Contratto autonomo di garanzia - Ordine degli Avvocati di Sondrio
Transcript
Contratto autonomo di garanzia - Ordine degli Avvocati di Sondrio
Diritto civile Contratto autonomo di garanzia in caso di clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” __________________________________________________________________________ Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 16213 del 31 luglio 2015 La citata pronuncia, ultima rinvenuta tra le più recenti sentenze della Suprema Corte in tema (unitamente a Cass. Civ. sez. III n. 22233/2014; Cass. Civ. sez. unite n. 3947/2010; vedasi anche la recente pronuncia di merito Tribunale di Trani, n. 732 del 20.05.2016), conduce a qualificare come contratto autonomo di garanzia il contratto contenente la clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezione”, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione. Da ciò ne dovrebbe derivare la impossibilità per i garanti di sollevare contestazioni sul rapporto principale, con la sola esclusione di ipotesi di contrarietà a norme imperative o di illiceità della causa. Tuttavia, sul punto si evidenzia anche la diversa interpretazione del Tribunale di Sondrio nella sentenza n. 251 del 30 maggio 2016, in cui la dott.ssa Paganini non ha ritenuto di qualificare il contratto fideiussorio alla stregua di un contratto autonomo di garanzia, nonostante il testo sottoscritto dalle parti (garante di una società cliente di un istituto di credito e istituto stesso) contenesse l’obbligo del fideiussore di pagare “a semplice richiesta scritta” ed anche l’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate al debitore anche nella ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide.