1 LA CAMBIALE E L`AZIONE CAMBIARIA 1. GARANZIE DEGLI

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1 LA CAMBIALE E L`AZIONE CAMBIARIA 1. GARANZIE DEGLI
LA CAMBIALE E L’AZIONE CAMBIARIA
1. GARANZIE DEGLI EFFETTI CAMBIARI
In primis, occorre precisare, che l’avallo1 o la fideiussione2 assunta da
un terzo per il pagamento di tutto o in parte di una somma con rilascio di
effetto cambiario è previsto dall’art. 35 della Legge cambiaria. Questo
tipo di garanzia è apposto sulla cambiale o sul foglio di allungamento,
non sono prescritte formule sacramentali, l’obbligazione si può assumere
con le parole “per avallo” o con altre “parole equivalenti”.
Il portatore di una cambiale pagabile a giorno fisso, o a vista, deve
presentarla per il pagamento nel giorno indicato o in uno dei due giorni
feriali successivi.
Il portatore di una cambiale non può rifiutare un pagamento
parziale e il trattario può esigere che di tale pagamento parziale, sia
fatta menzione nel titolo e gliene sia data quietanza.
Il mancato pagamento della cambiale, dà origine all’azione cambiaria,
che può essere esercitata in via diretta contro l’accettante e i suoi
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L’avallo, può essere prestato anche da un firmatario della
cambiale. Con la firma di avallo si garantisce solo il pagamento del
titolo e non anche l’obbligazione sottostante. Infatti l’avallo
costituisce una obbligazione autonoma, indipendente e resistente,
impegna l’avallante anche se il titolo non è efficace a causa di
vizi contenuti nel titolo, ad eccezione di quelli di forma ( vizi di
forma: es. cambiale pagherò o cambiale tratta).
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La fidejussione, costituisce
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avallanti3, e in via di regresso, contro ogni altro obbligato
(GIRANTE).
La Cassazione con sentenza del 09/08/1973 n. 23-24, sottolinea che
l’azione cambiaria diretta contro gli “obbligati principali” non è
subordinata né alla levata del protesto, né all’osservanza di altre
formalità.
2. L’AZIONE CAMBIARIA
Quando la cambiale è a scadenza fissa, la presentazione per il
pagamento costituisce una “semplice facoltà” e non “un obbligo” del
possessore nei confronti dell’obbligato, così che la mancata
presentazione per il pagamento non toglie al possessore, l’esercizio
dell’azione cambiaria.
La cambiale – pagherò, “costituendo un diretto impegno di
pagamento”, una volta protestato o comunque non pagata (anche senza
protesto) dà diritto all’esecuzione, che si ottiene mediante la “notifica
dell’atto di precetto”, il quale, deve contenere la trascrizione della
cambiale e dell’eventuale protesto.
3. L’AZIONE CAUSALE
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l’azione cambiaria può essere esercitata nei confronti di
qualsiasi avallante, non necessariamente nei confronti di tutti, ciò
costituisce una libera scelta del portatore del titolo. L’avallante
colpito singolarmente dall’azione cambiaria può esercitare
successivamente al pagamento del titolo, avendo acquisito tutti i
diritti, qualsiasi azione nei confronti degli altri avallanti.
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Quando il portatore della cambiale abbia perduto ogni possibilità
dell’azione cambiaria diretta contro tutti gli obbligati e non può più
esercitare contro i medesimi “l’azione causale” (ossia in base al
rapporto sottostante che ha dato causa e ragione all’emissione del
titolo), può esercitare nei confronti degli obbligati , “l’azione di
indebito arricchimento”.
“L’azione cambiaria si prescrive in tre anni dalla data della
scadenza”.
4. L’AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO
“L’azione di indebito arricchimento si prescrive nel termine di un
anno dal giorno in cui l’interessato ha perso l’azione cambiaria”.
L’atto di precetto, segna l’inizio degli atti esecutivi veri e propri, che si
concentrano prima nel pignoramento e poi nella vendita dei beni
pignorati, restando chiaro che “l’azione esecutiva improduttiva o solo
parzialmente produttiva”: non preclude il ripetersi dell’azione,
ovviamente sino alla concorrenza dell’importo del capitale espresso
nella cambiale.
L’azione cambiaria diretta può essere esercitata nei confronti di
qualsiasi
prenditore
del
titolo,
“ED
È
INDIPENDENTE
DALL’ESERCITAZIONE DELL’AZIONE CAUSALE”.
Per l’esercizio dell’azione cambiaria diretta sono possibili “tre vie
processuali”:
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a. procedimento di cognizione, cioè diretto ad accertare l’esistenza
del debito cambiario;
b. procedimento ingiuntivo, mediante il quale il possessore del titolo
cambiario, ottiene, rapidamente, un decreto di ingiunzione, ma se il
convenuto fa opposizione si instaura un vero e proprio processo di
cognizione;
c. procedimento esecutivo, la cambiale “se munita del bollo
prescritto per legge”, vale anche come “titolo diretto esecutivo”,
che consente al possessore di agire immediatamente sul patrimonio
del debitore o degli avallanti in modo indipendente ed autonomo
(cfr. artt. 63 e segg. della legge cambiaria).
Il possessore, pertanto, con questo procedimento può scegliere di
esercitare:
1. direttamente l’azione di pignoramento dei beni del debitore
principale o degli avallanti;
2. emettere un atto di precetto, invitando direttamente il debitore
principale o gli avallanti al pagamento, naturalmente in questo
secondo caso, è possibile per il debitore fare opposizione all’atto di
precetto nei dieci giorni dalla notifica dello stesso, “instaurando
un vero e proprio processo di cognizione”.
La scelta fra il punto 1) e il punto 2) da parte del possessore del
titolo cambiario è solo opzionale.
5. AZIONE DI REGRESSO
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Tutti coloro che hanno apposto la loro firma sulla cambiale sono
obbligati in solido al pagamento della cambiale e pertanto il possessore
dell'effetto deve agire secondo l'ordine delle firme in modo tale da
arrivare
all'obbligato
principale.
L'azione di regresso si esercita tramite il protesto e può essere effettuata:
- in via giudiziale: ossia con lo stesso metodo visto per l'azione diretta
(precetto,
-
in
pignoramento,
via
extra-giudiziale:
vendita);
mediante
rivalsa.
L'azione di regresso deve essere esercitata entro un anno dalla data di
scadenza, altrimenti cade in prescrizione.
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