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Pluris f,Ln".*r ffi u.',"drur:. >>Questione comunque controversa Quotidiano 13-1-2010 L'airbag non si apre: la casa automobilistica deve risarcire la vittima L'onere probatorio a carico del danneggiatosi esauriscenella dimostrazione di avere subito un danno causalmenteconnessocon l'uso del prodotto. Ove, pertanto, sia provato il collegamento causale tra le lesionisubite dalla vittima e l'omesso funzionamentodell'airbag la casa costruttrice rispondere dei danni subiti. di CrisitinaMantelli E'con la Dir. B5/374/CEE che la materia è stata profondamenteinnovatapoichéè stato introdottoil criterio della responsabilitàoggettiva del produttore per i danni causati da prodotti difettosi; responsabilità che prescindedalla colpae che richiedeil solo rapportodi causalitàfra il fatto proprio e I'altruieventodannoso. Nelladecisione in commentocon una laconicamotivazione, la Cortedi Cassazione, confermando la duplicesentenzadi condannadellaOpelal risarcimentodei dannisubitiin conseguenza di un decesso avvenutoper mancataapertura nel corso di un incidentedell'airbaged abbracciando I'indirizzo predominantedella productsliability,ha focalizzatoI'aspettocentraledel dibattito giuridicoossia il nessotra la nozionenormativa di prodotto difettosoe l'onere probatoriodel difetto a carico del danneggiato. Infatti, facendoriferimentoal concettogeneraledi difettositàdi un prodotto, così come definito d a l l ' a r t . 5 d e l D . P . R .n . 2 2 4 / 7 9 8 8 d e l l a n o r m a t i v as p e c i a l e( o r a a r t . 1 1 7 c o d i c ed e l c o n s u m o ) -secondocui un prodottoè difettosoogni qualvoltanon offra la sicurezzache ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze,tra cui I'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato-,la SupremaCorteha il pregiodi aver riaffermatoil principiosecondocui oneredel danneggiato quellodi dimostrareil nessocausaletra il dannoe I'omesso è semplicemente funzionamento dell'airbag. Senzacioèrichiedere che il danneggiato si imbattaall'uopoin provedirette,poiché,fra I'altro,come ha osservatoF. Di Giovanni(in La responsabilitàper danno da prodotto difettoso, Milano, 1990, t28-729) egli potrebbe unicamente"provare quei fatti materiali, storicamenteaccertabili,che autorizzino il giudiziodi difettositàdel prodotto...,frutto non di una evidenzaprobatoriama di una valutazione". Sull'argomento della responsabilità da prodottidifettosila dottrinasi è ampiamenteoccupatamentre non cosìtantisonoicasi pervenutiall'attenzione (cfr.Trib.Monza,18.10.2007 dei giudicanti n.2973; Trib. Roma 12.07.2007; Trib. La Spezia,25.10.2005; Trib.Vercelli,7 aprile2003; Trib.Torino,ord. 17.5.2002;App. Torinon. 474 del 2005; Cass.n. 6007 del 2007, Cass.n. 20985 del 2OO7;Cass.n. 12750del 2005; Cass.n. 4662 del 2005; C.G.C.E.29 maggio2007 C-300; Corte GiustiziaC.E. 9 febbraio2006 C-L27104),elementoquest'ultimoche ci inducea ritenere come, forse, nonostantei numerosipassiavanti nella tutela del consumatore, sussistono ancoraresistenzenell'applicazione praticadelladisciplina. Cenni comparatisticiSul concettodi onere della prova in tema di prodotti difettosi (ora art. 120 codicedel consumo),molteplicie contrapposte sonole sentenzedei giudicidi altri paesieuropei.In alcuni casi i magistrati hanno stabilito che sia sufficienteche I'attore dimostri semplicementeil mancatofunzionamento del prodottoe che tale mancatofunzionamento abbia provocatoil danno senzadover provarela causaprecisadell'incidente per dimostrareche il prodottofossedifettoso(cfr. TribunaledellaConteadi Aix en Provencein Francia,2.70.2001,Dalloz2001, in IR, 3092 ed anche RibouxversusS.A. Schweppes Belgium,Civ, Namur,21.11.1996,in l.L.M.B., 1997, lo4). oppure sempre in Belgioper dimostrarela difettositàdi un prodotto la Corte ha consideratola semplice nozionedi sicurezzageneraleche ci si può aspettarelegittimamenteda un prodotto (cfr. Corte distrettualedi Amsterdam, SholtenversusSanquin of Blood Supply, 3.2.1999, Nederlandse Jurisprudentie, 8NJ,1999,621). Al contrario,i tribunalidel RegnoUnito non hanno ritenutoresponsabile il produttoreperchéil ricorrentenon è stato in grado di dimostrarela naturadel difetto asserito,non ritenendosufficiente la dimostrazione che il prodottosi fosserotto (in una causache coinvolgevaun profilatticoche si era rotto durante I'uso -> Richardsonversus LRC Prodct Ltd, in Lloyd's Rep. Med., 280 ed anche in un'altracausache riguardavala rotturadi un impiantodi gel siliconico al seno)(in Lovells,febbraio 2003,StudiodellaCommissione Europeasul LibroVerdeper la responsabilità per dannoda prodotti difettosi). A livelloeuropeo,le questioniattinentiall'oneredellaprovarestanopertantocontroverse. E' chiaroche nonostante I'ottimismoche trapelanei testicomunitari,il raggiungimento dell'equilibrio tra gli interessieconomicicontrapposti : dei consumatorie degli imprenditorialeè tutt'altro che semplice. Infatti, da un lato, i rappresentanti dei consumatori sostengono che I'oneredi dover dimostrareil difetto e/o il nesso di causalità nelle richiestedi risarcimentodanni per prodotti difettosi sia gravosoper i consumatori. ingiustamente più che giustificatadalle difficoltàriscontratenel dimostrare la fondatezzadelle Preoccupazione richiestedi risarcimento,e ciò a causadella mancanzadei mezzigiuridicio di altra naturanecessari per un'istruzioneadeguata del caso o a causa dell'impossibilità di accederea informazioni indispensabili. gravi nel caso di prodottialtamentetecnicio di Problemiquesti che si rivelanoparticolarmente presuntidannidi naturacomplessa.D'altro,iproduttoritemonoche un qualsiasi allentamento delle norme relative all'onere della prova possa avere I'effetto di incoraggiare"false richieste di risarcimento", Ebbenese si pensapoi che i dispositividi sicurezza come gli airbag(SRS- Supplemental Restraint System), a differenzadi altri importanti componentidel veicolo, non rispettanonessunaprecisa Direttiva Europeache stabiliscaper tutti i costruttorispecifichestandardizzate,ben si comprende forniscaunivoci comesia più che mai necessario che la giurisprudenza sia nazionale che comunitaria, strumenti affinché si riesca a garantire, nelle aule giudiziarie,un'effettivatutela a favore dei danneggiati. Cass. Civ., Sez. III, 4 gennaio 2010, n. 14 Copyright2013WoltersKluwerltalia Srl - Tutti i diritti riservati in licenzada DeAgostiniEditoreS.p.A.aWolters è un marchioregistratoe concesso UTETGiuridica@ K l u w e Ir t a l i aS , r . l .