Il codice doganale tra aggiornamento e attuazione

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Il codice doganale tra aggiornamento e attuazione
Il codice doganale tra aggiornamento e attuazione
Il regolamento comunitario n. 450/2008 rappresenta il momento d'arrivo di un lungo
processo di elaborazione decollato nel 1992 e adattato nel tempo per omogeneizzare le
procedure doganali dei vari Paesi.
A pochi mesi dall'aggiornamento del codice doganale comunitario è finalmente possibile
fare un bilancio sul nuovo assetto doganale dell'Unione europea voluto dal Parlamento
europeo e dal Consiglio che, congiuntamente, hanno lavorato allo scopo di rendere
concreta l'applicazione delle misure tariffarie e di altre misure vigenti in ambito
comunitario anche alle transazioni con Stati o territori che non fanno parte del territorio
doganale della Comunità.
Il nuovo strumento giuridico ha semplificato e specificato i regimi speciali definendo i
criteri di accertamento del momento in cui sorge l'obbligazione doganale che il codice del
1992 aveva lasciato nell'ombra.
Principali novità
La Convenzione riveduta di Kyoto ha imposto:
1 la presentazione, registrazione e controllo della dichiarazione in dogana prima
dell'arrivo delle merci
2 la separazione del luogo in cui la dichiarazione viene presentata da quello in cui le
merci sono ubicate.
In tale ottica, il nuovo codice doganale realizza lo sdoganamento centralizzato dando
facoltà agli operatori di utilizzare le dichiarazioni semplificate, periodiche con dilazione di
pagamento.
L'uso delle informazioni e comunicazioni tecnologiche (meglio note come Tic) ha già
prodotto risultati ottimali in quanto l'applicazione della via elettronica a tutte le operazioni
doganali e commerciali offre agli operatori economici le stesse possibilità in ciascuno Stato
membro deflazionando i comportamenti anticoncorrenziali in entrata e in uscita dalla
Comunità.
Analogo intento armonizzativo investono le misure di controllo e l'attività
sanzionatoria. Le autorità di controllo (polizia, guardie di confine, autorità veterinarie e
ambientali) agiscono in sintonia come recettori delle richieste avanzate dagli operatori.
Altra novità che sta riducendo in modo significativo il contenzioso è la nomina del
rappresentante doganale non più oggetto di riserva normativa interna. Oltre allo status
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di operatore economico autorizzato viene abilitato anche a prestare servizi in uno Stato
membro diverso da quello in cui è stabilito.
Eliminata la distinzione tra deposito franco e zona franca
Una delle modifiche più importanti è quella relativa alla configurazione giuridica delle
zone franche dove le merci non comunitarie, e a certe condizioni anche quelle
comunitarie, possono essere depositate senza essere soggette a dazi all'importazione, altri
oneri e misure di politica commerciale.
All'interno delle zone franche doganali è possibile svolgere, a condizioni agevolate, non
soltanto il magazzinaggio ma anche attività industriali, commerciali e di servizi,
soprattutto quelle di trasformazione delle merci che transitano lungo le rotte
internazionali, grazie alla possibilità di vincolare queste ultime ad altri regimi doganali che
consentono tali usi.
Il nuovo codice doganale ha semplificato e specificato i regimi speciali definendo i
criteri di accertamento del momento in cui sorge l'obbligazione doganale che il codice del
1992 aveva lasciato in ombra. Le nuove norme, infatti, hanno:
* eliminato la distinzione tra deposito franco e zona franca
* inserito le zone franche tra i regimi doganali speciali di deposito e non più tra le altre
destinazioni doganali
* abolito le zone franche "non intercluse" di cui all'articolo 168 bis del previgente codice
(la prima e unica zona franca "non interclusa" in Italia, istituita dall'Agenzia delle
Dogane il 1° agosto 2003, era situata all'interno dell'area portuale di Gioia Tauro).
L'individuazione delle zone franche rappresenta una questione di non poco conto anche
per i problemi di sicurezza connessi alla registrazione delle merci in entrata e alla
determinazione del momento in cui sorge l'obbligazione doganale.
In questa prospettiva, viene consentito l'uso di una garanzia unica per tutte le
categorie di regimi speciali a copertura di più transazioni.
Per contenere le pratiche fraudolente vengono stabilite misure differenziate per
l'applicazione della garanzia globale lasciando impregiudicata sia la possibilità di vietarla,
ove il rischio di frode diventi elevato, che il rapido svincolo delle merci ove l'operatore
economico fornisca anticipatamente le informazioni necessarie per i controlli
sull'ammissibilità delle merci "a rischio".
La previsione di regimi speciali pone in questa fase ancora interrogativi e la valutazione
sulla bontà della definizione è al momento ancora prematura lasciando aperto l'enigma
sull'autorità più dotata nella realizzazione efficace degli obiettivi del Regolamento istitutivo
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del codice aggiornato.
Un conseguimento salvaguardato dalla normativa comunitaria che demanda alla Comunità
il diritto di intervenire in base al principio di sussidiarietà (articolo 5 del trattato) ove gli
Stati non provvedano in misura sufficiente.
In collaborazione con www.fisconelmondo.it
Antonina Giordano
Newsletter n. 64 - 06 novembre 2008
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