Veicolo in sosta

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Veicolo in sosta
Veicolo in sosta, si al risarcimento in caso di incidente stradale
* Girolamo Simonato
La sentenza della Cassazione che segue ha confermato il principio dettato dal istituto del
diritto civile riportato all’art. 2054 c.c. il quale chiarisce il concetto di circolazione stradale.
Or bene in esso viene sancito che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie, già
questa espressione è chiara che trattasi di guida dei veicoli su strada e non su rotaia, è
obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se
non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei
conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato
dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del
veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati
da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
Prima di addentrarci nel dettato della sentenza emessa della Sezione civile della
Cassazione n. 3257/2016, depositata il 19 febbraio, gli Ermellini si sono così pronunciati
sulla vicenda della morte di un uomo rimasto vittima della rampa del rimorchio di un
autocarro parcheggiato sulla pubblica via nei pressi di un'officina di riparazione di infissi
meccanici di proprietà del fratello, è opportuna un analisi del dettato giuridico civile sulla
circolazione dei veicoli.
Nel codice della strada, è riportato che la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli
animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti
emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in
materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza
stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali
derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche
attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della
circolazione.
Già questo dettato è implicito con quanto attiene alla circolazione stradale dinamica.
Per quella statica, un valido aiuto è quello emanato dalla sentenza n. 8620 del 29 aprile
2015, le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno
chiarito la definizione del concetto di circolazione ai fini dell’assicurazione obbligatoria di
cui alla Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1.
Nella sentenza i giudici, si sono volutamente soffermati sul concetto di circolazione con
riguardo al regime di assicurazione obbligatoria in una prospettiva generale che ne colga
tutti gli aspetti, “in relazione alla natura di “massima importanza” ascritta alla questione“.
Ebbene, in quella sede la Corte di legittimità ha sottolineato in primo luogo che nel
concetto di circolazione stradale ex art. 2054 c.c. devono essere ricompresi tanto lo
stato di movimento, quanto la situazione di arresto o di sosta di un veicolo su strada
od area pubblica di pertinenza della stessa: l’inclusione della c.d. “circolazione
statica” nell’ambito dell’art. 2054 c.c. si evince dalla stessa ratio legis, individuata nella
pericolosità della circolazione stradale, anche in occasione di fermate o soste, si
potrebbero verificare delle interferenze con la circolazione di altri veicoli o di persone,
come dettato dall’art. 1 del d.lgs. 285/92.
Nel proseguo della sentenza si legge che: “i veicoli, seppur fermi, ostacolano o alterano il
movimento degli altri veicoli, ingombrando necessariamente la sede stradale, con la
conseguenza che anche in tali contingenze non possono il conducente e il proprietario
ritenersi esonerati dall’obbligo di assicurare l’incolumità dei terzi”.
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A tale proposito è l’art. 2555 del codice civile, detta la fattispecie della Responsabilità
solidale.
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al
risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura
determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono
derivate.
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Nella sentenza 3257/16 pubblicata in data 19/02/2016, si legge che il fatto è avvenuto a
seguito delle lesioni riportate nel sinistro occorsogli presso l'officina di riparazioni di infissi
meccanici di cui era titolare il fratello. In tale occasione, il ferito fu colpito al volto dalla
rampa del "carrellone" a rimorchio dell'autocarro, il quale aveva parcheggiato il mezzo
sulla pubblica via nei pressi dell'officina per provvedere alla riparazione dell'asse di detta
rampa. Il medesimo, allorché intento "a preparare il veicolo per la riparazione", aveva
"sganciato il tirante della rampa", senza calcolare la distanza che lo separava
dall'autocarro posto alle sue spalle, che, quindi, come detto, fu investito dalla stessa
rampa, riportando lesioni con esiti rivelatisi mortali.
La Corte territoriale osservava, anzitutto, che, ai fini della qualificazione di fatto dannoso
derivante dalla circolazione ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., con conseguente applicazione
della Legge n. 990 del 1969 sulla assicurazione obbligatoria, anche la sosta del veicolo è
da ascriversi "al concetto di sinistro stradale", ove il danno si verifichi "in conseguenza di
attività prodromica al movimento della vettura, o a causa del fatto della mera sosta ed in
assenze di cause esterne", salvo, dunque, che essa "sia la mera occasione per il
verificarsi del fatto dannoso" ovvero "manchi alcun collegamento funzionale con l'attività di
circolazione".
Nella fattispecie, il sinistro si era verificato "sulla pubblica via, mentre il veicolo era
parcheggiato, durante una manovra di sganciamento della rampa del carrello del
mezzo, davanti all'officina meccanica dove doveva avvenire la riparazione".
Sicché, soggiungeva il giudice di appello, la manovra non era prodromica alla circolazione
del veicolo, "in quanto compiuta allo scopo di preparare il mezzo per la successiva
riparazione", e la sosta del mezzo stesso aveva "costituito la mera occasione per il
verificarsi del fatto dannoso", essendosi questo determinato "a causa del comportamento
colposo del proprietario del mezzo", il quale “attivava il dispositivo di sganciamento della
rampa posteriore del carrello, senza adottare le cautele del caso", il quale era da reputarsi
"causa efficiente della verificazione del danno, non spiegando sotto il profilo causale
nessun ruolo il fatto che il veicolo fosse in sosta sulla pubblica via", potendo il sinistro
verificarsi con le stesse modalità" all'interno dell'officina.
Considerato in diritto, la Corte territoriale, pur muovendo da principi giuridici condivisibili,
nella specie avrebbe, in violazione delle norme anzidette, erroneamente “collegato la
manovra negligente che ha causato la morte dell'A. ad un criterio meramente finalistico,
non cogliendo che comunque la manovra incriminata deve considerarsi lato sensu
prodromica e funzionale alla circolazione in quanto posta in essere su un veicolo che
essendo in sosta su strada pubblica deve considerarsi in circolazione”, essendo la "sosta
stessa circolazione, la quale (alla luce della menzionata normativa) comprende in sé il
complesso delle situazioni dinamiche e statiche in cui è posto il veicolo sulla pubblica via".
Del resto, in tal senso sarebbe incline a ritenere la più recente giurisprudenza di legittimità,
includendo nel concetto di circolazione le operazioni di carico e scarico dell'automezzo,
come tali funzionali al suo avvio "nel flusso della circolazione, come qualsiasi atto di
movimentazione di esso o delle sue parti" (Cass., 31 marzo 2008, n. 8305).
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Nella richiamata sentenza n. 8620 del 2015, le Sezioni Unite hanno, tra l'altro, precisato
che “il veicolo deve essere considerato, in tutte le sue componenti e con tutte le
caratteristiche, strutturali e funzionali, che, sia sotto il profilo logico che sotto quello di
eventuali previsioni normative, ne consentono l'individuazione come tale ai sensi del
C.d.S.”; sicché, “l'uso che di esso si compia su aree destinate alla circolazione sempreché sia quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo può avere - costituisce
circolazione del veicolo stesso ai sensi dell'art. 2054 c.c.. Ne consegue che la copertura
assicurativa deve riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso
circola su strada di uso pubblico o su area equiparata”.
Nella specie, è pacifico - alla stregua dell'incontestato accertamento compiuto dal giudice
del merito con la sentenza impugnata in questa sede - che "l'incidente è avvenuto sulla
pubblica via, mentre il veicolo [autocarro con rimorchio a carrellone, quali mezzi entrambi
assicurati per la r.c.a. era parcheggiato, davanti all'officina meccanica dove doveva
avvenire la riparazione" e che il fatto dannoso della morte era ascrivibile al comportamento
colposo del proprietario del veicolo, che "attivava il dispositivo di sganciamento della
rampa posteriore del carrello, senza adottare le cautele del caso", cosi colpendo al volto,
che decedeva per le conseguenziali lesioni patite.
Sicché, lo sganciamento della rampa del carrello posteriore del veicolo anzidetto (peraltro,
necessitante di riparazione e, quindi, in costanza di difetto manutentivo), in sosta sulla
pubblica via, ha configurato un utilizzo (altresì imperito da parte del proprietario) del mezzo
medesimo corrispondente alle caratteristiche proprie di costruzione ed alla sua utilitas, con
conseguente riconducibilità del fatto illecito alla circolazione stradale, nella sua
omnicomprensiva dimensione dinamico-statica, e, pertanto, alla luce dei principi sopra
evidenziati, integra la sussistenza dei presupposti per l'operatività della garanzia
assicurativa.
Dal disposto della sentenza è chiaro che l'uso che di esso si compia su aree destinate alla
circolazione stradale, come nel caso di specie, costituisce circolazione del veicolo stesso
ai sensi dell'art. 2054 c.c. e del dettato di cui al Codice della Strada.
È proprio la peculiarità della fattispecie di responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., che
hanno ribadito i Giudici di Piazza Cavour, che nel caso in cui il veicolo che si trovi al di
fuori del possibile controllo del conducente non sia consentito al proprietario di
sottrarsi alla responsabilità per i danni derivati dalla circolazione, correlati ai vizi di
costruzione o per difetto di manutenzione, ove sia mancata la dimostrazione di un apporto
causale esterno.
In assenza del quale, per il vero, non è dato ipotizzare altro che un guasto tecnico, anzi,
come è stato ampliamente riportato nella sentenza, non vi era guasto e il fatto si è
verificato nella pubblica via durante una fase della circolazione stradale.
Per cui nella sentenza la parte assicurativa è condannata al risarcimento dei danni.
* Comandante P.L. dell’Unione dei Comuni Padova Nordovest con sede a Piazzola sul Brenta
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