corte di cassazione sentenza 21452 del 19 settembre 2013

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corte di cassazione sentenza 21452 del 19 settembre 2013
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Oggetto
REPUBBLICA ITALIANA
f
IN N<»tB DEL POPOLO l'1'ALIANO
•
LA CORTI! SUPREMA DI CASSAZIONB
R. o . M. 29i03/2007
SJ:ZIONE LAVOX>
R.G. H . B01 / 200B
Composta dagli IlI.mi Sigg.ri Magis t rati:
Dot t.
ANTON I O LA'K>RGE:SE:
Dott.
GIOVANNI MAMMONE
Dott.
GIUSEPPE BRONZINI
Do t t.
ANTONIO MANNA
- Co n sig1!e J: 8
Dott.
ROSSANA MANC INO
- Consigliere
Presidente - Ra p .
- Rel. Consigliere - Ud. 18 /0612013
PU
Consiglie r e
ha pronunciato l a segue nte
sul ricorso 29903-2007 propost o da:
9ia '
elettiva mente
domicilia t o
in
press o lo s t udio dell'avvocato
ROMA, VIA
c he l o ra p p=esenta e difende g i u s t a
de l ega
in
atti
e
da
ultl.mo
domiciliato
presso
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZ I ONE;
2013
2143
l
•
S.P . A.,
IgU
l;
la
• sul C1corso 801 - 2008 proposto da:
S.P.A . ,
(gioi
l .
persona
del
legale
rappresentante
pro
in
tempo re,
•
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
presso
lo
studio
rappresentata
e
legale
difesa
doll' a vvocato
giusta delega ln atti;
-
cODtrori co~dt .
_
r~cor%ant. iDci~~.
-
C OQUO
,
- Uè.:L.ato -
avverso la sentenza n. 5766 /200 6 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata i l 16 / 11 /200 6 R.G.Il . ;
udita la relazione de lla causa svolta nella pubblica
udienza del 18/06/2 0 13 dal Co nsigliere Dott. GIOVANNI
MAMMONE;
per delega
udito l'Avvocato
,
udito
per
l ' Avvocato
delega
,
udito
il
Generale
•
per
P.M .
Dott..
in
persona
del
Sost i tuto
GIANfRANCO SERVELLO,
l ' accoglimento del
dell'lncidentale.
ricorso
che
Procuratore
ha
principale e
concluso
rigetto
Svolgimento del processo
1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Roma,
esponev:a che era St:ilta dichiar.uo incffiacc. illicenzwnemo irrogatogli
d:a
s.p.a. e che egli aveva eSc.rotalo l'opzione per
l'indennità sostirutiva in luogo deUa ttintegruione; in ragione di tale
titolo chiedeva pcrwuo decrcro ingiuntivo nei confronti di
s.p... per il pagamento deUa sonuna di € 27.459,.31.
2.- Concesso il decreto e rigetuta l'opposizione del datore di
s.p.a. .
lavoro, proposto appello da
subentrata a
s.p.a.), la Corte d'appello di Roma
con sentenza 16.11 .06 accoglieva l'impugnazione e .dgc:ttava la
domamh. I...:a Corte d'appeUo rilevava che nel caso di specie il rapporto
era S12to ripristinato in corso di causa, proseguendo anche dopo la
sentenza che aveva dichiarato l'illegittimità del rtt:csso, per cui non
poteva essere riconosciuto il diritto del lavoratore all'indennità di cui
all'art. t8, c. S, della I. 20.05.70 n. 300, in quanto l'opzione ivi prevista
p~uppone neccssariamc:nte il difetto di preswione è non è possibile
quando il lavoratore: abbi:a già ripreso il servizio, manifcsWldo una
volanti incompatibile con la rinunzia alla prosecuzione del rapporto.
3.- Avverso qucsta sentenza
propone ricorso per
cassaziont; cui risponde
i.p.a. con controricorso, ricorso
incidentale e memoria.
Motivi della decisione
5.- Pre1iminarmente vanno riuniti. ai sensi dell'art. 335 c.p.c., il
ricorso principale e quello incidentale.
6.- Con il ricorso principale sono dedotti due motivi
6.1.- Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 18, c. S,
dellt I. 20.05.70 n. 300, rih:vandosi che nd CtiO di specie il datoce non
aveva reintegrato il lavOr:iltore, ma aveva solo consentito che la
prestuione riprendesse di fano ed in tennini di precarietà e
temponneili, il che contr2S12 con il dettato deU'art. 18, c. 5, il quale
pone l'a1tem:auva tra la rritl/t&ra (come dispOSta in un provvedimento
giudiziale di accemmento deU'iUegittimiti dci licenziamento) e
l'indennità c non anche tra questa e la ripresa di fano della pttstazione.
6.2.- Con il s«ondo motivo si lamenti cuenz2 di moavaziont;
sono il duplice profilo: a} della omessa motivazione, non avendo la
Corte d'appello pronUlUiaro su un formale motivo di impugnazione
s.p.a.
concernente la carente rormulazione dei motivi di appello di
per mancann dell'esposizione sommaria dei ratti ed i motivi speci6ci
di doglianza; b) del diretto di motivuione, C2vv15andosi la manca12
illustrazione della ragione per cw, in caso di ripresa di fano della
prestazione, l:a reintegrazione (intesa come ncosuuzione IX IN'" dci
.I.
r2pporto) si2 impossibile. con conseguente cessazione dell'alternativa
tra reintegrazione e pagmlento dell'indennità.
7.- Con il ricorso incidcnta1e
s.p.a. deduce carenza di
motivuione a proposito del mancato accoglimento della domanda
riconven7Jonale concernente l'indebita percezione delle retribuzioni
• che
dei mesi di gennaio e febbn.io 2002 da patte del
pacificamente aveva lasciato il lavoro per dimissioni in dau 31.12.01 . Il
giudice ne avrebbe ritenuto non provau la percenone senza avvedersi
deUa presenza in atti delle buste paga relative ai due mesi in questione.
8.- L'an. 18. c. 5. deUa I. 20.05.70 n. 300, nel testo applicabile
rabo", Itmporis, p~edc che, qualora il giudice abbia dichiarato
"illegittimiti dcllicenziamento ed abbia ordinato la reintegra nel posto
di lavoro, il lavor2tore, fermo resundo il diritto al risarcimento del
danno, può "chiedere al datore di lavoro in sostitutione della
reintegruionc nd posto di lavoro, un'indenniti pari .. quindici
mensilità di retribuzione globale di fatto" (primo periodo) e che
"qualora il lavoratore entto trenU giorni dal ricevimento dcU'invito del
datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro
ttenU giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il
pagamento deU"lDdennità ... , il rapporto di lavoro si intende risolto
allo spirare dei termini predetti" (sCi:ondo periodo).
9.~ JI g;udicc di appello ha accertato che il lavoratore. ticenzi2to
il 19.08.98, invitato dal datore, aveva ripreso il servizio in data 18.10.99
ed aveva lavorato ininterrottamente fino al 31.12.01, quando ca già
interVenu[l. la sentenza del Tribunale del lavoro del 9.02.01, che aveva
dichiar.tto inefficace ilocenziamento ai sensi dell'ano 2 deUa 1. 15.07.66
n. 604 ed aveva disposto la reintegra.
Di Cronte a questa situazione di Catto, lo stesso giudice ha
sostenuto che il lavoratore. pur dopo la decla.atoria di i1Jc:gittimiti del
licenziamento ed all'emissione dell'ordine di rcintegtuione. non
poteva chiedere l'indenniti di cui al c. 5 deU'an. 18 in luogo della
reintegrazione, atteso che dopo il rece:sso egli aveva aderito all'invito
dd datore di riprendere l'esecuzione ddla prestazione. 11 giudice di
appello, rilevato che la nonna in questione: configura un'obbligazione
con facoltà alternativa ti parli mJiIDrU (d lavoratore) avente ad oggetto
la reintegrazione o la com:sponsione dell'indennità, sosaene che neUa
fattispe:cie sarebbe s[l.ta ontologicunente impossibile la reintegrazione:
~ntc:sa come ncostiruzione IX "HM del rapporto), essendo stato il
tappono stesso gii ricostituitO prima dclla sentenza recante l'ordine di
reintegra, con conseguente soppressione del rapporto di altcrnarività
postulato dalla norma.
10.- Passando all'esame dei due morivi del ricorso principale, da
trattare in unico contesto, deve Plemettersi che il giudice, csanUnando
-2_
la qucstione della compatibilità dcU'jndenniti con la ripresa dell'attività
lavorativa prima della pronunzia della sentenza che ha dichiarato
l'illegittimità dci licenziamento, ha impliciwnente dato per ammesso
che la richiesta dell'indennità stessa sia Stala tempestivamente avanzata,
nel rispetto dci termini previsti dall'art. 18, c. 5. Il datore di lavoro, che
aveva contestato la tempestività dell'esercizio dell'opzione, pur
proponendo ricorso incidentale. sul punto non ha proposto alcuna
impugnazione; pertanto, la tempestività non è Jltb iNdi« e deve darsi per
acclarato che la richiesta sia stata avanzata nei tc.rmini di legge.
t 1.- La COrte d'appello ha correttunente delineato la natura
giuridica dell'istituto dell'opzione in termini di obbligazione alternativa
che vede il lavoratore neUa posi7Jone eli creditore; tuttavia, non ha
corrcttarncnle detcmUnaro il momento in cui l'obbligazione nasce.
L'obbliguione in questione è conseguenza dell'accertamento con
sentema dell'illegittimità del ocen7.iunento, di modo che prima della
sentenza stessa non sussiste per i11avora(o~ alcuna facoltà di sce1ta e,
co~gucn(emente. alcuna possibilità di esercizio dell'opzione.
L'emanazione dell'ordine di reintegra, contenuto nella sentenza che
dichiua. l'illegittimità de1 Iicem:iamento, costituisce quindi condizione
essenziale per la nasOu de1 diritto eli oprione.
Sul piano giurielico, la circostanza che lliavontore abbia riptt50
il servizio dopo il recesso a seguito di invito del datore eli lavoro può
influire su questo schema 5010 ne1 caso che la ripresa sia conseguenza
eli un accordo raggiunto tra ~ parti per la revoca de1 Iicem.iamento, e
quindi solo ne1 caso che l'invito de1 datore costituisca proposta
nego:tiale seguita dall'accettazione dci lavoratore. Ne1 caso eli specie
questa situuione non si è verificata, dato che l'invito a riprendere il
servizio, intervenuto dopo l'impugnazione dd Iicouiamento. non ha
trovato il consenso dellavontore al ripristino de1 rapporto di lavoro,
atteso questi ha coltivato la causa ed ha ottenuto la sentem.a eli primo
grado con cui è Slata dichianta l'inefficacia de1licenziamenro ed è statO
emanato l'ordine eli Mntegra, sentenza poi p.ssau in gjudicato per
mlOcanza di impugnazione.
L'invito de1 datore. dunque, non può avere effetto anticipatorio
ed il compartllmCDto del lavoratore, sari dunque valutabile sotto altri
aspetti, pur rilevanti nell'ambito del contenzioso instauratO <ad
esempio ai fini deUa quantificazione dci risarcimento dci danno), ma
non ai fini deU'esercizio deU'opzione. che il lavoratore stesso potrà
effettuatt solo in un momento successivo a quello della nascita
dell'obbligazione c dell'altematiw creata dalla legge.
I due morivi del ricorso principale sono, pertanto, fondati.
12.- E', invece, infondato il ricorso incidentale.. La Corte
d'appello ha rigelti.to la domanda di restituzione delle somme: che Rete
-,-
ritiene indebitamente pcrcepite dalla conuopanc (relative
alla retribuzione dci mesi di geruWo c febbraio 2002, in cui la
prestazione era già cessata) ritenendo non provata l'effettiva
percezione deUc sonune da parte dellavontore.
Con l'impugnazione incidentale la società datòc:e di lavoro
ribadisce di aver prodotto in giudizio a sostegno deDa sua domanda la
copia delle buste paga emesse per queI periodo a favore: del lavoratore,
ma non sostiene che le ~tesse rechino la quiewua dello nesso o che da
esse possa in aluo modo desumersi la proV2 dcU'avvenuta percezione
delle somme ivi indicate. Nella sotitanza il mezzo di impugnazione è
inidoneo a contrastace la stanUzKlne della Corte d'appello al riguardo.
13.- ]n conclusione, il ricorso principale deve essere accolto e,
rigettato queUo incidentale, la sentenza. impugnata deve essere cassata
in reluione all'accoglimento, con rinvio al giudice indicato in
dispositivo il quale procederi a nuovo eume della causa facendo
applkuione del seguente principio di diritto: il lavoratore può
esercitatel:a facohi di dUedere al datore )'indenniti di cui all'art. t 8, c.
S, della I. 20.05.70 n. 300, solo dopo l'emanazione della sentenza che
dichiara Irillegittimiti del licenziamento e ordina la reintegrazione nel
posto di lavoro, a nulla rilevando che nellc more dci giudizio, aderendo
all'invito del datore il uvoratore abbia ripreso il servizio, salvo che da
we reciproco comportamento delle patti. possa desumersi che tra le
stesse è intervenuto l'accordo, anche implicito, di ricostituzione del
rappono di lavoro.
14.- AJ giudice de1 rinvio va Omessa anche la rcgoluione de1Je
spese dci presente giudizio di cassazione.
Per questi motivi
La Corte, riurutl i ricon:i, accoglie il principale e rigetta
]"mcidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione all'accoglimento
e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche
per la rrgoluione deUe spese dci giudizio di legittimiti.
Così deciso in Roma il 18 giugno 2013
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11 Consigliere estensore
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