Prevale il principio della sostanza sulla forma nella territorialità Iva

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Prevale il principio della sostanza sulla forma nella territorialità Iva
Prevale il principio della sostanza sulla forma nella territorialità Iva
per la qualificazione del committente
La circolare dell’Agenzia delle entrate 29 luglio 2011, n. 37 chiarisce la nuova
disciplina Iva sulla territorialità delle prestazioni di servizio, introdotta a
decorrere dal 1° gennaio 2010. Infatti, nei rapporti tra soggetti passivi (B2B) le
prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il
committente è ivi stabilito. Nel caso in cui il soggetto passivo sia un privato
consumatore (B2C), l’operazione è effettuata in Italia se il prestatore è stabilito
nel territorio italiano.
La circolare evidenza che, per quanto concerne le prestazioni rese a soggetti
passivi, devono verificarsi necessariamente tre circostanze perché tale disciplina
si possa applicare.
In primis, il committente deve essere un soggetto passivo. Lo status è facilmente
dimostrabile nel caso di prestazioni di servizi effettuate da soggetti nazionali a
soggetti passivi stabiliti nell’Unione Europea, perché l’elemento fondamentale è
rappresentato dal numero identificativo Iva. Tale deve essere comunicato dal
destinatario al prestatore, che ne verificherà la validità per mezzo del sistema
Vies. La circolare chiarisce che, in mancanza di elementi che dimostrino
palesemente l’assenza dello status di soggetto passivo, il prestatore potrà basarsi
sulla richiesta di attribuzione della partita Iva che il committente gli abbia messo
a disposizione. Qualora il committente non abbia comunicato affatto il proprio
numero di partita Iva, allora il prestatore è legittimato a consideralo come
consumatore privato.
In secondo luogo, la circolare precisa che il committente debba agire nella veste
di soggetto passivo. Spetta al prestatore accertare che il destinatario acquisisca i
servizi in qualità non di titolare di partita Iva, ma in qualità di consumatore
privato. Il soggetto passivo che riceve la prestazione esclusivamente per finalità
private, compreso l’uso di questa da parte dei dipendenti, è considerato
comunque come un consumatore privato. Tale affermazione – sottolinea la
circolare dell’Agenzia delle entrate – riguarda soprattutto le persone giuridiche
titolari di partita Iva nel momento in cui comprano un servizio rivolto a un uso
privato. La veste del committente può risultare anche dalla natura stessa del
servizio richiesto, senza la necessità di ulteriori analisi. Tuttavia, nei casi in cui il
servizio è compatibile sia con la sfera privata che con quella di soggetto passivo
Iva, il prestatore potrà richiedere alla controparte comunitaria l’esibizione del
numero di partita Iva. Se il soggetto fosse extra-comunitario, la prova potrà
riguardare la semplice destinazione imprenditoriale del servizio reso. Si delinea
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chiaramente, in questo modo, il principio della prevalenza della sostanza sulla
forma per la qualificazione del soggetto committente.
Infine, come ultima circostanza, rileva non solo il luogo di stabilimento di colui
che acquista il servizio, ma anche il momento della valutazione della veste del
committente. La prestazione, infatti, si considera resa in Italia se il destinatario è
ivi stabilito, anche se alle esigenze d’impresa si sostituiscono, in un momento
successivo al pagamento, fini privati. Quando, invece, la destinazione del
servizio risultasse diversa al pagamento del saldo rispetto a quella
originariamente esistente al momento del versamento del primo acconto, allora
l’Agenzia delle entrate stabilisce che troveranno applicazione due differenti
regimi: uno con riferimento all’acconto e uno con riferimento al saldo. Saldo e
acconto possono, dunque, avere due regimi distinti nelle prestazioni di servizi se,
durante l’esecuzione della prestazione stessa, cambia la qualità del soggetto
committente.
Lorenzo Ugolini
Ottobre 2011