intrastat - riparazioni in italia su un mezzo di una ditta
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intrastat - riparazioni in italia su un mezzo di una ditta
Mercoledì,15Marzo2017-Direttore:AntonioGigliotti L'ESPERTORISPONDE 18MAGGIO2011 INTRASTAT-RIPARAZIONIINITALIASUUNMEZZODIUNA DITTAESTERA Dal1°gennaio2010,icriteridellaterritorialitàdelleprestazionidiserviziseguonoleseguentiregole: 1) la prestazione di servizi si considera effettuata nel Paese del Committente, se questi è un soggetto passivo d'imposta(cosiddettaprestazioneB2BcioèBusinesstoBusiness,chesignificadasoggettopassivoasoggetto passivo), quindi il luogo di tassazione Iva è quello del Paese del Committente. In altri termini, ciò significa che quando un'impresa italiana (prestatore del servizio) esegue una riparazione per un cliente europeo (francese, austriaco, ecc. = Committente), si deve applicare l'Iva del Paese destinatario e non quella italiana; pertanto l'impresaitalianafattureràalclienteeuropeoconlacausale"fuoricampoIvaart.7-terdelD.P.R.26ottobre1972,n. 633" e, quindi, tale ammontare non concorrerà a formare il plafond Iva dell'esportatore abituale ed, inoltre, è necessarioprocedereagliadempimentidelmodelloIntra1quaterdelleprestazionidiservizireseadunsoggetto passivodell'Unioneeuropea; 2)leprestazionidiserviziB2C(cioèBusinesstoConsumer,chesignificadasoggettoIvaaprivato),perlequaliil criteriodautilizzareèquellodelPaesedelprestatore,quindiseilprestatoredelservizioèitalianoedilCommittente è un soggetto privato francese, il primo deve emettere fattura con IVA 20%. In determinati casi diventa perciò opportuno farsi rilasciare un'autocertificazione dal Committente per farsi attestare la sua qualità di impresa o di privato(oppureriscontrarelapresenza,perl'operatoreeconomico,nelregistroVies); anchese,perdeterminateoperazione,ènecessariovalutarelederoghealcriteriogeneraledellarilevanzaIvanel PaesedelCommittente. Da quanto accennato, si deduce che se un'impresa italiana (IT) effettua servizi di riparazione per un'impresa dell'UnioneeuropeaeilbeneriparatorimaneinItalia,adecorreredal1°gennaio2010IT1fattureràquestiservizial committenteeuropeofuoricampoIVAart.7-terdelD.P.R26ottobre1972,n.633,inquantoilsoggettocommittente èunsoggettopassivoinunaltrostatomembrodell'Unioneeuropea(inconcreto,dalladatapredetta,tral'altro,non èpiùrilevantecheilbene,sulqualeèstatoeffettuatoilservizio,rimangainItaliaomeno). Percompletezza,siritieneopportunoprecisarecheseilsoggettoprestatoredelservizioèunsoggettopassivoIva italiano (autoriparatore, carrozziere, gommista, officina autorizzata e simili) e il cliente soggetto committente dell'Unione europea - non italiano - rientra tra i soggetti Iva (es.: riparazione auto di proprietà di un'impresa francese) l'operazione si deve considerare non soggetta a tributo ai sensi dell'art. 7-ter del decreto Iva, ma da riepilogareneglielenchiIntrastat(modelloIntra-2-quater). Se,invece,ilsoggettoprestatoredelservizioèsempreunsoggettopassivoIvaitaliano(e,quindi,comenelcaso precedente: autoriparatore, carrozziere, gommista, officina autorizzata e simili) e il cliente soggetto committente estero risiede in un Paese non dell'Unione europea (Svizzera, Usa, ecc.), ma rientra tra i soggetti Iva (es.: riparazione auto di proprietà di un'impresa svizzera) l'operazione si deve ritenere non soggetta a tributo ai sensi dell'art. 7-ter del decreto Iva, ed, inoltre, in questa ipotesi, non deve costituire oggetto di riepilogo negli elenchi Intrastat. AUTORE:DIRETTORE:ANTONIOGIGLIOTTI ©InformatiS.r.l.–RiproduzioneRiserv ata ©Informatisrl.Tuttiidirittiriserv ati.Allrightsreserv ed. ViaAlemanni1-88040Pianopoli(CZ)-ITALY P.IVA03426730796 E-mail:info@fisc al-foc us.it