LA TERRITORIALITA` DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DAL 2010

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LA TERRITORIALITA` DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DAL 2010
LA TERRITORIALITA’ DELLE
PRESTAZIONI DI SERVIZI
DAL 2010
PROGRAMMA - Contenuti
• Introduzione – logica dell’intervento
• La nuova regola generale, la struttura dell’art. 7, le
eccezioni
• Le modalità operative
• I singoli servizi e le conseguenze pratiche
• L’autofattura
• I modelli Intrastat
• Le novità per i rimborsi IVA
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Direttiva 2008/8/CE
Direttiva 2008/112/CE
Direttiva 2008/9/CE
Regolamento (CE) N. 143/2008
Schema di decreto legislativo, approvato dal Governo il 12.11.2009;
40 gg. per parere non vincolante dal Parlamento
Pubblicazione in GU non prima del 22.12.2009
In vigore dal 1.1.2010
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NORMATIVA ATTUALE
• Art. 7 D.P.R. 633/72 individuazione della territorialità
delle prestazioni di servizi
• Art. 9 D.P.R. 633/72 individuazione della non
imponibilità delle prestazioni di servizi
• Art. 40 D.L. 331/93 individuazione della non
imponibilità di alcune prestazioni di servizi (comunitari)
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PROBLEMATICHE
(documento Commissione UE 329/2003)
• Difficoltà ad inquadrare dei servizi nelle deroghe
(domicilio del committente) o nella regola generale
(domicilio del prestatore)
• Difficoltà a trattare i servizi “complessi”
• Con la regola del domicilio del prestatore in numerosi casi
si era assoggettati ad IVA estera e si doveva chiedere il
rimborso allo Stato estero
• Con le numerose regole “speciali”, obbligo di registrarsi in
un altro Stato per assolvere l’IVA
• Numerosi casi di noleggi di mezzi di trasporto
“transfrontalieri”
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LOGICA INTERVENTO
• Distinguere tra operazioni:
– B2B (business to business) o verso soggetti passivi
– B2C (business to consumer) o verso “privati”
• Per le prestazioni (B2B):
aumentare i casi nei quali il luogo di imposizione è il
“domicilio” del destinatario
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Art. 7-ter – Territorialità
Territorialità delle prestazioni di servizi
– Nuova regola generale
Nuova regola generale dal 1° gennaio 2010:
a) prestazioni di servizi B2B: luogo di stabilimento del
committente e non più quello del prestatore (art. 7ter co. 1 lett. a)
b) prestazioni di servizi B2C: permane l’attuale criterio
di tassazione nel luogo di stabilimento del prestatore
(art. 7-ter co. 1 lett. b)
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NORMATIVA 2010
La nuova struttura dell’art. 7 per le prestazioni di servizio
7-TER
regola generale del B2B e del
B2C
7-QUATER e 7-QUINQUIES deroghe valide sia per il B2B
che per il B2C
7-SEXIES e 7-SEPTIES
deroghe valide solo per il
B2C
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REGOLA GENERALE
B2B
Stabilimento del committente
DEROGHE
SERVIZI
REGOLA GENERALE
B2C
Stabilimento del prestatore
DEROGHE
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MODALITA’
MODALITA’ OPERATIVE
• Chi è soggetto passivo?
• Dove è stabilito?
• Di che servizio si tratta? Quale è la
territorialità?
• Obblighi strumentali?
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CHI E’ SOGGETTO PASSIVO?
CHI E’ SOGGETTO PASSIVO
PERSONE FISICHE
PERSONE GIURIDICHE
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CHI E’ SOGGETTO PASSIVO
(1/2)
PERSONE FISICHE
SOGGETTI PASSIVI
non esercitano attività di impresa o di
lavoro autonomo
NO
esercitano attività di impresa o di
lavoro autonomo ed acquistano i
servizi per l’esercizio della loro attività
esercitano attività di impresa o di
lavoro autonomo ed acquistano i
servizi per uso privato
SI
NO
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CHI E’ SOGGETTO PASSIVO
(2/2)
SOCIETA’ ED ENTI
SOGGETTI
PASSIVI
società ed enti commerciali
SI
enti non commerciali che esercitano attività
commerciali, anche per gli acquisti non inerenti
l'attività commerciale
SI
enti non commerciali che non esercitano attività
commerciali ma hanno un numero di partita IVA
SI
enti non commerciali che non esercitano attività
commerciali e non hanno un numero di partita IVA
NO
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DOVE E’ STABILITO?
LUOGO DI STABILIMENTO
• Si considera stabilito nel territorio dello Stato il
soggetto che ivi ha il domicilio (sede legale) o
• Il soggetto che ha la residenza (sede effettiva) e
non ha stabilito il domicilio all’estero
• Il soggetto si considera comunque residente nello
Stato limitatamente alle prestazioni rese o ricevute
attraverso una stabile organizzazione nel
territorio dello Stato
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CHE SERVIZIO? QUALE
TERRITORIALITA’?
SERVIZI E TERRITORIALITA’
PRESTAZIONI B2B
REGOLA GENERALE
dove è stabilito il committente (7-ter)
DEROGHE
(7-quater
7-quinquies)
servizi generici
su beni immobili
su beni mobili
culturali, artistiche, sportive,
scientifiche, educative, ricreative e
simili
intermediazioni
trasporti di cose
accessorie ai trasporti
noleggio a lungo termine di mezzi di
trasporto
servizi particolari (consulenza,
pubblicità, diritti immateriali, ecc.)
servizi prestati per via elettronica
telecomunicazione e teleradiodiff.
trasporto passeggeri
ristorazione e catering
noleggio a breve termine di mezzi di
trasporto
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SERVIZI E TERRITORIALITA’
PRESTAZIONI B2B – REGOLA GENERALE
SERVIZI GENERICI
• Modifica radicale del luogo di
effettuazione,
• passa dal domicilio del prestatore a quello
del committente
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SERVIZI E TERRITORIALITA’
PRESTAZIONI B2B – REGOLA GENERALE
SERVIZI SUI BENI MOBILI
• Non c’è più differenza tra lavorazioni
comunitarie ed altre lavorazioni.
• Se il committente è soggetto passivo (anche
extracomunitario) l’operazione è sempre
fuori campo IVA (anche se la merce non esce dal territorio)
• non più “non imponibile”; perdita plafond
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SERVIZI E TERRITORIALITA’
PRESTAZIONI B2B – REGOLA GENERALE
INTERMEDIAZIONI
• Sono sempre fuori campo IVA le
prestazioni commissionate da soggetti
passivi comunitari ed extracomunitari
• Sono sempre in IVA le intermediazioni
commissionate da impresa italiana
• Sono incluse tutte le intermediazioni (ad
eccezione di quelle sui beni immobili)
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SERVIZI E TERRITORIALITA’
PRESTAZIONI B2B – REGOLA GENERALE
TRASPORTI
• Si considerano sempre fuori campo IVA (e
non più “non imponibili”; perdita plafond)
se il committente è soggetto passivo
d’imposta (anche extracomunitario)
• indipendentemente se trasporto
comunitario, internazionale, nazionale
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SERVIZI E TERRITORIALITA’
PRESTAZIONI B2B – REGOLA GENERALE
PRESTAZIONI ACCESSORIE AI TRASPORTI
• Non c’è più differenza tra operazioni
accessorie ai trasporti comunitari ed altre
operazioni accessorie.
• Se il committente è soggetto passivo (anche
extracomunitario) l’operazione è sempre
fuori campo IVA (e non più
“non imponibile”; art. 9; perdita plafond)
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SERVIZI E TERRITORIALITA’
PRESTAZIONI B2B – REGOLA GENERALE
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI MEZZI
DI TRASPORTO
• Prima non esisteva distinzione tra noleggio a
breve e noleggio a lungo,
– si tassava nel Paese del prestatore
• adesso regola generale: domicilio committente
• esempio autovetture => territorialità Italia
– autofattura; detrazione limitata al 40%
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SERVIZI E TERRITORIALITA’
PRESTAZIONI B2B – REGOLA GENERALE
SERVIZI PARTICOLARI
• Consulenze, pubblicità, diritti immateriali,
operazioni finanziarie, prestito di personale,
noleggio di beni diversi da mezzi di trasporto, gas
ed energia elettrica
• Come prima: vale la regola del domicilio del
committente,
– ma non si guarda più il luogo di utilizzo della prestazione
– semplificazione per individuazione prestazioni (p. es. infragruppo)
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SERVIZI E TERRITORIALITA’
PRESTAZIONI B2B – REGOLA GENERALE
SERVIZI ELETTRONICI
• Come prima vale la regola del domicilio del
committente,
– ma non si guarda più il luogo di utilizzo della
prestazione
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SERVIZI E TERRITORIALITA’
PRESTAZIONI B2B – REGOLA GENERALE
TELECOMUNICAZIONE
TELERADIODIFFUSIONE
• Come prima vale la regola del domicilio del
committente,
– ma non si guarda più il luogo di utilizzo della
prestazione
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SERVIZI E TERRITORIALITA’
PRESTAZIONI B2B - DEROGHE
PRESTAZIONI RELATIVE AGLI
IMMOBILI
• Non modificato: Dove si trovano gli
immobili
• vale anche per servizi alberghieri ed
assimilati
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SERVIZI E TERRITORIALITA’
PRESTAZIONI B2B - DEROGHE
PRESTAZIONI CULTURALI, ARTISTICHE,
SPORTIVE, SCIENTIFICHE, EDUCATIVE,
RICREATIVE E SIMILI
• Non modificato: dove le operazioni sono
materialmente svolte
• riguarda anche le fiere e servizi accessori
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SERVIZI E TERRITORIALITA’
PRESTAZIONI B2B - DEROGHE
RISTORAZIONE E CATERING
NON SU TRASPORTI COMUNITARI
dove la prestazione è eseguita
SU TRASPORTI COMUNITARI
dove è iniziato il trasporto
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SERVIZI E TERRITORIALITA’
PRESTAZIONI B2B - DEROGHE
TRASPORTO PASSEGGERI
• Non modificate: dove avviene il trasporto
• la parte territorialmente rilevante in Italia
continua ad essere non imponibile (art. 9)
• attenzione norme divergenti all’estero
(tassazione forfetaria)
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SERVIZI E TERRITORIALITA’
PRESTAZIONI B2B - DEROGHE
NOLEGGIO A BREVE TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO
MODALITA’
Messa a disposizione in IT e
prestazione utilizzata in UE
Messa a disposizione in IT e
prestazione utilizzata fuori UE
TERRITORIALITA’
Messa a disposizione in UE
NO
SI
NO
Messa a disposizione fuori UE e
prestazione utilizzata in IT
Messa a disposizione fuori UE e
prestazione utilizzata fuori IT
SI
NO
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SERVIZI E TERRITORIALITA’
PRESTAZIONI B2C
(1/2)
REGOLA GENERALE
DEROGHE
dove è stabilito il prestatore
(7-ter)
(7-quater – 7-quinquies)
su beni immobili
prestazioni generiche
culturali, artistiche, sportive,
scientifiche, educative,
ricreative e simili
trasporto passeggeri
ristorazione e catering
noleggio a breve termine di
mezzi di trasporto
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SERVIZI E TERRITORIALITA’
PRESTAZIONI B2C
2/2
REGOLA GENERALE
DEROGHE
dove è stabilito il prestatore (7-ter)
(7-sexies – 7-septies)
su beni mobili
trasporti di cose
prestazioni generiche
accessorie ai trasporti
noleggio a lungo termine di
mezzi di trasporto
servizi elettronici
telecomun. e teleradiodiff.
servizi particolari (consulenze,
pubblicità, diritti immateriali, ecc.)
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OBBLIGHI STRUMENTALI
OBBLIGHI STRUMENTALI
PRESTAZIONI RESE B2B
REGOLA GENERALE
sempre fuori campo IVA
Stabilimento del committente
obbligo di fattura e INTRA
se effettuate verso
committenti comunitari
DEROGHE
fattura con IVA se la
territorialità è in Italia.
Da verificare se la
territorialità è estera (obbligo
identificazione?? o reverse
charge??) ≠ in Italia
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OBBLIGHI STRUMENTALI
PRESTAZIONI RICEVUTE B2B
REGOLA GENERALE
Stabilimento del committente
DEROGHE
sempre da assoggettare ad IVA con
autofattura art. 17 2° comma
obbligo di INTRA se ricevute da
committenti comunitari
autofattura se territorialità in Italia.
nessun obbligo IVA se territorialità
estera (salvo eventuale istanza di
rimborso)
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OBBLIGHI STRUMENTALI
PRESTAZIONI RESE B2C
REGOLA GENERALE
Stabilimento del prestatore
DEROGHE
fattura con IVA
fattura con IVA se la territorialità è
italiana.
Nomina di rappresentante fiscale o
identificazione diretta nell’altro
Stato se la territorialità è estera
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CONSIDERAZIONI CRITICHE
• Individuare soggetti passivi extracomunitari
• Plafond / Status di esportatore abituale /
rimborsi IVA trimestrali
• Momento di effettuazione
• INTRASTAT per servizi ed abilitazione
telematica
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ELENCHI INTRASTAT
Elenchi riepilogativi
Dal 1° gennaio 2010 ampliato l’oggetto degli elenchi riepilogativi
delle cessioni intra-comunitarie :
non solo le cessioni di beni, ma anche le prestazioni di servizi
soggette al reverse charge (solo se regola generale).
prestazioni eseguite e per quelle ricevute
nuove sezioni (intercalari)
Nessun obbligo di indicazione negli elenchi riepilogativi delle
prestazioni eseguite per:
servizi prestati: Intra1-quater ed Intra1-quinquies (rettifiche)
servizi ricevuti: Intra2-quater ed Intra2-quinquies (rettifiche)
prestazioni di servizi non imponibili o esenti secondo le regole
dello Stato membro del committente.
Decreto del direttore Agenzia dogane
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RIMBORSI IVA NEGLI STATI
ESTERI
Rimborso IVA assolta in altri Stati membri –
art.38
art.38--bis1
Dal 1° gennaio 2010 nuove regole per il
rimborso dell’IVA.
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Rimborso IVA assolta in altri Stati membri –
art.38
art.38--bis1
Principali novità:
procedura elettronica;
presentazione della richiesta allo Stato membro del rimborso
per il tramite dello Stato membro di stabilimento
pertanto per soggetti stabiliti in Italia => CS Pescara (?);
•
tempistica uniforme:
a)
entro 4 mesi dalla ricezione, lo Stato membro del rimborso comunica al
contribuente la decisione di approvare o respingere la richiesta di rimborso;
b)
se lo Stato membro del rimborso accetta la richiesta, il rimborso deve
essere versato al più tardi entro i successivi 10 giorni lavorativi.
c)
non serve allegare le fatture
valutare se presentare istanza entro 31.12.2009
(con vecchia procedura)
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