Slides_I giornata_Mini Master_24_marzo_2016

Transcript

Slides_I giornata_Mini Master_24_marzo_2016
Avv. Nicola Maffioletti
GLI ARGOMENTI DEL CORSO
OPERAZIONI STRAORDINARIE
MERGERS & ACQUISITIONS
24 marzo 2016
Manifestazioni di interesse;
lettera d’intenti;
due diligence.
7 aprile 2016
Negoziazione degli accordi definitivi e dei patti parasociali.
12 aprile 2016
Closing; post closing.
M&A - introduzione
Con il termine M&A si intende, nella prassi, ogni
genere di operazione che riguardi la compravendita
di partecipazioni societarie, aziende o rami di
azienda, nonché la fusione e la scissione di società
o joint ventures.
4
M&A – una lingua a parte
Financing
LBO
MOU - LOI
Asset Deal
Share Deal
Signing
Closing
Bible
MLBO
SPA
5
JV
Due Diligence
GLI ARGOMENTI DEL CORSO
MERGERS & ACQUISITIONS
• I Passaggi tipici di un’operazione di M&A:
a) Manifestazioni di interesse;
b) Lettera d’intenti;
c) Due Diligence;
d) Contratto preliminare o quadro / patti parasociali;
e) Negoziazione;
f) Signing – Closing;
g) Post Closing.
M&A- Le tipologie di operazioni
Ogni operazione di M&A differisce dall’altra, si possono però
distinguere alcune macro-categorie:
1. operazioni relative a partecipazioni di Società (share
deals) e operazioni relative ad asset o aziende (asset
deals);
2. Le fusioni e le scissioni;
3. Joint Ventures industriali e commerciali.
7
Cessione d’azienda (asset deal)
Si realizza mediante un contratto di compravendita dell’azienda (come definita
dall’art 2555 c.c.)
La cessione può avere ad oggetto l’intera azienda o un singolo ramo d’azienda
costituito da elementi patrimoniali attivi e passivi, tra loro legati dalla
pertinenza ad una specifica e riconoscibile combinazione produttiva
Cessione d’azienda ≠ cessione di una pluralità di beni
distinzione importante ai fini fiscali: in base all’art. 2 c. 3 lett. b) DPR 633/72 non sono
considerate cessioni di beni le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e
le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di aziende. Si tratta
dunque di un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
8
Cessione d’azienda (asset deal)
La cessione determina il subentro automatico in capo all’acquirente di
tutti i contratti, non di carattere personale, stipulati per l’esercizio
dell’azienda stessa pendenti alla data dell’alienazione (art. 2558 c.c.)
cessione di crediti: il cedente non risponde della cessione e del mancato
pagamento del debitore ceduto.
cessione di debiti: il cedente risponde se non risulta che il terzo creditore
abbia espressamente acconsentito alla sua liberazione (art. 2560 c.1 c.c.). Se
i debiti risultano dai libri contabili obbligatori, ne risponde anche l’acquirente
dell’azienda (art. 2560 c. 2 c.c.)
Divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c.: «Chi aliena l'azienda deve
astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare
una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia
idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.»
9
Cessione di partecipazioni (share deal)
Trasferimento della totalità o di una parte delle partecipazioni di una società,
che determina una circolazione ‘‘indiretta’’ del patrimonio aziendale
Acquirente acquisisce tutte le attività e passività attuali e potenziali della
società target, senza poter scegliere quali escludere: dovrà pertanto farsi carico
degli eventuali profili di responsabilità legati alla precedente gestione
dell’attività ceduta
Il contratto di cessione dovrà pertanto contenere tutte le necessarie garanzie al
fine di ridurre i rischi per l’acquirente
Nel caso in cui ad acquistare le partecipazioni di una società sia un’altra società
sono previste maggiori restrizioni (art. 2361 c.c.):
La possibilità deve essere prevista nell’atto costitutivo o nello statuto della
partecipante
È vietata quando per la misura e l’oggetto della partecipazione risulta
sostanzialmente modificato l’oggetto sociale della partecipante
Il divieto non si applica nel caso di società che hanno come oggetto
esclusivo o prevalente l’assunzione e la gestione di partecipazioni in altre
società (società finanziarie, holding o capogruppo)
10
Asset Deal Vs Share Deal
ASSET DEAL
SHARE DEAL
• Trasferimento di un insieme di beni • Trasferimento di tutte le
organizzati per l’esercizio
partecipazioni, o una percentuale
dell’impresa.
di esse.
• L’acquirente può scegliere quali
• Restano invariati i rapporti attivi e
elementi dell’azienda includere nel
passivi e le responsabilità della
trasferimento e quali escludere.
target, dei quali l’acquirente deve
• Subentro automatico nei contratti
farsi carico.
dall’acquirente stipulati per
• Il contratto dovrà contenere un set
l’esercizio dell’azienda.
di garanzie volte a ridurre i rischi
• Il venditore non è liberato dai
per l’acquirente.
debiti, inerenti all'esercizio
dell'azienda ceduta, anteriori al
trasferimento, se non risulta che i
creditori vi hanno consentito.
11
Asset Deal Vs Share Deal
Imposte dirette e indirette (ad oggi!)
ASSET DEAL
•
•
Imposte dirette: colpiscono la
SHARE DEAL
•
plusvalenza ottenuta dal cedente
(differenza tra prezzo di vendita e il costo
fiscalmente riconosciuto dell’azienda o
ramo d’azienda).
• Se il cedente è una società di
capitali: aliquota IRES del 27,5%
• Se il cedente è una società di
persone o imprenditore individuale:
normale tassazione come reddito di
impresa Irpef
Imposte indirette: imposta di registro
proporzionale al valore e alla natura dei
beni
plusvalenza ottenuta dal cedente
(differenza tra il prezzo di vendita e il costo
fiscalmente riconosciuto della
partecipazione).
•
•
•
12
Imposte dirette: colpiscono la
Se il cedente è una società di capitali:
aliquota IRES del 27,5% su:
5% della plusvalenza se rientra
nel regime della c.d.
participation exemption (PEX)
Tutta la plusvalenza se non
rientra nel regime dell’esenzione
fiscale
Se il cedente è una società di persone:
viene tassato il 49,72% della
plusvalenza
Imposte indirette: imposta di registro fissa
pari a Euro 200,00
Fusione
Rapporti giuridici:
La società incorporante o risultante dalla fusione si sostituisce alle
società fuse o incorporate nella titolarità dei diritti e degli obblighi che
le riguardano, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione,
che siano questi debiti, contratti in corso di esecuzione, rapporti di
lavoro dipendente o rapporti processuali
Assegnazione di quote/azioni:
I soci delle società incorporate o fuse hanno diritto di ottenere
l’assegnazione di azioni o quote della società incorporante o risultante
dalla fusione sulla base del rapporto di cambio, diventando soci della
società sorta.
Limiti ex art. 2504 ter c.1 e 2 c.c. (divieto di assegnazione di
quote/azioni) al fine di evitare fenomeni di annacquamento del capitale
13
Fusione
Procedimento:
1.
Fase preliminare:
• Progetto di fusione: la sua redazione spetta agli organi amministrativi delle
società partecipanti e dovrà contenere tutti gli elementi dell’operazione, tra cui il
rapporto di cambio (artt. 2501 e ss. c.c.). Sarà soggetto a pubblicità.
• Situazione patrimoniale (bilancio straordinario di fusione): la sua redazione spetta
all’organo amministrativo di ciascuna società partecipante, salvo rinuncia
unanime da parte dei soci di tutte le società partecipanti.
• Relazione illustrativa: la sua redazione spetta all’organo amministrativo, salvo
rinuncia da parte dei soci, ed è volto a illustrare e giustificare gli elementi del
progetto di fusione
• Relazione degli esperti sul rapporto di cambio: salvo rinuncia da parte dei soci
• Relazione di stima: la sua redazione spetta ad esperti nel caso di fusione di
società di persone con società di capitali
• Deposito del progetto di fusione: presso il registro delle imprese
14
Fusione
2.
Decisione di fusione
• Convocazione dell’assemblea: per l’approvazione del progetto di fusione
• Deposito presso la sede della società di:
•
•
•
•
•
Progetto di fusione
Relazioni dell’organo amministrativo
Relazione degli esperti
Bilanci degli ultimi 3 esercizi delle società partecipanti alla fusione
Situazioni patrimoniali delle società partecipanti all’operazione
• Decisione di approvazione del progetto di fusione: da parte dell’assemblea
(straordinaria nel caso di s.p.a. e s.a.p.a.), entro certe scadenze
• Deposito delle decisioni di fusione: presso il registro delle imprese
3.
Atto di fusione
• Stipulazione dell’atto di fusione: da parte dei rappresentanti legali delle
società partecipanti
• Pubblicazione dell’atto di fusione: iscrizione nel registro delle imprese entro
30 giorni dalla stipulazione
15
Fusioni
16
Società A
Società A
Socio X
Socio Y
Socio X
Socio y
Società C
Società A
Soci X, Y e Z
Soci X, Y e Z
Società B
Società B
Socio Z
Socio Z
Scissione
Procedimento (richiama in gran parte quello di fusione)
1.
Fase preliminare (artt. 2506 bis e ter c.c.):
Progetto di scissione
Pubblicità del progetto mediante pubblicazione nel registro delle
imprese
Documenti illustrativi:
•
•
•
•
•
•
•
•
2.
Decisione di scissione (art. 2506, c. 5 c.c.)
•
•
3.
17
Situazione patrimoniale
Relazione dell’organo amministrativo
Relazione degli esperti sul rapporto di cambio
Relazione di stima
Relazione dell’organo di controllo
Adempimenti preliminari Approvazione del progetto di scissione
Deposito ed iscrizione della decisione
Atto di scissione (art. 2506 ter, c. 5 c.c.)
Scissione
Rapporti giuridici:
Il progetto di scissione normalmente indica quale tra le società risultanti
dalla scissione subentra nei contratti dei quali era parte la società scissa.
In caso di silenzio, si ritiene che subentri la società che concretamente si
avvale del bene o della prestazione oggetto del contratto
Soci delle società scisse:
•Ai soci della società scissa sono assegnate le azioni/quote della/e
società beneficiaria/e secondo quanto previsto nel progetto di scissione
Limiti art. 2506 ter c.c.
18
Scissioni
Scissione Totale
Società A
Soci X, Y, Z
Patrimonio
1000
Scissione Parziale
Società B
Società A
Soci X, Y Z
Patrimonio
300
Soci X, Y Z
Patrimonio
300
Società C
Soci X, Y, Z
Patrimonio
700
19
Società A
Soci X, Y, Z
Patrimonio
1000
Società B
Soci X, Y, Z
Patrimonio
700
Fusioni Vs Scissioni
FUSIONE
Consiste nella concentrazione di due o più
società (artt. 2501 e ss. c.c.)
SCISSIONE
Società assegna l’intero o parte del suo
patrimonio ad una o più società e le relative
quote/azioni ai suoi soci (artt. 2506 e ss. c.c.)
Può essere omogenea (tra società dello stesso
tipo) o eterogenea (tra tipi diversi)
Principali tipi di fusione:
• Propria: società partecipanti perdono la loro
soggettività giuridica e si estinguono, dando
origine ad una nuova società
• Per incorporazione: l’incorporante conserva
la propria soggettività giuridica
Altri tipi di fusione:
• Per incorporazione inversa: partecipante è
incorporata nella partecipata
• Per incorporazione anomala: società si
fonde con altra di cui detiene tutte le
azioni/quote
• Fusione a seguito di acquisizione con
indebitamento (c.d. leverage buy out):
acquisizione di una società mediante la
costituzione di una nuova società (newco)
sprovvista di mezzi propri
20
Principali tipi di scissione:
• Scissione totale: beneficiarie succedono a
titolo universale in tutti i rapporti attivi e
passivi facenti capo alla società scissa,
ciascuna per la parte corrispondente alla
quota di patrimonio loro trasferita. I soci
della scissa ottengono azioni/quote delle
beneficiarie in proporzione.
• Scissione parziale: la società scissa conserva
la titolarità di determinati rapporti attivi e
passivi, sia pure con patrimonio ridotto. I
soci ricevono azioni/quote della o delle
beneficiarie in proporzione.
Leveraged Buy Out
Definizione:
Il LBO consiste in uno schema di acquisizione di una società mediante la costituzione di una società
(newco) che acquisterà il capitale delle società target, utilizzando il credito concessole da banche o altri
finanziatori, garantito dal patrimonio della target stessa.
Al termine dell’operazione si avrà incorporazione della target nella newco o viceversa.
Il meccanismo si basa sulla capacità di indebitamento della struttura societaria che si intende acquisire:
tale indebitamento sarà poi destinato a essere rimborsato, in tutto o in parte, con i mezzi della società
acquisita
Tipi di LBO:
• Management buy-out: i manager della target assumono l’iniziativa dell’operazione per divenire
proprietari dell’impresa gestita
• Management buy-in: acquirente è rappresentato da manager esterni alla target, che mirano ad
acquisirne la gestione
• Employee buy-out: dipendenti della target si propongono come compratori
• Family buy-out: nucleo famigliare (che già possiede partecipazioni della target) intendono acquisire il
controllo e la gestione della target stessa
• Corporate buy-out: operazione coinvolge società dello stesso gruppo
• Fiscal buy-out: acquisizioni mirano a conseguire un risparmio di imposta (senza che vi sia elusione)
21
Leveraged Buy Out
Acquirente
Newco
Target
22
Banche
Joint Venture
La Joint Venture è una forma di cooperazione tra due o più società
commerciali, con condivisione di investimenti e rischi, il cui scopo è quello
di realizzare uno specifico affare o di perseguire un interesse economico,
finanziario o tecnologico.
La Joint Venture può essere:
• Societaria: joint venture assume forma societaria (joint venture
corporation) di cui i partecipanti (co-ventures) detengono una
partecipazione per il perseguimento di un progetto definito e limitato.
Nel silenzio della legge alla joint venture societaria si applicano le norme previste per il
tipo di società prescelto dai partecipanti.
• Contrattuale: due società danno vita ad accordi commerciali di
collaborazione allo scopo di offrire al terzo committente la prestazione
finale richiesta, formata dagli apporti che i singoli partecipanti sono in
grado di offrire.
23
M&A - Schema dell’operazione
standard
I principali passaggi che caratterizzano la maggior parte delle operazioni
di M&A dal punto di vista legale sono:
Discussioni preliminari e manifestazioni di interesse; sottoscrizione di
una Lettera di Intenti (MoU);
Le attività di Due Diligence;
Negoziazione del contratto;
Closing;
Post Closing.
24
Il venditore
Cosa cerca?
Quale è il suo ruolo?
25
L’acquirente
Gli acquirenti possono essere divisi in due categorie:
•L’acquirente industriale: in genere è una società che opera
nello stesso settore della società cedente o in segmenti
complementari;
•L’acquirente finanziario: in genere è un fondo di private
equity o venture capital che intende ottenere una rendita
dal capitale investito.
26
Fase 1 - Primi contatti
•Manifestazione di Interesse: lettera non binding di carattere esplorativo
inviata dal potenziale acquirente interessato a portare avanti la
compravendita.
•Accordo di riservatezza (NDA): documento richiesto dal venditore con il
quale il compratore si impegna a utilizzare le informazioni ricevute
unicamente allo scopo di poter valutare la proposta del venditore. È
spesso contenuta nella lettera d’intenti.
•Information Memorandum: documento predisposto generalmente dal
venditore che intende cedere in tutto o in parte l’azienda o la società,
nel quale vengono fornite informazioni più specifiche e i dati anagrafici
della società.
27
Fase 2 - La Lettera di Intenti
Nella prassi la Lettera di Intenti (LOI) è un documento con il quale le parti intendono
solitamente disciplinare le modalità di svolgimento della trattativa, fissandone i
principi in virtù dei quali negoziare le condizioni e i termini dell’operazione
commerciale a essa sottesa.
La lettera di intenti non costituisce una categoria omogenea di fattispecie giuridica,
potendo avere tipologie e contenuti differenti da ciò derivano problemi circa la sua
qualificazione e valore giuridico
Contenuti tipici di una lettera di intenti (non binding):
•indicazione dei principi in conformità ai quali si intende procedere nella negoziazione;
•indicazione delle modalità procedurali di conduzione della negoziazione;
•indicazione del vincolo di confidenzialità in merito alle informazioni da scambiarsi;
•indicazione (o meno) del vincolo di esclusività in merito alla negoziazione da condursi.
28
La Lettera di Intenti
Puntualizzazioni:
•Con la lettera di intenti, le parti danno atto punti su cui hanno raggiunto un’intesa
nel corso della trattativa già svolta. Mancando, però, l’accordo su tutti gli elementi
del futuro contratto, la giurisprudenza ritiene sussistere la presunzione per cui detto
documento non è vincolante (presunzione che le parti possono vincere con la
dimostrazione dell’ininfluenza dei punti da definire sulla sostanza e sulla validità di
quelli già concordati), per cui la violazione dello stesso comporta eventualmente solo
responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c. Dunque il recesso dalla
trattativa, fuori dai casi previsti dalla lettera di intenti o comunque in violazione del
generale principio di buona fede, determinerà solo l’obbligazione della parte
recedente di risarcire il c.d. “interesse negativo”, cioè (i) i costi sostenuti e (ii) il
danno conseguente alla perdita di altre opportunità.
•Tuttavia La Suprema Corte di legittimità ha stabilito che non basta la semplice
denominazione quale ‘‘lettera di intenti’’ per escludere il carattere vincolante
dell’accordo qualora «il documento sottoscritto esprima, in termini logicamente e
linguisticamente compiuti, la corrispondente volontà negoziale, intesa come
disposizione immediatamente operativa sulla situazione giuridica esistente e quindi
come regola obbligatoria del comportamento dei sottoscriventi» (Cass. civ., Sez. II, 17
marzo 1994, n. 2545)
29
Fase 3 -Due Diligence
the critical stage in M&A
DEFINIZIONE
È un processo finalizzato ad indagare ed accertare i contenuti di una
attività di impresa (società target) al fine di permettere una valutazione,
in particolar modo di natura economica, dell’attività stessa.
In sostanza, si tratta di un’attività multidisciplinare volta a verificare,
mediante la raccolta mirata ed analitica di informazioni, se vi siano le
effettive condizioni di fattibilità dell’operazione programmata ovvero se
sussistano elementi e profili di criticità che possano comprometterne il
buon esito, costruendo al contempo una solida base per l’eventuale
negoziazione delle condizioni contrattuali dell’operazione.
In assenza di una codificazione normativa la varietà degli ambiti della
due diligence, gli usi e il contenuto dipende dalla discrezionalità e dalle
esigenze delle parti.
30
Fase 3 – Due Diligence
Oggetto e scopo dell’analisi:
•Applicazioni più frequenti: acquisizioni di pacchetti azionari e di aziende,
operazioni di finanziamento e ristrutturazione, offerte di strumenti
finanziari.
•Ambito dell’indagine: Legale, Contabile, Business, Finanziario, Fiscale,
Ambientale, Personale, Igiene e Sicurezza…
•Scopo dell’attività: individuare le possibili aree di rischio, le relative
problematiche e le connesse responsabilità.
•Organizzazione del lavoro: la due diligence richiede la partecipazione di vari
gruppi di lavoro, a seconda del tipo di informazioni da analizzare: i legali, i
revisori, i tecnici ambientali, ecc. che devono essere coordinati tra loro.
31
Fase 3 – Due Diligence
La procedura di esecuzione
Le fasi operative fondamentali delle attività di due diligence:
Confidentially Agreement: generalmente contenuta nella Loi, è l’impegno, da parte del soggetto che
effettua la due diligence, a non divulgare le informazioni riservate di cui venga a conoscenza nel corso
della due diligence.
Check List: documento fornito dall’acquirente, prima dell’avvio della due diligence, che elenca i
documenti che intende verificare (delimita l’ambito di operatività dell’indagine).
Data Room: luogo, retto da regole sue proprie, ove è possibile visionare i documenti richiesti e messi a
disposizione dal target e al quale è possibile accedere solo a seguito di accreditamento da parte della
stessa target.
Q&A: flusso di domande e risposte tra che effettua la due diligence e la target sulla base delle
informazioni da quest’ultima fornite tramite la data room
Due Diligence Report: report redatto dal consulente dell’acquirente che riassume i risultati
dell’indagine (consta del report e dell’executive summary).
Vendor’s Due Diligence: è il documento eventualmente predisposto da un terzo su incarico del
venditore ove si evidenziano criticità, opportunità, rischi, punti di forza e debolezza dell’entità oggetto
di indagine.
32
Grazie per l’attenzione
33
www.lcalex.it