Fiscal News n. 122 del 13.04.2015 Nuove black lists

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Fiscal News n. 122 del 13.04.2015 Nuove black lists
Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 122
13.04.2015
Nuove black lists
Comunicato Stampa del MEF n° 77 del 01/04/2015
Categoria: Irpef
Sottocategoria: Varie
La Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99) ha
sostanzialmente modificato i criteri per l’individuazione dei paradisi fiscali, sia ai fini dell’applicazione
della CFC (controlled foreign companies) Black list ex art. 167 e 168 D.P.R. 917/1986 che ai fini
dell’applicazione dell’indeducibilità dei costi ex art. 110, co. 10 -12 bis, D.P.R. 917/1986.
L’effetto di tali disposizioni è quello di ridurre significativamente gli Stati da considerare privilegiati ai
fini dell’applicazione delle suddette normative, con effetti significativi a partire dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015 nella generalità dei casi).
Più in dettaglio:
- con il co. 680 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2015 si modifica il co. 4 art. 167 D.P.R.
917/1986, stabilendo che si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato
in Italia un livello di tassazione inferiore del 50 per cento rispetto a quello italiano;
- con il co. 678 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2015 il Legislatore demanda al Ministero
dell’Economia l’emanazione di una Black list ai fini dell’applicazione dell’art. 110, co. 10 – 12bis, D.P.R.
917/1986, utilizzando come unico parametro di riferimento l’esistenza di accordi che consentano un
adeguato scambio di informazioni.
Con il Comunicato Stampa del MEF n° 77 del 01/04/2015, è stato reso noto che il Ministro dell’Economia
e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha firmato due decreti ministeriali che modificano le black list sulla
“indeducibilità dei costi” e sulle “Controlled Foreign Companies (CFC)”.
I due decreti danno tempestiva attuazione alle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2015, che
hanno modificato i criteri previsti per l’elaborazione di tali liste con l’obiettivo di favorire l’attività
economica e commerciale transfrontaliera delle nostre imprese.
Premessa
Con la Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29
dicembre 2014, S.O. n. 99) sono state introdotte delle modifiche per quanto
riguarda l’individuazione dei paesi black list, sia in ambito dell’applicazione
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CFC (controlled foreign companies) ex art. 167 e 168 D.P.R. 917/1986, che in
ambito dell’applicazione dell’indeducibilità dei costi ex artt. 110 co. 10–12 bis,
D.P.R. 917/1986.
In sostanza con il co. 680 dell’articolo unico della Legge di Stabilità si modifica
il co. 4 art. 167 D.P.R. 917/1986, stabilendo che si considera livello di tassazione
inferiore a quello applicato in Italia un livello inferiore del 50% rispetto a quello
italiano.
Mentre con il co. 680 dell’art. della medesima legge sopraccitata, il Legislatore
demanda al Ministero dell’Economia l’emanazione di una black list ai fini
dell’emanazione dell’art. 110, co. 10–12 bis, D.P.R. 917/1986, prendendo come
riferimento l’esistenza di accordi che consentano un adeguato scambio di
informazioni.
Antecedente le succitate modifiche, i paesi a fiscalità privilegiata erano
individuati con riferimento, sia al livello di tassazione sensibilmente inferiore a
quello applicato in Italia che alla mancanza di un adeguato scambio di
informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.
In pratica, non saranno più considerati a fiscalità privilegiata i paesi che,
seppure abbiano un livello di informazione non congruo, accettano di avviare
un percorso collaborativo informativo con il nostro paese.
Modifiche alla
CFC black list
Gli articoli 167 e 168 del D.P.R. 917/1986 dettano la disciplina sulle controlled
foreign companies (CFC), in base alla quale il reddito realizzato:
→ dalla società controllata/collegata residente in un paradiso fiscale;
ovvero:
→ della società controllata residente in un paese White list al verificarsi di
determinati requisiti;
venga imputato per trasparenza al “residente italiano”, in proporzione alla
partecipazione detenuta e a prescindere dall’effettiva distribuzione degli utili.
La ratio della norma è certamente quella di evitare la delocalizzazione fittizia
di utili prodotti nello Stato di residenza della società italiana attraverso lo
schermo giuridico della società controllata/collegata.
Possibile applicazione
CFC (Controlled foreign
companies)
Controllate estere residenti in paradisi fiscali
SI
Collegate estere residenti in paradisi fiscali
SI
Controllate estere residenti in paesi white list
SI
Collegate estere residenti in paesi white list
NO
Per l’applicazione della CFC black list, la previgente versione dell’art. 167, co. 4,
del D.P.R. 917/1986, in vigore fino al 31.12.2007, prevedeva che i paradisi fiscali
venissero individuati in ragione sia del livello di tassazione sensibilmente
inferiore a quello applicato in Italia che della mancanza di un adeguato
scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.
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La suddetta disposizione è stata abrogata dalla Finanziaria 2008 (art. 1, comma
83, lett. l), n. 3), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008),
prevedendo tuttavia che la stessa continuasse ad applicarsi fino al periodo di
imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione in G.U. del
decreto previsto dall'art. 168-bis, D.P.R. n. 917/1986.
Il Decreto previsto dall'art. 168-bis, D.P.R. n. 917/1986 non è stato ancora
emanato e pertanto l’art. 167, co. 4, del Tuir esplica ancora i propri effetti.
In attuazione del citato art. 167, co. 4, il D.M. del 21 novembre 2001, considerato
che la Camera dei deputati, nella seduta del 4 ottobre 2000, durante la quale
è stata approvata la Legge 21 novembre 2000, n. 342, ha formalmente
impegnato il Governo in sede di prima applicazione della nuova disciplina a
definire in via transitoria, quale livello di tassazione sensibilmente inferiore,
quello che in media si discosti di almeno il 30% dal livello di tassazione medio
applicato in Italia, ha individuato nel seguente modo i “paradisi fiscali”:
Articolo
Contenuto
In primo luogo, nell'articolo 1 del decreto, sono stati identificati i
Paesi totalmente a fiscalità privilegiata: tutti i soggetti, controllati
1
da soggetti residenti in Italia, che svolgono la loro attività in questi
Stati e territori sono considerati CFC con le relative conseguenze in
termini di obblighi di dichiarazione e versamento delle imposte da
parte dei soci di controllo italiani.
In secondo luogo sono stati considerati, nell'articolo 2 del decreto,
i Paesi aventi un regime fiscale privilegiato, che presentano alcuni
2
particolari soggetti, specificamente identificati che vengono
esclusi dalla disciplina CFC in quanto si ritiene che per questi non
si verifichino i presupposti per l'applicazione della norma.
Infine vengono prese in considerazione, all'interno dell'articolo 3
del decreto, una serie di tipologie di società e di agevolazioni
3
specifiche che riguardano particolari soggetti a regime fiscale
privilegiato anche se si tratta di operatori che sono localizzati o
residenti in paesi a fiscalità non privilegiata.
Con il co. 680 della Legge di Stabilità 2015 si modifica il co.4, art. 167, D.P.R.
917/1986 stabilendo che si considera livello di tassazione sensibilmente
inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore del 50 per
cento rispetto a quello italiano.
In primo luogo, non era chiaro se il livello impositivo atteneva alla sola IRES o si
dovesse tener conto anche dell’IRAP. Sembravano applicabili in tal senso i
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chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 51/E/2010, par. 5,
in riferimento alla CFC White List, laddove si precisava che dovesse farsi
riferimento alle sole imposte sul reddito, da individuare facendo riferimento,
qualora esistente, alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente
con lo Stato estero, ed escludendo in ogni caso I’IRAP.
In tal modo, sarebbero escluse dall’applicazione della CFC black list tutte le
controllate/collegate residenti in Stati che presentato un livello impositivo
maggiore del 13,75% (27,5: 2).
Invece, nella relazione illustrativa al decreto, si chiarisce che si è partiti da un
livello di tassazione domestico pari al 31% (27,5% IRES +3,5% IRAP). Pertanto, lo
spartiacque è rappresentato dal livello di tassazione del 15,5%.
Andava altresì chiarito se dovesse farsi riferimento alla tassazione nominale o
alla tassazione effettiva estera. Per l’applicazione della CFC black list sembrava
plausibile (e così è stato) il riferimento ai livelli impositivi nominali.
Con il decreto firmato dal Ministro dell’Economia, sono stati eliminati dalla
“black list CFC” quei Paesi che, oltre ad avere un accordo con l’Italia sullo
scambio di informazioni, applicano un regime generale di imposizione non
inferiore al 50% di quello applicato in Italia, vale a dire Filippine (tax corporate
30%), Malesia (tax corporate 25%) e Singapore (tax corporate 17%) (dunque 3
paesi su 67 paesi pari a meno dell1%).
STATI CHE RESTANO INCLUSI NELLA BLACK LIST CFC
lderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba,
Bahamas, Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di
esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero , Barbados,
Barbuda , Belize, Bermuda, Brunei, Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle
società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad
imposta, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey
(Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole
Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini
britanniche,
Isole
Vergini
statunitensi,
Jersey
(Isole
del
Canale)
Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive,
Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del
fatturato fuori dal Principato, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia,
Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia,
Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles,
Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.
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Per prevenire manovre elusive, la nuova norma prevede altresì che “si
considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un
livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia,
ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di
imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con
provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate viene fornito un elenco
non tassativo dei regimi fiscali speciali”.
L’Agenzia delle Entrate dovrà emettere ora un provvedimento per fornire un
elenco dei regimi fiscali speciali che prevedono un livello di tassazione
inferiore al 50% di quello previsto in Italia, anche se applicati da un Paese con
regime di tassazione generale non inferiore al 50% di quello italiano.
Per ora, il Decreto prevede l’abrogazione dell’art. 3 del D.M. 21.11.2001, il quale
prevede una serie di tipologie di società e di agevolazioni specifiche che
riguardano particolari soggetti a regime fiscale privilegiato anche se si tratta di
operatori che sono localizzati o residenti in paesi a fiscalità non privilegiata.
Indeducibilità
costi black list
È bene premettere che l’art. 110, co. 10 a 12-bis, D.P.R. 917/1986, sancisce la non
deducibilità e l’obbligo di separata indicazione in dichiarazione delle spese e
degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese
residenti ovvero localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato,
nonché delle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in detti
Stati o territori.
La deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese
residenti ovvero localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato,
nonché dalle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in detti
Stati o territori, avviene se il soggetto residente riesce a dimostrare,
preventivamente tramite interpello all’Agenzia delle Entrate o in sede di
controllo (entro 90 giorni decorrenti dalla ricezione dell’apposito avviso ai sensi
dell’articolo 110, co. 11 del D.P.R. 917/1986), le condizioni esimenti indicate nel
co. 11, dell’art. 110, D.P.R. 917/1986, ovvero dimostrare alternativamente:
→ l’esercizio di un’attività commerciale effettiva da parte del fornitore
estero;
→ l’interesse economico dell’operazione commerciale posta in essere.
In entrambi i casi si dovrà dar prova della concreta esecuzione dell’operazione.
Sussistendo le condizioni esimenti previste dal
Legislatore, si potrà
contrapporre alla variazione in aumento dovuta alla non deducibilità dei costi
in esame, la variazione in diminuzione relativa alle spese e gli altri componenti
negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti residenti in paradisi
fiscali deducibili.
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L’istituto in esame trova applicazione nei confronti dei soggetti esteri residenti
in Paesi black list.
La definizione dei Paesi a fiscalità privilegiata avviene ad opera del D.M.
23.1.2002.
Il suddetto decreto è stato oggetto di modifiche con il D.M. 27.07.2010, con il
quale sono stati espunti la Corea del Sud e Malta dall’art. 3 del D.M. 23.01.2002.
Sempre dal medesimo D.M. 27.07.2010 è stata espunto Cipro dall’art. 1 del D.M.
23.01.2002.
Già con il D.M. 27 dicembre 2002 era stato espunto il Kuwait dall’art. 2 del D.M.
23.01.2002.
Il D.M. 23.1.2002 è stato emanato per la disciplina sulla indeducibilità dei costi e
individua i Paesi esteri in ragione del livello di tassazione sensibilmente
inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato
scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.
Il suddetto D.M. si compone di tre articoli:
nell’articolo 1 vengono individuati gli Stati che si considerano sempre a
fiscalità privilegiata;
nell’articolo 2 si fornisce un elenco di Stati per i quali la disciplina si
applica in ogni caso, con l’esclusione di alcune tipologie societarie;
nell’articolo 3 si elencano gli Stati che si considerano black list
limitatamente a determinate tipologie di società ovvero a soggetti che
godono di un regime fiscale similare.
Con il co. 678 della Legge di Stabilità 2015 il Legislatore demanda al Ministero
dell’Economia l’emanazione di una Black list ai fini dell’applicazione dell’art.
110, co. 10 – 12bis, D.P.R. 917/1986 utilizzando come unico parametro di
riferimento l’esistenza di accordi che consentano un adeguato scambio di
informazioni.
L’esigenza di emanare tale black list è collegata in primo luogo alle recenti
Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia (San Marino, Hong
Kong, Lussemburgo, Singapore, ecc…), nelle quali vengono sempre inserite
disposizioni atte a garantire un adeguato scambio di informazioni tra gli Stati
contraenti.
Generalmente, infatti, le suddette Convenzioni contengono disposizioni atte a
garantire un adeguato scambio di informazioni tra gli Stati contraenti, anche
per quanto concerne le informazioni detenute da una banca, da un'altra
istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che operi in qualità di
agente o fiduciaria.
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La clausola tipo contenuta nelle recenti Convenzioni contro le doppie
imposizioni stipulate dall’Italia è la seguente:
le autorità competenti si possano reciprocamente trasferire le
informazioni verosimilmente pertinenti, per applicare le disposizioni
convenzionali
relative
alle
imposte
di
qualsiasi
genere
e
denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti nella misura
in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla
convenzione, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. I dati
acquisti, in base alle disposizioni Convenzionali, dovranno essere
tenute segrete e comunicate esclusivamente alle persone o alle
Amministrazioni incaricate all'accertamento o alla riscossione. Uno
Stato contraente non può rifiutare di fornire le informazioni solo
perché detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un
mandatario o una persona che operi in qualità di agente o fiduciario.
Inoltre, lo sviluppo di accordi internazionali (esempio FACTA) volti a favorire lo
scambio di informazioni tra Stati, ha fatto sì che altri Stati finora considerati
“black list” possano essere espunti dal D.M. 23.01.2002.
È da evidenziare che già con la C.M. 38/E/2013 l’Amministrazione Finanziaria, in
occasione dei chiarimenti forniti sulle nuove regole per il monitoraggio fiscale,
aveva individuato una serie di Stati che assicurano comunque la possibilità di
un controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria Italiana da attuare
tramite lo strumento dello scambio di informazioni.
TABELLA STATI WHITE LIST (D.M. 04.09.96 e succ. modif.)
Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia,
Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Croazia,
Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi, Uniti, Estonia, Fed. Russa, Filippine,
Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda,
Islanda,
Israele,
Jugoslavia,
Kazakistan,
Kuwait,
Lettonia,
Lituania,
Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia,
Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep.
Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati
Uniti, Sud Africa, Svezia, Tanzania, Tailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia,
Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zambia
TABELLA STATI E TERRITORI con un adeguato scambio di informazione con
l’Italia
Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Etiopia, Georgia, Ghana, Giordania,
Moldova, Mozambico, Oman, Qatar, San Marino (con effetto dal 2014),
Senegal, Siria, Uganda, Uzbekistan
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Con il Comunicato Stampa del MEF n° 77 del 01/04/2015, è stato reso noto che
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha firmato che
modifica, tra l’altro, la black list sulla “indeducibilità dei costi”. Con tale Decreto
sono stati mantenuti nell’elenco 46 Paesi e giurisdizioni. Sono stati cancellati
dalla black list 21 Paesi e giurisdizioni con i quali è in vigore un accordo
bilaterale (Convenzione contro le doppie imposizioni oppure TIEA - Tax
Information Exchange Agreement) o multilaterale (Convenzione multilaterale
sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale OCSE/Consiglio
d’Europa) che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale. Si tratta
dei seguenti Stati:
TABELLA STATI ESPUNTI DAL D.M. 23.01.2002
Alderney (Isole del Canale), Anguilla, ex Antille Olandesi, Aruba, Belize,
Bermuda, Costarica, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole
del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e
Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Mauritius,
Montserrat, Singapore.
TABELLA STATI D.M. 23.01.2002
Andorra, Angola, Antigua, Bahamas, Bahrein, Barbados, Barbuda, Brunei,
Dominica, Ecuador, Giamaica, Gibuti (ex Afar e Issas) ,Grenada, Guatemala,
Hong Kong, Isole Marshall, Isole Cook, Isole Vergini statunitensi, Kenia,
Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive,
Monaco, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, Polinesia francese,
Portorico, Saint Kitts e Nevis, Samoa, Salomone, Saint Lucia, Saint Vincent e
Grenadine, Sant’Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Svizzera, Tonga,
Tuvalu (ex Isole Ellice), Uruguay, Vanuatu.
Da segnalare che sono inclusi tra gli Stati black list anche la Svizzera, Hong
Kong, Lussemburgo, Monaco, tutti Stati che hanno recentemente firmato una
Convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia. È presumibile che ciò sia
dovuto al fatto che le suddette Convenzioni non sono entrate ancora in vigore.
Efficacia nuove
black lists
La nuova lista per i costi black list entrata in vigore il 1° gennaio 2015 e dunque
non dovrebbe interessare la prossima dichiarazione dei redditi (UNICO 2015
periodo d’imposta 2014) salvo che l’Agenzia non ne consenta un’applicazione
anticipata. Stesse considerazioni valgono per la nuova black lists CFC.
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