LA TERRITORIALITA` DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DAL 2010
Transcript
LA TERRITORIALITA` DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DAL 2010
LA TERRITORIALITA’ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DAL 2010 PROGRAMMA - Contenuti • Introduzione – logica dell’intervento • La nuova regola generale, la struttura dell’art. 7, le eccezioni • Le modalità operative • I singoli servizi e le conseguenze pratiche • L’autofattura • I modelli Intrastat • Le novità per i rimborsi IVA 2 RIFERIMENTI NORMATIVI Direttiva 2008/8/CE Direttiva 2008/112/CE Direttiva 2008/9/CE Regolamento (CE) N. 143/2008 Schema di decreto legislativo, approvato dal Governo il 12.11.2009; 40 gg. per parere non vincolante dal Parlamento Pubblicazione in GU non prima del 22.12.2009 In vigore dal 1.1.2010 3 NORMATIVA ATTUALE • Art. 7 D.P.R. 633/72 individuazione della territorialità delle prestazioni di servizi • Art. 9 D.P.R. 633/72 individuazione della non imponibilità delle prestazioni di servizi • Art. 40 D.L. 331/93 individuazione della non imponibilità di alcune prestazioni di servizi (comunitari) 4 PROBLEMATICHE (documento Commissione UE 329/2003) • Difficoltà ad inquadrare dei servizi nelle deroghe (domicilio del committente) o nella regola generale (domicilio del prestatore) • Difficoltà a trattare i servizi “complessi” • Con la regola del domicilio del prestatore in numerosi casi si era assoggettati ad IVA estera e si doveva chiedere il rimborso allo Stato estero • Con le numerose regole “speciali”, obbligo di registrarsi in un altro Stato per assolvere l’IVA • Numerosi casi di noleggi di mezzi di trasporto “transfrontalieri” 5 LOGICA INTERVENTO • Distinguere tra operazioni: – B2B (business to business) o verso soggetti passivi – B2C (business to consumer) o verso “privati” • Per le prestazioni (B2B): aumentare i casi nei quali il luogo di imposizione è il “domicilio” del destinatario 6 Art. 7-ter – Territorialità Territorialità delle prestazioni di servizi – Nuova regola generale Nuova regola generale dal 1° gennaio 2010: a) prestazioni di servizi B2B: luogo di stabilimento del committente e non più quello del prestatore (art. 7ter co. 1 lett. a) b) prestazioni di servizi B2C: permane l’attuale criterio di tassazione nel luogo di stabilimento del prestatore (art. 7-ter co. 1 lett. b) 7 NORMATIVA 2010 La nuova struttura dell’art. 7 per le prestazioni di servizio 7-TER regola generale del B2B e del B2C 7-QUATER e 7-QUINQUIES deroghe valide sia per il B2B che per il B2C 7-SEXIES e 7-SEPTIES deroghe valide solo per il B2C 8 REGOLA GENERALE B2B Stabilimento del committente DEROGHE SERVIZI REGOLA GENERALE B2C Stabilimento del prestatore DEROGHE 9 MODALITA’ MODALITA’ OPERATIVE • Chi è soggetto passivo? • Dove è stabilito? • Di che servizio si tratta? Quale è la territorialità? • Obblighi strumentali? 10 CHI E’ SOGGETTO PASSIVO? CHI E’ SOGGETTO PASSIVO PERSONE FISICHE PERSONE GIURIDICHE 12 CHI E’ SOGGETTO PASSIVO (1/2) PERSONE FISICHE SOGGETTI PASSIVI non esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo NO esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo ed acquistano i servizi per l’esercizio della loro attività esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo ed acquistano i servizi per uso privato SI NO 13 CHI E’ SOGGETTO PASSIVO (2/2) SOCIETA’ ED ENTI SOGGETTI PASSIVI società ed enti commerciali SI enti non commerciali che esercitano attività commerciali, anche per gli acquisti non inerenti l'attività commerciale SI enti non commerciali che non esercitano attività commerciali ma hanno un numero di partita IVA SI enti non commerciali che non esercitano attività commerciali e non hanno un numero di partita IVA NO 14 DOVE E’ STABILITO? LUOGO DI STABILIMENTO • Si considera stabilito nel territorio dello Stato il soggetto che ivi ha il domicilio (sede legale) o • Il soggetto che ha la residenza (sede effettiva) e non ha stabilito il domicilio all’estero • Il soggetto si considera comunque residente nello Stato limitatamente alle prestazioni rese o ricevute attraverso una stabile organizzazione nel territorio dello Stato 16 CHE SERVIZIO? QUALE TERRITORIALITA’? SERVIZI E TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI B2B REGOLA GENERALE dove è stabilito il committente (7-ter) DEROGHE (7-quater 7-quinquies) servizi generici su beni immobili su beni mobili culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili intermediazioni trasporti di cose accessorie ai trasporti noleggio a lungo termine di mezzi di trasporto servizi particolari (consulenza, pubblicità, diritti immateriali, ecc.) servizi prestati per via elettronica telecomunicazione e teleradiodiff. trasporto passeggeri ristorazione e catering noleggio a breve termine di mezzi di trasporto 18 SERVIZI E TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI B2B – REGOLA GENERALE SERVIZI GENERICI • Modifica radicale del luogo di effettuazione, • passa dal domicilio del prestatore a quello del committente 19 SERVIZI E TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI B2B – REGOLA GENERALE SERVIZI SUI BENI MOBILI • Non c’è più differenza tra lavorazioni comunitarie ed altre lavorazioni. • Se il committente è soggetto passivo (anche extracomunitario) l’operazione è sempre fuori campo IVA (anche se la merce non esce dal territorio) • non più “non imponibile”; perdita plafond 20 SERVIZI E TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI B2B – REGOLA GENERALE INTERMEDIAZIONI • Sono sempre fuori campo IVA le prestazioni commissionate da soggetti passivi comunitari ed extracomunitari • Sono sempre in IVA le intermediazioni commissionate da impresa italiana • Sono incluse tutte le intermediazioni (ad eccezione di quelle sui beni immobili) 21 SERVIZI E TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI B2B – REGOLA GENERALE TRASPORTI • Si considerano sempre fuori campo IVA (e non più “non imponibili”; perdita plafond) se il committente è soggetto passivo d’imposta (anche extracomunitario) • indipendentemente se trasporto comunitario, internazionale, nazionale 22 SERVIZI E TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI B2B – REGOLA GENERALE PRESTAZIONI ACCESSORIE AI TRASPORTI • Non c’è più differenza tra operazioni accessorie ai trasporti comunitari ed altre operazioni accessorie. • Se il committente è soggetto passivo (anche extracomunitario) l’operazione è sempre fuori campo IVA (e non più “non imponibile”; art. 9; perdita plafond) 23 SERVIZI E TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI B2B – REGOLA GENERALE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO • Prima non esisteva distinzione tra noleggio a breve e noleggio a lungo, – si tassava nel Paese del prestatore • adesso regola generale: domicilio committente • esempio autovetture => territorialità Italia – autofattura; detrazione limitata al 40% 24 SERVIZI E TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI B2B – REGOLA GENERALE SERVIZI PARTICOLARI • Consulenze, pubblicità, diritti immateriali, operazioni finanziarie, prestito di personale, noleggio di beni diversi da mezzi di trasporto, gas ed energia elettrica • Come prima: vale la regola del domicilio del committente, – ma non si guarda più il luogo di utilizzo della prestazione – semplificazione per individuazione prestazioni (p. es. infragruppo) 25 SERVIZI E TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI B2B – REGOLA GENERALE SERVIZI ELETTRONICI • Come prima vale la regola del domicilio del committente, – ma non si guarda più il luogo di utilizzo della prestazione 26 SERVIZI E TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI B2B – REGOLA GENERALE TELECOMUNICAZIONE TELERADIODIFFUSIONE • Come prima vale la regola del domicilio del committente, – ma non si guarda più il luogo di utilizzo della prestazione 27 SERVIZI E TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI B2B - DEROGHE PRESTAZIONI RELATIVE AGLI IMMOBILI • Non modificato: Dove si trovano gli immobili • vale anche per servizi alberghieri ed assimilati 28 SERVIZI E TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI B2B - DEROGHE PRESTAZIONI CULTURALI, ARTISTICHE, SPORTIVE, SCIENTIFICHE, EDUCATIVE, RICREATIVE E SIMILI • Non modificato: dove le operazioni sono materialmente svolte • riguarda anche le fiere e servizi accessori 29 SERVIZI E TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI B2B - DEROGHE RISTORAZIONE E CATERING NON SU TRASPORTI COMUNITARI dove la prestazione è eseguita SU TRASPORTI COMUNITARI dove è iniziato il trasporto 30 SERVIZI E TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI B2B - DEROGHE TRASPORTO PASSEGGERI • Non modificate: dove avviene il trasporto • la parte territorialmente rilevante in Italia continua ad essere non imponibile (art. 9) • attenzione norme divergenti all’estero (tassazione forfetaria) 31 SERVIZI E TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI B2B - DEROGHE NOLEGGIO A BREVE TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO MODALITA’ Messa a disposizione in IT e prestazione utilizzata in UE Messa a disposizione in IT e prestazione utilizzata fuori UE TERRITORIALITA’ Messa a disposizione in UE NO SI NO Messa a disposizione fuori UE e prestazione utilizzata in IT Messa a disposizione fuori UE e prestazione utilizzata fuori IT SI NO 32 SERVIZI E TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI B2C (1/2) REGOLA GENERALE DEROGHE dove è stabilito il prestatore (7-ter) (7-quater – 7-quinquies) su beni immobili prestazioni generiche culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili trasporto passeggeri ristorazione e catering noleggio a breve termine di mezzi di trasporto 33 SERVIZI E TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI B2C 2/2 REGOLA GENERALE DEROGHE dove è stabilito il prestatore (7-ter) (7-sexies – 7-septies) su beni mobili trasporti di cose prestazioni generiche accessorie ai trasporti noleggio a lungo termine di mezzi di trasporto servizi elettronici telecomun. e teleradiodiff. servizi particolari (consulenze, pubblicità, diritti immateriali, ecc.) 34 OBBLIGHI STRUMENTALI OBBLIGHI STRUMENTALI PRESTAZIONI RESE B2B REGOLA GENERALE sempre fuori campo IVA Stabilimento del committente obbligo di fattura e INTRA se effettuate verso committenti comunitari DEROGHE fattura con IVA se la territorialità è in Italia. Da verificare se la territorialità è estera (obbligo identificazione?? o reverse charge??) ≠ in Italia 36 OBBLIGHI STRUMENTALI PRESTAZIONI RICEVUTE B2B REGOLA GENERALE Stabilimento del committente DEROGHE sempre da assoggettare ad IVA con autofattura art. 17 2° comma obbligo di INTRA se ricevute da committenti comunitari autofattura se territorialità in Italia. nessun obbligo IVA se territorialità estera (salvo eventuale istanza di rimborso) 37 OBBLIGHI STRUMENTALI PRESTAZIONI RESE B2C REGOLA GENERALE Stabilimento del prestatore DEROGHE fattura con IVA fattura con IVA se la territorialità è italiana. Nomina di rappresentante fiscale o identificazione diretta nell’altro Stato se la territorialità è estera 38 CONSIDERAZIONI CRITICHE • Individuare soggetti passivi extracomunitari • Plafond / Status di esportatore abituale / rimborsi IVA trimestrali • Momento di effettuazione • INTRASTAT per servizi ed abilitazione telematica 39 ELENCHI INTRASTAT Elenchi riepilogativi Dal 1° gennaio 2010 ampliato l’oggetto degli elenchi riepilogativi delle cessioni intra-comunitarie : non solo le cessioni di beni, ma anche le prestazioni di servizi soggette al reverse charge (solo se regola generale). prestazioni eseguite e per quelle ricevute nuove sezioni (intercalari) Nessun obbligo di indicazione negli elenchi riepilogativi delle prestazioni eseguite per: servizi prestati: Intra1-quater ed Intra1-quinquies (rettifiche) servizi ricevuti: Intra2-quater ed Intra2-quinquies (rettifiche) prestazioni di servizi non imponibili o esenti secondo le regole dello Stato membro del committente. Decreto del direttore Agenzia dogane 41 RIMBORSI IVA NEGLI STATI ESTERI Rimborso IVA assolta in altri Stati membri – art.38 art.38--bis1 Dal 1° gennaio 2010 nuove regole per il rimborso dell’IVA. 43 Rimborso IVA assolta in altri Stati membri – art.38 art.38--bis1 Principali novità: procedura elettronica; presentazione della richiesta allo Stato membro del rimborso per il tramite dello Stato membro di stabilimento pertanto per soggetti stabiliti in Italia => CS Pescara (?); • tempistica uniforme: a) entro 4 mesi dalla ricezione, lo Stato membro del rimborso comunica al contribuente la decisione di approvare o respingere la richiesta di rimborso; b) se lo Stato membro del rimborso accetta la richiesta, il rimborso deve essere versato al più tardi entro i successivi 10 giorni lavorativi. c) non serve allegare le fatture valutare se presentare istanza entro 31.12.2009 (con vecchia procedura) 44