ASL MILANO DUE - Comune di Dresano
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ASL MILANO DUE - Comune di Dresano
IL VIAGGIO In AUTO: se trasporti un cane, ricorda che è necessario avere la rete di separazione, oppure utilizza le apposite gabbie di trasporto (anche per gatti). Se il tragitto richiede molte ore, programma delle soste per permettere al cane di “sgranchirsi” le zampe, urinare e bere (poco, se soffre di mal d’auto). È buona norma applicare ai vetri dell’auto tendine parasole per evitare la luce diretta del sole. Se non disponi di aria condizionata, cerca di evitare di viaggiare durante le ore più calde della giornata. Per principio, non lasciare MAI i tuoi animali in auto da soli: ogni eccezione va valutata con attenzione e responsabilità! In NAVE: ogni compagnia ti darà informazioni dettagliate. In molti casi gli animali devono essere alloggiati in apposite gabbie messe a disposizione della compagnia navale. I cani devono essere provvisti di guinzaglio e museruola e spesso non possono sostare negli spazi comuni destinati ai passeggeri. Lascia a disposizione acqua e un po’ di cibo. In TRENO: le condizioni possono variare a seconda delle tipologie di treno: è quindi consigliabile informarsi per tempo. In generale, gli animali vanno alloggiati in appositi trasportini, o tenuti in scompartimenti noleggiati per intero o previo consenso degli altri passeggeri, o utilizzando le piattaforme o il vestibolo delle carrozze. È d’obbligo l’uso di guinzaglio e museruola. In AEREO: il regolamento IATA detta le condizioni per il trasporto degli animali. È necessario prenotare in anticipo e informarsi direttamente con il vettore sulle modalità di trasporto. Se si tratta di animali di piccola taglia, contenuti in idonei trasportini, possono a volte essere alloggiati insieme ai passeggeri (massimo 2 per aereo). Animali di grossa taglia invece devono essere rinchiusi in gabbie di trasporto (generalmente non fornite dalle compagnie aeree) e stivati o spediti come bagaglio. ALTE INFORMAZIONI Se smarrite il Vostro cane: I cani accalappiati sul territorio dell’ASL Milano 2 vengono ospitati presso il canile sanitario “Il Molino” di Pantigliate (MI). Tel. 02/90686188; orario: dalle 9.00 alle 12.00 tutti i giorni, esclusi domenica e festivi. Se trovate un cane vagante o ferito: Rivolgersi al più presto al Comando di Polizia Locale (o alla Stazione dei Carabinieri) del comune dove si trova il cane; gli agenti si attiveranno per contattare gli operatori del canile sanitario dell’ASL addetti al ritiro dell’animale. Si rammenta che i cani accalappiati NON possono essere soppressi e resteranno ospiti del canile in attesa di essere riconsegnati al proprietario, se smarriti, oppure di essere adottati. ASL MILANO DUE Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 2 Dipartimento di Prevenzione Veterinaria Via Mantova, 10 – tel. 02.92654866/67 – fax 02.92654864 ANAGRAFE CANINA REGIONALE PASSAPORTO PER ANIMALI DA COMPAGNIA Avvisare le autorità preposte (Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato) è un preciso dovere civico di ogni cittadino, e, soprattutto, può evitare che animali vaganti possano procurare danni a sé stessi o a persone. Alcune regole importanti Dipartimento di Prevenzione Veterinaria Via Mantova, 10 – tel. 02.92654866/67 – fax 02.92654864 1. Chiunque venga in possesso di un cane è tenuto a dotarlo di microchip e ad iscriverlo all’Anagrafe Canina Regionale entro quindici giorni dall’acquisizione. I cuccioli devono essere identificati tramite impianto di microchip e iscritti entro il 45° giorno di vita (Legge Regionale N° 25 dell’ 11/07/2006). 1. In caso di trasferimento, cessione o morte dell’animale, il proprietario è tenuto a darne comunicazione entro quindici giorni al Servizio Veterinario dell’ASL territorialmente competente. 2. Per recarsi all’estero con al seguito il proprio cane, gatto o furetto, è necessario dotarsi del previsto “PASSAPORTO PER ANIMALI DA COMPAGNIA” (PET PASSPORT). Per ottenerne il rilascio occorre: a) che il cane, gatto o furetto sia opportunamente identificato e regolarmente inserito nella banca dati dell’Anagrafe Canina Regionale. Per i cani già identificati tramite apposizione di tatuaggio, è possibile l’inserimento in banca dati e il rilascio del passaporto senza l’impianto del microchip, a condizione che il tatuaggio risulti ben leggibile. Se del caso, l’impianto del microchip può anche essere effettuato contestualmente al rilascio del passaporto. b) che l’animale, se di età superiore ai tre mesi, sia stato sottoposto a vaccinazione antirabbica da almeno venti giorni e da meno di undici mesi c) che (nel caso di spostamenti verso Regno Unito, Irlanda, Svezia, Malta) l’animale sia sottoposto ad un esame del sangue per la titolazione degli anticorpi neutralizzanti contro la rabbia, eseguita da sei mesi (GB e IRL o quattro mesi (S) prima della partenza). Il prelievo può essere effettuato, dal Veterinario libero professionista, dopo che sia trascorso un mese dalla prima vaccinazione antirabbica e il titolo anticorpale deve essere superiore a 0,5 UI/ml. In Gran Bretagna, Irlanda e Svezia è vietata l’introduzione di cani e gatti di età inferiore ai tre mesi; l’introduzione in detti Paesi è inoltre subordinata all’identificazione degli animali esclusivamente tramite microchip. La titolazione anticorpale è inoltre necessaria, al fine di consentire il rientro nei Paesi della CE, anche per l’espatrio verso Paesi Terzi non equiparati ai paesi della Comunità Europea, e deve essere effettuata almeno un mese dopo la prima vaccinazione. Il capitolo relativo al titolo anticorpale deve essere compilato dal Servizio Veterinario che ha rilasciato il passaporto, previa visione del referto redatto dall’Istituto Zooprofilattico di Padova (Istituto di riferimento per la rabbia in Italia). Se i richiami vaccinali sono effettuati con regolarità, non è necessario ripetere la titolazione anticorpale. 3. Prima dell’espatrio verso Paesi terzi, il Passaporto deve essere vidimato dal Servizio Veterinario competente per territorio. 4. Il Passaporto, a condizione che i richiami della vaccinazione antirabbica siano effettuati con regolarità, non ha una scadenza e può essere aggiornato di anno in anno dal Veterinario libero professionista che segue l’animale. Il Veterinario dovrà annotare, nell’apposito campo del Passaporto, la data del richiamo annuale, il tipo di vaccino e il relativo numero di lotto. PAESI C.E.: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca (comprese Groenlandia e Far Oer), Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo (comprese Azzorre e Madeira), Regno Unito, R. Slovacca, R. Ceca, Slovenia, Romania, Bulgaria, Spagna (comprese Baleari e Canarie, no Ceuta e Melilla), Svezia, Ungheria. (Per Regno Unito, Irlanda, Svezia, obbligatori anche trattamenti antiparassitari). PAESI EQUIPARATI C.E. : Andorra, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Città del Vaticano, Isole dell’Ascensione, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Australia, Aruba, Barbados, Bahrein, Bermuda, Canada, Fiji, I. Falkland, Croazia, Giamaica, Giappone, Saint Kitts e Nevis, I. Cayman, Montserrat, Mauritius, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Polinesia Francese, Saint Pierre e Miquelon, Singapore, Sant’Elena, Stati Uniti d’America, Saint Vincent e Grenadine, Vanuaru Wallis e Futura, Mayotte.