Regolamento della Conferenza degli organi parlamentari

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Regolamento della Conferenza degli organi parlamentari
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4.8.2011
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
II
(Comunicazioni)
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
PARLAMENTO EUROPEO
Regolamento della Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione dei
parlamenti dell'Unione europea
(2011/C 229/01)
PREAMBOLO
Il presente regolamento è destinato a facilitare e migliorare il lavoro della Conferenza degli organi parla­
mentari specializzati negli affari dell'Unione dei parlamenti dell'Unione europea (1), di seguito denominata
«COSAC», istituita a Parigi il 16-17 novembre 1989.
Esso potrà essere applicato alle riunioni di altre commissioni parlamentari convocate dal parlamento dello
Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio, di seguito denominato parlamento della presidenza.
I membri della COSAC intendono operare secondo le Linee-guida per la cooperazione interparlamentare
nell'Unione europea adottate dalla conferenza dei Presidenti dei parlamenti dell'Unione europea a Lisbona il
19-21 giugno 2008 e conformemente alle rispettive prassi parlamentari (2).
Il presente regolamento, adottato dalla XLV COSAC di Budapest del 29-31 maggio 2011, sostituisce il
regolamento adottato dalla XXXVIII COSAC di Estoril del 14-16 ottobre 2007.
1. COMPITI E COMPETENZE DELLA COSAC
1.1.
La COSAC consente un periodico scambio di opinioni, ferme restando le competenze degli organi
parlamentari dell'Unione europea.
1.2.
Il trattato di Lisbona riconosce alla COSAC il potere di sottoporre i contributi che ritenga opportuni
all'attenzione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, e di promuovere lo scam­
bio di informazioni e buone prassi tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, e tra le loro
commissioni specializzate. Può altresì organizzare conferenze interparlamentari su temi specifici, in
particolare per discutere di argomenti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune,
compresa la politica di sicurezza e di difesa comune.
1.3.
I contributi della COSAC non vincolano i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.
(1) L'espressione «parlamenti dell'Unione europea» si riferisce ai parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione
europea (di seguito denominati «parlamenti nazionali») e al Parlamento europeo.
(2) Come indicato nel protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, il modo in cui i parlamenti
nazionali effettuano il controllo sui rispettivi governi relativamente alle attività dell'Unione europea è una questione
disciplinata dall'ordinamento e dalla prassi costituzionali propri di ciascuno Stato membro.
C 229/1
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2. ORGANIZZAZIONE DELLE RIUNIONI
2.1.
Riunioni plenarie
Nel corso di ciascuna presidenza ha luogo una riunione plenaria della COSAC tenendo in conside­
razione le differenti prassi parlamentari degli Stati membri, i periodi elettorali e i giorni festivi
nazionali negli Stati membri. La data della riunione successiva è fissata e annunciata al più tardi
entro la data della riunione precedente.
2.2.
Riunioni straordinarie
Riunioni straordinarie della COSAC hanno luogo se ritenuto necessario dalla maggioranza assoluta
dei presidenti degli organi specializzati negli affari dell'Unione dei parlamenti nazionali e dei rap­
presentanti del Parlamento europeo.
2.3.
Riunioni dei presidenti
Una riunione preparatoria dei presidenti degli organi specializzati negli affari dell'Unione e del rap­
presentante o dei rappresentanti del Parlamento europeo ha luogo prima di ciascuna riunione plenaria
della COSAC, d'intesa con la troika presidenziale della COSAC. Ciascuna delegazione è composta da
due membri del rispettivo parlamento.
2.4.
Riunioni straordinarie dei presidenti
Riunioni straordinarie dei presidenti degli organi specializzati negli affari dell'Unione e dei rappre­
sentanti del Parlamento europeo hanno luogo su proposta del parlamento della presidenza, previa
consultazione della troika presidenziale, o se ritenuto necessario dalla maggioranza assoluta dei
presidenti degli organi specializzati negli affari dell'Unione dei parlamenti nazionali e dei rappresen­
tanti del Parlamento europeo.
2.5.
La troika presidenziale della COSAC
La troika presidenziale della COSAC è composta dalle delegazioni dei parlamenti nazionali della
presidenza, della presidenza precedente e della presidenza successiva, nonché del Parlamento europeo.
Ciascuna delegazione è composta da due membri del rispettivo parlamento.
2.6.
Gruppi di lavoro
La COSAC può decidere di istituire un gruppo di lavoro per esaminare un tema particolare concer­
nente le attività dell'Unione europea. Un gruppo di lavoro è altresì istituito in caso di necessità
constatata a maggioranza assoluta dei presidenti degli organi specializzati negli affari dell'Unione
dei parlamenti nazionali e dei rappresentanti del Parlamento europeo. Il presidente dell'organo spe­
cializzato negli affari dell'Unione del parlamento della presidenza funge da presidente del gruppo di
lavoro. Il segretariato del parlamento della presidenza fornirà il segretariato del gruppo di lavoro con
l'assistenza del segretariato della COSAC.
2.7.
Documenti delle riunioni
L'ordine del giorno di ognuna delle riunioni di cui sopra è distribuito a tutti i parlamenti nazionali e
al Parlamento europeo almeno due settimane prima della relativa riunione, e il resoconto di dette
riunioni è distribuito a tutti i parlamenti nazionali e al Parlamento europeo al più tardi due settimane
dopo la relativa riunione.
2.8.
Luogo delle riunioni
Le riunioni hanno luogo nello Stato membro che esercita la presidenza. Le riunioni straordinarie, le
riunioni dei presidenti, le riunioni della troika presidenziale della COSAC e le riunioni dei gruppi di
lavoro possono essere tenute altrove.
2.9.
Convocazione
Le riunioni plenarie della COSAC, le riunioni dei presidenti degli organi specializzati negli affari
dell'Unione, le riunioni straordinarie e le riunioni dei gruppi di lavoro sono convocate dal parlamento
della presidenza.
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2.10. Preparazione delle riunioni
Le delegazioni possono inviare lettere/documenti concernenti i punti all'ordine del giorno al segreta­
riato del parlamento della presidenza e il parlamento della presidenza può altresì redigere documenti
di discussione per la conferenza.
2.11. Programmazione delle riunioni
La COSAC stabilisce un calendario a lungo termine delle proprie riunioni aggiornato periodicamente.
3. COMPOSIZIONE
3.1.
Riunioni plenarie e straordinarie
Ogni parlamento nazionale è rappresentato da un massimo di sei membri del suo organo o dei suoi
organi specializzati negli affari dell'Unione. Il Parlamento europeo è rappresentato da sei membri.
Ciascun parlamento determina la composizione della propria delegazione.
3.2.
Osservatori dei parlamenti dei paesi candidati
Tre membri dei parlamenti di ciascun paese candidato sono invitati in qualità di osservatori alle
riunioni plenarie e straordinarie della COSAC. Due membri dei parlamenti di ciascun paese candidato
sono invitati in qualità di osservatori alle riunioni dei presidenti degli organi specializzati negli affari
dell'Unione.
3.3.
Altri osservatori, esperti e invitati speciali
La presidenza invita osservatori del segretariato generale del Consiglio e della Commissione e può
invitare osservatori delle ambasciate degli Stati membri dell'Unione europea e, previa consultazione
della troika presidenziale, di altri parlamenti nazionali, così come esperti e invitati speciali.
3.4.
Accesso del pubblico alle riunioni
Le riunioni della COSAC sono pubbliche salvo decisione contraria.
4. DENOMINAZIONE DELLE RIUNIONI
4.1.
La denominazione delle riunioni plenarie e straordinarie è «Conferenza degli organi parlamentari
specializzati negli affari dell'Unione dei parlamenti dell'Unione europea — COSAC», preceduta da
un numero romano progressivo e seguita dalla data e dal luogo della riunione.
5. ORDINE DEL GIORNO
5.1.
Prima dell'ultima riunione plenaria di ogni anno, le delegazioni indicano gli argomenti che propon­
gono di trattare l'anno successivo. Tale punto sarà esaminato alla fine della riunione. La troika
presidenziale, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 10 del protocollo sul ruolo dei parlamenti
nazionali nell'Unione europea allegato al trattato di Lisbona, propone, all'inizio di ciascuna presi­
denza, uno o più temi, tratti dal programma dei lavori del Consiglio, del Parlamento europeo e della
Commissione, nonché dalle proposte avanzate dai membri della COSAC nel corso della riunione
summenzionata.
5.2.
L'argomento principale di ciascun progetto di ordine del giorno deve essere in relazione al ruolo della
COSAC quale organismo preposto allo scambio di informazioni e delle migliori prassi tra i parlamenti
dell'Unione europea, con particolare riferimento agli aspetti pratici del controllo parlamentare.
5.3.
Un progetto di ordine del giorno è elaborato dal presidente dell'organo specializzato negli affari
dell'Unione del parlamento della presidenza, previa consultazione dei presidenti degli organi specia­
lizzati negli affari dell'Unione e del rappresentante o dei rappresentanti del Parlamento europeo. Le
delegazioni possono proporre al parlamento della presidenza l’inserimento o la cancellazione di un
determinato punto all'ordine del giorno.
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5.4.
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L'ordine del giorno definitivo è deciso dalla riunione stessa.
6. LINGUE
6.1.
Ogni delegazione cura la traduzione in francese e/o in inglese dei documenti che presenta.
6.2.
I parlamenti partecipanti ricevono i documenti per la conferenza in francese e/o in inglese. Ogni
parlamento cura la traduzione nella propria o nelle proprie lingue ufficiali.
6.3.
Nelle riunioni plenarie è assicurata l'interpretazione simultanea nelle lingue ufficiali dell'Unione eu­
ropea.
6.4.
I contributi della COSAC sono redatti in un solo originale in francese e in inglese, facendo entrambi i
testi ugualmente fede.
7. CONTRIBUTI DELLA COSAC
7.1.
La COSAC può indirizzare contributi all'attenzione del Parlamento europeo, del Consiglio e della
Commissione conformemente al protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea
allegato al trattato di Lisbona.
7.2.
Ogni delegazione può proporre l'adozione di un contributo da parte della COSAC. Un progetto di
contributo è redatto, su proposta del parlamento della presidenza previa consultazione della troika
presidenziale, o se ritenuto necessario dalla maggioranza assoluta dei presidenti degli organi specia­
lizzati negli affari dell'Unione dei parlamenti nazionali e dei rappresentanti del Parlamento europeo
ovvero in caso di decisione della COSAC stessa.
7.3.
Il progetto di contributo è trasmesso alle delegazioni con ragionevole anticipo prima della relativa
riunione della COSAC in modo da garantire loro tempo sufficiente per l'esame e le osservazioni.
7.4.
Il progetto definitivo di contributo è redatto alla riunione preparatoria dei presidenti durante la
relativa riunione della COSAC. Il progetto include le osservazioni e i commenti di tutte le delegazioni,
comprese le eventuali dichiarazioni di voto.
7.5.
In generale, la COSAC cerca di adottare i contributi con un ampio consenso. Qualora ciò non sia
possibile i contributi sono adottati con la maggioranza qualificata di almeno 3/4 dei voti espressi. La
maggioranza dei 3/4 dei voti espressi deve al contempo costituire almeno metà di tutti i voti.
7.6.
Ogni delegazione dispone di due voti.
7.7.
Una volta adottato, il contributo è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nelle lingue
ufficiali dell'Unione europea.
7.8.
Una volta adottato il contributo, il parlamento della presidenza lo invia ai presidenti del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione invitandoli a rispondere ad esso.
8. RUOLO DEL PARLAMENTO DELLA PRESIDENZA
8.1.
L'organo specializzato negli affari dell'Unione del parlamento della presidenza esercita la presidenza
della COSAC durante tale presidenza.
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8.2.
Il segretariato del parlamento della presidenza prepara i documenti di seduta. Esso è assistito dal
segretariato della COSAC.
8.3.
Le riunioni sono presiedute dal/i presidente/i del/degli organo/i specializzato/i negli affari dell'Unione
del parlamento della presidenza.
8.4.
Il presidente dell'organo specializzato negli affari dell'Unione del parlamento della presidenza propone
le modalità di svolgimento della riunione e la durata degli interventi, che è di quattro minuti, salvo
diversa decisione della COSAC stessa.
8.5.
Il segretariato del parlamento della presidenza redige un breve resoconto della riunione sulla base del
progetto fornito dal segretariato della COSAC.
8.6.
Il presidente dell'organo specializzato negli affari dell'Unione del parlamento della presidenza presenta
le conclusioni della discussione elaborate dalla troika presidenziale.
8.7.
Il segretariato del parlamento della presidenza cura la segreteria per le attività della COSAC durante il
suo mandato. Il segretariato della COSAC presta la propria assistenza.
9. SEGRETARIATO DELLA COSAC
9.1.
Il segretariato della COSAC è composto da funzionari dei parlamenti della troika presidenziale e da
un membro permanente che assiste il segretariato nelle sue attività.
9.2.
I funzionari dei parlamenti della troika presidenziale sono nominati da ciascuno dei rispettivi parla­
menti per un periodo non rinnovabile di diciotto mesi.
9.3.
Il membro permanente è nominato dai presidenti della COSAC su proposta della troika presidenziale.
Il membro permanente è un funzionario di un parlamento nazionale e rimane in carica per due anni
con la possibilità di un solo rinnovo.
9.4.
Il segretariato della COSAC assiste il parlamento della presidenza in tutti i suoi compiti. I membri del
segretariato della COSAC esercitano le loro funzioni sotto la responsabilità politica della presidenza
della COSAC e della troika presidenziale o conformemente alle decisioni adottate dalle riunioni della
COSAC. Il membro permanente coordina le attività del segretariato della COSAC sotto la direzione
del parlamento della presidenza.
9.5.
I costi per il distacco a Bruxelles del membro permanente del segretariato e gli altri costi tecnici
necessari al segretariato sono sostenuti congiuntamente dai parlamenti che desiderano contribuire.
L'importo e le modalità di pagamento dei costi cofinanziati sono definiti in un accordo tra i parla­
menti partecipanti.
10. CONCLUSIONI E COMUNICATI DELLA COSAC
10.1. Qualora la COSAC decida di adottare conclusioni o di emanare un comunicato, la troika presidenziale
elabora un progetto.
10.2. Il progetto delle conclusioni è trasmesso alle delegazioni con ragionevole anticipo prima della relativa
riunione della COSAC in modo da garantire loro tempo sufficiente per l'esame e le osservazioni.
10.3. Le conclusioni e/o i comunicati sono trasmessi dal segretariato del parlamento della presidenza ai
parlamenti nazionali, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
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11. MODIFICA DEL REGOLAMENTO
11.1. Le delegazioni della COSAC possono presentare proposte di modifica del regolamento. Le proposte
devono essere trasmesse per iscritto a tutti i parlamenti dell'Unione europea almeno un mese prima
della riunione della COSAC.
11.2. Le proposte di modifica del regolamento sono iscritte all'ordine del giorno della prima riunione della
COSAC che segue la presentazione della proposta.
11.3. L'adozione delle proposte di modifica del regolamento richiede l'unanimità delle delegazioni presenti
alla riunione. Le astensioni delle delegazioni non ostano all'adozione delle proposte.
11.4. Il quorum è di almeno i 2/3 delle delegazioni.
11.5. Ogni delegazione dispone di un voto.
12. ENTRATA IN VIGORE
12.1. Il presente regolamento è redatto in un solo originale in francese e in inglese, entrambi i testi facenti
ugualmente fede, ed è pubblicato nelle lingue ufficiali dell'Unione europea. Esso entra in vigore alla
data della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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