Stralcio volume

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La compravendita
Giurisprudenza
«la vendita di opera d’arte con garanzia di autenticità, rivelatasi, poi, falsa, va
inquadrata nella vendita di aliud pro alio, ovvero nell’ambito dell’errore vizio a
seconda delle concrete modalità in cui si è atteggiata e determinata la volontà
dei contraenti»
App. Bologna 4 gennaio 1993, in Dir. autore, 1993, p. 487.
Concludendo, la posizione assunta dalla giurisprudenza in questi casi conferma la generale tendenza ad ampliare la categoria
dell’aliud pro alio, nell’intento di sganciare la tutela del compratore dai rigidi termini previsti dal sistema delle garanzie.
d) Vendita di autoveicoli usati
Anche la casistica relativa alla vendita di autoveicoli usati, che
presentino delle difformità, conferma l’atteggiamento della giurisprudenza teso soprattutto a dar rilievo alle esigenze pratiche derivanti dalla fattispecie, con individuazione di una responsabilità legata alla generale disciplina dell’inadempimento a scapito della rigida applicazione delle regole dettate dalla garanzia per i vizi. Ragioni equitative hanno, pertanto, indotto al riconoscimento dell’aliud pro alio nei casi in cui l’autoveicolo non possa assolvere alla
funzione economico-sociale sua propria della circolazione sulle
pubbliche vie, a causa della contraffazione dei documenti, dei quali
deve essere dotato per legge. Con ciò si intende che l’impossibilità
giuridica di adibire la cosa venduta alla circolazione la colloca al di
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fuori del genus «autoveicolo» :
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Cass. 12 gennaio 1950, n. 86, in Foro it., 1950, I, c. 845, la quale pur
configurando un inadempimento dell’obbligo di consegna, conclude nel senso
della nullità per impossibilità giuridica dell’oggetto; Cass. 19 agosto 1961, n.
1982, in Rass. giur. sarda, 1961; Cass. 7 giugno 1967, n. 1263, in Giust. civ.,
1967, 1, p. 2053.
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Applicazioni pratiche alla garanzia
Giurisprudenza
«in tema di vendita di autoveicoli, ricorre l’ipotesi di vendita di aliud pro alio,
che legittima l’esperimento dell’azione generale di risoluzione ex art. 1453 c.c.,
quando l’autoveicolo non possa assolvere alla funzione economico-sociale sua
propria della circolazione sulle pubbliche vie a causa della contraffazione dei
documenti di cui per legge deve essere dotato»
Cass. 1° luglio 1996, n. 5963, in Giust. civ. mass., 1996, p. 933.
Tale pronuncia conferma il più datato orientamento giurisprudenziale, secondo cui si configura l’ipotesi di consegna di cosa diversa nel caso di vendita di autoveicolo privo dei dati d’identificazione, o quando questi dati non sono corrispondenti a quelli
indicati nella carta di circolazione, e infine se i numeri del telaio o
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del motore risultano alterati :
Giurisprudenza
«nell’ambito della vendita di autoveicoli, si ritiene sussistente l’ipotesi di vendita di aliud pro alio, e quindi con successo esperibile l’azione generale di risoluzione ex art. 1453 c.c., quando, avuto riguardo allo stato della cosa al momento della conclusione del contratto o della consegna, l’autoveicolo non possa
assolvere (nella specie, perché ormai sprovvisto delle targhe di riconoscimento
contenenti i dati di immatricolazione) alla funzione economico-sociale sua propria della circolazione sulle pubbliche vie a causa del difetto di requisiti amministrativi o strutturali di cui per legge debba essere dotato»
Trib. Nocera Inferiore 27 dicembre 1999, in Arch. giur. circol. e sinistri, 2000, p. 406.
Tutte queste ipotesi hanno in comune l’impossibilità di provvedere alla immatricolazione degli autoveicoli. Ciò naturalmente
comporta il divieto di circolazione e di trascrizione nel Pubblico
Registro Automobilistico di eventuali trasferimenti del bene.
Tuttavia, l’irregolarità giuridica, in alcuni casi, può essere eliminata mediante nuova punzonatura da parte del competente Ispettorato della Motorizzazione civile (art. 52 cod. strada). Pertanto, è
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App. Napoli 31 ottobre 1966, n 1013, in Dir. giur., 1968, p. 836; Cass.
14 aprile 1970, n. 1019, in Mass. Foro it., 1970.
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La compravendita
stato accordato al compratore il rimedio della risoluzione, solo
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quando l’irregolarità non fosse stata sanata prima della vendita .
L’azione di risoluzione del contratto trova applicazione anche nelle ipotesi in cui la vendita abbia ad oggetto automezzi di
cui si sospetta la provenienza furtiva ovvero di cui non è stata
provata la provenienza legittima, considerando irrilevante il collaudo e la immatricolazione compiute illegittimamente ad opera
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dell’autorità competente . All’acquirente è attribuita la facoltà
di scegliere tra l’azione di risoluzione e l’azione di esatto adempimento – mediante regolarizzazione dell’autoveicolo – quando
il venditore, non vi abbia provveduto prima della consegna. Gli
è negata, invece, se la regolarizzazione è stata impedita solo a
causa della mancata collaborazione da parte sua, indispensabile
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per l’operazione .
Dal complesso dei casi giurisprudenziali prospettati sul tema
in esame, emerge la tendenza a ritenere inadempimento non grave la mancanza o la divergenza dei numeri di serie, se sussista la
possibilità di addivenire, in tempi ragionevolmente brevi, ad una
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sanatoria dell’irregolarità . Anche il mancato adempimento dell’obbligo gravante sul venditore di consegnare i documenti e i titoli relativi alla proprietà e necessari per l’uso del bene, costituendo un grave intralcio alla circolazione dell’autoveicolo e una
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Cass. 14 dicembre 1962, n. 3346, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1963, p.
144.
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Cass. 31 marzo 1953, n. 851, in Mon. trib., 1953, p. 241; Cass. 21 giugno 1954, n. 2142, ivi, 1955, p. 934. Nel primo caso si trattava di una diversità materiale del veicolo rispetto all’oggetto dedotto nel contratto, in quanto era stato costruito da cinque anni, invece, che da uno, e con pezzi di residuati bellici, piuttosto che di nuova fabbricazione. Nel secondo vi era stato
il ritiro del libretto di circolazione a seguito dell’accertata illegittimità della
procedura che aveva portato all’immatricolazione.
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Cass. 26 agosto 1975, n. 3022, in Giust. civ., 1975, I, p. 1840, e in Foro
it., 1976, I, c. 1053, nella specie il rifiuto del compratore a consentire la regolarizzazione fu prospettato come impossibilità della prestazione non imputabile al venditore, ex art. 1218 c.c.
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CABELLA PISU, Garanzia e responsabilità nella vendita, cit., p. 211.
Applicazioni pratiche alla garanzia
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rilevante menomazione alla disponibilità del diritto acquistato,
rappresenta un inadempimento tutelabile mediante l’azione di risoluzione prevista dall’art. 1453, e non con la garanzia per i vizi e
mancanza di qualità di cui agli artt. 1490 ss. c.c.:
Giurisprudenza
«a norma dell’art. 1477 c.c., il venditore di un autoveicolo è tenuto a consegnare al compratore i titoli ed i documenti relativi alla proprietà ed all’uso del bene
venduto. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto in
danno del venditore, costituendo un grave intralcio alla circolazione del bene e
quindi grave menomazione del diritto di disporre cioè di un aspetto essenziale
del diritto di proprietà. Conseguentemente, all’azione contrattuale ex art. 1477
citato è applicabile l’ordinaria prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) e non la
prescrizione breve di un anno stabilita per l’azione di garanzia per vizi occulti o
mancanza di qualità essenziali (art. 1495 c.c.)»
Cass. 21 giugno 1996, n. 5739, in Giust. civ. mass., 1996, p. 901.
In passato la semplice abrasione del numero di telaio è stata,
diversamente, ascritta all’ambito della mancanza di qualità promessa, in quanto secondo il codice della strada, gli autoveicoli si
identificano soltanto attraverso il numero del telaio, pertanto la
cancellazione del numero del motore non impedisce la circolazione del veicolo e, quindi, non incide sulla sua destinazione socio-economica. La consegna all’acquirente di un’automobile munito, contrariamente ai patti, di un motore non originale e con il
numero di identificazione abraso, si risolve in un’ipotesi di mancanza di qualità promesse e non già, in riferimento alla cancellazione di tale numero, nella consegna di “aliud pro alio”. Ne consegue l’applicazione della normativa di cui all’art. 1497 c.c., senza
che l’acquirente possa esperire l’azione di esatto adempimento né
opporre l’eccezione di inadempimento:
Giurisprudenza
«poiché, secondo il codice della strada attualmente vigente, gli autoveicoli si
identificano soltanto attraverso il numero del telaio, la cancellazione del numero del motore non impedisce la circolazione del veicolo e, quindi, non incide
sulla sua destinazione socio-economica. Pertanto, nel caso di compravendita
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La compravendita
di un’automobile, la consegna all’acquirente del veicolo munito, contrariamente
ai patti, di un motore non originale e con il numero di identificazione abraso, si
risolve in un’ipotesi di mancanza di qualità promesse e non già, in riferimento
della cancellazione di tale numero, nella consegna di aliud pro alio. Ne consegue che l’acquirente, a norma dell’art. 1497 c.c. ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno subito, ma non può esperire
l’azione di esatto adempimento o opporre l’eccezione di inadempimento»
Trib. Roma 30 ottobre 1985, in Riv. giur. circol. trasp., 1986, p. 344.
Di recente tuttavia la giurisprudenza ha avvallato per il caso di telaio contraffatto, l’ipotesi di aliud pro alio ritenendo ricorrente la fattispecie anche nei casi in cui il bene sia sprovvisto delle caratteristiche funzionali necessarie all’utilizzazione corretta del bene, come espresso dalle seguenti pronunce:
Giurisprudenza
«La vendita di aliud pro alio (come, nella specie, la vendita di una autovettura immatricolata con falsa documentazione e recante il numero di telaio contraffatto) configura una ipotesi di inadempimento contrattuale, diversamente dale
ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancante delle qualità promesse,
che integrano la fattispecie dell’inesatto adempimento; nel primo caso al compratore spetta l’azione generale di risoluzione contrattuale per inadempimento,
con conseguente rilevanza della colpa ai fini del giudizio di inadempimento,
mentre negli altri casi, operando la speciale garanzia di cui agli artt. 1492 e 1497
c.c., la colpa rileva soltanto ai fini dell’eventuale risarcimento dei danni»
Cass. sez. II, 30 marzo 2006, n. 7561, in Giust. civ. mass., 2006, fasc. 3.
«In tema di vendita, è configurabile la consegna di aliud pro alio non solo
quando la cosa consegnata è completamente diversa da quella contrattata,
appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni
dell’acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile, come nell’ipotesi in
cui il veicolo venduto rechi un numero di telaio diverso da quello indicato sulla
carta di circolazione»
Cass., sez. II, 4 maggio 2005, n. 9227, in Giust. civ. mass., 2005, fasc. 5.
Di mancanza di qualità promessa si è parlato, anche, nell’ipotesi
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vendita di un veicolo usato e riparato, piuttosto che di uno nuovo ,
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App. Messina 22 marzo 1956, in Rep. Foro it., 1956, voce Vendita, nn.
211-212; Cass. 4 agosto 1977, n. 3512, in Mass. Foro it., 1977.
Applicazioni pratiche alla garanzia
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al pari del caso di un autoveicolo accompagnato dall’indicazione
della percorrenza di un numero di chilometri di gran lunga infe30
riore rispetto a quelli effettivamente percorsi :
Giurisprudenza
«non è configurabile l’azione di riduzione del prezzo nell’ipotesi in cui, in seguito all’acquisto di un autoveicolo usato, si siano rese necessarie delle riparazioni derivanti non da vizi occulti del bene, ma semplicemente dallo stato di vetustà del veicolo (nel caso di specie era stata sostituita la cinghia della distribuzione in un’automobile che aveva già percorso circa 120.000 Km e che, al
momento dell’acquisto, era stata accuratamente controllata da un meccanico
di fiducia dell’acquirente)»
App. Perugia 13 ottobre 1997, in Rass. giur. umbra, 1998, p. 6.
Allo stesso modo si è ritenuto configurasse mancanza di qualità il caso di una vettura con il motore «truccato» in guisa da farla
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coincidere con la marca e la cilindrata descritta in contratto , e
quello di un autocarro di portata massima dichiarata diversa ri32
spetto a quella effettiva di gran lunga inferiore .
Altri casi, infine, a parere della giurisprudenza configurano, invece, ipotesi di vizi redibitori: una vettura ammaccata venduta co33
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me nuova , il difetto di manovrabilità laterale di una trattrice , un
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autoveicolo il cui semiasse, fosse rigenerato , invece che, come
dichiarato, montato nuovo.
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Cass. 11 ottobre 1960, n. 2656, in Foro it., 1960, I, c. 1915; Cass. 21
febbraio 1968, n. 601, ivi, 1968, I, c. 1943, nella specie non era stata consegnata una vettura di serie di recente costruzione, ma un prototipo sperimentale costruito diversi anni prima e usato per collaudi, in condizioni di uso e
sforzo anormali.
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Cass. 12 gennaio 1955, n. 27, in Foro it., 1955, I, c. 658.
32
Cass. 18 maggio 1966, n. 1280, in Giur. it., 1969, I, 1, c. 819; Cass. 15
maggio 1978, n. 2370, in Mass. Foro it., 1978.
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Cass. 6 luglio 1966, n. 1780, in Foro it., 1966, I, c. 1507.
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Cass. 14 marzo 1960, n. 509, in Giur. it., 1960, I, 1, c. 772.
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Trib. Roma 8 febbraio 1952, in Foro it., 1953, 1, c. 624, confermata da
App. Roma 15 aprile 1953, ivi, I, p. 1002.