corte di cassazione sentenza 21452 del 19 settembre 2013
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corte di cassazione sentenza 21452 del 19 settembre 2013
l 9 SEI. iÒl) ., AJJLI. .. 'I\.' ,'. " . t~~ :· 21452.13 .. .:.;: ....t.'_:l• ., . " .' r ~ t _ ..:~ I ~ }, " . ~ Oggetto REPUBBLICA ITALIANA f IN N<»tB DEL POPOLO l'1'ALIANO • LA CORTI! SUPREMA DI CASSAZIONB R. o . M. 29i03/2007 SJ:ZIONE LAVOX> R.G. H . B01 / 200B Composta dagli IlI.mi Sigg.ri Magis t rati: Dot t. ANTON I O LA'K>RGE:SE: Dott. GIOVANNI MAMMONE Dott. GIUSEPPE BRONZINI Do t t. ANTONIO MANNA - Co n sig1!e J: 8 Dott. ROSSANA MANC INO - Consigliere Presidente - Ra p . - Rel. Consigliere - Ud. 18 /0612013 PU Consiglie r e ha pronunciato l a segue nte sul ricorso 29903-2007 propost o da: 9ia ' elettiva mente domicilia t o in press o lo s t udio dell'avvocato ROMA, VIA c he l o ra p p=esenta e difende g i u s t a de l ega in atti e da ultl.mo domiciliato presso CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZ I ONE; 2013 2143 l • S.P . A., IgU l; la • sul C1corso 801 - 2008 proposto da: S.P.A . , (gioi l . persona del legale rappresentante pro in tempo re, • elettivamente domiciliata in ROMA, VIA presso lo studio rappresentata e legale difesa doll' a vvocato giusta delega ln atti; - cODtrori co~dt . _ r~cor%ant. iDci~~. - C OQUO , - Uè.:L.ato - avverso la sentenza n. 5766 /200 6 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata i l 16 / 11 /200 6 R.G.Il . ; udita la relazione de lla causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2 0 13 dal Co nsigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE; per delega udito l'Avvocato , udito per l ' Avvocato delega , udito il Generale • per P.M . Dott.. in persona del Sost i tuto GIANfRANCO SERVELLO, l ' accoglimento del dell'lncidentale. ricorso che Procuratore ha principale e concluso rigetto Svolgimento del processo 1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Roma, esponev:a che era St:ilta dichiar.uo incffiacc. illicenzwnemo irrogatogli d:a s.p.a. e che egli aveva eSc.rotalo l'opzione per l'indennità sostirutiva in luogo deUa ttintegruione; in ragione di tale titolo chiedeva pcrwuo decrcro ingiuntivo nei confronti di s.p... per il pagamento deUa sonuna di € 27.459,.31. 2.- Concesso il decreto e rigetuta l'opposizione del datore di s.p.a. . lavoro, proposto appello da subentrata a s.p.a.), la Corte d'appello di Roma con sentenza 16.11 .06 accoglieva l'impugnazione e .dgc:ttava la domamh. I...:a Corte d'appeUo rilevava che nel caso di specie il rapporto era S12to ripristinato in corso di causa, proseguendo anche dopo la sentenza che aveva dichiarato l'illegittimità del rtt:csso, per cui non poteva essere riconosciuto il diritto del lavoratore all'indennità di cui all'art. t8, c. S, della I. 20.05.70 n. 300, in quanto l'opzione ivi prevista p~uppone neccssariamc:nte il difetto di preswione è non è possibile quando il lavoratore: abbi:a già ripreso il servizio, manifcsWldo una volanti incompatibile con la rinunzia alla prosecuzione del rapporto. 3.- Avverso qucsta sentenza propone ricorso per cassaziont; cui risponde i.p.a. con controricorso, ricorso incidentale e memoria. Motivi della decisione 5.- Pre1iminarmente vanno riuniti. ai sensi dell'art. 335 c.p.c., il ricorso principale e quello incidentale. 6.- Con il ricorso principale sono dedotti due motivi 6.1.- Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 18, c. S, dellt I. 20.05.70 n. 300, rih:vandosi che nd CtiO di specie il datoce non aveva reintegrato il lavOr:iltore, ma aveva solo consentito che la prestuione riprendesse di fano ed in tennini di precarietà e temponneili, il che contr2S12 con il dettato deU'art. 18, c. 5, il quale pone l'a1tem:auva tra la rritl/t&ra (come dispOSta in un provvedimento giudiziale di accemmento deU'iUegittimiti dci licenziamento) e l'indennità c non anche tra questa e la ripresa di fano della pttstazione. 6.2.- Con il s«ondo motivo si lamenti cuenz2 di moavaziont; sono il duplice profilo: a} della omessa motivazione, non avendo la Corte d'appello pronUlUiaro su un formale motivo di impugnazione s.p.a. concernente la carente rormulazione dei motivi di appello di per mancann dell'esposizione sommaria dei ratti ed i motivi speci6ci di doglianza; b) del diretto di motivuione, C2vv15andosi la manca12 illustrazione della ragione per cw, in caso di ripresa di fano della prestazione, l:a reintegrazione (intesa come ncosuuzione IX IN'" dci .I. r2pporto) si2 impossibile. con conseguente cessazione dell'alternativa tra reintegrazione e pagmlento dell'indennità. 7.- Con il ricorso incidcnta1e s.p.a. deduce carenza di motivuione a proposito del mancato accoglimento della domanda riconven7Jonale concernente l'indebita percezione delle retribuzioni • che dei mesi di gennaio e febbn.io 2002 da patte del pacificamente aveva lasciato il lavoro per dimissioni in dau 31.12.01 . Il giudice ne avrebbe ritenuto non provau la percenone senza avvedersi deUa presenza in atti delle buste paga relative ai due mesi in questione. 8.- L'an. 18. c. 5. deUa I. 20.05.70 n. 300, nel testo applicabile rabo", Itmporis, p~edc che, qualora il giudice abbia dichiarato "illegittimiti dcllicenziamento ed abbia ordinato la reintegra nel posto di lavoro, il lavor2tore, fermo resundo il diritto al risarcimento del danno, può "chiedere al datore di lavoro in sostitutione della reintegruionc nd posto di lavoro, un'indenniti pari .. quindici mensilità di retribuzione globale di fatto" (primo periodo) e che "qualora il lavoratore entto trenU giorni dal ricevimento dcU'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro ttenU giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento deU"lDdennità ... , il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti" (sCi:ondo periodo). 9.~ JI g;udicc di appello ha accertato che il lavoratore. ticenzi2to il 19.08.98, invitato dal datore, aveva ripreso il servizio in data 18.10.99 ed aveva lavorato ininterrottamente fino al 31.12.01, quando ca già interVenu[l. la sentenza del Tribunale del lavoro del 9.02.01, che aveva dichiar.tto inefficace ilocenziamento ai sensi dell'ano 2 deUa 1. 15.07.66 n. 604 ed aveva disposto la reintegra. Di Cronte a questa situazione di Catto, lo stesso giudice ha sostenuto che il lavoratore. pur dopo la decla.atoria di i1Jc:gittimiti del licenziamento ed all'emissione dell'ordine di rcintegtuione. non poteva chiedere l'indenniti di cui al c. 5 deU'an. 18 in luogo della reintegrazione, atteso che dopo il rece:sso egli aveva aderito all'invito dd datore di riprendere l'esecuzione ddla prestazione. 11 giudice di appello, rilevato che la nonna in questione: configura un'obbligazione con facoltà alternativa ti parli mJiIDrU (d lavoratore) avente ad oggetto la reintegrazione o la com:sponsione dell'indennità, sosaene che neUa fattispe:cie sarebbe s[l.ta ontologicunente impossibile la reintegrazione: ~ntc:sa come ncostiruzione IX "HM del rapporto), essendo stato il tappono stesso gii ricostituitO prima dclla sentenza recante l'ordine di reintegra, con conseguente soppressione del rapporto di altcrnarività postulato dalla norma. 10.- Passando all'esame dei due morivi del ricorso principale, da trattare in unico contesto, deve Plemettersi che il giudice, csanUnando -2_ la qucstione della compatibilità dcU'jndenniti con la ripresa dell'attività lavorativa prima della pronunzia della sentenza che ha dichiarato l'illegittimità dci licenziamento, ha impliciwnente dato per ammesso che la richiesta dell'indennità stessa sia Stala tempestivamente avanzata, nel rispetto dci termini previsti dall'art. 18, c. 5. Il datore di lavoro, che aveva contestato la tempestività dell'esercizio dell'opzione, pur proponendo ricorso incidentale. sul punto non ha proposto alcuna impugnazione; pertanto, la tempestività non è Jltb iNdi« e deve darsi per acclarato che la richiesta sia stata avanzata nei tc.rmini di legge. t 1.- La COrte d'appello ha correttunente delineato la natura giuridica dell'istituto dell'opzione in termini di obbligazione alternativa che vede il lavoratore neUa posi7Jone eli creditore; tuttavia, non ha corrcttarncnle detcmUnaro il momento in cui l'obbligazione nasce. L'obbliguione in questione è conseguenza dell'accertamento con sentema dell'illegittimità del ocen7.iunento, di modo che prima della sentenza stessa non sussiste per i11avora(o~ alcuna facoltà di sce1ta e, co~gucn(emente. alcuna possibilità di esercizio dell'opzione. L'emanazione dell'ordine di reintegra, contenuto nella sentenza che dichiua. l'illegittimità de1 Iicem:iamento, costituisce quindi condizione essenziale per la nasOu de1 diritto eli oprione. Sul piano giurielico, la circostanza che lliavontore abbia riptt50 il servizio dopo il recesso a seguito di invito del datore eli lavoro può influire su questo schema 5010 ne1 caso che la ripresa sia conseguenza eli un accordo raggiunto tra ~ parti per la revoca de1 Iicem.iamento, e quindi solo ne1 caso che l'invito de1 datore costituisca proposta nego:tiale seguita dall'accettazione dci lavoratore. Ne1 caso eli specie questa situuione non si è verificata, dato che l'invito a riprendere il servizio, intervenuto dopo l'impugnazione dd Iicouiamento. non ha trovato il consenso dellavontore al ripristino de1 rapporto di lavoro, atteso questi ha coltivato la causa ed ha ottenuto la sentem.a eli primo grado con cui è Slata dichianta l'inefficacia de1licenziamenro ed è statO emanato l'ordine eli Mntegra, sentenza poi p.ssau in gjudicato per mlOcanza di impugnazione. L'invito de1 datore. dunque, non può avere effetto anticipatorio ed il compartllmCDto del lavoratore, sari dunque valutabile sotto altri aspetti, pur rilevanti nell'ambito del contenzioso instauratO <ad esempio ai fini deUa quantificazione dci risarcimento dci danno), ma non ai fini deU'esercizio deU'opzione. che il lavoratore stesso potrà effettuatt solo in un momento successivo a quello della nascita dell'obbligazione c dell'altematiw creata dalla legge. I due morivi del ricorso principale sono, pertanto, fondati. 12.- E', invece, infondato il ricorso incidentale.. La Corte d'appello ha rigelti.to la domanda di restituzione delle somme: che Rete -,- ritiene indebitamente pcrcepite dalla conuopanc (relative alla retribuzione dci mesi di geruWo c febbraio 2002, in cui la prestazione era già cessata) ritenendo non provata l'effettiva percezione deUc sonune da parte dellavontore. Con l'impugnazione incidentale la società datòc:e di lavoro ribadisce di aver prodotto in giudizio a sostegno deDa sua domanda la copia delle buste paga emesse per queI periodo a favore: del lavoratore, ma non sostiene che le ~tesse rechino la quiewua dello nesso o che da esse possa in aluo modo desumersi la proV2 dcU'avvenuta percezione delle somme ivi indicate. Nella sotitanza il mezzo di impugnazione è inidoneo a contrastace la stanUzKlne della Corte d'appello al riguardo. 13.- ]n conclusione, il ricorso principale deve essere accolto e, rigettato queUo incidentale, la sentenza. impugnata deve essere cassata in reluione all'accoglimento, con rinvio al giudice indicato in dispositivo il quale procederi a nuovo eume della causa facendo applkuione del seguente principio di diritto: il lavoratore può esercitatel:a facohi di dUedere al datore )'indenniti di cui all'art. t 8, c. S, della I. 20.05.70 n. 300, solo dopo l'emanazione della sentenza che dichiara Irillegittimiti del licenziamento e ordina la reintegrazione nel posto di lavoro, a nulla rilevando che nellc more dci giudizio, aderendo all'invito del datore il uvoratore abbia ripreso il servizio, salvo che da we reciproco comportamento delle patti. possa desumersi che tra le stesse è intervenuto l'accordo, anche implicito, di ricostituzione del rappono di lavoro. 14.- AJ giudice de1 rinvio va Omessa anche la rcgoluione de1Je spese dci presente giudizio di cassazione. Per questi motivi La Corte, riurutl i ricon:i, accoglie il principale e rigetta ]"mcidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione all'accoglimento e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la rrgoluione deUe spese dci giudizio di legittimiti. Così deciso in Roma il 18 giugno 2013 JlP",KI~ .a.,. • ~'I"'> 11 Consigliere estensore t t, .. a. ..... , l.c..c.-c~