Sentenza di Cassazione – Legge 104-92

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Sentenza di Cassazione – Legge 104-92
Sentenza Corte Cassazione - utilizzo abusivo o improprio permessi legge 104
Usare e non abusare dei diritti in modo più adeguato per farli valere.
Licenziamento disciplinare per illecito utilizzo permessi Legge 104/92
La Suprema Corte di Cassazione con una recentissima sentenza n. 4984 del 4-03-2014 si è
pronunciata sull'illecito utilizzo del permesso ex articolo 33 Legge 104/1992 da parte di un
lavoratore, familiare di un disabile. In sintesi per la Cassazione va licenziato chi usa il permesso
della "104" per andare in vacanza invece che dal familiare malato e il datore di lavoro può far
pedinare il dipendente da un detective per provare l'illecito utilizzo del beneficio concesso
unicamente per garantire l'assistenza ai congiunti. La sentenza, di cui si riporta il testo integrale,
riguarda il caso di un licenziamento effettuato per l'illecito utilizzo di un permesso previsto
dall'art.33 della Legge n.104/92 riscontrato dal datore di lavoro, attraverso un'agenzia
investigativa, che ha smascherato l'utilizzo per finalità estranee a quelle dell'assistenza. Il
lavoratore dipendente, attraverso l'uso improprio del permesso, ha violato la finalità
assistenziale e la sua condotta è stata coerentemente ritenuta capace di integrare anche sotto il
profilo dell'elemento intenzionale un comportamento idoneo alla ravvisabilità della giusta causa
del recesso, in quanto la sospensione dell'attività lavorativa era consentita solo per la finalità
assistenziale garantita dal permesso indebitamente fruito. La Cassazione, inoltre, ha legittimato
il datore di lavoro anche ad utilizzare un investigatore per controllare il proprio dipendente che
abusa del diritto. Tale controllo occulto, per quanto apparentemente inopportuno, non è lesivo
della privacy. Il divieto legittimo, per il datore, di spiare i dipendenti, previsto dallo Statuto dei
Lavoratori opera solo per i luoghi di lavoro e solo quando è rivolto a vigilare sull'attività
lavorativa vera e propria. Nel caso di specie trattato in sentenza, invece, l'utilizzo del detective
da parte del datore di lavoro, che avviene fuori dall'unità produttiva ha come scopo quello di
tutelare il patrimonio aziendale: ossia verificare se il dipendente sta adempiendo o meno alle
obbligazioni del contratto di lavoro. L'accertamento dell'utilizzo improprio dei permessi della ex
art. 33 della Legge non riguarda l'adempimento della prestazione lavorativa in sé, poiché viene
effettuato al di fuori dell'orario di lavoro e in fase di sospensione dell'obbligazione principale
lavorativa. Per cui avvalersi di "detective-spia" è pienamente legittimo. Sulla scorta di questa
recentissima sentenza della Suprema Corte anche i lavoratori disabili che beneficiano per se
stessi di tali permessi devono fare maggiore attenzione e non utilizzarli impropriamente per
compiere attività estranee a quelle di riposo e di cura che hanno giustificato la loro assenza dal
lavoro.
Per la rilevanza dell'argomento trattato, qui di seguito riporto la massima della sentenza in
commento.
Sentenza 04 marzo 2014 n. 4984
Lavoro - Contestazione disciplinare - Illecito utilizzo del permesso ex articolo 33 Legge
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Sentenza Corte Cassazione - utilizzo abusivo o improprio permessi legge 104
104/1992 - Licenziamento - Agenzia investigativa
Massima
Il lavoratore che utilizza in modo illecito i permessi ex art. 33 della Legge 104 per fini del tutto
estranei a quelli previsti dalla norma, ad esempio per andare in vacanza o per attività personali,
anziché assistere il familiare, può essere legittimamente licenziato, a nulla rilevando che il fatto
illecito sia emerso a seguito del controllo di un'agenzia investigativa incaricata dal datore di
lavoro.
Va rigettato il ricorso del lavoratore che riteneva ai fini del licenziamento disciplinare il
pedinamento effettuato dall'azienda irrispettoso delle norme dello Statuto dei Lavoratori (Legge
n. 300/70).
Precisa la Corte che la Legge 300/70 delimita, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, la
sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi solo per
scopi di tutela del patrimonio aziendale e di vigilanza dell'attività lavorativa, ma non preclude il
potere dell'imprenditore di avvalersi di soggetti diversi, come nel caso di specie, di un'agenzia
investigativa, per accertare i comportamenti illeciti del lavoratore, non riconducibili al mero
inadempimento dell'obbligazione.
Nel caso in esame il controllo era finalizzato all'accertamento dell'utilizzo improprio dei
permessi ex art. 33 Legge 104/92 (suscettibile di rilevanza anche penale) e non ha riguardato
l'adempimento della prestazione lavorativa essendo stato effettuato al di fuori dell'orario di
lavoro, ed è quindi da ritenersi conforme ai principi sanciti in materia ed in linea con gli
orientamenti giurisprudenziali della stessa Corte.
Non può negarsi la natura illecita dell'abuso del diritto ai benefici della legge 104/92, sia ai
danni dell'Inps che erogava l'indennità per i giorni di permesso, sia ai danni del datore di lavoro,
tale da integrare una condotta idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo di fiducia posto a
fondamento del rapporto di lavoro.
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