L`obbligo di revisione dei veicoli a motore

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L`obbligo di revisione dei veicoli a motore
Revisione
veicoli
La sanzione per il mancato rispetto della sospensione dalla circolazione
del veicolo non revisionato prevede il pagamento di una somma da 1.842 a
7.369 €, nonché il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni. In
caso di reiterazione, si arriva alla confisca amministrativa del veicolo.
Il servizio “Vivifacile”
Per saperne di più
Consultare il sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’indirizzo www.mit.gov.it
Consultare anche il codice della strada, in particolare l’art. 80, all’indirizzo
www.codicedellastrada.net
www.adiconsum.it
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Test noi consumatori • Periodico settimanale di informazione e studi su
consumi, servizi, ambiente • Anno XXII • n. 61 • 25 ottobre 2010
Da novembre 2010, onde evitare code agli sportelli pubblici o rischiare
sanzioni per ritardi o mancati pagamenti, grazie al servizio “Vivifacile” gli
automobilisti possono ricevere via Sms,
posta elettronica o
Pec informazioni o
avvisi relativi alla scadenza della propria
patente, all’aggiornamento sui punti
patente (sia persi che guadagnati), alla data di revisione dei propri veicoli.
Per usufruire di questo servizio ci si può iscrivere gratuitamente al portale
www.vivifacile.gov.it
…L’obbligo di
revisione dei
veicoli a motore
DLe scadenze e le sanzioni secondo
il nuovo codice della strada
Adiconsum,
dalla parte del consumatore.
L’obbligo di revisione
L’art. 79 del codice della strada stabilisce che i veicoli a motore devono
essere tenuti in condizioni tali da garantire la sicurezza e da contenere il
rumore e le emissioni nocive entro i limiti stabiliti dalla legge. Al fine di conseguire questo obiettivo, il successivo art. 80 impone quindi che tutti i veicoli
devono rispettare l’obbligo di revisione, secondo tempistiche che nel corso
degli anni hanno subito una serie di modifiche via via più restrittive. Attualmente l’obbligo di revisione periodica deve rispettare le scadenze riportate
nella tabella che segue.
Scadenze
Prima revisio- Revisioni sucne (anni dalla
cessive (anni
prima immatridalla prima
colazione)
revisione)
Tipo
di veicolo
4
2
Ciclomotori, quadricicli leggeri (microcar), motocicli,
motocarrozzette, motoveicoli uso promiscuo, quadricicli, motocarri, mototrattori, motoveicoli uso speciale o
trasporti specifici, autovetture uso proprio, autoveicoli
uso promiscuo, autocarri, autoveicoli trasporto cose o uso
speciale con massa complessiva fino a 3,5 t, autocaravan
con massa complessiva fino a 3,5 t
2
2
Veicoli di interesse storico e collezionistico
1
Motoveicoli in servizio di piazza o Ncc, autoveicoli trasporto
cose con massa complessiva superiore a 3,5 t, autovetture
e autoveicoli in servizio di linea, autobus, autoveicoli uso
taxi o Ncc, carrelli appendice
1
Attenzione: il termine entro cui deve essere effettuata la prima revisione
è determinato dal mese in cui è stata rilasciata la carta di circolazione.
Se l’auto è stata reimmatricolata, fanno fede l’anno di prima immatricolazione e il mese in cui è stata rilasciata la nuova carta di circolazione.
Il termine per le revisioni successive è determinato dal mese in cui è
stato eseguito il precedente controllo.
Come si effettua la revisione
Per effettuare la revisione ci si può recare presso gli uffici provinciali del
Dipartimento trasporti terrestri (Dtt) o presso una delle oltre 5.000 officine
autorizzate con il veicolo da esaminare e con la relativa Carte di circolazione
in originale.
Presso gli uffici Dtt la revisione deve essere prenotata con sufficiente anticipo, e ha un costo di € 45,00, da versarsi sul conto corrente postale n. 9001,
intestato a: Dipartimento trasporti terrestri, Diritti, Roma.
Presso le officine autorizzate, invece, la prenotazione può essere effettuata
telefonicamente, ma generalmente il costo è più alto (circa 65 €).
Compilata la domanda di revisione, si sottopone il veicolo ai controlli tecnici, al termine dei quali il Dtt o l’officina autorizzata consegnano al titolare del
veicolo un’etichetta autoadesiva da applicare nell’apposito spazio sulla carta di
circolazione. Se l’esame avrà avuto esito positivo l’etichetta porterà la dicitura
“revisione regolare”; in caso contrario la dicitura sarà “revisione ripetere”, e si
avrà un mese di tempo per risolvere i problemi che hanno pregiudicato l’esito
dei controlli e ripetere l’esame. Se poi sull’etichetta è specificato “revisione
ripetere – sospeso dalla circolazione”, il veicolo potrà circolare solo in giornata, per andare dal meccanico a una velocità non superiore ai 40 km/h, e
nel giorno in cui dovrà essere di nuovo sottoposto ai controlli.
Quali controlli?
La legge prescrive ben 60 controlli, che interessano i sistemi frenanti,
lo sterzo, l’impianto elettrico, i fari, gli assi, le ruote, le sospensioni, gli
pneumatici, la carrozzeria (comprese le parti strutturali), l’avvisatore acustico, le cinture di sicurezza, l’impianto di scarico, il numero del telaio e la
verifica dell’identità del veicolo. Il completamento dei controlli richiede dai
20 ai 30 minuti. A volte però – specialmente quando la revisione è effettuata
presso officine private – le operazioni vengono condotte in modo sommario,
con conseguente riduzione dei tempi. Questo, purtroppo, non offre alcuna
garanzia circa la sicurezza del veicolo revisionato, che è lo scopo primario
dell’obbligo della revisione.
Il comma 17 dell’art. 80 del codice della strada stabilisce che chi produce
agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto a una
sanzione amministrativa da euro 389 a euro 1.559, nonché al ritiro della
carta di circolazione.
Le sanzioni
Chi viene colto a circolare alla
guida di un veicolo non sottoposto
a revisione nei termini previsti dalla
legge è soggetto a una sanzione
pecuniaria da 155 a 624 €, raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di
una volta. Chi accerta l’infrazione annota inoltre
sulla carta di circolazione che il veicolo non può
più circolare fino all’effettuazione della revisione.
L’interpretazione letterale dell’art. 80, comma 14 – così come modificato
dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 – impedirebbe al conducente fermato per
revisione scaduta perfino di tornare a casa con il proprio mezzo. Tuttavia
gli organi di polizia concedono in genere di guidare il veicolo fino a un luogo
privato indicato dal conducente (e riportato sul verbale) seguendo l’itinerario
più breve. Raggiunto tale luogo, il veicolo potrà circolare soltanto al fine
di recarsi presso l’officina autorizzata o l’ufficio provinciale del Dtt per
sottoporsi alla prescritta revisione.