L`inquinamento atmosferico def
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L`inquinamento atmosferico def
L’inquinamento atmosferico Inquinamento atmosferico è… Ogni modificazione dell’aria atmosferica dovuta all’introduzione nella stessa di una o piu’ sostanze in quantita’ e con caratteristiche tali da LEDERE O COSTITUIRE UN PERICOLO per la salute umana o per la qualità dell’ambiente o ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente. (l’art. 268 c.1 lett.a) del Dlgs.152/2006 Inquinante atmosferico Qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente dall’ dall’uomo nell’ nell’aria ambiente che può avere effetti dannosi sulla salute umana o sull’ sull’ambiente nel suo complesso( art.2 art.2 Dlgs 351/1999) Il riferimento all’ all’ ambiente nel suo complesso consente di ricondurre alla nozione di inquinante anche sostanze non considerate tali dalla normativa di tutela settoriale settoriale dell’ dell’ambiente di prima generazione, generazione, come: CO2 cioè cioè il prodotto (oltre al vapore acqueo) della combustione perfetta di qualsiasi combustibile fossile, e altri Gas Serra, (CFC,, Halons e altri gas lesivi della fascia di ozono stratosferico che protegge la superficie terrestre da un eccesso di radiazione ultravioletta di origine solare). Vengono distinti in : Macroinquinanti (CO2, SO2,NOx SO2,NOx)) o Microinquinanti (metalli pesanti, cadmio, piombo,arsenio, Idrocarburi policiclici aromatici; - inquinanti primari che vengono immessi direttamente da una sorgente sorgente (so2, nox, CO e benzene) - Inquinanti secondari cioè cioè prodotti dalla ricombinazione dei primari ( no2, so4, benzene) - Inquinanti convenzionali cioè cioè considerati dalle norme contro l’l’inquinamento Inquinanti non convenzionali cioè cioè quelli la cui importanza è stata focalizzata solo più più recentemente ( polveri fini - PM10, PM 2,52,5- IPA) Le sorgenti Fisse Impianti industriali Impianti di riscaldamento Entrambe generano immissioni dirette e indirette Mobili Traffico veicolare Macchine operatrici Per la maggior parte degli inquinanti i trend sono in diminuzione salvo per i gas serra e l’ammoniaca Le direttrici della normativa Limiti sui tetti di emissione per specifici inquinanti. Limiti sulle emissioni di singoli impianti . Requisiti di qualità dell’aria ambiente . Restrizioni d’uso di sostanze pericolose. Caratteristiche merceologiche di combustibili o carburanti Qualità dell’aria ambiente Le prime disposizioni nazionali sulla qualità dell’ aria ambiente risalgono al 1983 (DPCM 28 marzo 1983), che introduceva la nozione di standard di qualità dell’’ aria, (SQA) definiti secondo criteri di tutela sanitaria, sia per le esposizioni acute, che nel lungo periodo, e prevedeva l’’adozione di “Piani Regionali di risanamento per il miglioramento progressivo della qualità dell’aria” per conseguire il rispetto degli SQA entro un decennio. La normativa nazionale si è evoluta recependo le direttive comunitarie,, a loro volta condizionate da diversi fattori: Progresso della ricerca scientifica per la comprensione dei fenomeni d’inquinamento, e dei loro effetti sull’ uomo e sull’ ambiente; Evoluzione tecnologica nei processi produttivi e di combustione; Introduzione di nuovi combustibili, comportanti l’ emissione di sostanze non ancora considerate ; principio di precauzione e del concetto di sviluppo sostenibile; Crescita della sensibilità collettiva nei confronti dell’ inquinamento atmosferico . D.legislativo 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/Ce relativa alla qualità dell'aria ambiente” il Dlgs 155/2010 sostituisce le disposizioni di attuazione nazionale della direttiva 2004/107/Ce (direttiva concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente), contenute nel Dlgs 3 agosto 2007, n. 152. Zonizzazione e valutazione qualità dell'aria Agli articoli 3 e 4 viene prevista la zonizzazione del territorio da parte della Regioni, e la classificazione del territorio in zone e agglomerati, questi ultimi intesi come aree urbane o insiemi di aree urbane. La valutazione della qualità dell'aria ambiente è disciplinata dall'articolo 5: essa deve essere effettuata in relazione ad ogni singolo inquinante attraverso stazioni di misurazione fisse gestite dalle Regioni o, su delega di queste, dalle Arpa "oppure da altri soggetti pubblici o privati". Alla valutazione della qualità dell'aria in relazione all'ozono è dedicato l'articolo 8 il quale prevede che le misurazioni continuative di tale inquinante siano obbligatorie in caso di superamento degli obbiettivi a lungo termine fissati dall'allegato 7. Superamento valori e misure per preservare la qualità dell'aria a)in caso di superamento di un valore limite "in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati", le Regioni dovranno adottare e attuare un piano che indichi le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione "aventi influenza su tali aree di superamento" b) in caso di superamento dei valori obiettivo , le Regioni dovranno adottare misure volte ad agire sulle principali sorgenti di emissione "che non comportino costi sproporzionati"; c) in caso di superamento dei livelli critici (= livello oltre il quale possono esservi effetti negativi sull'uomo e sull'ecosistema) le Regioni attuano tutte le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento tra Ministero, Regioni ed autorità competenti in materia di aria ambiente; d) infine, in caso di rischio di superamento delle soglie di allarme (= livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana anche in caso di breve esposizione della popolazione), le Regioni dovranno adottare Piani d'azione con l'indicazione degli interventi da attuare nel breve termine. Nel caso di superamento della soglia di informazione o di allarme, è previsto (articolo 14) l'obbligo di informare il pubblico in modo adeguato e tempestivo. Caratteristiche comuni dei Piani Tutti i predetti Piani possono inoltre individuare (articolo 11): — i criteri per limitare la circolazione dei veicoli (attuate dai Sindaci con apposite ordinanze); — valori limite di emissione per impianti di trattamento rifiuti, impianti termici civili, impianti soggetti ad Aia, cantieri; - misure specifiche per tutelare i minori e altri gruppi sensibili della popolazione. LA DIRETTIVA 96/62/CE E LE DIRETTIVE “FIGLIE” Definizione e fissazione di obiettivi per la qualità dell´aria, finalizzati alla protezione della salute e dell´ambiente; Definizione di metodi di valutazione in base a criteri comuni; Acquisizione di informazioni sulla qualità dell´aria da rendere accessibili alla popolazione; Miglioramento, ovvero mantenimento, della qualità dell´aria. La Direttiva 96/62/Ce ha fornito il quadro generale delle strategie, con rimando delle disposizioni sui diversi inquinanti (valori limite, obiettivi di qualità, metodi di valutazione, ecc..) alle c..d.. “Direttive figlie”: Direttiva 1999/30/Ce,, su SO2,, NO2,, PM10 e Pb, del 22//04//1999; Direttiva 2000//69//Ce,, su CO e Benzene,, del 16//11//2000; Direttiva 2002//3//Ce sull'´Ozono,, del 12//02//2002; Direttiva 2004//107//Ce,, su As,, Cd,, Hg,, Ni e IPA,, del 15//12//2004. La prevenzione dell’inquinamento dell’aria ambiente Individuazione dei fattori di pressione; Previsione degli effetti e dei loro trend; Definizione degli obiettivi di miglioramento; Impostazione di piani di intervento; Adozione di sistemi di controllo. la nuova direttiva 2008/50/Ce Gli Stati membri sono chiamati ad innalzare il livello qualitativo dell'aria tra il 2010 ed il 2020. Valutazione. Le Autorità designate dai singoli Stati come competenti materia dovranno procedere alla valutazione della qualità dell'aria ambiente utilizzando i criteri dettati dagli allegati tecnici alla direttiva 2008/50/Ce. Gestione della qualità dell'aria ambiente. Obbligo degli Stati membri è preservare la migliore qualità dell'aria che sia compatibile con lo sviluppo sostenibile. Il livello di inquinamento dell'aria non dovrà tuttavia essere superiore ai valori stabiliti dagli allegati tecnici alla direttiva in relazione ai singoli anni di riferimento. Deroghe ai livelli di qualità sono ammessi solo per zone o agglomerati critici e per un massimo di 5 anni rispetto ai termini stabiliti dalla direttiva. Piani per la qualità dell'aria. In caso di superamento dei valori limite, gli Stati devono attivarsi per ridurre gli inquinanti nel più breve tempo possibile. A livelli di inquinamento elevati è espressamente stabilito il parallelo obbligo di informare il pubblico con tutti i media a disposizione. Se l'inquinamento assume dimensioni transfrontaliere, gli Stati membri interessati sono chiamati a collaborare su iniziative congiunte per rientrare nei limiti normativi stabiliti dalla direttiva 2008/50/Ce. IL SISTEMA DELLE COMPETENZE Stato: funzioni di legislazione, pianificazione nazionale,erogazione di risorse finanziarie e di amministrazione attiva come l’assegnazione di quote di emissioni CO2 e tenuta della rendicontazione all’UE , autorizzazione di particolari impianti che producono emissioni. Regione: Legislazione/regolamentazione delegata, pianificazione in tema di gestione della qualità dell’aria ambiente, attivazione ed erogazione di risorse finanziarie, funzioni autorizzatorie che non siano state delegate. EELL: Le Province concorrono alla formazione degli strumenti pianificatori regionali ; I Comuni partecipano alle Conferenze di Servizi per il rilascio delle autorizzazioni agli impianti fissi, gestiscono e organizzano la mobilità,, assumono provvedimenti ed attuano interventi in materia di inquinamento urbano; quelli al di sopra di 40..000 ab. esercitano le funzioni di autorità competente in materia di impianti termici civili. AZIONE DEGLI ENTI LOCALI IN TEMA DI PREVENZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO Pianificazione mobilità Pianificazione urbanistica Controllo obbligatorio dei gas di scarico Adempimenti su mobilità sostenibile e mobility management Esercizio delle funzioni di autorità competente in materia di impianti di riscaldamento civile Controllo manutenzione impianti di riscaldamento civile Gestione normativa su risparmio consumi energetici in edilizia Alle Province: Autorizzazioni emissioni, autorizzazioni IPPC, gestione procedure VIA, attivazione e organizzazione dei controlli sulle emissioni. La Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) La Convenzione è stata adottata nel maggio 2001 . L'Unione europea e i suoi Stati membri sono parti della Convenzione le cui disposizioni sono state recepite nella legislazione dell'Unione europea dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE. L’obiettivo generale della Convenzione di Stoccolma è proteggere la salute umana e l’ambiente dagli inquinanti organici persistenti (POP). La Convenzione fa esplicitamente riferimento all’approccio di precauzione illustrato al principio 15 della dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo del 1992. Questo principio è reso operativo nell’articolo 8 che stabilisce le regole relative all’inclusione di sostanze chimiche supplementari negli allegati della Convenzione. La produzione e l’utilizzazione delle nove sostanze chimiche la cui produzione è intenzionale e che originariamente erano state inserite nell’allegato A della Convenzione di Stoccolma (aldrina, clordano, dieldrina, endrina, eptacloro, esaclorobenzene, mirex, toxafene e PCB) sono vietate, eccetto nel caso di deroghe specifiche o generiche. Inoltre la produzione e l’utilizzazione del DDT, un pesticida ancora utilizzato in molti paesi in via di sviluppo per lottare contro la malaria e altri vettori di malattie, sono oggetto di rigide restrizioni, come precisato nell’allegato B della Convenzione di Stoccolma. Infine tre sostanze (PCDD/PCDF, HCB e PCB) che possono essere prodotte ed emesse involontariamente sono incluse nell’allegato C. Tali sostanze originali sono state integrate con l'aggiunta di nove sostanze supplementari (otta-BDE commerciale, penta-BDE commerciale, PFOS, clordecone, esabromobifenile, alfaesaclorocicloesano, beta-esaclorocicloesano, lindano e pentaclorobenzene), aggiunte agli allegati mediante le decisioni. Aggiunta di nuove sostanze POP negli allegati della Convenzione Si attua su proposta delle parti al segretariato , poi trasmessa al comitato di esame degli inquinanti organici persistenti, che la esaminerà tenendo in considerazione tutte le informazioni fornite. Se nell’ambito del riesame si giunge alla conclusione che la sostanza chimica, a causa della sua propagazione a largo raggio nell’ambiente, può avere effetti nocivi sulla salute umana e/o sull’ambiente che giustificano l’adozione di misure a livello mondiale, la proposta prosegue il suo iter e viene effettuata una valutazione della gestione dei rischi. L'articolo 12 del regolamento richiede agli Stati membri di redigere dei rapporti annuali sulla produzione e l'uso effettivi dei POP (inquinanti organici persistenti Persistent Organic Pollutant) oltre a rapporti triennali sull'attuazione di altre disposizioni del regolamento. Spetta alla Commissione compilare i rapporti e integrarli in un rapporto di sintesi con le informazioni contenute nell'EPER(Registro europeo delle emissioni inquinanti) istituito dalla decisione 2000/479/CE della Commissione), nell'E-PRTR ((Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti) istituito dal regolamento (CE) n. 166/2006) e nell'inventario delle emissioni CORINAIR dell'EMEP (Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa). Parte V del Dlgs 152/2006 disciplina delle sorgenti fisse PARTE V Titolo I prevenzione e limitazione alle emissioni impianti industriali e attività •Titolo II impianti di riscaldamento civile Titolo III combustibili esclusioni La qualità dell’aria ambiente Le sorgenti mobili Gli inceneritori di rifiuti I PRINCIPI BASE del TITOLO I del testo unico Si applica a tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera, convogliate o diffuse; (salvi gli inceneritori, gli impianti e le attività esclusi da specifiche norme, e gli impianti termici disciplinati dal Titolo II). Oggetto della disciplina: Procedure autorizzatorie; Valori limite limite per le emissioni convogliate, e prescrizioni per l’esercizio degli impianti; Disposizioni per il contenimento delle emissioni diffuse, ove non “convogliabili”; Prescrizioni e metodi di campionamento ed analisi delle emissioni; Criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai limiti stabiliti; Norme di raccordo con le disposizioni per l’incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili. Categorie impiantistiche disciplinate Gli impianti in generale dall’ art. 269 e dall’ Allegato I, Parti I e II Gli impianti industriali e tecnologici individuati all’ Allegato I Parti III, e IV:dall’art. 269 e dalle Parti I, III e IV del medesimo Allegato II; I grandi impianti di combustione, dagli art. 269 e 273, e dall’’ Allegato II; Gli impianti che emettono COV, dall’art. 275, e dall’ Allegato III Parti I, III, IV e V. Autorizzazioni Per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione e' rilasciata con riferimento allo stabilimento. L'autorizzazione stabilisce,: a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalita' di captazione e di convogliamento; b) per le emissioni convogliate o di cui e' stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformita' dei valori misurati ai valori limite e la periodicita' dei controlli di competenza del gestore c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo ha una durata di quindici anni. Disciplina delle emissioni convogliate Le prescrizioni sui limiti alle emissioni si differiscono e si riferiscono: 1) Per gli impianti non specificati, alla totalità degli inquinanti, riuniti in gruppi di sostanze - allegato 1 p.II - con flussi di massa superiori a date soglie di rilevanza; 2)Per particolari inquinanti diversamente definiti in relazione a… • Impianti industriali e tecnologici individuati in allegato I parte III e IV • Impianti di combustione dell’allegato II • Impianti con emissione di COV allegato III Inoltre a seconda che si tratti di impianti esistenti (anteriori al1988 o anteriori al 2006) o impianti nuovi che implicano l’attribuzione di VALORI LIMITE DI EMISSIONE DIVERSI definiti nei vari allegati. Deroghe. Vengono espressamente escluse dalla necessità di una autorizzazione per funzionare gli impianti con emissioni scarsamente rilevanti (es. rivestimenti in legno) individuati dall’allegato IV Parte I tra quelli riferiti alla V parte del Codice ambientale. Per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalita' di produzione, l'autorita' competente puo' adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni,i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicita' dei controlli. L'autorizzazione generale ha cadenza decennale anziché quindicinale. Grandi impianti di combustione. Regole particolari su valori limite, monitoraggio e controllo emissioni sono dal Dlgs 152/2006 dettate in relazione ai grandi impianti di combustione. DEFINIZIONE : Un impianto con potenza termica nominale uguale o superiore L'applicazione di tali norme è scansionata nel tempo, secondo un regime che fa riferimento all'anno di messa in esercizio. Le fasce previste sono tre: impianti autorizzati dopo l'entrata in vigore del Dlgs in questione; impianti in esercizio prima di tale data ma successivamente al 1998; impianti in esercizio prima del 1998. Se piu' impianti di combustione, anche di potenza termica nominale inferiore a 50 MW, sono localizzati nello stesso stabilimento l'autorita' competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione. Per gli impianti nuovi o in caso di modifiche la domanda di autorizzazione deve essere corredata da un apposito studio concernente la fattibilita' tecnica ed economica della generazione combinata di calore e di elettricita'. Combustibili La Terza e ultima parte delle norme del Dlgs 152/2006 sull'inquinamento atmosferico è dedicata ai combustibili utilizzati negli impianti industriali e civili di cui sopra. Al fine di contenere l'inquinamento atmosferico nei parametri del nuovo Dlgs, i combustibili consentiti sono esclusivamente quelli indicati nell'allegato X alla parte quinta del Dlgs 152/2006. Tale elencazione differisce a seconda che l’impianto sia civile o di grande combustione I materiali e le sostanze elencati nell'allegato X alla parte quinta del presente decreto non possono essere utilizzati come combustibili ai sensi del presente titolo se costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto.