intrastat - riparazioni in italia su un mezzo di una ditta

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intrastat - riparazioni in italia su un mezzo di una ditta
Mercoledì,15Marzo2017-Direttore:AntonioGigliotti
L'ESPERTORISPONDE
18MAGGIO2011
INTRASTAT-RIPARAZIONIINITALIASUUNMEZZODIUNA
DITTAESTERA
Dal1°gennaio2010,icriteridellaterritorialitàdelleprestazionidiserviziseguonoleseguentiregole:
1) la prestazione di servizi si considera effettuata nel Paese del Committente, se questi è un soggetto passivo
d'imposta(cosiddettaprestazioneB2BcioèBusinesstoBusiness,chesignificadasoggettopassivoasoggetto
passivo), quindi il luogo di tassazione Iva è quello del Paese del Committente. In altri termini, ciò significa che
quando un'impresa italiana (prestatore del servizio) esegue una riparazione per un cliente europeo (francese,
austriaco, ecc. = Committente), si deve applicare l'Iva del Paese destinatario e non quella italiana; pertanto
l'impresaitalianafattureràalclienteeuropeoconlacausale"fuoricampoIvaart.7-terdelD.P.R.26ottobre1972,n.
633" e, quindi, tale ammontare non concorrerà a formare il plafond Iva dell'esportatore abituale ed, inoltre, è
necessarioprocedereagliadempimentidelmodelloIntra1quaterdelleprestazionidiservizireseadunsoggetto
passivodell'Unioneeuropea;
2)leprestazionidiserviziB2C(cioèBusinesstoConsumer,chesignificadasoggettoIvaaprivato),perlequaliil
criteriodautilizzareèquellodelPaesedelprestatore,quindiseilprestatoredelservizioèitalianoedilCommittente
è un soggetto privato francese, il primo deve emettere fattura con IVA 20%. In determinati casi diventa perciò
opportuno farsi rilasciare un'autocertificazione dal Committente per farsi attestare la sua qualità di impresa o di
privato(oppureriscontrarelapresenza,perl'operatoreeconomico,nelregistroVies);
anchese,perdeterminateoperazione,ènecessariovalutarelederoghealcriteriogeneraledellarilevanzaIvanel
PaesedelCommittente.
Da quanto accennato, si deduce che se un'impresa italiana (IT) effettua servizi di riparazione per un'impresa
dell'UnioneeuropeaeilbeneriparatorimaneinItalia,adecorreredal1°gennaio2010IT1fattureràquestiservizial
committenteeuropeofuoricampoIVAart.7-terdelD.P.R26ottobre1972,n.633,inquantoilsoggettocommittente
èunsoggettopassivoinunaltrostatomembrodell'Unioneeuropea(inconcreto,dalladatapredetta,tral'altro,non
èpiùrilevantecheilbene,sulqualeèstatoeffettuatoilservizio,rimangainItaliaomeno).
Percompletezza,siritieneopportunoprecisarecheseilsoggettoprestatoredelservizioèunsoggettopassivoIva
italiano (autoriparatore, carrozziere, gommista, officina autorizzata e simili) e il cliente soggetto committente
dell'Unione europea - non italiano - rientra tra i soggetti Iva (es.: riparazione auto di proprietà di un'impresa
francese) l'operazione si deve considerare non soggetta a tributo ai sensi dell'art. 7-ter del decreto Iva, ma da
riepilogareneglielenchiIntrastat(modelloIntra-2-quater).
Se,invece,ilsoggettoprestatoredelservizioèsempreunsoggettopassivoIvaitaliano(e,quindi,comenelcaso
precedente: autoriparatore, carrozziere, gommista, officina autorizzata e simili) e il cliente soggetto committente
estero risiede in un Paese non dell'Unione europea (Svizzera, Usa, ecc.), ma rientra tra i soggetti Iva (es.:
riparazione auto di proprietà di un'impresa svizzera) l'operazione si deve ritenere non soggetta a tributo ai sensi
dell'art. 7-ter del decreto Iva, ed, inoltre, in questa ipotesi, non deve costituire oggetto di riepilogo negli elenchi
Intrastat.
AUTORE:DIRETTORE:ANTONIOGIGLIOTTI
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