azioni cambiarie e azioni extracambiarie

Transcript

azioni cambiarie e azioni extracambiarie
“AZIONI CAMBIARIE E AZIONI
EXTRACAMBIARIE”
PROF. RENATO SANTAGATA DE
CASTRO
Università Telematica Pegaso
Azioni cambiarie e azioni extracambiarie
Indice
1
LE AZIONI CAMBIARIE --------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
2
IL PROTESTO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
3
IL PROCESSO CAMBIARIO. LE ECCEZIONI------------------------------------------------------------------------ 6
4
LE AZIONI EXTRACAMBIARIE ----------------------------------------------------------------------------------------- 7
5
AMMORTAMENTO. DUPLICATI E COPIE --------------------------------------------------------------------------- 8
6
LE CAMBIALI FINANZIARIE -------------------------------------------------------------------------------------------- 9
Università Telematica Pegaso
1
Azioni cambiarie e azioni extracambiarie
Le azioni cambiarie
In caso di rifiuto del pagamento, e nella cambiale tratta anche in caso di rifiuto di
accettazione, il portatore del titolo può agire contro tutti gli obbligati cambiari, individualmente o
congiuntamente, per ottenere il pagamento.
La relativa azione è però regolata diversamente a seconda che si tratti di obbligati diretti o di
regresso.
Orbene, l'azione diretta non è soggetta a particolari formalità ed in particolare non è subordinata alla
levata del protesto. Inoltre, non è soggetta ad alcun termine di decadenza.
Il portatore è tenuto ad osservare solo il termine di prescrizione di tre anni, che decorre dalla
scadenza della cambiale.
Più complessa è la disciplina dell'azione cambiaria di regresso. Il suo esercizio è infatti subordinato
a particolari condizioni sostanziali e a specifici adempimenti formali.
L'azione contro gli obbligati di regresso può essere innanzitutto esercitata alla scadenza, se il
pagamento non ha avuto luogo.
Può essere inoltre esercitata anche prima della scadenza:
1. se l'accettazione è stata rifiutata in tutto o in parte;
2. in caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato, o dell'emittente nel
pagherò cambiario; di cessazione dei pagamenti da parte degli stessi; di esecuzione
infruttuosa sui loro beni;
3. in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile. In caso di
fallimento, per esercitare il regresso basta produrre la relativa sentenza dichiarativa.
Negli altri casi l'esercizio dell'azione di regresso è per legge subordinato alla preventiva
constatazione del rifiuto di accettazione o di pagamento con atto autentico denominato protesto,
soggetto alla specifica disciplina esposta nel paragrafo successivo.
Il protesto deve essere elevato nei termini previsti per la presentazione all'accettazione o al
pagamento. Quindi, il protesto per mancato pagamento deve essere elevato nei due giorni feriali
successivi alla scadenza della cambiale.
L'omessa levata del protesto nei termini comporta conseguenze particolarmente gravi: il portatore
decade dalle azioni di regresso.
Il portatore può essere tuttavia dispensato dal protesto, ma non dalla presentazione nei termini, con
apposita clausola inserita nella cambiale (clausola «senza spese» o «senza protesto») dal traente, dal
girante o dall'avallante.
Università Telematica Pegaso
Azioni cambiarie e azioni extracambiarie
Pur se dispensato dal protesto, il portatore è inoltre tenuto a dare avviso della mancata accettazione
o del mancato pagamento al traente, al proprio girante ed ai loro avallanti, entro i quattro giorni
feriali successivi alla levata del protesto o al giorno della presentazione, se la cambiale è «senza
spese».
L'omissione dell'avviso nei termini comporta più limitate conseguenze : il portatore non
decade dal regresso, ma dovrà risarcire i danni eventualmente arrecati nei limiti dell'importo della
cambiale. Anche l'onere di avviso è derogabile con apposita clausola «senza avviso» inserita nella
cambiale.
Gli obbligati cambiari, benché distinti in obbligati diretti e di regresso, sono tutti obbligati in solido
nei confronti del portatore . Perciò, rispettate le condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione di
regresso, il portatore può agire a sua scelta, per l'intera somma cambiaria, contro uno qualsiasi degli
obbligati e non è tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono obbligati. Inoltre, l'azione promossa
contro uno degli obbligati non gli impedisce di agire contro gli altri, congiuntamente o
disgiuntamente, anche se obbligati di grado successivo rispetto a colui contro il quale si sia prima
proceduto.
La disposizione per gradi degli obbligati cambiari acquista invece rilievo per regolare i rapporti fra
gli stessi, conseguenti al pagamento del portatore del titolo. L'obbligato cambiario che ha pagato
libera infatti definitivamente i coobbligati di grado successivo, dai quali non potra’ ripetere
alcunché. Ha invece azione cambiaria di ulteriore regresso contro gli obbligati di grado anteriore e
può chiedere a ciascuno di essi il rimborso integrale di quanto pagato, oltre gli interessi e le spese.
Non si ha cioè divisione del debito nei rapporti fra obbligati cambiari di grado diverso.
Chi paga ha perciò diritto alla consegna della cambiale col protesto e col conto di ritorno
quietanzato. Col pagamento infatti acquista la proprietà della cambiale e la titolarità dei diritti
cambiari verso gli obbligati di grado anteriore.
L'obbligato cambiario che ha pagato non ha invece azione cambiaria nei confronti degli
eventuali coobbligati di pari grado (ad esempio, coavallanti). Contro costoro potrà agire solo in via
extra-cambiaria.
L'azione di regresso del portatore del titolo è soggetta al termine breve di prescrizione di un
anno, che decorre dalla data del protesto levato in tempo utile o dalla scadenza, se vi è la clausola
«senza spese».
In applicazione del principio di indipendenza delle obbligazioni cambiarie, l'interruzione
della prescrizione opera solo nei confronti dell'obbligato cambiario rispetto al quale è stato
compiuto l'atto interruttivo.
2
Il protesto
Come anticipato, il protesto è l'atto autentico necessario per la conservazione delle azioni di
regresso. Con esso si constata la mancata accettazione o il mancato pagamento della cambiale da
parte del designato a pagare in via principale (trattario o emittente).
Il protesto deve essere elevato, dietro presentazione del titolo, contro i soggetti designati nella
cambiale per l'accettazione o il pagamento.
Sono abilitati alla levata del protesto i notai, gli ufficiali giudiziari e i loro aiutanti o, in mancanza
(anche temporanea), i segretari comunali.
Il protesto può essere annotato sulla cambiale o può essere fatto con atto separato, ma in tal
caso deve contenere la trascrizione del titolo e se ne deve fare menzione sulla cambiale. Il protesto
ha valore di atto pubblico.
I protesti per mancato pagamento (ma non quelli per mancata accettazione) sono soggetti a
pubblicità legale, che viene curata dalle Camere di commercio.
In base all'attuale disciplina gli elenchi dei protesti sono trasmessi mensilmente al presidente
della Camera di commercio e pubblicati in un apposito «registro informatico dei protesti».
La registrazione di ciascun protesto è cancellata dopo cinque anni. Tuttavia, il debitore che
paga la cambiale entro dodici mesi dalla levata del protesto ha diritto di ottenere l'immediata
cancellazione del proprio nome dal registro informatico, con istanza rivolta al presidente della
Camera di commercio. A seguito della cancellazione il protesto si considera come mai avvenuto.
Inoltre, il debitore protestato che adempia le obbligazioni per le quali il protesto è stato
elevato e non abbia subìto ulteriori protesti, può chiedere al presidente del tribunale la riabilitazione
trascorso un anno dalla levata del protesto. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a
tutti gli effetti, come mai avvenuto e il debitore ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei
dati relativi al protesto anche dal registro informatico dei protesti.
Università Telematica Pegaso
3
Azioni cambiarie e azioni extracambiarie
Il processo cambiario. Le eccezioni
L'azione cambiaria (diretta e di regresso) gode di un particolare regime processuale diretto a
consentire al creditore un più rapido recupero della somma dovutagli.
La cambiale originariamente in regola col bollo vale come titolo esecutivo . Il possessore
della stessa può perciò iniziare la procedura esecutiva sui beni del debitore senza doversi
preventivamente munire di un provvedimento giudiziale di condanna.
L'esecuzione deve essere preceduta dalla notificazione del precetto, che deve fra l'altro
contenere la trascrizione integrale della cambiale o del protesto.
L'eventuale opposizione al precetto non sospende l'esecuzione.
Il portatore della cambiale può avvalersi in alternativa dell'ordinario procedimento di cognizione
diretto ad ottenere sentenza di condanna. Ed è questa la sola via praticabile se la cambiale non era
originariamente in regola con il bollo, purché sia stata successivamente regolarizzata.
Alle stesse condizioni, il portatore può infine far ricorso al procedimento monitorio per
ottenere un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, che gli consente di iscrivere ipoteca
giudiziale sui beni del debitore. In caso di opposizione al decreto ingiuntivo si instaura un ordinario
procedimento di cognizione.
Anche nell'ordinario giudizio di cognizione iniziato dal creditore, la cambiale gode di un
particolare regime processuale. Su istanza del creditore, il giudice deve infatti emettere sentenza
provvisoria di condanna se le eccezioni opposte dal debitore sono di lunga indagine, imponendo al
creditore il versamento di una cauzione ove lo ritenga opportuno.
Tipica della cambiale è invece l'ulteriore distinzione fra eccezioni oggettive ed eccezioni
soggettive, determinata dalla pluralità di obbligazioni e dalla reciproca indipendenza delle stesse.
Sono eccezioni oggettive quelle che possono essere opposte da tutti gli obbligati cambiari.
Sono invece eccezioni soggettive quelle che possono essere opposte solo da un determinato
obbligato. Ad eccezioni soggettive danno luogo in particolare le cause di invalidità della singola
obbligazione cambiaria.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
6 di 10
Università Telematica Pegaso
4
Azioni cambiarie e azioni extracambiarie
Le azioni extracambiarie
Per realizzare il proprio credito, il possessore della cambiale ha a disposizione, oltre le
azioni cambiarie (diretta e di regresso), anche l'azione causale nei confronti del debitore che è stato
parte del relativo rapporto.
L'esercizio dell'azione causale, in alternativa o cumulativamente con quelle cambiarie, è
però subordinato ad una serie di cautele per evitare che il debitore contro cui si agisce con l'azione
causale sia esposto al rischio di un doppio pagamento, nonché per mantenere integre le eventuali
azioni cambiarie che allo stesso competono contro gli obbligati di grado anteriore .
Per poter esercitare l'azione causale è infatti necessario che:
a) siano stati accertati col protesto la mancata accettazione o il mancato pagamento
della cambiale;
b) il portatore offra al debitore la restituzione della cambiale, depositandola presso la
cancelleria del giudice competente;
c) il portatore abbia inoltre adempiute tutte le formalità necessarie per conservare al
debitore le azioni di regresso che possono competergli.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
7 di 10
Università Telematica Pegaso
5
Azioni cambiarie e azioni extracambiarie
Ammortamento. Duplicati e copie
La disciplina dell'ammortamento della cambiale sostanzialmente coincide con quella dettata
in via generale dal codice per i titoli di credito all'ordine. Si rinvia perciò a quanto già esposto.
È solo da notare che l'art. 90 1. camb. non richiede che l'opponente al decreto di ammortamento depositi il titolo. Ed è opinione ormai consolidata che tale adempimento non è necessario.
Costituiscono invece istituti ormai desueti la creazione di duplicati e di copie della cambiale,
che rispondono all'interesse del portatore di disporre di più esemplari della stessa cambiale, ma che
espongono a rischi sia lo stesso, sia gli obbligati cambiari.
I duplicati (ammessi solo per la cambiale tratta) sono riproduzioni della cambiale rilasciate
al portatore dal suo girante e che contengono la ripetizione autografa di tutte le sottoscrizioni
esistenti sull'originale. I duplicati devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo per evitare
che siano considerati altrettante cambiali distinte.
Le copie sono invece riproduzioni del titolo originario effettuate dallo stesso portatore.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
8 di 10
Università Telematica Pegaso
6
Azioni cambiarie e azioni extracambiarie
Le cambiali finanziarie
Le cambiali finanziarie costituiscono un nuovo strumento di finanziamento.
La loro
funzione è quella di offrire alle imprese, ed in particolare a quelle non abilitate ad emettere obbligazioni, uno strumento per raccogliere direttamente fra il pubblico capitale di credito a breve
termine, alternativo rispetto al ricorso al credito bancario spesso eccessivamente costoso.
Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine emessi in serie, con scadenza non
inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione. La loro struttura è quella
del pagherò cambiario; contengono cioè una promessa incondizionata di pagamento da parte
dell'emittente.
Le cambiali finanziarie sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie.
Le cambiali finanziarie sono titoli emessi in serie e non titoli individuali come le comuni
cambiali. Sono cioè emesse in numero predeterminato nell'ambito di un'unitaria operazione di
finanziamento a titolo di mutuo e presentano caratteristiche uniformi di taglio e di durata. In
particolare, devono avere un taglio minimo non inferiore a 50.000 euro e, come già detto, la loro
scadenza non può essere inferiore a tre mesi e superiore a dodici mesi dalla data di emissione,
proprio perché costituiscono uno strumento di finanziamento a breve termine.
La denominazione di «cambiale finanziaria» deve essere inserita nel contesto del titolo in
aggiunta agli altri requisiti formali.
Nella cambiale finanziaria devono essere indicati anche i proventi a favore del prenditore in
qualunque forma pattuita; proventi di regola costituiti dalla differenza fra il valore nominale della
cambiale e la minor somma corrisposta all'emittente.
Le cambiali finanziarie possono essere girate esclusivamente con la clausola «senza
garanzia».
D'altro canto, l'emissione di cambiali finanziarie incontra una serie di limitazioni e cautele
volte anche ad assicurare il buon esito delle stesse alla scadenza.
L'emissione di cambiali finanziarie, in quanto strumento di raccolta del risparmio fra il
pubblico, è infatti assoggettata alla disciplina dettata in materia dall'art. 11 del d.lgs. 385/1993
(Tub) e dalla relativa normativa regolamentare emanata dal Cicr, che pone una serie di limiti
soggettivi e quantitativi all'emissione di cambiali finanziarie.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
9 di 10
Università Telematica Pegaso
Azioni cambiarie e azioni extracambiarie
In particolare, l'ammontare della raccolta fra il pubblico effettuata mediante cambiali
finanziarie, unitamente a quella realizzata mediante obbligazioni o altri strumenti finanziari non può
complessivamente superare i limiti fissati dall'art. 2412 cod. civ. per l'emissione di obbligazioni,
esposti nel secondo volume.
Le cambiali finanziarie sono espressamente qualificate come valori mobiliari, con
conseguente applicabilità di tutta la disciplina per questi ultimi dettata.
Per le cambiali finanziarie è previsto un regime tributario agevolato.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
10 di 10