Predisposto dall`ABI un`analisi sulla valutazione degli

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Predisposto dall`ABI un`analisi sulla valutazione degli
Il Protesto della cambiale e dell'assegno
avv. Rosario Antonio Guarrera
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Febbraio, 2015
1. Titoli di Credito: cambiale ed assegno
I titoli di credito, così come disciplinati dagli articoli 1992 e successivi del codice civile, sono
degli strumenti predisposti dal legislatore per agevolare, velocizzare e regolamentare la
movimentazione del credito all'interno del sistema economico italiano.
Della famiglia dei titoli di credito fanno parte la cambiale e l’assegno, che contengono la
promessa o l'ordine di pagare una certa somma, ad una determinata scadenza, in un certo luogo, a
favore di chi risulta legittimamente possessore del titolo.
2. Conseguenze del mancato pagamento
Se questi titoli di credito non vengono onorati e quindi il creditore non ottiene quanto dovuto, si procede con il
protesto che costituisce l’atto pubblico con cui l’Ufficiale Giudiziario constata la mancata accettazione o il
mancato pagamento della cambiale o dell’assegno.
Per le cambiali a vista il protesto deve essere effettuato entro 1 anno dalla data di emissione, mentre per quelle a
"data certa" entro uno dei due giorni feriali successivi alla scadenza.
Per gli assegni il protesto deve essere chiesto entro la scadenza utile dello stesso termine di presentazione, 8
giorni se è pagabile nello stesso Comune in cui fu emesso e 15 giorni in altro Comune.
Una volta effettuato il protesto questo viene trasmesso al Presidente della Camera di Commercio competente per
territorio il giorno successivo alla fine di ogni mese. La pubblicazione nell’Elenco Ufficiale dei Protesti ha luogo
nei 10 giorni successivi.
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3. Protesto della cambiale
Il "protesto" della cambiale (con un bollo applicato, pari al 12 per mille dell'importo facciale), costituisce titolo
esecutivo per l’ammontare non pagato. Il protesto deve essere fatto nel luogo e contro le persone indicate, pur se
queste sono assenti o decedute. I pubblici ufficiali che hanno effettuato la "levata del protesto" provvederanno ad
annotarlo nel loro repertorio, sul bollettino dei protesti cambiari tenuto presso la Camera di Commercio e su
appositi elenchi tenuti dalla cancelleria del tribunale accessibili a tutti.
Il beneficiario ovvero il "portatore" al momento dell'incasso della cambiale potrà comunque richiedere (art. 55
Regio Decreto n. 1669/1933) come risarcimento per il mancato puntuale pagamento della stessa:
 L'ammontare non pagato della cambiale.
 Gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione.
 Le spese per il protesto.
4. Azioni cambiarie
In caso di mancato pagamento della cambiale il beneficiario, possessore della cambiale, ha la possibilità di agire
giudizialmente scegliendo tra due tipi di azioni cambiarie (artt. 49-50 Regio Decreto n. 1669/1933):
 L'azione diretta: rivolta contro gli obbligati principali, ossia l'emittente nel pagherò è il trattarioaccettante nella tratta, oppure contro l'avallante dell'emittente o del trattario-accettante.
 L'azione di regresso: rivolta contro gli obbligati di regresso, ossia i giranti nel caso del pagherò e il
traente ed i giranti nel caso della tratta, il creditore potrà rivolgersi sia all'ultimo girante sia ad uno
qualunque dei giranti che appaiono sulla cambiale, scegliendo chi gli dà più affidamento per una rapida
riscossione.
Le azioni cambiarie hanno un termine di prescrizione (artt. 52-53-54 Regio Decreto n. 1669/1933) entro le
quali posso essere effettuate, pena l'inefficacia delle stesse, ovvero:
1. Le azioni cambiarie dirette si prescrivono in 3 anni, a decorrere dalla data della scadenza della cambiale.
2. Le azioni cambiarie di regresso si prescrivono in un 1 anno dalla data di protesto o da quella della
scadenza del titolo se è presente la clausola "senza spese".
3. Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente si prescrivono in 6 mesi a decorrere
dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa
contro di lui.
5. Atto di precetto e atto di pignoramento
Con l'azione cambiaria diretta il possessore può iniziare immediatamente l'esecuzione forzata sul patrimonio del
debitore, saltando la fase dell’accertamento da parte del giudice.
L'azione che permette di aggredire "giuridicamente" i beni del proprio debitore ha inizio con l'atto di precetto.
Con l'atto di precetto, predisposto da un legale, si intima al debitore di eseguire entro un termine perentorio (non
inferiore a 10 giorni) il pagamento della somma dovutagli in base al titolo stesso, nonché degli eventuali
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interessi e spese di protesto contenute nell'atto di precetto. Decorso il termine perentorio indicato nell'atto di
precetto, il creditore potrà iniziare l'esecuzione forzata. Quindi procederà a notificare l'atto di pignoramento che
costituisce il secondo passo per ottenere la soddisfazione del credito attraverso una esecuzione mobiliare (che
andrà' a colpire i beni mobili del debitore) o una esecuzione immobiliare (che andrà invece a colpire gli immobili
di proprietà del debitore).
6. Azioni giudiziarie
Nel caso in cui non si riesca ad espletare l'azione cambiaria nei confronti del debitore si può scegliere di
effettuare le seguenti azioni giudiziali:
1) Il procedimento per ingiunzione.
Il procedimento di ingiunzione (artt. 633 e segg. del codice procedura civile) è un procedimento speciale con il
quale si ottiene rapidamente un provvedimento (decreto ingiuntivo) da parte del Giudice. Condizione necessaria
e sufficiente per l’ottenimento di tale titolo esecutivo è che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
2) Il procedimento di cognizione.
Con il procedimento di cognizione si richiede al Giudice l'accertamento giudiziale dell'esistenza del credito,
qualora non si sia in possesso di un titolo esecutivo e non ci siano elementi per ottenere un decreto ingiuntivo. Il
giudice dovrà accertare l'esistenza e l'ammontare del credito e conseguentemente con una sentenza dovrà
condannare il debitore a pagare.
3) L'azione di arricchimento.
Con l'azione di arricchimento regolata dall'art. 2041 del c.c. il possessore di una cambiale - che abbia perduto la
possibilità di esercitare l’azione cambiaria (perché prescritta) e non possa esercitare neppure le altre azioni - può
ottenere dal traente (se cambiale tratta) o dall’emittente (se pagherò cambiario) o dall’accettante o dal girante la
somma di cui costoro si siano ingiustamente arricchiti a suo danno.
7. Registro informatico dei protesti
Il registro informatico dei protesti è il registro nazionale sul quale le camere di Commercio pubblicano gli
elenchi dei soggetti protestati in ciascuna provincia (persone fisiche e giuridiche). Tale elenco contiene i protesti
levati fino al giorno 26 di ciascun mese, comprendendo comunque anche quelli relativi al mese anteriore levati
dal giorno 27 in poi. La Camera di Commercio pubblica gli elenchi entro dieci giorni dalla ricezione da parte dei
pubblici ufficiali che hanno levato il protesto.
Per ciascun soggetto protestato nel registro compaiono i seguenti dati:
 Dati identificativi del soggetto protestato.
 Natura del titolo di credito.
 Data ed il luogo di levata.
 Data di scadenza, se prevista.
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 Ammontare della somma dovuta.
 Motivi del rifiuto di pagamento.
Il registro informatico dei protesti è accessibile al pubblico per consultazioni tramite i terminali della Camera di
Commercio (visura protesti), che a richiesta rilascia la certificazione dell'esito della ricerca.
E' possibile ottenere la cancellazione dal registro informatico dei protesti nei seguenti casi:
1. Cancellazione per avvenuto pagamento del titolo cambiario. Il debitore che entro 12 mesi dalla data di
levata del protesto ha provveduto al pagamento della cambiale, oltre agli interessi ed alle spese per il
protesto, ha diritto di ottenere la cancellazione dal registro presentando apposita istanza alla Camera di
Commercio.
2. Cancellazione per illegittimità od erroneità del protesto. Il debitore può richiedere la cancellazione
delle iscrizioni presentate dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto, ovvero dalle
aziende di credito quando si sia proceduto illegittimamente od erroneamente a levare il protesto stesso.
3. Cancellazione per riabilitazione. Il Presidente del Tribunale competente per territorio, ai sensi dell'art.
17 della Legge 108/96, su istanza dell’interessato, può concedere con decreto il provvedimento di
riabilitazione a favore del soggetto che abbia subito protesto, quando siano trascorsi 12 mesi senza che
siano intervenuti ulteriori protesti e purché l'obbligazione sia stata adempiuta.
8. La Centrale d'Allarme Interbancaria
Scopriamo ora cosa succede nei casi in cui il pagamento di un assegno presentato per l’incasso non avvenga a
causa di:
- Mancanza di provvista sul conto corrente.
- Mancata autorizzazione a emettere assegni.
Questi due casi in passato erano sanzionati dalla legge come reati. La recente normativa sull'assegno (Decreto
Legislativo n. 507/99) ha trasformato questi reati in illeciti amministrativi.
Per i soggetti responsabili di questi due illeciti, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative, la legge
prevede per 6 mesi la "revoca di sistema", con due conseguenze:
- Divieto di emettere assegni presso qualunque banca o ufficio postale.
- Iscrizione nella Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI).
Se un soggetto è segnalato nella CAI, nessuna banca né ufficio postale può stipulare nuove convenzioni di
assegno, né pagare assegni da lui emessi, né rilasciargli nuovi libretti.
L'assegno senza provvista
Si dirà che un assegno è privo di provvista quando lo stesso non è coperto da fondi, nel momento in cui viene
presentato alla banca per il pagamento. In questo caso la banca scrive al cliente inviandogli un "preavviso di
revoca" con il quale lo avverte che, se non pagherà entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione
dell'assegno dovrà iscriverlo nella CAI.. Scaduti i 60 giorni il cliente deve restituire tutti gli assegni che gli ha
rilasciato la banca o la posta.
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L'assegno senza autorizzazione
Se una persona non è autorizzata ad emettere assegni, viene iscritta nella CAI entro 20 giorni dalla presentazione
dell'assegno per il pagamento. Riguardo alle azioni giudiziarie esperibili per il recupero delle somme portate
dall’assegno si rinvia a quanto già detto per la cambiale.
Diamo alcune indicazioni relativamente alla Centrale d'Allarme Interbancaria che è stata istituita il 4
giugno 2002 presso la Banca d’Italia. La CAI è un archivio informatizzato dove sono registrati i nominativi di
tutti coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista.
Le evidenze ed i dati registrati nell'archivio CAI sono:
- Generalità di coloro che hanno emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista;
- Assegni;
- Assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione;
- Assegni di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.
- Generalità dei titolari di carte di pagamento a cui sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo;
- Carte revocate, smarrite e rubate.
Chi viene iscritto nella CAI può accedere alle informazioni che lo riguardano ed esercitare gli altri diritti previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (legge Privacy), rivolgendosi alle banche,
agli uffici postali o alle filiali della Banca d'Italia.
9. Alcune riflessioni
Anche se oggi parlare di cambiali o di assegni sembri una cosa molto “retrò”, tali titoli di credito sono ancora
fortemente utilizzati nel nostro sistema economico. Forse perché dopo decenni di disciplina il meccanismo di
tali titoli di credito è ben oleato, tanto che ancora oggi vengono quotidianamente utilizzati.
Basti ricordare, a mero titolo statistico, che nel 2012 sono stati levati ben 1.408.071 protesti su cambiali
ordinarie, tratte e assegni per un controvalore di 3,4 miliardi. Un dato di forte impatto economico, che dimostra
come in Italia sia ancora difficile attenuare l’utilizzo della cambiale e degli assegni a favore dei mezzi elettronici
di pagamento. Questi ultimi di certo favoriscono una rapida circolazione del danaro, ma allo stato attuale non si
dispone ancora un sistema garantistico che è proprio dei loro diretti ascendenti. Chissà se nel futuro si riuscirà a
modificare tale realtà ma per il momento la situazione rimane quella sopra descritta.
Riferimenti normativi e fonti di consultazione:
-
Regio Decreto n.1669/1933 "Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario"
Regio Decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933 "Legge sull'assegno"
Codice civile, Titolo V, art. 1992 e segg. ("Dei titoli di credito")
Codice civile Art. 2041 c.c.
Codice di procedura civile - artt. 633 e segg.
Legge 12/6/1973 n.349 "Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari"
Legge 7/3/1996, n.108 "Disposizioni in materia di usura" (artt. 17 e 18) come modificato dall’art. 3, della L. n. 235 del 18/8/00
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-
Legge 18 agosto 2000, n.235 "Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari"
Legge 12 Dicembre 2002, n.273 "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza"
Tribunale di Brescia - riabilitazione del protestato
Camera di Commercio di Brescia - cancellazione dal registro dei protesti
www.simone.it
www.studiocominottocantoni.it
www.bppb.it
www.credifamiglia.it.
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