permessi per studio, congedi per formazione e
Transcript
permessi per studio, congedi per formazione e
000-Assenze_lavoro.book Page 14 Thursday, May 17, 2007 2:42 PM LA GESTIONE DELLE ASSENZE DAL LAVORO Permessi per studio, congedi per formazione e formazione continua PERMESSI PER STUDIO, CONGEDI PER FORMAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA Alla generalità dei lavoratori dipendenti è riconosciuta la possibilità di usufruire di permessi nonché di particolari agevolazioni (turni agevolati, no prestazione di lavoro straordinario nei giorni di riposo settimanale, ecc.) per la realizzazione del diritto allo studio, allo scopo di elevare la propria cultura e sviluppare le proprie capacità professionali. Sono inoltre previsti specifici congedi per la frequenza di così di istruzione e formazione proposti dal datore di lavoro o enti/organismi esterni. FONTI NORMATIVE La materia è disciplinata nei suoi tratti essenziali dalle seguenti disposizioni di legge: ¹ l'articolo 10, Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori); ¹ gli articoli 5 e 6, Legge n. 53/2000. La contrattazione collettiva offre generalmente una regolamentazione dettagliata del diritto allo studio dei lavoratori prevedendo normalmente condizioni più favorevoli rispetto alla disciplina legale. L'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 300/1970 L'articolo 10, Legge n. 300/1970 dispone quanto segue: “I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma”. U DEFINIZIONE DI “LAVORATORE STUDENTE” Ai sensi dell'articolo 10, Legge n. 300/1970, sono “lavoratori studenti” coloro i quali ¹ sono iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statale, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, ¹ frequentano i corsi di formazione professionale di cui alla Legge 28 dicembre 1978, n. 845, ¹ sono iscritti all'università. 14 000-Assenze_lavoro.book Page 15 Thursday, May 17, 2007 2:42 PM LA GESTIONE DELLE ASSENZE DAL LAVORO Permessi per studio, congedi per formazione e formazione continua U PERMESSI RETRIBUITI PER SOSTENERE LE PROVE D'ESAME Tutti i lavoratori studenti, compresi gli studenti universitari, anche fuori corso, e chi frequenta corsi di formazione professionale, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per lo svolgimento delle prove di esame. I permessi in oggetto spettano anche ai privatisti non iscritti a corsi regolari di studio. A tal fine, su richiesta del datore di lavoro, il lavoratore è tenuto a produrre la documentazione che attesta l'avvenuto esame. Nota Bene: la concessione del permesso non è subordinata all'esito dell'esame né all'ora del giorno in cui l'esame viene effettuato. In altri termini, ciò che rileva ai fini della concessione del permesso è il solo fatto che l'esame venga sostenuto, indipendentemente dall'ora in cui viene effettuato che potrebbe, quindi, non coincidere con il normale orario di lavoro del lavoratore interessato. U ULTERIORI AGEVOLAZIONI Ai lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statale, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, è riconosciuto il diritto ¹ a non essere chiamati a prestare lavoro straordinario durante i riposi settimanali; ¹ all'inserimento nel turno che agevoli la frequenza ai corsi per la preparazione agli esami nel caso di aziende che organizzino il lavoro su più turni. Lavoro straordinario In generale, il ricorso alla prestazione di lavoro straordinario è disciplinato dalla contrattazione collettiva. In mancanza di disciplina collettiva applicabile, il legislatore ammette il ricorso al lavoro straordinario soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore e comunque per un periodo che non superi le 250 ore annuali. Il lavoratore può rifiutarsi legittimamente di prestare lavoro straordinario, pur sussistendone le condizioni legali, solo in specifiche ipotesi individuate dal legislatore, tra le quali rientra l'ipotesi del lavoratore studente. Turni I lavoratori studenti che frequentano corsi regolari di studio hanno diritto ad essere impiegati in turni o regimi di orario che facilitino la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami. Documentazione Il datore di lavoro può chiedere ai lavoratori interessati alle agevolazioni di cui sopra di fornire copia dei certificati di iscrizione e frequenza ai corsi e partecipazione agli esami. Si allega di seguito un fac-simile di richiesta dei permessi di studio da utilizzare dal lavoratore studente. 15 000-Assenze_lavoro.book Page 30 Thursday, May 17, 2007 2:42 PM LA GESTIONE DELLE ASSENZE DAL LAVORO Funzioni presso i seggi elettorali FUNZIONI PRESSO I SEGGI ELETTORALI LA DISCIPLINA L’articolo 119 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 prevede che: In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. La legge sancisce, quindi, il diritto del lavoratore a svolgere le funzioni presso i seggi elettorali; ne consegue che il datore di lavoro non può, in nessun caso, impedire al proprio dipendente di adempiere a tale compito. L’articolo 1 della Legge 29 gennaio 1992, n. 69, ha successivamente specificato che il secondo comma del suddetto articolo “va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.” Nota Bene: ai sensi dell’articolo 1 della Legge 30 aprile 1981, n. 178 le norme di cui all’articolo 119 del DPR 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali. Sono inoltre compresi i referendum e le elezioni europee. TRATTAMENTO ECONOMICO Come anticipato, l’articolo 1 della Legge n. 69/1992 stabilisce che, per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle funzioni elettorali, i lavoratori hanno diritto a specifiche quote retributive in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi. In altre parole, ai lavoratori interessati deve essere garantito, a carico del datore di lavoro: ¹ lo stesso trattamento economico che sarebbe spettato in caso di effettiva prestazione lavorativa, per i giorni lavorativi passati al seggio; 30 000-Assenze_lavoro.book Page 58 Thursday, May 17, 2007 2:42 PM LA GESTIONE DELLE ASSENZE DAL LAVORO La donazione sangue LA DONAZIONE SANGUE LA DISCIPLINA L'articolo 1 della Legge n. 584 del 13 luglio 1967 prevede che: “I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155”. SOGGETTI BENEFICIARI Sono beneficiari di tale tipologia di permesso, tutti i lavoratori e le lavoratrici: ¹ che cedono il loro sangue gratuitamente; ¹ nel quantitativo minimo di 250 grammi; ¹ per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico. DURATA I lavoratori hanno diritto di assentarsi per l'intera giornata in cui effettuano la donazione. La giornata di riposo viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l'operazione di prelievo del sangue. Esempio 1 Lavoratore che si assenta dal lavoro per donazione sangue alle ore 11 del lunedì: dovrà riprendere la prestazione lavorativa alle ore 11 del giorno successivo (martedì). Esempio 2 Lavoratore che non si presenta al lavoro per donazione sangue: dovrà riprendere la prestazione lavorativa, secondo l'orario normalmente applicato, il giorno successivo. CONDIZIONI DI GODIMENTO Per avere diritto alla giornata di riposo ed alla relativa indennità, la donazione: ¹ deve essere pari ad almeno 250 grammi di sangue; ¹ deve essere certificata al datore di lavoro dal servizio di immunoematologia e trasfusione o dal centro trasfusionale o dall'unità di raccolta. 58 000-Assenze_lavoro.book Page 104 Thursday, May 17, 2007 2:42 PM LA GESTIONE DELLE ASSENZE DAL LAVORO Cariche e funzioni pubbliche - Membri del Parlamento o di assemblee regionali CARICHE E FUNZIONI PUBBLICHE MEMBRI DEL PARLAMENTO O DI ASSEMBLEE REGIONALI LA DISCIPLINA Ai sensi dell'articolo 31 della Legge n. 300/1970: “I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali”. Il comma 39, articolo 22 della Legge n. 724 del 23 dicembre 1994 ha poi esteso tale normativa anche ai dipendenti pubblici eletti sempre: ¹ nel Parlamento nazionale; ¹ nel Parlamento europeo; ¹ nei consigli regionali. In relazione all’articolo 31 della Legge n. 300/1970, l’articolo 3 del D.Lgs n. 564 del 16 settembre 1996 prevede che: “1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi. 2. Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, sono quelle previste dalle norme statuarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale. 3. La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza. 4. Le retribuzioni figurative accreditabili ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e non comprendono emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa o condizionati ad una determinata produttività o risultato di lavoro né incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio. 104 000-Assenze_lavoro.book Page 119 Thursday, May 17, 2007 2:42 PM LA GESTIONE DELLE ASSENZE DAL LAVORO Cariche e funzioni pubbliche - Amministratori locali CARICHE E FUNZIONI PUBBLICHE AMMINISTRATORI LOCALI LA DISCIPLINA La normativa di riferimento per quanto attiene i permessi e i periodi di aspettativa di lavoratori impegnati in ruoli amministrativi locali è il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e precisamente gli articoli che vanno dal 77 all’86. Tale disposizione ha abrogato la previgente Legge n. 816 del 27 dicembre 1985 in materia di aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. SOGGETTI BENEFICIARI Ai sensi del comma 2, articolo 77 del D.Lgs n. 267/2000, la disciplina dei permessi, delle aspettative e delle indennità degli amministratori degli enti locali si applica ai lavoratori dipendenti eletti: ¹ sindaci, anche metropolitani; ¹ presidenti delle province; ¹ consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province; ¹ componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali; ¹ presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali; ¹ presidenti, consiglieri e assessori delle comunità montane; ¹ componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento. I PERMESSI In materia di permessi è l’articolo 79 ha fornire le indicazioni in merito. Il comma 1 prevede che hanno diritto ad assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti: ¹ dei consigli comunali; ¹ dei consigli provinciali; ¹ dei consigli metropolitani; ¹ delle comunità montane; ¹ delle unioni di comuni; ¹ dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti. 119 000-Assenze_lavoro.book Page 120 Thursday, May 17, 2007 2:42 PM LA GESTIONE DELLE ASSENZE DAL LAVORO Cariche e funzioni pubbliche - Amministratori locali Qualora i consigli si svolgano in orario serale, i suddetti lavoratori hanno diritto a non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo. Nel caso invece in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, i lavoratori hanno diritto ad assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva. Il comma 3, articolo 79 sancisce invece il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata, compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro, i lavoratori dipendenti membri di: ¹ giunte comunali; ¹ giunte provinciali; ¹ giunte metropolitane; ¹ comunità montane; ¹ organi esecutivi dei consigli circoscrizionali; ¹ organi esecutivi dei municipi; ¹ organi esecutivi delle unioni di comuni; ¹ organi esecutivi dei consorzi fra enti locali; ¹ commissioni consiliari; ¹ commissioni circoscrizionali formalmente istituite; ¹ commissioni comunali previste per legge; ¹ conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 4, il legislatore precisa che: ¹ i componenti degli organi esecutivi dei comuni; ¹ i componenti degli organi esecutivi delle province; ¹ i componenti degli organi esecutivi delle città metropolitane; ¹ i componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni; ¹ i componenti degli organi esecutivi delle comunità montane; ¹ i componenti degli organi esecutivi dei consorzi fra enti locali; ¹ i presidenti dei consigli comunali; ¹ i presidenti dei consigli provinciali; ¹ i presidenti dei consigli circoscrizionali; ¹ i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, in aggiunta ai permessi di cui sopra, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. 120 000-Assenze_lavoro.book Page 174 Thursday, May 17, 2007 2:42 PM LA GESTIONE DELLE ASSENZE DAL LAVORO Permesso per decesso o grave infermità PERMESSO PER DECESSO O GRAVE INFERMITÀ LA DISCIPLINA L’articolo 4, comma 1 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 prevede che: La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa. Il Decreto Ministeriale del 21 luglio 2000, n. 278 ha dato attuazione a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1 della Legge n. 53/2000. SOGGETTI BENEFICIARI Sono beneficiari di tale tipologia di permesso, ricorrendone le condizioni, tutti i lavoratori e le lavoratrici con rapporto di lavoro subordinato con datori di lavoro pubblici o privati. Il permesso spetta nel caso in cui si verifichi il decesso o una grave infermità (purché documentata): ¹ del coniuge, anche legalmente separato, o ¹ di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o ¹ del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica (soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore). DURATA La durata del permesso è pari a tre giorni lavorativi complessivi all’anno. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. Nell’ipotesi di grave infermità documentata, in alternativa al permesso di tre giorni, il lavoratore o la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro l’espletamento dell’attività lavorativa con modalità diverse, anche per periodi superiori a tre giorni. 174