TERRITORIALITA` DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL`IVA IL

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TERRITORIALITA` DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL`IVA IL
TERRITORIALITA’
DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL’IVA
a cura di Franco Ricca – Novembre 2013
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IL LUOGO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI (artt. 7 e ss., DPR 633/72)
Regola generale
Rapporti tra soggetti passivi (B2B)
PAESE DEL COMMITTENTE
La norma:
si considerano territoriali le prestazioni rese (da soggetti passivi ovunque stabiliti) a soggetti passivi stabiliti in Italia
Rapporti con privati (B2C)
PAESE DEL PRESTATORE
La norma:
si considerano territoriali le prestazioni rese da soggetti passivi stabiliti in Italia a privati consumatori (ovunque stabiliti)
‐ Deroghe per alcune tipologie di servizi (artt. 7‐quinquies e 7‐sexies)
‐ Detassazione di alcuni servizi resi a committenti extraUe (art. 7‐septies)
Criteri speciali
Tutti i rapporti (sia B2B sia B2C)
LUOGO “FISICO”
DELLA PRESTAZIONE
1.Servizi relativi a immobili
2.Trasporto passeggeri
3.Ristorazione e catering
4.Locazione “breve” di mezzi di trasporto
5.Accesso alle attività
culturali, artistiche, ricreative, scientifiche, educative, sportive
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Prestazione Disposizione
PRESTAZIONI Art. 7-ter
GENERICHE DPR 633/72
Regole
SI CONSIDERANO TERRITORIALI IN ITALIA:
- le prestazioni rese a soggetti passivi stabiliti nel
territorio dello Stato
- le prestazioni rese da soggetti passivi stabiliti nel
territorio dello Stato a committenti non soggetti
passivi.
Definizioni (art. 7, comma 1, lett. d)
Per “soggetto passivo stabilito” si intende:
- il soggetto passivo domiciliato nel territorio dello
Stato, oppure ivi residente che non abbia stabilito il
domicilio all’estero
- la stabile organizzazione nel territorio dello Stato di
un soggetto estero, limitatamente alle operazioni da
essa rese o ricevute.
Luogo di “stabilimento” secondo gli artt. 44 e 45 della
direttiva:
a)la sede dell’attività economica, oppure
b)la stabile organizzazione che ha reso/ricevuto la
prestazione, o in mancanza di sede e di s.o.
c)l’indirizzo permanente o la residenza abituale
OBBLIGO INTRASTAT PER LE PRESTAZIONI SCAMBIATE TRA SOGGETTI PASSIVI UE
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Ai fini della determinazione del luogo delle prestazioni di servizi, si considerano “soggetti passivi” per le prestazioni ricevute:
a)Esercenti imprese, arti e professioni (le persone fisiche limitatamente alle prestazioni ricevute nell’esercizio di tali attività)
b)Enti non commerciali che svolgono attività d’impresa, anche per le prestazioni ricevute per le attività istituzionali
c)Enti non commerciali che non svolgono attività d’impresa, se titolari di partita Iva (in quanto effettuano acquisti intracomunitari tassati in Italia)
(art. 7‐ter, comma 2)
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Problematiche per il fornitore di prestazioni “generiche”:
1.Identificazione dello “status” del committente (soggetto passivo o privato)
2.Identificazione della “qualità” del committente (destinazione del servizio a fini professionali o privati)
3.Identificazione del luogo di stabilimento del committente
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Art. 10 regolamento (*): nozione di SEDE DELL’ATTIVITA’ ECONOMICA
E’ il luogo in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa.
Per determinare tale luogo, si tiene conto:
- del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione
generale dell’impresa,
- del luogo della sua sede legale e
- del luogo in cui si riunisce la direzione.
Se tali criteri non consentono di determinare con certezza la sede dell’attività
economica, prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali
concernenti la gestione generale dell’impresa.
La mera esistenza di un indirizzo postale non può far presumere che esso
corrisponda al luogo della sede dell’attività economica.
(*) Regolamento del Consiglio dell’UE n. 282/2011 del 15 marzo 2011, pubblicato nella GUUE L77 del 23 marzo 2011, concernente rifusione del regolamento n. 1777 del 17/10/2005 contenente norme di applicazione della direttiva Iva. Il regolamento è applicabile dal 1° luglio 2011; le relative disposizioni non hanno effetto retroattivo.
Attenzione: al predetto regolamento sono state apportate numerose modifiche con regolamento n. 1042 del 7 ottobre 2013. Tali modifiche si applicano dal 1° gennaio 2015, salvo che per quelle concernenti i servizi su immobili, 6
che si applicano invece dal 1° gennaio 2017. Art. 11 regolamento: nozione di STABILE ORGANIZZAZIONE
Ai fini della localizzazione delle prestazioni di servizi, la stabile
organizzazione designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede
dell’attività economica, caratterizzata da un grado sufficiente di
permanenza e una struttura in termini di mezzi umani e tecnici atti a
consentirle di
- ricevere e utilizzare i servizi forniti per fini propri di detta s.o.
- fornire i servizi di cui assicura la prestazione.
Il possesso del numero di partita Iva non è di per sé sufficiente per ritenere
che esista una stabile organizzazione.
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Art. 12 regolamento: nozione di INDIRIZZO PERMANENTE (*)
Ai fini della direttiva Iva, per domicilio di una persona fisica si intende
- l’indirizzo figurante nel registro della popolazione o in un registro analogo,
- oppure l’indirizzo indicato dalla persona alle autorità fiscali,
tranne che esistano prove che tale indirizzo non corrisponde alla realtà.
(*) Nella versione italiana della direttiva 112 del 2006, l’espressione “permanent
address” era tradotta con “domicilio”. La traduzione è stata corretta a marzo 2011.
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Art. 13 regolamento: nozione di RESIDENZA ABITUALE
Ai fini della direttiva Iva, la residenza abituale è il luogo in cui la
persona fisica vive abitualmente a motivo di interessi personali e
professionali.
Qualora gli interessi professionali e quelli personali siano presenti
in paesi diversi, o nel caso in cui non esistano interessi professionali, il
luogo della residenza abituale è determinato dagli interessi personali che
presentino stretti legami tra il soggetto e il luogo in cui vive.
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Art. 17 regolamento: sullo status del destinatario
Lo “status”di soggetto passivo del destinatario si determina in base alle disposizioni sulla nozione di attività economica ai sensi della direttiva 112.
L’ente provvisto di numero identificativo perché effettua acquisti intracomunitari si considera soggetto passivo ai fini del luogo delle prestazioni ricevute.
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Art. 18 regolamento: status del destinatario UE
Per determinare lo status di soggetto passivo del destinatario Ue, il fornitore si basa sul numero identificativo Iva comunicatogli, del quale verifica:
‐ l ’esattezza
‐ la corrispondenza del nome e dell’indirizzo.
Se il destinatario comunica di non avere ancora ottenuto dal proprio Stato membro il numero identificativo richiesto, il fornitore si basa su qualsiasi altra prova attestante lo status di soggetto passivo, effettuando una verifica di ampiezza ragionevole dell’esattezza delle informazioni comunicategli dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento. Il fornitore può considerare il destinatario “non soggetto passivo” qualora dimostri che questi non gli ha comunicato il numero identificativo La portata dell’art. 18 deve essere valutata alla luce delle seguenti pronunce della Corte di giustizia Ue:
- Il possesso del numero di partita Iva è un requisito formale che attesta lo status del cessionario e agevola i
controlli, ma che non può condizionare l’applicazione dell’esenzione qualora ricorrano le condizioni
sostanziali (6/9/2012, C-273/11)
- Il requisito soggettivo della cessione intraUe è che l’acquirente sia un soggetto passivo, anche
extracomunitario, mentre non è indispensabile il possesso di un numero di partita Iva rilasciato da uno stato
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membro (27/9/2012, C-587/10)
Art. 18 regolamento: status del destinatario EXTRAUE
Per determinare lo status di soggetto passivo del destinatario extraUe, il fornitore, salvo che disponga di informazioni contrarie, si basa:
a)sul certificato attestante che il destinatario svolge un’attività economica che gli dà diritto al rimborso dell’Iva a norma della direttiva 86/560/CEE
o, in alternativa:
b)sul numero di identificazione Iva o analogo attribuito al destinatario nel proprio Stato e utilizzato per identificare le imprese
c)su qualsiasi altra prova attestante che il destinatario è un soggetto passivo, effettuando una verifica di ampiezza ragionevole dell’esattezza delle informazioni comunicategli dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento. 12
Art. 19 regolamento: QUALITA’ DEL DESTINATARIO
Ai fini della localizzazione delle prestazioni di servizi, il soggetto passivo (e la
persona giuridica assimilata al soggetto passivo) che riceve servizi destinati
esclusivamente all’uso privato, o a quello dei suoi dipendenti, non è considerato
un soggetto passivo.
Salvo che disponga di informazioni contrarie, quale la natura dei servizi forniti, il
prestatore può considerare che i servizi sono prestati a fini professionali se il
destinatario gli ha comunicato il proprio numero identificativo Iva.
Se il servizio è oggettivamente suscettibile di utilizzo professionale, il prestatore considera che la
prestazione è resa a fini professionali qualora il cliente gli abbia comunicato la partita Iva (circolare AE
n. 37/2011)
Se un servizio è destinato sia ad uso professionale sia ad uso privato, si
considera destinato all’uso professionale purché non sussista alcuna pratica
abusiva.
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Artt. 20‐21 regolamento: luogo di stabilimento del destinatario
Destinatario stabilito in un solo luogo (sede, domicilio o residenza): la prestazione è imponibile in tale luogo, che è individuato dal prestatore sulla base delle informazioni ricevute dal destinatario, compreso il numero di partita Iva, di cui verifica l’esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento. Destinatario “multisede”:
La prestazione è imponibile, in via alternativa e gradata:
a)nel luogo della sede dell’attività economica
b)nel luogo della stabile organizzazione che riceve il servizio e lo utilizza per fini propri
c)in assenza di sede e stabile organizzazione, nel luogo dell’indirizzo permanente o della residenza abituale
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Art. 22 regolamento: identificazione della s.o. del destinatario
1. Al fine di identificare la stabile organizzazione del destinatario, il prestatore esamina la natura e l’utilizzazione del servizio fornito.
2. Se ciò non è sufficiente, il prestatore esamina in particolare se il contratto, l’ordinativo e il numero di partita Iva comunicatogli dal destinatario identificano la stabile organizzazione quale destinataria del servizio e se la stabile organizzazione è l’entità che paga per il servizio.
3. Se ciò non è ancora sufficiente, oppure se i servizi sono prestati nell’ambito di un contratto che comprende uno o più servizi utilizzati in maniera non identificabile o non quantificabile, il prestatore considera validamente che i servizi sono forniti nel luogo in cui il destinatario ha la sede dell’attività.
L’applicazione di queste disposizioni lascia impregiudicati gli obblighi del destinatario.
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Art. 25 regolamento: determinazione dello status, della qualità e del luogo di stabilimento del destinatario
Per l’applicazione delle norme relative al luogo delle prestazioni di servizi si tiene conto esclusivamente delle circostanze esistenti al momento del fatto generatore dell’imposta. Eventuali cambiamenti successivi del servizio ricevuto sono ininfluenti, purché non sussista alcuna pratica abusiva.
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LUOGO DI ALCUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI
• DEROGHE OGGETTIVE (art. 7-quater e 7-quinquies)
- servizi su immobili
- trasporto di passeggeri
- ristorazione e catering
- noleggio “a breve termine” di veicoli
- accesso alle manifestazioni culturali, scientifiche, sportive,
artistiche, ricreative, educative
•
PARTICOLARITA’ SOGGETTIVE (solo nei rapporti con privati)
(artt. 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies)
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Prestazione
SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI
comprese perizie, agenzia, preparazione e coordinamento dei lavori immobiliari
Distinzione tra beni mobili e immobili: circ. n. 37/2011
Vedi anche artt. 13‐ter, 31‐
bis e 31‐ter del regolamento Ue 282/2011, come modificato dal regolamento 1042/2013 con effetto dall’1/1/2017
Disposizione
Regola
Art. 7‐quater, Territoriali se l’immobile si trova nel lett. a) territorio dello Stato.
Sono espressamente incluse anche:
‐ fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori analoghi (campi vacanza, terreni attrezzati per campeggio)
‐ concessione di diritti di utilizzazione di immobili
CRITERIO OGGETTIVO
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Prestazione
TRASPORTO DI
PASSEGGERI
Disposizione
Art. 7-quater,
lett. b)
Regola
Territoriali in
proporzione alla
distanza percorsa nel
territorio dello Stato
Confermati i criteri forfetari previsti,
in via amministrativa, per i trasporti
navali e aerei (cfr. circolare
37/2011).
CRITERIO OGGETTIVO
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Prestazione
SERVIZI DI
RISTORAZIONE
E CATERING
Disposizione
Art. 7-quater,
lett. c)
Regola
Territoriali se
materialmente eseguite nel
territorio dello Stato
(diversi da quelli di
cui alla slide
successiva)
CRITERIO OGGETTIVO
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Prestazione
Disposizione
SERVIZI DI
RISTORAZIONE
E CATERING
Art. 7-quater,
lett. d)
Regola
Territoriali se il luogo di partenza è situato
nel territorio dello Stato
Definizioni (art. 7)
Si considera:
- parte di un trasporto di passeggeri
effettuata all'interno della Comunità la
parte di trasporto effettuata senza scalo
fuori della Comunità tra il luogo di partenza
e il luogo di arrivo del trasporto di
passeggeri
a bordo di navi, treni o
aerei nel corso di una
parte di un trasporto di
passeggeri effettuata
all'interno della
Comunità
- luogo di partenza il primo punto di
imbarco di passeggeri previsto nella
Comunità, eventualmente dopo uno scalo
fuori della Comunità
- luogo di arrivo l'ultimo punto di sbarco
nella Comunità, per passeggeri imbarcati
nella Comunità, eventualmente prima di
uno scalo fuori della Comunità
CRITERIO OGGETTIVO
Prestazione
Disposizione
LOCAZIONE,
Art. 7-quater,
ANCHE FINANZIARIA, lett. e)
NOLEGGIO E SIMILI,
“A BREVE TERMINE”,
DI MEZZI DI
TRASPORTO
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Regola
Territoriali se:
- (i) il mezzo di trasporto è messo a
disposizione del destinatario nel territorio
dello Stato (ii) ed è utilizzato nella
Comunità
- (i) il mezzo di trasporto è messo a
disposizione del destinatario fuori della
Comunità, ma è utilizzato nel territorio dello
Stato
Definizione
Per locazione, noleggio, ecc. “a breve
termine” si intende il possesso o l'uso
ininterrotto del mezzo di trasporto per un
periodo massimo di trenta giorni, elevato a
novanta giorni per i natanti.
CRITERIO OGGETTIVO
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Prestazione
Disposizione
SERVIZI PER
Art. 7L’ACCESSO A
quinquies
MANIFESTAZIONI
CULTURALI,
ARTISTICHE, SPORTIVE,
SCIENTIFICHE,
EDUCATIVE,
RICREATIVE E SIMILI,
Regola
Territoriali se le manifestazioni sono
svolte nel territorio dello Stato
Sono espressamente menzionate
anche:
- fiere ed esposizioni
Disciplina così modificata dal 1°
gennaio 2011.
NONCHE’ SERVIZI
ACCESSORI
CRITERIO OGGETTIVO
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REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI
SERVIZI RELATIVI AD
Art. 7ATTIVITA’ CULTURALI, quinquies
ARTISTICHE, SPORTIVE,
SCIENTIFICHE,
EDUCATIVE,
RICREATIVE E SIMILI,
NONCHE’ SERVIZI
ACCESSORI
Territoriali se le attività sono
materialmente eseguite nel territorio
dello Stato
Sono espressamente menzionate
anche:
- fiere ed esposizioni
- prestazioni rese dagli organizzatori
delle attività
Disciplina così modificata dal
1° gennaio 2011.
Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato.
Se il committente è invece un soggetto passivo, vale la regola generale.
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REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI
(art. 7-sexies)
INTERMEDIAZIONI IN
NOME E PER CONTO
Si considerano effettuate nel territorio dello
Stato se l’operazione principale è ivi eseguita
Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato.
Se il committente è invece un soggetto passivo, vale la regola generale.
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REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI
(art. 7-sexies)
TRASPORTI
NON INTRACOMUNITARI
DI BENI
Si considerano effettuati nel territorio
dello Stato in proporzione alla
distanza ivi percorsa
Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato.
Se il committente è invece un soggetto passivo, vale la regola generale.
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REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI
(art. 7-sexies)
TRASPORTI
INTRACOMUNITARI DI
BENI
Si considerano effettuati nel territorio dello
Stato se hanno inizio nel territorio stesso
Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato.
Se il committente è invece un soggetto passivo, vale la regola generale.
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REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI
(art. 7-sexies)
LAVORAZIONI E PERIZIE Si considerano effettuate nel territorio dello
RELATIVE A BENI MOBILI Stato quando sono eseguite nel territorio
MATERIALI
stesso
Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato.
Se il committente è invece un soggetto passivo, vale la regola generale.
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REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI
(art. 7-sexies)
OPERAZIONI ACCESSORIE Si considerano effettuate nel territorio dello
AI TRASPORTI (CARICO,
Stato quando sono eseguite nel territorio
SCARICO,
stesso
MOVIMENTAZIONE E SIMILI)
Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato.
Se il committente è invece un soggetto passivo, vale la regola generale.
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REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI
(art. 7-sexies)
PRESTAZIONI DI LOCAZIONE,
ANCHE FINANZIARIA,
NOLEGGIO E SIMILI,
NON A BREVE TERMINE, DI
MEZZI DI TRASPORTO,
ECCETTUATE LE
IMBARCAZIONI DA DIPORTO
Si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando sono rese a committenti ivi domiciliati o
residenti, salvo che siano utilizzate fuori del
territorio della Comunità.
Si considerano inoltre effettuate nel territorio dello
Stato quando sono rese a committenti domiciliati o
residenti fuori dell’UE, se utilizzate nel territorio
dello Stato.
Per locazione, noleggio, ecc. “non a breve termine”
si intende il possesso o l'uso ininterrotto del
mezzo di trasporto per un periodo superiore a
trenta giorni, ovvero a novanta giorni per i natanti.
Attenzione: disciplina così modificata dall’1/1/2013.
Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato.
Se il committente è invece un soggetto passivo, vale la regola generale.
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REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI
(art. 7-sexies)
PRESTAZIONI DI LOCAZIONE,
ANCHE FINANZIARIA,
NOLEGGIO E SIMILI,
NON A BREVE TERMINE, DI
IMBARCAZIONI DA DIPORTO
Si considerano effettuate nel territorio dello Stato se
l’imbarcazione:
‐ è messa a disposizione nel territorio stesso e la
prestazione è eseguita da soggetti passivi ivi stabiliti, a
meno che sia utilizzata fuori dell’Ue
- è messa a disposizione in un paese non Ue da un
prestatore stabilito nel medesimo paese ed è utilizzata
in Italia
- è messa a disposizione in un paese diverso da quello
di stabilimento del prestatore, il committente è stabilito
in Italia e l’imbarcazione è utilizzata nell’Ue
- è messa a disposizione in un paese diverso da quello
di stabilimento del prestatore, il committente è stabilito
fuori dell’Ue e l’imbarcazione è utilizzata in Italia.
Attenzione: disciplina così modificata dall’1/1/2013
Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato.
Se il committente è invece un soggetto passivo, vale la regola generale.
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REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI
(art. 7-sexies)
PRESTAZIONI DI SERVIZI
RESE TRAMITE MEZZI
ELETTRONICI DA IMPRESE
EXTRAUE
Previste modifiche dall’1/1/2015
Si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando il committente è ivi domiciliato o residente.
Nozione di servizi elettronici (c.d. e-commerce
diretto)
-Allegato II alla direttiva 2006/112/CE:
- fornitura di siti web e web-hosting, gestione a
distanza di programmi e attrezzature
- fornitura di software e relativo aggiornamento
- fornitura di immagini, testi, informazioni e messa a
disposizione di basi di dati
- fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi
di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni
politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di
intrattenimento
- fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza
Si veda inoltre il regolamento UE n. 282 del 15/3/2011, come
modificato dal reg. n. 1042 del 7/10/2013.
Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato, e alla condizione che il prestatore
sia un’impresa extracomunitaria.
Se il committente è soggetto passivo, oppure il prestatore è un’impresa comunitaria (IT o altro SM), vale la 32
regola generale.
REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI
(artt. 7-sexies e 7-septies)
PRESTAZIONI DI SERVIZI DI
TELECOMUNICAZIONE
E DI TELERADIODIFFUSIONE
Previste modifiche dall’1/1/2015
Si considerano effettuate nel territorio dello
Stato:
- quando sono rese da soggetti stabiliti in Italia
a committenti stabiliti nell’Ue (IT o altro SM),
salvo che siano utilizzate fuori della Comunità
-quando sono rese da prestatori ovunque
stabiliti a committenti extraUE, se utilizzate nel
territorio dello Stato
- quando sono rese da prestatori extraUe a
committenti ovunque stabiliti, se utilizzate nel
territorio dello Stato.
Si veda inoltre il regolamento UE n. 282 del 15/3/2011,
come modificato dal reg. n. 1042 del 7/10/2013.
Ricordare che questi criteri valgono solo quando il committente è un privato.
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Detassazione di alcune prestazioni rese a privati stabiliti fuori della Comunità (art. 7‐septies)
Le seguenti prestazioni, ancorché rese da soggetti passivi nazionali, non si considerano territoriali se il committente è stabilito fuori dell’Ue:
‐ diritti immateriali (cessioni, concessioni e simili di diritti d’autore, marchi, brevetti, ecc.)
‐ prestazioni pubblicitarie
‐ consulenza e assistenza tecnica o legale, nonché elaborazione e fornitura dati e simili
‐ operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese riassicurazioni, escluse le locazioni di casseforti
‐ messa a disposizione di personale
‐ locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto
‐ concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante tali sistemi e fornitura di altri servizi direttamente collegati
‐ servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione (esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato, anche se resi da soggetti esteri)
‐ servizi prestati per via elettronica
‐ prestazioni inerenti all’obbligo di non esercitare in tutto o in parte un’attività o un diritto di cui ai punti precedenti. 34
Adempimenti particolari per i servizi “generici” scambiati con soggetti passivi esteri (disciplina dall’1/1/2013)
Cliente estero
Fornitore IT
1)
2)
Emissione fattura non soggetta ad Iva, entro il 15 del mese
successivo a quello di effettuazione (dal 2013 concorre al
volume d’affari)
Se il cliente è un soggetto Ue, presentazione modello Intrastat
cessioni (salvo che non sia dovuta l’imposta)
Cliente IT
Fornitore estero
1)
Se fornitore UE:
- integrazione e registrazione della fattura del
fornitore (imponibile, non imponibile, esente)
- presentazione modello Intrastat acquisti
(salvo che non sia dovuta l’imposta)
2)
Se fornitore non UE:
- emissione autofattura entro il 15 del mese
successivo a quello di effettuazione
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Momento impositivo delle prestazioni di servizi
DISCIPLINA SPECIALE PER I SERVIZI “GENERICI” TRANSFRONTALIERI
A decorrere dal 17 marzo 2012, in deroga alla regola generale, le prestazioni di servizi “generiche” scambiate con soggetti esteri si considerano effettuate:
1. In via di principio: all’ultimazione della prestazione
2. Se si tratta di prestazioni periodiche o continuative, alla data di maturazione dei corrispettivi
salvo l’eventuale pagamento anticipato
3. Per le prestazioni continuative di durata ultrannuale, che non prevedono pagamenti anche parziali: al 31 dicembre di ciascun anno.
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DISCIPLINA SPECIALE PER I SERVIZI “GENERICI” TRANSFRONTALIERI
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Ricevimento della fattura
La fattura emessa dal prestatore comunitario può essere assunta come indice dell'effettuazione dell'operazione. Pertanto, a fronte della ricezione della
fattura da parte del prestatore comunitario, il committente nazionale di prestazioni "generiche", anche se non abbia provveduto al pagamento, deve
considerare effettuata la prestazione e provvedere, quindi, ai conseguenti adempimenti (circolare n. 35/2012)
La stessa soluzione vale nei rapporti con prestatori extracomunitari: la ricezione di un qualunque documento emesso da questi ultimi, volto a certificare
l'operazione resa, è indice dell'ultimazione della prestazione stessa (circolare n. 16/E del 2013)
Ultimazione della prestazione e maturazione dei corrispettivi
Tali momenti non sempre coincidono con quello in cui avviene il pagamento, come ad esempio nel caso in cui il contratto preveda la maturazione del
corrispettivo al termine di ogni bimestre ed il pagamento avvenga entro il quindici del mese successivo a quello di scadenza: in tale ipotesi, il momento
impositivo coincide con la data di scadenza del bimestre e non con quella in cui è eseguito il pagamento.
Difficoltà oggettive
I criteri di individuazione del momento di effettuazione dell'operazione, non essendo sempre oggettivamente verificabili, possono risultare di non agevole
applicazione. E' inoltre possibile che il prestatore e il committente non abbiano la medesima percezione dello stato di esecuzione della prestazione. In caso
di sfasamento temporale tra ultimazione della prestazione e conoscenza dell'ultimazione stessa da parte del committente, saranno i documenti scambiati tra
le parti (ai fini della reciproca conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'ammontare del corrispettivo dovuto), sulla base delle previsioni
contrattuali, ad assumere un ruolo determinante ai fini degli adempimenti.
Corrispettivo non determinabile
Qualora il corrispettivo non risulti determinabile, poiché la sua quantificazione è legata ad elementi fattuali non ancora realizzati e pertanto non conosciuti
dalle controparti alla data di effettuazione dell'operazione, l'ultimazione della prestazione o la maturazione del corrispettivo può essere individuata nel
momento in cui saranno noti i predetti elementi, purché i particolari criteri di individuazione del momento di ultimazione della prestazione o di maturazione
del corrispettivo siano preventivamente stabiliti in sede contrattuale.
Prestazioni istantanee e prestazioni continuative o periodiche
Nell'ordinamento interno si distinguono i contratti che comportano una sola esecuzione (contratti ad esecuzione unica o istantanea) ed i contratti in cui la
prestazione è distribuita o reiterata nel tempo, ossia quei contratti in cui la durata è elemento essenziale per la determinazione della prestazione (contratti ad
esecuzione continuata o periodica). Il contratto ad esecuzione continuata o periodica è quello nel quale il protrarsi dell'adempimento per un certo tempo è
condizione perché il contratto produca l'effetto voluto dalle parti e soddisfi il bisogno (durevole o continuativo) che le ha indotte a contrarre. Il contenuto e la
finalità dell'obbligazione contrattuale sono pertanto determinanti per la qualificazione della prestazione e della sua durata nel tempo.
Valgono al riguardo i chiarimenti sulle modalità di compilazione dei modelli Intrastat forniti con la circolare n. 36/E del 21 giugno 2010, ove è stato precisato
che la modalità "istantanea" si riferisce alle ipotesi di servizi erogati in un'unica soluzione, mentre la modalità "a più riprese" si riferisce alle ipotesi di servizi
erogati ciclicamente, dunque caratterizzati da una certa periodicità o continuità, con una erogazione prolungata nel tempo. Secondo la citata circolare 36, le
prestazioni di intermediazione hanno carattere periodico o continuativo.
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