Sentenza di Cassazione – Legge 104-92
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Sentenza di Cassazione – Legge 104-92
Sentenza Corte Cassazione - utilizzo abusivo o improprio permessi legge 104 Usare e non abusare dei diritti in modo più adeguato per farli valere. Licenziamento disciplinare per illecito utilizzo permessi Legge 104/92 La Suprema Corte di Cassazione con una recentissima sentenza n. 4984 del 4-03-2014 si è pronunciata sull'illecito utilizzo del permesso ex articolo 33 Legge 104/1992 da parte di un lavoratore, familiare di un disabile. In sintesi per la Cassazione va licenziato chi usa il permesso della "104" per andare in vacanza invece che dal familiare malato e il datore di lavoro può far pedinare il dipendente da un detective per provare l'illecito utilizzo del beneficio concesso unicamente per garantire l'assistenza ai congiunti. La sentenza, di cui si riporta il testo integrale, riguarda il caso di un licenziamento effettuato per l'illecito utilizzo di un permesso previsto dall'art.33 della Legge n.104/92 riscontrato dal datore di lavoro, attraverso un'agenzia investigativa, che ha smascherato l'utilizzo per finalità estranee a quelle dell'assistenza. Il lavoratore dipendente, attraverso l'uso improprio del permesso, ha violato la finalità assistenziale e la sua condotta è stata coerentemente ritenuta capace di integrare anche sotto il profilo dell'elemento intenzionale un comportamento idoneo alla ravvisabilità della giusta causa del recesso, in quanto la sospensione dell'attività lavorativa era consentita solo per la finalità assistenziale garantita dal permesso indebitamente fruito. La Cassazione, inoltre, ha legittimato il datore di lavoro anche ad utilizzare un investigatore per controllare il proprio dipendente che abusa del diritto. Tale controllo occulto, per quanto apparentemente inopportuno, non è lesivo della privacy. Il divieto legittimo, per il datore, di spiare i dipendenti, previsto dallo Statuto dei Lavoratori opera solo per i luoghi di lavoro e solo quando è rivolto a vigilare sull'attività lavorativa vera e propria. Nel caso di specie trattato in sentenza, invece, l'utilizzo del detective da parte del datore di lavoro, che avviene fuori dall'unità produttiva ha come scopo quello di tutelare il patrimonio aziendale: ossia verificare se il dipendente sta adempiendo o meno alle obbligazioni del contratto di lavoro. L'accertamento dell'utilizzo improprio dei permessi della ex art. 33 della Legge non riguarda l'adempimento della prestazione lavorativa in sé, poiché viene effettuato al di fuori dell'orario di lavoro e in fase di sospensione dell'obbligazione principale lavorativa. Per cui avvalersi di "detective-spia" è pienamente legittimo. Sulla scorta di questa recentissima sentenza della Suprema Corte anche i lavoratori disabili che beneficiano per se stessi di tali permessi devono fare maggiore attenzione e non utilizzarli impropriamente per compiere attività estranee a quelle di riposo e di cura che hanno giustificato la loro assenza dal lavoro. Per la rilevanza dell'argomento trattato, qui di seguito riporto la massima della sentenza in commento. Sentenza 04 marzo 2014 n. 4984 Lavoro - Contestazione disciplinare - Illecito utilizzo del permesso ex articolo 33 Legge 1/2 Sentenza Corte Cassazione - utilizzo abusivo o improprio permessi legge 104 104/1992 - Licenziamento - Agenzia investigativa Massima Il lavoratore che utilizza in modo illecito i permessi ex art. 33 della Legge 104 per fini del tutto estranei a quelli previsti dalla norma, ad esempio per andare in vacanza o per attività personali, anziché assistere il familiare, può essere legittimamente licenziato, a nulla rilevando che il fatto illecito sia emerso a seguito del controllo di un'agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro. Va rigettato il ricorso del lavoratore che riteneva ai fini del licenziamento disciplinare il pedinamento effettuato dall'azienda irrispettoso delle norme dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/70). Precisa la Corte che la Legge 300/70 delimita, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi solo per scopi di tutela del patrimonio aziendale e di vigilanza dell'attività lavorativa, ma non preclude il potere dell'imprenditore di avvalersi di soggetti diversi, come nel caso di specie, di un'agenzia investigativa, per accertare i comportamenti illeciti del lavoratore, non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione. Nel caso in esame il controllo era finalizzato all'accertamento dell'utilizzo improprio dei permessi ex art. 33 Legge 104/92 (suscettibile di rilevanza anche penale) e non ha riguardato l'adempimento della prestazione lavorativa essendo stato effettuato al di fuori dell'orario di lavoro, ed è quindi da ritenersi conforme ai principi sanciti in materia ed in linea con gli orientamenti giurisprudenziali della stessa Corte. Non può negarsi la natura illecita dell'abuso del diritto ai benefici della legge 104/92, sia ai danni dell'Inps che erogava l'indennità per i giorni di permesso, sia ai danni del datore di lavoro, tale da integrare una condotta idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo di fiducia posto a fondamento del rapporto di lavoro. 2/2