Ministero della Salute
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Ministero della Salute Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione Stefania Dalfrà “Aggiornamenti normativi: normativi: il decreto del Ministero della salute sull’ sull’impiego di piante e preparati vegetali negli integratori alimentari” alimentari” Parma, 22 settembre 2012 1 Ministero della Salute Il punto di partenza….. 2 La tradizione erboristica e …“culinaria” italiana Trae le sue origini dagli antichi Romani La lista delle piante ammesse negli integratori alimentari è infatti innanzitutto l’espressione della cultura di un popolo e delle sue tradizioni 3 Ministero della Salute Legge 6 gennaio 1931 n.99: Disciplina della coltivazione, coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali: officinali: le piante officinali sono definite come “piante medicinali aromatiche o da profumo” profumo”, comprese nell’ nell’elenco unito al decreto 26 maggio 1931, n.772 Regolamentodidiattuazione attuazionen.1528 n.1528del del1942 1942 Regolamento previsto: previsto: • Diploma di erborista • Vendita riservata al farmacista solo nei casi in cui il prodotto prodotto ha effetto terapeutico • Negli altri casi la vendita è consentita nelle erboristerie e nei negozi di alimentari 4 Circolare Aniasi Ministero della Salute dell’ dell’8 gennaio 1981, n.1 (Direzione Generale del Servizio Farmaceutico del Ministero della della Sanità Sanità) Necessità diregistrazione registrazioneper perla la Necessità à di Necessit commercializzazionedi dimedicine medicineaabase based’ commercializzazione ’erbe dd’erbe Vengono inseriti inseriti due due allegati allegati esemplificativi: esemplificativi: Vengono •• allegato allegato A A per per le le erbe erbe vendibili vendibili in in farmacia farmacia allegato B B per per le le erbe erbe vendibili vendibili al al di di fuori fuori della della •• allegato farmacia e in particolare nelle erboristerie farmacia e in particolare nelle erboristerie 5 Proposte di riordino Ministero della Salute del settore erboristico TabellaAA Tabella (annessaalaldisegno disegnodidilegge leggesull’ sull’erboristeria comeelenco elencodidipiante piantenon non (annessa ’erboristeria come sull vendibili nelle erboristerie, approvato dalla Camera dei deputati il 3 dicembre vendibili nelle erboristerie, approvato dalla Camera dei deputati il 3 dicembre dicembre 1999) 1999) erbeililcui cuiuso usodeliberato deliberatonon nonèèammesso ammesso erbe TabellaBB Tabella (annessaalaldisegno disegnodidilegge leggesull’ sull’erboristeria comeelenco elencodidipiante piantevendibili vendibili (annessa ’erboristeria come sull nelleerboristerie, erboristerie,approvato approvatodalla dallaCamera Cameradei deideputati deputatiilil33dicembre dicembre 1999) nelle embre 1999) dic erbeimpiegabili impiegabilinegli negliintegratori integratorialimentari alimentari erbe 6 Prodotti non “nutritivi” nutritivi” con valenze salutistiche ? Ministero della Salute Prodotti erboristici! 7 Ministero della Salute Prodotti “erboristici” erboristici”con finalità finalità “salutistiche” salutistiche” di uso alimentare Fino al 2002… 2002… se privi di valenza nutritiva , collocazione nel settore alimentare …al di fuori degli integratori Direttiva 2002/46/CE Circolare 18 luglio 2002, n.3 8 …ma non solo Ministero della Salute Prodotti a base di piante officinali dispositivi medici medicinali alimenti cosmetici smart drugs? in particolare integratori alimentari 9 Ministero della Salute Integratori Alimentari Secondo le stime di consumo dell’ultimo triennio in Italia almeno una persona su tre fa uso di prodotti “salutistici” (fonte ACNielsen 2009) 10 Ministero della Salute Integratori Alimentari Direttiva 2002/46/CE fonti concentrate di sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico 11 Ministero della Salute Integratori Alimentari prodotti in grado di svolgere effetti sulla salute, fino alla riduzione di un fattore di rischio di malattia Regolamento (CE) 1924/2006 sui cosiddetti “claims” 12 Ministero della Salute Quali estratti vegetali negli integratori? • Non esiste una lista armonizzata a livello europeo • Liste negative e positive di estratti vegetali a livello di singolo Stato membro • ITALIA → http://www.salute.gov.it > alimenti particolari, integratori e novel food > strumenti e servizi 13 UNIONE EUROPEA Ministero della Salute Dicembre 2008: Report della Commissione UE sull’ sull’uso delle sostanze diverse da vitamine e minerali negli integratori Conclusioni: Non sono giustificate o necessarie disposizioni specifiche ma bastano le norme esistenti: Regolamento (CE) 178/2002 Articolo 8 del Regolamento (CE) 1925/2006 sull’aggiunta di vitamine e minerali e di certe altre sostanze agli alimenti Regolamento (CE) 258/97 relativo ai novel foods Regolamento (CE) 764/08 sul mutuo riconoscimento 14 Botanicals Ministero della Salute “I TRE ERRORI PRINCIPALI!” 15 Ministero della Salute “I TRE ERRORI PRINCIPALI!” Le piante sono sempre disponibili Le piante sono prodotti naturali sempre sicuri Le piante (…e i prodotti a base di piante) hanno sempre la stessa composizione 16 Ministero della Salute “UNRESOLVED PROBLEMS” 17 Ministero della Salute “UNRESOLVED PROBLEMS” PROBLEMS” • Nome botanico mancante, incompleto o impreciso • Parte pianta non indicata • Parte pianta definita in modo “generico” • Parte pianta non inclusa nell’elenco Difficoltà per la libera circolazione dei prodotti 18 Documenti guida Efsa Ministero della Salute • 1. “Guidance on Safety assessment of botanicals and botanical preparations intended for use as ingredients in food supplements” • 2. EFSA Compendium of botanicals that have been reported to contain toxic, addictive, psychotropic or other substances of concern In corso di revisione 19 Linee guida per la valutazione della sicurezza • Le piante o gli estratti di piante per cui esiste una conoscenza adeguata dovrebbero beneficiare di una “presunzione di sicurezza” sicurezza” senza necessità necessità di ulteriori test (primo livello (A) del quadro di riferimento per la valutazione della sicurezza) sicurezza) • Quando questo non è possibile deve essere condotta una valutazione più più accurata basata su dati aggiuntivi previsti dal secondo livello (B) del quadro di riferimento per la sicurezza. sicurezza. 20 Ministero della Salute DM 9 luglio 2012 G.U. n. 169 del 21/07/12 “Disciplina dell’impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali” Il provvedimento, che disciplina l’impiego degli estratti vegetali negli integratori a base di botanicals, che rappresentano un segmento peculiare e preponderante nella realtà italiana, è stato predisposto per assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori 21 Ministero della Salute D.M. 9 luglio 2012 per l’uso dei botanicals negli integratori Articolo 1 Campo di applicazione Il presente decreto definisce le sostanze e i preparati vegetali ammessi all’ all’impiego negli integratori alimentari 22 Ministero della Salute D.M. 9 luglio 2012 per l’uso dei botanicals negli integratori Art. 2 Sostanze e preparati vegetali ammessi all’ all’impiego 1. Negli integratori alimentari è ammesso l’ l’impiego delle sostanze e dei preparati vegetali elencati nell’ nell’allegato 1, nei termini previsti dallo stesso allegato 2. Ai fini di una corretta identificazione, le sostanze e i preparati preparati vegetali vanno definiti con il nome comune della pianta seguito da quello botanico secondo il sistema binomiale (genere, specie, varietà varietà e autore) e dalla parte di pianta impiegata 23 Ministero della Salute D.M. 9 luglio 2012 per l’uso dei botanicals negli integratori Art. 4 Mutuo riconoscimento La commercializzazione di integratori alimentari non conformi a quanto previsto del presente decreto è consentita secondo il principio del mutuo riconoscimento per prodotti legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro dell’ dell’Unione europea o in Turchia, o per prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell’ dell’EFTA, parte contraente dell’ dell’accordo SEE. 24 Ministero della Salute D.M. 9 luglio 2012 per l’uso dei botanicals negli integratori Art. 5 Norme transitorie E' consentita, fino a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la commercializzazione di integratori alimentari notificati secondo la procedura prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, anche se non conformi alle previsioni di cui all'art. 2, comma 1. 25 Allegato Ministero della Salute 26 Le linee guida… Ministero della Salute 27 Disposizioni specifiche: Citrus aurantium var. amara L. 1. 2. 3. Occorre indicare in etichetta la titolazione in sinefrina L'apporto massimo di sinefrina non deve superare i 30 mg/die, AVVERTENZA SUPPLEMENTARE per fructus, fructus immaturi, pericarpium, oleun: Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza, durante l'allattamento e al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico prima dell’uso se le condizioni cardiovascolari non sono nella norma. Parere della Commissione Unica per la Dietetica e la Nutrizione: L’apporto massimo delle altre ammine, tra cui l’octopamina, octopamina, non deve superare 1/8 di quello della sinefrina 28 Disposizioni specifiche: Serenoa repens (Batram) Batram) Small. Small. (Syn. Syn. Serenoa serrulata HOOK F.) fructus: Funzionalità della prostata. Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Parere della Commissione Unica per la Dietetica e la Nutrizione: Si sconsiglia l'uso in donne in età fertile e in soggetti di entrambi i sessi in età prepubere 29 Disposizioni specifiche: Salix alba L., S. caprea L., S. rubra L. Parere della Commissione Unica per la Dietetica e la Nutrizione: definizione di un limite massimo di apporto per la salicina (96 mg – corrispondente alla Minimum Daily Therapeutical Dose MDTD diminuita del 20%), uguale a quello del Belgio, ed eventuali avvertenze supplementari per l’uso in età pediatrica 30 Ministero della Salute Limite per l’l’impiego negli integratori Ingredienti “vegetali” (ma non solo…) Applicabilità Applicabilità del regolamento (CE)258/97 sui novel food 31 …tradizione d’uso Ministero della Salute …quindi sono impiegabili tutti quegli ingredienti, compresi i Botanicals, Botanicals che abbiano fatto maturare una storia di consumo significativo all’interno dell’Unione Europea …alla data del 15 maggio 1997 (Reg. 258/97/CE) … nelle forme/condizioni …nelle forme/condizioni che che hanno hanno fatto fatto registrare registrare dati dati di di consumo consumo (tipo (tipo di di estratto)!!! estratto)!!! 32 Limite di impiego delle piante nei bambini 33 Work in progress… • Potenziamento del sistema di “Fitovigilanza” in collaborazione con l’ISS e l’AIFA • Valutazione di eventuali parametri limitativi o avvertenze supplementari stabiliti da altri Paesi • Lotta alla contraffazione (prodotti “illegali” mascherati da integratori) in collaborazione con AIFA, CC Tutela della salute, Dogane… 34 Ministero della Salute Discussion paper on health claims on botanicals used in food Opzione 1 – Chiedere ad EFSA di riprendere la valutazione degli health claims sui Botanicals senza modificare l’approccio Opzione 2 – Riconoscere la peculiarità del caso Botanicals e affrontarla attraverso la revisione della legislazione 35 Per concludere… Sicurezza ““Dal Dal campo alla tavola ” tavola” Regolamento 178/2002/CE • • • • • Resta a carico dell’operatore la responsabilità della sicurezza dei prodotti anche per quanto riguarda: la corretta identificazione tassonomica (nomenclatura binomiale) parte impiegata tipo di estratto eventuali contaminanti eventuali trattamenti fitosanitari 36 Stefania Dalfrà 37