L`obbligo di revisione dei veicoli a motore
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L`obbligo di revisione dei veicoli a motore
Revisione veicoli La sanzione per il mancato rispetto della sospensione dalla circolazione del veicolo non revisionato prevede il pagamento di una somma da 1.842 a 7.369 €, nonché il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni. In caso di reiterazione, si arriva alla confisca amministrativa del veicolo. Il servizio “Vivifacile” Per saperne di più Consultare il sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’indirizzo www.mit.gov.it Consultare anche il codice della strada, in particolare l’art. 80, all’indirizzo www.codicedellastrada.net www.adiconsum.it Un click e sei in Adiconsum! • Per iscriverti e abbonarti • Per conoscere i recapiti delle sedi • Per l’informazione, i servizi, l’attività dell’associazione Iscriversi all’Adiconsum conviene: • Per l’aggiornamento sui tuoi diritti • Per l’assistenza nei 300 sportelli territoriali • Per la consulenza online ([email protected]) 5 x mille? All’Adiconsum. 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L’obbligo di revisione L’art. 79 del codice della strada stabilisce che i veicoli a motore devono essere tenuti in condizioni tali da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e le emissioni nocive entro i limiti stabiliti dalla legge. Al fine di conseguire questo obiettivo, il successivo art. 80 impone quindi che tutti i veicoli devono rispettare l’obbligo di revisione, secondo tempistiche che nel corso degli anni hanno subito una serie di modifiche via via più restrittive. Attualmente l’obbligo di revisione periodica deve rispettare le scadenze riportate nella tabella che segue. Scadenze Prima revisio- Revisioni sucne (anni dalla cessive (anni prima immatridalla prima colazione) revisione) Tipo di veicolo 4 2 Ciclomotori, quadricicli leggeri (microcar), motocicli, motocarrozzette, motoveicoli uso promiscuo, quadricicli, motocarri, mototrattori, motoveicoli uso speciale o trasporti specifici, autovetture uso proprio, autoveicoli uso promiscuo, autocarri, autoveicoli trasporto cose o uso speciale con massa complessiva fino a 3,5 t, autocaravan con massa complessiva fino a 3,5 t 2 2 Veicoli di interesse storico e collezionistico 1 Motoveicoli in servizio di piazza o Ncc, autoveicoli trasporto cose con massa complessiva superiore a 3,5 t, autovetture e autoveicoli in servizio di linea, autobus, autoveicoli uso taxi o Ncc, carrelli appendice 1 Attenzione: il termine entro cui deve essere effettuata la prima revisione è determinato dal mese in cui è stata rilasciata la carta di circolazione. Se l’auto è stata reimmatricolata, fanno fede l’anno di prima immatricolazione e il mese in cui è stata rilasciata la nuova carta di circolazione. Il termine per le revisioni successive è determinato dal mese in cui è stato eseguito il precedente controllo. Come si effettua la revisione Per effettuare la revisione ci si può recare presso gli uffici provinciali del Dipartimento trasporti terrestri (Dtt) o presso una delle oltre 5.000 officine autorizzate con il veicolo da esaminare e con la relativa Carte di circolazione in originale. Presso gli uffici Dtt la revisione deve essere prenotata con sufficiente anticipo, e ha un costo di € 45,00, da versarsi sul conto corrente postale n. 9001, intestato a: Dipartimento trasporti terrestri, Diritti, Roma. Presso le officine autorizzate, invece, la prenotazione può essere effettuata telefonicamente, ma generalmente il costo è più alto (circa 65 €). Compilata la domanda di revisione, si sottopone il veicolo ai controlli tecnici, al termine dei quali il Dtt o l’officina autorizzata consegnano al titolare del veicolo un’etichetta autoadesiva da applicare nell’apposito spazio sulla carta di circolazione. Se l’esame avrà avuto esito positivo l’etichetta porterà la dicitura “revisione regolare”; in caso contrario la dicitura sarà “revisione ripetere”, e si avrà un mese di tempo per risolvere i problemi che hanno pregiudicato l’esito dei controlli e ripetere l’esame. Se poi sull’etichetta è specificato “revisione ripetere – sospeso dalla circolazione”, il veicolo potrà circolare solo in giornata, per andare dal meccanico a una velocità non superiore ai 40 km/h, e nel giorno in cui dovrà essere di nuovo sottoposto ai controlli. Quali controlli? La legge prescrive ben 60 controlli, che interessano i sistemi frenanti, lo sterzo, l’impianto elettrico, i fari, gli assi, le ruote, le sospensioni, gli pneumatici, la carrozzeria (comprese le parti strutturali), l’avvisatore acustico, le cinture di sicurezza, l’impianto di scarico, il numero del telaio e la verifica dell’identità del veicolo. Il completamento dei controlli richiede dai 20 ai 30 minuti. A volte però – specialmente quando la revisione è effettuata presso officine private – le operazioni vengono condotte in modo sommario, con conseguente riduzione dei tempi. Questo, purtroppo, non offre alcuna garanzia circa la sicurezza del veicolo revisionato, che è lo scopo primario dell’obbligo della revisione. Il comma 17 dell’art. 80 del codice della strada stabilisce che chi produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto a una sanzione amministrativa da euro 389 a euro 1.559, nonché al ritiro della carta di circolazione. Le sanzioni Chi viene colto a circolare alla guida di un veicolo non sottoposto a revisione nei termini previsti dalla legge è soggetto a una sanzione pecuniaria da 155 a 624 €, raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta. Chi accerta l’infrazione annota inoltre sulla carta di circolazione che il veicolo non può più circolare fino all’effettuazione della revisione. L’interpretazione letterale dell’art. 80, comma 14 – così come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 – impedirebbe al conducente fermato per revisione scaduta perfino di tornare a casa con il proprio mezzo. Tuttavia gli organi di polizia concedono in genere di guidare il veicolo fino a un luogo privato indicato dal conducente (e riportato sul verbale) seguendo l’itinerario più breve. Raggiunto tale luogo, il veicolo potrà circolare soltanto al fine di recarsi presso l’officina autorizzata o l’ufficio provinciale del Dtt per sottoporsi alla prescritta revisione.