BREVI NOTE A PROPOSITO DI UNA RECENTE SENTENZA IN

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BREVI NOTE A PROPOSITO DI UNA RECENTE SENTENZA IN
BREVI NOTE A PROPOSITO DI UNA RECENTE SENTENZA IN MATERIA DI
COMPRAVENDITA DI PIASTRELLE CERAMICHE
Con una sentenza pronunciata pochi giorni orsono, il Tribunale di Siena ha affermato un importante
principio in materia di compravendita di piastrelle ceramiche .
Infatti, è stato deciso che, nel caso in cui l’accordo delle parti del contratto di compravendita
preveda che la merce oggetto dello stesso sia destinata ad uno specifico uso, la fornitura di
materiale non idoneo allo stesso, debba essere inquadrata nella fattispecie di creazione
giurisprudenziale della vendita di aliud pro – alio.
Nel caso oggetto di giudizio si trattava di piastrelle per pavimentazione di esterni, che, per tale
ragione, avrebbero dovuto presentare la qualità della resistenza al gelo (antigelività).
Il Tribunale di Siena ha anche affermato che in ogni caso “le piastrelle non antigelive e quelle
antigelive costituiscono due generi merceologici distinti, con caratteristiche tecniche ben
individuate e tecnicamente accertabili”
Peraltro, gli stessi principi dovrebbero essere applicati, per analoghe ragioni, anche con riguardo ad
altre qualità e caratteristiche delle piastrelle ceramiche, come, ad esempio, il coefficiente di
antiscivolosità.
Per tali due considerazioni, la vendita di piastrelle non antigelive è stata ritenuta costituire una
vendita di aliud pro alio, con importanti conseguenze, sia con riguardo alla durata dei termini di
decadenza e prescrizione, non applicandosi in tale ipotesi i termini rispettivamente di 8 giorni e di 1
anno previsti dall’art. 1495 c. c., sia sotto il profilo dell’onere della prova, in quanto, con riguardo
alla fattispecie dell’aliud pro alio, si reputa che spetti al venditore di fornire la prova della
sussistenza delle specifiche qualità, che caratterizzano il genere merceologico in oggetto.