CC006-13- istituzione zona franca

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CC006-13- istituzione zona franca
COMUNE DI TERRALBA
(Provincia di Oristano)
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 06
del 23.03.2013
Oggetto: Approvazione iniziative per l’istituzione della zona franca nel territorio
della Sardegna.
L’anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTITRE del mese di MARZO alle ore 10,00 a
Terralba, nella Casa Comunale.
Convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima
convocazione, in seduta straordinaria, con l’intervento dei Signori:
Presidente (Sindaco)
Piras Pietro Paolo
Consiglieri
Atzori Giampaolo
Cauli Alessandro
Dessì Giacomo
Garau Roberto
Ghiani Salvatore
Grussu Andrea
Manca M.Cristina
Marongiu Roberto
Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale
Presente
X
Assente
Consiglieri
Murtas Alessandro
Perra Gianfranco
Pili Ilario
Pinna Antonio
Putzolu Federico
Siddi Stefano
Taris Bernardino
Tuveri Andrea
Presenti
15
Presenti
X
X
X
X
X
X
X
Assenti
X
Assenti
02
Assiste il Segretario Generale Murgia Dott. Gian Luigi
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale, Dottor Pietro
Paolo PIRAS, dà lettura del presente punto all’ordine del giorno e da lettura della proposta.
COMUNE DI TERRALBA – delibera Consiglio 06 del 23.03.2013
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IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITI alcuni Consiglieri:
MURTAS ALESSANDRO – ASSESSORE – ESPONE LA PROPOSTA:
In questi ultimi mesi abbiamo assistito ad un crescente dibattito avente ad oggetto l'istituzione della zona
franca della Sardegna. Nel corso dei mesi il confronto ha visto protagonisti movimenti pro zona franca, enti
locali, vertici regionali per proseguire nel web e nelle pagine dei social network.
Il 7 e 12 febbraio 2013 la Giunta Cappellacci ha emanato 2 delibere in cui chiede allo stato italiano ed
all'Unione Europea l'istituzione della Zona Franca integrale della Sardegna modificando a tal fine l’art. 3 del
Regolamento n. 450/2008, il Codice Doganale Europeo aggiornato, inserendo nello stesso articolo il
territorio dell’isola della Sardegna e delle sue isole minori circostanti quale territorio extradoganale
dell’Italia.
Ma vediamo meglio, cos'è la zona franca?
L'ordinamento dell'Unione Europea definisce la “zona franca” come un'area ove è sospesa l'applicazione
parziale o totale di norme fiscali e/o commerciali in vigore nella Comunità.
Quando parliamo di Zona Franca occorre definire meglio l'oggetto, spesso si fa parecchia confusione.
Esistono diverse forme di zona franca con specifiche diverse. Le principali tipologie riconosciute sono 4:
1.
2.
3.
4.
zona franca extradoganale
zona franca doganale
zona franca fiscale o a fiscalità di vantaggio
zona franca urbana
La zona franca extradoganale è una porzione di territorio che viene riconosciuto al di fuori della linea
doganale di uno stato e nel quale si deroga alla normativa in materia doganale. Tale deroga permetto lo
sgravio dell'IVA (o tasse di simile natura), imposte e accise, avvantaggiando la vendita di particolari
categorie di beni di consumo quali alcolici, tabacchi, profumi, zucchero, carburanti.
I territori extradoganali sono previsti dal codice doganale europeo (art.3 del Reg. n 450/2008), normalmente
hanno ragioni di tipo storico e/o geografico. In Italia godono di tale regime il comune di Livigno e di
Campione d’Italia. Il comune di Livigno gode dello status di zona extradoganale in forza della Legge 17
luglio 1910, n. 516.
Tali “zone” sono accessibili generalmente attraverso posti di controllo doganali, nei quali viene verificato, a
campione, che i viaggiatori non trasportino con sé merci eccedenti le quantità consentite e indicate in
apposite tabelle di riferimento.
La zona franca doganale è caratterizzata dall'applicazione ad un determinato ambito territoriale di un
particolare regime di esenzione doganale. Rimanendo tale zona di fatto situata entro il territorio doganale,
agli effetti dell'imposizione tributaria è considerato fuori dalla linea doganale ordinaria, per essere
assoggettato a un regime speciale che sostanzialmente consente di introdurre, depositare e, manipolare,
trasformare e consumare le merci estere nella zona franca in esenzione da tributi e da formalità doganali.
I vantaggi della zona franca doganale si riferiscono principalmente al fatto che le merci provenienti dai paesi
extraeuropei godono di totale esenzione dei dazi doganali e sono considerate come merci al di fuori del
territorio doganale europeo a condizione che vengano riesportate in paesi extraeuropei. Nell’ipotesi in cui la
merce dovesse essere immessa nel territorio europeo è soggetta a dazio seppure con deferimento di 180
giorni.
Poiché la gran parte delle transazioni commerciali della Sardegna avvengono con l’area europea i benefici
della zona franca si sono fortemente ridotti in ragione dell’istituzione dell’area di libero scambio dell’unione
europea. Pur con i limiti appena descritti, la zona franca doganale potrebbe rappresenta re un’opportunità
per l’attrazione di investimenti esterni.
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La zona franca fiscale o fiscalità di vantaggio fa riferimento ad interventi in favore di determinati enti, zone o
fasce della popolazione, effettuati grazie all'abbassamento della tassazione: modificando aliquote,
prevedendo esenzioni, detrazioni e deduzioni. La fiscalità di vantaggio può favorire, ad esempio, studenti
universitari, famiglie, enti religiosi, regioni in via di sviluppo, ecc. La fiscalità di vantaggio offre importanti
opportunità di sviluppo e può rivelarsi un grande attrattore di investimenti esterni ma contrariamente di
quante dice cappellacci non può essere concordata direttamente con l'UE ma prima essere negoziata con lo
Stato e da questi con l’UE, che deve autorizzare tale regime fiscale speciale.
Le Zone Franche Urbane (ZFU), introdotte dalla Legge Finanziaria del 2007 (L 296/2006), hanno l'obiettivo
di rilanciare i quartieri più poveri delle città a maggior disaggio socio-economico. Possono essere istituite in
aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita (25.000 abitanti). Obiettivo prioritario delle ZFU è
favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale,
economico e occupazionale.
L'istituzione delle zone franche urbane, prevede agevolazioni fiscali e previdenziali per rafforzare la crescita
imprenditoriale e occupazionale nelle piccole imprese di nuova costituzione localizzate in tali aree. Le
agevolazioni, della durata di 5 anni consistono in una esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione
dall'IRAP, dall'ICI e dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali.
La Finanziari del 2007 ha istituito una dotazione 50 milioni di euro per finanziare ZFU nelle aree degradate
delle città per gli anni 2008 e 2009. Il CIPE, nella seduta dell'8 maggio 2009, ha poi individuato le aree
oggetto per la sperimentazione delle ZFU in 22 città italiane tra cui: Cagliari, Quartu S. Elena e Iglesias.
La Legge di conversione 17 dicembre 2012, n.221 “Misure urgenti per la crescita del Paese in materia di aree
franche” (art. 37), riconoscendo il Sulcis area fortemente depressa, ha previsto l'attivazione della ZFU nei 23
comuni del Sulcis-Inglesiente e in altre 9 città sarde (Quartu S.E., Cagliari, Iglesias, Selargius, Carbonia,
Sassari, Alghero, Olbia ed Oristano. Stesso provvedimento attuato per il comune di l'Aquila in seguito al
terremoto.
Notizia di ieri: il Ministro Passera ha firmato il decreto di attuazione della ZFU del Sulcis, tale
provvedimento prevede, per le imprese con meno di 50 dipendenti, l’abbattimento di Irpef, Ires, Irap, Imu
statale e una quota degli oneri sociali.
Quali i fondamenti ed i principali riferimenti normativi della zona franca in Sardegna?
> Art. 12 Statuto regionale
•
•
Il regime doganale della Regione è esclusiva competenza dello Stato
Saranno istituiti nella Regione punti franchi
> Decreto Legislativo n.75 1998 “Norme di attuazione dello Statuto Speciale della regione Sardegna
concernenti l'istituzione di zone franche” (che completa quanto enunciato dall'art.12 Statuto).
Art. 1.
1. In attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono istituite nella regione zone franche,
secondo le disposizioni di cui ai regolamenti CEE n. 2913/1992 (Consiglio) e n. 2454/1993 (Commissione),
nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali
ad essi funzionalmente collegate o collegabili.
2. La delimitazione territoriale delle zone franche e la determinazione di ogni altra disposizione necessaria
per la loro operatività viene effettuata, su proposta della regione, con separati decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
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In base al DLG n.75 del 1998 i punti franchi dell'art.12 Statuto sono da intendersi, quindi, come zone franche
doganali interne al territorio doganale Comunitario.
Sotto richiesta della Commissione Autonomia del Consiglio Regionale, la Giunta Cappellacci ha formulato
al Governo, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.75/98, una proposta di
delimitazione delle zone franche di Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax, valutando
l’opportunità che, in sede di perimetrazione, vengano ricomprese anche le zone e le aree industriali interne
nel raggio di 120 chilometri dai porti stessi. Bisognerà poi capire la reale applicabilità.
Come abbiamo anticipato i vantaggi della zona franca doganale si concretizzano con l'esenzione dei dazi
doganali per le merci provenienti dai paesi extraeuropei e che, una volta lavorate e trasformate, vengono
commercializzate fuori dai confini dell'Unione.
> Le già citate Legge finanziaria 2007 e Legge di conversione 17 dicembre 2012, n.221.
> L’art. 3 del Regolamento n. 450/2008, il Codice Doganale Europeo aggiornato che entrerà in vigore il
prossimo 24 giugno 2013, definisce il territorio doganale della Comunità elencando gli stati membri e
specificando per l'Italia: “il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e
Campione d’Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico
della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio.”
Cappellaci, come abbiamo detto in apertura, vorrebbe che il presente articolo fosse integrato aggiungendovi
la parola “Sardegna”, ma difficilmente si riuscirà a bypassare la normativa comunitaria che tende ad
uniformare la concorrenza nel Mercato Interno. Richieste simili arrivano da molte regioni e Paesi europei,
ma l'UE è sempre più restia a concedere le zone franche. Consci che tali proposte possono essere avanzate
dai soli stati membri e non dalle regioni, come qualcuno vuol far credere!
------------------------Fatte salve dette premesse, costatando i seppur limitati benefici dell'istituzione della zona franca nel territorio
di Terralba, la nostra amministrazione si unisce al coro delle altre comunità sarde con la speranza che tale
azione possa servire da ulteriore stimolo per la prosecuzione del dialogo teso a sensibilizzare lo Stato italiano
e la stessa Regione Sardegna alla messa in atto di tutte quelle azioni che possano fungere da input per un
nuovo e concreto sviluppo delle attività economico-produttive isolane.
Si propone quindi:
•
di istituire la zona franca nel territorio del Comune di Terralba in quanto territorio collegato e/o
collegabile via terra con la zona franca del Porto di Oristano;
•
di dare mandato al Sindaco e alla Giunta a porre in essere tutti gli atti politici e amministrativi
necessari affinché la Regione Sardegna provveda con urgenza a rendere operative le zone franche del
territorio regionale;
•
di promuovere un convegno/dibattito teso ad approfondire la tematica con un confronto di idee che
coinvolga esperti, gli amministratori e tutti i cittadini terralbesi, al fine di meglio valutare e
comprendere i reali confini e vantaggi della zona franca sul territorio comunale e regionale.
Ben consci che la sola istituzione della zona franca non sia sufficiente al rilancio della nostra economia e che
a tale provvedimento, quale che siano gli sviluppi possibili, è auspicabile venga affiancata l'istituzione
dell'Agenzia Sarda delle Entrate (su cui questo Consiglio si è già espresso a favore) e che finalmente pare sia
stata inserita nella nuova finanziaria regionale 2013.
Allo stesso tempo mi sento di appoggiare con forza la richiesta emersa in sede di approvazione della
Risoluzione n.42 della Commissione Autonomia “sulla delimitazione delle zone franche e sulla necessità di
attuare in Sardegna forme di fiscalità di vantaggio” che impegna la Giunta regionale a formulare al
Governo, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione e del Titolo III dello Statuto speciale per la
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Sardegna, un pacchetto di misure (da notificare alla Commissione europea) volte a compensare gli svantaggi
legati all'insularità e che preveda condizioni specifiche per l’applicazione delle disposizioni europee in
materia di fiscalità agevolata, aiuti di Stato e accesso ai fondi strutturali ed alle politiche di coesione. (FINE
INTERVENTO MURTAS ALESSANDRO).
CAULI ALESSANDRO – Nell’annunciare il voto favorevole mio e del gruppo “indipendentisti uniti” alla
proposta, non posso però esimermi dall’esprimere delle perplessità riguardanti l’argomento zona franca.
Non intendo aggiungere granché rispetto a quanto esposto in maniera esauriente dall’Assessore Murtas, ma
solo fare una breve considerazione politica. In questi mesi siamo stati tutti investiti da questa tematica,
promossa e propagata da varie categorie di professionisti e lavoratori, e presentata spesso come la panacea
che risolverebbe tutti i mali dell’isola. In questo contesto è stato detto tutto e il contrario di tutto, ogni gruppo
ha tentato di portare acqua al suo mulino e le varie proposte hanno oscillato tra chi ha chiesto l’abolizione
dell’I.V.A. e chi la ritiene invece fondamentale per la nostra economia, chi ha messo in evidenza le ragioni
dei consumatori e chi quelle dei produttori, ecc. Ora noi dal 2008 siamo ufficialmente in una condizione
definita “crisi” (e mi chiedo se una situazione che dura da più di cinque anni possa ancora essere definita in
questo modo) e dobbiamo attivare tutti i mezzi a nostra disposizione che permettano ai lavoratori sardi ed
alle attività ancora esistenti di ottenere tutti gli strumenti economici che restituiscano loro condizioni di vita
dignitose oggi negate, non solo ovviamente da sciagurate politiche neoliberiste, ma anche, impossibile
negarlo, dalla nostra condizione di insularità.
Dato ciò io credo che in questo tema ci sia una grande rimozione: non si può e non si deve, nella maniera più
assoluta, accettare il fatto che la questione zona franca possa essere agitata, in modo demagogico e con la
consueta capraggine che oggi va per la maggiore, ignorando scientemente o peggio ancora, prendendo
sottogamba le esigenze del nostro bistrattato stato sociale (e sappiamo quante competenze di questo tipo
siano ormai in mano alle regioni). Io penso quindi che, nell’incontro pubblico da noi sollecitato, sia i gruppi
politici presenti in Consiglio, sia le associazioni di categoria che inviteremo, debbano farsi carico di questa
proposta, declinandola però nell’unico modo possibile, quello che ponga davanti alle esigenze dell’economia
i bisogni del popolo lavoratore sardo.
MARONGIU ROBERTO – La lunga e dettagliata relazione introduttiva, illustrata dall’Assessore Murtas, ci
conferma che ad oggi non siano ben definite sia l’iter procedurale sia i vantaggi che la zona franca
produrrebbe nella nostra comunità tutta. Dobbiamo capire di cosa si stia parlando e analizzare con cura e con
competenze accreditate se l’istituzione della Zona Franca possa essere veramente conveniente. Occorre un
dibattito approfondito e capire cosa si può fare e in che modo. Ecco perché il dispositivo di questo deliberato
impegna la Giunta a promuovere un convegno/dibattito con il coinvolgimento di vari soggetti che dia la
possibilità, agli amministratori e a tutti i cittadini di Terralba, di approfondire la tematica con un confronto di
idee e progetti per meglio valutare i punti di forza e debolezza dell’istituzione della Zona Franca. Ritengo,
pertanto, che la Giunta si impegni ad organizzare immediatamente il convegno/assemblea con cittadini,
esperti e operatori economici.
Se le valutazioni saranno positive, si premerà con forza e determinazione, sullo Stato Italiano per ottenere la
zona franca.
GARAU ROBERTO – sono favorevole.
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Premesso che la gravissima crisi che ha investito tutti i settori produttivi e dei servizi della Sardegna impone
l'urgente adozione di adeguati ed efficaci provvedimenti volti a promuovere una reale crescita economica o
quantomeno a mantenere in condizione di economicità le attività esistenti mediante strumenti che portino a
riequilibrare le conseguenze negative connesse all' insularità, ad abbattere il costo dell'energia e dei trasporti,
a definire condizioni di fiscalità adeguate alle necessità della Sardegna alla eliminazione o riduzione di
gravami ed imposte che limitano la produzione e le intraprese economiche;
Rilevato che l'istituzione della Zona Franca in tutto il territorio della Sardegna costituisce uno strumento
essenziale di qualsiasi politica di sviluppo capace di creare le condizioni indispensabili per favorire e
mantenere la produzione industriale, artigianale, agricola, il commercio e l'esportazione di merci,
consentendo anche di attrarre nuovi capitali, tecnologie e nuove competenze imprenditoriali, così come già
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avviene all'interno della Comunità Europea per le regioni periferiche e a scarsa densità demografica, per le
isole e per le regioni con particolari Statuti di Autonomia;
Visto il Trattato di Roma del 25 marzo 1957, istitutivo della Comunità Economica Europea, dove all'art.
307 (ex 234) viene garantito il rispetto degli accordi e obblighi derivanti da convenzioni concluse
anteriormente al 1° gennaio 1958;
Vista la Legge Costituzionale n. 3/1948 con la quale è stato emanato lo Statuto Speciale per la Regione
Sardegna il cui art. 12 prevedeva l'istituzione di Punti Franchi nell'isola;
Vista la legge Regionale n. 22 del 7 maggio 1953 che all'art. 2 ha previsto il finanziamento di attività
industriali e commerciali nei Punti Franchi della Sardegna;
Visto il DPR 1133/69 che contiene disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie sulla
armonizzazione della disciplina delle Zone Franche;
Visto il DPR 43/73 (TUILD che ha recepito integrandolo il DPR 1133/69) che all'art. 2 ha assimilato il
territorio dove insiste il comune di Livigno ai territori extradoganali delle Zone Franche e dei punti franchi;
Visto il Codice Doganale Comunitario (CDC) istituito con Reg. CEE n. 2913 del 12.10.1992 che ha fatto
salvi gli speciali regimi fiscali vigenti nel territorio della Valle D'Aosta ed in quello di Gorizia, dichiarati
entrambi Zona Franca rispettivamente dall'art. 14 della Legge costituzionale n. 4/48 e dall'art. 1 della legge
1438/48;
Visto il Dlgs 75/1998 che, in attuazione dell'art. 12 della Legge Costituzionale n. 3/1948 ed in conformità a
quanto previsto nel Codice Doganale Comunitario (CDC) n. 2913/92 e delle Disposizioni di attuazione
emanate con Reg. CEE n. 2454/1993, ha istituito le Zone Franche nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano,
Porto Torres, Portovesme e Arbatax;
Visto l'art. 4 comma 3 lett. e) e comma 5 della Legge 59/97, che fissa il principio di unicità dell'azione
amministrativa, nonché il principio di sussidiarietà;
Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000, la Regione Sardegna non ha
adottato, dall'emanazione del D.lgs 75/98, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o
delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla Regione medesima;
Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 267/2000 questo Comune è tenuto ad
emanare i regolamenti nelle materie di propria competenza e nel caso specifico per l'organizzazione ed il
funzionamento della Zona Franca;
Considerato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 313 depositata il 27 luglio 2001, ha precisato
che "non spetta allo Stato modificare, integrare o dare esecuzione alle norme di attuazione delle leggi
istitutive delle Regioni a Statuto Speciale" e che la "competenza programmatoria dello Stato non può mai
giungere a compromettere o limitare l'autonomia regionale", in tal senso si vedano le sentenze della Corte
Costituzionale n. 4/64, n. 20/70, n. 150/82, n. 40/83;
Vista la legge 623\1949 la quale individua i prodotti per i quali e' consentita la immissione in consumo in
esenzione fiscale e per il fabbisogno locale, relativa al territorio della Valle D'Aosta, considerato Zona
Franca dall'art. 2 del dpr 43\73, benefici che automaticamente avrebbero dovuto estendersi anche ai restanti
territori italiani identificati come Zona Franca;
Considerata la dichiarazione di Laeken sottoscritta dall'Italia il 15.12.2001, in base al quale è stata
demandata alle Regioni l'attuazione della Politica Comunitaria degli stati membri. Le Regioni esercitano tale
attività attraverso i Comuni ai sensi della legge 142\90 ( art. 3) e in base al principio di sussidiarietà sancito
dalla nuova "Costituzione Europea";
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Considerato che tutt'ora sussistono le problematiche per cui sono state istituite le Zone Franche in Sardegna,
e che le stesse (Zone Franche) debbono venire considerate l'unica discrimine positiva atta migliorare le
condizioni economiche di un'isola ultraperiferica a scarsa densità' demografica gravata dai sovracosti del
trasporto e a rischio di coesione sociale per i problemi legati alla dilagante disoccupazione;
Vista la Proposta di Legge regionale n. 482 dell’8 Febbraio 2013 “Norme urgenti per l’attuazione ed il
funzionamento delle zone franche nella Regione Sardegna” con la quale si prevedono le procedure che la
Regione Sardegna dovrebbe adottare per dare completa attuazione e operatività alle zone franche dell’Isola,
già istituite con il D. Lgs. N. 75 del 1998;
Valutato che tale proposta impegna la Giunta regionale a richiedere al Governo centrale, in un tempo
limitato, la modifica e l’integrazione del precedente Decreto attuativo delle zone franche della Sardegna,
risalente al 7 Giugno 2001, al momento limitato a quella di Cagliari, oltre a prevedere la sostituzione
dell’attuale soggetto preposto alla gestione della sola zona franca di Cagliari con un nuovo soggetto che
operi su tutti i punti franchi istituiti nella Regione;
CON VOTI UNANIMI
DELIBERA
l’istituzione della zona Franca nel territorio del Comune di Terralba in quanto territorio collegato e/o
collegabile via terra con la Zona Franca del Porto di Oristano
Di stabilire che la delimitazione della Zona Franca del Comune di Terralba è costituita nei confini del
territorio del medesimo Comune.
Impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale a porre in essere, nel più breve tempo possibile, tutti gli atti
politici e amministrativi necessari affinché la Regione Sardegna provveda con urgenza a rendere operative le
Zone Franche Fiscali regionali, così come prevede il Decreto Legislativo 10 marzo 1998 n.75 e secondo le
norme di diritto internazionale;
Di dare mandato al Sindaco e alla Giunta:
• di avviare tutte le possibili iniziative politiche e amministrative per perseguire l'obiettivo di giungere
anche all'Istituzione della Zona Franca Fiscale in tutta la Sardegna con il coinvolgimento di tutti gli
Enti e le Istituzioni interessate;
• di promuovere un convegno/dibattito con il coinvolgimento di vari soggetti che dia la possibilità,
agli amministratori e a tutti i cittadini di Terralba, di approfondire la tematica con un confronto di
idee e progetti per meglio valutare i punti di forza e debolezza dell’istituzione della Zona Franca.
Di trasmettere la presente delibera ai seguenti organi:
-Commissione Europea
-Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna
-Presidenza del Consiglio Regionale
-Assessorato Regionale alla Programmazione
-Provincia di Oristano
-Agenzia delle Dogane Ufficio di Cagliari
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
(f.to Dottor. Pietro Paolo Piras)
IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Dott. Gian Luigi MURGIA)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
CERTIFICO che la presente deliberazione, ai sensi della legge 69/2009, è in corso di
pubblicazione, all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno 02.04.2013 per 15 giorni consecutivi.
Terralba, li 02.04.2013
IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Dott. Gian Luigi MURGIA)
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
CERTIFICO che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
del sito web del Comune, a partire dal giorno __________________ al giorno
__________________, ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U. EE.LL.
n.267/2000.
Terralba, lì _______________
IL MESSO COMUNALE
(______________________)
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gian Luigi MURGIA)
N° 197 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
PER COPIA CONFORME
Terralba, li
IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
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