Esercitazione del processo civile (telematico)

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Esercitazione del processo civile (telematico)
Esercitazione del processo civile (telematico)
Analisi dei requisiti e descrizione del dominio
(semplificazione del dominio)
prof. Monica Palmirani
1.1. Definizione del contesto
“Il processo civile è un susseguirsi di eventi che nel tempo portano ad una decisione risolutiva di
un conflitto” prof. Stefano Zan.
1.2. Soggetti che intervengono
• Parti: attore e convenuto, terzo chiamato
• Difensori: Avvocato dell’attore e Avvocato del convenuto, salvo le controversie in cui le
parti possono agire personalmente
• Magistrati: Presidente del tribunale, Giudice monocratico, Giudice collegiale, Pubblico
Ministero
• Personale amministrativo: Cancelleria, Ufficiale giudiziario
• Altri soggetti eventuali: CTU:consulente tecnico d’ufficio – nominato dal giudice, CTP consulente tecnico di parte, testimoni, ecc.)
1.3. Atti che intervengono – una copia per il fascicolo d’ufficio, una copia per
ogni parte processuale [c.d. copia scambio]
• ATTI DELLE PARTI:
o procura alla lite,
o atto di citazione,
o nota di iscrizione a ruolo,
o comparsa di costituzione e risposta, [facoltativa, ne segue la dichiarazione di
contumacia]
o memoria 180 (udienza di prima comparizione) - facoltativa
Azioni
udienza di prima comparizione
o memoria 183 (prima udienza di trattazione) – possono essere precisate o modificate
le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate [in realtà si distinguono in
memorie 183, quarto comma, e memorie 183 quinto comma]
o memoria 184 (per la produzione di documenti o l’indicazione di nuovi mezzi di
prova)
Azioni
udienze istruttorie (in cui vengono assunti i mezzi di prova: testimonianze,
consulenze, interrogatorio formale delle parti, ecc… Attenzione perchè prima
della ammissione occorre che il Giudice abbia ammesso le istanze istruttorie)
chiusura dell’istruttoria
precisare le conclusioni
o precisazione delle conclusioni – fissazione delle domande
Azioni
trattiene la causa per la decisione
le parti ritirano il loro fascicolo [prima chiedono l'autorizzazione al ritiro]
o comparse conclusionali
o memoria in replica
Azioni
deposito fascicolo
• DOCUMENTI DELLE PARTI: allegati agli atti/prove documentali
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•
•
•
ATTI AMMINISTRATIVI: Registri della cancelleria,
ATTI PRODOTTI DALLA CANCELLERIA: comunicazioni, ricevute (copia dell’atto con
depositato), certificazioni, protocollazioni, verbali di udienza, verbale di conciliazione [i
verbali sono solo forniti in copia e non prodotti dalla cancelleria]
ATTI PRODOTTI UFFICIALE GIUDIZIARIO: notifiche alle parti
ATTI PRODOTTI DAL GIUDICE: sentenze, ordinanze, decreti
1.4. Descrizione del ciclo di vita (sommariamente)
[+] nel primo giro occorre inserire il fatto che viene assegnato un Numero di Ruolo Generale
alla causa e poi assegnata la causa ad un Giudice Istruttore
1. L’avvocato scrive: procura alla lite, atto di citazione, nota di iscrizione a ruolo, memorie,
richieste, memorie in replica, ecc.
1.1. L’avvocato dell’attore fissa la data della prima udienza nell’atto di citazione sulla base
del calendario delle udienze fissato dal presidente del tribunale
2. L’atto scritto deve essere comunicato al giudice mediante deposito in cancelleria che
avviene in un certo modo (modalità), tempo, luogo
3. La cancelleria deve certificare l’avvenuto deposito dell’atto scritto
4. La cancelleria deve formare il fascicolo della causa
5. L’avvocato si informa periodicamente o viene informato in merito ad atti che sono di suo
interesse nel fascicolo e richiede delle copie autentiche o meno
6. La cancelleria comunica la data dell’udienza, previo accordo con il giudice
7. Il giudice riceve il fascicolo prima dell’udienza
8. In udienza il giudice decide: ammissione delle prove, rinvio, fissazione di nuova udienza,
nomina CTU, ascolto testimoni, ecc.
9. Il cancelliere recepisce le indicazioni del giudice ed aggiorna i registri
10. Scaricata l’udienza il ciclo ricomincia dal punto 1.
1.5. Alcuni passi salienti come da codice di procedura civile
RUOLO DEGLI ATTORI: IL CANCELLIERE E L’UFFICIALE GIUDIZIARIO
Art. 57. Attività del cancelliere
Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie
e quelle degli organi giudiziari e delle parti .
Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale.
Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende
la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.
Art. 58. Altre attività del cancelliere.
Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione
delle cause a ruolo [disp. att. c.p.c. 71], alla formazione del fascicolo d'ufficio [c.p.c. 168] e alla
conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni [c.p.c. 136, 731] e alle notificazioni prescritte
dalla legge [c.p.c. 137, 756] o dal giudice, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.
Art. 59. Attività dell'ufficiale giudiziario.
L'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue
la notificazione degli atti [c.p.c. 137] e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce .
PASSI DEL PROCESSO
Art. 99 Principio della domanda.
Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.
Art. 163. Contenuto della citazione
La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal
primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate
esclusivamente alla prima comparizione delle parti [c.p.c. 312].
L'atto di citazione deve contenere [c.p.c. 313]:
1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la
dimora [c.c. 43] del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono
[c.p.c. 75]. Se attore o convenuto è una persona giuridica [c.c. 11, 12], un'associazione non
riconosciuta [c.c. 36] o un comitato [c.c. 39], la citazione deve contenere la denominazione o la
ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le
relative conclusioni [c.p.c. 189, 394];
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei
documenti che offre in comunicazione [c.p.c. 184, 244];
6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già
rilasciata [c.p.c. 83, 125];
7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel
termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166,
ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza
indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la
costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167.
L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore
all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti [c.c. 1209]
Art. 165 Costituzione dell’attore.
L’attore ... deve costituirsi in giudizio ... depositando in cancelleria la nota d’iscrizione a ruolo e il
proprio fascicolo contenente l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in
comunicazione ...
Art. 166 Costituzione del convenuto.
Il convenuto deve costituirsi ... depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la
comparsa [di risposta] … la procura e i documenti che offre in comunicazione.
Art. 167. Comparsa di risposta.
Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui
fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i
documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni [c.p.c. 183, 189].
A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali. Se è omesso o risulta
assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvezionale, il giudice, rilevata la
nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze
maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione .
Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere
ai sensi dell'art. 269 [c.p.c. 106]
Art. 168. Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio.
All'atto della costituzione dell'attore [c.p.c. 165], o, se questi non si è costituito, all'atto della
costituzione del convenuto [c.p.c. 166], su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo [disp. att.
c.p.c. 71, 72, 80], il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale [c.p.c. 419; disp. att. c.p.c. 38,
40].
Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio [c.p.c. 315, 369, 416, 484], nel quale
inserisce la nota d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione [disp. att. c.p.c. 51] delle comparse
e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali d'udienza [c.p.c. 136], i
provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze [c.p.c. 132,
n. 5]
Art. 71 disp. Nota di iscrizione a ruolo.
La nota di iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l’indicazione delle parti, del
procuratore che si costituisce, dell’oggetto della domanda, della data di notificazione della
citazione, e dell’udienza fissata per la prima comparizione delle parti.
Art. 168-bis. Designazione del giudice istruttore.
Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza
indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione a
ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di
procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa
ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice
istruttore.
La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno
successivo alla costituzione della parte più diligente.
Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della
sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo. […]
Art. 169. Ritiro dei fascicoli di parte.
Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo
dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo
disponga.
Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a
norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa
conclusionale.
Art. 36 disp. Fascicoli di cancelleria
Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio … Ogni fascicolo riceve
la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l’affare. Sulla copertina di ogni fascicolo
sono indicati l’ufficio … il giudice incaricato dell’affare … le parti, i rispettivi difensori muniti di
procura e l’oggetto. Nella facciata interna della copertina è contenuto l’indice degli atti inseriti nel
fascicolo con l’indicazione della natura e della data di ciascuno di essi
FORMA DEGLI ATTI E DOCUMENTI
Art. 121. Libertà di forme.
Gli atti del processo , per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti
nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.
Art. 125. Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte.
Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il
precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le
conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere
sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente [c.p.c. 47, 82, 86], oppure dal
difensore.
La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto,
purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata [c.p.c. 163, n. 6].
La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia
sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale [c.p.c. 221, 365] .
Art. 126. Contenuto del processo verbale.
Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di
luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la
descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute [c.c. 1209,
1212, n. 3; c.p.c. 116, 134, 135, 195, 207, 223; disp. att. c.p.c. 87].
Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere [disp. att. c.p.c. 44, 46]. Se vi sono altri intervenuti,
il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti [c.p.c. 130], dà loro lettura del processo
verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta
espressa menzione.
Art. 130. Redazione del processo verbale.
Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice [c.p.c. 57, 126, 168,
180, 207, 598, 698; disp. att. c.p.c. 44, 46].
Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura,
salvo espressa istanza di parte.
Art. 132. Contenuto della sentenza.
La sentenza [c.c. 2657; c.p.c. 131, 474, n. 1; disp. att. c.p.c. 35], è pronunciata in nome del popolo
italiano e reca l'intestazione: Repubblica Italiana.
Essa deve contenere:
1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della
decisione [Cost. 111];
5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice [c.p.c. 161, 168].
La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice
estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza
viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia
menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro
impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia
menzionato l'impedimento.
Art. 133. Pubblicazione e comunicazione della sentenza.
La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata
[c.p.c. 188, 327, 328, 330, 367, 442, 448, 479; disp. att. c.p.c. 64].
Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro
cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono
costituite [c.p.c. 136, 627]
Art. 134. Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza.
L'ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza è inserita nel processo verbale
[c.p.c. 126]; se è pronunciata fuori dell'udienza [c.p.c. 308], è scritta in calce al processo verbale
oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è
collegiale, del presidente.
Il cancelliere comunica alle parti [c.p.c. 136] l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la
legge ne prescrive la notificazione.
Art. 135. Forma e contenuto del decreto.
Il decreto è pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte [c.p.c. 80].
Se è pronunciato su ricorso è scritto in calce al medesimo.
Quando l'istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale [c.p.c. 126] e il decreto è
inserito nello stesso.
Il decreto non è motivato salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge [c.p.c.
163-bis, 640, 641, 737]; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal
presidente [c.p.c. 739].
Art. 136. Comunicazioni.
Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni [c.p.c. 47, 50, 58,
133, 134, 289, 485, 525, 574, 582, 630, 631, 709, 723, 728, 739; disp. att. c.p.c. 70] che sono
prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero [c.p.c. 71, 80, 418], alle parti [c.p.c. 170,
176, 267, 292], al consulente [c.p.c. 192] agli altri ausiliari del giudice [c.p.c. 68] e ai testimoni, e
dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di
comunicazione.
Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato
dall'ufficiale giudiziario.
Art. 137. Notificazioni
Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti [c.p.c. 151], sono eseguite dall'ufficiale
giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere [c.p.c. 58; disp.
att. c.p.c. 47].
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario [c.p.c. 237, 292] di
copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi [c.p.c. 148].
Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso
previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia
dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla
busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
Art. 148. Relazione di notificazione.
L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione [c.p.c. 137] mediante relazione da lui datata e
sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto [c.c. 2658; c.p.c. 314, 480].
La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della
consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della
mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.