Esercitazione del processo civile (telematico)
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Esercitazione del processo civile (telematico)
Esercitazione del processo civile (telematico) Analisi dei requisiti e descrizione del dominio (semplificazione del dominio) prof. Monica Palmirani 1.1. Definizione del contesto “Il processo civile è un susseguirsi di eventi che nel tempo portano ad una decisione risolutiva di un conflitto” prof. Stefano Zan. 1.2. Soggetti che intervengono • Parti: attore e convenuto, terzo chiamato • Difensori: Avvocato dell’attore e Avvocato del convenuto, salvo le controversie in cui le parti possono agire personalmente • Magistrati: Presidente del tribunale, Giudice monocratico, Giudice collegiale, Pubblico Ministero • Personale amministrativo: Cancelleria, Ufficiale giudiziario • Altri soggetti eventuali: CTU:consulente tecnico d’ufficio – nominato dal giudice, CTP consulente tecnico di parte, testimoni, ecc.) 1.3. Atti che intervengono – una copia per il fascicolo d’ufficio, una copia per ogni parte processuale [c.d. copia scambio] • ATTI DELLE PARTI: o procura alla lite, o atto di citazione, o nota di iscrizione a ruolo, o comparsa di costituzione e risposta, [facoltativa, ne segue la dichiarazione di contumacia] o memoria 180 (udienza di prima comparizione) - facoltativa Azioni udienza di prima comparizione o memoria 183 (prima udienza di trattazione) – possono essere precisate o modificate le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate [in realtà si distinguono in memorie 183, quarto comma, e memorie 183 quinto comma] o memoria 184 (per la produzione di documenti o l’indicazione di nuovi mezzi di prova) Azioni udienze istruttorie (in cui vengono assunti i mezzi di prova: testimonianze, consulenze, interrogatorio formale delle parti, ecc… Attenzione perchè prima della ammissione occorre che il Giudice abbia ammesso le istanze istruttorie) chiusura dell’istruttoria precisare le conclusioni o precisazione delle conclusioni – fissazione delle domande Azioni trattiene la causa per la decisione le parti ritirano il loro fascicolo [prima chiedono l'autorizzazione al ritiro] o comparse conclusionali o memoria in replica Azioni deposito fascicolo • DOCUMENTI DELLE PARTI: allegati agli atti/prove documentali • • • • ATTI AMMINISTRATIVI: Registri della cancelleria, ATTI PRODOTTI DALLA CANCELLERIA: comunicazioni, ricevute (copia dell’atto con depositato), certificazioni, protocollazioni, verbali di udienza, verbale di conciliazione [i verbali sono solo forniti in copia e non prodotti dalla cancelleria] ATTI PRODOTTI UFFICIALE GIUDIZIARIO: notifiche alle parti ATTI PRODOTTI DAL GIUDICE: sentenze, ordinanze, decreti 1.4. Descrizione del ciclo di vita (sommariamente) [+] nel primo giro occorre inserire il fatto che viene assegnato un Numero di Ruolo Generale alla causa e poi assegnata la causa ad un Giudice Istruttore 1. L’avvocato scrive: procura alla lite, atto di citazione, nota di iscrizione a ruolo, memorie, richieste, memorie in replica, ecc. 1.1. L’avvocato dell’attore fissa la data della prima udienza nell’atto di citazione sulla base del calendario delle udienze fissato dal presidente del tribunale 2. L’atto scritto deve essere comunicato al giudice mediante deposito in cancelleria che avviene in un certo modo (modalità), tempo, luogo 3. La cancelleria deve certificare l’avvenuto deposito dell’atto scritto 4. La cancelleria deve formare il fascicolo della causa 5. L’avvocato si informa periodicamente o viene informato in merito ad atti che sono di suo interesse nel fascicolo e richiede delle copie autentiche o meno 6. La cancelleria comunica la data dell’udienza, previo accordo con il giudice 7. Il giudice riceve il fascicolo prima dell’udienza 8. In udienza il giudice decide: ammissione delle prove, rinvio, fissazione di nuova udienza, nomina CTU, ascolto testimoni, ecc. 9. Il cancelliere recepisce le indicazioni del giudice ed aggiorna i registri 10. Scaricata l’udienza il ciclo ricomincia dal punto 1. 1.5. Alcuni passi salienti come da codice di procedura civile RUOLO DEGLI ATTORI: IL CANCELLIERE E L’UFFICIALE GIUDIZIARIO Art. 57. Attività del cancelliere Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti . Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale. Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice. Art. 58. Altre attività del cancelliere. Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo [disp. att. c.p.c. 71], alla formazione del fascicolo d'ufficio [c.p.c. 168] e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni [c.p.c. 136, 731] e alle notificazioni prescritte dalla legge [c.p.c. 137, 756] o dal giudice, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce. Art. 59. Attività dell'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti [c.p.c. 137] e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce . PASSI DEL PROCESSO Art. 99 Principio della domanda. Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente. Art. 163. Contenuto della citazione La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti [c.p.c. 312]. L'atto di citazione deve contenere [c.p.c. 313]: 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora [c.c. 43] del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono [c.p.c. 75]. Se attore o convenuto è una persona giuridica [c.c. 11, 12], un'associazione non riconosciuta [c.c. 36] o un comitato [c.c. 39], la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni [c.p.c. 189, 394]; 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione [c.p.c. 184, 244]; 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata [c.p.c. 83, 125]; 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167. L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti [c.c. 1209] Art. 165 Costituzione dell’attore. L’attore ... deve costituirsi in giudizio ... depositando in cancelleria la nota d’iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione ... Art. 166 Costituzione del convenuto. Il convenuto deve costituirsi ... depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa [di risposta] … la procura e i documenti che offre in comunicazione. Art. 167. Comparsa di risposta. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni [c.p.c. 183, 189]. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvezionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione . Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'art. 269 [c.p.c. 106] Art. 168. Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio. All'atto della costituzione dell'attore [c.p.c. 165], o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto [c.p.c. 166], su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo [disp. att. c.p.c. 71, 72, 80], il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale [c.p.c. 419; disp. att. c.p.c. 38, 40]. Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio [c.p.c. 315, 369, 416, 484], nel quale inserisce la nota d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione [disp. att. c.p.c. 51] delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali d'udienza [c.p.c. 136], i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze [c.p.c. 132, n. 5] Art. 71 disp. Nota di iscrizione a ruolo. La nota di iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l’indicazione delle parti, del procuratore che si costituisce, dell’oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e dell’udienza fissata per la prima comparizione delle parti. Art. 168-bis. Designazione del giudice istruttore. Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione a ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore. La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente. Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo. […] Art. 169. Ritiro dei fascicoli di parte. Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga. Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale. Art. 36 disp. Fascicoli di cancelleria Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio … Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l’affare. Sulla copertina di ogni fascicolo sono indicati l’ufficio … il giudice incaricato dell’affare … le parti, i rispettivi difensori muniti di procura e l’oggetto. Nella facciata interna della copertina è contenuto l’indice degli atti inseriti nel fascicolo con l’indicazione della natura e della data di ciascuno di essi FORMA DEGLI ATTI E DOCUMENTI Art. 121. Libertà di forme. Gli atti del processo , per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Art. 125. Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente [c.p.c. 47, 82, 86], oppure dal difensore. La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata [c.p.c. 163, n. 6]. La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale [c.p.c. 221, 365] . Art. 126. Contenuto del processo verbale. Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute [c.c. 1209, 1212, n. 3; c.p.c. 116, 134, 135, 195, 207, 223; disp. att. c.p.c. 87]. Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere [disp. att. c.p.c. 44, 46]. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti [c.p.c. 130], dà loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta espressa menzione. Art. 130. Redazione del processo verbale. Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice [c.p.c. 57, 126, 168, 180, 207, 598, 698; disp. att. c.p.c. 44, 46]. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte. Art. 132. Contenuto della sentenza. La sentenza [c.c. 2657; c.p.c. 131, 474, n. 1; disp. att. c.p.c. 35], è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione: Repubblica Italiana. Essa deve contenere: 1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata; 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori; 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti; 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione [Cost. 111]; 5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice [c.p.c. 161, 168]. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento. Art. 133. Pubblicazione e comunicazione della sentenza. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata [c.p.c. 188, 327, 328, 330, 367, 442, 448, 479; disp. att. c.p.c. 64]. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite [c.p.c. 136, 627] Art. 134. Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza. L'ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza è inserita nel processo verbale [c.p.c. 126]; se è pronunciata fuori dell'udienza [c.p.c. 308], è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente. Il cancelliere comunica alle parti [c.p.c. 136] l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescrive la notificazione. Art. 135. Forma e contenuto del decreto. Il decreto è pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte [c.p.c. 80]. Se è pronunciato su ricorso è scritto in calce al medesimo. Quando l'istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale [c.p.c. 126] e il decreto è inserito nello stesso. Il decreto non è motivato salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge [c.p.c. 163-bis, 640, 641, 737]; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente [c.p.c. 739]. Art. 136. Comunicazioni. Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni [c.p.c. 47, 50, 58, 133, 134, 289, 485, 525, 574, 582, 630, 631, 709, 723, 728, 739; disp. att. c.p.c. 70] che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero [c.p.c. 71, 80, 418], alle parti [c.p.c. 170, 176, 267, 292], al consulente [c.p.c. 192] agli altri ausiliari del giudice [c.p.c. 68] e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione. Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato dall'ufficiale giudiziario. Art. 137. Notificazioni Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti [c.p.c. 151], sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere [c.p.c. 58; disp. att. c.p.c. 47]. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario [c.p.c. 237, 292] di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi [c.p.c. 148]. Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Art. 148. Relazione di notificazione. L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione [c.p.c. 137] mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto [c.c. 2658; c.p.c. 314, 480]. La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.