abuso permessi L. 104
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abuso permessi L. 104
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” Via Cavolecchia, 4 - 71043 Manfredonia (FG) Cod.Mecc.FGIC872002 Tel. 0884585923 - Fax 0884516827 E-mail: [email protected] - E-mail pec: [email protected] Sito web: www.scuolasangiovannibosco.altervista.org Repetita iuvant Manfredonia, 25/03/2016 Legittimo licenziare chi usa impropriamente i permessi lavorativi ex Legge 104 Dopo la sentenza 4984/2014, ancora una volta linea dura della Cassazione contro gli abusi, da parte dei dipendenti, dei permessi concessi dalla L. 104/1992: chi dice di assistere il parente disabile e poi, invece, viene beccato a fare la spesa, la gita fuoriporta o a passeggiare con gli amici, può essere licenziato in tronco. La Corte di Cassazione, quindi, ha riaffermato la legittimità del licenziamento di un lavoratore che ha usato per attività ricreative il permesso per assistere il familiare disabile Quello dei permessi da legge 104 per assistere un familiare disabile è sempre un tema molto caldo, poiché rappresenta una delle tutele alle quali si fa più ricorso, tra quelle riconosciute dal nostro ordinamento. Licenziamento per giusta causa e truffa per chi abusa dei permessi Che si tratti di un comportamento deplorevole è evidente a tutti, ma sulla questione dell’abuso dei permessi lavorativi per assistere un familiare disabile si è espressa recentemente anche la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8784 del 30 aprile 2015, dichiarando pienamente legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente che non usi le ore concesse ex Legge 104 in maniera opportuna, ma andando a fare la spesa, divertirsi, ballare. Il licenziamento, afferma la Cassazione, è legittimo dal momento che viene a essere leso il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore. Nello specifico della sentenza, il caso in questione si riferiva a una persona che era stata licenziata per aver “partecipato a una serata danzante” durante la fruizione del permesso per assistere la madre disabile grave. In passato la Suprema Corte aveva addirittura ritenuto legittimo il comportamento dell’azienda che mette un investigatore privato alle calcagna del dipendente per scoprire se davvero questi stia a casa oppure se ne vada in giro per altre faccende. Oggi gli stessi giudici tornano sul tema con una nuova sentenza che non piacerà a chi usa i permessi per scopi personali. In questi casi, è legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore che non adempie alle finalità assistenziali previste dalla legge. Chiedere un giorno di permesso retribuito per dedicarsi a “qualcosa che nulla ha a che vedere con l’assistenza” costituisce un “odioso abuso del diritto”. Una locuzione molto forte, 1 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” Via Cavolecchia, 4 - 71043 Manfredonia (FG) Cod.Mecc.FGIC872002 Tel. 0884585923 - Fax 0884516827 E-mail: [email protected] - E-mail pec: [email protected] Sito web: www.scuolasangiovannibosco.altervista.org quella usata dalla Cassazione, che ben fa intendere l’orientamento severo ormai assunto dalla giurisprudenza sul tema. Il costo della svogliataggine del singolo ricade sulla collettività Chi abusa dei permessi della 104 fa ricadere i costi della propria pigrizia sulla collettività. I permessi, infatti, sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro, il quale poi viene rimborsato dall’Inps del relativo onere anche ai fini contributivi. Inoltre, tale comportamento costringe il datore di lavoro ad organizzare diversamente, a ogni permesso, il lavoro in azienda e i propri compagni di lavoro che lo devono sostituire, a una maggiore penosità della prestazione lavorativa. Il comportamento non lascia presagire nulla di buono La Cassazione termina giustificando il licenziamento del dipendente per via del fatto che il suo illecito è “particolarmente odioso e grave”, rompe il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Nell’episodio oggetto della sentenza, siamo di fronte a una condotta che implica tra l’altro un disvalore sociale, poiché questi permessi vengono pagati anticipatamente dal datore di lavoro, poi sollevato dall’ente previdenziale del relativo onere anche ai fini contributivi. In sostanza: paghiamo tutti noi, cittadini, quelle ore che dovrebbero essere spese per aiutare una persona non autosufficiente. Inoltre, si legge nella sentenza, questa esigenza costringe il datore di lavoro ad organizzare ad ogni permesso diversamente il lavoro in azienda e i propri compagni di lavoro, che lo devono sostituire, a una maggiore penosità della prestazione lavorativa. Il peso sulle spalle della collettività, insomma, non è solo economico. Infatti, nella scuola il permesso per assistere i congiunti rappresenta anche un costo ulteriore poiché oltre alla retribuzione del dipendente che fruisce del permesso grava sull’amministrazione anche il costo del supplente necessario alla sua sostituzione. Abuso della legge 104 e sanzioni dell’INPS Nel caso di illegittimo utilizzo dei giorni di permesso della legge 104, non c’è solo la sanzione disciplinare (eventualmente il licenziamento) del datore di lavoro, ma l’INPS provvede anche a: – revocare i permessi retribuiti dal momento in cui sia accertata la decadenza; – recuperare le prestazioni erogate prima di tale accertamento. 2 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” Via Cavolecchia, 4 - 71043 Manfredonia (FG) Cod.Mecc.FGIC872002 Tel. 0884585923 - Fax 0884516827 E-mail: [email protected] - E-mail pec: [email protected] Sito web: www.scuolasangiovannibosco.altervista.org Come funzionano i permessi lavorativi ex legge 104/92 Le agevolazioni per i lavoratori che assistono il familiare con handicap (o lo stesso lavoratore disabile), sono stabilite dall’articolo 33 della legge 104/92. I permessi possono consistere in tre giorni al mese di permesso retribuito. I parenti della persona con handicap certificato (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992) che possono usufruire dei tre giorni mensili di permesso retribuito sono: il genitore, il coniuge, il parente o affine entro il secondo grado (nonni, fratelli, etc) o entro il terzo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge siano deceduti o affetti da patologia invalidante (o con più di 65 anni). Se ad essere in possesso di attestazione di handicap con gravità è il lavoratore stesso, può richiedere per sé un permesso di due ore al giorno o tre giorni al mese. Come provare l’inadempienza del dipendente? La sussistenza dell’inadempienza da parte del dipendente titolare dei benefici della legge 104 può essere provata in diversi modi: o tramite fotografie appositamente scattate da un collega di lavoro, oppure dalla relazione di un investigatore privato, o ancora dalla dichiarazione di un soggetto terzo che possa testimoniare di aver visto il dipendente in questione prestare attività diverse dall’assistenza, a fini personali o ricreativi. Ovviamente, in caso sussista una dimostrazione comprovante la necessità oggettiva da parte del dipendente di uscire di casa (ad esempio, per comprare i medicinali necessari al familiare disabile o malato) il giudice, a condizione che la circostanza sia adeguatamente provata, non potrà fare a meno di considerarla una ragione valida e ammissibile a giustificare l’assenza. Cass. sent. n. 4984/2014. Cass. sent. n. 8784/2014. Trib. Pisa sent. n. 258/2011. Cass. sent. n. 13789/2011; n. 3590/2011; n. 19053/2005; n. 10313/1998. Cass. sent. n. 8388/2002. Cass. sent. n. 25674/2014; n. 1423/2012. Mess. INPS 25 gennaio 2011 n. 1740. Risp. Interpello Min. Lav. 9 agosto 2011 n. 32. Risp. Interpello Min. Lav. 17 giugno 2011 n. 24. Cass. sent. n. 27232/2014. Risp. Interpello Min. Lav. 20 febbraio 2009 n. 13. Circ. INPS 3 dicembre 2010 n. 155. II Dirigente Scolastico Filippo Quitadamo Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 3