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Lettere di intenti
La “lettera di intenti”:
chiave interpretativa
nella conclusione dell’accordo
Modalità di svolgimento della trattativa previste mediante negozi
preparatori del contratto: le lettere di intenti.Tipologia e valore giuridico
dell’accordo da stabilire alla luce degli elementi complessivamente sottoscritti.
Importanza delle singole clausole nell’interpretazione della volontà delle parti.
a cura di Daniela Biavaschi*
la QUESTIONE
Cosa sono e a cosa servono le “lettere di intenti”? Possono assumere efficacia vincolante tra le parti?
l’INTRODUZIONE
Lo scopo del presente contributo è quello di fornire una breve rappresentazione riguardante
una particolare scrittura, un particolare strumento precontrattuale a cui le parti interessate alla
negoziazione di un futuro contratto spesso ricorrono: la “lettera di intenti”.
A un primo esame della funzione che viene generalmente attribuita al predetto documento in
sede di trattativa, seguirà una illustrazione delle diverse tipologie rinvenibili nella prassi, con particolare riferimento al loro possibile valore vincolante.
La prassi negoziale volta all’adozione della “lettera di intenti”, altrimenti definita come letter of intent, memorandum of understanding, statement of principles o head of agreement, è sorta e si è sviluppata nell’ambito della contrattualistica commerciale e internazionale come strumento utile
per costituire una documentazione per fissare lo svolgimento delle trattative e gli elementi già
concordati, senza per questo, tuttavia, vincolarsi a un accordo ancora da completare.
In particolare, in previsione della conclusione di contratti internazionali generalmente complessi, con la “lettera di intenti”, le parti intendono solitamente disciplinare le modalità di svolgimento della trattativa, fissandone i principi in virtù dei quali negoziare le condizioni e i termini dell’operazione commerciale a essa sottesa.
* Avvocato del Foro di Milano, studio legale Amati, Biavaschi e associati.
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Diversamente, in funzione di operazioni commerciali meno complesse, la “lettera di intenti” nel
solitamente contenere la espressa manifestazione delle parti al reciproco interesse alla conclusione dello stipulando contratto, assolve, di fatto, a una funzione che viene prevalentemente individuata nella volontà delle stesse di creare una sorta di “obbligazione morale” di procedere alla negoziazione e definizione dell’accordo.
È comunque sin d’ora necessario evidenziare che a prescindere dal fatto che la negoziazione riguardi un’operazione economica più o meno articolata, lo scambio di “lettere di intenti” è abitualmente accompagnato dall’intenzione delle parti di non assumere vincoli contrattuali fino al
completamento e perfezionamento di un accordo giudicato rispondente agli obiettivi che con
lo stesso si vogliono raggiungere.
Infatti, l’esigenza pratica che conduce allo scambio o alla redazione in comune delle “lettere di
intenti”, pur nella loro varietà di contenuti, può essere ravvisata nella necessità di attribuire una
veste più solida al principio di buona fede nelle trattative, anche al fine di concretizzare gli affidamenti riposti sul buon esito delle stesse, ovvero, più semplicemente, nella mera esigenza di precostituire una documentazione a uso meramente interno delle parti prodromica all’ottenimento dei consensi entro la struttura societaria o delle agevolazioni creditizie o autorizzazioni amministrative da parte di terzi.
le NORME
Codice civile
Art. 1337, 1362, 1363, 1366
la FATTISPECIE
Qualificazione giuridica delle lettere di intenti
Nata, come poc’anzi anticipato, nella prassi del commercio internazionale, la “lettera di intenti” è
stata lentamente introdotta e recepita anche nel nostro ordinamento e, ancorché con una casistica a oggi ridotta, portata all’attenzione dei nostri giudici, con esiti, tuttavia, ritenuti insoddisfacenti da un certo orientamento dottrinale.
Le censure e le critiche mosse dalla dottrina derivano, per lo più, dalla difficoltà rilevata in giurisprudenza nell’attribuire alla lettera di intenti una appropriata qualificazione giuridica. Quando ci si riferisce
alle “lettere di intenti”, infatti, non si rinvia a una fattispecie omogenea disciplinata dal nostro ordinamento, ricomprendendo con questa denominazione, anche nella prassi italiana, gli accordi più diversi.
Non è raro che con la lettera di intenti i futuri contraenti vogliano reciprocamente darsi atto
dell’esistenza di una trattativa e dell’interesse al buon esito di essa e, di conseguenza, desiderino
confermare convenzionalmente e specificare quel generico obbligo di buona fede che l’art. 1337
c.c. pone con riferimento alla fase di formazione del contratto.
Categoria eterogenea di accordi
Non mancano, poi, come spesso accade nella prassi internazionale, lettere di intenti con cui si
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regolamenta lo svolgimento delle trattative o si sanciscono veri e propri obblighi di comportamento (ad esempio, si prevede l’obbligo di segretezza delle informazioni ricevute, l’obbligo di
esclusiva, la ripartizione delle spese a carico delle parti ecc.), oppure ci si impegna con clausole
di rinnovo o consolidamento contrattuale (si stipula un accordo di breve durata con la promessa di rinnovarlo alla scadenza).
Molto frequenti sono, poi, lettere di intenti in cui, in previsione del raggiungimento dell’accordo
definitivo, si dà atto degli accordi parziali raggiunti nel corso delle trattative (nel nostro ordinamento, definiti anche “minute” o “puntuazioni”).
La eterogeneità degli accordi che possono essere contenuti nella lettera di intenti riflette, quindi, a parere della dottrina, il disagio presente sia nella odierna prassi negoziale sia in giurisprudenza nel fare esclusivo riferimento alle tipiche categorie contrattuali, che appaiono corrispondere
sempre meno alle esigenze della moderna contrattualistica.
Infatti, non è sempre agevole ricondurre questi complessi accordi entro un’unica categoria tipica, e questo perché essi spesso presentano contemporaneamente elementi riconducibili a diverse figure giuridiche.
Valore giuridico rapportato al contenuto specifico
Per effettuare una qualificazione degli accordi contenuti nelle lettere di intenti nell’ambito delle
note categorie contrattuali e, quindi, di volta in volta del contratto definitivo, del contratto preliminare, della minuta o puntuazione, o delle più semplici trattative precontrattuali, si dovrà pertanto necessariamente ricorrere ai tradizionali canoni ermeneutici.
Come già anticipato, la lettera di intenti non costituisce una categoria omogenea di fattispecie
giuridica, potendo avere tipologie e contenuti differenti.
Il valore giuridico e le problematiche connesse alle lettere di intenti non potranno, pertanto, essere valutate se non in relazione alle tipologie maggiormente diffuse nella prassi.
Per stabilire se e quando una lettera di intenti che cristallizzi lo svolgimento delle trattative e gli
accordi sino a quel momento raggiunti comporti il sorgere o meno di un impegno contrattuale, ovvero di obbligazioni giuridicamente vincolanti, si dovrà fare necessariamente riferimento allo specifico contenuto del controverso documento.
Infatti, l’efficacia obbligatoria delle lettere di intenti non può essere valutata senza le necessarie
precisazioni concernenti lo specifico contenuto, alla luce di regole disciplinanti l’incontro tra proposta e accettazione, in un contesto in cui tale incontro è sostanzialmente progressivo.
È opportuno rilevare che la valutazione in ordine al valore giuridico delle lettere di intenti si rivela particolarmente complessa innanzi ai documenti che presentino un contenuto cosiddetto improprio in quanto, anziché prevedere e assolvere la propria funzione tipica organizzativa, stabiliscono l’intera disciplina o quantomeno gli elementi essenziali dello stipulando contratto definitivo.
Infatti, in presenza di detta tipologia di documenti e contenuti «diventa difficile valutare se ci si
trovi ancora di fronte a un mero documento precontrattuale o non già piuttosto a un documento che stabilisce impegni immediatamente vincolanti»1.
In presenza di una situazione d’incertezza in merito alla natura del documento sottoscritto, la
qualificazione di una lettera di intenti come documento precontrattuale o contrattuale sarà conseguentemente devoluta alla cognizione del Giudice competente, il quale, per dirimere la con1
BIANCHI-SALUZZO, Contratti internazionali.Tecniche di redazione e clausola contrattuali, Il Sole 24 Ore, 2005.
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troversia, non potrà che fare ricorso ai tradizionali canoni ermeneutici onde desumere quale fosse l’effettiva volontà delle parti al momento della redazione e sottoscrizione del documento.
A ogni modo, come anticipato, nelle ipotesi – che costituiscono la maggioranza – di lettere di intenti c.d. proprie, il contenuto delle stesse può variare tanto quanto possono diversificarsi, in funzione della loro complessità e del loro valore economico, le diverse operazioni commerciali.
Classificazione “italiana” in tre categorie
La dottrina italiana più recente ha individuato tre fondamentali categorie di lettere di intenti.
Nella prima categoria, la dottrina ha classificato le lettere di intenti che hanno quale intendimento quello di disciplinare lo svolgimento delle trattative, determinandone lo scopo, le modalità e
le tempistiche. Questa tipologia di lettera di intenti viene, di norma, redatta dopo una prima breve fase di negoziazione dell’affare.
In una seconda categoria, la dottrina ha, invece, identificato le lettere di intenti che hanno la caratteristica di definire esattamente lo stato della negoziazione e di dare atto di una serie di accordi, parzialmente già raggiunti, alla luce dei quali proseguire e, presumibilmente, concludere la
negoziazione.
Infine, vengono racchiuse nella terza categoria le lettere di intenti che, accanto alla generale funzione organizzativa che si ritiene essere tipica di detti documenti, prevedono specifici doveri e
responsabilità a carico delle parti, che saranno tenute a rispettare nel corso della negoziazione
(clausola di segretezza circa le informazioni scambiate, clausola di esclusiva, ovvero clausola che
determina delle penali in caso di violazione di obblighi prestabiliti). Clausole, queste, sì vincolanti tra le parti.
Il carattere vincolante o non vincolante delle lettere di intenti non può, quindi, essere stabilito
tout court. La diffusa credenza tra gli operatori economici, nonché la generale affermazione per
cui i documenti in discussione non sono in alcun modo vincolanti può rivelarsi molto pericolosa. Infatti, ciò che una lettera di intenti in linea di principio non comporta è l’assunzione dell’obbligo di addivenire alla conclusione del contratto.
la GIURISPRUDENZA
Analogia con la minuta o puntuazione del contratto
La casistica giurisprudenziale in cui si discute in ordine al valore giuridico da attribuire a una lettera di intenti non è copiosa.
Tuttavia, dalle pronunce espresse sul punto si evince come, generalmente, la giurisprudenza tenda a equiparare ed estendere alla lettera di intenti i principi da sempre applicati al diverso strumento esistente in sede di formazione progressiva del contratto costituito dalla c.d. minuta o
puntuazione di contratto.
Le Corti sia di legittimità sia di merito, infatti, rilevano che la lettera di intenti, parimenti alla c.d.
puntuazione, non fanno necessariamente sorgere tra le parti un vincolo contrattuale, rappresentando un documento con cui le parti fissano il contenuto dei parziali accordi raggiunti nel corso
di trattative che si presentino lunghe e particolarmente complesse, al fine di ottenere una documentazione dello svolgimento delle stesse, senza per questo ancora vincolarsi a un accordo da
completare.
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Secondo i Giudici, sia nel caso di sottoscrizione di una lettera di lettera di intenti o di una minuta di contratto, le parti restano libere di recedere dalla trattativa in qualsivoglia momento, salvo,
quale limite, di incorrere nella violazione del principio di buona fede di cui alla responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c., qualora il recesso di una delle parti sia posto in essere
senza giustificato motivo.
La Suprema Corte, sul punto, precisamente sostiene che «con la sottoscrizione della c.d. minuta o “puntuazione” di contratto – la quale ha la sola funzione di documentare l’intesa raggiunta
su alcuni punti del contratto da concludere quando si sarà successivamente raggiunto l’accordo
anche sugli altri punti da trattare (…) le parti conservano la libertà di recesso dalle trattative la
quale trova un limite soltanto nella responsabilità precontrattuale prevista dall’art. 1337 c.c.»
(Cass. civ., Sez. II, 4 agosto 1990).
Conseguenze dell’eventuale violazione della lettera di intenti
In altri termini, con la lettera di intenti, le parti si danno reciprocamente atto dei punti su cui hanno raggiunto un’intesa nel corso della trattativa già svolta.
Mancando, però, l’accordo su tutti gli elementi del futuro contratto, la giurisprudenza ritiene sussistere la presunzione per cui detto documento non è vincolante (presunzione che le parti possono vincere con la dimostrazione dell’ininfluenza dei punti da definire sulla sostanza e sulla validità di quelli già concordati), per cui la violazione dello stesso comporta eventualmente solo responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c.
Tuttavia, nelle controversie relative al valore giuridico da attribuire alla lettera di intenti, compito
del Giudice adito consisterà, comunque, nel preliminarmente accertare che il documento sottoposto al suo esame non abbia il valore vincolante di un contratto già concluso.
La Suprema Corte di legittimità ha affermato, infatti, che la semplice denominazione del documento quale lettera di intenti non è di per sé sufficiente a escludere la presenza di un accordo
perfezionato qualora «il documento sottoscritto esprima, in termini logicamente e linguisticamente compiuti, la corrispondente volontà negoziale, intesa come disposizione immediatamente operativa sulla situazione giuridica esistente e quindi come regola obbligatoria del comportamento dei sottoscriventi» (Cass. civ., Sez. II, 17 marzo 1994, n. 2545).
Sennonché, precisano le Corti di merito, il valore giuridico di un documento precontrattuale deve valutarsi in relazione alla volontà in concreto delle parti quale risulta dal contenuto della lettera di intenti e dal loro conseguente comportamento (Trib. Roma 19 luglio 1986; App. Roma 9
marzo 1997).
Pertanto, in ossequio ai tradizionali canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 ss. c.c., sarà onere del
Giudice compiere detta valutazione per il tramite sia della disamina del tenore letterale del documento sia del contesto in cui le negoziazioni hanno avuto luogo, nonché della circostanza dell’aver o meno dato le parti parziale esecuzione alle loro obbligazioni o dell’aver o meno raggiunto un accordo di massima sui punti essenziali del contratto.
Definitivamente esclusa la natura vincolante della lettera di intenti, compito del Giudice sarà successivamente quello di verificare se la sua violazione configuri una responsabilità precontrattuale a carico delle parti.
In tale contesto, la giurisprudenza, richiamando i principi consolidati in tema di responsabilità precontrattuale sanciti dall’art. 1337 c.c., secondo cui: «Le parti nello svolgimento delle trattative e
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nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede», sostiene che detta
responsabilità troverà applicazione certa solo nel caso in cui «in relazione allo stadio avanzato
delle trattative, vi era il ragionevole affidamento nella conclusione del contratto e il recesso abbia avuto luogo senza giusta causa» (Cass. civ. 14 febbraio 2000, n. 1632).
Qualora sia accertata la sussistenza della responsabilità precontrattuale, verrà conseguentemente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno a favore della parte lesa.
Danno, questo, che, tuttavia, verrà determinato solo entro i limiti del cosiddetto interesse negativo, vale a dire nel pregiudizio che il soggetto non avrebbe subito se non avesse contrattato (ad
esempio spese subite a causa delle trattative) o non avesse fatto affidamento sullo stato delle
trattative (eventuale mancata conclusione, o conclusione a condizioni meno vantaggiose, di contratti con altri operatori). Come noto, non potrà essere invece risarcito l’interesse positivo che
si concretizza nel vantaggio che la parte che ha subito il recesso ingiustificato avrebbe potuto
conseguire se il contratto fosse stato stipulato.
LETTERE DI INTENTI
Corte d’Appello di Roma 17 giugno 2002
L’espressione “lettera di intenti” definisce di regola un documento con cui le parti fissano il contenuto di accordi raggiunti nel corso di trattative che si presentino lunghe e particolarmente complesse al fine di ottenere una documentazione dello svolgimento delle trattative e una fissazione degli elementi già concordati di un futuro negozio, senza per
questo ancora vincolarsi a un accordo da completare. (Banca dati Juris Data)
Cassazione civ., Sez. I, 14 maggio 1998, n. 4853
Le parti che, con riferimento a una scrittura privata, abbiano per essa usata la formula “lettera di intenti”, adottando
un’espressione con cui, nel linguaggio commerciale, si esprimono i propositi dei futuri contraenti nella fase delle trattative precontrattuali che precede la stipulazione di un negozio soltanto eventuale (e, pertanto, non doveroso per i
suoi sottoscrittori), mostrano l’esclusivo intento di predisporre clausole da recepire nel futuro contratto nell’eventualità della positiva conclusione delle trattative stesse. (Lex24 & Repertorio24).
Cassazione civ., Sez. I, 30 marzo 1994, n. 3158
Perché a una scrittura contenente la regolamentazione completa di un contratto e sottoscritta da entrambe le parti
possa riconoscersi il valore di semplice minuta (o “puntuazione”), occorre che dalla scrittura stessa emerga, anche se
implicitamente, attraverso i criteri interpretativi di cui all’art. 1362 ss. c.c., la volontà di un accordo negoziale non attuale. (Lex24 & Repertorio24)
Cassazione civ., Sez. II, 4 agosto 1990, n. 7871
A differenza del contratto preliminare ove le parti si obbligano a prestare il loro consenso alla conclusione del contratto definitivo, i cui elementi essenziali e accidentali siano stati contestualmente precisati e i cui effetti si produrranno al
momento della sua stipulazione, con la sottoscrizione della c.d. minuta o “puntuazione” di contratto – la quale ha la sola funzione di documentare l’intesa raggiunta su alcuni punti del contratto da concludere quando si sarà successivamente raggiunto l’accordo anche sugli altri punti da trattare – le parti conservano la libertà di recesso dalle trattative
la quale trova un limite soltanto nella responsabilità precontrattuale prevista dall’art. 1337 c.c. (Lex24 & Repertorio24)
Tribunale di Milano 26 giugno 1989
La lettera di intenti, così come la c.d. puntuazione o minuta di contratto, non fanno sorgere necessariamente tra le parti un vincolo contrattuale, potendo costituire meri atti precontrattuali qualora, in esito all’accertamento della volontà
delle parti, risulti che tali intese siano state sottoscritte al fine di manifestare o formalizzare l’intento di trattare o di puntualizzare i termini della trattativa. (Not., 1990, 474).
Tribunale di Roma 19 luglio 1986
L’intesa sottoscritta tra un privato e un ente pubblico di carattere economico, che pure contenga quasi tutti gli elemen-
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ti essenziali del futuro contratto, ma che subordini la sua conclusione alla autorizzazione dell’autorità governativa, anche se non dovuta costituisce una semplice manifestazione o formalizzazione dell’intento di trattare e puntualizzare dei
termini della trattativa, e non invece una manifestazione di volontà di concludere un contratto, sia esso di natura preliminare o definitiva. (Nuova giur. civ. comm., 1987, I, 416)
Tribunale di Bologna 28 marzo 1985
La lettera di intenti formata in vista della costituzione di una s.r.l. va qualificata come contratto preliminare, il quale è
nullo se non viene stipulato per atto pubblico. (Nuova giur. civ. comm., 1986, I, 170)
Cassazione civ., Sez. Unite, 9 maggio 1983, n. 3152
Qualora l’iter delle dichiarazioni progressivamente rese dalle parti sia stato consacrato per iscritto, occorre accertare
– con apprezzamento di merito e caso per caso – se lo scritto contenente l’enunciazione degli elementi essenziali del
negozio sia stato redatto per documentare un accordo reciprocamente vincolante, o se sia stato redatto solo in funzione probatoria delle trattative positivamente svoltesi fino a quel momento, verificandosi in tal ultimo caso l’ipotesi
della c.d. “puntuazione”, che consente il recesso salvo il limite della responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.). Nel
caso di interruzione delle trattative contrattuali, la violazione del principio di buona fede e la conseguente responsabilità per culpa in contrahendo si realizzano quando l’interruzione è priva di giustificazione, così da scarificare arbitrariamente l’affidamento che la controparte abbia ragionevolmente fatto sulla conclusione del contratto, avendo riguardo
al modo, alla durata e allo stato di esse. (Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, 1983, II, 863)
Cassazione civ., Sez. III, 20 gennaio 1979, n. 457
L’accordo su alcuni punti essenziali del contratto non esaurisce la fase delle trattative, perché, al fine di porre in essere un definitivo vincolo contrattuale, è necessario che fra le parti sia raggiunta l’intesa sugli elementi, sia principali che
secondari, dell’accordo. (Banca Dati Juris Data)
la DOTTRINA
Contrasto tra dottrina e giurisprudenza
L’assimilazione alla minuta o puntazione di contratto operata dalla giurisprudenza è stata contestata da una parte della dottrina in quanto ritenuta non idonea a cogliere la complessa natura
delle lettere di intenti così come vengono utilizzate soprattutto nella prassi internazionale (BIANCHI-SALUZZO)2.
La dottrina più critica eccepisce, infatti, come sino a ora la giurisprudenza non sia stata in grado
di offrire soluzioni o tutele efficaci nei casi in cui le parti dello stipulando contratto non siano addivenute alla conclusione di esso. La causa viene ricondotta al perdurante ed esclusivo riferimento ai principi giurisprudenziali oramai consolidati che, a parere di detta corrente dottrinale, appaiono condizionare le decisioni delle Corti italiane in materia di formazione del contratto.
Sul punto, alcuni Autori rilevano come l’ordinamento italiano riconosca una responsabilità contrattuale, e il relativo risarcimento pieno del danno, solo nel caso in cui il vincolo sia esistente e
perfezionato; rectius: nel caso in cui l’accordo delle parti verta su tutti i punti presi in considerazione, siano essi principali e accessori.
Conseguentemente, si osserva che la giurisprudenza o riconosce nelle dichiarazioni di intenti veri e propri contratti con relativa responsabilità contrattuale in caso di loro violazione, oppure –
ed è ciò che accade nella maggior parte dei casi, stante la funzione preparatoria delle lettere di
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Si veda, inoltre, Cass. civ., Sez. I, 14 maggio 1998, n. 4853.
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intenti – se esse sono prive dell’accordo su tutti gli elementi principali e secondari, non risarciscono in modo adeguato il danno derivante dal loro mancato rispetto, ritenendo tali intese del
tutto irrilevanti, o, al più, generatrici di una semplice responsabilità precontrattuale, con la conseguenza di deludere affidamenti che si rilevano invece essere ben meritevoli di tutela.
In conclusione, parte della dottrina lamenta che gli strumenti offerti dal nostro ordinamento interno non siano adeguati per tutelare le aspettative dei soggetti che sempre più frequentemente ricorrono, anche in Italia, alle dichiarazioni di intenti nelle loro relazioni d’affari.
Per ulteriori approfondimenti dottrinali
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BIANCA, Il contratto, III, Diritto civile, Giuffrè, 1984, I, 232;
BIANCHI, La lettera di intenti, master Avvocato d’Affari, Il Sole 24 Ore, 2008-2009;
BIANCHI-SALUZZO, I contratti internazionali.Tecniche di redazione e clausola contrattuali, Il Sole 24 Ore, 2005;
CAPECCHI, «Il valore giuridico delle lettere di intenti», in Dir. comm. internaz., 2001, 383 ss.;
GEMELLI, «Intese precontrattuali e contratti preliminari», in Giur. merito, 1999, 6, 1130;
NANNI, «Le trattative», in Nuova giur. civ. comm., 1989, II;
SPECIALE, Nota di commento, La nuova giurisprudenza commentata, I, Cedam, 1986;
TURCO, Interesse negativo e responsabilità precontrattuale, Giuffrè, 1990.
le CONCLUSIONI
La lettera di intenti è un documento scritto che dichiara, attesta, garantisce, un’intenzione, un programma, un’iniziativa e che, generalmente, non ha alcun valore vincolante tra le parti.
Al fine di evitare ogni possibile equivoco, è quindi indispensabile che le parti stabiliscano ed esplicitino esattamente l’obiettivo che si vuole raggiungere con detto documento.
In particolare, poi, è opportuno che le parti inseriscano nella lettera di intenti i principali contenuti che possono essere così riassunti:
a) dichiarare i motivi che hanno condotto all’inizio delle negoziazioni;
b) indicare eventuali accordi già raggiunti (per non rimetterli in discussione);
c) chiarire che le parti assumeranno diritti e obblighi vincolanti contestualmente al
raggiungimento totale dell’accordo e non prima;
d) stabilire un termine per la conclusione delle trattative;
e) elencare i motivi o gli eventi che legittimano una sospensione o interruzione della negoziazione, per evitare responsabilità di natura precontrattuale;
f) stabilire un impegno reciproco di riservatezza sulle informazioni acquisite o di
esclusiva.
È, infine, opportuno rilevare che, a prescindere dalla loro efficacia non vincolante, la
previsione dei predetti elementi nella “lettera di intenti” avrà una importante funzione in sede interpretativa della conclusione dell’accordo.
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CONCLUSIONE DEI CONTRATTI
la PRATICA
Fac-simile di lettera di intenti non vincolante
Quella di seguito proposta è un esempio di lettera di intenti finalizzata, essenzialmente, a regolare, secondo principi di correttezza, la trattativa che si intende intraprendere. Con la sottoscrizione della stessa, pertanto, non sorgono in capo alle parti contenuti obbligatori diretti, bensì il
solo obbligo a contrattare secondo correttezza (art. 1337 c.c., se applicabile).
Unico contenuto direttamente precettivo della lettera è stabilito nella clausola n. 1 e richiamante, in particolare, gli obblighi di esclusiva nella trattativa e di segretezza (clausole nn. 7 e 8).
LETTERA D’INTENTI
tra le parti:
la società Alfa s.r.l., con sede in <…>, via <…>, cod. fisc. e p. Iva <…>, in persona del legale rappresentante pro
tempore, Sig. <…>,
e
la società Beta s.r.l., con sede in <…>, via <…>, cod. fisc. e p. Iva <…>, in persona del legale rappresentante pro
tempore, Sig. <…>.
Premessa
Questa lettera di intenti è finalizzata ad assicurare un’intesa preliminare tra le società Alfa e Beta e a servire come
base preliminare per negoziare un accordo scritto che conterrà ulteriori materie, termini e condizioni non ancora
negoziati, o sui quali non si è ancora trovato un accordo tra le parti per costituire tra loro una <…>, <…> in
<…>, in accordo /nel rispetto delle attuali norme di diritto civile (legge applicabile) e loro successive modifiche.
Valore della lettera di intenti
1. Eccetto per la clausola 1 e le clausole 7, 8 e 9, che sono legalmente vincolanti per le parti in causa, questa lettera d’intenti:
1.1. non è una dichiarazione vincolante delle intenzioni delle parti ed è soggetta a trattative;
1.2. non determina o assoggetta le parti e le loro azioni ad alcuna obbligazione legalmente vincolante.
Termini e proposta dell’accordo
2.1. È intenzione delle parti negoziare un accordo legalmente vincolante per incorporare tra gli altri aspetti le condizioni predisposte in questa lettera di intenti.
2.2. Questa lettera di intenti è unicamente basata su documenti e informazioni incompleti. Inoltre, si dà atto che
le informazioni e i documenti sino a ora scambiati non sono ancora stati verificati dalle parti o dai loro professionisti incaricati.
Parti
3. Le parti della lettera di intenti saranno la società alfa o il suo legale rappresentante <…>; e la società Beta o il
suo legale rappresentante <…>.
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Operazione commerciale sottesa alla presente lettera di intenti
4. Scopo della presente lettera di intenti è quello di porre le basi per intraprendere una trattativa, da svolgere secondo buona fede, volta alla conclusione di una operazione e accordo principalmente costituito da <…>.
4.1. <…>.
4.2. <…>.
Condizioni
5. La conclusione dell’accordo sarà condizionata da:
5.1. la ricezione da parte di <…> di informazioni soddisfacentemente aggiornate sulla situazione contabile e finanziaria di <…>;
5.2. autorizzazioni ricevute dall’Autorità sulla concorrenza;
5.3. <…>.
Tempistica e responsabilità
6. Le parti contratteranno fino a <…> e completeranno la lettera di intenti non più tardi del <…>. Qualsiasi comunicazione tra le parti inerente la lettera di intenti (escluse le comunicazioni tra i consulenti professionali) avverrà tra: <…>.
(Nome) – (Numero di telefono) – (indirizzo e-mail)
Clausola di riservatezza e segretezza
7. Le parti si impegnano ognuna per suo proprio conto e scopo a mantenere segrete informazioni confidenziali
e a non usare, direttamente o indirettamente, le stesse per scopi personali e ad acconsentire l’accesso a informazioni confidenziali esclusivamente a quei soggetti preposti che abbiano ragionevolmente bisogno di prenderne visione e utilizzarle al fine di valutare se precedere con la stipulazione del contratto, nonché di informare tali soggetti preposti della natura confidenziale di tali informazioni riservate.
Clausola di esclusiva
8. Le parti concordano che durante il periodo <…> e comunque sino a che una delle parti notifichi all’altra il recesso dalla negoziazione oggetto di questa lettera di intenti, non consentiranno a:
8.1. divulgare (eccetto se strettamente necessario al compimento delle negoziazioni oggetto di questa lettera di
intenti) o rendere noto a soggetti terzi che si sta negoziando la potenziale <…> secondo le condizioni indicate
nella presente proposta;
8.2. né direttamente, né indirettamente:
– intraprendere trattative o negoziazioni con <…>;
– sollecitare richieste da <…>;
– fornire informazioni a <…>, soggetti terzi, loro funzionari, preposti e consulenti professionali;
8.3. autorizzare o permettere ad alcun consulente, agente o preposto per loro conto di compiere alcuno degli
atti di cui ai nn. 8.1. e 8.2.
Costi
9. Si concorda che le spese e i costi sostenuti in relazione alla presente proposta di accordo rimangono a carico
di ciascuna delle parti.
<...>
<...>
n.4 - Dicembre 2008
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