L`inquinamento atmosferico def

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L`inquinamento atmosferico def
L’inquinamento atmosferico
Inquinamento atmosferico è…
Ogni modificazione dell’aria atmosferica
dovuta all’introduzione nella stessa di una
o piu’ sostanze in quantita’ e con
caratteristiche tali da LEDERE O
COSTITUIRE UN PERICOLO per la
salute umana o per la qualità
dell’ambiente o ledere i beni materiali o
compromettere gli usi legittimi
dell’ambiente. (l’art. 268 c.1 lett.a) del
Dlgs.152/2006
Inquinante atmosferico
Qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente dall’
dall’uomo nell’
nell’aria ambiente che può avere
effetti dannosi sulla salute umana o sull’
sull’ambiente nel suo complesso( art.2
art.2 Dlgs 351/1999)
Il riferimento all’
all’ ambiente nel suo complesso consente di ricondurre alla nozione di inquinante
anche sostanze non considerate tali dalla normativa di tutela settoriale
settoriale dell’
dell’ambiente di
prima generazione,
generazione, come:
CO2 cioè
cioè il prodotto (oltre al vapore acqueo) della combustione perfetta di qualsiasi
combustibile fossile, e altri Gas Serra, (CFC,, Halons e altri gas lesivi della fascia di ozono
stratosferico che protegge la superficie terrestre da un eccesso di radiazione ultravioletta
di origine solare).
Vengono distinti in :
Macroinquinanti (CO2, SO2,NOx
SO2,NOx)) o Microinquinanti (metalli pesanti, cadmio, piombo,arsenio,
Idrocarburi policiclici aromatici;
- inquinanti primari che vengono immessi direttamente da una sorgente
sorgente (so2, nox, CO e benzene)
- Inquinanti secondari cioè
cioè prodotti dalla ricombinazione dei primari ( no2, so4, benzene)
-
Inquinanti convenzionali cioè
cioè considerati dalle norme contro l’l’inquinamento
Inquinanti non convenzionali cioè
cioè quelli la cui importanza è stata focalizzata solo più
più
recentemente ( polveri fini - PM10, PM 2,52,5- IPA)
Le sorgenti
Fisse
Impianti industriali
Impianti di
riscaldamento
Entrambe generano
immissioni dirette e
indirette
Mobili
Traffico veicolare
Macchine operatrici
Per la maggior parte
degli inquinanti i trend
sono in diminuzione
salvo per i gas serra e
l’ammoniaca
Le direttrici della normativa
Limiti sui tetti di emissione per specifici
inquinanti.
Limiti sulle emissioni di singoli impianti .
Requisiti di qualità dell’aria ambiente .
Restrizioni d’uso di sostanze pericolose.
Caratteristiche merceologiche di
combustibili o carburanti
Qualità dell’aria ambiente
Le prime disposizioni nazionali sulla qualità dell’ aria ambiente risalgono al
1983 (DPCM 28 marzo 1983), che introduceva la nozione di standard di
qualità dell’’ aria, (SQA) definiti secondo criteri di tutela sanitaria, sia per le
esposizioni acute, che nel lungo periodo, e prevedeva l’’adozione di “Piani
Regionali di risanamento per il miglioramento progressivo della qualità dell’aria”
per conseguire il rispetto degli SQA entro un decennio.
La normativa nazionale si è evoluta recependo le direttive comunitarie,, a loro
volta condizionate da diversi fattori:
Progresso della ricerca scientifica per la comprensione dei fenomeni
d’inquinamento, e dei loro effetti sull’ uomo e sull’ ambiente;
Evoluzione tecnologica nei processi produttivi e di combustione;
Introduzione di nuovi combustibili, comportanti l’ emissione di sostanze non
ancora considerate ;
principio di precauzione e del concetto di sviluppo sostenibile;
Crescita della sensibilità collettiva nei confronti dell’ inquinamento
atmosferico .
D.legislativo 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della
direttiva 2008/50/Ce relativa alla qualità dell'aria ambiente”
il Dlgs 155/2010 sostituisce le disposizioni di attuazione nazionale
della direttiva 2004/107/Ce (direttiva concernente l'arsenico, il cadmio, il
mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente),
contenute nel Dlgs 3 agosto 2007, n. 152.
Zonizzazione e valutazione qualità dell'aria
Agli articoli 3 e 4 viene prevista la zonizzazione del territorio da parte della
Regioni, e la classificazione del territorio in zone e agglomerati, questi ultimi
intesi come aree urbane o insiemi di aree urbane.
La valutazione della qualità dell'aria ambiente è disciplinata dall'articolo 5:
essa deve essere effettuata in relazione ad ogni singolo inquinante
attraverso stazioni di misurazione fisse gestite dalle Regioni o, su delega di
queste, dalle Arpa "oppure da altri soggetti pubblici o privati".
Alla valutazione della qualità dell'aria in relazione all'ozono è dedicato
l'articolo 8 il quale prevede che le misurazioni continuative di tale inquinante
siano obbligatorie in caso di superamento degli obbiettivi a lungo termine
fissati dall'allegato 7.
Superamento valori e misure per preservare la qualità dell'aria
a)in caso di superamento di un valore limite "in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati",
le Regioni dovranno adottare e attuare un piano che indichi le misure necessarie ad agire sulle
principali sorgenti di emissione "aventi influenza su tali aree di superamento"
b) in caso di superamento dei valori obiettivo , le Regioni dovranno adottare misure volte ad agire
sulle principali sorgenti di emissione "che non comportino costi sproporzionati";
c) in caso di superamento dei livelli critici (= livello oltre il quale possono esservi effetti negativi
sull'uomo e sull'ecosistema) le Regioni attuano tutte le misure necessarie ad agire sulle principali
sorgenti di emissione, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento tra Ministero,
Regioni ed autorità competenti in materia di aria ambiente;
d) infine, in caso di rischio di superamento delle soglie di allarme (= livello oltre il quale sussiste un
rischio per la salute umana anche in caso di breve esposizione della popolazione), le Regioni
dovranno adottare Piani d'azione con l'indicazione degli interventi da attuare nel breve termine.
Nel caso di superamento della soglia di informazione o di allarme, è previsto (articolo 14) l'obbligo di
informare il pubblico in modo adeguato e tempestivo.
Caratteristiche comuni dei Piani
Tutti i predetti Piani possono inoltre individuare (articolo 11):
— i criteri per limitare la circolazione dei veicoli (attuate dai Sindaci con apposite ordinanze);
— valori limite di emissione per impianti di trattamento rifiuti, impianti termici civili, impianti soggetti ad
Aia, cantieri;
- misure specifiche per tutelare i minori e altri gruppi sensibili della popolazione.
LA DIRETTIVA 96/62/CE E LE DIRETTIVE “FIGLIE”
Definizione e fissazione di obiettivi per la qualità dell´aria, finalizzati alla protezione
della salute e dell´ambiente;
Definizione di metodi di valutazione in base a criteri comuni;
Acquisizione di informazioni sulla qualità dell´aria da rendere accessibili alla
popolazione;
Miglioramento, ovvero mantenimento, della qualità dell´aria.
La Direttiva 96/62/Ce ha fornito il quadro generale delle strategie, con rimando
delle disposizioni sui diversi inquinanti (valori limite, obiettivi di qualità,
metodi di valutazione, ecc..) alle c..d.. “Direttive figlie”:
Direttiva 1999/30/Ce,, su SO2,, NO2,, PM10 e Pb, del 22//04//1999;
Direttiva 2000//69//Ce,, su CO e Benzene,, del 16//11//2000;
Direttiva 2002//3//Ce sull'´Ozono,, del 12//02//2002;
Direttiva 2004//107//Ce,, su As,, Cd,, Hg,, Ni e IPA,, del 15//12//2004.
La prevenzione dell’inquinamento dell’aria ambiente
Individuazione dei fattori di pressione;
Previsione degli effetti e dei loro trend;
Definizione degli obiettivi di miglioramento;
Impostazione di piani di intervento;
Adozione di sistemi di controllo.
la nuova direttiva 2008/50/Ce
Gli Stati membri sono chiamati ad innalzare il livello qualitativo dell'aria tra il 2010
ed il 2020.
Valutazione. Le Autorità designate dai singoli Stati come competenti materia dovranno
procedere alla valutazione della qualità dell'aria ambiente utilizzando i criteri dettati
dagli allegati tecnici alla direttiva 2008/50/Ce.
Gestione della qualità dell'aria ambiente. Obbligo degli Stati membri è preservare la
migliore qualità dell'aria che sia compatibile con lo sviluppo sostenibile. Il livello di
inquinamento dell'aria non dovrà tuttavia essere superiore ai valori stabiliti dagli
allegati tecnici alla direttiva in relazione ai singoli anni di riferimento.
Deroghe ai livelli di qualità sono ammessi solo per zone o agglomerati critici e per un
massimo di 5 anni rispetto ai termini stabiliti dalla direttiva.
Piani per la qualità dell'aria. In caso di superamento dei valori limite, gli Stati devono
attivarsi per ridurre gli inquinanti nel più breve tempo possibile. A livelli di
inquinamento elevati è espressamente stabilito il parallelo obbligo di informare il
pubblico con tutti i media a disposizione. Se l'inquinamento assume dimensioni
transfrontaliere, gli Stati membri interessati sono chiamati a collaborare su iniziative
congiunte per rientrare nei limiti normativi stabiliti dalla direttiva 2008/50/Ce.
IL SISTEMA DELLE COMPETENZE
Stato: funzioni di legislazione, pianificazione nazionale,erogazione
di risorse finanziarie e di amministrazione attiva come
l’assegnazione di quote di emissioni CO2 e tenuta della
rendicontazione all’UE , autorizzazione di particolari impianti
che producono emissioni.
Regione: Legislazione/regolamentazione delegata, pianificazione
in tema di gestione della qualità dell’aria ambiente, attivazione
ed erogazione di risorse finanziarie, funzioni autorizzatorie che
non siano state delegate.
EELL: Le Province concorrono alla formazione degli strumenti
pianificatori regionali ;
I Comuni partecipano alle Conferenze di Servizi per il rilascio delle
autorizzazioni agli impianti fissi, gestiscono e organizzano la
mobilità,, assumono provvedimenti ed attuano interventi in
materia di inquinamento urbano; quelli al di sopra di 40..000
ab. esercitano le funzioni di autorità competente in materia di
impianti termici civili.
AZIONE DEGLI ENTI LOCALI IN TEMA DI PREVENZIONE INQUINAMENTO
ATMOSFERICO
Pianificazione mobilità
Pianificazione urbanistica
Controllo obbligatorio dei gas di scarico
Adempimenti su mobilità sostenibile e mobility management
Esercizio delle funzioni di autorità competente in materia di
impianti di riscaldamento civile
Controllo manutenzione impianti di riscaldamento civile
Gestione normativa su risparmio consumi energetici in edilizia
Alle Province:
Autorizzazioni emissioni, autorizzazioni IPPC, gestione
procedure VIA, attivazione e organizzazione dei controlli sulle
emissioni.
La Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti
organici persistenti (POP)
La Convenzione è stata adottata nel maggio 2001 .
L'Unione europea e i suoi Stati membri sono parti della Convenzione le cui disposizioni sono state
recepite nella legislazione dell'Unione europea dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che
modifica la direttiva 79/117/CEE.
L’obiettivo generale della Convenzione di Stoccolma è proteggere la salute umana e l’ambiente dagli
inquinanti organici persistenti (POP).
La Convenzione fa esplicitamente riferimento all’approccio di precauzione illustrato al principio 15
della dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo del 1992. Questo principio è reso operativo
nell’articolo 8 che stabilisce le regole relative all’inclusione di sostanze chimiche supplementari
negli allegati della Convenzione.
La produzione e l’utilizzazione delle nove sostanze chimiche la cui produzione è intenzionale e che
originariamente erano state inserite nell’allegato A della Convenzione di Stoccolma (aldrina,
clordano, dieldrina, endrina, eptacloro, esaclorobenzene, mirex, toxafene e PCB) sono vietate,
eccetto nel caso di deroghe specifiche o generiche.
Inoltre la produzione e l’utilizzazione del DDT, un pesticida ancora utilizzato in molti paesi in via di
sviluppo per lottare contro la malaria e altri vettori di malattie, sono oggetto di rigide restrizioni,
come precisato nell’allegato B della Convenzione di Stoccolma. Infine tre sostanze (PCDD/PCDF,
HCB e PCB) che possono essere prodotte ed emesse involontariamente sono incluse
nell’allegato C.
Tali sostanze originali sono state integrate con l'aggiunta di nove sostanze supplementari (otta-BDE
commerciale, penta-BDE commerciale, PFOS, clordecone, esabromobifenile, alfaesaclorocicloesano, beta-esaclorocicloesano, lindano e pentaclorobenzene), aggiunte agli allegati
mediante le decisioni.
Aggiunta di nuove sostanze POP negli
allegati della Convenzione
Si attua su proposta delle parti al segretariato , poi trasmessa al comitato di esame degli
inquinanti organici persistenti, che la esaminerà tenendo in considerazione tutte le
informazioni fornite.
Se nell’ambito del riesame si giunge alla conclusione che la sostanza chimica, a causa
della sua propagazione a largo raggio nell’ambiente, può avere effetti nocivi sulla
salute umana e/o sull’ambiente che giustificano l’adozione di misure a livello
mondiale, la proposta prosegue il suo iter e viene effettuata una valutazione della
gestione dei rischi.
L'articolo 12 del regolamento richiede agli Stati membri di redigere dei rapporti
annuali sulla produzione e l'uso effettivi dei POP (inquinanti organici persistenti Persistent Organic Pollutant) oltre a rapporti triennali sull'attuazione di altre
disposizioni del regolamento. Spetta alla Commissione compilare i rapporti e
integrarli in un rapporto di sintesi con le informazioni contenute nell'EPER(Registro
europeo delle emissioni inquinanti) istituito dalla decisione 2000/479/CE della
Commissione), nell'E-PRTR ((Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di
sostanze inquinanti) istituito dal regolamento (CE) n. 166/2006) e nell'inventario delle
emissioni CORINAIR dell'EMEP (Programma concertato di sorveglianza continua e di
valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa).
Parte V del Dlgs 152/2006
disciplina delle sorgenti fisse
PARTE V
Titolo I prevenzione e limitazione alle emissioni
impianti industriali e attività
•Titolo II impianti di riscaldamento civile
Titolo III combustibili
esclusioni
La qualità dell’aria ambiente
Le sorgenti mobili
Gli inceneritori di rifiuti
I PRINCIPI BASE del TITOLO I del testo unico
Si applica a tutti gli impianti che producono emissioni in
atmosfera, convogliate o diffuse; (salvi gli inceneritori, gli
impianti e le attività esclusi da specifiche norme, e gli impianti
termici disciplinati dal Titolo II).
Oggetto della disciplina:
Procedure autorizzatorie;
Valori limite limite per le emissioni convogliate, e prescrizioni
per l’esercizio degli impianti;
Disposizioni per il contenimento delle emissioni diffuse, ove
non “convogliabili”;
Prescrizioni e metodi di campionamento ed analisi delle
emissioni;
Criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai
limiti stabiliti;
Norme di raccordo con le disposizioni per l’incentivazione delle
fonti energetiche rinnovabili.
Categorie impiantistiche disciplinate
Gli impianti in generale dall’ art. 269 e dall’
Allegato I, Parti I e II
Gli impianti industriali e tecnologici
individuati all’ Allegato I Parti III, e IV:dall’art.
269 e dalle Parti I, III e IV del medesimo
Allegato II;
I grandi impianti di combustione, dagli art.
269 e 273, e dall’’ Allegato II;
Gli impianti che emettono COV, dall’art. 275,
e dall’ Allegato III Parti I, III, IV e V.
Autorizzazioni
Per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere
richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente
decreto. L'autorizzazione e' rilasciata con riferimento allo
stabilimento.
L'autorizzazione stabilisce,:
a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le
modalita' di captazione e di convogliamento;
b) per le emissioni convogliate o di cui e' stato disposto il
convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi
di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della
conformita' dei valori misurati ai valori limite e la periodicita' dei
controlli di competenza del gestore
c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad
assicurarne il contenimento.
L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo ha una
durata di quindici anni.
Disciplina delle emissioni convogliate
Le prescrizioni sui limiti alle emissioni si differiscono e si riferiscono:
1) Per gli impianti non specificati, alla totalità degli inquinanti, riuniti in
gruppi di sostanze - allegato 1 p.II - con flussi di massa superiori a
date soglie di rilevanza;
2)Per particolari inquinanti diversamente definiti in relazione a…
• Impianti industriali e tecnologici individuati in allegato I parte III e IV
• Impianti di combustione dell’allegato II
• Impianti con emissione di COV allegato III
Inoltre a seconda che si tratti di impianti esistenti (anteriori al1988 o
anteriori al 2006) o impianti nuovi che implicano l’attribuzione di
VALORI LIMITE DI EMISSIONE DIVERSI definiti nei vari allegati.
Deroghe.
Vengono espressamente escluse dalla necessità di una
autorizzazione per funzionare gli impianti con emissioni
scarsamente rilevanti (es. rivestimenti in legno) individuati
dall’allegato IV Parte I tra quelli riferiti alla V parte del Codice
ambientale.
Per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al
tipo e alle modalita' di produzione, l'autorita' competente puo'
adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a
ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di
emissione, le prescrizioni,i tempi di adeguamento, i metodi di
campionamento e di analisi e la periodicita' dei controlli.
L'autorizzazione generale ha cadenza decennale anziché
quindicinale.
Grandi impianti di combustione.
Regole particolari su valori limite, monitoraggio e controllo emissioni sono
dal Dlgs 152/2006 dettate in relazione ai grandi impianti di combustione.
DEFINIZIONE : Un impianto con potenza termica nominale uguale o
superiore
L'applicazione di tali norme è scansionata nel tempo, secondo un regime
che fa riferimento all'anno di messa in esercizio.
Le fasce previste sono tre: impianti autorizzati dopo l'entrata in vigore del
Dlgs in questione; impianti in esercizio prima di tale data ma
successivamente al 1998; impianti in esercizio prima del 1998.
Se piu' impianti di combustione, anche di potenza termica nominale inferiore
a 50 MW, sono localizzati nello stesso stabilimento l'autorita' competente
deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai
fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale
stabilire i valori limite di emissione.
Per gli impianti nuovi o in caso di modifiche la domanda di autorizzazione
deve essere corredata da un apposito studio concernente la fattibilita'
tecnica ed economica della generazione combinata di calore e di elettricita'.
Combustibili
La Terza e ultima parte delle norme del Dlgs 152/2006
sull'inquinamento atmosferico è dedicata ai combustibili
utilizzati negli impianti industriali e civili di cui sopra.
Al fine di contenere l'inquinamento atmosferico nei
parametri del nuovo Dlgs, i combustibili consentiti sono
esclusivamente quelli indicati nell'allegato X alla parte
quinta del Dlgs 152/2006.
Tale elencazione differisce a seconda che l’impianto sia
civile o di grande combustione
I materiali e le sostanze elencati nell'allegato X alla parte
quinta del presente decreto non possono essere utilizzati
come combustibili ai sensi del presente titolo se
costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del
presente decreto.