Wyeth Lederle DRS 1020 - ARTA - Assessorato Territorio ed Ambiente

Transcript

Wyeth Lederle DRS 1020 - ARTA - Assessorato Territorio ed Ambiente
D. R. S. n. 1020
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO ED AMBIENTE
SERVIZIO 3 – Tutela dall’inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e rischio industriale
IL DIRIGENTE
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge Regionale n.2 del 10/04/1978;
Vista la Legge Regionale n.39 del 18/05/1977;
Vista la Legge Regionale n.78 del 04/08/1980;
Visto il Decreto Presidente della Repubblica n.203 del 24/05/1988;
Vista la Legge n.288 del 4/08/1989;
Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/07/1989;
Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
Visto il D.A. n.31/17 del 25/01/99, col quale sono stati individuati i contenuti delle relazioni di analisi,
nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e
l'esposizione dei risultati analitici;
Visto il D.M. del 25/08/2000 “Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli
inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88”;
Visto il D.A. n. 232/17 del 18/04/2001 recante direttive per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del
D.P.R. 203/88
Vista l'istanza della Ditta Wyeth Lederle S.p.A., con sede legale in Aprilia, via Nettunense 90 e
stabilimento in Catania, via F. Gorgone, Zona Industriale, tendente ad ottenere l'autorizzazione ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 203/88 per le emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di
produzione di antiparassitari ed erbicidi effettuata all'interno dello stabilimento per la produzione
di antibiotici, assunta al protocollo della CPTA di Catania al n.1270 del 03/11/1999 (allegato
1);
Visto il D.A. n.393/17 del 11/8/1998, con il quale la Ditta sopracitata ha ottenuto l'autorizzazione, ai sensi
dell'art.12 del D.P.R. 203/88, alla prosecuzione delle emissioni dal proprio stabilimento;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 203/88 dalla CPTA di Catania,
trasmesso con nota prot. n.313 del 26/04/2000, nel quale viene ritenuto idoneo al
convogliamento dell'aria ambiente aspirata dal nuovo reparto di formulazione di insetticidi il punto
già identificato come E4 nel D.A. n.393/17 del 11/8/1998 (in cui erano convogliate le emissioni
provenienti dal reparto di produzione di integratori per la zootecnia), e vengono fissati i limiti alle
emissioni in riferimento a quelli dettati dal D.M. 12/7/1990 (allegato 2);
Ritenuto di poter condividere il predetto parere nella parte in cui impone limiti più restrittivi di quelli
tabellari in relazione alla tecnologia degli impianti di abbattimento previsti;
Visti gli elaborati tecnici allegati al parere di cui al seguente elenco:
- Relazione tecnica (allegato 3);
- Planimetria generale dell’insediamento (allegato 4);
- Diagramma blocchi n.1 (allegato 5);
- Diagramma blocchi n.2 (allegato 6);
- Scheda dell'impianto di abbattimento (allegato 7);
- Certificati analitici e schede tossicologiche dei materiali utilizzati (allegato 8);
Visto il parere favorevole reso dal Comune di Catania con nota prot. n. 8253/99 del 13/04/2001
(allegato 9);
1
Ritenuto di poter procedere al rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 203/88 a
modifica del D.A. n.393/17 del 11/8/1998;
DECRETA
Art.1 – E’ concessa, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 203/88, alla Wyeth Lederle S.p.A., con sede legale
in Aprilia, via Nettunense 90 e stabilimento in Catania, via F. Gorgone, Zona Industriale,
l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall’attività del reparto di formulazione di
insetticidi, convogliate nel punto di emissione denominato E4 a modifica ed integrazione di
quanto già autorizzato con il D.A. n.393/17 del 11/8/1998;
Art. 2 – Per il punto di emissione modificato dovrà essere rispettato il limite di emissione:
Polveri = 5 mg/Nmc
Per quanto riguarda tempi di funzionamento e quant'altro si fa riferimento alla documentazione
tecnica allegata al presente provvedimento.
Il punto di emissione sopra identificato dovrà essere dotato di idoneo sistema per il
campionamento delle emissioni.
Art.3 - La Ditta, conformemente a quanto disposto dall'art.8 del D.P.R. 203/88, dovrà inoltre, almeno
quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto modificato, darne
comunicazione all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Servizio 3 -, alla Provincia
Regionale, al Reparto Chimico del LIP-DAP di Catania ed al Sindaco di Catania; nei dieci giorni
successivi alla messa in esercizio la Ditta provvederà ad effettuare prelievi rappresentativi delle
emissioni del ciclo produttivo dell'impianto in questione in conformità alle direttive impartite col
Decreto Assessoriale n.31/17 del 25/01/99.
Entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, verranno comunicati ai
suddetti Enti i dati relativi alle emissioni di cui al comma precedente.
Art.4 -
La Ditta dovrà effettuare con periodicità semestrale, a far data dalla notifica del presente
Decreto, la misurazione delle emissioni inquinanti, dandone congruo preavviso all’Assessorato
Regionale Territorio e Ambiente – Servizio 3° -, alla Provincia Regionale e al Reparto Chimico
del LIP-DAP di Catania, e dovrà comunicare agli stessi i risultati delle analisi.
Le relazioni di analisi dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite col Decreto
Assessoriale n.31/17 del 25/01/99.
I metodi analitici sono quelli pubblicati nel Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990.
Gli Organi di controllo (Provincia Regionale e LIP-DAP) effettueranno, con periodicità almeno
annuale, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto,
anche avvalendosi di quanto previsto all'art.4, commi 3 e 4, del Decreto del Ministro
dell'Ambiente 12 luglio 1990.
Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed
integralmente sul sito internet dell’A.R.T.A.
Palermo, 21 novembre 2002
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott Gioacchino Genchi)
2