria e
artigianato edile e lapidei che occupano fino a
50 dipendenti
Impiegati e quadri delle imprese dell’industria e
artigianato edile e lapidei che occupano oltre
50 dipendenti
Nuova misura
1,70
2,00
4,70
3,30
1,70
2,00
- viene confermato che la soglia dei 50 dipendenti, agli effetti della misura del contributo ordinario,
è determinata al 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio dei dipendenti in forza
nell’anno precedente
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- per le aziende costituite nel corso dell’anno solare, si considera il numero dei dipendenti alla fine
del primo mese di attività
- nel calcolo si includono tutti i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori a domicilio e gli
apprendisti.
 Informazione e consultazione sindacale
- viene confermato l’obbligo della procedura di informazione e consultazione sindacale, da
esperirsi preventivamente nei confronti della RSA o RSU, nonché delle articolazioni territoriali
delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- viene, altresì, confermato l’obbligo di comunicare, nell’ambito della domanda di concessione
dell’integrazione salariale, l’avvenuto espletamento degli adempimenti prescritti.
 Termini e modalità di presentazione delle domande
- viene abbreviato il termine: la domanda di CIGO deve essere presentata entro 15 giorni
dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
- viene introdotto l’obbligo di indicare con la domanda anche i nominativi dei lavoratori interessati
ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario
contrattuale;
- per il caso di presentazione tardiva, è confermata la regola per cui la concessione del trattamento
non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di
presentazione;
- viene confermato che, qualora dall’omessa o tardiva presentazione della domanda, derivi a
danno dei lavoratori la perdita totale o parziale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è
tenuta a corrispondere ai lavoratori una somma equivalente all’integrazione salariale non
percepita.
 Concessione
- dal 1° gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie verranno concesse direttamente dall’INPS
territorialmente competente. Con decreto saranno definiti i criteri di esame delle domande
- avverso la decisione, è ammesso ricorso entro 30 giorni al Comitato Amministratore Gestione
Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti.
C. DISPOSIZIONI VALIDE PER LA CIGS
 Campo di applicazione
- viene confermato il previgente ambito di settori di imprese interessati all’istituto;
- viene confermato il requisito occupazionale, che continua ad essere individuato nelle imprese
aventi diritto che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano
occupato mediante più di 15 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti;
- viene confermato il requisito della media occupazionale di più di 50 dipendenti, inclusi
apprendisti e dirigenti, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, per:
a) le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica
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b) le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici
- il requisito occupazionale non è richiesto per le seguenti categorie di soggetti:
a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate,
nonché imprese del sistema aeroportuale
b) partiti e movimenti politici e rispettive articolazioni e sezioni territoriale
- nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi 6 mesi dal trasferimento di azienda,
l’impresa subentrante deve possedere il requisito dimensionale nel periodo decorrente dalla data
del trasferimento.
 Causali di intervento
- riorganizzazione aziendale
- crisi aziendale
- contratti di solidarietà.
Per quanto concerne la crisi aziendale, la riforma abroga dal 1° gennaio 2016 la causale della
CIGS per crisi concessa nei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di
esso.
Per il triennio 2016 - 2018, qualora l’impresa cessi l’attività produttiva in esito ad un programma per
crisi aziendale e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda, e di
conseguente riassorbimento occupazionale, il Ministero del Lavoro può riconoscere, in deroga ai
limiti di durata dei trattamenti, un periodo aggiuntivo di integrazione salariale fino a 12 mesi nel
2016, 9 mesi nel 2017 e 6 mesi nel 2018, entro il limite di 50 milioni di euro annui.
Per quanto concerne il contratto di solidarietà difensivo, l’istituto viene ridisciplinato e portato
nell’ambito delle integrazioni salariali straordinarie, di cui viene a costituire una delle causali di
intervento. In particolare:
- viene confermato che la riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario
giornaliero, settimanale, mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà
- tuttavia, con riferimento al singolo lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario
di lavoro non può superare il 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà
è stipulato
- il trattamento spettante per le ore perse è pari all’80%, con applicazione del massimale e della
trattenuta pari all’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti, come per la CIGS
- le quote di TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro per
contratto di solidarietà restano a carico della gestione di riferimento. Fanno eccezione le quote di
TFR relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di
licenziamento collettivo, entro i 90 giorni successivi alla fine del contratto di solidarietà, o entro i 90
giorni dal termine di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro
120 giorni dalla conclusione del precedente.
- viene abrogata la possibilità per le imprese di recuperare le quote di TFR maturate durante
l’intervento dell’integrazione salariale, per le altre causali di CIGS, in caso di licenziamento del
dipendente al termine del periodo di integrazione salariale.

Durata
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- per riorganizzazione aziendale, 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per
ciascuna unità produttiva
- per crisi aziendale, 12 mesi, anche continuativi, per ciascuna unità produttiva. Una nuova
autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a 2/3 di quello
relativo alla precedente autorizzazione
- per contratti di solidarietà, 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per ciascuna
unità produttiva, elevabili a 36 in caso di utilizzo nel quinquennio mobile esclusivamente del
contratto di solidarietà.
- per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale viene introdotto un nuovo limite
alla possibilità di effettuare sospensioni dei lavoratori: possono essere autorizzate solo nel
limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo del programma
autorizzato.
Questa limitazione non si applica nei primi 24 mesi dall’entrata in vigore nel decreto.
 Contribuzione ordinaria
- è confermata l’aliquota dello 0,90%, di cui 0,60 a carico azienda e 0,30 a carico dei lavoratori;
- è dovuta per i lavoratori soggetti alla disciplina della CIGS.
 Consultazione sindacale
- per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, è confermata la necessità della procedura
sindacale;
- è introdotto l’obbligo per le parti di dichiarare espressamente, in sede di consultazione sindacale,
la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà.
 Domanda di concessione
- la domanda deve essere presentata entro 7 giorni dalla conclusione della procedura di
consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale relativo al ricorso
all’intervento;
- deve contenere anche l’elenco nominativo dei lavoratori coinvolti;
- per le causali di crisi e riorganizzazione, deve essere comunicato anche il numero dei lavoratori
mediamente occupati presso l’unità produttiva nel semestre precedente, distinti per orario
contrattuale;
- in caso di presentazione tardiva, il trattamento decorre dal 30° giorno successivo alla
presentazione della domanda;
- in caso di omissione o tardiva presentazione che comporti perdita totale o parziale del diritto
all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori una somma equivalente
all’integrazione salariale non percepita;
- l’istanza va presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero del Lavoro e alle DTL
competenti per territorio;
- il Ministero decide con decreto l’intero periodo, entro 90 giorni dalla presentazione, salve
eventuali sospensioni necessarie ai fini istruttori;
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- le verifiche circa il corretto svolgimento del programma presentato dall’impresa sono effettuate
dalle DTL nei tre mesi precedenti la conclusione dell’intervento. Ove emerga un mancato
svolgimento, anche parziale, del programma, il decreto di concessione è soggetto a riesame;
- sentite le RSA o RSU, o, in mancanza, le OO.SS., l’impresa può chiedere una modifica del
programma nel corso del suo svolgimento.
 Inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario
- non prima di 30 giorni dalla presentazione della domanda. Questa regola si applica ai
trattamenti CIGS richiesti a partire dal 1° novembre 2015.
 Periodo transitorio
- i trattamenti straordinari di integrazione salariale conseguenti a procedure di consultazione
sindacale già concluse alla data di entrata in vigore del decreto (24 settembre 2015)
mantengono la durata prevista nei limiti delle disposizioni vigenti alla data delle stesse
- i trattamenti predetti riguardanti periodi successivi all’entrata in vigore del decreto si computano
ai fini della durata massima complessiva nel quinquennio mobile
- per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 riguardanti casi
di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, ove il piano industriale abbia previsto
l’utilizzo della CIGS oltre i nuovi limiti di durata, il Ministero può autorizzare la prosecuzione dei
trattamenti per la durata e alle condizioni certificate da un’apposita commissione.
ALTRE DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- quando non diversamente indicato, le disposizioni del d.lgs. si applicano ai trattamenti di
integrazione salariale richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015
- ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali, i trattamenti
richiesti prima del 24 settembre 2015 si computano per la sola parte del periodo autorizzato
successivo a tale data.
2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONDI DI SOLIDARIETÀ
 Soglia dimensionale
- nella logica universalistica di ampliare la platea dei destinatari dei trattamenti di sostegno del
reddito in costanza di rapporto di lavoro, il decreto prevede che l’istituzione dei fondi è
obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa sulla
cassa integrazione in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti.
Si abbassa pertanto la soglia dimensionale (da + 15 a +5) al fine di ricomprendere un maggior
numero di soggetti destinatari;
- i fondi già costituiti alla data di entrata in vigore di questo nuovo decreto devono adeguare la
propria disciplina entro il 31.12.2015. In mancanza, i datori di lavoro obbligati confluiscono nel c.d.
“Fondo di integrazione salariale”, che è la nuova denominazione del Fondo residuale.
 Destinatari
- sono ricompresi anche gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, ai quali,
conseguentemente, è estesa la specifica contribuzione.
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 Contribuzione dovuta
Dal 1°gennaio 2016, la contribuzione ordinaria per il Fondo di integrazione salariale, attuale Fondo
di solidarietà residuale, è elevata allo:
- 0,65%, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti;
- 0,45%, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti.
La contribuzione ordinaria dovuta ai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi è determinata dalle
fonti istitutive.
Per il caso di utilizzo delle prestazioni, è previsto un contributo addizionale, a carico datore di
lavoro, in misura pari al 4% per il Fondo di Integrazione Salariale e in misura determinata dalle
fonti istitutive per i fondi bilaterali.
3. ALTRE DISPOSIZIONI
 diventano strutturali - e pertanto trovano applicazione anche per gli anni successi al 2015 - le
misure di conciliazione vita lavoro introdotte con il d.lgs. n. 80/2015 (2)
 la durata massima della Naspi è stabilita in 24 mesi a regime. Pertanto non opera la prevista
riduzione a 78 settimane a decorrere dal 2017
 la sperimentazione della prestazione ASDI prosegue oltre la data del 31 dicembre 2015, per
effetto del rifinanziamento della misura che travalica l’anno 2019.
4. CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVA
- viene riscritta la normativa sui contratti di solidarietà espansiva, strumento finalizzato ad
incrementare gli organici attraverso una riduzione stabile dell’orario dei lavoratori in forza, con
riduzione della retribuzione, e contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale
- per ogni lavoratore assunto in base ai predetti contratti collettivi aziendali e per ogni mensilità di
retribuzione, al datore di lavoro è concesso un contributo pari al 15% della retribuzione lorda per i
primi 12 mesi, ridotto per ciascuno dei due anni successivi rispettivamente al 10 e 5 per cento
- in sostituzione del contributo predetto, per i lavoratori assunti di età compresa tra i 15 e i 29 anni
e per i primi tre anni dall’assunzione, al datore di lavoro è applicata la stessa aliquota prevista per
gli apprendisti
- per agevolare il turn over e favorire politiche intergenerazionali, è prevista la possibilità per i
lavoratori che abbiano un’età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di
24 mesi e che abbiano maturato il requisito contributivo minimo, di trasformare il rapporto di lavoro
in part-time con orario non superiore al 50% e di conseguire il trattamento pensionistico. In
corrispondenza della riduzione d’orario, il contratto collettivo deve prevedere ulteriore incremento
di occupazione. La pensione è cumulabile con la retribuzione in misura pari alla retribuzione persa
per effetto della trasformazione del rapporto a part-time
- i contratti collettivi aziendali devono essere depositati presso la DTL.
________________
(1) ex art. 26, L. n. 41/1986
(2) v. newsletter associativa 25.6.2015, 21.7.2015, 24.7.2015, 1.9.2015
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