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>>Questione comunque controversa
Quotidiano
13-1-2010
L'airbag non si apre: la casa automobilistica deve risarcire la vittima
L'onere probatorio a carico del danneggiatosi esauriscenella dimostrazione di avere subito un danno
causalmenteconnessocon l'uso del prodotto. Ove, pertanto, sia provato il collegamento causale tra
le lesionisubite dalla vittima e l'omesso funzionamentodell'airbag la casa costruttrice rispondere dei
danni subiti.
di CrisitinaMantelli
E'con la Dir. B5/374/CEE
che la materia è stata profondamenteinnovatapoichéè stato introdottoil
criterio della responsabilitàoggettiva del produttore per i danni causati da prodotti difettosi;
responsabilità
che prescindedalla colpae che richiedeil solo rapportodi causalitàfra il fatto proprio
e I'altruieventodannoso.
Nelladecisione
in commentocon una laconicamotivazione,
la Cortedi Cassazione,
confermando
la
duplicesentenzadi condannadellaOpelal risarcimentodei dannisubitiin conseguenza
di un decesso
avvenutoper mancataapertura nel corso di un incidentedell'airbaged abbracciando
I'indirizzo
predominantedella productsliability,ha focalizzatoI'aspettocentraledel dibattito giuridicoossia il
nessotra la nozionenormativa di prodotto difettosoe l'onere probatoriodel difetto a carico del
danneggiato.
Infatti, facendoriferimentoal concettogeneraledi difettositàdi un prodotto, così come definito
d a l l ' a r t . 5 d e l D . P . R .n . 2 2 4 / 7 9 8 8 d e l l a n o r m a t i v as p e c i a l e( o r a a r t . 1 1 7 c o d i c ed e l c o n s u m o )
-secondocui un prodottoè difettosoogni qualvoltanon offra la sicurezzache ci si può legittimamente
attendere, tenuto conto di tutte le circostanze,tra cui I'uso al quale il prodotto può essere
ragionevolmente
destinato-,la SupremaCorteha il pregiodi aver riaffermatoil principiosecondocui
oneredel danneggiato
quellodi dimostrareil nessocausaletra il dannoe I'omesso
è semplicemente
funzionamento
dell'airbag.
Senzacioèrichiedere
che il danneggiato
si imbattaall'uopoin provedirette,poiché,fra I'altro,come
ha osservatoF. Di Giovanni(in La responsabilitàper danno da prodotto difettoso, Milano, 1990,
t28-729) egli potrebbe unicamente"provare quei fatti materiali, storicamenteaccertabili,che
autorizzino
il giudiziodi difettositàdel prodotto...,frutto non di una evidenzaprobatoriama di una
valutazione".
Sull'argomento
della responsabilità
da prodottidifettosila dottrinasi è ampiamenteoccupatamentre
non cosìtantisonoicasi pervenutiall'attenzione
(cfr.Trib.Monza,18.10.2007
dei giudicanti
n.2973;
Trib. Roma 12.07.2007;
Trib. La Spezia,25.10.2005;
Trib.Vercelli,7 aprile2003; Trib.Torino,ord.
17.5.2002;App. Torinon. 474 del 2005; Cass.n. 6007 del 2007, Cass.n. 20985 del 2OO7;Cass.n.
12750del 2005; Cass.n. 4662 del 2005; C.G.C.E.29 maggio2007 C-300; Corte GiustiziaC.E. 9
febbraio2006 C-L27104),elementoquest'ultimoche ci inducea ritenere come, forse, nonostantei
numerosipassiavanti nella tutela del consumatore,
sussistono
ancoraresistenzenell'applicazione
praticadelladisciplina.
Cenni comparatisticiSul concettodi onere della prova in tema di prodotti difettosi (ora art. 120
codicedel consumo),molteplicie contrapposte
sonole sentenzedei giudicidi altri paesieuropei.In
alcuni casi i magistrati hanno stabilito che sia sufficienteche I'attore dimostri semplicementeil
mancatofunzionamento
del prodottoe che tale mancatofunzionamento
abbia provocatoil danno
senzadover provarela causaprecisadell'incidente
per dimostrareche il prodottofossedifettoso(cfr.
TribunaledellaConteadi Aix en Provencein Francia,2.70.2001,Dalloz2001, in IR, 3092 ed anche
RibouxversusS.A. Schweppes
Belgium,Civ, Namur,21.11.1996,in l.L.M.B., 1997, lo4). oppure
sempre in Belgioper dimostrarela difettositàdi un prodotto la Corte ha consideratola semplice
nozionedi sicurezzageneraleche ci si può aspettarelegittimamenteda un prodotto (cfr. Corte
distrettualedi Amsterdam, SholtenversusSanquin of Blood Supply, 3.2.1999, Nederlandse
Jurisprudentie,
8NJ,1999,621).
Al contrario,i tribunalidel RegnoUnito non hanno ritenutoresponsabile
il produttoreperchéil
ricorrentenon è stato in grado di dimostrarela naturadel difetto asserito,non ritenendosufficiente
la dimostrazione
che il prodottosi fosserotto (in una causache coinvolgevaun profilatticoche si era
rotto durante I'uso -> Richardsonversus LRC Prodct Ltd, in Lloyd's Rep. Med., 280 ed anche in
un'altracausache riguardavala rotturadi un impiantodi gel siliconico
al seno)(in Lovells,febbraio
2003,StudiodellaCommissione
Europeasul LibroVerdeper la responsabilità
per dannoda prodotti
difettosi).
A livelloeuropeo,le questioniattinentiall'oneredellaprovarestanopertantocontroverse.
E' chiaroche nonostante
I'ottimismoche trapelanei testicomunitari,il raggiungimento
dell'equilibrio
tra gli interessieconomicicontrapposti
: dei consumatorie degli imprenditorialeè tutt'altro che
semplice.
Infatti, da un lato, i rappresentanti
dei consumatori
sostengono
che I'oneredi dover dimostrareil
difetto e/o il nesso di causalità nelle richiestedi risarcimentodanni per prodotti difettosi sia
gravosoper i consumatori.
ingiustamente
più che giustificatadalle difficoltàriscontratenel dimostrare la fondatezzadelle
Preoccupazione
richiestedi risarcimento,e ciò a causadella mancanzadei mezzigiuridicio di altra naturanecessari
per un'istruzioneadeguata del caso o a causa dell'impossibilità
di accederea informazioni
indispensabili.
gravi nel caso di prodottialtamentetecnicio di
Problemiquesti che si rivelanoparticolarmente
presuntidannidi naturacomplessa.D'altro,iproduttoritemonoche un qualsiasi
allentamento
delle
norme relative all'onere della prova possa avere I'effetto di incoraggiare"false richieste di
risarcimento",
Ebbenese si pensapoi che i dispositividi sicurezza
come gli airbag(SRS- Supplemental
Restraint
System), a differenzadi altri importanti componentidel veicolo, non rispettanonessunaprecisa
Direttiva Europeache stabiliscaper tutti i costruttorispecifichestandardizzate,ben si comprende
forniscaunivoci
comesia più che mai necessario
che la giurisprudenza
sia nazionale
che comunitaria,
strumenti affinché si riesca a garantire, nelle aule giudiziarie,un'effettivatutela a favore dei
danneggiati.
Cass. Civ., Sez. III, 4 gennaio 2010, n. 14
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